SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

15 aprile 2021 (*)

«Impugnazione – Concorrenza – Intesa – Mercato degli imballaggi alimentari per vendita al dettaglio – Imputabilità del comportamento illecito – Condizioni per la concessione del beneficio dell’immunità – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Valore delle vendite – Limite massimo dell’ammenda – Durata del procedimento amministrativo – Termine ragionevole – Capacità contributiva»

Nella causa C‑694/19 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 18 settembre 2019,

Italmobiliare SpA, con sede in Milano (Italia),

Sirap-Gema SpA, con sede in Verolanuova (Italia),

Sirap France SAS, con sede in Noves (Francia),

Petruzalek GmbH, con sede in Tattendorf (Austria),

Petruzalek s.r.o., con sede in Břeclav (Repubblica ceca),

Petruzalek s.r.o., con sede in Bratislava (Slovacchia),

Petruzalek kft, con sede in Budapest (Ungheria), rappresentate da F. Moretti, avvocata,

ricorrenti,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata inizialmente da P. Rossi e T. Vecchi, successivamente da P. Rossi, G. Conte e C. Sjödin, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da N. Piçarra, presidente di sezione, M. Vilaras (relatore), presidente della Quarta Sezione, e D. Šváby, giudice,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la loro impugnazione, la Italmobiliare SpA e a. chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea, dell’11 luglio 2019, Italmobiliare e a./Commissione (T‑523/15, non pubblicata, EU:T:2019:499; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha respinto il loro ricorso diretto, in via principale, all’annullamento parziale della decisione C(2015) 4336 final della Commissione, del 24 giugno 2015, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39563 – Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio) (in prosieguo: la «decisione controversa»), e, in via subordinata, alla riduzione dell’importo delle ammende loro irrogate.

 Contesto normativo

 Regolamento (CE) n. 1/2003

2        L’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), ai suoi paragrafi 2 e 3 dispone quanto segue:

«2.      La Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza:

a)      commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo [101 o 102 TFUE]; oppure

(...)

Per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente.

(...)

3.      Per determinare l’ammontare dell’ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata.

(...)».

 Comunicazione sulla cooperazione

3        La comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006, C 298, pag. 17; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»), enuncia, al suo punto 8, quanto segue:

«La Commissione concede l’immunità da qualsiasi ammenda, che le sarebbe altrimenti stata inflitta, a un’impresa che riveli la sua partecipazione a un presunto cartello avente ripercussioni negative sull[’Unione], se l’impresa in questione è la prima a fornire informazioni ed elementi probatori che consentano alla Commissione, a giudizio di questa, di:

(a)      effettuare un’ispezione mirata riguardo al presunto cartello, oppure

(b)      constatare una violazione dell’articolo [101 TFUE] in correlazione con il presunto cartello».

4        Ai sensi del punto 11 di tale comunicazione:

«L’immunità in virtù del punto (8), lettera (b) è concessa soltanto alle condizioni cumulative che la Commissione non sia in possesso, al momento della domanda, di elementi probatori sufficienti per constatare un’infrazione all’articolo [101 TFUE] in correlazione con il presunto cartello e che a nessuna impresa sia stata accordata l’immunità dall’ammenda in virtù del punto (8), lettera (a) in correlazione con il presunto cartello. Per qualificarsi, l’impresa deve essere la prima che fornisca elementi probatori contemporanei, incriminanti, riguardanti il presunto cartello, (...) i quali consentano alla Commissione di constatare un’infrazione all’articolo [101 TFUE]».

5        Il punto 12 di tale comunicazione prevede quanto segue:

«(...) Per qualificarsi ai fini dell’immunità dall’ammenda devono essere soddisfatte in ogni caso tutte le seguenti condizioni:

(...)

b)      [l]’impresa deve aver posto fine alla sua partecipazione al presunto cartello immediatamente dopo aver presentato la domanda, tranne per quanto, a giudizio della Commissione, sia ragionevolmente necessario allo scopo di preservare l’integrità delle ispezioni.

(...)».

 Orientamenti del 2006

6        I punti 13, da 19 a 25 e 35 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006») sono così formulati:

«13.       Al fine di determinare l’importo di base dell’ammenda da infliggere, la Commissione utilizzerà il valore delle vendite dei beni o servizi, ai quali l’infrazione direttamente o indirettamente si riferisce, realizzate dall’impresa nell’area geografica interessata all’interno dello Spazio economico europeo (SEE). In linea di massima la Commissione prenderà come riferimento le vendite realizzate dall’impresa nell’ultimo anno intero in cui questa ha partecipato all’infrazione (...).

(...)

19.      L’importo di base dell’ammenda sarà legato ad una proporzione del valore delle vendite, determinata in funzione del grado di gravità dell’infrazione, moltiplicata per il numero di anni dell’infrazione.

20.      La gravità sarà valutata caso per caso per ciascun tipo di infrazione, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti.

21.      In linea di massima, la proporzione considerata del valore delle vendite sarà fissata a un livello che può raggiungere il 30% del valore delle vendite.

22.      Per decidere se la proporzione del valore delle vendite da prendere in considerazione in un determinato caso debba situarsi sui valori minimi o massimi all’interno della forcella prevista, la Commissione terrà conto di un certo numero di fattori, quali la natura dell’infrazione, la quota di mercato aggregata di tutte le imprese interessate, l’estensione geografica dell’infrazione e se sia stata data attuazione o meno alle pratiche illecite.

23.      Per la loro stessa natura, gli accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione, che sono generalmente segreti, costituiscono alcune delle più gravi restrizioni della concorrenza. Nell’ambito della politica di concorrenza essi saranno severamente sanzionati. In generale, pertanto, la proporzione del valore delle vendite considerata per le infrazioni di questo tipo si situerà sui valori più alti previsti.

24.      Per tenere pienamente conto della durata della partecipazione di ciascuna impresa all’infrazione, l’importo determinato in funzione del valore delle vendite (...) sarà moltiplicato per il numero di anni di partecipazione all’infrazione. I periodi di durata inferiore a un semestre saranno contati come metà anno, quelli di durata superiore a sei mesi, ma inferiore a un anno, saranno contati come un anno intero.

25.      Inoltre, a prescindere dalla durata della partecipazione di un’impresa all’infrazione, la Commissione inserirà nell’importo di base una somma compresa fra il 15% e il 25% del valore delle vendite definito nella sezione A al fine di dissuadere ulteriormente le imprese dal prendere parte ad accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione. Essa può applicare tale importo supplementare anche ad altre infrazioni. Per decidere la proporzione del valore delle vendite da considerare in un determinato caso, la Commissione terrà conto di un certo numero di fattori, fra cui in particolare quelli indicati al punto 22.

(...)

35.      In circostanze eccezionali la Commissione può, a richiesta, tener conto della mancanza di capacità contributiva di un’impresa in un contesto sociale ed economico particolare. La Commissione non concederà alcuna riduzione di ammenda basata unicamente sulla constatazione di una situazione finanziaria sfavorevole o deficitaria. Una riduzione potrebbe essere concessa soltanto su presentazione di prove oggettive dalle quali risulti che l’imposizione di un’ammenda, alle condizioni fissate dai presenti orientamenti, pregiudicherebbe irrimediabilmente la redditività economica dell’impresa e priverebbe i suoi attivi di qualsiasi valore».

 Fatti e decisione controversa

7        I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 1 a 10 della sentenza impugnata e, ai fini del presente procedimento, possono essere sintetizzati come segue.

8        Come rilevato al punto 1 della sentenza impugnata, la prima ricorrente, Italmobiliare, era la società holding di un gruppo in seno al quale le altre ricorrenti formavano un sottogruppo (in prosieguo: il «sottogruppo Sirap-Gema»).

9        Dai punti da 2 a 4 della sentenza impugnata risulta che, a seguito di una domanda di immunità presentata il 18 marzo 2008 dall’impresa costituita dal gruppo la cui società controllante è Linpac Group Ltd (in prosieguo: la «Linpac»), la Commissione ha avviato un procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3), nel settore degli imballaggi alimentari per vendita al dettaglio. In tale contesto, essa ha, da un lato, il 4 giugno 2008, concesso alla Linpac un’immunità condizionale e, dall’altro, il 4 e il 6 giugno 2008, ha proceduto a talune ispezioni a sorpresa presso gli uffici di diverse società esercenti un’attività commerciale in detto settore. In seguito a tali ispezioni, il 1° luglio 2008 le ricorrenti hanno depositato una domanda d’immunità o, in subordine, di riduzione dell’importo dell’ammenda a titolo della comunicazione sulla cooperazione.

10      Come illustrato dal Tribunale ai punti da 6 a 8 della sentenza impugnata, la Commissione, al termine del procedimento da essa avviato, ha adottato la decisione controversa, mediante la quale ha constatato che alcune società attive nel suddetto settore avevano partecipato, nel corso di periodi compresi tra il 2000 e il 2008, a cinque infrazioni distinte, delimitate in base all’area geografica servita, vale a dire l’Italia, l’Europa sudoccidentale, l’Europa nordoccidentale, l’Europa centrale ed orientale e la Francia. I prodotti interessati consistevano in vassoi termoformati utilizzati per l’imballaggio di alimenti destinati alla vendita al dettaglio e, per quanto riguarda l’intesa nell’Europa nordoccidentale, in polipropilene rigido.

11      Più in particolare, come ricordato dal Tribunale al punto 10 della sentenza impugnata, il dispositivo della decisione controversa enunciava quanto segue:

«Articolo 1

1.      Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 [TFUE] e l’articolo 53 dell’accordo sullo [Spazio economico europeo] partecipando, nei periodi indicati, ad una violazione unica e continuata, costituita da distinte e separate infrazioni, nel settore dei vassoi termoformati per imballaggi alimentari destinati alla vendita al dettaglio nel territorio dell’Italia:

(...)

b)      Sirap-Gema S.p.A. e [Italmobiliare], dal 18 giugno 2002 al 17 dicembre 2007; (...)

4.      Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 [TFUE] partecipando, nei periodi indicati, ad una violazione unica e continuata, costituita da più infrazioni distinte, nel settore dei vassoi termoformati per imballaggi alimentari destinati alla vendita al dettaglio, nei territori di Repubblica ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia (...):

(...)

b)      Petruzalek GmbH, Petruzalek Kft., Petruzalek s.r.o., Petruzalek Spol. s.r.o., Sirap-Gema S.p.A. e [Italmobiliare], dal 5 novembre 2004 al 24 settembre 2007;

(...)

Articolo 2

1.      Per le infrazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, sono inflitte le seguenti ammende:

a)      LINPAC Packaging Verona S.r.l. e [Linpac], in solido: (...) 0;

b)      Sirap-Gema S.p.A. e [Italmobiliare], in solido: (...) (...) EUR 29 738 000;

(...)

2.      Per le infrazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, sono inflitte le seguenti ammende:

a)      LINPAC Packaging Pravia S.A.: (...) 0;

(...)

3.      Per le infrazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, sono inflitte le seguenti ammende:

a)      LINPAC Packaging GmbH e [Linpac], in solido: (...) 0;

(...)

4.      Per le infrazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4, sono inflitte le seguenti ammende:

a)      LINPAC Packaging Polska Sp zo.o., LINPAC Packaging Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, LINPAC Packaging Spol S.r.o., LINPAC Packaging S.r.o., LINPAC Packaging GmbH e [Linpac], in solido: (...) (...) 0;

b)      Petruzalek GmbH, Petruzalek Kft., Petruzalek s.r.o., Petruzalek Spol. s.r.o., Sirap-Gema S.p.A. e [Italmobiliare], in solido: (...) EUR 943 000;

(...)

5.      Per le infrazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 5, sono inflitte le seguenti ammende:

a)      LINPAC France SAS, LINPAC Distribution SAS e [Linpac], in solido: (...) 0;

b)      Sirap France S.A.S., Sirap-Gema S.p.A. e [Italmobiliare], in solido: (...) EUR 5 207 000;

(...)

Articolo 4

Sono destinatari della presente decisione:

(...)

[Italmobiliare], Via Borgonuovo 20, 20120 Milano, Italia;

(...)».

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

12      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 settembre 2015, le ricorrenti hanno proposto un ricorso diretto, in via principale, all’annullamento parziale della decisione controversa, e, in via subordinata, alla riduzione dell’importo delle ammende loro irrogate. A sostegno del loro ricorso, esse hanno dedotto quattro motivi, che sono stati respinti dal Tribunale.

13      In particolare, ai punti da 22 a 37 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato il primo motivo delle ricorrenti, vertente su un abuso di potere, su una violazione della comunicazione sulla cooperazione e su una violazione del principio della parità di trattamento per quanto concerne il beneficio dell’immunità dalle ammende concesso alla Linpac. In sostanza, il Tribunale ha giudicato che, anche supponendo che la Commissione fosse incorsa in un illecito concedendo alla Linpac il beneficio dell’immunità dalle ammende per quanto riguarda l’infrazione in Europa centrale ed orientale, mentre tale impresa non ne aveva diritto a motivo della prosecuzione dei suoi comportamenti illeciti, un simile atto illegittimo non poteva indurlo a constatare una discriminazione e, pertanto, un illecito nei confronti delle ricorrenti.

14      Ai punti da 42 a 61 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato il primo capo del secondo motivo di ricorso delle ricorrenti, vertente su una violazione dell’articolo 101 TFUE relativamente al fatto che la Commissione aveva ritenuto la prima ricorrente responsabile del comportamento del sottogruppo Sirap-Gema.

15      A tal riguardo, il Tribunale ha ricordato, al punto 52 della sentenza impugnata, che le ricorrenti non negavano il presupposto, indicato nella decisione controversa, secondo cui la prima ricorrente deteneva, direttamente o indirettamente, il 100% del capitale delle altre ricorrenti, appartenenti al sottogruppo Sirap-Gema. Ai punti da 54 a 61 di tale sentenza, il Tribunale ha esaminato i vari argomenti ed elementi dedotti dalle ricorrenti per confutare la presunzione secondo cui una società controllante, come la prima ricorrente, che detiene il 100% del capitale delle sue controllate, autrici di un’infrazione alle norme dell’Unione in materia di concorrenza, esercita un’influenza determinante sul comportamento di queste ultime e può essere considerata responsabile di tale infrazione allo stesso titolo delle sue controllate (in prosieguo: la «presunzione d’influenza determinante e di responsabilità della società controllante»). Al punto 62 di detta sentenza, esso ha dunque concluso che le ricorrenti non avevano fornito elementi che consentissero di dichiarare che la prima ricorrente non aveva esercitato un’influenza determinante sul comportamento delle sue controllate e, di conseguenza, ha respinto il primo capo del secondo motivo delle ricorrenti in quanto infondato.

16      Al punto 73 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto, fondandosi sulla giurisprudenza richiamata ai punti da 69 a 72 della medesima sentenza, l’argomento delle ricorrenti secondo cui la presunzione d’influenza determinante e di responsabilità della società controllante sarebbe incompatibile con i principi della personalità delle pene e della presunzione di innocenza. Inoltre, basandosi sulla medesima giurisprudenza, il Tribunale ha respinto, ai punti da 76 a 84 della sentenza impugnata, l’argomento delle ricorrenti secondo cui la decisione controversa avrebbe «dato luogo a una arbitraria ed ingiustificata disparità di trattamento tra diversi regimi proprietari» e, pertanto, avrebbe violato l’articolo 345 TFUE. Di conseguenza, il Tribunale ha respinto in quanto infondato il secondo capo del secondo motivo di ricorso delle ricorrenti.

17      Anche il terzo capo del secondo motivo di ricorso delle ricorrenti, vertente su una violazione del principio di parità di trattamento e su una carenza di motivazione della decisione controversa in quanto, in sostanza, la prima ricorrente sarebbe stata l’unica holding finanziaria sanzionata in detta decisione, è stato respinto dal Tribunale in quanto infondato, per le ragioni esposte ai punti da 87 a 93 della sentenza impugnata. Il Tribunale ha giudicato, in sostanza, in primo luogo, che il fatto che la prima ricorrente possa essere l’unica holding finanziaria tra le società destinatarie della decisione controversa non è rilevante, «in quanto l’attività [da essa] eventualmente esercitata non la [pone] in una situazione diversa da quella di altre società controllanti». In secondo luogo, esso ha considerato che la situazione della prima ricorrente non era paragonabile a quella della holding finanziaria che controllava la Linpac, dato che quest’ultima avrebbe detenuto solo il 46% del capitale sociale di tale società. Esso ha dichiarato, in terzo luogo, che la decisione controversa era sufficientemente motivata al riguardo e ha ricordato, in quarto luogo, che, una volta che un’impresa ha violato, con il suo comportamento, l’articolo 101 TFUE, essa non può sottrarsi a qualsiasi sanzione con la motivazione che ad altri operatori economici non sono state inflitte ammende, quando addirittura il Tribunale non è stato adito per giudicare la situazione di questi ultimi.

18      Ai punti da 99 a 105 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato il primo capo del terzo motivo di ricorso delle ricorrenti, vertente sul valore delle vendite prese in considerazione dalla Commissione ai fini del calcolo delle ammende loro inflitte. Dopo aver ricordato, ai punti da 99 a 102 di tale sentenza, la giurisprudenza pertinente, esso ha considerato, al punto 103 di detta sentenza, che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, la Commissione non era obbligata a dedurre le spese di trasporto e le provvigioni dal valore delle vendite, poiché tali costi erano inerenti al valore finale delle vendite e quindi non deducibili. Il Tribunale ha altresì respinto l’argomento delle ricorrenti, esposto al punto 104 della sentenza impugnata, secondo cui i costi di trasporto nonché le provvigioni sostenute all’atto dei pagamenti effettuati in favore di terzi non dovrebbero essere inclusi nel valore delle vendite. Il Tribunale ha rilevato a questo riguardo, al punto 105 di tale sentenza, che «la decisione di ricorrere a servizi di terzi è una scelta strategica di un’impresa che avviene per una moltitudine di ragioni, tanto economiche quanto organizzative», mentre «il metodo di calcolo del valore delle vendite deve basarsi su fattori oggettivi e non può essere modificato in funzione delle scelte individuali di ciascuna impresa». Il Tribunale ha pertanto dichiarato, al punto 106 di detta sentenza, che il primo capo del terzo motivo di ricorso delle ricorrenti doveva essere respinto in quanto infondato.

19      Inoltre, dopo aver ricordato, ai punti da 111 a 114 della sentenza impugnata, le disposizioni pertinenti degli orientamenti del 2006 e la propria giurisprudenza in materia, il Tribunale ha esaminato, ai punti da 115 a 120 di tale sentenza, il secondo capo del terzo motivo di ricorso delle ricorrenti, relativo alla proporzione del valore delle vendite, determinata in funzione del grado di gravità dell’infrazione, ai sensi del punto 19 degli orientamenti del 2006 (in prosieguo: il «coefficiente di gravità»), prima di giudicare, al punto 121 di detta sentenza, che anche questo capo doveva essere respinto in quanto infondato.

20      Il Tribunale ha altresì dichiarato, al punto 135 della sentenza impugnata, che il terzo capo del terzo motivo di ricorso delle ricorrenti, relativo all’importo supplementare, doveva essere respinto in quanto infondato, per le ragioni esposte ai punti da 124 a 134 di tale sentenza.

21      Il quarto capo del terzo motivo di ricorso delle ricorrenti, vertente sulla mancata considerazione della situazione di crisi del settore, è stato esaminato dal Tribunale ai punti da 138 a 141 della sentenza impugnata, prima di essere respinto in quanto infondato al punto 142 di quest’ultima.

22      Il quinto capo del terzo motivo di ricorso delle ricorrenti, relativo all’applicazione del limite di ammenda pari al 10% del fatturato dell’impresa interessata, è stato a sua volta respinto in quanto infondato, per le ragioni esposte ai punti da 145 a 151 della sentenza impugnata.

23      Il Tribunale ha altresì respinto il sesto capo del terzo motivo di ricorso delle ricorrenti, vertente sull’insufficiente riduzione delle ammende concessa dalla Commissione a titolo dell’eccessiva durata del procedimento amministrativo. Come risulta dai punti da 157 a 159 della sentenza impugnata, il Tribunale ha giudicato che un’eventuale violazione, da parte della Commissione, dell’obbligo di espletare i procedimenti amministrativi entro un termine ragionevole deve trovare la sua sanzione in un ricorso per risarcimento danni presentato dinanzi al Tribunale e non già in una riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta. Al punto 160 di tale sentenza, il Tribunale ha aggiunto che, anche ammettendo di essere legittimato, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito in materia di ammende, a ridurre l’importo dell’ammenda per tenere conto della durata eccessiva del procedimento amministrativo, esso doveva constatare che la riduzione dell’importo delle ammende concessa dalla Commissione allo stesso titolo era adeguata, tenuto conto delle circostanze del caso di specie.

24      Il settimo capo del terzo motivo di ricorso delle ricorrenti, relativo alla valutazione della capacità contributiva della seconda, quarta e settima ricorrente, è stato esaminato ai punti da 164 a 187 della sentenza impugnata. Da un lato, per i motivi esposti ai punti da 164 a 167 di tale sentenza, il Tribunale ha giudicato che la motivazione della decisione controversa gli permetteva di comprendere le ragioni che avevano indotto la Commissione a respingere la domanda di tali ricorrenti, volta ad ottenere il riconoscimento della loro asserita incapacità contributiva. Dall’altro lato, per i motivi esposti ai punti da 168 a 187 di detta sentenza, il Tribunale ha dichiarato che gli argomenti delle ricorrenti diretti a rimettere in discussione la fondatezza di tale diniego non potevano essere accolti. Di conseguenza, esso ha respinto in quanto infondato il settimo capo del terzo motivo di ricorso delle ricorrenti, nonché detto motivo nella sua interezza.

25      Infine, ai punti da 191 a 203 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato il quarto motivo di ricorso delle ricorrenti, relativo all’esercizio della sua competenza estesa al merito. A questo riguardo, anzitutto, esso ha giudicato, al punto 195 di tale sentenza, che, nell’ambito di detto motivo, le ricorrenti si erano limitate essenzialmente a riproporre gli argomenti già dedotti a sostegno degli altri motivi di ricorso, senza fornire nuovi elementi di prova specifici volti a dimostrare che le valutazioni della Commissione fossero state inappropriate. Esso ha poi esaminato e respinto, rispettivamente ai punti 198 e da 199 a 201 di detta sentenza, gli argomenti delle ricorrenti relativi, da un lato, al fatto che la Commissione avrebbe ingiustamente «protetto» la Linpac e, dall’altro, alla crisi finanziaria del 2008. Infine, al punto 202 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che nessuno dei fattori intervenuti nella situazione finanziaria delle ricorrenti in epoca successiva all’adozione della decisione controversa erano tali da giustificare la riduzione dell’importo delle ammende. Di conseguenza, il Tribunale ha respinto il quarto motivo di ricorso delle ricorrenti e, di conseguenza, tale ricorso nella sua interezza.

 Domande delle parti dinanzi alla Corte

26      Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        annullare o ridurre le sanzioni loro inflitte;

–        in subordine, rideterminare le sanzioni loro inflitte nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, e

–        condannare la Commissione alle spese.

27      La Commissione chiede che la Corte voglia respingere l’impugnazione e condannare le ricorrenti alle spese.

 Sull’impugnazione

28      A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono quattro motivi. Il primo motivo verte sulla violazione dell’articolo 101 TFUE e della giurisprudenza pertinente, su un eccesso di potere, su un difetto di motivazione, su una violazione dei diritti fondamentali nonché del principio di parità di trattamento e dell’articolo 345 TFUE. Il secondo motivo verte sull’illegittimità della concessione alla Linpac del beneficio dell’immunità dalle ammende e sulla violazione della comunicazione sulla cooperazione. Il terzo motivo verte su un errore di diritto commesso dal Tribunale, in quanto esso ha giudicato giusta ed adeguata la sanzione inflitta alle ricorrenti. Infine, il quarto motivo verte sull’omesso esercizio, da parte del Tribunale, della sua competenza estesa al merito.

 Sul primo motivo dimpugnazione, vertente sulla violazione dellarticolo 101 TFUE e della giurisprudenza pertinente, su un eccesso di potere, su un difetto di motivazione, su una violazione dei diritti fondamentali nonché del principio di parità di trattamento e dellarticolo 345 TFUE

 Argomenti delle parti

29      Il primo motivo si articola in tre capi. Con il primo capo, le ricorrenti addebitano al Tribunale di avere, ai punti da 54 a 62 della sentenza impugnata, erroneamente interpretato ed applicato la presunzione d’influenza determinante e di responsabilità della società controllante.

30      In primo luogo, esse fanno valere che il Tribunale avrebbe violato la sua stessa giurisprudenza, derivante dalle sentenze del 16 giugno 2011, Gosselin Group/Commissione (T‑208/08 e T‑209/08, EU:T:2011:287), nonché del 12 luglio 2018, The Goldman Sachs Group/Commissione (T‑419/14, EU:T:2018:445, punti da 138 a 143), quando ha affermato, al punto 54 della sentenza impugnata, che il fatto che la prima ricorrente sia una holding finanziaria non è sufficiente per escludere l’applicabilità di tale presunzione. Il Tribunale avrebbe quindi considerato, in sostanza, che la Commissione non era tenuta a verificare se la prima ricorrente si comportasse come un proprietario industriale, mentre dalla sentenza del 12 luglio 2018, The Goldman Sachs Group/Commissione (T‑419/14, EU:T:2018:445, punti da 140 a 142), risulterebbe che una siffatta verifica era necessaria.

31      In secondo luogo, le ricorrenti affermano che, al punto 53 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che esse non avevano contestato gli elementi di prova addotti dalla Commissione nella decisione controversa. Le ricorrenti sostengono di aver contestato, sia dinanzi alla Commissione che dinanzi al Tribunale, il valore probatorio che la Commissione ha attribuito ad elementi che ricadono nell’ambito dei fisiologici rapporti fra una società controllante e le sue controllate e di aver affermato che non vi sarebbe stato alcun indizio di un’influenza determinante della prima ricorrente sulle sue controllate. Orbene, dal punto 59 della sentenza impugnata risulterebbe che, anche qualora le ricorrenti avessero fornito la prova dell’indipendenza delle controllate rispetto alla prima ricorrente, che risulterebbe dai vari argomenti esposti al punto 58 di tale sentenza, il Tribunale non avrebbe modificato la sua valutazione circa l’esistenza di un’influenza determinante della prima ricorrente sul comportamento delle sue controllate. Le ricorrenti ritengono, pertanto, che il Tribunale non abbia tenuto conto della natura relativa della presunzione d’influenza determinante e di responsabilità della società controllante.

32      In terzo luogo, le ricorrenti addebitano al Tribunale di aver omesso di rilevare la carenza di motivazione della decisione controversa per quanto riguarda la questione dell’esercizio effettivo dell’influenza determinante della società controllante, e di aver esso stesso omesso di esporre i motivi del rigetto della loro argomentazione relativa al mancato esercizio di una simile influenza da parte della prima ricorrente sulle altre ricorrenti.

33      Con il secondo capo del primo motivo d’impugnazione, le ricorrenti fanno valere che l’interpretazione e l’applicazione da parte del Tribunale della presunzione d’influenza determinante e di responsabilità della società controllante sarebbero altresì in contrasto con i principi di certezza del diritto, personalità della pena e presunzione di innocenza, sanciti all’articolo 6, paragrafo 2, ed all’articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), nonché agli articoli 48 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e comporterebbero inoltre una violazione del diritto fondamentale di proprietà, di cui all’articolo 17 della Carta.

34      A tal riguardo, esse ribadiscono, essenzialmente, l’argomentazione da esse dedotta dinanzi al Tribunale, esposta ai punti 66 e 74 della sentenza impugnata, e contestano al Tribunale di non aver applicato in modo ragionevole la presunzione d’influenza determinante e di responsabilità della società controllante, tenendo conto dell’importanza degli interessi in gioco e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. L’applicazione di tale presunzione non sarebbe, peraltro, giustificata nelle circostanze del caso di specie, tanto più che la Commissione non avrebbe dimostrato la partecipazione della prima ricorrente all’infrazione. Inoltre, l’applicazione di detta presunzione a una semplice holding di partecipazioni, quale la prima ricorrente, violerebbe altresì l’articolo 14 della CEDU nonché l’articolo 1 del protocollo addizionale a quest’ultima, così come l’articolo 17 della Carta, in quanto essa determinerebbe una disparità di trattamento arbitraria e ingiustificata tra diversi regimi proprietari, in violazione dell’articolo 345 TFUE.

35      Con il terzo capo del primo motivo d’impugnazione, le ricorrenti contestano il rigetto del terzo capo del primo motivo del loro ricorso, vertente su una violazione del principio di parità di trattamento e su una carenza di motivazione della decisione controversa perché, in sostanza, la prima ricorrente sarebbe l’unica holding finanziaria sanzionata nella decisione controversa.

36      Da un lato, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale, applicando nei loro confronti la presunzione d’influenza determinante e di responsabilità della società controllante, mentre la holding finanziaria che controllava la Linpac ha potuto sottrarsi, proprio a motivo della struttura della compagine azionaria, a qualsiasi responsabilità per la commissione dell’infrazione, avrebbe violato il principio di neutralità fra i regimi proprietari. Dall’altro, esse addebitano al Tribunale di non aver verificato se l’applicazione di tale presunzione non potesse dar luogo a una disparità di trattamento tra le imprese coinvolte nell’infrazione oggetto della decisione controversa. Esse sottolineano, a tal riguardo, che, nel caso della Linpac, la Commissione ha escluso, senza verificarla, l’esistenza di un’influenza determinante della società controllante sulla sua controllata, il che costituirebbe un difetto di motivazione della decisione controversa che il Tribunale avrebbe omesso di rilevare.

37      La Commissione ritiene che tutti i capi del primo motivo d’impugnazione siano irricevibili in quanto sarebbero diretti, in sostanza, a contestare la valutazione dei fatti operata dal Tribunale. Essa aggiunge che, in ogni caso, tale motivo, considerato nei suoi tre capi, sarebbe privo di fondamento.

 Giudizio della Corte

38      In via preliminare, si deve respingere l’eccezione di irricevibilità del primo motivo, sollevata dalla Commissione. Infatti, con la loro argomentazione, le ricorrenti sostengono che il Tribunale avrebbe commesso taluni errori di diritto e, contrariamente a quanto deduce la Commissione, non rimettono in discussione la valutazione dei fatti da esso compiuta. Peraltro, sebbene nel caso di specie le ricorrenti riprendano, in parte, argomenti giuridici già sollevati dinanzi al Tribunale e da quest’ultimo respinti, si deve ricordare che, quando un ricorrente contesta l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione operata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere nuovamente discussi in sede di impugnazione (sentenza del 4 febbraio 2020, Uniwersytet Wrocławski e Polonia/REA, C‑515/17 P e C‑561/17 P, EU:C:2020:73, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

39      Passando al merito, nell’ambito del primo capo del primo motivo, le ricorrenti fanno valere tre argomenti distinti. In primo luogo, esse ritengono che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto quando, al punto 54 della sentenza impugnata, ha dichiarato che il fatto, per la prima ricorrente, di essere una holding finanziaria non era sufficiente per escludere la presunzione d’influenza determinante e di responsabilità della società controllante.

40      In particolare, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver contraddetto la sua stessa giurisprudenza, derivante dalle sentenze del 16 giugno 2011, Gosselin Group/Commissione (T‑208/08 e T‑209/08, EU:T:2011:287), nonché del 12 luglio 2018, The Goldman Sachs Group/Commissione (T‑419/14, EU:T:2018:445).

41      Tuttavia, la prima di queste due sentenze è stata parzialmente annullata dalla Corte a seguito d’impugnazione, con sentenza dell’11 luglio 2013, Commissione/Stichting Administratiekantoor Portielje (C‑440/11 P, EU:C:2013:514). Più in particolare, al punto 45 di quest’ultima sentenza, la Corte ha giudicato che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto nel dichiarare che la società controllante di un’impresa che ha commesso un’infrazione all’articolo 101 TFUE non può essere sanzionata con una decisione recante applicazione di tale articolo, qualora non sia essa stessa un’impresa. Ne consegue che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto quando, nel caso di specie, ha dichiarato che, se anche la prima ricorrente fosse una «holding finanziaria», priva della qualità di impresa, tale circostanza non potrebbe influire sull’applicazione, nei suoi confronti, della presunzione d’influenza determinante e di responsabilità della società controllante.

42      Per quanto concerne la sentenza del 12 luglio 2018, The Goldman Sachs Group/Commissione (T‑419/14, EU:T:2018:445, punti da 138 a 143), è sufficiente rilevare che la motivazione di tale sentenza invocata dalle ricorrenti riguarda un periodo durante il quale la società controllante di cui trattavasi in tale causa non deteneva l’intero capitale o tutti i diritti di voto della sua controllata coinvolta in un’infrazione, cosicché la Commissione non poteva basarsi, né l’ha fatto, su detta presunzione. Tale sentenza è, dunque, irrilevante ai fini della presente causa.

43      In secondo luogo, le ricorrenti fanno valere, a sostegno del primo capo del primo motivo d’impugnazione, che non sarebbe corretta l’affermazione del Tribunale, al punto 53 della sentenza impugnata, secondo cui esse non avevano contestato gli elementi di prova addotti nella decisione controversa per confermare l’esercizio effettivo di un’influenza determinante della prima ricorrente sulle sue controllate. Esse ritengono di aver contestato il valore probatorio di tali elementi, i quali rientrerebbero, a loro avviso, nell’ambito dei fisiologici rapporti fra una società controllante e la sua controllata.

44      Tale argomento deriva da una lettura erronea dei punti da 53 a 62 della sentenza impugnata. Infatti, da tali punti della motivazione risulta che il Tribunale ha anzitutto constatato, al punto 53 di tale sentenza, in sostanza, che le ricorrenti non avevano contestato l’esattezza materiale degli elementi invocati dalla Commissione nella decisione controversa, ma avevano tentato, mediante diversi argomenti, di minimizzarne l’importanza. Il Tribunale, dopo aver esaminato, ai punti da 54 a 61 di detta sentenza, tali argomenti, ha dichiarato, al punto 62 della medesima, che le ricorrenti non avevano fornito elementi che consentissero di dimostrare che la prima di esse non avesse esercitato un’influenza determinante sul comportamento delle sue controllate.

45      Ne consegue che il Tribunale non ha snaturato gli argomenti delle ricorrenti e non ha omesso di tener conto della contestazione degli elementi di prova dedotti nella decisione controversa, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti. Anche questo secondo argomento deve, pertanto, essere respinto.

46      In terzo luogo, le ricorrenti addebitano al Tribunale di non aver rilevato che la Commissione avrebbe omesso di verificare se la prima ricorrente avesse effettivamente esercitato un’influenza determinante sulle sue controllate e di non aver effettuato esso stesso tale esame.

47      A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, nel caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della propria controllata, responsabile di un’infrazione alle norme dell’Unione in materia di concorrenza, da un lato, tale società controllante può esercitare un’influenza determinante sul comportamento della controllata e, dall’altro, esiste una presunzione relativa secondo cui detta società controllante esercita effettivamente un’influenza di questo tipo (sentenza del 19 luglio 2012, Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione, C‑628/10 P e C‑14/11 P, EU:C:2012:479, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

48      Ciò premesso, è sufficiente che la Commissione dimostri che l’intero capitale di una controllata sia detenuto dalla società controllante per poter presumere che quest’ultima effettivamente esercita un’influenza determinante sulla politica commerciale della controllata medesima. La Commissione potrà poi ritenere la società controllante solidalmente responsabile per il pagamento dell’ammenda inflitta alla sua controllata, a meno che tale società controllante, cui incombe l’onere di confutare detta presunzione, non fornisca sufficienti elementi di prova, idonei a dimostrare che la propria controllata si comporta in maniera autonoma sul mercato (sentenza del 19 luglio 2012, Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione, C‑628/10 P e C‑14/11 P, EU:C:2012:479, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

49      Orbene, nel caso di specie, come rilevato dal Tribunale al punto 52 della sentenza impugnata, le ricorrenti non negano che la prima ricorrente detenesse direttamente o indirettamente il 100% del capitale delle diverse controllate. La Commissione non era pertanto tenuta ad esaminare se la prima ricorrente avesse effettivamente esercitato un’influenza determinante sulle sue controllate, cosicché l’argomento delle ricorrenti, sintetizzato al punto 46 della presente sentenza, non può essere accolto.

50      Pertanto, il primo capo del primo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

51      Lo stesso vale per il secondo capo di tale motivo, dove le ricorrenti affermano, in sostanza, che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto quando ha respinto, ai punti da 66 a 84 della sentenza impugnata, la loro argomentazione vertente su una violazione dei diritti fondamentali, i quali osterebbero all’applicazione della presunzione d’influenza determinante e di responsabilità della società controllante.

52      In primo luogo, per quanto riguarda il rigetto, da parte del Tribunale, dell’argomentazione delle ricorrenti, esposta al punto 66 della sentenza impugnata, vertente sulla violazione dei principi della personalità delle pene e della presunzione di innocenza, occorre ricordare che il diritto dell’Unione in materia di concorrenza, segnatamente l’articolo 101 TFUE, riguarda le attività delle imprese e che la nozione di «impresa» designa qualsiasi ente che eserciti un’attività economica, indipendentemente dallo status giuridico di tale ente e dalle sue modalità di finanziamento (v., in tal senso, sentenze del 5 marzo 2015, Commissione e a./Versalis e a., C‑93/13 P e C‑123/13 P, EU:C:2015:150, punto 88, nonché del 28 ottobre 2020, Pirelli & C./Commissione, C‑611/18 P, non pubblicata, EU:C:2020:868, punto 65).

53      La Corte ha precisato che tale nozione di «impresa» deve essere intesa come designante un’unità economica quand’anche, dal punto di vista giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone fisiche o giuridiche, e che un’entità economica siffatta, qualora violi le norme in materia di concorrenza, è tenuta, in base al principio della responsabilità personale, a rispondere di tale infrazione (v., in tal senso, sentenze del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, punto 53, e del 28 ottobre 2020, Pirelli & C./Commissione, C‑611/18 P, non pubblicata, EU:C:2020:868, punto 66).

54      Secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, un’infrazione alle norme in materia di concorrenza commessa da una controllata può essere imputata alla società controllante, segnatamente, quando tale controllata, pur avendo personalità giuridica distinta, non determini in modo autonomo la propria condotta sul mercato, bensì applichi essenzialmente le istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante in considerazione, in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che uniscono questi due enti giuridici. Infatti, in una situazione del genere, atteso che la società controllante e la sua controllata fanno parte di una stessa unità economica e formano così un’unica impresa, ai sensi dell’articolo 101 TFUE, la Commissione può emanare una decisione che infligge ammende nei confronti della società controllante senza che sia necessario dimostrare il personale coinvolgimento di quest’ultima nell’infrazione (v., in tal senso, sentenze del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, punti 54 e 55, nonché del 28 ottobre 2020, Pirelli & C./Commissione, C‑611/18 P, non pubblicata, EU:C:2020:868, punto 67).

55      Al punto 47 della presente sentenza è già stato ricordato che, nella particolare ipotesi in cui una società controllante detenga direttamente o indirettamente la totalità o quasi del capitale della sua controllata che ha commesso un’infrazione alle norme in materia di concorrenza, la Corte ha dichiarato di dover presumere, fino a prova contraria, che detta società esercitava un’influenza determinante sulla sua controllata. Pertanto, a meno che non venga smentita, siffatta presunzione implica che l’esercizio effettivo di un’influenza determinante da parte della società controllante sulla propria controllata si considera dimostrato unicamente per il fatto che la prima detenga il capitale sociale della seconda, e legittima la Commissione a ritenere la prima responsabile del comportamento della seconda, senza necessità di produrre una qualsivoglia prova supplementare (v., in tal senso, sentenze del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, punti 56 e 57; del 27 aprile 2017, Akzo Nobel e a./Commissione, C‑516/15 P, EU:C:2017:314, punto 55, nonché del 28 ottobre 2020, Pirelli & C./Commissione, C‑611/18 P, non pubblicata, EU:C:2020:868, punti 68 e 69).

56      Da tale giurisprudenza discende che il fatto che la società madre di un gruppo, la quale eserciti un’influenza determinante sulle proprie controllate, possa essere dichiarata responsabile in solido delle infrazioni al diritto della concorrenza dell’Unione commesse da queste ultime non costituisce in alcun modo una violazione del principio di responsabilità personale ma, al contrario, un’espressione di tale principio. Infatti, in circostanze siffatte, tanto la responsabilità della società controllante quanto quella della sua controllata si fondano sul fatto che tali società facevano parte entrambe dell’entità economica che ha commesso le suddette infrazioni, cosicché si presume che la società controllante stessa, per tale ragione, abbia commesso l’infrazione alle norme in materia di concorrenza del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 26 novembre 2013, Kendrion/Commissione, C‑50/12 P, EU:C:2013:771, punto 55, e del 28 ottobre 2020, Pirelli & C./Commissione, C‑611/18 P, non pubblicata, EU:C:2020:868, punto 70).

57      Inoltre, come risulta da detta giurisprudenza, la presunzione d’influenza determinante e di responsabilità della società controllante mira precisamente a realizzare un equilibrio tra l’importanza, da un lato, dell’obiettivo consistente nel reprimere i comportamenti contrari alle norme in materia di concorrenza, in particolare all’articolo 101 TFUE, e di prevenirne la ripetizione, e, dall’altro, degli obblighi scaturenti da taluni principi generali del diritto dell’Unione quali, segnatamente, i principi della presunzione di innocenza, personalità delle pene e certezza del diritto, nonché i diritti della difesa, ivi compreso il principio di parità delle armi. È proprio per questa ragione che essa ha carattere relativo (sentenze dell’8 maggio 2013, Eni/Commissione, C‑508/11 P, EU:C:2013:289, punto 50, e del 28 ottobre 2020, Pirelli & C./Commissione, C‑611/18 P, non pubblicata, EU:C:2020:868, punto 71).

58      Il fatto che sia difficile fornire la prova contraria necessaria per confutare la presunzione d’influenza determinante e di responsabilità della società controllante non implica, di per sé, secondo una costante giurisprudenza della Corte, che tale presunzione sia, di fatto, assoluta e, di conseguenza, contraria al principio della presunzione di innocenza (v., in tal senso, sentenze del 16 giugno 2016, Evonik Degussa e AlzChem/Commissione, C‑155/14 P, EU:C:2016:446, punto 44, nonché del 28 ottobre 2020, Pirelli & C./Commissione, C‑611/18 P, non pubblicata, EU:C:2020:868, punto 72).

59      Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che detta presunzione non è contraria al principio della personalità delle pene né a quello della presunzione di innocenza.

60      Inoltre, deve essere respinto l’argomento delle ricorrenti relativo al fatto che l’applicazione alla prima ricorrente della presunzione d’influenza determinante e di responsabilità della società controllante sarebbe ingiustificata, poiché la sua partecipazione alle infrazioni indicate nella decisione controversa non sarebbe stata dimostrata. Infatti, conformemente alla giurisprudenza citata ai punti 55 e 56 della presente sentenza, in assenza di confutazione di tale presunzione, si assume che un ente nella situazione della prima ricorrente abbia commesso esso stesso l’infrazione alle norme in materia di concorrenza dell’Unione, per la quale esso è stato sanzionato.

61      Pertanto, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto quando, al punto 73 della sentenza impugnata, ha respinto l’argomento delle ricorrenti secondo cui siffatta presunzione sarebbe incompatibile con i principi della personalità delle pene e della presunzione di innocenza.

62      In secondo luogo, non può essere accolta neppure l’argomentazione delle ricorrenti secondo cui l’applicazione della presunzione d’influenza determinante e di responsabilità della società controllante a una holding di partecipazioni, quale la prima ricorrente, violerebbe l’articolo 14 della CEDU in combinato disposto con l’articolo 1 del protocollo addizionale a quest’ultima, gli articoli 17 e 21 della Carta, nonché l’articolo 345 TFUE in quanto darebbe luogo a un’arbitraria ed ingiustificata disparità di trattamento tra diversi regimi proprietari.

63      Come il Tribunale ha, in sostanza, esposto al punto 76 della sentenza impugnata, la presunzione d’influenza determinante e di responsabilità della società controllante si applica non solo a una holding di partecipazioni quale la prima ricorrente, ma anche a qualsiasi ente, a prescindere dalla sua forma giuridica, che detenga direttamente o indirettamente la totalità o quasi del capitale della propria controllata, la quale abbia commesso un’infrazione alle norme in materia di concorrenza. Di conseguenza, il Tribunale non ha commesso errori di diritto quando ha dichiarato, in tale punto della suddetta sentenza, che la presunzione in questione non è discriminatoria in base ai diversi regimi proprietari.

64      Inoltre, per quanto riguarda l’argomento vertente sull’asserita violazione dell’articolo 345 TFUE, è sufficiente constatare che, come dichiarato dal Tribunale al punto 80 della sentenza impugnata, la presunzione d’influenza determinante e di responsabilità della società controllante non regola il regime sostanziale della proprietà negli Stati membri, ma si limita a costituire un criterio di natura probatoria che comporta un’inversione dell’onere della prova.

65      Ne consegue che il secondo capo del primo motivo d’impugnazione è infondato e deve essere respinto.

66      Infine, con il terzo capo del primo motivo d’impugnazione, le ricorrenti deducono che il Tribunale, ai punti da 87 a 94 della sentenza impugnata, avrebbe commesso un errore di diritto nel respingere il terzo capo del secondo motivo del loro ricorso, vertente su una violazione del principio di parità di trattamento e su una carenza di motivazione della decisione controversa. Esse ritengono che il Tribunale abbia ingiustamente trattato in modo diverso le imprese coinvolte nell’infrazione contestata, omettendo di rilevare che la Commissione si era astenuta dall’imputare la responsabilità per l’infrazione commessa dalla Linpac alla holding finanziaria che controllava quest’ultima impresa.

67      Occorre al riguardo constatare che, come risulta dal punto 91 della sentenza impugnata, rientrante nella valutazione insindacabile dei fatti da parte del Tribunale, la holding finanziaria che controllava la Linpac deteneva solo il 46% del capitale di quest’ultima, cosicché la presunzione d’influenza determinante e di responsabilità della società controllante non poteva essere applicata a tale holding finanziaria. Pertanto, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, il Tribunale ha giustamente dichiarato che detta holding finanziaria e la prima ricorrente non si trovavano in situazioni analoghe. Di conseguenza, non può essere constatata alcuna violazione del principio di parità di trattamento sulla base della circostanza che tale presunzione è stata applicata alla prima ricorrente e non alla holding finanziaria.

68      Inoltre, come giustamente sottolineato dal Tribunale al punto 92 della sentenza impugnata, la Commissione non era tenuta ad esporre nella decisione controversa le ragioni per le quali non aveva imputato la responsabilità dell’infrazione commessa dalla Linpac alla holding finanziaria che controllava quest’ultima. Pertanto, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto quando ha dichiarato che non poteva essere constatata alcuna violazione dell’obbligo di motivazione a causa di tale asserita omissione, dato che la Commissione era tenuta ad esporre i motivi per i quali aveva deciso di imputare alle ricorrenti la responsabilità dell’infrazione oggetto di tale decisione e non già i motivi per i quali non aveva imputato ad altre imprese o enti la responsabilità per tale infrazione.

69      In considerazione di quanto precede, il primo motivo d’impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.

 Sul secondo motivo dimpugnazione, vertente sullillegittimità della concessione alla Linpac del beneficio dellimmunità dalle ammende e sulla violazione della comunicazione sulla cooperazione

 Argomenti delle parti

70      Con il loro secondo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione. Inoltre, esse fanno valere che il Tribunale non avrebbe esposto le ragioni per le quali ha dichiarato, ai punti da 23 a 25 di tale sentenza, che esse non soddisfacevano le condizioni per beneficiare di un’immunità dalle ammende, quali enunciate al punto 8, lettera a), della comunicazione sulla cooperazione.

71      Secondo le ricorrenti, in caso di revoca dell’immunità concessa alla Linpac, sarebbe soddisfatta la seconda delle condizioni cumulative previste al punto 11, prima frase, della comunicazione sulla cooperazione ai fini della concessione di un’immunità ex punto 8, lettera b), di tale comunicazione. Quanto alla prima di tali condizioni, esse sottolineano che il Tribunale non avrebbe rilevato che, alla data in cui esse hanno depositato la loro domanda di immunità, la Commissione disponeva di elementi probatori sufficienti per constatare l’intesa oggetto della decisione controversa. La sentenza impugnata sarebbe viziata da un difetto di motivazione su tale punto, in quanto tale circostanza non sarebbe affatto «pacifica», tanto più che la Commissione avrebbe avviato il procedimento solo il 21 settembre 2012.

72      Le ricorrenti ritengono, pertanto, di essere state le prime a fornire alla Commissione elementi probatori rilevanti relativi all’infrazione e che, nell’ipotesi di una revoca dell’immunità dalle sanzioni concessa alla Linpac, la Commissione sarebbe tenuta a rivedere la sua posizione e a concedere loro una siffatta immunità o, nel caso dei mercati francese e italiano, per i quali un’altra impresa, la Vitembal, aveva presentato una domanda di immunità in una data anteriore a quella della loro domanda, una maggiore riduzione dell’ammenda loro inflitta. A tal riguardo, le ricorrenti sottolineano che occorrerebbe altresì tenere conto del valore aggiunto delle informazioni fornite che, nel caso della Vitembal, non sarebbe stato significativo, contrariamente a quanto considerato dalla Commissione.

73      Le ricorrenti addebitano altresì al Tribunale di avere respinto, per la sola ragione che esse non avrebbero alcun interesse alla revoca dell’immunità accordata alla Linpac, la loro argomentazione secondo cui il comportamento della Commissione avrebbe illegittimamente favorito quest’ultima impresa. Esse ritengono che la sentenza impugnata sia viziata da un difetto di motivazione anche sotto tale profilo.

74      La Commissione ritiene che la maggior parte degli argomenti dedotti nell’ambito del secondo motivo d’impugnazione sia irricevibile in quanto detti argomenti mirerebbero, in realtà, a rimettere in discussione le valutazioni dei fatti operate dal Tribunale. Inoltre, le ricorrenti solleverebbero per la prima volta in sede di impugnazione argomenti non dedotti dinanzi al Tribunale. In ogni caso, la Commissione ritiene che il secondo motivo debba essere respinto in quanto infondato.

 Giudizio della Corte

75      Come risulta dai punti da 17 a 20 della sentenza impugnata, dinanzi al Tribunale le ricorrenti hanno sostenuto che la Linpac non avrebbe dovuto beneficiare dell’immunità dalle ammende perché, in particolare, il suo comportamento sarebbe stato contrario a quello richiesto dal punto 12, lettera b), della comunicazione sulla cooperazione.

76      Orbene, si deve constatare che l’argomentazione delle ricorrenti, sia quella formulata dinanzi al Tribunale sia quella sviluppata dinanzi alla Corte, si basa sulla premessa secondo cui, qualora la Linpac non avesse beneficiato dell’immunità dalle ammende, le ricorrenti avrebbero esse stesse potuto beneficiare di una tale immunità. Le ricorrenti considerano, dunque, che, poiché l’impresa di cui fanno parte è stata la seconda o, nel caso dei mercati francese e italiano, la terza impresa a fornire informazioni alla Commissione, se la Linpac fosse privata della sua immunità dalle ammende, potrebbero esse stesse reclamare tale immunità o, per quanto riguarda le infrazioni commesse in Francia e in Italia, progredire nella scala delle riduzioni a titolo di trattamento favorevole.

77      Tale premessa è però erronea. Come risulta dal punto 8 della comunicazione sulla cooperazione, un’impresa può beneficiare dell’immunità dalle ammende solo qualora sia stata «la prima a fornire informazioni ed elementi probatori» alla Commissione, che consentano a quest’ultima di effettuare un’ispezione mirata riguardo al presunto cartello, oppure di constatare una violazione dell’articolo 101 TFUE in correlazione con detto cartello.

78      Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato, al punto 25 della sentenza impugnata, che era «pacifico che, in seguito alla domanda di immunità della Linpac, la Commissione [aveva] potuto effettuare ispezioni senza preavviso dal 4 al 6 giugno 2008 presso gli uffici delle imprese interessate». Ne consegue che, come il Tribunale ha sostanzialmente dichiarato ai punti da 26 a 29 di tale sentenza, poiché la Linpac era stata la prima impresa a fornire alla Commissione informazioni ed elementi probatori che hanno consentito a quest’ultima di procedere a detti accertamenti, né l’impresa di cui facevano parte le ricorrenti né alcun’altra impresa poteva esigere l’immunità dalle ammende, ai sensi del punto 8 della comunicazione sulla cooperazione.

79      Quand’anche la Linpac non potesse beneficiare dell’immunità dalle ammende, in particolare perché non soddisferebbe la condizione di cui al punto 12, lettera b), della comunicazione sulla cooperazione, essa non cesserebbe di essere la prima impresa che ha fornito informazioni ed elementi probatori alla Commissione, ai sensi dell’articolo 8 della comunicazione sulla cooperazione. Le ricorrenti non potevano dunque rivendicare siffatta qualità e, di conseguenza, non potevano ottenere l’immunità dalle ammende.

80      Le ricorrenti non negano l’affermazione di cui al punto 25 della sentenza impugnata e richiamata al punto 78 della presente sentenza. Esse contestano unicamente la motivazione espressa del Tribunale, al citato punto 25, secondo cui era «altresì pacifico che le ricorrenti non soddisfa[ceva]no le condizioni previste dal punto 8, lettera b), in combinato disposto con il punto 11, della suddetta comunicazione». Esse fanno valere che, alla data del deposito della loro domanda di immunità, la Commissione non era ancora in possesso di prove sufficienti per constatare l’infrazione oggetto della decisione controversa, così che esse potevano rivendicare per se stesse la qualità d’impresa che aveva fornito alla Commissione informazioni ed elementi probatori che avevano consentito a quest’ultima di constatare una violazione dell’articolo 101 TFUE, ai sensi del punto 8, lettera b), della comunicazione sulla cooperazione.

81      Tale argomento è, tuttavia, inoperante. Anche supponendo che il Tribunale abbia erroneamente considerato come «pacifico» il fatto che le ricorrenti non soddisfacessero le condizioni previste in detto punto 8, lettera b), letto in combinato disposto con il punto 11 della medesima comunicazione, questo errore sarebbe irrilevante, giacché il motivo secondo cui la Linpac era stata la prima impresa a fornire informazioni ed elementi probatori, che hanno consentito alla Commissione di effettuare ispezioni, è sufficiente a giustificare quello secondo cui nessun’altra impresa poteva reclamare l’immunità dalle ammende, ai sensi della comunicazione sulla cooperazione.

82      Dalle considerazioni che precedono deriva che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto quando ha respinto il primo motivo di ricorso delle ricorrenti e che, contrariamente a quanto esse sostengono, esso ha motivato in modo adeguato la sua decisione di respingere tale motivo. Di conseguenza, il secondo motivo d’impugnazione deve essere respinto in quanto, in ogni caso, infondato, senza che occorra pronunciarsi sulla sua ricevibilità, contestata dalla Commissione.

 Sul terzo motivo, vertente su un errore di diritto commesso dal Tribunale, in quanto ha ritenuto giusta e adeguata la sanzione inflitta alle ricorrenti

 Argomenti delle parti

83      Il terzo motivo d’impugnazione è suddiviso in sette capi.

84      Con la prima parte del terzo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale avrebbe ingiustamente respinto, ai punti da 99 a 106 della sentenza impugnata, il primo capo del terzo motivo dei loro ricorsi, relativo al valore delle vendite prese in considerazione ai fini del calcolo delle ammende loro inflitte. Esse fanno valere che, poiché il valore delle vendite è considerato come l’indicatore del vantaggio tratto dall’impresa dalla propria adesione al cartello, le somme che non sono destinate a tale impresa non dovrebbero essere incluse in detto valore. Pertanto, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel considerare che i costi di trasporto delle merci vendute dovessero venire inclusi nel valore delle vendite di tali merci, dato che una siffatta inclusione comporterebbe la conseguenza di svantaggiare e di trattare in modo diverso le imprese che, per offrire un miglior servizio al cliente, si fanno carico del costo del trasporto.

85      Le ricorrenti ritengono altresì che la sentenza impugnata sia viziata, sotto tale profilo, da una carenza di motivazione. Da un lato, il Tribunale non avrebbe illustrato le ragioni per le quali sarebbe oggettivo un criterio che prevede di considerare, quale componente del valore delle vendite, il costo del trasporto effettuato dall’impresa con mezzi propri, ma di escluderlo quando l’impresa si limiti a vendere un servizio reso da terzi. Dall’altro, il Tribunale non avrebbe indicato i motivi in base ai quali il criterio utilizzato per valutare i costi di trasporto sarebbe applicabile anche alle provvigioni degli agenti, consistenti in una percentuale del valore delle vendite realizzate.

86      Con il secondo capo del terzo motivo d’impugnazione, le ricorrenti deducono che il Tribunale avrebbe ingiustamente respinto il secondo capo del terzo motivo del loro ricorso, relativo al coefficiente di gravità. Esse affermano, sostanzialmente, che i punti da 115 a 120 della sentenza impugnata sarebbero insufficientemente motivati e sarebbero erronei. In primo luogo, il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare la motivazione della decisione controversa e non avrebbe esposto le ragioni per le quali un coefficiente di gravità del 16% sarebbe giustificato. In secondo luogo, al punto 118 di tale sentenza il Tribunale avrebbe esposto, con un’affermazione priva di motivazione, che il fatto che la Commissione non abbia preso in considerazione la quota di mercato aggregata di tutte le imprese interessate per ciascuna infrazione, l’estensione geografica di ciascuna infrazione e la misura in cui ciascuna infrazione è stata attuata, al fine di aumentare o ridurre il coefficiente di gravità, non significa che la Commissione abbia omesso di prendere in considerazione tali elementi ai fini della determinazione di tale coefficiente. In terzo luogo, sarebbe illogica e priva di motivazione l’affermazione, contenuta al punto 119 di detta sentenza, secondo cui la Commissione ha considerato nel caso di specie l’esistenza non di un’infrazione unica e continuata globale, bensì di cinque intese distinte per le quali sussisteva, ogni volta, un’infrazione unica e continuata, cosicché l’applicazione del medesimo coefficiente di gravità a tutte le imprese destinatarie di tale decisione non costituiva una violazione del principio della parità di trattamento. L’applicazione dello stesso coefficiente a ciascuna intesa dimostrerebbe che la Commissione ha effettuato una valutazione unica della gravità per tutte le intese, malgrado le loro differenze, in particolare in termini di estensione temporale e geografica.

87      Con il terzo capo del terzo motivo d’impugnazione, le ricorrenti contestano il rigetto, da parte del Tribunale, del terzo capo del terzo motivo del loro ricorso, relativo all’importo supplementare. Esse sostengono che il Tribunale non avrebbe esposto i motivi per i quali ha respinto il loro argomento secondo cui l’inclusione di tale importo nelle ammende loro inflitte sarebbe stata ingiustificata e iniqua. Secondo le ricorrenti, tale inclusione rappresenterebbe, nei confronti della prima ricorrente, un’estensione eccessiva e ingiustificata della nozione di «entità economica». Per quanto riguarda il sottogruppo Sirap-Gema, l’importo supplementare inciderebbe in modo eccessivo e ingiustificato sulla sua situazione economica e sarebbe privo di effetto deterrente. Inoltre, l’affermazione del Tribunale, contenuta al punto 133 della sentenza impugnata, secondo cui la fissazione di una medesima percentuale di vendite ai fini del calcolo dell’importo supplementare non implica che l’importo addizionale adottato sia identico per tutti i partecipanti all’intesa, sarebbe fuorviante e traviserebbe il contenuto dell’argomentazione delle ricorrenti.

88      Nell’ambito del quarto capo del terzo motivo d’impugnazione, le ricorrenti contestano la motivazione, contenuta al punto 139 della sentenza impugnata, secondo cui la Commissione non aveva alcun obbligo di tener conto della situazione di crisi nel settore interessato e di riconoscere che tale situazione costituiva una circostanza attenuante idonea a giustificare una riduzione dell’importo dell’ammenda. Esse addebitano al Tribunale di essersi limitato a constatare l’astratta facoltà della Commissione di non tenere conto della crisi del settore, senza verificare se, alla luce degli elementi da esse invocati, nelle circostanze del caso di specie, la mancata presa in considerazione di tale circostanza fosse giustificata. Esse ritengono altresì che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto al punto 140 di detta sentenza, quando ha sostanzialmente dichiarato che lo stato di crisi del settore poteva essere preso in considerazione solo nell’ambito di un’eventuale applicazione del punto 35 degli orientamenti del 2006, relativo all’incapacità contributiva di un’impresa. Secondo le ricorrenti, si tratterebbe di due situazioni autonome, che richiederebbero un trattamento distinto. Esse ritengono che, così come la Commissione può accordare a un’impresa una riduzione dell’ammenda a titolo della sua cooperazione, anche qualora tale impresa non soddisfi i criteri fissati dalla comunicazione sulla cooperazione, essa possa altresì concedere una siffatta riduzione a titolo dello stato di crisi del settore, senza che siano soddisfatte le condizioni previste al punto 35 degli orientamenti del 2006.

89      Con il quinto capo del terzo motivo d’impugnazione, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale avrebbe erroneamente respinto il quinto capo del terzo motivo del loro ricorso, relativo all’applicazione del limite massimo del 10% del fatturato della prima ricorrente in forza della presunzione d’influenza determinante e di responsabilità della società controllante, ai fini del calcolo dell’ammenda. Da un lato, le ricorrenti fanno valere che, tenuto conto della volatilità del fatturato di una holding finanziaria, l’utilizzo di tale fatturato sarebbe contrario all’obiettivo perseguito da tale limite massimo, consistente nel conciliare l’effetto dissuasivo di una sanzione con la necessità che quest’ultima non comprometta la realizzazione di utili nell’ambito della prosecuzione delle attività commerciali. Dall’altro, le ricorrenti fanno valere che la sentenza impugnata sarebbe viziata da un difetto di motivazione, in quanto il Tribunale non avrebbe esaminato il loro argomento secondo cui, nonostante la presunzione d’influenza determinante e di responsabilità della società controllante sul comportamento delle sue controllate, la presa in considerazione del fatturato realizzato dalla prima ricorrente ai fini del calcolo del limite massimo dell’importo dell’ammenda sarebbe contraria ai principi di equità e proporzionalità.

90      Con il sesto capo del terzo motivo d’impugnazione, le ricorrenti ritengono che il Tribunale abbia erroneamente respinto il sesto capo del terzo motivo del loro ricorso, vertente sull’insufficiente riduzione delle ammende concessa dalla Commissione in ragione dell’eccessiva durata del procedimento amministrativo. Le ricorrenti ritengono che, tenuto conto del fatto che la prima fase del procedimento, che va da talune ispezioni a sorpresa presso i loro uffici fino alla comunicazione degli addebiti, è durata 51 mesi, e che la seconda fase di detto procedimento, che va dalla comunicazione degli addebiti fino all’adozione della decisione controversa, è durata 33 mesi, esse avessero il diritto di ottenere una riduzione dell’importo delle ammende superiore al 5%. Quanto alla possibilità di proporre un ricorso per risarcimento danni, a titolo del danno asseritamente subito a causa della durata eccessiva del procedimento amministrativo, le ricorrenti sostengono che una soluzione di questo tipo non rispetterebbe i criteri di efficacia dell’azione amministrativa e giudiziaria.

91      Con il settimo capo del terzo motivo d’impugnazione, le ricorrenti contestano il rigetto, da parte del Tribunale, del settimo capo del terzo motivo del loro ricorso, relativo all’incapacità contributiva della seconda, quarta e settima ricorrente.

92      Da un lato, le ricorrenti ritengono che le ragioni per le quali il Tribunale ha respinto il loro argomento relativo al difetto di motivazione di tale parte della decisione controversa consistano in una generica affermazione, relativa alle liquidità della prima ricorrente e alla dimensione complessiva del gruppo e siano, pertanto, incomprensibili. Esse ricordano inoltre che l’affermazione della Commissione, contenuta nel suo controricorso, secondo cui, come risultava dalla decisione controversa, tutte le società del gruppo e non soltanto la prima ricorrente avevano distribuito dividendi che eccedevano l’importo dell’ammenda, non potrebbe integrare la motivazione. Tale affermazione sarebbe, in ogni caso, profondamente errata sul piano economico e finanziario.

93      Dall’altro lato, dalla motivazione della sentenza impugnata risulterebbe che l’unico criterio sottostante il diniego di concedere alla seconda, quarta e settima ricorrente una riduzione dell’ammenda a titolo d’incapacità contributiva sarebbe rappresentato dalla loro appartenenza al gruppo controllato dalla prima ricorrente. Orbene, il Tribunale avrebbe omesso di analizzare l’autonomia patrimoniale delle altre ricorrenti rispetto alla prima ricorrente.

94      La Commissione ritiene che il terzo motivo sia irricevibile, in quanto mirerebbe, in realtà, ad una nuova valutazione dei fatti, per la quale la Corte non è competente in sede di impugnazione. Inoltre, esso difetterebbe di precisione, così che sarebbe impossibile comprendere quale sia l’errore di diritto che le ricorrenti addebitano al Tribunale. In ogni caso, a parere della Commissione, il terzo motivo dovrebbe essere respinto in quanto infondato.

 Giudizio della Corte

95      Preliminarmente, occorre constatare che gli argomenti sollevati dalle ricorrenti nell’ambito delle sette parti del terzo motivo d’impugnazione mirano a dimostrare taluni asseriti errori di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale, o talune carenze della motivazione esposta nella sentenza impugnata. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, tale motivo non può essere respinto a priori in quanto irricevibile.

96      Con il primo capo del terzo motivo d’impugnazione, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto ed insufficientemente motivato la sentenza impugnata quando ha respinto, ai punti da 99 a 106 di tale sentenza, il primo capo del terzo motivo di ricorso delle ricorrenti, vertente sull’inclusione – asseritamente errata – dei costi di trasporto delle merci vendute e delle provvigioni degli agenti nel valore delle vendite prese in considerazione ai fini del calcolo delle ammende loro inflitte.

97      Tale primo capo non può essere accolto.

98      Ai sensi del punto 13 degli orientamenti del 2006, al fine di determinare l’importo di base dell’ammenda da infliggere, la Commissione utilizza il valore delle vendite dei beni o servizi, ai quali l’infrazione direttamente o indirettamente si riferisce, realizzate dall’impresa nell’area geografica interessata all’interno del territorio del SEE.

99      Occorre sottolineare, al riguardo, che il punto 13 degli orientamenti del 2006 non si riferisce all’utile netto, bensì al «valore» delle vendite realizzate dall’impresa interessata. Tuttavia, detto valore include anche somme, quali il costo del trasporto effettuato con mezzi propri dal venditore e pagato da quest’ultimo o le provvigioni da esso versate ai suoi agenti commerciali, che non rappresentano un’entrata per quest’ultimo ma saranno versate a terzi. Nella misura in cui tali importi sono inclusi nel prezzo finale pagato dall’acquirente, essi fanno necessariamente parte del valore delle vendite realizzate da quest’ultimo, ai sensi del punto 13 degli orientamenti del 2006.

100    Pertanto, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto quando ha dichiarato, al punto 102 della sentenza impugnata, che il valore delle vendite rispecchia il prezzo così come fatturato al cliente. Si tratta di un prezzo globale che come tale include il costo del trasporto delle merci vendute, di cui si fa carico il venditore, o gli eventuali esborsi per provvigioni, calcolate in ragione percentuale sul valore di ciascuna vendita, che il venditore versa ai propri agenti.

101    Da tali considerazioni risulta che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto quando ha respinto il primo capo del terzo motivo di ricorso delle ricorrenti, relativo al valore delle vendite realizzate in relazione all’infrazione.

102    Inoltre, la sentenza impugnata motiva adeguatamente tale profilo, in quanto la motivazione principale del punto 102 di tale sentenza, secondo cui «il valore delle vendite rispecchia il prezzo così come fatturato al cliente, senza deduzione per le spese di trasporto o altre spese», è sufficiente per comprendere le ragioni in base alle quali il Tribunale ha giudicato che, contrariamente a quanto sostenevano le ricorrenti, le provvigioni da queste ultime versate ai loro agenti commerciali, incluse nella nozione di «altre spese» cui fa riferimento il Tribunale, non dovevano essere dedotte dal valore delle vendite prese in considerazione ai fini del calcolo delle ammende. Al suddetto punto 102, il Tribunale ha poi esplicitato tale motivo per quanto riguarda, in particolare, l’inclusione dei costi di trasporto delle merci vendute nel prezzo globale di vendita.

103    Con il secondo capo del terzo motivo d’impugnazione, le ricorrenti deducono, in sostanza, che il Tribunale avrebbe violato l’obbligo di motivazione e avrebbe commesso un errore di diritto, nella parte in cui ha respinto, ai punti da 109 a 121 della sentenza impugnata, il secondo capo del terzo motivo del loro ricorso, relativo al coefficiente di gravità fissato, a loro avviso erroneamente, al 16% per tutte le intese oggetto della decisione controversa.

104    Anche detto capo non può trovare accoglimento. In primo luogo, occorre ricordare che il punto 23 degli orientamenti del 2006 enuncia che intese come quelle oggetto della decisione controversa costituiscono, per loro stessa natura, alcune delle più gravi restrizioni della concorrenza, cosicché il coefficiente di gravità per questo tipo di infrazioni deve situarsi sui valori più alti della forcella compresa tra lo 0 e il 30%.

105    Pertanto, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto quando ha rilevato, al punto 116 di tale sentenza, che «nella misura in cui un coefficiente di gravità del 16% costituisce un valore che si trova all’inizio del margine alto della forcella prevista al punto 21 degli orientamenti del 2006, che va dallo 0 al 30%, e rispecchia l’importanza della gravità delle infrazioni in questione, si deve ritenere che la Commissione non è incorsa in errori di valutazione o violazioni del principio di proporzionalità quando, nel caso di specie, ha fatto proprio un simile coefficiente di gravità». Inoltre, esso ha sufficientemente motivato la sentenza impugnata riguardo a tale profilo.

106    In secondo luogo, occorre ricordare che, al punto 118 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che, «ai punti 1026 e da 1030 a 1033 della decisione [controversa], la Commissione ha precisato che essa ha preso in considerazione anche la quota di mercato aggregata di tutte le imprese interessate per ciascuna infrazione, l’estensione geografica di ciascuna infrazione e la misura in cui ciascuna infrazione è stata attuata». Esso ha aggiunto che «[i]l fatto che essa non abbia applicato tali fattori per aumentare o ridurre il coefficiente di gravità non significa che essa non li abbia presi in considerazione».

107    Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, tali affermazioni del Tribunale sono sufficienti per comprendere i motivi del rigetto del loro argomento secondo cui, al fine di determinare il coefficiente di gravità, la Commissione avrebbe preso in considerazione unicamente la natura di ciascuna delle infrazioni. Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere considerata sufficientemente motivata su tale punto.

108    Inoltre, poiché le ricorrenti non avevano esposto né le ragioni per le quali, nonostante le affermazioni contenute ai punti 1026 e da 1030 a 1033 della decisione controversa, si dovesse considerare che la Commissione aveva omesso di tener conto dell’estensione geografica di ciascuna infrazione e della misura in cui essa è stata eseguita né, ancor meno, il modo in cui la presa in considerazione di tali elementi avrebbe potuto indurre la Commissione a fissare un coefficiente di gravità meno elevato, non si può sostenere che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto quando ha respinto tale argomento delle ricorrenti.

109    In terzo luogo, deve essere respinto anche l’argomento delle ricorrenti relativo al carattere asseritamente «illogico» ed insufficiente della motivazione esposta al punto 119 della sentenza impugnata per giustificare il giudizio del Tribunale, secondo cui il principio della parità di trattamento non era stato violato.

110    Occorre rilevare, al riguardo, che, al suddetto punto 119, il Tribunale ha ricordato che, nella decisione controversa, la Commissione non aveva assunto l’esistenza di un’infrazione unica e continuata globale, ma aveva considerato che si trattasse di cinque intese distinte per le quali sussisteva, ogni volta, un’infrazione unica e continuata.

111    Al punto 120 di tale sentenza, il Tribunale ha aggiunto che il fatto che talune altre imprese partecipanti alle tre intese alle quali anche le ricorrenti avevano partecipato, ed alle quali era stato applicato uno stesso coefficiente del 16%, fossero state parimenti coinvolte in talune o in tutte le altre intese accertate nella decisione controversa non rimetteva in discussione la validità di tale percentuale per le tre intese in questione, riguardo alle quali alle imprese che si trovavano in una stessa situazione era stato inflitto uno stesso trattamento, cosicché non si doveva riscontrare alcuna violazione del principio di parità di trattamento sotto tale profilo.

112    Risulta quindi dalla lettura combinata dei punti 119 e 120 della sentenza impugnata che il Tribunale ha giustamente considerato che il fatto che la Commissione abbia applicato lo stesso coefficiente di gravità a tutte le imprese destinatarie della decisione controversa, indipendentemente dal numero di infrazioni alle quali ciascuna impresa aveva partecipato, non costituiva una violazione del principio di parità di trattamento dato che, in sostanza, alle imprese che avevano partecipato non solo alle tre intese alle quali le ricorrenti avevano partecipato, ma anche ad altre intese interessate dalla decisione controversa, erano state inflitte ammende separate per queste altre infrazioni.

113    Pertanto, il secondo capo del terzo motivo d’impugnazione dev’essere respinto.

114    Con il terzo capo di tale motivo, le ricorrenti contestano il rigetto, per le motivazioni esposte ai punti da 124 a 134 della sentenza impugnata, del terzo capo del terzo motivo del loro ricorso dinanzi al Tribunale, relativo all’«importo supplementare», di cui al punto 25 degli orientamenti del 2006.

115    Da un lato, le ricorrenti contestano al Tribunale, in sostanza, di non aver motivato il rigetto del loro argomento secondo cui l’inclusione di un tale importo nelle ammende loro inflitte era ingiustificata e sproporzionata e rappresentava un’estensione eccessiva della nozione di «entità economica».

116    Tale argomento deve essere respinto. Al punto 131 della sentenza impugnata, che opera un rinvio ai punti da 54 a 61 di tale sentenza, nonché al punto 132 di detta sentenza, il Tribunale ha esposto le ragioni per le quali ha respinto la suddetta argomentazione delle ricorrenti chiarendo, in sostanza, che, poiché la prima ricorrente non era riuscita a confutare la presunzione d’influenza determinante e di responsabilità della società controllante, essa doveva essere considerata come parte dell’impresa che aveva commesso le infrazioni sanzionate mediante la decisione controversa e, di conseguenza, come se vi avesse partecipato, di modo che non era necessario distinguere, per quanto riguarda l’importo supplementare, tra la prima ricorrente e le altre.

117    Dall’altro lato, le ricorrenti fanno valere che il motivo figurante al punto 133 della sentenza impugnata, secondo cui la fissazione di una stessa percentuale delle vendite ai fini del calcolo dell’importo supplementare non implica la fissazione di un importo identico per tutti i partecipanti all’intesa, sarebbe fuorviante e traviserebbe la loro argomentazione relativa all’obbligo della Commissione di modulare la maggiorazione delle ammende in funzione del numero di infrazioni alle quali ciascuna impresa aveva partecipato.

118    Anche tali argomenti devono essere respinti. Poiché l’importo supplementare è calcolato come percentuale del valore delle vendite realizzate da ciascuna impresa che ha partecipato all’infrazione e tale valore può variare da un’impresa all’altra, il Tribunale ha giustamente rilevato che la fissazione di una stessa percentuale delle vendite ai fini del calcolo dell’importo supplementare non implica la fissazione di un importo identico per ciascun partecipante all’intesa.

119    Inoltre, l’argomento secondo cui la Commissione avrebbe dovuto modulare tale percentuale in funzione del numero di infrazioni alle quali ha partecipato ciascuna impresa interessata dalla decisione controversa non può essere accolto, in quanto a ogni impresa che ha partecipato a diverse infrazioni sanzionate dalla decisione controversa è stata inflitta, per ciascuna infrazione, un’ammenda distinta, a sua volta comprendente un importo supplementare distinto.

120    Con il quarto capo del terzo motivo d’impugnazione, le ricorrenti sostengono che il Tribunale avrebbe erroneamente respinto la quarta parte del terzo motivo del loro ricorso, vertente sul fatto che la Commissione aveva omesso di concedere alle ricorrenti una riduzione dell’ammenda reclamata in ragione della crisi del settore nel quale esse esercitavano la loro attività.

121    Da un lato, le ricorrenti addebitano al Tribunale di essersi limitato a constatare, al punto 139 della sentenza impugnata, che la Commissione non era tenuta a riconoscere l’esistenza di una circostanza attenuante a favore di un’impresa che aveva partecipato a un’intesa per il motivo che il settore interessato attraverserebbe una crisi, senza verificare gli elementi concreti dedotti dalle ricorrenti.

122    Tale argomento è privo di fondamento. È senza commettere errori di diritto che, al punto 139 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che la Commissione non aveva alcun obbligo di considerare la cattiva salute finanziaria del settore interessato da un’intesa come circostanza attenuante. Infatti, di norma, i cartelli nascono nel momento in cui un settore economico soffre talune difficoltà le quali, in linea di principio, non possono costituire una circostanza attenuante (sentenza dell’8 dicembre 2011, KME Germany e a./Commissione, C‑389/10 P, EU:C:2011:816, punto 97).

123    Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto quando ha respinto la loro argomentazione relativa all’obbligo della Commissione di riconoscere in loro favore una circostanza attenuante in ragione della crisi del settore, senza analizzare gli elementi concreti da esse invocati a sostegno di tale argomento, i quali erano privi di rilevanza.

124    Dall’altro lato, le ricorrenti ritengono che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto quando ha considerato, al punto 140 della sentenza impugnata, che lo stato di crisi del settore poteva essere preso in considerazione solo nell’ambito di un’eventuale applicazione del punto 35 degli orientamenti del 2006, relativo all’incapacità contributiva di un’impresa.

125    Tale argomento deriva da una lettura erronea del punto 140 della sentenza impugnata. Infatti, in tale punto, il Tribunale si è limitato a constatare che, contrariamente alle affermazioni delle ricorrenti, la Commissione aveva adeguatamente motivato la sua affermazione secondo cui lo stato di crisi del settore era stato preso in considerazione nell’ambito dell’analisi della capacità contributiva delle imprese interessate dalla decisione controversa.

126    Pertanto, si deve respingere il quarto capo del terzo motivo d’impugnazione.

127    Con il quinto capo di tale motivo d’impugnazione, le ricorrenti sostengono che il Tribunale avrebbe, in sostanza, commesso un errore di diritto e violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente quando ha respinto il quinto capo del terzo motivo del loro ricorso, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe dovuto prendere in considerazione il fatturato della prima ricorrente ai fini del calcolo del limite massimo del 10%, di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003.

128    A tal riguardo, occorre rilevare che il Tribunale, avendo giudicato, respingendo gli argomenti in senso contrario delle ricorrenti, che la prima ricorrente aveva esercitato un’influenza determinante sulle sue controllate che avevano partecipato all’infrazione e, di conseguenza, poteva essere considerata essa stessa partecipante a tale infrazione, ha correttamente dichiarato, al punto 150 della sentenza impugnata, che la Commissione era in grado di prendere in considerazione il fatturato delle ricorrenti nel loro insieme, compreso quello della prima ricorrente, ai fini del calcolo del limite massimo delle ammende da infliggere (v., in tal senso, sentenze dell’8 maggio 2013, Eni/Commissione, C‑508/11 P, EU:C:2013:289, punto 109 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commissione, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, punti 52 e 53).

129    Sempre senza incorrere in errori di diritto, il Tribunale ha respinto, al punto 151 della sentenza impugnata, l’argomento delle ricorrenti relativo al fatto che il fatturato consolidato di una holding finanziaria non dovesse essere preso in considerazione nella determinazione del limite massimo del 10%.

130    Come rilevato dal Tribunale in tale punto, nell’ambito dell’applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione non occorre operare una distinzione tra i diversi tipi di società controllanti, cosicché il fatto che la prima ricorrente sia una holding finanziaria non ha alcuna incidenza sull’imputabilità dell’ammenda e, pertanto, sull’utilizzo del suo fatturato come riferimento per l’applicazione del limite massimo del 10%.

131    Il Tribunale ha aggiunto, in tale punto, che il fatto di escludere il fatturato consolidato di una holding solo a motivo della struttura societaria comporterebbe una discriminazione ingiustificata tra operatori economici diversi, e potrebbe consentire alle società controllanti di sottrarsi alle loro responsabilità.

132    Occorre constatare, al riguardo, che i motivi addotti al medesimo punto 151 sono sufficienti per giustificare il rigetto dell’argomento delle ricorrenti secondo cui la presa in considerazione del fatturato della prima ricorrente, una holding finanziaria, condurrebbe ad un risultato iniquo che avrebbe dovuto indurre la Commissione a discostarsi dal metodo di calcolo dell’ammenda indicato negli orientamenti del 2006. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, la sentenza impugnata non è inficiata da una motivazione insufficiente, per quanto riguarda il rigetto della loro argomentazione a tal riguardo.

133    Di conseguenza, occorre respingere il quinto capo del terzo motivo d’impugnazione.

134    Non può essere accolto neppure il sesto capo di detto motivo, con il quale le ricorrenti fanno valere che il Tribunale avrebbe erroneamente respinto il sesto capo del terzo motivo del loro ricorso, vertente sull’insufficiente riduzione delle ammende concessa dalla Commissione in ragione dell’eccessiva durata del procedimento amministrativo.

135    Come risulta dalle sentenze del 9 giugno 2016, CEPSA/Commissione (C‑608/13 P, EU:C:2016:414, punto 61), e dell’8 maggio 2014, Bolloré/Commissione (C‑414/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:301, punti 106 e 109), citate ai punti 157 e 159 della sentenza impugnata, la violazione da parte della Commissione del termine ragionevole di un procedimento amministrativo, quand’anche dimostrata, non può condurre a una riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta. Pertanto, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto quando ha respinto, con la stessa motivazione, il sesto capo del terzo motivo di ricorso delle ricorrenti.

136    Infine, anche il settimo capo del terzo motivo d’impugnazione, con cui le ricorrenti contestano il rigetto, da parte del Tribunale, del settimo capo del terzo motivo del loro ricorso, relativo all’incapacità contributiva della seconda, quarta e settima ricorrente, dev’essere respinto.

137    Da un lato, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale avrebbe statuito con affermazioni generiche ed incomprensibili quando ha respinto il loro argomento relativo al difetto di motivazione della decisione controversa nella parte relativa a tale valutazione della Commissione.

138    Tale argomento non può essere accolto. Ai punti da 165 a 167 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esposto, in modo chiaro e con riferimento ai motivi pertinenti della decisione controversa, che quest’ultima era sufficientemente motivata, per quanto riguarda la questione dell’asserita incapacità contributiva della seconda, quarta e settima ricorrente.

139    Dall’altro lato, le ricorrenti fanno valere, in sostanza, che, per giustificare il diniego di concedere alla seconda, quarta e settima ricorrente una riduzione dell’ammenda a titolo d’incapacità contributiva, il Tribunale si sarebbe basato sull’appartenenza di tali ricorrenti al gruppo controllato dalla prima ricorrente, omettendo di tenere conto dell’«autonomia patrimoniale» di queste ultime.

140    Orbene, al punto 181 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato, senza commettere errori di diritto, che, poiché la seconda, la quarta e la settima ricorrente non potevano essere considerate effettivamente autonome rispetto alla prima ricorrente, ma erano soggette all’influenza determinante di quest’ultima con la quale formavano una sola ed unica impresa, la loro capacità contributiva doveva essere valutata unitamente a quella della prima ricorrente. Dato che, come constatato dal Tribunale al punto 182 di tale sentenza, è pacifico che la prima ricorrente, in quanto società controllante, poteva far fronte alle ammende inflitte alle sue controllate, esso ha correttamente dichiarato che la Commissione non era incorsa in un errore di diritto nel non accordare alla seconda, quarta e settima ricorrente una riduzione dell’ammenda per incapacità contributiva.

141    Occorre pertanto respingere il settimo capo del terzo motivo d’impugnazione e, di conseguenza, tale motivo nella sua interezza.

 Sul quarto motivo dimpugnazione, vertente sullomesso esercizio, da parte del Tribunale, della sua competenza estesa al merito

 Argomenti delle parti

142    Le ricorrenti fanno valere che il rigetto, da parte del Tribunale, del quarto motivo del loro ricorso, relativo all’esercizio, da parte del Tribunale, della sua competenza estesa al merito, deriverebbe da uno snaturamento del contenuto del ricorso di primo grado e sarebbe privo di motivazione adeguata. Esse sostengono che l’affermazione contenuta al punto 194 della sentenza impugnata, secondo cui esse hanno chiesto al Tribunale di esercitare la sua competenza estesa al merito anche nell’ambito della loro argomentazione sviluppata a sostegno dei capi da due a sette del terzo motivo, sarebbe errata.

143    Infatti, al punto 195 della sentenza impugnata, il Tribunale riconoscerebbe che, nell’ambito del terzo motivo del loro ricorso, le ricorrenti avevano sostenuto che le valutazioni della Commissione erano illegittime. Sarebbe, dunque, evidente che le domande formulate dalle ricorrenti nella loro argomentazione relativa a tale motivo non facevano leva sulla competenza estesa al merito del Tribunale, ma miravano al controllo di legittimità delle ammende che erano state loro inflitte. Per contro, nell’ambito del quarto motivo, le ricorrenti, facendo valere la competenza estesa al merito del Tribunale, avrebbero chiesto, qualora le loro censure non fossero idonee a determinare l’annullamento della decisione controversa e l’annullamento o riduzione della sanzione, di considerare il modus operandi della Commissione sotto un’altra prospettiva, ossia quella dell’irragionevolezza, della vessatorietà, del carattere sproporzionato e dell’iniquità della sanzione.

144    Le ricorrenti aggiungono che l’affermazione, contenuta al punto 195 della sentenza impugnata, secondo cui esse non avevano apportato alcun nuovo elemento di prova, sarebbe incomprensibile. In primo luogo, non risulterebbe dalla giurisprudenza che l’esercizio della competenza estesa al merito dei giudici dell’Unione richieda la produzione di nuovi elementi di prova. In secondo luogo, le ricorrenti avrebbero dedicato sei pagine del loro ricorso alla domanda di annullamento o di riduzione delle sanzioni loro inflitte. In terzo ed ultimo luogo, esse avrebbero prodotto una relazione del professor P., che conterrebbe numerosi elementi nuovi, di cui il Tribunale non avrebbe in alcun modo tenuto conto.

145    La Commissione fa valere, in via principale, che il quarto motivo d’impugnazione sarebbe irricevibile in quanto, da un lato, le ricorrenti non preciserebbero gli argomenti che il Tribunale avrebbe respinto senza motivare la sua decisione al riguardo e, dall’altro, le ricorrenti contesterebbero talune valutazioni di carattere materiale operate dal Tribunale. In subordine, essa ritiene che il quarto motivo debba essere respinto in quanto infondato.

 Giudizio della Corte

146    Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il quarto motivo d’impugnazione non può essere respinto in quanto irricevibile. Le ricorrenti hanno individuato i motivi della sentenza impugnata che, a loro avviso, sarebbero inficiati da un difetto di motivazione. Inoltre, gli argomenti da esse dedotti nell’ambito di tale motivo riguardano un asserito errore di diritto commesso dal Tribunale, un presunto snaturamento del contenuto del loro ricorso nonché un’asserita omissione del Tribunale, che non avrebbe tenuto conto degli elementi di prova da esse prodotti. Tali questioni possono essere esaminate in sede di impugnazione.

147    Detto motivo deve quindi essere esaminato nel merito.

148    In primo luogo, le ricorrenti contestano il motivo, di cui al punto 194 della sentenza impugnata, secondo cui esse avrebbero «espressamente chiesto al Tribunale di esercitare la sua competenza estesa al merito anche nell’ambito della loro argomentazione sviluppata in seno ai capi da due a sette del terzo motivo». Esse fanno valere che le domande formulate nell’ambito del terzo motivo sarebbero state dirette al controllo della legittimità delle ammende che erano state loro inflitte e non all’esercizio, da parte del Tribunale, della sua competenza estesa al merito.

149    Tale argomento è inoperante dato che, anche ammettendo che il Tribunale abbia erroneamente considerato che il terzo motivo del ricorso implicasse anche una domanda diretta all’esercizio della sua competenza estesa al merito, questo motivo non può, di per sé solo, giustificare l’annullamento della sentenza impugnata. Ciò vale, a maggior ragione, poiché il Tribunale ha respinto integralmente il terzo motivo, vertente su violazioni del diritto dell’Unione commesse in sede di determinazione degli elementi o dei parametri di calcolo dell’importo delle ammende, senza commettere errori di diritto, come è stato dichiarato nell’ambito dell’esame del terzo motivo d’impugnazione.

150    In ogni caso, dalla lettura del ricorso depositato dalle ricorrenti dinanzi al Tribunale, quale figura nel fascicolo di primo grado, trasmesso alla Corte in applicazione dell’articolo 167, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, risulta che le ricorrenti hanno effettivamente chiesto al Tribunale, in particolare ai punti 76, 82, 91, 102, 107 e 124 di tale ricorso, di ridurre l’importo delle ammende che erano state loro inflitte, cosa che il Tribunale poteva fare solo esercitando la propria competenza estesa al merito. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, il Tribunale non ha snaturato il contenuto di detto ricorso.

151    In secondo luogo, le ricorrenti contestano la motivazione di cui al punto 195 della sentenza impugnata, secondo cui esse non avevano fornito «alcun nuovo elemento di prova specifico» volto a dimostrare che le valutazioni della Commissione relative alla fissazione dell’importo delle ammende che erano state loro inflitte fossero inappropriate. Secondo le ricorrenti, da un lato, l’esercizio della competenza estesa al merito non necessiterebbe di nuovi elementi di prova e, dall’altro, esse avrebbero apportato tali elementi, in particolare una relazione del professor P., ingiustamente ignorata dal Tribunale.

152    Anche questi argomenti devono essere respinti. Il Tribunale non ha affatto ritenuto che l’esercizio della sua competenza estesa al merito richiedesse necessariamente che fossero stati dedotti nuovi elementi di prova. Esso si è limitato a constatare che le ricorrenti non avevano invocato, a sostegno del loro quarto motivo, alcun elemento di prova supplementare, rispetto a quelli invocati a sostegno degli altri motivi di ricorso, diretto a dimostrare che le valutazioni della Commissione fossero inappropriate. Il Tribunale ha esposto, al punto 196 della sentenza impugnata, gli argomenti dedotti dalle ricorrenti a sostegno della loro domanda di esercizio della sua competenza estesa al merito prima di esaminarli, ai punti da 197 a 202 di tale sentenza, giudicando, come risulta dal punto 203 di detta sentenza, che essi non giustificavano una riduzione dell’importo delle ammende.

153    Occorre peraltro constatare che, ad eccezione della «relazione del [professor] P.», le ricorrenti non menzionano alcun elemento di prova concreto che esse avrebbero invocato e che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare. Quanto a tale relazione, dal punto 201 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale l’ha effettivamente presa in considerazione, cosicché l’addebito delle ricorrenti, secondo cui esso l’avrebbe ignorata, è errato.

154    In considerazione di tutto quanto precede, occorre respingere il quarto motivo d’impugnazione e, di conseguenza, rigettare integralmente l’impugnazione.

 Sulle spese

155    Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.

156    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

157    Poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti, occorre condannarle a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione, conformemente alla domanda di quest’ultima.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      L’Italmobiliare SpA, la Sirap-Gema SpA, la Sirap France SAS, la Petruzalek GmbH, la Petruzalek s.r.o., la Petruzalek s.r.o. e la Petruzalek kft sono condannate a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.

Piçarra

Vilaras

Šváby



Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 aprile 2021.

Il cancelliere

 

Il presidente della Nona Sezione

A. Calot Escobar

 

N. Piçarra


*      Lingua processuale: l’italiano.