SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

26 ottobre 2021° ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4 – Richiesta di assenso all’esercizio dell’azione penale per reati diversi da quelli che hanno giustificato la consegna – Articolo 28, paragrafo 3 – Richiesta di assenso a una consegna successiva della persona interessata a un altro Stato membro – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto della persona interessata di essere ascoltata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Modalità»

Nelle cause riunite C‑428/21 PPU e C‑429/21 PPU,

aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), con decisioni del 14 luglio 2021, pervenute in cancelleria il 14 luglio 2021, nei procedimenti relativi all’esecuzione dei mandati d’arresto europei emessi nei confronti di

HM (C‑428/21 PPU),

TZ (C‑429/21 PPU)

con l’intervento di:

Openbaar Ministerie,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di presidente della Prima Sezione, S. Rodin, N. Jääskinen (relatore), J.‑C. Bonichot e M. Safjan, giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 settembre 2021,

considerate le osservazioni presentate:

per l’Openbaar Ministerie, da C.°McGivern e K.°van der Schaft;

per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman, C.S. Schillemans e J. Langer, in qualità di agenti;

per l’Irlanda, da M. Lane, in qualità di agente, assistita da G. Mullan;

per il governo francese, da A. Daniel, in qualità di agente;

per il governo ungherese, da M.Z. Fehér, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da S. Grünheid, M. Wasmeier e W. Wils, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 ottobre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, nonché dell’articolo 28, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»), e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2

Tali domande sono state presentate nell’ambito dell’esecuzione, nei Paesi Bassi, di due mandati d’arresto europei emessi, rispettivamente, nella causa C‑428/21 PPU, dalle autorità giudiziarie ungheresi nei confronti di HM, cittadino di un paese terzo, e, nella causa C‑429/21 PPU, dalle autorità giudiziarie belghe nei confronti di TZ, cittadino dei Paesi Bassi, in seguito alla richiesta di assenso formulata da ciascuna di tali autorità giudiziarie, la prima ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584 e, la seconda, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 3, di quest’ultima.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 5, 6 e 12 della decisione quadro 2002/584 sono così formulati:

«(5)

L’obiettivo dell’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell’estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(6)

Il mandato d’arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria.

(...)

(12)

La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6 [UE] e contenuti nella [Carta], segnatamente il capo VI. (...)».

4

L’articolo 1 di tale decisione quadro, intitolato «Definizione del mandato d’arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», dispone quanto segue:

«1.   Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2.   Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3.   L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [UE] non può essere modificata per effetto della presente decisione quadro».

5

Gli articoli 3, 4 e 4 bis di detta decisione quadro elencano i motivi di non esecuzione obbligatoria (articolo 3) e facoltativa (articoli 4 e 4 bis) del mandato d’arresto europeo. L’articolo 5 della medesima decisione quadro prevede le garanzie che lo Stato membro emittente deve fornire in casi particolari. L’articolo 8 della decisione quadro 2002/584 riguarda il contenuto e la forma del mandato d’arresto europeo.

6

Ai sensi dell’articolo 11 della decisione quadro in parola, intitolato «Diritti del ricercato»:

«1.   Quando il ricercato è arrestato l’autorità giudiziaria dell’esecuzione competente lo informa, in conformità con il proprio diritto interno, del mandato d’arresto europeo e del suo contenuto, nonché della possibilità di acconsentire alla propria consegna all’autorità giudiziaria emittente.

2.   Il ricercato arrestato in esecuzione di un mandato d’arresto europeo ha il diritto di essere assistito da un consulente legale e da un interprete, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione».

7

L’articolo 13 della suddetta decisione quadro, intitolato «Consenso alla consegna», così prevede:

«1.   Se l’arrestato indica di acconsentire alla propria consegna, il consenso ed eventualmente la rinuncia espressa al beneficio della regola della specialità, definita all’articolo 27, paragrafo 2, sono raccolti dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione in conformità con il diritto interno dello Stato membro di esecuzione.

2.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il consenso ed eventualmente la rinuncia di cui al paragrafo 1 siano raccolti in condizioni dalle quali risulti che l’interessato li ha espressi volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine il ricercato ha diritto all’assistenza di un consulente legale.

3.   Il consenso ed eventualmente la rinuncia di cui al paragrafo 1 sono verbalizzati secondo la procedura prevista dal diritto interno dello Stato membro di esecuzione.

(...)».

8

L’articolo 14 della medesima decisione quadro, intitolato «Audizione del ricercato», dispone quanto segue:

«Se non dà il consenso alla propria consegna secondo le modalità di cui all’articolo 13 l’arrestato ha diritto all’audizione a cura dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione in conformità con il diritto interno di tale Stato membro dell’esecuzione».

9

L’articolo 15 della decisione quadro 2002/584 è così formulato:

«1.   L’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro.

2.   L’autorità giudiziaria dell’esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato membro emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione agli articoli 3, 4, 5 e 8 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell’esigenza di rispettare i termini fissati all’articolo 17.

3.   L’autorità giudiziaria emittente può, in qualsiasi momento, trasmettere tutte le informazioni supplementari utili all’autorità giudiziaria dell’esecuzione».

10

L’articolo 19 della decisione quadro in parola, intitolato «Audizione della persona in attesa della decisione», al suo paragrafo 2, dispone quanto segue:

«L’audizione del ricercato è effettuata conformemente alla legislazione dello Stato membro di esecuzione e le condizioni determinate di comune accordo dall’autorità giudiziaria emittente e l’autorità giudiziaria dell’esecuzione».

11

Ai sensi dell’articolo 27 della suddetta decisione quadro, intitolato «Eventuali azioni penali per altri reati»:

«1.   Ogni Stato membro può notificare al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che nei suoi rapporti con altri Stati membri che hanno effettuato la stessa notifica si presume che sia stato accordato l’assenso all’azione penale, alla condanna o alla detenzione ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stato consegnato salvo che in un caso specifico l’autorità giudiziaria dell’esecuzione faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna.

2.   Salvi i casi previsti ai paragrafi 1 e 3, la persona non è sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata.

3.   Il paragrafo 2 non si applica nei casi seguenti:

(...)

f)

qualora, dopo essere stat[a] consegnat[a], la persona abbia espressamente rinunciato a beneficiare della regola della specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta dalle competenti autorità giudiziarie dello Stato membro emittente e verbalizzata in conformità con il diritto interno di quest’ultimo. Essa è redatta in modo che risulti che l’interessato l’ha espressa volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto ad essere assistita da un consulente legale;

g)

qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione che ha consegnato la persona dia il suo assenso in conformità del paragrafo 4.

4.   La richiesta di assenso è presentata all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, corredata delle informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, nonché di una traduzione, come previsto all’articolo 8, paragrafo 2. L’assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto della presente decisione quadro. L’assenso è rifiutato per i motivi di cui all’articolo 3 e, altrimenti, può essere rifiutato soltanto per i motivi di cui all’articolo 4. La decisione interviene entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

(...)».

12

L’articolo 28 della medesima decisione quadro, intitolato «Consegna o estradizione successiva», dispone quanto segue:

«1.   Ogni Stato membro può notificare al Segretariato generale del Consiglio che, nei suoi rapporti con altri Stati membri che hanno effettuato la stessa notifica, si presume che sia stato accordato l’assenso per la consegna della persona ad uno Stato membro, diverso dallo Stato membro di esecuzione, a seguito di un mandato d’arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna, salvo che in un caso specifico l’autorità giudiziaria dell’esecuzione faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna.

2.   Una persona consegnata allo Stato membro emittente a seguito di un mandato d’arresto europeo può comunque essere consegnata senza l’assenso dello Stato membro di esecuzione ad uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione a seguito di un mandato d’arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna nei casi seguenti:

(...)

b)

qualora il ricercato consenta ad essere consegnato ad uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione a seguito di un mandato d’arresto europeo. Il consenso è raccolto dalle autorità giudiziarie competenti dello Stato membro emittente e verbalizzato in conformità con il diritto interno di quest’ultimo. Esso è redatto in modo che risulti che l’interessato l’ha espresso volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto ad essere assistita da un consulente legale;

c)

allorché il ricercato non beneficia della regola della specialità, in conformità dell’articolo 27, paragrafo 3, lettere a), e), f) e g).

3.   L’autorità giudiziaria dell’esecuzione dà il suo assenso alla consegna ad un altro Stato membro secondo le seguenti regole:

a)

la richiesta di assenso è presentata in conformità dell’articolo 9, corredata delle informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, nonché di una traduzione, come previsto all’articolo 8, paragrafo 2;

b)

l’assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto della presente decisione quadro;

c)

la decisione interviene entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta;

d)

l’assenso è rifiutato per i motivi di cui all’articolo 3 e può essere altrimenti rifiutato soltanto per i motivi di cui all’articolo 4.

(...)».

Diritto dei Paesi Bassi

13

La decisione quadro 2002/584 è stata trasposta nel diritto dei Paesi Bassi dalla Wet tot implementatie van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie (Overleveringswet) [legge recante attuazione della decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (legge sulla consegna)], del 29 aprile 2004 (Stb. 2004, n. 195), come modificata, da ultimo, dalla legge del 17 marzo 2021 (Stb. 2021, n. 155).

Procedimenti principali, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

Causa C‑428/21 PPU

14

Il 25 maggio 2020 il giudice del rinvio, il rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), ha autorizzato la consegna all’Ungheria di HM, cittadino di un paese terzo, ai fini dell’esercizio dell’azione penale, in detto Stato membro, per fatti qualificati come «riciclaggio di proventi di reato». Il 25 giugno 2020 HM è stato effettivamente consegnato all’Ungheria e da allora si trova in stato di detenzione in tale paese.

15

Il 13 aprile 2021 un’autorità giudiziaria ungherese ha rivolto al giudice del rinvio una richiesta, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584, per ottenere il suo consenso affinché HM venga sottoposto a un procedimento penale, in Ungheria, per reati diversi da quelli per i quali è stato consegnato, segnatamente per altri fatti costitutivi di riciclaggio di proventi di reato che sarebbero stati commessi dall’interessato prima di detta consegna.

16

Secondo il giudice del rinvio, che è l’autorità giudiziaria dell’esecuzione in suddetta causa, la richiesta di assenso contiene le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, nonché un verbale di audizione di HM da parte di un’autorità giudiziaria ungherese. In occasione di tale audizione, quest’ultimo, assistito da un avvocato, avrebbe dichiarato di non voler rinunciare a beneficiare della regola della specialità, conformemente all’articolo 27, paragrafo 3, lettera f), della decisione quadro in parola.

17

Pur osservando che la decisione quadro 2002/584 non contiene alcuna norma relativa alla procedura che deve essere seguita dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione investita di una richiesta di assenso di cui all’articolo 27 di tale decisione quadro, il giudice del rinvio rileva che il diritto di essere ascoltato fa parte dei diritti della difesa, che sono inerenti al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

18

Orbene, poiché HM è attualmente in stato di detenzione in Ungheria, non è stato convocato al fine di esprimersi relativamente alla richiesta di assenso rivolta al giudice del rinvio e, al momento dell’esame della richiesta da parte di detto giudice del rinvio, non era né presente né rappresentato, né dall’avvocato che lo aveva assistito nell’ambito del procedimento anteriore riguardante l’esecuzione del mandato d’arresto europeo né da un altro avvocato.

19

Pertanto, il giudice del rinvio si pone la questione di determinare in quale Stato membro e secondo quali modalità la persona consegnata debba poter esercitare il suo diritto di essere ascoltata qualora un’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente investa l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di una richiesta di assenso di cui all’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584.

20

In tale contesto, il rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 27, paragrafi 3, parte iniziale e lettera g), e 4, della [decisione quadro 2002/584], alla luce del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, debba essere interpretato nel senso che:

una persona consegnata deve poter esercitare il proprio diritto a essere ascoltata riguardo a una richiesta di assenso per un’estensione dei reati nello Stato membro emittente, quando un’autorità giudiziaria di detto Stato membro l’ascolta su un’eventuale rinuncia alla tutela della regola della specialità, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, parte iniziale e lettera f), della decisione quadro 2002/584; o

tale persona deve poter esercitare il suo diritto ad essere ascoltata nello Stato membro che l’ha in precedenza consegnata dinanzi all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, nell’ambito del procedimento sulla concessione dell’assenso per l’estensione dei reati.

2)

Se una persona consegnata deve poter esercitare il proprio diritto a essere ascoltata riguardo alla decisione su una richiesta di assenso per un’estensione dei reati ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, della [decisione quadro 2002/584] nello Stato membro che in precedenza l’ha consegnata, con quali modalità tale Stato membro debba consentirglielo».

Causa C‑429/21 PPU

21

Il 26 gennaio 2021 il giudice del rinvio ha autorizzato la consegna al Regno del Belgio di TZ, cittadino dei Paesi Bassi, ai fini dell’esercizio dell’azione penale, in Belgio, per fatti qualificati come «furti organizzati o con l’uso di armi». TZ è stato effettivamente consegnato a tale Stato membro, dove, da allora, si trova in stato di detenzione.

22

Il 3 maggio 2021 un’autorità giudiziaria belga ha rivolto al giudice del rinvio una richiesta di assenso a una consegna successiva di TZ alla Repubblica federale di Germania, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, ai fini dell’esercizio dell’azione penale per altri reati, ossia furti organizzati o con l’uso di armi che sarebbero stati commessi nel corso dell’anno 2020. La richiesta di assenso contiene le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, di tale decisione quadro nonché la traduzione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo.

23

Il giudice del rinvio, in quanto autorità giudiziaria dell’esecuzione nella presente causa, rileva che TZ è attualmente posto in stato di detenzione in Belgio. Egli non è stato convocato e non era né presente né rappresentato al momento dell’esame da parte del giudice del rinvio della richiesta emessa dall’autorità giudiziaria belga.

24

Pertanto, il giudice del rinvio pone, in sostanza, la medesima questione di quella di cui al punto 19 della presente sentenza per quanto riguarda il diritto della persona consegnata di essere ascoltata nell’ambito di una richiesta di assenso basata sull’articolo 28, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584.

25

In tale contesto, il rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se l’articolo 28, paragrafo 3, della [decisione quadro 2002/584], alla luce del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, debba essere interpretato nel senso che:

una persona che è stata consegnata allo Stato membro emittente e contro la quale successivamente un terzo Stato membro ha emesso un mandato d’arresto europeo per fatti commessi anteriormente a detta consegna, deve poter esercitare il proprio diritto a essere ascoltata riguardo a una richiesta di assenso per una consegna successiva, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 3, [di tale decisione quadro], nello Stato membro emittente dinanzi ad un’autorità giudiziaria di tale Stato membro, nel corso del procedimento sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso dal terzo Stato membro;

tale persona deve poter esercitare il suo diritto ad essere ascoltata nello Stato membro che l’ha in precedenza consegnata, dinanzi all’autorità giudiziaria dell’esecuzione nell’ambito del procedimento sulla concessione dell’assenso per la consegna successiva.

2)

Se una persona consegnata deve poter esercitare il proprio diritto a essere ascoltata riguardo alla decisione su una richiesta di assenso per una consegna successiva ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 3, della [decisione quadro 2002/584] nello Stato membro che in precedenza l’ha consegnata, con quali modalità tale Stato membro debba consentirglielo».

26

Con decisione del presidente della Corte del 30 luglio 2021, le cause C‑428/21 PPU e C‑429/21 PPU sono state riunite.

Sul procedimento pregiudiziale d’urgenza

27

Il giudice del rinvio ha chiesto che i presenti rinvii pregiudiziali vengano trattati con il procedimento d’urgenza di cui all’articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.

28

A sostegno della sua domanda, il giudice del rinvio rileva che le questioni pregiudiziali riguardano una materia di cui al titolo V della parte terza del Trattato FUE e che HM e TZ sono attualmente in stato di privazione della libertà.

29

Per quanto riguarda, da un lato, la situazione di HM, il suddetto giudice osserva che la risposta della Corte alle questioni pregiudiziali avrà un’incidenza diretta e determinante sulla durata della detenzione dell’interessato in Ungheria, dal momento che, in particolare, in caso di rigetto della richiesta di assenso all’estensione dei reati, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584, l’autorità competente dello Stato membro emittente non sarebbe autorizzato a porlo in custodia cautelare per i reati oggetto di tale richiesta.

30

Per quanto riguarda, d’altro lato, la situazione di TZ, il giudice del rinvio evidenzia il fatto che detta persona è in stato di privazione della libertà in attesa della decisione di detto giudice relativa alla richiesta di assenso alla consegna successiva all’autorità giudiziaria tedesca ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso da quest’ultima.

31

Al riguardo, occorre osservare, in primo luogo, che i presenti rinvii pregiudiziali vertono sull’interpretazione della decisione quadro 2002/584, che rientra nei settori disciplinati dal titolo V della parte terza del Trattato FUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Essi possono quindi essere trattati con il procedimento pregiudiziale d’urgenza di cui all’articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 107 del regolamento di procedura.

32

In secondo luogo, quanto al criterio relativo all’urgenza, secondo la giurisprudenza costante della Corte, si deve prendere in considerazione la circostanza che la persona di cui trattasi nel procedimento principale è attualmente privata della libertà e che il suo mantenimento in detenzione dipende dalla soluzione della controversia principale (v., segnatamente, sentenza del 28 novembre 2019, Spetsializirana prokuratura, C‑653/19 PPU, EU:C:2019:1024, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

33

Nel caso di specie, da un lato, HM e TZ sono attualmente in stato di privazione della libertà. Come risulta, infatti, dai punti 18 e 23 della presente sentenza, HM e TZ sono detenuti rispettivamente in Ungheria e in Belgio, dopo essere stati consegnati a tali Stati membri sulla base di mandati d’arresto europei emessi da questi ultimi. D’altro lato, dato che le questioni poste dal giudice del rinvio riguardano la necessità o meno di ascoltare l’interessato relativamente all’esistenza di motivi che possano giustificare il rifiuto dell’assenso dell’autorità giudiziaria dello Stato membro dell’esecuzione all’estensione dei reati che hanno inizialmente giustificato la consegna o a una consegna successiva di tale persona ad un altro Stato membro, la decisione della Corte potrebbe avere una conseguenza immediata sull’iter della custodia cautelare di HM e TZ.

34

Stanti tali circostanze, il 29 luglio 2021, la Prima Sezione della Corte ha deciso, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, di accogliere la domanda del giudice del rinvio di trattare i presenti rinvii pregiudiziali con procedimento pregiudiziale d’urgenza.

Sulle questioni pregiudiziali

35

Con le sue due questioni in ciascuna delle cause riunite, che devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, nonché l’articolo 28, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, letti alla luce del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva garantito dall’articolo 47 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che una persona consegnata all’autorità giudiziaria emittente in esecuzione di un mandato d’arresto europeo beneficia del diritto di essere ascoltata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione quando quest’ultima è investita, dall’autorità giudiziaria emittente, di una richiesta di assenso conformemente alle suddette disposizioni della decisione quadro in parola e, in caso di risposta affermativa, in che modo si concretizza il diritto della persona interessata di essere ascoltata.

36

Al fine di rispondere a tale domanda, occorre rammentare, in via preliminare, i fondamenti giuridici del sistema istituito dalla decisione quadro 2002/584, quali emergono da detta decisione quadro e dalla giurisprudenza della Corte.

37

Anzitutto, occorre porre in evidenza che tanto il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto il principio del mutuo riconoscimento, che si fonda a sua volta sulla fiducia reciproca tra questi ultimi, rivestono un’importanza fondamentale nel diritto dell’Unione, dato che consentono la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne. Più specificamente, il principio della fiducia reciproca impone a ciascuno di tali Stati, segnatamente per quanto riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di ritenere, tranne che in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo [sentenza del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente), C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033, punto 35 e giurisprudenza ivi citata].

38

In tale contesto, la decisione quadro 2002/548 è diretta, mediante l’istituzione di un sistema semplificato ed efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri [sentenza del 29 aprile 2021, X (Mandato d’arresto europeo – Ne bis in idem), C‑665/20 PPU, EU:C:2021:339, punto 37 e giurisprudenza ivi citata].

39

Come risulta dall’articolo 1, paragrafi 1 e 2 della decisione quadro 2002/584, letto alla luce del suo considerando 5, detta decisione quadro è, infatti, intesa a sostituire il sistema multilaterale di estradizione fondato sulla Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, con un sistema di consegna tra le autorità giudiziarie delle persone condannate o sospettate, ai fini dell’esecuzione di sentenze o dell’esercizio di azioni penali, sistema, quest’ultimo, che è basato sul principio del riconoscimento reciproco [v., segnatamente, sentenza dell’11 marzo 2020, SF (Mandato d’arresto europeo – Garanzia di rinvio nello Stato dell’esecuzione), C‑314/18, EU:C:2020:191, punto 37 e giurisprudenza ivi citata].

40

Tale principio, che costituisce, secondo il considerando 6 della decisione quadro 2002/584, il «fondamento» della cooperazione giudiziaria in materia penale, trova espressione all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro in parola, che sancisce la regola secondo cui gli Stati membri sono tenuti a dare esecuzione a ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della detta decisione quadro [sentenza del 29 aprile 2021, X (Mandato d’arresto europeo – Ne bis in idem), C‑665/20 PPU, EU:C:2021:339, punto 38 e giurisprudenza ivi citata].

41

Ne consegue che le autorità giudiziarie dell’esecuzione possono, in via di principio, rifiutare di eseguire un siffatto mandato solo per i motivi di non esecuzione tassativamente elencati dalla decisione quadro 2002/584. Di conseguenza, mentre l’esecuzione del mandato d’arresto europeo costituisce il principio, il rifiuto di esecuzione è concepito come un’eccezione che deve essere oggetto di interpretazione restrittiva [sentenza del 29 aprile 2021, X (Mandato d’arresto europeo – Ne bis in idem), C‑665/20 PPU, EU:C:2021:339, punto 39 e giurisprudenza ivi citata].

42

Per quanto riguarda poi, più specificamente, gli articoli 27 e 28 della decisione quadro 2002/584, oggetto delle domande di pronuncia pregiudiziale, la Corte ha già dichiarato che, sebbene tali disposizioni conferiscano agli Stati membri talune precise competenze in occasione dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, queste ultime, in quanto sanciscono regole derogatorie rispetto al principio del riconoscimento reciproco enunciato all’articolo 1, paragrafo 2, della suddetta decisione quadro, non potrebbero essere interpretate in una maniera che induca a neutralizzare l’obiettivo perseguito dalla decisione quadro in parola, consistente nel facilitare ed accelerare le consegne tra le autorità giudiziarie degli Stati membri tenuto conto della fiducia reciproca che deve esistere tra questi ultimi [sentenza del 24 settembre 2020, Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (Principio di specialità), C‑195/20 PPU, EU:C:2020:749, punto 35 e giurisprudenza ivi citata].

43

Infine, la Corte ha posto in rilievo che la decisione quadro 2002/584, letta alla luce delle disposizioni della Carta, non può essere interpretata in modo tale da rimettere in discussione l’efficacia del sistema di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, di cui il mandato d’arresto europeo, quale previsto dal legislatore dell’Unione, costituisce uno degli elementi essenziali [v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2021, X (Mandato d’arresto europeo – Ne bis in idem), C‑665/20 PPU, EU:C:2021:339, punto 58 e giurisprudenza ivi citata].

44

La Corte ha così affermato che, al fine segnatamente di evitare che il funzionamento del mandato d’arresto europeo venga paralizzato, l’obbligo di leale cooperazione, sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE, deve improntare il dialogo tra le autorità giudiziarie dell’esecuzione e le autorità giudiziarie emittenti. Pertanto, in forza del principio di leale cooperazione, l’Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dai trattati [v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria), C‑220/18 PPU, EU:C:2018:589, punti 104109 nonché giurisprudenza ivi citata].

45

È alla luce di tali elementi che occorre determinare, in primo luogo, se la persona consegnata all’autorità giudiziaria emittente in esecuzione di un mandato d’arresto europeo abbia, come ritenuto dal giudice del rinvio, il diritto di essere ascoltata quando, in base, rispettivamente, all’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584 o all’articolo 28, paragrafo 3, della stessa, una richiesta di assenso è rivolta da detta autorità all’autorità giudiziaria dell’esecuzione ai fini vuoi dell’esercizio dell’azione penale per reati diversi da quelli che hanno giustificato la sua consegna vuoi di una consegna successiva di tale persona a un altro Stato membro.

46

Al riguardo, occorre rilevare che la decisione quadro 2002/584, al suo articolo 14, prevede che ogni arrestato che non dà il consenso alla propria consegna ha il diritto all’audizione e l’articolo 19 di tale decisione quadro stabilisce norme specifiche per siffatta audizione. Per contro, suddetta decisione quadro non contiene alcuna disposizione particolare riguardante il diritto, a favore della persona consegnata nell’ambito dell’una o dell’altra richiesta di assenso di cui al punto precedente, di essere ascoltata.

47

Orbene, dall’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, letto in combinato disposto con il suo considerando 12, si evince che quest’ultima rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall’articolo 6 TUE e contenuti nella Carta, segnatamente le disposizioni del suo capo VI. L’articolo 47 della Carta, che figura in tale capo, sancisce il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

48

Poiché il diritto di essere ascoltato fa parte dei diritti della difesa, inerenti al diritto di beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva [v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), C‑791/19, EU:C:2021:596, punti 203205 nonché giurisprudenza ivi citata], non si può in alcun caso dedurre dal fatto che la decisione quadro 2002/584 non riconosce espressamente alla persona interessata il diritto di essere ascoltata nell’ambito di una richiesta di assenso conformemente all’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4,della decisione quadro in parola o dell’articolo 28, paragrafo 3, di quest’ultima, che tale persona sarebbe, in circostanze del genere, privata di tale diritto fondamentale.

49

Come già ricordato dalla Corte, infatti, la decisione di accordare l’assenso previsto all’articolo 27, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584 è distinta da quella relativa all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo e produce, per la persona interessata, effetti distinti da quelli di quest’ultima decisione [sentenza del 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Falso in atti), C‑510/19, EU:C:2020:953, punto 60]. Lo stesso deve valere per gli effetti dell’assenso di cui all’articolo 28, paragrafo 3, di detta decisione quadro, relativo alla consegna successiva dell’interessato a un altro Stato membro.

50

Al riguardo, occorre osservare, da un lato, che, conformemente a tali disposizioni, l’assenso dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione è dato quando il reato sul quale verte comporta esso stesso l’obbligo di consegna ai sensi della suddetta decisione quadro. Inoltre, l’assenso è rifiutato per gli stessi motivi di non esecuzione obbligatori o facoltativi previsti per il mandato d’arresto europeo dagli articoli 3 e 4 della medesima decisione quadro [v., in tal senso, sentenza del 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Falso in atti), C‑510/19, EU:C:2020:953, punto 61].

51

D’altro lato, sebbene, quando viene chiesto all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di dare il proprio assenso in virtù dell’articolo 27, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584 o dell’articolo 28, paragrafo 3, di quest’ultima, la persona interessata sia già stata consegnata all’autorità giudiziaria emittente in esecuzione di un mandato d’arresto europeo, ciò non toglie che la decisione di assenso, al pari di quella relativa all’esecuzione di detto mandato d’arresto europeo, sia idonea a ledere la libertà di tale persona [v., in tal senso, sentenza del 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Falso in atti), C‑510/19, EU:C:2020:953, punto 62]. Una decisione di assenso avrà, infatti, segnatamente come conseguenza la circostanza che detta persona potrà essere sottoposta a procedimento penale, condannata o privata della libertà per aver commesso un reato diverso da quello sul quale verteva il mandato d’arresto europeo, nell’ambito della cui esecuzione detta persona ha potuto far valere i suoi diritti fondamentali, tra cui quello di essere ascoltata.

52

Pertanto, poiché la misura prevista nei suoi confronti avrebbe un’incidenza negativa su di essa, si deve ritenere che la persona interessata debba beneficiare del diritto di essere ascoltata quando una richiesta di assenso viene formulata dalle autorità giudiziarie dello Stato membro emittente ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584 o dell’articolo 28, paragrafo 3, di quest’ultima.

53

Occorre quindi determinare, in secondo luogo, dinanzi a quale autorità la persona interessata può far valere il suo diritto di essere ascoltata quando interviene una simile richiesta di assenso.

54

Sebbene, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera f), e dell’articolo 28, paragrafo 2, lettera b), della decisione quadro 2002/584, l’autorità giudiziaria emittente sia tenuta ad ascoltare la persona interessata al fine di raccogliere la sua eventuale rinuncia alla regola della specialità prevista dall’articolo 27, paragrafo 2, della decisione quadro summenzionata oppure il consenso di tale persona ad una consegna successiva ad un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, di quest’ultima, spetta nondimeno all’autorità giudiziaria dell’esecuzione accordare il proprio assenso a siffatta estensione dell’azione penale ad altri reati o a siffatta consegna successiva, in applicazione dell’articolo 27, paragrafo 4, e dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera d), della decisione quadro in parola.

55

Quest’ultima autorità deve quindi valutare, alla luce in particolare dei motivi di non esecuzione obbligatoria o facoltativa previsti dagli articoli 3 e 4 della decisione quadro 2002/584, se l’eventuale estensione dell’esercizio dell’azione penale ad altri reati o una consegna successiva a un altro Stato membro possano essere autorizzate.

56

Ne consegue che la persona consegnata deve essere ascoltata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione quando viene formulata una richiesta di assenso dalle autorità giudiziarie dello Stato membro emittente ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584 o dell’articolo 28, paragrafo 3, di quest’ultima.

57

Di conseguenza, occorre determinare, in terzo e ultimo luogo, le modalità di esercizio di tale diritto, quali derivano dal diritto dell’Unione.

58

Al riguardo, come è stato evidenziato all’udienza dinanzi alla Corte, occorre assicurarsi che tali modalità siano idonee a garantire al contempo sia la realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla decisione quadro 2002/584°– che è segnatamente quello di facilitare e accelerare le consegne tra le autorità giudiziarie degli Stati membri, come risulta dal punto 42 della presente sentenza°– sia il rispetto dei diritti fondamentali della persona consegnata.

59

Orbene, la decisione quadro 2002/584 non contiene alcuna disposizione specifica su simili modalità.

60

Pertanto, nell’attuazione della decisione quadro 2002/584, gli Stati membri conservano, conformemente alla loro autonomia procedurale, la facoltà di adottare al riguardo norme che possono rivelarsi differenti da uno Stato membro all’altro. Tuttavia, essi devono garantire che tali norme non frustrino le esigenze derivanti da detta decisione quadro, in particolare quanto alla tutela giurisdizionale, garantita dall’articolo 47 della Carta, ad essa sottesa (v., per analogia, sentenza del 10 marzo 2021, PI, C‑648/20 PPU, EU:C:2021:187, punto 58).

61

Inoltre, come in sostanza rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni, in assenza di norme specifiche previste dal diritto dell’Unione, le modalità di esercizio del diritto della persona interessata di essere ascoltata nell’ambito di una richiesta di assenso formulata dalle autorità giudiziarie dello Stato membro emittente possono essere disciplinate da un accordo comune tra le autorità giudiziarie emittente e dell’esecuzione, nel rispetto del principio di autonomia procedurale.

62

Orbene, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, il diritto di essere ascoltato, che costituisce parte integrante del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, garantisce a chiunque la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente, il proprio punto di vista durante il procedimento in discussione [v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), C‑791/19, EU:C:2021:596, punto 205 e giurisprudenza ivi citata].

63

Quando una richiesta di assenso è formulata dalle autorità giudiziarie dello Stato membro emittente ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584 o dell’articolo 28, paragrafo 3, di quest’ultima, la possibilità di manifestare il proprio punto di vista utilmente ed efficacemente, sancita dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, pur non implicando il diritto, per la persona interessata, di comparire personalmente davanti all’autorità giudiziaria dell’esecuzione quando quest’ultima prevede di acconsentire alla richiesta dello Stato membro emittente, richiede tuttavia che tale persona abbia avuto la possibilità materiale di far valere tutte le sue eventuali osservazioni e obiezioni dinanzi all’autorità giudiziaria dell’esecuzione in relazione alla richiesta di assenso.

64

Ai fini dell’interpretazione dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, infatti, occorre prendere in considerazione, in forza dell’articolo 52, paragrafo 3, di quest’ultima, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.

65

Orbene, da tale giurisprudenza risulta che l’articolo 6, paragrafo 1, della convenzione in parola non trova applicazione alle procedure di estradizione, di cui fa segnatamente parte la procedura di esecuzione del mandato di arresto europeo, considerato che tali procedure non comportano una controversia sui diritti e doveri di carattere civile di un ricorrente né riguardano la fondatezza di un’accusa penale (v., in tal senso, Corte EDU, 7 ottobre 2008, Monedero Angora c. Spagna, CE:ECHR:2008:1007DEC004113805, § 2, e 4 settembre 2014, Trabelsi c. Belgio, CE:ECHR:2014:0904JUD000014010, § 160 nonché giurisprudenza ivi citata).

66

In tale contesto, si deve parimenti ricordare che la decisione dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di acconsentire alla richiesta formulata dall’autorità giudiziaria emittente ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584 o dell’articolo 28, paragrafo 3, di quest’ultima deve intervenire entro i trenta giorni dal ricevimento di tale richiesta. Pertanto, occorre assicurarsi che la persona interessata venga ascoltata, utilmente ed efficacemente, come risulta dal punto 62 della presente sentenza, senza tuttavia rimettere in discussione la logica sottesa alla decisione quadro 2002/584 o ancora agli obiettivi che essa si prefigge, volti ad accelerare le procedure di consegna (v., per analogia, sentenza del 30 maggio 2013, F, C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358, punto 73).

67

In tali circostanze, e tenuto conto dell’imperativo di celerità sotteso alla decisione quadro 2002/584, il diritto di essere ascoltato dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione può essere concretamente attuato nello Stato membro emittente, in cui si trova la persona consegnata, senza la partecipazione diretta dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione.

68

Pertanto, nulla osta alla soluzione ipotizzata dal giudice del rinvio, secondo cui la persona interessata farebbe valere la sua posizione dinanzi all’autorità giudiziaria emittente in relazione all’eventuale estensione dell’esercizio dell’azione penale a reati diversi da quelli che hanno giustificato la sua consegna oppure in relazione alla sua consegna successiva a un altro Stato membro, ad esempio quando tale autorità l’ascolta su un’eventuale rinuncia a beneficiare della regola della specialità, conformemente all’articolo 27, paragrafo 3, lettera f), della decisione quadro 2002/584 o nell’ambito della procedura relativa all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso successivamente da un altro Stato membro per fatti commessi prima della sua consegna allo Stato membro emittente. Se siffatta posizione è registrata in un verbale e successivamente comunicata dall’autorità giudiziaria emittente all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve ritenere, in via di principio, che la posizione in parola sia stata raccolta dalle autorità giudiziarie emittenti in conformità ai requisiti di cui all’articolo 47, secondo comma, della Carta. Come emerge infatti dal punto 37 della presente sentenza, secondo il principio della fiducia reciproca, gli Stati membri devono ritenere, tranne che in circostanze eccezionali, che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da tale diritto.

69

Occorre inoltre ricordare che le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 della decisione quadro 2002/584 rispecchiano rispettivamente quelle di cui agli articoli 14 e 15 della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 (sentenza del 19 settembre 2018, RO, C‑327/18 PPU, EU:C:2018:733, punto 57). Orbene, segnatamente dall’articolo 14 di tale Convenzione risulta che una richiesta di assenso ai fini dell’esercizio dell’azione penale per altri reati deve essere accompagnata da un «processo verbale giudiziario contenente le dichiarazioni dell’estradato».

70

Poiché spetta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione garantire il rispetto dei diritti della difesa, quest’ultima deve procedere all’esame della richiesta di assenso conformemente all’articolo 27, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584 o dell’articolo 28, paragrafo 3, della medesima sulla base delle informazioni contenute in tale richiesta e tenendo debitamente conto della posizione della persona interessata.

71

Nell’ipotesi in cui l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ritenga di non disporre di elementi sufficienti, in particolare quanto alla posizione della persona interessata, per consentirle di prendere una decisione relativa alla richiesta di assenso in discussione con piena cognizione di causa, e nel pieno rispetto dei diritti della difesa di quest’ultima, spetterà alla suddetta autorità ricorrere, per analogia, alle disposizioni dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro in parola, invitando l’autorità giudiziaria emittente a fornirle urgentemente informazioni complementari sulla posizione della persona interessata.

72

Tuttavia, spetta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione e all’autorità giudiziaria emittente garantire che siffatta richiesta di informazioni complementari e la sua attuazione non pregiudichino l’obiettivo della decisione quadro 2002/584 di facilitare e accelerare le procedure di consegna e, più precisamente, che la decisione relativa alla richiesta di assenso possa essere presa dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione nel rispetto del termine di trenta giorni, previsto dall’articolo 27, paragrafo 4, di detta decisione quadro e dall’articolo 28, paragrafo 3, lettera c), della stessa.

73

Tenuto conto del complesso delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, nonché l’articolo 28, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, letti alla luce del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva garantito dall’articolo 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che una persona consegnata all’autorità giudiziaria emittente in esecuzione di un mandato d’arresto europeo beneficia del diritto di essere ascoltata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione quando quest’ultima è investita, da parte dell’autorità giudiziaria emittente, di una richiesta di assenso in forza delle suddette disposizioni della decisione quadro in parola; tale audizione può avere luogo nello Stato membro emittente, essendo in tal caso le autorità giudiziarie di quest’ultimo tenute a garantire che il diritto di essere ascoltata della persona interessata sia esercitato utilmente ed efficacemente, senza la partecipazione diretta dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione. Spetta, tuttavia, all’autorità giudiziaria dell’esecuzione aver cura di avere a disposizione elementi sufficienti, segnatamente quanto alla posizione della persona interessata, a consentirle di prendere con piena cognizione di causa°– e nel pieno rispetto dei diritti della difesa della persona interessata°– una decisione relativa alla richiesta di assenso formulata ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584 o dell’articolo 28, paragrafo 3, della medesima, e di invitare, eventualmente, l’autorità giudiziaria emittente a fornirle urgentemente informazioni complementari.

Sulle spese

74

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

L’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, nonché l’articolo 28, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, letti alla luce del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che una persona consegnata all’autorità giudiziaria emittente in esecuzione di un mandato d’arresto europeo beneficia del diritto di essere ascoltata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione quando quest’ultima è investita, da parte dell’autorità giudiziaria emittente, di una richiesta di assenso in forza delle suddette disposizioni della decisione quadro in parola; tale audizione può avere luogo nello Stato membro emittente, essendo in tal caso le autorità giudiziarie di quest’ultimo tenute a garantire che il diritto di essere ascoltata della persona interessata sia esercitato utilmente ed efficacemente, senza la partecipazione diretta dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione. Spetta, tuttavia, all’autorità giudiziaria dell’esecuzione aver cura di avere a disposizione elementi sufficienti, segnatamente quanto alla posizione della persona interessata, a consentirle di prendere con piena cognizione di causa°– e nel pieno rispetto dei diritti della difesa della persona interessata°– una decisione relativa alla richiesta di assenso formulata ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584 o dell’articolo 28, paragrafo 3, della medesima, e di invitare, eventualmente, l’autorità giudiziaria emittente a fornirle urgentemente informazioni complementari.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.