SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

16 giugno 2022 ( *1 )

[Testo rettificato con ordinanza del 6 settembre 2022]

«Inadempimento – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articoli 4, 7 e 67 – Libera circolazione dei lavoratori – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7 – Parità di trattamento – Prestazioni familiari – Vantaggi sociali e fiscali – Adeguamento degli importi in funzione dei livelli dei prezzi nello Stato di residenza dei figli»

Nella causa C‑328/20,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 22 luglio 2020,

Commissione europea, rappresentata da B.-R. Killmann e D. Martin, in qualità di agenti,

ricorrente,

sostenuta da:

Repubblica ceca, rappresentata da J. Pavliš, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti,

Repubblica di Croazia, rappresentata da G. Vidović Mesarek, in qualità di agente,

Repubblica di Polonia, rappresentata da B. Majczyna, in qualità di agente,

Romania, rappresentata da E. Gane e L. Liţu, in qualità di agenti,

Repubblica di Slovenia, rappresentata da J. Morela, in qualità di agente,

Repubblica slovacca, rappresentata da B. Ricziová, in qualità di agente,

Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da E. Gromnicka, C. Howdle, J.S. Watson e C. Zatschler, in qualità di agenti,

intervenienti,

contro

Repubblica d’Austria, rappresentata da M. Klamert, C. Pesendorfer, A. Posch e J. Schmoll, in qualità d’agenti,

convenuta,

sostenuta da:

Regno di Danimarca, rappresentato da M. Jespersen, J. Nymann-Lindegren e M. Wolff, in qualità di agenti,

Regno di Norvegia, rappresentato da S. Hammersvik, J.T. Kaasin, L. Tvedt e P. Wennerås, in qualità di agenti,

intervenienti,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, J. Passer, F. Biltgen (relatore), N. Wahl e M.L. Arastey Sahún, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 gennaio 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con il suo ricorso la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica d’Austria:

introducendo, per i lavoratori i cui figli risiedono in modo permanente in un altro Stato membro, un meccanismo di adeguamento degli assegni familiari e del credito d’imposta per figli a carico, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 4, 7 e 67 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1), nonché dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU 2011, L 141, pag. 1), e

introducendo, per i lavoratori migranti i cui figli risiedono in modo permanente in un altro Stato membro, un meccanismo di adeguamento del bonus famiglia Plus, del credito d’imposta per famiglie monoreddito, del credito d’imposta per nucleo familiare monoparentale e del credito d’imposta per gli assegni alimentari, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento n. 883/2004

2

I considerando 8, 12 e 16 del regolamento n. 883/2004 sono così formulati:

«(8)

Il principio generale della parità di trattamento è di particolare importanza per i lavoratori che non risiedono nello Stato membro in cui lavorano, compresi i lavoratori frontalieri.

(...)

(12)

Alla luce della proporzionalità si dovrebbe provvedere affinché il principio dell’assimilazione di fatti o avvenimenti non porti a risultati oggettivamente ingiustificati o al cumulo di prestazioni della stessa natura per lo stesso periodo.

(...)

(16)

All’interno della Comunità non c’è in linea di principio alcuna giustificazione per far dipendere i diritti in materia di sicurezza sociale dal luogo di residenza dell’interessato; anche se, in determinati casi specifici, in particolare per prestazioni speciali che hanno un legame con l’ambiente economico e sociale dell’interessato potrebbe essere preso in considerazione il luogo di residenza».

3

L’articolo 1, lettera z), di tale regolamento così dispone:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

(...)

z)

“prestazione familiare”, tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell’allegato I».

4

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera j), di detto regolamento prevede quanto segue:

«Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

(...)

j)

le prestazioni familiari».

5

L’articolo 4 del medesimo regolamento, intitolato «Parità di trattamento», è del seguente tenore:

«Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, le persone alle quali si applica il presente regolamento godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato».

6

L’articolo 5 del regolamento n. 883/2004, intitolato «Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti», è così formulato:

«Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento e in considerazione delle disposizioni particolari di attuazione previste, si applica quanto segue:

a)

laddove a titolo della legislazione dello Stato membro competente il beneficio di prestazioni di sicurezza sociale o altri redditi producano effetti giuridici, le pertinenti disposizioni di detta legislazione si applicano altresì in caso di beneficio di prestazioni equivalenti acquisite a titolo della legislazione di un altro Stato membro o di redditi acquisiti in un altro Stato membro;

b)

se, in virtù della legislazione dello Stato membro competente, sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi di taluni fatti o avvenimenti, detto Stato membro tiene conto di fatti o avvenimenti analoghi verificatisi in un altro Stato membro come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale».

7

L’articolo 7 del regolamento n. 883/2004, intitolato «Abolizione delle clausole di residenza», prevede quanto segue:

«Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, le prestazioni in denaro dovute a titolo della legislazione di uno o più Stati membri o del presente regolamento non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’istituzione debitrice».

8

L’articolo 67 di tale regolamento, intitolato «Familiari residenti in un altro Stato membro», così dispone:

«Una persona ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, anche per i familiari che risiedono in un altro Stato membro, come se questi ultimi risiedessero nel primo Stato membro. Tuttavia, il titolare di una pensione o di una rendita ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente per la sua pensione o la sua rendita».

9

L’articolo 68 di detto regolamento fissa nel modo seguente le regole di priorità in caso di cumulo:

«1.   Qualora nello stesso periodo e per gli stessi familiari siano previste prestazioni in base alle legislazioni di più Stati membri, si applicano le seguenti regole di priorità:

a)

nel caso di prestazioni dovute da più Stati membri a diverso titolo, l’ordine di priorità è il seguente: in primo luogo i diritti conferiti a titolo di un’attività professionale subordinata o autonoma, in secondo luogo i diritti conferiti a titolo dell’erogazione di una pensione o di una rendita e, infine, i diritti conferiti a titolo della residenza;

b)

nel caso di prestazioni dovute da più Stati membri a un medesimo titolo, l’ordine di priorità è fissato con riferimento ai seguenti criteri secondari:

i)

nel caso di diritti conferiti a titolo di un’attività professionale subordinata o autonoma: il luogo di residenza dei figli a condizione che sia esercitata una siffatta attività (...);

(...)

2.   In caso di cumulo di diritti, le prestazioni familiari sono erogate in base alla legislazione definita prioritaria a norma del paragrafo 1. I diritti alle prestazioni familiari dovute a norma della o delle altre legislazioni in questione sono sospesi fino a concorrenza dell’importo previsto dalla prima legislazione ed erogati, se del caso, sotto forma d’integrazione differenziale, per la parte che supera tale importo. (...)».

Regolamento n. 492/2011

10

L’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 492/2011, contenuto nel capo I, sezione 2, di quest’ultimo, intitolata «Esercizio dell’impiego e parità di trattamento», dispone quanto segue:

«1.   Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.

2.   Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali».

Diritto austriaco

FLAG

11

Il Bundesgesetz betreffend den Familienlastenausgleich durch Beihilfen (legge federale relativa alla compensazione degli oneri familiari tramite sussidi), del 24 ottobre 1967 (BGBl. 376/1967), come modificato dal Bundesgesetz mit dem das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, das Einkommensteuergesetz 1988 und das Entwicklungshelfergesetz geändert werden (legge federale recante modifica della legge federale relativa alla compensazione degli oneri familiari tramite sussidi del 1967, della legge federale relativa all’imposta sul reddito delle persone fisiche del 1988 e della legge relativa agli operatori degli aiuti allo sviluppo), del 4 dicembre 2018 (BGBl. I, 83/2018) (in prosieguo: il «FLAG»), all’articolo 1 stabilisce che le prestazioni previste dallo stesso articolo sono «concesse per la compensazione degli oneri nell’interesse della famiglia».

12

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del FLAG, le persone che hanno il proprio domicilio o la propria residenza abituale nel territorio federale hanno diritto agli assegni familiari per i figli minorenni.

13

L’articolo 4 del FLAG prevede quanto segue:

«(1)   Le persone che hanno diritto a una prestazione equivalente erogata da un altro Stato non hanno diritto agli assegni familiari.

(2)   I cittadini austriaci esclusi dal diritto agli assegni familiari in forza del paragrafo 1 o dell’articolo 5, paragrafo [4], beneficiano di un’indennità compensativa se l’importo della prestazione equivalente erogata da un altro Stato, alla quale detti cittadini austriaci o una diversa persona hanno diritto (articolo 5, paragrafo [4]), è inferiore agli assegni familiari che, in mancanza della succitata prestazione equivalente, dovrebbero essere loro concessi in forza della presente legge federale.

(3)   L’indennità compensativa corrisponde alla differenza tra la prestazione equivalente erogata da un altro Stato e gli assegni familiari che dovrebbero essere concessi in forza della presente legge federale.

(...)

(6)   Le indennità compensative sono considerate assegni familiari ai sensi della presente legge federale, ma ad esse non si applicano le disposizioni relative all’importo degli assegni familiari».

14

L’articolo 5, paragrafi 3 e 4, del FLAG è così formulato:

«(3)   I figli che risiedono in modo permanente all’estero non hanno diritto agli assegni familiari.

(4)   I figli ai quali è riconosciuto il diritto all’erogazione di una prestazione equivalente da parte di un altro Stato non hanno diritto agli assegni familiari. Ciò non esclude la concessione di un’indennità compensativa (articolo 4, paragrafo 2)».

15

L’articolo 8 del FLAG così dispone:

«(1)   L’importo degli assegni familiari dovuto a una persona è stabilito in funzione del numero e dell’età dei figli per i quali sono concessi gli assegni familiari.

(2)   L’importo mensile degli assegni familiari ammonta a

(...)

3. a partire dal 1o gennaio 2018:

a)

EUR 114 per ogni figlio a decorrere dall’inizio del mese di nascita,

b)

EUR 121,9 per ogni figlio a decorrere dall’inizio del mese di compimento del terzo anno di età,

c)

EUR 141,5 per ogni figlio a decorrere dall’inizio del mese di compimento del decimo anno di età,

d)

EUR 165,1 per ogni figlio a decorrere dall’inizio del mese di compimento del diciannovesimo anno di età.

(3)   L’importo mensile degli assegni familiari è maggiorato, per ciascun figlio,

(...)

3 con decorrenza dal 1o gennaio 2018, di:

a)

EUR 7,1 se sono concessi per due figli,

b)

EUR 17,4 se sono concessi per tre figli,

c)

EUR 26,5 se sono concessi per quattro figli,

d)

EUR 32 se sono concessi per cinque figli,

e)

EUR 35,7 se sono concessi per sei figli,

f)

EUR 52 se sono concessi per sette o più figli.

(4)   L’importo mensile degli assegni familiari è maggiorato, per ciascun figlio gravemente disabile,

(...)

3. di EUR 155,90 a decorrere dal 1o gennaio 2018.

(...)

(8)   Per ciascun figlio che, nel corso di un anno civile, abbia già compiuto o debba compiere sei anni e che non abbia ancora compiuto sedici anni, gli assegni familiari sono maggiorati di EUR 100 a decorrere dal mese di settembre del presente anno civile».

16

L’articolo 8a del FLAG così dispone:

«(1)   Gli importi degli assegni familiari (articolo 8) per i figli che risiedono in modo permanente nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea, di un altro Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo[, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3) (in prosieguo: l’“accordo SEE”),] o della Svizzera sono stabiliti sulla base del rapporto tra i livelli dei prezzi comparati pubblicati dall’Ufficio statistico dell’Unione europea [(Eurostat)] per ciascuno Stato membro dell’Unione europea, per ciascuno Stato aderente all’accordo [SEE] e per la Svizzera e quello dell’Austria.

(2)   Gli importi degli assegni familiari di cui al paragrafo 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2019 sulla base dei valori ai sensi del paragrafo 1, pubblicati il 1o giugno 2018. Dopo tale data, detti importi sono adeguati ogni due anni sulla base dei valori pubblicati alla data del 1o giugno dell’anno precedente.

(3)   Il Bundesminister für Frauen, Familien und Jugend [(Ministro federale delle donne, della famiglia e dei giovani, Austria)] pubblica, mediante regolamento adottato congiuntamente con il Bundesminister für Finanzen [(Ministro federale delle Finanze, Austria)], le basi di calcolo e gli importi previsti ai paragrafi 1 e 2, nonché gli importi di cui all’articolo 33, paragrafo 3, punto 2, del [Bundesgesetz über die Besteuerung des Einkommens natürlicher Personen (legge federale relativa all’imposta sul reddito delle persone fisiche), del 7 luglio 1988 (BGBl. 400/1988), come modificato dal Jahressteuergesetz 2018 (legge fiscale annuale del 2018), del 14 agosto 2018 (BGBl. I, 62/2018) e dalla legge federale recante modifica della legge federale relativa alla compensazione degli oneri familiari tramite sussidi del 1967, della legge federale relativa all’imposta sul reddito delle persone fisiche del 1988 e della legge relativa agli operatori degli aiuti allo sviluppo del 4 dicembre 2018 (in prosieguo: l’“EStG”)]».

17

L’articolo 53 del FLAG così recita:

«(1)   Nell’ambito della presente legge federale, i cittadini degli Stati contraenti dell’accordo [SEE], nei limiti in cui ciò risulti dal citato accordo, sono equiparati ai cittadini austriaci. In tale contesto, la residenza permanente di un figlio in uno Stato dello Spazio economico europeo [(SEE)], conformemente alle disposizioni comunitarie, deve essere equiparata a una residenza permanente di un figlio in Austria.

(...)

(4)   Il paragrafo 1, seconda frase, non si applica per quanto riguarda l’articolo 8a, paragrafi da 1 a 3.

(5)   L’articolo 26, paragrafo 3, della Bundesabgabenordnung [(codice federale delle imposte)] (…) si applica alle prestazioni di cui alla presente legge federale fino al 31 dicembre 2018. A decorrere dal 1o gennaio 2019, l’articolo 26, paragrafo 3, del codice federale delle imposte si applica alle prestazioni contemplate dalla presente legge federale solo per le persone in servizio all’estero che lavorano per conto di un ente locale, nonché ai loro coniugi e ai loro figli».

EStG

18

L’articolo 33 dell’EStG prevede quanto segue:

«(2)   I crediti d’imposta devono essere detratti dall’[importo dell’imposta] risultante dall’applicazione del paragrafo 1 nel seguente ordine:

1.

il bonus famiglia Plus di cui al paragrafo 3a; il bonus famiglia Plus non va detratto nella misura in cui eccede l’imposta dovuta sul reddito imponibile in forza del paragrafo 1;

2.

i crediti d’imposta di cui ai paragrafi da 4 a 6.

(3)   I contribuenti percettori di assegni familiari in forza del [FLAG] hanno diritto, parallelamente all’erogazione di assegni familiari, a un credito di imposta di EUR 58,40 al mese per ciascun figlio. Sono diversamente disciplinati i seguenti casi:

1.

Non è concesso il credito d’imposta per i figli che risiedono in modo permanente al di fuori di uno Stato membro dell’Unione (…), di uno Stato del [SEE] o della Svizzera.

2.

Per quanto attiene ai figli che risiedono in modo permanente nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione (…), di un altro Stato aderente all’accordo [SEE] o della Svizzera, l’importo del credito d’imposta per figli a carico è determinato sulla base del rapporto tra i livelli dei prezzi comparati pubblicati da [Eurostat] per ciascuno Stato membro dell’Unione, per ciascuno Stato aderente all’accordo [SEE] e per la Svizzera e quello dell’Austria:

a)

A decorrere dal 1o gennaio 2019, l’importo dei crediti d’imposta per figlio a carico è adeguato sulla base dei valori pubblicati il 1o giugno 2018. Dopo tale data, l’importo dei crediti d’imposta per figlio a carico è adeguato ogni due anni sulla base dei valori pubblicati alla data del 1o giugno dell’anno precedente.

(...)

(3a)   Un figlio per il quale è percepito l’assegno familiare ai sensi del [FLAG] e che risiede in modo permanente in uno Stato membro dell’Unione (…) o nel territorio di un altro Stato aderente all’accordo [SEE] oppure in Svizzera dà diritto, previa domanda, a un bonus famiglia Plus in conformità con le seguenti disposizioni:

1.

L’importo del bonus famiglia Plus ammonta a

a)

EUR 125 per mese di calendario fino alla fine del mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio,

b)

EUR 41,68 per mese di calendario dopo la fine del mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio.

2.

In deroga al punto 1, per i figli che risiedono in modo permanente nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione (…), di un altro Stato aderente all’accordo [SEE] o della Svizzera, l’importo del bonus famiglia Plus nonché dei crediti d’imposta di cui al paragrafo 4 è determinato sulla base del rapporto tra i livelli dei prezzi comparati pubblicati da [Eurostat] per ciascuno Stato membro dell’Unione (…), per ciascuno Stato aderente all’accordo [SEE] e per la Svizzera e quello dell’Austria:

a)

A decorrere dal 1o gennaio 2019, l’importo del bonus famiglia Plus e dei crediti d’imposta di cui al paragrafo 4 è adeguato sulla base dei valori pubblicati il 1o giugno 2018. Dopo tale data, detto importo è adeguato ogni due anni sulla base dei valori pubblicati alla data del 1o giugno dell’anno precedente.

(...)

5.

L’articolo 26, paragrafo 3, seconda frase, del codice federale delle imposte non si applica. Fanno eccezione i coniugi e i figli dei contribuenti la cui sede di servizio è all’estero che lavorano per conto di un ente locale.

(...)

(4)   Qualora il figlio risieda in modo permanente in uno Stato membro dell’Unione (…) o nel territorio di un altro Stato aderente all’accordo [SEE] oppure in Svizzera, sono inoltre applicabili i seguenti crediti d’imposta:

1.

Le persone percettrici uniche di reddito familiare hanno diritto a un credito d’imposta per famiglie monoreddito, per un importo annuale pari a:

EUR 494 per un figlio (articolo 106, paragrafo 1),

EUR 669 per due figli (articolo 106, paragrafo 1).

Tale importo è maggiorato di EUR 220 all’anno, rispettivamente per il terzo figlio e per ogni ulteriore figlio (articolo 106, paragrafo 1).

(...)

2.

I genitori soli hanno diritto a un credito d’imposta per nucleo familiare monoparentale, per un importo annuale di:

EUR 494 per un figlio (articolo 106, paragrafo 1),

EUR 669 per due figli (articolo 106, paragrafo 1).

Tale importo è maggiorato di EUR 220 all’anno, rispettivamente per il terzo figlio e per ogni ulteriore figlio (articolo 106, paragrafo 1). I genitori soli sono contribuenti che vivono con almeno un figlio (articolo 106, paragrafo 1) per più di sei mesi per anno civile senza convivere con un partner o un coniuge.

3.

I contribuenti che adempiono le obbligazioni alimentari nei confronti di un figlio hanno diritto a un credito d’imposta per gli assegni alimentari pari a EUR 29,20 al mese (…).

4.

In deroga ai punti da 1 a 3, l’importo dei crediti d’imposta per figli che risiedono in modo permanente nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione (…), di un altro Stato aderente all’accordo [SEE] o della Svizzera è stabilito in conformità al paragrafo 3a, punto 2. Se il contribuente ha diritto a un credito d’imposta per più figli e questi si trovano in paesi diversi, vanno presi in considerazione anzitutto i figli più grandi che danno diritto alla prestazione prima di considerare i più giovani.

5.

L’articolo 26, paragrafo 3, seconda frase, del codice federale delle imposte non si applica. Fanno eccezione i coniugi e i figli dei contribuenti la cui sede di servizio è all’estero che lavorano per conto di un ente locale.

(...)

(7)   Se l’imposta sul reddito dovuta in forza del paragrafo 1 è inferiore a EUR 250 ed è applicabile il credito d’imposta per famiglie monoreddito oppure il credito d’imposta per nucleo familiare monoparentale, si applicano le seguenti disposizioni, nel caso di un figlio a carico (articolo 106, paragrafo 1):

1.

La differenza tra EUR 250 e l’imposta di cui al paragrafo 1 dev’essere rimborsata sotto forma di supplemento per figlio a carico.

2.

Qualora il figlio risieda in modo permanente in un altro Stato membro dell’Unione (…) o nel territorio di un altro Stato aderente all’accordo [SEE] oppure in Svizzera, l’importo pari a EUR 250 è sostituito dall’importo risultante dall’applicazione del paragrafo 3a, punto 2.

(...)

Detto importo è maggiorato, per ogni ulteriore figlio (articolo 106, paragrafo 1), di un importo pari a EUR 250 o dell’importo che lo sostituisce.

(8)   1. Se l’imposta sul reddito risultante dai paragrafi 1 e 2 è inferiore a zero, dev’essere erogato il credito d’imposta per famiglie monoreddito o il credito d’imposta per nucleo familiare monoparentale.

(...)».

19

L’importo delle prestazioni familiari per i figli residenti in modo permanente in un altro Stato membro è disciplinato dalla Familienbeihilfe-Kinderabsetzbetrag-EU-Anpassungsverordnung (regolamento di adeguamento degli assegni familiari e del credito d’imposta per figli a carico nell’Unione europea), del 10 dicembre 2018 (BGBl. II, 318/2018; in prosieguo: il «regolamento di adeguamento»).

20

L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di adeguamento enuncia quanto segue:

«Per la determinazione degli importi di cui all’articolo 1, si procede alla fissazione di un coefficiente correttore fondato sugli indici pubblicati da [Eurostat] in data 1o giugno 2018 nell’ambito dei “Livelli dei prezzi comparati del consumo finale delle famiglie, ivi comprese le tasse indirette (EU-28 = 100)”».

21

L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di adeguamento contiene una tabella con i coefficienti correttori applicabili ai diversi Stati. Tali coefficienti variano da 0,450 (Bulgaria) a 1,520 (Svizzera), mentre quello per la Repubblica ceca è fissato a 0,619.

Codice federale delle imposte

22

L’articolo 26 del codice federale delle imposte così dispone:

«(1)   Ai sensi delle disposizioni tributarie, una persona ha domicilio nel luogo in cui occupa un’abitazione in circostanze che consentono di concludere che conserverà e utilizzerà tale abitazione.

(2)   Ai sensi delle disposizioni tributarie, una persona ha la propria residenza abituale nel luogo in cui risiede in circostanze che indicano che non soggiorna solo temporaneamente in tale luogo o in tale paese. (...)

(3)   I cittadini austriaci che hanno un contratto di lavoro con un ente di diritto pubblico la cui sede di servizio si situa all’estero (dipendenti pubblici all’estero) sono equiparati a persone che hanno la propria residenza abituale nel luogo in cui si situa il servizio che eroga la retribuzione. Lo stesso vale per il coniuge, purché la coppia conviva stabilmente, e per i figli minorenni facenti parte di tale nucleo familiare».

Procedimento precontenzioso e procedimento dinanzi alla Corte

23

Con lettera di diffida del 25 gennaio 2019, la Commissione ha invitato la Repubblica d’Austria a presentare le sue osservazioni in merito alle preoccupazioni che destava l’entrata in vigore, a partire dal 1o gennaio 2019, del meccanismo di adeguamento risultante dalle modifiche apportate all’articolo 8a del FLAG e all’articolo 33 dell’EStG dalla legge fiscale annuale del 2018 nonché dalla legge federale del 4 dicembre 2018 (in prosieguo: il «meccanismo di adeguamento»). La Commissione riteneva che tale meccanismo di adeguamento delle prestazioni familiari nonché dei vantaggi sociali e fiscali concessi da tale Stato membro ai lavoratori con figli, in funzione del livello dei prezzi nello Stato membro in cui tali figli risiedono in modo permanente, fosse contrario agli articoli 7 e 67 del regolamento n. 883/2004, secondo i quali le prestazioni in denaro non possono essere soggette ad alcuna riduzione per il fatto che un familiare, come un figlio, risiede in un altro Stato membro. Inoltre, dal momento che riguarda essenzialmente non già i lavoratori austriaci, bensì quelli di altri Stati membri, il meccanismo di adeguamento costituirebbe una discriminazione indiretta contraria al principio della parità di trattamento enunciato all’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 e all’articolo 7 del regolamento n. 492/2011.

24

Il 25 marzo 2019 la Repubblica d’Austria ha risposto alla Commissione che l’articolo 67 del regolamento n. 883/2004 autorizza l’adeguamento delle prestazioni familiari in funzione del luogo di residenza del figlio. Tale Stato membro ha sostenuto, anzitutto, che il diritto dell’Unione prevede esso stesso meccanismi analoghi. L’articolo 67 di tale regolamento non richiederebbe poi che l’importo delle prestazioni versate per i figli residenti in un altro Stato membro corrisponda a quello versato per i figli residenti in Austria. Infine, non vi sarebbe discriminazione indiretta, poiché l’adeguamento delle prestazioni familiari e dei vantaggi sociali e fiscali in funzione del livello dei prezzi nel territorio dello Stato in cui risiede il figlio sarebbe oggettivamente giustificato e alleggerirebbe gli oneri di tutti i lavoratori.

25

Non soddisfatta di tale risposta, in data 26 luglio 2019 la Commissione ha emesso un parere motivato nel quale ha in sostanza ribadito la propria posizione. Tale istituzione ha rilevato che le prestazioni familiari e i vantaggi sociali e fiscali concessi per i figli sono forfettari, senza adeguamenti in funzione dei livelli dei prezzi nelle diverse regioni dell’Austria a seconda del luogo di residenza permanente del figlio. Pertanto, una differenza nel livello di tali prestazioni e vantaggi per i figli residenti in un altro Stato membro graverebbe maggiormente sui lavoratori migranti rispetto ai lavoratori austriaci e costituirebbe una discriminazione indiretta. Il carattere forfettario degli importi di tali prestazioni e di tali agevolazioni dimostrerebbe che essi non dipendono dagli effettivi costi reali di mantenimento di un figlio e che non garantiscono quindi una ripartizione più equa degli oneri a carico delle famiglie per provvedere alle esigenze dei figli.

26

Con lettera del 24 ottobre 2019, la Repubblica d’Austria ha risposto a detto parere motivato dichiarando che le prestazioni familiari nonché i vantaggi sociali e fiscali di cui trattasi non sarebbero meramente forfettari, ma corrisponderebbero alle reali necessità dei beneficiari. Inoltre, il fatto che tali prestazioni e tali vantaggi siano concessi sotto forma di importi forfettari non ne impedirebbe l’adeguamento in funzione del livello dei prezzi nel luogo di residenza dei figli. Un siffatto adeguamento non costituirebbe una disparità di trattamento, bensì garantirebbe ai lavoratori beneficiari un alleggerimento uniforme degli oneri, a prescindere dal luogo di soggiorno effettivo del figlio. Anche ammettendo che esista una discriminazione indiretta, questa sarebbe giustificata, segnatamente, dall’obiettivo di equilibrio delle spese del sistema di sicurezza sociale nonché dall’obiettivo di prendere in considerazione la capacità contributiva dei beneficiari.

27

Non ritenendosi soddisfatta di tale risposta, la Commissione ha proposto il ricorso per inadempimento di cui trattasi.

28

Con decisioni del presidente della Corte datate 22 ottobre, 6, 12, 19 e 20 novembre, nonché 18 dicembre 2020, la Repubblica ceca, la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e l’Autorità di vigilanza EFTA sono state ammesse a intervenire in adesione alle conclusioni della Commissione. Con decisioni del presidente della Corte del 20 novembre e del 18 dicembre 2020, il Regno di Danimarca e il Regno di Norvegia sono stati ammessi a intervenire in adesione alle conclusioni della Repubblica d’Austria.

Sul ricorso

29

A sostegno del suo ricorso, la Commissione solleva due censure. La prima verte sulla violazione degli articoli 7 e 67 del regolamento n. 883/2004 e, la seconda, sulla violazione dell’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 nonché dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011.

Sulla prima censura, vertente sulla violazione degli articoli 7 e 67 del regolamento n. 883/2004

Argomenti delle parti

30

La Commissione ritiene che la Repubblica d’Austria sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 7 e 67 del regolamento n. 883/2004 istituendo, nei confronti dei lavoratori affiliati al regime di sicurezza sociale austriaco i cui figli risiedono in un altro Stato membro, il meccanismo di adeguamento dell’importo degli assegni familiari e del credito d’imposta per figli a carico, previsti, rispettivamente, all’articolo 2, paragrafo 1, del FLAG e all’articolo 33, paragrafo 3, dell’EStG.

31

La Commissione afferma che è pacifico che gli assegni familiari e il credito d’imposta per figli a carico, che sono prestazioni in denaro erogate dallo Stato destinate ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli, costituiscano prestazioni familiari ai sensi dell’articolo 1, lettera z), e dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 883/2004. Tali prestazioni sarebbero concesse senza valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali, sulla base di criteri legalmente definiti, e calcolate in funzione del numero e dell’età dei figli. La Repubblica d’Austria non avrebbe fornito la prova dell’esistenza di una relazione tra la misura degli assegni familiari e il costo medio del mantenimento di un figlio, in quanto tale misura dipende unicamente dall’età del figlio.

32

Orbene, il combinato disposto degli articoli 7 e 67 del regolamento n. 883/2004, che hanno la stessa finalità, vieterebbe agli Stati membri di far dipendere la concessione o l’ammontare di prestazioni familiari dal luogo di residenza dei familiari del lavoratore nello Stato membro erogatore (sentenza del 18 settembre 2019, Moser, C‑32/18, EU:C:2019:752, punto 36). Tali disposizioni sarebbero state adottate a seguito della sentenza del 15 gennaio 1986, Pinna (41/84, EU:C:1986:1), con la quale la Corte ha annullato in parte l’articolo 73 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU 1971, L 149, pag. 2), disposizione il cui contenuto è stato sostanzialmente ripreso all’articolo 67 del regolamento n. 883/2004. Da tale sentenza risulterebbe che non è consentito a uno Stato membro adeguare il livello delle prestazioni familiari a quelle di un altro Stato membro per il solo motivo che i familiari del beneficiario risiedono nel territorio di tale altro Stato membro. Il meccanismo di adeguamento porterebbe proprio a non erogare tali prestazioni «come se» i familiari risiedessero in Austria.

33

Tale interpretazione degli articoli 7 e 67 del regolamento n. 883/2004 sarebbe suffragata dall’articolo 5, lettera b), di tale regolamento, che impone a ciascuno Stato membro non già di tenere conto semplicemente di fatti o di avvenimenti, quali la presenza di figli che danno diritto a prestazioni, verificatisi in un altro Stato membro, bensì di tenerne conto «come se» essi si fossero verificati nel proprio territorio nazionale.

34

La Commissione sottolinea che nessuna deduzione può essere tratta dal fatto che la decisione dei capi di Stato o di governo, riuniti in sede di Consiglio europeo del 18 e 19 febbraio 2016, concernente una nuova intesa per il Regno Unito nell’Unione europea (GU 2016, C 69 I, pag. 1; in prosieguo: la «nuova intesa per il Regno Unito nell’Unione europea»), prevedesse l’indicizzazione dell’importo delle prestazioni di sicurezza sociale per i figli in funzione del costo della vita nel luogo di residenza del figlio. Secondo tale decisione, la Commissione doveva presentare una proposta di modifica del regolamento n. 883/2004. Tuttavia, a causa del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione, detto regolamento non avrebbe subìto alcuna modifica. Inoltre, la Commissione, nella sua proposta del 13 dicembre 2016 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento n. 883/2004 [COM(2016) 815 final], non avrebbe incluso alcun meccanismo di indicizzazione, in quanto i suoi servizi hanno espresso riserve in merito alla conformità di un tale meccanismo al diritto dell’Unione.

35

La Repubblica d’Austria rileva, in via preliminare, che il FLAG, con il termine «assegni familiari», ha raggruppato diversi aiuti alle famiglie che esistevano prima della sua adozione, nel 1967, e che erano destinati a compensare una parte dei costi di mantenimento dei figli a carico. Gli assegni familiari sarebbero calcolati in funzione delle reali esigenze dei figli e delle spese ordinarie necessarie a provvedere alle loro esigenze in Austria, senza che il beneficiario sia tenuto a fornire la prova delle spese effettivamente sostenute. L’ammontare degli assegni familiari aumenterebbe con l’età dei figli o in presenza di una disabilità.

36

La Repubblica d’Austria sostiene che il sistema degli assegni familiari si basa, da un lato, sulla concessione di aiuti diretti e, dall’altro, su vantaggi fiscali. Tali assegni graverebbero sull’Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Fondo di compensazione per assegni familiari, Austria) le cui risorse provengono, non già dai lavoratori, bensì dai contributi versati dai datori di lavoro. Inoltre, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, del FLAG, tutte le persone con figli residenti nel territorio austriaco avrebbero diritto ad assegni familiari di pari importo, indipendentemente da qualsiasi condizione di esercizio di un’attività professionale o dall’entità dei contributi versati dal datore di lavoro.

37

Secondo la Repubblica d’Austria, lo scopo del credito d’imposta per figli a carico non è quello di fornire ai genitori una prestazione diretta, bensì di coprire una parte degli oneri tipicamente connessi al mantenimento dei figli. Tale credito d’imposta sarebbe inteso a ristabilire una certa equità fiscale tra le persone senza figli e le persone con figli. Da un punto di vista economico, il credito d’imposta per figli a carico sarebbe una maggiorazione degli assegni familiari finanziata dalle entrate fiscali generali.

38

La Repubblica d’Austria sostiene che gli assegni familiari sono stati introdotti in un periodo in cui la migrazione dei lavoratori era di minore importanza. A causa di una maggiore circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, l’esportazione indifferenziata degli assegni familiari e del credito d’imposta per figli a carico avrebbe portato a crescenti distorsioni nel sistema austriaco delle prestazioni familiari. Il meccanismo di adeguamento consentirebbe di porre rimedio a tali distorsioni tenendo conto delle differenze nei livelli dei prezzi tra gli Stati membri pubblicate dall’Eurostat. Non si tratterebbe quindi di una semplice misura di economia dei costi.

39

Per quanto riguarda l’interpretazione degli articoli 7 e 67 del regolamento n. 883/2004, la Repubblica d’Austria sostiene, anzitutto, che quest’ultima disposizione, che riguarda specificamente la situazione dei familiari residenti in un altro Stato membro, prevale su detto articolo 7, che esprime una regola generale. Pertanto, lo Stato membro in parola si limita ad esaminare la compatibilità del meccanismo di adeguamento alla luce dell’articolo 67 di tale regolamento e sostiene che il meccanismo di adeguamento è conforme agli obiettivi di tale disposizione, come interpretata dalla Corte, in particolare nella sua sentenza del 18 settembre 2019, Moser (C‑32/18, EU:C:2019:752, punto 35). Infatti, la concessione e l’ammontare degli assegni familiari e del credito d’imposta per figli a carico non dipenderebbero dalla residenza del figlio in Austria. Poiché i costi di mantenimento dei figli dipendono dal livello dei prezzi nello Stato membro di residenza, e tale livello varia da uno Stato membro all’altro, occorrerebbe adeguare l’importo di tali prestazioni al fine di garantire che esso sia concesso«come se» i familiari vivessero in Austria. Tale interpretazione sarebbe corroborata dal considerando 16 di detto regolamento nonché dalla giurisprudenza della Corte, in particolare le sentenze del 27 settembre 1988, Lenoir (313/86, EU:C:1988:452, punto 16), e del 18 settembre 2019, Moser (C‑32/18, EU:C:2019:752, punti 5354). Pertanto, la Repubblica d’Austria considera che, poiché l’obiettivo degli assegni familiari e del credito d’imposta per figli a carico è quello di rimborsare ai genitori una parte delle spese di mantenimento dei figli, sarebbe legittimo adeguare l’importo di tali prestazioni in funzione del livello dei prezzi dello Stato membro di residenza dei figli.

40

La Repubblica d’Austria sottolinea poi che, a differenza della situazione all’origine della sentenza del 15 gennaio 1986, Pinna (41/84, EU:C:1986:1), invocata dalla Commissione, il meccanismo di adeguamento non esclude l’esportazione della prestazione familiare negli altri Stati membri. Rispecchiando il costo della vita, tale meccanismo di adeguamento garantirebbe che venga concessa una prestazione dello stesso valore per tutti i figli.

41

Infine, la Repubblica d’Austria rileva che la nuova intesa per il Regno Unito nell’Unione europea mirava, per quanto riguarda l’esportazione di prestazioni familiari, a prendere in considerazione l’entità delle prestazioni concesse nello Stato di residenza dei figli e a tener conto delle differenze nei livelli dei prezzi tra gli Stati membri. Benché tale accordo non sia mai entrato in vigore, il Consiglio europeo avrebbe ritenuto che le misure così previste nei confronti del Regno Unito fossero pienamente compatibili con i Trattati. La Commissione stessa avrebbe parimenti considerato tali misure compatibili con l’articolo 48 TFUE. A tal riguardo, la Repubblica d’Austria precisa che non è stato necessario alcun adeguamento del regolamento n. 492/2011, il che tenderebbe a dimostrare che l’articolo 7 di tale regolamento – al pari dell’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 – non enuncia una norma che va al di là del principio di non discriminazione sancito dal diritto primario. Secondo la Repubblica d’Austria, una modifica del regolamento n. 883/2004 non sarebbe stata necessaria per i casi in cui uno Stato membro, in caso di esportazione di una prestazione familiare connessa con il contesto economico e sociale di tale Stato membro, adegui l’importo di tale prestazione, aumentandolo o diminuendolo, conformemente a regole oggettive.

Giudizio della Corte

42

In via preliminare, occorre constatare che è pacifico che gli assegni familiari e il credito d’imposta per figli a carico di cui alla prima censura costituiscano prestazioni familiari ai sensi dell’articolo 1, lettera z), del regolamento n. 883/2004 e che tale regolamento, nella misura in cui si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti le prestazioni familiari, sia applicabile al meccanismo di adeguamento.

43

Pertanto, gli assegni familiari e il credito d’imposta per figli a carico devono essere conformi, in particolare, all’articolo 7 del regolamento n. 883/2004, il quale prevede che, a meno che detto regolamento non disponga diversamente, siffatte prestazioni «non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’istituzione debitrice».

44

A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 67 del regolamento n. 883/2004 sancisce il principio in virtù del quale una persona ha diritto alle prestazioni familiari per i familiari che risiedano in uno Stato membro diverso da quello competente a erogare tali prestazioni, come se essi risiedessero in quest’ultimo Stato membro (sentenza del 22 ottobre 2015, Trapkowski, C‑378/14, EU:C:2015:720, punto 35).

45

Poiché l’articolo 67 del regolamento n. 883/2004 riprende le prescrizioni dell’articolo 7 dello stesso regolamento per quanto riguarda specificamente le prestazioni familiari, una violazione di questa prima disposizione comporta altresì una violazione della seconda.

46

Inoltre, la Corte ha dichiarato in più occasioni che gli articoli 7 e 67 del regolamento n. 883/2004 mirano a impedire che uno Stato membro possa subordinare la concessione o l’importo delle prestazioni familiari alla residenza dei familiari del lavoratore nello Stato membro che eroga le prestazioni [v., segnatamente, sentenza del 25 novembre 2021, Finanzamt Österreich (Assegni familiari per cooperanti), C‑372/20, EU:C:2021:962, punto 76 e giurisprudenza ivi citata].

47

L’articolo 67 del regolamento n. 883/2004 deve quindi essere interpretato nel senso che esso esige una rigorosa equivalenza tra gli importi delle prestazioni familiari erogate da uno Stato membro ai lavoratori i cui familiari risiedono in tale Stato membro e a quelli i cui familiari risiedono in un altro Stato membro. Contrariamente a quanto sostiene la Repubblica d’Austria, le differenze in termini di potere d’acquisto tra gli Stati membri non giustificano, alla luce di tale disposizione, che uno Stato membro possa erogare a questa seconda categoria di persone prestazioni di importo diverso da quello concesso alle persone appartenenti alla prima categoria.

48

È vero che il principio di assimilazione introdotto dall’articolo 67 del regolamento n. 883/2004 non è assoluto, nel senso che quando più diritti sono dovuti in virtù di diverse legislazioni, si applicano le norme anticumulo previste all’articolo 68 di detto regolamento (sentenza del 18 settembre 2019, Moser, C‑32/18, EU:C:2019:752, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

49

Proprio per quanto riguarda l’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004, la Corte ha dichiarato che una simile norma anticumulo è diretta a garantire al beneficiario di prestazioni corrisposte da più Stati membri un importo complessivo delle prestazioni identico a quello della prestazione più favorevole, a cui ha diritto in virtù della legislazione di uno solo di tali Stati (sentenza del 18 settembre 2019, Moser, C‑32/18, EU:C:2019:752, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

50

L’esame del trattamento riservato ai lavoratori di cui al regolamento n. 883/2004 deve quindi riguardare il valore economico di tali prestazioni in funzione non già del potere d’acquisto e del livello dei prezzi del luogo di residenza delle persone interessate, bensì dell’ammontare delle prestazioni dovute.

51

Tenuto conto della fictio juris prevista all’articolo 67 del regolamento n. 883/2004, secondo la quale una persona ha diritto alle prestazioni familiari per i suoi familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente a erogare tali prestazioni, come se questi ultimi risiedessero in quest’ultimo Stato membro, e tenuto conto del fatto che i lavoratori migranti devono poter avvalersi delle politiche sociali dello Stato membro ospitante alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali, in quanto essi contribuiscono al finanziamento di tali politiche con i contributi fiscali e sociali che versano in tale Stato per l’attività retribuita che esercitano (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019, Aubriet, C‑410/18, EU:C:2019:582, punto 33 e giurisprudenza ivi citata), gli Stati membri non possono, senza violare detto regolamento, procedere a un adeguamento delle prestazioni familiari in funzione dello Stato di residenza dei figli del beneficiario.

52

È giocoforza constatare che ciò è proprio quanto avviene nel caso di specie. Infatti, solo i beneficiari delle prestazioni familiari i cui figli risiedono al di fuori del territorio austriaco sono soggetti al meccanismo di adeguamento dell’importo di tali prestazioni in funzione dei livelli dei prezzi e del potere d’acquisto nel luogo di residenza dei loro figli. Un siffatto meccanismo non si applica alle prestazioni familiari a favore dei figli residenti in diverse regioni dell’Austria, sebbene vi siano, tra tali regioni, differenze nei livelli dei prezzi paragonabili a quelle che possono esistere tra la Repubblica d’Austria e altri Stati membri.

53

Inoltre, occorre rilevare, come illustrato dall’avvocato generale ai paragrafi da 77 a 79 delle sue conclusioni, che non è dimostrato che l’importo delle prestazioni familiari concesse dalla Repubblica d’Austria vari in funzione del costo reale della vita o delle spese effettivamente sostenute per il mantenimento dei figli, poiché tali importi sono attribuiti forfettariamente in funzione del numero e, eventualmente, dell’età dei figli, o di una loro disabilità.

54

Pertanto, non si può trarre alcun argomento dal fatto che, nella sua sentenza del 18 settembre 2019, Moser (C‑32/18, EU:C:2019:752, punti 5354), la Corte ha dichiarato che l’obiettivo perseguito dalla normativa nazionale era determinante e che uno Stato membro poteva tener conto delle condizioni di retribuzione effettive nello Stato di occupazione. Infatti, la causa che ha dato luogo a tale sentenza riguardava un assegno per la cura dei figli, che, correlato al reddito, costituiva un’indennità sostitutiva del reddito derivante dall’attività lavorativa anteriore e non riguardava una prestazione familiare priva di qualsiasi nesso con i costi effettivi e il cui importo era determinato prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali dei beneficiari, in base a una situazione definita ex lege [v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2020, Caisse pour l’avenir des enfants (Figlio del coniuge di un lavoratore frontaliero), C‑802/18, EU:C:2020:269, punto 36].

55

Inoltre, se è pur vero, come sostenuto dalla Repubblica d’Austria, che la Corte ha riconosciuto, nella sua sentenza del 27 settembre 1988, Lenoir (313/86, EU:C:1988:452), che prestazioni destinate a coprire talune spese occasionate dall’inizio dell’anno scolastico dei figli sono strettamente connesse all’ambiente sociale e, pertanto, alla residenza degli interessati, di modo che si può tener conto di tale luogo di residenza, resta nondimeno il fatto che la Corte ha dichiarato, al punto 16 di tale sentenza, che, se prestazioni periodiche in danaro sono concesse «esclusivamente in funzione del numero ed eventualmente dell’età dei familiari, la concessione di queste prestazioni rimane giustificata indipendentemente dalla residenza del beneficiario e della sua famiglia». La Repubblica d’Austria non può quindi trarre alcun argomento da detta sentenza.

56

Infine, per quanto riguarda la pertinenza della sentenza del 15 gennaio 1986, Pinna (41/84, EU:C:1986:1), invocata dalla Repubblica d’Austria, è sufficiente rilevare, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 70 delle sue conclusioni, che la controversia all’origine di tale causa verteva sulla differenza negli importi o nelle aliquote delle prestazioni a seconda dello Stato in cui risiedevano i familiari interessati, il che aveva l’effetto di ridurre i diritti acquisiti del lavoratore migrante e, di conseguenza, di disattendere l’obiettivo di garantire la libera circolazione dei lavoratori nell’Unione. La Corte ha considerato che, alla luce della libertà fondamentale costituita dalla libera circolazione dei lavoratori, la normativa dell’Unione deve astenersi dall’aggiungere ulteriori disparità rispetto a quelle che risultano già dalla mancata armonizzazione delle normative nazionali in materia di sicurezza sociale. Orbene, tale valutazione vale, a fortiori, per una disposizione nazionale che si discosti dal principio dell’assimilazione instaurato dal legislatore dell’Unione e contenuto nell’articolo 67 del regolamento n. 883/2004.

57

Quanto alla conformità al diritto dell’Unione del meccanismo di indicizzazione previsto dalla nuova intesa per il Regno Unito nell’Unione europea, occorre rilevare due elementi. Da un lato, tale accordo non è mai entrato in vigore e, di conseguenza, la Commissione non ha presentato una proposta di modifica del regolamento n. 883/2004 che consentisse agli Stati membri di indicizzare le prestazioni sociali per i figli residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede il lavoratore. Dall’altro lato, e in ogni caso, come illustrato dalla sentenza del 15 gennaio 1986, Pinna (41/84, EU:C:1986:1), se una tale modifica fosse stata adottata dal legislatore dell’Unione, essa sarebbe stata invalida alla luce dell’articolo 45 TFUE.

58

Tenuto conto delle considerazioni sin qui svolte, la prima censura, vertente su un inadempimento degli obblighi derivanti dall’articolo 67 del regolamento n. 883/2004, deve essere considerata fondata.

Sulla seconda censura, vertente sulla violazione dell’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011

Argomenti delle parti

59

La Commissione ritiene che la Repubblica d’Austria sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del principio della parità di trattamento di cui all’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 e all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 istituendo il meccanismo di adeguamento, in funzione del luogo di residenza del figlio, dell’importo degli assegni familiari e del credito d’imposta per figli a carico, nonché del bonus famiglia Plus, previsto all’articolo 33, paragrafo 3a, dell’EStG, del credito d’imposta per famiglie monoreddito, del credito d’imposta per nucleo familiare monoparentale e del credito d’imposta per gli assegni alimentari, di cui all’articolo 33, paragrafo 4, dell’EStG.

60

La Commissione ricorda che l’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 attuano, nei rispettivi ambiti, il principio della parità di trattamento di cui all’articolo 45, paragrafo 2, TFUE che tutela i lavoratori interessati da qualsiasi discriminazione, diretta e indiretta, fondata sulla cittadinanza risultante dalle normative nazionali degli Stati membri. Sarebbero coperti in particolare tutti i vantaggi, sia sociali che fiscali, connessi o meno ad un contratto di lavoro, generalmente attribuiti ai lavoratori nazionali in relazione, principalmente, alla loro qualifica obiettiva di lavoratori o al semplice fatto della loro residenza abituale nel territorio nazionale (sentenza del 12 maggio 1998, Martínez Sala, C‑85/96, EU:C:1998:217, punto 25).

61

La Commissione sostiene che risulta dalla sentenza del 2 aprile 2020, Caisse pour l’avenir des enfants (Figlio del coniuge di un lavoratore frontaliero) (C‑802/18, EU:C:2020:269, punto 45 e giurisprudenza ivi citata), che gli assegni familiari e il credito d’imposta per figli a carico sono contemporaneamente prestazioni familiari soggette al principio della parità di trattamento enunciato all’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 e vantaggi sociali disciplinati dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011. Il bonus famiglia Plus, il credito d’imposta per famiglie monoreddito, il credito d’imposta per nucleo familiare monoparentale e il credito d’imposta per gli assegni alimentari ridurrebbero l’importo dell’imposta sul reddito. Poiché si presume che il beneficiario sia soggetto all’imposta in Austria, tali misure costituirebbero vantaggi fiscali cui si applica il principio della parità di trattamento enunciato all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011.

62

La Commissione ribadisce che il meccanismo di adeguamento riguarda essenzialmente i lavoratori migranti i cui familiari risiedono al di fuori dello Stato membro che eroga le prestazioni.

63

Dai lavori preparatori all’adozione del meccanismo di adeguamento risulterebbe che il legislatore austriaco perseguiva l’obiettivo di ridurre le spese di bilancio dello Stato. Tale legislatore avrebbe presunto che i beneficiari di prestazioni familiari e di vantaggi sociali e fiscali i cui figli vivono in Stati membri con un livello dei prezzi inferiore a quello constatato in Austria erano più numerosi di quelli i cui figli risiedono in Stati membri con un livello dei prezzi più elevato. Infatti, è solo nel caso della Confederazione svizzera e del Principato del Liechtenstein che il meccanismo di adeguamento porterebbe ad avere un importo superiore o uguale all’importo forfettario da versare in Austria.

64

La Commissione aggiunge che il meccanismo di adeguamento non si applica alla situazione dei figli di funzionari austriaci distaccati all’estero, sebbene, alla luce dei criteri di valutazione della comparabilità delle situazioni elaborati dalla Corte, non vi sarebbe alcuna differenza tra tali funzionari austriaci e i lavoratori migranti i cui figli non risiedono in Austria.

65

Pertanto, il meccanismo di adeguamento creerebbe una discriminazione indiretta a scapito dei lavoratori migranti che non sembrerebbe poter essere giustificata da nessun obiettivo legittimo.

66

La Commissione osserva che le prestazioni familiari nonché i vantaggi sociali e fiscali soggetti al meccanismo di adeguamento non sono calcolati in funzione del livello dei prezzi nel luogo di residenza del figlio. Il loro importo forfettario sarebbe uniforme in tutto il territorio austriaco, nonostante la disparità in termini di potere d’acquisto tra varie regioni.

67

La Commissione ritiene che sia contraddittorio per la Repubblica d’Austria sostenere che le prestazioni familiari nonché i vantaggi sociali e fiscali soggetti al meccanismo di adeguamento siano collegati alle spese effettivamente sostenute per il mantenimento dei figli, escludendo al contempo un adeguamento dei loro importi a titolo delle differenze in termini di potere d’acquisto tra le regioni austriache, dell’ordine dell’8% tra il Land di Vienna e quello della Bassa Austria, ad esempio, e ciò sebbene tale Stato membro ritenga che un siffatto adeguamento sarebbe necessario a causa delle differenze in termini di potere d’acquisto con la Repubblica federale di Germania o la Repubblica italiana, stimate, rispettivamente, solo al 2,6% e al 5,2%.

68

La Commissione ritiene che il meccanismo di adeguamento non sia paragonabile ai coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari dell’Unione europea e agli aiuti finanziari. In particolare, tale coefficiente correttore sarebbe determinato non già in funzione del luogo di residenza dei figli, bensì in funzione della sede di servizio dei funzionari o del luogo del pagamento dell’aiuto finanziario di cui trattasi.

69

La Commissione ricorda che la giustificazione dell’esistenza di un’eventuale discriminazione fondata sull’obiettivo consistente nel volersi tutelare contro il rischio di pregiudicare l’equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale presuppone che tale rischio sia grave. Orbene, risulterebbe da una relazione del Rechnungshof (Corte dei conti, Austria), intitolata «Familienbeihilfe – Ziele und Zielerreichung, Kosten und Kontrollsystem» (Assegni familiari – obiettivi e realizzazione degli obiettivi, costi e sistema di controllo), pubblicata nel luglio 2018 (in prosieguo: la «relazione della Corte dei conti») e invocata dalla Repubblica d’Austria nel corso della fase precontenziosa del procedimento, che il sostegno del bilancio nazionale al finanziamento delle prestazioni familiari è divenuto necessario a seguito dell’aumento degli importi forfettari e della concomitante riduzione delle fonti di finanziamento delle prestazioni familiari. Inoltre, le prestazioni familiari destinate ai figli residenti in un altro Stato membro rappresenterebbero solo il 6% circa di tutti i versamenti, e la ripercussione di tali prestazioni sul finanziamento delle prestazioni familiari sarebbe principalmente attribuibile alla mancanza di controlli adeguati delle condizioni di concessione di tali prestazioni da parte delle autorità austriache.

70

La Repubblica d’Austria non può quindi addurre, a titolo di giustificazione, il dovere di reagire a squilibri causati dal sostegno finanziario ai lavoratori migranti, tanto più che i lavoratori originari di altri Stati membri contribuirebbero al finanziamento del sistema sociale e fiscale austriaco allo stesso modo dei lavoratori austriaci, indipendentemente dal luogo di residenza dei loro figli.

71

La volontà del legislatore austriaco di garantire che le prestazioni familiari o i vantaggi sociali e fiscali abbiano un valore equivalente per tutti i figli, indipendentemente dal loro luogo di residenza, non costituirebbe una giustificazione fondata su un motivo imperativo di interesse generale. Le giustificazioni fondate su considerazioni legate alla parità di trattamento e alla coerenza del meccanismo di adeguamento sarebbero inoltre contraddette dall’eccezione al meccanismo di adeguamento a favore dei funzionari austriaci distaccati all’estero.

72

La Repubblica d’Austria nega qualsiasi discriminazione indiretta nei confronti dei lavoratori migranti. Essa ricorda che la concessione di vantaggi sociali e fiscali ai genitori mira a compensare una parte delle spese sostenute per il mantenimento dei figli a loro carico. Per conseguire tale obiettivo, occorrerebbe distinguere la situazione dei lavoratori i cui figli risiedono all’estero da quella dei lavoratori i cui figli risiedono in Austria. Tali situazioni non sarebbero materialmente comparabili a causa del diverso costo della vita negli Stati membri. Il meccanismo di adeguamento non porterebbe a trattare in modo diverso situazioni identiche, ma garantirebbe che situazioni diverse siano trattate in modo diverso.

73

La Repubblica d’Austria adduce vari esempi di meccanismi di adeguamento di prestazioni familiari in funzione del luogo di residenza considerati legittimi, in particolare alla luce del diritto dell’Unione. Tale Stato membro, sostenuto dal Regno di Danimarca, fa valere che, secondo la posizione del Comitato europeo dei diritti sociali, incaricato di vigilare sull’attuazione della Carta sociale europea, firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e della modifica di tale Carta del 3 maggio 1996, la regola di non discriminazione enunciata all’articolo 12, paragrafo 4, di detta Carta non osta a che uno Stato adegui le prestazioni di sicurezza sociale versate per un figlio residente in un altro Stato in cui il costo della vita è nettamente inferiore.

74

Secondo la Repubblica d’Austria, il meccanismo di adeguamento è paragonabile al coefficiente correttore previsto dallo Statuto dei funzionari dell’Unione europea che, al fine di garantire a questi ultimi uno stesso potere d’acquisto, indipendentemente dalla loro sede di servizio, tiene conto delle differenze in materia di costo della vita tra gli Stati membri. Il programma Erasmus+ conterrebbe una regola analoga, al fine di adeguare l’importo della sovvenzione per le spese di soggiorno e di viaggio degli studenti.

75

Inoltre, dalle conclusioni del Consiglio del 9 ottobre 2020 sul rafforzamento della protezione del reddito minimo per combattere la povertà e l’esclusione sociale nell’ambito della pandemia di COVID-19 e oltre (11721/2/20), e più in particolare dal riferimento alla raccomandazione 92/441/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, in cui si definiscono i criteri comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale (GU 1992, L 245, pag. 46), risulterebbe che, per la concessione di prestazioni destinate a coprire un bisogno specifico, devono essere debitamente presi in considerazione il tenore di vita e il livello dei prezzi nello Stato di soggiorno.

76

Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, le disparità relative al potere d’acquisto o al livello dei prezzi sarebbero molto basse all’interno dell’Austria, rispetto a quelle esistenti tra gli Stati membri. La Repubblica d’Austria sostiene che un adeguamento delle prestazioni familiari in funzione delle regioni di uno stesso Stato membro comporterebbe difficoltà che giustificherebbero il ricorso al calcolo da parte di Eurostat di un valore medio per Stato. Ciò avrebbe il vantaggio di essere un criterio obiettivo che evita di interrogarsi sui casi in cui esistono scarse differenze in termini di potere d’acquisto rispetto alla situazione esistente, ad esempio, in Germania o in Italia.

77

Inoltre, la Corte avrebbe già riconosciuto, da un lato, che è legittimo fissare importi uniformi per regioni di grandi dimensioni (sentenza del 24 febbraio 2015, Sopora, C‑512/13, EU:C:2015:108, punto 34) e, dall’altro, che i divari nel costo della vita tra Stati membri possono costituire un criterio di differenziazione legale (sentenze del 17 luglio 1963, Italia/Commissione, 13/63, EU:C:1963:20, e del 18 settembre 2014, Bundesdruckerei, C‑549/13, EU:C:2014:2235, punto 34).

78

La Repubblica d’Austria contesta l’argomento della Commissione secondo cui il meccanismo di adeguamento costituirebbe una discriminazione indiretta in quanto non è applicabile ai figli residenti in uno Stato nel quale è stato distaccato uno dei loro genitori aventi lo status di funzionario austriaco. Essa afferma che la situazione di un funzionario distaccato non è paragonabile a quella di un lavoratore migrante, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale.

79

Da un lato, il diritto internazionale, il diritto dell’Unione e il diritto nazionale riconoscerebbero la peculiarità della situazione dei funzionari distaccati all’estero. Risulterebbe dall’articolo 45, paragrafo 4, TFUE, nonché dall’articolo 11, paragrafo 3, lettera b), e dall’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento n. 883/2004, che i funzionari distaccati all’estero non hanno diritto, negli Stati ospitanti, ad assegni familiari né, di conseguenza, hanno diritto a integrazioni differenziali o a prestazioni supplementari connesse alla loro situazione familiare. Inoltre, in forza del diritto austriaco, i funzionari distaccati all’estero sarebbero considerati come esercenti la loro attività nel territorio nazionale ai fini del loro regime di sicurezza sociale nonché della loro situazione sotto il profilo fiscale. Per le controversie in materia civile che li riguardano sarebbe sempre competente il foro generale austriaco.

80

Dall’altro lato, la situazione dei lavoratori migranti sarebbe diversa da quella dei funzionari in quanto i trasferimenti, nel territorio nazionale o all’estero, costituiscono parte integrante della loro attività. Sebbene i partner e i figli dei funzionari distaccati all’estero si trasferiscano generalmente con questi ultimi, il domicilio e il centro degli interessi della famiglia resterebbero tuttavia, di regola, in Austria.

81

Ammettere che la situazione dei funzionari distaccati all’estero sia paragonabile a quella dei lavoratori migranti equivarrebbe a ritenere che i primi, esclusi dal meccanismo di adeguamento, siano svantaggiati rispetto ai secondi. Infatti, per la maggior parte dei funzionari austriaci distaccati in altri Stati membri, in Svizzera o nel territorio di Stati aderenti all’accordo SEE, il costo della vita sarebbe più alto che in Austria.

82

Ove la Corte dovesse considerare che le norme applicabili ai funzionari austriaci distaccati all’estero costituiscono una discriminazione indiretta, la Repubblica d’Austria sostiene che una siffatta discriminazione sarebbe giustificata dal dovere di sollecitudine dello Stato nei confronti di tali funzionari, collegato al loro obbligo di lealtà nei suoi confronti; elementi questi che costituiscono entrambi motivi imperativi di interesse generale.

83

Inoltre, la Repubblica d’Austria sostiene che, ove la Commissione dovesse ora sostenere che la normativa austriaca è incoerente, tale censura, non essendo stata sollevata nel parere motivato, sarebbe irricevibile.

84

In ogni caso, la Repubblica d’Austria ritiene che tale censura sia infondata. Le norme applicabili ai funzionari distaccati all’estero, certamente derogatorie rispetto al regime comune applicabile in Austria, farebbero tuttavia parte di un sistema coerente, fondato sul diritto internazionale e sul diritto dell’Unione. Tali norme riguarderebbero circa 400 funzionari austriaci distaccati all’estero sul territorio di uno Stato aderente all’Accordo SEE o della Svizzera. Solo una parte di tali funzionari percepirebbe assegni familiari. Occorrerebbe quindi tener conto della giurisprudenza della Corte secondo la quale non tutte le eccezioni a una normativa nazionale renderebbero quest’ultima incoerente. Disposizioni derogatorie aventi un ambito di applicazione particolarmente ristretto non consentirebbero di concludere nel senso dell’esistenza di un’incoerenza (sentenza del 19 maggio 2009, Commissione/Italia, C‑531/06, EU:C:2009:315, punti 6973).

85

In subordine, la Repubblica d’Austria sostiene che, quand’anche si potesse constatare una discriminazione indiretta, essa sarebbe giustificata da un obiettivo legittimo e non eccederebbe quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo.

86

In primo luogo, la Commissione non avrebbe dimostrato che il legislatore austriaco perseguiva uno specifico obiettivo di risparmi di bilancio. Tale affermazione della Commissione sarebbe inficiata dai lavori preparatori all’adozione del meccanismo di adeguamento e, in particolare, dalla valutazione delle sue conseguenze in termini di efficacia.

87

In secondo luogo, per quanto riguarda gli assegni familiari e il credito d’imposta per figli a carico, la Repubblica d’Austria sostiene che, quando tali prestazioni familiari hanno cessato di soddisfare il loro obiettivo consistente nel compensare una parte delle spese tipicamente connesse al mantenimento dei figli, poiché il loro importo era esportato in modo indifferenziato verso Stati membri il cui livello dei prezzi era diverso da quello della Repubblica d’Austria, si è reso necessario introdurre il meccanismo di adeguamento. Infatti, tale meccanismo sarebbe stato destinato a ripristinare la funzione di sostegno al mantenimento dei figli e l’equità del sistema sociale. Al fine di conseguire tale obiettivo socio-politico, sarebbe stato necessario abolire le prestazioni che presentano eccedenze o insufficienze a causa dell’applicazione indifferenziata degli importi degli assegni familiari. Poiché il meccanismo di adeguamento prevede una maggiorazione o una diminuzione degli importi versati in Austria, in proporzione al livello dei prezzi nello Stato membro di residenza del figlio a carico, esso garantirebbe che ciascun figlio benefici effettivamente di una prestazione di pari valore economico. Ciò sarebbe non solo proporzionato, ma anche conforme al considerando 12 del regolamento n. 883/2004, secondo il quale occorrerebbe garantire che il principio dell’assimilazione di fatti o di avvenimenti non porti a risultati oggettivamente ingiustificati.

88

In terzo luogo, per quanto riguarda il bonus famiglia Plus e gli altri crediti d’imposta, la Repubblica d’Austria afferma che il meccanismo di adeguamento garantisce che le spese effettive siano prese in considerazione in modo equo e che tutti i contribuenti che svolgono un’attività lavorativa, e che hanno figli, siano trattati allo stesso modo per quanto riguarda la loro capacità contributiva. Infatti, tale meccanismo terrebbe conto del principio della parità di trattamento e del principio della capacità contributiva. Tale ultimo principio, ancorato negli ordinamenti giuridici nazionali, troverebbe il proprio fondamento nel diritto dell’Unione in materia di fiscalità diretta, e costituirebbe un principio generale del diritto tributario dell’Unione. La Corte avrebbe escluso la comparabilità di due situazioni di fatto in relazione alla concessione di indennità di espatrio dichiarando che «una siffatta comparabilità non sussiste alla luce dell’obiettivo perseguito dall’applicazione di una tabella d’imposizione progressiva, necessariamente fondata (...) su una valutazione della capacità contributiva del soggetto passivo effettuata sulla base delle condizioni di vita sul territorio dello Stato membro interessato» (sentenza del 15 settembre 2011, Schulz-Delzers e Schulz, C‑240/10, EU:C:2011:591, punto 37).

89

In quarto luogo, la Repubblica d’Austria afferma che, poiché il meccanismo di adeguamento garantisce che sia concesso un sostegno o un alleggerimento di pari valore, esso non eccede quanto necessario alla realizzazione dell’obiettivo perseguito.

90

Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la spesa amministrativa supplementare risultante dal meccanismo di adeguamento sarebbe molto limitata. Infatti, ai fini della determinazione dello Stato competente conformemente al regolamento n. 883/2004, sarebbe comunque necessario, in molti casi, constatare quale sia lo Stato di residenza del figlio interessato. Il numero di figli residenti in altri Stati membri per i quali sussiste un diritto agli assegni familiari sarebbe passato da 1500 nel 2002 a circa 130000 nel 2016. La Corte dei conti avrebbe constatato che i casi che presentavano un carattere transnazionale «sono stati controllati più frequentemente rispetto ai casi nazionali in ragione della qualificazione del rischio».

91

La Repubblica d’Austria precisa che i pagamenti di integrazioni differenziali da essa effettuati per i figli residenti in altri Stati membri superano spesso le prestazioni primarie nello Stato di residenza dei figli.

92

La Repubblica d’Austria nega che sarebbe iniquo che i lavoratori paghino imposte e contributi in Austria, contribuendo in tal modo al finanziamento delle prestazioni familiari e dei vantaggi sociali e fiscali, per percepirle alla fine soltanto sotto forma di prestazioni il cui valore viene adeguato quando i loro figli risiedono in altri Stati membri. Essa ritiene che la base di calcolo dei contributi a carico del datore di lavoro sia ininfluente. Non sussisterebbe alcuna relazione tra un eventuale obbligo fiscale e il diritto alle prestazioni erogate dallo Stato.

Giudizio della Corte

93

[Come rettificato con ordinanza del 6 settembre 2022] Occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, redatto, in sostanza, negli stessi termini dell’articolo 4 del regolamento n. 883/2004, aveva lo scopo di garantire, in osservanza dell’articolo 39 CE, divenuto articolo 45 TFUE, a vantaggio delle persone alle quali si applica tale regolamento, l’uguaglianza in materia di previdenza sociale senza distinzioni fondate sulla cittadinanza, sopprimendo qualsiasi discriminazione al riguardo derivante dalle normative nazionali degli Stati membri (sentenza del 22 giugno 2011, Landtová, C‑399/09, EU:C:2011:415, punto 42).

94

Il principio della parità di trattamento enunciato all’articolo 45 TFUE si concretizza altresì nell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, il quale precisa che il lavoratore cittadino di uno Stato membro gode, sul territorio degli altri Stati membri, degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali, disposizione, quest’ultima, che deve essere interpretata allo stesso modo dell’articolo 45 TFUE [sentenza del 2 aprile 2020, Caisse pour l’avenir des enfants (Figlio del coniuge di un lavoratore frontaliero), C‑802/18, EU:C:2020:269, punti 2470 nonché giurisprudenza ivi citata].

95

La nozione di «vantaggio sociale» estesa dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 ai lavoratori cittadini di altri Stati membri comprende tutti i vantaggi, connessi o meno a un contratto di lavoro, che sono generalmente attribuiti ai lavoratori nazionali, in ragione principalmente del loro status obiettivo di lavoratori o del semplice fatto della loro residenza nel territorio nazionale, e la cui estensione ai lavoratori cittadini di altri Stati membri risulta quindi atta a facilitare la loro mobilità all’interno dell’Unione e, pertanto, la loro integrazione nello Stato membro ospitante e il richiamo operato da tale disposizione ai vantaggi sociali non può essere interpretato restrittivamente [sentenza del 2 aprile 2020, Caisse pour l’avenir des enfants (Figlio del coniuge di un lavoratore frontaliero), C‑802/18, EU:C:2020:269, punti 2529 nonché giurisprudenza ivi citata].

96

Risulta peraltro dalla giurisprudenza della Corte che talune prestazioni possono costituire sia prestazioni familiari, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 883/2004, sia un vantaggio sociale, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 [sentenza del 2 aprile 2020, Caisse pour l’avenir des enfants (Figlio del coniuge di un lavoratore frontaliero), C‑802/18, EU:C:2020:269, punti 4546 nonché giurisprudenza ivi citata].

97

Nella fattispecie è pacifico che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 124 delle sue conclusioni, l’assegno familiare e il credito d’imposta per figli a carico siano a un tempo prestazioni familiari, subordinate al principio della parità di trattamento previsto all’articolo 4 del regolamento n. 883/2004, e vantaggi sociali che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, mentre il bonus famiglia Plus, il credito d’imposta per famiglie monoreddito, il credito d’imposta per nucleo familiare monoparentale e il credito d’imposta per gli assegni alimentari sono soggetti al principio della parità di trattamento enunciato all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011.

98

In ogni caso, l’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 concretizzano entrambi la norma della parità di trattamento in materia di sicurezza sociale sancita all’articolo 45 TFUE. Pertanto, dette due disposizioni devono, in linea di principio, essere interpretate allo stesso modo e conformemente all’articolo 45 TFUE.

99

Conformemente alla giurisprudenza della Corte, una distinzione in base alla residenza, che è idonea a operare maggiormente a sfavore dei cittadini di altri Stati membri in quanto i non residenti sono più frequentemente cittadini non nazionali, costituisce una discriminazione indiretta fondata sulla cittadinanza, ammissibile soltanto a condizione di essere oggettivamente giustificata [sentenza del 2 aprile 2020, Caisse pour l’avenir des enfants (Figlio del coniuge di un lavoratore frontaliero), C‑802/18, EU:C:2020:269, punto 56 e giurisprudenza ivi citata].

100

Nel caso di specie, il meccanismo di adeguamento fa variare l’importo delle prestazioni familiari e dei vantaggi sociali che esso contempla in funzione del livello dei prezzi nel luogo di residenza dei figli. Gli adeguamenti al rialzo o al ribasso sono quindi applicati soltanto quando il figlio risiede al di fuori del territorio austriaco. Ciò premesso, il legame diretto con lo Stato di residenza dei figli non può essere contestato.

101

Orbene, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 130 e 131 delle sue conclusioni, la riduzione dell’importo delle prestazioni familiari nonché dei vantaggi sociali e fiscali derivanti dal criterio legato alla residenza dei figli stabilito dal meccanismo di adeguamento incide essenzialmente sui lavoratori migranti, in quanto è più probabile che i loro figli in particolare risiedano in un altro Stato membro (sentenza del 20 giugno 2013, Giersch e a., C‑20/12, EU:C:2013:411, punto 44). Inoltre, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, a causa delle differenze tra il costo della vita in tali Stati e il costo della vita in Austria, che si riflettono nei coefficienti correttori contenuti nel regolamento di adeguamento, i lavoratori che hanno esercitato la loro libertà di circolazione provenendo da tali Stati sono in gran parte quelli che percepiranno prestazioni familiari nonché vantaggi sociali e fiscali di importo inferiore rispetto a quello concesso ai lavoratori nazionali.

102

Per quanto riguarda l’argomento della Repubblica d’Austria secondo cui il meccanismo di adeguamento garantirebbe che situazioni diverse siano trattate in modo diverso, a causa delle differenze nel livello di prezzi con gli Stati interessati, è sufficiente rilevare che le prestazioni familiari nonché i vantaggi sociali e fiscali soggetti al meccanismo di adeguamento non sono stabiliti in funzione dei costi reali sostenuti per il mantenimento dei figli. Tali prestazioni e tali vantaggi, infatti, sono forfettari e variano in funzione del numero e, se del caso, dell’età dei figli, senza tener conto delle loro reali esigenze.

103

Ne consegue che il meccanismo di adeguamento, che si fonda sul criterio della residenza all’estero dei figli per determinare l’ammontare delle prestazioni familiari e dei vantaggi sociali e fiscali, incide maggiormente sui lavoratori migranti. Esso costituisce quindi una discriminazione indiretta fondata sulla cittadinanza ammissibile soltanto se oggettivamente giustificata.

104

La Corte ha ripetutamente dichiarato che, per essere giustificata, una tale discriminazione indiretta dev’essere idonea a garantire il conseguimento di un obiettivo legittimo e non andare al di là di quanto necessario per il conseguimento dell’obiettivo medesimo [sentenza del 2 aprile 2020, Caisse pour l’avenir des enfants (Figlio del coniuge di un lavoratore frontaliero), C‑802/18, EU:C:2020:269, punti 5859, nonché giurisprudenza ivi citata].

105

La giustificazione addotta dalla Repubblica d’Austria, secondo cui l’adeguamento dell’importo delle prestazioni per i figli non residenti mira a garantire che il sostegno e il conseguente alleggerimento degli oneri familiari abbiano un valore economico corrispondente a quello delle prestazioni per i figli residenti in Austria, è priva di fondamento per i motivi esposti al punto 102 della presente sentenza. Inoltre, come già rilevato al punto 52 della presente sentenza, le prestazioni familiari e i vantaggi sociali di cui trattasi non sono soggetti al meccanismo di adeguamento quando i figli risiedono in Austria, sebbene sia pacifico che tra le regioni di tale Stato membro esistano differenze nel livello dei prezzi di entità paragonabile a quelle che possono esistere tra la Repubblica d’Austria e altri Stati membri. Tale mancanza di coerenza nell’applicazione di detto meccanismo conferma che la giustificazione invocata dalla Repubblica d’Austria non può essere accolta.

106

Inoltre, la differenza di trattamento risultante dal meccanismo di adeguamento non può essere giustificata dall’obiettivo di garantire la funzione di sostegno e l’equità del sistema sociale invocato dalla Repubblica d’Austria.

107

Infatti, anzitutto, come rilevato dalla Commissione nel corso della fase scritta del procedimento dinanzi alla Corte, la relazione della Corte dei conti non dimostra né che esista un rischio di grave alterazione dell’equilibrio finanziario al quale potrebbe essere posto rimedio soltanto con l’istituzione di un meccanismo di adeguamento, né che il meccanismo di adeguamento sia tale da semplificare la gestione delle prestazioni familiari e dei vantaggi sociali e fiscali. Infatti, anche volendo ritenere, come sostenuto dalla Repubblica d’Austria, che i costi aggiuntivi del meccanismo di adeguamento siano molto limitati, resta il fatto che tali costi supplementari esistono. Tuttavia, è pacifico, come ha giustamente rilevato l’avvocato generale al paragrafo 142 delle sue conclusioni, che tali costi sono sopportati da tutti coloro che contribuiscono al bilancio dello Stato. Inoltre, dalla relazione della Corte dei conti si può dedurre che il rischio di compromettere l’equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale non deriva dai versamenti di prestazioni ai lavoratori i cui figli risiedono al di fuori dell’Austria, dal momento che si ritiene che questi ultimi rappresentino soltanto il 6% circa delle spese per prestazioni familiari, ma che tale rischio potrebbe derivare dall’assenza di un controllo adeguato per quanto riguarda la concessione di tali prestazioni.

108

Inoltre, la libertà di circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione si fonda su un certo numero di principi, tra cui quello della parità di trattamento. La sua attuazione nel settore della sicurezza sociale è peraltro garantita da una normativa dell’Unione fondata, in particolare, sul principio dell’unicità della legislazione applicabile in tale materia. Tale principio, sancito all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, mira a eliminare le disparità di trattamento che, per i lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione, sarebbero la conseguenza di un cumulo parziale o totale delle legislazioni applicabili. Pertanto, conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, di tale regolamento, al fine di garantire nel modo migliore la parità di trattamento di tutte le persone occupate nel territorio di uno Stato membro, la persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta, di norma, alla legislazione di tale Stato membro e, conformemente all’articolo 4 di detto regolamento, deve godere in detto Stato delle stesse prestazioni alle stesse condizioni dei cittadini del medesimo Stato.

109

Infine, la Corte ha ripetutamente dichiarato che i lavoratori migranti, con i contributi fiscali e sociali che versano nello Stato membro ospitante per l’attività retribuita che esercitano, contribuiscono al finanziamento delle politiche sociali di detto Stato. Essi devono pertanto potersene avvalere alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali (sentenza del 10 luglio 2019, Aubriet, C‑410/18, EU:C:2019:582, punto 33 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, tale elemento corrobora l’importanza dell’approccio secondo cui i lavoratori migranti devono godere della parità di trattamento per quanto riguarda le prestazioni familiari nonché i vantaggi fiscali e sociali.

110

Nel caso di specie, è pacifico che gli assegni familiari austriaci siano finanziati dai contributi dei datori di lavoro calcolati sulla base dell’importo totale delle retribuzioni dei lavoratori che essi impiegano, di modo che il lavoratore migrante partecipa allo stesso modo di un lavoratore nazionale alla determinazione dell’importo delle somme versate dal suo datore di lavoro, e ciò senza che sia preso in considerazione il luogo di residenza dei figli di tali lavoratori. Lo stesso vale per quanto riguarda il bonus famiglia Plus e gli altri crediti d’imposta soggetti al meccanismo di adeguamento, poiché tali vantaggi fiscali sono finanziati dall’imposta sul reddito dei lavoratori, senza distinguere a seconda che il loro figlio risieda o meno nel territorio austriaco.

111

In tale contesto, e come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 146 delle sue conclusioni, occorre considerare che la differenza di trattamento a seconda del luogo di residenza del figlio del lavoratore di cui trattasi, introdotta dal meccanismo di adeguamento, non è né adeguata né necessaria al fine di assicurare la funzione di sostegno nonché l’equità del sistema sociale.

112

Pertanto, anche la seconda censura sollevata dalla Commissione dev’essere considerata fondata.

113

Alla luce dell’insieme delle considerazioni sin qui svolte, si deve constatare che la Repubblica d’Austria:

introducendo il meccanismo di adeguamento applicabile agli assegni familiari e al credito d’imposta per figli a carico per i lavoratori i cui figli risiedono in modo permanente in un altro Stato membro, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 4 e 67 del regolamento n. 883/2004, nonché dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, e

introducendo, per i lavoratori migranti i cui figli risiedono in modo permanente in un altro Stato membro, il meccanismo di adeguamento applicabile al bonus famiglia Plus, al credito d’imposta per famiglie monoreddito, al credito d’imposta per nucleo familiare monoparentale e al credito d’imposta per gli assegni alimentari, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011.

Sulle spese

114

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Repubblica d’Austria, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

115

Conformemente all’articolo 140, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura, secondo il quale gli Stati membri, gli Stati aderenti all’accordo SEE, diversi dagli Stati membri, nonché l’Autorità di vigilanza EFTA, se intervenuti nella causa, si fanno carico delle proprie spese, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca nonché il Regno di Norvegia e l’Autorità di vigilanza EFTA sopporteranno le proprie spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

La Repubblica d’Austria, introducendo il meccanismo di adeguamento risultante dalle modifiche apportate all’articolo 8a del Bundesgesetz betreffend den Familienlastenausgleich durch Beihilfen (legge federale relativa alla compensazione degli oneri familiari tramite sussidi), del 24 ottobre 1967, come modificato dal Bundesgesetz mit dem das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, das Einkommensteuergesetz 1988 und das Entwicklungshelfergesetz geändert werden (legge federale recante modifica della legge federale relativa alla compensazione degli oneri familiari tramite sussidi del 1967, della legge federale relativa all’imposta sul reddito delle persone fisiche del 1988 e della legge relativa agli operatori degli aiuti allo sviluppo), del 4 dicembre 2018, e all’articolo 33 del Bundesgesetz über die Besteuerung des Einkommens natürlicher Personen (legge federale relativa all’imposta sul reddito delle persone fisiche), del 7 luglio 1988, come modificato dal Jahressteuergesetz 2018 (legge fiscale annuale del 2018), del 14 agosto 2018, e dalla legge federale recante modifica della legge federale relativa alla compensazione degli oneri familiari tramite sussidi del 1967, della legge federale relativa all’imposta sul reddito delle persone fisiche del 1988 e della legge relativa agli operatori degli aiuti allo sviluppo, del 4 dicembre 2018, applicabile agli assegni familiari e al credito d’imposta per figli a carico per i lavoratori i cui figli risiedono in modo permanente in un altro Stato membro, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 4 e 67 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione.

 

2)

La Repubblica d’Austria, introducendo, per i lavoratori migranti i cui figli risiedono in modo permanente in un altro Stato membro, il meccanismo di adeguamento risultante dalle modifiche apportate all’articolo 8a del Bundesgesetz betreffend den Familienlastenausgleich durch Beihilfen (legge federale relativa alla compensazione degli oneri familiari tramite sussidi), del 24 ottobre 1967, come modificato dal Bundesgesetz mit dem das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, das Einkommensteuergesetz 1988 und das Entwicklungshelfergesetz geändert werden (legge federale recante modifica della legge federale relativa alla compensazione degli oneri familiari tramite sussidi del 1967, della legge federale relativa all’imposta sul reddito delle persone fisiche del 1988 e della legge relativa agli operatori degli aiuti allo sviluppo), del 4 dicembre 2018, e all’articolo 33 del Bundesgesetz über die Besteuerung des Einkommens natürlicher Personen (legge federale relativa all’imposta sul reddito delle persone fisiche), del 7 luglio 1988, come modificato dal Jahressteuergesetz 2018 (legge fiscale annuale del 2018), del 14 agosto 2018, e dalla legge federale recante modifica della legge federale relativa alla compensazione degli oneri familiari tramite sussidi del 1967, della legge federale relativa all’imposta sul reddito delle persone fisiche del 1988 e della legge relativa agli operatori degli aiuti allo sviluppo, del 4 dicembre 2018, applicabile al bonus famiglia Plus, al credito d’imposta per famiglie monoreddito, al credito d’imposta per nucleo familiare monoparentale e al credito d’imposta per gli assegni alimentari, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011.

 

3)

La Repubblica d’Austria è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

 

4)

La Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca nonché il Regno di Norvegia e l’Autorità di vigilanza EFTA sopporteranno le proprie spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.