ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

2 dicembre 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii) – Compensazione ed assistenza ai passeggeri – Cancellazione di un volo – Diritto alla compensazione pecuniaria in caso di offerta di un volo alternativo – Condizioni – Divergenza tra le differenti versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione – Volo alternativo che consente ai passeggeri di partire non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto»

Nella causa C‑229/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunalul Specializat Cluj (Tribunale specializzato di Cluj, Romania), con decisione del 25 gennaio 2022, pervenuta in cancelleria il 29 marzo 2022, nel procedimento

NC

contro

Compania Naţională de Transporturi Aeriene Tarom SA,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da M. Safjan, presidente di sezione, N. Jääskinen e M. Gavalec (relatore), giudici,

avvocato generale: L. Medina

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra NC, un passeggero, e il vettore aereo Compania Naţională de Transporturi Aeriene Tarom SA (in prosieguo: la «Tarom») in merito al rifiuto di quest’ultimo di versare al primo una compensazione pecuniaria a seguito del rinvio dell’orario di partenza originariamente previsto del suo volo.

Contesto normativo

3

I considerando 1 e 12 del regolamento n. 261/2004 così recitano:

«(1)

L’intervento dell[’Unione] nel settore del trasporto aereo dovrebbe mirare, tra le altre cose, a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri. Andrebbero inoltre tenute in debita considerazione le esigenze in materia di protezione dei consumatori in generale.

(...)

(12)

Sarebbe anche opportuno limitare i disagi e i fastidi causati dalla cancellazione di un volo. Per conseguire tale obiettivo si dovrebbe esigere che i vettori aerei informino della cancellazione del volo i passeggeri interessati prima dell’ora prevista per la partenza e offrano altresì loro di proseguire il viaggio con un volo alternativo ragionevole, affinché essi possano decidere diversamente. Se non ottemperano a questo obbligo i vettori aerei dovrebbero offrire una compensazione pecuniaria ai passeggeri, salvo qualora la cancellazione sia dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso».

4

Ai sensi dell’articolo 5 di tale regolamento, intitolato «Cancellazione del volo»:

«1.   In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri coinvolti:

(...)

c)

spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell’articolo 7, a meno che:

(...)

ii)

siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario d’arrivo previsto; oppure

iii)

siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto.

(...)».

5

L’articolo 7 di detto regolamento, intitolato «Diritto a compensazione pecuniaria», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri ricevono una compensazione pecuniaria pari a:

a)

250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;

(...)

Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l’ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all’arrivo rispetto all’orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

6

Il ricorrente nel procedimento principale ha effettuato una prenotazione presso la Tarom per un volo con partenza da Cluj-Napoca (Romania) e destinazione a Bucarest (Romania). Tale volo avrebbe dovuto essere effettuato da detto vettore aereo il 18 maggio 2020, con decollo previsto alle ore 19:40 e atterraggio previsto alle ore 20:50 dello stesso giorno.

7

Quando si è presentato all’imbarco all’aeroporto di Cluj-Napoca il 18 maggio 2020, alle ore 18.00, il ricorrente nel procedimento principale è stato informato del fatto che il volo diretto Cluj-Napoca – Bucarest, per il quale egli aveva effettuato una prenotazione, era stato sostituito da un volo con scalo a Iași (Romania). Egli ha accettato tale volo, che è partito da Cluj-Napoca, lo stesso giorno, alle ore 19:55 ed è atterrato a Bucarest alle ore 22:30.

8

Dato che il volo del 18 maggio 2020, per il quale aveva effettuato una prenotazione, era stato cancellato, il ricorrente nel procedimento principale ha chiesto lo stesso giorno alla Tarom, tramite email, di versargli la compensazione pecuniaria di EUR 250 prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 261/2004, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii), dello stesso.

9

A seguito del rifiuto di quest’ultima di accogliere la sua richiesta, il 17 agosto 2020 il ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso dinanzi alla Judecătoria Cluj-Napoca (Tribunale di primo grado di Cluj-Napoca, Romania) al fine di ottenere il pagamento della compensazione pecuniaria richiesta. Con sentenza del 26 febbraio 2021 tale organo giurisdizionale ha respinto detto ricorso, con la motivazione che era applicabile l’eccezione al diritto alla compensazione pecuniaria del passeggero in caso di cancellazione del volo, prevista dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii), di detto regolamento, in quanto il ricorrente nel procedimento principale aveva subito un ritardo all’arrivo di appena un’ora e quaranta minuti.

10

Quest’ultimo ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Tribunalul Specializat Cluj (Tribunale specializzato di Cluj, Romania). Egli sostiene, in particolare, che l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento n. 261/2004 è stato violato in quanto il volo alternativo non è decollato al più tardi un’ora prima dell’orario di partenza previsto.

11

A questo proposito, il giudice del rinvio rileva che tale disposizione, nella versione in lingua rumena, prevede che, in caso di cancellazione di un volo, ai passeggeri coinvolti spetti la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell’articolo 7 di detto regolamento, a meno che siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e tale vettore abbia offerto loro di partire con un volo alternativo al più tardi un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto («în cazul în care sunt informați despre această anulare cu mai puțin de șapte zile înainte de ora de plecare prevăzută și li se oferă o redirecționare care să le permită să plece cel târziu cu o oră înainte de ora de plecare prevăzută și să ajungă la destinația finală în mai puțin de două ore după ora de sosire prevăzută»).

12

Tale giudice osserva, tuttavia, che la versione in lingua rumena di detta disposizione differisce da altre versioni linguistiche di quest’ultima per quanto riguarda la determinazione dell’orario di partenza del volo alternativo. Infatti, mentre la versione in lingua rumena dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento n. 261/2004 prevede che l’orario di partenza del volo alternativo debba essere fissato «al più tardi» un’ora prima dell’orario di partenza del volo cancellato, le versioni in lingua inglese («no more than one hour before the scheduled time of departure») e in lingua francese («au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue») di tale disposizione prevedono che l’orario di partenza del volo alternativo non possa essere anticipato di più di un’ora rispetto all’orario di partenza del volo cancellato. Il giudice del rinvio, pur sottolineando che dalla giurisprudenza della Corte relativa al regolamento in parola sembra emergere che occorre attribuire all’eccezione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii), di quest’ultimo il significato che risulta, in particolare, dalle versioni in lingua inglese e francese di detta disposizione, ritiene necessario che la Corte determini la corretta interpretazione di quest’ultima.

13

In tali circostanze, il Tribunalul Specializat Cluj (Tribunale specializzato di Cluj) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se le disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento n. 261/2004 debbano essere interpretate:

a)

nel senso che il vettore aereo è esonerato dal pagamento della compensazione qualora i passeggeri coinvolti siano informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo al più tardi un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore [dopo] l’orario d’arrivo previsto,

oppure, al contrario,

b)

nel senso che il vettore aereo è esonerato dal pagamento della compensazione qualora i passeggeri coinvolti siano informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore [dopo] l’orario d’arrivo previsto».

Sulla questione pregiudiziale

14

Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta a tale questione non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

15

Tale disposizione va applicata nell’ambito del presente rinvio pregiudiziale.

16

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che, in caso di cancellazione di un volo, ai passeggeri coinvolti spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell’articolo 7 di tale regolamento, a meno che siano stati informati di detta cancellazione meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e tale vettore abbia offerto loro di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto.

17

Occorre constatare che sussiste una divergenza tra le differenti versioni linguistiche dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento n. 261/2004.

18

Infatti, da un raffronto fra tali versioni risulta che, nelle versioni in lingua rumena e bulgara di detta disposizione, ai passeggeri il cui volo è stato cancellato spetta, a norma dell’articolo 7 del regolamento in parola, la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo, a meno che, qualora siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto, tale vettore abbia offerto loro di partire con un volo alternativo «al più tardi» un’ora prima dell’orario di partenza previsto («cel târziu cu o oră înainte de ora de plecare prevăzută» e «което им позволява да заминат не по-късно от един час преди началото на полета по разписание») e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto.

19

Invece, nella versione in lingua francese, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento n. 261/2004 prevede che, in caso di cancellazione di un volo, ai passeggeri coinvolti spetti la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell’articolo 7 di tale regolamento, a meno che siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo «non più di» («au plus tôt») un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto.

20

Altre venti versioni linguistiche di detta disposizione corrispondono alla versione in lingua francese di quest’ultima, e precisamente le versioni in lingua spagnola («que les permita salir con no más de una hora de antelación con respecto a la hora de salida prevista»), in lingua ceca («které jim umožní odletět nejdříve jednu hodinu před plánovaným časem odletu»), in lingua danese («så de kan afrejse højst en time før det planlagte afgangstidspunkt»), in lingua tedesca («ermöglicht, nicht mehr als eine Stunde vor der planmäßigen Abflugzeit abzufliegen»), in lingua estone («võimaldab neil välja lennata mitte rohkem kui üks tund enne kavandatud väljumisaega»), in lingua greca («επιτρέπει να φύγουν όχι περισσότερο από μία ώρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης»), in lingua inglese («allowing them to depart no more than one hour before the scheduled time of departure»), in lingua croata («čime im je omogućeno da otputuju ne više od sat vremena ranije od predviđenog vremena polaska»), in lingua italiana («partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto»), in lingua lettone («viņi var izlidot ne vairāk kā vienu stundu pirms iepriekš paredzētā izlidošanas»), in lingua lituana («išvykstant ne daugiau kaip viena valanda anksčiau už numatytą išvykimo laiką»), in lingua ungherese («hogy legfeljebb egy órával a menetrend szerinti indulás időpontja előtt induljanak»), in lingua maltese («li tħallihom jitilqu mhux aktar minn siegħa qabel il-ħin tat-tluq skedat»), in lingua neerlandese («die niet eerder dan één uur voor de geplande vertrektijd vertrekt»), in lingua polacca («umożliwiającą im wylot nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu»), in lingua portoghese («que lhes permitisse partir até uma hora antes da hora programada de partida»), in lingua slovacca («ktoré im umožní odletieť maximálne hodinu pred plánovaným časom odletu»), in lingua slovena («ki jim zagotavlja odhod največ eno uro pred odhodom po voznem redu in prihod»), in lingua finlandese («jonka mukaan hänen olisi lähdettävä korkeintaan tuntia ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa») e in lingua svedese («så att de kan avresa högst en timme före den tidtabellsenliga avgångstiden»).

21

In tale contesto, va ricordato che la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Le disposizioni del diritto dell’Unione devono infatti essere interpretate e applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione. In caso di divergenza tra le diverse versioni linguistiche di un testo del diritto dell’Unione, la disposizione di cui trattasi deve essere interpretata in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenze del 27 ottobre 1977, Bouchereau, 30/77, EU:C:1977:172, punto 14; del 9 luglio 2020, Banca Transilvania, C‑81/19, EU:C:2020:532, punto 33, e del 30 giugno 2022, Allianz Elementar Versicherung, C‑652/20, EU:C:2022:514, punto 36).

22

A tale riguardo, va rilevato che, come risulta dai suoi considerando 1 e 12, il regolamento n. 261/2004 tende a rafforzare i diritti dei passeggeri del trasporto aereo. Infatti, l’azione dell’Unione nel settore del trasporto aereo mira segnatamente a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri, in particolare limitando i disagi e i fastidi causati dalla cancellazione di un volo.

23

In tale contesto, dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii), di tale regolamento risulta che, alle condizioni precisate da detta disposizione, hanno diritto a una compensazione pecuniaria forfettaria i passeggeri che siano stati informati della cancellazione del loro volo meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e ai quali il vettore aereo non sia stato in grado di proporre di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto.

24

Tale disposizione prevede quindi due condizioni cumulative, vale a dire un volo alternativo che, da un lato, parta non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e, dall’altro, raggiunga la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto. Pertanto, è solo nel caso in cui tali due condizioni siano soddisfatte che il passeggero interessato non ha diritto a una compensazione pecuniaria (v., in tal senso, ordinanza del 27 giugno 2018, flightright, C‑130/18, non pubblicata, EU:C:2018:496, punto 17).

25

A questo proposito, occorre rilevare che detta disposizione conferisce al vettore aereo operativo un certo margine di manovra per proporre al passeggero di un volo cancellato in extremis, senza dovergli versare una compensazione pecuniaria, un volo alternativo la cui durata sia superiore a quella del volo cancellato. Se tale vettore opta per un simile volo alternativo, la disposizione in parola gli consente di anticipare di un’ora la partenza di detto passeggero e di posticipare di meno di due ore il suo arrivo.

26

Detto margine di manovra varia a seconda del momento in cui il vettore aereo operativo informa il passeggero della cancellazione del suo volo, essendo più ampio nella situazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento in parola e più limitato in quella di cui al paragrafo 1, lettera c), punto iii), di tale articolo. In quest’ultima ipotesi, il vettore aereo operativo deve offrire al passeggero un volo alternativo i cui orari di partenza e arrivo differiscano il meno possibile da quelli originariamente previsti.

27

Orbene, la versione in lingua rumena dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii), di detto regolamento non garantisce che gli orari del volo alternativo proposto differiscano il meno possibile da quelli originariamente previsti. Infatti, tale versione linguistica, al pari di quella in lingua bulgara, consente, in pratica, al vettore aereo operativo di anticipare a proprio piacimento e in modo pressoché illimitato l’orario di partenza di un aeromobile, il che contrasta con l’obiettivo del regolamento n. 261/2004, consistente nel garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri, e può pregiudicare la certezza dei rapporti contrattuali, creando uno squilibrio molto netto a favore di tale vettore.

28

Pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che, in caso di cancellazione di un volo, ai passeggeri coinvolti spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell’articolo 7 di tale regolamento, a meno che siano stati informati di detta cancellazione meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e tale vettore aereo abbia offerto loro di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto.

Sulle spese

29

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi all’istanza remittente, cui spetta quindi statuire sulle spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

 

L’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91,

 

deve essere interpretato nel senso che:

 

in caso di cancellazione di un volo, ai passeggeri coinvolti spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell’articolo 7 di tale regolamento, a meno che siano stati informati di detta cancellazione meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e tale vettore aereo abbia offerto loro di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il rumeno.