SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

21 dicembre 2021 ( *1 )

«Impugnazione – Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) – Comitato di risoluzione unico (CRU) – Procedura di risoluzione applicabile in caso di dissesto o rischio di dissesto di un’entità – Adozione di un programma di risoluzione nei confronti del Banco Popular Español SA – Strumento per la vendita dell’attività d’impresa – Svalutazione e conversione di strumenti di capitale – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Articolo 20 – Nozione di “valutazione definitiva” – Conseguenze – Rifiuto o astensione dal procedere ad una valutazione definitiva ex post – Mezzi di ricorso – Ricorso di annullamento»

Nella causa C‑874/19 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 28 novembre 2019,

Aeris Invest Sàrl, con sede in Lussemburgo (Lussemburgo), rappresentata inizialmente da R. Vallina Hoset e A. Sellés Marco, abogados, successivamente da R. Vallina Hoset, E. Galán Burgos e M. Varela Suárez, abogados,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Comitato di risoluzione unico (CRU), rappresentato da J. King, L. Pogarcic Mataija e E. Muratori, in qualità di agenti, assistiti da F. Louis e G. Barthet, avocats, e da H.-G. Kamann e L. Hesse, Rechtsanwälte,

convenuto in primo grado,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da A. Prechal, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, J. Passer, F. Biltgen, L.S. Rossi e N. Wahl (relatore), giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 aprile 2021,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 luglio 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, la Aeris Invest Sàrl chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 10 ottobre 2019, Aeris Invest/CRU (T‑599/18, non pubblicata; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2019:740), con la quale quest’ultimo ha respinto in quanto irricevibile il suo ricorso volto all’annullamento del presunto rifiuto del Comitato di risoluzione unico (CRU) di effettuare una valutazione definitiva ex post del Banco Popular Español SA (in prosieguo: il «Banco Popular»), di cui essa sarebbe stata informata con lettera del 14 settembre 2018.

Contesto normativo

2

Ai sensi del considerando 64 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1):

«È importante che le perdite siano rilevate al momento in cui si verifica il dissesto dell’entità. La valutazione delle attività e passività dell’entità in dissesto dovrebbe fondarsi su ipotesi prudenti e realistiche riferite al momento dell’applicazione degli strumenti di risoluzione. Nella valutazione, il valore delle passività non dovrebbe però essere influenzato dalla situazione finanziaria dell’entità. Il Comitato dovrebbe poter procedere, per motivi di urgenza, a una valutazione rapida delle attività e passività dell’entità in dissesto. Tale valutazione dovrebbe essere provvisoria e mantenersi valida fino al momento in cui sia condotta una valutazione indipendente».

3

Il regolamento n. 806/2014 include l’articolo 20, intitolato «Valutazione ai fini della risoluzione», a norma del quale:

«1.   Prima di decidere in merito a un’azione di risoluzione o all’esercizio del potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale pertinenti, il Comitato provvede a che una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e passività di un’entità di cui all’articolo 2 venga effettuata da una persona indipendente da qualsiasi autorità pubblica, compreso il Comitato e l’autorità nazionale di risoluzione, e dall’entità interessata.

2.   Fatto salvo il paragrafo 15, qualora siano soddisfatti tutti i requisiti di cui ai paragrafi 1 e da 4 a 9, la valutazione è considerata definitiva.

3.   Qualora non sia possibile una valutazione indipendente ai sensi del paragrafo 1, una valutazione provvisoria delle attività e passività dell’entità di cui all’articolo 2 può essere effettuata dal Comitato conformemente al paragrafo 10 del presente articolo.

4.   L’obiettivo della valutazione è di stimare il valore delle attività e delle passività dell’entità di cui all’articolo 2 che rispetta le condizioni per la risoluzione di cui agli articoli 16 e 18.

5.   La valutazione è intesa:

a)

ad orientare l’accertamento del soddisfacimento delle condizioni per la risoluzione o per la svalutazione o conversione degli strumenti di capitale;

b)

laddove siano soddisfatte le condizioni per la risoluzione, a orientare la decisione sull’azione appropriata di risoluzione da adottare in relazione all’entità di cui all’articolo 2;

c)

laddove sia applicato il potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale pertinenti, a orientare la decisione sull’estensione della cancellazione o diluizione di titoli di proprietà e sull’estensione della svalutazione o conversione dei pertinenti strumenti di capitale;

(...)

g)

in tutti i casi, ad assicurare che eventuali perdite sulle attività di un’entità di cui all’articolo 2 siano pienamente rilevate al momento dell’applicazione degli strumenti di risoluzione o dell’esercizio del potere di svalutazione o conversione dei pertinenti strumenti di capitale.

6.   Fatta salva la disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione [europea], ove applicabile, la valutazione si fonda su ipotesi prudenti, anche per quanto concerne i tassi di default e la gravità delle perdite. La valutazione non presuppone la possibilità in futuro di offrire a un’entità di cui all’articolo 2 un sostegno finanziario pubblico straordinario o un’assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale o un’assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard, dal momento in cui è adottata l’azione di risoluzione o esercitato il potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale pertinenti. (...)

(…)

7.   La valutazione è integrata dalle seguenti informazioni ricavate dai libri e registri contabili dell’entità di cui all’articolo 2:

a)

lo stato patrimoniale aggiornato e la relazione sulla situazione finanziaria dell’entità di cui all’articolo 2;

b)

l’analisi e la stima del valore contabile delle attività;

c)

l’elenco delle passività in bilancio o fuori bilancio in essere risultante dai libri e registri contabili dell’entità di cui all’articolo 2, con indicazione dei rispettivi crediti e del relativo livello di priorità di cui all’articolo 17.

(...)

9.   La valutazione indica la suddivisione dei creditori in classi in funzione dell’ordine di priorità dei crediti di cui all’articolo 17 e una stima del trattamento che ciascuna classe di azionisti e creditori si sarebbe atteso se l’entità di cui all’articolo 2 fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. Tale valutazione non pregiudica l’applicazione del principio secondo il quale nessun creditore può essere più svantaggiato (“no creditor worse off”) di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera g).

10.   Qualora non sia possibile, a causa dell’urgenza dettata dalle circostanze del caso, rispettare i requisiti stabiliti ai paragrafi 7 e 9 o si applichi il paragrafo 3, è effettuata una valutazione provvisoria. La valutazione provvisoria rispetta i requisiti fissati al paragrafo 4 e, per quanto ragionevolmente possibile a seconda dei casi, i requisiti indicati ai paragrafi 1, 7 e 9.

La valutazione provvisoria di cui al primo comma include una riserva per perdite aggiuntive, con adeguata motivazione.

11.   Ove non rispetti tutti i requisiti di cui ai paragrafi 1 e da 4 a 9, la valutazione è considerata provvisoria in attesa che una persona indipendente di cui al paragrafo 1 effettui una valutazione pienamente conforme a tutti i requisiti fissati in tali paragrafi. La valutazione definitiva ex post è effettuata non appena possibile e può essere eseguita separatamente rispetto alla valutazione di cui ai paragrafi 16, 17 e 18 o contemporaneamente ad essa e dalla stessa persona indipendente, ma deve essere distinta.

La valutazione definitiva ex post mira:

a)

ad assicurare che eventuali perdite sulle attività di un’entità di cui all’articolo 2 siano pienamente rilevate nei libri contabili di tale entità;

b)

a orientare la decisione di ripristinare il valore dei crediti dei creditori o incrementare il valore del corrispettivo pagato, in conformità al paragrafo 12 del presente articolo.

12.   Nel caso in cui la stima del valore patrimoniale netto dell’entità di cui all’articolo 2 figurante nella valutazione definitiva ex post sia superiore a quella contenuta nella valutazione provvisoria di tale entità, il Comitato può chiedere all’autorità nazionale di risoluzione:

a)

di esercitare il potere di aumentare il valore dei crediti dei creditori o dei titolari degli strumenti di capitale pertinenti, che sono stati svalutati con lo strumento del bail-in;

b)

di dare istruzione a un ente-ponte o a una società veicolo per la gestione delle attività di versare un corrispettivo supplementare all’entità soggetta a risoluzione in relazione a attività, diritti o passività o, a seconda dei casi, ai proprietari di titoli di proprietà in relazione a tali titoli di proprietà.

13.   In deroga al paragrafo 1, una valutazione provvisoria condotta conformemente ai paragrafi 10 e 11 costituisce un fondamento valido per consentire al Comitato di decidere in merito a azioni di risoluzione, anche incaricando le autorità nazionali di risoluzione di assumere il controllo di un’entità di cui all’articolo 2 in dissesto, o all’esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale.

14.   Il Comitato stabilisce e mantiene meccanismi atti a garantire che la valutazione per l’applicazione dello strumento del bail-in ai sensi dell’articolo 27 e la valutazione di cui ai paragrafi da 1 a 15 del presente articolo si basino su informazioni il più possibile aggiornate e complete relative alle attività e alle passività dell’ente soggetto a risoluzione.

15.   La valutazione è parte integrante della decisione di applicare uno strumento di risoluzione o di esercitare un potere di risoluzione o della decisione di esercitare il potere di svalutazione o conversione degli strumenti di capitale. Non è ammesso un autonomo diritto di impugnazione avverso la valutazione stessa, ma soltanto unitamente alla decisione assunta dal Comitato.

16.   Al fine di valutare se gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto un trattamento migliore se l’ente soggetto a risoluzione fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza, il Comitato provvede a che una persona indipendente di cui al paragrafo 1 effettui quanto prima una valutazione dopo l’avvenuta azione o le avvenute azioni di risoluzione. Detta valutazione è distinta da quella effettuata a norma dei paragrafi da 1 a 15.

17.   La valutazione di cui al paragrafo 16 accerta:

a)

il trattamento che gli azionisti e i creditori o i pertinenti sistemi di garanzia dei depositi avrebbero ricevuto se un ente soggetto a risoluzione che è stato oggetto dell’azione o delle azioni di risoluzione fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza al momento in cui è stata presa la decisione sull’azione di risoluzione;

b)

il trattamento effettivo che azionisti e creditori hanno ricevuto nella risoluzione dell’ente soggetto a risoluzione; e

c)

le eventuali differenze fra il trattamento di cui alla lettera a) del presente paragrafo e quello di cui alla lettera b) del presente paragrafo.

(...)».

Fatti

4

I fatti all’origine della controversia sono stati esposti ai punti da 1 a 23 dell’ordinanza impugnata e, ai fini del presente procedimento, possono essere sintetizzati come segue.

5

La Aeris Invest, ricorrente, era azionista del Banco Popular quando è stato adottato nei confronti di quest’ultimo un programma di risoluzione sulla base del regolamento n. 806/2014.

6

Ai fini dell’adozione di una decisione di risoluzione, è stata effettuata una valutazione del Banco Popular, ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 806/2014. A tale scopo, sono state redatte anzitutto due relazioni.

7

La prima relazione (in prosieguo: la «prima relazione di valutazione»), del 5 giugno 2017, è stata redatta dal CRU, sulla base dell’articolo 20, paragrafo 5, lettera a), di tale regolamento, e aveva l’obiettivo di fornire gli elementi che consentissero di determinare se le condizioni per l’avvio di una procedura di risoluzione fossero soddisfatte.

8

La seconda relazione (in prosieguo: la «seconda relazione di valutazione»), del 6 giugno 2017, è stata redatta da un esperto indipendente, a norma dell’articolo 20, paragrafo 10, del regolamento n. 806/2014. Tale valutazione aveva lo scopo di stimare il valore delle attività e delle passività del Banco Popular, di fornire una stima sul trattamento che gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto se il Banco Popular fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza, nonché di identificare gli elementi che avrebbero consentito di adottare la decisione sulle azioni e sui titoli di proprietà da trasferire e che avrebbero permesso al CRU di determinare quali fossero le condizioni commerciali ai fini dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa.

9

Il 7 giugno 2017 il CRU ha adottato la decisione SRB/EES/2017/08, relativa a un programma di risoluzione nei confronti del Banco Popular (in prosieguo: la «decisione di risoluzione»). Lo stesso giorno, la Commissione europea ha adottato la decisione (UE) 2017/1246, che approva il programma di risoluzione per il Banco Popular Español S.A. (GU 2017, L 178, pag. 15). Sempre lo stesso giorno, il Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Fondo per la ristrutturazione bancaria ordinata; in prosieguo: il «FROB») ha adottato le misure necessarie per attuare la decisione di risoluzione.

10

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione di risoluzione:

«Lo strumento di risoluzione applicato al Banco Popular consisterà in una vendita dell’attività d’impresa in forza dell’articolo 24 del regolamento n. 806/2014 mediante la cessione delle azioni a un acquirente. La svalutazione e la conversione degli strumenti di capitale saranno effettuate immediatamente prima dell’applicazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa».

11

L’articolo 6 della decisione di risoluzione, relativo alla svalutazione degli strumenti di capitale e allo strumento per la vendita dell’attività d’impresa, include un paragrafo 1, secondo cui il CRU decide, in sostanza:

a)

di svalutare il valore nominale del capitale sociale del Banco Popular di un importo pari a EUR 2098429046, il che porterà all’annullamento del 100% delle azioni del Banco Popular;

b)

di convertire l’intero valore nominale degli strumenti aggiuntivi di classe 1 emessi dal Banco Popular e in circolazione alla data della decisione di risoluzione in nuove azioni emesse dal Banco Popular, denominate «nuove azioni I»;

c)

di azzerare il valore nominale delle «nuove azioni I», il che porterà all’annullamento del 100% di queste ultime;

d)

di convertire l’intero valore nominale degli strumenti di classe 2 emessi dal Banco Popular e in circolazione alla data della decisione di risoluzione in nuove azioni emesse dal Banco Popular, denominate «nuove azioni II».

12

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della decisione di risoluzione, tali misure di svalutazione e di conversione sono basate sulla seconda relazione di valutazione, avvalorata dai risultati di un processo di vendita trasparente e aperto realizzato dal FROB.

13

Il CRU ha anche disposto, all’articolo 6, paragrafo 5, della decisione di risoluzione, che le «nuove azioni II» fossero trasferite al Banco Santander SA, libere da qualsiasi diritto o privilegio di un terzo, a fronte del pagamento del prezzo di acquisto di EUR 1, precisando che l’acquirente aveva già acconsentito al trasferimento.

14

Il 18 settembre 2017 la ricorrente ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso, iscritto a ruolo con il numero T‑628/17, diretto all’annullamento della decisione di risoluzione nonché della decisione 2017/1246.

15

Il 4 maggio 2018 la ricorrente ha presentato al CRU una richiesta di accesso ai documenti sulla base del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), riguardante la seconda relazione di valutazione definitiva (in prosieguo: la «valutazione definitiva ex post»), prevista all’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento n. 806/2014, e la relazione finale dell’esperto indipendente sulla valutazione, contemplata all’articolo 20, paragrafi 16 e 17, di quest’ultimo regolamento, volta a determinare se gli azionisti e i creditori interessati dal programma di risoluzione del Banco Popular avrebbero ricevuto un trattamento migliore se l’ente fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza (in prosieguo: la «terza relazione di valutazione»).

16

Il 14 giugno 2018 il CRU ha ricevuto la terza relazione di valutazione.

17

Il 19 giugno 2018 il CRU ha risposto alla richiesta menzionata nel punto 15 della presente sentenza, affermando, da un lato, che aveva ricevuto la terza relazione di valutazione e che ne sarebbe stata preparata una versione non riservata prima della sua pubblicazione e, dall’altro, che non era in possesso della valutazione definitiva ex post.

18

Il 30 luglio 2018, nell’ambito del procedimento nella causa T‑628/17, in risposta a una misura di organizzazione del procedimento, il CRU ha dichiarato che non avrebbe preparato alcuna versione ex post della prima relazione di valutazione e che la seconda relazione di valutazione non sarebbe stata corredata di una valutazione definitiva ex post, precisandone i motivi.

19

Il CRU ha sottolineato, in proposito, che, «a causa delle particolarità del presente caso, [era] giunto alla conclusione che una valutazione [definitiva] ex post non avrebbe avuto alcuna finalità pratica nell’ambito dell’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento n. 806/2014, né avrebbe portato a una decisione di compensazione di cui all’articolo 20, paragrafo 12, del regolamento n. 806/2014». Esso ha rilevato che non si poteva richiedere una valutazione definitiva ex post se questa non era idonea a raggiungere i suoi obiettivi e ha spiegato per quali ragioni ciò si verificava nel caso di specie. Tale risposta è stata notificata dal Tribunale alla ricorrente il 2 agosto 2018.

20

Lo stesso giorno, il CRU ha inviato una lettera all’esperto indipendente, redatta nei seguenti termini:

«Dopo un attento esame del quadro normativo, il CRU ritiene, alla luce delle circostanze della risoluzione del Banco Popular, che non sia necessario preparare una valutazione definitiva ex-post di cui all’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento n. 806/2014, in particolare poiché la realizzazione di tale valutazione non può avere alcun effetto sulla cessione del Banco Popular al Banco Santander, che ha determinato il prezzo di mercato del Banco Popular come entità nell’ambito di una procedura aperta, equa e trasparente».

21

Il giorno seguente, la ricorrente ha intimato al CRU, sul fondamento dell’articolo 265 TFUE, di garantire la realizzazione di una valutazione definitiva ex post del Banco Popular, prevista all’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento n. 806/2014, da parte di una persona indipendente.

22

Il 7 agosto 2018 il CRU ha pubblicato una comunicazione riguardante il suo «avviso (...) del 2 agosto 2018 in merito alla decisione preliminare sulla necessità di concedere un indennizzo agli azionisti e ai creditori nei cui confronti [erano] state avviate le azioni di risoluzione delle crisi riguardanti il Banco Popular (...) e l’avvio del procedimento relativo al diritto di essere ascoltati (SRB/EES/2018/132)» (GU 2018, C 277 I, pag. 1), allegandovi la terza relazione di valutazione. Esso vi ha dichiarato quanto segue:

«Dalla [terza] relazione [di] valutazione (...) ne consegue che non vi è alcuna differenza tra il trattamento effettivo degli azionisti e creditori interessati e il trattamento che avrebbero ricevuto qualora nei riguardi dell’ente fosse stata avviata una procedura ordinaria d’insolvenza alla data della risoluzione. In base a quanto sopra, [il CRU], nell’avviso, decide, in via preliminare, di non essere obbligato a pagare gli indennizzi agli azionisti e ai creditori interessati (...).

Per potere deliberare in via definitiva sulla necessità o meno di pagare gli indennizzi, [il CRU], tramite il presente avviso, invita gli azionisti e i creditori interessati a manifestare interesse per l’esercizio del loro diritto di essere ascoltati in merito alla predetta decisione preliminare del [CRU], seguendo la consultazione (...)».

23

Il 10 settembre 2018 la ricorrente ha inviato al CRU una richiesta di accesso ai documenti sulla base del regolamento n. 1049/2001, riguardante tutte le comunicazioni intervenute tra il CRU e la Commissione relative alla valutazione definitiva ex post, in particolare quelle che informavano la Commissione della sua decisione di non procedere a tale valutazione ed eventualmente quelle che chiedevano la sua autorizzazione, nonché le risposte della Commissione, precisando, se del caso, se tale autorizzazione fosse stata concessa.

24

Con lettera del 14 settembre 2018 (in prosieguo: la «lettera controversa»), il CRU ha risposto alla diffida della ricorrente menzionata al punto 21 della presente sentenza e ha dichiarato che intendeva informarla del fatto che, tenuto conto delle particolarità del caso di specie, vale a dire dell’utilizzo dello strumento di vendita dell’attività d’impresa per realizzare la cessione delle azioni, considerava che una valutazione ex post non avrebbe avuto alcuna finalità pratica nell’ambito dell’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento n. 806/2014, né avrebbe portato ad una decisione di compensazione prevista all’articolo 20, paragrafo 12, di tale regolamento e che, pertanto, non sarebbe stata effettuata una valutazione definitiva ex post. Il CRU ha ricordato che aveva già espresso tale opinione nell’ambito del procedimento nella causa T‑628/17 e che la ricorrente, pertanto, ne era già stata informata.

25

Il 28 settembre 2018, a seguito di una fusione mediante incorporazione, il Banco Santander è succeduto a titolo universale al Banco Popular. In tale contesto, il FROB ha acconsentito alla cessione delle nuove azioni del Banco Popular, derivanti dalla conversione degli strumenti di classe 2, al Banco Santander.

26

Il 4 ottobre 2018 il CRU ha risposto alla richiesta menzionata nel punto 23 della presente sentenza nonché a una richiesta di accesso ai documenti del 16 agosto 2018 riguardante i documenti interni o preparatori del CRU relativi alla valutazione definitiva ex post e alle comunicazioni intervenute tra il CRU e l’esperto indipendente concernenti tale valutazione. Da un lato, il CRU ha rifiutato l’accesso ai documenti interni, alle comunicazioni avvenute tra di esso e la Commissione e alle risposte di quest’ultima relative alla valutazione definitiva ex post sulla base dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1049/2001. Dall’altro, esso le ha trasmesso la lettera che aveva inviato a detto esperto il 2 agosto 2018.

Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata

27

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 ottobre 2018, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della lettera controversa.

28

Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto irricevibile per il motivo che la lettera controversa non costituiva un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

29

A tal fine, il Tribunale ha ritenuto, in via preliminare, che, per determinare se la lettera impugnata costituisse un atto del genere, poiché, come affermato dalla ricorrente, conteneva la decisione del CRU di non procedere alla valutazione definitiva ex post del Banco Popular, occorresse esaminare se tale decisione avrebbe essa stessa prodotto effetti giuridici vincolanti tali da incidere sulla situazione giuridica della ricorrente.

30

Dopo aver esposto il contenuto dell’articolo 20, paragrafi 11 e 12, del regolamento n. 806/2014, il Tribunale ha rilevato che la valutazione definitiva ex post aveva due obiettivi.

31

Per quanto riguarda il primo obiettivo, contemplato all’articolo 20, paragrafo 11, lettera a), del regolamento n. 806/2014 e diretto ad assicurare che eventuali perdite sulle attività di un’entità di cui all’articolo 2 di tale regolamento fossero pienamente rilevate nei libri contabili dell’entità di cui trattasi, il Tribunale ha affermato che, ai sensi della decisione di risoluzione, a seguito dell’esercizio del potere di svalutazione e di conversione degli strumenti di capitale del Banco Popular, tutte le azioni del Banco Popular erano state trasferite al Banco Santander in applicazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa. Esso ne ha dedotto che spettava al Banco Santander assicurarsi che qualsiasi eventuale perdita subita fosse rilevata nei libri contabili al momento del consolidamento delle attività e delle passività del Banco Popular.

32

Per quanto concerne il secondo obiettivo, contemplato all’articolo 20, paragrafo 11, lettera b), del regolamento n. 806/2014 e consistente nell’orientare la decisione di ripristinare il valore dei crediti dei creditori o incrementare il valore del corrispettivo pagato, il Tribunale ha sottolineato che tale disposizione doveva essere letta alla luce dell’articolo 20, paragrafo 12, di tale regolamento, in base alla quale, se, in esito alla valutazione definitiva ex post, la stima risultante da tale valutazione è superiore a quella contenuta nella valutazione provvisoria, il CRU può chiedere all’autorità nazionale di risoluzione di incrementare il valore dei crediti dei creditori o dei titolari degli strumenti di capitale pertinenti che sono stati svalutati con lo strumento del bail-in oppure di dare istruzione a un ente-ponte o a una società veicolo per la gestione delle attività di versare un corrispettivo supplementare all’entità soggetta a risoluzione.

33

Poiché quest’ultima disposizione indica espressamente le ipotesi in cui, mediante un incremento del valore dei crediti o il versamento di un corrispettivo supplementare, può essere concessa una compensazione in esito ad una valutazione definitiva ex post, vale a dire unicamente quando il programma di risoluzione applicato all’entità è lo strumento del bail-in previsto all’articolo 27 del regolamento n. 806/2014 o lo strumento dell’ente ponte di cui all’articolo 25 del medesimo regolamento oppure lo strumento di separazione delle attività di cui all’articolo 26 di detto regolamento, il Tribunale ha osservato che tali strumenti di risoluzione non erano stati applicati nel caso di specie, in quanto lo strumento di risoluzione adottato nei confronti del Banco Popular era quello della vendita dell’attività d’impresa, previsto all’articolo 24 del regolamento n. 806/2014, e che l’applicazione di tale strumento aveva comportato la vendita dell’intero Banco Popular al Banco Santander.

34

Il Tribunale ha quindi constatato che lo strumento di vendita dell’attività d’impresa applicato al Banco Popular non rientrava tra i casi di cui all’articolo 20, paragrafo 12, del regolamento n. 806/2014, nei quali poteva essere versata una compensazione a seguito di una valutazione definitiva ex post e, inoltre, che tale disposizione non consentiva l’indennizzo degli ex azionisti e creditori di un’entità i cui strumenti di capitale fossero stati interamente convertiti, svalutati e trasferiti a un terzo.

35

Il Tribunale, poi, ha respinto l’argomentazione della ricorrente secondo cui la valutazione definitiva ex post inciderebbe direttamente sulla situazione giuridica degli ex azionisti del Banco Popular e, se la stima del valore di mercato di quest’ultimo fosse superiore a quella risultante dalla seconda relazione di valutazione, detti azionisti avrebbero diritto a una compensazione ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 806/2014.

36

Esso ha ritenuto che, con tale argomento, la ricorrente avesse fatto valere, in sostanza, che se fosse stata effettuata una valutazione definitiva ex post del Banco Popular, essa avrebbe potuto aver diritto ad un ripristino dei suoi crediti o all’incremento del valore del corrispettivo pagato dal Banco Santander, e ha affermato che tale argomento non poteva essere accolto, dal momento che, nell’ambito della risoluzione del Banco Popular, gli strumenti aggiuntivi di classe 1 erano stati convertiti in azioni, interamente svalutati e annullati e gli strumenti di classe 2 erano stati convertiti, svalutati e interamente trasferiti al Banco Santander. Esso ne ha tratto la conclusione che gli ex azionisti del Banco Popular avevano perso la loro qualità di azionisti a causa dell’adozione della decisione di risoluzione.

37

Orbene, poiché la ricorrente aveva sostenuto, nel ricorso, che la lettera controversa le impediva di avere accesso alla valutazione definitiva ex post di una banca «di cui è azionista» o, nella sua replica, che intendeva ottenere tale valutazione per far valere i suoi diritti «in qualità di azionista del Banco Popular», il Tribunale le ha dunque risposto che, a seguito dell’esercizio del potere di svalutazione e di conversione degli strumenti di capitale del Banco Popular e, successivamente, del trasferimento di tutte le azioni risultanti da tale esercizio al Banco Santander, la ricorrente non era più titolare di strumenti di capitale che potessero essere oggetto di compensazione sul fondamento dell’articolo 20, paragrafo 12, del regolamento n. 806/2014.

38

Al fine di respingere l’argomento della ricorrente, il Tribunale ha precisato che occorreva distinguere la terza relazione di valutazione, prevista all’articolo 20, paragrafo 16, del regolamento n. 806/2014, dalla valutazione definitiva ex post, menzionata all’articolo 20, paragrafo 11, dello stesso regolamento, in quanto l’obiettivo della terza relazione di valutazione era quello di determinare se gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto un trattamento migliore se l’entità sottoposta a una procedura di risoluzione fosse stata oggetto di una procedura ordinaria di insolvenza e, eventualmente, di concedere loro un indennizzo. Il Tribunale ha considerato che, sebbene la ricorrente avesse potenzialmente diritto ad una compensazione sulla base della terza relazione di valutazione, essa non poteva rivendicarlo in forza della valutazione definitiva ex post.

39

Il Tribunale ha quindi dichiarato che la valutazione definitiva ex post del Banco Popular non inciderebbe sulla situazione giuridica della ricorrente e che, pertanto, la decisione del CRU di non procedere a tale valutazione non ha prodotto effetti giuridici vincolanti tali da incidere su detta situazione. Di conseguenza, secondo il Tribunale, la lettera controversa non può costituire un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE, nei limiti in cui la ricorrente sostiene che questa lettera produce tali effetti perché contiene detta decisione.

40

Infine, il Tribunale ha respinto l’argomento della ricorrente secondo cui solo la possibilità di proporre un ricorso contro la lettera controversa le garantirebbe un diritto a una tutela giurisdizionale effettiva garantita all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), poiché, secondo la giurisprudenza, sebbene la condizione relativa agli effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente modificando significativamente la sua situazione giuridica debba essere interpretata alla luce del principio della tutela giurisdizionale effettiva, una siffatta interpretazione non può comportare l’esclusione di tale condizione senza eccedere le competenze attribuite dal Trattato ai giudici dell’Unione.

Conclusioni delle parti

41

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato il suo ricorso irricevibile;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale «affinché statuisca, vincolato dalla decisione emessa dalla Corte sui punti di diritto, conformemente alle conclusioni della [ricorrente] in primo grado», e

riservare le spese.

42

Il CRU chiede che la Corte voglia:

in via principale, respingere l’impugnazione in quanto irricevibile e, in ogni caso, infondata;

in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

in ulteriore subordine, in caso di pronuncia definitiva, respingere il ricorso in primo grado, e

condannare la ricorrente alle spese del presente procedimento e del procedimento dinanzi al Tribunale e, in subordine, riservare le spese dell’impugnazione.

Sulla richiesta di riapertura della fase orale

43

Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 18 ottobre 2021, la ricorrente ha chiesto la riapertura della fase orale del procedimento, facendo valere, a sostegno di tale richiesta, che la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 14 settembre 2021, Pintar e a. c. Slovenia, apporta nuovi sviluppi, non discussi dalle parti, riguardanti il diritto a un ricorso effettivo in materia di risoluzione bancaria e il diritto di accesso alle informazioni sulla risoluzione, i quali sono strettamente collegati agli articoli della Carta invocati nell’ambito della presente impugnazione.

44

Si deve ricordare, in proposito, che, ai sensi dell’articolo 83 del suo regolamento di procedura, la Corte, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, può disporre l’apertura o la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare, se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte (sentenza del 26 ottobre 2016, Orange/Commissione, C‑211/15 P, EU:C:2016:798, punto 10 e giurisprudenza ivi citata).

45

Una simile ipotesi non ricorre nel caso di specie. Infatti, la Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire e che detta sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 14 settembre 2021, Pintar e a. c. Slovenia, non costituisca un fatto nuovo tale da influenzare in modo decisivo la sua decisione nella presente causa.

46

Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte ritiene che non occorra disporre la riapertura della fase orale del procedimento.

Sull’impugnazione

47

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce quattro motivi. Con il primo motivo, essa fa valere che il Tribunale ha violato l’articolo 47 della Carta e l’articolo 20 del regolamento n. 806/2014 nel dichiarare irricevibile il suo ricorso, poiché la lettera controversa ha effetti giuridici vincolanti nella misura in cui la valutazione definitiva ex post ha essa stessa effetti giuridici vincolanti tali da incidere sulla sua situazione giuridica. Con il secondo motivo, essa sostiene che l’interpretazione data dal Tribunale a detto articolo 20 è incompatibile con il diritto di proprietà e viola quindi l’articolo 17 della Carta. Con il terzo motivo, essa fa valere che il Tribunale ha violato l’articolo 20, paragrafo 11, lettera b), di tale regolamento, affermando che la ricorrente non aveva potenzialmente diritto a una compensazione a seguito della valutazione definitiva ex post e che, di conseguenza, la lettera controversa era priva di effetti vincolanti. Con il quarto motivo, essa asserisce che il Tribunale ha violato l’articolo 20, paragrafi 11 e 14, di detto regolamento nonché l’articolo 41 della Carta rifiutando di riconoscere alla lettera controversa effetti vincolanti nei suoi confronti, in quanto detta lettera le avrebbe impedito di accedere a informazioni recenti e complete sulla situazione contabile di un’entità di cui essa deteneva il 3,45% delle azioni.

Sulla ricevibilità dell’impugnazione

48

Secondo il CRU, l’impugnazione è irricevibile alla luce dell’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura, poiché non identifica con precisione le parti della motivazione contestate della decisione del Tribunale di cui si chiede l’annullamento e non indica con precisione gli argomenti giuridici a sostegno di tale domanda. Essa sarebbe anche contraria all’articolo 170, paragrafo 1, di tale regolamento in quanto si baserebbe su nuovi motivi di diritto.

49

Tale argomento non può essere accolto.

50

In primo luogo, occorre ricordare che dall’articolo 256 TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura discende che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Più precisamente, l’articolo 169, paragrafo 2, di tale regolamento esige che i motivi e gli argomenti di diritto dedotti individuino con precisione le parti della motivazione della decisione del Tribunale oggetto di contestazione (sentenza del 20 settembre 2016, Mallis e a./Commissione e BCE, da C‑105/15 P a C‑109/15 P, EU:C:2016:702, punti 3334 e giurisprudenza ivi citata).

51

Nel caso di specie, in primo luogo, occorre rilevare che, conformemente all’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura, nell’impugnazione sono identificate le parti contestate della motivazione dell’ordinanza impugnata, espressamente o mediante citazione o riproduzione degli elementi che vi figurano, consentendo pertanto di identificarle. In secondo luogo, come risulta in particolare dal punto 47 della presente sentenza, la ricorrente ha presentato motivi e argomenti di diritto che consentono alla Corte di esercitare il suo controllo di legittimità in diritto (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2016, Mallis e a./Commissione e BCE, da C‑105/15 P a C‑109/15 P, EU:C:2016:702, punto 38). In terzo luogo, nell’esposizione sommaria dei motivi e delle conclusioni dell’impugnazione, la ricorrente chiede espressamente alla Corte, come consentitole dall’articolo 170, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura, di accogliere le conclusioni da essa presentate in primo grado (v., in tal senso, sentenza del 5 novembre 2019, BCE/Trasta Komercbanka e a., C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P, EU:C:2019:923, punto 86).

52

Pertanto, contrariamente a quanto sostiene il CRU, l’impugnazione soddisfa i requisiti di cui all’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

53

In secondo luogo, dall’articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta che i motivi di impugnazione devono essere basati su argomenti relativi al procedimento dinanzi al Tribunale. Inoltre, in base all’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura, l’impugnazione non può modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale. La competenza della Corte, nell’ambito dell’impugnazione, è quindi limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi e degli argomenti discussi dinanzi al giudice di primo grado (ordinanza del 21 luglio 2020, Abaco Energy e a./Commissione, C‑436/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:606, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

54

Orbene, contrariamente a quanto sostiene il CRU, la ricorrente, con i suoi quattro motivi, contesta l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale, nel senso che essa ritiene che la valutazione definitiva ex post fosse vincolante e che il rifiuto del CRU di procedervi avesse prodotto effetti giuridici che hanno modificato la sua situazione giuridica di azionista del Banco Popular. Pertanto, detti motivi non sono motivi nuovi (v., in tal senso, sentenza del 28 luglio 2016, Tomana e a./Consiglio e Commissione, C‑330/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:601, punto 35).

55

L’impugnazione è quindi ricevibile.

Sui motivi di impugnazione

56

Occorre esaminare i motivi di impugnazione nell’ordine della loro presentazione da parte della ricorrente e iniziare così con il primo motivo.

Argomenti delle parti

57

A sostegno del primo motivo, la ricorrente afferma, in primo luogo, che, come risulta dall’articolo 20, paragrafo 15, del regolamento n. 806/2014, la valutazione definitiva ex post è parte integrante della decisione di risoluzione. Per tale motivo, essa produrrebbe effetti giuridici e inciderebbe sulla situazione della ricorrente, poiché detta decisione avrebbe completamente svalutato le azioni del Banco Popular di cui la ricorrente sarebbe titolare. Inoltre, dall’articolo 20, paragrafo 5, di tale regolamento emergerebbe che qualsiasi valutazione, compresa la valutazione definitiva ex post, fornisce gli elementi che consentono anzitutto di determinare se sono soddisfatte le condizioni per la risoluzione, poi, di verificare se sono presenti le condizioni per la svalutazione o per la conversione degli strumenti di capitale, nonché, infine, di decidere sull’azione appropriata di risoluzione da adottare in relazione all’entità di cui trattasi. La ricorrente ritiene quindi che, tra le altre finalità, la valutazione definitiva ex post serva da fondamento per detta decisione ed è alla luce della sua motivazione che questa stessa decisione deve essere interpretata e applicata, ciò che la ricorrente avrebbe sostenuto dinanzi al Tribunale.

58

In secondo luogo, a causa delle conseguenze connesse a una sentenza di annullamento, se il Tribunale annullasse la lettera controversa, il CRU avrebbe l’obbligo di garantire la realizzazione di una valutazione definitiva ex post ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 806/2014, che conferma che detta lettera produce effetti giuridici vincolanti.

59

In terzo luogo, la valutazione definitiva ex post non sarebbe separabile dalla decisione di risoluzione, da un lato, in quanto da una giurisprudenza costante risulterebbe che un annullamento parziale è possibile solo se gli elementi di cui è chiesto l’annullamento sono separabili dal resto dell’atto e, dall’altro, in quanto dall’articolo 20, paragrafo 15, del regolamento n. 806/2014 emergerebbe che la stessa suddetta valutazione non può essere oggetto di un autonomo diritto di impugnazione.

60

In quarto luogo, l’articolo 20, paragrafo 15, del regolamento n. 806/2014 non menzionerebbe tuttavia il caso in cui non venga realizzata una valutazione definitiva ex post e non sarebbe facile determinare il mezzo di ricorso da adottare in relazione alla decisione di non garantire che una valutazione del genere venga effettuata. Pertanto, il fatto che quest’ultima non sia stata realizzata non potrebbe essere sollevato nell’ambito di un ricorso di annullamento della decisione di risoluzione, poiché l’adozione o meno di una valutazione definitiva ex post costituirebbe un evento che interverrebbe necessariamente dopo l’adozione di una decisione di risoluzione e, se del caso, dopo la proposizione di un ricorso di annullamento.

61

La ricorrente sostiene, nel caso di specie, che la decisione di risoluzione, adottata il 7 giugno 2017, è stata contestata dinanzi al Tribunale nel settembre del 2017, ma è soltanto nel mese di agosto del 2018 che il CRU ha informato il Tribunale e l’esperto indipendente che non sarebbe stata effettuata una valutazione definitiva ex post. Orbene, secondo una giurisprudenza costante, gli eventi successivi all’adozione dell’atto impugnato non possono essere invocati nel contesto di un ricorso di annullamento, dato che la legittimità di detto atto deve essere valutata alla luce delle informazioni disponibili al momento della sua adozione.

62

L’assenza di una valutazione definitiva ex post non potrebbe quindi, in linea di principio, essere contestata nell’ambito del ricorso di annullamento contro la decisione di risoluzione. Pertanto, in mancanza di una valutazione definitiva ex post, l’unica soluzione compatibile con il diritto a un ricorso effettivo sancito all’articolo 47 della Carta consisterebbe nel proporre un ricorso contro l’atto impugnato, nel caso in esame, la lettera controversa.

63

Il CRU contesta sia la ricevibilità del primo motivo, sulla base degli stessi argomenti già sollevati a sostegno dell’irricevibilità dell’impugnazione nel suo complesso, sia la sua fondatezza.

Giudizio della Corte

64

Occorre anzitutto respingere gli argomenti del CRU relativi all’irricevibilità del primo motivo, per le ragioni già esposte ai punti da 50 a 54 della presente sentenza in relazione all’impugnazione nel suo complesso, vale a dire, che tale motivo e gli argomenti esposti a suo sostegno consentono di identificare le parti della motivazione contestate dell’ordinanza impugnata e le disposizioni dell’articolo 20 del regolamento n. 806/2014 che il Tribunale avrebbe violato.

65

Per quanto riguarda il merito, va rilevato che il primo motivo contiene, in sostanza, due parti. È quindi opportuno esaminare in primo luogo la prima parte, relativa alla presunta violazione dell’articolo 20 di tale regolamento, prima di trattare, in secondo luogo, se del caso, la seconda parte, attinente all’asserita violazione dell’articolo 47 della Carta.

66

Si deve ricordare anzitutto che, nel caso di specie, in considerazione del rapido deterioramento della situazione finanziaria, in particolare della mancanza di liquidità, del Banco Popular, il CRU ha deciso che lo strumento di risoluzione adeguato non sarebbe il bail-in, a suo avviso insufficiente, bensì la vendita dell’attività d’impresa, quale prevista all’articolo 24 del regolamento n. 806/2014. Nel ricorrere a tale strumento di risoluzione, il CRU si è avvalso del suo potere di svalutazione e di conversione degli strumenti di capitale pertinenti di cui all’articolo 21 del regolamento n. 806/2014.

67

Come indicato ai punti 7 e 8 della presente sentenza, la prima relazione di valutazione, redatta dal CRU, aveva l’obiettivo di fornire gli elementi che consentissero di determinare la sussistenza delle condizioni per la risoluzione, mentre la seconda relazione di valutazione, redatta da un esperto indipendente designato dal CRU, doveva stimare il valore delle attività e delle passività del Banco Popular, fornire una stima sul trattamento che gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto se il Banco Popular fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza nonché identificare gli elementi che avrebbero consentito di adottare la decisione sulle azioni e sui titoli di proprietà da trasferire e che avrebbero permesso al CRU di determinare quali fossero le condizioni commerciali ai fini dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa. La terza relazione di valutazione, anch’essa realizzata dall’esperto indipendente, mirava a stabilire se gli azionisti e i creditori interessati dal programma di risoluzione del Banco Popular avrebbero ricevuto un trattamento migliore se l’ente fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza.

68

Il CRU ha ritenuto che non occorresse preparare una versione ex post della prima relazione di valutazione né far seguire alla seconda relazione di valutazione una valutazione definitiva ex post. Dopo essere stato diffidato dalla ricorrente, il CRU ha ribadito tale analisi nella lettera controversa.

69

Dal momento che la ricorrente asserisce anzitutto la violazione da parte del Tribunale e del CRU dell’articolo 20 del regolamento n. 806/2014, si deve procedere all’interpretazione del contenuto di tale disposizione, alla luce del considerando 64 di detto regolamento.

70

Da tale considerando 64 emerge che occorre distinguere tra la valutazione delle attività e delle passività delle entità in dissesto, effettuata dal CRU in caso di urgenza, avente carattere provvisorio, e quella realizzata in modo indipendente, che pone fine, in linea di principio, a tale carattere provvisorio.

71

Riguardo ai tipi di valutazione, l’articolo 20, paragrafi 11 e 16, del regolamento n. 806/2014 ne prevede espressamente due, vale a dire, da un lato, la valutazione «effettuata a norma dei paragrafi da 1 a 15» e, dall’altro, quella «di cui ai paragrafi 16, 17 e 18». Secondo l’articolo 20, paragrafi 11 e 16, tali valutazioni sono e devono rimanere distinte, provengono da una persona indipendente, ma possono essere tuttavia eseguite separatamente o contemporaneamente e dalla stessa persona indipendente.

72

Ne consegue che, nel caso di specie, sia la prima e la seconda relazione di valutazione sia un’eventuale valutazione definitiva ex post appartengono al primo tipo di valutazione, poiché rientrano nei paragrafi da 1 a 15 dell’articolo 20 del regolamento n. 806/2014, mentre la terza relazione di valutazione, rientrante nei paragrafi 16, 17 e 18 di detto articolo, appartiene al secondo tipo di valutazione.

73

È vero che l’esistenza di una valutazione definitiva diversa dalla valutazione definitiva ex post, che comporta l’aggiunta, all’articolo 20, paragrafo 11, in limine, del regolamento n. 806/2014, dei termini «ex post» a quelli di «valutazione definitiva», in contrapposizione a una valutazione definitiva intervenuta «ex ante», può incidere sulla possibilità che il CRU rifiuti di procedere a una valutazione definitiva ex post, poiché una valutazione definitiva sarebbe già utilizzata come base per decidere di applicare uno strumento di risoluzione o di esercitare un potere di risoluzione o per decidere di esercitare il potere di svalutazione o di conversione degli strumenti di capitale, e potrebbe quindi essere contestata mediante tali decisioni, conformemente all’articolo 20, paragrafo 15, del regolamento n. 806/2014.

74

Tale interpretazione è avvalorata anche dall’articolo 20, paragrafo 2, di detto regolamento, secondo cui «una valutazione è considerata definitiva» qualora, fatto salvo il paragrafo 15 dello stesso articolo 20, vale a dire, la possibilità di contestare indirettamente la valutazione mediante le decisioni menzionate al punto 73 della presente sentenza, «siano soddisfatti tutti i requisiti di cui ai paragrafi 1 e da 4 a 9». Tra questi requisiti figura, all’articolo 20, paragrafo 1, di detto regolamento, quello secondo cui la valutazione sia effettuata da una persona indipendente, anche rispetto al CRU e all’autorità nazionale di risoluzione nonché rispetto all’entità interessata.

75

Va rilevato, in via incidentale, che ciò comporta che, non soltanto la prima relazione di valutazione, redatta dal CRU, aveva effettivamente carattere provvisorio, ma altresì che, quand’anche il CRU avesse effettuato una versione ex post di questa prima relazione, come richiesto dalla ricorrente, tale versione non avrebbe costituito una valutazione definitiva, non essendo stata redatta da una persona indipendente. Come affermato dall’avvocato generale al paragrafo 70 delle sue conclusioni, poiché nel caso di specie la prima relazione di valutazione è stata effettuata dal CRU, non sussiste alcun dubbio circa il suo carattere provvisorio. Nella fattispecie, solo la seconda relazione di valutazione, che soddisfa tale condizione, può essere quindi considerata come una «valutazione definitiva» ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 806/2014.

76

Tuttavia, occorre sottolineare, senza che sia necessario pronunciarsi su quest’ultima questione né sull’evoluzione della posizione del CRU al riguardo, che il Tribunale ha giustamente dichiarato che, in ogni caso, una valutazione ex post, nelle circostanze del caso di specie, non avrebbe avuto alcun effetto sulla situazione giuridica della ricorrente, cosicché il rifiuto di procedere ad una valutazione definitiva ex post notificato alla ricorrente non poteva essere considerato un atto lesivo e, pertanto, non era un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

77

Va infatti rilevato che la risposta fornita dal CRU al Tribunale sulle ragioni per le quali esso non intendeva effettuare una valutazione definitiva ex post nel caso di specie si basa sulle finalità di tale valutazione.

78

Se è vero che, come sostiene la ricorrente, dalla formulazione dell’articolo 20, paragrafo 11, in limine, del regolamento n. 806/2014 risulta indispensabile la realizzazione di una valutazione definitiva ex post quando il CRU dispone unicamente di una valutazione provvisoria, in particolare a causa dell’utilizzo dell’indicativo presente nell’espressione «è effettuata», che di solito ha valore imperativo [v., in tal senso, sentenza del 3 marzo 2020, X (Mandato d’arresto europeo – Doppia incriminazione), C‑717/18, EU:C:2020:142, punto 20], e della menzione dei termini «non appena possibile», resta cionondimeno il fatto che il Tribunale ha potuto giustamente sottolineare che la mancata realizzazione di tale relazione non ha avuto alcun impatto sulla situazione giuridica della ricorrente, tenuto conto, in particolare, dei due obiettivi della valutazione definitiva ex post, quali enunciati all’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento n. 806/2014.

79

Al riguardo, la ratio dell’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento n. 806/2014, espressa nel secondo comma di tale disposizione, risulta dai suoi due obiettivi specifici, vale a dire «assicurare che eventuali perdite sulle attività di un’entità di cui all’articolo 2 siano pienamente rilevate nei libri contabili di tale entità» e «orientare la decisione di ripristinare il valore dei crediti dei creditori o incrementare il valore del corrispettivo pagato, in conformità al paragrafo 12 [di detto] articolo [20]». Sebbene il testo di questo secondo obiettivo contenga una descrizione piuttosto ampia delle condizioni che devono condurre alla preparazione di una valutazione definitiva ex post, si deve constatare che quest’ultimo, come giustamente rilevato dal Tribunale nell’ordinanza impugnata, rinvia espressamente all’articolo 20, paragrafo 12, di detto regolamento, da cui discende che esso si applica solo a situazioni specifiche, vale a dire quelle in cui il CRU è ricorso allo strumento del bail-in, a quello dell’ente-ponte o a una società veicolo per la gestione delle attività.

80

Tenuto conto delle particolarità della causa in esame, la redazione di una seconda relazione di valutazione definitiva ex post, anche supponendola obbligatoria, non avrebbe comunque soddisfatto alcuna di queste due finalità. La ricorrente non fornisce quindi alcun elemento che dimostri che l’obiettivo menzionato all’articolo 20, paragrafo 11, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 806/2014 si applichi nel caso di specie. Nemmeno l’obiettivo di cui alla lettera b) di tale disposizione è applicabile, poiché, come giustamente sottolineato dal Tribunale ai punti 46 e 47 dell’ordinanza impugnata, lo strumento di risoluzione adottato nei confronti del Banco Popular è lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa previsto all’articolo 24 del regolamento n. 806/2014.

81

Orbene, l’applicazione di questo strumento per la vendita dell’attività d’impresa non fa parte dei casi contemplati all’articolo 20, paragrafo 12, di tale regolamento, nei quali può essere versata una compensazione a seguito di una valutazione definitiva ex post.

82

Infine, in un caso come quello di specie, in cui, dopo la seconda relazione di valutazione, viene utilizzato lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa, il risultato menzionato in tale relazione è, in ogni caso, confermato o smentito dal prezzo di vendita ottenuto al termine di una procedura di gara legalmente condotta. Pertanto, il prezzo equo corrisponde semplicemente al prezzo effettivo di mercato accertato. Lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa cristallizza così, di fatto, qualsiasi dibattito sul valore economico potenziale delle attività dell’entità trasferita. Di conseguenza, almeno nelle circostanze del caso di specie, una valutazione definitiva ex post avrebbe potuto solamente constatare tale valore di mercato, cosicché il suo effetto nei confronti della ricorrente si sarebbe rivelato nullo.

83

La ricorrente eccepisce che la valutazione definitiva ex post non ha quale unico scopo il raggiungimento dei due obiettivi in questione ma, essendo parte integrante della decisione che il CRU adotterà successivamente, fornisce, come ogni altra valutazione, gli elementi che consentono anzitutto di determinare se le condizioni per la risoluzione sono soddisfatte, poi, di verificare se sono presenti le condizioni applicabili alla svalutazione o alla conversione di strumenti di capitale nonché, infine, di decidere sull’azione appropriata di risoluzione da adottare in relazione all’entità di cui trattasi.

84

Tuttavia, nessuno di questi argomenti, alla luce della ricevibilità del ricorso di annullamento della lettera controversa, è idoneo ad inficiare la constatazione che figura nel punto 82 della presente sentenza relativa al prezzo di mercato delle attività del Banco Popular, che non può essere altro che il prezzo effettivo risultante dall’utilizzo dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa.

85

Da tutte le considerazioni che precedono risulta che la prima parte del primo motivo sollevato dalla ricorrente a sostegno della sua impugnazione, relativa ad una presunta violazione da parte del CRU dell’articolo 20 del regolamento n. 806/2014, deve essere respinta. Tenuto conto del fatto che, come giustamente dichiarato dal Tribunale, la lettera controversa non costituiva in ogni caso un atto impugnabile, l’impugnazione deve essere respinta, senza che sia necessario esaminare la seconda parte del primo motivo né gli altri motivi di tale impugnazione.

Sulle spese

86

A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento di procedura, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

87

Poiché la ricorrente è rimasta soccombente nel giudizio di impugnazione, occorre condannarla a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal CRU, conformemente alla domanda di quest’ultimo.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

La Aeris Invest Sàrl è condannata alle spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.