SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

11 febbraio 2021 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Politica comune della pesca – Regolamento (CE) n. 1224/2009 – Regime di controllo per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca – Utilizzo a bordo di un peschereccio di un’apparecchiatura in grado di effettuare la classificazione automatica per taglia del pesce – Articolo 89 – Misure dirette a garantire il rispetto delle norme – Articolo 90 – Sanzioni penali – Principio di proporzionalità»

Nella causa C‑77/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Court of Appeal (Corte d’appello, Irlanda), con decisione del 21 gennaio 2020, pervenuta in cancelleria il 13 febbraio 2020, nel procedimento penale a carico di

K.M.

con l’intervento di:

Director of Public Prosecutions,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, C. Toader (relatrice) e M. Safjan, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per K.M., da E. Sweetman, BL, D.C. Smyth, SC, e D.F. Conway, solicitor;

per il Director of Public Prosecutions, da H. Kiely e A. Collins, in qualità di agenti, assistite da F. McDonagh, SC, e T. Rice, BL;

per l’Irlanda, da A. Joyce, J. Quaney e M. Browne, in qualità di agenti, assistiti da B. Doherty, BL;

per la Commissione europea, da F. Moro, K. Walkerová e A. Dawes, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del principio di proporzionalità, dell’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché degli articoli 89 e 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 2009, L 343, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di K.M., il comandante di un peschereccio, per la detenzione a bordo di un’apparecchiatura in grado di effettuare la classificazione automatica per taglia di aringhe, sgombri e suri senza che essa fosse installata o collocata in modo da garantire il congelamento immediato e impedire il rigetto in mare di organismi marini.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento (CE) n. 850/98

3

Ai sensi dell’articolo 19 bis del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU 1998, L 125, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 227/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013 (GU 2013, L 78, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 850/98»), intitolato «Divieto di selezione qualitativa»:

«1.   Nelle regioni 1, 2, 3 e 4 sono vietati, durante le operazioni di pesca, i rigetti di specie soggette a contingente che possono essere sbarcati legalmente.

2.   Le disposizioni di cui al paragrafo 1 fanno salvi gli obblighi istituiti dal presente regolamento o da qualsiasi atto giuridico dell’Unione nell’ambito della pesca».

4

L’articolo 32 di tale regolamento, intitolato «Restrizioni all’impiego di apparecchiature di classificazione automatica», così prevede:

«1.   È vietato tenere a bordo dei pescherecci o utilizzare apparecchiature in grado di effettuare la classificazione automatica per taglia o sesso di aringhe, sgombri e suri.

2.   Tuttavia, è permesso tenere a bordo e utilizzare siffatte apparecchiature, purché:

a)

il peschereccio non tenga a bordo o utilizzi simultaneamente attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 70 mm oppure uno o più ciancioli o analoghi attrezzi da pesca

oppure

b)

i)

la totalità delle catture che può essere legittimamente tenuta a bordo sia conservata in stato congelato, i pesci classificati siano immediatamente congelati dopo la classificazione e i pesci non classificati siano rigettati, eccettuato quanto stabilito all’articolo 19,

e

ii)

le attrezzature siano installate e collocate sul peschereccio in modo tale da garantire che i pesci siano immediatamente congelati e in modo da non consentire rigetti in mare.

3.   I pescherecci autorizzati a pescare nel Mar Baltico, nei Belt o nell’Øresund possono tenere a bordo apparecchiature di classificazione automatica anche nel Kattegat, purché un permesso di pesca speciale sia stato rilasciato a tal fine.

Il permesso di pesca speciale definisce specie, zone, periodi e qualsiasi altro requisito applicabile per l’impiego e la presenza a bordo delle apparecchiature di classificazione».

Regolamento (CE) n. 1005/2008

5

Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU 2008, L 286, pag. 1), intitolato «Pescherecci dediti alla pesca [illegale, non dichiarata e non regolamentata]»:

«1.   Si presume che un peschereccio sia impegnato nella pesca [illegale, non dichiarata e non regolamentata] se risulta che, in violazione delle misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona in cui ha esercitato tali attività:

(...)

e)

ha utilizzato attrezzi da pesca non autorizzati o non conformi; oppure

(...)

2.   Le attività di cui al paragrafo 1 sono considerate infrazioni gravi a norma dell’articolo 42 in funzione della gravità dell’infrazione in questione che è determinata dall’autorità competente dello Stato membro, tenendo conto di criteri quali il danno arrecato, il suo valore, la portata dell’infrazione o il suo ripetersi».

6

L’articolo 42 del regolamento n. 1005/2008, intitolato «Infrazioni gravi», così dispone:

«1.   Ai fini del presente regolamento, si intendono per “infrazioni gravi”:

a)

le attività che si configurano come pesca [illegale, non dichiarata e non regolamentata] in conformità ai criteri stabiliti all’articolo 3;

(...)

2.   Il carattere grave della violazione è determinato dall’autorità competente di uno Stato membro tenuto conto dei criteri stabiliti all’articolo 3, paragrafo 2».

7

L’articolo 44 di tale regolamento, intitolato «Sanzioni in caso di infrazioni gravi», prevede quanto segue:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che hanno commesso un’infrazione grave o le persone giuridiche ritenute responsabili di un’infrazione grave siano passibili di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri impongono una sanzione massima almeno pari a cinque volte il valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo l’infrazione grave.

In caso di infrazione grave reiterata entro un periodo di cinque anni, gli Stati membri impongono una sanzione massima almeno pari a otto volte il valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo l’infrazione grave.

Nell’applicare tali sanzioni gli Stati membri tengono conto anche del valore del danno arrecato alle risorse della pesca e all’ambiente marino interessati.

3.   Gli Stati membri possono imporre, in aggiunta, o in alternativa, sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive».

8

L’articolo 45, punto 3, di detto regolamento, intitolato «Sanzioni accessorie», così prevede:

«Le sanzioni previste al presente capo possono essere accompagnate da altre sanzioni o misure, tra cui in particolare:

(...)

3)

la confisca di attrezzi da pesca, catture o prodotti della pesca vietati;

(...)».

Regolamento n. 1224/2009

9

I considerando 2, 38 e 39 del regolamento n. 1224/2009 sono formulati nei termini seguenti:

«(2)

Poiché il successo della politica comune della pesca dipende dall’attuazione di un regime di controllo efficace, le misure previste dal presente regolamento sono intese ad istituire un regime comunitario di controllo, ispezione ed esecuzione dotato di un approccio globale e integrato conformemente al principio di proporzionalità, volto a garantire il rispetto di tutte le norme della politica comune della pesca al fine di consentire lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi nell’ambito di una strategia politica globale.

(...)

(38)

I cittadini degli Stati membri dovrebbero essere dissuasi dall’infrangere le norme della politica comune della pesca. Poiché il trattamento delle infrazioni a tali norme varia sensibilmente da uno Stato membro all’altro, causando in tal modo discriminazioni e distorsioni della concorrenza per i pescatori, e dato che l’assenza di sanzioni dissuasive, proporzionate ed effettive in alcuni Stati membri riduce l’efficacia dei controlli, è opportuno introdurre sanzioni amministrative, associate ad un sistema di punti per infrazioni gravi, al fine di creare un vero deterrente.

(39)

La persistenza di un numero elevato di infrazioni gravi alle norme della politica comune della pesca nelle acque comunitarie o da parte di operatori comunitari è in ampia misura riconducibile al fatto che le sanzioni applicabili alle infrazioni gravi di tali norme in base alle legislazioni nazionali non sono sufficientemente dissuasive. Tale carenza è ulteriormente aggravata dall’ampia discrepanza dei livelli sanzionatori da uno Stato membro all’altro, che incoraggia l’esercizio di attività illegali nelle acque o nel territorio degli Stati membri che applicano le sanzioni più basse. È dunque opportuno integrare i livelli massimi delle sanzioni per le infrazioni gravi alle norme della politica comune della pesca di cui all’articolo 44 del regolamento (CE) n. 1005/2008 con sanzioni dissuasive, tenendo conto del danno arrecato, del valore dei prodotti ottenuti commettendo tali infrazioni, della situazione economica del trasgressore e delle eventuali recidive. È opportuno altresì stabilire misure di esecuzione immediate e misure complementari».

10

L’articolo 1 di tale regolamento prevede che quest’ultimo «istituisce un regime comunitario di controllo, ispezione ed esecuzione (...) per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca».

11

Ai sensi dell’articolo 89, paragrafi da 1 a 3, del regolamento n. 1224/2009, intitolato «Misure volte a garantire il rispetto delle norme»:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché siano sistematicamente adottate misure adeguate, ivi compresi procedimenti amministrativi o penali in conformità del loro diritto interno, nei confronti delle persone fisiche o giuridiche sospettate di aver commesso un’infrazione alle norme della politica comune della pesca.

2.   Il livello globale delle sanzioni e delle sanzioni accessorie è calcolato, conformemente alle corrispondenti disposizioni del diritto nazionale, in modo tale da garantire che i trasgressori siano effettivamente privati dei vantaggi economici derivanti dalle infrazioni da essi commesse, fatto salvo il diritto legittimo di esercitare la loro professione. Tali sanzioni sono altresì atte a produrre effetti proporzionati alla gravità della medesima, tali da fungere da deterrente per ulteriori infrazioni dello stesso tipo.

3.   Gli Stati membri possono applicare un sistema in base al quale la sanzione pecuniaria è commisurata al fatturato della persona giuridica o al vantaggio finanziario realizzato o perseguito commettendo l’infrazione».

12

L’articolo 90 di tale regolamento, intitolato «Sanzioni applicabili alle infrazioni gravi», prevede quanto segue:

«1.   Oltre all’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008, sono considerate infrazioni gravi ai fini del presente regolamento anche le seguenti attività (...):

(...)

c)

il mancato sbarco di specie soggette a un contingente catturate nell’ambito di un’operazione di pesca, a meno che tale sbarco non sia contrario agli obblighi previsti nelle norme della politica comune della pesca per il tipo di pesca o le zone di pesca cui tali norme sono applicabili.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che hanno commesso un’infrazione grave o le persone giuridiche dichiarate responsabili di un’infrazione grave siano passibili di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, conformemente alla gamma di sanzioni e di misure previste al capo IX del regolamento (CE) n. 1005/2008.

3.   Fatto salvo l’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri impongono una sanzione efficacemente dissuasiva e, ove opportuno, calcolata in base al valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo un’infrazione grave.

4.   La sanzione è stabilita dagli Stati membri tenendo conto dell’entità del danno arrecato alle risorse della pesca e all’ambiente marino interessati.

5.   Gli Stati membri possono imporre, in aggiunta o in alternativa, sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

6.   Le sanzioni di cui al presente capo possono essere accompagnate da altre sanzioni o misure, con particolare riguardo a quelle descritte all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1005/2008».

Diritto irlandese

13

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, del Sea Fisheries and Maritime Jurisdiction Act 2006 (legge del 2006 relativa alla pesca in mare e alla competenza marittima; in prosieguo: la «legge del 2006»), in caso di violazione dei regolamenti adottati ai sensi di detto articolo, riguardanti un peschereccio marittimo o attrezzi o strumenti da pesca collocati a bordo, il comandante può essere perseguito. L’articolo 14, paragrafo 4, della legge del 2006 prevede che, in caso di procedimento penale, incombe all’imputato dimostrare di poter beneficiare delle esenzioni che egli invoca.

14

L’articolo 28 della legge del 2006 riguarda le sanzioni pecuniarie per determinate infrazioni. Tali sanzioni dipendono dalla natura dell’infrazione e dalla questione se il procedimento sia sommario o se implichi un atto d’accusa. Un procedimento penale sommario, nel sistema giuridico irlandese, è un procedimento privo di giuria, che si svolge dinanzi ad un unico giudice. Tale procedimento è riservato alle infrazioni minori. Le infrazioni più gravi sono giudicate in seguito a un atto d’accusa e il procedimento comporta una giuria.

15

Nel caso in cui venga dichiarata la colpevolezza in seguito all’atto d’accusa, l’articolo 28, paragrafo 1, della legge del 2006 e la tabella 1 ivi contenuta definiscono la sanzione pecuniaria massima, ma il tribunale può infliggere una sanzione meno severa. La sanzione massima è stabilita sulla base delle dimensioni dell’imbarcazione interessata. Una sanzione pecuniaria inflitta ai sensi di tale articolo non sarà accompagnata da una sanzione amministrativa né da una pena detentiva.

16

L’articolo 28, paragrafo 5, della legge del 2006 prevede che, qualora una persona sia dichiarata colpevole in seguito ad atto d’accusa per un’infrazione prevista da tale legge, le catture e gli attrezzi da pesca vietati o non conformi trovati a bordo dell’imbarcazione in questione possono essere sequestrati come conseguenza giuridica della condanna. Secondo l’articolo 28, paragrafo 5, lettera b), di detta legge, tale sequestro è obbligatorio in caso di condanna per la maggior parte delle infrazioni previste dalla legge del 2006, tra cui rientra l’infrazione per la quale il ricorrente nel procedimento principale è stato dichiarato colpevole. Il tribunale può tuttavia decidere di non disporre il sequestro in caso di condanna per violazione degli articoli 8 o 9 di tale legge, che trattano della presenza illegale di un’imbarcazione nella zona economica esclusiva dell’Irlanda.

17

L’articolo 28, paragrafo 6, della legge del 2006 stabilisce le norme relative al sequestro in caso di condanna in esito a procedimento sommario. Il sequestro rientra nel potere discrezionale del tribunale nel caso di una prima infrazione o in caso di condanna per violazione degli articoli 8 o 9 di tale legge. Per contro, esso è obbligatorio nel caso di una seconda condanna o di una condanna successiva, eccezion fatta per una condanna per violazione di tali articoli.

18

L’articolo 28, paragrafo 7, della legge del 2006 prevede che, oltre alla sanzione pecuniaria e al sequestro, il tribunale può revocare o sospendere la licenza dell’imbarcazione interessata.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

19

L’11 febbraio 2015 un peschereccio immatricolato nel Regno Unito, di cui K.M. era il comandante, veniva intercettato in mare nella zona economica esclusiva dell’Irlanda, da una nave della marina irlandese che pattugliava nell’esercizio delle sue competenze di tutela della pesca marittima.

20

A seguito dell’ispezione del peschereccio è stata accertata a bordo la presenza di un’apparecchiatura in grado di effettuare la classificazione automatica per taglia di aringhe, sgombri e suri senza esservi installata o collocata in modo da garantire il congelamento immediato e impedire il rigetto in mare di organismi marini. La marina irlandese ha ritenuto che il modo in cui tale apparecchiatura era montata lasciasse sospettare che il peschereccio in questione fosse implicato in attività di pesca illegale, denominata «selezione qualitativa», consistente nella selezione del miglior pesce della cattura e nel rigetto del resto in mare.

21

Poiché la detenzione a bordo e l’utilizzo di questo tipo di apparecchiature sono vietati sia dall’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 850/98 sia dalla legge irlandese, ossia il Sea Fisheries (Technical Measures) Regulations 2013 [regolamento del 2013 in materia di pesca marittima (misure tecniche)] e l’articolo 14 della legge del 2006, il 27 luglio 2015, K.M. è stato condannato dal Cork Circuit Criminal Court (Tribunale penale circondariale di Cork, Irlanda), dopo essere stato riconosciuto colpevole della detenzione di detta apparecchiatura, con decisione della giuria del 16 giugno 2015, conformemente alle accuse formulate dal Director of Public Prosecutions (direttore della pubblica accusa, Irlanda). Gli è stata inflitta un’ammenda di EUR 500, accompagnata dal sequestro delle catture, valutate in EUR 344000, e dal sequestro dell’attrezzatura da pesca non conforme, stimata in EUR 55000.

22

K.M. ha interposto appello avverso tale condanna dinanzi al giudice del rinvio contestando la gravità della sanzione applicata, soprattutto per quanto riguarda il sequestro delle catture e quello dell’attrezzatura da pesca non conforme.

23

Il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità con il regolamento n. 1224/2009 e con il principio di proporzionalità, sancito all’articolo 49, paragrafo 3, della Carta, di una disposizione nazionale che prevede, come sanzione in caso di grave infrazione alle norme relative alla politica comune della pesca, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, il sequestro obbligatorio delle catture e degli attrezzi da pesca vietati o non conformi trovati a bordo.

24

In tale contesto, la Court of Appeal (Corte d’appello, Irlanda) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se, nell’ambito dell’attuazione della politica comune della pesca e delle disposizioni dell’articolo 32 del regolamento (...) n. 850/98 (...), e nel contesto di un procedimento penale avviato per dare esecuzione a tali disposizioni, sia compatibile con le disposizioni del regolamento (...) n. 1224/2009 (...), segnatamente gli articoli 89 e 90 di tale regolamento, e con il principio di proporzionalità di cui ai trattati dell’Unione europea e all’articolo 49, paragrafo 3, della [Carta], una disposizione di diritto nazionale che prevede, in caso di condanna, in aggiunta a una sanzione pecuniaria, il sequestro obbligatorio di tutte le catture e le attrezzature da pesca trovate a bordo dell’imbarcazione utilizzata per commettere l’infrazione».

Sulla questione pregiudiziale

25

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 89 e 90 del regolamento n. 1224/2009, letti alla luce del principio di proporzionalità sancito all’articolo 49, paragrafo 3, della Carta, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale che, per sanzionare una violazione dell’articolo 32 del regolamento n. 850/98, prevede non solo l’irrogazione di una sanzione pecuniaria, ma anche il sequestro obbligatorio delle catture e degli attrezzi da pesca vietati o non conformi trovati a bordo dell’imbarcazione interessata.

26

In via preliminare occorre constatare che il regolamento n. 850/98, al quale si fa riferimento nella decisione di rinvio, è stato abrogato a decorrere dal 14 agosto 2019 dal regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 2019, 25.7.2019, pag. 105 e rettifica in GU 2019, L 231, pag. 31). Tuttavia, poiché il regolamento n. 850/98 era in vigore all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, esso è di conseguenza applicabile alla controversia principale.

27

Dall’articolo 1 del regolamento n. 1224/2009, letto alla luce del considerando 2 dello stesso, risulta che, poiché il successo della politica comune della pesca dipende dall’attuazione di un regime di controllo efficace, le misure previste da tale regolamento sono intese ad istituire un regime di controllo, ispezione ed esecuzione dotato di un approccio globale e integrato conformemente al principio di proporzionalità, volto a garantire il rispetto di tutte le norme della politica comune della pesca al fine di consentire lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi nell’ambito di una strategia politica globale.

28

A tal riguardo, il considerando 38 di detto regolamento precisa che l’assenza di sanzioni dissuasive, proporzionate ed effettive in alcuni Stati membri riduce l’efficacia dei controlli.

29

Infatti, l’obbligo degli Stati membri di vigilare affinché le infrazioni alle norme della politica comune della pesca siano oggetto di sanzioni aventi carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo riveste un’importanza essenziale (v., in tal senso, sentenza del 29 ottobre 2009, Commissione/Italia, C‑249/08, non pubblicata, EU:C:2009:672, punto 71 e giurisprudenza citata).

30

In tale contesto, gli articoli 89 e 90 del regolamento n. 1224/2009 affidano agli Stati membri il compito di provvedere affinché siano adottate misure appropriate per sanzionare le infrazioni alle norme della politica comune della pesca. Senza imporre sanzioni determinate, tali articoli stabiliscono taluni criteri che gli Stati membri devono prendere in considerazione nonché il principio secondo il quale tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

31

In particolare, l’articolo 89, paragrafo 1, di detto regolamento prevede l’obbligo per gli Stati membri di adottare sistematicamente misure adeguate, ivi compresi procedimenti amministrativi o penali in conformità del loro diritto interno, nei confronti delle persone fisiche o giuridiche sospettate di aver commesso un’infrazione alle norme della politica comune della pesca.

32

L’articolo 89, paragrafo 2, del regolamento n. 1224/2009 precisa che il livello globale delle sanzioni e delle sanzioni accessorie è calcolato, conformemente alle corrispondenti disposizioni del diritto nazionale, in modo tale da garantire che i trasgressori siano effettivamente privati dei vantaggi economici derivanti dalle infrazioni da essi commesse, fatto salvo il diritto legittimo di esercitare la loro professione, e che tali sanzioni sono atte a produrre effetti proporzionati alla gravità delle infrazioni, tali da fungere da deterrente per ulteriori infrazioni dello stesso tipo. Come risulta dall’articolo 89, paragrafo 3, di tale regolamento, al fine di determinare la proporzionalità della sanzione pecuniaria, gli Stati membri possono prendere in considerazione taluni elementi, tra cui il fatturato della persona giuridica o il vantaggio finanziario realizzato o perseguito commettendo l’infrazione.

33

Quanto all’articolo 90 del regolamento n. 1224/2009, esso riguarda i casi di infrazioni gravi. Ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, di tale regolamento, letto alla luce del considerando 39 di quest’ultimo, al fine di determinare la gravità delle infrazioni, l’autorità competente dello Stato membro tiene conto di criteri quali la natura del danno arrecato, il suo valore, la situazione economica del trasgressore e la portata dell’infrazione o la sua reiterazione. Tale disposizione rinvia altresì alle attività di cui all’articolo 42 del regolamento n. 1005/2008, in combinato disposto con l’articolo 3 di tale regolamento, che possono costituire infrazioni gravi e tra le quali figura l’uso di attrezzi non autorizzati o non conformi, come quello di cui trattasi nel procedimento principale.

34

Per quanto riguarda le sanzioni, dall’articolo 90, paragrafo 3, del regolamento n. 1224/2009 risulta che gli Stati membri sono tenuti a imporre una sanzione efficacemente dissuasiva e, ove opportuno, calcolata in base al valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo un’infrazione grave. A tale proposito, l’articolo 90, paragrafo 4, di tale regolamento precisa che la sanzione è stabilita dagli Stati membri tenendo conto dell’entità del danno arrecato alle risorse della pesca e all’ambiente marino interessati. Inoltre, conformemente all’articolo 90, paragrafo 5, di detto regolamento, gli Stati membri possono imporre, in aggiunta o in alternativa, sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

35

Ne consegue che, nel rispetto di tali limiti, quali risultano dagli articoli 89 e 90 del regolamento n. 1224/2009, la scelta delle sanzioni è lasciata alla discrezionalità degli Stati membri.

36

A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza, in mancanza di armonizzazione a livello dell’Unione nel settore delle sanzioni applicabili, gli Stati membri restano competenti per scegliere le sanzioni che sembrano loro appropriate. Essi sono tuttavia tenuti ad esercitare la loro competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali e, di conseguenza, nel rispetto del principio di proporzionalità (sentenza del 16 luglio 2015, Chmielewski, C‑255/14, EU:C:2015:475, punto 21 e giurisprudenza citata).

37

In particolare, le misure amministrative o repressive consentite da una normativa nazionale non devono eccedere i limiti di ciò che è necessario al conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti da tale normativa (sentenza del 16 luglio 2015, Chmielewski, C‑255/14, EU:C:2015:475, punto 22 e giurisprudenza citata).

38

Inoltre, la severità delle sanzioni deve essere adeguata alla gravità delle violazioni che esse reprimono e comportare, in particolare, un effetto realmente deterrente, fermo restando il rispetto del principio generale di proporzionalità (sentenza del 16 luglio 2015, Chmielewski, C‑255/14, EU:C:2015:475, punto 23 e giurisprudenza citata).

39

Sebbene spetti al giudice del rinvio valutare se, nel caso di specie, rispetto all’infrazione commessa da K.M., il sequestro obbligatorio delle catture e degli attrezzi da pesca vietati o non conformi, oltre alla sanzione pecuniaria, sia proporzionato alla realizzazione dell’obiettivo legittimo perseguito dal divieto riguardante le apparecchiature di classificazione di cui all’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 850/98, resta il fatto che la Corte può fornirgli tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto dell’Unione atti a consentirgli di determinare se ciò si verifichi (v., in tal senso, sentenza del 28 gennaio 2016, Laezza, C‑375/14, EU:C:2016:60, punto 37 e giurisprudenza citata).

40

In proposito occorre esaminare se il rigore della sanzione prevista dalla normativa nazionale non ecceda i limiti di ciò che è idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2010, ERG e a., C‑379/08 e C‑380/08, EU:C:2010:127, punto 86 e giurisprudenza citata).

41

Inoltre, come già dichiarato dalla Corte, occorre in particolare verificare se, per le persone che esercitano la pesca o un’attività connessa, sussista un serio rischio che le infrazioni alle norme della politica comune della pesca siano scoperte e che ai trasgressori vengano inflitte sanzioni adeguate (v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2005, Commissione/Francia, C‑304/02, EU:C:2005:444, punto 37).

42

Quanto all’obiettivo perseguito dal divieto relativo alle apparecchiature di classificazione, previsto all’articolo 32 del regolamento n. 850/98, occorre rilevare che tale disposizione, relativa alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame, vieta di detenere o di utilizzare a bordo una simile apparecchiatura, a meno che essa garantisca il congelamento immediato delle catture e impedisca il rigetto in mare di organismi marini. Il divieto previsto da detta disposizione ha segnatamente l’obiettivo di impedire una pratica consistente nella conservazione delle specie più redditizie e il rigetto delle altre specie in mare con lo scopo della selezione qualitativa, che è vietata dall’articolo 19 bis di tale regolamento.

43

In tal modo, l’articolo 32 del regolamento n. 850/98 persegue altresì l’obiettivo, da un lato, di prevenire il rischio di mancata dichiarazione di determinati quantitativi di catture rigettate e morte e che, pertanto, non sono prese in considerazione nel tasso di utilizzazione dei contingenti, il che si traduce in un rischio di pesca eccessiva, e, dall’altro, di eliminare progressivamente i rigetti in mare delle catture indesiderate al fine di garantire la sostenibilità delle attività di pesca da un punto di vista ambientale nel lungo periodo.

44

Orbene, il sequestro obbligatorio delle catture e degli attrezzi da pesca vietati o non conformi risulta idoneo a dissuadere le persone interessate dal violare il divieto riguardante le apparecchiature di classificazione, previsto all’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 850/98, privandole dei profitti, illegalmente ottenuti, di cui potrebbero altrimenti beneficiare, e della possibilità di continuare ad utilizzare tali apparecchiature.

45

Infatti, per quanto riguarda il sequestro delle catture, come sottolineato dalla Commissione europea nelle sue osservazioni, esso ha l’effetto di privare i trasgressori dei vantaggi economici indebiti derivanti dall’infrazione commessa, risultato che una sanzione pecuniaria da sola non è in grado di garantire. Per quanto riguarda il sequestro dell’attrezzatura da pesca vietata o non conforme, che si trova a bordo di un peschereccio al fine di commettere un’attività illegale, come l’apparecchiatura vietata dall’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 850/98, è giocoforza constatare che tale sequestro obbligatorio costituisce una sanzione effettiva e proporzionata all’obiettivo perseguito dalla normativa violata.

46

A tal riguardo occorre rilevare che l’articolo 90, paragrafo 6, del regolamento n. 1224/2009 dispone che le sanzioni ivi previste possono essere accompagnate da altre sanzioni o misure, con particolare riguardo a quelle descritte all’articolo 45 del regolamento n. 1005/2008. Orbene, quest’ultimo articolo prevede precisamente, al punto 3, una sanzione accessoria quale la confisca di attrezzi da pesca, catture o prodotti della pesca vietati.

47

Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la sanzione pecuniaria inflitta a K.M. è di EUR 500, mentre le catture a bordo del peschereccio avevano un valore di EUR 344000 e l’attrezzatura da pesca non conforme è stata stimata in EUR 55000. Risulta altresì dalle osservazioni scritte dell’Irlanda che l’importo massimo delle sanzioni pecuniarie che i giudici possono infliggere nell’ambito di un’infrazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale è, conformemente al diritto irlandese, di EUR 10000, EUR 20000 o EUR 35000, a seconda della dimensione dell’imbarcazione interessata.

48

Orbene, se tali sanzioni pecuniarie fossero inflitte come unica sanzione per questo tipo di infrazione, esse potrebbero non privare effettivamente i trasgressori dei vantaggi economici derivanti dalle infrazioni da essi commesse. Pertanto, una sanzione del genere non sarebbe né efficace né dissuasiva.

49

Al fine di valutare la proporzionalità della sanzione, occorre tener conto anche del rapporto tra l’importo della sanzione pecuniaria che può essere inflitta e il vantaggio economico derivante dall’infrazione commessa, al fine di scoraggiare i trasgressori dal commettere tale infrazione, nonché, conformemente all’articolo 90, paragrafo 3, del regolamento n. 1224/2009, del valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo un’infrazione grave.

50

Inoltre, nel caso in cui, come nel procedimento principale, la sanzione pecuniaria viene inflitta al comandante del peschereccio, che non ne è il proprietario, quest’ultimo potrebbe, da un lato, non percepire alcun effetto dissuasivo derivante da tale sanzione e, dall’altro, continuare a beneficiare dei vantaggi economici delle catture acquisite in violazione dell’articolo 32 del regolamento n. 850/98 e a detenere, ai fini del suo eventuale utilizzo, l’apparecchiatura vietata da tale disposizione.

51

Del pari, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, conformemente all’articolo 28 della legge del 2006, la sanzione è modulata rispetto alla gravità dell’infrazione, quale determinata dalle autorità irlandesi. Infatti, come spiegato dall’Irlanda nelle sue osservazioni, le sanzioni dipendono dalla natura dell’infrazione, compresa la questione se il procedimento sia sommario, ossia un procedimento senza giuria, dinanzi ad un unico giudice, per le infrazioni minori, o previo atto d’accusa per le infrazioni più gravi, con una giuria. Qualora una persona sia dichiarata colpevole, il sequestro delle catture e degli attrezzi da pesca vietati o non conformi è obbligatorio per talune infrazioni previste da detta legge, mentre il tribunale può tuttavia decidere di non disporre il sequestro per alcune di tali infrazioni o nel caso di una prima infrazione. Il tribunale può inoltre applicare una sanzione più severa e revocare o sospendere la licenza dell’imbarcazione interessata.

52

Pertanto, tenuto conto della gravità dell’infrazione e dell’obiettivo perseguito dall’articolo 32 del regolamento n. 850/98, e fatte salve le verifiche concernenti il livello globale delle sanzioni e delle sanzioni accessorie in forza del diritto irlandese, che spetta al giudice del rinvio effettuare, il sequestro obbligatorio delle catture e degli attrezzi da pesca vietati o non conformi è necessario per privare i trasgressori dei vantaggi economici derivanti dall’infrazione. Esso risulta altresì avere un effetto dissuasivo.

53

Pertanto, una sanzione siffatta è conforme ai criteri stabiliti all’articolo 89, paragrafo 2, del regolamento n. 1224/2009, secondo i quali i trasgressori devono essere effettivamente privati dei vantaggi economici derivanti dalle infrazioni commesse e le sanzioni devono consentire di produrre effetti proporzionati alla gravità delle infrazioni, in modo da scoraggiare efficacemente qualsiasi persona dal commettere infrazioni dello stesso tipo.

54

Peraltro, il giudice nazionale deve valutare le eventuali ripercussioni della sanzione sul trasgressore per quanto riguarda il suo legittimo diritto ad esercitare una professione, conformemente all’articolo 89, paragrafo 2, del regolamento n. 1224/2009. A tal riguardo, nelle sue osservazioni scritte dinanzi alla Corte, K.M. sostiene che il sequestro delle catture e degli attrezzi da pesca vietati o non conformi avrebbe conseguenze molto gravi per la sua reputazione e per il suo futuro professionale, che egli non aveva l’intenzione deliberata di violare le norme in questione per trarne profitto e che in passato non aveva commesso altre infrazioni. Spetta tuttavia al giudice nazionale esaminare tali elementi.

55

Occorre inoltre ricordare che, sebbene l’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento n. 1224/2009 menzioni taluni criteri di cui le autorità competenti dello Stato membro possono tener conto al fine di valutare la gravità di un’infrazione, tale disposizione dev’essere letta in combinato disposto con il considerando 39 di detto regolamento, il quale precisa che tali criteri mirano a fissare sanzioni che abbiano carattere dissuasivo. Per contro, alla luce del tipo di sanzioni di cui trattasi e in assenza di indicazioni a tal fine nel testo di detto regolamento, occorre ricordare che la condizione di proporzionalità che deve essere soddisfatta dalle sanzioni introdotte dagli Stati membri non impone che, nell’attuazione di detto articolo 90, paragrafo 1, tali autorità debbano tener conto delle circostanze concrete e specifiche di ogni caso, né che esse debbano necessariamente tenere conto dell’intenzionalità o della recidiva (v., per analogia, sentenza del 16 luglio 2015, Chmielewski, C‑255/14, EU:C:2015:475, punti 2829).

56

Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che gli articoli 89 e 90 del regolamento n. 1224/2009, letti alla luce del principio di proporzionalità sancito all’articolo 49, paragrafo 3, della Carta, devono essere interpretati nel senso che, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, essi non ostano a una disposizione nazionale che, per sanzionare una violazione dell’articolo 32 del regolamento n. 850/98, preveda non solo l’imposizione di una sanzione pecuniaria, ma anche il sequestro obbligatorio delle catture e degli attrezzi da pesca vietati o non conformi trovati a bordo dell’imbarcazione interessata.

Sulle spese

57

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

 

Gli articoli 89 e 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, letti alla luce del principio di proporzionalità sancito all’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, essi non ostano a una disposizione nazionale che, per sanzionare una violazione dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame, come modificato dal regolamento (UE) n. 227/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, preveda non solo l’imposizione di una sanzione pecuniaria, ma anche il sequestro obbligatorio delle catture e degli attrezzi da pesca vietati o non conformi trovati a bordo dell’imbarcazione interessata.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.