SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

10 giugno 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratti di mutuo ipotecario espressi in valuta estera (franco svizzero) – Prescrizione – Articolo 4, paragrafo 2 – Oggetto principale del contratto – Clausole che espongono il mutuatario ad un rischio di cambio – Requisiti d’intelligibilità e di trasparenza – Onere della prova – Articolo 3, paragrafo 1 – Significativo squilibrio – Articolo 5 – Formulazione chiara e comprensibile di una clausola contrattuale – Principio di effettività»

Nelle cause riunite da C‑776/19 a C‑782/19,

aventi ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal tribunal de grande instance de Paris (Tribunale di primo grado di Parigi, Francia), con decisioni del 1° e del 2 ottobre 2019, pervenute in cancelleria il 22 ottobre 2019, nei procedimenti

VB,

WA (C‑776/19),

XZ,

YY (C‑777/19),

ZX (C‑778/19),

DY,

EX (C‑781/19)

contro

BNP Paribas Personal Finance SA

e

AV (C‑779/19),

BW,

CX (C‑780/19),

FA (C‑782/19)

contro

BNP Paribas Personal Finance SA,

Procureur de la République,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Prima Sezione, C. Toader, M. Safjan e N. Jääskinen (relatore), giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: V. Giacobbo, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 ottobre 2020,

considerate le osservazioni presentate:

–        per VB, WA, DY e EX, da C. Constantin-Vallet, avocat;

–        per XZ, YY, ZX, AV, BW, CX e FA, da A.-V. Benoit, C. Fabre e S. Szames, avocats,

–        per BNP Paribas Personal Finance SA, da P. Metais e P. Spinosi, avocats;

–        per il governo francese, da A.-L. Desjonquères, E. de Moustier e E. Toutain, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da C. Valero, N. Ruiz García e M. Van Hoof, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

2        Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie che vedono opposti, da un lato, VB, WA, XZ, YY, ZX, DY e EX alla BNP Paribas Personal Finance SA e, dall’altro, AV, BW, CX e FA alla BNP Paribas Personal Finance e al Procureur della République (Procuratore della Repubblica, Francia) relativamente al carattere asseritamente abusivo delle clausole contenute in contratti di mutuo ipotecario espressi in valuta estera i quali prevedono, segnatamente, che il franco svizzero sia la moneta di conto e l’euro la moneta di pagamento, e che hanno l’effetto di far gravare il rischio di cambio sul mutuatario.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        Il sedicesimo e il ventiquattresimo considerando della direttiva 93/13 così recitano:

«considerando che la valutazione, secondo i criteri generali stabiliti, del carattere abusivo di clausole, in particolare nell’ambito di attività professionali a carattere pubblico per la prestazione di servizi collettivi che presuppongono una solidarietà fra utenti, deve essere integrata con uno strumento idoneo ad attuare una valutazione globale dei vari interessi in causa; che si tratta nella fattispecie del requisito di buona fede; che nel valutare la buona fede occorre rivolgere particolare attenzione alla forza delle rispettive posizioni delle parti, al quesito se il consumatore sia stato in qualche modo incoraggiato a dare il suo accordo alla clausola e se i beni o servizi siano stati venduti o forniti su ordine speciale del consumatore; che il professionista può soddisfare il requisito di buona fede trattando in modo leale ed equo con la controparte, di cui deve tenere presenti i legittimi interessi;

(...)

considerando che le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli Stati membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori».

4        L’articolo 3 di tale direttiva dispone:

«1.      Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

2.      Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell’ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto.

(...)».

5        Ai sensi dell’articolo 4 della direttiva in parola:

«1.      Fatto salvo l’articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende.

2.      La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile».

6        L’articolo 5 della medesima direttiva prevede quanto segue:

«Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore. (...)».

7        L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 enuncia quanto segue:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

8        L’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva così prevede:

«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

 Diritto francese

9        L’articolo 2224 del codice civile così dispone:

«Le azioni a tutela di un diritto di credito o quelle che si riferiscono ad un diritto su un bene mobiliare si prescrivono dopo cinque anni dalla data in cui il titolare di un diritto ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere i fatti che gli consentono di esercitarla».

 Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

10      Nel corso degli anni 2008 e 2009, VB, WA, XZ, YY, ZX, DY, EX, AV, BW, CX e FA (in prosieguo: i «ricorrenti nei procedimenti principali») hanno sottoscritto, individualmente, presso la BNP Paribas Personal Finance un contratto di mutuo ipotecario espresso in valuta estera e denominato «Helvet Immo». Tali contratti, che sono stati principalmente commercializzati da intermediari, sono stati conclusi per l’acquisto di beni immobili o di quote di società immobiliari, per importi variabili compresi tra 48 000 e 426 000 franchi svizzeri (CHF), ossia fra EUR 44 000 e 389 000 circa, e per durate comprese fra 22 e 25 anni.

11      Dalle decisioni di rinvio risulta che detti contratti contenevano clausole contrattuali secondo le quali:

–        i crediti in parola erano finanziati da prestiti sottoscritti in franchi svizzeri e tali crediti erano gestiti al contempo in franchi svizzeri (moneta di conto) e in euro (moneta di pagamento);

–        per quanto riguarda le operazioni di cambio, i versamenti a titolo dei prestiti in parola potevano essere effettuati solo in euro per un rimborso in franchi svizzeri;

–        le operazioni di cambio da effettuare erano elencate nei contratti di mutuo di cui ai procedimenti principali, e, in caso di inadempimento del mutuatario, il mutuante aveva la possibilità di sostituire unilateralmente il franco svizzero con l’euro;

–        considerando che l’ammortamento sarebbe dipeso dall’andamento della parità euro/franco svizzero, questo sarebbe stato meno rapido se l’operazione di cambio avesse comportato un importo inferiore alla scadenza in franchi svizzeri e l’eventuale quota di capitale non ammortizzata sarebbe stata iscritta al saldo debitore. In caso contrario, il rimborso del credito sarebbe stato più rapido;

–        se, mantenendo l’importo dei pagamenti in euro, non fosse stato possibile liquidare la totalità del saldo del conto sulla durata residuale iniziale maggiorata di cinque anni, i pagamenti sarebbero aumentati. Laddove, al termine dei cinque anni di proroga, fosse residuato un saldo debitore, i pagamenti avrebbero dovuto continuare sino alla completa estinzione.

–        il tasso d’interesse fisso, inizialmente convenuto, poteva essere rivisto ogni cinque anni secondo una formula predeterminata e, in tale occasione, il mutuatario poteva optare per il passaggio in euro dalla moneta di conto, scegliendo o l’applicazione di un nuovo tasso di interesse fisso maggiorato o l’applicazione di un tasso variabile.

12      Per i ricorrenti nei procedimenti principali nelle cause C‑776/19, C‑778/19, C‑779/19 e C‑780/19, erano allegate all’offerta di prestito due simulazioni numeriche che illustravano l’influenza delle variazioni dei tassi di cambio sull’importo e sulla durata del mutuo. La prima verteva sull’impatto dell’incremento o del decremento di due punti del tasso di interesse che si verificava a partire dalla 61a rata sull’importo dei pagamenti, sulla durata e sul costo complessivo del mutuo. La seconda, dal titolo «informazioni sulle operazioni di cambio che saranno compiute nel quadro della gestione del mutuo a Voi erogato», simulava le variazioni dei medesimi elementi nell’ipotesi di apprezzamento dell’euro rispetto al franco svizzero (nella causa C‑776/19, EUR 1 per 1,5896 franchi svizzeri; nella causa C‑778/19, EUR 1 per franchi svizzeri 1,57; nella causa C‑779/19, EUR 1 per franchi svizzeri 1,59; nella causa C‑780/19, EUR 1 per franchi svizzeri 1,66) e di un deprezzamento dell’euro (nella causa C‑776/19, EUR 1 per 1,4296 franchi svizzeri; nella causa C‑778/19, EUR 1 per franchi svizzeri 1,41; nella causa C‑779/19, EUR 1 per franchi svizzeri 1,43; nella causa C‑780/19, EUR 1 per franchi svizzeri 1,5).

13      Per i ricorrenti nei procedimenti principali nelle cause C‑777/19, C‑781/19 e C‑782/19, nessuna simulazione sarebbe stata loro fornita dal mutuante.

14      A causa dell’evoluzione sfavorevole dei tassi di cambio constatata a partire dalla data di conclusione dei contratti di cui ai procedimenti principali, i ricorrenti di cui ai procedimenti principali hanno incontrato difficoltà a rimborsare il mutuo ipotecario da essi sottoscritto. Ciò stante, nel corso degli anni dal 2015 al 2018, detti ricorrenti hanno citato dinanzi al giudice del rinvio, ciascuno per quanto lo riguarda, la BNP Paribas Personal Finance invocando, in particolare, il carattere abusivo delle clausole che istituiscono il meccanismo finanziario previsto dai contratti «Helvet Immo».

15      Inoltre, a seguito di un’istruttoria giudiziaria, il 29 agosto 2017 la BNP Paribas Personal Finance veniva rinviata dinanzi al tribunal correctionnel (Tribunale penale, Francia) per pratica commerciale ingannevole. Con sentenza del 26 febbraio 2020, la 13e chambre correctionnelle del tribunal de grande instance de Paris (13ª Sezione penale del Tribunale di primo grado di Parigi, Francia) ha condannato suddetto istituto bancario per pratica commerciale ingannevole. Secondo le informazioni fornite dalle parti di cui ai procedimenti principali all’udienza dinanzi alla Corte, la BNP Paribas Personal Finance ha proposto appello avverso tale sentenza, che non è quindi definitiva.

16      Dinanzi al giudice del rinvio, i ricorrenti nei procedimenti principali deducono, in particolare, il carattere abusivo delle clausole che istituiscono il meccanismo finanziario previsto dai contratti di mutuo in discussione. Da parte sua, la BNP Paribas Personal Finance fa valere che le domande con le quali i ricorrenti nei procedimenti principali sostengono il carattere abusivo di dette clausole contrattuali sono prescritte e, in ogni caso, infondate.

17      Per quanto riguarda, da un lato, la questione della prescrizione delle domande presentate dai ricorrenti nei procedimenti principali, il giudice del rinvio rileva che l’applicazione del termine di prescrizione di cinque anni, in forza dell’articolo 2224 del codice civile francese, condurrebbe a constatare la prescrizione delle domande in parola. Tale termine inizierebbe a decorrere, secondo una giurisprudenza nazionale, dalla data di accettazione dell’offerta di mutuo.

18      In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se l’opposizione di un siffatto termine di prescrizione alle domande presentate da consumatori per far valere diritti che essi traggono dalla direttiva 93/13 sia compatibile con il principio di effettività. A suo avviso, dato che il tasso di cambio può restare stabile nei primi anni del contratto e peggiorare soltanto in seguito nel corso della vita di tale contratto, non si può escludere che i mutuatari non siano in grado di far valere i loro diritti.

19      Per quanto riguarda, d’altro lato, l’esame del carattere abusivo delle clausole contrattuali, il giudice del rinvio rileva che i contratti di mutuo di cui ai procedimenti principali contengono svariate clausole facenti parte di un meccanismo di conversione valutaria, che hanno l’effetto di far gravare il rischio di cambio sul mutuatario.

20      In simile contesto, detto giudice si chiede, in particolare, se, in ragione del fatto che le clausole contrattuali in parola vertono sulla questione del rischio di cambio, occorra considerare che esse ricadono nell’oggetto principale dei contratti di mutuo di cui ai procedimenti principali che non possono, a tale titolo, essere qualificate come abusive allorché sono chiare e comprensibili. Al riguardo, si porrebbe altresì la questione dell’incidenza, sulla qualificazione di suddette clausole contrattuali, di un’altra clausola inserita nei contratti di mutuo di cui ai procedimenti principali, che consente al mutuatario di esercitare un’opzione di conversione in euro in date predeterminate.

21      Quanto agli elementi di valutazione del carattere chiaro e comprensibile di una clausola del contratto e della sussistenza di un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti di suddetto contratto derivanti dallo stesso, il giudice del rinvio rileva che i ricorrenti dei procedimenti principali hanno ricevuto informazioni sull’incidenza delle variazioni della parità tra l’euro e il franco svizzero sul costo del mutuo in discussione. Del rischio di cambio non vi sarebbe tuttavia alcuna menzione nei contratti di mutuo di cui ai procedimenti principali.

22      Il giudice del rinvio precisa, inoltre, che, nella giurisprudenza nazionale, le clausole del contratto come quelle di cui ai procedimenti principali sono state considerate chiare e comprensibili segnatamente sulla base del rilievo che i mutuatari hanno ricevuto informazioni sulle operazioni di cambio realizzate nel corso della durata del contratto di mutuo in discussione nonché sull’incidenza delle variazioni della parità tra l’euro e il franco svizzero sulla durata di tale contratto e sui pagamenti ai fini della liquidazione del saldo del conto.

23      In siffatto contesto, dato che il professionista dispone di mezzi superiori al consumatore al fine di anticipare le evoluzioni economiche e il rischio di cambio, il giudice del rinvio si interroga sulle informazioni specifiche riguardanti il rischio di cambio che devono essere trasmesse ad un mutuatario che non conosce le previsioni economiche atte ad avere ripercussioni sull’evoluzione della parità tra la moneta di conto e la moneta di pagamento, e sui relativi rischi. A tal proposito, sorgerebbe parimenti la questione dell’onere della prova del carattere chiaro e comprensibile di una clausola del contratto, poiché la comunicazione di talune informazioni è contestata nei procedimenti principali.

24      In tale contesto il tribunal de grande instance de Paris (Tribunale di primo grado di Parigi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la direttiva [93/13], interpretata alla luce del principio di effettività, osti, in [fattispecie come quelle di cui ai procedimenti principali], all’applicazione delle regole in materia di prescrizione nei seguenti casi: (a) ai fini della dichiarazione del carattere abusivo di una clausola, (b) ai fini degli eventuali rimborsi, (c) laddove il consumatore sia parte attrice e (d) laddove il consumatore sia parte convenuta, anche nel quadro di una domanda riconvenzionale.

2)      In caso di risposta in tutto o in parte negativa alla prima questione, se la direttiva [93/13], interpretata alla luce del principio di effettività, osti, in [fattispecie come quelle di cui ai procedimenti principali], all’applicazione di una giurisprudenza nazionale che fissa il dies a quo del termine di prescrizione alla data di accettazione dell’offerta di mutuo invece che alla data dell’insorgenza di serie difficoltà finanziarie.

3)      Se clausole come quelle [in discussione nei procedimenti principali], che prevedono, in particolare, il franco svizzero quale moneta di conto e l’euro quale moneta di pagamento, con la conseguenza di far gravare il rischio di cambio sul mutuatario, rientrino nell’oggetto principale del contratto ai sensi dell’articolo 4, [paragrafo] 2, della direttiva 93/13, in mancanza di contestazioni sull’importo delle spese di cambio e in presenza di clausole che prevedono, a date fisse, la possibilità per il mutuatario di esercitare un’opzione di conversione in euro secondo una formula predeterminata.

4)      Se la direttiva [93/13], interpretata alla luce del principio di effettività del diritto dell’Unione, osti a una giurisprudenza nazionale secondo cui una clausola o un insieme di clausole, come quelle in discussione nei ai procedimenti principali, sono “chiare e comprensibili” ai sensi della direttiva, sulla base dei rilievi che:

–        l’offerta preliminare di mutuo enuncia in dettaglio le operazioni di cambio realizzate nel corso della durata del finanziamento e precisa che il tasso di cambio euro contro franchi svizzeri sarà quello applicabile due giorni lavorativi prima della data dell’evento alla base dell’operazione e pubblicato sul sito della Banca centrale europea;

–        nell’offerta è indicato che il mutuatario accetta le operazioni di cambio da franchi svizzeri in euro e da euro in franchi svizzeri necessarie al funzionamento e al rimborso del mutuo e che il mutuante effettuerà la conversione in franchi svizzeri del saldo dei pagamenti mensili in euro dopo il pagamento degli oneri accessori di prestito;

–        l’offerta indica che, se dall’operazione di cambio risulta un importo inferiore alla scadenza esigibile in franchi svizzeri, l’ammortamento del capitale sarà meno rapido e l’eventuale parte di capitale non ammortizzato in relazione a una scadenza sarà iscritta a saldo debitore sul conto in franchi svizzeri, e che si precisa che l’ammortamento dell’importo capitale del mutuo evolverà in funzione delle variazioni – al rialzo o al ribasso – del tasso di cambio applicato ai pagamenti mensili; che detto andamento potrà comportare il prolungarsi o la riduzione della durata dell’ammortamento del mutuo e, se del caso, variare l’onere complessivo del rimborso;

–        gli articoli “conto interno in euro” e “conto interno in franchi svizzeri” indicano in dettaglio le operazioni compiute per ciascun pagamento alla scadenza a credito e a debito di ciascun conto e il contratto illustra in maniera trasparente il concreto funzionamento del meccanismo di conversione della valuta estera;

–        e laddove nell’offerta non sia presente, in particolare, alcuna menzione espressa del “rischio di cambio” a carico del mutuatario in considerazione della mancata percezione di redditi nella moneta di conto, né una menzione esplicita del “rischio da tasso di interesse”.

5)      In caso di risposta affermativa alla quarta questione, se la direttiva [93/13], interpretata alla luce del principio di effettività del diritto dell’Unione, osti a una giurisprudenza nazionale secondo cui una clausola o un insieme di clausole, come quelle in discussione nei procedimenti principali, sono “chiare e comprensibili” ai sensi della direttiva, considerando che si aggiunge unicamente agli elementi rilevati nella quarta questione, una simulazione di un deprezzamento dal [5 al 6%] della moneta di pagamento rispetto alla moneta di conto, in un contratto con una durata iniziale pari a [da 22 a 25 anni], e ciò senza ulteriore menzione di termini quali “rischio” o “difficoltà”.

6)      Se l’onere di provare il carattere “chiaro e comprensibile” di una clausola ai sensi della direttiva 93/13 gravi, anche sotto il profilo delle circostanze relative alla conclusione del contratto, sul professionista o sul consumatore.

7)      Qualora l’onere di provare il carattere chiaro e comprensibile della clausola gravi sul professionista, se la direttiva 93/13 osti a una giurisprudenza nazionale secondo cui, in presenza di documenti attinenti alle tecniche di vendita, spetta ai mutuatari dimostrare, da un lato, che sono stati destinatari delle informazioni in essi contenute e, dall’altro, che è stata la banca ad inviarli loro, o se, al contrario, essa richieda che detti elementi siano costitutivi di una presunzione dell’intervenuta trasmissione ai mutuatari, anche verbalmente, delle informazioni ivi contenute, presunzione semplice la cui confutazione grava sul professionista, che risponde delle informazioni comunicate dagli intermediari da lui scelti.

8)      Se l’esistenza di un significativo squilibrio possa essere ravvisata in [contratti come quelli di cui ai] procedimenti principali ne[i quali] entrambe le parti sono esposte a un rischio di cambio, considerando che, da un lato, il professionista dispone di mezzi superiori rispetto al consumatore per prevedere il rischio di cambio e che, dall’altro, il rischio sopportato dal professionista è limitato mentre quello gravante sul consumatore non lo è».

25      Con decisione del presidente della Corte del 19 novembre 2019, le cause da C‑776/19 a C‑782/19 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima e sulla seconda questione

26      Con la prima e la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 93/13, letta alla luce del principio di effettività, debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che subordina la presentazione di una domanda da parte di un consumatore ai fini dell’accertamento del carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto stipulato tra un professionista e tale consumatore o ai fini della restituzione di importi indebitamenti versati, sulla base di clausole abusive ai sensi della direttiva in parola, ad un termine di prescrizione che inizia a decorrere cinque anni dall’accettazione dell’offerta di prestito.

27      A tal riguardo, occorre rilevare che, conformemente a una giurisprudenza costante, in mancanza di una disciplina specifica dell’Unione in materia, le modalità di attuazione della tutela dei consumatori prevista dalla direttiva 93/13 rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri in virtù del principio dell’autonomia procedurale di questi ultimi. Tali modalità non devono tuttavia essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, Caixabank e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C‑224/19 e C‑259/19, EU:C:2020:578, punto 83 e giurisprudenza ivi citata).

28      Per quanto riguarda il principio di effettività, l’unico in discussione nella presente causa, si deve osservare che ciascun caso in cui si pone la questione se una disposizione nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta disposizione nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo, si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento (v., in particolare, sentenza del 16 luglio 2020, Caixabank e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C‑224/19 e C‑259/19, EU:C:2020:578, punto 85 e giurisprudenza ivi citata).

29      Inoltre, la Corte ha precisato che l’obbligo per gli Stati membri di garantire l’effettività dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione implica, segnatamente per i diritti derivanti dalla direttiva 93/13, un requisito di tutela giurisdizionale effettiva, sancita parimenti dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che vale, tra l’altro, per quanto riguarda la definizione delle modalità procedurali relative alle azioni giudiziarie fondate su siffatti diritti (v., in tal senso, sentenza del 31 maggio 2018, Sziber, C‑483/16, EU:C:2018:367, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

30      Con riguardo all’analisi delle caratteristiche del termine di prescrizione di cui ai procedimenti principali, la Corte ha precisato che siffatta analisi deve vertere sulla durata di tale termine e sulle modalità della sua applicazione, ivi compresa la modalità adottata per dare inizio al decorso di detto termine (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2020, Raiffeisen Bank e BRD Groupe Société Générale, C‑698/18 e C‑699/18, EU:C:2020:537, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).

31      In primis, per quanto concerne l’opposizione di un termine di prescrizione alle domande presentate da consumatori per far valere diritti che essi traggono dalla direttiva 93/13, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte, termini di ricorso ragionevoli fissati, a pena di decadenza, nell’interesse della certezza del diritto non sono tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, se siffatti termini sono materialmente sufficienti per consentire al consumatore di preparare e proporre un ricorso effettivo (v., in particolare, sentenza del 9 luglio 2020, Raiffeisen Bank e BRD Groupe Société Générale, C‑698/18 e C‑699/18, EU:C:2020:537, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).

32      La Corte, infatti, ha riconosciuto che la tutela del consumatore non è assoluta e che è compatibile con il diritto dell’Unione la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza nell’interesse della certezza del diritto (v., in particolare, sentenza del 9 luglio 2020, Raiffeisen Bank e BRD Groupe Société Générale, C‑698/18 e C‑699/18, EU:C:2020:537, punto 56 e nonché del 16 luglio 2020, Caixabank e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C‑224/19 e C‑259/19, EU:C:2020:578, punto 82 e giurisprudenza ivi citata).

33      Nondimeno, ponendo in evidenza la tutela che la direttiva 93/13 garantisce ai consumatori, la Corte ha dichiarato che la direttiva in parola osta a una normativa nazionale che vieta al giudice nazionale, alla scadenza di un termine di decadenza, di rilevare il carattere abusivo di una clausola inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore (v., in tal senso, sentenze del 21 novembre 2002, Cofidis, C‑473/00, EU:C:2002:705, punto 38, nonché del 9 luglio 2020, Raiffeisen Bank e BRD Groupe Société Générale, C‑698/18 e C‑699/18, EU:C:2020:537, punto 55).

34      Nel caso di specie, la domanda di pronuncia pregiudiziale verte su due situazioni distinte, vale a dire, da un lato, l’opposizione di un termine di prescrizione a una domanda proposta da un consumatore ai fini dell’accertamento del carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto stipulato tra un professionista e tale consumatore e, dall’altro, l’opposizione di un siffatto termine a una domanda presentata da detto consumatore ai fini della restituzione di importi indebitamenti versati, sulla base di clausole abusive ai sensi della direttiva 93/13.

35      Per quanto riguarda, da un lato, l’opposizione di un termine di prescrizione a una domanda proposta da un consumatore ai fini dell’accertamento del carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto stipulato tra un professionista e tale consumatore, occorre ricordare, in primo luogo, che, in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, le clausole abusive contenute in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore non vincolano tale consumatore.

36      In secondo luogo, data la natura e l’importanza dell’interesse pubblico sul quale si basa la tutela assicurata ai consumatori, la direttiva 93/13 impone agli Stati membri, come risulta dal suo articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con il ventiquattresimo considerando della medesima direttiva, di fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori. A tal fine, spetta ai giudici nazionali disapplicare le clausole abusive affinché non producano effetti vincolanti nei confronti del consumatore, tranne nel caso in cui il consumatore vi si opponga (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2020, Raiffeisen Bank e BRD Groupe Société Générale, C‑698/18 e C‑699/18, EU:C:2020:537, punti 52 e 53 e giurisprudenza ivi citata).

37      In terzo luogo, dalla giurisprudenza risulta che una clausola contrattuale dichiarata abusiva deve essere considerata, in linea di principio, come se non fosse mai esistita, cosicché essa non può sortire effetti nei confronti del consumatore. La Corte ne ha dedotto che l’accertamento giudiziale del carattere abusivo di una clausola siffatta, in linea di massima, deve produrre la conseguenza di ripristinare, per il consumatore, la situazione di diritto e di fatto in cui egli si sarebbe trovato in mancanza di tale clausola, di modo che l’obbligo in capo al giudice nazionale di disapplicare una clausola contrattuale abusiva che prescriva il pagamento di importi che si rivelino indebiti implica, in linea di principio, un corrispondente effetto restitutorio per quanto riguarda gli importi in parola (v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a., C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15, EU:C:2016:980, punti 61 e 62, nonché del 9 luglio 2020, Raiffeisen Bank e BRD Groupe Société Générale, C‑698/18 e C‑699/18, EU:C:2020:537, punto 54).

38      In siffatta prospettiva, occorre considerare che, al fine segnatamente di garantire una tutela effettiva dei diritti che il consumatore trae dalla direttiva 93/13, quest’ultimo deve poter far valere, in qualsiasi momento, il carattere abusivo di una clausola contrattuale non solo come mezzo di difesa, ma anche al fine di far dichiarare dal giudice il carattere abusivo di una clausola contrattuale, cosicché una domanda proposta dal consumatore ai fini dell’accertamento del carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore non può essere sottoposta a un qualsivoglia termine di prescrizione.

39      Per quanto riguarda, d’altro lato, l’opposizione di un termine di prescrizione ad una domanda proposta da un consumatore al fine della restituzione di importi indebitamente versati, sulla base di clausole abusive ai sensi della direttiva 93/13, è sufficiente ricordare che la Corte ha già statuito che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, di suddetta direttiva non ostano a una normativa nazionale che, pur prevedendo il carattere imprescrittibile dell’azione diretta a far dichiarare la nullità di una clausola abusiva contenuta in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, assoggetta a un termine di prescrizione l’azione volta a far valere gli effetti restitutori di tale dichiarazione, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività (v., in tal senso, sentenze del 9 luglio 2020, Raiffeisen Bank e BRD Groupe Société Générale, C‑698/18 e C‑699/18, EU:C:2020:537, punto 58, nonché del 16 luglio 2020, Caixabank e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C‑224/19 e C‑259/19, EU:C:2020:578, punto 84).

40      Pertanto, si deve ritenere che l’opposizione di un termine di prescrizione alle domande di natura restitutoria, proposte da consumatori al fine di far valere diritti che essi traggono dalla direttiva 93/13, non sia, di per sé, contraria al principio di effettività, purché la sua applicazione non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti da tale direttiva.

41      In secondo luogo, per quanto riguarda la durata del termine di prescrizione al quale è soggetta una domanda presentata da un consumatore ai fini della restituzione di importi indebitamente versati, sulla base di clausole abusive ai sensi della direttiva 93/13, occorre rilevare che la Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sulla compatibilità con il principio di effettività di termini di prescrizione comparabili a quello di cui trattasi nei procedimenti principali, aventi durata di tre e cinque anni, che sono stati opposti ad azioni dirette a far valere gli effetti restitutori dell’accertamento della nullità di una clausola contrattuale abusiva. Secondo la Corte, a condizione che siano stabiliti e conosciuti in anticipo, termini del genere sono, in linea di principio, sufficienti per consentire al consumatore interessato di preparare e proporre un ricorso effettivo. Pertanto, durate da tre a cinque anni non sono, di per sé, incompatibili con il principio di effettività (v., in tal senso, sentenze del 9 luglio 2020, Raiffeisen Bank e BRD Groupe Société Générale, C‑698/18 e C‑699/18, EU:C:2020:537, punti 62 e 64, nonché del 16 luglio 2020, Caixabank e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C‑224/19 e C‑259/19, EU:C:2020:578, punto 87 e giurisprudenza ivi citata).

42      Di conseguenza, occorre considerare che, purché sia stabilito e conosciuto in anticipo, un termine di prescrizione di cinque anni, come quello di cui ai procedimenti principali, opposto ad una domanda presentata da un consumatore ai fini della restituzione di importi indebitamente versati, sulla base di clausole abusive ai sensi della direttiva 93/13, non appare tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dalla direttiva 93/13. Un termine di una durata del genere, infatti, è, in linea di principio, materialmente sufficiente per consentire al consumatore la preparazione e la proposizione di un ricorso effettivo al fine di fare valere i diritti conferitigli da suddetta direttiva, e ciò segnatamente sotto forma di richieste, di natura restitutoria, fondate sul carattere abusivo di una clausola contrattuale.

43      Tuttavia, con riguardo, in terzo luogo, al punto di partenza del termine di prescrizione di cui ai procedimenti principali, sussiste un rischio non trascurabile che il consumatore non sia in grado di far valere, durante detto termine, i diritti ad esso conferiti dalla direttiva 93/13 (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2020, OPR-Finance, C‑679/18, EU:C:2020:167, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

44      Dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio, infatti, risulta che il termine di prescrizione di cinque anni, previsto all’articolo 2224 del codice civile, inizia a decorrere, secondo la giurisprudenza derivante dai giudici francesi, dalla data di accettazione dell’offerta del mutuo in discussione.

45      In proposito, si deve tenere conto della situazione di inferiorità del consumatore rispetto al professionista sia per quanto riguarda il potere nelle trattative sia rispetto al grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni previamente predisposte dal professionista, senza poter incidere sul contenuto delle stesse (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2020, Raiffeisen Bank e BRD Groupe Société Générale, C‑698/18 e C‑699/18, EU:C:2020:537, punto 66 e giurisprudenza ivi citata). Del pari, occorre ricordare che i consumatori possono ignorare il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto di mutuo ipotecario o non conoscere la portata dei loro diritti derivanti dalla direttiva 93/13 (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, Caixabank e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C‑224/19 e C‑259/19, EU:C:2020:578, punto 90 e giurisprudenza ivi citata).

46      Va rilevato che un termine di prescrizione può essere compatibile con il principio di effettività unicamente se il consumatore ha avuto la possibilità di conoscere i suoi diritti prima che detto termine inizi a decorrere o scada (v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C‑40/08, EU:C:2009:615, punto 45; del 9 luglio 2020, Raiffeisen Bank e BRD Groupe Société Générale, C‑698/18 e C‑699/18, EU:C:2020:537, punto 67, nonché del 16 luglio 2020, Caixabank e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C‑224/19 e C‑259/19, EU:C:2020:578, punto 91).

47      Orbene, l’opposizione di un termine di prescrizione di cinque anni, come quello di cui trattasi nei procedimenti principali, a una domanda presentata da un consumatore ai fini della restituzione di importi indebitamente versati, sulla base di clausole abusive ai sensi della direttiva 93/13, che inizia a decorrere dalla data di accettazione dell’offerta di prestito, non è idonea a garantire a detto consumatore una tutela effettiva, dal momento che tale termine rischia di essere scaduto ancor prima che il consumatore possa essere a conoscenza della natura abusiva di una clausola contenuta nel contratto di cui trattasi. Un termine siffatto rende eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti che tale consumatore trae dalla direttiva 93/13 e viola, pertanto, il principio di effettività (v., per analogia, sentenze del 9 luglio 2020, Raiffeisen Bank e BRD Groupe Société Générale, C‑698/18 e C‑699/18, EU:C:2020:537, punti 67 e 75, nonché del 16 luglio 2020, Caixabank e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C‑224/19 e C‑259/19, EU:C:2020:578, punto 91).

48      In considerazione di quanto precede, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che subordina la presentazione di una domanda da parte di un consumatore:

–        ai fini dell’accertamento del carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto concluso tra un professionista e tale consumatore a un termine di prescrizione;

–        ai fini della restituzione di importi indebitamenti versati, sulla base di siffatte clausole abusive, a un termine di prescrizione di cinque anni, considerato che tale termine inizia a decorrere dalla data di accettazione dell’offerta di mutuo, cosicché il consumatore ha potuto, in quel momento, ignorare l’insieme dei suoi diritti derivanti dalla direttiva in parola.

 Sulla terza questione

49      Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «oggetto principale del contratto», ai sensi di tale disposizione, comprende le clausole del contratto di mutuo che prevedono che la valuta estera è la moneta di conto e che l’euro è la moneta di pagamento e che hanno l’effetto di far gravare il rischio di cambio sul mutuatario.

50      In conformità dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, la valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile. Il giudice può quindi controllare il carattere abusivo di una clausola, che verte sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, unicamente se tale clausola non è chiara e comprensibile.

51      A tal proposito, la Corte ha statuito che l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 sancisce un’eccezione al meccanismo di controllo nel merito delle clausole abusive quale previsto nell’ambito del sistema di tutela dei consumatori attuato da tale direttiva e che, pertanto, occorre dare un’interpretazione restrittiva alla disposizione in parola (sentenza del 20 settembre 2017, Andriciuc e a., C‑186/16, EU:C:2017:703, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

52      Per quanto riguarda la categoria delle clausole del contratto rientranti nella nozione di «oggetto principale del contratto», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, la Corte ha altresì dichiarato che dette clausole devono intendersi come quelle che fissano le prestazioni essenziali dello stesso contratto e che, come tali, lo caratterizzano. Per contro, le clausole che rivestono un carattere accessorio rispetto a quelle che definiscono l’essenza stessa del rapporto contrattuale non possono rientrare nella suddetta nozione (sentenza del 3 ottobre 2019, Kiss e CIB Bank, C‑621/17, EU:C:2019:820, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

53      Spetta al giudice del rinvio esaminare, dati la natura, l’impianto sistematico e le disposizioni dei contratti di mutuo di cui ai procedimenti principali, nonché il contesto giuridico e fattuale nel quale gli stessi si collocano, se le clausole in discussione nella terza questione costituiscano un elemento essenziale della prestazione del debitore consistente nel rimborso dell’importo messo a sua disposizione dal creditore (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2019, Kiss e CIB Bank, C‑621/17, EU:C:2019:820, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

54      Ciò posto, la Corte è tuttavia tenuta a desumere dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 i criteri applicabili in sede di tale esame (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2017, Andriciuc e a., C‑186/16, EU:C:2017:703, punto 33).

55      Al riguardo, per quanto concerne i contratti di mutuo espressi in valuta estera e rimborsabili in valuta nazionale, la Corte ha precisato che l’esclusione dalla valutazione del carattere abusivo delle clausole vertenti sulla congruità tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, non può essere applicata a clausole che si limitano a determinare, ai fini del calcolo dei rimborsi, il corso di conversione della valuta estera in cui è espresso il contratto di mutuo, senza però che alcun servizio di cambio fosse fornito dal mutuante in occasione del suddetto calcolo e non implicano pertanto alcuna «remunerazione» la cui congruità, quale contropartita di una prestazione effettuata dal medesimo, non può essere oggetto di una valutazione del suo carattere abusivo a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 (sentenza del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, punto 58).

56      Nondimeno, la Corte ha del pari precisato, senza tuttavia limitare tale considerazione ai soli contratti di mutuo denominati in valuta estera e rimborsabili in tale stessa valuta, che le clausole contrattuali relative al rischio nel cambio definiscono l’oggetto principale del contratto di cui trattasi (v., in particolare, sentenze del 20 settembre 2018, OTP Bank e OTP Faktoring, C‑51/17, EU:C:2018:750, punto 68 e giurisprudenza ivi citata, e del 14 marzo 2019, Dunai, C‑118/17, EU:C:2019:207, punto 48).

57      A tal proposito, è opportuno osservare che, con un contratto di credito, il creditore si impegna, principalmente, a mettere a disposizione del mutuatario una determinata somma di denaro, mentre quest’ultimo si impegna, da parte sua, principalmente a rimborsare, generalmente con gli interessi, detta somma secondo le scadenze previste. Le prestazioni essenziali del contratto in parola si riferiscono, dunque, ad una somma di denaro che deve essere definita in relazione alle valute di pagamento e di rimborso nello stesso pattuite. Pertanto, il fatto che un credito debba essere rimborsato in una certa valuta riguarda, in linea di principio, non già una modalità accessoria di pagamento, bensì la natura stessa dell’obbligazione del debitore, costituendo così un elemento essenziale di un contratto di mutuo (sentenza del 20 settembre 2017, Andriciuc e a., C‑186/16, EU:C:2017:703, punto 38).

58      Spetta quindi al giudice del rinvio valutare, tenendo conto dei criteri elaborati ai punti da 55 a 57 della presente sentenza, se le clausole dei contratti di cui trattasi nei procedimenti principali, che prevedono che la valuta estera sia la moneta di conto e che l’euro sia la moneta di pagamento e che hanno l’effetto di far ricadere il rischio di cambio sul mutuatario, riguardino la natura stessa dell’obbligo del debitore di rimborsare l’importo messo a sua disposizione dal mutuante, e ciò indipendentemente dal punto di accertare se la contestazione del consumatore verta altresì sulle spese di cambio.

59      Peraltro, occorre precisare che l’esistenza, in un contratto di mutuo espresso in valuta estera, di un’altra clausola che consente al mutuatario di esercitare un’opzione di conversione in euro in date prestabilite non può significare che le clausole relative al rischio di cambio acquisiscano per tale motivo una dimensione accessoria. Infatti, la circostanza che le parti abbiano la possibilità di modificare, a determinate scadenze, una delle clausole essenziali del contratto consente al mutuatario di modificare le condizioni del suo mutuo ex nunc, senza che l’esistenza di una siffatta possibilità abbia un’incidenza diretta sulla valutazione della prestazione essenziale che caratterizza il contratto di cui trattasi.

60      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che le clausole del contratto di mutuo che prevedono che la valuta estera sia la moneta di conto e che l’euro sia la moneta di pagamento e che hanno l’effetto di far gravare il rischio di cambio sul mutuatario rientrano nell’ambito di applicazione di suddetta disposizione nel caso in cui tali clausole stabiliscano un elemento essenziale che caratterizza il contratto in discussione.

 Sulla quarta e sulla quinta questione

61      Con la quarta e quinta questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, il requisito di trasparenza delle clausole di tale contratto che prevedono che la valuta estera sia la moneta di conto e che l’euro sia la moneta di pagamento e che hanno l’effetto di far ricadere il rischio di cambio sul mutuatario, sia soddisfatto quando il professionista ha fornito al consumatore informazioni relative all’impatto sugli obblighi finanziari del consumatore in parola dell’aumento o del deprezzamento eventuali dell’euro rispetto alla valuta estera in cui è stato espresso il mutuo.

62      Secondo una giurisprudenza costante relativa all’obbligo di trasparenza, le informazioni, prima della conclusione di un contratto, in merito alle condizioni contrattuali e alle conseguenze di detta conclusione sono, per un consumatore, di fondamentale importanza. È segnatamente sulla base di tale informazione che quest’ultimo decide se desidera vincolarsi contrattualmente ad un professionista aderendo alle condizioni preventivamente redatte da quest’ultimo (sentenza del 3 marzo 2020, Gómez del Moral Guasch, C‑125/18, EU:C:2020:138, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

63      Ne consegue che l’obbligo di trasparenza delle clausole contrattuali, quale risulta dall’articolo 4, paragrafo 2, e dall’articolo 5 della direttiva 93/13, non può essere limitato unicamente al carattere comprensibile sui piani formale e grammaticale di queste ultime. Poiché il sistema di tutela istituito da suddetta direttiva si basa sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda, in particolare, il livello di informazione, tale obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali e, pertanto, di trasparenza, imposto da detta direttiva, deve essere inteso in modo estensivo (sentenza del 3 marzo 2020, Gómez del Moral Guasch, C‑125/18, EU:C:2020:138, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

64      Di conseguenza, suddetto requisito deve essere inteso nel senso che impone non solo che la clausola di cui trattasi sia intellegibile per il consumatore sui piani formale e grammaticale, ma anche che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto di tale clausola e di valutare così, sulla base di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una siffatta clausola sui suoi obblighi finanziari (sentenza del 3 marzo 2020, Gómez del Moral Guasch, C‑125/18, EU:C:2020:138, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

65      Ciò comporta segnatamente che il contratto deve esporre in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo al quale fa riferimento la clausola in parola nonché, se del caso, il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole, di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano (v., in tal senso, sentenza del 27 gennaio 2021, Dexia Nederland, C‑229/19 e C 289/19, EU:C:2021:68, punto 50 nonché giurisprudenza ivi citata).

66      La questione se, nel caso di specie, il requisito di trasparenza sia stato rispettato deve essere esaminata dal giudice del rinvio alla luce di tutti gli elementi di fatto pertinenti, nel cui novero vi sono la pubblicità e l’informazione fornite, nell’ambito della negoziazione dei contratti di mutuo di cui trattasi nei procedimenti principali, non soltanto dal mutuante stesso, ma anche da qualsiasi altra persona che abbia partecipato, a nome di tale professionista, alla commercializzazione dei mutui in discussione.

67      Più nello specifico, spetta al giudice nazionale, quando valuta le circostanze ricorrenti al momento della conclusione del contratto, verificare che, nella causa in discussione, sia stato comunicato al consumatore il complesso degli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno e che gli consentono di valutare, segnatamente, il costo totale del suo mutuo. Svolgono un ruolo determinante in siffatta valutazione, da un lato, la questione di accertare se le clausole del contratto in parola siano formulate in modo chiaro e comprensibile cosicché un consumatore medio, come descritto al punto 64 della presente sentenza, sia posto in grado di valutare un costo del genere e, d’altro lato, la circostanza collegata alla mancata menzione nel contratto di credito delle informazioni considerate come essenziali alla luce della natura dei beni o dei servizi che costituiscono l’oggetto del suddetto contratto (v., in tal senso, sentenza del 3 marzo 2020, Gómez del Moral Guasch, C‑125/18, EU:C:2020:138, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

68      Nel caso di specie, il giudice del rinvio rileva che i ricorrenti nei procedimenti principali hanno ricevuto, prima della sottoscrizione dei loro mutui, informazioni sull’incidenza delle variazioni della parità tra l’euro e il franco svizzero sulla durata del contratto e sui versamenti ai fini del pagamento del saldo del conto. Tuttavia, il rischio di cambio non sarebbe stato affatto menzionato.

69      Per quanto riguarda i contratti di mutuo espressi in valuta estera, come quelli di cui trattasi nei procedimenti principali, occorre constatare, in primo luogo, che è pertinente, ai fini di detta valutazione, qualsiasi informazione fornita dal professionista che sia volta a chiarire al consumatore il funzionamento del meccanismo di cambio e il rischio ad esso connesso. Costituiscono elementi di particolare importanza le precisazioni relative ai rischi assunti dal mutuatario in caso di deprezzamento considerevole della moneta avente corso legale nello Stato membro in cui quest’ultimo è domiciliato e di un aumento del tasso di interesse estero.

70      A suddetto riguardo, come posto in evidenza dal Comitato europeo per il rischio sistemico nella sua raccomandazione CERS/2011/1, del 21 settembre 2011, sui prestiti in valuta estera (GU 2011, C 342, pag. 1), gli istituti finanziari devono fornire ai prenditori di mutuo informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa e dovrebbero quanto meno includere l’impatto sulle rate di rimborso che deriverebbe da un forte deprezzamento della moneta avente corso legale nello Stato membro nel quale il mutuatario è domiciliato e da un aumento del tasso di interesse estero (Raccomandazione A – Consapevolezza dei rischi da parte dei prenditori, punto 1) (sentenza del 20 settembre 2018, OTP Bank e OTP Faktoring, C‑51/17, EU:C:2018:750, punto 74 e giurisprudenza ivi citata).

71      La Corte ha rilevato, in particolare, che il mutuatario deve essere chiaramente informato del fatto che, sottoscrivendo un contratto di mutuo stipulato in una valuta estera, si espone a un rischio di cambio che gli sarà, eventualmente, economicamente difficile sostenere in caso di svalutazione della moneta nella quale egli percepisce il proprio reddito. Inoltre, il professionista, deve esporre le possibili variazioni dei tassi di cambio e i rischi inerenti alla sottoscrizione di un contratto del genere (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2018, OTP Bank e OTP Faktoring, C‑51/17, EU:C:2018:750, punto 75 e giurisprudenza ivi citata).

72      Ne deriva che, al fine di rispettare il requisito di trasparenza, le informazioni comunicate dal professionista devono poter consentire ad un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, non solo di comprendere che, in funzione delle variazioni del tasso di cambio, l’evoluzione della parità tra la moneta di conto e la moneta di pagamento può comportare conseguenze sfavorevoli nei confronti dei suoi obblighi finanziari, ma anche di comprendere, nell’ambito della sottoscrizione di un mutuo espresso in valuta estera, il rischio reale al quale si espone, nel corso di tutta la durata del contratto, nell’ipotesi di un deprezzamento significativo della valuta in cui riceve suoi guadagni rispetto alla moneta di conto.

73      Nel contesto in parola, occorre precisare che le simulazioni numeriche, come quelle incluse in talune offerte di mutuo in discussione nei procedimenti principali, possono costituire un elemento di informazione utile, se fondate su dati sufficienti ed esatti, e se contengono valutazioni oggettive che sono comunicate in modo chiaro e comprensibile al consumatore. Unicamente a tali condizioni siffatte simulazioni possono consentire al professionista di attirare l’attenzione di detto consumatore sul rischio delle conseguenze economiche negative, potenzialmente significative, delle clausole contrattuali di cui trattasi. Orbene, al pari di qualsiasi altra informazione relativa alla portata dell’impegno del consumatore, comunicata dal professionista, le simulazioni numeriche devono contribuire alla comprensione da parte di tale consumatore della portata reale del rischio, a lungo termine, connesso alle possibili variazioni dei tassi di cambio e, quindi, dei rischi inerenti alla conclusione di un contratto di mutuo espresso in valuta estera.

74      Pertanto, nell’ambito di un contratto di mutuo espresso in valuta estera che esponga il consumatore a un rischio di cambio, non può soddisfare il requisito di trasparenza la comunicazione a tale consumatore di informazioni, anche numerose, se queste ultime sono fondate sull’ipotesi che la parità tra la moneta di conto e la moneta di pagamento rimarrà stabile per tutta la durata del contratto in parola. Ciò vale in particolare quando il consumatore non è stato avvertito dal professionista del contesto economico che può avere ripercussioni sulle variazioni dei tassi di cambio, cosicché il consumatore non è stato messo in grado di comprendere concretamente le conseguenze potenzialmente gravi, che possono derivare dalla sottoscrizione di un mutuo espresso in valuta estera, sulla sua situazione finanziaria.

75      In secondo luogo, figura altresì tra gli elementi pertinenti, ai fini della valutazione menzionata al punto 67 della presente sentenza, il linguaggio utilizzato dall’istituto finanziario nei documenti precontrattuali e contrattuali. In particolare, l’assenza di termini o di spiegazioni che avvertano il mutuatario, in modo esplicito, dell’esistenza di rischi particolari connessi ai contratti di mutuo espressi in valuta estera può confermare che il requisito di trasparenza, quale risulta segnatamente dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, non è soddisfatto.

76      In terzo e ultimo luogo, alla luce delle circostanze di fatto rilevate al punto 15 della presente sentenza, occorre ricordare che la constatazione del carattere sleale di una pratica commerciale, sulla quale le parti nei procedimenti principali hanno discusso all’udienza dinanzi alla Corte, può del pari costituire un elemento tra gli altri sul quale il giudice nazionale può basare la sua valutazione del carattere abusivo delle clausole contenute in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2012, Pereničová e Perenič, C‑453/10, EU:C:2012:144, punto 43).

77      Nondimeno, un simile elemento non è idoneo a dimostrare automaticamente e di per sé che il requisito di trasparenza derivante dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 non è soddisfatto, giacché siffatto aspetto dev’essere esaminato in relazione a tutte le circostanze proprie al caso di specie (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2012, Pereničová e Perenič, C‑453/10, EU:C:2012:144, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

78      In considerazione dei rilievi che precedono, occorre rispondere alla quarta e alla quinta questione dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, il requisito di trasparenza delle clausole di tale contratto che prevedono che la valuta estera sia la moneta di conto e che l’euro sia la moneta di pagamento e che hanno l’effetto di far gravare il rischio di cambio sul mutuatario, è soddisfatto quando il professionista ha fornito al consumatore informazioni sufficienti ed esatte che consentano a un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di comprendere il funzionamento concreto del meccanismo finanziario in discussione e di valutare quindi il rischio delle conseguenze economiche negative, potenzialmente gravi, di clausole del genere sui suoi obblighi finanziari nel corso dell’intera durata del contratto medesimo.

 Sulla sesta e sulla settima questione

79      Con le sue questioni sesta e settima, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 93/13 debba essere interpretata nel senso che osta a che l’onere della prova del carattere chiaro e comprensibile di una clausola contrattuale, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, di suddetta direttiva, gravi sul consumatore e se tale ipotesi ricorra del pari per quanto riguarda la trasmissione delle informazioni contenute in documenti relativi alle tecniche di vendita utilizzate dal professionista, o da un altro soggetto che abbia partecipato, a nome di detto professionista, alla commercializzazione dei mutui in discussione.

80      In proposito, occorre rilevare che la direttiva 93/13 non contiene alcuna disposizione relativa all’onere della prova per quanto riguarda il carattere chiaro e comprensibile di una clausola contrattuale, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva stessa.

81      Pertanto, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 27 della presente sentenza, siffatte modalità di attuazione della tutela dei consumatori, prevista dalla direttiva 93/13, rientrano nell’ambito dell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri in forza del principio dell’autonomia procedurale di questi ultimi, fermo restando che tali modalità non devono essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) né essere strutturate in modo da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività).

82      A tal riguardo, occorre rilevare che la direttiva 93/13 mira in particolare a tutelare il consumatore al fine di riequilibrare l’asimmetria tra la posizione del professionista e quella del consumatore nel rapporto contrattuale. Una simile asimmetria risulta dalla situazione di inferiorità del consumatore rispetto al professionista per quanto riguarda tanto il potere di negoziazione quanto il grado di informazione, situazione che induce il consumatore ad aderire, come ricordato al punto 45 della presente sentenza, alle condizioni predisposte dal professionista, senza poter incidere sul contenuto delle stesse.

83      Analogamente, come già constatato al punto 78 della presente sentenza, affinché sia soddisfatto il requisito di trasparenza, quale risulta segnatamente dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, il professionista deve fornire al consumatore le informazioni sufficienti ed esatte che consentono a quest’ultimo di valutare il rischio delle conseguenze economiche negative, potenzialmente gravi, delle clausole contrattuali sui suoi obblighi finanziari.

84      In tale prospettiva, occorre rilevare che il rispetto del principio di effettività e la realizzazione dell’obiettivo sotteso alla direttiva 93/13, consistente nel proteggere il consumatore riequilibrando l’asimmetria tra la posizione del professionista e quella del consumatore, non potrebbero essere assicurati se l’onere della prova del carattere chiaro e comprensibile di una clausola contrattuale, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della menzionata direttiva, gravasse sul consumatore.

85      Infatti, come osservato, in sostanza, dal governo francese e dalla Commissione europea nelle loro osservazioni scritte, l’effettività dell’esercizio dei diritti conferiti dalla direttiva 93/13 non potrebbe essere garantita se il consumatore fosse tenuto a provare un fatto negativo, ossia che il professionista non gli abbia fornito tutte le informazioni necessarie al fine di soddisfare il requisito di trasparenza, quale risulta segnatamente dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13.

86      Per contro, si deve considerare che l’effettività dell’esercizio dei diritti conferiti dalla direttiva 93/13 può essere garantita quando il professionista, in via di principio, è tenuto a dimostrare dinanzi al giudice la corretta esecuzione dei suoi obblighi precontrattuali e contrattuali connessi in particolare al requisito di trasparenza delle clausole contrattuali, quale risulta segnatamente dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13. In tal modo può essere assicurata la tutela del consumatore, senza pregiudicare in maniera sproporzionata il diritto del professionista ad un equo processo (v., per analogia, sentenza del 18 dicembre 2014, CA Consumer Finance, C‑449/13, EU:C:2014:2464, punto 28).

87      Al riguardo, occorre peraltro precisare, per quanto riguarda i «documenti relativi alle tecniche di vendita», specificamente considerati dalla settima questione, che l’obbligo del professionista di dimostrare la corretta esecuzione dei suoi obblighi precontrattuali e contrattuali deve altresì ricomprendere la prova relativa alla comunicazione al consumatore delle informazioni contenute in documenti del genere da parte del professionista, o da qualsiasi altra persona che abbia partecipato, a nome di detto professionista, alla commercializzazione dei mutui in parola. Ciò vale in particolare quando si ritiene che siffatti documenti possano rivelarsi utili ai fini della valutazione del carattere chiaro e comprensibile di una clausola contrattuale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13.

88      Come giustamente osservato dal giudice del rinvio, spetta, in definitiva, al professionista controllare i canali di distribuzione dei suoi prodotti, che si tratti della scelta degli intermediari o della comunicazione commerciale nei confronti del consumatore. Questi dovrebbe quindi essere in grado di disporre delle prove del fatto che i documenti di cui trattasi non sono stati utilizzati o non lo erano più alla data di conclusione del contratto al fine di dimostrare la corretta esecuzione dei suoi obblighi precontrattuali e contrattuali connessi in particolare al requisito di trasparenza delle clausole contrattuali.

89      Da quanto precede risulta che occorre rispondere alla sesta e settima questione dichiarando che la direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che osta a che l’onere della prova del carattere chiaro e comprensibile di una clausola contrattuale, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, gravi sul consumatore.

 Sullottava questione

90      Con la sua ottava questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che le clausole di un contratto di mutuo che prevedono che la valuta estera sia la moneta di conto e che l’euro sia la moneta di pagamento e che hanno l’effetto di far gravare il rischio di cambio sul mutuatario, creino un significativo squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da detto contratto a danno del consumatore, dal momento che, da un lato, il professionista dispone di mezzi superiori al consumatore per anticipare il rischio di cambio e che, dall’altro, il rischio sopportato da suddetto professionista ha un limite massimo, mentre quello gravante sul mutuatario non lo ha.

91      Va ricordato innanzitutto che, in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti da tale contratto.

92      Occorre altresì precisare che, secondo una giurisprudenza costante, la competenza della Corte verte sull’interpretazione dei criteri che il giudice nazionale può o deve applicare in sede di esame di una clausola contrattuale alla luce delle disposizioni di tale direttiva, e in particolare in sede di esame del carattere eventualmente abusivo di una clausola ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, fermo restando che spetta al suddetto giudice pronunciarsi sulla qualificazione concreta di una clausola contrattuale particolare in funzione delle circostanze proprie del caso di specie. Ne risulta che la Corte deve limitarsi a fornire al giudice del rinvio indicazioni che quest’ultimo dovrà prendere in considerazione al fine di valutare il carattere abusivo della clausola di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2020, Profi Credit Polska, C‑84/19, C‑222/19 e C‑252/19, EU:C:2020:631, punto 91 e giurisprudenza ivi citata).

93      Quanto alla valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale, spetta al giudice nazionale accertare, alla luce dei criteri enunciati all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 5 della direttiva 93/13, se, date le circostanze proprie del caso di specie, una clausola di tal genere soddisfi i requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza posti dalla direttiva medesima (v., in particolare, sentenza del 7 novembre 2019, Profi Credit Polska, C‑419/18 et C‑483/18, EU:C:2019:930, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

94      Pertanto, il carattere trasparente di una clausola contrattuale, come richiesto dall’articolo 5 della direttiva 93/13, costituisce uno degli elementi da prendere in considerazione nell’ambito della valutazione del carattere abusivo di tale clausola, valutazione che deve essere svolta dal giudice nazionale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva (sentenza del 3 ottobre 2019, Kiss e CIB Bank, C‑621/17, EU:C:2019:820, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

95      Nel caso di specie, le clausole contrattuali di cui ai procedimenti principali, inserite in contratti di mutuo espressi in valuta estera, prevedono che le due parti subiscano un rischio di cambio, ma che il rischio sopportato dal professionista, nella fattispecie l’istituto bancario, sia limitato, mentre quello sopportato dal consumatore non lo è. Tali clausole fanno così gravare, in caso di deprezzamento rilevante della moneta nazionale rispetto alla valuta estera, il rischio di cambio sul consumatore.

96      A tal riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, nell’ambito dei contratti di mutuo espressi in valuta estera, come quelli di cui trattasi nei procedimenti principali, il giudice nazionale deve valutare, alla luce di tutte le circostanze della controversia principale, e, tenendo conto in particolare delle competenze e delle conoscenze del professionista riguardo alle possibili variazioni dei tassi di cambio e ai rischi inerenti alla sottoscrizione di un mutuo espresso in valuta estera, in un primo momento, la possibile violazione del requisito della buona fede e, in un secondo momento, la sussistenza di un eventuale significativo squilibrio, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2017, Andriciuc e a., C‑186/16, EU:C:2017:703, punto 56).

97      Per quanto attiene al requisito della buona fede, occorre rilevare, come risulta dal sedicesimo considerando della direttiva 93/13, che, nell’ambito di tale valutazione, occorre tener conto, in particolare, della forza delle rispettive posizioni di negoziazione delle parti e della questione se il consumatore sia stato in qualche modo incoraggiato a dare il suo consenso alla clausola di cui trattasi.

98      Relativamente alla questione di chiarire se una clausola crei, in contrasto con il requisito della buona fede, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti del contratto derivanti dallo stesso, il giudice nazionale deve verificare se il professionista, trattando in modo leale ed equo con il consumatore, potesse ragionevolmente aspettarsi che quest’ultimo aderisse a una simile clausola in seguito a un negoziato individuale (v., in particolare, sentenza del 3 settembre 2020, Profi Credit Polska, C‑84/19, C‑222/19 e C‑252/19, EU:C:2020:631, punto 93 e giurisprudenza ivi citata).

99      Pertanto, per valutare se le clausole di un contratto, come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, determinino a danno del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti del contratto di mutuo che contiene dette clausole, occorre tener conto di tutte le circostanze di cui il mutuante professionista poteva avere conoscenza al momento della conclusione del contratto in parola, tenuto conto in particolare delle sue competenze, per quanto riguarda le possibili variazioni dei tassi di cambio e i rischi inerenti alla sottoscrizione di un siffatto mutuo e che erano tali da avere ripercussioni sulla successiva esecuzione del contratto nonché sulla situazione giuridica del consumatore.

100    Alla luce delle conoscenze e dei mezzi superiori del professionista per anticipare il rischio di cambio, che può concretizzarsi in qualsiasi momento nel corso della durata del contratto, nonché del rischio non limitato relativo alle variazioni dei tassi di cambio che le clausole contrattuali come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali fanno gravare sul consumatore, occorre considerare che clausole del genere possono dar luogo ad un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto di mutuo interessato a danno del consumatore.

101    In effetti, con riserva delle verifiche che spetta al giudice del rinvio svolgere, le clausole contrattuali di cui trattasi nei procedimenti principali sembrano far gravare sul consumatore, nella misura in cui il professionista non ha rispettato il requisito di trasparenza nei confronti di tale consumatore, un rischio sproporzionato rispetto alle prestazioni e all’importo del mutuo ricevuto, poiché l’applicazione di siffatte clausole comporta che il consumatore debba sopportare il costo dell’andamento dei tassi di cambio a termine. In funzione di tale andamento, detto consumatore può trovarsi in una situazione in cui, da un lato, l’importo del capitale residuo dovuto in moneta di pagamento, nella fattispecie in euro, è considerevolmente più elevato della somma inizialmente presa in prestito e, dall’altro, le mensilità versate hanno quasi esclusivamente coperto i soli interessi. Ciò si verifica, in particolare, quando un simile incremento del capitale residuo dovuto in valuta nazionale non è equilibrato dalla differenza tra il tasso di interesse della valuta estera e quello della valuta nazionale, fermo restando che l’esistenza di una siffatta differenza costituisce il vantaggio principale di un mutuo espresso in valuta estera per il mutuatario.

102    In un contesto del genere, tenuto conto segnatamente del requisito di trasparenza derivante dall’articolo 5 della direttiva 93/13, non si potrebbe ritenere che il professionista potesse ragionevolmente aspettarsi, negoziando in modo trasparente con il consumatore, che quest’ultimo aderisse a una simile clausola in seguito a un negoziato individuale (v., per analogia, sentenza del 3 settembre 2020, Profi Credit Polska, C‑84/19, C‑222/19 e C 252/19, EU:C:2020:631, punto 96), circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

103    In considerazione di quanto precede, occorre rispondere all’ottava questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che le clausole di un contratto di mutuo che prevedono che la valuta estera sia la moneta di conto e che l’euro sia la moneta di pagamento e che hanno l’effetto di far gravare il rischio di cambio, senza che sia limitato, sul mutuatario, sono tali da determinare un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da detto contratto, a danno del consumatore, nella misura in cui il professionista non poteva ragionevolmente aspettarsi, rispettando il requisito di trasparenza nei confronti del consumatore, che quest’ultimo accettasse, a seguito di una negoziazione individuale, un rischio sproporzionato di cambio che risulta da siffatte clausole.

 Sulle spese

104    Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che subordina la presentazione di una domanda da parte di un consumatore:

–        ai fini dell’accertamento del carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto concluso tra un professionista e tale consumatore a un termine di prescrizione;

–        ai fini della restituzione di importi indebitamenti versati, sulla base di siffatte clausole abusive, a un termine di prescrizione di cinque anni, considerato che tale termine inizia a decorrere dalla data di accettazione dell’offerta di mutuo, cosicché il consumatore ha potuto, in quel momento, ignorare l’insieme dei suoi diritti derivanti dalla direttiva in parola.

2)      L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che le clausole del contratto di mutuo che prevedono che la valuta estera sia la moneta di conto e che l’euro sia la moneta di pagamento e che hanno l’effetto di far gravare il rischio di cambio sul mutuatario rientrano nell’ambito di applicazione di suddetta disposizione nel caso in cui tali clausole stabiliscano un elemento essenziale che caratterizza il contratto in discussione.

3)      L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, il requisito di trasparenza delle clausole di tale contratto che prevedono che la valuta estera sia la moneta di conto e che l’euro sia la moneta di pagamento e che hanno l’effetto di far gravare il rischio di cambio sul mutuatario, è soddisfatto quando il professionista ha fornito al consumatore informazioni sufficienti ed esatte che consentano a un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di comprendere il funzionamento concreto del meccanismo finanziario in discussione e di valutare quindi il rischio delle conseguenze economiche negative, potenzialmente gravi, di clausole del genere sui suoi obblighi finanziari nel corso dell’intera durata del contratto medesimo.

4)      La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che osta a che l’onere della prova del carattere chiaro e comprensibile di una clausola contrattuale, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, gravi sul consumatore.

5)      L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che le clausole di un contratto di mutuo che prevedono che la valuta estera sia la moneta di conto e che l’euro sia la moneta di pagamento e che hanno l’effetto di far gravare il rischio di cambio, senza che sia limitato, sul mutuatario, sono tali da determinare un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da detto contratto a danno del consumatore, nella misura in cui il professionista non poteva ragionevolmente aspettarsi, rispettando il requisito di trasparenza nei confronti del consumatore, che quest’ultimo accettasse, a seguito di una negoziazione individuale, un rischio sproporzionato di cambio che risulta da siffatte clausole.


Firme


*      Lingua processuale: il francese.