CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PRIIT PIKAMÄE
presentate il 14 luglio 2022 ( 1 )
Causa C‑366/21 P
Maxime Picard
contro
Commissione europea
«Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Pensione – Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 – Misure transitorie relative al coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione e all’età pensionabile – Applicazione nel tempo – Firma di un nuovo contratto di agente contrattuale – Atto lesivo – Qualificazione – Effetti giuridici autonomi»
I. Introduzione
1. |
Con la presente impugnazione, il sig. Maxime Picard chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 marzo 2021, Picard/Commissione (T‑769/16; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2021:153), con cui è stato respinto il suo ricorso diretto all’annullamento, da un lato, della risposta del 4 gennaio 2016 redatta dal responsabile del settore «Pensioni» dell’Unità 4 dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (in prosieguo: il «PMO») secondo la quale l’età pensionabile normale e il coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione del ricorrente erano passati, rispettivamente, a 66 anni e all’1,8% a decorrere dal 1o giugno 2014, dall’altro, della decisione del 25 luglio 2016 del direttore della direzione E della direzione generale (DG) delle risorse umane della Commissione europea (in prosieguo: la «DG Risorse umane»), nella sua qualità di autorità abilitata a concludere contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC»), con cui è stato respinto il reclamo presentato dal sig. Picard contro la risposta del 4 gennaio 2016. |
2. |
La presente causa fornisce alla Corte l’occasione di affrontare due problematiche. |
3. |
In primo luogo, la Corte dovrà pronunciarsi sulle condizioni di applicazione nel tempo delle disposizioni transitorie applicabili agli agenti contrattuali dell’Unione relative al coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione e all’età pensionabile previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea ( 2 ). La soluzione adottata dalla Corte su questo punto avrà un’incidenza rilevante sul regime pensionistico applicabile ad una quota non trascurabile di agenti contrattuali dell’Unione. |
4. |
In secondo luogo, questa causa potrebbe permettere alla Corte di precisare, riguardo alla nozione di «atto che arreca pregiudizio», in quale momento un dipendente dell’Unione sia legittimato a contestare elementi su cui si fonda la determinazione dei suoi diritti a pensione. |
II. Contesto normativo
5. |
Vengono in rilievo nella presente causa:
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III. Fatti
6. |
I fatti di causa figurano ai punti da 1 a 25 della sentenza impugnata e possono essere riassunti nei seguenti termini. |
7. |
Il sig. Picard è stato assunto, con effetto dal 1o luglio 2008, dalla Commissione, in qualità di agente contrattuale presso l’Unità 5 del PMO (in prosieguo: il «contratto del 2008»). Il ricorrente è stato inquadrato nel primo gruppo di funzioni. Tale contratto è stato rinnovato tre volte a tempo determinato e, con decisione del 3 maggio 2011, a tempo indeterminato. |
8. |
Il 16 maggio 2014 la DG Risorse umane ha proposto al ricorrente un nuovo contratto in qualità di agente contrattuale, firmato da quest’ultimo in pari data (in prosieguo: il «contratto del 16 maggio 2014»). Tale contratto, a tempo indeterminato, ha preso effetto il 1o giugno 2014, con inquadramento del ricorrente nel secondo gruppo di funzioni. |
9. |
Anteriormente alla conclusione di tale contratto, lo Statuto e il RAA sono stati modificati dal regolamento n. 1023/2013, le cui disposizioni rilevanti ai fini della presente causa sono applicabili dal 1o gennaio 2014. |
10. |
A seguito della riforma del 2014, l’articolo 77, secondo comma, dello Statuto, applicabile agli agenti contrattuali in virtù del rinvio di cui all’articolo 109, paragrafo 1, del RAA, fissa all’1,8% il nuovo coefficiente annuo di maturazione, mentre il coefficiente anteriore ammontava all’1,9%. Inoltre, l’articolo 77, quinto comma, dello Statuto fissa l’età pensionabile a 66 anni, contro i 63 anni fissati in precedenza. |
11. |
Un regime transitorio è stato tuttavia previsto all’allegato XIII dello Statuto. Così, ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, di tale allegato, il funzionario entrato in servizio tra il 1o maggio 2004 e il 31 dicembre 2013 continua a beneficiare del coefficiente annuo di maturazione dell’1,9%. Inoltre, l’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, di detto allegato prevede che il funzionario di età pari a 35 anni al 1o maggio 2014 ( 3 ), ed entrato in servizio anteriormente al 1o gennaio 2014, maturi il diritto alla pensione di anzianità all’età di 64 anni e 8 mesi. Infine, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA tali disposizioni transitorie «si applicano per analogia agli altri agenti impiegati al 31 dicembre 2013». |
12. |
Con messaggio di posta elettronica del 4 gennaio 2016, il ricorrente, nutrendo dubbi riguardo alle implicazioni che la riforma del 2014 avrebbe potuto avere sulla sua situazione in seguito alla firma del contratto del 16 maggio 2014, ha chiesto spiegazioni al responsabile del settore «Pensioni» dell’Unità 4 del PMO (in prosieguo: il «messaggio di posta elettronica del 4 gennaio 2016»). |
13. |
Con messaggio di posta elettronica in pari data, tale responsabile ha confermato al ricorrente che i suoi diritti a pensione erano cambiati in ragione del cambiamento di contratto e che, pertanto, per quanto lo riguardava, l’età pensionabile normale e il coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione di anzianità erano passati, rispettivamente, a 66 anni e all’1,8% a decorrere dal 1o gennaio 2014 (in prosieguo: la «risposta del 4 gennaio 2016»). |
14. |
Il 4 aprile 2016 il ricorrente ha presentato reclamo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, contro la risposta del 4 gennaio 2016. |
15. |
Con decisione del 25 luglio 2016, comunicata al ricorrente il 26 luglio 2016, il direttore della direzione E della DG Risorse umane, nella sua qualità di AACC, ha respinto detto reclamo, in via principale, in quanto irricevibile per mancanza di atto lesivo e, in subordine, in quanto infondato (in prosieguo: la «decisione di rigetto del 25 luglio 2016»). |
IV. Procedimento dinanzi al Tribunale
16. |
Con atto introduttivo depositato il 7 novembre 2016 presso la cancelleria del Tribunale, il ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della risposta del 4 gennaio 2016 e, per quanto necessario, della decisione di rigetto del 25 luglio 2016. Con atto separato depositato il 6 febbraio 2017 presso la cancelleria del Tribunale, la Commissione ha opposto un’eccezione di irricevibilità a tale ricorso. |
17. |
Con decisione del 12 ottobre 2017, il presidente della Terza Sezione ha deciso di sospendere il procedimento sino al passaggio in giudicato della decisione conclusiva del giudizio nella causa T‑128/17, Torné/Commissione. |
18. |
In seguito alla pronuncia della sentenza del 14 dicembre 2018, Torné/Commissione ( 4 ), e in assenza di impugnazione contro tale pronuncia, le parti hanno presentato, entro il termine impartito dal Tribunale, le loro osservazioni sulle conseguenze di tale sentenza per la presente causa. |
19. |
Con ordinanza del 13 maggio 2019, conformemente all’articolo 130, paragrafo 7, del regolamento di procedura, il Tribunale ha riunito al merito l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e ha riservato le spese. |
20. |
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente. |
21. |
Il Tribunale ha innanzitutto deciso di esaminare i motivi dedotti dal ricorrente, senza statuire preliminarmente sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione. Per pronunciarsi in tal senso, esso si è basato sulla giurisprudenza secondo la quale il giudice dell’Unione ha il diritto di valutare, secondo le circostanze del caso di specie, se una corretta amministrazione della giustizia giustifichi il rigetto nel merito del ricorso senza previamente statuire sull’eccezione di irricevibilità sollevata dal convenuto ( 5 ). |
22. |
Nel merito, il Tribunale ha dichiarato che giustamente la Commissione ha considerato che il contratto del 16 maggio 2014 ha avuto come conseguenza l’impossibilità da parte del ricorrente di beneficiare dell’applicazione delle disposizioni transitorie, previste all’allegato XIII dello Statuto, in ordine al coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione e all’età pensionabile. |
23. |
Ai punti da 65 a 83 della sentenza impugnata, il Tribunale ha interpretato l’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA nella parte in cui esso dispone che le norme transitorie previste per i funzionari agli articoli 21 e 22 ( 6 ) dell’allegato XIII dello Statuto «si applicano per analogia agli altri agenti impiegati al 31 dicembre 2013». |
24. |
Il Tribunale ha dichiarato, in particolare, che dal tenore di tale disposizione risulta che gli articoli 21 e 22 di tale allegato si applicano agli agenti rientranti nell’ambito di applicazione del RAA nella misura in cui è possibile stabilire un’analogia tra questi ultimi e i funzionari, tenendo conto delle caratteristiche proprie di ciascuna di tali categorie di personale. Dopo aver esaminato tali caratteristiche, il Tribunale ha rilevato che, mentre il funzionario entra e rimane al servizio dell’amministrazione dell’Unione in virtù di un atto di nomina che resta invariato per tutta la sua carriera, un agente contrattuale entra e rimane impiegato in virtù di un contratto fintanto che quest’ultimo produce i suoi effetti. |
25. |
È alla luce di tali considerazioni che il Tribunale ha interpretato il requisito di essere «impiegati al 31 dicembre 2013», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA. |
26. |
Al punto 81 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la nozione di «per analogia» figurante all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA implica che gli agenti si trovino in una situazione analoga a quella dei funzionari. Secondo il Tribunale, tale situazione può essere stabilita solo nel caso in cui l’agente non abbia firmato un nuovo contratto che comporti l’inizio di un nuovo rapporto di lavoro con l’amministrazione dell’Unione. A tal riguardo, esso ha ricordato che era già stato dichiarato che un rapporto di lavoro tra un agente, da un lato, e l’amministrazione dell’Unione, dall’altro, può rimanere immutato, anche in seguito alla firma di un nuovo contratto formalmente distinto da quello iniziale, a condizione che quest’ultimo contratto non implichi una modifica sostanziale delle funzioni dell’agente, in particolare del gruppo di funzioni, tale da mettere in discussione la continuità funzionale del suo rapporto di lavoro con l’amministrazione dell’Unione ( 7 ). |
27. |
Il Tribunale ha dapprima concluso che gli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto si applicano solo agli altri agenti impiegati al 31 dicembre 2013 e che continuino ad esserlo dopo tale data in virtù di un contratto, fino a quando la loro posizione sia esaminata ai fini del calcolo dei diritti a pensione. |
28. |
Successivamente, ai punti da 85 a 93 della sentenza impugnata, il Tribunale ha tratto le conseguenze di tali affermazioni sulla situazione del ricorrente. In particolare, dopo aver esaminato i contratti conclusi dal ricorrente con la Commissione nonché le caratteristiche dei posti in cui egli è stato impiegato, il Tribunale ha affermato che il cambiamento del gruppo di funzioni aveva rimesso in discussione la continuità funzionale del rapporto di lavoro del ricorrente con l’amministrazione. Il Tribunale ne ha dedotto che il contratto del 16 maggio 2014 aveva comportato la cessazione di tutti gli effetti del contratto del 2008 sulla base del quale il ricorrente, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA, era «impiegato al 31 dicembre 2013» e, pertanto, un’interruzione del rapporto di lavoro tra quest’ultimo e l’amministrazione. Pertanto, il Tribunale ha affermato che il contratto del 16 maggio 2014 aveva dato luogo ad un nuovo impiego ai fini dell’applicazione della detta disposizione, di modo che il ricorrente non poteva beneficiare dell’applicazione delle disposizioni transitorie relative al coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione e all’età pensionabile. |
29. |
Infine, il Tribunale ha rilevato che tale conclusione non poteva essere rimessa in discussione, tra l’altro, dall’argomento del ricorrente secondo il quale un nuovo contratto non osterebbe al beneficio delle dette disposizioni transitorie, in quanto non comporta discontinuità nell’iscrizione e nella contribuzione al regime pensionistico dell’Unione. Secondo il Tribunale, l’applicazione di dette disposizioni agli agenti non potrebbe dipendere dall’iscrizione asseritamente ininterrotta al regime pensionistico dell’Unione, bensì dipenderebbe dalla continuità funzionale del rapporto di lavoro, come stabilito al punto 81 della sentenza impugnata. |
V. Le conclusioni delle parti
30. |
Il ricorrente chiede alla Corte:
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31. |
La Commissione chiede alla Corte:
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VI. Sull’impugnazione
A. Sulla ricevibilità dell’impugnazione
1. Argomenti delle parti
32. |
La Commissione sostiene che l’impugnazione è irricevibile in quanto, in spregio dell’articolo169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, il ricorrente non individua con precisione i punti della sentenza da lui contestati. |
33. |
Tale istituzione rileva che il ricorrente censura la sentenza impugnata in quanto il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto considerando, al punto 90 di tale pronuncia, che, per effetto della stipula di un nuovo contratto, un agente non sarebbe più «impiegato» al 31 dicembre 2013 ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA. Essa ne deduce che tale riferimento ad un solo punto della sentenza impugnata non risponde alle condizioni dell’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura. |
34. |
Dal canto suo, il ricorrente fa valere di aver individuato, ai punti 25 e 26 della sua impugnazione, l’errore di diritto commesso dal Tribunale al punto 81 della sentenza impugnata e di aver contestato l’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA operata dal Tribunale. |
2. Valutazione
35. |
Secondo una giurisprudenza costante della Corte, discende dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte che un’impugnazione deve indicare in maniera precisa, a pena di irricevibilità, gli elementi contestati della sentenza di cui viene chiesto l’annullamento nonché gli argomenti di diritto che corroborano specificamente tale domanda ( 8 ). |
36. |
Orbene, osservo che ai punti 24 e seguenti della sua impugnazione il ricorrente sostiene che, al punto 81 della sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA dichiarando che le disposizioni transitorie possono continuare ad applicarsi agli altri agenti solo qualora questi ultimi non concludano un nuovo contratto o qualora, stipulando un nuovo contratto, essi continuino ad esercitare, sostanzialmente, le stesse funzioni. |
37. |
Inoltre, nel prosieguo del suo atto di impugnazione, il ricorrente contesta la motivazione di cui al punto 90 della sentenza impugnata con la quale il Tribunale si è esplicitamente basato sull’interpretazione delle disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA operata al punto 81 di tale sentenza per considerare che il contratto del 16 maggio 2014 aveva comportato la cessazione di tutti gli effetti del contratto del 2008 e, pertanto, un’interruzione del rapporto di lavoro con l’amministrazione dell’Unione. |
38. |
Risulta da tali elementi che il ricorrente ha soddisfatto i requisiti dell’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura indicando in maniera sufficientemente precisa, da un lato, gli elementi del ragionamento seguito dal Tribunale da lui contestati, dall’altro, l’errore di diritto che egli intende far valere a sostegno della propria impugnazione. |
39. |
Ne deduco che l’impugnazione è ricevibile. |
B. Sul motivo unico
1. Argomentazione delle parti
40. |
A sostegno di questo motivo relativo ad un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA, il ricorrente fa valere che il Tribunale ha violato l’ambito di applicazione di tale disposizione non tenendo conto né degli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione né del sistema istituito dallo Statuto e dal RAA nel settore specifico del regime pensionistico dell’Unione. Al riguardo, il ricorrente sostiene che, come dichiarato dal Tribunale nella sentenza Torné, l’applicazione nel tempo delle disposizioni transitorie dipende dal mantenimento dell’iscrizione al regime pensionistico e dalla continuità del versamento dei contributi a quest’ultimo. |
41. |
Inoltre, il ricorrente afferma che, ritenendo che il contratto abbia comportato un’interruzione del rapporto di lavoro con l’amministrazione dell’Unione, il Tribunale ha ignorato la continuità di tale rapporto, riconosciuta all’articolo 86, paragrafo 2, del RAA, sotto il profilo dell’evoluzione della retribuzione. Infine, egli rileva che, all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA, il legislatore dell’Unione ha utilizzato la nozione di agenti «impiegati», mentre agli articoli 4 e 5 dello stesso allegato sono stati esplicitamente utilizzati i termini «contratti in corso». Il ricorrente ne deduce che tale legislatore non ha inteso restringere l’ambito di applicazione delle disposizioni transitorie ai soli contratti in corso. |
42. |
Dal canto suo, la Commissione sostiene che un’analogia con la situazione dei funzionari può essere dimostrata solo nel caso in cui l’agente non firmi un nuovo contratto comportante l’inizio di un nuovo rapporto di lavoro. Essa aggiunge che il ricorrente non può utilmente far valere la sentenza Torné dato che tale pronuncia verteva, non sull’interpretazione delle disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA, ma sulle condizioni di applicabilità delle disposizioni degli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto ad un funzionario che rimanesse in servizio unicamente sulla base del suo atto di nomina iniziale. Al riguardo, tale istituzione sottolinea che la situazione di un funzionario non è analoga a quella di un agente contrattuale in quanto quest’ultimo rimane impiegato fino a quando il contratto produce i suoi effetti. Essa rileva che il Tribunale ha operato un’analisi fattuale dettagliata da cui ha dedotto che non esiste continuità tra il contratto concluso nel 2008 e il contratto del 16 maggio 2008. |
43. |
La Commissione sostiene altresì che le disposizioni dell’articolo 86 del RAA, di cui si avvale il ricorrente, non hanno influenza sull’interpretazione dei termini «impiegati al 31 dicembre 2013» utilizzati all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA. Infine, tale istituzione considera che la differenza di terminologia tra quest’ultimo articolo e gli articoli 4 e 5 dell’allegato del RAA si spiega con il diverso oggetto di tali disposizioni, la prima delle quali verte sull’applicazione delle misure transitorie, mentre le seconde si riferiscono al rinnovo dei contratti. |
2. Valutazione
a) Osservazioni preliminari
44. |
Le modifiche del coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione di anzianità e dell’età pensionabile introdotte dal regolamento n. 1023/2013 rispondono all’obiettivo di mantenere l’equilibrio attuariale del regime pensionistico e di prendere in considerazione l’andamento della struttura demografica del personale delle istituzioni dell’Unione ( 9 ). Fermo restando ciò, agli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto, il legislatore dell’Unione ha istituito, a beneficio dei funzionari entrati in servizio anteriormente al 1o gennaio 2014, un regime transitorio che consente a questi ultimi di conservare il beneficio del coefficiente di maturazione dei diritti a pensione di anzianità previsto dalle norme anteriori e che fissa, in maniera progressiva, l’età alla quale il funzionario ha diritto ad una pensione di anzianità. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA, «[l’] articolo 21, l’articolo 22, a eccezione del paragrafo 4, (…) di tale allegato si applicano per analogia agli altri agenti impiegati al 31 dicembre 2013». |
45. |
Per determinare il senso e la portata di tale analogia tra il funzionario e gli agenti rientranti nell’ambito di applicazione del RAA, il Tribunale ha esaminato le caratteristiche proprie a ciascuna di tali categorie di personale. Più precisamente, nella sentenza impugnata si è sostanzialmente ritenuto che, mentre il funzionario entra e rimane al servizio dell’amministrazione in virtù di un vincolo statutario costituito da un atto di nomina che rimane invariato sino alla sua cessazione dalle funzioni, l’agente contrattuale entra e rimane impiegato in virtù di un vincolo contrattuale. Sulla base di tale distinzione, il Tribunale ha considerato che le disposizioni transitorie si applicano per analogia agli altri agenti impiegati al 31 dicembre 2013 e che tali rimangono, dopo tale data, o in forza del contratto anteriormente stipulato o in forza di un nuovo contratto qualora tale accordo non comporti alcuna discontinuità nelle funzioni esercitate dall’agente. |
46. |
In altri termini, il Tribunale ha deciso che, per gli agenti contrattuali, il criterio relativo alla continuità sostanziale delle funzioni determinava l’applicazione nel tempo delle disposizioni transitorie previste dal regolamento n. 1023/2013. |
47. |
Mi sembra, tuttavia, che tale interpretazione, che trova il suo fondamento essenziale nella differenza tra lo Statuto dei funzionari e il Regime degli altri agenti, non consenta di restituire pienamente il significato e la portata delle disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA. |
48. |
A tale titolo, ricordo che, secondo una giurisprudenza costante, per interpretare una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte ( 10 ). |
49. |
A tale proposito, rilevo che, relativamente alle disposizioni transitorie, il RAA non fornisce alcuna definizione del termine «impiegati». Per giunta, il termine «analogie» ( 11 ), che è comunemente definito, nella lingua francese, come una «sorte de rapport, de ressemblance dans l’ordre physique, intellectuel ou moral qui existe à certains égards entre deux ou plusieurs choses différentes» ( 12 ), non ha, di per sé, una sufficiente rilevanza su cui imperniare l’interpretazione delle disposizioni transitorie previste all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA. |
50. |
È pertanto necessario basarsi sui metodi di interpretazione teleologica e contestuale per analizzare tali disposizioni transitorie. |
b) Sull’interpretazione teleologica
51. |
Anche se il legislatore dell’Unione ha inteso adeguare il regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti del personale, esso ha voluto combinare tale riforma con misure integrative che tenessero conto dei diritti a pensione anteriormente maturati dal personale ( 13 ). Tale obiettivo è espresso in forma esplicita al considerando 29 del regolamento n. 1023/2013 così formulato: «[è] opportuno adottare norme transitorie per consentire un’applicazione graduale delle nuove disposizioni e misure, rispettando al contempo i diritti acquisiti e le aspettative legittime del personale assunto prima dell’entrata in vigore delle presenti modifiche dello statuto». |
52. |
Orbene, tale considerando mi sembra costituire un elemento pertinente di interpretazione delle disposizioni transitorie previste all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA. |
53. |
Al riguardo, rilevo, innanzitutto, che, collocato dopo la motivazione dell’insieme delle modifiche apportate allo Statuto e al RAA dal regolamento n. 1023/2013, detto considerando riguarda, con ogni evidenza, tutte le disposizioni transitorie previste da tale regolamento tra cui quelle relative alle pensioni di anzianità. Rilevo poi che, dall’utilizzazione del termine «personale assunto», che presenta un carattere generico, risulta che, relativamente agli obiettivi enunciati allo stesso considerando, il legislatore dell’Unione non ha operato alcuna distinzione tra i funzionari e gli altri agenti rientranti nell’ambito di applicazione del RAA. |
54. |
Ne deduco che, al pari delle disposizioni degli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto, quelle dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA devono essere interpretate alla luce degli obiettivi relativi al rispetto dei diritti acquisiti e delle legittime aspettative degli altri agenti dell’Unione che coprissero un posto anteriormente al 1o gennaio 2014 ( 14 ). |
55. |
Inoltre, anche se tale impostazione permette di individuare meglio gli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione, essa non può essere dissociata dall’analisi dell’economia generale del sistema pensionistico nella quale le disposizioni transitorie si inseriscono. |
c) Sull’interpretazione contestuale
56. |
Le prestazioni versate nell’ambito del regime pensionistico sono definite al titolo V, capo 3, dello Statuto e all’allegato VIII di quest’ultimo. In base a tali disposizioni, l’articolo 83, paragrafo 1, di tale Statuto prevede che il pagamento delle prestazioni previste dal regime pensionistico sia a carico del bilancio dell’Unione e che gli Stati membri garantiscano collettivamente il pagamento di tali prestazioni. Inoltre, l’articolo 83 bis e l’allegato XII del detto Statuto definiscono le regole attuariali di calcolo dell’aliquota contributiva che consente di garantire l’equilibrio del regime pensionistico. |
57. |
Il regime pensionistico degli agenti contrattuali è precisato agli articoli 109 e 110 del RAA. Così, l’articolo 109, paragrafo 1, prima frase, del RAA dispone: «[a]ll’atto della cessazione dal servizio, l’agente contrattuale ha diritto alla pensione di anzianità, al trasferimento dell’equivalente attuariale o all’indennità una tantum alle condizioni previste dalle disposizioni del titolo V, capitolo 3, dello Statuto». |
58. |
Discende pertanto dalla formulazione stessa di tali disposizioni che i regimi pensionistici dei funzionari e quello degli agenti contrattuali obbediscono a norme comuni. |
59. |
Schematicamente, il regime pensionistico, quale definito da dette disposizioni, è concepito come un fondo nozionale con prestazioni definite, nel quale i contributi del personale servono a finanziare le future pensioni di quest’ultimo. Tali contributi coprono il costo dei diritti a pensione maturati durante un determinato anno e non sono in alcun modo collegati alle spese di detto anno destinate al pagamento delle pensioni. |
60. |
Il funzionamento di tale fondo si basa sul principio dell’equilibrio attuariale, in virtù del quale i contributi del personale, conformemente all’articolo 83, paragrafo 2, dello Statuto, devono coprire un terzo dei diritti maturati nel corso dell’anno interessato, corrispondente alle pensioni che dovranno essere versate ai funzionari dopo il loro pensionamento ( 15 ). L’aliquota dei contributi versati dai funzionari forma oggetto di una valutazione regolare prevista all’allegato XII dello Statuto, al fine di garantire che tali contributi finanzino un terzo del costo del regime ( 16 ). |
61. |
Risulta da tali considerazioni che, sia per i funzionari a cui si applica lo Statuto sia per gli altri agenti a cui si applica il RAA, il regime delle pensioni di anzianità dei membri del personale dell’Unione si basa sul pagamento da parte di questi ultimi di un contributo attualizzato il cui effetto è quello di far sorgere diritti a pensione per un determinato anno. Orbene, mi sembra che l’esistenza di un siffatto regime comune, basato sul pagamento di contributi, permetta di chiarire l’interpretazione del termine «analogia» di cui all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA. |
62. |
Infatti, alla luce del contesto nel quale si inserisce tale articolo, ritengo che l’applicazione per analogia degli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto non possa essere vincolata ad una condizione attinente all’accertamento di una continuità sostanziale delle funzioni esercitate dall’agente contrattuale. Al contrario, mi sembra che, così come dev’essere intesa alla luce del sistema pensionistico contributivo predisposto dal legislatore dell’Unione a beneficio dei funzionari e degli agenti a cui si applica il RAA, tale applicazione debba basarsi su un criterio di continuità di iscrizione al regime pensionistico. |
63. |
Ne deduco che, ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA, dev’essere considerato come «impiegato al 31 dicembre 2013», l’agente contrattuale, assunto anteriormente a tale data, che, a prescindere dalla stipula, dopo quest’ultima, di un contratto che modifichi sostanzialmente le sue funzioni, abbia mantenuto la sua iscrizione al regime pensionistico dell’Unione e abbia continuato a versare contributi a tale regime. |
64. |
Aggiungo che solo tale interpretazione può esprimere il significato e la portata delle disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA, dato che essa permette di collocare un agente contrattuale in una situazione analoga a quella del funzionario che, entrato in servizio anteriormente al 1o gennaio 2014 e che abbia proseguito il versamento di contributi al regime pensionistico, può beneficiare delle disposizioni transitorie di cui agli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto ( 17 ). |
65. |
Inoltre, l’analisi che propongo alla Corte di seguire non può essere validamente contestata avvalendosi del riferimento, operato al punto 81 della decisione impugnata, alla sentenza EMA/Drakeford. Infatti, come giustamente rileva il sig. Picard, tale sentenza riguarda la riqualificazione, prevista all’articolo 8, paragrafo 1, del RAA, di contratti a tempo determinato conclusi in successione con agenti temporanei. In una siffatta ipotesi, il Tribunale si è fondato sul criterio relativo alla continuità sostanziale delle funzioni esercitate da un agente temporaneo per determinare se, sotto le apparenze del rinnovo di contratti a tempo determinato, l’amministrazione non avesse inteso coprire un posto permanente. Tale soluzione, basata sull’impianto delle disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 1, del RAA, mi pare ininfluente sull’interpretazione delle misure transitorie previste in materia di pensioni di anzianità dal regolamento n. 1023/2013. |
66. |
Alla luce di tutte queste considerazioni, considero che il Tribunale ha commesso un errore di diritto respingendo il ricorso di annullamento della risposta del 4 gennaio 2016 per il motivo che le disposizioni transitorie di cui all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA si applicano per analogia agli agenti contrattuali impiegati al 31 dicembre 2013 e rimasti tali, dopo tale data, in forza di un contratto che non determina una discontinuità nel rapporto d’impiego. |
67. |
Di conseguenza, propongo alla Corte di dichiarare fondato il motivo unico e, pertanto, di annullare la sentenza impugnata. |
VII. Sul ricorso proposto dinanzi al Tribunale
68. |
Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando l’impugnazione è accolta e la Corte annulla la decisione del Tribunale, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. |
69. |
A tale riguardo, ricordo che, dinanzi al Tribunale, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità del ricorso fondata sull’assenza di atto arrecante pregiudizio ai sensi dell’articolo 90 dello Statuto. Fondandosi su una giurisprudenza costante della Corte ( 18 ), il Tribunale ha deciso che, in un interesse di economia processuale, occorreva esaminare innanzitutto i motivi dedotti dal ricorrente, senza statuire preliminarmente sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, essendo il ricorso in ogni caso infondato. Ne discende che, per statuire sulla controversia nel suo insieme, la Corte deve prima pronunciarsi sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione poi, se del caso, esaminare la fondatezza della domanda del ricorrente. |
70. |
Orbene, mi sembra che la Corte sia nelle condizioni di pronunciarsi sull’insieme di tali punti in quanto, da un lato, l’esposizione dei fatti accertati ai fini della decisione appare completa e sufficiente, e, dall’altro, gli elementi della controversia sono stati dibattuti in contraddittorio dinanzi al Tribunale ( 19 ) e alla Corte. Aggiungo che è nell’interesse del ricorrente, che ha adito il Tribunale il 7 novembre 2016, ottenere rapidamente una decisione giurisdizionale. |
A. Sulla ricevibilità del ricorso
1. Argomenti delle parti
71. |
A sostegno della sua eccezione di irricevibilità, la Commissione fa valere che la risposta del 4 gennaio 2016, fornita sotto forma di messaggio di posta elettronica, non può interpretarsi come un atto che arreca pregiudizio, dato che essa ha semplicemente lo scopo di fornire al ricorrente informazioni su una disposizione statutaria. A tale titolo, essa rileva che tale risposta è accompagnata da un’avvertenza con cui si precisava che il messaggio presentava solo carattere informativo. Essa aggiunge che, essendo stata inviata da un semplice collega del ricorrente pochissimo tempo dopo la richiesta, la risposta del 4 gennaio 2016 non è stata preceduta da alcuno studio preliminare indispensabile all’adozione di un atto che arreca pregiudizio. |
72. |
La Commissione sostiene altresì che solo alla data del pensionamento di un agente le disposizioni statutarie relative al coefficiente di maturazione dei diritti a pensione di anzianità e all’età pensionabile avranno effetto concreto. Essa considera che il ricorrente non può esigere la predeterminazione di taluni elementi dei suoi diritti a pensione, e ciò tanto più che tali disposizioni possono essere modificate sino alla data del suo pensionamento. La Commissione ne deduce che il solo atto che possa arrecare pregiudizio al sig. Picard consisterà nella decisione definitiva che verrà adottata al momento del suo pensionamento. |
73. |
Dal canto suo, il sig. Picard sostiene che l’amministrazione era tenuta a determinare in anticipo gli elementi di calcolo della sua pensione, dato che tali elementi erano già noti e non erano più modificabili al momento in cui egli aveva presentato la sua richiesta. Egli aggiunge che la risposta del 4 gennaio 2016 ha inciso immediatamente e direttamente sui suoi diritti a pensione, cosicché egli disponeva di un interesse legittimo, concreto e attuale, a far determinare in sede giudiziale un elemento incerto del suo stato. |
74. |
Il ricorrente sottolinea altresì che, nella sentenza Torné, il Tribunale ha dichiarato che le disposizioni statutarie devono essere interpretate nel senso che impongono esplicitamente all’istituzione interessata di adottare immediatamente una decisione senza attendere la definitiva cessazione dalle funzioni dell’interessato. Egli rileva altresì che, al punto 49 di tale sentenza, il Tribunale ha deciso che era la nota controversa con cui veniva fissata la data di entrata in servizio della ricorrente che le aveva arrecato pregiudizio, e non la sua futura applicazione ai fini del calcolo dei suoi diritti a pensione all’atto della liquidazione della sua pensione. |
2. Valutazione
75. |
Occorre ricordare, in base ai fatti accertati, che il sig. Picard ha presentato, contro la risposta del 4 gennaio 2016, un reclamo sul fondamento dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. Investita di tale domanda, l’AACC, secondo la decisione del 25 luglio 2016 della DG Risorse umane, ha respinto il reclamo, in via principale, in quanto irricevibile, in assenza di atto lesivo e, in subordine, in quanto infondato. |
76. |
Dinanzi al Tribunale, il sig. Picard ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della risposta del 4 gennaio 2016 e, «ove occorra», all’annullamento della decisione di rigetto del 25 luglio 2016. |
77. |
Risulta dalle disposizioni dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto che gli atti delle istituzioni possono essere contestati da un funzionario alla sola condizione che gli arrechino pregiudizio. L’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto, prevede, in sostanza, che anche la ricevibilità del ricorso contenzioso sia subordinata al verificarsi di tale condizione. Inoltre, ai sensi dell’articolo 117 del RAA, le disposizioni relative ai rimedi giuridici previste dallo Statuto, tra le quali quelle che ho appena citato, si applicano per analogia agli agenti contrattuali. |
78. |
Discende da tali elementi che, per determinare se il ricorso del sig. Picard è ricevibile, occorre verificare se la risposta del 4 gennaio 2016 si configuri come un atto che gli arreca pregiudizio ai sensi delle citate disposizioni. |
79. |
Su questo punto, ricordo che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, arrecano pregiudizio e possono formare oggetto di ricorso di annullamento solo gli atti o i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti tali da incidere direttamente e immediatamente sugli interessi del ricorrente modificando, in misura rilevante, la situazione giuridica di quest’ultimo ( 20 ). Tale definizione dell’atto che arreca pregiudizio in materia di funzione pubblica non è peraltro diversa da quella adottata dalla Corte per definire gli «atti impugnabili» ai sensi dell’articolo 263 TFUE ( 21 ), di modo che la giurisprudenza adottata nella sfera di tale articolo è, mutatis mutandis, applicabile al caso in esame. |
80. |
Per stabilire se un atto produca siffatti effetti vincolanti, occorre riferirsi alla sostanza di tale atto e valutare i suoi effetti alla luce di criteri oggettivi, come il contenuto dell’atto stesso, tenendo conto, eventualmente, del contesto dell’adozione di quest’ultimo nonché dei poteri dell’istituzione che ne è l’autrice ( 22 ). |
81. |
Inoltre, risulta dalla giurisprudenza della Corte che gli atti preparatori, gli atti di mera esecuzione, le semplici raccomandazioni e i pareri nonché, in linea di principio, le istruzioni interne non si configurano come atti che producano effetti vincolanti ( 23 ). |
82. |
Discende da tali considerazioni che, per stabilire se un atto arrechi pregiudizio, occorre soltanto riferirsi alla sua sostanza, di modo che è indifferente il suo supporto formale ( 24 ). Ne deduco che, nel caso in esame, la sola circostanza che la risposta del 4 gennaio 2016 abbia rivestito la forma di un messaggio di posta elettronica non basta ad escludere la qualificazione di atto che arreca pregiudizio e che rimane necessario esaminarne il contenuto al fine di determinarne la natura giuridica. |
83. |
A questo proposito, constato, sulla base dei fatti accertati del caso di specie che, con messaggio di posta elettronica del 4 gennaio 2016, il sig. Picard si è rivolto al responsabile del settore «Pensioni» dell’Unità 4 del PMO al fine di sapere se i suoi diritti a pensione fossero stati modificati in seguito alla firma del contratto del 16 maggio 2014. |
84. |
Con messaggio di posta elettronica di pari data, tale responsabile ha risposto al sig. Picard affermando che i suoi diritti a pensione «sono cambiati in ragione del cambiamento di contratto», di modo che «l’età pensionabile normale passa effettivamente a 66 anni» e che «per quanto riguarda il coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione esso passa all’1,8% a decorrere dal 1o gennaio 2014». L’autore del messaggio di posta elettronica ha concluso in questi termini: «[s]pero che queste informazioni Le saranno utili». |
85. |
A mio modo di vedere, risulta da tali circostanze che, al di là delle precauzioni semantiche contenute nella risposta del 4 gennaio 2016, tale messaggio di posta elettronica non può essere considerato, alla luce del suo contenuto, di natura meramente informativa. Al riguardo, constato che il responsabile del settore «Pensioni» dell’unità 4 del PMO è stato investito di una richiesta di informazioni precise da parte del sig. Picard e ha risposto a quest’ultimo, nell’esercizio della sua funzione, affermando, con altrettanta precisione, che in considerazione della stipula di un nuovo contratto la sua età pensionabile era differita a 66 anni e che il coefficiente di maturazione dei suoi diritti a pensione era ridotto. |
86. |
Tuttavia, questo semplice esame non può bastare a dimostrare che il ricorso del sig. Picard è ricevibile. Rimane da determinare, per rispondere agli argomenti esposti dalla Commissione, se la risposta del 4 gennaio 2016 sia tale da arrecare pregiudizio ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto o se l’unica decisione impugnabile sia quella che fisserà definitivamente i diritti a pensione del sig. Picard alla data del futuro pensionamento di quest’ultimo. |
87. |
Su questo punto, risulta dalla giurisprudenza della Corte che i provvedimenti intermedi, dato che esprimono il punto di vista provvisorio di un’istituzione, non costituiscono, in linea di principio, atti che possano essere oggetto di un ricorso di annullamento ( 25 ). Infatti, in una siffatta ipotesi, gli eventuali vizi che inficiassero tali provvedimenti provvisori potrebbero essere fatti valere a sostegno del ricorso diretto contro l’atto definitivo ( 26 ). |
88. |
Fermo restando ciò, la constatazione che un atto di un’istituzione costituisce un provvedimento intermedio che non esprime la posizione definitiva di un’istituzione non può bastare a stabilire, in maniera sistematica, che tale atto non costituisce un «atto impugnabile». Così, un atto intermedio, che produca effetti giuridici autonomi, può formare oggetto di un ricorso di annullamento nella misura in cui non sia possibile porre rimedio all’illegittimità che lo inficia nel quadro di un ricorso avverso la decisione finale di cui esso costituisce una fase di elaborazione. Ne consegue che, qualora la contestazione della legittimità di un atto intermedio nell’ambito di un ricorso siffatto non sia idonea a garantire una tutela giurisdizionale effettiva al ricorrente contro gli effetti di tale atto, quest’ultimo deve poter essere oggetto di un ricorso di annullamento ( 27 ). |
89. |
Tale giurisprudenza mi sembra che possa essere trasferita al caso di specie al fine di verificare se la risposta del 4 gennaio 2016 sia tale da poter formare oggetto di un ricorso di annullamento. A tale proposito, rilevo che, in tale risposta, viene in particolare precisato al sig. Picard che, in considerazione del suo cambiamento di contratto, l’età pensionabile passa a 66 anni. Orbene, se il ricorrente dovesse essere costretto a raggiungere l’età contemplata in tale risposta per andare in pensione e contestare la decisione definitiva presa a tale data che fissa i suoi diritti alla pensione di anzianità, egli sarebbe privato di ogni ricorso effettivo che gli consenta di far valere che, in virtù delle disposizioni transitorie previste all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA, egli avrebbe dovuto aver diritto ad una pensione di anzianità sin dall’età di 63 anni. |
90. |
Ne risulta che la risposta del 4 gennaio 2016 produce effetti giuridici autonomi, in quanto può avere effetti irreversibili direttamente e immediatamente incidenti sulla situazione giuridica del sig. Picard, ai quali non può porre rimedio l’esercizio di un ricorso proposto contro la decisione definitiva adottata al momento del pensionamento dell’interessato. |
91. |
Ciò posto, ritengo che, a meno di non privare il sig. Picard di una tutela giurisdizionale effettiva, tale risposta debba essere considerata come un atto che arreca pregiudizio ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. |
92. |
Di conseguenza, alla luce di tutte queste considerazioni, ritengo che il ricorso proposto dal sig. Picard debba essere considerato ricevibile. |
B. Sulla fondatezza del ricorso
93. |
Ove la Corte adotti il ragionamento che le ho proposto di seguire nell’esame del motivo unico, il ricorso proposto dal sig. Picard dovrebbe essere accolto. Risulta, infatti, dagli elementi pacifici del fascicolo che, a partire dal 1o luglio 2008, data della sua assunzione iniziale in qualità di agente contrattuale, il ricorrente ha ininterrottamente lavorato alle dipendenze dell’Unione continuando a contribuire al regime pensionistico. |
94. |
Ne consegue che il sig. Picard dev’essere considerato come impiegato al 31 dicembre 2013 ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA e, di conseguenza, deve beneficiare del mantenimento del coefficiente annuale di maturazione dei diritti a pensione e dell’età pensionabile alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni transitorie del regolamento n. 1023/2013. |
95. |
Di conseguenza, propongo alla Corte di annullare la risposta del 4 gennaio 2016 nonché la decisione di rigetto del 25 luglio 2016. |
VIII. Sulle spese
96. |
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese. |
97. |
Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di quest’ultimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. |
98. |
Nella fattispecie, il ricorrente ha chiesto alla Corte, in seguito all’esame della causa, di accogliere le sue pretese formulate in primo grado e di condannare la Commissione alle spese dei due gradi di giudizio. |
99. |
Poiché la Commissione è risultata soccombente e il sig. Picard ha chiesto la sua condanna alle spese, essa dev’essere condannata a farsi carico, oltre alle proprie spese relative ai due gradi di giudizio, di quelle sostenute dal ricorrente dinanzi alla Corte e al Tribunale. |
IX. Conclusione
100. |
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte:
|
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) GU 2013, L 287, pag. 15.
( 3 ) Si tratta dell’età che il ricorrente aveva a tale data.
( 4 ) Sentenza del 14 dicembre 2018, Torné/Commissione (T‑128/17; in prosieguo: la sentenza Torné, EU:T:2018:969).
( 5 ) A tal fine, il Tribunale si è fondato sulle sentenze del 26 febbraio 2002, Consiglio/Boehringer (C‑23/00 P, EU:C:2002:118, punti da 50 a 52), e del 13 gennaio 2017 (Deza/ECHA, T‑189/14, EU:T:2017:4, punto 26).
( 6 ) Ad eccezione del paragrafo 4 di tale articolo 22.
( 7 ) A tal fine, il Tribunale ha fatto riferimento alla sentenza del 16 settembre 2015, EMA/Drakeford (T‑231/14 P; in prosieguo: la sentenza EMA/Drakeforf, EU:T:2015:639, punto 40).
( 8 ) Sentenza del 24 marzo 2022, GVN/Commissione (C‑666/20 P, non pubblicata, EU:C:2022:225, punto 51 e giurisprudenza citata).
( 9 ) Tali obiettivi, che erano già affermati nella motivazione della proposta di regolamento elaborata dalla Commissione (GU 2012, C 102, pag.19), sono enunciati ai considerando 14 e 15 del regolamento n. 1023/2013.
( 10 ) V., in tal senso, sentenza del 3 marzo 2022, WV/SEAE (C‑162/20 P, EU:C:2022:153, punto 92 e giurisprudenza citata).
( 11 ) Tale termine si rinviene in particolare nelle versioni in lingua tedesca («sinngemäß»); estone («analoogia»); spagnola («analogía»); italiana («analogia») e polacca («analogii»).
( 12 ) (Sorta di rapporto di somiglianza sul piano fisico, intellettuale o morale che esiste sotto taluni profili tra due o più cose diverse. Trad. libera). Tale definizione è quella data dall’ottava edizione (Parigi, 1935) del Dictionnaire de l’Académie française. Il Dictionnaire Larousse (Parigi, 1977) definisce il termine «analogie» in questi termini: «Rapport, ressemblance d’une chose avec une autre» (Rapporto, somiglianza di una cosa con un’altra. Trad. libera).
( 13 ) Peraltro, tale volontà di rispettare i diritti maturati anteriormente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni era già stata espressa nella motivazione della proposta di regolamento elaborata dalla Commissione (GU 2012, C 102, pag. 19).
( 14 ) Peraltro, una siffatta interpretazione non mi sembra in contrasto con l’impiego, al considerando 29 del regolamento n.1023/2013, del solo termine «Statuto» dato che le misure transitorie di cui all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del RAA rinviano direttamente agli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto.
( 15 ) I due terzi dei contributi al regime pensionistico costituiscono un debito nei confronti del personale a cui il bilancio dell’Unione deve far fronte di pari passo con i pensionamenti.
( 16 ) Per una presentazione d’insieme del sistema su cui si basa il regime delle pensioni di anzianità dei funzionari e degli agenti contrattuali dell’Unione, v. Pilorge-Vrancken, J., Droit de la fonction publique de l’Union européenne, Bruylant, Éditions juridiques, 2017, pag. 151 e segg., nonché pag. 254.
( 17 ) Al riguardo, rilevo che, nella sentenza Torné, il Tribunale si è essenzialmente fondato, ai fini dell’interpretazione degli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto, sul criterio attinente alla continuità di iscrizione del funzionario a partire dalla sua entrata in servizio.
( 18 ) V., in questo senso, sentenze del 26 febbraio 2002, Consiglio/Boehringer (C‑23/00 P, EU:C:2002:118, punti da 50 a 52), e del 21 dicembre 2016, Club Hotel Loutraki e a./Commissione (C‑131/15 P, EU:C:2016:989, punti 67 e 68 nonché giurisprudenza citata).
( 19 ) A tale titolo, osservo che, come attestano le memorie depositate dalle parti dinanzi al Tribunale e il verbale dell’udienza tenutasi dinanzi a tale giudice, la ricevibilità del ricorso proposto dal sig. Picard è stata ampiamente dibattuta dinanzi al Tribunale.
( 20 ) V., in tal senso, sentenza del 14 ottobre 2021, KF/CSUE (C‑464/20 P, non pubblicata, EU:C:2021:848, punto 26 e giurisprudenza citata).
( 21 ) V., per quanto riguarda la definizione di «atti impugnabili» ai sensi dell’articolo 263 TFUE, sentenze del 25 febbraio 2021, Vodafone Ziggo Group/Commissione (C‑689/19 P, EU:C:2021:142, punto 48 e giurisprudenza citata), nonché del 22 aprile 2021, thyssenkrupp Electrical Steel e thyssenkrupp Electrical Steel Ugo/Commissione (C‑572/18 P, EU:C:2021:317, punto 46 e giurisprudenza citata).
( 22 ) V. sentenza del 6 ottobre 2021, Poggiolini/Parlamento (C‑408/20 P, EU:C:2021:806, punto 32 e giurisprudenza citata).
( 23 ) V. sentenza del 22 aprile 2021, thyssenkrupp Electrical Steel e thyssenkrupp Electrical Steel Ugo/Commissione (C‑572/18 P, EU:C:2021:317, punto 47 e giurisprudenza citata).
( 24 ) Così, un foglio paga mensile può rivelare l’esistenza di una decisione. V., in tal senso, sentenze del 15 giugno 1976, Wack/Commissione (1/76, EU:C:1976:91, punto 5), e del 30 settembre 1986, Delhez e a./Commissione (264/83, EU:C:1986:344, punto 20 e giurisprudenza citata). Secondo la stessa logica, si configura come atto che arreca pregiudizio un colloquio verbale nel corso del quale l’Autorità che ha il potere di nomina ha manifestato la sua decisione di non proseguire la procedura di nomina di un funzionario ad un posto vacante. V., in tal senso, sentenza del 9 febbraio 1984, Kohler/Corte dei conti (316/82, EU:C:1984:49, punti da 9 a 13).
( 25 ) V., in tal senso, sentenza del 3 giugno 2021, Ungheria/Parlamento (C‑650/18, EU:C:2021:426, punti 43 e 44 e giurisprudenza citata).
( 26 ) V., in tal senso, sentenza del 22 aprile 2021, thyssenkrupp Electrical Steel e thyssenkrupp Electrical Steel Ugo/Commissione (C‑572/18 P, EU:C:2021:317, punto 50 e giurisprudenza citata).
( 27 ) V. sentenza del 6 ottobre 2021, Poggiolini/Parlamento (C‑408/20 P, EU:C:2021:806, punti 38 e 39 nonché giurisprudenza citata)