SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
2 marzo 2023 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell’energia elettrica – Direttiva 2009/72/CE – Regolamento (UE) 2019/943 – Articolo 1, lettere b) e c), e articolo 3 – Principi relativi al funzionamento dei mercati dell’energia elettrica – Regolamento (UE) 2015/1222 – Articolo 5, paragrafo 1 – Gestore del mercato elettrico designato – Monopolio nazionale legale per i servizi di negoziazione del giorno prima e infragiornalieri – Normativa nazionale che istituisce un monopolio per la negoziazione all’ingrosso dell’energia elettrica a breve, a medio e a lungo termine»
Nella causa C‑394/21,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest, Romania), con decisione del 3 giugno 2021, pervenuta in cancelleria il 28 giugno 2021, nel procedimento
Bursa Română de Mărfuri SA
contro
Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE),
con l’intervento di:
Federaţia Europeană a Comercianţilor de Energie,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da E. Regan, presidente di sezione, D. Gratsias, M. Ilešič, I. Jarukaitis (relatore) e Z. Csehi, giudici,
avvocato generale: A. Rantos
cancelliere: C. Di Bella, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 giugno 2022,
considerate le osservazioni presentate:
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per la Bursa Română de Mărfuri SA, da D. Cristea, avocat; |
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per la Federaţia Europeană a Comercianţilor de Energie, da G. Pop, avocat; |
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per il governo rumeno, da M. Chicu, E. Gane, A. Rotăreanu e A. Wellman, in qualità di agenti; |
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per il governo greco, da K. Boskovits, in qualità di agente; |
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per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P.G. Marrone, avvocato dello Stato; |
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per il governo cipriota, da E. Symeonidou, in qualità di agente; |
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per la Commissione europea, da O. Beynet, L. Nicolae e I. Rogalski, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 settembre 2022,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica (GU 2019, L 158, pag. 54), in particolare sull’interpretazione dell’articolo 1, lettere b) e c), e dell’articolo 3 di tale regolamento, letti alla luce della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU 2019, L 158, pag. 125), in particolare dell’articolo 2, punto 9 di quest’ultima, nonché sull’interpretazione degli articoli 101 e 102 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 106, paragrafo 1, TFUE. |
2 |
La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Bursa Română de Mărfuri SA (in prosieguo: la «BRM»), società di diritto rumeno, e l’Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) (Autorità nazionale di regolazione dell’energia, Romania) riguardante una domanda di annullamento di una decisione dell’ANRE di diniego del rilascio alla BRM di una licenza per l’organizzazione e la gestione dei mercati centralizzati dell’energia elettrica. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 2009/72/CE
3 |
L’articolo 37 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009, L 211, pag. 55), era intitolato «Compiti e competenze dell’autorità di regolamentazione». Il paragrafo 1, lettera j), del regolamento prevedeva che: «L’autorità di regolamentazione ha i seguenti compiti: (...)
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4 |
Il 1o gennaio 2021 la direttiva 2009/72 è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2019/944. |
Regolamento (UE) 2015/1222
5 |
Il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU 2015, L 197, pag. 24, e rettifica in GU 2016, L 28, pag. 18), è stato adottato in base al regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU 2009, L 211, pag. 15). |
6 |
L’articolo 2, secondo comma, punto 23, del regolamento 2015/1222 contiene la seguente definizione: «(…)
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7 |
L’articolo 5 di tale regolamento, intitolato «Nomina dei NEMO in caso di monopolio nazionale legale dei servizi di negoziazione», così dispone: «1. Se al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento in uno Stato membro o in una zona di offerta dello Stato membro esiste già un monopolio nazionale legale per i servizi di negoziazione del giorno prima e infragiornalieri, che esclude la nomina di più di un NEMO, lo Stato membro interessato ne invia notifica alla Commissione [europea] entro due mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento e può rifiutare la nomina di più di un NEMO per zona di offerta. (...) 2. Ai fini del presente regolamento, un monopolio nazionale legale esiste ove la legge nazionale disponga esplicitamente che in uno Stato membro o in una zona di offerta di uno Stato membro non più di un’entità possa effettuare servizi di negoziazione infragiornalieri e del giorno prima. 3. Due anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione (…) trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio [dell’Unione europea] una relazione (…). In base a detta relazione e se ritiene che non sussista l’esigenza di mantenere i monopoli legali nazionali o [che nulla giustifichi il] persistente rifiuto di uno Stato membro di consentire i servizi di negoziazione transfrontalieri di un NEMO nominato in un altro Stato membro, la Commissione può ritenere opportuno adottare adeguate misure legislative o di altra natura al fine di incrementare ulteriormente la concorrenza e gli scambi commerciali fra gli Stati membri e al loro interno (…)». |
8 |
Conformemente al suo articolo 84, detto regolamento è entrato in vigore «il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea», e cioè il 14 agosto 2015. |
Regolamento 2019/943
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L’articolo 1 del regolamento 2019/943, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», recita come segue: «Il presente regolamento mira a:
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10 |
L’articolo 2 di tale regolamento contiene le seguenti definizioni: «Si applicano le seguenti definizioni: (...)
(...)
(...)
(...)». |
11 |
L’articolo 3 di detto regolamento, intitolato «Principi relativi alla gestione dei mercati dell’energia elettrica», così recita: «Gli Stati membri, le autorità di regolazione, i gestori dei sistemi di trasmissione, i gestori dei sistemi di distribuzione, i gestori dei mercati e i gestori delegati provvedono a che i mercati dell’energia elettrica siano gestiti secondo i seguenti principi:
(...)
(...)
(...)». |
12 |
L’articolo 10 dello stesso regolamento, rubricato «Limiti tecnici di offerta», così recita: «1. Il prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica non ha un limite massimo né un limite minimo. (...) (...) 4. Le autorità di regolazione o le (…) autorità competenti (…) designate (…) individuano le politiche e le misure applicate nel loro territorio che potrebbero concorrere a limitare indirettamente la formazione dei prezzi all’ingrosso, tra le quali la limitazione delle offerte in ordine all’attivazione dell’energia di bilanciamento, i meccanismi di capacità, le misure adottate dai gestori dei sistemi di trasmissione, le misure dirette a contestare l’esito del mercato o a evitare gli abusi di posizioni dominanti e le zone di offerta delineate in modo inefficiente. 5. L’autorità di regolazione o l’autorità competente designata che abbia individuato una politica o misura che potrebbe concorrere a limitare la formazione dei prezzi all’ingrosso adotta tutte le misure del caso per eliminare o, laddove non fosse possibile, attenuare l’impatto di tale politica o misura sui comportamenti d’offerta. (...)». |
Direttiva 2019/944
13 |
L’articolo 2, punto 9), della direttiva 2019/944 contiene la seguente definizione: «Ai fini della presente direttiva si intende per: (...)
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14 |
L’articolo 59 di tale direttiva, intitolato «Compiti e competenze delle autorità di regolazione», prevede, tra l’altro, al paragrafo 1, lettera o), che l’autorità di regolazione abbia il compito di «vigilare sul grado e sull’efficacia di apertura del mercato e della concorrenza a livello dei mercati all’ingrosso e al dettaglio, compresi le borse dell’energia elettrica (...) nonché [sul]le eventuali distorsioni o restrizioni della concorrenza, fornendo in particolare ogni informazione pertinente, e deferendo alle pertinenti autorità nazionali garanti della concorrenza tutti i casi pertinenti». |
15 |
Ai sensi del suo articolo 72, la direttiva 2019/944 abroga e sostituisce la direttiva 2009/72 a decorrere dal 1o gennaio 2021, data a partire dalla quale, a norma del suo articolo 73, si applica la maggior parte delle disposizioni di tale nuova direttiva. Tuttavia, la sua entrata in vigore è avvenuta, in conformità a quest’ultima disposizione, il 4 luglio 2019. |
Diritto rumeno
16 |
La Legea nr. 123, energiei electrice şi a gazelor naturale (legge n. 123, sull’energia elettrica e il gas naturale) del 10 luglio 2012 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 485, del 16 luglio 2012), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: la «legge n. 123/2012»), contiene, all’articolo 3, paragrafi 38 e 49, le seguenti definizioni:
(...)
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17 |
L’articolo 10, paragrafo 2, lettera f), di tale legge prevede: «L’autorità competente rilascia licenze per: (...)
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Procedimento principale e questioni pregiudiziali
18 |
Secondo il diritto rumeno, la BRM è investita di una competenza generale per la gestione dei mercati di interesse pubblico. Il 20 agosto 2020 essa ha presentato all’ANRE una domanda per il rilascio di una licenza per l’organizzazione e la gestione dei mercati centralizzati dell’energia elettrica, facendo riferimento al regolamento 2019/943. Il 21 settembre 2020 ANRE ha informato la BRM che la sua domanda era respinta. Tale società ha quindi presentato un ricorso alla Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest, Romania), giudice del rinvio, chiedendo che fosse ingiunto all’ANRE di rilasciare la licenza richiesta, adducendo l’entrata in vigore, il 1o gennaio 2020, di tale regolamento. |
19 |
A sostegno del suo ricorso, la BRM afferma che da tale regolamento, in particolare dall’articolo 1, lettere b) e c), dall’articolo 3 e dall’articolo 10, paragrafi 4 e 5, in combinato disposto con la direttiva 2019/944, risulta che le autorità di regolazione nazionali sono tenute ad assicurare un’effettiva concorrenza tra i gestori dei mercati dell’energia elettrica e a impedire, in ogni caso, il sorgere di un monopolio anticoncorrenziale. A suo avviso non può quindi esserle negato il diritto di negoziare nel mercato dei prodotti e dei servizi relativi all’energia elettrica. In particolare, essa sostiene che i principi di libera concorrenza stabiliti dal regolamento 2019/943, che includono, a suo dire, l’eliminazione dei comportamenti monopolistici, riguardano anche il gestore del mercato dell’energia elettrica, come definito all’articolo 2, punto 7, di tale regolamento. |
20 |
L’ANRE risponde facendo valere l’articolo 10, paragrafo 2, lettera f), della legge n. 123/2012 e il fatto che, alla data della sua entrata in vigore, la licenza per la gestione dei mercati centralizzati dell’energia elettrica era già stata concessa all’OPCOM SA, il 20 dicembre 2001, per un periodo di 25 anni, cosicché tale operatore detiene un monopolio nel settore. Inoltre, essa precisa che l’OPCOM è stata nominata come NEMO del mercato del giorno prima e infragiornaliero dell’energia elettrica, per la zona di offerta della Romania, sulla base dell’articolo 5 del regolamento 2015/1222, e che tale nomina è stata successivamente prorogata fino al 20 dicembre 2026. Orbene, tale articolo 5, consentendo agli Stati membri di nominare un solo NEMO, permetterebbe l’esistenza di un monopolio. |
21 |
Secondo l’ANRE, le disposizioni del regolamento 2019/943 sono invece irrilevanti al riguardo, in quanto quest’ultimo non contiene alcuna disposizione che imponga agli Stati membri di nominare più gestori con la funzione di organizzare e gestire i mercati centralizzati dell’energia elettrica ai fini della negoziazione di energia elettrica all’ingrosso. Inoltre, poiché il mercato dell’energia elettrica in Romania è di dimensioni ridotte, la creazione di due mercati separati non comporterebbe altro effetto che quello di ripartire le offerte degli offerenti medesimi, con conseguente violazione delle norme sulla concorrenza. |
22 |
Il giudice del rinvio osserva che il regolamento 2019/943 non è ancora stato interpretato dalla Corte e ritiene che la sua corretta interpretazione e applicazione non siano evidenti. Orbene, se la Corte dovesse statuire che le disposizioni di quest’ultimo si applicano al gestore del mercato dell’energia elettrica; che esse, lette isolatamente o in combinato disposto con la direttiva 2019/944, vietano a uno Stato membro, a partire dalla loro entrata in vigore, di continuare a rilasciare una sola licenza di gestione dell’intero mercato dell’energia elettrica di tale Stato, e che la concessione da parte di uno Stato membro di una sola licenza di quel tipo costituisce una restrizione della concorrenza ai sensi degli articoli 101 e 102 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e con l’articolo 106, paragrafo 1, TFUE, ciascuna di tali interpretazioni sarebbe rilevante ai fini della valutazione che esso deve effettuare. Dichiara quindi di voler accogliere la richiesta della BRM di adire la Corte in via pregiudiziale. |
23 |
È in tale contesto che la Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
Sulle questioni prima e seconda
24 |
In via preliminare, occorre in primo luogo rilevare che la direttiva 2019/944, cui si fa riferimento nella prima e nella seconda questione, ha abrogato la direttiva 2009/72 ai sensi del suo articolo 72 solo a decorrere dal 1o gennaio 2021, vale a dire dopo che la BRM aveva presentato la sua domanda di rilascio di una licenza per l’organizzazione e la gestione di mercati centralizzati dell’energia elettrica, e dopo che l’ANRE aveva adottato la decisione oggetto della controversia nel procedimento principale, sicché questa prima direttiva non è applicabile ratione temporis alla presente controversia, a differenza della seconda. Tuttavia, poiché il regolamento 2019/943 stabilisce alcune definizioni facendo rinvio alle definizioni di cui alla direttiva 2019/944, queste ultime devono essere considerate come parte integrante di detto regolamento e possono pertanto essere prese in considerazione, se del caso, ai fini dell’analisi delle prime due questioni. |
25 |
In secondo luogo, occorre rilevare che la controversia nel procedimento principale riguarda il diniego di rilascio di una licenza per l’organizzazione e la gestione dei mercati dell’energia elettrica opposto alla BRM dall’ANRE, «autorità di regolazione», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento 2019/943, designata dalla Romania, diniego che è fondato sull’articolo 10, paragrafo 2, lettera f), della legge n. 123/2012. |
26 |
Come risulta dall’ordinanza di rinvio, tale disposizione prevede che, a livello di tale Stato membro, venga rilasciata un’unica autorizzazione a un gestore del mercato dell’energia elettrica ai sensi di tale legge, il quale, conformemente alla definizione contenuta nell’articolo 3, paragrafo 38, della stessa, è responsabile dell’organizzazione e della gestione dei mercati centralizzati dell’energia elettrica, ad eccezione del mercato del bilanciamento, ai fini della negoziazione all’ingrosso dell’energia elettrica a breve, a medio e a lungo termine. Secondo il punto 49 di tale articolo, la nozione di «mercato centralizzato dell’energia elettrica» si riferisce al contesto organizzato in cui si svolgono le transazioni relative all’energia elettrica tra diversi operatori economici, attraverso l’intermediazione del gestore del mercato dell’energia elettrica. |
27 |
Inoltre, nel procedimento principale è pacifico che, quando la BRM ha presentato la sua domanda di licenza di gestore del mercato dell’energia elettrica ai sensi di tale legge, domanda il cui rifiuto ha dato origine alla controversia nel procedimento principale, l’unica licenza prevista dalla normativa nazionale all’epoca vigente era già stata concessa all’OPCOM, che deteneva pertanto un monopolio in Romania sui servizi di intermediazione per le offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica sui mercati all’ingrosso a breve, a medio e a lungo termine. A questo proposito, il governo rumeno ha precisato, nel corso dell’udienza dinanzi alla Corte, che tali mercati corrispondono a quelli infragiornalieri, del giorno prima e a termine, come indicato nella pertinente normativa dell’Unione. Tuttavia, l’OPCOM non è parte della controversia nel procedimento principale, e quest’ultimo non riguarda il suo comportamento sul mercato, poiché tale controversia deriva unicamente dall’applicazione, da parte dell’autorità di regolazione rumena, della normativa nazionale da cui deriva l’esistenza di tale monopolio. |
28 |
Alla luce di tali circostanze si deve ritenere che la seconda questione – con cui il giudice del rinvio chiede, da un lato, se un gestore di un mercato dell’energia elettrica sia soggetto al rispetto dei principi enunciati all’articolo 1, lettere b) e c), del regolamento 2019/943 e, dall’altro, se al riguardo, sia rilevante il fatto che la nozione di «mercati dell’energia elettrica», ai sensi di tale regolamento, è definita all’articolo 2, punto 40, dello stesso con riferimento alla definizione di tale nozione di cui all’articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2019/944 – sia priva di qualsiasi utilità nel procedimento principale, a meno che essa non sia intesa a stabilire se detti principi o tale definizione ostino a una normativa nazionale che prevede che solo un gestore del mercato dell’energia elettrica, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, di tale regolamento, possa legittimamente operare in tale mercato. |
29 |
Ciò premesso, si deve intendere che, con la prima e la seconda questione, che devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento 2019/943, in particolare l’articolo 1, lettere b) e c); l’articolo 2, punto 40, e l’articolo 3 dello stesso, in combinato disposto con la direttiva 2009/72, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale viene mantenuto un monopolio nazionale legale sui servizi di intermediazione per le offerte di vendita e acquisto di energia elettrica che riguarda tanto il mercato all’ingrosso del giorno prima e infragiornaliero, quanto il mercato all’ingrosso a termine. |
30 |
A questo proposito va notato che il regolamento 2019/943 mira, ai sensi del suo articolo 1, lettera a), a porre le basi per conseguire gli obiettivi dell’Unione dell’energia in modo efficiente, e in particolare del quadro 2030 delle politiche per l’energia e il clima nonché, ai sensi di tale articolo, lettera b), a definire i principi fondamentali di mercati dell’energia elettrica efficienti e integrati, che consentano un accesso non discriminatorio al mercato a tutti i fornitori di risorse e ai clienti dell’energia elettrica, responsabilizzino i consumatori, assicurino la competitività sul mercato globale, la gestione della domanda, lo stoccaggio di energia e l’efficienza energetica, agevolino l’aggregazione della domanda distribuita e dell’offerta decentralizzate, e consentano l’integrazione del mercato e del settore e la remunerazione a prezzi di mercato dell’energia elettrica generata da fonti rinnovabili. |
31 |
In questo contesto, l’articolo 1, lettera c), di tale regolamento mira a stabilire norme eque per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, rafforzando così la concorrenza nel mercato interno dell’energia elettrica tenendo conto delle caratteristiche particolari dei mercati nazionali e regionali, comprese l’istituzione di un meccanismo di compensazione per i flussi transfrontalieri di energia elettrica, la definizione di principi armonizzati in materia di oneri di trasmissione transfrontaliera e l’allocazione delle capacità disponibili di interconnessione tra sistemi nazionali di trasmissione. |
32 |
Il citato articolo 1, lettera d), aggiunge che lo stesso regolamento mira a facilitare lo sviluppo di un mercato all’ingrosso efficiente e trasparente, che contribuisca a una sicurezza di approvvigionamento dell’energia elettrica di livello elevato e che preveda meccanismi per l’armonizzazione delle norme sugli scambi transfrontalieri di energia elettrica. |
33 |
Per quanto riguarda l’articolo 3 del regolamento 2019/943, esso elenca i principi di cui gli Stati membri, le autorità di regolazione, i gestori dei sistemi di trasmissione, i gestori dei sistemi di distribuzione, i gestori dei mercati e i gestori delegati devono controllare l’osservanza nella gestione dei mercati dell’energia elettrica. Tra tali principi si annoverano, all’articolo 3, lettera a), il principio che i prezzi si formano in base alla domanda e all’offerta; alla lettera b), il principio che le regole sul mercato devono incoraggiare la libera formazione dei prezzi ed evitare le azioni intese ad impedire la formazione dei prezzi in base alla domanda e all’offerta; alla lettera h), il principio secondo cui si eliminano progressivamente gli ostacoli ai flussi transfrontalieri di energia elettrica tra zone di offerta o Stati membri e alle transazioni transfrontaliere sui mercati dell’energia elettrica e dei relativi mercati dei servizi; alla lettera o), il principio che i prodotti di copertura a lungo termine sono negoziabili in borsa in modo trasparente e i contratti di fornitura di energia elettrica a lungo termine sono negoziabili fuori borsa nel rispetto del diritto dell’Unione sulla concorrenza e, alla lettera p), il principio secondo cui le regole sul mercato agevolano il commercio di prodotti in tutta l’Unione. |
34 |
Sebbene tali disposizioni impongano, come altresì sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 22 delle conclusioni, in particolare agli Stati membri e alle autorità di regolazione nazionali, taluni obblighi con la finalità di incoraggiare la concorrenza sui mercati dell’energia elettrica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 40, del regolamento 2019/943, occorre tuttavia constatare che nessuna di esse, né peraltro alcuna altra disposizione di tale regolamento, prevede norme relative agli scambi su tali mercati che possano essere interpretate, ancorché alla luce degli obiettivi perseguiti da tale regolamento, nel senso che ostano di per sé al mantenimento in uno Stato membro di un monopolio nazionale legale dei servizi di intermediazione per le offerte di vendita e d’acquisto di energia elettrica all’ingrosso come quello oggetto del procedimento principale. |
35 |
In particolare, il fatto che, attraverso un rinvio all’articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2019/944, tale articolo 2, paragrafo 40, definisca la nozione di «mercati dell’energia elettrica» come riguardante «mercati dell’energia elettrica, compresi i mercati fuori borsa e le borse dell’energia elettrica, i mercati per lo scambio di energia, capacità, energia di bilanciamento e servizi ancillari in tutte le fasce orarie, compresi i mercati a termine, giornalieri e infragiornalieri», e quindi si riferisca, al plurale, tra l’altro, alle «borse dell’energia elettrica», non è idoneo a dimostrare che da una siffatta definizione derivi un divieto per gli Stati membri di mantenere un monopolio nazionale legale come quello di cui trattasi nel procedimento principale, in assenza di una disposizione in tal senso nel regolamento 2019/943. |
36 |
Un tale divieto non può essere dedotto neppure dall’articolo 10, paragrafi 4 e 5, di tale regolamento, che la BRM ha eccepito dinanzi al giudice nazionale. Infatti, dette disposizioni – che sono in linea con il principio stabilito al paragrafo 1 di tale articolo, secondo cui il prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica non ha un limite massimo né minimo – altro non fanno, in sostanza, che prevedere, rispettivamente, che le autorità di regolazione individuano le politiche e le misure applicate nel loro territorio che potrebbero concorrere a limitare indirettamente la formazione dei prezzi all’ingrosso, evitando gli abusi di posizioni dominanti o le zone di offerta delineate in modo inefficiente, e che, qualora sia stata individuata una politica o una misura che potrebbe concorrere a limitare la formazione dei prezzi all’ingrosso, l’autorità competente adotta tutte le misure del caso per eliminare o, laddove non fosse possibile, attenuare l’impatto di tale politica o misura sui comportamenti di offerta. |
37 |
Del resto, occorre, da un lato, sottolineare che la mera detenzione di una posizione dominante non costituisce, di per sé, un abuso ai sensi dell’articolo 102 TFUE, e, dall’altro, ricordare che il semplice fatto di creare una posizione dominante mediante la concessione di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, TFUE, non è di per sé incompatibile con l’articolo 102 TFUE (sentenza del 26 ottobre 2017, Balgarska energiyna borsa, C‑347/16, EU:C:2017:816, punto 54 e giurisprudenza ivi citata). |
38 |
La stessa osservazione fatta al punto 34 della presente sentenza in merito alle disposizioni del regolamento 2019/943 si applica alla direttiva 2009/72, la quale non comporta un’armonizzazione completa del mercato interno dell’energia elettrica ma stabilisce unicamente una serie di principi generali che gli Stati membri devono rispettare al fine di realizzare un mercato dell’energia elettrica concorrenziale, sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale (v., in questo senso, sentenza del 17 settembre 2020, Hidroelectrica, C‑648/18, EU:C:2020:723, punto 27). |
39 |
In particolare, l’articolo 37, paragrafo 1, lettera j), di questa, il quale corrisponde in sostanza all’articolo 59, paragrafo 1, lettera o), della direttiva 2019/944, che la BRM ha sollevato dinanzi alla Corte, si limita, per quanto rilevante ai fini della presente causa, a conferire alle autorità nazionali di regolamentazione il compito di «vigilare sul grado e sull’efficacia di apertura del mercato e [della] concorrenza a livello dei mercati all’ingrosso e al dettaglio, compresi le borse dell’energia elettrica» (...) nonché vigilare «[sulle] eventuali distorsioni o restrizioni della concorrenza». Si deve pertanto concludere che dalla formulazione univoca di tale disposizione emerge che essa non obbliga in alcun modo tali autorità ad adottare misure volte a porre fine all’esistenza di un monopolio nazionale legale sui servizi di intermediazione per le offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica come quello oggetto del procedimento principale. |
40 |
Ciò premesso, al fine di fornire una risposta utile al giudice che le ha sottoposto una questione pregiudiziale, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme di diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nel formulare la sua questione (sentenza del 17 ottobre 2019, Comida paralela 12, C‑579/18, EU:C:2019:875, punto 22 e giurisprudenza citata). |
41 |
Occorre quindi in primo luogo, e nei limiti in cui oggetto del procedimento principale è l’esistenza di un monopolio sui servizi di intermediazione per le offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica nei mercati all’ingrosso del giorno prima e infragiornalieri, rilevare che l’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del regolamento 2015/1222 prevede che, se in uno Stato membro o in una zona di offerta dello Stato membro esiste già un monopolio nazionale legale per i servizi di negoziazione del giorno prima e infragiornalieri, che esclude la nomina di più di un NEMO, lo Stato membro interessato ne deve inviare notifica alla Commissione entro due mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento e può rifiutare la nomina di più di un NEMO per zona di offerta. |
42 |
Il paragrafo 2 di tale articolo 5 precisa che, ai fini di tale regolamento, un monopolio nazionale legale esiste ove la legge nazionale disponga esplicitamente che in uno Stato membro o in una zona di offerta di uno Stato membro non più di un’entità possa effettuare servizi di negoziazione infragiornalieri e del giorno prima. Il paragrafo 3 di detto articolo 5 aggiunge in particolare che se, sulla base di una relazione che deve essere elaborata due anni dopo l’entrata in vigore del detto regolamento, la Commissione ritiene che non sussista l’esigenza di mantenere i monopoli legali nazionali o che sia ingiustificato il persistente rifiuto di uno Stato membro di consentire i servizi di negoziazione transfrontalieri di un NEMO nominato in un altro Stato membro, essa può considerare di adottare adeguate misure legislative al fine di incrementare ulteriormente la concorrenza e gli scambi commerciali tra gli Stati membri e al loro interno. |
43 |
Da tali disposizioni si evince che se, al momento dell’entrata in vigore del regolamento 2015/1222, vale a dire, ai sensi dell’articolo 84 dello stesso, il 14 agosto 2015, in uno Stato membro esisteva un monopolio nazionale legale per i servizi di negoziazione del giorno prima e infragiornalieri di energia elettrica, tale Stato membro, in virtù dell’articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento, ha il diritto di mantenere detto monopolio, alle condizioni stabilite dal citato articolo e, di conseguenza, può rifiutarsi di nominare più di un NEMO per zona di offerta. |
44 |
Orbene, nel caso di specie è pacifico che, in tale data, in Romania esisteva un siffatto monopolio per i servizi di scambio infragiornaliero e del giorno prima di energia elettrica, a favore dell’OPCOM, in quanto gestore del mercato elettrico designato, ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, punto 23, di tale regolamento, laddove la definizione di tale nozione contenuta nella citata disposizione è, peraltro, sostanzialmente ripresa dall’articolo 2, punto 8 del regolamento 2019/943, e che la Commissione ne era stata informata in conformità alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento 2015/1222, e che quest’ultima non ha adottato, in questa fase, alcuna misura legislativa o appropriata ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, di tale regolamento che ingiunga che si ponga fine ad esso. |
45 |
Per di più occorre constatare che dal regolamento 2019/943, in particolare dall’articolo 1, lettere b) e c); dall’articolo 2, punto 40; dall’articolo 3, in combinato disposto con la direttiva 2009/72, e dall’articolo 5 del regolamento 2015/1222, risulta che tali disposizioni non ostano a che uno Stato membro mantenga un monopolio nazionale legale dei servizi di intermediazione per le offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica che riguarda i mercati all’ingrosso infragiornaliero e del giorno prima, qualora tale monopolio esistesse già in detto Stato membro al momento dell’entrata in vigore del regolamento 2015/1222. |
46 |
In secondo luogo, dato che oggetto del procedimento principale è l’esistenza di un monopolio sui servizi di intermediazione per le offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica sul mercato all’ingrosso a termine, occorre ricordare che ogni misura nazionale relativa a un settore che sia stato oggetto di armonizzazione esaustiva a livello dell’Unione deve essere valutata alla luce delle disposizioni di tale misura di armonizzazione e non già di quelle del diritto primario (sentenza del 17 settembre 2020, Hidroelectrica, C‑648/18, EU:C:2020:723, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, poiché tali servizi di intermediazione non sono oggetto di un’armonizzazione esaustiva a livello dell’Unione, una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nei limiti in cui riguarda un siffatto monopolio sul mercato all’ingrosso a termine dell’energia elettrica, deve, in linea di principio, essere valutata alla luce delle pertinenti disposizioni di diritto primario (v., per analogia, sentenza del 12 novembre 2015, Visnapuu, C‑198/14, EU:C:2015:751, punto 48). |
47 |
A tal riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che una normativa nazionale che sottopone l’esercizio di un’attività economica a un sistema di esclusiva a favore di un solo operatore pubblico o privato, può segnatamente costituire una restrizione sia alla libertà di stabilimento sia alla libera prestazione di servizi (sentenza del 23 febbraio 2016, Commissione/Ungheria, C‑179/14, EU:C:2016:108, punto 164 e giurisprudenza ivi citata), di cui occorrerebbe allora valutare se possa essere giustificata da un motivo imperativo di interesse generale e, se così fosse, se essa sia idonea a garantire il conseguimento di tale scopo e non si spinga oltre quanto è necessario per il raggiungimento dello scopo medesimo (v., in questo senso, sentenza del 23 febbraio 2016, Commissione/Ungheria, C‑179/14, EU:C:2016:108, punti 165 e 166 e giurisprudenza ivi citata). |
48 |
Orbene, per quanto riguarda la causa in esame, occorre ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, le disposizioni del Trattato FUE in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi non sono applicabili, in linea di principio, a una fattispecie i cui elementi si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro (v., in tal senso, sentenze del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/20, EU:C:2016:874, punto 47 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 18 gennaio 2022, Thelen Technopark Berlin, C‑261/20, EU:C:2022:33, punto 50). |
49 |
Ai punti da 50 a 53 della sentenza del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten (C‑268/15, EU:C:2016:874), la Corte ha ricordato le quattro ipotesi in cui, per la soluzione della controversia principale, potrebbe tuttavia essere necessario interpretare le disposizioni dei Trattati relative alle libertà fondamentali, benché tutti gli elementi di tali controversie si collochino all’interno di un solo Stato membro, ipotesi che la inducono a dichiarare ricevibili tali domande di pronuncia pregiudiziale (sentenza del 20 settembre 2018, Fremoluc, C‑343/17, EU:C:2018:754, punto 20). |
50 |
Al punto 54 della sentenza del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten (C‑268/15, EU:C:2016:874) la Corte ha poi precisato che, in queste quattro ipotesi, essa non può, senza indicazioni del giudice del rinvio oltre a quella che la normativa in oggetto è indistintamente applicabile ai cittadini dello Stato membro interessato e di altri Stati membri, considerare che la domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sulle disposizioni del trattato FUE relative alle libertà fondamentali sia per esso necessaria per dirimere la controversia di cui è investito. Gli elementi concreti che consentono di stabilire un collegamento fra l’oggetto o le circostanze di una controversia i cui elementi sono tutti collocati all’interno dello Stato membro interessato devono infatti risultare dalla decisione di rinvio (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2018, Fremoluc, C‑343/17, EU:C:2018:754, punto 21). |
51 |
La Corte ha aggiunto, al punto 55 della sentenza del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten (C‑268/15, EU:C:2016:874), che, nell’ambito di una situazione i cui elementi sono tutti circoscritti all’interno di un unico Stato membro, incombe al giudice del rinvio indicare a quest’ultima, in conformità a quanto richiesto dall’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, sotto quale profilo, malgrado il suo carattere puramente interno, la controversia dinanzi ad esso pendente presenti, con le disposizioni del diritto dell’Unione relative alle libertà fondamentali, un elemento di collegamento che rende l’interpretazione in via pregiudiziale necessaria per la soluzione di tale controversia. |
52 |
Più in particolare, da tali requisiti risulta che, per dichiarare l’esistenza di un siffatto collegamento, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve fare emergere gli elementi concreti, vale a dire indizi non ipotetici, bensì certi, che consentono di stabilire in modo positivo l’esistenza di tale collegamento. Il giudice del rinvio non può limitarsi a sottoporre alla Corte elementi che potrebbero consentire di non escludere l’esistenza di un simile collegamento o che, considerati in astratto, potrebbero costituire indizi in tal senso, ma, al contrario, deve fornire elementi obiettivi e concordanti che permettano alla Corte di verificare l’esistenza di tale collegamento (v., in questo senso, sentenza del 20 settembre 2018, Fremoluc, C‑343/17, EU:C:2018:754, punti 28 e 29 e giurisprudenza ivi citata). |
53 |
Tali considerazioni relative alla ricevibilità delle questioni pregiudiziali valgono, a maggior ragione, per stabilire se, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, la Corte possa, in virtù della giurisprudenza menzionata al punto 40 della presente sentenza, prendere in considerazione norme di diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nella formulazione della sua questione. |
54 |
Orbene, nel caso di specie la domanda di pronuncia pregiudiziale non contiene alcuna indicazione da parte del giudice del rinvio, ai sensi della giurisprudenza citata ai punti 51 e 52 della presente sentenza, del fatto che la controversia di cui al procedimento principale – che oppone una società di diritto rumeno all’autorità rumena di regolazione in merito alla legittimità di una decisione di tale autorità che nega a detta società, in forza del diritto nazionale, il rilascio di una licenza per l’organizzazione e la gestione dei mercati dell’energia elettrica nel territorio di tale Stato membro – presenti, nonostante il suo carattere puramente interno, un collegamento con le disposizioni del Trattato FUE relative alle libertà fondamentali e che la situazione del procedimento principale rientri pertanto in una delle quattro ipotesi di cui ai punti da 50 a 53 della sentenza del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten (C‑268/15, EU:C:2016:874). |
55 |
In particolare, sebbene la Federaţia Europeană a Comercianţilor de Energie (Federazione europea dei commercianti di energia) sia intervenuta nel procedimento principale, la decisione di rinvio non contiene alcuna indicazione di quale sia il suo coinvolgimento in tale procedimento, né alcuna menzione della misura in cui l’intervento di tale federazione in detto procedimento, nella sola fase del ricorso dinanzi al giudice nazionale, sia tale da conferire a questo stesso procedimento un siffatto nesso di collegamento. |
56 |
Analogamente, sebbene, come risulta tra l’altro dal quadro normativo applicabile, l’energia elettrica possa essere oggetto di scambi transfrontalieri e i servizi di intermediazione di cui trattasi nel procedimento principale possano, ipoteticamente, essere forniti da operatori stabiliti in altri Stati membri, va detto che tali ipotesi, nemmeno considerate dal giudice nazionale, sono, nel caso di specie e alla luce della giurisprudenza ricordata ai punti da 50 a 52 della presente sentenza, manifestamente insufficienti per consentire alla Corte di stabilire in modo positivo che una delle libertà fondamentali sancite dal Trattato FUE è applicabile al procedimento principale. |
57 |
Peraltro, sebbene dal regolamento 2019/943, in particolare dall’articolo 1, lettere b) e c), dall’articolo 2, punto 40, e dall’articolo 3, in combinato disposto con la direttiva 2009/72, risulti che tali disposizioni non ostano a che uno Stato membro mantenga un monopolio nazionale legale sull’intermediazione per le offerte di vendita e acquisto di energia elettrica che riguarda il mercato all’ingrosso a termine, tale interpretazione non pregiudica un’eventuale analisi della legittimità del mantenimento di tale monopolio alla luce delle pertinenti disposizioni del diritto primario dell’Unione, comprese, se del caso, quelle relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi. |
58 |
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che il regolamento 2019/943, in particolare l’articolo 1, lettere b) e c), l’articolo 2, punto 40, e l’articolo 3 dello stesso, in combinato disposto con la direttiva 2009/72, deve essere interpretato nel senso che:
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Sulla terza questione
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Alla luce della risposta fornita alle prime due questioni, dalla quale risulta, in sostanza, che l’articolo 5 del regolamento 2015/1222 consente, alle condizioni da esso specificate, di mantenere un monopolio nazionale legale dei servizi di intermediazione per le offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica che riguarda i mercati all’ingrosso del giorno prima e infragiornalieri, la terza questione deve essere riformulata nel senso che, con essa, il giudice del rinvio chiede in sostanza se gli articoli 101 e 102 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e con l’articolo 106, paragrafo 1, TFUE, debbano essere interpretati nel senso che la normativa di uno Stato membro che prevede che, a livello di tale Stato membro, possa essere concessa un’unica licenza per lo svolgimento di servizi di intermediazione per le offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica sul mercato all’ingrosso a termine, costituisce una restrizione della concorrenza ai sensi delle suddette disposizioni. |
60 |
A tal riguardo, si deve ricordare che la necessità di pervenire a un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca il contesto di fatto e di diritto nel quale si inseriscono le questioni da esso sollevate o che, quantomeno, illustri le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. Infatti, nel contesto del procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE, la Corte può pronunciarsi esclusivamente sull’interpretazione di un testo dell’Unione a partire dai fatti ad essa presentati dal giudice nazionale (sentenze del 26 ottobre 2017, Balgarska energiyna borsa, C‑347/16, EU:C:2017:816, punto 56 e giurisprudenza ivi citata, e del 16 luglio 2020, Adusbef e a., C‑686/18, EU:C:2020:567, punto 36). |
61 |
Tale esigenza di precisione vale in particolare nel settore della concorrenza, caratterizzato da situazioni di fatto e di diritto complesse (sentenze del 26 ottobre 2017, Balgarska energiyna borsa, C‑347/16, EU:C:2017:816, punto 57, e giurisprudenza ivi citata, e del 3 marzo 2021, Poste Italiane e Agenzia delle entrate – Riscossione, C‑434/19 e C‑35/19, EU:C:2021:162, punto 77 e giurisprudenza ivi citata). |
62 |
Occorre altresì sottolineare che le informazioni contenute nelle decisioni di rinvio servono non solo a consentire alla Corte di fornire risposte utili, ma anche a dare ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate la possibilità di presentare utilmente osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza del 26 ottobre 2017, Balgarska energiyna borsa, C‑347/16, EU:C:2017:816, punto 58, e giurisprudenza ivi citata). Spetta alla Corte provvedere affinché tale possibilità sia garantita, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, soltanto le decisioni di rinvio vengono notificate alle parti interessate (sentenza del 2 settembre 2021, Irish Ferries, C‑570/19, EU:C:2021:664, punto 134 e giurisprudenza ivi citata). |
63 |
Tali requisiti concernenti il contenuto di una domanda di decisione pregiudiziale figurano in modo esplicito all’articolo 94 del regolamento di procedura, che il giudice del rinvio, nell’ambito della cooperazione prevista dall’articolo 267 TFUE, deve conoscere e osservare scrupolosamente (sentenza del 26 ottobre 2017, Balgarska energiyna borsa, C‑347/16, EU:C:2017:816, punto 59 e giurisprudenza ivi citata). Essi sono inoltre richiamati ai punti 13, 15 e 16 delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2019, C 380, pag. 1). |
64 |
Nel caso di specie, la decisione di rinvio non contiene alcuna spiegazione in merito alle ragioni che hanno indotto il giudice nazionale a chiedere lumi sull’interpretazione degli articoli 101 e 102 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 106, paragrafo 1, TFUE. In particolare, tale giudice non spiega perché tali disposizioni siano applicabili nel procedimento principale o in che modo la normativa nazionale in causa sia atta a violare dette disposizioni. |
65 |
In tali circostanze, poiché la Corte non dispone degli elementi necessari per dare una risposta utile alla terza questione, occorre dichiarare che essa è irricevibile. |
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: |
Il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica, in particolare l’articolo 1, lettere b) e c), l’articolo 2, punto 40, e l’articolo 3 dello stesso, in combinato disposto con la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, |
deve essere interpretato nel senso che: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il rumeno.