CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

del 19 novembre 2020 ( 1 )

Causa C‑504/19

Banco de Portugal,

Fondo de Resolución,

Novo Banco SA

contro

VR

[domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna)]

«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Vigilanza bancaria – Risanamento e liquidazione di enti creditizi – Direttiva 2001/24/CE – Provvedimento di risanamento adottato da un’autorità amministrativa dello Stato membro d’origine di un ente creditizio – Trasferimento di diritti, attività e passività ad un ente-ponte – Ritrasferimento all’ente creditizio soggetto a risoluzione – Articolo 3, paragrafo 2 – Effetto di un provvedimento di risanamento in altri Stati membri – Articolo 32 – Effetti di un provvedimento di risanamento su una causa pendente – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Effettività della tutela giurisdizionale – Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento – Direttiva 2014/59/UE – Applicabilità ratione temporis»

I. Introduzione

1.

Quando una banca deve dichiarare insolvenza, è in alcuni casi possibile che le sue funzioni essenziali non siano più mantenute. In considerazione del fatto che ne possono derivare ripercussioni di vasta portata sia per i depositanti sia per l’economia reale, è nell’interesse economico generale evitare i fallimenti delle banche e adottare, invece, provvedimenti di risanamento o azioni di risoluzione ordinata ( 2 ).

2.

Sebbene molte banche facciano parte di un gruppo transfrontaliero di imprese, le autorità nazionali di vigilanza non disponevano di strumenti uniformi al riguardo fino all’adozione della direttiva 2014/59 (in prosieguo: la «BRRD») ( 3 ). Sotto tale profilo, il diritto dell’Unione si limitava invero alle disposizioni della direttiva 2001/24 ( 4 ), secondo cui i provvedimenti di risanamento e di liquidazione previsti dal diritto nazionale degli Stati membri, in linea di principio, devono essere riconosciuti negli altri Stati membri senza alcuna formalità.

3.

Uno strumento di risanamento e risoluzione ordinata degli istituti di credito, previsto sia dalla normativa portoghese sia, ormai, anche dalla BRRD, è la costituzione di una cosiddetta banca-ponte. Tutte le linee di business sane di un istituto di credito in difficoltà vengono trasferite a detta banca al fine di stabilizzare la pregressa attività di detto istituto e di proteggere i titolari dei depositi. La «bad bank» che ne risulta diventa, in seguito, oggetto di una risoluzione ordinata.

4.

Il procedimento principale traeva origine dal rischio di insolvenza, palesatosi nel 2014, del Banco Espírito Santo (in prosieguo: il «BES»), in quel momento la seconda banca portoghese per dimensioni. Nel corso del 2014 il Banco de Portugal – la banca centrale portoghese nonché, in quel periodo, autorità di vigilanza – costituiva un ente-ponte denominato Novo Banco, trasferendovi tutti i settori di attività sani del BES nell’agosto 2014. Le cosiddette passività tossiche restavano nel patrimonio del BES e delle sue controllate, che diventavano pertanto una «bad bank».

5.

La ricorrente nel procedimento principale (in prosieguo: la «ricorrente») aveva fatto in un primo momento investimenti presso la controllata spagnola del BES. I rapporti contrattuali venivano però proseguiti dal Novo Banco Spagna a decorrere dall’agosto 2014. A seguito del ricorso per l’annullamento del contratto in questione proposto dalla ricorrente nei confronti del Novo Banco Spagna in ragione della consulenza inadeguata fornita dal BES al momento della conclusione del suo investimento, il Banco de Portugal decideva di ritrasferire al BES, con effetto retroattivo, talune passività – inclusa la sua responsabilità con riguardo alla conclusione del contratto di investimento della ricorrente.

6.

La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte ora sulla questione di stabilire se tale decisione, ai sensi della direttiva 2001/24, debba essere riconosciuta ipso facto dai giudici spagnoli, laddove ciò determini il rigetto del ricorso proposto dalla ricorrente nei confronti del Novo Banco Spagna. Ad avviso del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), tale esito potrebbe essere in contrasto con i principi della tutela giurisdizionale effettiva e della certezza del diritto. La causa è particolarmente delicata in quanto il giudice remittente contesta in tal modo implicitamente la validità dell’obbligo di riconoscimento incondizionato delle azioni di risoluzione di cui alla direttiva 2001/24.

II. Contesto normativo

A.   Direttiva 2001/24

7.

I considerando 6, 23 e 30 della direttiva 2001/24 così recitano:

«(6)

È importante attribuire alle autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d’origine la competenza esclusiva di decidere e di applicare i provvedimenti di risanamento previsti dalla normativa e dagli usi vigenti in tale Stato membro. A motivo della difficoltà di armonizzare le normative e gli usi degli Stati membri, è opportuno predisporre il reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri dei provvedimenti presi da ciascuno di essi per risanare gli enti da esso autorizzati.

(…)

(23)

Se è importante sancire il principio secondo cui la legge dello Stato membro d’origine determina tutti gli effetti dei provvedimenti di risanamento o delle procedure di liquidazione, siano essi procedurali o sostanziali, occorre tuttavia tenere presente che tali effetti possono entrare in conflitto con le norme generalmente applicabili nel quadro dell’attività economica e finanziaria dell’ente creditizio e delle sue succursali negli altri Stati membri. Il rinvio alla legge di un altro Stato membro rappresenta in certi casi un temperamento indispensabile al principio dell’applicazione della legge dello Stato d’origine.

(…)

(30)

Gli effetti dei provvedimenti di risanamento o delle procedure di liquidazione su un processo pendente sono disciplinati, eccezionalmente, dalla legge dello Stato membro nel quale è pendente detto processo e non dalla lex concursus. Gli effetti di detti provvedimenti e procedure sulle esecuzioni forzate individuali derivanti da detti processi sono disciplinati dalla legge dello Stato membro d’origine, in conformità della regola generale sancita dalla presente direttiva».

8.

L’articolo 2 della direttiva medesima definisce la nozione di «provvedimenti di risanamento» come «i provvedimenti destinati a salvaguardare o ristabilire la situazione finanziaria di un ente creditizio o di un’impresa di investimento (…), e che possono incidere sui diritti preesistenti di terzi, compresi i provvedimenti che comportano la possibilità di una sospensione dei pagamenti, di una sospensione delle procedure di esecuzione o di una svalutazione dei crediti; tali provvedimenti comprendono l’applicazione degli strumenti di risoluzione e l’esercizio dei poteri di risoluzione previsti dalla direttiva 2014/59/UE».

9.

Il successivo articolo 3, rubricato «Adozione dei provvedimenti di risanamento – Legge applicabile», dispone quanto segue:

«1.   Le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d’origine sono le sole competenti a decidere sull’applicazione ad un ente creditizio, incluse le succursali stabilite in altri Stati membri, di uno o più provvedimenti di risanamento.

2.   I provvedimenti di risanamento sono applicati secondo le leggi, i regolamenti e le procedure applicabili nello Stato membro d’origine, salvo che la presente direttiva non disponga diversamente.

Detti provvedimenti producono tutti i loro effetti secondo la legge di tale Stato membro in tutta la Comunità, senza ulteriori formalità, ivi compreso nei confronti dei terzi negli altri Stati membri, anche se la legislazione applicabile dello Stato membro ospitante non prevede siffatti provvedimenti o ne subordina l’applicazione a condizioni che non ricorrono.

I provvedimenti di risanamento producono effetti in tutta la Comunità non appena essi producono effetti nello Stato membro nel quale sono stati presi».

10.

I paragrafi da 1 a 3 dell’articolo 6 della direttiva in discorso prevedono l’obbligo di pubblicare, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le decisioni che adottano i provvedimenti di risanamento, i quali possono incidere sui diritti dei terzi e sono impugnabili nello Stato membro d’origine. I paragrafi 4 e 5 di detta disposizione recitano come segue:

«4.   L’estratto della decisione da pubblicare deve indicare, nella o nelle lingue ufficiali degli Stati membri interessati, segnatamente l’oggetto ed il fondamento giuridico della decisione adottata, i termini di ricorso, in particolare l’indicazione chiara della data di scadenza dei medesimi, e, con precisione, l’indirizzo delle autorità o del giudice competenti ad esaminare il ricorso.

5.   I provvedimenti di risanamento si applicano indipendentemente dalle misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e producono tutti i loro effetti nei riguardi dei creditori a meno che le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d’origine o la legislazione di detto Stato relativa a tali provvedimenti non dispongano diversamente».

11.

Ai sensi del successivo articolo 32, invece:

«Gli effetti di un provvedimento di risanamento o della procedura di liquidazione sulle cause pendenti relative a un bene o a un diritto del quale l’ente creditizio è spossessato sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel quale la causa è pendente».

B.   Direttiva 2014/59 (BRRD)

12.

I considerando 4, 5 e 59 della BRRD recitano come segue, per estratto:

«(4)

Attualmente, le procedure di risoluzione degli enti non sono armonizzate a livello dell’Unione. Alcuni Stati membri applicano agli enti le stesse procedure applicate ad altre imprese insolventi che, in determinati casi, sono state adattate a tale scopo. Vi sono notevoli differenze sostanziali e procedurali tra le normative, i regolamenti e le disposizioni amministrative che disciplinano l’insolvenza degli enti negli Stati membri. Inoltre, la crisi finanziaria ha messo in rilievo il fatto che non sempre le procedure di insolvenza generalmente applicabili alle imprese sono adatte per gli enti in quanto, in alcuni casi, esse non possono garantire sufficiente rapidità di intervento, la prosecuzione delle funzioni essenziali degli enti e il mantenimento della stabilità finanziaria.

(5)

Occorre pertanto un regime che fornisca alle autorità un insieme credibile di strumenti per un intervento sufficientemente precoce e rapido in un ente in crisi o in dissesto, al fine di garantire la continuità delle funzioni finanziarie ed economiche essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario. Il regime dovrebbe assicurare che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti.

(…)

(59)

Gli strumenti di risoluzione dovrebbero comprendere la vendita dell’attività d’impresa o delle azioni dell’ente soggetto a risoluzione, la costituzione di un ente-ponte, la separazione delle attività non in sofferenza dell’ente in dissesto da quelle deteriorate o in sofferenza, e il bail-in degli azionisti e dei creditori dell’ente medesimo».

13.

L’articolo 40 della BRRD disciplina lo «strumento dell’ente-ponte»:

«1.   Per attivare lo strumento dell’ente-ponte e tenuto conto dell’esigenza di mantenere le funzioni essenziali dell’ente-ponte, gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di cedere a un ente-ponte:

a)

azioni o altri titoli di proprietà emessi da uno o più enti soggetti a risoluzione;

b)

tutte le attività, i diritti o le passività, o una parte di essi, di uno o più enti soggetti a risoluzione.

Fatto salvo l’articolo 85, la cessione di cui al primo comma può essere effettuata senza ottenere il consenso degli azionisti degli enti soggetti a risoluzione o di terzi diversi dall’ente-ponte e senza ottemperare agli obblighi procedurali del diritto societario o della legislazione sui valori mobiliari.

(…)

7.   Le autorità di risoluzione possono ritrasferire azioni o altri titoli di proprietà, ovvero attività, diritti o passività dall’ente-ponte in una delle circostanze seguenti:

a)

la possibilità di ritrasferire le specifiche azioni o altri titoli di proprietà, ovvero attività, diritti o passività è prevista espressamente dallo strumento mediante il quale è stata effettuata la cessione;

b)

le specifiche azioni o altri titoli di proprietà, ovvero attività, diritti o passività non rientrano di fatto nelle classi di azioni o altri titoli di proprietà, attività, diritti o passività definiti nello strumento mediante il quale è stata effettuata la cessione o non rispettano le condizioni per la cessione di tali azioni o altri titoli di proprietà, ovvero attività, diritti o passività.

Tale ritrasferimento può essere effettuato entro i termini prescritti in detto ordine per lo scopo pertinente e soddisfa le altre condizioni ivi previste.

8.   Le cessioni tra l’ente soggetto a risoluzione, ovvero i proprietari originari di azioni o altri titoli di proprietà, da un lato, e l’ente-ponte, dall’altro, sono soggette alle salvaguardie di cui al titolo IV, capo VII (…)».

14.

Le salvaguardie previste dal titolo IV, capo VII, comprendono gli articoli da 73 a 80 della BRRD.

15.

L’articolo 83 della BRRD, rubricato «Obblighi procedurali delle autorità di risoluzione», dispone quanto segue:

«(…)

2.   L’autorità di risoluzione informa l’ente soggetto a risoluzione e le seguenti autorità, qualora distinte:

a)

l’autorità competente per l’ente soggetto a risoluzione;

b)

l’autorità competente di una succursale dell’ente soggetto a risoluzione;

(…)

4.   L’autorità di risoluzione pubblica ovvero dispone che sia pubblicata una copia del provvedimento o dello strumento mediante il quale l’azione di risoluzione è avviata oppure un avviso che riassume gli effetti di tale azione, in particolare sui clienti al dettaglio e, se del caso, i termini e il periodo della sospensione o della restrizione di cui agli articoli 69, 70 e 71, attraverso:

a)

il proprio sito Internet ufficiale; (…)

c)

il sito Internet dell’ente soggetto a risoluzione; (…)».

16.

L’articolo 131 della BRRD prevede che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, vale a dire il 12 giugno 2014. Ai sensi dell’articolo 130 della BRRD, gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 dicembre 2014 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva in questione e applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2015.

III. Fatti e procedimento principale

17.

Il 10 gennaio 2008, nell’agenzia del Banco Espírito Santo, S.A. Sucursal en España (in prosieguo: il «BES Spagna») di Bilbao (Spagna), la ricorrente nel procedimento principale concludeva un contratto per l’acquisto di partecipazioni privilegiate dell’ente creditizio islandese Kaupthing Bank ( 5 ), pagando per tale operazione l’importo di EUR 166021.

18.

A fronte della grave crisi attraversata dal BES, la banca centrale portoghese, il Banco de Portugal, disponeva, nella sua qualità di autorità di vigilanza, la risoluzione del BES con decisione del 3 agosto 2014, modificata con successiva decisione dell’11 agosto 2014 (in prosieguo: la «decisione dell’agosto 2014»). A tal fine, con detta decisione veniva costituita una banca-ponte, il Novo Banco, S.A. (in prosieguo: il «Novo Banco»), cui veniva parzialmente ceduta l’attività del BES, con il trasferimento al Novo Banco dei suoi attivi, passivi ed elementi extrapatrimoniali, descritti nell’allegato 2 della medesima decisione. Venivano escluse dal trasferimento «qualsiasi responsabilità o alea, in particolare quelle derivanti da una condotta fraudolenta o da una violazione di disposizioni o decisioni di regolamentazione, penali o amministrative».

19.

Il BES Spagna diventava quindi la succursale del Novo Banco in Spagna, la quale manteneva in essere il rapporto contrattuale con la ricorrente, con riguardo al deposito e all’amministrazione dei titoli, continuando a percepire, a titolo di corrispettivo, la commissione prevista dal contratto.

20.

Il 4 febbraio 2015 la ricorrente proponeva ricorso nei confronti del Novo Banco Spagna, chiedendo di dichiarare nullo, per vizio del consenso, l’ordine di acquisto delle azioni privilegiate della Kaupthing Bank e di condannare il Novo Banco Spagna a restituirle il prezzo di acquisto pari a EUR 166021. In via subordinata, essa chiedeva di dichiarare risolto il contratto per mancato adempimento, da parte del BES, degli obblighi di diligenza, lealtà e informazione e di condannare il Novo Banco Spagna a corrisponderle il medesimo importo a titolo di risarcimento dei danni. Il Novo Banco Spagna eccepiva di non essere legittimato passivamente, in quanto la responsabilità invocata costituiva una passività che non gli era stata trasferita per effetto della decisione del Banco de Portugal dell’agosto 2014.

21.

Con sentenza del 15 ottobre 2015, il Juzgado de Primera Instancia de Vitoria (Tribunale di primo grado di Vitoria, Spagna) accoglieva il ricorso, ritenendo che la responsabilità controversa fosse inclusa nel trasferimento. Tale giudice ha riconosciuto la sussistenza di un vizio del consenso, dato che la ricorrente, la quale, al momento della sottoscrizione del contratto, aveva 68 anni ed era priva di conoscenze in materia finanziaria, non era stata adeguatamente informata dal BES sulla natura e sui rischi delle azioni privilegiate da lei acquistate. Di conseguenza, detto giudice ha dichiarato nullo il contratto per vizio del consenso, condannando il Novo Banco Spagna a rimborsare integralmente il prezzo d’acquisto.

22.

Nel procedimento di appello il Novo Banco Spagna produceva due decisioni del Banco de Portugal del 29 dicembre 2015 (in prosieguo: la «decisione del dicembre 2015»), a tenore delle quali le seguenti passività non risultavano trasferite al Novo Banco:

«qualsiasi obbligo, garanzia, responsabilità o alea di qualsiasi genere che siano stati assunti durante l’attività di vendita, di intermediazione finanziaria, nonché nel corso di processi di sottoscrizione e distribuzione di strumenti finanziari emessi da qualsiasi ente (…)».

23.

Tali decisioni stabilivano inoltre che, in particolare, costituivano passività del BES non trasferite al Novo Banco «tutte le indennità correlate all’inadempimento di contratti (…) stipulati prima del 3 agosto 2014» e «tutte le indennità e i crediti derivanti dall’annullamento di operazioni realizzate dal BES in qualità di prestatore di servizi finanziari e di investimento», nonché «qualsiasi responsabilità che sia oggetto di un qualunque procedimento tra quelli descritti nell’allegato I». L’allegato I menziona una serie di procedimenti giurisdizionali in diversi Stati, tra cui quello avviato dalla ricorrente in Spagna. Infine, la decisione del dicembre 2015 stabiliva quanto segue:

«nei limiti in cui qualsiasi attività, passività o elemento extrapatrimoniale (…) sarebbe dovuto rimanere nell’ambito patrimoniale del BES, ma di fatto sia stato trasferito al Novo Banco in virtù della presente decisione, tali attività, passività o elementi extrapatrimoniali sono ritrasferiti dal Novo Banco al BES con effetto a decorrere dal 3 agosto 2014».

24.

L’argomento dedotto dal Novo Banco Spagna con riguardo alla sua carenza di legittimazione passiva veniva nondimeno respinto dal giudice d’appello che confermava in toto la decisione di primo grado. Avverso detta sentenza, il Novo Banco Spagna ha presentato un ricorso straordinario per violazioni di norme procedurali, nonché un ricorso per cassazione presso il giudice remittente.

IV. Decisione di rinvio e procedimento dinanzi alla Corte

25.

Con decisione del 25 giugno 2019, pervenuta alla Corte in data 2 luglio 2019, il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha disposto di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se sia compatibile con il diritto fondamentale a un ricorso effettivo sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché con il principio dello Stato di diritto di cui all’articolo 2 del Trattato sull’Unione europea e con il principio generale della certezza del diritto, un’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24/CE che comporti, nei procedimenti giurisdizionali pendenti in altri Stati membri e senza l’espletamento di ulteriori formalità, il riconoscimento degli effetti di una decisione dell’autorità amministrativa competente dello Stato di origine, intesa a modificare con effetti retroattivi il contesto normativo in essere nel momento in cui è stato avviato il procedimento e che privi di efficacia le sentenze non conformi a quanto previsto in tale nuova decisione».

26.

Con riguardo a tale questione hanno presentato osservazioni scritte il Banco de Portugal e il Fondo de Resolución, il Novo Banco, la Repubblica portoghese, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, nonché la Commissione europea, il Consiglio dell’Unione europea e il Parlamento europeo. Le suddette parti, ad esclusione della Repubblica italiana, erano rappresentate anche nell’udienza del 30 settembre 2020.

V. Valutazione giuridica

A.   Osservazioni preliminari

27.

Ad avviso del Banco de Portugal, del Novo Banco, nonché del governo portoghese, la responsabilità invocata dalla ricorrente nel procedimento principale non sarebbe mai stata trasferita al Novo Banco. Infatti, la passività del BES «derivante da una condotta fraudolenta o da una violazione di disposizioni o decisioni di regolamentazione, penali o amministrative», non sarebbe stata trasferita, in base all’allegato 2 della decisione dell’agosto 2014, al Novo Banco. Ne consegue che non sorgerebbe affatto la questione di un ritrasferimento al BES a seguito della decisione del dicembre 2015 o rispettivamente dei suoi effetti sulla causa pendente.

28.

A tal proposito è sufficiente rammentare che la questione di stabilire se la responsabilità invocata dalla ricorrente nel procedimento principale costituisca una passività «derivante da una condotta fraudolenta o da una violazione di disposizioni o decisioni di regolamentazione, penali o amministrative», esige una valutazione giuridica che, in conformità alla ripartizione delle competenze tra giudici nazionali e Corte, spetta, nell’ambito del procedimento pregiudiziale, esclusivamente al giudice remittente. È quest’ultimo, infatti, secondo costante giurisprudenza, a individuare sotto la propria responsabilità il contesto di diritto e di fatto, per cui la Corte non è tenuta a verificarne l’esattezza ( 6 ).

29.

Di conseguenza, nel rispondere alla questione pregiudiziale, occorre ritenere, conformemente a quanto esposto dal Tribunal Supremo (Corte suprema), che la responsabilità derivante dall’inadeguata consulenza in materia di investimenti fornita dalla ricorrente sia stata trasferita, in un primo momento, al Novo Banco con decisione del Banco de Portugal dell’agosto 2014. Solo per effetto di un’ulteriore decisione del Banco de Portugal nel dicembre 2015 – e quindi posteriormente alla proposizione del ricorso nel febbraio 2015 e alla pronuncia della sentenza di primo grado nell’ottobre 2015 – essa è stata ritrasferita al BES Spagna con effetto retroattivo a decorrere dal 3 agosto 2014.

30.

L’obbligo di riconoscere tale normativa sostanziale, sancito in via generale dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24, pone al Tribunal Supremo (Corte suprema) un problema di tutela giurisdizionale e di certezza del diritto. In base ai suoi rilievi, esso sarebbe tenuto, in tali circostanze, ad annullare le sentenze dei giudici di grado inferiore e a respingere l’impugnazione, benché tali sentenze siano state pronunciate senza alcun errore di diritto – quantomeno in base alla normativa allora vigente.

31.

A tal riguardo, la questione pregiudiziale da esso sollevata presuppone evidentemente che il principio di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24, secondo il quale i provvedimenti di risanamento secondo la legge dello Stato membro d’origine «producono tutti i loro effetti (…) in tutta l[’Unione], senza ulteriori formalità, (…) anche se la legislazione applicabile dello Stato membro ospitante non prevede siffatti provvedimenti o ne subordina l’applicazione a condizioni che non ricorrono». Altrimenti detto, il problema esposto – come sottolineato da quasi tutte le parti nel procedimento dinanzi alla Corte – non sorgerebbe qualora il giudice remittente non fosse tenuto a riconoscere nel caso specifico il ritrasferimento della responsabilità al BES.

32.

Ad avviso dei governi spagnolo e italiano, nonché della Commissione, del Consiglio e del Parlamento, tale risultato potrebbe essere conseguito mediante l’applicazione dell’articolo 32 della direttiva 2001/24 nel procedimento principale. In base a detta disposizione, «gli effetti di un provvedimento di risanamento o della procedura di liquidazione sulle cause pendenti relative a un bene o a un diritto del quale l’ente creditizio è spossessato sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel quale la causa è pendente».

33.

Occorre pertanto verificare, in primo luogo, se l’articolo 32 della direttiva 2001/24 sia applicabile nella presente controversia e se dalla sua applicazione discenda in realtà che la decisione del Banco de Portugal del dicembre 2015 non produce effetti nel procedimento principale (v., al riguardo, B.). In caso di risposta negativa, è necessario allora acclarare se il giudice remittente possa subordinare il riconoscimento della decisione al rispetto, da parte di quest’ultima, dei principi di certezza del diritto e di tutela giurisdizionale effettiva (v., al riguardo, C.). Infine, resta da esaminare se il riconoscimento della decisione in sé, nelle particolari circostanze del procedimento principale, determini una violazione di tali principi (v., al riguardo, D.).

B.   Applicabilità e possibili conseguenze giuridiche dell’articolo 32 della direttiva 2001/24 nel procedimento principale

34.

Sebbene ricorrano le condizioni di cui all’articolo 32 della direttiva 2001/24, tuttavia l’applicazione di detta disposizione non implica che il ritrasferimento al BES non produca alcun effetto nel procedimento principale. Tale può essere il motivo per cui il Tribunal Supremo (Corte suprema) non ha espressamente inserito tale disposizione nella sua questione pregiudiziale.

1. Applicabilità dell’articolo 32 della direttiva 2001/24 nel procedimento principale

35.

Le singole condizioni previste dall’articolo 32 della direttiva 2001/24 sono soddisfatte nel caso di specie.

36.

In primo luogo, il ritrasferimento della responsabilità al BES è un «provvedimento di risanamento» ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/24, in quanto esso è destinato a ristabilire o salvaguardare la situazione finanziaria del BES nella misura in cui occorre assicurare il corretto funzionamento dell’ente-ponte.

37.

Un ente-ponte non dovrebbe sostenere le perdite e i danni della banca in difficoltà, ma dovrebbe anzitutto garantire la protezione dei depositanti ( 7 ). L’articolo 40 della BRRD conferma che il ritrasferimento della responsabilità costituisce, dal punto di vista concettuale, un provvedimento di risanamento, prevedendo espressamente al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 7 che il trasferimento di tutte «le attività, i diritti o le passività», nonché il loro ritrasferimento possono far parte dell’azione di risoluzione consistente nella «costituzione di un ente-ponte». L’articolo 2 della direttiva 2001/24 dispone, a sua volta, che tutte le azioni di risoluzione ai sensi della BRRD devono essere considerate provvedimenti di risanamento ai sensi della direttiva 2001/24.

38.

In secondo luogo, il provvedimento si riferisce ad un «diritto o un bene del quale l’ente creditizio è spossessato». Tale requisito, formulato in modo peraltro estremamente ampio in molte versioni linguistiche della direttiva ( 8 ), deve sostanzialmente comprendere tutti i beni eventualmente interessati da provvedimenti di risanamento che potrebbero costituire oggetto di una controversia. In particolare, devono essere incluse anche le pretese fatte valere in ambito (pre)contrattuale o extracontrattuale dall’ente creditizio soggetto a risoluzione e nei suoi confronti, in quanto anch’esse possono essere oggetto di un trasferimento ad altri organismi ( 9 ). Tuttavia, in caso di mutamento del titolare di un diritto, di una pretesa, di una passività o di un’altra attività nel corso di una causa pendente, è necessario applicare la disposizione di cui all’articolo 32 della direttiva 2001/24 ( 10 ).

39.

In terzo luogo, il procedimento principale dev’essere considerato come «causa pendente» ai sensi di tale disposizione, in quanto detti termini si riferiscono ad ogni procedimento di merito già pendente al momento del provvedimento in questione ( 11 ). In argomento, occorre richiamare i soli rilievi del Tribunal Supremo (Corte suprema), secondo il quale la decisione del Banco de Portugal del dicembre 2015 – vale a dire, in un momento in cui il procedimento principale era sicuramente già pendente – ha modificato la situazione sub specie iuris con effetto retroattivo. Il fatto che sia già stata pronunciata una sentenza in primo grado non esclude la litispendenza fintantoché il procedimento non si sia concluso definitivamente.

40.

Tuttavia, l’articolo 32 della direttiva 2001/24 non prevede unicamente che, ove ricorrano le condizioni ivi stabilite – vale a dire, in particolare, non appena una causa è pendente in uno Stato membro – un provvedimento di risanamento emesso in altro paese non produce di per sé effetti in detto Stato membro oppure non deve essere riconosciuto. Al contrario, tale norma dispone che gli effetti del provvedimento di risanamento sulla causa pendente siano disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel quale la causa è pendente.

41.

Pertanto, nel procedimento principale si giungerebbe alla conclusione che il ritrasferimento delle passività al BES non debba prendersi in considerazione solo in presenza di due ulteriori condizioni: in primo luogo, il rinvio alla legge spagnola a norma dell’articolo 32 della direttiva 2001/24 dovrebbe essere interpretato nel senso che la questione di stabilire se un provvedimento sia in grado di produrre effetti al riguardo – vale a dire la valutazione della sua validità ai fini della controversia – è disciplinata dalla legge dello Stato membro ospitante. In secondo luogo, il ritrasferimento dovrebbe essere invalido in base alla legge spagnola ( 12 ).

42.

Tuttavia, sono del parere che il rinvio contenuto nell’articolo 32 della direttiva 2001/24 alla legge dello Stato membro ospitante sia limitato ai soli effetti procedurali di un provvedimento di risanamento su una causa pendente ( 13 ) e non possa quindi incidere sugli effetti sostanziali del ritrasferimento.

2. Sulla portata del rinvio alla «legge dello Stato membro nel quale la causa è pendente» di cui all’articolo 32 della direttiva 2001/24

43.

Sarebbe ipotizzabile prima facie che gli «effetti sulla causa» comprendano il suo esito sostanziale. Tuttavia, in particolare il contesto della disposizione e gli obiettivi dell’articolo 32 della direttiva 2001/24 dimostrano che detta disposizione va interpretata in maniera diversa.

44.

In primo luogo, contrariamente a quanto ritengono alcune parti, tale disposizione non si basa sull’idea che l’esito di una causa già pendente, per motivi di certezza del diritto, non possa essere influenzato da eventi successivi. Infatti, da un lato, non è ragionevole ipotizzare che la presa in considerazione di fatti verificatisi successivamente alla litispendenza cagioni, in via generale, una violazione del principio della certezza del diritto. Dall’altro lato, l’articolo 32 della direttiva 2001/24 dovrebbe di conseguenza limitarsi a prevedere che un provvedimento di risanamento adottato all’estero non abbia alcun effetto su una causa pendente, vale a dire che essa resta impregiudicata. Tuttavia, tale non è il caso. La disposizione in discorso prevede piuttosto che gli effetti sulla causa siano disciplinati dalla legge dello Stato membro ospitante. Il provvedimento di risanamento in questione potrebbe però essere legittimo anche ai sensi della legge di tale Stato. Ne conseguirebbe che l’esito della causa già pendente possa essere modificato da un evento successivo, nonostante l’applicazione dell’articolo 32.

45.

In altre parole, l’articolo 32 della direttiva 2001/24, anche se inteso in senso lato, non comporta, secondo il suo stesso tenore letterale, un «privilegio» automatico per i creditori che hanno già dato inizio a una causa. Inoltre, la direttiva 2001/24 non fornisce alcuna prova dell’ipotesi che siffatti creditori debbano godere di un privilegio.

46.

In secondo luogo, non si vede il motivo per cui sia proprio la pendenza di un procedimento giurisdizionale a giustificare la valutazione di tutti gli effetti di un provvedimento di risanamento secondo la legge dello Stato membro ospitante. Una siffatta interpretazione dell’articolo 32 costituirebbe una violazione particolarmente grave del principio fondamentale della direttiva 2001/24, secondo il quale tutti gli effetti di un provvedimento di risanamento o della procedura di liquidazione sono disciplinati dalla lex concursus e non è pertanto conforme all’impianto sistematico della direttiva ( 14 ).

47.

A titolo comparativo, si richiamano le disposizioni di cui agli articoli da 20 a 27 della direttiva 2001/24. Anche dette norme contemplano eccezioni al principio dell’applicazione della lex concursus. Tuttavia, esse determinano chiaramente quali posizioni giuridiche sostanziali non sono interessate dai provvedimenti di risanamento. Tali norme non dispongono che tutti gli effetti sostanziali di un provvedimento di risanamento debbano essere valutati alla luce della legislazione dello Stato membro ospitante, ogniqualvolta detto provvedimento riguardi uno degli istituti giuridici ivi menzionati.

48.

Di conseguenza, l’articolo 32 della direttiva 2001/24 deve essere interpretato nel senso che solo gli effetti processuali sono disciplinati dalla legge dello Stato membro ospitante e non la validità del provvedimento ai fini del procedimento in quanto tale. Ciò è particolarmente vero alla luce del fatto che, secondo la giurisprudenza della Corte, la direttiva 2001/24, in particolare il suo articolo 32, mira ad impedire la diminuzione della disponibilità dei beni che sono oggetto di spossessamento ( 15 ). Pertanto, l’interpretazione qui proposta corrisponde anche all’interpretazione necessariamente restrittiva di detta disposizione in quanto norma derogatoria ( 16 ).

49.

In terzo luogo, sarebbe spesso praticamente impossibile determinare tutti gli effetti di un provvedimento di risanamento o di liquidazione interamente sulla base della legge dello Stato membro ospitante. Infatti, la direttiva 2001/24 non armonizza le norme nazionali relative ai provvedimenti di risanamento e di liquidazione degli enti creditizi ( 17 ); ne consegue che un provvedimento di risanamento adottato in uno Stato membro potrebbe non avere equivalenti nella legge di un altro Stato membro e dunque non potrebbe in nessun caso soddisfare le condizioni previste da detta legge. Quindi, l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24 dispone espressamente che un provvedimento di risanamento adottato all’estero deve essere riconosciuto anche «se la legislazione (…) dello Stato membro ospitante non prevede siffatti provvedimenti o ne subordina l’applicazione a condizioni che non ricorrono».

50.

Pertanto, gli stessi articoli da 20 a 27 della direttiva 2001/24 si limitano a talune situazioni giuridiche sostanziali individuate dalla legge dello Stato membro ospitante, mentre l’articolo 32 disciplina gli effetti processuali sulla causa pendente.

51.

Con riguardo a tali effetti, è però necessario infrangere il principio della lex concursus nel caso di una causa già pendente. Infatti, solo la legge dello Stato membro ospitante può stabilire se il provvedimento renda necessari, ad esempio, una modifica del ricorso, una dichiarazione di cessazione della materia del contendere oppure una sostituzione della parte. Per contro, anteriormente all’avvio di un procedimento giurisdizionale, gli effetti processuali di un provvedimento di risanamento o di liquidazione possono essere disciplinati anche dalla legge dello Stato membro d’origine. Ne consegue che la legge dello Stato membro d’origine può prevedere, ad esempio, che un ente creditizio perda la sua capacità processuale a seguito dell’avvio di una procedura di liquidazione e debba quindi essere rappresentato in giudizio da un commissario liquidatore.

52.

Dall’articolo 32 della direttiva 2001/24 discende pertanto unicamente che, ai fini del presente procedimento, il ritrasferimento della responsabilità al BES, effettuato conformemente alla legge portoghese, produce gli effetti processuali previsti dalla legge spagnola ( 18 ). Secondo il Tribunale Supremo (Corte suprema), ciò si concretizza nel venir meno della legittimazione passiva del Novo Banco senza possibilità di sostituzione del resistente, il che a sua volta comporta il rigetto del ricorso nei confronti del Novo Banco ( 19 ).

53.

Tale conclusione è considerata insoddisfacente dal Tribunal Supremo (Corte suprema) remittente. Tuttavia, in considerazione dell’importanza fondamentale del principio dell’applicazione della lex concursus ai fini dell’efficacia universale dei provvedimenti di risanamento, cui mira la direttiva 2001/24 ( 20 ), non sarebbe possibile inferire che il provvedimento non dispieghi alcun effetto nel procedimento pendente. A mio avviso, ciò equivarrebbe, come dice il proverbio, a gettare il bambino con l’acqua sporca. La soluzione del problema deve essere piuttosto cercata nella normativa processuale spagnola, che deve essere applicata alla luce del diritto dell’Unione europea ( 21 ).

54.

Dalle considerazioni che precedono discende che l’efficacia sostanziale del ritrasferimento della responsabilità al BES nel procedimento principale non deve essere valutata in base alla legge spagnola. Solo gli effetti processuali di tale provvedimento sul procedimento pendente sono sottoposti alla legge di tale Stato membro. Il giudice remittente non può quindi rifiutarsi di riconoscere tale normativa sostanziale rilevando che essa violerebbe la legge spagnola.

C.   Sulla deroga al principio del riconoscimento reciproco

55.

L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24 prevede che i provvedimenti di risanamento adottati secondo la legge dello Stato d’origine producono tutti i loro effetti in tutta l’Unione, senza ulteriori formalità. Il principio del riconoscimento reciproco espresso in tale disposizione si basa sul principio della fiducia reciproca ( 22 ), per il quale la legittimità di una misura adottata secondo le norme dello Stato membro d’origine non è soggetta al controllo delle autorità amministrative o degli organi giurisdizionali dello Stato membro ospitante ( 23 ).

56.

La fiducia reciproca si basa a sua volta sull’assunto che esistano garanzie comparabili in tutti gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda i valori fondamentali dello Stato di diritto e della democrazia e i diritti fondamentali dell’Unione ( 24 ). Solo un siffatto assunto giustifica la rinuncia ad esaminare la compatibilità di una misura da applicare mediante riconoscimento reciproco con la normativa di rango superiore dello Stato membro ospitante ( 25 ).

57.

Inoltre, il riconoscimento della decisione del dicembre 2015 non è subordinato, nel caso di specie, al rispetto di altri requisiti stabiliti dal diritto dell’Unione.

58.

Infatti, in primo luogo, il ritrasferimento della responsabilità al BES non può essere valutato in base alla BRRD (v., al riguardo, 1.). In secondo luogo, l’adozione di detto provvedimento di risanamento non costituisce quindi un’attuazione del diritto dell’Unione, cosicché i principi giuridici generali e i diritti fondamentali del diritto dell’Unione non trovano applicazione (v., al riguardo, 2.). In terzo luogo, non si ravvisa nessuna delle ipotesi elaborate dalla giurisprudenza della Corte in cui una misura nazionale, soggetta al principio del riconoscimento reciproco, debba essere eccezionalmente esaminata in merito al rispetto dei principi fondamentali del diritto dell’Unione (v., al riguardo, 3.).

1. Applicabilità ratione temporis della BRRD

59.

Le norme della BRRD non si applicano ratione temporis al ritrasferimento della responsabilità al BES per effetto della decisione del Banco de Portugal del dicembre 2015.

60.

Si rammenta che la BRRD è entrata in vigore il 2 luglio 2014 ( 26 ). Nell’agosto 2014 il Banco de Portugal ha costituito, ai fini della risoluzione del BES, il Novo Banco, trasferendo a quest’ultimo, in particolare, le passività fatte valere dalla ricorrente nel procedimento principale. Il termine di trasposizione da parte della Repubblica federale di Germania è scaduto il 31 dicembre 2014 ( 27 ). Nel dicembre 2015 il Banco de Portugal ha deciso di ritrasferire al BES la responsabilità in questione con effetto retroattivo al 3 agosto 2014.

61.

Tuttavia, il ritrasferimento delle passività al BES nel dicembre 2015 può essere considerato solo come una parte complementare del provvedimento di risanamento denominato «Costituzione dell’ente-ponte Novo Banco» già deliberata nell’agosto 2014 e quindi prima della scadenza del termine di trasposizione della BRRD. Detta considerazione globale è corroborata dal fatto che sarebbe artificioso valutare i singoli provvedimenti di risanamento in modo isolato l’uno dall’altro solo in ragione della loro adozione in tempi diversi, pur presentando in realtà una connessione nel contenuto e una medesima finalità, segnatamente la costituzione del Novo Banco e la distribuzione delle attività redditizie o rispettivamente prive di valore.

62.

Tale idea è messa in luce dalla norma di cui all’articolo 40, paragrafo 7, della BRRD, la quale subordina l’ammissibilità del ritrasferimento delle passività alla «bad bank» – provvedimento che, nel caso di specie, è stato adottato dopo la scadenza dell’obbligo di trasposizione – al fatto che tale possibilità fosse già prevista nello strumento mediante il quale è stata costituita la banca-ponte – anteriormente alla scadenza del termine di trasposizione. La costituzione dell’ente-ponte è quindi, da un lato, indissolubilmente connessa al trasferimento e al ritrasferimento delle passività. Ove si intendesse invece esaminare il ritrasferimento in base all’articolo 40, paragrafo 7, della BRRD, ciò significherebbe inoltre, in sostanza, derivare dalla BRRD requisiti specifici riguardanti la decisione dell’agosto 2014, sebbene in tale momento il termine di trasposizione non fosse evidentemente ancora scaduto ( 28 ). Non è quindi possibile esaminare separatamente i singoli provvedimenti. Tale considerazione vale a prescindere dal fatto che, nel caso di specie, siano stati effettivamente rispettati i requisiti di cui all’articolo 40, paragrafo 7, della BRRD.

63.

Infatti, ove i provvedimenti venissero esaminati singolarmente, dovrebbe essere ripartita anche la competenza amministrativa relativa ai provvedimenti successivamente adottati in merito alla risoluzione del BES. Ciò è dovuto al fatto che, con l’entrata in vigore del regolamento n. 806/2014 ( 29 ), la competenza relativa alle azioni di risoluzione relative a banche della dimensione e della rilevanza del BES è passata al comitato di risoluzione (Single Resolution Board, SRB) ( 30 ).

64.

A tal proposito, dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’applicazione della normativa precedente a situazioni, le quali sono sorte nel periodo della sua vigenza e persistono dopo l’entrata in vigore della nuova normativa, può essere giustificata qualora le nuove disposizioni formino un tutt’unico e abbiano determinato, per così dire, una modifica del sistema ( 31 ). Tale è il caso della BRRD.

65.

È dunque soltanto opportuno valutare la legittimità dei provvedimenti adottati dal Banco de Portugal in relazione alla risoluzione del BES come un unico pacchetto di provvedimenti sulla base della normativa in vigore nell’agosto 2014, ossia in un momento in cui non era ancora scaduto il termine di trasposizione della BRRD.

66.

I provvedimenti di risanamento di cui trattasi inoltre non richiedono un’eventuale efficacia preliminare della BRRD. Sebbene gli Stati membri, in pendenza del termine per il recepimento di una direttiva, debbano astenersi dall’adottare disposizioni che possano compromettere gravemente il risultato in essa prescritto ( 32 ), non risulta però che il ritrasferimento della responsabilità al BES sia in contrasto con gli obiettivi della BRRD, in particolare con il suo articolo 40.

67.

Al contrario, un ente-ponte è destinato a proseguire solo le linee di business sane di una banca in difficoltà. Un siffatto ente non dovrebbe tuttavia assumersi la responsabilità di un comportamento ad alto rischio e potenzialmente dannoso adottato da detta banca. Anzi, tale strumento – in linea con gli obiettivi generali della risoluzione delle banche ( 33 ) – mira, in particolare, a proteggere i titolari dei depositi e ad attenuare le possibili conseguenze sistemiche. Tuttavia, come si è già osservato, il deposito azionario della ricorrente non è un deposito protetto ( 34 ).

68.

La costituzione del Novo Banco e la sua capitalizzazione pari a EUR 4,9 miliardi sono state realizzate mediante risorse statali ( 35 ). Nel caso in cui il Novo Banco dovesse essere ora ritenuto responsabile delle pratiche commerciali del BES, considerate illegittime dai giudici spagnoli e consistenti nella vendita di azioni della banca islandese in difficoltà, la Kaupthing Bank, a investitori inesperti poco prima del fallimento dell’istituto di credito, il contribuente dovrebbe, in sostanza, ancora una volta «rispondere» degli errori delle banche. Tuttavia, l’obiettivo dichiarato di tutte le riforme nel settore della regolamentazione bancaria attuate a seguito della crisi finanziaria del 2008 consiste nel porre fine al cosiddetto «moral hazard» nel settore finanziario e nel mantenere al livello più basso possibile i costi del salvataggio delle banche a carico della collettività ( 36 ).

69.

Sebbene prima facie possa sembrare inaccettabile il fatto che la ricorrente, che secondo le constatazioni dei giudici spagnoli non è stata in grado di comprendere le implicazioni del proprio investimento, perda di conseguenza il capitale investito, tuttavia ciò deriva dal fatto che, nel caso della ricorrente, si sono concretizzati addirittura due rischi generali: in primo luogo, la Kaupthing Bank è fallita ed è stata liquidata. La ricorrente, ove avesse avuto azioni sicure nel proprio portafoglio titoli presso il BES, molto probabilmente non avrebbe proposto a priori alcun ricorso fondato su un’inadeguata consulenza di investimento. In secondo luogo, anche il BES è fallito, per cui la ricorrente non ha alcuna possibilità di recuperare il proprio capitale da detto ente, nonostante l’esistenza di un diritto fondato su un’inadeguata consulenza. Non ne consegue, tuttavia, che due rischi di tal genere debbano essere trasferiti allo Stato ovvero alla collettività. Si dovrebbe piuttosto ipotizzare una responsabilità personale dei consulenti d’investimento oppure sanzioni penali.

70.

Per tali motivi, il ritrasferimento della responsabilità al BES di cui trattasi è in linea con gli obiettivi della BRRD, la quale non è pertanto applicabile a tale provvedimento, neanche in forza di un’eventuale efficacia preliminare.

2. Possibile applicazione dei principi generali del diritto e dei diritti fondamentali del diritto dell’Unione

71.

Qualora si intendesse esaminare il ritrasferimento della responsabilità al BES alla luce dei principi di certezza del diritto e di tutela giurisdizionale effettiva ai sensi del diritto dell’Unione, ciò dovrebbe essere considerato un’«attuazione del diritto dell’Unione» ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta. In tal caso, troverebbe applicazione non solo la Carta, segnatamente il suo articolo 47, bensì anche i principi generali del diritto dell’Unione ( 37 ). Tra questi ultimi figura in particolare il principio della certezza del diritto ( 38 ).

72.

Tuttavia, il ritrasferimento della responsabilità al BES mediante la decisione del dicembre 2015 non costituisce – a differenza del riconoscimento di tale decisione – un’attuazione del diritto dell’Unione.

73.

La direttiva 2001/24 non armonizza, infatti, le norme nazionali in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi ( 39 ). È vero che detta direttiva prevede l’obbligo per gli Stati membri di riconoscere provvedimenti del genere adottati da parte di altri Stati membri. Tuttavia, il riconoscimento da parte dello Stato membro ospitante – nel caso di specie, la Spagna – è un provvedimento che deve essere distinto dall’adozione del provvedimento di risanamento vero e proprio da parte dello Stato membro d’origine – nel caso di specie, il Portogallo. La direttiva in discorso non contiene, infatti, obblighi specifici relativi all’adozione e all’attuazione di provvedimenti di risanamento e di liquidazione da parte delle autorità amministrative e degli organi giurisdizionali dello Stato membro d’origine di un ente creditizio; al contrario, tali provvedimenti sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro d’origine ( 40 ). In particolare, la direttiva medesima non impone agli Stati membri di adottare o attuare determinati provvedimenti di risanamento e di liquidazione ( 41 ). È proprio in ragione di ciò che occorre il riconoscimento reciproco.

74.

È pur vero che attualmente, a seguito dell’adozione della BRRD, i provvedimenti di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi nell’Unione sono stati uniformati ( 42 ). La BRRD mette a disposizione delle autorità di vigilanza degli Stati membri uno strumentario uniforme di provvedimenti di risoluzione, compresa la costituzione di una banca-ponte e le relative operazioni ( 43 ). Tuttavia, come si è già osservato supra, le disposizioni della BRRD non sono applicabili ratione temporis al ritrasferimento della responsabilità al BES di cui trattasi nel procedimento principale ( 44 ). Al contrario, il Banco de Portugal ha costituito la banca-ponte in base alla legge portoghese in un momento in cui era applicabile solo la direttiva 2001/24, la quale non prevedeva l’armonizzazione dei provvedimenti di risanamento.

75.

Ne consegue dunque che la decisione del dicembre 2015 non rappresenta un’attuazione del diritto dell’Unione.

76.

Ove si intendesse considerare ogni decisione nazionale soggetta al reciproco riconoscimento ai sensi del diritto dell’Unione – vale a dire ogni sentenza penale ( 45 ) e civile ( 46 ), ogni decisione in materia di obbligazioni alimentari ( 47 ), ogni certificato medico ( 48 ), ecc. – come un’attuazione del diritto dell’Unione, non solo l’ambito di applicazione della Carta subirebbe un’estensione eccessiva, ma verrebbe soprattutto vanificato il sistema di riconoscimento reciproco. Infatti, in luogo di procedere al riconoscimento di un provvedimento, confidando nella sua compatibilità con i principi di rango superiore, tale compatibilità potrebbe essere oggetto di esame caso per caso sulla base dei diritti fondamentali e dei principi giuridici generali dell’Unione. Tuttavia, una siffatta possibilità è ammessa solo in ipotesi del tutto eccezionali, le cui condizioni non ricorrono nel caso di specie.

3. Possibilità in via eccezionale di un controllo del rispetto dei valori fondamentali del diritto dell’Unione

77.

In effetti, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, le deroghe al principio del riconoscimento reciproco sono però ammissibili solo ove ricorrano «circostanze eccezionali» ( 49 ). A tal riguardo, la Corte ha riconosciuto, nell’ambito dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, che un rischio concreto di violazione di un bene giuridico di fondamentale importanza, causato da carenze sistemiche, può costituire una circostanza eccezionale del genere. In concreto, essa ha richiamato, al riguardo, il divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti di cui all’articolo 4 della Carta ( 50 ) e il requisito dell’indipendenza dei giudici ( 51 ). Di conseguenza, in udienza, il Consiglio ha formulato, in via subordinata, osservazioni sulla giurisprudenza della Corte in materia di Stato di diritto ( 52 ).

78.

Nel caso in esame, tuttavia, non sono in questione gravi e sistemiche carenze dello Stato di diritto in Portogallo. Qualora la Corte ritenesse nondimeno necessario l’esame del provvedimento di risanamento alla luce del diritto dell’Unione, vorrei approfondire nel prosieguo, in subordine, i motivi per i quali il ritrasferimento della responsabilità al BES non costituisce una violazione del principio della certezza del diritto né del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

a) In subordine: sul principio della certezza del diritto, in particolare sulla tutela del legittimo affidamento

79.

Secondo una giurisprudenza costante, il principio della certezza del diritto esige che una normativa statale sia sufficientemente chiara e precisa da consentire agli interessati di conoscere senza ambiguità gli obblighi che essa impone loro e i diritti loro conferiti e regolarsi di conseguenza ( 53 ). Ne consegue che, in linea di principio, è tutelata la fiducia degli interessati nell’esistenza di detta normativa ( 54 ).

80.

Tuttavia, un legittimo affidamento nella sussistenza di una situazione non viene meno nel caso in cui un operatore economico prudente e avveduto sia in grado di prevedere una modifica della normativa. In particolare, secondo la giurisprudenza, un operatore economico non può fare affidamento sul mantenimento di una situazione qualora le autorità nazionali possano modificarla nell’ambito del loro potere discrezionale ( 55 ).

81.

Di conseguenza, nel procedimento principale sarebbe rilevante stabilire se un investitore prudente e avveduto potesse essere al corrente della facoltà dell’autorità di vigilanza, prevista dall’articolo 145 H, paragrafo 5, del Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financieras, di ritrasferire le passività alla bad bank anche con effetto retroattivo. In senso affermativo depone il fatto che la decisione dell’agosto 2014 contenesse un richiamo ripetuto ed esplicito a detta facoltà, come peraltro sottolineato dal governo portoghese nel procedimento dinanzi alla Corte. Pertanto, dovrebbe essere a sua volta assicurato che un investitore prudente e avveduto fosse in grado di venire a conoscenza di detta decisione, il che esige in ogni caso la pubblicazione in lingua spagnola e nella forma consueta nel paese in questione. In udienza è stato fatto notare, a tal riguardo, che la notizia della decisione del Banco de Portugal aveva ricevuto un’ampia copertura nei media spagnoli.

82.

A mio avviso, la mera circostanza che il Novo Banco sia subentrato (almeno parzialmente) al BES ( 56 ), mantenendo la gestione del portafoglio azionario della ricorrente, non potrebbe però suscitare un legittimo affidamento sull’assunzione, da parte del Novo Banco, anche degli obblighi di garanzia derivanti dall’inadeguata consulenza in materia di investimenti fornita dal BES e preesistenti al trasferimento di tale rapporto contrattuale. La cessione di un contratto non comporta di per sé l’assunzione di un preesistente obbligo di garanzia.

83.

Inoltre, non è affatto in linea con la ratio della costituzione di un ente-ponte il trasferimento ad esso della responsabilità relativa a comportamenti ad alto rischio e potenzialmente dannosi adottati dalla banca in difficoltà ( 57 ). Tali considerazioni possono avere un certo rilievo anche con riguardo alla valutazione del rispetto dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento nel procedimento principale.

84.

Infatti, va rammentato al riguardo che, secondo la giurisprudenza della Corte, il principio di legalità limita la tutela del legittimo affidamento in caso di atti illeciti ( 58 ). Pur non dovendosi valutare in questa sede la legittimità della decisione del Banco de Portugal del dicembre 2015, non spettando tale compito alla Corte, tuttavia, a mio avviso, il legittimo affidamento nell’esistenza di una siffatta decisione di trasferimento può godere soltanto di una protezione estremamente affievolita nel caso in cui essa sia manifestamente contraria agli obiettivi dell’azione di risoluzione.

85.

In tal senso, lo stesso governo portoghese, nella sua risposta ai quesiti scritti della Corte, ha sostenuto che all’autorità di vigilanza deve essere data la possibilità di rettificare le decisioni errate. A maggior ragione in considerazione dei vincoli di tempo in cui deve essere adottata la decisione di risoluzione ( 59 ) e del notevole onere finanziario per la collettività che la costituzione di una banca-ponte comporta.

86.

In considerazione dell’insieme di tali circostanze, la ricorrente non avrebbe potuto porre un legittimo affidamento sul trasferimento al Novo Banco, operato con la decisione dell’agosto 2014, della responsabilità relativa all’inadeguata consulenza in materia di investimenti fornita dal BES. Non si ravvisa dunque alcuna violazione del principio della certezza del diritto.

b) In subordine: sul diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva

87.

Secondo una giurisprudenza costante, il principio della tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale di diritto dell’Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, è stato consacrato dall’articolo 47 della Carta ed è altresì sancito dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU») ( 60 ). Ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, della Carta, ogni persona ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice. Dall’articolo 47, paragrafo 2, della Carta si evince inoltre che deve essere assicurato l’accesso alla giustizia. La Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») ritiene che una possibilità di ricorso meramente formale o teorica, ma praticamente esclusa, non sia sufficiente ad assicurare un effettivo accesso alla giustizia ( 61 ).

88.

Nel caso di cui trattasi, secondo il governo portoghese, la ricorrente aveva il diritto di impugnare la decisione del dicembre 2015 entro tre mesi dalla data di pubblicazione della decisione sul sito web del Banco de Portugal, avvenuta il 13 gennaio 2016. Sarebbe dunque necessario valutare, in considerazione di tutte le circostanze del caso di specie, se tale possibilità di ricorso possa essere considerata effettiva ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, della Carta.

89.

A tal riguardo, occorrerebbe tener conto del fatto che l’articolo 47 della Carta non osta, in linea di principio, alla fissazione di termini di ricorso a pena di decadenza ( 62 ). L’effettività della tutela giurisdizionale non è compromessa o resa eccessivamente difficile dall’imposizione di termini di decadenza ragionevoli, purché tale termine inizi a decorrere dalla data alla quale l’interessato ne sia venuto a conoscenza o, quantomeno, avrebbe dovuto venirne a conoscenza ( 63 ).

90.

In base alle spiegazioni fornite dal governo portoghese, oltre alla sua pubblicazione del 13 gennaio 2016, la decisione del Banco de Portugal veniva altresì inserita il 26 gennaio 2016 dal Novo Banco Spagna nel fascicolo della causa pendente in Spagna contro la ricorrente. In detta causa la ricorrente è sempre stata rappresentata da un avvocato. Secondo le informazioni fornite dal governo portoghese, almeno sei investitori spagnoli hanno proposto ricorso in Portogallo avverso la decisione del dicembre 2015.

91.

Del resto, contrariamente a quanto sostenuto dal governo spagnolo, non può ritenersi irragionevole, in via generale, il fatto che la decisione del Banco de Portugal debba essere impugnata in Portogallo. Ove venga consentito, in un sistema di riconoscimento reciproco, che le decisioni adottate all’estero possano produrre effetti anche in altri Stati membri, ciò implica necessariamente che il foro competente per l’impugnazione della decisione in questione può trovarsi in uno Stato membro diverso da quello in cui è domiciliato il ricorrente ( 64 ).

92.

In tale contesto, occorrerebbe presumere che anche la ricorrente godesse di una tutela giurisdizionale effettiva avverso la decisione del Banco de Portugal del dicembre 2015.

4. Conclusione intermedia

93.

Ne consegue che non sussiste alcuna deroga al principio del riconoscimento reciproco di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24 e qualsiasi obiezione avverso la decisione del Banco de Portugal dovrebbe essere sollevata dalla ricorrente dinanzi ai giudici portoghesi.

D.   Sugli effetti del riconoscimento del provvedimento di risanamento nel procedimento principale alla luce dei principi della certezza del diritto e della tutela giurisdizionale effettiva

94.

In considerazione della conclusione appena esposta, il Tribunal Supremo (Corte suprema) chiede se l’obbligo derivante dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24 di riconoscere incondizionatamente la normativa sostanziale, quale risulta dalle decisioni del Banco de Portugal del dicembre 2015, sia di per sé in contrasto con i principi della certezza del diritto e della tutela giurisdizionale effettiva.

95.

Secondo il giudice remittente, la normativa sostanziale così modificata nel procedimento pendente implicherebbe segnatamente, sul piano processuale, nel diritto spagnolo, il rigetto dell’impugnazione e la condanna della ricorrente alle spese. Il Tribunal Supremo (Corte suprema) ritiene particolarmente problematica al riguardo la necessità di annullare le sentenze dei giudici di grado inferiore, pur essendo state pronunciate senza alcun errore di diritto – quantomeno in applicazione della normativa allora vigente – e pertanto mette in discussione, implicitamente, la validità dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva in circostanze come quelle di cui al procedimento principale.

96.

Tuttavia, ciò non tiene conto del fatto che l’annullamento delle sentenze dei giudici di grado inferiore e il rigetto del ricorso in appello non derivano direttamente dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24. Si tratta piuttosto degli effetti processuali specifici che la legge spagnola – l’unica pertinente ai sensi dell’articolo 32 della direttiva 2001/24 ( 65 ) – connette ad una modifica (con effetto retroattivo) della normativa sostanziale nel procedimento in corso.

97.

In proposito, il governo spagnolo ha confermato in udienza che, nella presente fase del procedimento, la legge spagnola non prevede né la possibilità di sostituire la parte resistente né quella di proseguire il procedimento contro l’originario resistente e di estendere il giudicato al «nuovo» debitore delle passività ( 66 ), né un istituto come il retrait litigieux ( 67 ). Pertanto, il Tribunal Supremo (Corte suprema) non ha altra scelta se non quella di annullare la sentenza di primo grado, pronunciata (illo tempore) senza errori di diritto, e di respingere il ricorso, con la condanna integrale della ricorrente alle spese. In altri ordinamenti giuridici, tuttavia, non sarebbe necessario pervenire a tale conclusione.

98.

Pertanto, a ben guardare, il problema non risiede nel riconoscimento della normativa sostanziale – e quindi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24 – bensì nella carenza di rimedi processuali nel diritto spagnolo. Di conseguenza, si pone la questione, implicitamente sollevata anche dal Consiglio nel procedimento scritto dinanzi alla Corte, di stabilire se sia compatibile con i principi della certezza del diritto e della tutela giurisdizionale effettiva una disposizione nazionale, la quale fa discendere dal riconoscimento imposto dalla direttiva 2001/24 ed effettuato nel corso di un procedimento giurisdizionale di un provvedimento di risanamento adottato all’estero, la conseguenza processuale del rigetto del ricorso, pur ritenuto fondato nei gradi precedenti, nel procedimento d’impugnazione con condanna integrale del ricorrente alle spese.

99.

Per rispondere a tale questione, sono pertinenti i suddetti principi, come espressi dal diritto dell’Unione, in quanto il riconoscimento – a differenza dell’adozione ( 68 ) – di un provvedimento di risanamento adottato all’estero traspone l’obbligo degli Stati membri derivante dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24 e costituisce quindi un’«attuazione del diritto dell’Unione» ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta.

1. Sul principio della certezza del diritto

100.

Quanto alla compatibilità con il principio della certezza del diritto, dal diritto processuale spagnolo non discendono, a mio avviso, specifici problemi. In particolare, non può sorgere alcun legittimo affidamento sulla conferma della decisione di un giudice di grado inferiore prima della conclusione definitiva del procedimento.

101.

Dato che la possibilità di ritrasferire la responsabilità al BES dev’essere considerata di per sé compatibile con il principio della certezza del diritto ( 69 ), non può valere nulla di diverso quanto alle conseguenze processuali di tale ritrasferimento. Del resto, è prevedibile che un ricorrente prudente e avveduto conosca la normativa processuale applicabile. Altrimenti detto, la ricorrente doveva prevedere che un’eventuale modifica della normativa sostanziale avrebbe comportato il rigetto del suo ricorso e la condanna integrale alle spese.

2. Sul diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva

102.

Tuttavia, esistono seri dubbi quanto alla compatibilità di tale conclusione con il diritto a un ricorso effettivo e all’accesso alla giustizia sancito dall’articolo 47 della Carta.

103.

È pur vero che l’effettività di un ricorso ai sensi dell’articolo 13 della CEDU e dell’articolo 47, paragrafo 1, della Carta non può essere equiparata al suo accoglimento ( 70 ). L’articolo 47 della Carta non assicura che il ricorso venga accolto e che la decisione del Banco de Portugal del dicembre 2015 non venga riconosciuta.

104.

In ogni caso, desta dubbi la condanna della ricorrente alle spese connesse al rigetto del ricorso. La giurisprudenza della Corte riconosce, al riguardo, che anche l’eccessiva onerosità delle spese processuali può incidere sul diritto a un ricorso effettivo e all’accesso alla giustizia ( 71 ). Tuttavia, le spese vanno considerate eccessive non solo se sono sproporzionate rispetto all’interesse economico del ricorrente ad ottenere una sentenza favorevole, bensì anche qualora dette spese non siano oggettivamente giustificate.

105.

Pertanto, una disposizione secondo la quale il ricorrente è condannato alle spese in caso di soccombenza è invero usuale e, in linea di principio, non contestabile ( 72 ), in quanto la giustificazione oggettiva di tale condanna si ravvisa nella circostanza che la ricevibilità e la fondatezza del ricorso rientrano nella sfera di responsabilità del ricorrente.

106.

Tuttavia, possono sussistere casi nei quali detta considerazione non è pertinente. Il procedimento principale rappresenta un caso del genere. Ivi, il ricorso non è (più) fondato, in quanto la normativa sostanziale è cambiata a posteriori e con effetto retroattivo, il che è del tutto al di fuori della sfera di controllo e responsabilità della ricorrente.

107.

Invero, la ricorrente doveva prevedere nel caso di specie che la normativa avrebbe potuto eventualmente cambiare a suo svantaggio e che, di conseguenza, non le sarebbe stato accordato quanto richiesto ( 73 ). Tuttavia, ciò non deve far sì che la proposizione del ricorso in quanto tale si traduca in uno svantaggio per la ricorrente, la quale potrebbe quindi essere indotta, in linea di principio, ad astenersi dal proporlo. Ciò inciderebbe, infatti, sull’essenza stessa del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

108.

A mio avviso, dunque, in un caso del genere, la legge nazionale deve prevedere la possibilità di un correttivo sul piano processuale, come ad esempio una dichiarazione di cessazione della materia del contendere, una modifica del ricorso o qualsiasi altro strumento idoneo ad impedire una soccombenza fondata esclusivamente su una modifica a posteriori della normativa sostanziale con effetto retroattivo. In alternativa, il giudice deve avere il potere di non condannare la ricorrente alle spese nonostante il rigetto del ricorso.

109.

D’altro canto, il pericolo di una soccombenza inevitabile con la condanna integrale alle spese è tale da dissuadere un ricorrente dal far valere i propri diritti in giudizio ed è quindi incompatibile con l’articolo 47 della Carta.

VI. Conclusione

110.

Alla luce delle osservazioni che precedono, propongo che la Corte risponda alla questione sollevata dal Tribunal Supremo (Corte suprema) come segue:

Il riconoscimento, previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24/CE, di un provvedimento di risanamento adottato in uno Stato membro – mediante il quale la normativa sostanziale, oggetto di una causa pendente in un altro Stato membro, viene modificata con effetto retroattivo – non può comportare, in detta causa, che la parte svantaggiata dalla modifica incorra in una soccombenza inevitabile con la condanna integrale alle spese. Un risultato del genere rende rischiosa la proposizione del ricorso in quanto tale e può dissuadere un ricorrente dal far valere i propri diritti in giudizio ed è quindi incompatibile con l’articolo 47 della Carta.


( 1 ) Lingua originale: il tedesco.

( 2 ) V. il Fact Sheet della Commissione del 15 aprile 2014 relativo alla cosiddetta Bank Recovery and Resolution Directive, in breve «BRRD» (v. riferimenti alla nota 3), MEMO/14/297.

( 3 ) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (GU 2014, L 173, pag. 190).

( 4 ) Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU 2001, L 125, pag. 15).

( 5 ) In passato, la Kaupthing Bank era la più grande banca islandese e, a seguito di una crisi finanziaria, è stata assoggettata a controllo statale il 9 ottobre 2008. Il 31 ottobre 2008 l’autorità di vigilanza islandese accertava l’insolvenza della Kaupthing Bank.

( 6 ) V. in tal senso sentenze del 12 ottobre 2010, Rosenbladt (C‑45/09, EU:C:2010:601, punto 33), del 31 gennaio 2017, Lounani (C‑573/14, EU:C:2017:71, punto 56), e del 13 giugno 2018, Deutscher Naturschutzring (C‑683/16, EU:C:2018:433, punto 29).

( 7 ) Depositi azionari come quello della ricorrente non sono coperti, del resto, dalla garanzia dei depositi, poiché quest’ultima è rivolta unicamente a un saldo creditore su un conto corrente, v. articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/49/EU del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU 2014, L 173, pag. 149).

( 8 ) La nozione tedesca di Vermögensgegenstand può includere, al pari della variante inglese assets, o ad esempio della nozione polacca aktyw[a], ogni posizione giuridica patrimoniale.

( 9 ) Ad esempio, un ente-ponte o un altro ente creditizio, che acquisisce, mediante trasferimento, determinate linee di business dell’ente creditizio in difficoltà.

( 10 ) Al riguardo, immediatamente infra, paragrafi 43 e seguenti delle presenti conclusioni.

( 11 ) V. a tal proposito sentenza del 24 ottobre 2013, LBI (C‑85/12, EU:C:2013:697, punto 54).

( 12 ) In ogni caso sembra che il giudice remittente giunga implicitamente a tale conclusione.

( 13 ) V., in tal senso, anche le conclusioni dell’avvocato generale Cruz Villalón nella causa LBI (C‑85/12, EU:C:2013:352, paragrafi 8687).

( 14 ) V., al riguardo, sentenza del 24 ottobre 2013, LBI (C‑85/12, EU:C:2013:697, punto 55).

( 15 ) Sentenza del 24 ottobre 2013, LBI (C‑85/12, EU:C:2013:697, punto 55).

( 16 ) Sentenza del 24 ottobre 2013, LBI (C‑85/12, EU:C:2013:697, punto 52).

( 17 ) Sentenze del 24 ottobre 2013, LBI (C‑85/12, EU:C:2013:697, punto 39), e del 19 luglio 2016, Kotnik e a. (C‑526/14, EU:C:2016:570, punto 104).

( 18 ) V., in tal senso, anche le conclusioni dell’avvocato generale Cruz Villalón nella causa LBI (C‑85/12, EU:C:2013:352, paragrafi 8687).

( 19 ) A titolo esemplificativo, per diritto tedesco, il procedimento potrebbe proseguire nei confronti del Novo Banco nonostante tale modifica; il giudicato si estenderebbe però al BES, v. le disposizioni di cui agli articoli 265, paragrafo 2, e 325 della Zivilprozessordnung (codice tedesco di procedura civile; in prosieguo: la «ZPO»). V., al riguardo, infra paragrafi 96 e seguente delle presenti conclusioni.

( 20 ) V., al riguardo, sentenza del 24 ottobre 2013, LBI (C‑85/12, EU:C:2013:697, punto 55).

( 21 ) Su tale aspetto v. infra, paragrafi 94 e seguenti delle presenti conclusioni.

( 22 ) V., a tal proposito, sentenze del 22 dicembre 2010, Aguirre Zarraga (C‑491/10 PPU, EU:C:2010:828, punto 70), e del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 77).

( 23 ) Si rammenta, per mere ragioni di completezza, che non sussiste alcun dubbio di legittimità secondo la legge portoghese. In particolare, nel procedimento dinanzi alla Corte, il governo portoghese ha ancora una volta espressamente confermato che l’articolo 145 H, paragrafo 5, del Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financieras costituisce, per diritto portoghese, un fondamento giuridico idoneo della decisione del dicembre 2015 e che il Banco de Portugal ha altresì rispettato tutte le altre disposizioni formali e sostanziali previste dalla normativa portoghese.

( 24 ) V. parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU) del 18 dicembre 2014 (EU:C:2014:2454, punto 191), nonché sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 78), e del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Difetti del sistema giudiziario) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 35).

( 25 ) Sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Difetti del sistema giudiziario) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 37).

( 26 ) V. articolo 131 della BRRD: il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 12 giugno 2014 era il 2 luglio 2014.

( 27 ) V. articolo 130 della BRRD.

( 28 ) È pur vero che, secondo costante giurisprudenza, dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE e dall’articolo 288, paragrafo 3, TFUE, in combinato disposto con la direttiva in questione discende che gli Stati membri in pendenza del termine di attuazione di una direttiva gli Stati membri destinatari di quest’ultima devono astenersi dall’adottare disposizioni che possono compromettere gravemente la realizzazione del risultato prescritto da tale direttiva. Tuttavia se ne possono derivare esclusivamente obblighi di astensione, ma nessun obbligo di agire, v. in particolare sentenza del 4 luglio 2006, Adeneler e a. (C‑212/04, EU:C:2006:443, punti 121 e seg.).

( 29 ) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico (GU 2014, L 255, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento SRM»).

( 30 ) Articolo 5, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), punto i), del regolamento SRM.

( 31 ) V., in tal senso, sentenze del 12 novembre 1981, Meridionale Industria Salumi e a. (da 212/80 a 217/80, EU:C:1981:270, punto 11), e del 26 marzo 2015, Commissione/Moravia Gas Storage (C‑596/13 P, EU:C:2015:203, punto 36).

( 32 ) Sentenze del 18 dicembre 1997, Inter-Environnement Wallonie (C‑129/96, EU:C:1997:628, punto 45), dell’11 settembre 2012, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e a. (C‑43/10, EU:C:2012:560, punto 57), e del 13 novembre 2019, Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė (C‑2/18, EU:C:2019:962, punto 55).

( 33 ) Gli obiettivi della risoluzione sono prescritti ora nell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento SRM.

( 34 ) A tal riguardo v. supra, paragrafo 36 delle presenti conclusioni.

( 35 ) V. il comunicato stampa IP/14/901 della Commissione del 4 agosto 2014 sull’approvazione degli aiuti alla liquidazione a favore del Banco Espírito Santo.

( 36 ) V. ad esempio il Fact Sheet della Commissione del 15 aprile 2014 sulla BRRD, MEMO/14/297. V. pure articolo 14, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento SRM.

( 37 ) V. le spiegazioni relative all’articolo 51 della Carta, GU 2007, C 303, pag. 32, nonché sentenza del 10 luglio 2014, Julián Hernández e a. (C‑198/13, EU:C:2014:2055, punto 33), e ordinanza del 24 settembre 2019, Spetsializirana prokuratura (Presunzione d’innocenza) (C‑467/19 PPU, EU:C:2019:776, punto 39).

( 38 ) Sentenza del 1o luglio 2014, Ålands Vindkraft (C‑573/12, EU:C:2014:2037, punto 125).

( 39 ) Sentenze del 24 ottobre 2013, LBI (C‑85/12, EU:C:2013:697, punto 39), e del 19 luglio 2016, Kotnik e a. (C‑526/14, EU:C:2016:570, punto 104).

( 40 ) Sul criterio per cui dal diritto dell’Unione discendono determinati obblighi per gli Stati membri, affinché sia applicabile la Carta, sentenze del 6 marzo 2014, Siragusa (C‑206/13, EU:C:2014:126, punto 26), e del 10 luglio 2014, Julián Hernández e a. (C‑198/13, EU:C:2014:2055, punto 35), nonché ordinanza del 24 settembre 2019, Spetsializirana prokuratura (Presunzione d’innocenza) (C‑467/19 PPU, EU:C:2019:776, punto 41).

( 41 ) V. in tal senso ordinanza del 24 settembre 2019, Spetsializirana prokuratura (Presunzione d’innocenza) (C‑467/19 PPU, EU:C:2019:776, punti 4142).

( 42 ) V. considerando 10 della BRRD, nonché sentenza del 19 luglio 2016, Kotnik e a. (C‑526/14, EU:C:2016:570, punto 113).

( 43 ) V. articolo 40 della BRRD.

( 44 ) V. supra, paragrafi 59 e seguenti delle presenti conclusioni.

( 45 ) V. decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27).

( 46 ) V. il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

( 47 ) V. il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU 2009, L 7, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento UE sulle obbligazioni alimentari»).

( 48 ) V. la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU 2005, L 255, pag. 22).

( 49 ) V. parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU) del 18 dicembre 2014 (EU:C:2014:2454, punto 191), nonché sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 82), e del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Difetti del sistema giudiziario) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 43).

( 50 ) Sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 85).

( 51 ) Sentenza del 25 luglio 2018, (Difetti del sistema giudiziario) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 48).

( 52 ) Il rappresentante del Consiglio richiama, in particolare, le sentenze del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C‑64/16, EU:C:2018:117), e del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema) (C‑619/18, EU:C:2019:531).

( 53 ) Sentenza del 1o luglio 2014, Ålands Vindkraft (C‑573/12, EU:C:2014:2037, punto 127).

( 54 ) Sentenza dell’11 giugno 2015, Berlington Hungary e a. (C‑98/14, EU:C:2015:386; punto 77).

( 55 ) V., in tal senso, sentenze del 7 settembre 2006, Spagna/Consiglio (C‑310/04, EU:C:2006:521, punto 81), del 10 settembre 2009, Plantanol (C‑201/08, EU:C:2009:539, punto 53), e dell’11 luglio 2019, Agrenergy e Fusignano Due (C‑180/18, C‑286/18 e C‑287/18, EU:C:2019:605, punto 31).

( 56 ) V., sulla nuova disciplina, articolo 40, paragrafo 9, della BRRD.

( 57 ) V. al riguardo supra, paragrafi 67 e seguenti delle presenti conclusioni.

( 58 ) V. in tal senso sentenze del 22 marzo 1961, Snupat/Alta Autorità (42/59 e 49/59, EU:C:1961:5, pag. 172), del 3 marzo 1982, Alphasteel/Commissione (14/81, EU:C:1982:76, punto 10), del 17 aprile 1997, de Compte/Parlamento (C‑90/95 P, EU:C:1997:198, punti 3536), e del 13 gennaio 2004, Kühne & Heitz (C‑453/00, EU:C:2004:17, punto 27).

( 59 ) Secondo la normativa dell’Unione attualmente vigente, l’urgenza è una condizione della risoluzione, v. articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento SRM.

( 60 ) V. sentenza dell’8 settembre 2010, Winner Wetten (C‑409/06, EU:C:2010:503, punto 58).

( 61 ) In base a detta giurisprudenza un ricorso non può essere meramente «teorico o illusorio», v., ad esempio, sentenze della Corte EDU del 19 marzo 1997, Hornsby/Grecia (CE:ECHR:1997:0319JUD001835791, punti 40 e 41), e del 26 febbraio 2002, Del Sol/Francia, (CE:ECHR:2002:0226JUD004680099, punto 21).

( 62 ) Ordinanza del 17 maggio 2002, Germania/Parlamento e Consiglio (C‑406/01, EU:C:2002:304, punto 20).

( 63 ) V., in tal senso, sentenze del 7 novembre 2019, Flausch e a. (C‑280/18, EU:C:2019:928, punto 55), e del 27 febbraio 2020, TK e a. (Stipendio dei funzionari e dei giudici) (da C‑773/18 a C‑775/18, EU:C:2020:125, punto 73).

( 64 ) V., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, Aguirre Zarraga (C‑491/10 PPU, EU:C:2010:828, punto 69).

( 65 ) V. supra, paragrafi 41 e seguenti delle presenti conclusioni.

( 66 ) V. nella normativa tedesca le disposizioni di cui agli articoli 265, paragrafo 2, e 325 della ZPO.

( 67 ) V. nella normativa francese le diposizioni di cui agli articoli 1699 e seguenti del Code civil.

( 68 ) V. al riguardo supra, paragrafo 73 delle presenti conclusioni.

( 69 ) In proposito, paragrafi 79 e seguenti delle presenti conclusioni.

( 70 ) Sentenza della Corte EDU del 29 novembre 1991, Pine Valley/Irlanda (CE:ECHR:1991:1129JUD001274287, punto 66).

( 71 ) V., in tal senso, sentenza dell’11 aprile 2013, Edwards e Pallikaropoulos (C‑260/11, EU:C:2013:221, punto 33).

( 72 ) V., in tal senso, sentenze dell’11 aprile 2013, Edwards e Pallikaropoulos (C‑260/11, EU:C:2013:221, punto 25), e del 13 febbraio 2014, Commissione/Regno Unito (C‑530/11, EU:C:2014:67, punto 44).

( 73 ) V. paragrafi 79 e seguenti delle presenti conclusioni.