SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

13 luglio 2023 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Competenza in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articoli 10 e 15 – Trasferimento delle competenze a una autorità giurisdizionale di un altro Stato membro più adatta a trattare il caso – Condizioni – Autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore è stato illecitamente trasferito – Convenzione dell’Aia del 1980 – Interesse superiore del minore»

Nella causa C‑87/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landesgericht Korneuburg (Tribunale del Land, Korneuburg, Austria), con decisione del 4 gennaio 2022, pervenuta in cancelleria il 9 febbraio 2022, nel procedimento

TT

contro

AK,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Quarta Sezione, L.S. Rossi (relatrice), J.-C. Bonichot e O. Spineanu-Matei, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: D. Dittert, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 gennaio 2023,

considerate le osservazioni presentate:

per TT, da Z. Gáliková e M. Hrabovská, advokátky, P. Hajek e P. Rosenich, Rechtsanwälte;

per AK, da S. Lenzhofer e L. Stelzer Páleníková, Rechtsanwälte;

per il governo slovacco, da S. Ondrášiková e B. Ricziová, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da H. Leupold e W. Wils, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 marzo 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra TT, cittadino slovacco residente in Austria, e AK, cittadina slovacca, relativamente all’affidamento dei loro due figli comuni, minorenni, residenti in Slovacchia con quest’ultima.

Contesto normativo

Convenzione dell’Aia del 1980

3

L’articolo 6 della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, conclusa all’Aia il 25 ottobre 1980 (in prosieguo: la «Convenzione dell’Aia del 1980»), stabilisce quanto segue:

«Ciascuno Stato contraente nomina un’autorità centrale, che sarà incaricata di adempiere agli obblighi che le vengono imposti dalla convenzione».

4

L’articolo 8, primo comma, e terzo comma, lettera f), di tale convenzione così recita:

«Ogni persona, istituzione od ente, che adduca che un minore è stato trasferito o trattenuto in violazione di un diritto di affidamento, può rivolgersi sia all’autorità centrale della residenza abituale del minore, sia a quella di ogni altro Stato contraente, al fine di ottenere assistenza per assicurare il ritorno del minore.

(...)

La domanda può essere accompagnata o completata da:

(...)

f)

un attestato o una dichiarazione giurata, rilasciata dall’autorità centrale, o da altra autorità competente dello Stato di residenza abituale, o da persona qualificata, concernente la legislazione dello Stato in materia».

5

L’articolo 16 di detta convenzione prevede quanto segue:

«Dopo aver ricevuto notizia del trasferimento illecito di un minore o del suo mancato ritorno ai sensi dell’articolo 3, le autorità giudiziarie o amministrative dello Stato contraente nel quale il minore è stato trasferito o è trattenuto, non potranno deliberare per quanto riguarda il merito del diritto di affidamento fino a quando non sia stabilito che le condizioni fissate della presente convenzione per il ritorno del minore non sono soddisfatte, oppure fino a quando non sarà trascorso un periodo di tempo ragionevole senza che sia stata presentata una domanda a norma della presente convenzione».

Regolamento n. 2201/2003

6

I considerando 12, 13, 17 e 33 del regolamento n. 2201/2003 sono così formulati:

«(12)

È opportuno che le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento si informino all’interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza. Ciò significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale.

(13)

Nell’interesse del minore, il presente regolamento consente al giudice competente, a titolo eccezionale e in determinate condizioni, di trasferire il caso al giudice di un altro Stato membro se quest’ultimo è più indicato a conoscere del caso. Tuttavia, in questo caso, il giudice adito in seconda istanza non dovrebbe essere autorizzato a trasferire il caso a un terzo giudice.

(...)

(17)

In caso di trasferimento o mancato rientro illeciti del minore, si dovrebbe ottenerne immediatamente il ritorno e a tal fine dovrebbe continuare ad essere applicata la convenzione dell’Aia [del] 1980, quale integrata dalle disposizioni del presente regolamento, in particolare l’articolo 11. I giudici dello Stato membro in cui il minore è stato trasferito o trattenuto illecitamente dovrebbero avere la possibilità di opporsi al suo rientro in casi precisi, debitamente motivati. Tuttavia, una simile decisione dovrebbe poter essere sostituita da una decisione successiva emessa dai giudici dello Stato membro di residenza abituale del minore prima del suo trasferimento illecito o mancato rientro. Se la decisione implica il rientro del minore, esso dovrebbe avvenire senza che sia necessario ricorrere a procedimenti per il riconoscimento e l’esecuzione della decisione nello Stato membro in cui il minore è trattenuto.

(...)

(33)

Il presente regolamento riconosce i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, mira a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali del bambino quali riconosciuti dall’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali (…)».

7

L’articolo 2 di tale regolamento, intitolato «Definizioni», così recita:

«Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

(...)

7)

“responsabilità genitoriale”: i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita;

(...)

9)

“diritto di affidamento”: i diritti e doveri concernenti la cura della persona di un minore, in particolare il diritto di intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residenza;

(...)

11)

“trasferimento illecito o mancato ritorno del minore”: il trasferimento o il mancato rientro di un minore:

a)

quando avviene in violazione dei diritti di affidamento derivanti da una decisione, dalla legge o da un accordo vigente in base alla legislazione dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro

e

b)

se il diritto di affidamento era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti tali eventi. L’affidamento si considera esercitato congiuntamente da entrambi i genitori quando uno dei titolari della responsabilità genitoriale non può, conformemente a una decisione o al diritto nazionale, decidere il luogo di residenza del minore senza il consenso dell’altro titolare della responsabilità genitoriale».

8

Il regolamento n. 2201/2003 include un capo II, intitolato «Competenza», che contiene, nella sua sezione 2, intitolata, dal canto suo, «Responsabilità genitoriale», gli articoli da 8 a 15 di tale regolamento.

9

L’articolo 8 di detto regolamento, intitolato «Competenza generale», prevede quanto segue:

«1.   Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adit[e].

2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 9, 10 e 12».

10

L’articolo 10 del medesimo regolamento, intitolato «Competenza nei casi di sottrazione di minori», così dispone:

«In caso di trasferimento illecito o mancato rientro del minore, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro conserva la competenza giurisdizionale fino a che il minore non abbia acquisito la residenza in un altro Stato membro e:

a)

se ciascuna persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha acconsentito al trasferimento o mancato rientro;

o

b)

se il minore ha soggiornato in quell’altro Stato membro almeno per un anno da quando la persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava e il minore si è integrato nel nuovo ambiente e se ricorre una qualsiasi delle seguenti condizioni:

i)

entro un anno da quando il titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava non è stata presentata alcuna domanda di ritorno del minore dinanzi alle autorità competenti dello Stato membro nel quale il minore è stato trasferito o dal quale non ha fatto rientro;

ii)

una domanda di ritorno presentata dal titolare del diritto di affidamento è stata ritirata e non è stata presentata una nuova domanda entro il termine di cui al punto i);

iii)

un procedimento dinanzi all’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro è stato definito a norma dell’articolo 11, paragrafo 7;

iv)

l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o del mancato ritorno ha emanato una decisione di affidamento che non prevede il ritorno del minore».

11

L’articolo 11 del regolamento n. 2201/2003, intitolato «Ritorno del minore», ai paragrafi da 1 a 3 così recita:

«1.   Quando una persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento adisce le autorità competenti di uno Stato membro affinché emanino un provvedimento in base alla convenzione dell’Aia del [1980] per ottenere il ritorno di un minore che è stato illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno, si applicano i paragrafi da 2 a 8.

2.   Nell’applicare gli articoli 12 e 13 della convenzione dell’Aia del 1980, si assicurerà che il minore possa essere ascoltato durante il procedimento se ciò non appaia inopportuno in ragione della sua età o del suo grado di maturità.

3.   Un’autorità giurisdizionale alla quale è stata presentata la domanda per il ritorno del minore di cui al paragrafo 1 procede al rapido trattamento della domanda stessa, utilizzando le procedure più rapide previste nella legislazione nazionale.

Fatto salvo il primo comma l’autorità giurisdizionale, salvo nel caso in cui circostanze eccezionali non lo consentano, emana il provvedimento al più tardi sei settimane dopo aver ricevuto la domanda».

12

L’articolo 12 di tale regolamento, intitolato «Proroga della competenza», attribuisce, a determinate condizioni, la competenza a decidere sulle domande relative alla responsabilità dei genitori all’autorità giurisdizionale dello Stato membro che esercita la sua competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio.

13

L’articolo 15 del medesimo regolamento, intitolato «Trasferimento delle competenze a una autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso», prevede quanto segue:

«1.   In via eccezionale le autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conoscere del merito, qualora ritengano che l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare sia più adatt[a] a trattare il caso o una sua parte specifica e ove ciò corrisponda all’interesse superiore del minore, possono:

a)

interrompere l’esame del caso o della parte in questione e invitare le parti a presentare domanda all’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro conformemente al paragrafo 4 oppure

b)

chiedere all’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro di assumere la competenza ai sensi del paragrafo 5.

2.   Il paragrafo 1 è applicabile:

a)

su richiesta di una parte, o

b)

su iniziativa dell’autorità giurisdizionale o

c)

su iniziativa di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con cui il minore abbia un legame particolare, conformemente al paragrafo 3.

Il trasferimento della causa può tuttavia essere effettuato su iniziativa dell’autorità giurisdizionale o su richiesta di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro soltanto se esso è accettato da almeno una delle parti.

3.   Si ritiene che il minore abbia un legame particolare con uno Stato membro, ai sensi del paragrafo 1, se tale Stato membro:

a)

è divenuto la residenza abituale del minore dopo che l’autorità giurisdizionale di cui al paragrafo 1 è stata adita; o

b)

è la precedente residenza abituale del minore; o

c)

è il paese di cui il minore è cittadino; o

d)

è la residenza abituale di uno dei titolari della responsabilità genitoriale; o

e)

la causa riguarda le misure di protezione del minore legate all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione dei beni del minore situati sul territorio di questo Stato membro.

4.   L’autorità giurisdizionale dello Stato membro competente a conoscere del merito fissa un termine entro il quale le autorità giurisdizionali dell’altro Stato membro devono essere adite conformemente al paragrafo 1.

Decorso inutilmente tale termine, la competenza continua ad essere esercitata dall’autorità giurisdizionale preventivamente adita ai sensi degli articoli da 8 a 14.

5.   Le autorità giurisdizionali di quest’altro Stato membro possono accettare la competenza, ove ciò corrisponda, a motivo delle particolari circostanze del caso, all’interesse superiore del minore, entro 6 settimane dal momento in cui sono adite in base al paragrafo 1, lettere a) o b). In questo caso, l’autorità giurisdizionale preventivamente adita declina la propria competenza. In caso contrario, la competenza continua ad essere esercitata dall’autorità giurisdizionale preventivamente adit[a] ai sensi degli articoli da 8 a 14.

6.   Le autorità giurisdizionali collaborano, ai fini del presente articolo, direttamente ovvero attraverso le autorità centrali nominate a norma dell’articolo 53».

14

L’articolo 20 di detto regolamento, intitolato «Provvedimenti provvisori e cautelari», così dispone:

«1.   In casi d’urgenza, le disposizioni del presente regolamento non ostano a che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro adottino i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge interna, relativamente alle persone presenti in quello Stato o ai beni in esso situati, anche se, a norma del presente regolamento, è competente a conoscere nel merito l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro.

2.   I provvedimenti adottati in esecuzione del paragrafo 1 cessano di essere applicabili quando l’autorità giurisdizionale dello Stato membro competente in virtù del presente regolamento a conoscere del merito abbia adottato i provvedimenti ritenuti appropriati».

15

L’articolo 60 del medesimo regolamento è così formulato:

«Nei rapporti tra gli Stati che ne sono parti, il presente regolamento prevale sulle convenzioni seguenti, nella misura in cui queste riguardino materie da esso disciplinate:

(...)

e) convenzione dell’Aia [del 1980]».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

16

TT, ricorrente nel procedimento principale, e AK, resistente nel procedimento principale, entrambi cittadini slovacchi, sono i genitori di V e M, nati fuori dal matrimonio in Slovacchia nel 2012. In forza della legge slovacca, l’affidamento dei figli minori è congiunto.

17

Nel corso del 2014, la famiglia si è stabilita in Austria, dove i figli hanno frequentato un asilo nido e poi un istituto scolastico. Nel corso del 2017, pur continuando a risiedere in Austria, i figli frequentavano la scuola in Slovacchia, percorrendo quotidianamente il tragitto tra il loro domicilio in Austria e il loro nuovo istituto scolastico. I minori comunicano con i loro genitori e i nonni in slovacco e conoscono solo qualche parola in tedesco.

18

TT e AK si sono separati all’inizio del 2020. Nel luglio 2020, AK ha portato i figli a vivere con lei in Slovacchia, senza il consenso di TT.

19

In forza della Convenzione dell’Aia del 1980, TT ha presentato, a norma dell’articolo 8, primo comma, e terzo comma, lettera f), di tale convenzione, una domanda di ritorno dei minori, proposta dinanzi all’Okresný súd Bratislava I (Tribunale circoscrizionale di Bratislava I, Slovacchia).

20

Parallelamente, TT ha presentato un ricorso dinanzi al Bezirksgericht Bruck an der Leitha (Tribunale circoscrizionale di Bruck an der Leitha, Austria) al fine di ottenere, in via principale, l’affidamento esclusivo dei due minori. Egli ha affermato, in sostanza, che, avendo trasferito illecitamente questi ultimi dall’Austria in Slovacchia, AK aveva compromesso il loro benessere e impedirebbe loro di intrattenere relazioni con il padre.

21

AK si è opposta a quest’ultima domanda eccependo l’incompetenza internazionale dell’autorità giurisdizionale adita, con la motivazione che la residenza abituale dei minori era sempre stata in Slovacchia e che essi non erano socialmente integrati nel luogo in cui si trovava l’abitazione familiare in Austria.

22

Con decisione del 4 gennaio 2021, detta autorità giurisdizionale ha respinto la domanda di TT accogliendo l’eccezione di incompetenza internazionale sollevata da AK.

23

TT ha interposto appello dinanzi al Landesgericht Korneuburg (Tribunale del Land, Korneuburg, Austria), il quale, con decisione del 23 febbraio 2021, ha riformato la decisione di primo grado e ha respinto l’eccezione di incompetenza internazionale sollevata dalla madre. A seguito di un ricorso straordinario per cassazione (außerordentliche Revision), tale decisione è stata confermata con ordinanza dell’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) del 23 giugno 2021.

24

Il 23 settembre 2021, AK ha adito il Bezirksgericht Bruck an der Leitha (Tribunale circoscrizionale di Bruck an der Leitha) affinché quest’ultimo chiedesse a un’autorità giurisdizionale della Repubblica slovacca di dichiararsi competente in materia di diritto di affidamento dei minori, conformemente alle disposizioni dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 5, del regolamento n. 2201/2003. A tale riguardo, AK ha allegato che, da un lato, oltre al procedimento di ritorno avviato da TT in forza della Convenzione dell’Aia del 1980 dinanzi all’Okresný súd Bratislava I (Tribunale circoscrizionale di Bratislava I), diversi procedimenti promossi da ciascuno dei due genitori erano pendenti dinanzi all’Okresný súd Bratislava V (Tribunale circoscrizionale di Bratislava V, Slovacchia) e, dall’altro, tenuto conto dei numerosi elementi di prova così raccolti, le autorità giurisdizionali slovacche erano più adatte a decidere sulla questione della responsabilità genitoriale nei confronti dei due minori.

25

TT si è opposto a tale domanda affermando, in sostanza, che la competenza prevista dall’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 non può essere trasferita quando le autorità giurisdizionali dell’altro Stato membro, chiamate ad esercitare la loro competenza, sono investite di una domanda di ritorno ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1980, alla quale fa riferimento l’articolo 11 del medesimo regolamento.

26

Il Bezirksgericht Bruck an der Leitha (Tribunale circoscrizionale di Bruck an der Leitha) ha accolto la domanda di AK. Tale giudice ha ritenuto che l’Okresný súd Bratislava V (Tribunale circoscrizionale di Bratislava V), che ha già emesso diverse decisioni relative al diritto di visita di TT nei confronti dei minori, sarebbe stato più adatto a conoscere della responsabilità genitoriale e del diritto di visita nei confronti dei due minori, atteso che questi ultimi risiedono con la madre in Slovacchia dal luglio 2020 e non sono socialmente integrati in Austria. Inoltre, lo svolgimento del procedimento dinanzi a un’autorità giurisdizionale austriaca sarebbe stato complicato dalla necessità di prevedere un interprete giurato per tutti i colloqui e i controlli nell’ambito degli accertamenti degli organismi austriaci di assistenza all’infanzia e alla gioventù, nonché per gli esperti in psicologia infantile designati.

27

TT ha interposto appello avverso detta decisione dinanzi al Landesgericht Korneuburg (Tribunale del Land, Korneuburg).

28

Il giudice del rinvio rileva, in primo luogo, che la questione relativa al rapporto tra l’articolo 15, paragrafo 1, e l’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 non è stata ancora risolta dalla Corte. A tale riguardo, esso si chiede se l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, competente a decidere nel merito del diritto di affidamento su un minore, sia autorizzata a trasferire tale competenza, in forza dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, a un’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore ha stabilito, nel frattempo, la propria residenza abituale a seguito di un trasferimento illecito. In secondo luogo, nell’ipotesi in cui la Corte rispondesse affermativamente a tale questione, il giudice del rinvio si chiede se le condizioni elencate all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 presentino un carattere tassativo o se, considerata la natura specifica del trasferimento illecito, si possa tenere conto di altre circostanze.

29

In tale contesto, il Landesgericht Korneuburg (Tribunale del Land, Korneuburg) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 15 del regolamento [n. 2201/2003] debba essere interpretato nel senso che [un’autorità giurisdizionale di] uno Stato membro, che è competente a conoscere del merito, possa chiedere all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare, che ritiene più adatta a trattare il caso o una sua parte specifica, di esercitare la sua competenza giurisdizionale anche qualora l’altro Stato membro sia divenuto la residenza abituale del minore dopo un trasferimento illecito.

2)

Se l’articolo 15 del regolamento [n. 2201/2003] debba essere interpretato nel senso che i criteri ivi enunciati per il trasferimento delle competenze giurisdizionali siano esaustivi, senza necessità di applicare altri criteri che tengano conto di un procedimento instaurato ai sensi dell’articolo 8 [, primo comma, e terzo comma, [lettera f)], della Convenzione dell’Aia [del 1980]».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

30

Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, competente a decidere nel merito di una causa in materia di responsabilità genitoriale ai sensi dell’articolo 10 di tale regolamento, può chiedere il trasferimento di detta causa, previsto all’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, a un’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui tale minore è stato illecitamente trasferito da uno dei suoi genitori.

31

In via preliminare, occorre rilevare che tale questione si basa sulla duplice premessa che, da un lato, il trasferimento dei minori da parte di AK dall’Austria alla Slovacchia, in quanto avvenuto in assenza del consenso di TT, costituisce un «trasferimento illecito», ai sensi dell’articolo 2, punto 11, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, e che, dall’altro, il giudice del rinvio, in quanto autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio i minori avevano la loro residenza abituale immediatamente prima del loro trasferimento illecito, è competente a decidere nel merito in materia di responsabilità genitoriale su tali minori, in forza dell’articolo 10 del medesimo regolamento.

32

Fatta tale precisazione, va ricordato che il regolamento n. 2201/2003 stabilisce, nella sezione 2 del suo capo II, regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale, in particolare per quanto riguarda il diritto di affidamento.

33

Come risulta dal considerando 12 di detto regolamento, tali regole di competenza sono state concepite con l’obiettivo di informarsi all’interesse superiore del minore e, a tal fine, privilegiano il criterio di vicinanza. L’articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento sancisce tale obiettivo stabilendo una regola di competenza generale a favore delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente nel momento in cui l’autorità giurisdizionale è adita. Infatti, a causa della loro vicinanza geografica, tali giudici si trovano generalmente nella posizione più favorevole per valutare le misure da adottare nell’interesse del minore [v., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2023, CM (Diritto di visita a un minore che si è trasferito), C‑372/22, EU:C:2023:364, punti 2122 nonché giurisprudenza ivi citata].

34

Tuttavia, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 2201/2003, la norma sulla competenza enunciata a tale articolo 8, paragrafo 1, si applica con riserva, in particolare, dell’articolo 10 di detto regolamento.

35

Orbene, in forza di tale articolo 10, la competenza in materia di responsabilità genitoriale è attribuita, di norma, all’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento illecito o del suo mancato rientro.

36

Tale disposizione attua uno degli obiettivi del regolamento n. 2201/2003, quello di ostacolare gli illeciti trasferimenti o mancati rientri di minori da uno Stato membro all’altro (v., in tal senso, sentenza del 23 dicembre 2009, Detiček, C‑403/09 PPU, EU:C:2009:810, punto 49). Essa ha quindi lo scopo di neutralizzare l’effetto che l’applicazione della regola di competenza generale, sancita all’articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento, comporterebbe in caso di trasferimento illecito del minore interessato, ossia il trasferimento della competenza verso lo Stato membro nel quale tale minore avrebbe acquisito una nuova residenza abituale a seguito del trasferimento illecito o del mancato rientro. Poiché tale trasferimento di competenza rischia di procurare un vantaggio procedurale all’autore dell’atto illecito, l’articolo 10 di detto regolamento prevede in tal senso che le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento illecito o del mancato rientro conservino, in linea di principio, la competenza a decidere nel merito della causa (v., in tal senso, sentenze del 1o luglio 2010, Povse, C‑211/10 PPU, EU:C:2010:400, punti 4144, nonché del 24 marzo 2021, MCP, C‑603/20 PPU, EU:C:2021:231, punto 45).

37

L’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2201/2003 prevede, dal canto suo, la possibilità, in via eccezionale, per l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro competente a conoscere del merito di una causa in materia di responsabilità genitoriale, di chiedere il trasferimento di tale causa, o di una sua parte specifica, a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare, qualora quest’ultima sia più adatta a trattare il caso e ove ciò corrisponda all’interesse superiore del minore.

38

Al fine di rispondere alla prima questione pregiudiziale, si deve quindi stabilire se la facoltà di chiedere il trasferimento così riconosciuta, in via eccezionale, dall’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2201/2003 possa essere esercitata qualora l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente a conoscere del merito di una causa in materia di responsabilità genitoriale ai sensi dell’articolo 10 di tale regolamento e l’autorità giurisdizionale alla quale tale causa verrebbe trasferita appartenga allo Stato membro in cui il minore interessato è stato illecitamente trasferito da uno dei suoi genitori.

39

A tale riguardo occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenza del 1o ottobre 2014, E., C‑436/13, EU:C:2014:2246, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

40

Per quanto riguarda, in primo luogo, la lettera e il contesto dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003, occorre ricordare, innanzitutto, che tale articolo completa le regole di competenza enunciate agli articoli da 8 a 14 di tale regolamento con un meccanismo di cooperazione che consente al giudice di uno Stato membro, competente a conoscere della controversia in forza di una di tali regole, di procedere, in via eccezionale, al trasferimento a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2015, P, C‑455/15 PPU, EU:C:2015:763, punto 44).

41

Inoltre, il medesimo articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 precisa, ai paragrafi da 2 a 6, le modalità di un siffatto trasferimento. In tal senso, a norma del paragrafo 5, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro competente a conoscere del merito continua ad esercitare la propria competenza conformemente agli articoli da 8 a 14 di tale regolamento nel caso in cui le autorità giurisdizionali dell’altro Stato membro non si siano dichiarate competenti entro sei settimane dal momento in cui sono state adite.

42

In tal modo, come rilevato in sostanza dall’avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, lo stesso legislatore dell’Unione europea ha stabilito che la facoltà di chiedere il trasferimento di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2201/2003 ben possa essere esercitata dall’autorità giurisdizionale di uno Stato membro la cui competenza sia fondata sull’articolo 10 di tale regolamento [v., per analogia, sentenza del 27 aprile 2023, CM (Diritto di visita a un minore che si è trasferito), C‑372/22, EU:C:2023:364, punto 38].

43

Infine, dalla lettera o dal contesto dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 non risulta neppure che un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, competente a decidere nel merito in materia di responsabilità genitoriale ai sensi dell’articolo 10 di tale regolamento, debba rinunciare ad avvalersi della facoltà di chiedere il trasferimento previsto all’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento qualora l’autorità giurisdizionale chiamata, se del caso, a esercitare la propria competenza appartenga allo Stato membro in cui il minore interessato è stato illecitamente trasferito da uno dei suoi genitori.

44

Al contrario, va sottolineato che, qualora l’autorità giurisdizionale competente a decidere nel merito di una controversia relativa alla responsabilità genitoriale tragga tale competenza dall’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003, l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, che può essere considerata più adatta a decidere su tale controversia, ai sensi dell’articolo 15 di tale regolamento, sarà, di norma, un’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore è stato illecitamente trasferito. Pertanto, escludere che tale articolo 15 si applichi a una situazione come quella di cui al punto precedente della presente sentenza priverebbe di gran parte della sua effettività la facoltà di cui un’autorità giurisdizionale competente a decidere nel merito ai sensi dell’articolo 10 di detto regolamento dispone, in forza dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, di chiedere il trasferimento della causa a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro più adatta a trattarla.

45

In secondo luogo, per quanto riguarda gli scopi perseguiti dal regolamento n. 2201/2003, occorre ricordare che le regole di competenza da esso accolte si informano all’interesse superiore del minore, interesse che costituisce una considerazione preminente [v., in tal senso, sentenze del 12 novembre 2014, L, C‑656/13, EU:C:2014:2364, punto 48, nonché del 1o agosto 2022, MPA (Residenza abituale – Stato terzo), C‑501/20, EU:C:2022:619, punto 71 e giurisprudenza ivi citata]. Per di più, come sottolineato dal suo considerando 33, detto regolamento riconosce i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, mirando, in particolare, a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali del bambino, quali enunciati all’articolo 24 della medesima.

46

Del resto, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il requisito previsto all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, secondo cui il trasferimento di una causa a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro deve corrispondere all’interesse superiore del minore, costituisce un’espressione del principio cardine su cui si è basato il legislatore dell’Unione nella concezione di tale regolamento e che deve guidarne l’attuazione nelle cause in materia di responsabilità genitoriale che rientrano nel suo ambito di applicazione (v., in tal senso, sentenza del 27 ottobre 2016, D., C‑428/15, EU:C:2016:819, punti 4363).

47

Tale requisito implica necessariamente che debba essere preso in considerazione il diritto fondamentale del minore, sancito all’articolo 24, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali, di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori (v., in tal senso, sentenza del 23 dicembre 2009, Detiček, C‑403/09 PPU, EU:C:2009:810, punto 56).

48

È vero che, il più delle volte, il trasferimento illecito del minore, a seguito di una decisione presa unilateralmente da uno dei suoi genitori, priva tale bambino della possibilità di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con l’altro genitore (v., in tal senso, sentenza del 1o luglio 2010, Povse, C‑211/10 PPU, EU:C:2010:400, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).

49

Tuttavia, tale circostanza non implica che il giudice competente in forza dell’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 non possa riuscire a ribaltare, alla luce dell’interesse superiore del minore, la forte presunzione in favore del mantenimento della propria competenza derivante da tale regolamento (v., in tal senso, sentenza del 27 ottobre 2016, D., C‑428/15, EU:C:2016:819, punto 49) e debba sistematicamente rinunciare ad esercitare la facoltà di chiedere il trasferimento previsto all’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento qualora l’autorità giurisdizionale verso la quale esso prevede un siffatto trasferimento delle competenze appartenga allo Stato membro in cui il minore interessato è stato illecitamente trasferito da uno dei suoi genitori.

50

Essa implica, per contro, che l’autorità giurisdizionale competente a conoscere del merito, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003, si accerti, alla luce delle circostanze concrete del caso, che il trasferimento delle competenze previsto non rischi di ripercuotersi negativamente sui rapporti affettivi, familiari e sociali del minore interessato o sulla sua situazione materiale (v., in tal senso, sentenza del 27 ottobre 2016, D., C‑428/15, EU:C:2016:819, punti 5859), e ponderi, in modo equilibrato e ragionevole, nell’interesse superiore del minore, tutti gli interessi in gioco, sulla base di considerazioni oggettive riguardanti la persona stessa del minore e il suo ambiente sociale (v., in tal senso, sentenza del 23 dicembre 2009, Detiček, C‑403/09 PPU, EU:C:2009:810, punto 60). Così, se tale autorità giurisdizionale perviene alla conclusione che il trasferimento della causa a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro è contrario all’interesse superiore del minore, un siffatto trasferimento deve essere escluso.

51

Pertanto, non è in contrasto con gli scopi perseguiti dal regolamento n. 2201/2003 il fatto che un giudice competente in materia di responsabilità genitoriale sul fondamento dell’articolo 10 di tale regolamento possa, in via eccezionale e dopo aver tenuto debitamente conto, in modo equilibrato e ragionevole, dell’interesse superiore del minore, chiedere il trasferimento della causa di cui è investito a un’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore interessato è stato illecitamente trasferito da uno dei suoi genitori.

52

In terzo e ultimo luogo, è irrilevante al riguardo la circostanza che l’autorità giurisdizionale verso la quale è previsto che sia effettuato un siffatto trasferimento di competenze avrebbe adottato provvedimenti provvisori urgenti relativi al diritto di visita del padre di tale minore sulla base dell’articolo 20 del regolamento n. 2201/2003, come sostenuto dalle parti nel procedimento principale all’udienza dinanzi alla Corte a proposito delle decisioni emesse dall’Okresný súd Bratislava V (Tribunale circoscrizionale di Bratislava V).

53

Va infatti ricordato che detto articolo 20 non può essere considerato una disposizione che attribuisce competenza a conoscere del merito di una causa in materia di responsabilità genitoriale (v., in tal senso, sentenze del 15 luglio 2010, Purrucker, C‑256/09, EU:C:2010:437, punti 6162, nonché del 9 novembre 2010, Purrucker, C‑296/10, EU:C:2010:665, punti 6970).

54

Di conseguenza, anche supponendo che le decisioni emesse dall’Okresný súd Bratislava V (Tribunale circoscrizionale di Bratislava V) siano state adottate sul fondamento dell’articolo 20 del regolamento n. 2201/2003, resta il fatto che tale situazione si distingue da quella che ha dato luogo alla sentenza del 4 ottobre 2018, IQ (C‑478/17, EU:C:2018:812). Nella causa all’origine di tale sentenza, le autorità giurisdizionali adite dei due Stati membri interessati erano, infatti, entrambe competenti nel merito in materia di responsabilità genitoriale sulla base, rispettivamente, dell’articolo 8, paragrafo 1, e dell’articolo 12 del regolamento n. 2201/2003, il che ha indotto la Corte a escludere la possibilità di attuare, tra tali giudici, la facoltà di chiedere il trasferimento di cui all’articolo 15 del medesimo regolamento.

55

Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro competente a decidere nel merito di una causa in materia di responsabilità genitoriale ai sensi dell’articolo 10 di detto regolamento può eccezionalmente chiedere il trasferimento di tale causa, previsto all’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, a un’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui tale minore è stato illecitamente trasferito da uno dei suoi genitori.

Sulla seconda questione

56

Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che le sole condizioni alle quali è subordinata la possibilità, per l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro competente a decidere nel merito di una causa in materia di responsabilità genitoriale, di chiedere il trasferimento della causa a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro sono quelle espressamente enunciate in detta disposizione, o se tale autorità giurisdizionale debba altresì tener conto di altre circostanze, quali l’esistenza di un procedimento di ritorno del minore che è stato avviato in forza dell’articolo 8, primo comma, e terzo comma, lettera f), della Convenzione dell’Aia del 1980 e che non è ancora stato oggetto di alcuna decisione definitiva.

57

Come risulta dal testo dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro può chiedere all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro di esercitare la sua competenza solo se sono soddisfatte le tre condizioni cumulative elencate, in modo tassativo, in tale disposizione, vale a dire se esiste un «legame particolare» tra il minore e un altro Stato membro, se l’autorità giurisdizionale competente a conoscere del merito di una causa ritiene che un’autorità giurisdizionale di tale altro Stato membro sia «più adatta» a trattare il caso e se il trasferimento corrisponde all’interesse superiore del minore interessato, nel senso che esso non rischia di ripercuotersi negativamente sulla situazione di quest’ultimo [v., in tal senso, sentenza del 27 ottobre 2016, D., C‑428/15, EU:C:2016:819, punti 50, 5658, nonché ordinanza del 10 luglio 2019, EP (Responsabilità genitoriale e autorità giurisdizionale più adatta), C‑530/18, EU:C:2019:583, punto 31].

58

Per quanto riguarda l’eventuale presa in considerazione, in tale contesto, di una domanda di ritorno fondata sulle disposizioni della Convenzione dell’Aia del 1980, va ricordato che, sebbene tali disposizioni non prevalgano, conformemente all’articolo 60 del regolamento n. 2201/2003, sulle disposizioni di detto regolamento nei rapporti tra gli Stati membri che ne sono parti nelle materie da esso disciplinate, esse presentano uno stretto legame con tali disposizioni, di modo che possono incidere sul significato, sulla portata e sull’efficacia di queste ultime [v., in tal senso, parere 1/13 (Adesione di Stati terzi alla Convenzione dell’Aia), del 14 ottobre 2014, EU:C:2014:2303, punti 8587, nonché sentenza del 16 febbraio 2023, Rzecznik Praw Dziecka e a. (Sospensione dell’ordine di restituzione), C‑638/22 PPU, EU:C:2023:103, punto 63].

59

Da quanto precede risulta che l’esistenza di una domanda di ritorno fondata sulla Convenzione dell’Aia del 1980, domanda che non è stata oggetto di una decisione definitiva nello Stato membro in cui il minore interessato è stato illecitamente trasferito da uno dei suoi genitori, non può ostare, in quanto tale, all’esercizio della facoltà di chiedere il trasferimento delle competenze previsto all’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2201/2003. Detta circostanza deve tuttavia essere presa in considerazione dall’autorità giurisdizionale competente per stabilire se le tre condizioni richieste da tale disposizione per procedere al trasferimento della causa a un’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro siano soddisfatte.

60

Per quanto riguarda la presa in considerazione concreta di una siffatta circostanza nell’ambito della valutazione di queste tre condizioni da parte dell’autorità giurisdizionale competente a conoscere del merito, vanno fornite le seguenti precisazioni.

61

In primo luogo, per quanto attiene alla condizione secondo cui il minore deve intrattenere un «legame particolare» con lo Stato membro cui appartiene l’autorità giurisdizionale verso la quale è previsto che sia effettuato il trasferimento delle competenze, occorre ricordare che l’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003 stabilisce, alle lettere da a) a e), in modo tassativo, cinque criteri alternativi che consentono di ritenere che tale condizione sia soddisfatta [v., in tal senso, ordinanza del 10 luglio 2019, EP (Responsabilità genitoriale e autorità giurisdizionale più adatta), C‑530/18, EU:C:2019:583, punti 2728, nonché giurisprudenza ivi citata]. Orbene, tra tali criteri figura quello, enunciato alla lettera c) di detta disposizione, secondo cui il minore è un cittadino di tale Stato membro.

62

Nel caso di specie, dagli elementi del fascicolo a disposizione della Corte risulta che i minori di cui trattasi nel procedimento principale sono cittadini slovacchi, cosicché si deve ritenere che essi, conformemente all’articolo 15, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 2201/2003, abbiano un legame particolare con la Slovacchia ai fini dell’articolo 15, paragrafo 1, di tale regolamento, e ciò indipendentemente anche dall’esistenza di un procedimento di ritorno avviato dal padre ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1980.

63

In secondo luogo, per quanto attiene alla condizione secondo cui l’autorità giurisdizionale verso la quale è previsto che sia effettuato il trasferimento delle competenze deve essere «più adatta» a trattare il caso, va ricordato, primo, che un’autorità giurisdizionale che intenda procedere a un siffatto trasferimento deve assicurarsi che quest’ultimo sia tale da apportare un valore aggiunto reale e concreto, per quanto concerne l’adozione di una decisione riguardante il minore, rispetto all’ipotesi del suo mantenimento dinanzi a sé. In tale contesto essa può tenere conto, fra gli altri elementi, delle norme di procedura dell’altro Stato membro, come quelle applicabili alla raccolta delle prove necessarie al trattamento del caso. Per contro, il giudice competente non dovrebbe prendere in considerazione, ai fini di una tale valutazione, il diritto sostanziale di detto altro Stato membro che deve essere applicato dall’autorità giurisdizionale di quest’ultimo, nell’ipotesi in cui la causa le fosse trasferita. Infatti, tale presa in considerazione contrasterebbe con i principi della fiducia reciproca tra Stati membri e del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie sui quali si basa il regolamento n. 2201/2003 (v., in tal senso, sentenza del 27 ottobre 2016, D., C‑428/15, EU:C:2016:819, punti 5761).

64

Secondo, qualora il trasferimento delle competenze previsto all’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2201/2003 rischi, in modo manifesto, di privare il genitore che chiede il ritorno del minore della possibilità di far valere i propri argomenti in modo effettivo dinanzi all’autorità giurisdizionale verso la quale è previsto che sia effettuato tale trasferimento, detto rischio osterebbe alla constatazione secondo cui detta autorità giurisdizionale sarebbe «più adatta» a trattare il caso, ai sensi della disposizione di cui trattasi.

65

Nel caso di specie, nulla nel fascicolo della Corte sembra suggerire che, in caso di trasferimento all’Okresný súd Bratislava V (Tribunale circoscrizionale di Bratislava V), TT sia privato della possibilità di far valere i propri argomenti in modo effettivo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

66

Terzo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 80 delle sue conclusioni, il trasferimento può essere idoneo ad apportare un valore aggiunto reale e concreto, per quanto concerne l’adozione di una decisione riguardante il minore, qualora l’autorità giurisdizionale verso la quale è previsto che sia effettuato il trasferimento abbia adottato, su domanda delle parti nel procedimento principale e in forza delle norme procedurali applicabili, un insieme di provvedimenti provvisori d’urgenza fondati, in particolare, sull’articolo 20 del regolamento n. 2201/2003. Certamente, come ricordato al punto 53 della presente sentenza, quest’ultima disposizione non attribuisce la competenza a conoscere del merito di una causa in materia di responsabilità genitoriale. Tuttavia, non si può escludere che, alla luce degli elementi in tal modo portati a sua conoscenza dagli interessati, detta autorità giurisdizionale sia più adatta a comprendere meglio tutte le circostanze di fatto che accompagnano la vita e le esigenze del minore interessato e ad adottare, tenuto conto del criterio di vicinanza, le decisioni appropriate nei suoi confronti.

67

Quarto, nel caso in cui una domanda di ritorno fondata sulle disposizioni della Convenzione dell’Aia del 1980 sia stata presentata alle autorità competenti dello Stato membro in cui il minore di cui trattasi sia stato illecitamente trasferito, nessuna autorità giurisdizionale di tale Stato membro può essere considerata «più adatta» a trattare il caso, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, prima che sia scaduto il termine di sei settimane, di cui all’articolo 11 di tale convenzione e all’articolo 11 di tale regolamento. Inoltre, il notevole ritardo accumulato dalle autorità giurisdizionali di detto Stato membro per decidere su tale domanda di ritorno può costituire un elemento a sfavore della constatazione secondo cui dette autorità sarebbero più adatte a decidere nel merito del diritto di affidamento.

68

Come risulta infatti dall’articolo 16 di detta convenzione, dopo aver ricevuto notizia del trasferimento illecito di un minore, le autorità giurisdizionali dello Stato contraente nel cui territorio il minore è stato trasferito non possono decidere per quanto riguarda il merito del diritto di affidamento fino a quando non sia stabilito, in particolare, che le condizioni per il ritorno del minore non sono soddisfatte. Spetta quindi al giudice del rinvio tenere particolarmente conto di tale elemento nella sua valutazione della seconda condizione enunciata all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003.

69

In terzo luogo, lo stesso vale per quanto riguarda la valutazione della condizione relativa all’interesse superiore del minore, la quale non può prescindere, alla luce dell’articolo 16 della Convenzione dell’Aia del 1980, dall’impossibilità temporanea delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il minore è stato illecitamente trasferito da uno dei suoi genitori di adottare una decisione nel merito del diritto di affidamento, conforme a detto interesse, prima che l’autorità giurisdizionale di tale Stato membro, investita della domanda di ritorno del minore di cui trattasi, si sia pronunciata, quanto meno, su quest’ultima.

70

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che le sole condizioni alle quali è subordinata la possibilità, per l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro competente a decidere nel merito di una causa in materia di responsabilità genitoriale, di chiedere il trasferimento di tale causa a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro sono quelle espressamente enunciate in detta disposizione. In sede di esame di quelle, tra tali condizioni, relative, da un lato, all’esistenza, in quest’ultimo Stato membro, di un’autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso e, dall’altro, all’interesse superiore del minore, l’autorità giurisdizionale del primo Stato membro deve prendere in considerazione l’esistenza di un procedimento di ritorno di tale minore che sia stato avviato in forza dell’articolo 8, primo comma, e terzo comma, lettera f), della Convenzione dell’Aia del 1980 e che non sia ancora stato oggetto di alcuna decisione definitiva nello Stato membro in cui detto minore è stato illecitamente trasferito da uno dei suoi genitori.

Sulle spese

71

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000,

deve essere interpretato nel senso che:

l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro competente a decidere nel merito di una causa in materia di responsabilità genitoriale ai sensi dell’articolo 10 di detto regolamento può eccezionalmente chiedere il trasferimento di tale causa, previsto all’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, a un’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui tale minore è stato illecitamente trasferito da uno dei suoi genitori.

 

2)

L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003

deve essere interpretato nel senso che:

le sole condizioni alle quali è subordinata la possibilità, per l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro competente a decidere nel merito di una causa in materia di responsabilità genitoriale, di chiedere il trasferimento di tale causa a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro sono quelle espressamente enunciate in detta disposizione. In sede di esame di quelle, tra tali condizioni, relative, da un lato, all’esistenza, in quest’ultimo Stato membro, di un’autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso e, dall’altro, all’interesse superiore del minore, l’autorità giurisdizionale del primo Stato membro deve prendere in considerazione l’esistenza di un procedimento di ritorno di tale minore che sia stato avviato in forza dell’articolo 8, primo comma, e terzo comma, lettera f), della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, conclusa all’Aia il 25 ottobre 1980, e che non sia ancora stato oggetto di alcuna decisione definitiva nello Stato membro in cui detto minore è stato illecitamente trasferito da uno dei suoi genitori.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.