SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

7 settembre 2023 ( *1 )

«Impugnazione – Accesso ai documenti delle istituzioni dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Articolo 4, paragrafo 2, primo trattino – Eccezione al diritto di accesso – Tutela degli interessi commerciali – Programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020” (2014-2020) – Documenti riguardanti il progetto di ricerca “iBorderCtrl: Intelligent Portable Border Control System” – Decisione dell’Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA) che nega l’accesso a determinate informazioni – Interesse pubblico prevalente»

Nella causa C‑135/22 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 25 febbraio 2022,

Patrick Breyer, residente in Kiel (Germania), rappresentato da J. Breyer, Rechtsanwalt,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA), rappresentata da V. Canetti e S. Payan-Lagrou, in qualità di agenti, assistite da R. van der Hout e C. Wagner, Rechtsanwälte,

convenuta in primo grado,

sostenuta da:

Commissione europea, rappresentata da F. Erlbacher, A.-C. Simon e A. Spina, in qualità di agenti,

interveniente in sede d’impugnazione,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da D. Gratsias, presidente di sezione, M. Ilešič e I. Jarukaitis (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, il sig. Patrick Breyer chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 dicembre 2021, Breyer/REA (T‑158/19; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2021:902), con la quale quest’ultimo ha parzialmente respinto il suo ricorso volto all’annullamento della decisione dell’Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA) del 17 gennaio 2019 [ARES (2019) 266593] (in prosieguo: la «decisione controversa»), che gli ha negato l’accesso a determinati documenti riguardanti il progetto «iBorderCtrl: Intelligent Portable Control System» (in prosieguo: il «progetto iBorderCtrl»), istituito nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (2014-2020) (in prosieguo: il «programma Orizzonte 2020»).

Contesto normativo

Regolamento (CE) n. 1049/2001

2

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43) definisce i principi, le condizioni e le limitazioni del diritto di accesso ai documenti di tali istituzioni.

3

Il considerando 2 di tale regolamento è così formulato:

«Questa politica di trasparenza consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell’amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico. La politica di trasparenza contribuisce a rafforzare i principi di democrazia e di rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall’articolo 6 del trattato UE e dalla carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [(in prosieguo: la «Carta»)]».

4

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, qualsiasi cittadino dell’Unione europea ha un diritto d’accesso ai documenti delle istituzioni, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nel medesimo regolamento.

5

L’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001, intitolato «Eccezioni», al paragrafo 2 così dispone:

«Le istituzioni rifiutano l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:

gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale,

(...)

a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione».

6

L’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento prevede che «[i] l richiedente non è tenuto a motivare la domanda».

Regolamento (CE) n. 58/2003

7

L’articolo 23 del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU 2003, L 11, pag. 1), al paragrafo 1, primo comma, così dispone:

«L’agenzia esecutiva è soggetta alle disposizioni del regolamento [n. 1049/2001] quando le viene rivolta una richiesta di accesso a un documento in suo possesso».

Regolamento (UE) n. 1290/2013

8

Il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014‑2020) – Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU 2013, L 347, pag. 81), è stato abrogato con effetto dal 1o gennaio 2021, ossia successivamente all’adozione della decisione controversa, dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU 2021, L 170, pag. 1). Di conseguenza, tale primo regolamento resta in ogni caso applicabile al caso di specie.

9

L’articolo 3 del regolamento n. 1290/2013 così disponeva:

«Fatte salve le condizioni stabilite negli accordi, nelle decisioni o nei contratti di esecuzione, si assicura la riservatezza dei dati, delle conoscenze e delle informazioni comunicati nell’ambito di un’azione come elementi riservati, tenendo in debito conto il diritto dell’Unione in materia di tutela e di accesso delle informazioni classificate».

10

L’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento prevedeva quanto segue:

«Fatto salvo l’articolo 3, la Commissione [europea], su richiesta, mette a disposizione delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione, di qualsiasi Stato membro o paese associato tutte le informazioni utili in suo possesso sui risultati ottenuti da un partecipante ad un’azione che ha beneficiato di un finanziamento dell’Unione, a condizione che siano rispettate entrambe le condizioni seguenti:

a)

le informazioni in questione sono di interesse pubblico;

b)

i partecipanti non hanno fornito ragioni valide e sufficienti per cui le informazioni in questione non possano essere comunicate.

(...)».

11

L’articolo 43, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento così disponeva:

«2.   Fatte salve eventuali restrizioni per motivi di protezione della proprietà intellettuale, delle norme di sicurezza o interessi legittimi, ciascun partecipante può, attraverso mezzi idonei, diffondere i risultati che possiede il più rapidamente possibile. La convenzione di sovvenzione può fissare i termini a tale proposito.

Eventuali ulteriori obblighi di diffusione [dei risultati] sono stabiliti nella convenzione di sovvenzione e indicati nel programma di lavoro o nel piano di lavoro.

Per quanto riguarda la diffusione dei risultati attraverso pubblicazioni scientifiche, l’accesso aperto si applica secondo i termini e le condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione. (...)

Per quanto riguarda la diffusione di dati di ricerca, la convenzione di sovvenzione può, nel contesto dell’accesso aperto ai dati di ricerca e alla loro conservazione, stabilire i termini e le condizioni ai quali è garantito l’accesso aperto a tali risultati, in particolare nella ricerca di frontiera [del Consiglio europeo della ricerca (CER)] e nella ricerca TEF (tecnologie emergenti e future) o in altri settori pertinenti, e tenendo conto degli interessi legittimi dei partecipanti e di eventuali vincoli concernenti le norme sulla protezione dei dati, le norme di sicurezza o i diritti di proprietà intellettuale. In tal caso, il programma di lavoro o piano di lavoro indicano se è richiesta la diffusione di dati di ricerca mediante accesso aperto.

Gli altri partecipanti sono informati prima dell’avvio di un’attività di diffusione. A seguito della notifica, un partecipante può opporsi se dimostra che i suoi interessi legittimi in relazione a tali risultati o conoscenze preesistenti risulterebbero significativamente lesi a causa della loro eventuale diffusione. In tal caso, la diffusione può aver luogo solo se si adottano misure adeguate per tutelare tali interessi legittimi. La convenzione di sovvenzione fissa i termini a tale proposito.

3.   Ai fini del monitoraggio e della diffusione da parte della Commissione o del pertinente organismo di finanziamento, i partecipanti forniscono tutte le informazioni sulle loro attività connesse allo sfruttamento e alla diffusione e forniscono i documenti necessari secondo le condizioni previste nella convenzione di sovvenzione. Fatti salvi gli interessi legittimi dei partecipanti che hanno fornito le informazioni, queste ultime sono rese accessibili al pubblico. La convenzione di sovvenzione fissa, tra l’altro, i termini in relazione a tali obblighi di informazione».

Fatti

12

I fatti all’origine della controversia e il contenuto della decisione controversa sono esposti ai punti da 1 a 8 della sentenza impugnata. Ai fini del presente procedimento, essi possono essere riassunti come segue.

13

Il 19 aprile 2016 la REA ha stipulato, nell’ambito del programma Orizzonte 2020, la convenzione di sovvenzione n. 700626 (in prosieguo: la «convenzione di sovvenzione») con i membri di un consorzio ai fini del finanziamento del progetto iBorderCtrl per un periodo di 36 mesi a partire dal 1o settembre 2016.

14

Tale progetto era volto a testare nuove tecnologie destinate ad aumentare l’efficacia della gestione dei controlli alle frontiere esterne dell’Unione, garantendo una gestione più rapida dei viaggiatori e una più rapida individuazione delle attività illegali.

15

Il 5 novembre 2018 il ricorrente ha presentato alla Commissione, sulla base del regolamento n. 1049/2001, una domanda di accesso a vari documenti riguardanti tanto l’autorizzazione del progetto quanto il suo svolgimento. Tale domanda è stata trasmessa alla REA il successivo 7 novembre.

16

Il 23 novembre 2018 la REA ha comunicato al ricorrente che essa accoglieva la sua domanda di accesso, in maniera totale con riferimento a uno dei documenti richiesti, essendo quest’ultimo accessibile al pubblico, e in modo parziale per quanto concerneva un altro documento richiesto. Essa gli ha altresì comunicato che respingeva la sua domanda di accesso per quanto riguardava gli altri documenti elaborati nel corso del progetto, basandosi, da un lato, sulla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo, nei limiti in cui alcuni documenti contenevano dati personali di persone fisiche partecipanti al progetto, e, dall’altro, sulla tutela degli interessi commerciali dei membri del consorzio, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, di tale regolamento.

17

Il 26 novembre 2018 il ricorrente ha inviato una domanda di conferma di accesso, accettando che i nomi delle persone fisiche implicate nel progetto fossero occultati.

18

Con la decisione controversa, la REA ha concesso un accesso parziale a taluni documenti richiesti e ha respinto la sua domanda di accesso quanto al resto.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

19

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 marzo 2019, il sig. Breyer ha proposto un ricorso di annullamento della decisione impugnata, contestando alla REA, da un lato, per quanto concerne i documenti riguardanti l’autorizzazione del progetto iBorderCtrl, di non essersi pronunciata sulla sua domanda di accesso e, dall’altro, per quanto concerne i documenti riguardanti lo svolgimento di tale progetto, di avergli concesso solo un accesso parziale a una prima serie di documenti e di avergli negato l’accesso a una seconda serie di documenti, invocando la tutela degli interessi commerciali dei membri del consorzio.

20

A sostegno di tale ricorso, il ricorrente aveva dedotto due motivi, di cui solo il primo è rilevante ai fini dell’esame della presente impugnazione.

21

Tale motivo di ricorso, con il quale si contestava alla REA di aver negato l’accesso o di aver concesso solo un accesso parziale ai documenti riguardanti lo svolgimento del progetto, era suddiviso in due parti, la prima vertente sull’assenza di pregiudizio alla tutela degli interessi commerciali, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, e la seconda relativa all’esistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti in esame, in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, ultima frase, del medesimo regolamento.

22

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato parzialmente la decisione controversa e ha respinto il ricorso del sig. Breyer quanto al resto.

Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

23

Con ordinanza del presidente della Corte del 4 luglio 2022, è stato autorizzato l’intervento della Commissione a sostegno delle conclusioni della REA.

24

Con la sua impugnazione, il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare in toto la sentenza impugnata;

annullare la decisione controversa, e

condannare la REA alle spese del presente procedimento.

25

La REA, sostenuta dalla Commissione, chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione e

condannare il sig. Breyer alle spese del presente procedimento.

Sull’impugnazione

26

A sostegno della sua impugnazione il ricorrente deduce un unico motivo, vertente, in sostanza, sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel ponderare gli interessi in gioco negandogli, erroneamente, un accesso integrale ai documenti riguardanti l’attuazione del progetto iBorderCtrl, sebbene l’interesse pubblico all’accesso alle informazioni prevalga sugli interessi commerciali dei partecipanti a tale progetto.

27

La REA contesta la ricevibilità dell’impugnazione nel suo complesso.

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

28

La REA fa anzitutto valere che, dato che il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha parzialmente accolto le conclusioni del ricorrente, quest’ultimo non potrebbe trarre vantaggio dall’annullamento integrale di tale sentenza.

29

Essa sostiene poi che le affermazioni del ricorrente riguardano non la motivazione della sentenza impugnata, bensì il più ampio contesto politico dell’impugnazione, che esse si basano su considerazioni generiche e non individuano in modo chiaro gli errori di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale. Il ricorrente si limiterebbe a riprendere gli argomenti, per lo più di natura sostanziale, già dedotti dinanzi al Tribunale, facendo peraltro riferimento ad aspetti fattuali non accertati da quest’ultimo e senza descrivere con precisione, conformemente all’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, i motivi e gli argomenti di diritto.

30

Infine, essa sostiene che l’oggetto dell’impugnazione è illegittimamente ampliato, nella misura in cui il ricorrente si è limitato a criticare i punti da 181 a 205 della sentenza impugnata, senza descrivere i motivi e gli argomenti di diritto che intendeva far valere nei confronti delle altre parti di tale sentenza.

31

Il ricorrente obietta di non contestare la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto il suo ricorso, che la sua impugnazione descrive gli errori in cui è incorso il Tribunale, senza limitarsi a reiterare gli argomenti dedotti in primo grado, e che la corretta ponderazione degli interessi in gioco non è una questione di fatto, bensì una questione di diritto, che può essere esaminata dalla Corte.

Giudizio della Corte

32

In primo luogo, occorre anzitutto rilevare che il ricorrente, sebbene avesse inizialmente chiesto l’annullamento integrale della sentenza impugnata, al punto 2 delle sue osservazioni sulla memoria di intervento della ha precisato di chiedere l’annullamento di tale sentenza solo nella parte in cui non aveva accolto il suo ricorso.

33

Inoltre, dall’articolo 56, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta che l’impugnazione può essere proposta solo da una parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni.

34

Poiché il ricorrente è rimasto parzialmente soccombente nelle sue conclusioni, la sua impugnazione contro la sentenza impugnata nei limiti in cui essa respinge parzialmente il suo ricorso contro la decisione controversa è pertanto, entro tali limiti, ricevibile.

35

In secondo luogo, occorre ricordare che dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura, risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui è chiesto l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione (sentenza del 23 novembre 2021, Consiglio/Hamas, C‑833/19 P, EU:C:2021:950, punto 50 e giurisprudenza citata).

36

Pertanto, non risponde agli obblighi di motivazione stabiliti da tali disposizioni un’impugnazione che si limiti a ribadire o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale (sentenza del 17 dicembre 2020, Germania/Commissione, C‑475/19 P e C‑688/19 P, EU:C:2020:1036, punto 33).

37

Tuttavia, qualora un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nel corso di un’impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse in tal modo basare l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento di impugnazione sarebbe privato di una parte di significato (sentenze del 3 dicembre 2015, Italia/Commissione, C‑280/14 P, EU:C:2015:792, punto 43, e del 10 novembre 2022, Valencia Club de Fútbol, C‑211/20 P, EU:C:2022:862, punto 32 e giurisprudenza citata).

38

A tal riguardo si deve constatare che con la sua impugnazione, che indica in modo preciso gli elementi contestati della sentenza impugnata, il ricorrente non mira ad ottenere un semplice riesame del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, ma contesta la motivazione contenuta in punti specifici di tale sentenza, formulando argomenti di diritto volti a dimostrare che il Tribunale è incorso in errori di diritto per quanto riguarda la qualificazione degli interessi pubblici invocati a sostegno della domanda di divulgazione e la ponderazione degli interessi in gioco.

39

Orbene, è pacifico che la qualificazione giuridica di un atto o di un fatto, effettuata dal Tribunale, sia una questione di diritto che può essere sollevata nell’ambito di un’impugnazione (sentenza del 12 maggio 2022, Klein/Commissione, C‑430/20 P, EU:C:2022:377, punto 41). Nel caso di specie, così avviene per quanto riguarda la questione se gli interessi invocati dal ricorrente debbano essere considerati come interessi pubblici prevalenti ai sensi dell’ultima frase dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001.

40

In terzo luogo, occorre respingere l’argomento della REA vertente sull’irricevibilità dell’impugnazione sulla base del rilievo che il suo oggetto sarebbe stato illegittimamente ampliato. Come sottolineato al paragrafo 32 della presente sentenza, nell’ultima fase delle sue memorie il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza impugnata solo nei limiti in cui essa ha respinto parzialmente il suo ricorso. Peraltro, la circostanza che egli contesti solo taluni punti della sentenza impugnata non può costituire una causa di irricevibilità della sua impugnazione o del suo motivo.

41

L’impugnazione è, quindi, ricevibile.

Nel merito

Argomenti delle parti

42

Il motivo unico del ricorrente, con il quale egli sostiene che il Tribunale, negandogli il pieno accesso ai documenti riguardanti l’attuazione del progetto iBorderCtrl nonostante l’esistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione, ha violato l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001, è suddiviso in due parti.

43

Anzitutto, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che egli non avesse dimostrato l’esistenza di un interesse pubblico prevalente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, ultima parte della frase, del regolamento n. 1049/2001, pur avendo egli invocato vari interessi che, a suo avviso, corrispondevano a tale qualificazione.

44

In primo luogo, il ricorrente afferma che esiste un interesse pubblico prevalente all’accesso ai documenti che riguardano un progetto interamente finanziato con fondi pubblici.

45

L’interesse pubblico di poter discutere dell’opportunità del finanziamento pubblico di un progetto così invasivo e discutibile come il progetto iBorderCrtl sarebbe tanto più caratterizzato, visto che il finanziamento pubblico potrebbe essere destinato ad altri progetti di ricerca meno controversi.

46

In secondo luogo, il ricorrente sostiene che vi è un interesse pubblico ad esaminare il fondamento scientifico e l’affidabilità della tecnologia utilizzata nell’ambito del progetto iBorderCtrl, la quale dovrebbe consentire la rilevazione automatica delle menzogne analizzando le microespressioni dei volti dei viaggiatori allorché rispondono alle domande poste loro prima di entrare nell’Unione.

47

In terzo luogo, il richiedente fa valere l’esistenza di un interesse pubblico prevalente legato all’impatto che le tecnologie utilizzate nell’ambito del progetto iBorderCtrl possono avere sui diritti fondamentali.

48

La trasparenza si imporrebbe dato che tali tecnologie richiedono di ricorrere a prove e esperimenti, comportano l’uso di dati biometrici e possono avere effetti discriminatori, in particolare nei confronti delle persone vulnerabili.

49

Inoltre, ad avviso del ricorrente, la natura sperimentale del progetto iBorderCtrl comporta, come nel caso dei test clinici, che il pubblico sia informato sin dalla fase di ricerca, in modo che possa svolgersi un dibattito pubblico in merito alla rilevanza delle tecnologie utilizzate e che possano essere affrontate questioni di etica e di tutela dei diritti fondamentali.

50

In quarto luogo, il ricorrente sostiene che esiste un interesse superiore di natura scientifica, mediatica, politica e democratica alla divulgazione dei documenti del progetto.

51

Conformemente al «principio di universalità della scienza», un interesse scientifico si ricollegherebbe alla divulgazione di tutti i risultati della ricerca affinché questi ultimi possano essere discussi e criticati, tanto più che esisterebbe un dibattito scientifico sulla questione se la tecnologia, molto controversa, di rilevazione visiva delle menzogne produca risultati conclusivi.

52

L’esistenza di vari studi dedicati a tali tecnologie dimostrerebbe quindi, nel contempo, l’elevato livello di interesse che esse suscitano nell’ambiente scientifico e il carattere poco conclusivo dei loro risultati. Il rilevante numero di reportage dedicati al progetto iBorderCtrl rivelerebbe, da parte sua, l’elevato interesse dei media per questo tipo di progetto, mentre i lavori del Parlamento europeo dimostrerebbero l’interesse politico che esso suscita.

53

Peraltro, la tecnologia utilizzata, inizialmente destinata ai controlli alle frontiere, potrebbe essere impiegata in altri settori al fine di svolgere indagini sulle persone e di controllare le loro dichiarazioni. Vi sarebbe quindi un interesse democratico e politico a stabilire se l’uso di tali tecnologie di controllo di massa, attualmente vietate, sia auspicabile e se occorra dotarle di una base giuridica.

54

Inoltre, il ricorrente pone in evidenza che molte informazioni in merito al progetto iBorderCtrl sono già state divulgate, anche dai partecipanti al progetto. A suo avviso, non sarebbe conforme all’interesse pubblico che vengano diffuse in tal modo informazioni selettive, senza che un soggetto terzo indipendente possa svolgere verifiche oggettive.

55

In tali circostanze, il ricorrente ritiene che, nella ponderazione degli interessi in gioco, gli interessi commerciali dei membri del consorzio «non avrebbero un peso particolarmente significativo» e dovrebbero passare in secondo piano rispetto all’interesse del pubblico alla trasparenza.

56

Nello specifico, l’interesse pubblico sarebbe particolarmente preponderante con riferimento ai documenti che presentano un collegamento debole con i segreti commerciali, come le valutazioni etiche e giuridiche della tecnologia, i piani di comunicazione pubblica, la relazione riguardante la gestione della qualità o i documenti relativi all’autorizzazione del progetto di ricerca.

57

Inoltre, il ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere, ai punti da 194 a 200 della sentenza impugnata, che le disposizioni del regolamento n. 1290/2013 e del regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU 2013, L 347, pag. 104), nonché le clausole della convenzione di sovvenzione n. 700626 fossero sufficienti a soddisfare tale interesse, dato che i partecipanti al progetto erano tenuti a diffonderne i risultati, in particolare mediante pubblicazioni scientifiche liberamente accessibili, che la REA si impegnava in attività di comunicazione e pubblicità, per le quali potevano essere utilizzati sunti delle relazioni, che le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione e gli Stati membri avevano diritto di accesso alle informazioni, che era effettuato un controllo in merito alla legittimità dello sviluppo di tale progetto e, infine, che le valutazioni etiche e giuridiche di detto progetto erano sottoposte a un consulente indipendente di etica.

58

Egli fa valere anzitutto che l’obbligo di pubblicazione a carico dei partecipanti al progetto di ricerca in esame non può soddisfare l’interesse pubblico all’accesso all’informazione, dal momento che tutti i documenti relativi a tale progetto dovrebbero essere pubblicati, ivi compresi quelli concernenti lo stato della ricerca e i materiali e i metodi utilizzati, e che tale obbligo non si estende alle informazioni commerciali considerate come meritevoli di tutela.

59

A suo avviso, il pubblico, che finanzia il progetto, dovrebbe avere accesso in tempo utile a tutte le informazioni sin dalla fase di ricerca e sviluppo. Tale approccio corrisponderebbe peraltro alla prassi della Commissione in materia di articoli scientifici collegati a progetti finanziati nell’ambito del programma Orizzonte 2020 e all’impianto sistematico del regolamento n. 1290/2013, il cui articolo 43, paragrafo 2, dispone che ciascun partecipante a tale programma può, attraverso mezzi idonei, diffondere i risultati che possiede il più rapidamente possibile. In tal senso il ricorrente pone altresì in rilievo che il regolamento n. 1049/2001 non prevede un’eccezione al diritto di accesso alle informazioni per i progetti di ricerca e di sviluppo in corso e che la necessità di proteggere gli interessi commerciali dei partecipanti non è maggiore in corso di progetto rispetto a dopo il suo completamento.

60

Egli contesta quindi al Tribunale di aver dichiarato che i partecipanti al progetto iBorderCtrl potevano mantenere segrete tutte le informazioni che riguardavano nello specifico il sistema, incluse quelle relative alla sua legittimità e alla sua accettabilità dal punto di vista etico, nonché a tutti i rischi e gli svantaggi che esso presenta.

61

Egli sostiene poi che nemmeno le attività di comunicazione e di pubblicità della REA sono idonee a soddisfare l’interesse pubblico all’accesso all’informazione, poiché tale agenzia è tenuta a rispettare la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili e che le informazioni da essa pubblicate, spesso di carattere «pubblicitario», non consentirebbero un dibattito indipendente o critico.

62

Infine, il ricorrente ritiene che il diritto delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e degli Stati membri ad avere accesso all’informazione non possa soddisfare l’interesse del pubblico ad essere informato, dato che non si tratta di un accesso pubblico all’informazione.

63

La REA, sostenuta dalla Commissione, ritiene, da un lato, che il Tribunale abbia debitamente accertato e motivato la mancata dimostrazione, da parte del ricorrente, dell’esistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti richiesti e, dall’altro, che il ricorrente non sia riuscito a individuare errori di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale, idonei a rimettere in discussione la sentenza impugnata.

Giudizio della Corte

64

In via preliminare, si deve rilevare che il ricorrente contesta la sentenza impugnata solo nella parte in cui ha rifiutato di riconoscere l’esistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione di determinati documenti o di parti di documenti che, in base alle affermazioni della REA, rientravano nell’ambito di applicazione dell’eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001.

65

Le valutazioni del Tribunale, contenute ai punti 117, 135, 146, 152, 164, 172 e 178 della sentenza impugnata, secondo le quali la REA non è incorsa in un errore di diritto nel ritenere che la divulgazione delle informazioni contenute in determinati documenti o parti di documenti potesse arrecare pregiudizio agli interessi commerciali dei membri del consorzio, non sono, quindi, rimesse in discussione nell’ambito della presente impugnazione, di cui occorre esaminare il motivo unico.

66

Come espressamente previsto dall’articolo 23 del regolamento n. 58/2003, le agenzie esecutive, come la REA, sono tenute a rispettare le norme stabilite dal regolamento n. 1049/2001.

67

Conformemente al suo considerando 1, quest’ultimo regolamento è riconducibile all’intento del legislatore dell’Unione, espresso all’articolo 1, secondo comma, TUE di segnare una nuova tappa nel processo di creazione di un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano adottate nel modo più trasparente possibile e più vicino possibile ai cittadini (sentenza del 21 gennaio 2021, Leino-Sandberg/Parlamento, C‑761/18 P, EU:C:2021:52, punto 36 e giurisprudenza citata).

68

Tale obiettivo fondamentale dell’Unione trova riconoscimento anche, da un lato, nell’articolo 15, paragrafo 1, TFUE, ai sensi del quale, in particolare, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione operano nel massimo rispetto possibile del principio di trasparenza, principio altresì riaffermato all’articolo 10, paragrafo 3, TUE e all’articolo 298, paragrafo 1, TFUE, nonché, dall’altro lato, all’articolo 42 della Carta, in virtù della consacrazione del diritto di accesso ai documenti (sentenza del 21 gennaio 2021, ClientEarth/Commissione, C‑57/18 P, EU:C:2021:52, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

69

Inoltre, dal considerando 2 del regolamento n. 1049/2001 risulta che la trasparenza consente di conferire alle istituzioni dell’Unione una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità nei confronti dei cittadini dell’Unione in un sistema democratico. Inoltre, consentendo che i diversi punti di vista vengano apertamente discussi, essa contribuisce ad accrescere la fiducia di detti cittadini (sentenza del 4 settembre 2018, ClientEarth/Commissione, C‑57/16 P, EU:C:2018:660, punto 75 e giurisprudenza citata).

70

A tale effetto, l’articolo 1 di detto regolamento dispone che quest’ultimo mira a conferire al pubblico un diritto di accesso ai documenti delle istituzioni che sia il più ampio possibile, fatto salvo un regime di eccezioni fondate su ragioni di interesse pubblico o privato che, derogando al principio stabilito da tale articolo, devono essere interpretate e applicate in senso restrittivo (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2018, ClientEarth/Commissione, C‑57/16 P, EU:C:2018:660, punti da 76 a 78).

71

Tra tali eccezioni al diritto di accesso vi è quella prevista all’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, in base alla quale le istituzioni dell’Unione rifiutano l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela «(degli) interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale», a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione del documento di cui trattasi.

72

Il regime delle eccezioni previsto da tale articolo 4 è quindi fondato su una ponderazione degli interessi contrapposti in una data situazione, ossia, da un lato, gli interessi che sarebbero favoriti dalla divulgazione dei documenti in questione e, dall’altro, quelli che sarebbero minacciati da tale divulgazione, sicché la decisione su una domanda di accesso ai documenti dipende dallo stabilire quale debba essere l’interesse prevalente nel caso di specie (sentenze del 14 novembre 2013, LPN e Finlandia/Commissione, C‑514/11 P e C‑605/11 P, EU:C:2013:738, punto 42, e del 27 febbraio 2014, ClientEarth e International Chemical Secretariat/ECHA, T‑245/11, EU:T:2014:112, punto 63).

73

Nel caso di specie occorre verificare se il Tribunale non sia incorso in errori di diritto nell’effettuare tale ponderazione e nel rifiutare di qualificare gli interessi invocati dal ricorrente come interessi pubblici prevalenti alla divulgazione dei documenti in esame.

74

A tal riguardo si deve anzitutto rilevare che giustamente il Tribunale ha dichiarato, al punto 187 della sentenza impugnata, che spetta a colui che fa valere l’esistenza di un interesse pubblico prevalente invocare concretamente le circostanze che giustificano la divulgazione dei documenti in esame (v., in tal senso, sentenza del 14 novembre 2013, LPN e Finlandia/Commissione, C‑514/11 P e C‑605/11 P, EU:C:2013:738, punto 94).

75

Del pari giustamente il Tribunale ha ricordato, al punto 188 della sentenza impugnata, che certamente, l’interesse pubblico prevalente che può giustificare la divulgazione di un documento non deve necessariamente essere distinto dai principi soggiacenti al regolamento n. 1049/2001, tuttavia, mere considerazioni generiche non possono essere idonee a dimostrare che il principio di trasparenza presenta una rilevanza particolare, che possa prevalere sulle ragioni che giustificano il diniego di divulgazione dei documenti (v., in tal senso, sentenze del 14 novembre 2013, LPN e Finlandia/Commissione, C‑514/11 P e C‑605/11 P, EU:C:2013:738, punti 9293; del 16 luglio 2015, ClientEarth/Commissione, C‑612/13 P, EU:C:2015:486, punti 9293, nonché del 14 luglio 2016, Sea Handling/Commissione, C‑271/15 P, EU:C:2016:557, punto 95).

76

In primo luogo, occorre riscontrare che il motivo di impugnazione si fonda in parte su considerazioni generiche riguardanti la necessità che vi sarebbe di pubblicare tutte le informazioni relative a progetti che beneficiano di un finanziamento pubblico e l’interesse scientifico che si ricollegherebbe alla pubblicazione dei risultati di una ricerca tecnologica in forza del «principio di universalità della scienza».

77

A tal riguardo, si deve rilevare che la circostanza che un progetto di ricerca benefici di un finanziamento tramite fondi dell’Unione e abbia ad oggetto lo sviluppo di una nuova tecnologia è, in linea di principio, tale da rivelare l’esistenza di un effettivo interesse del pubblico all’accesso ai documenti relativi a detto progetto. Tuttavia, come sottolineato al punto 75 della presente sentenza, l’enunciazione di un tale motivo generico non è sufficiente a dimostrare che detto interesse dovrebbe necessariamente prevalere sulle ragioni che giustificano il diniego di divulgazione di tali documenti.

78

In secondo luogo, occorre rilevare che il Tribunale non ha negato l’esistenza di un interesse scientifico, mediatico e del pubblico in generale alla diffusione delle informazioni relative al progetto iBorderCtrl, ma ha ritenuto, ai punti 193, 197 e 200 della sentenza impugnata, che tale interesse fosse soddisfatto dal sistema di diffusione dei risultati previsto dal regolamento n. 1290/2013 e dalla convenzione di sovvenzione.

79

Il Tribunale si è basato, da un lato, ai punti 194 e 195 della sentenza impugnata, sugli obblighi di pubblicazione dei risultati a carico dei partecipanti al progetto e, dall’altro, al punto 196 di tale sentenza, sui diritti di accesso delle istituzioni dell’Unione e degli Stati membri alle informazioni relative ai risultati del progetto.

80

Per quanto riguarda gli obblighi a carico dei partecipanti al progetto, il Tribunale ha anzitutto rilevato che l’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento n. 1290/2013 e l’articolo 29.1 della convenzione di sovvenzione prevedevano un obbligo per tali partecipanti di diffondere, attraverso mezzi idonei, i risultati del progetto, fatte salve eventuali restrizioni imposte, in particolare, per motivi di protezione della proprietà intellettuale, delle norme di sicurezza o dei legittimi interessi.

81

Il Tribunale ha inoltre riscontrato che la portata dell’obbligo di diffusione dei risultati della ricerca a carico di detti partecipanti era precisata dalla convenzione di sovvenzione. Esso ha fatto riferimento all’articolo 29.2 di tale convenzione, il quale stabiliva che doveva essere garantito un libero accesso alle pubblicazioni scientifiche dei risultati sottoposti a peer review, e all’articolo 38.2.1 di detta convenzione, in base al quale la REA poteva, nel rispetto della riservatezza delle informazioni, utilizzare le informazioni relative al progetto e i documenti, in particolare i sunti previsti per la pubblicazione e gli elementi destinati al pubblico, per le sue attività di comunicazione e di pubblicità. Il Tribunale ha altresì menzionato l’articolo 20.3, lettera a), punto iii), e l’articolo 20.4, lettera a), della convenzione di sovvenzione, ai sensi dei quali i partecipanti dovevano sottoporre alla REA, con le relazioni periodiche tecniche e finanziarie, i sunti contenenti, in particolare, una panoramica dei risultati e della loro diffusione, destinati alla pubblicazione da parte della REA.

82

Per quanto riguarda il diritto di accesso alle informazioni relative ai risultati del progetto, il Tribunale ha rilevato, da una parte, che l’articolo 4 del regolamento n. 1290/2013 e l’articolo 36.1 della convenzione di sovvenzione prevedevano, alle condizioni ivi enunciate, l’accesso delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e degli Stati membri alle informazioni relative ai risultati ottenuti da un partecipante che ha beneficiato di un finanziamento dell’Unione e, dall’altro, che l’articolo 49 di tale regolamento garantiva alle medesime istituzioni, agli organi e agli organismi e agli Stati membri – al fine di sviluppare, attuare e monitorare le politiche o i programmi dell’Unione – determinati diritti di accesso a tali risultati.

83

In tale contesto, si deve verificare se il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nel ritenere che gli interessi pubblici invocati dal ricorrente a sostegno della sua domanda di divulgazione fossero soddisfatti dal sistema di diffusione dei risultati previsto dal regolamento n. 1290/2013 e dalla convenzione di sovvenzione.

84

Come ricordato al punto 79 della presente sentenza, il Tribunale si è anzitutto basato sull’obbligo di pubblicazione dei risultati previsto a carico dei partecipanti al progetto.

85

In proposito si deve rilevare, in primo luogo, che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale non ha riscontrato che tutte le informazioni riguardanti nello specifico il progetto iBorderCtrl, incluse relative alla sua legittimità e accettabilità da un punto di vista etico, potevano essere mantenute segrete.

86

Alla luce del punto 194 della sentenza impugnata, risulta che il Tribunale ha solo constatato che l’obbligo di diffusione dei risultati della ricerca posto a carico dei partecipanti al progetto, previsto all’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento n. 1290/2013 e all’articolo 29.1 della convenzione di sovvenzione, trovava il suo limite nella protezione della proprietà intellettuale, delle norme di sicurezza o degli interessi legittimi.

87

Per quanto riguarda più in particolare i documenti riguardanti le implicazioni etiche e giuridiche del progetto, dai punti da 113 a 118 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha approvato la decisione controversa solo per quanto riguarda quei documenti che contenevano informazioni relative agli strumenti e alle tecnologie effettivamente sviluppati dai membri del consorzio nell’ambito del progetto iBorderCtrl. Il Tribunale ha invece annullato tale decisione nella parte in cui aveva negato l’accesso alle informazioni relative alla valutazione generale etica e giuridica dei sistemi che utilizzavano metodi tecnologici innovativi, come la rilevazione automatica delle menzogne.

88

Per quanto riguarda l’argomento del ricorrente in base al quale i criteri elaborati dal Tribunale nella sentenza impugnata porterebbero a mantenere segreta tutta una serie di documenti relativi ai risultati del progetto, tra cui, in particolare, quelli relativi ai risultati delle prove pilota, esso si basa su un’estrapolazione ingiustificata delle conclusioni del Tribunale in merito a documenti diversi da quelli oggetto della domanda di divulgazione e, pertanto, della decisione controversa.

89

In secondo luogo, non può essere accolto neppure l’argomento del ricorrente in base al quale l’obbligo di pubblicazione a carico dei partecipanti al progetto non può soddisfare l’interesse pubblico, dato che tale obbligo non consente la pubblicazione delle informazioni commerciali considerate come meritevoli di tutela. Infatti, accogliere tale argomento equivarrebbe a presumere la prevalenza degli interessi pubblici fatti valere a sostegno della domanda sugli interessi che hanno giustificato il diniego di divulgazione, mentre, come ricordato al punto 74 della presente sentenza, spetta alla parte che fa valere l’esistenza di un interesse pubblico prevalente fornirne la prova.

90

In terzo luogo, il confronto operato dal ricorrente con precedenti progetti di ricerca e sviluppo «simili», che confermerebbero che le pubblicazioni dei partecipanti a tali progetti non consentono un dibattito pubblico, si basa su una considerazione generica, relativa ad altri progetti, che non è in grado di dimostrare, per quanto riguarda nello specifico il progetto iBorderCtrl, l’insufficienza, alla luce dell’obbligo di trasparenza, delle informazioni comunicate sulla base del regolamento n. 1290/2013 e della convenzione di sovvenzione.

91

In quarto luogo, il ricorrente non dimostrato in che modo fosse viziata da un errore di diritto l’analisi del Tribunale conformemente alla quale era possibile tenere una discussione pubblica informata sui diversi aspetti del progetto iBorderCtrl in fase di sviluppo sulla base dei risultati diffusi ai sensi di tale regolamento e di tale convenzione.

92

In proposito, occorre innanzitutto rilevare che dalla sentenza impugnata non risulta che il Tribunale abbia considerato che il regolamento n. 1049/2001 prevedeva un’eccezione generale al diritto di accesso alle informazioni per i progetti di ricerca e sviluppo in corso.

93

Si deve poi rilevare che, con il suo argomento, il ricorrente fa valere, in sostanza, l’esistenza di un interesse pubblico prevalente, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, ultima parte della frase, del regolamento n. 1049/2001, a conoscere tutte le informazioni relative a tutte le fasi di un progetto di ricerca tecnologica finanziato con fondi pubblici, che prevarrebbe in modo sistematico sugli interessi commerciali delle imprese che partecipano a tale progetto. Detto argomento potrebbe essere accolto solo in presenza di una presunzione in base alla quale tali informazioni presenterebbero un interesse pubblico prevalente. In assenza di una tale presunzione, come richiamato ai punti 74 e 89 della presente sentenza, spetta al ricorrente addurre in modo concreto le circostanze che giustificano la divulgazione dei documenti in esame.

94

A tal riguardo, occorre rilevare che nessun elemento del motivo è tale da dimostrare che fosse errata in diritto la valutazione del Tribunale, esposta al punto 202 della sentenza impugnata, in base alla quale il ricorrente non aveva dimostrato che, nel caso di specie, il principio di trasparenza presentava una rilevanza particolare tale da prevalere sul legittimo interesse alla tutela degli interessi commerciali dei membri del consorzio partecipante al progetto.

95

Di conseguenza, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nel ritenere che gli interessi pubblici invocati dal ricorrente potessero essere soddisfatti dagli obblighi di pubblicazione dei risultati del progetto iBorderCtrl posti a carico dei partecipanti a tale progetto dall’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento n. 1290/2013 nonché dall’articolo 20.3, lettera a), punto iii), dall’articolo 20.4, lettera a), e dagli articoli 29.1, 29.2 e 38.2.1 della convenzione di sovvenzione.

96

Il Tribunale ha invece erroneamente ritenuto, al punto 196 della sentenza impugnata, che tali interessi fossero tutelati dai diritti di messa a disposizione e di accesso previsti, a favore delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e degli Stati membri, agli articoli 4 e 49 del regolamento n. 1290/2013 nonché all’articolo 36.1 della convenzione di sovvenzione, mentre, da un lato, tali diritti e, dall’altro, il diritto di accesso ai documenti previsto dal regolamento n. 1049/2001, non hanno né i medesimi beneficiari né le medesime finalità.

97

Infatti, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento n. 1290/2013, il diritto di messa a disposizione delle informazioni in possesso della Commissione relative ai risultati ottenuti da un partecipante ad un’azione che ha beneficiato di un finanziamento dell’Unione è riservato alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione e agli Stati membri. Esso consente loro di accedere, su richiesta, soltanto alle informazioni pertinenti ai fini della politica pubblica, le quali, una volta comunicate, restano riservate a meno che non diventino pubbliche o siano messe a disposizione del pubblico da parte dei partecipanti. Risulta in modo analogo dall’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento n. 1290/2013 che i diritti di accesso ai risultati di un partecipante che ha beneficiato di un finanziamento dell’Unione previsti a tale disposizione sono riservati alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione, al solo «fine debitamente giustificato di sviluppare, attuare e monitorare le politiche o i programmi dell’Unione».

98

Per contro, il diritto di accesso previsto dal regolamento n. 1049/2001 è conferito, in virtù dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento, a qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro. Inoltre, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, seconda frase, di detto regolamento, il richiedente non è tenuto a motivare la domanda di accesso.

99

Come giustamente sostenuto dal ricorrente, il diritto di messa a disposizione previsto all’articolo 4 del regolamento n. 1290/2013 non può, quindi, soddisfare l’interesse pubblico invocato a sostegno di una domanda di accesso ai documenti presentata sulla base del regolamento n. 1049/2001 da un cittadino dell’Unione o da una persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro.

100

Tuttavia, la motivazione esposta dal Tribunale al punto 196 della sentenza impugnata è superflua rispetto a quella contenuta ai punti 194 e 195 della stessa, in quanto il Tribunale ha giustamente ritenuto, come risulta dai punti da 84 a 95 della presente sentenza, che gli interessi pubblici invocati dal ricorrente potessero essere soddisfatti dagli obblighi di pubblicazione posti a carico dei partecipanti ai progetti di ricerca dall’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento n. 1290/2013 e dall’articolo 20.3, lettera a), punto iii), dall’articolo 20.4, lettera a), nonché dagli articoli 29.1, 29.2 e 38.2.1 della convenzione di sovvenzione. Infatti, siffatti obblighi, direttamente imposti a tali partecipanti, consentono di rendere pubbliche le informazioni relative ai risultati delle ricerche, indipendentemente dalle eventuali azioni di diffusione che possono essere condotte dall’Unione o dagli Stati membri in seguito all’esercizio del loro diritto di accesso a tali informazioni.

101

Pertanto, l’argomento dedotto dal ricorrente a tal riguardo deve essere respinto. Infatti, conformemente a una giurisprudenza consolidata della Corte, nell’ambito di un’impugnazione, un motivo diretto contro una parte della motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo sia adeguatamente giustificato in base ad altri motivi di diritto, è inoperante e deve pertanto essere respinto (v., in tal senso, sentenze dell’8 maggio 2003, T. Port/Commissione, C‑122/01 P, EU:C:2003:259, punto 17 e giurisprudenza citata, nonché del 6 ottobre 2021, Banco Santander/Commissione, C‑52/19 P, EU:C:2021:794, punto 127).

102

In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento del ricorrente basato sull’esistenza di un interesse pubblico prevalente derivante dalle violazioni dei diritti fondamentali che il progetto iBorderCtrl potrebbe arrecare, il Tribunale ha respinto tale argomento ritenendo, al punto 198 della sentenza impugnata, che le disposizioni pertinenti applicabili ai progetti di ricerca e innovazione finanziati nell’ambito del programma Orizzonte 2020 imponessero ai partecipanti l’obbligo di rispettare i diritti e i principi fondamentali riconosciuti, in particolare, dalla Carta, e alla Commissione l’obbligo di vigilare sul rispetto di tali diritti e di tali principi. Esso ha aggiunto che tali requisiti erano peraltro rispecchiati nel fatto che le valutazioni giuridiche ed etiche relative al progetto iBorderCtrl erano specificamente incluse nelle fasi obbligatorie dello sviluppo di quest’ultimo, e che le questioni etiche erano esse stesse sottoposte a una valutazione da parte di un consulente indipendente di etica.

103

Il Tribunale ha fatto riferimento in particolare all’articolo 19 del regolamento n. 1291/2013, all’articolo 14 del regolamento n. 1290/2013, letto alla luce del suo considerando 9, e all’articolo 34 della convenzione di sovvenzione.

104

In tal modo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto.

105

Infatti, la circostanza che i partecipanti al progetto iBorderCtrl siano tenuti a rispettare i diritti fondamentali e i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta, e che la Commissione sia tenuta a vigilare sul rispetto di detti diritti e di detti principi, non è in grado di far presumere l’assenza di una qualsiasi violazione di tali diritti e principi e di escludere l’esistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti relativi a tale progetto a causa del possibile impatto delle tecniche utilizzate sulla protezione dei diritti fondamentali.

106

Sebbene rifletta l’importanza attribuita dal legislatore dell’Unione alla salvaguardia di questi ultimi diritti, il richiamo all’obbligo a carico dei partecipanti al progetto di rispettare i diritti fondamentali e all’obbligo a carico della Commissione di vigilare sul rispetto di tali diritti non può giustificare che i terzi siano privati della possibilità di chiedere l’accesso a tali documenti al fine, segnatamente, di verificare che i partecipanti al progetto e le istituzioni dell’Unione abbiano rispettato i loro rispettivi obblighi.

107

Tuttavia, la motivazione esposta al punto 198 della sentenza impugnata ha carattere sovrabbondante.

108

Infatti, al punto 199 di tale sentenza il Tribunale ha rilevato, da un lato, che il ricorrente non aveva affermato che i diritti fondamentali delle persone che hanno partecipato alle prove pilota nell’ambito del progetto iBorderCtrl non fossero stati rispettati e, dall’altro, che l’interesse pubblico da egli invocato, che in realtà riguardava l’eventuale applicazione futura, in condizioni reali, dei sistemi basati su tecniche e tecnologie sviluppate nell’ambito di tale progetto, sarebbe soddisfatto dalla diffusione dei risultati alle condizioni stabilite dal regolamento n. 1290/2013 e dalla convenzione di sovvenzione.

109

Orbene, il ricorrente non deduce uno snaturamento dei propri argomenti in primo grado.

110

Inoltre, per le ragioni esposte ai punti da 84 a 95 della presente sentenza, non si può contestare al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto nel considerare che, poiché il progetto iBorderCtrl era solo un progetto di ricerca in fase di sviluppo, il cui unico scopo era quello di testare delle tecnologie, l’interesse pubblico invocato dal ricorrente poteva essere soddisfatto dalla diffusione dei risultati del progetto alle condizioni stabilite dal regolamento n. 1290/2013 e dalla convenzione di sovvenzione.

111

Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che il motivo di impugnazione dev’essere respinto in quanto in parte inoperante e in parte infondato.

112

Pertanto, l’impugnazione dev’essere respinta.

Sulle spese

113

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

114

Poiché il ricorrente è rimasto soccombente, egli dev’essere condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla REA, conformemente alla domanda di quest’ultima.

115

Conformemente all’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la Commissione, intervenuta nel procedimento, si farà carico delle proprie spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

Il sig. Patrick Breyer è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dall’Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA).

 

3)

La Commissione europea si fa carico delle proprie spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.