ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
17 settembre 2021 ( *1 )
«Intervento – Articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Istanza presentata da un’agenzia dell’Unione europea – Legittimazione ad intervenire in una controversia tra istituzioni dell’Unione – Interesse alla soluzione della controversia – Ammissione»
Nella causa C‑144/21,
avente ad oggetto il ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, proposto il 5 marzo 2021,
Parlamento europeo, rappresentato da L. Visaggio, M. Menegatti e C. Ionescu Dima, in qualità di agenti,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata da R. Lindenthal e K. Mifsud‑Bonnici, in qualità di agenti,
convenuta,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
vista la proposta di J.‑C. Bonichot, giudice relatore,
sentito l’avvocato generale J. Kokott,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 |
Con il suo ricorso, il Parlamento europeo chiede l’annullamento parziale della decisione di esecuzione C(2020) 8797 della Commissione, del 18 dicembre 2020 (in prosieguo la «decisione impugnata»), recante parziale autorizzazione per determinati usi del triossido di cromo ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1), (in prosieguo: il «regolamento REACH»). |
2 |
Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 27 maggio 2021, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha chiesto, sulla base dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 130 del regolamento di procedura della Corte, di intervenire in tale causa a sostegno delle conclusioni della Commissione europea. |
3 |
A sostegno della sua istanza d’intervento, l’ECHA afferma di avere un interesse alla soluzione della controversia sulla base del rilievo che ha partecipato alla procedura di adozione della decisione impugnata, avendo il suo comitato per la valutazione dei rischi e il suo comitato per l’analisi socioeconomica formulato, conformemente all’articolo 64, paragrafo 4, del regolamento REACH, pareri sulla domanda di autorizzazione che sono stati presi in considerazione dalla Commissione. |
4 |
Secondo l’ECHA, il ricorrente rimette indirettamente in discussione la fondatezza di tali pareri sostenendo che la decisione impugnata è stata adottata in violazione dell’articolo 60, paragrafi 4 e 7, del regolamento REACH. Essa afferma inoltre che la presente causa potrebbe avere conseguenze sul modo in cui i suoi due comitati dovranno valutare le domande d’autorizzazione in futuro. |
5 |
Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 18 giugno 2021, il Parlamento ha concluso per il rigetto di tale istanza d’intervento. Esso ritiene che l’articolo 40, secondo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea osta a che l’ECHA intervenga in una causa che concerne una controversia tra due istituzioni. Esso aggiunge, in subordine, che l’ECHA non ha interesse alla soluzione della controversia. |
Sull’istanza d’intervento
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L’articolo 40, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea dispone che gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte. Ai sensi della prima frase del secondo comma di tale articolo, uguale diritto spetta agli organi e agli organismi dell’Unione e ad ogni altra persona, se possono dimostrare di avere un interesse alla soluzione della controversia sottoposta alla Corte. |
7 |
Il secondo comma, seconda frase, di detto articolo esclude, tuttavia, l’intervento di persone fisiche e giuridiche nelle cause fra Stati membri, fra istituzioni dell’Unione, o fra Stati membri da una parte e istituzioni dell’Unione dall’altra. |
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Risulta quindi dal tenore letterale e dalla sistematica di detta disposizione che l’esclusione da essa prevista non si applica agli «organi» e agli «organismi dell’Unione». |
9 |
Pertanto, ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, gli organi o gli organismi dell’Unione, quale l’ECHA, possono intervenire in una controversia sottoposta alla Corte nelle cause fra Stati membri, fra istituzioni dell’Unione, o fra Stati membri da una parte e istituzioni dell’Unione dall’altra, a condizione che dimostrino un «interesse alla soluzione della controversia». |
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Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «interesse alla soluzione di una controversia», ai sensi di tale disposizione, deve essere definita con riferimento all’oggetto della controversia ed essere intesa come un interesse diretto e attuale all’esito riservato alle conclusioni stesse, e non come un interesse in rapporto con i motivi o gli argomenti sollevati. Le parole «soluzione della controversia», infatti, rinviano alla decisione finale richiesta, quale sarebbe sancita nel dispositivo dell’emananda sentenza (v., in particolare, ordinanza del presidente della Corte del 5 luglio 2018, Uniwersytet Wrocławski e Polonia/REA, C‑515/17 P e C‑561/17 P, non pubblicata, EU:C:2018:553, punto 7). In linea di principio, un interesse alla soluzione della controversia può essere considerato sufficientemente diretto soltanto ove detta soluzione sia tale da modificare la posizione giuridica del soggetto che ha proposto la domanda di intervento (ordinanza del Presidente della Corte del 30 aprile 2020, Commissione/HSBC Holdings e a., C‑806/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:364, punto 8 e giurisprudenza citata). |
11 |
Tuttavia, occorre constatare che gli organi e gli organismi dell’Unione, a differenza delle persone fisiche e giuridiche, possono presentare istanza di intervento in una controversia proposta alla Corte non per difendere interessi privati oppure, come nel caso delle associazioni, interessi correlati al proprio oggetto sociale, come la difesa dell’ambiente, ma piuttosto quando, come nella fattispecie, l’atto all’origine della controversia è stato adottato al termine di una procedura nella quale l’organo o l’organismo in questione è stato chiamato a svolgere un ruolo, al fine di difendere il parere che avrebbe emesso o le valutazioni che avrebbe effettuato nell’ambito di tale procedura. |
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Di conseguenza, per quanto riguarda le istanze d’intervento degli organi e degli organismi dell’Unione, occorre applicare la condizione relativa all’esistenza di un interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia in modo da riflettere tale specificità. |
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Quindi, trattandosi di istanze d’intervento in una controversia avente per oggetto l’annullamento di un atto dell’Unione presentate da organi e organismi dell’Unione, occorre ritenere soddisfatto il requisito di un interesse diretto e attuale alla soluzione di una siffatta controversia in capo a tale organo o a tale organismo, in particolare, se tale organo o organismo è in grado di dimostrare che l’atto dell’Unione in questione è stato adottato al termine di una procedura nella quale, conformemente al diritto dell’Unione, è prevista la sua partecipazione, eventualmente mediante l’adozione di pareri o la presentazione di valutazioni. |
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Orbene, tale ipotesi ricorre nel caso di specie. Infatti, è pacifico che, nell’ambito della procedura di adozione della decisione impugnata, il comitato per la valutazione dei rischi e il comitato per l’analisi socioeconomica dell’ECHA hanno, conformemente all’articolo 64, paragrafo 4, del regolamento REACH, formulato pareri sulla domanda di autorizzazione per determinati usi del triossido di cromo, che sono stati presi in considerazione dalla Commissione. |
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Pertanto, conformemente all’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 131, paragrafo 3, del regolamento di procedura, l’istanza d’intervento dell’ECHA a sostegno delle conclusioni della Commissione deve essere accolta. |
Sui diritti processuali dell’interveniente
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Con l’accoglimento dell’istanza di intervento, l’ECHA riceverà comunicazione, in applicazione dell’articolo 131, paragrafo 3, del regolamento di procedura, di tutti gli atti processuali notificati alle parti. |
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Poiché tale istanza è stata presentata entro il termine di sei settimane previsto all’articolo 130 del regolamento di procedura, l’ECHA potrà, conformemente all’articolo 132, paragrafo 1, di tale regolamento, presentare una memoria di intervento nel termine di un mese decorrente dalla comunicazione di cui al punto precedente. |
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In fine, l’ECHA potrà presentare osservazioni orali qualora sia organizzata un’udienza di discussione. |
Sulle spese
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Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, si provvede sulle spese con la sentenza o con l’ordinanza che definisce la causa. |
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Nel caso di specie, poiché l’istanza d’intervento dell’ECHA è accolta, occorre riservare le spese connesse al suo intervento. |
Per questi motivi, il Presidente della Corte così provvede: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.