SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

8 dicembre 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali – Articolo 8, paragrafo 1 – Diritto di un imputato di presenziare al processo – Articolo 47, secondo comma, e articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un equo processo e diritti della difesa – Esame di testimoni a carico in assenza dell’imputato e del suo difensore nella fase predibattimentale del procedimento penale – Impossibilità di esaminare i testimoni a carico nella fase giudiziale di tale procedimento – Normativa nazionale che consente a un giudice penale di fondare la sua decisione sulla deposizione anteriore di detti testimoni»

Nella causa C‑348/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato, Bulgaria), con decisione del 3 giugno 2021, pervenuta in cancelleria il 4 giugno 2021, nel procedimento penale a carico di

HYA,

IP,

DD,

ZI,

SS,

con l’intervento di:

Spetsializirana prokuratura,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, M. Safjan (relatore), N. Piçarra, N. Jääskinen e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: A.M. Collins

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per IP, da H. Georgiev, advokat;

per DD, da V. Vasilev, advokat;

per la Commissione europea, da M. Wasmeier e I. Zaloguin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 luglio 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1), nonché dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di HYA, IP, DD, ZI e SS (in prosieguo, congiuntamente: gli «imputati di cui trattasi») per reati commessi in materia di immigrazione clandestina.

Contesto normativo

Diritto internazionale

3

L’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), intitolato «Diritto a un equo processo», così dispone:

«1.   Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. (...)

(...)

3.   In particolare, ogni accusato ha diritto di:

(...)

d)

esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

(...)».

Diritto dell’Unione

4

I considerando 22, 33, 34, 36, 41 e 47 della direttiva 2016/343 sono così formulati:

«(22)

L’onere della prova della colpevolezza di indagati e imputati incombe alla pubblica accusa e qualsiasi dubbio dovrebbe valere in favore dell’indagato o imputato. La presunzione di innocenza risulterebbe violata qualora l’onere della prova fosse trasferito dalla pubblica accusa alla difesa, fatti salvi eventuali poteri di accertamento dei fatti esercitati d’ufficio dal giudice, la sua indipendenza nel valutare la colpevolezza dell’indagato o imputato e il ricorso a presunzioni di fatto o di diritto riguardanti la responsabilità penale di un indagato o un imputato. (...)

(...)

(33)

Il diritto a un equo processo è uno dei principi fondamentali di una società democratica. Il diritto degli indagati e imputati di presenziare al processo si basa su tale diritto e dovrebbe essere garantito in tutta l’Unione.

(34)

Qualora, per ragioni che sfuggono al loro controllo, gli indagati o imputati siano impossibilitati a presenziare al processo, dovrebbero avere la possibilità di chiedere che il processo sia aggiornato ad altra data entro i termini stabiliti dal diritto nazionale.

(...)

(36)

In determinate circostanze, dovrebbe essere possibile pronunciare una decisione sulla colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato anche se l’interessato non è presente al processo. (...)

(...)

(41)

Il diritto di presenziare al processo può essere esercitato solo se vengono svolte una o più udienze. Ciò significa che il diritto di presenziare al processo non si applica se le norme procedurali nazionali applicabili non prevedono alcuna udienza. (...)

(...)

(47)

La presente direttiva difende i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta e dalla CEDU, compresi la proibizione della tortura e di trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e familiare, il diritto all’integrità della persona, i diritti del minore, l’inserimento delle persone con disabilità, il diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa. Si dovrebbe tenere conto in particolare dell’articolo 6 [TUE], che afferma [che] l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta, e che i diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali».

5

L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», così dispone:

«La presente direttiva si applica alle persone fisiche che sono indagate o imputate in un procedimento penale. Si applica a ogni fase del procedimento penale, dal momento in cui una persona sia indagata o imputata per aver commesso un reato o un presunto reato sino a quando non diventi definitiva la decisione che stabilisce se la persona abbia commesso il reato».

6

L’articolo 6 di detta direttiva, intitolato «Onere della prova», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Gli Stati membri assicurano che l’onere di provare la colpevolezza degli indagati e imputati incomba alla pubblica accusa, fatti salvi l’eventuale obbligo per il giudice o il tribunale competente di ricercare le prove sia a carico sia a discarico e il diritto della difesa di produrre prove in conformità del diritto nazionale applicabile».

7

L’articolo 8 della medesima direttiva, intitolato «Diritto di presenziare al processo», ai paragrafi 1 e 2 così dispone:

«1.   Gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano il diritto di presenziare al proprio processo.

2.   Gli Stati membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato possa svolgersi in assenza di quest’ultimo, a condizione che:

a)

l’indagato o imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione; oppure

b)

l’indagato o imputato, informato del processo, sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall’indagato o imputato oppure dallo Stato».

Diritto bulgaro

Legge relativa al Ministero dell’Interno

8

Dal combinato disposto dell’articolo 72, paragrafo 1, e dell’articolo 73 dello zakon za Ministerstvoto na vatreshnite raboti (legge relativa al Ministero dell’Interno), del 28 maggio 2014 (DV n. 53, del 27 giugno 2014, pag. 2), nella versione applicabile al procedimento principale, risulta che una persona indagata per aver commesso un reato può essere arrestata per un periodo di 24 ore prima della formulazione dell’imputazione nei suoi confronti.

NPK

9

In forza dell’articolo 12 del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale; in prosieguo: il «NPK»), il procedimento giudiziario si svolge in regime di contraddittorio e la difesa dispone degli stessi diritti dell’accusa.

10

Ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, punto 1, e dell’articolo 52 del NPK, la fase predibattimentale del procedimento è condotta dalle autorità inquirenti sotto il controllo del pubblico ministero.

11

Come risulta dalla decisione di rinvio, conformemente all’articolo 107, paragrafo 1, e agli articoli 139 e 224 del NPK, un testimone che è esaminato nella fase predibattimentale del procedimento penale, al fine di raccogliere prove, lo è, di regola, in assenza dell’imputato e del suo difensore. A norma dell’articolo 280, paragrafo 2, del NPK, in combinato disposto con l’articolo 253 di quest’ultimo, il testimone è poi nuovamente esaminato nella la fase giudiziale del procedimento, in udienza, in presenza dell’imputato e del suo difensore che possono così porre le proprie domande al testimone.

12

L’articolo 223 del NPK, intitolato «Esame dei testimoni dinanzi al giudice», ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue:

«1.   Qualora sussista il rischio che un testimone non possa comparire dinanzi al giudice a causa di una malattia grave, di un periodo prolungato di assenza dal paese o di altri motivi che ne rendano impossibile la comparizione al processo, nonché qualora sia necessario assicurare una testimonianza particolarmente importante per l’accertamento della verità oggettiva, l’esame è effettuato dinanzi a un giudice dell’organo giurisdizionale di primo grado competente o dell’organo giurisdizionale di primo grado nella cui circoscrizione si svolge l’esame. In tali circostanze, il fascicolo non è sottoposto al giudice.

2.   L’autorità preposta alla fase predibattimentale garantisce la presenza del testimone e la possibilità per l’imputato e per il suo eventuale difensore, di partecipare allo svolgimento dell’esame».

13

L’articolo 281 del NPK, intitolato «Lettura delle dichiarazioni rese dai testimoni», dispone, al paragrafo 1, punto 4, e al paragrafo 3, quanto segue:

«1.   Le dichiarazioni rese dai testimoni nella stessa causa dinanzi a un giudice nella fase predibattimentale o dinanzi a una diversa composizione dell’organo giurisdizionale sono oggetto di lettura [in udienza] nei seguenti casi:

(...)

4)

il testimone non può essere rintracciato ai fini della citazione o è deceduto;

(...)

3.   Nei casi di cui al paragrafo 1, punti da 1 a 6, le dichiarazioni di un testimone dinanzi all’autorità preposta alla fase predibattimentale sono oggetto di lettura [in udienza] qualora l’imputato e il suo difensore, se autorizzato o nominato, abbiano partecipato all’esame. In caso di pluralità di imputati, la lettura delle dichiarazioni dei testimoni relative ai capi d’accusa formulati nei loro confronti richiede il consenso degli imputati che non sono stati convocati all’esame o che hanno debitamente motivato la loro mancata comparizione».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

14

Gli imputati di cui trattasi, tra i quali figurano agenti della polizia di frontiera dell’aeroporto di Sofia (Bulgaria), sono sottoposti a procedimento penale per reati in materia di immigrazione clandestina.

15

IP, DD, SS e HYA sono stati arrestati la sera del 25 maggio 2017 ed è stata formulata l’imputazione nei loro confronti il giorno successivo. ZI è stata arrestata il 31 maggio 2017 ed è stata formulata l’imputazione nei suoi confronti il giorno stesso. Successivamente, gli imputati di cui trattasi sono stati sottoposti a custodia cautelare ed è stata loro concessa l’assistenza di un difensore.

16

Nella fase predibattimentale del procedimento penale, diversi cittadini di paesi terzi, ossia MM, RB, KH, HN e PR (in prosieguo, congiuntamente: i «testimoni interessati»), il cui ingresso illegale nel territorio bulgaro sarebbe stato agevolato dagli imputati di cui trattasi, sono stati esaminati dalle autorità inquirenti che assistevano il pubblico ministero.

17

Una parte degli esami è stata condotta dinanzi a un giudice. Quindi, MM e RB sono stati esaminati dinanzi a un giudice rispettivamente il 30 marzo 2017 e il 12 aprile 2017, KH il 26 maggio 2017, HN il 30 marzo 2017, e PR il 30 marzo 2017 e il 12 aprile 2017.

18

A causa del loro soggiorno illegale nel territorio bulgaro, i testimoni interessati sono stati sottoposti a procedimenti amministrativi ai fini del loro allontanamento.

19

Nella fase predibattimentale del procedimento penale, SS e DD hanno espressamente chiesto che fosse esaminato MM. Il pubblico ministero non ha dato seguito a tali domande.

20

Il 19 giugno 2020 lo Spetsializirana prokuratura (pubblico ministero specializzato, Bulgaria), ritenendo fondati i fatti addebitati agli imputati di cui trattasi, ha adito lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato, Bulgaria) ai fini della loro condanna penale.

21

Come risulta dalla decisione di rinvio, i tentativi di tale giudice di citare i testimoni interessati ai fini del loro esame in presenza degli imputati di cui trattasi e della loro difesa si sono rivelati infruttuosi, o perché non è stato possibile determinare il loro luogo di residenza, o perché erano stati allontanati dal territorio bulgaro o avevano lasciato volontariamente quest’ultimo. Così, secondo detto giudice, non esiste alcuna possibilità che i testimoni interessati possano essere esaminati personalmente nella fase giudiziale del procedimento.

22

All’udienza tenutasi dinanzi al giudice del rinvio il 9 aprile 2021, il pubblico ministero ha chiesto che fossero lette, conformemente all’articolo 281, paragrafo 1, del NPK, le dichiarazioni rese dai testimoni interessati nel corso della fase predibattimentale del procedimento penale, affinché tali dichiarazioni rientrassero negli elementi di prova sulla base dei quali tale giudice avrebbe deciso nel merito.

23

Il giudice del rinvio dubita della compatibilità con il diritto dell’Unione dell’applicazione di tale disposizione nazionale nelle circostanze del caso di specie e si chiede se esso sia tenuto a disapplicarla nel procedimento principale.

24

A tal riguardo, tale giudice afferma che le dichiarazioni dei testimoni interessati costituiscono un elemento decisivo per valutare la colpevolezza degli imputati di cui trattasi e che il suo giudizio dipenderà, ampiamente, dalla questione se e, eventualmente, in quale misura esso possa basarsi sulle informazioni contenute in tali dichiarazioni.

25

Il giudice del rinvio precisa che detta disposizione nazionale tende a ovviare al rischio che un testimone non possa essere esaminato nella fase giudiziale del procedimento penale prevedendo che quest’ultimo possa essere esaminato, nel corso della fase predibattimentale di tale procedimento, dinanzi a un giudice. Il ruolo di quest’ultimo, che non dispone del fascicolo, consisterebbe, in particolare, nel garantire la legittimità formale dell’esame. In tal caso, qualora nei confronti di un indagato sia già stata formulata l’imputazione, il medesimo sarebbe informato dell’esame del testimone e gli verrebbe offerta la possibilità di parteciparvi.

26

Tuttavia, come sarebbe avvenuto nel caso di specie, tale normativa nazionale sarebbe aggirata nella pratica. Sarebbe infatti sufficiente che, nella fase predibattimentale del procedimento penale, l’esame del testimone sia condotto dinanzi a un giudice entro il termine di 24 ore compreso tra l’arresto della persona indagata e la formulazione dell’imputazione nei suoi confronti, affinché né quest’ultimo, dato che in quel momento non è stata ancora formulata l’imputazione nei suoi confronti, né il suo difensore, abbiano il diritto di parteciparvi.

27

Date tali circostanze, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se sia compatibile con gli articoli 8, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, della direttiva 2016/343, in combinato disposto con i considerando 33 e 34 di quest’ultima, e con l’articolo 47, secondo comma, della Carta, una legge nazionale secondo cui il diritto dell’imputato a presenziare al processo è garantito e il pubblico ministero adempie regolarmente il suo obbligo di provare la colpevolezza dell’imputato se, nella fase giudiziale del procedimento penale, le dichiarazioni dei testimoni che non possono essere sentiti per motivi oggettivi sono acquisite dalla fase predibattimentale del procedimento, quando detti testimoni sono stati sentiti soltanto dalla pubblica accusa e senza la partecipazione della difesa, ma dinanzi a un giudice, e la pubblica accusa avrebbe potuto consentire la partecipazione della difesa a detta audizione già nella fase predibattimentale ma ha omesso di farlo».

28

Con lettera del 5 agosto 2022, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria) ha comunicato alla Corte che, a seguito di una modifica legislativa entrata in vigore il 27 luglio 2022, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato) è stato sciolto e che alcuni procedimenti penali pendenti dinanzi a quest’ultimo, tra cui il procedimento principale, sono stati trasferiti a partire da tale data al Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia).

Sulla questione pregiudiziale

29

In via preliminare, si deve ricordare che, conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, laddove quest’ultima contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. Orbene, come risulta dalle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17), l’articolo 48, paragrafo 2, della Carta, secondo il quale il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato, corrisponde all’articolo 6, paragrafo 3, della CEDU. Di conseguenza, la questione pregiudiziale deve essere esaminata anche alla luce dell’articolo 48, paragrafo 2, della Carta.

30

In tali circostanze, occorre intendere che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343, in combinato disposto con gli articoli 47, secondo comma, e 48, paragrafo 2, della Carta, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano all’applicazione di una normativa nazionale che consente a un giudice nazionale, qualora non sia possibile esaminare un testimone a carico nella fase giudiziale di un procedimento penale, di fondare la sua decisione di colpevolezza o innocenza dell’imputato sulla deposizione di detto testimone ottenuta in occasione di un’audizione condotta dinanzi a un giudice nel corso della fase predibattimentale di tale procedimento, ma senza la partecipazione dell’imputato o del suo difensore.

31

Per quanto riguarda, in primo luogo, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2016/343, tale disposizione prevede che gli Stati membri assicurino che l’onere di provare la colpevolezza degli indagati e imputati incomba alla pubblica accusa.

32

È senz’altro vero che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2016/343, che disciplina la ripartizione dell’onere di una prova siffatta (v., in tal senso, sentenza del 28 novembre 2019, Spetsializirana prokuratura, C‑653/19 PPU, EU:C:2019:1024, punto 31), osta, come risulta dal considerando 22 della direttiva in parola, a che detto onere sia trasferito dalla pubblica accusa alla difesa. Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 61 delle sue conclusioni, detto articolo 6, paragrafo 1, non prescrive le modalità secondo le quali la pubblica accusa deve dimostrare la colpevolezza di un imputato né quelle secondo le quali tale imputato, nell’esercizio dei suoi diritti della difesa, deve essere in grado di contestare le prove prodotte dalla pubblica accusa nella fase giudiziale del procedimento penale.

33

In tali circostanze, occorre constatare che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 non si applica a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale.

34

Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343, tale disposizione prevede che gli Stati membri garantiscano che gli indagati e imputati abbiano il diritto di presenziare al proprio processo.

35

A tal riguardo, occorre ricordare, da un lato, che, conformemente all’articolo 2 della direttiva 2016/343, quest’ultima si applica alle persone fisiche che sono indagate o imputate in un procedimento penale. Essa riguarda ogni fase del procedimento penale, dal momento in cui una persona sia indagata o imputata per aver commesso un reato o un presunto reato sino a quando non diventi definitiva la decisione che stabilisce se la persona abbia commesso il reato.

36

Dall’altro lato, dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343, letto alla luce dei considerando 36 e 41 di quest’ultima, discende che, in forza del diritto di presenziare al processo, un imputato deve essere in grado di comparire personalmente alle udienze che si tengono nell’ambito del processo a suo carico.

37

Come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 38 delle sue conclusioni, il giudice del rinvio si interroga sul contenuto e sulle modalità di esercizio, nella fase giudiziale del procedimento penale, del diritto di presenziare al processo. È infatti senz’altro vero che la presa in considerazione, ai fini della decisione di colpevolezza o innocenza di un imputato, della dichiarazione di un testimone a carico esaminato in assenza di tale imputato e del suo difensore nella fase predibattimentale del procedimento penale, senza che questi ultimi abbiano la possibilità di esaminare o far esaminare il testimone in parola nella fase giudiziale di detto procedimento, non priva l’imputato della possibilità di comparire personalmente alle udienze che si tengono nell’ambito del processo a suo carico. Tuttavia, in una siffatta ipotesi, il ruolo dell’imputato si limita all’assistere passivamente alla lettura del contenuto delle dichiarazioni rese da tale testimone, come riportate nel verbale di un’audizione alla quale egli non ha potuto partecipare nella fase predibattimentale del procedimento penale.

38

In tali circostanze, occorre, in un primo momento, stabilire se, oltre al diritto di comparire personalmente alle udienze che si tengono nell’ambito del processo a carico di un imputato, il diritto di presenziare al processo, sancito all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343, conferisca a tale imputato anche il diritto di esaminare o far esaminare i testimoni a carico nella fase giudiziale del procedimento penale.

39

A tal riguardo, va ricordato che, ai sensi del considerando 47 della direttiva 2016/343, quest’ultima difende i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta e dalla CEDU, compresi il diritto a un equo processo, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa.

40

Come risulta dal considerando 33 di tale direttiva, il diritto degli indagati e imputati di presenziare al processo si fonda sul diritto a un equo processo, sancito dall’articolo 6 della CEDU, al quale corrispondono, come precisato nelle spiegazioni relative alla Carta, gli articoli 47, secondo e terzo comma, e 48 di tale Carta. La Corte deve, pertanto, sincerarsi che l’interpretazione da essa fornita di queste ultime disposizioni assicuri un livello di protezione che non conculchi quello garantito dall’articolo 6 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo [sentenza del 15 settembre 2022, DD (Ripetizione dell’audizione di un testimone), C‑347/21, EU:C:2022:692, punto 31 e giurisprudenza ivi citata].

41

A questo proposito, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta che la comparizione di un imputato riveste un’importanza fondamentale nell’interesse di un processo penale equo, dal momento che l’obbligo di garantire a tale imputato il diritto di essere presente nell’aula d’udienza è, al riguardo, uno degli elementi essenziali dell’articolo 6 della CEDU (v., in tal senso, Corte EDU, sentenza, 18 ottobre 2006, Hermi c. Italia, CE:ECHR:2006:1018JUD001811402, § 58).

42

Più in particolare, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato che, alla luce dei diritti della difesa garantiti, segnatamente, dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera d), della CEDU, la facoltà per l’imputato di prendere parte all’udienza implica il diritto di tale imputato di partecipare realmente al suo processo (v., in tal senso, Corte EDU, 5 ottobre 2006, Marcello Viola c. Italia, CE:ECHR:2006:1005JUD004510604, §§ 52 e 53, nonché Corte EDU, 15 dicembre 2011, Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito, CE:ECHR:2011:1215JUD002676605, § 142), e il diritto di tale imputato di esaminare o far esaminare i testimoni a carico, previsto dalla disposizione in parola, costituisce un aspetto specifico del diritto a un equo processo garantito dall’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU (v., in tal senso, Corte EDU, 19 febbraio 2013, Gani c. Spagna, CE:ECHR:2013:0219JUD006180008, § 36).

43

Inoltre, la Corte ha rilevato che la possibilità per un imputato di essere messo a confronto con i testimoni in presenza del giudice che, da ultimo, decide sulla colpevolezza o l’innocenza di tale imputato, costituisce uno degli elementi rilevanti di un processo penale equo, essendo la valutazione dell’attendibilità di un testimone un’attività complessa, che, normalmente, non può essere svolta mediante una semplice lettura del contenuto delle dichiarazioni di quest’ultimo, come riportate nei verbali delle audizioni (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Gambino e Hyka, C‑38/18, EU:C:2019:628, punti 4243).

44

Dalle considerazioni che precedono risulta che il diritto di presenziare al processo, sancito all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343, deve essere garantito in modo tale che esso possa essere esercitato, nella fase giudiziale del procedimento penale, secondo modalità conformi ai requisiti di un equo processo. Tale diritto non si limita, dunque, a garantire la mera presenza dell’imputato alle udienze che si tengono nell’ambito del processo a suo carico, ma esige che l’imputato in parola sia in grado di partecipare realmente a detto processo e di esercitare, a tal fine, i diritti della difesa, tra i quali figura il diritto di esaminare o far esaminare i testimoni a carico in tale fase giudiziale.

45

Infatti, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 43 delle sue conclusioni, un’interpretazione più restrittiva dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 nel senso che il diritto di presenziare al processo si limiterebbe a garantire che l’imputato possa presenziare personalmente alle udienze che si tengono nell’ambito del processo a suo carico comporterebbe la conseguenza di privare il diritto fondamentale a un equo processo del suo contenuto essenziale.

46

In tali circostanze, occorre, in un secondo momento, stabilire se l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343, in combinato disposto con gli articoli 47, secondo comma, e 48, paragrafo 2, della Carta, osti a che un giudice penale applichi una normativa nazionale in forza della quale, nel caso in cui un testimone sia, per motivi oggettivi, impossibilitato a presenziare alla fase giudiziale del procedimento penale, detto giudice può leggere dichiarazioni, rese da tale testimone dinanzi a un giudice nel corso della fase predibattimentale del procedimento, al fine di decidere sulla colpevolezza o l’innocenza dell’imputato, anche quando nei confronti di quest’ultimo non è stata formulata l’imputazione al momento dello svolgimento dell’audizione del testimone in parola e né l’imputato medesimo né il suo difensore hanno potuto partecipare a detta audizione.

47

Orbene, l’applicazione di una normativa nazionale del genere è idonea a violare il diritto di presenziare al processo, come definito al punto 44 della presente sentenza.

48

Spetta quindi al giudice del rinvio valutare, conformemente agli elementi d’interpretazione forniti dalla Corte, se l’applicazione della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale sia compatibile con le suddette disposizioni del diritto dell’Unione.

49

Occorre infatti ricordare che, in forza dell’articolo 267 TFUE, la Corte non è competente ad applicare le norme del diritto dell’Unione a una fattispecie concreta, ma unicamente a pronunciarsi sull’interpretazione dei Trattati e degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione. Secondo costante giurisprudenza, nel quadro della cooperazione giudiziaria istituita a detto articolo e in base al contenuto del fascicolo, la Corte può tuttavia fornire al giudice nazionale gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione che possano essergli utili per la valutazione degli effetti delle varie disposizioni di quest’ultimo [sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 96 e giurisprudenza ivi citata].

50

Al riguardo, va ricordato che, conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, possono essere apportate limitazioni all’esercizio dei diritti sanciti da quest’ultima, a condizione che tali limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale di detti diritti e, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

51

In primo luogo, per quanto concerne il requisito in base al quale eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti fondamentali devono essere previste dalla legge, esso implica che la possibilità di tener conto delle dichiarazioni di testimoni assenti debba essere prevista dal contesto normativo nazionale pertinente. Fatte salve le valutazioni che spettano a tal riguardo al giudice del rinvio, ciò sembra verificarsi nella controversia di cui al procedimento principale.

52

In secondo luogo, per quanto concerne il rispetto del contenuto essenziale dei diritti fondamentali dell’imputato, si deve ritenere che tale contenuto essenziale sia rispettato laddove dichiarazioni di testimoni assenti possano essere prese in considerazione unicamente in circostanze limitate, per motivi legittimi e nel rispetto dell’equità del procedimento penale considerato nel suo complesso.

53

A tal proposito, occorre precisare che una siffatta valutazione è conforme alla pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, da cui risulta che l’uso a titolo di prova di deposizioni di testimoni raccolte nella fase predibattimentale del procedimento penale non è, di per sé, incompatibile con l’articolo 6, paragrafo 1, e paragrafo 3, lettera d), della CEDU, fatto salvo il rispetto dei diritti della difesa, che esigono, in generale, che venga data all’accusato una possibilità adeguata e sufficiente di contestare le testimonianze a carico e di interrogarne gli autori al momento della loro deposizione o in una fase successiva (v., in tal senso, Corte EDU, 15 dicembre 2015, Schatschaschwili c. Germania, CE:ECHR:2015:1215JUD000915410, § 105 e giurisprudenza ivi citata).

54

In terzo luogo, per quanto concerne il rispetto del principio di proporzionalità, quest’ultimo richiede che le limitazioni che possono in particolare essere apportate, da atti del diritto dell’Unione, ai diritti e alle libertà sanciti nella Carta non superino i limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimi perseguiti o dell’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva (v., in tal senso, sentenza dell’8 dicembre 2022, Orde van Vlaamse Balies e a., C‑694/20, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

55

Al fine di verificare il rispetto di tale principio, è compito del giudice del rinvio stabilire se sussista un motivo serio che giustifichi la mancata comparizione del testimone e se, laddove la deposizione di quest’ultimo possa costituire il fondamento unico o decisivo di un’eventuale condanna dell’imputato, sussistano elementi di compensazione, in particolare garanzie procedurali solide, sufficienti per controbilanciare le difficoltà causate a tale imputato e al suo difensore a seguito della presa in considerazione di detta deposizione e per garantire l’equità del procedimento penale nel suo insieme (v., in tal senso, Corte EDU, 15 dicembre 2011, Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito, CE:ECHR:2011:1215JUD002676605, § 152; Corte EDU, 15 dicembre 2015, Schatschaschwili c. Germania, CE:ECHR:2015:1215JUD000915410, § 107, nonché Corte EDU, 7 giugno 2018, Dimitrov e Momin c. Bulgaria, CE:ECHR:2018:0607JUD003513208, § 52).

56

Al riguardo, spetta anzitutto al giudice del rinvio verificare se l’assenza di un testimone a carico nella fase giudiziale del procedimento penale sia giustificata da un motivo serio come il decesso, lo stato di salute, il timore di testimoniare o l’impossibilità di rintracciarlo, e tale giudice è tenuto, quanto a quest’ultima ipotesi, a compiere tutti gli sforzi che è ragionevole attendersi da esso per garantire la comparizione di detto testimone (v., in tal senso, Corte EDU, 15 dicembre 2015, Schatschaschwili c. Germania, CE:ECHR:2015:1215JUD000915410, §§ da 119 a 121 e giurisprudenza ivi citata).

57

Inoltre, si deve ritenere che la deposizione di un testimone assente nella fase giudiziale del procedimento penale, qualora sia ammessa come prova in detta fase ma raccolta prima della stessa, costituirebbe l’unico fondamento della condanna dell’imputato ove tale prova testimoniale sia l’unica a suo carico. Tale fondamento dovrebbe essere considerato decisivo nell’ipotesi in cui la prova testimoniale in parola sia di rilevanza tale da poter comportare la decisione sulla causa, fermo restando che, se la deposizione del testimone assente può essere corroborata da altri elementi di prova, la valutazione del carattere decisivo della deposizione in parola dipende dall’efficacia probatoria di tali altri elementi, e più quest’ultima è rilevante, meno la deposizione del testimone assente è idonea a essere ritenuta decisiva (v., in tal senso, Corte EDU, 15 dicembre 2015, Schatschaschwili c. Germania, CE:ECHR:2015:1215JUD000915410, § 123 e giurisprudenza ivi citata).

58

Infine, per quanto concerne la sussistenza di elementi di compensazione, siffatti elementi devono consentire una valutazione corretta ed equa dell’attendibilità di una testimonianza non verificata e riguardano, più nello specifico, il modo in cui l’organo giudicante valuta la deposizione non verificata del testimone assente, la produzione di prove concordanti nella fase giudiziale del procedimento penale e la loro efficacia probatoria, nonché le misure procedurali adottate per compensare il fatto che il testimone non ha potuto essere direttamente controesaminato nella fase giudiziale del procedimento penale (v., in tal senso, Corte EDU, 15 dicembre 2015, Schatschaschwili c. Germania, CE:ECHR:2015:1215JUD000915410, §§ da 125 a 131 e giurisprudenza ivi citata, e Corte EDU, 7 giugno 2018, Dimitrov e Momin c. Bulgaria, CE:ECHR:2018:0607JUD003513208, § 53). Per quanto attiene a quest’ultimo aspetto, una garanzia procedurale idonea a compensare le difficoltà causate alla difesa a motivo dell’assenza del testimone nella fase giudiziale del procedimento penale può consistere nell’aver offerto a tale imputato o al suo difensore la possibilità di esaminare un testimone in occasione della fase predibattimentale di detto procedimento (v., in tal senso, Corte EDU, 10 febbraio 2022, Al Alo c. Slovacchia, CE:ECHR:2022:0210JUD003208419, § 56 e giurisprudenza ivi citata).

59

Nel caso di specie, occorre, anzitutto, ricordare che l’impossibilità di rintracciare un testimone ai fini della sua citazione nella fase giudiziale del procedimento penale costituisce, in linea di principio, un motivo serio, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 56 della presente sentenza, in particolare quando tale testimone non risiede più nel territorio dello Stato membro interessato e i tentativi per rintracciarlo, in particolare tramite l’Interpol, sono rimasti infruttuosi.

60

Inoltre, incombe al giudice del rinvio verificare se, in caso di condanna degli imputati di cui trattasi, la sua decisione possa fondarsi esclusivamente o in modo decisivo, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 57 della presente sentenza, sulle deposizioni rese dai testimoni interessati nella fase predibattimentale del procedimento penale.

61

Infine, spetta al giudice del rinvio stabilire se sussistano, nel caso di specie, elementi di compensazione sufficienti per controbilanciare le difficoltà causate agli imputati di cui trattasi e alla loro difesa a seguito dell’eventuale presa in considerazione, a titolo di prova, delle deposizioni rese dai testimoni interessati nella fase predibattimentale del procedimento penale, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 58 della presente sentenza, in particolare la possibilità per gli imputati di cui trattasi e per la loro difesa di esaminare i testimoni interessati nella fase predibattimentale del procedimento penale e l’esistenza di un mezzo di ricorso avverso un’eventuale decisione di diniego.

62

Alla luce di tutte le suesposte motivazioni, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343, in combinato disposto con gli articoli 47, secondo comma, e 48, paragrafo 2, della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione di una normativa nazionale che consente a un giudice nazionale, qualora non sia possibile esaminare un testimone a carico nella fase giudiziale di un procedimento penale, di fondare la sua decisione di colpevolezza o innocenza dell’imputato sulla deposizione di detto testimone ottenuta in occasione di un’audizione condotta dinanzi a un giudice nel corso della fase predibattimentale di tale procedimento, ma senza la partecipazione dell’imputato o del suo difensore, a meno che non sussista un motivo serio che giustifichi la mancata comparizione del testimone nella fase giudiziale del procedimento penale, che la deposizione di tale testimone non costituisca il fondamento unico o decisivo della condanna dell’imputato e che sussistano elementi di compensazione sufficienti per controbilanciare le difficoltà causate a tale imputato e alla sua difesa a seguito della presa in considerazione di detta deposizione.

Sulle spese

63

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, in combinato disposto con gli articoli 47, secondo comma, e 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

 

deve essere interpretato nel senso che:

 

esso osta all’applicazione di una normativa nazionale che consente a un giudice nazionale, qualora non sia possibile esaminare un testimone a carico nella fase giudiziale di un procedimento penale, di fondare la sua decisione di colpevolezza o innocenza dell’imputato sulla deposizione di detto testimone ottenuta in occasione di un’audizione condotta dinanzi a un giudice nel corso della fase predibattimentale di tale procedimento, ma senza la partecipazione dell’imputato o del suo difensore, a meno che sussista un motivo serio che giustifichi la mancata comparizione del testimone nella fase giudiziale del procedimento penale, che la deposizione di tale testimone non costituisca il fondamento unico o decisivo della condanna dell’imputato e che sussistano elementi di compensazione sufficienti per controbilanciare le difficoltà causate a tale imputato e alla sua difesa a seguito della presa in considerazione di detta deposizione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.