SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

20 gennaio 2022 ( *1 )

Indice

 

Contesto normativo

 

Normativa dell’Organizzazione mondiale del commercio

 

Regolamento di base

 

Fatti

 

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

 

Conclusioni delle parti

 

Sull’impugnazione

 

Osservazioni preliminari

 

Sui primi tre motivi d’impugnazione

 

Argomenti delle parti

 

– Sul primo motivo d’impugnazione, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che la Commissione era tenuta ad effettuare un’analisi della sottoquotazione dei prezzi per segmento di mercato

 

– Sul secondo motivo d’impugnazione, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che il metodo NCP non era atto a tenere conto della segmentazione del mercato

 

– Sul terzo motivo d’impugnazione, vertente sull’erronea interpretazione dell’obbligo di motivazione e sul travisamento degli elementi di prova

 

Giudizio della Corte

 

– Osservazioni preliminari

 

– Sul terzo motivo d’impugnazione

 

– Sui primi due motivi d’impugnazione

 

Sul quarto motivo d’impugnazione

 

Argomenti delle parti

 

Giudizio della Corte

 

– Sull’errore di diritto commesso dal Tribunale laddove ha dichiarato che la Commissione era tenuta a prendere in considerazione, nell’ambito dell’analisi degli effetti delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dell’industria dell’Unione prevista all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, tutti i tipi del prodotto in questione venduti da tale industria

 

– Sull’errore di diritto commesso dal Tribunale laddove ha dichiarato che la Commissione era tenuta ad esaminare, nell’ambito dell’analisi degli effetti delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dell’industria dell’Unione prevista all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, in che misura i prezzi dei 17 tipi del prodotto considerato possono aver contribuito all’abbassamento dei prezzi dei produttori dell’Unione inclusi nel campione

 

Sul ricorso dinanzi al Tribunale

 

Sulle spese

«Impugnazione – Dumping – Regolamento di esecuzione (UE) 2017/804 – Importazioni di determinati tubi senza saldatura originari della Cina – Dazio antidumping definitivo – Regolamento (UE) 2016/1036 – Articolo 3, paragrafi 2, 3 e 6 e articolo 17 – Determinazione del pregiudizio – Esame dell’effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dei prodotti simili venduti sul mercato dell’Unione europea – Analisi della sottoquotazione dei prezzi – Applicazione del metodo dei numeri di controllo del prodotto (NCP) – Obbligo della Commissione europea di prendere in considerazione i diversi segmenti del mercato relativi al prodotto considerato nonché la totalità delle vendite di prodotti simili dei produttori dell’Unione europea inclusi nel campione»

Nella causa C‑891/19 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 4 dicembre 2019,

Commissione europea, rappresentata inizialmente da T. Maxian Rusche e N. Kuplewatzky, successivamente da T. Maxian Rusche e A. Demeneix e, infine, da T. Maxian Rusche e K. Blanck, in qualità di agenti,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd, con sede in Huangshi (Cina), rappresentata da E. Vermulst e J. Cornelis, advocaten,

ricorrente in primo grado,

ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, con sede in Roman (Romania),

Válcovny trub Chomutov a.s., con sede in Chomutov (Repubblica ceca),

Vallourec Deutschland GmbH, con sede in Düsseldorf (Germania),

rappresentate da G. Berrisch, Rechtsanwalt,

intervenienti in primo grado,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da A. Prechal (relatrice), presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, J. Passer, F. Biltgen, L.S. Rossi e N. Wahl, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 1o luglio 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, la Commissione europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 settembre 2019, Hubei Xinyegang Special Tube/Commissione (T‑500/17, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2019:691), con cui quest’ultimo ha annullato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/804 della Commissione, dell’11 maggio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese (GU 2017, L 121, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento controverso»), nella misura in cui tale regolamento riguardava prodotti fabbricati dalla Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd (in prosieguo: la «Hubei»).

Contesto normativo

Normativa dell’Organizzazione mondiale del commercio

2

Con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 1), il Consiglio dell’Unione europea ha approvato l’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994, e gli accordi di cui agli allegati da 1 a 3 di detto accordo, tra i quali figura l’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GU 1994, L 336, pag. 103; in prosieguo: l’«accordo antidumping»).

3

L’articolo 3 dell’accordo antidumping, intitolato «Determinazione del pregiudizio», prevede quanto segue:

«3.1   La determinazione di un pregiudizio ai fini dell’articolo VI [dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994] deve basarsi su elementi di prova diretti e comportare un esame obiettivo a) del volume delle importazioni oggetto di dumping e del loro effetto sui prezzi dei prodotti simili sul mercato interno e b) dell’incidenza di tali importazioni sui produttori nazionali di tali prodotti.

3.2   (...) Quanto all’effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi, le autorità inquirenti esaminano se tali importazioni sono avvenute a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli di un prodotto simile dell’importatore membro, oppure se tali importazioni hanno comunque l’effetto di far scendere notevolmente i prezzi o di impedirne sensibili aumenti che altrimenti si sarebbero verificati. Uno solo, o diversi criteri tra quelli citati non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

(...)

3.5   Il fatto che le importazioni oggetto di dumping siano causa, per gli effetti del dumping stesso quali indicati nei paragrafi 2 e 4, di un pregiudizio nel senso indicato nel presente accordo, deve essere dimostrato. La dimostrazione del nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio arrecato all’industria nazionale deve basarsi sull’esame di tutti i pertinenti elementi di prova presentati alle autorità, le quali dovranno esaminare, oltre alle importazioni oggetto di dumping, anche eventuali altri fattori noti che a loro volta arrecano pregiudizio all’industria nazionale; il danno causato da questi ultimi non deve essere imputato alle importazioni non vendute a prezzi di dumping (...).

(...)».

Regolamento di base

4

Il considerando 3 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21; in prosieguo: il «regolamento di base»), è così formulato:

«Ai fini dell’applicazione adeguata e trasparente delle norme dell’accordo antidumping (...), è opportuno recepire nella legislazione dell’Unione, nella misura massima possibile, i termini di tale accordo».

5

L’articolo 1 del regolamento di base, intitolato «Principi», dispone quanto segue:

«1.   Un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui immissione in libera pratica nell’Unione causi un pregiudizio.

2.   Un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all’esportazione nell’Unione è inferiore ad un prezzo comparabile di un prodotto simile, applicato nel paese esportatore nell’ambito di normali operazioni commerciali.

(...)

4.   Ai fini del presente regolamento, per “prodotto simile” si intende un prodotto identico, vale a dire simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato».

6

L’articolo 2 di tale regolamento, intitolato «Determinazione del dumping», ha il seguente tenore:

«(...)

D. Margine di dumping

11. Salve le disposizioni pertinenti relative all’equo confronto, l’esistenza di margini di dumping nel corso dell’inchiesta è di norma accertata in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi di tutte le transazioni di esportazione nell’Unione oppure in base al confronto tra i singoli valori normali e i singoli prezzi all’esportazione nell’Unione per ogni operazione. Il valore normale determinato in base alla media ponderata può tuttavia essere confrontato con i prezzi delle singole operazioni di esportazione nell’Unione, se vi sono sensibili differenze nell’andamento dei prezzi all’esportazione tra i differenti acquirenti, regioni o periodi e se con i metodi specificati nella prima frase del presente paragrafo non è possibile valutare correttamente il margine di dumping. Il presente paragrafo non osta all’utilizzazione delle tecniche di campionamento a norma dell’articolo 17.

(...)».

7

Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di base, intitolato «Accertamento di un pregiudizio»:

«1.   Ai fini del presente regolamento si intende per pregiudizio, salvo altrimenti disposto, un pregiudizio notevole, la minaccia di un pregiudizio materiale a danno dell’industria dell’Unione, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria. Il termine è interpretato a norma del presente articolo.

2.   L’accertamento di un pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo:

a)

del volume delle importazioni oggetto di dumping e dei loro effetti sui prezzi dei prodotti simili sul mercato dell’Unione; e

b)

dell’incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione.

3.   Per quanto riguarda il volume delle importazioni oggetto di dumping, occorre esaminare se queste ultime sono aumentate in misura significativa, tanto in termini assoluti quanto in rapporto alla produzione o al consumo nell’Unione. Riguardo agli effetti sui prezzi si esamina se le importazioni oggetto di dumping sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili dell’industria dell’Unione oppure se tali importazioni hanno comunque l’effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti. Tali fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

(...)

5.   L’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione interessata comprende una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria (...).

6.   Deve essere dimostrato, in base a tutti gli elementi di prova, presentati a norma del paragrafo 2, che le importazioni oggetto di dumping causano pregiudizio ai sensi del presente regolamento. In particolare, occorre dimostrare che il volume e/o i prezzi individuati a norma del paragrafo 3 hanno sull’industria dell’Unione gli effetti contemplati nel paragrafo 5 e che tale incidenza si manifesta in maniera che può essere considerata materiale.

7.   Oltre alle importazioni oggetto di dumping, sono esaminati anche i fattori noti che contemporaneamente causano pregiudizio all’industria dell’Unione per evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori sia attribuito alle importazioni oggetto di dumping a norma del paragrafo 6. (...)

8.   L’effetto delle importazioni oggetto di dumping è valutato in relazione alla produzione dell’industria dell’Unione del prodotto simile, quando i dati disponibili permettono di individuare distintamente tale produzione in base a criteri quali i processi di produzione, le vendite e i profitti dei produttori. (...)

(...)».

8

L’articolo 4 del suddetto regolamento, intitolato «Definizione di industria dell’Unione», così recita:

«1.   Ai fini del presente regolamento, si intende per “industria dell’Unione” il complesso dei produttori di prodotti simili nell’Unione o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, della produzione dell’Unione complessiva di tali prodotti. (...)

(...)

4.   Al presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 8».

9

L’articolo 17 del regolamento di base, intitolato «Campionamento», prevede quanto segue:

«1.   Nei casi in cui il numero di denuncianti, esportatori o importatori, tipi di prodotto o operazioni è molto elevato, l’inchiesta può essere limitata ad un numero adeguato di parti, prodotti o operazioni con l’utilizzazione di campioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione, oppure al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.

2.   La selezione definitiva di parti, tipi di prodotti o operazioni a norma delle disposizioni in materia di campionamento spetta alla Commissione, anche se di preferenza la scelta del campione avviene previa consultazione e con il consenso delle parti interessate, a condizione che dette parti, entro tre settimane dalla data di apertura dell’inchiesta, si siano manifestate e abbiano comunicato informazioni sufficienti ai fini della selezione di un campione rappresentativo.

(...)».

Fatti

10

Il contesto della controversia è stato esposto nei punti da 1 a 7 della sentenza impugnata e può essere riassunto, ai fini della presente sentenza, come segue.

11

Il 13 febbraio 2016, a seguito di una denuncia, la Commissione ha avviato un’indagine antidumping relativa alle importazioni di determinati tipi di tubi senza saldatura di ferro, esclusa la ghisa, o di acciaio, escluso l’acciaio inossidabile, di sezione circolare e diametro esterno superiore a 406,4 mm (in prosieguo: il «prodotto considerato») originari della Cina.

12

Nel corso dell’inchiesta, la Hubei, una società con sede in Cina che produce ed esporta nell’Unione tubi senza saldatura, è stata selezionata per far parte del campione dei produttori esportatori cinesi in applicazione dell’articolo 17 del regolamento di base.

13

L’11 novembre 2016 la Commissione ha adottato il regolamento (UE) 2016/1977 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese (GU 2016, L 305, pag. 1).

14

L’11 maggio 2017 la Commissione ha adottato il regolamento controverso, il cui articolo 1 prevede l’imposizione di un dazio antidumping definitivo a tutti i produttori esportatori cinesi del prodotto considerato. Per quanto riguarda i prodotti fabbricati ed esportati dalla Hubei, l’aliquota del dazio antidumping è stata fissata al 54,9%.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

15

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 agosto 2017, la Hubei ha chiesto l’annullamento del regolamento controverso.

16

Con ordinanza del 24 gennaio 2018, il presidente della Settima Sezione del Tribunale ha ammesso l’intervento dell’ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, della Válcovny trub Chomutov a.s. e della Vallourec Deutschland GmbH (in prosieguo: l’«ArcelorMittal e a.») a sostegno delle conclusioni della Commissione.

17

A fondamento del suo ricorso, la Hubei ha dedotto quattro motivi di ricorso. Il primo motivo di ricorso verteva sulla violazione dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base e dell’articolo 3, paragrafi 3.1 e 3.2, dell’accordo antidumping. Il secondo motivo di ricorso verteva sulla violazione dell’articolo 3, paragrafo 6, di tale regolamento e dell’articolo 3, paragrafo 3.5, di detto accordo. Il terzo motivo di ricorso verteva su un errore manifesto di valutazione nell’accertamento del nesso di causalità, ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base. Infine, il quarto motivo di ricorso verteva sulla violazione degli «obblighi di diligenza e buona amministrazione». Solo il primo e il secondo motivo di ricorso sono stati esaminati dal Tribunale e presentano quindi un interesse per il presente procedimento.

18

Con il suo primo motivo di ricorso, considerato nella sua prima parte, la Hubei sosteneva che, analizzando, nell’ambito dell’accertamento di un pregiudizio, la sottoquotazione dei prezzi sulla base del periodo dell’inchiesta, ossia il 2015, la Commissione è incorsa in un errore di diritto. Questa prima parte è stata respinta dal Tribunale ai punti da 48 a 52 della sentenza impugnata, i quali non sono interessati dalla presente impugnazione.

19

Per contro, il Tribunale ha accolto la seconda parte del primo motivo di ricorso dedotto dalla Hubei, relativa al metodo adottato dalla Commissione, nell’ambito dell’accertamento di un pregiudizio, per confrontare i prezzi delle importazioni in dumping con quelli dei prodotti venduti dall’industria dell’Unione ai fini dell’analisi della sottoquotazione dei prezzi.

20

A questo proposito, da un lato, il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, ai punti da 59 a 67 della sentenza impugnata, che, mentre la Commissione aveva rilevato l’esistenza di tre segmenti di mercato riguardanti il prodotto considerato relativi, il primo, al petrolio e al gas, il secondo, alla costruzione e, il terzo, alla produzione di energia elettrica, la Commissione non ha tenuto conto di tale segmentazione nell’ambito della sua analisi della sottoquotazione dei prezzi e, in modo più generale, nell’ambito degli effetti delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dei prodotti simili sul mercato dell’Unione. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non avesse basato la sua analisi su tutti i dati pertinenti del caso di specie, in violazione dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base.

21

Per giungere a tale conclusione, il Tribunale si è basato in particolare sulla relazione dell’organo di appello istituito dall’organo di conciliazione dell’OMC nella controversia «Cina – Misure di imposizione di dazi antidumping sui tubi senza saldatura in acciaio inossidabile ad alte prestazioni “HP-SSST” in provenienza dal Giappone» (WT/DS 454/AB/R e WT/DS 460/AB/R, relazione del 14 ottobre 2015; in prosieguo la «relazione dell’organo di appello “HP-SSST”»), e sulla sua sentenza del 28 ottobre 2004, Shanghai Teraoka Electronic/Consiglio (T‑35/01, EU:T:2004:317).

22

Dall’altro lato, ai punti da 68 a 75 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, che la Commissione, non avendo preso in considerazione, nell’ambito dell’analisi della sottoquotazione dei prezzi, un certo volume di prodotto considerato fabbricato dai produttori dell’Unione inclusi nel campione, vale a dire i 17 dei 66 tipi di prodotti, denominati «numeri di controllo del prodotto» (in prosieguo: gli «NCP»), che rappresentano l’8% del volume delle vendite di detti produttori, non esportati dai produttori esportatori cinesi inclusi nel campione, non ha tenuto conto di tutti i dati pertinenti del caso di specie, in violazione dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base.

23

Infine, il Tribunale ha considerato, ai punti da 77 a 79 della sentenza impugnata, che le conclusioni cui era giunto non potevano essere rimesse in discussione dagli elementi versati agli atti dalla Commissione dopo l’udienza.

24

Ai punti da 82 a 89 della sentenza impugnata, il Tribunale ha altresì accolto il secondo motivo di ricorso dedotto dalla Hubei affermando, in sostanza, che, avendo considerato, nell’ambito del primo motivo di ricorso, che la Commissione non aveva tenuto conto di tutti gli elementi rilevanti ai fini della determinazione della sottoquotazione dei prezzi e dell’effetto delle importazioni sui prezzi dei prodotti simili sul mercato dell’Unione, si doveva ritenere che, di conseguenza, la conclusione della Commissione relativa all’esistenza di un nesso di causalità, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, si fondasse su una base fattuale incompleta, di modo che la Commissione non aveva tenuto conto, nell’analisi del nesso di causalità, di tutti i dati pertinenti del caso di specie.

25

Il Tribunale ha quindi accolto il primo e il secondo motivo di ricorso e, di conseguenza, ha annullato il regolamento controverso, nella parte in cui riguardava la Hubei, senza esaminare gli altri due motivi di ricorso dedotti da quest’ultima.

Conclusioni delle parti

26

La Commissione chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

respingere, in quanto infondati in diritto, il primo e il secondo motivo del ricorso in primo grado;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale per l’esame dei restanti motivi di ricorso, e

riservare la decisione sulle spese dell’impugnazione e del procedimento di primo grado.

27

La Hubei chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione;

in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché esamini il terzo e il quarto motivo del ricorso in primo grado, e

condannare la Commissione alle spese dell’impugnazione e del procedimento di primo grado.

28

L’ArcelorMittal e a. chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

respingere il primo e il secondo motivo del ricorso in primo grado in quanto infondati in diritto;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale per un riesame riguardo al terzo e al quarto motivo del ricorso in primo grado;

condannare la Hubei a farsi carico delle spese dell’impugnazione, e

riservare la decisione sulle spese quanto al resto.

Sull’impugnazione

29

A sostegno della sua impugnazione, la Commissione deduce sei motivi d’impugnazione vertenti, il primo, sul fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che essa era tenuta ad effettuare un’analisi della sottoquotazione dei prezzi per segmento di mercato; il secondo, sul fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che il metodo NCP non era atto a tenere conto della segmentazione del mercato; il terzo, sull’erronea interpretazione dell’obbligo di motivazione e sul travisamento degli elementi di prova commessi dal Tribunale; il quarto, su un’erronea interpretazione dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base; il quinto, sulla violazione dell’articolo 17 di detto regolamento, e, il sesto, su un errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe esercitato un controllo giurisdizionale troppo incisivo nell’esaminare l’analisi della sottoquotazione dei prezzi effettuata dalla Commissione.

Osservazioni preliminari

30

In via preliminare, occorre, in primo luogo, rilevare che dal considerando 3 del regolamento in parola risulta che, ai fini dell’applicazione adeguata e trasparente delle norme dell’accordo antidumping, detto regolamento ha segnatamente lo scopo di recepire nella legislazione dell’Unione, nella misura massima possibile, i termini di tale accordo. Come sottolineato dal Tribunale al punto 54 della sentenza impugnata, che non è oggetto delle censure della Commissione nella sua impugnazione, le disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base sono sostanzialmente identiche a quelle dell’articolo 3, paragrafi 3.1 e 3.2 di detto accordo, che sono state specificamente oggetto di interpretazione nella relazione dell’organo di appello «HP-SSST».

31

A questo proposito, occorre ricordare che la prevalenza degli accordi internazionali conclusi dall’Unione sulle norme di diritto derivato impone di interpretare queste ultime in maniera per quanto possibile conforme agli accordi (v., segnatamente, sentenza del 10 novembre 2011, X e X BV, C‑319/10 e C‑320/10, non pubblicata, EU:C:2011:720, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

32

Inoltre, la Corte ha già dichiarato che il principio di diritto internazionale generale del rispetto degli impegni contrattuali (pacta sunt servanda), sancito dall’articolo 26 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, del 23 maggio 1969 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1155, pag. 331), implica che il giudice dell’Unione, ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione dell’accordo antidumping, debba tenere conto dell’interpretazione delle differenti disposizioni di tale accordo adottata dall’organo di conciliazione dell’OMC [v., per analogia, sentenza del 6 ottobre 2020, Commissione/Ungheria (Insegnamento superiore), C‑66/18, EU:C:2020:792, punto 92].

33

Allo stesso modo, la Corte ha già fatto riferimento a relazioni di un gruppo speciale o dell’organo di appello dell’OMC a sostegno della sua interpretazione di talune disposizioni di accordi contenuta in allegato all’accordo OMC (v. segnatamente, sentenza del 10 novembre 2011, X e X BV, C‑319/10 e C‑320/10, non pubblicata, EU:C:2011:720, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

34

Pertanto, il Tribunale, come risulta in particolare dai punti 53 e 54 della sentenza impugnata, ha correttamente considerato, in sostanza, che nulla ostava, nel caso di specie, a che esso facesse riferimento alla relazione dell’organo di appello «HP-SSST» relativa all’interpretazione dell’articolo 3, paragrafi 3.1. e 3.2, dell’accordo antidumping al fine di procedere all’interpretazione delle disposizioni, sostanzialmente identiche, dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base.

35

In secondo luogo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, nel settore della politica commerciale comune e specialmente in materia di misure di difesa commerciale, le istituzioni dell’Unione godono di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche e politiche che devono esaminare (sentenza del 18 ottobre 2018, Gul Ahmed Textile Mills/Consiglio, C‑100/17 P, EU:C:2018:842, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).

36

Sempre secondo costante giurisprudenza, tale ampio potere discrezionale verte segnatamente sull’accertamento, nell’ambito di un procedimento antidumping, di un pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Il controllo giurisdizionale di una siffatta valutazione deve essere quindi limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati, dell’assenza di errore manifesto di valutazione di tali fatti o dell’assenza di sviamento di potere. È quanto avviene, in particolare, per quanto concerne l’accertamento dei fattori che arrecano un pregiudizio all’industria dell’Unione nell’ambito di un’inchiesta antidumping (sentenza del 10 settembre 2015, Bricmate, C‑569/13, EU:C:2015:572, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

37

La Corte ha altresì dichiarato a più riprese che il controllo da parte del Tribunale degli elementi di prova sui quali le istituzioni dell’Unione fondano le proprie constatazioni non costituisce una nuova valutazione dei fatti che sostituisce quella di tali istituzioni. Detto controllo non incide sull’ampio potere discrezionale di tali istituzioni nell’ambito della politica commerciale, ma si limita a rilevare se i suddetti elementi siano idonei a suffragare le conclusioni cui sono giunte le istituzioni. Il Tribunale è quindi tenuto non solo a verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte (sentenza del 10 luglio 2019, Caviro Distillerie e a./Commissione, C‑345/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:589, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).

Sui primi tre motivi d’impugnazione

38

Con i suoi primi tre motivi d’impugnazione, la Commissione, sostenuta dall’ArcelorMittal e a., contesta i punti da 59 a 67 della sentenza impugnata, con i quali il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, che la Commissione, non tenendo conto della segmentazione del mercato del prodotto considerato nell’ambito della sua analisi della sottoquotazione dei prezzi e, più in generale, dell’effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dei prodotti simili sul mercato dell’Unione, non ha fondato la sua analisi su tutti i dati pertinenti del caso di specie, in violazione dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base.

Argomenti delle parti

– Sul primo motivo d’impugnazione, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che la Commissione era tenuta ad effettuare un’analisi della sottoquotazione dei prezzi per segmento di mercato

39

Con la prima parte del suo primo motivo d’impugnazione, la Commissione addebita al Tribunale di aver violato l’articolo 1, paragrafi 2 e 4, l’articolo 3, paragrafi 2, 3 e 8, nonché l’articolo 4 del regolamento di base, dichiarando che essa era tenuta ad effettuare un esame distinto della sottoquotazione dei prezzi per ciascun segmento di mercato del prodotto considerato.

40

Da tali disposizioni risulterebbe che è sufficiente che la Commissione analizzi la sottoquotazione dei prezzi a livello del «prodotto simile», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base, esaminando la sua incidenza sull’«industria dell’Unione», ai sensi dell’articolo 4 di tale regolamento.

41

Per contro, nulla nelle suddette disposizioni indicherebbe un obbligo di effettuare un’analisi della sottoquotazione dei prezzi separatamente per ciascun segmento di mercato del prodotto considerato.

42

Imponendo un siffatto obbligo, il Tribunale avrebbe richiesto un’analisi della sottoquotazione dei prezzi basata sulla nozione del mercato del prodotto rilevante propria del diritto della concorrenza dell’Unione. Orbene, tale nozione sarebbe molto diversa da quella di «prodotto simile» adottata dal legislatore dell’Unione nell’ambito della normativa antidumping, in particolare ai fini dell’analisi della sottoquotazione dei prezzi.

43

Con la seconda parte del suo primo motivo d’impugnazione, la Commissione addebita al Tribunale di aver erroneamente ritenuto necessaria un’analisi della sottoquotazione dei prezzi separatamente per ciascun segmento di mercato unicamente sulla base di due precedenti, vale a dire la relazione dell’organo di appello «HP-SSST» e la sentenza del 28 ottobre 2004, Shanghai Teraoka Electronic/Consiglio, (T‑35/01, EU:T:2004:317).

44

Pertanto, il Tribunale avrebbe travisato i fatti sottesi a tali precedenti che sono completamente diversi da quelli sottesi al caso di specie.

45

Infatti, da un lato, nelle fattispecie oggetto dei due precedenti citati, non sarebbe stata constatata alcuna sottoquotazione dei prezzi a livello del prodotto simile, mentre, nel regolamento controverso, la Commissione avrebbe constatato una sottoquotazione dei prezzi a tale livello.

46

Dall’altro lato, contrariamente alla situazione esaminata nella relazione dell’organo di appello «HP-SSST», in cui le importazioni in dumping e le vendite interne erano concentrate in diversi segmenti di mercato, nel regolamento controverso la Commissione avrebbe constatato una concentrazione delle vendite interne e delle importazioni in dumping negli stessi segmenti di mercato e a livelli simili.

47

Con la terza parte del suo primo motivo d’impugnazione, la Commissione censura il Tribunale per aver interpretato erroneamente il regolamento controverso o, in subordine, per aver effettuato una qualificazione giuridica erronea dei fatti quando ha dichiarato, al punto 67 della sentenza impugnata, che i fatti constatati ai punti 59, 61, 62 e 64 di tale sentenza costituivano circostanze eccezionali che richiedevano un’analisi della sottoquotazione dei prezzi per segmento di mercato.

48

In via preliminare, la Hubei sostiene che l’impugnazione è inconferente in quanto la Commissione contesta la sentenza impugnata nella parte in cui impone un’analisi della sottoquotazione dei prezzi separatamente per ciascun segmento di mercato. Invero, il Tribunale non avrebbe imposto una siffatta analisi, ma si sarebbe limitato a considerare, ai punti 45, 66 e 67 della sentenza impugnata, che il regolamento controverso viola l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base in quanto, alla luce degli elementi di fatto di cui disponeva, la Commissione non ha tenuto conto della segmentazione del mercato del prodotto considerato nell’ambito della sua analisi della sottoquotazione dei prezzi. Inoltre, poiché la Commissione mette in discussione la pertinenza di talune constatazioni di fatto operate dal Tribunale senza invocare un travisamento di elementi di prova, la sua argomentazione sarebbe irricevibile.

49

Nel merito, la Hubei sostiene che la prima parte del primo motivo d’impugnazione è infondata. Infatti, dal riferimento, all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento, a «prodotti simili», discenderebbe che la nozione di «prodotto simile» può comprendere diversi tipi di prodotti e, pertanto, più segmenti, il che è suffragato dalla giurisprudenza della Corte.

50

Inoltre, l’organo di appello istituito dall’organo di conciliazione dell’OMC avrebbe sottolineato l’importanza di esaminare l’esistenza di diversi segmenti di mercato nell’analisi della sottoquotazione dei prezzi e la sentenza impugnata sarebbe conforme a tali rilievi.

51

Secondo la Hubei, benché non esista alcun obbligo di determinare l’esistenza di una sottoquotazione dei prezzi per ogni tipo di prodotto o segmento di mercato, la Commissione è tenuta ad esaminare tutti gli elementi di prova pertinenti, ivi compresa la questione se l’esistenza di segmenti di mercato differenti possa incidere complessivamente sull’analisi degli effetti delle importazioni in dumping sui prezzi e, in particolare, sulla sottoquotazione dei prezzi.

52

Per quanto riguarda la seconda parte del primo motivo d’impugnazione, la Hubei sostiene che la base giuridica su cui si è fondato il Tribunale per annullare il regolamento controverso è la violazione dell’obbligo, imposto alla Commissione in forza dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, di fondare la sua analisi in materia di sottoquotazione dei prezzi su tutti i dati pertinenti e, pertanto, la violazione dell’obbligo di basare l’accertamento del pregiudizio su prove positive e su un esame obiettivo.

53

Il Tribunale avrebbe giustamente fatto riferimento a due precedenti, ossia la relazione dell’organo di appello «HP-SSST» e la sentenza del 28 ottobre 2004, Shanghai Teraoka Electronic/Consiglio (T‑35/01, EU:T:2004:317), per affermare che, quando esistono diversi segmenti di mercato con differenze di prezzo sostanziali, è necessario prendere in considerazione l’incidenza di tale segmentazione sull’analisi della sottoquotazione dei prezzi.

54

Inoltre, diverse affermazioni della Commissione riguardo a tali due precedenti sarebbero inesatte.

55

Infine, l’affermazione della Commissione secondo cui, nel caso di specie, tanto le importazioni cinesi quanto i prodotti venduti dall’industria dell’Unione erano concentrati nello stesso segmento di mercato non sarebbe inclusa nel regolamento contestato, come correttamente rilevato dal Tribunale. Orbene, sin dal procedimento amministrativo la Hubei avrebbe sostenuto che le importazioni cinesi si concentravano in un segmento di mercato diverso da quello in cui erano concentrati i prodotti fabbricati dall’industria dell’Unione.

56

La Hubei sostiene che anche la terza parte del primo motivo d’impugnazione deve essere respinta. Infatti, da un lato, le parti interessate avrebbero affrontato la questione dell’esistenza di diversi segmenti di mercato non già nel contesto della definizione del prodotto considerato, bensì in quello del pregiudizio e del nesso di causalità. Dall’altro lato, per quanto riguarda l’adeguamento applicato dalla Commissione per calcolare il margine di pregiudizio a causa della situazione economica e della redditività della maggiore società del campione di produttori dell’Unione menzionato al considerando 8 del regolamento 2016/1977, la Hubei sostiene che tali elementi hanno chiaramente un’incidenza significativa sull’analisi del pregiudizio.

– Sul secondo motivo d’impugnazione, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che il metodo NCP non era atto a tenere conto della segmentazione del mercato

57

Con il suo secondo motivo d’impugnazione, la Commissione contesta i punti 60 e 67 della sentenza impugnata in cui il Tribunale ha, in sostanza, considerato che il metodo NCP non era atto a tenere conto della segmentazione del mercato. In tal modo, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato il punto 24 del regolamento controverso, nonché le spiegazioni fornite nel corso del procedimento amministrativo e nelle osservazioni orali e scritte della Commissione dinanzi al Tribunale. In subordine, la Commissione sostiene che il Tribunale ha travisato gli elementi di prova prodotti a tale riguardo.

58

La Commissione sostiene che il metodo NCP costituisce l’analisi più dettagliata che poteva essere effettuata per comparare il prodotto considerato e il prodotto simile. Tale metodo, che peraltro non sarebbe utilizzato da principali controparti commerciali dell’Unione, consisterebbe in un’analisi molto più approfondita di quella effettuata a livello dei segmenti di mercato del prodotto simile. La costruzione degli NCP, infatti, terrebbe conto di tutte le caratteristiche del prodotto e consentirebbe così alla Commissione di mettere in corrispondenza ogni tubo prodotto dai produttori cinesi inclusi nel campione con un tubo prodotto dai produttori dell’Unione inclusi nel campione che sia il più comparabile possibile. Così, la prima cifra degli NCP farebbe riferimento a uno dei tre segmenti di mercato interessati. Nulla consentirebbe di concludere che la Commissione, basandosi sugli NCP, non abbia tenuto conto di talune caratteristiche proprie del prodotto considerato o del mercato, tra cui le variazioni dei prezzi. Il metodo NCP garantirebbe, attraverso la sua concezione e il suo funzionamento, un’analisi per segmento di mercato.

59

La Hubei sostiene che, nella sentenza impugnata, il Tribunale si è limitato a dichiarare che, alla luce degli elementi di fatto di cui disponeva la Commissione, l’applicazione del metodo NCP era di per sé insufficiente per tenere conto della segmentazione del mercato.

60

È vero che tale metodo avrebbe consentito alla Commissione di stabilire se le importazioni cinesi rientranti in un NCP o in un tipo di prodotto specifico in uno specifico segmento di mercato fossero effettuate a prezzi inferiori ai prezzi di vendita fatturati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione per lo stesso NCP o tipo di prodotto rientrante nello stesso segmento di mercato. Tuttavia, come correttamente indicato dal Tribunale al punto 67 della sentenza impugnata, questo stesso metodo non avrebbe consentito alla Commissione di accertare gli effetti delle importazioni in dumping in un determinato segmento sui prezzi di vendita dell’industria dell’Unione per prodotti appartenenti ad altri segmenti.

– Sul terzo motivo d’impugnazione, vertente sull’erronea interpretazione dell’obbligo di motivazione e sul travisamento degli elementi di prova

61

Con la prima parte del suo terzo motivo d’impugnazione, vertente sull’erronea interpretazione dell’obbligo di motivazione quale prescritto dall’articolo 296 TFUE, la Commissione censura il Tribunale per aver dichiarato, ai punti da 77 a 79 della sentenza impugnata, che taluni elementi di prova da essa presentati dopo l’udienza a seguito di una domanda del Tribunale e che dimostravano tanto l’esistenza di una sottoquotazione dei prezzi per i tre segmenti di mercato del prodotto considerato quanto il fatto che le vendite dei produttori dell’Unione inclusi nel campione erano concentrate, al pari delle importazioni in dumping, nel segmento della costruzione, non potevano essere presi in considerazione poiché erano stati presentati in una fase tardiva del procedimento dinanzi al Tribunale e riguardavano motivi che non erano contenuti nel regolamento controverso.

62

Con la seconda parte del suo terzo motivo d’impugnazione, la Commissione sostiene che il Tribunale ha travisato gli elementi di prova di cui disponeva dichiarando, al punto 78 della sentenza impugnata, che l’analisi per segmento di mercato è stata effettuata solo ex post. La distinzione tra i diversi segmenti di mercato sarebbe stata deliberatamente internalizzata nell’analisi con il metodo NCP di cui il Tribunale ha ignorato o travisato il funzionamento.

63

Per quanto riguarda la prima parte del terzo motivo d’impugnazione, la Hubei sostiene che la Commissione si basa erroneamente sulla sentenza del 10 settembre 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland (C‑687/13, EU:C:2015:573), per affermare che il Tribunale ha commesso un errore di interpretazione dell’obbligo di motivazione quale prescritto dall’articolo 296 TFUE.

64

Infatti, come risulterebbe dal punto 73 di tale sentenza, quest’ultima è intervenuta nel contesto di una situazione particolare in cui un importatore che non aveva partecipato al procedimento amministrativo lamentava una violazione dell’obbligo di motivazione per quanto riguarda allegazioni che egli stesso non aveva formulato. La Hubei afferma che la sua posizione è fondamentalmente diversa in quanto, fin dall’inizio del procedimento amministrativo, essa ha sostenuto che l’esistenza di diversi segmenti era rilevante per l’analisi della sottoquotazione dei prezzi.

65

Orbene, come risulterebbe da costante giurisprudenza, le istituzioni sono tenute ad esporre i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell’impianto della decisione di cui trattasi e la motivazione di un atto deve figurare nel corpo stesso di quest’ultimo.

66

Infine, la Hubei sostiene che è inesatto affermare che essa sapeva, grazie al fascicolo amministrativo, che le vendite dei produttori dell’Unione inclusi nel campione e le importazioni in dumping si concentravano nello stesso segmento, ossia quello della costruzione, e che era stata constatata una sottoquotazione dei prezzi in tutti e tre i segmenti. Infatti, per motivi di riservatezza, essa non avrebbe avuto accesso ai calcoli relativi alla sottoquotazione dei prezzi degli altri produttori cinesi.

67

Per quanto riguarda la seconda parte del terzo motivo d’impugnazione, la Hubei afferma che, al punto 78 della sentenza impugnata, il Tribunale ha criticato la Commissione non tanto per non aver applicato il metodo NCP per segmento, ma piuttosto per non aver effettuato un’analisi per segmento. Pertanto, il Tribunale avrebbe addebitato alla Commissione che il metodo NCP le ha permesso soltanto di stabilire una sottoquotazione dei prezzi in un segmento determinato, ma non le ha consentito di analizzare gli effetti della sottoquotazione constatata in un segmento sui prezzi di vendita fatturati da produttori dell’Unione in un altro segmento.

Giudizio della Corte

– Osservazioni preliminari

68

In via preliminare, occorre precisare, anzitutto, ciò che il Tribunale ha esattamente addebitato alla Commissione nella sentenza impugnata riguardo all’analisi della sottoquotazione dei prezzi da essa effettuata nel caso di specie, dal momento che, su tale punto, le parti controvertono sull’esatta portata della sentenza in parola.

69

A questo proposito, come parimenti rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, dai punti da 65 a 67 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha riconosciuto che, nell’ambito dell’analisi della sottoquotazione dei prezzi, la Commissione, avendo applicato il metodo NCP, ha tenuto conto, in una certa misura, della segmentazione del prodotto considerato. Esso ha tuttavia considerato che, tenuto conto di quattro elementi della fattispecie che caratterizzavano tale segmentazione, vale a dire la difficoltà di intercambiabilità dal lato della domanda tra prodotti rientranti in diversi segmenti, la variazione dei prezzi tra segmenti diversi, la concentrazione delle operazioni della più grande impresa inclusa nel campione dell’industria dell’Unione nel settore del petrolio e del gas e la concentrazione delle importazioni dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione nel segmento della costruzione, l’utilizzo di tale metodo non fosse sufficiente per tenere adeguatamente conto della segmentazione del mercato ai fini dell’analisi degli effetti delle importazioni in dumping sui prezzi dell’industria dell’Unione e che, pertanto, la Commissione non avesse fondato la sua analisi su tutti i dati pertinenti del caso di specie.

70

Più precisamente, al punto 67 della sentenza impugnata, il Tribunale ha addebitato alla Commissione, tenuto conto di questi quattro elementi di fatto caratterizzanti la segmentazione della fattispecie, di non essersi quantomeno assicurata, nell’ambito della sua analisi della sottoquotazione dei prezzi, che l’abbassamento dei prezzi dell’industria dell’Unione non provenisse da un segmento nel quale le importazioni cinesi avevano una debole presenza o un livello di sottoquotazione, quand’anche esistente, che non poteva essere considerato «sensibile», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base.

71

Infatti, come parimenti rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 60 delle sue conclusioni, con tale punto 67 il Tribunale ha implicitamente ma necessariamente ritenuto che, se così fosse stato, tale abbassamento dei prezzi sul mercato dell’Unione non avrebbe potuto essere considerato la conseguenza delle importazioni oggetto di dumping.

72

Va poi rilevato che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, la determinazione del pregiudizio comporta un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi praticati sul mercato dell’Unione e della loro incidenza sull’industria dell’Unione. L’articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento prevede che, per quanto riguarda gli effetti delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi, occorre esaminare se le importazioni oggetto di dumping siano state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili dell’industria dell’Unione.

73

Come il Tribunale ha osservato al punto 33 della sentenza impugnata, il regolamento di base non impone alcun metodo particolare per analizzare la sottoquotazione dei prezzi.

74

Tuttavia, come sottolinea la Commissione, dalla formulazione stessa dell’articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento risulta che il metodo seguito per determinare un’eventuale sottoquotazione dei prezzi deve, in linea di principio, essere applicato a livello del «prodotto simile», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, di detto regolamento, anche se quest’ultimo, come avviene nel caso di specie, può essere composto da diversi tipi di prodotti rientranti in più segmenti di mercato (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2017, Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener/Consiglio, C‑376/15 P e C‑377/15 P, EU:C:2017:269, punti 5859).

75

Pertanto, il regolamento di base non impone, in linea di principio, alcun obbligo alla Commissione di effettuare un’analisi dell’esistenza della sottoquotazione dei prezzi a un livello diverso da quello del prodotto simile.

76

Questa interpretazione è confermata dal punto 5.180 della relazione dell’organo di appello «HP-SSST», secondo cui l’autorità incaricata dell’inchiesta antidumping non è obbligata, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3.2, dell’accordo antidumping, ad accertare la sottoquotazione dei prezzi per ciascuna tipologia dei prodotti oggetto dell’inchiesta o riguardo all’intera gamma di prodotti di cui il prodotto nazionale simile è costituito.

77

Tuttavia, come confermato dal medesimo punto 5.180, poiché, in forza dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione è tenuta a procedere a un «esame obiettivo» degli effetti delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dei prodotti simili dell’industria dell’Unione, tale istituzione è obbligata a tenere conto, nella sua analisi della sottoquotazione dei prezzi, di tutte le prove positive pertinenti, ivi comprese, se del caso, quelle relative ai diversi segmenti di mercato del prodotto considerato.

78

Pertanto, al fine di garantire l’obiettività dell’analisi della sottoquotazione dei prezzi, la Commissione può, in determinate circostanze, essere tenuta a procedere a una siffatta analisi a livello dei segmenti del mercato del prodotto di cui trattasi, anche se l’ampio potere discrezionale di cui dispone tale istituzione per determinare, in particolare, l’esistenza di un pregiudizio secondo la giurisprudenza ricordata al punto 36 della presente sentenza si estende, come rilevato anche dall’avvocato generale al paragrafo 167 delle sue conclusioni, almeno, alle decisioni relative alla scelta del metodo di analisi, ai dati e alle prove da raccogliere, alle modalità di calcolo da usare per determinare il margine di sottoquotazione, nonché all’interpretazione e alla valutazione dei dati raccolti.

79

Infine, occorre osservare che ciò vale, in primo luogo, in una situazione come quella di cui alla sentenza del 28 ottobre 2004, Shanghai Teraoka Electronic/Consiglio (T‑35/01, EU:T:2004:317), caratterizzata dal fatto che le importazioni oggetto dell’inchiesta antidumping erano concentrate, in misura nettamente prevalente, in uno dei segmenti del mercato del prodotto in questione.

80

Infatti, come dichiarato, in sostanza, dal Tribunale ai punti 127 e 129 di tale sentenza, in una siffatta situazione di segmentazione particolarmente caratterizzata delle importazioni interessate, l’articolo 3 del regolamento di base non osta a che le istituzioni dell’Unione procedano alla valutazione del pregiudizio separatamente a livello del segmento interessato, a condizione, tuttavia, che il prodotto simile nel suo insieme sia debitamente preso in considerazione.

81

In secondo luogo, come parimenti rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 77 delle sue conclusioni, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, gli insegnamenti derivanti dalla relazione dell’organo di appello «HP-SSST» possono essere riassunti nel senso che, in una situazione particolare caratterizzata da una forte concentrazione delle vendite interne e delle importazioni oggetto di dumping in segmenti distinti nonché da differenze di prezzo alquanto significative tra tali segmenti, al fine di garantire l’obiettività dell’esame dell’esistenza della sottoquotazione dei prezzi, la Commissione, pur disponendo di un ampio margine di discrezionalità riguardo alle modalità di detta analisi, può essere tenuta a prendere in considerazione le quote di mercato di ciascuna tipologia di prodotto e tali differenze di prezzo.

82

Invero, come risulta dai punti 5.180 e 5.181 della relazione in parola, l’autorità incaricata di un’inchiesta antidumping, avendo l’obbligo di esaminare in modo obiettivo gli effetti delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi interni, non può discostarsi dagli elementi di prova che possono far pensare che tali importazioni non abbiano avuto effetti su tali prezzi, o soltanto effetti limitati.

83

È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare i primi tre motivi d’impugnazione, cominciando dall’esame del terzo motivo d’impugnazione, vista la sua incidenza potenzialmente rilevante sui primi due motivi d’impugnazione.

– Sul terzo motivo d’impugnazione

84

Con il suo terzo motivo d’impugnazione, la Commissione addebita al Tribunale di aver dichiarato, ai punti da 77 a 79 della sentenza impugnata, che non si poteva tenere conto di taluni elementi di fatto relativi alla segmentazione del mercato del prodotto considerato dedotti dalla Commissione dopo l’udienza.

85

Come altresì rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 80 e 81 delle sue conclusioni, dal fascicolo risulta che, a seguito delle discussioni svoltesi in occasione dell’udienza dinanzi al Tribunale, la Commissione ha fornito, conformemente a una domanda presentata da tale giudice, dati numerici derivanti, rispettivamente, dall’applicazione del metodo NCP, da cui si desumeva, da un lato, che nei tre segmenti in questione le importazioni oggetto di dumping e le vendite dell’industria dell’Unione erano presenti a livelli pressoché identici, che esse si concentravano principalmente nel segmento delle costruzioni, con una quota rispettiva del 75,1% e del 71,6%, che esse avevano entrambe un livello non insignificante nel segmento del petrolio e del gas, rispettivamente 17,3% e 15,3%, e che esse erano entrambe presenti in misura minore, ma non insignificante, nel segmento della produzione di energia elettrica rispettivamente 7,4% e 13,1%, e, dall’altro lato, che la sottoquotazione dei prezzi aveva avuto luogo in tutti e tre i segmenti in questione.

86

Orbene, ai punti da 77 a 79 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, di non poter tenere conto di tali dati dal momento che, essendo stati presentati in una fase tardiva del procedimento dinanzi al Tribunale, essi non potevano integrare la motivazione del regolamento controverso.

87

A tale riguardo, si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, la motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo (sentenze del 9 gennaio 2003, Petrotub e Republica/Consiglio, C‑76/00 P, EU:C:2003:4, punto 81, e del 10 settembre 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland, C‑687/13, EU:C:2015:573, punto 75).

88

Secondo questa stessa giurisprudenza, l’obbligo di motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo colpite direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento del fatto che la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296 TFUE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenze del 9 gennaio 2003, Petrotub e Republica/Consiglio, C‑76/00 P, EU:C:2003:4, punto 81, e del 10 settembre 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland, C‑687/13, EU:C:2015:573, punto 76).

89

Del pari, ove si tratti di un regolamento, la motivazione può limitarsi ad indicare, da un lato, la situazione complessiva che ha condotto alla sua adozione e, dall’altro, gli obiettivi generali che esso si prefigge. Pertanto, non si può richiedere alle istituzioni dell’Unione di specificare i vari fatti, talora molto numerosi e complessi, in vista dei quali il regolamento è stato adottato né a fortiori che esse ne forniscano una valutazione più o meno completa (sentenza del 10 settembre 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland, C‑687/13, EU:C:2015:573, punto 77).

90

Nel caso di specie, al punto 79 della sentenza impugnata, il Tribunale ha sottolineato che la Commissione non aveva evidenziato, nel regolamento controverso, il fatto che le vendite dei produttori dell’Unione inclusi nel campione si erano concentrate nel settore della costruzione, sebbene dal punto 104 di tale regolamento risulti che l’associazione dei produttori esportatori cinesi sosteneva proprio che le importazioni provenienti dalla Cina si concentravano in tale settore, mentre i produttori dell’Unione sarebbero stati maggiormente coinvolti nei segmenti del petrolio e del gas nonché della produzione di energia elettrica.

91

Orbene, non si può addebitare alla Commissione di non aver esposto, nel regolamento controverso, tale fatto in risposta all’argomento sollevato da detta associazione, dal momento che, secondo la giurisprudenza ricordata al punto 89 della presente sentenza, la motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE non impone a tale istituzione di specificare in maniera esaustiva i vari fatti, talora molto numerosi e complessi, in vista dei quali il regolamento antidumping è stato adottato né, a fortiori, di fornirne una valutazione più o meno completa.

92

Inoltre, dal momento che, per quanto concerne l’analisi della sottoquotazione dei prezzi, l’obiettivo essenziale perseguito dalla Commissione risultava dal regolamento controverso, quest’ultimo non doveva contenere una motivazione specifica per ciascuno dei numerosi argomenti di fatto invocati riguardo a tale analisi (v., per analogia, sentenza del 10 settembre 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland, C‑687/13, EU:C:2015:573, punto 78).

93

Infatti, come parimenti rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 85 delle sue conclusioni, i dati forniti dalla Commissione dopo l’udienza apportano dettagli e informazioni complementari sui motivi già contenuti nel regolamento controverso, che del resto costituiscono pacificamente una motivazione sufficiente, sul cui fondamento la Commissione ha concluso che l’analisi basata sul metodo NCP aveva dimostrato l’esistenza, nella fattispecie, di una sottoquotazione dei prezzi a livello del prodotto simile.

94

In particolare, al punto 108 del regolamento controverso, la Commissione ha spiegato come segue le ragioni per cui il metodo NCP consentiva di prendere in considerazione, nel confronto tra i prodotti e quindi, in particolare, nell’ambito dell’analisi della sottoquotazione dei prezzi, la segmentazione del mercato del prodotto considerato:

«Per quanto riguarda i segmenti di mercato, la Commissione ha precisato che le differenze rilevanti tra i tipi di prodotto sono riflesse nel [NCP] e questo garantisce che solo i prodotti comparabili siano confrontati gli uni con gli altri. Le caratteristiche principali dei segmenti sono distinte mediante l’NCP: acciai legati e altolegati (segmento della produzione di energia elettrica), acciai non legati (costruzione) e categorie di prodotti specifici comprendenti condotte, tubazioni di rivestimento, tubazioni di produzione e tubi di perforazione (segmento del petrolio e del gas)».

95

Dal momento che la parte essenziale del ragionamento svolto dalla Commissione per quanto riguarda l’analisi della sottoquotazione dei prezzi, compresa specificamente la presa in considerazione dei segmenti del mercato del prodotto considerato, emergeva già dalla motivazione del regolamento controverso, nulla ostava a che, nel caso di specie, il Tribunale chiedesse chiarimenti alla Commissione al fine di ottenere spiegazioni supplementari che detto giudice ritenesse necessarie per comprendere pienamente tale analisi alla luce delle critiche formulate nei suoi confronti dalla Hubei.

96

Ne consegue che il Tribunale è incorso in un errore di diritto dichiarando di non poter prendere in considerazione i dati risultanti dall’applicazione del metodo NCP menzionati al punto 85 della presente sentenza, sebbene fosse stato proprio tale giudice a chiedere alla Commissione di fornirli dopo l’udienza. Poiché queste informazioni formano quindi parte integrante del fascicolo, esse devono essere prese in considerazione nella valutazione del primo e del secondo motivo d’impugnazione.

97

Di conseguenza, il terzo motivo d’impugnazione deve essere accolto.

– Sui primi due motivi d’impugnazione

98

Con il suo primo motivo d’impugnazione, considerato nella sua prima parte, la Commissione censura essenzialmente il Tribunale perché ha richiesto un’analisi della sottoquotazione dei prezzi per ogni segmento del mercato del prodotto in questione, in violazione dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base, ai sensi del quale una siffatta analisi sarebbe prevista soltanto a livello del prodotto simile. Con la seconda parte di tale motivo d’impugnazione, la Commissione addebita al Tribunale di aver ritenuto necessaria un’analisi della sottoquotazione dei prezzi per ciascun segmento di mercato sulla base di due precedenti, vale a dire la relazione dell’organo di appello «HP-SSST» e la sentenza del 28 ottobre 2004, Shanghai Teraoka Electronic/Consiglio, (T‑35/01, EU:T:2004:317), benché gli insegnamenti derivanti da tali precedenti non fossero applicabili al caso di specie. Con la terza parte del suo primo motivo d’impugnazione, la Commissione critica il Tribunale per aver dichiarato che i fatti elencati ai punti 59, 61, 62 e 64 della sentenza impugnata costituivano circostanze eccezionali che richiedevano un’analisi della sottoquotazione dei prezzi per segmento di mercato.

99

Con il suo secondo motivo d’impugnazione, la Commissione contesta i punti 60 e 67 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale avrebbe, in sostanza, considerato che il metodo NCP non era atto a tenere conto della segmentazione del mercato del prodotto considerato nell’ambito dell’analisi della sottoquotazione dei prezzi.

100

Occorre trattare congiuntamente tali due motivi d’impugnazione, dal momento che essi coincidono in gran parte, in quanto entrambi criticano il punto 67 della sentenza impugnata.

101

A tale riguardo, dai punti 60, 66 e 67 della sentenza impugnata emerge che, secondo il Tribunale, nonostante l’applicazione del metodo NCP, la Commissione non ha tenuto conto della segmentazione del mercato del prodotto considerato nell’ambito, segnatamente, della sua analisi della sottoquotazione dei prezzi, mentre i fatti particolari del caso di specie, elencati ai punti 59, 61, 62 e 64 di tale sentenza, richiedevano una siffatta analisi a livello di ciascun segmento del mercato del prodotto considerato e che, pertanto, tale istituzione non ha basato la sua analisi su tutti i dati pertinenti del caso di specie.

102

Come risulta dalla giurisprudenza ricordata ai punti 35 e 36 della presente sentenza, l’ampio potere discrezionale spettante alla Commissione nell’ambito di un procedimento antidumping a causa della complessità delle situazioni economiche e politiche che essa deve esaminare e che verte, segnatamente, sull’accertamento di un pregiudizio subito dall’industria dell’Unione ha come corollario che, per quanto riguarda la valutazione dei fatti da parte di tale istituzione, il controllo giurisdizionale deve limitarsi alla verifica dell’assenza di errore manifesto di valutazione.

103

Orbene, per quanto riguarda l’analisi della sottoquotazione dei prezzi, il Tribunale non ha ritenuto che la Commissione, applicando il metodo NCP, sia incorsa in un errore manifesto di valutazione dei fatti per non aver tenuto conto della segmentazione del mercato del prodotto considerato.

104

Infatti, dai punti 24 e 108 del regolamento controverso risulta che, per quanto riguarda i segmenti di mercato, la Commissione ha indicato che le differenze rilevanti tra i tipi di prodotto sono state riflesse nell’NCP, il che ha consentito di garantire che solo i prodotti comparabili fossero confrontati gli uni con gli altri e che le caratteristiche principali dei segmenti fossero distinte mediante l’NCP.

105

In particolare, come parimenti rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 92 e 93 delle sue conclusioni, la prima cifra di ciascun NCP si riferiva al segmento nel quale rientrava il tipo di prodotto considerato e la Commissione ha comparato, NCP per NCP, i prezzi delle importazioni oggetto di dumping e i prezzi dei produttori dell’Unione.

106

Pertanto, nell’applicare il metodo NCP, la Commissione ha tenuto conto dei segmenti del mercato del prodotto in esame al fine, tra l’altro, di analizzare la sottoquotazione dei prezzi e, di conseguenza, non le si può rimproverare di essere incorsa in un errore manifesto di valutazione nell’effettuare tale analisi.

107

Ne consegue che, come sostenuto dalla Commissione nella terza parte del suo sesto motivo d’impugnazione, su tale punto il Tribunale ha ecceduto i limiti del controllo giurisdizionale che gli impone, per quanto concerne la determinazione del pregiudizio e, in particolare, l’analisi della sottoquotazione dei prezzi, di rispettare l’ampio margine discrezionale riservato a tale riguardo alla Commissione che, come rilevato anche dall’avvocato generale al paragrafo 167 delle sue conclusioni, si estende, almeno, alle decisioni relative alla scelta del metodo di analisi, ai dati e alle prove da raccogliere, alle modalità di calcolo da usare per determinare il margine di sottoquotazione, nonché all’interpretazione e alla valutazione dei dati raccolti.

108

Quanto all’argomento della Hubei, già sollevato dinanzi al Tribunale, secondo cui l’utilizzo del metodo NCP sarebbe insufficiente in quanto non consente di dimostrare l’effetto delle importazioni in un determinato segmento sui prezzi di vendita dell’industria dell’Unione per prodotti appartenenti ad altri segmenti, è giocoforza constatare che il Tribunale non ha accolto tale argomento.

109

Per contro, al punto 67 della sentenza impugnata, il Tribunale ha addebitato alla Commissione di non aver, quantomeno, verificato che, tenuto conto della segmentazione qualificata del prodotto considerato nel caso di specie, l’abbassamento dei prezzi dell’industria dell’Unione non provenisse da un segmento nel quale le importazioni cinesi avevano una debole presenza o un livello di sottoquotazione dei prezzi che non poteva essere considerato sensibile.

110

Orbene, come emerge dai dati forniti dalla Commissione in risposta alla richiesta del Tribunale, di cui al punto 85 della presente sentenza, l’utilizzo del metodo NCP ha permesso di constatare che le importazioni in dumping e i prodotti venduti dall’industria dell’Unione erano del tutto paragonabili nei tre segmenti di mercato e che la sottoquotazione dei prezzi ha avuto luogo su ciascuno di questi tre segmenti, cosicché non esisteva, nel caso di specie, una situazione di segmentazione qualificata come quella di cui alla relazione dell’organo di appello «HP-SSST» e di cui alla causa che ha dato luogo alla sentenza del 28 ottobre 2004, Shanghai Teraoka Electronic/Consiglio (T‑35/01, EU:T:2004:317).

111

In tali circostanze, sebbene, alla luce dei principi ricordati ai punti da 77 a 80 della presente sentenza, un’analisi complementare della sottoquotazione dei prezzi come quella di cui al punto 67 della sentenza impugnata, consistente nel comparare i prezzi in ciascun segmento oltre all’analisi effettuata sulla base del metodo NCP, ossia un confronto NCP per NCP, possa essere obbligatoria per la Commissione in talune circostanze eccezionali di segmentazione qualificata del prodotto di cui trattasi, che implica variazioni di prezzo rilevanti tra i segmenti di mercato, anche se deve essere riservato a tale istituzione un ampio potere discrezionale per definire il metodo preciso di analisi della sottoquotazione dei prezzi, una siffatta analisi complementare non era in ogni caso necessaria, nella fattispecie, alla luce dei dati forniti dalla Commissione su espressa richiesta del Tribunale dopo l’udienza dinanzi ad esso.

112

Si può aggiungere che, per quanto riguarda, in particolare, l’esistenza di differenze di prezzo rilevanti tra i tre segmenti di mercato, dai punti 24 e 108 del regolamento controverso risulta che, nel caso di specie, esse erano soprattutto connesse all’utilizzo, per i prodotti rientranti nel settore della produzione di energia elettrica, di acciai altolegati mentre, per la fabbricazione dei prodotti rientranti negli altri due settori, erano utilizzati acciai non legati.

113

Inoltre, dai citati punti 24 e 108, come parimenti rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 105 delle sue conclusioni, risulta che, applicando il metodo NCP, le differenze di costi e di prezzi connesse agli acciai legati e altolegati sono state prese in considerazione nelle comparazioni mediante la costruzione degli NCP, in particolare mediante la prima caratteristica presa in considerazione nell’NCP, vale a dire il tipo di prodotto, distinguendo tra acciai non legati, acciai legati e acciai altolegati.

114

Pertanto, nel caso di specie, poiché tali differenze di prezzo tra diversi segmenti di mercato del prodotto considerato erano già state prese in considerazione nell’ambito, in particolare, dell’analisi della sottoquotazione dei prezzi secondo il metodo NCP, queste ultime non imponevano alla Commissione di effettuare il complemento di analisi di cui al punto 67 della sentenza impugnata.

115

Da quanto precede risulta che il primo e il secondo motivo d’impugnazione sono fondati. Inoltre, si deve constatare che, di conseguenza, il sesto motivo d’impugnazione, considerato nella sua terza parte, è parimenti fondato in quanto, con tale parte, la Commissione addebita al Tribunale di aver ecceduto i limiti del controllo giurisdizionale ad esso incombente avendo statuito, ai punti da 59 a 66 della sentenza impugnata, che tale istituzione, non avendo effettuato un’analisi della sottoquotazione dei prezzi per segmento di mercato, non ha preso in considerazione tutti i dati pertinenti, senza tuttavia aver constatato la commissione di un errore manifesto di valutazione da parte di detta istituzione.

Sul quarto motivo d’impugnazione

116

Con il suo quarto motivo d’impugnazione, la Commissione, sostenuta dall’ArcelorMittal e a., contesta la sentenza impugnata nella parte in cui, ai punti da 68 a 76 della presente sentenza, il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, che la Commissione, in violazione dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, non ha tenuto conto, nella sua analisi relativa alla sottoquotazione dei prezzi e, più in generale, agli effetti delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dei prodotti simili sul mercato dell’Unione, di un certo volume di prodotti simili sul mercato dell’Unione inclusi nel campione, ossia quello di 17 tipi di prodotti sui 66 venduti da tali produttori, ma non esportati dai produttori esportatori cinesi inclusi nel campione, e, pertanto, non ha tenuto conto di tutti i dati pertinenti del caso di specie in detta analisi, come richiesto dalle disposizioni summenzionate.

Argomenti delle parti

117

Con la prima parte del suo quarto motivo d’impugnazione, la Commissione addebita al Tribunale di aver dichiarato, ai punti da 68 a 76 della sentenza impugnata, che essa aveva violato l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base in quanto essa non aveva preso in considerazione, nell’ambito dell’analisi della sottoquotazione dei prezzi, 17 tipi di prodotti sui 66 venduti dai produttori dell’Unione inclusi nel campione, ma non venduti dai produttori esportatori cinesi inclusi nel campione.

118

Orbene, dichiarando che tutti i tipi di prodotti venduti dall’industria dell’Unione devono essere presi in considerazione ai fini dell’analisi della sottoquotazione dei prezzi, il Tribunale avrebbe frainteso la natura di tale analisi dal momento che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base, quest’ultima deve essere effettuata a livello del prodotto simile e non a livello di ciascun tipo di prodotto o NCP.

119

La Commissione sostiene che è proprio a livello del prodotto simile che essa ha dimostrato l’esistenza di una sottoquotazione dei prezzi. Anzitutto, essa avrebbe calcolato margini di sottoquotazione dei prezzi a livello di NCP e, successivamente, avrebbe determinato la media ponderata dei prezzi per l’insieme degli NCP. Se, per quanto riguarda taluni NCP, non viene constatata alcuna sottoquotazione dei prezzi o viene constatata una sottoquotazione negativa, ciò non significherebbe che un dazio antidumping non possa essere imposto anche su tali NCP. Infatti, sarebbe sufficiente che, in media, a livello del prodotto simile, venga constatata una sottoquotazione dei prezzi.

120

Con la seconda parte del suo quarto motivo d’impugnazione, la Commissione addebita al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto nel considerare che l’analisi degli effetti sui prezzi dell’industria dell’Unione delle importazioni in dumping da effettuarsi ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base imponesse di tenere conto dei 17 NCP venduti dai produttori dell’Unione inclusi nel campione, ma non esportati verso l’Unione dai produttori cinesi inclusi nel campione.

121

La Commissione afferma, in primo luogo, che l’incidenza potenziale di tali NCP sui prezzi dell’industria dell’Unione non rientra in detta analisi bensì, eventualmente, nell’analisi distinta cosiddetta della «non imputazione» che deve essere effettuata dalla Commissione in una fase successiva, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, di detto regolamento, disposizione la cui violazione non è stata tuttavia dedotta in giudizio dalla Hubei.

122

Nell’ambito di una siffatta analisi di non imputazione si porrebbe la questione, affrontata ai punti da 72 a 74 della sentenza impugnata, se l’industria dell’Unione abbia potuto subire un abbassamento dei prezzi in conseguenza delle vendite da parte di tale industria dei 17 NCP non esportati dai produttori esportatori cinesi.

123

In secondo luogo, la Commissione sostiene che, al punto 71 della sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente fatto riferimento al punto 5.180 della relazione dell’organo di appello «HP-SSST» per affermare che nessun elemento permetteva di considerare che, nell’analisi prevista all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base si possa non prendere in considerazione un certo volume del prodotto simile che non sia l’oggetto di una sottoquotazione dei prezzi.

124

Riguardo alla prima parte del quarto motivo d’impugnazione, la Hubei sostiene, per quanto concerne l’argomento vertente sul fatto che la sottoquotazione dei prezzi deve essere accertata a livello del prodotto simile, che, al punto 74 della sentenza impugnata, il Tribunale ha correttamente dichiarato che, senza fornire una motivazione specifica, la Commissione non può, dopo aver accertato una sottoquotazione dei prezzi per taluni tipi di prodotti, estendere tale constatazione ad altri tipi di prodotti per i quali non è stata dimostrata alcuna sottoquotazione dei prezzi né, pertanto, al prodotto simile nel suo insieme.

125

Pertanto, il Tribunale avrebbe preso in considerazione le preoccupazioni espresse dalla Corte al punto 60 della sentenza del 5 aprile 2017, Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener/Consiglio (C‑376/15 P e C‑377/15 P, EU:C:2017:269), secondo cui, se le istituzioni dell’Unione fossero legittimate ad escludere dal calcolo del margine di dumping operazioni di esportazione verso l’Unione relative a taluni tipi del prodotto in questione, ciò equivarrebbe a concedere loro la facoltà di influenzare il risultato del calcolo del margine di dumping, escludendo uno o più tipi o modelli di tale prodotto.

126

Un siffatto rischio di manipolazione sussisterebbe anche laddove, nell’analisi della sottoquotazione dei prezzi, la Commissione non fosse tenuta a prendere in considerazione tutte le vendite dei produttori inclusi nel campione dell’Unione. Infatti, ciò le consentirebbe di constatare una sottoquotazione per una parte soltanto delle vendite dell’industria dell’Unione e di estendere detta constatazione all’insieme di tali vendite, senza dover spiegare quali siano stati gli effetti di queste ultime vendite sui prezzi.

127

Per quanto riguarda la seconda parte del quarto motivo d’impugnazione, la Hubei deduce che l’argomento della Commissione secondo cui l’analisi degli effetti sui prezzi e la determinazione del nesso di causalità costituirebbero fasi totalmente indipendenti l’una dall’altra è inconferente, dal momento che la Commissione non ha contestato il punto 86 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale ha constatato l’esistenza di un nesso tra la determinazione della sottoquotazione dei prezzi e l’accertamento di un nesso di causalità.

128

In ogni caso, l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, nella parte in cui fa riferimento all’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione, includerebbe i requisiti relativi al nesso di causalità e alla non imputazione che sarebbero successivamente sviluppati all’articolo 3, paragrafi 6 e 7, di tale regolamento.

129

Inoltre, al punto 71 della sentenza impugnata, il Tribunale non avrebbe imposto un’analisi di non imputazione, ma avrebbe fatto correttamente riferimento al punto 5.180 della relazione dell’organo di appello «HP-SSST» che conferma, in sostanza, che occorre accertare gli effetti sui prezzi per il prodotto in questione nel suo insieme, senza escludere i tipi di prodotti per i quali non è stata constatata alcuna sottoquotazione dei prezzi.

Giudizio della Corte

130

In via preliminare, occorre precisare la portata della censura mossa dal Tribunale, ai punti da 68 a 74 della sentenza impugnata, riguardo all’analisi della sottoquotazione dei prezzi effettuata dalla Commissione, vale a dire, essenzialmente, che tale istituzione, in violazione dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, non ha preso in considerazione nell’ambito di tale analisi 17 tipi di prodotti o NCP sui 66 venduti dai produttori dell’Unione inclusi nel campione, che rappresentano l’8% del volume delle vendite di tali produttori.

131

A questo proposito, in primo luogo, dai punti da 69 a 71 della sentenza impugnata risulta che, come confermerebbe la relazione dell’organo di appello «HP-SSST», «nessun elemento permette di considerare che, nell’analisi prevista all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base si possa non prendere in considerazione un certo volume del prodotto simile che non sia l’oggetto di una sottoquotazione dei prezzi», nella fattispecie il volume dei 17 tipi di prodotti venduti dall’industria dell’Unione per i quali non esisteva un prodotto importato corrispondente.

132

Come parimenti rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 126 delle sue conclusioni, ne consegue che, secondo il Tribunale, la Commissione è in ogni caso tenuta, nell’ambito dell’analisi degli effetti delle importazioni in dumping sui prezzi dell’industria dell’Unione, a prendere in considerazione la totalità delle vendite del prodotto simile dell’industria dell’Unione.

133

Pertanto, nel caso di specie, il Tribunale ha considerato che la Commissione era tenuta a prendere in considerazione, al fine di fondare la sua analisi sull’insieme dei dati pertinenti, tutti gli NCP venduti dai produttori dell’Unione inclusi nel campione, ivi compresi i 17 NCP non esportati dai produttori esportatori cinesi inclusi nel campione.

134

In secondo luogo, ai punti 73 e 74 della sentenza impugnata, il Tribunale ha, in sostanza, addebitato alla Commissione di aver fondato il nesso da essa constatato tra l’analisi della sottoquotazione dei prezzi e l’evoluzione dei prezzi dell’industria dell’Unione su una base fattuale errata, in quanto essa non ha preso in considerazione i 17 NCP in questione, mentre non si poteva escludere, in mancanza di una motivazione specifica al riguardo nel regolamento controverso, che tali tipi di prodotti avessero «partecipato per una parte non trascurabile all’abbassamento dei prezzi dei produttori dell’Unione oggetto del campione».

135

Come altresì rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 128 delle sue conclusioni, con tale censura il Tribunale ha essenzialmente addebitato alla Commissione di non aver esaminato in quale misura i prezzi di questi 17 tipi di prodotti potessero aver contribuito all’evoluzione dei prezzi dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, vale a dire l’abbassamento di tali prezzi.

– Sull’errore di diritto commesso dal Tribunale laddove ha dichiarato che la Commissione era tenuta a prendere in considerazione, nell’ambito dell’analisi degli effetti delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dell’industria dell’Unione prevista all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, tutti i tipi del prodotto in questione venduti da tale industria

136

Per dare un fondamento all’affermazione di principio, contestata dalla Commissione, secondo cui, nel suo esame degli effetti delle importazioni in dumping sui prezzi dell’industria dell’Unione, in particolare nell’analisi della sottoquotazione dei prezzi, l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base prescrive che tale istituzione prenda sempre in considerazione tutti i tipi del prodotto in questione venduti da tale industria, anche quelli non esportati dai produttori esportatori verso l’Unione e che non sono quindi, per definizione, oggetto di dumping, il Tribunale ha fatto riferimento, al punto 71 della sentenza impugnata, al punto 5.180 della relazione dell’organo di appello «HP-SSST», nel quale tale organo ha ritenuto che, nel caso di specie, le autorità cinesi in questione fossero tenute «a valutare il carattere sensibile della sottoquotazione dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping in relazione alla proporzione della produzione interna per cui non era stata constatata sottoquotazione dei prezzi».

137

Tale frase deve essere collocata nel contesto della fattispecie esaminata in detta relazione. Infatti, tale caso riguardava una situazione particolare in cui le autorità cinesi non avevano analizzato e non avevano quindi constatato una sottoquotazione dei prezzi per i prodotti appartenenti al segmento di mercato A, nel quale si concentravano le vendite nazionali, ma si erano limitate ad estendere a tale segmento gli accertamenti derivanti dall’analisi della sottoquotazione dei prezzi relativa ai segmenti di mercato B e C, nei quali si concentravano le importazioni oggetto di dumping.

138

In una siffatta situazione particolare, l’organo di appello istituito dall’organo di conciliazione dell’OMC ha ritenuto che dette autorità non potessero escludere dall’analisi della sottoquotazione dei prezzi una «proporzione della produzione interna per cui non era stata constatata sottoquotazione dei prezzi».

139

Tuttavia, il caso di specie non riguarda una simile situazione particolare, bensì una situazione sostanzialmente diversa.

140

Infatti, come già constatato in sede di esame del terzo motivo d’impugnazione, dal fascicolo risulta che, nel caso di specie, non si tratta di una situazione di segmentazione qualificata del mercato del prodotto considerato in cui le vendite dell’industria dell’Unione siano concentrate in un segmento del mercato del prodotto considerato diverso da quello sul quale si concentrano le importazioni in dumping, bensì di una situazione in cui la Commissione ha constatato che una sottoquotazione dei prezzi ha effettivamente avuto luogo nei tre segmenti in questione.

141

Peraltro, è pacifico che, come rilevato dal Tribunale al punto 38 della sentenza impugnata, tutte le importazioni cinesi hanno potuto essere oggetto di un’analisi della sottoquotazione dei prezzi e che, come indicato ai punti 68 e 74 di detta sentenza, in tale analisi è stato preso in considerazione il 92% del volume delle vendite dell’industria dell’Unione.

142

Inoltre, sebbene, nel caso di specie, la Commissione non abbia tenuto conto, nell’analisi della sottoquotazione dei prezzi, di un certo volume della produzione nazionale, vale a dire quello dei 17 NCP di cui trattasi, ciò è dovuto al fatto che, come del resto indicato dal Tribunale al punto 69 della sentenza impugnata, per tali tipi del prodotto considerato, essa non era in grado di calcolare un margine di sottoquotazione dei prezzi in quanto non esisteva un tipo di prodotto importato corrispondente.

143

Pertanto, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 152 delle sue conclusioni, se è vero che, al punto 70 della sentenza impugnata, il Tribunale ha indicato che i prezzi dei 17 NCP di cui trattasi non erano, «per definizione, oggetto di sottoquotazione» e, al punto 71 di tale sentenza, che nel caso di specie si trattava di una situazione in cui un determinato volume delle vendite domestiche non è oggetto di una sottoquotazione dei prezzi, una siffatta esposizione dei fatti è inesatta.

144

Il fatto che i 17 NCP di cui trattasi non siano stati presi in considerazione nell’analisi della sottoquotazione dei prezzi non è che la conseguenza della scelta della Commissione, rientrante nell’ampio margine di discrezionalità di cui essa dispone al riguardo, di effettuare tale analisi con il metodo NCP, metodo che, peraltro, non è stato, in quanto tale, contestato, come il Tribunale ha dichiarato al punto 37 della sentenza impugnata.

145

Ne consegue che, al punto 71 della sentenza impugnata, il Tribunale si è erroneamente fondato sul punto 5.180 della relazione dell’organo di appello «HP‑SSST» per affermare che esiste un principio secondo il quale la Commissione, nel suo esame degli effetti delle importazioni in dumping sui prezzi dell’industria dell’Unione e, in particolare, nell’analisi della sottoquotazione dei prezzi, dovrebbe sempre prendere in considerazione tutti i tipi del prodotto in questione venduti da tale industria.

146

La Hubei sostiene, tuttavia, che detto principio può fondarsi su un’applicazione per analogia degli insegnamenti derivanti dalla sentenza del 5 aprile 2017, Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener/Consiglio (C‑376/15 P e C‑377/15 P, EU:C:2017:269).

147

Orbene, tale argomento, che, come risulta dal punto 24 della sentenza impugnata, è già stato sollevato dalla Hubei dinanzi al Tribunale, ma sul quale quest’ultimo non si è pronunciato, non può essere accolto.

148

Infatti, al punto 61 della sentenza del 5 aprile 2017, Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener/Consiglio (C‑376/15 P e C‑377/15 P, EU:C:2017:269), la Corte ha dichiarato che l’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, in considerazione del suo tenore letterale, della sua finalità e del contesto in cui è inserito, non può essere interpretato nel senso che consente l’esclusione, dal calcolo del margine di dumping, di operazioni di esportazione nell’Unione relative a taluni tipi del prodotto di cui trattasi e che, per contro, dalla citata disposizione discende che, ai fini di tale calcolo, le istituzioni dell’Unione sono tenute a prendere in considerazione tutte dette operazioni.

149

Al punto 60 di tale sentenza, la Corte ha considerato che qualsiasi altra interpretazione equivarrebbe a riconoscere a tali istituzioni la facoltà di influenzare il risultato del calcolo del margine di dumping, escludendo uno o più tipi o modelli del prodotto di cui trattasi.

150

Tuttavia, è giocoforza constatare che gli insegnamenti derivanti da detta sentenza, nella parte in cui vertono sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, non sono trasponibili all’analisi dell’incidenza sui prezzi dell’industria dell’Unione delle importazioni oggetto di dumping richiesta dall’articolo 3, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento.

151

Infatti, per quanto concerne il tenore letterale di detto articolo 2, paragrafo 11, la Corte ha sottolineato, al punto 53 della sentenza del 5 aprile 2017, Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener/Consiglio (C‑376/15 P e C‑377/15 P, EU:C:2017:269), che, poiché tale disposizione stabilisce espressamente che, in sede di calcolo del margine di dumping e a prescindere dal metodo di confronto del valore normale e del prezzo all’esportazione adottato, occorre prendere in considerazione «il prezzo di tutte le transazioni di esportazione», le istituzioni dell’Unione non possono escludere dal calcolo del margine di dumping le operazioni di esportazione relative a taluni tipi del prodotto considerato.

152

Orbene, la formulazione dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base è del tutto diversa, dal momento che quest’ultimo non indica né suggerisce che, nell’analisi dell’incidenza delle importazioni in dumping sui prezzi dell’industria dell’Unione, si debba, in ogni caso, prendere in considerazione tutte le vendite di tale industria.

153

Al contrario, la formulazione dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base indica che tali disposizioni non obbligano la Commissione, nell’analisi dell’incidenza sui prezzi dell’industria dell’Unione delle importazioni oggetto di dumping, a prendere necessariamente in considerazione tutte le vendite del prodotto simile da parte dell’industria dell’Unione.

154

Come sostenuto anche dalla Commissione, ciò è corroborato da una differenza fondamentale tra la determinazione del margine di dumping e l’analisi, ai fini della determinazione di un pregiudizio, dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dell’industria dell’Unione, relativa al fatto che tale analisi implica un confronto di vendite non di una medesima impresa, come avviene nel caso della determinazione del margine di dumping che è calcolato sulla base dei dati del produttore-esportatore interessato, ma di più imprese, vale a dire i produttori esportatori inclusi nel campione e le imprese facenti parte dell’industria dell’Unione incluse nel campione.

155

Orbene, un confronto delle vendite di tali imprese sarà molto spesso più difficile nell’ambito dell’analisi della sottoquotazione dei prezzi che in quello della determinazione del margine di dumping, dal momento che la gamma dei tipi di prodotti venduti da tali diverse imprese tenderà a sovrapporsi solo in parte.

156

Come parimenti rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 145 delle sue conclusioni, tale rischio relativo al fatto che taluni tipi di prodotti non possano essere presi in considerazione nell’ambito dell’analisi della sottoquotazione dei prezzi a causa della differenza della gamma dei prodotti venduta da tali diverse imprese è ancora più elevato quando gli NCP sono più dettagliati.

157

Infatti, se un maggiore grado di dettaglio degli NCP ha come vantaggio che si confrontino tipi di prodotti che presentano più caratteristiche fisiche e tecniche comuni, esso presenta, per converso, lo svantaggio di aumentare la possibilità che taluni tipi di prodotti venduti dalle une o dalle altre società interessate non abbiano equivalenti e non possano quindi essere paragonati né presi in considerazione in tale analisi.

158

Infine, sebbene la Commissione disponga di un ampio margine discrezionale per decidere in merito al metodo preciso per analizzare la sottoquotazione dei prezzi, il quale può avere come conseguenza inevitabile, come nel caso del metodo NCP, che taluni tipi di prodotti non possano essere comparati e, pertanto, non siano presi in considerazione nell’ambito di tale analisi, essa è limitata dall’obbligo, impostole dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, di procedere a un esame obiettivo degli effetti delle importazioni in dumping sui prezzi dell’industria dell’Unione.

159

Se ne deve concludere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nella sentenza impugnata laddove ha dichiarato che, nell’ambito dell’analisi degli effetti delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dell’industria dell’Unione prevista all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, e, in particolare, nell’ambito dell’analisi della sottoquotazione dei prezzi, la Commissione è, in ogni caso, tenuta a prendere in considerazione tutti i prodotti venduti da tale industria, compresi i tipi di prodotto in questione non esportati dai produttori esportatori inclusi nel campione.

– Sull’errore di diritto commesso dal Tribunale laddove ha dichiarato che la Commissione era tenuta ad esaminare, nell’ambito dell’analisi degli effetti delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dell’industria dell’Unione prevista all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, in che misura i prezzi dei 17 tipi del prodotto considerato possono aver contribuito all’abbassamento dei prezzi dei produttori dell’Unione inclusi nel campione

160

Come già indicato al punto 134 della presente sentenza, ai punti 73 e 74 della sentenza impugnata il Tribunale ha, in sostanza, addebitato alla Commissione di aver fondato il nesso da essa constatato tra l’analisi della sottoquotazione dei prezzi e l’evoluzione dei prezzi dell’industria dell’Unione su una base fattuale errata, in quanto essa non ha preso in considerazione 17 dei 66 NCP, mentre non si poteva escludere, in mancanza di una motivazione specifica al riguardo nel regolamento controverso, che tali tipi di prodotti avessero «partecipato per una parte non trascurabile all’abbassamento dei prezzi dei produttori dell’Unione oggetto del campione».

161

A questo proposito, occorre rilevare che l’analisi richiesta dall’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base consiste nell’esaminare gli effetti sui prezzi dell’industria dell’Unione delle «importazioni oggetto di dumping».

162

Orbene, non rientra in una siffatta analisi un esame, come quello menzionato al punto 74 della sentenza impugnata, degli effetti sui prezzi dell’industria dell’Unione non già delle importazioni oggetto di dumping, bensì di 17 tipi del prodotto considerato venduti da tale industria che, per definizione, non fanno parte di tali importazioni.

163

Inoltre, come parimenti rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 151 delle sue conclusioni, ove l’esame di cui al punto 74 della sentenza impugnata portasse a concludere per l’effettiva esistenza di un’incidenza «non trascurabile» dei 17 NCP interessati sull’abbassamento dei prezzi dell’industria dell’Unione, una siffatta conclusione potrebbe spiegarsi solo per due ragioni.

164

Infatti, una conclusione del genere potrebbe spiegarsi, in primo luogo, con il fatto che le importazioni oggetto di dumping hanno provocato sui prezzi di questi 17 tipi di prodotti effetti ancora più importanti di quelli accertati dalla Commissione per gli altri tipi di prodotti, relativamente ai quali era stata constatata una sottoquotazione dei prezzi.

165

In tal caso, tuttavia, la conclusione riguardo all’esistenza di effetti pregiudizievoli sui prezzi del prodotto simile in ragione delle importazioni sul mercato dell’Unione non potrebbe in alcun caso essere rimessa in discussione come erronea. Tutt’al più, una siffatta constatazione può indicare che si è verificata una sottoquotazione dei prezzi ancora maggiore corroborando così la constatazione di un pregiudizio.

166

In secondo luogo, anche ove detta conclusione si spiegasse con l’incidenza di fattori diversi dalle importazioni, che hanno contribuito al pregiudizio causato all’industria dell’Unione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza di tali altri fattori rientrerebbe nell’analisi cosiddetta della «non imputazione» prevista da tale disposizione, la cui violazione non è stata invocata dalla Hubei nell’ambito dei motivi di ricorso esaminati e accolti dal Tribunale e non può quindi giustificare l’accoglimento del ricorso di quest’ultima.

167

Peraltro, come sostenuto dalla Commissione nell’ambito della terza parte del suo sesto motivo d’impugnazione e come parimenti rilevato dall’avvocato generale, in sostanza, ai paragrafi da 169 a 171 delle sue conclusioni, il punto 74 della sentenza impugnata è viziato sotto un altro profilo da un errore di diritto.

168

Infatti, al suddetto punto 74, il Tribunale ha censurato la Commissione per non aver esaminato l’influenza che i prezzi dei 17 tipi del prodotto considerato per i quali non era stato possibile constatare una sottoquotazione dei prezzi poteva aver avuto sull’evoluzione dei prezzi dei produttori dell’Unione, senza aver constatato al riguardo un errore manifesto di valutazione imputabile alla Commissione.

169

Orbene, statuendo in tal senso, il Tribunale ha ecceduto i limiti che, come risulta dalla giurisprudenza ricordata ai punti da 35 a 37 della presente sentenza, si impongono al controllo giurisdizionale da parte del giudice dell’Unione sulla legittimità di un atto come il regolamento controverso a causa dell’ampio potere discrezionale che deve essere riservato alla Commissione per quanto riguarda l’analisi della sottoquotazione dei prezzi, conformemente agli obblighi che le sono imposti al riguardo dall’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base.

170

Alla luce di quanto precede, si deve concludere che i punti da 68 a 76 della sentenza impugnata sono viziati da errori di diritto e che, pertanto, occorre accogliere il quarto motivo d’impugnazione vertente su un’erronea interpretazione dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, senza che sia necessario esaminare il quinto motivo d’impugnazione che censura questi stessi punti con riguardo a un’asserita violazione dell’articolo 17 di tale regolamento e che, anche ove fondato, non aggiungerebbe nulla alla presente conclusione.

171

Infine, per quanto riguarda il sesto motivo d’impugnazione, vertente su un errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe esercitato un controllo giurisdizionale troppo incisivo nell’esaminare l’analisi della sottoquotazione effettuata dalla Commissione, la terza parte di tale motivo d’impugnazione è fondata nei limiti indicati ai punti da 167 a 169 della presente sentenza. Per il resto, non è necessario esaminare tale motivo d’impugnazione dal momento che esso riguarda punti della sentenza impugnata per i quali è già stato constatato un errore di diritto nell’ambito dell’esame del quarto motivo d’impugnazione.

172

Alla luce di tutto quanto precede, poiché i motivi d’impugnazione dal primo al quarto nonché il sesto motivo d’impugnazione, considerato nella sua terza parte, sono fondati, occorre annullare la sentenza impugnata, senza che sia necessario esaminare il quinto motivo d’impugnazione né la prima e la seconda parte del sesto motivo d’impugnazione.

Sul ricorso dinanzi al Tribunale

173

Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta.

174

Nel caso di specie, per quanto riguarda il primo e il secondo motivo di ricorso dedotti dalla Hubei, è sufficiente constatare che, alla luce, in particolare, delle considerazioni esposte ai punti da 103 a 115 della presente sentenza nonché ai punti 159 e 162 di quest’ultima, nessun errore manifesto di valutazione ha inficiato l’analisi della Commissione, effettuata nel regolamento controverso e relativa alla sottoquotazione dei prezzi, agli effetti delle importazioni in dumping sui prezzi dei prodotti simili sul mercato dell’Unione e all’esistenza di un nesso di causalità, in applicazione dell’articolo 3, paragrafi 2, 3 e 6, del regolamento di base. Tali motivi di ricorso devono pertanto essere respinti in quanto infondati.

175

Per contro, lo stato degli atti non consente di statuire sulla controversia per quanto riguarda il terzo e il quarto motivo di ricorso, dedotti dalla Hubei a sostegno del suo ricorso di annullamento e che non sono stati esaminati dal Tribunale. Pertanto, occorre rinviare la causa dinanzi al Tribunale.

Sulle spese

176

Dato che la causa è stata rinviata dinanzi al Tribunale, occorre riservare la decisione sulle spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 settembre 2019, Hubei Xinyegang Special Tube/Commissione (T‑500/17, non pubblicata, EU:T:2019:691), è annullata.

 

2)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

 

3)

Le spese sono riservate.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.