SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
15 aprile 2021 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) no 2658/87 – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Voci doganali – Voci 4407 e 4409 – Tavole di legno piallate sulle quali ai quattro angoli è stato apportato un leggero arrotondamento sull’intera lunghezza della tavola»
Nella causa C‑62/20,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua neerlandese, Belgio), con decisione del 17 gennaio 2020, pervenuta in cancelleria il 6 febbraio 2020, nel procedimento
Vogel Import Export NV
contro
Belgische Staat,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da M. Ilešič, presidente di sezione, E. Juhász (relatore) e I. Jarukaitis, giudici,
avvocato generale: G. Hogan
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
|
– |
per la Vogel Import Export NV, da J. De Bruyn e E. Gevers, advocaten; |
|
– |
per il governo belga, da S. Baeyens, J.-C. Halleux e C. Pochet, in qualità di agenti; |
|
– |
per la Commissione europea, da M. Salyková e P. Vanden Heede, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
|
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle voci tariffarie 4407 e 4409 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016 (GU 2012, L 294, pag. 1) (in prosieguo: la «NC»). |
|
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Vogel Import Export NV (in prosieguo: la «Vogel») e il Belgische Staat (Stato belga) in merito alla classificazione tariffaria di tavole di legno piallate sulle quali ai quattro angoli è stato apportato un arrotondamento sull’intera lunghezza della tavola. |
Contesto normativo
Diritto internazionale
|
3 |
Il Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), è stato istituito dalla convenzione recante creazione di detto Consiglio, stipulata a Bruxelles il 15 dicembre 1950. Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato elaborato dall’OMD e istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, dalla decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1) (in prosieguo: la «convenzione sul SA»). |
|
4 |
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione del SA, ogni parte contraente si impegna, in particolare, a far sì che le proprie nomenclature tariffarie e statistiche siano conformi al SA, ad utilizzare tutte le voci e le sottovoci di quest’ultimo, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici, e a seguire l’ordine di numerazione di detto sistema. La stessa disposizione impone alle parti contraenti l’obbligo di applicare le norme generali per l’interpretazione del SA nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci del medesimo e di non modificarne la portata. |
|
5 |
L’OMD approva, alle condizioni stabilite all’articolo 8 della convenzione sul SA, le note esplicative e i pareri di classificazione adottati dal comitato del SA. |
|
6 |
Le note esplicative del SA relative alle sottovoci pertinenti della voce 4407, quest’ultima intitolata «Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm», prevedono quanto segue: «Questa voce comprende, a parte qualche eccezione, il legno segato per il lungo o privo di sciaveri, oppure tranciato o sfogliato e di uno spessore superiore a 6 mm. Si presenta sotto forma di travi, tavoloni, tavole, assicelle, panconcelli ecc. e di prodotti che equivalgono ai legni segati ottenuti però con una macchina per piallare-fresare. Questa operazione permette di ottenere dimensioni estremamente precise e un aspetto di superficie migliore di quello ottenuto con la sega, ciò che rende superflua una piallatura ulteriore. Questa voce comprende anche i fogli tranciati o sfogliati come anche le liste e le tavolette per parquet, diverse da quelle che sono state profilate lungo uno o più orli, superfici o estremità (voce 4409). Questa voce comprende ugualmente i legni che non presentano una Sezione quadrata o rettangolare, come anche quelli la cui Sezione non è uniforme. Essi possono anche essere piallati (anche con un angolo leggermente arrotondato), levigati o assiemati in pezzi, per esempio, mediante giuntura a spina (vedi le considerazioni generali di questo Capitolo). Sono ugualmente esclusi da questa voce: (...) Legno profilato lungo uno o più orli o superfici della voce 4409. (...)». |
|
7 |
Le note esplicative del SA relative alle sottovoci pertinenti della voce 4409, quest’ultima intitolata «Legno (comprese le liste e le tavolette per parquet, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa», recitano come segue: «Questa voce comprende i legni, e in particolare quelli in forma di tavole, che dopo essere stati squadrati o segati, sono stati profilati lungo uno o più orli, superfici o estremità, sia per facilitarne l’unione, sia per ottenere le mondature o le liste descritte al capoverso 4) che segue, anche piallati, pomiciati o riuniti con giuntura a spina. (...). (...) Questa voce comprende ugualmente:
Questa voce comprende inoltre, le liste e le tavolette per parquet, costituite da pezzi di legno relativamente stretti, a condizione che siano stati profilati (per esempio, scanalati). Se semplicemente piallate, pomiciate o, per esempio, commesse con giuntura a spina, esse rientrano nella voce 4407. Le liste e le tavolette impiallacciate o compensate sono assegnate alla voce 4412. (...)». |
Diritto dell’Unione
|
8 |
La classificazione doganale delle merci importate nell’Unione Europea è regolata dalla NC, che si basa sul SA. |
|
9 |
Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000 (GU 2000, L 28, pag. 16), la Commissione europea adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle aliquote dei dazi doganali, così come essa risulta dalle decisioni adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione. Tale regolamento si applica a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo. |
|
10 |
La versione della NC applicabile ai fatti del procedimento principale è, dato che la domanda di informazioni tariffarie vincolanti è stata presentata il 30 ottobre 2017, quella relativa all’anno 2017, risultante dal regolamento di esecuzione 2016/1821 che modifica l’allegato I del regolamento n. 2658/87. |
|
11 |
La parte I della NC, che contiene una serie di disposizioni preliminari, comprende un titolo I sulle regole generali, la cui sezione A, intitolata «Regole generali per l’interpretazione della [NC]» (in prosieguo: le «regole generali»), recita come segue: «La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole. 1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino con il testo di dette voci e note.
3. Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:
(...) 6. La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili». |
|
12 |
La seconda parte della NC, intitolata «Tabella dei dazi», contiene, tra l’altro, la sezione IX, intitolata «Legno, carbone di legna e lavori di legno; sughero e lavori di sughero; lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio». |
|
13 |
La sezione IX comprende il capitolo 44, intitolato «Legno, carbone di legna e lavori di legno». |
|
14 |
Il capitolo 44 della NC comprende la voce 4407, in cui rientrano, segnatamente, le sottovoci 440729 e 44072983:
|
|
15 |
Il capitolo 44 della NC comprende anche la voce 4409, in cui rientra, segnatamente, la sottovoce 44092200:
|
|
16 |
Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, la Commissione adotta note esplicative della NC (in prosieguo: le «note esplicative della NC»). |
|
17 |
Le note esplicative della NC, pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 4 marzo 2015 (GU 2015, C 76, pag. 1), relative alle sottovoci 44072110 a 44072995, menzionano quanto segue: «di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 2 di questo capitolo» e «Vedi ugualmente la nota esplicativa di sottovoci del SA relativa alle denominazioni di taluni legni tropicali, ripresa nelle considerazioni generali delle note esplicative del SA del presente capitolo. Si veda altresì l’allegato alle note esplicative del SA del presente capitolo». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
|
18 |
Il 30 ottobre 2017, la Vogel ha presentato all’autorità doganale competente una domanda di informazione tariffaria vincolante in merito alla classificazione tariffaria delle tavole di legno di ipé piallate lungo i bordi sulle quali ai quattro angoli è stato apportato un arrotondamento sull’intera lunghezza della tavola. Poiché l’intera lunghezza dei quattro angoli dell’oggetto in questione è arrotondata in modo regolare, quest’ultimo non presenta più una sezione rettangolare. |
|
19 |
Per poter realizzare il profilo di tale oggetto, occorre montare sulla pialla coltelli appositamente progettati. La denominazione commerciale di detto oggetto indica che il legno è stato piallato su tutti e quattro i bordi e che i suoi quattro angoli sono stati arrotondati. |
|
20 |
Il 7 dicembre 2017, la suddetta autorità doganale ha emesso un’informazione tariffaria vincolante relativa a «tavole piallate con una sezione quasi rettangolare e bordi lunghi e leggermente arrotondati che non facilitano in alcun modo l’unione (esse non sono né a incastro semplice, né scanalate, né sagomate a forma di battente, né con limbelli, né smussate con incastri a V, né con modanature), di legno di Ipé[, aventi] uno spessore di 21 mm, una larghezza di 145 mm e una lunghezza variabile tra 1,82 [m] e 4,53 m», classificandole nella sottovoce NC 44072983 della NC. |
|
21 |
Ritenendo che tali tavole rientrassero nella sottovoce 44092200 della NC, il 12 gennaio 2018 la Vogel ha presentato un reclamo amministrativo contro tale decisione, che ha completato il 21 dicembre 2018. |
|
22 |
Poiché il suo reclamo è stato respinto il 13 marzo 2019, la Vogel ha presentato un ricorso al Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua neerlandese, Belgio). |
|
23 |
Tale giudice indica che, secondo la Vogel, poiché a tali merci possono applicarsi due voci tariffarie, deve avere priorità la voce più specifica, vale a dire la voce doganale 4409, e non la voce doganale 4407, conformemente alla regola 3, lettera a), delle regole generali. Tale società sostiene altresì dinanzi a detto giudice che, in ogni caso, nei limiti in cui tale norma non consente di effettuare la classificazione tariffaria, occorrerebbe, conformemente a detta regola 3, lettera c), applicare la voce posta per ultima in ordine di numerazione. |
|
24 |
Il giudice del rinvio sottolinea che la Vogel ritiene che le tavole in questione nel procedimento principale siano profilate nel senso che sono state arrotondate e rientrano nelle versioni linguistiche tedesca, inglese e francese delle descrizioni della voce tariffaria 4409. Inoltre, secondo tale società, sono state emesse informazioni tariffarie vincolanti da cui risulta una classificazione in tale voce per merci identiche in Germania, in Francia e nei Paesi Bassi, e una decisione in tal senso è stata presa anche dall’amministrazione belga. |
|
25 |
Tale giudice osserva che lo Stato belga sostiene dinanzi ad esso che la regola 3, lettera a), delle regole generali non è applicabile nel caso di specie, dal momento che le merci di cui trattasi possono essere classificate in applicazione della regola 1 delle regole generali. Tale parte del procedimento principale fa valere che l’arrotondamento apportato a dette merci non può essere considerato come una profilatura, poiché non serve a facilitare l’unione e le note esplicative del SA relative alla voce 4407 chiariscono che questa voce comprende ugualmente i legni che non presentano una sezione quadrata o rettangolare e con un angolo leggermente arrotondato. |
|
26 |
Il giudice nazionale sottolinea che le parti della controversia pendente dinanzi ad esso non hanno espresso alcuna contestazione circa la natura delle merci in questione e che la discussione riguarda esclusivamente l’interpretazione della NC, pur precisando che la soluzione della controversia di cui è investito non richiede l’applicazione di alcuna disposizione del diritto nazionale. |
|
27 |
In tali circostanze, il Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua neerlandese) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali
|
Sulla prima questione
|
28 |
Con la sua prima questione, il giudice nazionale chiede, in sostanza, se la NC debba essere interpretata nel senso che le tavole di legno piallate sulle quali ai quattro angoli è stato apportato un arrotondamento sull’intera lunghezza della tavola, rientrano nella voce 4407 o nella voce 4409 della medesima. |
|
29 |
Occorre ricordare, in via preliminare, che, quando la Corte è adita con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui applicazione gli permetterà di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione, tanto più che essa non dispone necessariamente di tutti gli elementi indispensabili a tale riguardo. Il giudice nazionale appare pertanto in ogni caso in posizione migliore per farlo (sentenza del 30 aprile 2020, DHL Logistics (Slovacchia), C‑810/18, EU:C:2020:336, punto 24, e giurisprudenza citata). Spetterà quindi al giudice nazionale classificare le merci in questione nel procedimento principale alla luce delle risposte fornite dalla Corte. |
|
30 |
Le regole generali per l’interpretazione della NC prevedono che la classificazione delle merci sia determinata secondo il testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, tenendo presente che la formulazione dei titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli ha valore meramente indicativo (sentenza del 2 maggio 2019, Onlineshop, C‑268/18, EU:C:2019:353, punto 27 e giurisprudenza ivi citata). |
|
31 |
Le note esplicative, preparate dalla Commissione, per quanto riguarda la NC, e quelle adottate dall’OMD, per quanto riguarda il SA, contribuiscono notevolmente all’interpretazione della portata delle diverse voci tariffarie, ma non sono giuridicamente vincolanti. Le note esplicative della NC, che non si sostituiscono a quelle del SA, devono essere considerate complementari a queste ultime e consultate congiuntamente ad esse (sentenza del 13 settembre 2018, Vision Research Europe, C‑372/17, EU:C:2018:708, punto 23 e giurisprudenza citata). |
|
32 |
Pertanto le note esplicative del SA, costituiscono strumenti importanti al fine di garantire un’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e, come tali, forniscono validi elementi per l’interpretazione di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 19 ottobre 2017, Lutz, C‑556/16, EU:C:2017:777, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). |
|
33 |
Per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione tariffaria delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e nelle loro proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note delle sezioni o dei capitoli (sentenza dell’11 marzo 2020, Rensen Shipbuilding, C‑192/19, EU:C:2020:194, punto 22 e giurisprudenza ivi citata). |
|
34 |
Inoltre, la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione, sempreché sia inerente a detto prodotto, ove l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà obiettive dello stesso (sentenza del 26 marzo 2020, Pfizer Consumer Healthcare, C‑182/19, EU:C:2020:243, punto 38 e giurisprudenza ivi citata). |
|
35 |
Dal testo della voce 4409 della NC, che corrisponde a quello della voce 4409 del SA, risulta che essa comprende il «legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa». |
|
36 |
Secondo tale formulazione, affinché un prodotto possa essere classificato in tale voce 4409, è quindi necessario che il legno sia profilato lungo uno o più orli o superfici. A tal proposito, la suddetta formulazione include, tra parentesi, un elenco indicativo di diversi metodi di profilatura, posto che il termine «simile» alla fine di detto elenco implica che il medesimo non è esaustivo. |
|
37 |
Inoltre, secondo le note esplicative del SA relative alla voce 4409, quest’ultima comprende il legno e, in particolare, il legno in forma di tavole che, dopo essere stato squadrato o segato, è stato profilato lungo uno o più bordi o superfici. Secondo tali note esplicative, detta profilatura sull’intera lunghezza deve facilitarne l’unione o permettere di ottenere modanature o liste, adoperate per la fabbricazione di cornici, per incorniciare le carte da parete oppure per decorare i lavori da falegname o da ebanista. Le suddette note esplicative indicano inoltre che la voce 4409 comprende liste e tavolette per parquet, costituite da pezzi di legno relativamente stretti, a condizione che siano stati profilati, ma che se sono semplicemente piallati, pomiciati o connessi con giunture a spina, tali pezzi di legno rientrano nella voce 4407. |
|
38 |
La voce 4407 della NC comprende, secondo la sua formulazione che corrisponde a quella della voce 4407 del SA, il «legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm». La sottovoce 44072983 della NC si riferisce specificamente, nel contesto della voce 4407, a talune specie di legno «piallato». |
|
39 |
Nel caso di specie, occorre innanzitutto rilevare che, secondo le informazioni tariffarie vincolanti del 7 dicembre 2017, le merci in questione nel procedimento principale sono «tavole piallate, di sezione quasi rettangolare con bordi lunghi e leggermente arrotondati che non facilitano in alcun modo l’unione» e che non risulta da alcun elemento del fascicolo di cui dispone la Corte che una delle parti nel procedimento principale abbia contestato tale descrizione delle caratteristiche e proprietà oggettive di dette merci. |
|
40 |
Orbene, ai sensi delle note esplicative del SA relative alle sottovoci pertinenti della voce 4409, il legno, in particolare quello in forma di tavole, che è stato profilato, è profilato o per facilitarne l’unione o per ottenere modanature o liste, queste ultime descritte nel quarto paragrafo di dette sottovoci. |
|
41 |
A tal proposito, si deve constatare, in primo luogo, che la Vogel non afferma, né dinanzi al giudice del rinvio né nel procedimento dinanzi alla Corte, che i lavori effettuati sulle tavole oggetto del procedimento principale facilitano l’unione di tali tavole. Inoltre, non vi sono elementi del fascicolo che indichino che l’obiettivo era quello di ottenere una qualsiasi modanatura o lista durante la fabbricazione di dette tavole. |
|
42 |
In secondo luogo, le note esplicative del SA relative alle sottovoci pertinenti della voce 4407 prevedono espressamente che tale voce comprende anche il legno solo «leggermente arrotondato». |
|
43 |
Invece, nel primo paragrafo delle note esplicative del SA relative alla voce 4409, che menziona «[t]avole piallate con bordi arrotondati», manca l’avverbio «leggermente», il che indica che per la classificazione in tale voce 4409 le tavole devono presentare un arrotondamento significativo. |
|
44 |
Per quanto riguarda tale caratteristica, risulta dall’informazione tariffaria vincolante del 7 dicembre 2017, le cui conclusioni, come già rilevato al punto 39 della presente sentenza, non sono state contestate né dinanzi al giudice nazionale né dinanzi alla Corte, che le assi di legno di cui trattasi nel procedimento principale hanno bordi lunghi e leggermente arrotondati e sono di sezione quasi rettangolare. |
|
45 |
Finché l’arrotondamento è così limitato, non importa che, come sostiene la Vogel, i clienti possano specificare i profili delle tavole in questione e che l’arrotondamento laterale vari in funzione di ciascun cliente e di ciascun profilo. |
|
46 |
In terzo luogo, le note esplicative del SA relative alla voce 4409 precisano che quest’ultima «comprende inoltre, le liste e le tavolette per parquet, costituite da pezzi di legno relativamente stretti a condizione che siano stati profilati (per esempio, scanalati)[, e che q]uando sono state semplicemente piallate, pomiciate o, per esempio co[nn]esse con giuntura a spina esse rientrano nella voce 4407». |
|
47 |
Sebbene i prodotti in questione nel procedimento principale non siano, liste e tavolette per parquet, costituite da pezzi di legno relativamente stretti, tali note esplicative suffragano tuttavia l’interpretazione secondo cui le tavole di legno semplicemente piallate e non profilate devono essere classificate alla voce 4407 e non alla voce 4409. |
|
48 |
In quarto luogo, come si evince da una lettura comparata del testo delle voci 4407 e 4409 della NC rispettivamente, la prima copre i prodotti più semplici, che hanno subito solo un trattamento minimo che non ne consente l’unione, e solo i prodotti più elaborati sono coperti dalla voce 4409 della NC. |
|
49 |
Tali considerazioni corrispondono alla sistematica della NC, le cui voci inferiori designano prodotti meno lavorati e le voci superiori designano prodotti più lavorati. |
|
50 |
Ne consegue che, poiché il leggero arrotondamento degli angoli delle tavole di legno è il risultato di un processo di piallatura e poiché le tavole non hanno subito alcun trattamento di profilatura che ne faciliti l’unione o che consenta l’ottenimento di modanature o di liste, le tavole devono essere classificate non alla voce 4409 della NC ma alla voce 4407 della medesima. |
|
51 |
Tale interpretazione non può essere messa in discussione dalla differenza tra, da un lato, le versioni linguistiche danese, olandese e slovena della voce 4409 della NC e, dall’altro, le altre versioni linguistiche di tale voce tariffaria, che consiste nel fatto che, mentre venti versioni linguistiche contengono il termine «arrotondamenti», tale termine manca nelle versioni danese, olandese e slovena di tale voce tariffaria. |
|
52 |
A tal proposito, occorre ricordare che, in caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di una disposizione di diritto dell’Unione, la disposizione di cui trattasi dev’essere quindi intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui fa parte (v, in tal senso, sentenza del 9 luglio 2020, Naturschutzbund Deutschland – Landesverband Schleswig-Holstein, C‑297/19, EU:C:2020:533, punto 43 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, la necessità di un’applicazione e quindi di un’interpretazione uniformi di un atto dell’Unione rende necessaria l’interpretazione basata sulla reale volontà del suo autore e sullo scopo da questo perseguito, alla luce, segnatamente, di tutte le sue versioni linguistiche (v., in tal senso, sentenza del 4 febbraio 2016, C & J Clark International e Puma, C‑659/13 e C‑34/14, EU:C:2016:74, punto 122 e giurisprudenza ivi citata). |
|
53 |
Le parti della convenzione del SA si impegnano a garantire che le loro nomenclature tariffarie e statistiche siano conformi al SA e la classificazione doganale delle merci importate nell’Unione è disciplinata dalla NC, che si basa sul SA. Risulta che la lettera della voce 4409 del SA contiene il termine «arrotondamenti». |
|
54 |
Pertanto, secondo l’interpretazione uniforme della voce 4409 della NC, quest’ultima include il termine «arrotondamenti». Tuttavia, nella lettera di tale voce tariffaria, il termine «arrotondamenti» appare tra parentesi dopo il termine «profilato» in un elenco indicativo di diversi metodi di profilatura, come già rilevato al punto 36 della presente sentenza. Pertanto, è inequivocabile che l’intenzione dell’autore della NC era di prevedere che la voce 4409 della NC potesse coprire un legno arrotondato solo quando è stato profilato. |
|
55 |
Per quanto riguarda il procedimento principale, dalle informazioni di cui ai punti da 39 a 54 della presente sentenza, risulta che le merci in questione possono rientrare nella voce 4407 della NC e non nella voce 4409 della NC. |
|
56 |
Nonostante tale constatazione, spetterà al giudice nazionale, dopo aver verificato le caratteristiche oggettive di tali merci, determinare la loro classificazione tariffaria. |
|
57 |
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione che la NC deve essere interpretata nel senso che tavole di legno piallate sulle quali ai quattro angoli è stato apportato un arrotondamento sull’intera lunghezza della tavola, non devono essere considerate profilate e possono rientrare nella voce 4407 della medesima. |
Sulla seconda questione
|
58 |
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la risposta alla prima questione sarebbe diversa se una dimensione maggiore dell’arrotondamento caratterizzasse i quattro angoli delle tavole di legno di cui trattasi nel procedimento principale. |
|
59 |
Nessun elemento del fascicolo indica la necessità, ai fini della risoluzione della controversia del procedimento principale, di fornire chiarimenti al giudice del rinvio in merito all’ipotesi in cui una maggiore dimensione dell’arrotondamento caratterizzasse alcune tavole di legno da classificare in una voce tariffaria della NC. |
|
60 |
Di conseguenza, la seconda domanda, che ha natura ipotetica, è irricevibile. |
Sulle spese
|
61 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
|
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara: |
|
La nomenclatura combinata stabilita nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, deve essere interpretata nel senso che tavole di legno piallate, sulle quali ai quattro angoli è stato apportato un leggero arrotondamento sull’intera lunghezza della tavola, non devono essere considerate profilate e possono rientrare nella voce 4407 della medesima. |
|
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.