SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
14 dicembre 2023 ( *1 )
«Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Decisione fiscale anticipata (tax ruling) adottata da uno Stato membro – Aiuto dichiarato incompatibile con il mercato interno – Nozione di “vantaggio” – Determinazione del quadro di riferimento – Tassazione cosiddetta “normale” secondo il diritto nazionale – Principio di libera concorrenza (Arm’s length principle) – Controllo da parte della Corte dell’interpretazione e dell’applicazione del diritto nazionale da parte del Tribunale»
Nella causa C‑457/21 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 22 luglio 2021,
Commissione europea, rappresentata da P.-J. Loewenthal e F. Tomat, in qualità di agenti,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Granducato di Lussemburgo, rappresentato inizialmente da A. Germeaux e T. Uri, successivamente da A. Germeaux e T. Schell, in qualità di agenti, assistiti da J. Bracker, A. Steichen e D. Waelbroeck, avocats,
Amazon.com Inc., con sede in Seattle (Stati Uniti),
Amazon EU Sàrl, con sede in Lussemburgo (Lussemburgo),
rappresentate da D. Paemen, M. Petite e A. Tombiński, avocats,
ricorrenti in primo grado,
Irlanda, rappresentata da A. Joyce, in qualità di agente, assistito da P. Baker, KC, C. Donnelly, SC, B. Doherty, BL, D. Fennelly, BL, e P. Gallagher, SC,
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da A. Prechal, presidente di Sezione, F. Biltgen, N. Wahl (relatore), J. Passer e M.L. Arastey Sahún, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: M. Longar, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 marzo 2023,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 giugno 2023,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Con la sua impugnazione la Commissione europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 maggio 2021, Lussemburgo e Amazon/Commissione (T‑816/17 e T‑318/18; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2021:252), con la quale quest’ultimo ha annullato la decisione (UE) 2018/859 della Commissione, del 4 ottobre 2017, relativa all’aiuto di Stato SA.38944 (2014/C) (ex 2014/NN) cui il Lussemburgo ha dato esecuzione a favore di Amazon (GU 2018, L 153, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»). |
Fatti
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2 |
I fatti all’origine della controversia sono stati esposti nei punti da 1 a 71 della sentenza impugnata, nella sua versione pubblica, nei seguenti termini:
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...) b) Sulla selettività della misura
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Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
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3 |
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 dicembre 2017, il Granducato di Lussemburgo ha proposto ricorso nella causa T‑816/17, diretto, in via principale, all’annullamento della decisione controversa e, in subordine, all’annullamento di tale decisione nella parte in cui vi è disposto il recupero dell’aiuto individuato in detta decisione. |
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4 |
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 maggio 2018, Amazon EU Sàrl e Amazon.com (in prosieguo, congiuntamente: «Amazon») hanno proposto ricorso nella causa T‑318/18, diretto, in via principale, all’annullamento degli articoli da 1 a 4 della decisione controversa e, in subordine, all’annullamento degli articoli da 2 a 4 di tale decisione. |
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5 |
A sostegno dei rispettivi ricorsi, il Granducato di Lussemburgo e Amazon avevano dedotto cinque e nove motivi di ricorso, che il Tribunale ha reputato sovrapporsi per la maggior parte nel modo seguente:
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6 |
Nella sua memoria di intervento in primo grado, l’Irlanda invocava, in primo luogo, la violazione dell’articolo 107 TFUE in quanto la Commissione non aveva dimostrato l’esistenza di un vantaggio a favore della LuxOpCo; in secondo luogo, la violazione di tale articolo in quanto la Commissione non aveva dimostrato la selettività della misura; in terzo luogo, la violazione degli articoli 4 e 5 TUE in quanto la Commissione aveva proceduto ad un’armonizzazione fiscale dissimulata e, in quarto luogo, la violazione del principio di certezza del diritto, in quanto, con la decisione controversa, aveva disposto il recupero dell’aiuto individuato nella decisione in parola. |
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7 |
Dopo aver riunito le cause T‑816/17 e T‑318/18 ai fini della sentenza impugnata, il Tribunale, con quest’ultima, ha annullato la decisione controversa. |
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8 |
Innanzitutto, esso ha accolto la prima e la seconda censura della seconda parte e la terza parte del primo motivo di ricorso nella causa T‑816/17 nonché il secondo e il quarto motivo di ricorso nella causa T‑318/18, vertenti sul fatto che la Commissione non aveva dimostrato l’esistenza di un vantaggio nell’ambito della sua constatazione principale. |
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9 |
A tal riguardo, esso ha dichiarato, da un lato, che la Commissione aveva erroneamente ritenuto che la LuxSCS dovesse essere considerata quale parte da sottoporre a test ai fini dell’applicazione del TNMM e, dall’altro, che il calcolo della «remunerazione della LuxSCS» effettuato dalla Commissione, sulla base della premessa secondo cui la LuxSCS doveva essere l’entità da sottoporre a test, era inficiato da numerosi errori e non poteva essere considerato sufficientemente attendibile, né come tale da consentire di pervenire a un risultato di libera concorrenza. Dal momento che il metodo di calcolo adottato dalla Commissione doveva essere respinto, il Tribunale ne ha dedotto che tale metodo non poteva fondare la constatazione secondo cui la royalty avrebbe dovuto essere inferiore a quella effettivamente percepita dalla LuxSCS, in applicazione del ruling fiscale in questione, durante il periodo contestato. Di conseguenza, gli elementi considerati dalla Commissione, con riguardo alla constatazione principale dell’esistenza di un vantaggio, non consentivano, a parere del Tribunale, di dimostrare che l’onere fiscale della LuxOpCo fosse stato diminuito in modo artificioso a causa di una sopravvalutazione delle royalties (punti 296 e 297 della sentenza impugnata). |
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10 |
Il Tribunale ha poi accolto i motivi di ricorso e gli argomenti del Granducato di Lussemburgo e di Amazon volti a mettere in discussione la fondatezza delle tre constatazioni sussidiarie della Commissione relative all’esistenza di un vantaggio. In proposito, esso ha considerato quanto segue:
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Alla luce di tali considerazioni, sufficienti a suo avviso a comportare l’annullamento della decisione controversa, il Tribunale non ha esaminato gli altri motivi di ricorso e argomenti dei ricorsi. |
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti in sede di impugnazione
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12 |
Con la sua impugnazione, la Commissione chiede che la Corte voglia:
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Il Granducato di Lussemburgo chiede che la Corte voglia:
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14 |
Amazon chiede che la Corte voglia:
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Sull’impugnazione
Sulla ricevibilità
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Il Granducato di Lussemburgo deduce, senza presentare formalmente un’eccezione di irricevibilità, che gli argomenti fatti valere a sostegno della prima parte del primo motivo e della seconda parte del secondo motivo di impugnazione, relative all’interpretazione e all’applicazione del principio di libera concorrenza, sono irricevibili in quanto sono diretti a mettere in discussione constatazioni di fatto del Tribunale. Poiché la Commissione non cercherebbe di dimostrare lo snaturamento di tali fatti, essa non sarebbe legittimata a contestarli nell’ambito della sua impugnazione. Peraltro, ipotetici errori del Tribunale nell’interpretazione e nell’applicazione del principio di libera concorrenza dovrebbero essere considerati come vertenti sul diritto nazionale lussemburghese, non avendo tale principio, secondo la giurisprudenza della Corte, un’esistenza autonoma nel diritto dell’Unione e, quindi, come errori di fatto. Orbene, le questioni di fatto non potrebbero essere invocate nell’ambito di un’impugnazione, salvo il caso di snaturamento dei fatti da parte del Tribunale. Gli argomenti sarebbero quindi parimenti, per tale motivo, irricevibili, dato che gli snaturamenti dedotti al riguardo dalla Commissione non sarebbero suffragati. |
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Amazon, dal canto suo, sostiene, senza sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità, che la Commissione tenta di presentare le valutazioni di fatto del Tribunale come questioni di diritto o di interpretazione giuridica affinché la Corte riesamini tali fatti. Orbene, quest’ultima, conformemente all’articolo 256 TFUE e all’articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, potrebbe pronunciarsi solo sui motivi di diritto, salvo il caso di snaturamento, che la Commissione si limiterebbe nel caso di specie ad asserire, senza neppure tentare di dimostrarlo. Sotto tale profilo, l’impugnazione, e, in particolare, la prima parte del primo motivo e la seconda parte del secondo motivo, sarebbero irricevibili. |
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17 |
Occorre precisare che la Commissione sostiene in particolare, al punto 25 della sua impugnazione, che «un’interpretazione e un’applicazione erronee del principio di libera concorrenza costituiscono una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE per quanto riguarda la condizione del vantaggi» e, al punto 26 di quest’ultima, che, «interpretando e applicando erroneamente il principio di libera concorrenza, il Tribunale commette un errore “nell’ambito della sua valutazione ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE”». Quest’ultima censura viene ribadita nella sezione 6.2 dell’impugnazione. |
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Di conseguenza, indipendentemente dai motivi per i quali la Commissione ritiene che il Tribunale, in particolare ai punti da 162 a 251 della sentenza impugnata, abbia erroneamente interpretato e erroneamente applicato il principio di libera concorrenza, è giocoforza constatare che tale istituzione invita la Corte a verificare l’esatta interpretazione e la corretta applicazione del principio in parola da parte del Tribunale alla luce dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. |
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19 |
A tal riguardo, occorre ricordare che la competenza della Corte a decidere su un’impugnazione proposta avverso una decisione emessa dal Tribunale viene definita dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE. Tale norma precisa che l’impugnazione deve essere limitata alle questioni di diritto e può essere proposta «alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo Statuto». Nell’ambito di un elenco contenente i motivi che possono essere dedotti a tale titolo, l’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia precisa che l’impugnazione può essere fondata sulla violazione del diritto dell’Unione da parte del Tribunale (sentenza del 5 luglio 2011, Edwin, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, punto 46). |
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20 |
È vero che, in linea di principio, riguardo all’esame, nell’ambito di un’impugnazione, delle valutazioni del Tribunale in merito al diritto nazionale, che, nel settore degli aiuti di Stato, costituiscono valutazioni di fatto, la Corte è competente soltanto a verificare se vi sia stato uno snaturamento di tale diritto (v., in tal senso, sentenza dell’8 novembre 2022, Fiat Chrysler Finance Europe/Commissione, C‑885/19 P e C‑898/19 P, EU:C:2022:859, punto 82 e giurisprudenza ivi citata). La Corte non può tuttavia essere privata della possibilità di verificare se siffatte valutazioni non costituiscano esse stesse una violazione del diritto dell’Unione ai sensi della giurisprudenza citata al punto 19 della presente sentenza. |
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21 |
Orbene, determinare se il Tribunale abbia adeguatamente delimitato il sistema di riferimento pertinente e, per estensione, abbia applicato in maniera corretta le disposizioni che lo compongono, nella fattispecie il principio di libera concorrenza, costituisce una questione di diritto che può formare l’oggetto del sindacato della Corte nella fase dell’impugnazione. Infatti, gli argomenti diretti a mettere in discussione la scelta del sistema di riferimento nell’ambito della prima fase dell’analisi dell’esistenza di un vantaggio selettivo sono ricevibili, poiché tale analisi deriva da una qualificazione giuridica del diritto nazionale sulla base di una disposizione del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze dell’8 novembre 2022, Fiat Chrysler Finance Europe/Commissione, C‑885/19 P e C‑898/19 P, EU:C:2022:859, punto 85 nonché del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./Commissione, C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU: C: 2023:948, punto 78). |
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22 |
Ammettere che la Corte non sia in grado di stabilire se il Tribunale si sia pronunciato senza commettere errori di diritto sulla delimitazione, l’interpretazione e l’applicazione da parte della Commissione del sistema di riferimento pertinente, quale parametro decisivo ai fini dell’esame dell’esistenza di un vantaggio selettivo, equivarrebbe ad accettare la possibilità che il Tribunale abbia, eventualmente, commesso una violazione di una disposizione del diritto primario dell’Unione, ossia l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, senza che tale violazione possa essere sanzionata nell’ambito dell’impugnazione, il che sarebbe contrario all’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, come sottolineato al punto 19 della presente sentenza. |
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23 |
Si deve quindi ritenere che, invitando la Corte a verificare se il Tribunale avesse correttamente interpretato e applicato il principio di libera concorrenza alla luce dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, per dichiarare che il sistema di riferimento adottato dalla Commissione al fine di definire una tassazione normale era errato e, pertanto, che l’esistenza di un vantaggio a favore del gruppo Amazon non era dimostrata, la Commissione abbia dedotto motivi di impugnazione e argomenti i quali, contrariamente a quanto sostengono il Granducato di Lussemburgo e Amazon, sono ricevibili. |
Nel merito
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24 |
A sostegno della sua impugnazione, la Commissione fa valere due motivi d’impugnazione, vertenti, il primo, su errori commessi dal Tribunale riguardo alla constatazione principale del vantaggio da essa illustrato nella decisione controversa e, il secondo, su errori del Tribunale relativi alla prima constatazione sussidiaria da essa effettuata riguardo a tale vantaggio. |
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25 |
Risulta opportuno esaminare tali due motivi d’impugnazione congiuntamente. |
Argomenti delle parti
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26 |
Il primo motivo d’impugnazione della Commissione si suddivide in due parti. La prima parte verte sul fatto che il Tribunale, ai punti da 162 a 251 della sentenza impugnata, ha erroneamente interpretato ed erroneamente applicato il principio di libera concorrenza, non ha motivato la sentenza impugnata su tale punto e ha violato le norme procedurali respingendo l’analisi funzionale della LuxSCS e la selezione di detta società come parte sottoposta a test nella decisione controversa. La seconda parte verte sull’errore risultante dal rigetto, da parte del Tribunale, ai punti da 257 a 295 della sentenza in parola, del calcolo del tasso di libera concorrenza della royalty. |
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A sostegno di tale motivo d’impugnazione, la Commissione deduce, in via preliminare, che, come avrebbe rilevato il Tribunale stesso, l’imposizione normale dovrebbe, nel caso di specie, essere valutata alla luce del principio di libera concorrenza, il quale costituirebbe uno «strumento» su cui essa dovrebbe basarsi per valutare l’esistenza di un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Pertanto, interpretando e applicando erroneamente tale principio, il Tribunale avrebbe violato suddetta disposizione. In ogni caso, la Commissione sostiene che, se si dovesse ritenere che gli errori commessi dal Tribunale nell’applicazione del principio in parola riguardino soltanto il diritto lussemburghese, tali errori costituirebbero nondimeno snaturamenti manifesti di detto diritto, che il Tribunale ha reputato fondato su questo stesso principio. |
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Il Granducato di Lussemburgo e Amazon contestano tutti gli argomenti dedotti a sostegno del primo motivo d’impugnazione. |
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Il Granducato di Lussemburgo fa segnatamente osservare, nella sua comparsa di risposta, che, tanto al momento dell’adozione del ruling fiscale di cui trattasi quanto quando quest’ultimo è stato prorogato, non sussisteva alcun riferimento, nel diritto lussemburghese, alle linee guida dell’OCSE. Queste ultime non sarebbero vincolanti per i paesi membri di tale organizzazione, ma consentirebbero di chiarire le disposizioni di diritto lussemburghese pertinenti. |
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30 |
Il secondo motivo d’impugnazione, relativo ai punti da 314 a 442 e da 499 a 538 della sentenza impugnata, riguarda il rigetto da parte del Tribunale della prima constatazione sussidiaria formulata dalla Commissione nella decisione controversa. Nell’ambito della seconda parte di tale secondo motivo d’impugnazione, la Commissione sostiene nuovamente, alla sezione 6.2 dell’impugnazione, che «il Tribunale ha erroneamente interpretato ed erroneamente applicato il principio di libera concorrenza», circostanza contestata tanto dal Granducato di Lussemburgo quanto da Amazon. |
Giudizio della Corte
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31 |
Secondo una costante giurisprudenza della Corte, gli interventi degli Stati membri nei settori che non sono stati oggetto di armonizzazione nel diritto dell’Unione non sono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato FUE relative al controllo degli aiuti di Stato. Gli Stati membri devono quindi astenersi dall’adottare qualsiasi misura fiscale che possa costituire un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno (sentenza dell’8 novembre 2022, Fiat Chrysler Finance Europe/Commissione, C‑885/19 P e C‑898/19 P, EU:C:2022:859, punto 65 e giurisprudenza ivi citata). |
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32 |
A tal riguardo, da una giurisprudenza consolidata della Corte risulta che la qualificazione di una misura nazionale come «aiuto di Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE richiede che siano soddisfatti tutti i requisiti seguenti. Sotto un primo profilo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. Sotto un secondo profilo, tale intervento deve essere idoneo ad incidere sugli scambi tra Stati membri. Sotto un terzo profilo, esso deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario. Sotto un quarto profilo, esso deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (sentenza dell’8 novembre 2022, Fiat Chrysler Finance Europe/Commissione, C‑885/19 P e C‑898/19 P, EU:C:2022:859, punto 66 e giurisprudenza ivi citata). |
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33 |
Per quanto concerne il requisito relativo al vantaggio selettivo, esso impone di stabilire se, nell’ambito di un determinato regime giuridico, la misura nazionale in discussione sia idonea a favorire «talune imprese o talune produzioni» rispetto ad altre che si trovano, alla luce dell’obiettivo perseguito da detto regime, in situazioni di fatto e di diritto paragonabili e che sono quindi oggetto di un trattamento differenziato qualificabile, in sostanza, come discriminatorio (sentenza dell’8 novembre 2022, Fiat Chrysler Finance Europe/Commissione, C‑885/19 P e C‑898/19 P, EU:C:2022:859, punto 67 e giurisprudenza ivi citata). |
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34 |
Ai fini della qualifica di una misura fiscale nazionale come «selettiva», la Commissione deve individuare, in un primo tempo, il sistema di riferimento, ossia il regime fiscale «normale» applicabile nello Stato membro interessato, e dimostrare, in un secondo tempo, che la misura fiscale di cui trattasi deroga a tale sistema di riferimento, in quanto introduce differenziazioni tra operatori che si trovano, sotto il profilo dell’obiettivo perseguito da tale sistema, in una situazione materiale e giuridica comparabile. La nozione di «aiuto di Stato» non riguarda tuttavia le misure che stabiliscono una differenziazione tra imprese che si trovano, in relazione all’obiettivo perseguito dal regime giuridico in questione, in una situazione materiale e giuridica comparabile, e pertanto a priori selettive, qualora lo Stato membro interessato riesca a dimostrare, in un terzo tempo, che tale differenziazione è giustificata, nel senso che essa deriva dalla natura o dalla struttura del sistema tributario in cui tali misure si inseriscono (sentenza dell’8 novembre 2022, Fiat Chrysler Finance Europe/Commissione, C‑885/19 P e C‑898/19 P, EU:C:2022:859, punto 68 e giurisprudenza ivi citata). |
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35 |
La determinazione dell’ambito di riferimento assume un’importanza maggiore nel caso di misure fiscali, stante il fatto che, come posto in rilievo al punto 23 della presente sentenza, l’esistenza di un vantaggio economico, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, può essere accertata solo con riferimento a un livello di tassazione definito «normale». |
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36 |
Pertanto, l’individuazione di tutte le imprese che si trovino in una situazione materiale e giuridica analoga dipende dalla definizione preliminare del regime giuridico alla luce del cui obiettivo deve, se del caso, essere esaminata la comparabilità della situazione materiale e giuridica, rispettivamente, delle imprese favorite dalla misura di cui trattasi e di quelle che non lo sono (sentenza dell’8 novembre 2022, Fiat Chrysler Finance Europe/Commissione, C‑885/19 P e C‑898/19 P, EU:C:2022:859, punto 69 e giurisprudenza ivi citata). |
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37 |
Ai fini della valutazione del carattere selettivo di una misura fiscale, è quindi necessario che il regime fiscale comune o il sistema di riferimento applicabile nello Stato membro interessato sia correttamente individuato nella decisione della Commissione ed esaminato dal giudice investito di una contestazione vertente su tale individuazione. Poiché la determinazione del sistema di riferimento è il punto di partenza dell’esame comparativo da effettuare nel contesto della valutazione della selettività, un errore commesso durante tale determinazione inficia necessariamente tutta l’analisi della condizione di selettività (sentenza dell’8 novembre 2022, Fiat Chrysler Finance Europe/Commissione, C‑885/19 P e C‑898/19 P, EU:C:2022:859, punto 71 e giurisprudenza ivi citata). |
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38 |
In siffatto contesto, occorre, in primo luogo, precisare che la determinazione dell’ambito di riferimento, che deve essere effettuata al termine di un dibattito in contraddittorio con lo Stato membro interessato, deve risultare da un esame obiettivo del contenuto, dell’articolazione e degli effetti concreti delle norme applicabili in forza del diritto nazionale di tale Stato (sentenza dell’8 novembre 2022, Fiat Chrysler Finance Europe/Commissione, C‑885/19 P e C‑898/19 P, EU:C:2022:859, punto 72 e giurisprudenza ivi citata). |
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39 |
In secondo luogo, al di fuori dei settori in cui il diritto tributario dell’Unione è oggetto di armonizzazione, spetta allo Stato membro interessato determinare, attraverso l’esercizio delle proprie competenze in materia di imposte dirette e nel rispetto della propria autonomia fiscale, le caratteristiche costitutive dell’imposta, le quali definiscono, in linea di principio, il sistema di riferimento oppure il regime fiscale «normale», a partire dal quale occorre analizzare il requisito relativo alla selettività. Ciò vale in particolare per la determinazione della base imponibile, stante il suo fatto generatore ed eventuali esenzioni ad esso connesse (v., in tal senso, sentenza dell’8 novembre 2022, Fiat Chrysler Finance Europe/Commissione, C‑885/19 P e C‑898/19 P, EU:C:2022:859, punto 73 e giurisprudenza ivi citata). |
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40 |
Ne consegue che solo il diritto nazionale applicabile nello Stato membro interessato deve essere preso in considerazione al fine di individuare il sistema di riferimento in materia di imposte dirette, essendo tale individuazione a sua volta un presupposto indispensabile, al fine di valutare non solo se esista un vantaggio, ma anche se quest’ultimo abbia carattere selettivo (sentenza dell’8 novembre 2022, Fiat Chrysler Finance Europe/Commissione, C‑885/19 P e C‑898/19 P, EU:C:2022:859, punto 74). |
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41 |
La presente causa, al pari di quella all’origine della sentenza dell’8 novembre 2022, Fiat Chrysler Finance Europe/Commissione (C‑885/19 P e C‑898/19 P, EU:C:2022:859), verte sulla questione della legittimità di un ruling fiscale adottato dall’amministrazione tributaria lussemburghese e fondato sulla determinazione dei prezzi di trasferimento alla luce del principio di libera concorrenza. |
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42 |
Orbene, dalla summenzionata sentenza risulta, in primo luogo, che il principio di libera concorrenza può essere applicato solo qualora sia riconosciuto dal diritto nazionale interessato e secondo le modalità definite da quest’ultimo. In altri termini, non esiste, allo stato attuale del diritto dell’Unione, un principio autonomo di libera concorrenza che si applichi indipendentemente dal suo inserimento nel diritto nazionale ai fini dell’esame delle misure fiscali nel contesto dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso, sentenza dell’8 novembre 2022, Fiat Chrysler Finance Europe/Commissione, C‑885/19 P e C‑898/19 P, EU:C:2022:859, punto 104). |
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43 |
A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che, sebbene il diritto nazionale applicabile alle società in Lussemburgo sia inteso, in materia di tassazione delle società integrate, a ottenere un’approssimazione affidabile del prezzo di mercato e sebbene tale obiettivo corrisponda, in linea generale, a quello del principio di libera concorrenza, resta nondimeno il fatto che, in assenza di armonizzazione nel diritto dell’Unione, le modalità concrete di applicazione del principio in parola sono definite dal diritto nazionale e devono essere prese in considerazione al fine di individuare il quadro di riferimento ai fini della determinazione dell’esistenza di un vantaggio selettivo (sentenza dell’8 novembre 2022, Fiat Chrysler Finance Europe/Commissione, C‑885/19 P e C‑898/19 P, EU:C:2022:859, punto 93). |
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44 |
In secondo luogo, occorre ricordare che le linee guida dell’OCSE non sono vincolanti per i Paesi membri dell’OCSE. Come sottolineato dalla Corte, anche se numerose autorità nazionali competenti in materia fiscale si ispirano a tali linee giuda nell’elaborazione e nel controllo dei prezzi di trasferimento, è unicamente alla luce delle disposizioni nazionali pertinenti che occorre determinare se date transazioni debbano essere esaminate in base al principio di libera concorrenza e, eventualmente, se prezzi di trasferimento, che fondano la base dei redditi imponibili da parte di un soggetto passivo e la sua ripartizione tra gli Stati interessati, si discostino o meno da un risultato di libera concorrenza. Pertanto, nell’esame dell’esistenza di un vantaggio fiscale selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e al fine di stabilire l’onere fiscale che deve normalmente gravare su un’impresa, non possono essere presi in considerazione parametri e regole esterni al sistema tributario nazionale di cui trattasi, quali le suddette linee guida, a meno che quest’ultimo non vi faccia esplicito riferimento (v., in tal senso, sentenza dell’8 novembre 2022, Fiat Chrysler Finance Europe/Commissione, C‑885/19 P e C‑898/19 P, EU:C:2022:859, punto 96). |
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45 |
Nel caso di specie, si deve sottolineare che, ai punti 121 e 122 della sentenza impugnata, il Tribunale di primo grado ha dichiarato quanto segue:
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46 |
Dal punto 121 della sentenza impugnata risulta che, avendo ivi considerato che la Commissione poteva, in linea generale, applicare il principio di libera concorrenza nell’ambito dell’attuazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, mentre il principio in parola non ha un’esistenza autonoma nel diritto dell’Unione, senza precisare che detta istituzione era tenuta, in via preliminare, ad assicurarsi che il principio di cui trattasi fosse incorporato nel diritto tributario nazionale interessato, nella fattispecie il diritto tributario lussemburghese, e che vi si facesse espressamente riferimento in quanto tale, il Tribunale ha commesso un primo errore di diritto. Tale errore non è sanato dalla circostanza che il Tribunale, al punto 137 della sentenza impugnata, ha ritenuto, del resto a torto, per i motivi esposti ai punti 54 e 55 della presente sentenza, che il diritto lussemburghese sancisse, all’epoca dei fatti, detto principio. |
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47 |
Parimenti, indicando, al punto 122 della sentenza impugnata, che, nonostante la loro mancanza di carattere vincolante per la Commissione, le linee guida dell’OCSE rivestivano un’«importanza pratica certa» nella valutazione del rispetto del suddetto principio, il Tribunale ha omesso di ricordare che tali linee guida non erano neppure vincolanti nei confronti dei paesi membri dell’OCSE e che, quindi, esse rivestivano importanza pratica solo nei limiti in cui il diritto tributario dello Stato membro interessato vi facesse esplicitamente riferimento. Pertanto, esso non ha verificato se la Commissione si fosse accertata che siffatta ipotesi ricorresse nel caso del diritto tributario lussemburghese ed ha esso stesso ritenuto acquisita l’applicabilità di dette linee guida, commettendo così un secondo errore di diritto. |
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48 |
Ne consegue che, laddove, del resto, l’Irlanda aveva invocato, come risulta dal punto 132 della sentenza impugnata, l’assenza di fondamento, nel diritto dell’Unione, di un principio di libera concorrenza, il Tribunale, respingendo in quanto irricevibile tale argomento e non avendolo, di conseguenza, esaminato, mentre, nel merito, metteva in discussione l’esattezza del sistema di riferimento adottato dalla Commissione al fine di definire un’imposizione normale e, di conseguenza, dell’esistenza di un vantaggio a favore del gruppo Amazon, ha accolto un’interpretazione del principio di libera concorrenza contraria al diritto dell’Unione, come ricordato, in particolare, ai punti 96 e 104 della sentenza dell’8 novembre 2022, Fiat Chrysler Finance Europe/Commissione (C‑885/19 P e C‑898/19 P, EU:C:2022:859), e ha quindi convalidato erroneamente la determinazione da parte della Commissione del sistema di riferimento. |
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49 |
Orbene, l’intera analisi effettuata dal Tribunale, ai punti da 162 a 251, da 257 a 295, da 314 a 442 e da 499 a 538 della sentenza impugnata, per quanto riguarda la condizione relativa all’esistenza di un vantaggio selettivo, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, è fondata sull’applicazione, ai fini della valutazione dell’esistenza di un siffatto vantaggio, del principio di libera concorrenza sulla base delle linee guida dell’OCSE indipendentemente dall’incorporazione di tale principio nel diritto lussemburghese. |
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Di conseguenza, poiché si basa su una determinazione erronea, da parte del Tribunale, del sistema di riferimento pertinente ai fini della valutazione dell’esistenza di un vantaggio selettivo, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, una siffatta analisi è, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 37 della presente sentenza, anch’essa erronea. |
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Occorre, nondimeno, ricordare che, qualora la motivazione di una decisione del Tribunale riveli una violazione del diritto dell’Unione, ma il dispositivo di quest’ultima appaia fondato per altri motivi di diritto, una tale violazione non è in grado di comportare l’annullamento della sentenza, e si deve dunque procedere a una sostituzione della motivazione e a respingere l’impugnazione (v., in tal senso, sentenze del 25 marzo 2021, Xellia Pharmaceuticals e Alpharma/Commissione, C‑611/16 P, EU:C:2021:245, punto 149, e del 24 marzo 2022, PJ e PC/EUIPO, C‑529/18 P e C‑531/18 P, EU:C:2022:218, punto 75 e giurisprudenza ivi citata). |
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È quanto avviene nel caso di specie. |
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53 |
Infatti, in primo luogo, la Commissione ha applicato il principio di libera concorrenza come se fosse stato riconosciuto in quanto tale nel diritto dell’Unione, come ne danno atto in particolare i considerando 402, 403, 409, 519, 520 e 561 della decisione controversa. Orbene, dal punto 104 della sentenza dell’8 novembre 2022, Fiat Chrysler Finance Europe/Commissione (C‑885/19 P e C‑898/19 P, EU:C:2022:859) risulta che non esiste, allo stato attuale del diritto dell’Unione, un principio autonomo di libera concorrenza che si applichi indipendentemente dall’incorporazione di quest’ultimo nel diritto nazionale. |
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In secondo luogo, essa ha ritenuto, come risulta dai considerando 241 e 242 della decisione controversa, che l’articolo 164, paragrafo 3, della legge relativa all’imposta sul reddito fosse interpretato dall’amministrazione tributaria lussemburghese nel senso che esso sanciva il principio di libera concorrenza nel diritto tributario lussemburghese. Tuttavia, come risulta dai punti 96 e 104 della sentenza dell’8 novembre 2022, Fiat Chrysler Finance Europe/Commissione (C‑885/19 P e C‑898/19 P, EU:C:2022:859), solo un’incorporazione di detto principio in quanto tale nel diritto nazionale, la quale richiede come minimo che quest’ultimo faccia esplicito riferimento a detto principio, consentirebbe alla Commissione di applicarlo nell’ambito della valutazione dell’esistenza di un vantaggio selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. |
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Orbene, come riconosciuto dalla Commissione stessa al considerando 243 della decisione controversa, è solo dal 1o gennaio 2017, ossia successivamente all’adozione del ruling fiscale in discussione e alla sua proroga, che un nuovo articolo della legge relativa all’imposta sul reddito «formalizza esplicitamente l’applicazione del principio di libera concorrenza nel diritto tributario lussemburghese». È quindi accertato che il requisito di cui alla giurisprudenza citata al punto precedente non era soddisfatto al momento dell’adozione, da parte dello Stato membro interessato, della misura che la Commissione ha ritenuto costituire un aiuto di Stato, cosicché detta istituzione non poteva applicare retroattivamente tale principio nella decisione controversa. |
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In terzo luogo, applicando, ai considerando 246 e seguenti della decisione in parola, le linee guida dell’OCSE in materia di prezzi di trasferimento senza aver dimostrato che le medesime erano state, in tutto o in parte, esplicitamente riprese nel diritto lussemburghese, la Commissione ha violato il divieto, ricordato al punto 96 della sentenza dell’8 novembre 2022, Fiat Chrysler Finance Europe/Commissione (C‑885/19 P e C‑898/19 P, EU:C:2022:859), di prendere in considerazione, nell’esame dell’esistenza di un vantaggio fiscale selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e al fine di stabilire l’onere fiscale che deve normalmente gravare su un’impresa, parametri e norme esterni al sistema fiscale nazionale di cui trattasi, come tali linee guida, a meno che quest’ultimo non vi faccia esplicito riferimento. |
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Occorre ricordare, a tale riguardo, che errori del genere nella determinazione delle norme effettivamente applicabili in forza del diritto nazionale pertinente e, pertanto, nell’individuazione della tassazione cosiddetta «normale» alla luce della quale doveva essere valutata la decisione fiscale anticipata controversa viziano necessariamente l’intero ragionamento relativo all’esistenza di un vantaggio selettivo (sentenza dell’8 novembre 2022, Fiat Chrysler Finance Europe/Commissione, C‑885/19 P e C‑898/19 P, EU:C:2022:859, punto 71 e giurisprudenza ivi citata). |
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Dall’insieme di tali considerazioni risulta che il Tribunale ha giustamente constatato, al punto 590 della sentenza impugnata, che la Commissione non aveva dimostrato l’esistenza di un vantaggio a favore del gruppo Amazon, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e ha annullato, di conseguenza, la decisione controversa. |
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Alla luce di quanto precede e procedendo con una sostituzione della motivazione conformemente alla giurisprudenza citata al punto 51 della presente sentenza, occorre quindi respingere i due motivi di impugnazione e, pertanto, respingere quest’ultima nella sua interezza. |
Sulle spese
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A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, quest’ultima statuisce sulle spese. |
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Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. |
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62 |
Nel caso di specie, poiché la Commissione è rimasta soccombente, occorre condannarla a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Granducato di Lussemburgo e da Amazon, conformemente alla domanda di questi ultimi. |
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Peraltro, l’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, parimenti applicabile al procedimento di impugnazione in virtù dell’articolo 184, paragrafo 1, di tale regolamento, prevede che le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico. L’Irlanda, interveniente, si farà quindi carico delle proprie spese. |
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Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: |
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Firme |
( *1 ) Lingue processuali: l’inglese e il francese.