SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

24 febbraio 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/83/UE – Contratti conclusi con i consumatori – Nozione di “professionista” – Obbligo d’informazione riguardante i contratti a distanza – Obbligo di fornire le informazioni richieste in un linguaggio semplice e comprensibile e su un supporto durevole»

Nella causa C‑536/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania), con decisione del 21 ottobre 2020, pervenuta in cancelleria il 22 ottobre 2020, nel procedimento

«Tiketa» UAB

contro

M. Š.,

con l’intervento di:

«Baltic Music» VšĮ,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, S. Rodin, J.-C. Bonichot (relatore), L.S. Rossi e O. Spineanu-Matei, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la «Tiketa» UAB, da A. Korsakas, advokatas;

per il governo lituano, da R. Dzikovič e K. Dieninis, in qualità di agenti;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M.F. Severi, avvocato dello Stato;

per la Commissione europea, da J. Jokubauskaitė, I. Rubene e N. Ruiz García, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, punto 2, dell’articolo 6, paragrafi 1 e 5, e dell’articolo 8, paragrafi 1 e 7, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la «Tiketa» UAB e M. Š. in merito al rimborso della somma pagata da quest’ultimo per acquistare un biglietto per un evento culturale successivamente annullato e delle spese accessorie sostenute, vale a dire le spese di viaggio e le spese postali, nonché al risarcimento del danno morale subìto dall’interessato a causa di tale annullamento.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 2011/83

3

I considerando 14 e 16 della direttiva 2011/83 recitano come segue:

«(14)

La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la legislazione nazionale afferente al diritto contrattuale per gli aspetti di diritto contrattuale che non sono disciplinati dalla presente direttiva. Pertanto, la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata la legislazione nazionale che disciplina, ad esempio, la conclusione o la validità di un contratto (ad esempio nel caso di vizio del consenso). Analogamente, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto nazionale con riferimento ai rimedi generali previsti dal diritto contrattuale, le norme sull’ordine pubblico economico, ad esempio le norme sui prezzi eccessivi o esorbitanti, e le norme sulle transazioni giuridiche non etiche.

(...)

(16)

La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le disposizioni nazionali in materia di assistenza legale quali le norme relative ad una persona che agisce in nome o per conto del professionista (quale un agente o un fiduciario). In questo settore rimangono competenti gli Stati membri. La presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutti i professionisti, sia pubblici che privati».

4

A termini dell’articolo 1 della direttiva in parola:

«La presente direttiva, tramite il conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori, intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante l’armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti conclusi tra consumatori e professionisti».

5

L’articolo 2 della citata direttiva recita come segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

“consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

2)

“professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti oggetto della presente direttiva, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto;

(...)

10)

“supporto durevole” ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

(...)».

6

L’articolo 3, paragrafo 5, della medesima direttiva così dispone:

«La presente direttiva non pregiudica il diritto contrattuale nazionale generale, quali le norme sulla validità, formazione o efficacia di un contratto, nella misura in cui gli aspetti relativi al diritto contrattuale generale non sono disciplinati dalla presente direttiva».

7

L’articolo 6 della direttiva 2011/83 dispone quanto segue:

«1.   Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:

(...)

c)

l’indirizzo geografico dove il professionista è stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l’indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui e, se applicabili, l’indirizzo geografico e l’identità del professionista per conto del quale agisce;

d)

se diverso dall’indirizzo fornito in conformità della lettera c), l’indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può indirizzare eventuali reclami e, se applicabile, quello del professionista per conto del quale agisce;

(...)

5.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 formano parte integrante del contratto a distanza o del contratto negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere modificate se non con l’accordo espresso delle parti.

(...)».

8

L’articolo 8 di tale direttiva è formulato nei seguenti termini:

«1.   Per quanto riguarda i contratti a distanza il professionista fornisce o mette a disposizione del consumatore le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile. Nella misura in cui dette informazioni sono presentate su un supporto durevole, esse devono essere leggibili.

(...)

7.   Il professionista fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l’esecuzione del servizio abbia inizio. Tale conferma comprende:

a)

tutte le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, a meno che il professionista non abbia già fornito l’informazione al consumatore su un mezzo durevole prima della conclusione del contratto a distanza; e

b)

se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell’accettazione del consumatore conformemente all’articolo 16, lettera m).

(...)».

Direttiva 2005/29/CE

9

A termini dell’articolo 2 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22):

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(...)

b)

“professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto della presente direttiva, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisca in nome o per conto di un professionista;

(...)».

10

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/29:

«Nel caso di un invito all’acquisto sono considerate rilevanti le informazioni seguenti, qualora non risultino già evidenti dal contesto:

(...)

b)

l’indirizzo geografico e l’identità del professionista, come la sua denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, l’indirizzo geografico e l’identità del professionista per conto del quale egli agisce;

(...)».

Diritto lituano

11

L’articolo 2.133 del Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (codice civile della Repubblica di Lituania) così dispone:

«1.   Un atto compiuto da una persona (rappresentante) in nome di un’altra persona (rappresentato) – laddove sia palesato il rapporto di rappresentanza e non si eccedano i poteri conferiti – crea, modifica o estingue direttamente in capo al rappresentato i diritti e gli obblighi di carattere civile.

2.   I poteri del rappresentante possono essere altresì dedotti dalle circostanze in cui lo stesso agisce (venditore nel commercio al dettaglio, cassiere, ecc.). Qualora la condotta di una persona fornisca ai terzi ragionevoli motivi per ritenere che detta persona, in qualità di rappresentato, abbia nominato un’altra persona quale suo rappresentante, gli atti compiuti da quest’ultima a nome del rappresentato vincolano il rappresentato.

3.   Qualora il rappresentante non dichiari di agire in nome e nell’interesse del rappresentato, l’atto fa sorgere diritti e obblighi in capo al rappresentato solo se, tenuto conto delle circostanze che caratterizzano l’atto, la controparte doveva comprendere che era con un rappresentante che essa concludeva l’atto o se la persona con cui conclude l’atto non rileva per la controparte».

12

Ai sensi dell’articolo 6.2281, paragrafo 3, di tale codice:

«Si intende per “professionista” qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi altro organismo, o qualsiasi unità di una persona giuridica o di un altro organismo che intende concludere o conclude contratti per fini che rientrano nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, comprese le persone che agiscono in nome di un professionista o per suo conto. Una persona giuridica può essere considerata un professionista indipendentemente dalla forma giuridica delle sue parti costitutive».

13

L’articolo 2, paragrafo 24, del Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas (legge della Repubblica di Lituania sulla tutela dei diritti dei consumatori), nella versione applicabile al procedimento principale, prevede quanto segue:

«Si intende per “professionista” qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi altro organismo, o qualsiasi unità di una persona giuridica o di un altro organismo che intende concludere o conclude contratti per fini che rientrano nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, comprese le persone che agiscono in nome di un professionista o per suo conto. Una persona giuridica può essere considerata un professionista indipendentemente dalla forma giuridica delle sue parti costitutive».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14

La Tiketa esercita, tramite il suo sito Internet, un’attività di distribuzione di biglietti per eventi organizzati da terzi.

15

Il 7 dicembre 2017, M. Š. ha acquistato presso la Tiketa un biglietto per un evento culturale che doveva aver luogo il 20 gennaio 2018. Prima che l’acquisto del biglietto fosse ultimato, il sito Internet della Tiketa indicava che tale evento era organizzato dalla «Baltic Music» VšĮ e rinviava verso un altro sito Internet e un numero di telefono al fine di ottenere informazioni più ampie. Compariva altresì in lettere rosse l’informazione secondo cui «l’organizzatore dell’evento assume la piena responsabilità dello stesso, della sua qualità e del suo contenuto, nonché delle eventuali informazioni fornite riguardo all’evento. La Tiketa è il distributore dei biglietti operante in qualità di intermediario palese». Informazioni più precise sul prestatore di servizi di cui trattasi e sul rimborso dei biglietti figuravano nelle condizioni generali per la prestazione di servizi disponibili sul sito Internet della Tiketa.

16

Il biglietto consegnato a M. Š. riproduceva solo una parte di tali condizioni generali. Esso conteneva in particolare la menzione secondo cui «i biglietti non sono né modificabili né rimborsabili. In caso di annullamento o di rinvio dell’evento, è l’organizzatore di [quest’ultimo] che risponde interamente del rimborso del prezzo dei biglietti». Venivano altresì ricordati il nome, l’indirizzo e il numero di telefono dell’organizzatore dell’evento in questione ed era indicato che quest’ultimo era interamente responsabile «dell’evento, della sua qualità, del suo contenuto e delle relative informazioni», e che la Tiketa agiva solo come distributore dei biglietti e di «intermediario palese».

17

Il 20 gennaio 2018, M. Š. si è recato all’evento di cui trattasi ed è venuto a conoscenza, alla lettura di un cartello apposto all’entrata del luogo in cui doveva svolgersi, che lo stesso non avrebbe avuto luogo.

18

Il 22 gennaio 2018, la Baltic Music ha informato la Tiketa che l’evento in questione era annullato e che le persone che avevano acquistato biglietti avrebbero potuto ottenerne il rimborso. Lo stesso giorno, la Tiketa ha informato M. Š. della possibilità di farsi rimborsare il prezzo dei biglietti alle casse alle quali erano stati acquistati oppure online per quelli che erano stati acquistati con tale modalità.

19

Il 23 gennaio 2018, M. Š. ha chiesto alla Tiketa il rimborso del suo biglietto nonché quello delle sue spese di viaggio e il risarcimento del danno morale subìto a causa dell’annullamento dell’evento di cui trattasi. La Tiketa gli ha comunicato che doveva rivolgersi alla Baltic Music dal momento che essa era soltanto la distributrice dei biglietti e non rispondeva quindi della qualità o dell’annullamento di tale evento. Essa ha mantenuto tale posizione in risposta alla reiterata richiesta rivoltale da M. Š. alcune settimane dopo. L’interessato si è allora rivolto alla Baltic Music, ma le sue domande sono rimaste senza risposta.

20

Il 18 luglio 2018, M. Š. ha adito il Vilniaus miesto apylinkės teismas (Tribunale distrettuale della città di Vilnius, Lituania) chiedendo che la Tiketa e la Baltic Music fossero condannate in solido al risarcimento dei danni materiali, vale a dire il prezzo del biglietto, le spese di viaggio e le spese postali, nonché del danno morale che egli avrebbe subìto a causa dell’annullamento dell’evento in questione.

21

Con sentenza dell’8 ottobre 2018, il Vilniaus miesto apylinkės teismas (Tribunale distrettuale della città di Vilnius) ha parzialmente accolto tale domanda condannando la Tiketa a versare all’interessato le somme richieste a titolo di risarcimento dei danni materiali nonché una parte di quelle richieste a titolo di risarcimento del danno morale, oltre agli interessi al tasso annuo del 5% a decorrere dalla proposizione del ricorso sino alla completa esecuzione della sua sentenza.

22

Poiché l’appello proposto dalla Tiketa avverso tale sentenza è stato respinto dinanzi al Vilniaus apygardos teismas (Tribunale regionale di Vilnius, Lituania), quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania).

23

In tale contesto, il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se la nozione di “professionista” definita all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2011/83 debba essere interpretata nel senso che una persona che agisce in qualità di intermediario, in caso di acquisto di un biglietto [per uno spettacolo] da parte di un consumatore, può essere considerata un professionista tenuto al rispetto degli obblighi previsti da [tale direttiva] e, pertanto, una parte del contratto di vendita o del contratto di servizi contro cui il consumatore può proporre reclamo o agire in giudizio.

a)

Se ai fini dell’interpretazione della nozione di “professionista” come definita dall’articolo 2, punto 2, di [tale direttiva], sia rilevante la circostanza che la persona che agisce in qualità di intermediario, in caso di acquisto di un biglietto da parte di un consumatore, abbia fornito al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza, tutte le informazioni relative al professionista principale di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere c) e d), della direttiva 2011/83.

b)

Se l’intermediazione debba essere considerata palese qualora la persona coinvolta nel processo di acquisto dei biglietti, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza, fornisca il nome e la forma giuridica del professionista principale, nonché l’informazione che il professionista principale assume la piena responsabilità dell’evento, della sua qualità, del suo contenuto e delle relative informazioni fornite, indicando che agisce solo quale distributore di biglietti e in qualità di mandatario palese.

c)

Se la nozione di “professionista” definita all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2011/83 possa essere interpretata nel senso che, tenuto conto del rapporto giuridico di duplice servizio (distribuzione di biglietti e organizzazione di eventi) tra le parti, tanto il venditore del biglietto quanto l’organizzatore dell’evento possono essere considerati professionisti, vale a dire parti del contratto stipulato con un consumatore.

2)

Se l’obbligo di fornire informazioni e di metterle a disposizione del consumatore in un linguaggio semplice e comprensibile, come previsto all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/83, debba essere interpretato e applicato in modo tale che l’obbligo di informare il consumatore è considerato correttamente assolto quando tali informazioni sono fornite nel regolamento dell’intermediario relativo alla prestazione di servizi, messo a disposizione del consumatore sul sito Internet tiketa.lt prima che il consumatore effettui il pagamento che conferma che ha preso conoscenza del regolamento dell’intermediario relativo alla prestazione di servizi e si impegna a rispettarlo in quanto parte integrante dei termini e delle condizioni dell’operazione da concludere mediante un cosiddetto accordo «click-wrap», vale a dire barrando attivamente una specifica casella nel sistema online e cliccando su uno specifico link.

a)

Se, ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione di tale obbligo, rilevi la circostanza che tali informazioni non siano fornite su un supporto durevole e che non vi sia una successiva conferma del contratto contenente tutte le informazioni necessarie ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/83 su un supporto durevole, come richiesto dall’articolo 8, paragrafo 7, di [tale direttiva].

b)

Se, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva 2011/83, le informazioni fornite nel regolamento dell’intermediario relativo alla prestazione di servizi formino parte integrante del contratto a distanza, a prescindere dal fatto che tali informazioni non siano fornite su un supporto durevole e/o non vi siano ulteriori conferme del contratto su un supporto durevole».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

24

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, punto 2, della direttiva 2011/83 debba essere interpretato nel senso che costituisce un «professionista», ai sensi di tale disposizione, non soltanto la persona fisica o giuridica che agisce per fini che rientrano nell’ambito della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale per quanto riguarda contratti rientranti nell’ambito di tale direttiva, ma anche la persona fisica o giuridica che agisce in qualità di intermediario, in nome o per conto di tale professionista, e se l’intermediario e il commerciante principale possano entrambi essere qualificati come «professionisti», ai sensi della disposizione suddetta, ove sia qualificata l’esistenza di una doppia prestazione di servizi.

25

Occorre anzitutto rilevare che le diverse versioni linguistiche dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2011/83 presentano delle divergenze. Infatti, come sottolinea il giudice del rinvio, secondo la versione in lingua lituana di tale disposizione, chiunque agisca in nome o per conto di un professionista, definito come qualsiasi persona fisica o giuridica, sia essa pubblica o privata che, nei contratti oggetto di tale direttiva, agisce per fini che rientrano nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, costituisce a sua volta un professionista ai sensi di tale direttiva. Per contro, altre versioni linguistiche della stessa disposizione, in particolare le versioni inglese e francese, dispongono che costituisce un professionista siffatto chiunque risponda a tale definizione, anche quando agisce per il tramite di un terzo che agisca in suo nome o per suo conto, lasciando così intendere che il fatto che una persona faccia ricorso ad un intermediario non lo priva della sua qualità di professionista.

26

Pertanto, indipendentemente dalla versione linguistica dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2011/83, un intermediario quale la Tiketa deve essere qualificato come «professionista», ai sensi di tale disposizione, quando agisce per fini che rientrano nell’ambito della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale per quanto riguarda contratti oggetto di tale direttiva. Occorre, tuttavia, determinare se un siffatto intermediario non costituisca in tutti i casi un «professionista», ai sensi di tale disposizione, per il solo fatto che agisce in nome o per conto di tale professionista.

27

In forza di una giurisprudenza costante della Corte, in caso di divergenza tra le diverse versioni linguistiche di un testo del diritto dell’Unione, la disposizione di cui trattasi deve essere interpretata in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte (v., segnatamente, sentenza del 21 dicembre 2021, Trapeza Peiraios, C‑243/20, EU:C:2021:1045, punto 32 e la giurisprudenza ivi citata).

28

Per quanto riguarda l’economia generale della direttiva 2011/83, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere c) e d), di tale direttiva, ogni professionista è tenuto, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da un’offerta dello stesso tipo, a comunicargli, se del caso, l’identità e l’indirizzo geografico del professionista per conto del quale agisce, nonché, se del caso, l’indirizzo della sede commerciale di quest’ultimo. In tal modo, tale disposizione include nella categoria dei professionisti, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, di tale direttiva, le persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto di altri professionisti.

29

Inoltre, ai punti 28 e 29 della sentenza del 4 ottobre 2018, Kamenova (C‑105/17, EU:C:2018:808), la Corte ha dichiarato che la nozione di «professionista», quale definita dalle direttive 2011/83 e 2005/29, doveva dare luogo ad un’interpretazione omogenea, in quanto tali direttive si basano sull’articolo 114 TFUE e, a tale titolo, perseguono i medesimi obiettivi, vale a dire contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e garantire un livello elevato di protezione dei consumatori nell’ambito legislativo, regolamentare e amministrativo che esse disciplinano. Ai punti 32, 33 e 36 della medesima sentenza, essa ha dichiarato, in sostanza, che, contrariamente alla nozione di «consumatore», ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/83, che designa qualsiasi persona fisica che non sia impegnata in attività commerciali o professionali, la nozione di «professionista» implica che la persona fisica o giuridica interessata agisca per fini rientranti nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale o in nome o per conto di un professionista.

30

Infine, l’obiettivo ricordato al punto precedente, menzionato all’articolo 1 della direttiva 2011/83, invita ad adottare un’interpretazione estensiva dell’ambito di applicazione di tale direttiva e, pertanto, della nozione di «professionista», ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della stessa.

31

Da quanto precede risulta che costituisce un «professionista», ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2011/83, non soltanto la persona fisica o giuridica che agisce nel quadro della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale per quanto riguarda i contratti oggetto di tale direttiva, ma anche la persona fisica o giuridica che agisce in qualità di intermediario, in nome o per conto di tale professionista.

32

Ciò vale indipendentemente dalla questione se un siffatto intermediario abbia adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 2011/83.

33

Al riguardo, se è vero che, al punto 45 della sentenza del 9 novembre 2016, Wathelet (C‑149/15, EU:C:2016:840), la Corte ha dichiarato che una persona che agisce come intermediario per un privato nell’ambito della vendita di beni può essere considerata come il «venditore» di tali beni ai sensi della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU 1999, L 171, pag. 12), nel caso in cui non abbia debitamente informato l’acquirente dell’identità del proprietario dei beni, la soluzione adottata in tale sentenza non può essere trasposta all’interpretazione della nozione di «professionista», ai sensi della direttiva 2011/83, che segue una logica diversa. Infatti, mentre la direttiva 1999/44 istituisce una responsabilità specifica del venditore in caso di vendita di un bene non conforme al contratto di vendita, dai considerando 14 e 16 nonché dall’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/83 risulta che quest’ultima disciplina i diritti dei consumatori e non gli aspetti generali del diritto dei contratti, quali le norme applicabili in materia di formazione dei contratti o di rappresentanza legale. In particolare, la direttiva 2011/83 non determina l’identità delle parti del contratto stipulato con il consumatore nell’ipotesi in cui il commerciante principale ricorra ad un intermediario, così come non disciplina la ripartizione delle responsabilità tra questi ultimi in caso di inadempimento degli obblighi da essa previsti.

34

Tenuto conto di quanto precede, la questione se la persona fisica o giuridica che agisce in qualità di intermediario in nome o per conto di un altro professionista abbia portato a conoscenza del consumatore che essa agiva in tale qualità è parimenti irrilevante ai fini della qualificazione di tale intermediario come «professionista», ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2011/83.

35

Infine, dai termini di tale disposizione e dal contesto in cui essa si colloca, nonché dall’obiettivo perseguito dalla direttiva 2011/83, ricordati ai punti da 28 a 30 della presente sentenza, risulta che il fatto che tale intermediario costituisca un professionista non impedisce che ciò valga anche per il commerciante principale, in nome o per conto del quale tale intermediario agisce, senza che sia necessario caratterizzare l’esistenza di una duplice prestazione di servizi, poiché tali professionisti sono entrambi tenuti a garantire il rispetto degli obblighi stabiliti da tale direttiva.

36

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2, punto 2, della direttiva 2011/83 deve essere interpretato nel senso che costituisce un «professionista», ai sensi di tale disposizione, non soltanto la persona fisica o giuridica che agisce per fini che rientrano nell’ambito della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale per quanto riguarda i contratti oggetto di tale direttiva, ma anche la persona fisica o giuridica che agisce in qualità di intermediario, in nome o per conto di tale professionista, in quanto detto intermediario e il commerciante principale possono entrambi essere qualificati come «professionisti», ai sensi di tale disposizione, senza che sia a tal fine necessario ravvisare l’esistenza di una doppia prestazione di servizi.

Sulla seconda questione

37

Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafi 1 e 5, e l’articolo 8, paragrafi 1 e 7, della direttiva 2011/83 debbano essere interpretati nel senso che ostano a che le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, siano fornite al consumatore prima della conclusione del contratto unicamente nelle condizioni generali di prestazione dei servizi sul sito Internet dell’intermediario, attivamente approvate dal consumatore barrando l’apposita casella, e se tali informazioni trasmesse in tal modo formino parte integrante del contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali, anche qualora non siano state fornite al consumatore su un supporto durevole ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 7, di tale direttiva e/o il consumatore non abbia successivamente ricevuto conferma del contratto concluso su tale supporto.

38

In via preliminare, secondo la Tiketa, la seconda questione non ha alcun rapporto con l’oggetto del procedimento principale in quanto il consumatore interessato ha ricevuto, nella fattispecie, l’insieme delle informazioni richieste sul supporto durevole costituito dal biglietto che gli è stato consegnato per accedere all’evento di cui trattasi. Tale argomento equivale a contestare la ricevibilità della seconda questione.

39

In forza di una giurisprudenza costante, le domande di pronuncia pregiudiziale rivolte alla Corte sono assistite da una presunzione di rilevanza. Il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto del procedimento principale, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte oppure qualora il problema sia di natura ipotetica [sentenza del 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Falso in atti),C‑510/19, EU:C:2020:953, punto 26 e giurisprudenza ivi citata].

40

Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio si chiede se la comunicazione delle informazioni richieste dalla direttiva 2011/83 nelle condizioni generali per la prestazione di servizi figuranti sul sito Internet dell’intermediario, approvate dal consumatore contrassegnando la casella prevista a tal fine, anteriormente al pagamento del biglietto, sia sufficiente per garantire il rispetto dell’obbligo di informazione previsto all’articolo 6, paragrafo 1, e all’articolo 8, paragrafi 1 e 7, di tale direttiva. Pertanto, anche supponendo che il consumatore abbia ricevuto tutte le informazioni richieste sul biglietto di accesso all’evento che gli è stato successivamente consegnato, tale circostanza non può incidere sulla rilevanza della seconda questione. In ogni caso, il giudice del rinvio, che è l’unico a poter valutare i fatti della controversia di cui al procedimento principale, precisa che al consumatore non è stata consegnata, nella fattispecie, la conferma del contratto concluso su un supporto durevole, contenente tutte le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/83, come richiesto dall’articolo 8, paragrafo 7, di tale direttiva. Di conseguenza, l’eccezione di irricevibilità della seconda questione deve essere respinta.

41

Per quanto riguarda la questione se l’obbligo di informare il consumatore sia rispettato quando le informazioni richieste dalla direttiva 2011/83 sono portate a conoscenza del consumatore nelle condizioni generali di prestazione di servizi dell’intermediario, approvate dal consumatore barrando la casella prevista a tal fine va notato che, per quanto riguarda i contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali, la presente direttiva distingue tra gli obblighi sostanziali del professionista in termini di informazione del consumatore, che sono oggetto dell’articolo 6, e gli obblighi relativi alla forma che tale informazione deve assumere, i quali sono oggetto dell’articolo 8.

42

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/83, il professionista deve fornire al consumatore, prima della conclusione del contratto e in modo chiaro e comprensibile, talune informazioni, tra le quali la sua identità e le sue coordinate nonché, se del caso, l’identità e le coordinate del professionista per il quale agisce, ma anche il prezzo dei beni o dei servizi in questione e l’esistenza e le modalità del diritto di recesso di tale consumatore. Tale disposizione intende garantire la comunicazione al consumatore, prima della conclusione di un contratto, sia delle informazioni vertenti sulle condizioni contrattuali e sulle conseguenze di tale conclusione, che consentano a tale consumatore di decidere se desidera vincolarsi contrattualmente a un professionista, sia delle informazioni necessarie alla corretta esecuzione di tale contratto e, in particolare, all’esercizio dei suoi diritti (sentenza del 10 luglio 2019, Amazon EU, C‑649/17, EU:C:2019:576, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

43

L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/83 richiama il requisito secondo cui le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della stessa devono essere fornite al consumatore o messe a sua disposizione in un linguaggio semplice e comprensibile e prevede che, nella misura in cui tali informazioni siano messe a sua disposizione su un supporto durevole, esse devono essere leggibili.

44

L’articolo 8, paragrafo 7, di tale direttiva prevede, dal canto suo, che il professionista debba fornire al consumatore la conferma del contratto su un supporto durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione di quest’ultimo, e tale conferma deve comprendere, in particolare, le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, a meno che esse non siano già state fornite al consumatore su un supporto durevole.

45

Dal combinato disposto delle disposizioni menzionate ai punti da 41 a 44 della presente sentenza risulta che, prima della conclusione del contratto, al professionista spetta unicamente fornire al consumatore le informazioni richieste dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/83 in una forma semplice e comprensibile. È solo successivamente alla conclusione di tale contratto che tale professionista è inoltre tenuto, in forza dell’articolo 8, paragrafo 7, di tale direttiva, a fornire al consumatore, entro un termine ragionevole, la conferma del contratto concluso su un supporto durevole, salvo che le informazioni previste all’articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva gli siano già state comunicate su un supporto siffatto.

46

Lungi dal vietare l’uso di certe tecniche di comunicazione, la direttiva 2011/83 si limita quindi a delimitare il contenuto delle informazioni precontrattuali da fornire al consumatore (v., per analogia, sentenza del 23 gennaio 2019, Walbusch Walter Busch, C‑430/17, EU:C:2019:47, punto 43). Ne consegue che nulla osta a che, prima della conclusione del contratto, le informazioni previste all’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva siano portate a conoscenza del consumatore nelle condizioni generali per la prestazione di servizi sul sito dell’intermediario, approvate da tale consumatore contrassegnando la casella appositamente prevista.

47

Spetta tuttavia al giudice del rinvio valutare se, nel procedimento principale, l’insieme di tali informazioni sia stato effettivamente portato a conoscenza del consumatore di cui trattasi, in modo chiaro e comprensibile.

48

Una siffatta modalità di informazione non può invece sostituirsi alla conferma che deve essere fornita al consumatore su un supporto durevole successivamente alla conclusione del contratto, conformemente all’articolo 8, paragrafo 7, della direttiva 2011/83.

49

Infatti, ai sensi dell’articolo 2, punto 10, di tale direttiva, la nozione di «supporto durevole» fa riferimento a «ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate».

50

Come già dichiarato dalla Corte in merito alla nozione di «supporto durevole», ai sensi della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU 1997, L 144, pag. 19), che la direttiva 2011/83 ha abrogato e sostituito, tale supporto deve quindi, in pratica, svolgere le stesse funzioni del supporto cartaceo, per consentire al consumatore di far valere, all’occorrenza, i suoi diritti (v., in tal senso, sentenza del 5 luglio 2012, Content Services, C‑49/11, EU:C:2012:419, punti 4142).

51

Orbene, la semplice comunicazione delle informazioni previste all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/83 nelle condizioni generali per la prestazione di servizi sul sito Internet dell’intermediario, approvate dal consumatore contrassegnando la casella prevista a tal fine prima di procedere al pagamento, non soddisfa tali requisiti, in quanto non ha come risultato che tali informazioni siano indirizzate personalmente a tale consumatore, non garantisce l’assenza di alterazione del loro contenuto nonché la loro accessibilità per un congruo periodo di tempo, e non consente a quest’ultimo di immagazzinarle o di riprodurle tali e quali (v., per analogia, sentenza del 5 luglio 2012, Content Services, C‑49/11, EU:C:2012:419, punto 43). In tali circostanze, una siffatta modalità d’informazione non corrisponde alla definizione della nozione di «supporto durevole», ai sensi dell’articolo 2, punto 10, di tale direttiva.

52

La mancata consegna al consumatore della conferma del contratto su un supporto durevole è, tuttavia, irrilevante ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva 2011/83, le quali prevedono che le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva costituiscono parte integrante del contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere modificate se non con l’accordo espresso delle parti. Risulta infatti dalla formulazione stessa di tale articolo 6, paragrafo 5, che il legislatore dell’Unione non ha subordinato l’inclusione di tali informazioni nel contratto concluso con il consumatore al rispetto, da parte del professionista, del suo obbligo di consegnare a tale consumatore la conferma del contratto su un supporto durevole. L’interpretazione opposta contrasterebbe con l’obiettivo di tutela del consumatore perseguito dalla direttiva 2011/83.

53

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafi 1 e 5, e l’articolo 8, paragrafi 1 e 7, della direttiva 2011/83 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che, prima della conclusione del contratto, le informazioni di cui a tale articolo 6, paragrafo 1, siano fornite al consumatore unicamente nelle condizioni generali per la prestazione di servizi sul sito dell’intermediario, approvate in modo attivo da tale consumatore contrassegnando la casella prevista a tal fine, purché tali informazioni siano portate a conoscenza di quest’ultimo in modo semplice e comprensibile. Tuttavia, una siffatta modalità d’informazione non può sostituire la consegna al consumatore della conferma del contratto su un supporto durevole, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 7, di tale direttiva, in quanto tale circostanza non osta a che dette informazioni costituiscano parte integrante del contratto a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali.

Sulle spese

54

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 2, punto 2, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che costituisce un «professionista», ai sensi di tale disposizione, non soltanto la persona fisica o giuridica che agisce per fini che rientrano nell’ambito della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale per quanto riguarda i contratti oggetto di tale direttiva, ma anche la persona fisica o giuridica che agisce in qualità di intermediario, in nome o per conto di tale professionista, in quanto detto intermediario e il commerciante principale possono entrambi essere qualificati come «professionisti», ai sensi di tale disposizione, senza che sia a tal fine necessario ravvisare l’esistenza di una doppia prestazione di servizi.

 

2)

L’articolo 6, paragrafi 1 e 5, e l’articolo 8, paragrafi 1 e 7, della direttiva 2011/83 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che, prima della conclusione del contratto, le informazioni di cui a tale articolo 6, paragrafo 1, siano fornite al consumatore unicamente nelle condizioni generali per la prestazione di servizi sul sito dell’intermediario, approvate in modo attivo da tale consumatore contrassegnando la casella prevista a tal fine, purché tali informazioni siano portate a conoscenza di quest’ultimo in modo semplice e comprensibile. Tuttavia, una siffatta modalità d’informazione non può sostituire la consegna al consumatore della conferma del contratto su un supporto durevole, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 7, di tale direttiva, in quanto tale circostanza non osta a che dette informazioni costituiscano parte integrante del contratto a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il lituano.