SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
20 ottobre 2022 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Mercato interno – Regolamento (UE) n. 910/2014 – Articolo 3, punto 12 – Nozione di “firma elettronica qualificata” – Articolo 25, paragrafo 1 – Articolo 26 – Allegato I – Effetti giuridici delle firme elettroniche – Requisiti relativi a una firma elettronica avanzata – Atto amministrativo redatto sotto forma di un documento elettronico la cui firma elettronica non soddisfa i requisiti di una “firma elettronica qualificata” – Requisiti cumulativi – Conseguenze – Articolo 3, punto 15 – Assenza di un “certificato qualificato di firma elettronica” – Apposizione di una firma elettronica qualificata nel certificato rilasciato dal prestatore di servizi fiduciari – Effetti – Nomi del titolare della firma elettronica che sono stati oggetto di una traslitterazione nell’alfabeto latino in luogo della loro abituale scrittura in caratteri cirillici»
Nella causa C‑362/21,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administrativen sad Veliko Tarnovo (Tribunale amministrativo di Veliko Tarnovo, Bulgaria), con decisione del 14 maggio 2021, pervenuta in cancelleria il 9 giugno 2021, nel procedimento
«Ekofrukt» EOOD
contro
Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» – Veliko Tarnovo,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da D. Gratsias, presidente di sezione, I. Jarukaitis e Z. Csehi (relatore), giudici,
avvocato generale: T. Ćapeta
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per la «Ekofrukt» EOOD, da D.Y. Kirilova; |
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per il Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» – Veliko Tarnovo, da B. Nikolov; |
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per il governo bulgaro, da M. Georgieva e L. Zaharieva, in qualità di agenti; |
– |
per il governo belga, da M. Jacobs e M. Van Regemorter, in qualità di agenti; |
– |
per il governo ceco, da J. Očková, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti; |
– |
per la Commissione europea, da G. Braun, D. Drambozova e P.-J. Loewenthal, in qualità di agenti; |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 25, paragrafo 1, dell’articolo 26 e dell’allegato I al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU 2014, L 257, pag. 73). |
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la «Ekofrukt» EOOD, con sede in Bulgaria, e il Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» – Veliko Tarnovo (Direttore della Direzione «Ricorsi e prassi in materia tributaria e di previdenza sociale» di Veliko Tarnovo, Bulgaria; in prosieguo: il «Direttore») in merito a un avviso di accertamento in rettifica relativo all’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta dalla Ekofrukt per i periodi d’imposta in relazione ai mesi da agosto a ottobre 2014. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 |
I considerando 21, 23, 33 e 49 del regolamento n. 910/2014 così recitano:
(...)
(...)
(...)
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4 |
L’articolo 2 del regolamento di cui trattasi, intitolato «Ambito di applicazione», al suo paragrafo 3 dispone quanto segue: «Il presente regolamento non pregiudica il diritto nazionale o unionale legato alla conclusione e alla validità di contratti o di altri vincoli giuridici o procedurali relativi alla forma». |
5 |
Ai sensi dell’articolo 3 di tale regolamento, intitolato «Definizioni»: «Ai fini del presente regolamento, si intende per: (...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)». |
6 |
L’articolo 17 del medesimo regolamento, intitolato «Organismo di vigilanza», prevede, in sostanza, che gli Stati membri designino un organismo di vigilanza incaricato in particolare di vigilare sui prestatori di servizi fiduciari qualificati al fine di assicurarsi che essi e i servizi fiduciari qualificati da essi prestati rispondano ai requisiti di cui al regolamento n. 910/2014, di concedere la qualifica ai prestatori di servizi fiduciari e ai servizi da essi prestati e di ritirare tale qualifica. |
7 |
L’articolo 25 di tale regolamento, intitolato «Effetti giuridici delle firme elettroniche», è così formulato: «1. A una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate. 2. Una firma elettronica qualificata ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa. (...)». |
8 |
L’articolo 26 di detto regolamento, intitolato «Requisiti di una firma elettronica avanzata», enuncia quanto segue: «Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:
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9 |
Intitolato «Requisiti per i certificati qualificati di firma elettronica», l’allegato I del medesimo regolamento elenca le diverse informazioni che i certificati qualificati di firma elettronica devono contenere. Pertanto, secondo i punti da b) a d) di tale allegato, tali certificati devono contenere un insieme di dati che rappresenta in modo univoco il prestatore di servizi fiduciari qualificato che rilascia i certificati qualificati, almeno il nome del firmatario o uno pseudonimo (l’uso di uno pseudonimo deve essere chiaramente indicato) e dati di convalida della firma elettronica che devono corrispondere ai dati di creazione della firma elettronica. |
10 |
L’allegato II del regolamento n. 910/2014, intitolato «Requisiti per i dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata», prevede segnatamente, al suo punto 1, che i dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata garantiscano almeno, mediante mezzi tecnici e procedurali appropriati, in particolare, che sia ragionevolmente assicurata la riservatezza dei dati per la creazione di una firma elettronica, che tali dati possano comparire in pratica una sola volta, che la firma elettronica sia attendibilmente protetta da contraffazioni e che i dati di cui trattasi siano attendibilmente protetti dal firmatario legittimo contro l’uso da parte di terzi. Inoltre, il punto 3 di tale allegato prevede che la generazione o la gestione dei dati per la creazione di una firma elettronica per conto del firmatario possa essere effettuata solo da un prestatore di servizi fiduciari qualificato. |
Diritto bulgaro
11 |
Conformemente all’articolo 3 dello Zakon za elektronnia dokument i elektronnite udostoveritelni uslugi (legge sui documenti elettronici e i servizi fiduciari elettronici, DV n. 34, del 6 aprile 2001), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sui documenti elettronici»), un «documento elettronico» è un documento elettronico ai sensi dell’articolo 3, punto 35, del regolamento n. 910/2014. |
12 |
Ai sensi dell’articolo 13 della legge sui documenti elettronici: «(1) Una firma elettronica è una firma elettronica ai sensi dell’articolo 3, punto 10, del [regolamento n. 910/2014]. (2) Una firma elettronica avanzata è una firma elettronica ai sensi dell’articolo 3, punto 11, del [regolamento n. 910/2014]. (3) Una firma elettronica qualificata è una firma elettronica ai sensi dell’articolo 3, punto 12, del [regolamento n. 910/2014]. (4) La firma elettronica e la firma elettronica avanzata hanno effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa, se concordato tra le parti». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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La ricorrente nel procedimento principale, Ekofrukt, è una società commerciale il cui oggetto sociale consiste nella vendita all’ingrosso e al dettaglio di prodotti ortofrutticoli in diversi punti vendita. Tale società è stata oggetto di una verifica fiscale riguardante i periodi d’imposta a titolo di IVA in relazione ai mesi da agosto a novembre 2014. |
14 |
In esito a tale verifica, le autorità tributarie hanno emesso un avviso di accertamento in rettifica il 4 maggio 2017. Investito di un ricorso da parte della ricorrente nel procedimento principale, il Direttore ha annullato tale avviso con decisione del 4 agosto 2017 e ha disposto che si procedesse a una nuova verifica fiscale. |
15 |
Nel contesto di tale nuova verifica, l’8 febbraio 2018 le autorità tributarie hanno adottato un avviso di accertamento in rettifica per il recupero di un importo complessivo pari a 30915,50 leva bulgari (BGN) (circa EUR 15800) a titolo dell’IVA relativa ai periodi d’imposta da agosto a ottobre 2014, oltre agli interessi di mora. Tale decisione è stata confermata con decisione del Direttore del 18 settembre 2018. |
16 |
Tutti i documenti dell’amministrazione tributaria emessi nell’ambito di tale verifica fiscale sono stati redatti sotto forma di documenti elettronici firmati elettronicamente. |
17 |
La ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso dinanzi all’Administrativen sad Veliko Tarnovo (Tribunale amministrativo di Veliko Tarnovo, Bulgaria), giudice del rinvio, avverso la decisione del Direttore del 18 settembre 2018. |
18 |
Nell’ambito di tale ricorso, essa contesta la validità dei documenti elettronici emessi rilevando, da un lato, che nessun elemento indicava che questi ultimi fossero documenti elettronici sui quali erano state apposte firme elettroniche e, dall’altro, che mancava una «firma elettronica qualificata». |
19 |
Dinanzi al giudice del rinvio sono stati prodotti alcuni estratti dal registro delle firme elettroniche, dai quali risulta che il prestatore di servizi fiduciari aveva qualificato le firme delle autorità tributarie come «firme elettroniche professionali». Secondo i pareri di esperti prodotti dinanzi al giudice del rinvio, le firme elettroniche apposte sui documenti elettronici contestati dalla ricorrente nel procedimento principale non sono «firme elettroniche qualificate» ai sensi dell’articolo 3, punto 12, del regolamento n. 910/2014. |
20 |
Il giudice del rinvio ritiene tuttavia necessario che tale nozione sia precisata. Inoltre, lo stesso rileva che, affinché possa concludere nel senso dell’esistenza o dell’inesistenza di una siffatta firma, sono necessarie ulteriori indicazioni in merito alla portata del controllo relativo alla corrispondenza tra dette firme e le informazioni che i certificati qualificati di firma elettronica devono includere ex lege. Detto giudice si chiede, in particolare, a tal riguardo, quale sia il valore di una «firma elettronica professionale», come quella utilizzata dal prestatore di servizi fiduciari, sebbene tale nozione non esista nell’ordinamento giuridico bulgaro. |
21 |
Inoltre, secondo tale giudice, si riconosce, in linea di principio, che l’articolo 25 del regolamento n. 910/2014 introduce un divieto di contestare documenti elettronici, cosicché, anche se fosse accertato che sul documento elettronico è apposta una firma elettronica non qualificata, quest’ultimo sarebbe considerato valido. Tale approccio avrebbe come conseguenza di creare uno squilibrio tra, da un lato, un documento in formato cartaceo recante una firma autografa e, dall’altro, un documento elettronico recante una firma elettronica. In caso di reclamo contro un documento redatto in formato cartaceo che porti a constatare che la firma figurante su quest’ultimo non è quella dell’autore indicato, il documento in questione sarebbe dichiarato nullo per mancanza di firma. Per contro, nel caso di un documento elettronico, quand’anche si constatasse che la firma elettronica non costituisce una «firma elettronica qualificata», non sarebbe possibile ritenere che il documento non sia firmato e, pertanto, tale documento resterebbe valido. |
22 |
In tale contesto, l’Administrativen sad Veliko Tarnovo (Tribunale amministrativo di Veliko Tarnovo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilità
23 |
La Commissione europea ritiene, in sostanza, che la seconda e la quarta questione siano irricevibili per il motivo che esse non sono rilevanti ai fini della soluzione della controversia di cui al procedimento principale, dal momento che, secondo la decisione di rinvio, le firme elettroniche di cui trattasi nel procedimento principale non costituiscono «firme elettroniche qualificate», ai sensi dell’articolo 3, punto 12, del regolamento n. 910/2014. |
24 |
Il Direttore sostiene altresì che le questioni sollevate sono ipotetiche, in quanto le considerazioni del giudice del rinvio si basano sull’erronea premessa di fatto secondo cui l’atto amministrativo impugnato dinanzi ad esso sarebbe stato sottoscritto mediante una firma diversa da una «firma elettronica qualificata». |
25 |
A tale riguardo occorre ricordare che, in forza di una giurisprudenza costante, nell’ambito di un procedimento ex articolo 267 TFUE, basato sulla netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, il giudice nazionale è l’unico competente a conoscere e valutare i fatti della controversia di cui al procedimento principale nonché ad interpretare ed a applicare il diritto nazionale. Parimenti spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi (sentenza del 26 maggio 2011, Stichting Natuur en Milieu e a., da C‑165/09 a C‑167/09, EU:C:2011:348, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). |
26 |
Poiché il giudice del rinvio è il solo competente ad accertare e valutare i fatti della controversia di cui è investito, la Corte deve, in linea di principio, limitare il proprio esame agli elementi di valutazione che il giudice del rinvio ha deciso di sottoporle e attenersi alla situazione che tale giudice ritenga accertata e non può essere vincolata dalle ipotesi formulate da una delle parti nel procedimento principale (sentenza del 2 aprile 2020, Coty Germany, C‑567/18, EU:C:2020:267, punto 22 e giurisprudenza ivi citata). |
27 |
La Corte può rifiutare di pronunciarsi, in particolare, qualora risulti manifestamente che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica (sentenza del 26 maggio 2011, Stichting Natuur en Milieu e a., da C‑165/09 a C‑167/09, EU:C:2011:348, punto 48 e giurisprudenza ivi citata). |
28 |
Ebbene, tale ipotesi non ricorre nel caso in esame. |
29 |
Infatti, sebbene la motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale sia certamente succinta, resta il fatto che il giudice del rinvio non ha appunto tratto conclusioni definitive quanto alla questione se le firme elettroniche di cui al procedimento principale debbano o no essere considerate come «firme elettroniche qualificate». Secondo il giudice del rinvio, «per poter accertare se sia presente o meno una firma elettronica qualificata, occorrono ulteriori indicazioni in merito al grado di approfondimento dell’esame della corrispondenza tra le firme concretamente apposte e il contenuto prescritto dalla legge». |
30 |
Non risulta quindi in modo manifesto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione e dal Direttore, che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta dal giudice del rinvio non abbia alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, o che il problema sollevato sia di natura ipotetica. |
31 |
Di conseguenza la domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere considerata ricevibile. |
Nel merito
Sulla prima questione
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Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 910/2014 debba essere interpretato nel senso che osta a che un atto amministrativo redatto sotto forma di documento elettronico sia dichiarato nullo allorché è firmato mediante una firma elettronica che non soddisfa i requisiti di tale regolamento per essere considerata una «firma elettronica qualificata», ai sensi dell’articolo 3, punto 12, di quest’ultimo. |
33 |
Come risulta da una giurisprudenza costante, nell’interpretare una disposizione del diritto dell’Unione, occorre tener conto non solo dei termini di tale disposizione secondo il loro significato abituale nel linguaggio corrente, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fa parte (sentenza del 22 febbraio 2022, Stichting Rookpreventie Jeugd e a., C‑160/20, EU:C:2022:101, punto 29 e giurisprudenza ivi citata). |
34 |
In primo luogo, occorre rilevare che, secondo la formulazione stessa dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 910/2014, a una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate. |
35 |
Ne consegue che tale disposizione non vieta ai giudici nazionali di invalidare le firme elettroniche, ma stabilisce un principio generale che vieta a detti giudici di rifiutare gli effetti giuridici e l’efficacia probatoria delle firme elettroniche in procedimenti giudiziali per il solo motivo che tali firme si presentano in forma elettronica o non soddisfano i requisiti stabiliti dal regolamento n. 910/2014 affinché una firma elettronica possa essere considerata una «firma elettronica qualificata». |
36 |
In secondo luogo, si deve constatare che tale interpretazione è corroborata dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 910/2014, letto alla luce dei considerando 21 e 49 di quest’ultimo, da cui risulta che spetta al diritto nazionale definire gli effetti giuridici delle firme elettroniche. Infatti, in forza di tale disposizione, gli Stati membri sono liberi di decidere se le comunicazioni e i pareri emessi in particolare dall’amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti passivi possano presentarsi in forma elettronica e, se del caso, determinare quale tipo di firma elettronica sia richiesto in funzione delle circostanze. Il regolamento n. 910/2014 non prevede a quale tipo particolare di firma elettronica si debba ricorrere nell’ambito della redazione di un determinato atto giuridico, in particolare di una decisione amministrativa adottata sotto forma di documento elettronico. Di conseguenza, spetta agli Stati membri determinare se una siffatta decisione amministrativa richieda esclusivamente una firma elettronica qualificata e quali siano, eventualmente, le conseguenze del mancato rispetto di tale requisito. |
37 |
L’unica eccezione a tal riguardo risiede nel requisito, previsto all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento n. 910/2014, secondo cui una firma elettronica qualificata ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa. L’obiettivo di tale disposizione, che sancisce unicamente a favore della firma elettronica qualificata una presunzione di «assimilazione» alla firma autografa, sarebbe compromesso se una firma elettronica che non soddisfa i requisiti di tale regolamento per essere considerata una «firma elettronica qualificata» fosse tuttavia dotata di effetti comparabili, se non addirittura superiori, in quanto un’interpretazione estensiva dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 910/2014 sottrarrebbe tale firma a qualsiasi contestazione o, quantomeno, la renderebbe più difficile da contestare rispetto ad una firma autografa. Come correttamente rilevato dal giudice del rinvio, un siffatto approccio avrebbe come conseguenza di creare uno squilibrio tra un documento in formato cartaceo recante una firma autografa e un documento elettronico recante una firma elettronica. |
38 |
Nel caso di specie, dal contesto normativo nazionale fornito dal giudice del rinvio risulta che, in forza dell’articolo 13, paragrafo 4, della legge sui documenti elettronici, gli effetti giuridici della firma elettronica e della firma elettronica avanzata sono equivalenti a quelli della firma autografa solo se le parti hanno così convenuto. |
39 |
In terzo luogo, occorre sottolineare che il regolamento n. 910/2014 mira a garantire, come risulta dall’articolo 2, paragrafo 3, letto alla luce del considerando 49, che una firma elettronica non sia privata dei suoi effetti giuridici per il solo fatto che essa si presenta in tale forma, senza tuttavia ostacolare la scelta degli Stati membri riguardo ai requisiti formali. Per contro, non si può ritenere che, nell’ambito del sistema gerarchizzato delle diverse firme elettroniche previsto dal regolamento n. 910/2014, occorrerebbe riconoscere a una firma elettronica che non soddisfa i requisiti di tale regolamento per essere considerata una «firma elettronica qualificata» effetti giuridici superiori rispetto a quelli conferiti ad una firma autografa. |
40 |
Pertanto, si deve ritenere che l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 910/2014 non vieti ai giudici nazionali di invalidare le firme elettroniche che non soddisfano i requisiti di tale regolamento per essere considerate «firme elettroniche qualificate», ai sensi dell’articolo 3, punto 12, di tale regolamento, a condizione che l’invalidità di tali firme non sia dichiarata per il solo motivo che si presentano in forma elettronica. |
41 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 910/2014 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un atto amministrativo redatto sotto forma di documento elettronico sia dichiarato nullo allorché è firmato mediante una firma elettronica che non soddisfa i requisiti di tale regolamento per essere considerata una «firma elettronica qualificata», ai sensi dell’articolo 3, punto 12, di quest’ultimo, a condizione che la nullità di tale atto non sia dichiarata per il solo motivo che la firma si presenta in forma elettronica. |
Sulla terza questione
42 |
Con la sua terza questione, che occorre esaminare prima della seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, punto 12, del regolamento n. 910/2014 debba essere interpretato nel senso che, in assenza di un «certificato qualificato di firma elettronica», ai sensi dell’articolo 3, punto 15, di tale regolamento, la qualificazione di una firma elettronica da parte del prestatore di servizi fiduciari qualificato come «firma elettronica professionale» anziché come «firma elettronica qualificata» sia sufficiente per non riconoscere alla firma di cui trattasi tale ultima qualità. |
43 |
Occorre rilevare che l’articolo 3, punto 12, del regolamento n. 910/2014 enuncia tre requisiti cumulativi affinché una firma elettronica possa essere considerata una «firma elettronica qualificata». In primo luogo, la firma deve essere una «firma elettronica avanzata», la quale, conformemente all’articolo 3, punto 11, di tale regolamento, deve soddisfare i requisiti di cui all’articolo 26 dello stesso. In secondo luogo, la firma deve essere creata mediante un «dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata», il quale, conformemente all’articolo 3, punto 23, di detto regolamento, deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato II del medesimo regolamento. In terzo luogo, la firma deve basarsi su un «certificato qualificato di firma elettronica», ai sensi dell’articolo 3, punto 15, del regolamento n. 910/2014. Ai sensi di tale disposizione, è necessario che il certificato in questione sia stato rilasciato da un «prestatore di servizi fiduciari qualificato» e che sia conforme ai requisiti di cui all’allegato I di tale regolamento. |
44 |
Pertanto, nonostante il fatto che il prestatore di servizi fiduciari qualificato nel contesto del procedimento principale abbia qualificato la firma elettronica di cui trattasi come «firma elettronica professionale», nozione che non è prevista dal regolamento n. 910/2014, occorre rilevare che l’esistenza di un «certificato qualificato di firma elettronica» ai sensi dell’articolo 3, punto 15, di tale regolamento, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all’allegato II di detto regolamento, costituisce uno dei tre requisiti cumulativi previsti all’articolo 3, punto 12, di tale regolamento affinché una firma elettronica possa essere considerata una «firma elettronica qualificata». |
45 |
Pertanto, il fatto che una firma elettronica non soddisfi tale requisito è sufficiente a che essa non possa essere considerata una «firma elettronica qualificata» ai sensi del regolamento n. 910/2014. |
46 |
Del resto, come giustamente sottolineato dal governo bulgaro nelle sue osservazioni scritte, la circostanza che, nel procedimento principale, il prestatore di servizi fiduciari interessato abbia fatto ricorso alla qualificazione di «firma elettronica professionale» non esclude il riconoscimento, inoltre, della stessa firma come «firma elettronica qualificata». Infatti, la circostanza che una firma elettronica sia qualificata come «firma elettronica professionale» non ha alcuna incidenza nel contesto dell’esame consistente nello stabilire se tale firma rientri nella nozione di «firma elettronica qualificata», ai sensi del regolamento n. 910/2014. |
47 |
Pertanto, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 3, punto 12, del regolamento n. 910/2014 deve essere interpretato nel senso che l’assenza di un «certificato qualificato di firma elettronica», ai sensi dell’articolo 3, punto 15, di tale regolamento, è sufficiente per stabilire che una firma elettronica non costituisce una «firma elettronica qualificata», ai sensi di tale articolo 3, punto 12, e l’eventuale qualificazione di quest’ultima come «firma elettronica professionale» è irrilevante al riguardo. |
Sulla seconda questione
48 |
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 910/2014 debba essere interpretato nel senso che il fatto che sia apposta una firma elettronica nel certificato rilasciato dal prestatore di servizi fiduciari sia sufficiente affinché tale firma soddisfi i requisiti stabiliti da tale regolamento per essere considerata una «firma elettronica qualificata», ai sensi dell’articolo 3, punto 12, di detto regolamento, o se sia necessario che il giudice nazionale verifichi se tale firma soddisfi i requisiti previsti all’articolo 26 e all’allegato I del medesimo regolamento. |
49 |
In primo luogo, occorre ricordare che, come risulta dal punto 43 della presente sentenza, l’articolo 3, punto 12, del regolamento n. 910/2014 prevede tre requisiti cumulativi affinché una firma elettronica possa essere considerata una «firma elettronica qualificata», e l’esistenza di un «certificato qualificato di firma elettronica» costituisce una di esse. Tra le altre condizioni figurano, tra l’altro, il fatto che i requisiti previsti all’articolo 26 di tale regolamento siano stati soddisfatti al momento della firma e che la firma elettronica sia stata creata mediante un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata. |
50 |
Di conseguenza, al fine di determinare se una firma elettronica soddisfi i requisiti stabiliti dal regolamento n. 910/2014 per essere considerata una «firma elettronica qualificata», il solo fatto che la firma si basi su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato non è sufficiente. |
51 |
In secondo luogo, si deve sottolineare che, sebbene, come affermato dal governo belga e dalla Commissione nelle loro osservazioni scritte, tutti i requisiti del regolamento n. 910/2014 applicabili ai prestatori di servizi qualificati, alla firma elettronica qualificata e al certificato qualificato siano già stati verificati da un organismo di valutazione della conformità accreditato, definito all’articolo 3, punto 18, di tale regolamento, nell’ambito della procedura di audit e dall’organismo di vigilanza designato ai sensi dell’articolo 17 di tale regolamento, resta il fatto che, qualora una parte di un procedimento nazionale neghi che una firma elettronica costituisca effettivamente una «firma elettronica qualificata» ai sensi dell’articolo 3, punto 12, del regolamento n. 910/2014, il giudice nazionale deve verificare se sono soddisfatte le tre condizioni previste da tale disposizione. |
52 |
In terzo luogo, tali considerazioni non possono essere rimesse in discussione dalle osservazioni del governo bulgaro e del Direttore, secondo le quali il considerando 23 del regolamento n. 910/2014 crea un obbligo di riconoscere un servizio fiduciario che soddisfa i requisiti di detto regolamento e che il regime di vigilanza e di certificazione istituito dal regolamento n. 910/2014 sarebbe privato di significato se il controllo da parte del giudice nazionale non si limitasse a verificare se la firma elettronica di cui trattasi sia stata oggetto di un certificato di firma elettronica qualificato emesso da un prestatore di servizi fiduciari qualificato, iscritto nel registro nazionale fiduciario. |
53 |
Orbene, da detto considerando non si può dedurre che esso miri a sottrarre i servizi fiduciari resi obbligatori dal regolamento n. 910/2014 a qualsivoglia controllo giudiziario per il motivo che tali servizi sarebbero stati sottoposti a un controllo amministrativo, da parte di un organismo di valutazione della conformità accreditato, quale definito all’articolo 3, punto 18, di tale regolamento, nell’ambito della procedura di audit, o da parte dell’organismo di vigilanza designato ai sensi dell’articolo 17 di detto regolamento. |
54 |
Infatti, tale considerando si limita ad indicare che il destinatario di un obbligo di riconoscere un siffatto servizio fiduciario può rifiutare tale servizio solo qualora non sia in grado di leggerlo o verificarlo per motivi tecnici che sfuggono al suo immediato controllo. |
55 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che il regolamento n. 910/2014 deve essere interpretato nel senso che il fatto che sia apposta una firma elettronica nel certificato rilasciato dal prestatore di servizi fiduciari non è sufficiente affinché detta firma soddisfi i requisiti stabiliti da tale regolamento per essere considerata una «firma elettronica qualificata», ai sensi dell’articolo 3, punto 12, di detto regolamento. Quando una siffatta qualificazione è contestata nell’ambito di un procedimento giudiziario, il giudice nazionale è tenuto a verificare se i requisiti cumulativi previsti da tale articolo 3, punto 12, siano tutti soddisfatti, il che gli impone in particolare di verificare se siano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 26 e all’allegato I del medesimo regolamento. |
Sulla quarta questione
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Con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, punto 12, e l’allegato I del regolamento n. 910/2014 debbano essere interpretati nel senso che, in sede di verifica della corrispondenza di una firma elettronica qualificata con i requisiti di tale allegato, il fatto che i nomi del firmatario, il quale di solito utilizza l’alfabeto cirillico per scriverli, siano stati traslitterati nell’alfabeto latino comporta che tale firma non possa essere considerata una «firma elettronica qualificata» ai sensi di detto articolo 3, punto 12. |
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Anzitutto, occorre ricordare, a tal riguardo, da un lato, che, per costituire una «firma elettronica qualificata», ai sensi dell’articolo 3, punto 12, del regolamento n. 910/2014, una firma elettronica deve basarsi su un «certificato qualificato di firma elettronica» che, ai sensi dell’articolo 3, punto 15, di tale regolamento, deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato I di quest’ultimo. Secondo la lettera c) di detto allegato, i certificati qualificati di firma elettronica contengono, tra l’altro, almeno il nome del firmatario o uno pseudonimo, e l’uso di uno pseudonimo deve essere chiaramente indicato. Per quanto riguarda le disposizioni sull’utilizzo di tali pseudonimi, al considerando 33 di tale regolamento si afferma che è opportuno che tali disposizioni non impediscano agli Stati membri di chiedere l’identificazione delle persone in base alla normativa dell’Unione o nazionale. |
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Dall’altro lato, uno dei tre requisiti cumulativi previsti all’articolo 3, punto 12, del regolamento n. 910/2014 per riconoscere a una firma elettronica la qualità di «firma elettronica qualificata» è che tale firma elettronica costituisca una «firma elettronica avanzata» ai sensi del punto 11 del medesimo articolo. Orbene, l’articolo 26, lettere a) e b), del regolamento n. 910/2014 prevede che, per essere qualificata come «firma elettronica avanzata», una firma elettronica deve essere connessa unicamente al firmatario e deve essere idonea a identificarlo. |
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Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 3, punto 12, e l’allegato I del regolamento n. 910/2014 devono essere interpretati nel senso che, in sede di verifica della corrispondenza della firma elettronica qualificata con i requisiti di tale allegato, la circostanza che i nomi del firmatario, il quale di solito utilizza l’alfabeto cirillico per scriverli, siano stati traslitterati nell’alfabeto latino non osta a che la firma elettronica di quest’ultimo sia considerata una «firma elettronica qualificata» ai sensi di detto articolo 3, punto 12, purché la firma elettronica in questione sia connessa unicamente al firmatario e sia idonea a identificarlo, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. |
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.