ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

14 aprile 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 17, paragrafo 2, lettera a) – Soggetto passivo misto – Prorata di detrazione – Strutture sanitarie pubbliche o private che esercitano attività esenti – Normativa nazionale che esclude la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto di beni o servizi utilizzati ai fini di dette attività esenti»

Nella causa C‑573/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma (Italia), con ordinanza del 12 ottobre 2020, pervenuta in cancelleria il 30 ottobre 2020, nel procedimento

Casa di Cura Città di Parma SpA

contro

Agenzia delle Entrate,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, M. Safjan (relatore) e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, e all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1977, L 145, pag. 1; in prosieguo: la «sesta direttiva»).

2        Detta domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Casa di Cura Città di Parma SpA e l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Parma (Italia), in merito al rifiuto di quest’ultima di concedere alla Casa di Cura Città di Parma il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa all’acquisto di beni o servizi utilizzati ai fini della sua attività.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        L’articolo 13, parte A, della sesta direttiva dispone quanto segue:

«1.      Fatte salve le altre disposizioni [dell’Unione], gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste in appresso e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:

(...)

b)      l’ospedalizzazione e le cure mediche nonché le operazioni ad esse strettamente connesse, assicurate da organismi di diritto pubblico oppure, a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per i medesimi, da istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici e altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti;

c)      le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dagli Stati membri interessati;

(...)».

4        L’articolo 17, paragrafi 2, 3 e 5, di detta direttiva prevede quanto segue:

«2.      Nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a [detrarre] dall’imposta di cui è debitore:

a)      l’[IVA] dovuta o assolta per le merci che gli sono o gli saranno fornite e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo;

(...)

3.      Gli Stati membri accordano altresì ad ogni soggetto passivo la [detrazione] o il rimborso dell’[IVA] di cui al paragrafo 2 nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini:

a)      di sue operazioni relative alle attività economiche di cui all’articolo 4, paragrafo 2, effettuate all’estero, che darebbero diritto a [detrazione] se fossero effettuate all’interno del paese;

b)      di sue operazioni esenti ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera i), dell’articolo 15 e dell’articolo 16, paragrafo 1, punti B, C e D, e paragrafo 2;

c)      di sue operazioni esenti ai sensi dell’articolo 13[, parte] B, lettera a) e lettera d), punti da 1 a 5, quando il cliente risieda fuori dell[’Unione europea] o quando tali operazioni sono direttamente connesse a beni destinati a essere esportati in un paese non appartenente all[’Unione].

(...)

5.      Per quanto riguarda i beni ed i servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a [detrazione] di cui ai paragrafi 2 e 3, sia per operazioni che non conferiscono tale diritto, la [detrazione] è ammessa soltanto per il prorata dell’[IVA] relativo alla prima categoria di operazioni.

Detto prorata è determinato ai sensi dell’articolo 19 per il complesso delle operazioni compiute dal soggetto passivo.

Tuttavia, gli Stati membri possono:

a)      autorizzare il soggetto passivo a determinare un prorata per ogni settore della propria attività, se vengono tenute contabilità distinte per ciascun settore;

b)      obbligare il soggetto passivo a determinare un prorata per ogni settore della propria attività ed a tenere contabilità distinte per ciascuno di questi settori;

c)      autorizzare od obbligare il soggetto passivo ad operare la [detrazione] in base all’utilizzazione della totalità o di una parte dei beni e servizi;

d)      autorizzare od obbligare il soggetto passivo ad operare la [detrazione] secondo la norma di cui al primo comma relativamente a tutti i beni e servizi utilizzati per tutte le operazioni ivi contemplate;

e)      prevedere che non si tenga conto dell’[IVA] che non può essere [detratta] dal soggetto passivo quando essa sia insignificante».

5        L’articolo 19 della citata direttiva, che stabilisce le regole applicabili al calcolo del prorata di detrazione, enuncia, al paragrafo 1, quanto segue:

«Il prorata di [detrazione] previsto dall’articolo 17, paragrafo 5, primo comma, risulta da una frazione avente:

–        al numeratore l’importo totale della cifra d’affari annua, al netto dell’[IVA], relativo alle operazioni che danno diritto a [detrazione] ai sensi dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3,

–        al denominatore l’importo totale della cifra d’affari annua, al netto dell’[IVA], relativo alle operazioni che figurano al numeratore e a quelle che non danno diritto a [detrazione]. Gli Stati membri possono includere anche nel denominatore l’importo di sovvenzioni diverse da quelle di cui all’articolo 11[, parte] A, paragrafo 1, lettera a).

Il prorata viene determinato su base annuale, in percentuale e viene arrotondato all’unità superiore».

 Diritto italiano

6        L’articolo 10, comma 1, numeri 18 e 19, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 – Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto (supplemento ordinario alla GURI n. 292, dell’11 novembre 1972), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «decreto n. 633/1972»), così dispone:

«Sono esenti dall’imposta:

(...)

18)      le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza (…);

19)      le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS (…);

(…)».

7        L’articolo 19, comma 5, del decreto n. 633/1972 così recita:

«Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10, il diritto alla detrazione dell’imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all’articolo 19 bis (…)».

8        L’articolo 19 bis, comma 1, di detto decreto stabilisce le modalità di calcolo della percentuale di detrazione, precisando in particolare quanto segue:

«La percentuale di detrazione di cui all’articolo 19, comma 5, è determinata in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo (…)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

9        La Casa di Cura Città di Parma, ospedale privato, ha proposto un ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Parma per l’annullamento della decisione implicita dell’amministrazione finanziaria, Direzione Provinciale di Parma, di respingere la sua domanda di rimborso dell’IVA che aveva versato sugli acquisti di beni e servizi effettuati ai fini dell’esercizio della sua attività e che non aveva potuto detrarre.

10      Tale IVA non è stata detratta a causa dell’inclusione delle operazioni esenti di cui all’articolo 10, comma 1, numeri 18 e 19, del decreto n. 633/1972 nel calcolo del prorata di detrazione dell’IVA ai sensi del combinato disposto dell’articolo 19, comma 5, di tale decreto e dell’articolo 19 bis dello stesso. Difatti, la legislazione nazionale applicabile non prevede il pagamento dell’IVA per i servizi sanitari e quindi non consente la detrazione dell’IVA pagata dagli operatori sanitari sull’acquisto di beni o servizi utilizzati ai fini di tali prestazioni.

11      In particolare, tale normativa nazionale non consente la detrazione dell’IVA assolta a monte per l’acquisto di beni e servizi utilizzati ai fini di attività esenti e prevede, di conseguenza, che il diritto di un soggetto passivo misto a detrarre l’IVA sia calcolato in base a un prorata corrispondente al rapporto tra l’importo delle operazioni che danno diritto a detrazione e l’importo totale delle operazioni effettuate nell’anno in questione, comprese le prestazioni medico-sanitarie esenti.

12      Il giudice del rinvio ritiene che tale normativa nazionale sia contraria all’obiettivo di neutralità dell’IVA e alla regola secondo cui tale imposta grava esclusivamente sul consumatore finale, come previsto dall’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva, in quanto un tale calcolo del prorata di detrazione avrebbe l’effetto distorsivo di rendere l’istituto sanitario il consumatore finale dei beni o servizi acquistati nell’esercizio delle sue attività e di aumentare il prezzo finale della prestazione in questione. A suo avviso, l’assoluta indetraibilità dell’IVA sugli acquisti di un contribuente che ha effettuato una prestazione esente genera un’«IVA occulta» che ricade in definitiva sul consumatore finale, che viceversa la normativa dell’Unione e la stessa normativa nazionale intenderebbero tutelare.

13      Infine, il giudice del rinvio ritiene che, poiché il regime dell’IVA non è uniforme a livello dell’Unione, gli operatori italiani siano discriminati rispetto ai loro concorrenti di altri Stati membri che, a determinate condizioni, applicano un’aliquota ridotta, come risulta da alcuni documenti della Commissione europea.

14      In tali circostanze, la Commissione tributaria provinciale di Parma ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      [Se vi sia] un conflitto tra la legislazione nazionale e il diritto [dell’Unione europea] e, in modo particolare, tra l’articolo 19, comma 5, e l’articolo 19 bis del [decreto n. 633/1972] (ossia la normativa nazionale che disciplina il meccanismo del “pro-rata di indetraibilità IVA”) e l’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della [sesta direttiva];

2)       [Se] la disparità di trattamento esistente tra gli operatori sanitari italiani, ritenuti «consumatori finali» (con gravame di IVA) e gli operatori sanitari di altri Stati membri dell’Unione europea (quali Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia, Francia e Spagna) ritenuti «operatori intermedi» (con diritto di detrazione dell’IVA) [sia compatibile con il diritto dell’Unione];

3)      [Se esista] o meno una disparità di trattamento relativamente al regime IVA, tra i vari Stati membri dell’Unione europea, dal momento che a fronte dell’esenzione IVA applicata in Italia, in altri Stati membri dell’Unione europea (Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia, Francia e Spagna), le medesime prestazioni medico-sanitarie sono invece assoggettate ad IVA, ragion per cui a medesime prestazioni medico-sanitarie corrispondono aliquote IVA differenti e, per l’effetto, un differente diritto alla detrazione;

4)      [Se] la disparità sussistente tra gli operatori sanitari italiani – ivi compreso Casa di Cura Città di Parma – e gli operatori di altri Stati membri dell’Unione europea (Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia, Francia e Spagna) in relazione all’assoggettamento, per questi ultimi, delle proprie prestazioni medico-sanitarie all’imposta sul valore aggiunto e, per l’effetto, a differenza degli altri operatori sanitari, al correlato diritto alla detrazione e/o rimborso dell’IVA pagata sugli acquisti [sia compatibile con il diritto dell’Unione europea]».

 Sulle questioni pregiudiziali

15      Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, quando una questione pregiudiziale è identica a una questione sulla quale la Corte ha già statuito, quando la risposta a tale questione può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta alla questione pregiudiziale non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata. Essa può statuire in tal modo, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, anche quando il ricorso è manifestamente irricevibile.

16      Queste disposizioni devono essere applicate nell’ambito della presente causa.

 Sulla prima questione

17      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale la quale non autorizza la detrazione dell’IVA assolta a monte per l’acquisto di beni e servizi utilizzati ai fini di attività esenti e che prevede, di conseguenza, che il diritto alla detrazione dell’IVA di un soggetto passivo misto venga calcolato sulla base di un prorata, corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione e l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate nel corso dell’anno rilevante, ivi comprese le prestazioni medico‑sanitarie esenti.

18      A questo proposito, occorre ricordare che, con ordinanza del 13 dicembre 2012, Debiasi (C‑560/11, non pubblicata, EU:C:2012:802), la Corte si è pronunciata sulla stessa questione pregiudiziale, posta dallo stesso giudice del rinvio.

19      La Corte ha sottolineato, nel punto 34 di detta ordinanza, che il sistema delle detrazioni istituito dalla sesta direttiva mira a sgravare interamente l’imprenditore dall’onere dell’IVA dovuta o pagata nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Pertanto, il sistema comune dell’IVA cerca di garantire la perfetta neutralità per quanto riguarda l’onere fiscale gravante su tutte le attività economiche, indipendentemente dai loro scopi o dai loro risultati, a condizione che queste attività siano, in linea di principio, esse stesse soggette all’IVA.

20      Inoltre, la Corte ha ricordato che dal testo dell’articolo 17, paragrafo 2, della sesta direttiva risulta chiaramente che il diritto a detrazione dell’IVA riguarda soltanto i beni e i servizi utilizzati ai fini delle operazioni soggette a imposta del soggetto passivo (ordinanza del 13 dicembre 2012, Debiasi, C‑560/11, non pubblicata, EU:C:2012:802, punto 35).

21      È per tale motivo che la Corte ha più volte statuito che, quando beni o servizi acquistati da un soggetto passivo vengono impiegati ai fini di operazioni esenti, non può esservi né riscossione dell’imposta a valle, né detrazione dell’imposta a monte (ordinanza del 13 dicembre 2012, Debiasi, C‑560/11, non pubblicata, EU:C:2012:802, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

22      Peraltro, l’articolo 17, paragrafo 5, della sesta direttiva stabilisce il regime che si applica al diritto alla detrazione dell’IVA quando quest’ultima si riferisce a beni o a servizi che sono utilizzati dal soggetto passivo «sia per operazioni che danno diritto a [detrazione] di cui ai paragrafi 2 e 3, sia per operazioni che non conferiscono tale diritto». In un’ipotesi siffatta, la detrazione è ammessa solo per la parte dell’IVA che è proporzionale all’importo del primo tipo di operazioni tassate (ordinanza del 13 dicembre 2012, Debiasi, C‑560/11, non pubblicata, EU:C:2012:802, punto 38).

23      In tale situazione, il diritto a detrazione viene calcolato, a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, secondo comma, della sesta direttiva, secondo un prorata determinato ai sensi dell’articolo 19 della medesima direttiva. La Corte ha chiarito che, sebbene l’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, di tale direttiva consenta agli Stati membri di derogare a tale norma, prevedendo l’applicazione di uno degli altri metodi di determinazione del diritto a detrazione elencati in tale comma, ciò costituisce soltanto una facoltà e non un obbligo (ordinanza del 13 dicembre 2012, Debiasi, C‑560/11, non pubblicata, EU:C:2012:802, punto 39).

24      Quanto all’articolo 19, paragrafo 1, della sesta direttiva, esso prevede che il prorata di detrazione risulti da una frazione avente, al numeratore, l’importo totale del fatturato relativo alle operazioni che danno diritto a detrazione e, al denominatore, l’importo totale del fatturato relativo alle operazioni che figurano al numeratore e a quelle che non danno diritto a detrazione.

25      Poiché, come risulta dalle considerazioni svolte nei punti da 19 a 21 della presente ordinanza, le operazioni esenti non conferiscono, in linea di principio, un diritto a detrazione, l’articolo 19, paragrafo 1, della sesta direttiva prevede l’inclusione del fatturato relativo alle suddette operazioni nel denominatore della frazione che consente di calcolare il prorata di detrazione. Il fatto che tali operazioni esenti siano costituite da prestazioni medico‑sanitarie non porta a modificare tale analisi.

26      Alla luce delle considerazioni esposte nei punti da 18 a 21 della presente ordinanza, la Corte ha dichiarato che l’articolo 17, paragrafi 2 e 5, e l’articolo 19 della sesta direttiva devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale che non consente la detrazione dell’IVA pagata a monte per l’acquisto di beni e servizi utilizzati ai fini di attività esenti e che prevede, di conseguenza, che il diritto di un soggetto passivo misto a detrarre tale imposta sia calcolato sulla base di un prorata corrispondente al rapporto tra l’importo delle operazioni che danno diritto a detrazione e l’importo totale delle operazioni effettuate durante l’anno, comprese le prestazioni medico-sanitarie esenti (ordinanza del 13 dicembre 2012, Debiasi, C‑560/11, non pubblicata, EU:C:2012:802, punto 42).

27      Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva dev’essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale la quale non autorizza la detrazione dell’IVA assolta a monte per l’acquisto di beni e servizi utilizzati ai fini di attività esenti e che prevede, di conseguenza, che il diritto a detrazione dell’IVA di un soggetto passivo misto venga calcolato sulla base di un prorata, corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione e l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate nel corso dell’anno rilevante, ivi comprese le prestazioni medico‑sanitarie esenti.

 Sulle questioni dalla seconda alla quarta

28      Con le sue questioni dalla seconda alla quarta, che devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’alterazione della parità di trattamento che esso constata tra gli operatori italiani che forniscono prestazioni sanitarie, esclusi dal diritto a detrazione dell’IVA, da un lato, e quelli di altri Stati membri, dall’altro, sia compatibile con il diritto dell’Unione.

29      Ai sensi dell’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve contenere, tra l’altro, «l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale».

30      Secondo una giurisprudenza costante della Corte, al fine di consentire ad essa di adempiere al suo compito nel rispetto dei trattati nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, è indispensabile che i giudici nazionali spieghino le ragioni precise per le quali essi ritengono che una risposta alle loro questioni sia necessaria ai fini della soluzione della controversia pendente nel procedimento principale (v., in tal senso, ordinanze del 14 novembre 2013, Mlamali, C‑257/13, non pubblicata, EU:C:2013:763, punto 20, e del 3 luglio 2014, Talasca, C‑19/14, EU:C:2014:2049, punto 19).

31      A questo proposito occorre ricordare che il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione di cui essi necessitano per risolvere la controversia che sono chiamati a dirimere (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 1992, Meilicke, C‑83/91, EU:C:1992:332, punto 22, nonché ordinanza dell’8 settembre 2016, Caixabank e Abanca Corporación Bancaria, C‑91/16 e C‑120/16, non pubblicata, EU:C:2016:673, punto 13).

32      Il procedimento principale riguarda la decisione implicita dell’amministrazione finanziaria, Direzione Provinciale di Parma, di respingere la domanda di rimborso dell’IVA che la Casa di Cura Città di Parma ha versato, in qualità di operatore sanitario, sull’acquisto di beni e servizi utilizzati ai fini delle sue prestazioni sanitarie e che non ha potuto detrarre. In tale contesto, non risulta dalle informazioni fornite dal giudice nazionale in che misura le risposte alle questioni proposte, dalla seconda alla quarta, riguardanti una presunta alterazione della parità di trattamento tra gli operatori sanitari dei vari Stati membri, siano necessarie per la soluzione della controversia principale.

33      In queste circostanze, rispondere alle questioni proposte, dalla seconda alla quarta, equivarrebbe, per la Corte, a formulare un parere consultivo su questioni generali irrilevanti ai fini della soluzione della controversia pendente davanti al giudice del rinvio.

34      Orbene, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, la giustificazione del rinvio pregiudiziale consiste non nella formulazione di pareri consultivi su questioni generali o ipotetiche, bensì nell’esigenza inerente alla soluzione effettiva di una controversia vertente sul diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 42, e ordinanza del 27 ottobre 2016, Uber Belgium, C‑526/15, non pubblicata, EU:C:2016:830, punto 19).

35      In ogni caso, data l’assenza, allo stato attuale del diritto dell’Unione, di un’armonizzazione completa delle legislazioni nazionali in materia di IVA, gli Stati membri conservano un certo margine di discrezionalità in questo settore e possono quindi adottare normative che sottopongano gli operatori contemplati dalle rispettive legislazioni IVA a regimi parzialmente divergenti, cosicché un giudice nazionale non può giungere a stabilire la rilevanza, dal punto di vista di tale diritto, di un’eventuale disparità di trattamento che esso ritenga di riscontrare.

36      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, le questioni proposte, dalla seconda alla quarta, devono essere considerate manifestamente irricevibili ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

 Sulle spese

37      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.


Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

L’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale la quale non autorizza la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte per l’acquisto di beni e servizi utilizzati ai fini di attività esenti e che prevede, di conseguenza, che il diritto a detrazione dell’IVA di un soggetto passivo misto venga calcolato sulla base di un prorata, corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione e l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate nel corso dell’anno rilevante, ivi comprese le prestazioni medico‑sanitarie esenti.

Lussemburgo, 14 aprile 2021

Il cancelliere

 

Il presidente della Sesta Sezione

A. Calot Escobar

 

L. Bay Larsen


*      Lingua processuale: l’italiano.