SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

23 marzo 2023 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Articoli 34 e 36 TFUE – Libera circolazione delle merci – Misura d’effetto equivalente a una restrizione quantitativa – Registrazione di programmi audiovisivi – Vendita on-line – Normativa di uno Stato membro che prevede una classificazione per età e un’etichettatura dei programmi – Tutela dei minori – Registrazioni già assoggettate ad una classificazione e ad un’etichettatura in un altro Stato membro – Proporzionalità»

Nella causa C‑662/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia), con decisione del 29 ottobre 2021, pervenuta in cancelleria il 4 novembre 2021, nel procedimento avviato da

Booky.fi Oy,

con l’intervento di:

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI),

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da D. Gratsias, presidente di sezione, M. Ilešič (relatore) e I. Jarukaitis, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI), da E. Lauri e L. Pekkala;

per il governo finlandese, da H. Leppo, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da J. Ringborg, I. Söderlund e F. Thiran, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 34 e 36 TFUE.

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento avviato dalla Booky.fi Oy in merito alla decisione del Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) (Istituto nazionale dell’audiovisivo, Finlandia) che le ha ingiunto di menzionare, nelle informazioni relative alle registrazioni di programmi audiovisivi offerte in vendita mediante il suo negozio on-line, la soglia d’età sotto la quale tali programmi non possono essere visti, basata sulla classificazione prevista dalla normativa finlandese.

Contesto normativo

Diritto internazionale

3

L’articolo 17 della Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1577, pag. 3) ed entrata in vigore il 2 settembre 1990, così dispone:

«Gli Stati parti riconoscono l’importanza della funzione esercitata dai mass-media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:

(...)

e)

favoriscono l’elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 18».

Diritto dell’Unione

4

I considerando 59 e 104 della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui «Servizi di media audiovisivi») (GU 2010, L 95, pag. 1), enunciano quanto segue:

«(59)

La presenza di contenuti nocivi nei servizi di media audiovisivi è una fonte di preoccupazione per i legislatori, l’industria dei media e i genitori. Si affronteranno altresì nuove sfide, in particolare in relazione alle nuove piattaforme e ai nuovi prodotti. In tutti i servizi di media audiovisivi, incluse le comunicazioni commerciali audiovisive, sono quindi necessarie norme per la tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, nonché della dignità umana.

(...)

(104)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire la creazione di un’area senza frontiere interne per i servizi di media audiovisivi, assicurando nel contempo un elevato livello di protezione di obiettivi di interesse generale, in particolare la tutela dei minori e della dignità umana, nonché la promozione dei diritti delle persone con disabilità, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti della presente direttiva, essere realizzati meglio a livello dell’Unione [europea], l’Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 [TUE]; la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo».

Il diritto finlandese

5

L’articolo 1 del kuvaohjelmalaki (710/2011) [legge in materia di programmi audiovisivi (n. 710/2011)], del 17 giugno 2011 (in prosieguo: la «legge in materia di programmi audiovisivi»), dispone che detta legge ha l’obiettivo di proteggere i minori contro i programmi audiovisivi nocivi al loro sviluppo.

6

A termini dell’articolo 2, primo comma, di detta legge:

«La presente legge si applica alla fornitura e al controllo di un programma audiovisivo in Finlandia quando quest’ultimo viene proposto per televisione o nell’ambito di un servizio di programmi su richiesta ai quali si applica il laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014) [legge in materia di servizi di comunicazione elettronica (n. 917/2014)]. Essa si applica alle altre forniture di programmi audiovisivi e al loro controllo in Finlandia, quando:

1)

il programma è fornito da un’impresa o da un operatore registrato in Finlandia o che ivi dispone di uno stabilimento;

2)

il programma è fornito da una persona che è cittadina finlandese o che ha la sua residenza abituale in Finlandia; oppure

3)

la decisione di fornire il programma è stata presa in Finlandia».

7

L’articolo 3, punto 3, della legge in materia di programmi audiovisivi definisce la fornitura di un programma audiovisivo come la sua messa a disposizione del pubblico ai fini della visione.

8

L’articolo 3, punto 5, di tale legge prevede che la classificazione consiste nello stabilire, in base alla visione del programma audiovisivo, se quest’ultimo possa avere un effetto nocivo sullo sviluppo di un minore sotto una determinata età.

9

L’articolo 5, primo comma, di detta legge, dispone quanto segue:

«Salvo quanto contrariamente disposto dagli articoli da 9 a 11, un programma audiovisivo può essere fornito solo se è stato classificato in conformità all’articolo 16, primo comma, e se contiene o vi è acclusa un’indicazione chiaramente visibile della soglia d’età e del contenuto oppure, se si tratta di un programma audiovisivo ai sensi dell’articolo 16, terzo comma, se contiene o vi è acclusa un’indicazione chiaramente visibile della soglia d’età e del contenuto. Se si tratta di un programma audiovisivo ai sensi dell’articolo 16, secondo comma, esso può essere fornito solo se contiene o vi è acclusa un’indicazione chiaramente visibile della soglia d’età di anni 18».

10

Ai sensi dell’articolo 6, quinto comma, della legge in materia di programmi audiovisivi:

«Il fornitore di programmi audiovisivi deve dare, nel contesto della fornitura dei programmi, informazioni sulla soglia d’età e sulle altre misure che favoriscono la tutela del minore».

11

L’articolo 9 di detta legge è formulato nel modo seguente:

«Un programma audiovisivo non deve essere classificato né etichettato se:

1)

ha esclusivamente un contenuto educativo o culturale;

2)

ha per contenuto esclusivamente musica, sport o registrazioni di manifestazioni di eventi sportivi, culturali o contemplativi oppure altre manifestazioni o eventi analoghi;

3)

ha per contenuto esclusivamente hobbistica, benessere, discussioni, giochi, moda, giardinaggio, costruzioni, cucina, decorazione, quiz, giochi a premio o altri argomenti simili proposti per tutte le età;

4)

ha per contenuto esclusivamente materiale di marketing per beni o servizi;

5)

ha per contenuto esclusivamente materiale informativo su attività ideologiche o politiche;

6)

ha per contenuto informazioni sull’attualità;

7)

ha per contenuto trasmissioni in diretta.

In deroga al primo comma, punto 4, un programma audiovisivo, che abbia per contenuto soltanto materiale di marketing per programmi audiovisivi, deve essere classificato».

12

L’articolo 10 di detta legge così dispone:

«Un programma audiovisivo non deve essere classificato ed etichettato se:

1)

è messo a disposizione nell’ambito di una pubblicazione on-line ai sensi del laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä (460/2003) [legge in materia di esercizio della libertà d’espressione nei media (n. 460/2003)] ed è prodotto o acquistato nell’ambito della diffusione di tale pubblicazione;

2)

è messo a disposizione nell’ambito di un servizio che fornisce programmi prodotti da privati ed è prodotto da un privato a fini ricreativi;

3)

è fornito nell’ambito di un’attività educativa o di un’altra attività culturale ed è prodotto nell’ambito di un’attività educativa o di un’altra attività culturale;

4)

si tratta di un gioco messo a disposizione nell’ambito di un servizio che fornisce giochi e il cui fornitore rispetta un codice di condotta che ha elaborato per tale servizio e che è controllato in conformità all’articolo 8».

13

L’articolo 11, primo comma, della legge in materia di programmi audiovisivi prevede quanto segue:

«Il [KAVI] può, su domanda, autorizzare la fornitura di programmi audiovisivi senza classificazione né etichettatura a titolo della presente legge per un evento speciale organizzato ai fini della fornitura di programmi audiovisivi».

14

L’articolo 15 di detta legge così recita:

«Un programma audiovisivo è considerato nocivo allo sviluppo dei minori se può avere un effetto nocivo sullo sviluppo dei minori per la sua violenza o per il suo contenuto di carattere sessuale o ansiogeno o in qualsiasi altro modo simile.

Il contesto e il modo in cui gli eventi sono descritti nel programma devono essere presi in considerazione per valutare il carattere nocivo di un programma audiovisivo».

15

L’articolo 16 della legge in materia di programmi audiovisivi è così formulato:

«Se un programma audiovisivo è nocivo per lo sviluppo dei minori ai sensi dell’articolo 15, esso deve, in funzione del suo contenuto, essere classificato con la soglia d’età di 7, 12, 16 o 18 anni, e deve essergli apposto un simbolo che ne descriva il contenuto. Se il programma non deve essere considerato nocivo per lo sviluppo dei minori, esso deve essere classificato in modo che possa essere fornito per tutte le età.

Se un programma è esplicitamente destinato ad essere fornito esclusivamente alle persone di età superiore ai 18 anni, esso non viene classificato. Tale programma può essere fornito soltanto se contiene o vi è apposta un’indicazione chiaramente visibile della soglia di età di anni 18.

Il [KAVI] può approvare la soglia d’età e il simbolo che descrive il contenuto del programma che sono stati attribuiti nel territorio dell’Unione, ai fini dell’utilizzo di tale programma in Finlandia in conformità alla presente legge, senza che tale programma sia classificato in Finlandia».

16

Secondo l’articolo 19 di detta legge, il KAVI è incaricato di vigilare sull’osservanza della stessa.

17

L’articolo 30 di detta legge prevede la facoltà di proporre ricorso avverso la decisione di classificazione adottata dal KAVI.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

18

La Booky.fi è un’impresa finlandese che commercializza, tramite il suo negozio on-line, programmi audiovisivi registrati su supporti fisici come DVD e dischi Blu-ray.

19

Nel corso di un controllo effettuato nel 2018, il KAVI ha constatato che la Booky.fi offriva in vendita registrazioni di programmi audiovisivi senza fornire le informazioni riguardanti la soglia di età autorizzata e il contenuto del programma audiovisivo, richieste dalla legge in materia di programmi audiovisivi.

20

Con decisione del 9 luglio 2018 il KAVI ha, in particolare, ingiunto alla Booky.fi di far comparire tali indicazioni tra le informazioni relative alle registrazioni dei programmi che essa commercializza e poi, con decisione del 9 ottobre 2018, esso ha respinto il reclamo proposto dalla Booky.fi avverso tale decisione.

21

La Booky.fi ha proposto ricorso avverso la decisione del KAVI dinanzi allo Helsingin hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo di Helsinki, Finlandia) che ha respinto tale ricorso con sentenza del 9 dicembre 2019. Detto giudice ha dichiarato che, dal momento che, nel caso di un negozio on-line, la fornitura al pubblico di un programma audiovisivo, ai sensi dell’articolo 5, primo comma, della legge in materia di programmi audiovisivi, avviene all’atto della messa in vendita della registrazione di tale programma o della possibilità di ordinarlo in altro modo, tale registrazione deve contenere o recare acclusa l’indicazione relativa all’età, prevista da detta legge.

22

A sostegno dell’impugnazione da essa proposta avverso tale sentenza dinanzi al Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia), che è il giudice del rinvio nella presente controversia, la Booky.fi afferma che costituirebbe misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative all’importazione, ai sensi dell’articolo 34 TFUE, il fatto di esigere che i programmi audiovisivi da essa commercializzati nel suo negozio on-line siano soggetti a una classificazione e a un’etichettatura, in funzione delle soglie di età applicabili in Finlandia, laddove essi sono già stati oggetto di tale classificazione in un altro Stato membro e vi sono già state apposte indicazioni relative alla soglia di età, in conformità alla normativa di tale altro Stato membro.

23

Secondo la Booky.fi, le disposizioni della legge in materia di programmi audiovisivi eccederebbero quanto necessario per conseguire l’obiettivo di tutela dei minori quando la fornitura di programmi audiovisivi è esclusivamente destinata ad acquirenti maggiorenni. Essa sostiene, inoltre, che l’obbligo di classificare, in conformità alla normativa finlandese, tutte le registrazioni di programmi audiovisivi proposti in un negozio on-line sarebbe contrario al principio di proporzionalità, e che sarebbe meno restrittiva per la libera circolazione delle merci la soluzione secondo cui sarebbero assoggettate a tale obbligo solo le registrazioni effettivamente importate in Finlandia. A tal riguardo, la Booky.fi precisa che essa ordina, presso grossisti internazionali, le registrazioni di programmi audiovisivi che essa propone sul suo sito di vendita esclusivamente in funzione degli ordini che ha ricevuto.

24

Secondo il giudice del rinvio, la fornitura di registrazioni di programmi audiovisivi mediante un negozio on-line rientra nella nozione di fornitura di programmi audiovisivi, ai sensi dell’articolo 5, primo comma, della legge in materia di programmi audiovisivi, per cui l’indicazione relativa alla soglia d’età corrispondente alla classificazione basata su detta legge deve comparire tra le informazioni relative alla registrazione quando quest’ultima è offerta in vendita, indipendentemente dal fatto che il programma che essa contiene sia stato peraltro classificato dall’organismo competente di un altro Stato membro.

25

Infatti, la commercializzazione di registrazioni di programmi audiovisivi contenenti indicazioni della soglia d’età corrispondente alla classificazione da parte di un altro Stato membro non consentirebbe all’acquirente di essere informato, al momento della vendita, del contenuto del programma audiovisivo e dell’etichettatura in funzione della soglia d’età in vigore in Finlandia, il che non permetterebbe di conseguire il livello di tutela dei minori previsto dalla legge in materia di programmi audiovisivi.

26

Il giudice del rinvio si chiede nondimeno se, in circostanze come quelle della controversia su cui è chiamato a statuire, l’obbligo di classificazione e di etichettatura dei programmi in funzione dell’età, previsto da detta legge, non ecceda quanto necessario per conseguire l’obiettivo di tutela dei minori da essa previsto.

27

In particolare, tale giudice ritiene che le circostanze di questa controversia si distinguano da quelle della causa sfociata nella sentenza del 14 febbraio 2008, Dynamic Medien (C‑244/06, EU:C:2008:85), in quanto, nel caso di specie, non si può derogare all’obbligo relativo alle indicazioni della soglia d’età, previsto dalla legge in materia di programmi audiovisivi, neppure qualora sia certo che l’acquirente della registrazione del programma audiovisivo è maggiorenne.

28

Le disposizioni di detta legge si distinguerebbero anche dalla legislazione tedesca di cui trattavasi nella causa sfociata nella sentenza del 14 febbraio 2008, Dynamic Medien (C‑244/06, EU:C:2008:85), in quanto tale legislazione si applicava tanto ai venditori di registrazioni audiovisive stabiliti nel territorio nazionale quanto a quelli stabiliti in altri Stati membri, mentre ciò non avviene nel caso della legge in materia di programmi audiovisivi.

29

Ciò premesso, il Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se, tenuto conto dell’articolo 36 TFUE, l’articolo 34 TFUE osti a un’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della legge [finlandese] in materia di programmi video, che impone una classificazione dei supporti di programmi video in conformità a detta legge e l’indicazione dell’età a partire dalla quale ne è consentita la visione, come determinata alla luce della suddetta classificazione, unitamente alle informazioni sul prodotto già nel momento in cui i supporti di cui trattasi sono messi in vendita in un negozio online, benché detti supporti siano stati classificati e contrassegnati in un altro Stato membro, ma non ancora forniti in Finlandia.

Se, al fine di rispondere alla questione, rilevi il fatto che la legge [finlandese] in materia di programmi video non contiene alcuna disposizione su eventuali deroghe alla classificazione e al contrassegno, nell’eventualità che sia stata accertata la maggiore età dell’acquirente del supporto di programmi video, e il fatto che il requisito succitato di una nuova classificazione e contrassegno all’atto della messa in vendita di un tale supporto in un negozio online trova applicazione solo quando il programma è proposto da enti o professionisti registrati in Finlandia, o che ivi hanno una succursale, o da una persona avente la cittadinanza finlandese o la propria residenza abituale in tale paese o quando la decisione di proporre il programma è stata adottata in Finlandia.

2)

Se la proporzionalità del succitato requisito di una nuova classificazione e contrassegno presupponga che si possa derogare ad esso ove sia stata accertata la maggiore età di un acquirente del supporto di programmi video: in caso di vendita a un soggetto maggiorenne, se si debba esigere che, al momento dell’ordine e della vendita dei supporti di programmi video, ci sia assoluta certezza in merito alla sua maggiore età o se sia sufficiente che il venditore del supporto di programmi video si adoperi per sincerarsi di detta maggiore età».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

30

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 34 e 36 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro che, allo scopo di tutelare i minori contro i contenuti audiovisivi che possono nuocere al loro benessere e al loro sviluppo, esige che i programmi audiovisivi registrati su un supporto fisico e commercializzati mediante un negozio on-line siano stati previamente assoggettati a una procedura di controllo nonché ad una classificazione, in funzione dei limiti d’età, e ad un’etichettatura corrispondente, in conformità al diritto di tale Stato membro, anche quando tali programmi siano già stati assoggettati a una procedura nonché ad una classificazione e ad un’etichettatura analoghe in applicazione del diritto di un altro Stato membro.

31

Il giudice del rinvio chiede, inoltre, alla Corte di precisare se siano rilevanti nell’ambito di tale valutazione, da un lato, il fatto che la normativa nazionale di cui trattasi non preveda deroghe a tale requisito quando può essere dimostrato che l’acquirente di una registrazione contemplata da tale normativa è maggiorenne e, dall’altro, il fatto che tale normativa si applica solo ai programmi forniti da imprese o da operatori registrati o stabiliti nello Stato membro di cui trattasi, oppure da una persona che possiede la cittadinanza di tale Stato membro o che in esso ha la sua residenza abituale oppure qualora la decisione di fornire tali programmi sia stata presa in tale Stato membro.

32

Si deve ricordare preliminarmente che la libera circolazione delle merci tra gli Stati membri è un principio fondamentale del Trattato FUE che trova la sua espressione nel divieto, sancito dall’articolo 34 TFUE, di restrizioni quantitative delle importazioni tra gli Stati membri nonché di qualsiasi misura di effetto equivalente (sentenza del 18 giugno 2019, Austria/Germania, C‑591/17, EU:C:2019:504, punto 119 e giurisprudenza ivi citata).

33

In base a una costante giurisprudenza, il divieto di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative delle importazioni sancito dall’articolo 34 TFUE riguarda qualunque misura degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, realmente o potenzialmente, il commercio all’interno dell’Unione (sentenza del 18 giugno 2019, Austria/Germania, C‑591/17, EU:C:2019:504, punto 120 e giurisprudenza ivi citata).

34

Inoltre, una misura, persino qualora non abbia né per scopo né per effetto di trattare meno favorevolmente prodotti provenienti da altri Stati membri, rientra parimenti nella nozione di «misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative», ai sensi dell’articolo 34 TFUE, qualora essa ostacoli l’accesso al mercato di uno Stato membro dei prodotti originari di altri Stati membri (sentenza del 18 giugno 2019, Austria/Germania, C‑591/17, EU:C:2019:504, punto 121 e giurisprudenza ivi citata).

35

Nel caso di specie, una misura come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale i programmi audiovisivi devono, conformemente al diritto dello Stato membro in cui sono commercializzati mediante un negozio on‑line, essere stati previamente assoggettati ad una procedura di controllo nonché ad una classificazione e ad un’etichettatura in funzione dei limiti di età fissati ai fini della tutela dei minori, ha l’effetto di rendere più ardua e dispendiosa l’importazione di registrazioni di programmi audiovisivi provenienti da un altro Stato membro.

36

Pertanto, una misura siffatta è idonea a ostacolare l’accesso al mercato dello Stato membro di cui trattasi delle registrazioni di programmi audiovisivi originarie di altri Stati membri e, in conformità alla giurisprudenza menzionata ai punti da 32 a 34 della presente sentenza, costituisce, di conseguenza, una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative ai sensi dell’articolo 34 TFUE, in linea di principio incompatibile con gli obblighi da esso derivanti (v., in tal senso, sentenza del 14 febbraio 2008, Dynamic Medien, C‑244/06, EU:C:2008:85, punti 3435).

37

Da una costante giurisprudenza risulta che una normativa nazionale, che costituisca una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative, può tuttavia essere giustificata da uno dei motivi di interesse generale indicati nell’articolo 36 TFUE o da esigenze imperative di interesse generale. In entrambi i casi, la misura nazionale deve essere idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non eccedere quanto necessario per il suo conseguimento (v., in tal senso, segnatamente, sentenza del 12 novembre 2015, Visnapuu, C‑198/14, EU:C:2015:751, punto 110 e giurisprudenza ivi citata).

38

Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che la misura di cui trattasi nel procedimento principale è intesa, come enunciato dall’articolo 1 della legge in materia di programmi audiovisivi, a tutelare i minori contro i programmi audiovisivi il cui contenuto sia nocivo al loro sviluppo.

39

A tale riguardo occorre ricordare che la tutela dei minori è sancita nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il cui articolo 24, paragrafo 1, dispone che i bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essa è parimenti riconosciuta da diversi atti giuridici internazionali tra i quali figura, segnatamente, la Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata dalla totalità degli Stati membri, e il cui articolo 17, lettera e), sancisce che gli Stati parti favoriscono l’elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali nocivi per il suo benessere.

40

Per quanto riguarda, più in particolare, i programmi audiovisivi, il legislatore dell’Unione ha sottolineato, al considerando 59 della direttiva 2010/13, la necessità di tutelare i minori contro la presenza di contenuti che possono nuocere loro, ricordando, al considerando 104 di tale direttiva, che si tratta di un obiettivo di interesse generale degno di un alto livello di protezione.

41

Di conseguenza, la tutela dei minori contro i programmi audiovisivi il cui contenuto può nuocere al loro benessere e al loro sviluppo costituisce un dovere imperativo di interesse generale idoneo a giustificare, in linea di principio, una restrizione alla libera circolazione delle merci (v., in tal senso, sentenze del 14 febbraio 2008, Dynamic Medien, C‑244/06, EU:C:2008:85, punto 42 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 19 novembre 2020, ZW, C‑454/19, EU:C:2020:947, punto 40).

42

Come risulta dal punto 37 della presente sentenza, si deve ancora valutare se la normativa di cui trattasi nel procedimento principale sia idonea a garantire la realizzazione di tale obiettivo legittimo e se essa non ecceda quanto necessario per conseguirlo.

43

A tal riguardo spetta in ultima analisi al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti della controversia principale e ad interpretare il diritto nazionale, stabilire se ed entro quali limiti una siffatta normativa risponda a tali requisiti (sentenza del 7 settembre 2022, Cilevičs e a., C‑391/20, EU:C:2022:638, punto 72 e giurisprudenza ivi citata). A tal fine, esso deve esaminare in modo obiettivo, sulla scorta di dati statistici, puntuali o con altri mezzi, se gli elementi di prova forniti dallo Stato membro interessato consentano di ritenere ragionevolmente che gli strumenti prescelti siano idonei a realizzare gli obiettivi perseguiti, nonché se sia possibile conseguire questi ultimi attraverso misure meno restrittive della libera circolazione delle merci (v., in tal senso, sentenza del 19 ottobre 2016, Deutsche Parkinson Vereinigung, C‑148/15, EU:C:2016:776, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

44

Tuttavia la Corte, chiamata a fornire a tale giudice risposte utili, è competente a fornire indicazioni tratte dagli atti del procedimento principale come pure dalle osservazioni scritte sottopostele, idonee a mettere detto giudice in grado di decidere (sentenza del 7 settembre 2022, Cilevičs e a., C‑391/20, EU:C:2022:638, punto 73 e giurisprudenza ivi citata).

45

In primo luogo, riguardo all’idoneità della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale a conseguire gli obiettivi invocati, occorre rilevare che il requisito attinente a che i programmi audiovisivi commercializzati in uno Stato membro vi siano stati previamente classificati e/o provvisti di un’indicazione dell’età minima raccomandata per la loro visione, in quanto permette ai consumatori di essere informati sulla natura del contenuto di tali programmi e, quindi, di determinare quali tra tali programmi siano adatti all’età dei minori di cui hanno la responsabilità, è idoneo a tutelare i minori contro i programmi il cui contenuto può nuocere al loro benessere e al loro sviluppo (v., in tal senso, sentenza del 14 febbraio 2008, Dynamic Medien, C‑244/06, EU:C:2008:85, punto 47).

46

Tuttavia, la normativa che prevede tale misura può essere ritenuta idonea a garantire tale obiettivo solo se risponde realmente all’intento di raggiungerlo e se viene attuata in modo coerente e sistematico (v., in tal senso, sentenza del 4 luglio 2019, Commissione/Germania, C‑377/17, EU:C:2019:562, punto 89 e giurisprudenza ivi citata).

47

A tal riguardo occorre rilevare, da un lato, che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale prevede diverse deroghe all’obbligo di classificazione ed etichettatura dei programmi audiovisivi in Finlandia.

48

Come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, tali deroghe, previste agli articoli 9 e 10 della legge in materia di programmi audiovisivi, sono basate sul contenuto del programma di cui trattasi o sul contesto in cui quest’ultimo viene fornito. Peraltro, in forza dell’articolo 11 di tale legge, a talune condizioni, può essere concessa una deroga su richiesta.

49

Tuttavia tali deroghe, nei limiti in cui sono definite in modo restrittivo e/o riguardano programmi audiovisivi il cui contenuto non può, a priori, nuocere allo sviluppo dei minori, rivestono portata limitata. Quindi, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, non risulta che esse siano idonee a contrapporsi alla realizzazione dell’obiettivo di cui alla suddetta legge.

50

Dall’altro lato, risulta dall’articolo 2 della legge in materia di programmi audiovisivi che la registrazione di un programma audiovisivo è disciplinata da tale legge solo se essa è commercializzata, in Finlandia, da un’impresa o da un operatore registrato in tale Stato membro oppure che ivi dispone di uno stabilimento, da un cittadino finlandese o da una persona che risiede abitualmente in Finlandia, oppure se la decisione di commercializzare tale registrazione è stata presa in Finlandia.

51

Una disposizione siffatta, poiché implica l’esclusione dall’ambito applicazione della legge in materia di programmi audiovisivi di una parte delle registrazioni che possono essere commercializzate in Finlandia a partire da un altro Stato membro, permettendo così che siano commercializzate in Finlandia registrazioni di programmi sprovvisti dell’etichettatura relativa all’età minima richiesta per la loro visione, appare idonea a limitare l’efficacia della normativa di cui trattasi nel procedimento principale, a detrimento della realizzazione dell’obiettivo di tutela dei minori.

52

Nelle sue osservazioni scritte, il governo finlandese ha esposto che non era stato possibile instaurare, in Finlandia, un regime giuridico in forza del quale le registrazioni di programmi audiovisivi, vendute a distanza a partire da un altro Stato membro, potessero essere assoggettate all’obbligo di classificazione previsto dalla legge in materia di programmi audiovisivi. In ogni caso, sarebbe stato impossibile, in pratica, vigilare efficacemente sul rispetto di tale obbligo.

53

Peraltro, secondo tale governo, la maggioranza dei consumatori finlandesi effettua i suoi acquisti presso negozi on-line stabiliti in Finlandia, per cui la realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla legge in materia di programmi audiovisivi non sarebbe essenzialmente compromessa dal fatto che le disposizioni di quest’ultima non si estendono alla totalità dei fornitori esteri di registrazioni di programmi audiovisivi.

54

Come risulta dalla giurisprudenza ricordata al punto 43 della presente sentenza, spetta al giudice del rinvio esaminare obiettivamente, in base, segnatamente, agli elementi forniti dalle autorità dello Stato membro di cui trattasi, se, alla luce, in particolare, dell’ambito di applicazione della normativa di cui trattasi nel procedimento principale, l’obbligo di classificazione ed etichettatura delle registrazioni di programmi audiovisivi commercializzate in Finlandia risponda effettivamente all’intento di raggiungere l’obiettivo, consistente nel tutelare i minori da quelle registrazioni il cui contenuto sia idoneo a nuocere al loro benessere e al loro sviluppo.

55

A tale scopo occorre tener conto, segnatamente, della ratio legis sottesa alla limitazione dell’ambito d’applicazione della normativa di cui trattasi del procedimento principale e delle conseguenze che tale limitazione ha in concreto sulla realizzazione dell’obiettivo perseguito.

56

In secondo luogo, con riferimento alla valutazione della necessità della misura di cui trattasi nel procedimento principale, va sottolineato che, in assenza di un’armonizzazione, a livello dell’Unione, delle norme applicabili alla classificazione e all’etichettatura dei programmi audiovisivi, spetta agli Stati membri determinare il livello al quale intendono garantire la tutela dei minori contro i contenuti audiovisivi che possono nuocere al loro benessere e al loro sviluppo.

57

Pertanto, le misure adottate da uno Stato membro al fine di tutelare i minori contro tali contenuti non corrispondono necessariamente a una concezione condivisa da tutti gli Stati membri rispetto al livello e alle modalità di tale tutela. Poiché tale concezione può variare da uno Stato membro all’altro in funzione, in particolare, di considerazioni di carattere morale o culturale, si deve riconoscere agli Stati membri un margine di discrezionalità in materia (v., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2020, ZW, C‑454/19, EU:C:2020:947, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

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Pertanto, la circostanza che uno Stato membro abbia optato per modalità di tutela dei minori contro i contenuti che possono nuocere al loro benessere e al loro sviluppo diversi da quelli adottati da un altro Stato membro non può, di per sé, rilevare ai fini della valutazione della proporzionalità delle disposizioni nazionali adottate in materia, dato che queste ultime devono essere valutate soltanto alla stregua dell’obiettivo cui sono dirette e del livello di tutela che lo Stato membro interessato intende assicurare (v., in tal senso, sentenza del 14 febbraio 2008, Dynamic Medien, C‑244/06, EU:C:2008:85, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

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Ne consegue, in particolare, che uno Stato membro può legittimamente considerare che i consumatori presenti sul suo territorio devono potersi basare sulle indicazioni della soglia d’età e di contenuto che riflettono le concezioni morali e culturali in esso prevalenti, per poter decidere, con cognizione di causa, se un dato programma audiovisivo sia adatto all’età dei minori di cui hanno la responsabilità.

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Di conseguenza, non si può esigere che uno Stato membro rinunci all’obbligo attinente a che i programmi audiovisivi commercializzati mediante un negozio on-line siano stati previamente assoggettati, in tale Stato membro, ad una classificazione e ad un’etichettatura, in funzione della soglia d’età, ai fini della tutela dei minori, per il fatto che tale programma è già stato oggetto, in un altro Stato membro, di una classificazione e di un’etichettatura al medesimo scopo.

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Allo stesso modo, uno Stato membro non può essere tenuto a prevedere una deroga all’obbligo di classificazione ed etichettatura dei programmi audiovisivi in funzione della soglia d’età nell’ipotesi in cui si possa dimostrare che l’acquirente di una registrazione è maggiorenne. Infatti, nell’ipotesi in cui la classificazione e l’etichettatura dei programmi audiovisivi in funzione della soglia d’età siano effettuate anteriormente alla spedizione del supporto su cui essi sono registrati ma soltanto dopo l’acquisto di quest’ultimo, i consumatori non sarebbero in grado di determinare, con cognizione di causa, se un programma sia adatto all’età dei minori di cui hanno la responsabilità o che possono avere accesso a tale registrazione. Esisterebbe quindi un maggior rischio che un minore acceda a un programma inadatto alla sua età. Alla luce di tali considerazioni non si può neppure esigere che uno Stato membro assoggetti all’obbligo di classificazione ed etichettatura esclusivamente i programmi le cui registrazioni sono effettivamente fornite in tale Stato membro.

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Inoltre, va osservato che il pregiudizio arrecato alla libera circolazione delle registrazioni di programmi audiovisivi da una misura come quella di cui trattasi nel procedimento principale non sembra eccedere quanto necessario al conseguimento dell’obiettivo perseguito da tale misura; ciò occorre tuttavia che sia verificato dal giudice del rinvio.

63

A tal riguardo va osservato, in particolare, che, come risulta dalla decisione di rinvio, il legislatore finlandese ha ristretto l’ambito di applicazione della misura controversa mediante l’articolo 2, primo comma, della legge in materia di programmi audiovisivi e ha previsto diverse deroghe all’obbligo di classificazione ed etichettatura dei programmi audiovisivi, agli articoli da 9 a 11 di detta legge.

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Peraltro, nessun elemento del fascicolo di cui la Corte dispone consente di ritenere che la procedura di classificazione seguita in applicazione di tale legge non sia facilmente accessibile, che essa non possa essere conclusa in termini ragionevoli né che, in caso di esito negativo, la decisione adottata in merito non debba poter formare oggetto di un ricorso in giustizia. Tuttavia, spetta al giudice del rinvio verificare quanto detto (v., in tal senso, sentenza del 14 febbraio 2008, Dynamic Medien, C‑244/06, EU:C:2008:85, punti 5051).

65

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che:

gli articoli 34 e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla normativa di uno Stato membro che, allo scopo di tutelare i minori contro i contenuti audiovisivi che possono nuocere al loro benessere e al loro sviluppo, esige che i programmi audiovisivi registrati su un supporto fisico e commercializzati mediante un negozio on-line siano stati previamente assoggettati a una procedura di controllo nonché ad una classificazione, in funzione dei limiti d’età, e ad un’etichettatura corrispondente, in conformità al diritto di tale Stato membro, anche quando tali programmi siano già stati assoggettati a una procedura nonché ad una classificazione e ad un’etichettatura analoghe in applicazione del diritto di un altro Stato membro, nei limiti in cui detta normativa sia idonea a garantire la realizzazione di tale obiettivo e non ecceda quanto necessario per conseguirlo;

a tal riguardo non riveste un’importanza determinante la circostanza che una parte delle registrazioni che possono essere commercializzate nello Stato membro di cui trattasi a partire da un altro Stato membro sia esclusa dall’ambito d’applicazione di tale normativa, a condizione che detta limitazione non comprometta la realizzazione dell’obiettivo perseguito. Non presenta neppure carattere determinante il fatto che la normativa nazionale di cui trattasi non preveda deroghe a tale requisito, qualora possa essere dimostrato che l’acquirente di una registrazione prevista da tale normativa sia maggiorenne.

Sulla seconda questione

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Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione pregiudiziale, non occorre rispondere alla seconda questione.

Sulle spese

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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

 

Gli articoli 34 e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla normativa di uno Stato membro che, allo scopo di tutelare i minori contro i contenuti audiovisivi che possono nuocere al loro benessere e al loro sviluppo, esige che i programmi audiovisivi registrati su un supporto fisico e commercializzati mediante un negozio on-line siano stati previamente assoggettati a una procedura di controllo nonché ad una classificazione, in funzione dei limiti d’età, e ad un’etichettatura corrispondente, in conformità al diritto di tale Stato membro, anche quando tali programmi siano già stati assoggettati a una procedura nonché ad una classificazione e ad un’etichettatura analoghe in applicazione del diritto di un altro Stato membro, nei limiti in cui detta normativa sia idonea a garantire la realizzazione di tale obiettivo e non ecceda quanto necessario per conseguirlo.

 

A tal riguardo non riveste un’importanza determinante la circostanza che una parte delle registrazioni che possono essere commercializzate nello Stato membro di cui trattasi a partire da un altro Stato membro sia esclusa dall’ambito d’applicazione di tale normativa, a condizione che detta limitazione non comprometta la realizzazione dell’obiettivo perseguito. Non presenta neppure carattere determinante il fatto che la normativa nazionale di cui trattasi non preveda deroghe a tale requisito qualora possa essere dimostrato che l’acquirente di una registrazione prevista da tale normativa sia maggiorenne.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il finlandese.