SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

24 novembre 2020 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Società pubblica di radiodiffusione – Articolo 106, paragrafo 2, TFUE – Servizi di interesse economico generale – Aiuto compatibile con il mercato interno – Articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Notifica – Assenza – Obbligo per il beneficiario di pagare interessi per il periodo d’illegalità di tale aiuto – Calcolo degli interessi – Importi da prendere in considerazione»

Nella causa C‑445/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Østre Landsret (Corte regionale dell’Est, Danimarca), con decisione del 29 maggio 2019, pervenuta in cancelleria il 6 giugno 2019, nel procedimento

Viasat Broadcasting UK Ltd

contro

TV2/Danmark A/S,

Regno di Danimarca,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta (relatrice), vicepresidente, A. Arabadjiev, A. Prechal, E. Regan, M. Ilešič, L. Bay Larsen, N. Piçarra e A. Kumin, presidenti di sezione, T. von Danwitz, C. Toader, I. Jarukaitis e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Viasat Broadcasting UK Ltd, da P. Jakobsen e M. Honoré, advokater;

per la TV2/Danmark A/S, da O. Koktvedgaard, advokat;

per il governo danese, da S. Wolff e J. Nymann-Lindegren, in qualità di agenti, assistiti da R. Holdgaard, advokat;

per il governo dei Paesi Bassi, da K. Bulterman e J. Langer, in qualità di agenti;

per il governo austriaco, da J. Schmoll e F. Koppensteiner, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da B. Stromsky, in qualità di agente, assistito da M. Niessen, advokat,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 settembre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

2

La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia sorta tra, da un lato, la Viasat Broadcasting UK Ltd (in prosieguo: la «Viasat») e, dall’altro, la TV2/Danmark A/S (in prosieguo: la «TV2») e il Regno di Danimarca, in relazione all’obbligo, per la TV2, di pagare interessi per il periodo durante il quale è stata data illegalmente esecuzione a misure di aiuto di cui essa ha beneficiato prima dell’adozione della decisione finale della Commissione europea che ha dichiarato le misure medesime compatibili con il mercato interno.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

3

La TV2 è una società di radiodiffusione danese incaricata di una missione di servizio pubblico consistente nel produrre e nel trasmettere programmi televisivi nazionali e regionali.

4

In seguito a una denuncia, il sistema di finanziamento della TV2/Danmark è stato oggetto di esame da parte della Commissione nella decisione 2006/217/CE, del 19 maggio 2004, relativa alle misure attuate dalla Danimarca a favore di TV2/Danmark (GU 2006, L 85, pag. 1, e rettifica in GU 2006, L 368, pag. 112). In tale decisione, la Commissione ha ritenuto che le misure medesime costituissero aiuti di Stato concessi, nel periodo compreso tra il 1995 e il 2002, dal Regno di Danimarca alla TV2, sotto forma di canoni e di altre misure, ma che tali aiuti fossero compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, ad eccezione di un importo di 628,2 milioni di corone danesi (DKK) (circa EUR 85 milioni).

5

Successivamente all’annullamento di detta decisione con sentenza del Tribunale del 22 ottobre 2008, TV2/Danmark e a./Commissione (T‑309/04, T‑317/04, T‑329/04 e T‑336/04, EU:T:2008:457), la Commissione ha proceduto a un riesame delle misure in questione.

6

In esito a tale riesame, la Commissione, con la decisione 2011/839/UE, del 20 aprile 2011, relativa alle misure attuate dalla Danimarca (C 2/03) a favore di TV2/Danmark (GU 2011, L 340, pag. 1), ha considerato che tali misure, attuate a favore della TV2 fra il 1995 e il 2002 sotto forma di entrate provenienti dal canone e di altre misure descritte nella decisione medesima, costituivano aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, cui era stata data illegalmente esecuzione, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, ma che tali aiuti erano compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

7

La TV2 ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale diretto all’annullamento parziale di detta decisione.

8

Con sentenza del 24 settembre 2015, TV2/Danmark/Commissione (T‑674/11, EU:T:2015:684), il Tribunale ha annullato la decisione 2011/839, nella parte in cui la Commissione aveva ritenuto che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996 versati alla TV2 tramite il Fondo TV2 costituissero aiuti di Stato e ha respinto il ricorso quanto al resto.

9

La TV2, la Commissione e la Viasat hanno impugnato tale sentenza.

10

Con sentenza del 9 novembre 2017, TV2/Danmark/Commissione (C‑649/15 P, EU:C:2017:835), la Corte ha respinto l’impugnazione della TV2.

11

Con sentenze del 9 novembre 2017, Commissione/TV2/Danmark (C‑656/15 P, EU:C:2017:836), e del 9 novembre 2017, Viasat Broadcasting UK/TV2/Danmark (C‑657/15 P, EU:C:2017:837), la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale del 24 settembre 2015, TV2/Danmark/Commissione (T‑674/11, EU:T:2015:684), nella parte in cui aveva annullato la decisione 2011/839 nei limiti precisati al punto 8 della presente sentenza, e ha statuito definitivamente sulla controversia respingendo il ricorso di annullamento proposto dalla TV2 avverso tale decisione.

12

Successivamente, la Viasat ha adito l’Østre Landsret (Corte regionale dell’Est, Danimarca), giudice del rinvio, con una domanda volta al pagamento, da parte della TV2, degli interessi per il periodo d’illegalità degli aiuti di cui trattasi, ossia tra il 1995 e il 2011, che la TV2 avrebbe pagato sull’importo in questione di tali aiuti qualora avesse dovuto prendere in prestito tale importo sul mercato in attesa dell’adozione della decisione finale della Commissione, prevista all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

13

In tale contesto l’Østre Landsret (Corte regionale dell’Est) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’obbligo per un giudice nazionale di imporre al beneficiario di un aiuto il versamento di interessi dovuti per il periodo d’illegalità (v. sentenza del 12 febbraio 2008, CELF e ministre de la Culture et de la Communication, C‑199/06, EU:C:2008:79) valga anche in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, in cui l’aiuto di Stato illegale costituiva una compensazione di servizio pubblico successivamente ritenuta compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, e in cui l’autorizzazione è avvenuta sulla base di una valutazione della situazione economica complessiva dell’impresa di servizio pubblico, compresa la sua capitalizzazione.

2)

Se l’obbligo per un giudice nazionale di imporre al beneficiario di un aiuto il versamento di interessi dovuti per il periodo d’illegalità (v. sentenza del 12 febbraio 2008, CELF e ministre de la Culture et de la Communication, C‑199/06, EU:C:2008:79) valga anche per i contributi che, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, siano stati trasferiti dal beneficiario dell’aiuto a imprese collegate in forza di un obbligo di diritto pubblico, ma che siano stati qualificati da una decisione definitiva della Commissione come un vantaggio per il beneficiario dell’aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

3)

Se l’obbligo per un giudice nazionale di imporre al beneficiario di un aiuto il versamento di interessi dovuti per il periodo d’illegalità (v. sentenza del 12 febbraio 2008, CELF e ministre de la Culture et de la Communication, C‑199/06, EU:C:2008:79) valga parimenti per aiuti di Stato che il beneficiario dell’aiuto, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, abbia ricevuto da un’impresa sotto controllo pubblico, ove le risorse di quest’ultima provengano parzialmente dalla vendita di servizi prestati dal beneficiario dell’aiuto».

Procedimento dinanzi alla Corte

14

L’udienza di discussione, fissata inizialmente al 20 aprile 2020 e successivamente rinviata all’8 giugno successivo, è stata annullata a causa della crisi sanitaria, e i quesiti che erano stati posti per risposta orale sono stati trasformati in quesiti per risposta scritta. Le parti hanno risposto a tali quesiti entro i termini impartiti.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

15

Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE debba essere interpretato nel senso che l’obbligo, incombente ai giudici nazionali, di condannare il beneficiario di un aiuto di Stato cui sia stata data esecuzione in violazione di tale disposizione al pagamento di interessi per il periodo d’illegalità di detto aiuto si applichi anche nel caso in cui la Commissione dichiari, con la propria decisione finale, la compatibilità dell’aiuto stesso con il mercato interno, in forza dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

16

Occorre ricordare, in limine, che l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato si fonda su un obbligo di leale cooperazione tra, da un lato, i giudici nazionali e, dall’altro, la Commissione e i giudici dell’Unione, nell’ambito della quale ciascuno agisce in funzione del ruolo assegnatogli dal Trattato FUE (sentenza del 15 settembre 2016, PGE, C‑574/14, EU:C:2016:686, punto 33 e giurisprudenza ivi citata), fermo restando che i loro rispettivi ruoli sono complementari ma distinti (sentenza del 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa, C‑284/12, EU:C:2013:755, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

17

Infatti, mentre la valutazione della compatibilità di misure di aiuto con il mercato interno rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che agisce sotto il controllo dei giudici dell’Unione, i giudici nazionali provvedono alla salvaguardia, fino alla decisione finale della Commissione, dei diritti dei singoli di fronte ad un’eventuale violazione, da parte delle autorità statali, del divieto previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE (sentenza del 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa, C‑284/12, EU:C:2013:755, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

18

Il controllo preventivo sui progetti di aiuti nuovi istituito da quest’ultima disposizione mira a far sì che venga data esecuzione solo ad aiuti compatibili con il mercato interno. Al fine di conseguire tale obiettivo, l’attuazione di un progetto d’aiuto viene differita fino a che, con la decisione finale della Commissione, non venga dissipato il dubbio circa la compatibilità dell’aiuto stesso (sentenze del 3 marzo 2020, Vodafone Magyarország, C‑75/18, EU:C:2020:139, punto 19, e del 3 marzo 2020, Tesco-Global Áruházak, C‑323/18, EU:C:2020:140, punto 31 nonché giurisprudenza ivi citata).

19

A tale riguardo, l’obbligo di notifica costituisce uno degli elementi fondamentali del sistema di controllo istituito dal Trattato FUE nel settore degli aiuti di Stato. Nell’ambito di tale sistema, gli Stati membri hanno l’obbligo, da un lato, di notificare alla Commissione qualsiasi misura intesa ad istituire o a modificare un aiuto, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e, dall’altro, di non dare attuazione a tale misura, conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, fintantoché detta istituzione dell’Unione non abbia adottato una decisione finale in merito alla misura stessa (sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).

20

Il divieto sancito dal menzionato articolo 108, paragrafo 3, mira a garantire che gli effetti di un aiuto non si producano prima che la Commissione abbia disposto di un termine ragionevole per esaminare a fondo il progetto e per iniziare, eventualmente, il procedimento contemplato all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE (sentenza del 12 febbraio 2008, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication, C‑199/06, EU:C:2008:79, punto 36).

21

In una situazione in cui la Commissione, con riguardo a un aiuto cui era stata data esecuzione in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, ha adottato una decisione finale che ha dichiarato la compatibilità dell’aiuto medesimo con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107 TFUE, la Corte ha affermato che la decisione finale della Commissione non ha l’effetto di sanare, a posteriori, gli atti di esecuzione invalidi per il fatto di essere stati adottati violando il divieto di esecuzione sancito dal paragrafo 3, ultima frase dello stesso articolo 108. Qualsiasi altra interpretazione condurrebbe a favorire l’inosservanza, da parte dello Stato membro interessato, di tale disposizione svuotandola del suo effetto utile (v. in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2008, CELF e ministre de la Culture et de la Communication, C‑199/06, EU:C:2008:79, punto 40).

22

In una situazione del genere, il diritto dell’Unione impone ai giudici nazionali di disporre i provvedimenti atti a rimediare concretamente agli effetti dell’illegalità (v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2008, CELF e ministre de la Culture et de la Communication, C‑199/06, EU:C:2008:79, punto 46).

23

Infatti, qualora, per un determinato regime di aiuti, compatibile o meno con il mercato interno, l’inosservanza dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE non comportasse rischi o svantaggi superiori rispetto alla sua osservanza, l’incentivo per gli Stati membri a procedere alla notifica e attendere la decisione sulla compatibilità sarebbe fortemente ridotto – così come sarebbe fortemente ridotta, di conseguenza, la portata del controllo della Commissione (sentenza del 5 ottobre 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich, C‑368/04, EU:C:2006:644, punto 42).

24

In tale contesto, come risulta dalla sentenza del 12 febbraio 2008, CELF e ministre de la Culture et de la Communication (C‑199/06, EU:C:2008:79), occorre operare una distinzione, riguardo agli effetti dell’esecuzione di un aiuto in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, tra il recupero dell’aiuto illegale e il pagamento di interessi per il periodo d’illegalità dell’aiuto stesso.

25

Da un lato, per quanto riguarda il recupero dell’aiuto illegale, l’obiettivo di garantire che non venga mai data esecuzione ad un aiuto incompatibile, sul quale si fonda l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, non è contraddetto dal prematuro versamento dell’aiuto illegale qualora la Commissione adotti una decisione finale che dichiari la compatibilità dell’aiuto stesso con il mercato interno (v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2008, CELF e ministre de la Culture et de la Communication, C‑199/06, EU:C:2008:79, punti da 46 a 49). Di conseguenza, il giudice nazionale non è tenuto ad ordinare il recupero di detto aiuto (sentenza del 12 febbraio 2008, CELF e ministre de la Culture et de la Communication, C‑199/06, EU:C:2008:79, punto 55).

26

Dall’altro lato, il giudice nazionale è tenuto, in applicazione del diritto dell’Unione, a ordinare al beneficiario dell’aiuto il pagamento di interessi per il periodo d’illegalità dell’aiuto medesimo (sentenze del 12 febbraio 2008, CELF e ministre de la Culture et de la Communication, C‑199/06, EU:C:2008:79, punti 5255, nonché del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, punto 134).

27

Tale obbligo incombente al giudice nazionale deriva dal fatto che l’esecuzione di un aiuto in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE procura al suo beneficiario un vantaggio indebito consistente, da un lato, nel mancato versamento degli interessi che esso avrebbe dovuto pagare sull’importo in questione dell’aiuto compatibile qualora avesse dovuto chiedere in prestito tale importo sul mercato in attesa dell’adozione della decisione finale della Commissione, e, dall’altro, nel miglioramento della sua posizione concorrenziale rispetto agli altri operatori del mercato durante il periodo d’illegalità dell’aiuto di cui trattasi (sentenze del 12 febbraio 2008, CELF e ministre de la Culture et de la Communication, C‑199/06, EU:C:2008:79, punto 51, nonché del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, punto 132). Infatti, l’illegalità di tale aiuto avrà avuto l’effetto, da un lato, di esporre detti operatori al rischio, in definitiva non realizzatosi, di attuazione di un aiuto incompatibile e, dall’altro, di far loro subire, eventualmente, prima del dovuto, gli effetti in termini di concorrenza di quest’ultimo (sentenza del 12 febbraio 2008, CELF e ministre de la Culture et de la Communication, C‑199/06, EU:C:2008:79, punto 50).

28

Come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi da 23 a 25, 35 e 49 delle proprie conclusioni, detto obbligo, sancito dalla Corte nella sua sentenza del 12 febbraio 2008, CELF e ministre de la Culture et de la Communication (C‑199/06, EU:C:2008:79), in una situazione in cui la Commissione aveva adottato una decisione finale che dichiarava la compatibilità di un aiuto illegale con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107 TFUE, si applica a tutti gli aiuti cui sia stata data esecuzione in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, anche qualora la Commissione dichiari, nella propria decisione finale, la compatibilità dell’aiuto considerato con il mercato interno sul fondamento dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

29

Infatti, occorre ricordare che, secondo l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, da un lato, le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata, e, dall’altro, lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell’Unione.

30

Tale disposizione, volta a contemperare l’interesse degli Stati membri ad utilizzare determinate imprese quali strumento di politica economica o sociale con l’interesse dell’Unione europea all’osservanza delle regole di concorrenza e al mantenimento dell’unità del mercato interno (sentenze del 20 aprile 2010, Federutility e a., C‑265/08, EU:C:2010:205, punto 28, nonché dell’8 marzo 2017, Viasat Broadcasting UK/Commissione, C‑660/15 P, EU:C:2017:178, punto 31), deve essere interpretata tenendo conto delle precisazioni fornite dal protocollo (n. 26) sui servizi di interesse generale (GU 2016, C 202, pag. 307), nonché, relativamente al settore in esame nel procedimento principale, dal protocollo (n. 29) sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri (GU 2016, C 202, pag. 311) (sentenza dell’8 marzo 2017, Viasat Broadcasting UK/Commissione, C‑660/15 P, EU:C:2017:178, punto 36).

31

A tale riguardo, da un lato, l’articolo 1 del protocollo (n. 26) sui servizi di interesse generale indica che gli Stati membri dispongono di un «ampio potere discrezionale» per fornire, commissionare e organizzare i servizi di interesse economico generale il più vicini possibile alle esigenze degli utenti (sentenza del 7 novembre 2018, Commissione/Ungheria, C‑171/17, EU:C:2018:881, punto 48).

32

Dall’altro lato, a termini del protocollo (n. 29) sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, «[l]e disposizioni dei trattati non pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell’adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’Unione in misura contraria all’interesse comune, tenendo conto nel contempo dell’adempimento della missione di servizio pubblico».

33

Gli Stati membri sono quindi legittimati, nel rispetto del diritto dell’Unione, a definire l’ampiezza e l’organizzazione dei loro servizi di interesse economico generale, segnatamente il servizio pubblico di radiodiffusione, prendendo in considerazione, in particolare, obiettivi propri della loro politica nazionale. A tale riguardo, gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale, il quale può essere messo in discussione dalla Commissione solo in caso di errore manifesto (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2018, Commissione/Ungheria, C‑171/17, EU:C:2018:881, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

34

Tuttavia, il potere di cui dispongono gli Stati membri quanto alla definizione dei servizi di interesse economico generale deve, in ogni caso, essere esercitato nel rispetto del diritto dell’Unione (sentenze del 20 dicembre 2017, Comunidad Autónoma del País Vasco e a./Commissione, da C‑66/16 P a C‑69/16 P, EU:C:2017:999, punto 71, nonché del 3 settembre 2020, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e a./Commissione, C‑817/18 P, EU:C:2020:637, punto 95).

35

Orbene, la questione se una misura debba essere qualificata come aiuto di Stato si colloca a monte di quella volta ad accertare, ove necessario, se un aiuto incompatibile ai sensi dell’articolo 107 TFUE sia nondimeno necessario al compimento della missione conferita al beneficiario della misura di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE (v., in tal senso, sentenza dell’8 marzo 2017, Viasat Broadcasting UK/Commissione, C‑660/15 P, EU:C:2017:178, punto 34). Di conseguenza, la Commissione, prima di esaminare eventualmente una misura alla luce di tale disposizione, deve poter verificare se tale misura costituisca un aiuto di Stato, il che richiede la previa notifica della misura progettata alla stessa istituzione dell’Unione, conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, prima frase, TFUE.

36

Peraltro, qualsiasi eccezione alla regola generale costituita da tale obbligo di notifica, che è imposto agli Stati membri in virtù dei trattati e che costituisce uno degli elementi fondamentali del sistema di controllo degli aiuti di Stato, deve essere espressamente prevista (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, punti 5960)

37

A tale riguardo, conformemente all’articolo 109 TFUE, il Consiglio dell’Unione europea è autorizzato a stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell’applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE e a determinare in particolare le condizioni per l’applicazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate dalla procedura prevista in quest’ultima disposizione. In tali circostanze, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 4, TFUE, la Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio abbia stabilito, conformemente all’articolo 109 TFUE, che possono essere dispensate dalla procedura di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE (sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

38

Pertanto, è in applicazione dell’articolo 94 del Trattato CE (divenuto articolo 89 CE, a sua volta divenuto articolo 109 TFUE) che era stato adottato il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli [107 e 108 TFUE] a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU 1998, L 142, pag. 1), in forza del quale sono stati successivamente adottati il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli [107 e 108 TFUE] (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU 2008, L 214, pag. 3), e poi il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] (GU 2014, L 187, pag. 1) (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

39

Orbene, come ricordato ai considerando 7 dei regolamenti n. 800/2008 e n. 651/2014, gli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, non contemplati da tali regolamenti rimangono soggetti all’obbligo di notifica enunciato all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

40

Inoltre, dal tenore stesso dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE risulta che deroghe alle norme del Trattato FUE sono consentite ai sensi di tale disposizione solo se necessarie all’adempimento della specifica missione affidata ad un’impresa incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale (sentenze dell’8 marzo 2017, Viasat Broadcasting UK/Commissione, C‑660/15 P, EU:C:2017:178, punto 29, nonché del 3 settembre 2020, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e a./Commissione, C‑817/18 P, EU:C:2020:637, punto 97), circostanza che, nel settore degli aiuti di Stato, deve essere verificata, se del caso, dalla Commissione prima che sia data esecuzione agli stessi. Orbene, come dichiarato al punto 35 della presente sentenza, tale verifica può essere effettuata solo dopo che la misura progettata sia stata notificata alla stessa istituzione dell’Unione, conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, prima frase, TFUE, al fine di consentirle di esaminare se tale misura costituisca un aiuto di Stato. Pertanto, l’adempimento delle missioni di un’impresa incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale non può, di per sé, giustificare una deroga all’obbligo di notifica previsto da detta disposizione.

41

Di conseguenza, gli aiuti di Stato che non sono oggetto di deroga espressa alla regola generale costituita dall’obbligo di previa notifica, previsto all’articolo 108, paragrafo 3, prima frase, TFUE, rimangono soggetti a tale obbligo, anche qualora gli aiuti siano destinati ad imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale. Pertanto, gli Stati membri hanno l’obbligo di non attuare siffatte misure fin quando la Commissione non abbia adottato una decisione finale in merito.

42

Si deve infine ricordare che, secondo giurisprudenza costante, tenuto conto del carattere imperativo del controllo sugli aiuti statali effettuato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 108 TFUE, da un lato, le imprese beneficiarie di un aiuto possono, in linea di principio, nutrire un legittimo affidamento quanto alla regolarità dell’aiuto soltanto qualora questo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dall’articolo suddetto e, dall’altro, un operatore economico diligente deve normalmente essere in grado di accertarsi che tale procedura sia stata rispettata. In particolare, quando un aiuto è stato messo ad esecuzione senza previa notifica alla Commissione, ed è pertanto illegale in forza dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, il beneficiario dell’aiuto in questione non può, in quel momento, nutrire alcun legittimo affidamento né sulla regolarità della concessione del medesimo (sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, punto 98 e giurisprudenza ivi citata), né, di conseguenza, sulla regolarità del vantaggio che trae dal mancato versamento degli interessi dovuti per il periodo d’illegalità dell’aiuto stesso.

43

Ne consegue che, al fine di garantire l’effetto utile dell’obbligo di notifica, previsto da tale disposizione, nonché un esame adeguato e completo degli aiuti di Stato da parte della Commissione, i giudici nazionali sono tenuti a trarre tutte le conseguenze di una violazione di tale obbligo e ad adottare le misure idonee a porvi rimedio, il che, come è stato esposto al punto 26 della presente sentenza, include l’obbligo, per il beneficiario di un aiuto illegale, di pagare interessi per il periodo d’illegalità dell’aiuto medesimo, anche nel caso in cui detto beneficiario sia un’impresa incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

44

Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione sollevata dichiarando che l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE deve essere interpretato nel senso che l’obbligo, incombente ai giudici nazionali, di condannare il beneficiario di un aiuto di Stato, cui sia stata data esecuzione in violazione di tale disposizione, al pagamento di interessi per il periodo d’illegalità dell’aiuto stesso si applica anche nel caso in cui la Commissione, con la propria decisione finale, dichiari la compatibilità del medesimo con il mercato interno, in forza dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

Sulla seconda e sulla terza questione pregiudiziale

45

Con la seconda e la terza questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE debba essere interpretato nel senso che l’obbligo, incombente ai giudici nazionali, di condannare il beneficiario di un aiuto di Stato, cui sia stata data esecuzione in violazione di tale disposizione, al pagamento di interessi per il periodo d’illegalità dell’aiuto stesso si applichi anche agli aiuti che tale beneficiario abbia trasferito a imprese ad esso collegate e a quelli versatigli da un’impresa controllata dallo Stato.

46

In particolare, tale giudice chiede se, considerato che le misure di aiuto di cui la TV2 ha beneficiato includono, da un lato, le entrate provenienti dal canone che, nel periodo compreso tra il 1997 e il 2002, sono state versate alla TV2 e poi trasferite alle emittenti regionali di quest’ultima, e, dall’altro, gli introiti pubblicitari che, nel 1995 e nel 1996, sono stati trasferiti dalla TV2 Reklame A/S alla TV2, tramite il Fondo TV2, gli importi di tali entrate ed introiti debbano essere ricompresi nell’importo complessivo degli aiuti sul quale detti interessi devono essere calcolati.

47

A tale riguardo, occorre ricordare che, da un lato, con la sentenza del 9 novembre 2017, TV2/Danmark/Commissione (C‑649/15 P, EU:C:2017:835), la Corte ha respinto l’impugnazione della TV2 avverso la sentenza del Tribunale del 24 settembre 2015, TV2/Danmark/Commissione (T‑674/11, EU:T:2015:684), confermando in tal modo la regolarità del controllo esercitato dal Tribunale nella parte in cui lo stesso, ai punti da 165 a 174 di quest’ultima sentenza, ha dichiarato che dette entrate costituivano aiuti di Stato concessi alla TV2.

48

Dall’altro lato, la Corte, con le sentenze del 9 novembre 2017, Commissione/TV2/Danmark (C‑656/15 P, EU:C:2017:836), e del 9 novembre 2017, Viasat Broadcasting UK/TV2/Danmark (C‑657/15 P, EU:C:2017:837), ha annullato la sentenza del Tribunale del 24 settembre 2015, TV2/Danmark/Commissione (T‑674/11, EU:T:2015:684), nella parte in cui era stata annullata la decisione 2011/839 nei limiti in cui la Commissione aveva ivi ritenuto che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996 versati alla TV2 tramite il Fondo TV2 costituissero aiuti di Stato, e ha statuito definitivamente sulla controversia respingendo il ricorso di annullamento proposto dalla TV2 avverso tale decisione.

49

Ne consegue che i giudici dell’Unione hanno confermato la validità di detta decisione dichiarando definitivamente che le entrate nonché gli introiti menzionati al punto 46 della presente sentenza costituivano aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

50

Ciò detto, alla luce della risposta fornita alla prima questione sollevata e come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 53 delle proprie conclusioni, gli importi di tali entrate ed introiti, di cui la TV2 ha beneficiato e che fanno parte degli aiuti cui è stata data esecuzione in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, devono dar luogo anch’essi al pagamento di interessi per il periodo d’illegalità degli aiuti stessi.

51

Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla seconda e alla terza questione dichiarando che l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE deve essere interpretato nel senso che l’obbligo, incombente ai giudici nazionali, di condannare il beneficiario di un aiuto di Stato cui sia stata data esecuzione in violazione di tale disposizione al pagamento di interessi per il periodo d’illegalità dell’aiuto stesso si applica anche agli aiuti che tale beneficiario abbia trasferito a imprese ad esso collegate e a quelli versatigli da un’impresa controllata dallo Stato.

Sulle spese

52

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 108, paragrafo 3, TFUE deve essere interpretato nel senso che l’obbligo, incombente ai giudici nazionali, di condannare il beneficiario di un aiuto di Stato, cui sia stata data esecuzione in violazione di tale disposizione, al pagamento di interessi per il periodo d’illegalità dell’aiuto stesso si applica anche nel caso in cui la Commissione europea, con la propria decisione finale, dichiari la compatibilità del medesimo con il mercato interno, in forza dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

 

2)

L’articolo 108, paragrafo 3, TFUE deve essere interpretato nel senso che l’obbligo, incombente ai giudici nazionali, di condannare il beneficiario di un aiuto di Stato cui sia stata data esecuzione in violazione di tale disposizione al pagamento di interessi per il periodo d’illegalità dell’aiuto stesso si applica anche agli aiuti che tale beneficiario abbia trasferito a imprese ad esso collegate e a quelli versatigli da un’impresa controllata dallo Stato.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il danese.