ORDINANZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
22 dicembre 2022 ( *1 )
[Testo rettificato con ordinanza del 2 marzo 2023]
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Articolo 267 TFUE – Necessità di un’interpretazione del diritto dell’Unione affinché il giudice del rinvio possa emettere la propria sentenza – Insussistenza – Irricevibilità manifesta»
Nelle cause riunite da C‑491/20 a C‑496/20, C‑506/20, C‑509/20 e C‑511/20,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Najwyższy (Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) [Corte suprema (Sezione per il lavoro e la previdenza sociale), Polonia], con decisioni del 15 luglio 2020, pervenute in cancelleria il 24 settembre 2020 (C‑491/20), il 25 settembre 2020 (C‑492/20), il 28 settembre 2020 (C‑493/20), il 2 ottobre 2020 (C‑494/20 e C‑495/20), il 6 ottobre 2020 (C‑496/20), il 9 ottobre 2020 (C‑506/20), il 22 settembre 2020 (C‑509/20) e il 13 ottobre 2020 (C‑511/20), nei procedimenti
W.Ż.
contro
A.S.,
Sąd Najwyższy,
con l’intervento di:
Prokurator Generalny (C‑491/20),
e
W.Ż.
contro
K.Z.,
Skarb Państwa – Sąd Najwyższy,
con l’intervento di:
Prokurator Generalny (C‑492/20),
e
P.J.
contro
A.T.,
R.W.,
Sąd Najwyższy,
con l’intervento di:
Prokurator Generalny (C‑493/20),
e
K.M.
contro
T.P.,
Skarb Państwa – Sąd Najwyższy,
con l’intervento di:
Prokurator Generalny (C‑494/20),
e
T.M.
contro
T.D.,
M.D.,
P.K.,
J.L.,
M.L.,
O.N.,
G.Z.,
A.S.,
Skarb Państwa – Sąd Najwyższy,
con l’intervento di:
[Come rettificato con ordinanza del 2 marzo 2023] Prokurator Generalny (C‑495/20),
e
M.F.
contro
T.P.,
con l’intervento di:
Prokurator Generalny (C‑496/20),
e
T.B.
contro
T.D.,
M.D.,
P.K.,
J.L.,
M.L.,
O.N.,
G.Z.,
A.S.,
Skarb Państwa – Sąd Najwyższy,
con l’intervento di:
Prokurator Generalny (C‑506/20),
e
M.F.
contro
J.M.,
con l’intervento di:
Prokurator Generalny,
Rzecznik Praw Obywatelskich (C‑509/20),
e
B.S.
contro
T.D.,
M.D.,
P.K.,
J.L.,
M.L.,
O.N.,
Skarb Państwa – Sąd Najwyższy,
con l’intervento di:
Prokurator Generalny (C‑511/20),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da A. Prechal (relatrice), presidente di sezione, M.L. Arastey Sahún, F. Biltgen, N. Wahl e J. Passer, giudici,
avvocato generale: A.M. Collins
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– |
per W.Ż., da S. Gregorczyk–Abram, M. Pietrzak e M. Wawrykiewicz, adwokaci; |
– |
per A.S., dal medesimo; |
– |
per K.Z., dal medesimo; |
– |
per P.J., da S. Gregorczyk–Abram e M. Wawrykiewicz, adwokaci; |
– |
per A.T., dal medesimo; |
– |
per K.M., da M. Jabłoński, adwokat; |
– |
per T.P., dal medesimo; |
– |
per T.M., T.B. e B.S., da M. Gajdus, adwokat; |
– |
per M.F., da W. Popiołek, radca prawny; |
– |
per P.K., dal medesimo; |
– |
per il Sąd Najwyższy, da M. Manowska; |
– |
per il Prokurator Generalny, da R. Hernand e M. Pasionek; |
– |
per il Rzecznik Praw Obywatelskich, da M. Taborowski e M. Wróblewski; |
– |
per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente; |
– |
per la Commissione europea, da K. Herrmann e P.J.O. Van Nuffel, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
1 |
Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 2, dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 6, paragrafo 3, e dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dell’articolo 267 TFUE, nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). |
2 |
Tali domande sono state presentate nell’ambito di una serie di controversie che contrappongono W.Ż. (C‑491/20 e C‑492/20), P.J. (C‑493/20), K.M. (C‑494/20), T.M. (C‑495/20), M.F. (C‑496/20 e C‑509/20), T.B. (C‑506/20) e B.S. (C‑511/20) ad A.S. (C‑491/20), a K.Z. (C‑492/20), ad A.T. e a R.W. (C‑493/20), a T.P. (C‑494/20 e C‑496/20), a T.D., a M.D., a P.K., a J.L., a M.L. e a O.N. (C‑495/20, C‑506/20 e C‑511/20), a G.Z. e ad A.S. (C‑495/20 e C‑506/20), a J.M. (C‑509/20) e al Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) (C‑491/20 e C‑493/20) e allo Skarb Państwa – Sąd Najwyższy (Erario – Corte suprema, Polonia) (C‑492/20, C‑494/20, C‑495/20, C‑506/20 e C‑511/20) in merito a richieste di accertamento dell’inesistenza di un rapporto di servizio tra diverse persone che esercitano le funzioni di giudici in seno al Sąd Najwyższy (Corte suprema), da un lato, e detto organo giurisdizionale, dall’altro. |
Contesto normativo nazionale
Costituzione
3 |
L’articolo 144, paragrafi 2 e 3, della Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Costituzione della Repubblica di Polonia; in prosieguo: la «Costituzione») è così formulato: «2. Gli atti ufficiali del presidente della Repubblica di Polonia richiedono, per la loro validità, la controfirma del presidente del Consiglio dei ministri che, firmando l’atto, ne diventa responsabile dinanzi al Sejm [(Camera bassa del Parlamento, Polonia)]. 3. Quanto disposto al paragrafo 2 non riguarda: (...) 17) la nomina dei giudici; (...)». |
4 |
Ai sensi dell’articolo 179 della Costituzione, i giudici sono nominati dal presidente della Repubblica, su proposta della Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) (in prosieguo: la «KRS») per un periodo di tempo indeterminato. |
Codice di procedura civile
5 |
L’articolo 189 del Kodeks postępowania cywilnego (codice di procedura civile) così recita: «L’attore, a condizione di avere un legittimo interesse ad agire, può chiedere al giudice di accertare l’esistenza o l’inesistenza di un rapporto giuridico o di un diritto». |
Legge che disciplina la Corte suprema
6 |
L’ustawa o Sądzie Najwyższym (legge che disciplina la Corte suprema), dell’8 dicembre 2017 (Dz. U. del 2018, posizione 5), è entrata in vigore il 3 aprile 2018. Essa ha, in particolare, istituito, nell’ambito del Sąd Najwyższy (Corte suprema) due nuove sezioni, vale a dire, da un lato, l’Izba Dyscyplinarna (Sezione disciplinare) e, dall’altro, l’Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Nawyższego (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche). |
7 |
Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, della legge che disciplina la Corte suprema: «La Sezione disciplinare è competente per le seguenti controversie:
(...)». |
8 |
L’articolo 73, paragrafo 1, della legge che disciplina la Corte suprema così dispone: «Gli organi giurisdizionali disciplinari nelle cause disciplinari relative a giudici del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] sono:
|
9 |
La legge che disciplina la Corte suprema è stata modificata più volte, segnatamente, dall’ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifica della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, della legge che disciplina la Corte suprema e di talune altre leggi), del 20 dicembre 2019 (Dz. U. del 2020, posizione 190). |
10 |
L’articolo 26, paragrafo 2, della legge che disciplina la Corte suprema, come modificata dalla legge del 20 dicembre 2019, così dispone: «La Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche è competente a pronunciarsi sulle domande o sulle dichiarazioni riguardanti la ricusazione di un giudice o la designazione dell’organo giurisdizionale dinanzi al quale un procedimento deve essere svolto, comprese le censure concernenti la mancanza di indipendenza dell’organo giurisdizionale o del giudice. L’organo giurisdizionale adito invia immediatamente una richiesta al presidente della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche affinché detta richiesta sia trattata conformemente alle regole fissate mediante specifiche disposizioni. (...)». |
11 |
L’articolo 29, paragrafi 2 e 3, della legge che disciplina la Corte suprema, come modificata dalla legge del 20 dicembre 2019, enuncia quanto segue: «2. Nell’ambito delle attività del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] o dei suoi organi, non è consentito contestare la legittimazione [degli organi giurisdizionali], degli organi costituzionali dello Stato o degli organi di controllo e di tutela del diritto. 3. Il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] o un altro organo di potere non può accertare, né valutare la legittimità della nomina di un giudice o del potere di esercitare le funzioni in materia di amministrazione della giustizia che ne deriva». |
Legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari
12 |
L’articolo 110 dell’ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari), del 27 luglio 2001, come modificata (Dz. U. del 2018, posizione 23), prevede quanto segue: «1. Nei procedimenti disciplinari relativi ai giudici, sono chiamati a pronunciarsi:
3. Il tribunale disciplinare nel cui distretto esercita le sue funzioni il giudice soggetto al procedimento disciplinare non è legittimato a conoscere delle cause di cui al paragrafo 1, punto 1, lettera a). L’organo giurisdizionale disciplinare competente a conoscere della causa è designato dal presidente del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], che dirige i lavori della Sezione disciplinare, su richiesta del delegato alla disciplina. (...)». |
Legge sulla KRS
13 |
La KRS è disciplinata dall’ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa (legge che disciplina il Consiglio nazionale della magistratura), del 12 maggio 2011 (Dz. U. del 2011, n. 126, posizione 714), come modificata, in particolare, dall’ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifiche della legge che disciplina il Consiglio nazionale della magistratura e di talune altre leggi), dell’8 dicembre 2017 (Dz. U. del 2018, posizione 3), e dall’ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifiche della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari e di talune altre leggi), del 20 luglio 2018 (Dz. U. del 2018, posizione 1443; in prosieguo: la «legge sulla KRS»). |
14 |
L’articolo 37, paragrafo 1, della legge sulla KRS dispone quanto segue: «Se più candidati hanno presentato domanda per un posto di giudice, [la KRS] esamina e valuta congiuntamente tutte le candidature presentate. In tale situazione, [la KRS] adotta una deliberazione contenente le sue decisioni sulla presentazione di una proposta di nomina a giudice, nei confronti di tutti i candidati». |
15 |
Ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 2, di tale legge: «Qualora la deliberazione di cui all’articolo 37, paragrafo 1, non sia stata impugnata da tutti i partecipanti al procedimento, essa diviene definitiva nella parte contenente la decisione di non presentare la proposta di nomina alle funzioni di giudice dei partecipanti che non hanno proposto ricorso, fatte salve le disposizioni dell’articolo 44, paragrafo 1b». |
16 |
L’articolo 44 di detta legge prevedeva quanto segue: «1. Un partecipante al procedimento può presentare ricorso dinanzi al [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] a motivo dell’illegittimità della deliberazione [della KRS], salvo quanto altrimenti disposto da specifiche norme. (...) 1a. Nei procedimenti individuali concernenti la nomina a giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], i ricorsi sono presentati dinanzi al [Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia)]. In tali procedimenti, è precluso il ricorso dinanzi al [Sąd Najwyższy (Corte suprema)]. Il ricorso dinanzi al [Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa)] non può fondarsi su una censura vertente sull’erronea valutazione circa il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti presi in considerazione nell’adottare la decisione sulla presentazione della proposta di nomina a ricoprire la funzione di giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)]. 1b. Qualora la deliberazione di cui all’articolo 37, paragrafo 1, adottata in procedimenti individuali riguardanti la nomina a giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], non sia stata impugnata da tutti i partecipanti al procedimento, essa diventa definitiva nella parte contenente la decisione in merito alla presentazione della proposta di nomina a giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], nonché nella parte relativa alla decisione di non presentare una proposta di nomina a giudice della Corte suprema, per quanto concerne i partecipanti al procedimento che non l’hanno impugnata. (...) 4. Nei procedimenti individuali concernenti la nomina alle funzioni di giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], l’annullamento, da parte del [Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa)], della deliberazione [della KRS] recante la decisione di non presentare la proposta di nomina a giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] equivale all’ammissione della candidatura del partecipante al procedimento che ha proposto il ricorso, per il posto vacante di giudice presso il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] per il quale, alla data di pronuncia della decisione del [Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa)], non sia terminato il procedimento dinanzi alla [KRS] oppure, in assenza di un siffatto procedimento, per il prossimo posto vacante di giudice presso il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] che sia oggetto di pubblicazione». |
17 |
Il paragrafo 1a è stato introdotto nell’articolo 44 della legge sulla KRS con la legge dell’8 dicembre 2017, recante modifiche della legge che disciplina il Consiglio nazionale della magistratura e di talune altre leggi, entrata in vigore il 17 gennaio 2018, mentre i paragrafi 1b e 4 sono stati ivi introdotti dalla legge del 20 luglio 2018, recante modifiche della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari e di talune altre leggi, entrata in vigore il 27 luglio 2018. Prima dell’introduzione di tali modifiche, i ricorsi previsti in detto paragrafo 1a dovevano essere proposti dinanzi al [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], ai sensi del paragrafo 1 del medesimo articolo 44. |
18 |
Con sentenza del 25 marzo 2019 il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale, Polonia) ha dichiarato l’articolo 44, paragrafo 1a, della legge sulla KRS incompatibile con l’articolo 184 della Costituzione, con la motivazione che, in sostanza, la competenza attribuita al Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) da detto paragrafo 1a non era giustificata né sotto il profilo della natura delle cause interessate, né alla luce delle caratteristiche organizzative del citato organo giurisdizionale, né dal punto di vista della procedura seguita da quest’ultimo. In tale sentenza, il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) ha altresì precisato che tale dichiarazione di incostituzionalità «comporta necessariamente la conclusione di tutti i procedimenti giurisdizionali pendenti fondati sulla disposizione abrogata». |
19 |
Successivamente, l’articolo 44 della legge sulla KRS è stato modificato dall’ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (legge recante modifiche della legge che disciplina il Consiglio nazionale della magistratura e della legge recante organizzazione del contenzioso amministrativo), del 26 aprile 2019 (Dz. U. del 2019, posizione 914), entrata in vigore il 23 maggio 2019. Il paragrafo 1 di tale articolo 44 è ora formulato come segue: «Un partecipante al procedimento può presentare ricorso dinanzi al [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] a motivo dell’illegittimità della deliberazione [della KRS], salvo quanto altrimenti disposto da specifiche norme. Non può essere presentato ricorso nei procedimenti individuali concernenti la nomina a giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)]». |
20 |
Per di più, l’articolo 3 della legge del 26 aprile 2019 prevede che «[i] ricorsi avverso le deliberazioni [della KRS] nei procedimenti individuali relativi alla nomina a giudice [del Sąd Najwyższy (Corte suprema)], proposti e non definiti prima dell’entrata in vigore della presente legge, si estinguono ipso iure». |
Controversie oggetto dei procedimenti principali
Causa C‑509/20
21 |
La controversia oggetto del procedimento principale nella causa C‑509/20 ha già dato luogo a un precedente rinvio pregiudiziale, sfociato nella sentenza del 22 marzo 2022, Prokurator Generalny e a. (Sezione disciplinare della Corte suprema – Nomina) (C‑508/19, EU:C:2022:201; in prosieguo: la «sentenza Prokurator Generalny»). |
22 |
M.F., che esercita le funzioni di giudice presso il Sąd Rejonowy w P. (Tribunale circondariale di P., Polonia), ha presentato dinanzi al Sąd Najwyższy (Corte suprema), sulla base dell’articolo 189 del codice di procedura civile, un ricorso volto ad ottenere l’accertamento dell’inesistenza di un rapporto di servizio tra J.M. e il Sąd Najwyższy (Corte suprema) a causa di asserite irregolarità relative alla sua nomina a giudice della Sezione disciplinare di quest’ultimo organo giurisdizionale (in prosieguo: la «Sezione disciplinare»). Il ricorso di cui trattasi è stato presentato da M.F. dopo che J.M., nella sua qualità di presidente della Sezione disciplinare, aveva adottato, sulla base dell’articolo 110, paragrafo 3, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, un’ordinanza che indicava il Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w X (Tribunale disciplinare presso la Corte d’appello di X, Polonia) quale organo giurisdizionale disciplinare competente a conoscere di un procedimento disciplinare avviato a carico di M.F. a causa di presunte lungaggini nei procedimenti condotti da quest’ultima e di presunti ritardi nella redazione della motivazione delle sue decisioni. |
23 |
A sostegno di detto ricorso, M.F. afferma che l’inefficacia della nomina di J.M. quale giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema) deriverebbe dal fatto che la consegna all’interessato del suo atto di nomina da parte del presidente della Repubblica sarebbe avvenuta mentre la deliberazione della KRS, che aveva proposto la nomina di J.M. per tale posto, era oggetto di un ricorso dinanzi al Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa), introdotto sulla base dell’articolo 44, paragrafo 1a, della legge sulla KRS, da parte di un candidato non proposto per la nomina in forza di detta deliberazione. Inoltre, il procedimento di selezione volto a coprire tale posizione sarebbe stato espletato a seguito di un bando del presidente della Repubblica privo della controfirma ministeriale richiesta ai sensi dell’articolo 144 della Costituzione. |
24 |
M.F. ha altresì chiesto che tutti coloro che erano stati nominati giudici presso tale Sezione disciplinare fossero ricusati e che l’Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (Sezione per il lavoro e la previdenza sociale) del Sąd Najwyższy (Corte suprema) (in prosieguo: la «Sezione per il lavoro e la previdenza sociale») fosse designata per statuire sul suo ricorso in luogo della Sezione disciplinare normalmente competente a pronunciarsi in materia in forza dell’articolo 27, paragrafo 1, punto 2, della legge che disciplina la Corte suprema. Infine, M.F. ha richiesto che fosse disposta, in via cautelare e per tutta la durata del procedimento principale, la sospensione del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti. |
Cause C‑494/20 e C‑496/20
25 |
La configurazione dei procedimenti principali nelle cause C‑494/20 e C‑496/20 è quasi identica a quella del procedimento principale nella causa C‑509/20. |
26 |
Infatti, con i loro rispettivi ricorsi, K.M., giudice presso il Sąd Okręgowy w K. (Tribunale regionale di K., Polonia), da un lato, e M.F., dall’altro, chiedono che sia accertata l’inesistenza di un rapporto di servizio tra T.P., succeduto a J.M. nella funzione di presidente della Sezione disciplinare, e il Sąd Najwyższy (Corte suprema), a causa di asserite irregolarità nella nomina dell’interessato analoghe a quelle illustrate al punto 23 della presente ordinanza. |
27 |
Inoltre, detti ricorsi nei procedimenti principali fanno anch’essi seguito all’adozione, da parte di T.P., di ordinanze indicanti gli organi giurisdizionali disciplinari competenti a pronunciarsi nell’ambito di procedimenti disciplinari avviati a carico di K.M. e M.F., a causa, per il primo, di dichiarazioni pubbliche su un procedimento disciplinare in corso che mettono in dubbio l’indipendenza e la legittimità degli atti della KRS e il carattere costituzionale e apolitico della Sezione disciplinare, e, per la seconda, di asserite violazioni delle disposizioni del diritto dell’Unione risultanti dalle sue decisioni giurisdizionali. |
28 |
Infine, nel quadro dei succitati ricorsi, K.M. e M.F. hanno chiesto l’adozione di provvedimenti provvisori e di organizzazione del procedimento analoghi a quelli indicati al punto 24 della presente ordinanza. K.M. ha inoltre richiesto, in via cautelare, di inibire al convenuto nel procedimento principale la continuazione dell’esercizio delle sue funzioni di giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema) e di ingiungere a detto organo giurisdizionale di escludere l’interessato da ogni attività giurisdizionale. |
Causa C‑493/20
29 |
Con il suo ricorso nel procedimento principale, P.J., giudice del Sąd Rejonowy w O. (Tribunale circondariale di O., Polonia), intende ottenere l’accertamento dell’inesistenza dei rapporti di servizio tra A.T. e R.W., da un lato, e il Sąd Najwyższy (Corte suprema), dall’altro, a causa di asserite irregolarità nelle loro nomine quali giudici della Sezione disciplinare analoghe a quelle menzionate al punto 23 della presente ordinanza. |
30 |
La proposizione di detti ricorsi fa seguito a una decisione con cui un collegio di tre giudici della Sezione disciplinare di cui facevano parte A.T. e R.W. ha confermato, nell’ambito di un procedimento disciplinare condotto a carico di P.J., la sospensione temporanea di quest’ultimo dalle sue funzioni nel corso del procedimento di cui trattasi, con una riduzione del 40% della sua retribuzione per la durata di detta sospensione. La suddetta decisione sarebbe stata adottata, in particolare, in ragione del fatto che P.J. avrebbe emanato, in assenza di un fondamento giuridico, una decisione con cui veniva ingiunto al responsabile della cancelleria del Sejm (Camera bassa del Parlamento) di produrre l’elenco dei cittadini e dei giudici che avevano supportato delle candidature alle posizioni di membro della nuova KRS. |
31 |
Nel quadro del suo ricorso nel procedimento principale, P.J. ha altresì chiesto l’adozione di misure di organizzazione del procedimento e di misure provvisorie analoghe a quelle indicate al punto 28 della presente ordinanza, tra cui una domanda volta a ottenere la sospensione del procedimento disciplinare indicato al punto precedente. |
Causa C‑492/20
32 |
Con il suo ricorso nel procedimento principale, W.Ż., giudice presso il Sąd Okręgowy w K. (Tribunale regionale di K.), chiede che sia accertata l’inesistenza del rapporto di servizio tra K.Z. e il Sąd Najwyższy (Corte suprema) a causa di irregolarità analoghe a quelle menzionate al punto 23 della presente ordinanza che avrebbero asseritamente influenzato la nomina dell’interessato alle funzioni di giudice in seno all’Izba Cywilna (Sezione civile) di detto organo giurisdizionale (in prosieguo: la «Sezione civile»). |
33 |
Nel quadro di detto ricorso, W.Ż. deduce di essere attualmente oggetto di un procedimento disciplinare per aver, in un’intervista, messo in dubbio la regolarità della nomina di K.Z., e sostiene che un accertamento dell’inesistenza del rapporto di servizio di quest’ultimo sarebbe idoneo a consentirgli di dimostrare la fondatezza della posizione da lui espressa. Il giudice del rinvio si riferisce anche al fatto che K.Z., in qualità di primo presidente facente funzione del Sąd Najwyższy (Corte suprema), avrebbe adottato un decreto al fine di revocare un decreto del suo predecessore e di riattribuire alla Sezione disciplinare il compito di conservare i documenti dei fascicoli disciplinari aperti nei confronti dei giudici e di assicurare la gestione amministrativa di detti fascicoli. |
34 |
Infine, W.Ż. ha chiesto l’adozione di provvedimenti provvisori e di organizzazione del procedimento analoghi a quelli di cui al punto 28 della presente ordinanza e volti, così, segnatamente, a ottenere la sospensione del procedimento disciplinare avviato contro di lui. Egli ha altresì chiesto che si proceda all’assunzione di elementi di prova relativi all’intervista citata al punto precedente. |
Causa C‑491/20
35 |
Con il suo ricorso nel procedimento principale, lo stesso W.Ż. chiede che sia accertata l’inesistenza del rapporto di servizio tra A.S. e il Sąd Najwyższy (Corte suprema) a causa di irregolarità analoghe a quelle menzionate al punto 23 della presente ordinanza che avrebbero asseritamente influenzato la nomina dell’interessato alle funzioni di giudice in seno alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche di detto organo giurisdizionale (in prosieguo: la «Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche»). |
36 |
Il ricorso di cui trattasi è stato introdotto dopo che A.S., pronunciandosi quale giudice monocratico di detta Sezione, ha adottato un’ordinanza di rigetto di un ricorso con cui W.Ż. contestava un provvedimento di trasferimento adottato nei suoi confronti senza il suo consenso, benché all’atto dell’adozione di detta ordinanza, la Sezione civile fosse chiamata a pronunciarsi su una domanda diretta, segnatamente, a ottenere la ricusazione di tutti gli altri giudici che componevano la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche normalmente competente a pronunciarsi sul ricorso in questione. |
37 |
Nel quadro del succitato ricorso nel procedimento principale, W.Ż. ha altresì richiesto l’adozione di provvedimenti di organizzazione del procedimento e dei provvedimenti provvisori analoghi a quelli indicati al punto 28 della presente ordinanza. |
Causa C‑495/20
38 |
[Come rettificato con ordinanza del 2 marzo 2023] Con il suo ricorso nel procedimento principale, T.M., giudice presso il Sąd Rejonowy w B. (Tribunale circondariale di B., Polonia), chiede che sia accertata l’inesistenza del rapporto di servizio tra T.D., M.D., P.K., J.L., M.L., O.N., G.Z. e A.S., da un lato, e il Sąd Najwyższy (Corte suprema), dall’altro, a causa di irregolarità analoghe a quelle menzionate al punto 23 della presente ordinanza, che avrebbero asseritamente influenzato la nomina degli interessati alle funzioni di giudice in seno alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche. |
39 |
Il ricorso di cui trattasi è stato presentato dopo che la Sezione succitata ha respinto una domanda di ricusazione dei suoi membri formulata da T.M. nel quadro di un procedimento introdotto da quest’ultimo avverso talune decisioni della KRS vertenti, da un lato, sull’«accertamento di un non luogo a procedere in merito all’esclusione di un membro della KRS dall’esame della causa» e, dall’altro, «sul ricorso avverso la ripartizione delle cause». |
40 |
Nell’ambito di detto ricorso nel procedimento principale, T.M. ha chiesto l’adozione di provvedimenti di organizzazione del procedimento e di provvedimenti provvisori analoghi a quelli oggetto del punto 28 della presente ordinanza e diretti, segnatamente, a ottenere la sospensione del procedimento in cui egli è parte dinanzi alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche. |
Cause C‑506/20 e C‑511/20
41 |
Con i loro rispettivi ricorsi nei procedimenti principali di cui alle cause C‑506/20 e C‑511/20, T.B. e B.S., entrambi giudici presso il Sąd Rejonowy w S. (Tribunale circondariale di S., Polonia), chiedono, il primo, che sia accertata l’inesistenza dei rapporti di servizio di tutti i giudici della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche indicati al punto 38 della presente ordinanza e, il secondo, che sia accertata una siffatta inesistenza con riferimento a sei di detti giudici. I motivi invocati dai ricorrenti nei procedimenti principali riguardano irregolarità analoghe a quelle citate al punto 23 della presente ordinanza, che avrebbero asseritamente influenzato la nomina degli interessati alle funzioni di giudice in seno alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche. |
42 |
Per quanto attiene al loro interesse ad agire, detti ricorrenti nel procedimento principale si richiamano al fatto che, pur avendo depositato la propria candidatura per la posizione di giudice in seno alla Sezione disciplinare, non sono stati, né l’uno, né l’altro, proposti dalla KRS per detta nomina, nonché al fatto che i loro rispettivi ricorsi avverso la risoluzione con cui detto organo ha proposto altri candidati per tale nomina, dovranno, in linea di principio, essere esaminati dalla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche e quindi, potenzialmente, dai giudici convenuti nel procedimento principale. |
43 |
Nel contesto dei loro ricorsi nel procedimento principale, T.B. e B.S. hanno chiesto l’adozione di provvedimenti di organizzazione del procedimento e di provvedimenti provvisori sostanzialmente analoghi a quelli oggetto del punto 28 della presente ordinanza, compresa, in particolare, la sospensione dei procedimenti introdotti dai medesimi dinanzi alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche. |
Questioni pregiudiziali
44 |
Come emerge dalle decisioni di rinvio, i diversi collegi della Sezione per il lavoro e la previdenza sociale dinanzi ai quali pendono i ricorsi di cui trattasi hanno deciso, in un primo momento, di sospenderne l’esame sino alla pronuncia della Corte nella causa C‑508/19, Prokurator Generalny e a. (Sezione disciplinare della Corte suprema – Nomina). |
45 |
[Come rettificato con ordinanza del 2 marzo 2023] Tuttavia, alla luce di numerose circostanze emerse successivamente a dette decisioni di sospensione, i suddetti collegi giudicanti hanno in seguito deciso di proporre i rinvii pregiudiziali di cui trattasi. Tali circostanze si riferiscono, anzitutto, all’esistenza sia di una richiesta formulata dal presidente della Sezione disciplinare il 6 maggio 2020 diretta a ottenere la trasmissione di gran parte dei fascicoli relativi alle cause oggetto dei procedimenti principali, sia del deposito, da parte del procuratore, il 7 e l’8 luglio 2020, di conclusioni volte a ottenere un rinvio di tutte le cause di cui trattasi dinanzi a detta Sezione. Inoltre, i collegi che hanno disposto il rinvio si riferiscono alla recente introduzione, con la legge del 20 dicembre 2019, nella legge che disciplina la Corte suprema, di un nuovo articolo 29, paragrafi 2 e 3, che preclude al Sąd Najwyższy (Corte suprema) ogni possibilità di contestare la legittimazione degli organi giurisdizionali e di valutare la legittimità della nomina dei giudici o del loro potere di esercitare funzioni in materia di amministrazione della giustizia. I succitati collegi giudicanti riferiscono, infine, di una lettera del presidente della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche dell’8 luglio 2020 in cui quest’ultimo avrebbe indicato che, alla luce del nuovo articolo 26, paragrafo 2, prima frase, della legge che disciplina la Corte suprema, disposizione anch’essa recentemente introdotta in detta legge dalla legge del 20 dicembre 2019, la Sezione di cui trattasi sarebbe il soggetto competente a stabilire se i ricorsi di cui ai procedimenti principali rientrino nella competenza della Sezione disciplinare o in quella della Sezione per il lavoro e la previdenza sociale a cui appartengono i diversi collegi giudicanti aditi mediante detti ricorsi. |
46 |
È in tale contesto che il Sąd Najwyższy (Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) [Corte suprema (Sezione per il lavoro e la previdenza sociale), Polonia] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte, in ciascuna delle presenti cause, le seguenti questioni pregiudiziali:
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47 |
Nelle decisioni di rinvio relative alle cause da C‑491/20 a C‑495/20, C‑506/20 e C‑511/20, è stata inoltre formulata una quinta questione nei seguenti termini:
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48 |
Infine, in tutte le presenti cause riunite, fatta eccezione per la causa C‑509/20, il giudice del rinvio, indicando di agire «in applicazione dell’articolo 267 TFUE, in combinato disposto con il punto 27 delle raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale [(GU 2019, C 380, pag. 1)]», pone le seguenti quattro questioni, che riproducono, senza variazioni, la formulazione delle quattro questioni in precedenza già presentate alla Corte nell’ambito della causa C‑508/19, Prokurator Generalny e a. (Sezione disciplinare della Corte suprema – Nomina):
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Procedimento dinanzi alla Corte
Sulle domande di applicazione del procedimento accelerato
49 |
Il giudice del rinvio ha chiesto che la prima e la quinta questione pregiudiziale siano sottoposte a procedimento accelerato, ai sensi dell’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte. A fondamento di tale domanda, esso ha sostenuto che l’applicazione di detto procedimento accelerato si giustificava, quanto alla prima questione, alla luce della necessità di dissipare i dubbi esistenti in merito al campo di applicazione ratione materiae dell’ordinanza dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia (C‑791/19 R, EU:C:2020:277), e, quanto alla quinta questione, per la necessità di garantire il funzionamento di un sistema giudiziario nazionale in linea con i requisiti del diritto dell’Unione. |
50 |
L’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura prevede che, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, può decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato. |
51 |
Occorre ricordare che un siffatto procedimento accelerato costituisce uno strumento procedurale destinato a rispondere a una situazione di urgenza straordinaria (sentenza del 21 dicembre 2021, Randstad Italia, C‑497/20, EU:C:2021:1037, punto 37 e giurisprudenza citata). |
52 |
Nel caso di specie, con decisioni del 12 e del 30 ottobre 2020, il presidente della Corte ha deciso, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, di non accogliere le domande di cui al punto 49 della presente ordinanza. |
53 |
A questo proposito, va ricordato anzitutto che, nella causa C‑508/19, Prokurator Generalny e a. (Sezione disciplinare della Corte supreme – Nomina), vertente sul medesimo procedimento principale di cui alla causa C‑509/20 e in cui sono state sottoposte alla Corte questioni pregiudiziali identiche alle questioni da sei a nove sollevate nelle presenti cause riunite, con decisione del 20 agosto 2019, il presidente della Corte ha già respinto una precedente domanda di procedimento accelerato formulata dal giudice del rinvio. A tal riguardo, le motivazioni alla base di un siffatto rigetto, illustrate ai punti da 39 a 43 della sentenza Prokurator Generalny, trovano applicazione anche con riferimento alle domande di procedimento accelerato formulate nelle presenti cause riunite. |
54 |
Inoltre, anche ammettendo che sia possibile avviare un procedimento accelerato con riferimento soltanto ad alcune delle questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte, come chiede il giudice del rinvio nel caso di specie, si deve osservare che non emerge in che modo una risposta alla prima questione rivesta un carattere di particolare urgenza, non avendo detto giudice del resto motivato la propria richiesta sotto tale profilo. |
55 |
Per quanto concerne la quinta questione, occorre, anzitutto, ricordare che il fatto che una domanda di pronuncia pregiudiziale sia formulata nell’ambito di un procedimento nazionale che consente l’adozione di misure provvisorie non è, di per sé solo, idoneo a dimostrare che la natura della causa richieda un suo rapido trattamento (sentenza Prokurator Generalny, punto 40 e giurisprudenza citata). In secondo luogo, va osservato che le domande di provvedimenti provvisori a cui si riferiva detta quinta questione pendevano già da molto tempo dinanzi al giudice del rinvio, in particolare, dinanzi ai collegi giudicanti di detto organo giurisdizionale che avevano, in un primo momento, sospeso l’esame delle cause oggetto del procedimento principale in attesa della sentenza pronunciata nella causa C‑508/19, Prokurator Generalny e a. (Sezione disciplinare della Corte suprema – Nomina), aspetto questo che non contribuisce affatto a dimostrare l’esistenza di una situazione di urgenza straordinaria idonea a giustificare un procedimento accelerato ai fini di rispondere a detta questione. |
Sulla riunione
56 |
Con decisione del presidente della Corte del 16 novembre 2020, le cause da C‑491/20 a C‑496/20, C‑506/20, C‑509/20 e C‑511/20 sono state riunite ai fini della fase scritta e orale del procedimento nonché della decisione da adottare. |
Sul ritiro parziale delle questioni pregiudiziali
57 |
Dopo che la Corte, nella sentenza Prokurator Generalny, ha dichiarato irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale ad essa sottoposta nella causa C‑508/19, è stato chiesto al giudice del rinvio se intendesse mantenere i rinvii pregiudiziali di cui trattasi. |
58 |
In risposta, il 27 aprile 2022, il giudice del rinvio ha informato la Corte che aveva deciso di ritirare la prima, l’ottava e la nona questione pregiudiziale e di mantenere le restanti sei questioni. Le ordinanze che illustrano la motivazione di detta decisione sono state adottate dal giudice del rinvio il 23 maggio 2022 e sono state comunicate alla Corte lo stesso giorno. |
59 |
Dalla suddetta motivazione emerge che il giudice del rinvio ritiene che la necessità di rispondere alla seconda e alla quarta questione resti invariata anche qualora la Corte risponda in senso negativo alla sesta e alla settima questione o le dichiari irricevibili come ha fatto nella sentenza Prokurator Generalny. Infatti, la quarta questione verterebbe su difficoltà di carattere processuale che il giudice del rinvio deve affrontare sotto il profilo di un eventuale rinvio dei procedimenti principali alla Sezione disciplinare o alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche. La seconda e la terza questione presenterebbero, quanto a loro, uno stretto legame con la quarta questione e una risposta a tali seconda e terza questione sarebbe ancor più necessaria in quanto, nella sua giurisprudenza recente, il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) si è espresso nel senso di limitare l’ambito di applicazione del principio del primato del diritto dell’Unione. |
60 |
Quanto alla quinta questione, il giudice del rinvio osserva che essa può essere considerata come priva di oggetto solo qualora la sesta e la settima questione ricevano una risposta in senso negativo o siano dichiarate irricevibili dalla Corte. |
61 |
Infine, il giudice del rinvio sottolinea che la sesta e la settima questione vertono sulla questione se il diritto dell’Unione richieda l’esistenza, nel diritto interno, di un mezzo di ricorso specifico a tutela dei diritti che i singoli traggono da detta normativa, come previsto nell’ambito delle cause oggetto dei procedimenti principali. |
62 |
Orbene, da un lato, e contrariamente a quanto considerato dalla Corte nella sentenza Prokurator Generalny, il procedimento volto all’accertamento dell’inesistenza del rapporto di servizio del giudice convenuto nel procedimento principale nella causa C‑508/19 non avrebbe rivestito carattere accessorio rispetto al procedimento disciplinare a carico del giudice ricorrente nel procedimento principale nell’ambito della presente causa, dal momento che detti due procedimenti sono in effetti autonomi e l’interesse della parte ricorrente in un procedimento volto all’accertamento dell’inesistenza viene esaminato solo laddove sia stata considerata ricevibile l’azione giudiziaria così avviata. Inoltre, in molti dei procedimenti principali di cui trattasi non esisterebbe un procedimento parallelo in corso analogo a quello in tal modo individuato nella sentenza Prokurator Generalny. |
63 |
Dall’altro lato, la presa in considerazione dell’insieme dei mezzi di ricorso di cui dispongono i singoli in base al sistema nazionale, evocata in tale sentenza, dovrebbe portare a legittimare l’azione di accertamento dell’inesistenza di cui trattasi che costituirebbe, in effetti, il solo strumento che consente di garantire il rispetto delle garanzie derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dall’articolo 47 della Carta, tenendo conto dell’assenza di un qualsiasi ricorso di diritto interno che consenta di rimettere direttamente in discussione il mandato di un giudice una volta che questi sia stato nominato in maniera irregolare dal presidente della Repubblica. |
64 |
Il giudice del rinvio ricorda, inoltre, la circostanza secondo cui i giudici che si conformano agli insegnamenti tratti dalla giurisprudenza della Corte in materia di Stato di diritto si espongano ormai a ritorsioni di carattere sia disciplinare, sia penale, come testimonierebbero diversi esempi concreti da esso riportati. Esso osserva, peraltro, che i fascicoli nazionali nelle cause C‑487/19 e C‑508/19 rinviati dalla Corte ai giudici del rinvio nell’ambito di dette cause, sono stati trattenuti dal nuovo primo presidente del Sąd Najwyższy (Corte suprema) e non sono stati trasmessi ai suddetti organi giurisdizionali; nel frattempo, inoltre, la composizione di questi ultimi sarebbe stata modificata ed essi sarebbero ormai composti, di conseguenza, prevalentemente da giudici nominati nell’ambito di procedure affette da vizi analoghi a quelli oggetto della suddetta causa C‑487/19. |
65 |
Infine, e per quanto attiene alle circostanze specifiche delle cause C‑494/20, C‑496/20, C‑508/19 e C‑509/20, il giudice del rinvio ritiene che occorra altresì considerare che, in definitiva, sarà la Sezione disciplinare ad essere chiamata a controllare la regolarità della nomina, da parte del presidente di detta Sezione, dei giudici disciplinari competenti a conoscere dei procedimenti disciplinari condotti, in parallelo, a carico dei ricorrenti nel procedimento principale. |
Sulla ricevibilità
66 |
In forza dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando la Corte è manifestamente incompetente a conoscere di una causa o quando una domanda è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. |
67 |
Nel caso di specie, occorre dare applicazione a detta disposizione. Infatti, alla luce degli insegnamenti tratti dalla sentenza Prokurator Generalny, non vi è ormai alcun dubbio in merito alla irricevibilità delle domande di pronunce pregiudiziali di cui trattasi (v., per analogia, ordinanza del 6 ottobre 2020, Prokuratura Rejonowa w Słubicach, C‑623/18, non pubblicata, EU:C:2020:800, punto 23). |
Sulle questioni sesta e settima
68 |
Per quanto attiene alla sesta e alla settima questione pregiudiziale, occorre sottolineare, anzitutto, da un lato, che esse sono formulate in termini identici a quelli delle prime due questioni sollevate nella domanda di pronuncia pregiudiziale di cui la Corte ha constatato l’irricevibilità nella sentenza Prokurator Generalny e, dall’altro, che detta domanda di pronuncia pregiudiziale era stata rivolta alla Corte nel quadro del medesimo procedimento principale che aveva, in seguito, dato luogo al rinvio pregiudiziale in una delle presenti cause riunite, vale a dire, la causa C‑509/20. |
69 |
In tale contesto, occorre osservare che, al punto 60 della sentenza Prokurator Generalny, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza costante secondo cui il procedimento ex articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere le controversie che essi sono chiamati a dirimere e che la ratio del rinvio pregiudiziale non risiede nell’esprimere pareri consultivi su questioni generiche o teoriche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia. Parimenti, al punto 62 di detta sentenza, la Corte ha altresì ricordato la propria giurisprudenza consolidata secondo cui sia dal dettato sia dall’impianto sistematico dell’articolo 267 TFUE emerge che il procedimento pregiudiziale presuppone, in particolare, che dinanzi ai giudici nazionali sia effettivamente pendente una controversia nell’ambito della quale ad essi è richiesta una pronunzia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale. |
70 |
Per quanto attiene all’azione civile di accertamento dell’inesistenza del rapporto di servizio di un giudice pendente nel procedimento principale di cui alla causa C‑508/19, dopo aver ricordato, al punto 66 della sentenza Prokurator Generalny, che, nei limiti in cui un siffatto tipo di azione diretta a ottenere una decisione di natura dichiarativa è consentito nel diritto nazionale e un giudice del rinvio ha giudicato ricevibile l’azione di cui è stato investito sulla base di detto diritto, non competeva alla Corte sindacare tale giudizio, la Corte ha tuttavia constatato, al punto 67 di detta sentenza, che nel caso di specie non si trattava, precisamente, di tale ipotesi. |
71 |
Infatti, il giudice del rinvio nella causa C‑508/19, chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un’azione di siffatta natura, ha osservato di non disporre, in base al diritto nazionale applicabile, della competenza che gli consentisse di pronunciarsi sulla regolarità dell’atto con il quale l’interessato è stato nominato giudice, e che nemmeno la ricevibilità di detta azione poteva essere stabilita sulla base di tale diritto nazionale. Orbene, il giudice del rinvio nelle presenti cause riunite, chiamato a pronunciarsi su azioni analoghe, è anch’esso privo di una siffatta competenza. |
72 |
Ricordando, parimenti, ai punti 68 e 69 della sentenza Prokurator Generalny, la sua giurisprudenza consolidata secondo cui, in linea di principio, la cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE presuppone che il giudice del rinvio sia competente a statuire sulla controversia di cui al procedimento principale, affinché quest’ultima non sia considerata meramente ipotetica, e che è vero che la situazione può essere diversa solo in talune circostanze eccezionali, ai punti 70 e seguenti della sentenza di cui trattasi, la Corte ha illustrato le ragioni per cui una siffatta eccezione non poteva essere invocata nel caso di specie. |
73 |
A tal proposito, in primo luogo e come emerge dal punto 70 della sentenza Prokurator Generalny, letto alla luce dei punti da 63 a 65 della medesima, la Corte ha sottolineato che da quanto esposto nella decisione di rinvio nella causa sfociata nella sentenza di cui trattasi risultava che, benché formalmente diretta all’accertamento dell’inesistenza di un rapporto di servizio tra il convenuto nel procedimento principale e il Sąd Najwyższy (Corte suprema), al quale la ricorrente nel procedimento principale era, peraltro, del tutto estranea, l’azione proposta da quest’ultima mirava, in ultima analisi, a rimettere in discussione la validità della nomina di detto convenuto al suo posto di giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema). La Corte ha altresì osservato che, così facendo, detta ricorrente mirava, in realtà, a ottenere la risposta a una questione giuridica che si poneva nell’ambito del procedimento disciplinare all’epoca avviato nei suoi confronti dinanzi a un altro organo giurisdizionale nazionale e vertente sull’efficacia dell’atto con cui quest’ultimo era stato designato, ossia di un procedimento giurisdizionale distinto da quello principale e di cui, inoltre, la stessa ricorrente chiedeva al giudice del rinvio la sospensione in via cautelare. |
74 |
Orbene, considerazioni analoghe si impongono in tutti i procedimenti principali che hanno dato origine ai rinvii pregiudiziali di cui trattasi. |
75 |
Così è, infatti, anzitutto, per la causa C‑509/20 che, come osservato in precedenza, verteva sul medesimo procedimento principale oggetto della sentenza Prokurator Generalny. Lo stesso vale anche per i procedimenti principali nelle cause C‑494/20 e C‑496/20 che, come emerge dai punti da 25 a 28 della presente ordinanza, presentano una configurazione sotto tutti i profili analoga a quella del procedimento principale nelle cause C‑508/19 e C‑509/20. |
76 |
[Come rettificato con ordinanza del 2 marzo 2023] Lo stesso può dirsi peraltro anche con riferimento agli altri procedimenti principali nell’ambito delle presenti cause riunite. Infatti, come emerge da quanto esposto nelle decisioni di rinvio e nelle descrizioni contenute nei punti da 29 a 43 della presente ordinanza, benché dirette formalmente ad ottenere l’accertamento dell’inesistenza dei rapporti di servizio tra i convenuti nei procedimenti principali in ciascuna di dette controversie e il Sąd Najwyższy (Corte suprema), le azioni introdotte dai diversi ricorrenti nei procedimenti principali nelle cause da C‑491/20 a C‑493/20, C‑495/20, C‑506/20 e C‑511/20 mirano, in ultima analisi, a rimettere in discussione la validità della nomina di detti convenuti al loro posto di giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema) e a ottenere, così, la risposta a questioni giuridiche che si pongono nell’ambito di altri procedimenti in cui detti ricorrenti sono parte dinanzi ad organi giurisdizionali differenti. Va peraltro osservato che la quasi totalità dei succitati ricorrenti nel procedimento principale ha altresì chiesto al giudice del rinvio nelle presenti cause di ordinare la sospensione, in via cautelare, dei suddetti altri distinti procedimenti giurisdizionali di cui sono parte. |
77 |
Pertanto, in analogia con quanto osservato dalla Corte al punto 71 della sentenza Prokurator Generalny con riferimento alle questioni identiche presentate alla Corte nella causa C‑508/19, la sesta e la settima questione ad essa sottoposte nelle cause C‑491/20, da C‑492/20 a C‑496/20, C‑506/20 e C‑511/20 hanno riguardato intrinsecamente controversie diverse da quella oggetto dei procedimenti principali, rispetto alle quali i procedimenti principali avevano, invero, mero carattere accessorio, nel senso che tali questioni mirano, sostanzialmente, a consentire di stabilire se, in ragione di determinate asserite irregolarità nella nomina dei giudici convenuti nei procedimenti principali, questi ultimi non potevano o non potranno adottare legittimamente degli atti nel quadro di detti altri procedimenti. In maniera analoga, nel contesto specifico che caratterizza la causa C‑492/20, dette questioni mirano a consentire di valutare se un’affermazione diretta a denunciare irregolarità siffatte possa essere qualificata come illecito disciplinare nel quadro del procedimento disciplinare di cui il ricorrente nel procedimento principale sul quale verte detta causa è altresì parte. |
78 |
In tali circostanze e come sottolineato anche dalla Corte al suddetto punto 71 della sentenza Prokurator Generalny, la stessa sarebbe obbligata, al fine di valutare compiutamente la portata di tali medesime questioni pregiudiziali e fornire loro risposte adeguate, a tener conto degli elementi rilevanti che caratterizzano tali altre controversie, anziché limitarsi alla configurazione dei presenti procedimenti principali, come richiede invece l’articolo 267 TFUE. |
79 |
In secondo luogo, al punto 72 della sentenza Prokurator Generalny, la Corte ha osservato che, in assenza di un diritto di azione diretta avverso la nomina del convenuto nel procedimento principale quale presidente della Sezione disciplinare che ha dato luogo alla sentenza di cui trattasi o avverso l’atto di quest’ultimo che ha designato l’organo giurisdizionale disciplinare competente a esaminare il procedimento disciplinare avviato a carico della ricorrente in detto procedimento principale, quest’ultima avrebbe potuto contestare, dinanzi a detto organo giurisdizionale, l’eventuale violazione, derivante dall’atto citato, del suo diritto a che la controversia medesima sia decisa da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. |
80 |
Al punto 73 della sentenza Prokurator Generalny, la Corte ha, inoltre, sottolineato a tal proposito, che essa aveva già dichiarato che le disposizioni nazionali che attribuivano quindi al presidente della Sezione disciplinare il potere discrezionale di designare il tribunale disciplinare territorialmente competente a conoscere dei procedimenti disciplinari a carico dei giudici degli organi giurisdizionali ordinari violavano l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE [sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), C‑791/19, EU:C:2021:596, punto 176]. Essa ha parimenti osservato, al punto 74 della sentenza Prokurator Generalny, che, tenuto conto dell’efficacia diretta di cui è dotata la disposizione di cui trattasi nella misura in cui impone che i giudici chiamati a interpretare e ad applicare il diritto dell’Unione siano indipendenti, imparziali e precostituiti per legge, il principio del primato del diritto dell’Unione imponeva a un organo giurisdizionale disciplinare in tal modo designato di disapplicare tali disposizioni nazionali e, pertanto, di dichiararsi incompetente a conoscere della controversia che gli viene così sottoposta. |
81 |
Quanto alla circostanza, invocata dal giudice del rinvio e menzionata al punto 65 della presente ordinanza, secondo cui è alla Sezione disciplinare che competerà, in ultima analisi, controllare la regolarità della nomina, da parte del presidente di detta Sezione, degli organi giurisdizionali disciplinari competenti a conoscere dei procedimenti disciplinari di cui trattasi, occorre osservare che, successivamente alla proposizione delle domande di pronuncia pregiudiziale in esame, la Corte ha dichiarato, in particolare, che, non garantendo l’indipendenza e l’imparzialità della Sezione disciplinare chiamata a pronunciarsi, in grado di appello, sulle cause disciplinari concernenti i giudici degli organi giurisdizionali ordinari, la Repubblica di Polonia era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE [sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), C‑791/19, EU:C:2021:596, punto 113]. |
82 |
[Come rettificato con ordinanza del 2 marzo 2023] Orbene, per le ragioni già richiamate al punto 75 della presente ordinanza, le considerazioni illustrate ai punti da 79 a 81 di detta ordinanza valgono, allo stesso modo, nel contesto delle presenti cause C‑494/20, C‑496/20 e C‑509/20. |
83 |
Considerazioni analoghe possono per di più essere formulate, mutatis mutandis, con riferimento agli altri procedimenti principali di cui alle presenti cause riunite. |
84 |
Risulta quindi, anzitutto, che il ricorrente nel procedimento principale nella causa C‑492/20 è stato in grado di svolgere la propria argomentazione concernente asseriti vizi che avrebbero inficiato la nomina del giudice convenuto nel procedimento principale alla luce dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, direttamente dinanzi all’organo giurisdizionale disciplinare adito nel procedimento avviato a suo carico al fine di contestare l’asserito carattere illecito delle opinioni di cui al punto 33 della presente ordinanza da lui espresse con riferimento alle circostanze in cui detta nomina è intervenuta. |
85 |
Per quanto attiene, inoltre, alla causa C‑493/20, va osservato che il ricorrente nel procedimento principale in detta causa deve, anch’egli, beneficiare della possibilità di far valere l’eventuale inefficacia della decisione sospensiva adottata dalla Sezione disciplinare nei suoi confronti invocando la contrarietà di detta decisione con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e ciò, segnatamente, sia nel quadro del procedimento disciplinare ancora in corso a suo carico, sia rispetto a ogni altra autorità nazionale che sia chiamata a dar seguito a tale decisione. |
86 |
Quanto alla causa C‑491/20, occorre ricordare che, per quanto attiene al procedimento avviato da W.Ż. per contestare il provvedimento di trasferimento di cui egli era stato oggetto e che aveva portato all’adozione, da parte del giudice A.S., dell’ordinanza di cui al punto 36 della presente ordinanza, la Sezione civile, adita mediante domanda di ricusazione nel contesto di detto procedimento, ha presentato alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale sfociata, nel frattempo, nella sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (C‑487/19, EU:C:2021:798). |
87 |
Orbene, in detta sentenza e come emerge dal dispositivo della stessa, la Corte ha dichiarato che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e il principio del primato del diritto dell’Unione devono essere interpretati nel senso che un organo giurisdizionale nazionale chiamato a pronunciarsi su un’istanza di ricusazione che si innesta su un ricorso con il quale un giudice che esercita le sue funzioni presso un organo giurisdizionale che può interpretare e applicare il diritto dell’Unione impugna una decisione che lo ha trasferito senza il suo consenso, deve, qualora tale conseguenza sia indispensabile alla luce della situazione procedurale di cui trattasi per garantire il primato del diritto dell’Unione, considerare inesistente un’ordinanza con la quale un organo che si pronuncia in ultimo grado e come giudice unico ha respinto detto ricorso, qualora da tutte le condizioni e circostanze in cui si è svolto il processo di nomina di tale giudice unico risulti che tale nomina è avvenuta in palese violazione di norme fondamentali facenti parte integrante dell’istituzione e del funzionamento del sistema giudiziario interessato e che l’integrità del risultato al quale detto processo ha condotto è messa a repentaglio, suscitando dubbi legittimi nei singoli quanto all’indipendenza e all’imparzialità del giudice di cui trattasi, cosicché detta ordinanza non può considerarsi emessa da un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge, ai sensi di detto articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. |
88 |
Per quanto attiene, infine, alle cause C‑495/20, C‑506/20 e C‑511/20, e all’obiettivo perseguito dai ricorrenti nei procedimenti principali consistente, sostanzialmente, nell’ottenere che sia inibito ai giudici della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche di pronunciarsi sui ricorsi che essi hanno proposto dinanzi al Sąd Najwyższy (Corte suprema) e che sono oggetto dei punti da 38 a 43 della presente ordinanza, anche in tal caso è nel quadro del procedimento vertente su detti ricorsi e dinanzi al giudice adito mediante i medesimi che tali parti devono poter formulare tutti gli argomenti relativi a un’eventuale violazione delle disposizioni del diritto dell’Unione interessate. |
89 |
Inoltre, occorre ancora osservare che, tenuto conto dell’efficacia diretta riconosciuta all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, già ricordata al punto 80 della presente ordinanza, e delle conseguenze che si ricollegano, per tale ragione, al principio del primato del diritto dell’Unione nei confronti di tutte le autorità di ciascuno Stato membro, non emerge in che modo decisioni pronunciate nell’ambito dei procedimenti principali di cui trattasi allo scopo di constatare l’inesistenza di un rapporto di servizio in capo ai convenuti nei procedimenti principali possano condurre, per quanto attiene a questi ultimi, a un risultato diverso da quello che potrebbe, se del caso, derivare direttamente da detto articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in tutti i contesti procedurali nazionali paralleli di cui ai punti da 82 a 88 della presente ordinanza. |
90 |
In terzo luogo, al punto 75 della sentenza Prokurator Generalny, la Corte ha osservato che dalle spiegazioni contenute nella decisione di rinvio della causa che ha dato luogo a detta sentenza, spiegazioni che il giudice del rinvio nelle presenti cause riunite ha dichiarato di condividere pienamente, nonché dalla stessa formulazione della prima questione pregiudiziale sollevata nella causa C‑508/19 e ribadita, quale sesta questione, nelle presenti cause riunite, risultava che i quesiti formulati dal giudice del rinvio sono connessi, segnatamente, alla circostanza che l’ordinamento giuridico nazionale sarebbe stato deliberatamente modificato dal legislatore polacco, per giungere a impedire che il processo di nomina dei giudici presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema) possa essere oggetto di un sindacato giurisdizionale effettivo. |
91 |
Orbene, a questo proposito, per quanto attiene alle modifiche legislative criticate sotto tale profilo dal giudice del rinvio e che hanno poi inciso sull’articolo 44 della legge sulla KRS, la Corte ha sostanzialmente osservato, come emerge dai punti da 77 a 81 della sentenza Prokurator Generalny, che esse avevano dato luogo, nel frattempo, alla sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici della Corte suprema – Ricorsi) (C‑824/18, EU:C:2021:153). La Corte ha ricordato, in particolare, a tal proposito, la formulazione del dispositivo della sentenza di cui trattasi che ha precisato a quali condizioni il giudice del rinvio che ha adito la Corte in detta causa potrebbe considerare le modifiche legislative in parola contrarie all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e/o all’articolo 267 TFUE e, di conseguenza, disapplicarle in forza del principio del primato. |
92 |
In tale contesto, al punto 80 della sentenza Prokurator Generalny, la Corte ha sottolineato di aver dichiarato ai punti 129 e 156 della sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici della Corte suprema – Ricorsi) (C‑824/18, EU:C:2021:153), che simili violazioni dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE possono verificarsi in circostanze nelle quali, in particolare, le condizioni in cui improvvisamente intervengono la soppressione dei mezzi di ricorso giurisdizionale fino ad allora esistenti per quanto riguarda il processo di nomina dei giudici o l’annientamento dell’efficacia di siffatti mezzi di ricorso appaiono tali da poter suscitare, nei cittadini, dubbi di natura sistemica concernenti l’indipendenza e l’imparzialità dei giudici nominati al termine di tale processo. |
93 |
Per di più, al punto 81 della sentenza Prokurator Generalny, la Corte ha altresì ricordato che, ai punti 129 e 156 della sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso) (C‑824/18, EU:C:2021:153), essa aveva espressamente osservato che, in quanto tale, l’eventuale assenza della possibilità di proporre un ricorso giurisdizionale nel contesto di un siffatto processo di nomina può, in determinati casi, non risultare problematica alla luce dei requisiti derivanti dal diritto dell’Unione, e in particolare da detto articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. |
94 |
Al suddetto punto 81, la Corte ha poi rilevato, a quest’ultimo proposito, che un’azione come quella di cui al procedimento principale nella causa Prokurator Generalny mirava, in sostanza, a ottenere una forma di annullamento erga omnes della nomina del convenuto nel procedimento principale alle funzioni di giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema), sebbene il diritto nazionale non autorizzi e non abbia mai autorizzato la generalità dei soggetti dell’ordinamento a contestare la nomina dei giudici attraverso un’azione diretta di nullità o di annullamento di una siffatta nomina. |
95 |
Orbene, i medesimi richiami e considerazioni si impongono anche per tutti i procedimenti principali. |
96 |
Alla luce della totalità degli elementi così sottolineati nella sentenza Prokurator Generalny e testé menzionati, nonché del fatto che la funzione affidata alla Corte dall’articolo 267 TFUE è quella di fornire a tutti i giudici dell’Unione gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per la soluzione di controversie reali loro sottoposte, tenendo conto in particolare, in tale contesto, dell’insieme dei mezzi di ricorso giurisdizionali di cui dispongono i soggetti di diritto, la Corte ha infine ritenuto, al punto 82 di detta sentenza, che le questioni sottoposte alla Corte nell’ambito del rinvio pregiudiziale ad essa sottoposto esorbitassero dall’ambito dei compiti giurisdizionali assegnati a quest’ultima ai sensi di detto articolo 267 TFUE. |
97 |
Orbene, gli elementi ricordati dal giudice del rinvio e citati al punto 64 della presente ordinanza non possono pregiudicare l’insieme delle considerazioni appena esposte e la conclusione ricordata al precedente punto della presente ordinanza. |
98 |
Da tutto quanto precede risulta che la sesta e la settima questione pregiudiziale devono essere dichiarate manifestamente irricevibili. |
Sulla quinta questione
99 |
Alla luce di quanto precede, l’irricevibilità della quinta questione pregiudiziale si impone, a sua volta, in maniera manifesta, posto che, come emerge dal punto 60 della presente ordinanza, il giudice del rinvio ha del resto sottolineato esso stesso che detta questione diverrebbe priva di oggetto laddove la sesta e la settima questione dovessero essere dichiarate irricevibili. |
100 |
Infatti, la quinta questione verteva sulla possibilità, anch’essa non autorizzata dal diritto nazionale, di adottare misure cautelari al fine di inibire ai convenuti in taluni procedimenti principali di continuare a esercitare le loro funzioni di giudice presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema) e di ingiungere a detto organo giurisdizionale di escludere gli interessati da ogni attività giurisdizionale, in attesa di decisioni di merito con le quali il giudice del rinvio in dette cause sarà, a seguito delle risposte attese dalla Corte alla sesta e alla settima questione, eventualmente autorizzato a constatare l’inesistenza dei rapporti di servizio tra detti giudici e il Sąd Najwyższy (Corte suprema) in forza del diritto dell’Unione. In tali circostanze, posto che detta sesta e settima questione sono state dichiarate irricevibili e che non sono state pertanto affrontate nel merito, non vi è motivo di ritenere che una risposta alla quinta questione sia necessaria ai fini della definizione dei procedimenti principali. |
Sulla quarta questione
101 |
La quarta questione deve essere ritenuta anch’essa manifestamente irricevibile. |
102 |
A tal proposito, va osservato che i termini stessi in cui detta quarta questione è stata formulata, come riportati al punto 46 della presente ordinanza, ne rendono la comprensione estremamente difficile, e nemmeno la motivazione delle decisioni di rinvio consente di comprenderne la portata esatta dal momento che talune complesse affermazioni ivi contenute con riferimento, in particolare, al legame di sussidiarietà che esisterebbe tra la seconda e la quarta questione complicano ancor di più tale comprensione. È pertanto difficile delimitare lo specifico e concreto problema di interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione che potrebbe porsi nei procedimenti principali in rapporto con detta quarta questione. |
103 |
In particolare, non emerge in che modo le condizioni in cui è intervenuta la nomina dei due rispettivi presidenti della Sezione disciplinare e della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche quali giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) potrebbero, per il semplice fatto che essi hanno presentato le domande di trasferimento dei fascicoli di cui trattasi, essere idonee a ledere il diritto dei ricorrenti nel procedimento principale a che la loro causa sia esaminata da un giudice indipendente. Infatti, solo le condizioni di nomina dei giudici eventualmente chiamati a pronunciarsi in seno a una di dette due Sezioni così interessate sembrerebbero, se del caso, tali da poter comportare una siffatta violazione. |
104 |
Non emerge neppure in che modo le asserite domande di trasferimento dei fascicoli di cui ai procedimenti principali così formulate possano imporre al giudice del rinvio una decisione diversa da quella che esso è, in ogni caso e indipendentemente dall’esistenza di una siffatta «domanda», tenuto a prendere in merito a un eventuale trasferimento di dette cause a una o all’altra delle Sezioni interessate in ragione della loro competenza a pronunciarsi al riguardo o, al contrario, su un eventuale diniego di un siffatto trasferimento motivato, ad esempio, dal fatto che tale Sezione non costituirebbe un organo giurisdizionale indipendente. |
105 |
Orbene, con riferimento a questi diversi aspetti, va ricordato che, come risulta da una giurisprudenza consolidata, è indispensabile che il giudice nazionale fornisca un minimo di spiegazioni sui motivi della scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui chiede l’interpretazione e sul nesso a suo avviso intercorrente tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 2016, Safe Interenvíos, C‑235/14, EU:C:2016:154, punto 115 e giurisprudenza citata). In proposito, le notizie che vengono fornite e le questioni che vengono sottoposte con le decisioni di rinvio devono consentire alla Corte non solo di fornire soluzioni utili, ma anche di offrire ai governi degli Stati membri nonché alle altre parti interessate al procedimento la possibilità di presentare osservazioni a norma dell’articolo 23 dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e spetta alla Corte vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata (v., in tal senso, ordinanza del 12 maggio 2016, Security Service e a., da C‑692/15 a C‑694/15, EU:C:2016:344, punto 21 e giurisprudenza citata). |
Sulla seconda e sulla terza questione
106 |
Infine, anche la seconda e la terza questione hanno un carattere manifestamente irricevibile. |
107 |
A tal proposito, va ricordato che dette questioni vertono sui divieti di contestare la legittimazione degli organi giurisdizionali o di accertare o valutare la legittimità della nomina di un giudice o del suo potere di esercitare funzioni in materia di amministrazione della giustizia, risultanti dall’articolo 29, paragrafi 2 e 3, della legge che disciplina la Corte suprema. |
108 |
Orbene, come emerge dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio, le suddette questioni sono state da esso sollevate poiché le disposizioni nazionali di cui trattasi potrebbero ostare, da un lato, a che detto organo giurisdizionale accerti l’inesistenza dei rapporti di servizio tra i convenuti nei procedimenti principali e il Sąd Najwyższy (Corte suprema) nell’ipotesi che le risposte fornite dalla Corte alla sesta e alle settima questione gli avessero consentito di procedere a siffatti accertamenti e, dall’altro, a che i collegi giudicanti del Sąd Najwyższy (Corte suprema) che hanno proposto le presenti domande di pronuncia pregiudiziale si rifiutino di procedere al trasferimento delle controversie principali a sezioni diverse di detto organo benché un siffatto rifiuto sia imponga alla luce delle risposte fornite dalla Corte alla prima o alla quarta questione. |
109 |
In tali circostanze, basti osservare che, tenuto conto dell’irricevibilità della quarta, della sesta e della settima questione e del ritiro della prima questione, eventuali risposte alla seconda e alla terza questione sarebbero del tutto irrilevanti ai fini della definizione delle controversie principali. |
110 |
Alla luce di tutto quanto precede, le presenti domande di pronuncia pregiudiziale devono essere dichiarate irricevibili. |
111 |
[Come rettificato con ordinanza del 2 marzo 2023] Ciò considerato, non occorre pronunciarsi sulla domanda di A.S. diretta a ottenere un’audizione di teste in applicazione dell’articolo 67 del regolamento di procedura della Corte, posto che detta domanda è divenuta priva di oggetto (v., per analogia, ordinanza del 6 ottobre 2020, Prokuratura Rejonowa w Słubicach, C‑623/18, non pubblicata, EU:C:2020:800, punto 37). |
Sulle spese
112 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) così provvede: |
Le domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sąd Najwyższy (Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) [Corte suprema (Sezione per il lavoro e la previdenza sociale), Polonia], con decisioni del 15 luglio 2020, sono irricevibili. |
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il polacco.