SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

21 ottobre 2020 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Articolo 16, lettera c) – Diritto di recesso – Eccezioni – Beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati – Beni la cui fabbricazione è stata iniziata dal professionista»

Nella causa C‑529/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Amtsgericht Potsdam (Tribunale circoscrizionale di Potsdam, Germania), con decisione del 12 giugno 2019, pervenuta in cancelleria l’11 luglio 2019, nel procedimento

Möbel Kraft GmbH & Co. KG

contro

ML,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da C. Toader, facente funzione di presidente di sezione, M. Safjan (relatore) e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Möbel Kraft GmbH & Co. KG, da J. Jeep, Rechtsanwalt;

per ML, da R. Sterzel, Rechtsanwalt;

per la Commissione europea, da C. Hödlmayr, B.-R. Killmann e C. Valero, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 16, lettera c), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Möbel Kraft GmbH & Co. KG, una società tedesca di vendita di mobili, e ML, un consumatore, in merito ad una domanda di risarcimento danni a seguito del recesso dal contratto concluso tra le parti ad opera di ML.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 7, 40 e 49 della direttiva 2011/83 enunciano quanto segue:

«(7)

L’armonizzazione completa di alcuni aspetti normativi chiave dovrebbe aumentare considerevolmente la certezza giuridica sia per i consumatori che per i professionisti. Entrambi dovrebbero poter fare affidamento su un unico quadro normativo basato su concetti giuridici chiaramente definiti che regolamentano taluni aspetti dei contratti tra imprese e consumatori nell’Unione. (...)

(...)

(40)

I diversi termini di recesso tra Stati membri e per i contratti a distanza e i contratti fuori dei locali commerciali sono causa di incertezza giuridica e di costi di adempimento. (...)

(...)

(49)

È opportuno prevedere alcune eccezioni al diritto di recesso, sia per i contratti a distanza sia per quelli negoziati fuori dei locali commerciali. Un diritto di recesso potrebbe essere inappropriato ad esempio vista la natura di taluni beni o servizi. (...) Il diritto di recesso non dovrebbe applicarsi né ai beni prodotti secondo le indicazioni del consumatore né a quelli chiaramente personalizzati, quali tende su misura, né alla fornitura di combustibile, ad esempio, che è un bene per natura inseparabile da altri beni dopo la consegna. (...)».

4

L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», così dispone:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

3)

“bene”: qualsiasi bene mobile materiale ad esclusione dei beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie; rientrano fra i beni oggetto della presente direttiva l’acqua, il gas e l’elettricità, quando sono messi in vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;

4)

“beni prodotti secondo le indicazioni del consumatore”: qualsiasi bene non prefabbricato prodotto in base a una scelta o decisione individuale del consumatore;

(...)

7)

“contratto a distanza”: qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

8)

“contratto negoziato fuori dei locali commerciali”: qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore:

a)

concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista;

(…)

c)

concluso nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore; oppure

(...)

9)

“locali commerciali”:

a)

qualsiasi locale immobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la sua attività su base permanente; oppure

b)

qualsiasi locale mobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la propria attività a carattere abituale;

(...)».

5

L’articolo 6 della stessa direttiva, intitolato «Obblighi di informazione per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali» stabilisce, al suo paragrafo 1:

«Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:

(...)

h)

in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, nonché il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B;

(...)

k)

se non è previsto un diritto di recesso ai sensi dell’articolo 16, l’informazione che il consumatore non beneficerà di un diritto di recesso o, se del caso, le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di recesso;

(...)».

6

L’articolo 9 della medesima direttiva, intitolato «Diritto di recesso», così dispone al suo paragrafo 1:

«Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 16, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all’articolo 13, paragrafo 2, e all’articolo 14».

7

L’articolo 16 della direttiva 2011/83, intitolato «Eccezioni al diritto di recesso», è così formulato:

«Gli Stati membri non prevedono il diritto di recesso di cui agli articoli da 9 a 15 per i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali relativamente a:

a)

i contratti di servizi dopo la piena prestazione del servizio se l’esecuzione è iniziata con l’accordo espresso del consumatore e con l’accettazione del fatto che perderà il diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del professionista;

(...)

c)

la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati;

(...)

e)

la fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna;

(...)

i)

la fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software informatici sigillati che sono stati aperti dopo la consegna;

(...)

m)

la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se l’esecuzione è iniziata con l’accordo espresso del consumatore e con la sua accettazione del fatto che avrebbe perso il diritto di recesso».

Diritto tedesco

8

Conformemente all’articolo 312 g, paragrafo 2, punto 1, del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile), che traspone nel diritto tedesco l’articolo 16 della direttiva 2011/83, il diritto di recesso non si applica ai contratti di fornitura di beni non prefabbricati e realizzati secondo la scelta individuale del consumatore o che sono chiaramente adattati alle sue esigenze.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

9

ML ha stipulato con la Möbel Kraft, in occasione di una fiera commerciale, un contratto di compravendita relativo ad una cucina integrata (in prosieguo: il «contratto di cui trattasi»). Poiché ML ha, in seguito, fatto valere un diritto di recesso e, a tale titolo, ha rifiutato di accettare la consegna della suddetta cucina, la Möbel Kraft ha adito il giudice del rinvio, l’Amtsgericht Potsdam (Tribunale circoscrizionale di Potsdam, Germania), con un’azione di risarcimento danni a causa dell’inadempimento del contratto di cui trattasi da parte di ML.

10

Dalla decisione di rinvio risulta che gli elementi della cucina oggetto del contratto di cui trattasi, di cui la Möbel Kraft non aveva ancora iniziato la fabbricazione nel momento in cui ML ha deciso di recedere da tale contratto, sarebbero stati assemblati da un’altra impresa secondo uno schema di perforazione su reti di produzione digitali e sarebbero stati montati in loco, presso ML, da dipendenti non di quest’altra impresa, bensì della Möbel Kraft. Il giudice del rinvio aggiunge, al riguardo, che gli elementi prefabbricati della cucina avrebbero potuto essere smontati senza perdite per il professionista, in quanto solo il pannello posteriore della nicchia, il piano di lavoro nonché le caselle e i pezzi di raccordo sarebbero stati adattati in loco e non sarebbero stati riutilizzabili altrove.

11

Detto giudice si chiede se, ai sensi dell’articolo 312 g, paragrafo 2, punto 1), del codice civile, il diritto di recesso da un contratto relativo alla fornitura di beni confezionati secondo le specifiche del consumatore o chiaramente personalizzato sia escluso in una situazione in cui:

a)

al momento del recesso il venditore non aveva ancora iniziato a far assemblare i diversi elementi che compongono il bene;

b)

il venditore stesso avrebbe adattato il bene in loco, senza ricorrere a terzi, e

c)

il bene avrebbe potuto essere ripristinato nelle condizioni anteriori alla personalizzazione con costi di smantellamento ridotti, pari circa al 5% del valore del bene.

12

A tal riguardo, il giudice del rinvio precisa che il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), nell’ambito della sua giurisprudenza anteriore all’entrata in vigore della direttiva 2011/83, ha dichiarato che il diritto di recesso non è escluso qualora il bene, senza perdita quanto alla sua sostanza e funzionalità, possa essere consegnato nello stato anteriore all’individualizzazione, mediante costi relativamente poco elevati. L’alto giudice tedesco avrebbe quindi considerato che, nel caso di un computer fabbricato secondo le specifiche dell’acquirente, i costi di smantellamento pari al 5% del valore del bene restavano relativamente poco elevati.

13

Dalla decisione di rinvio risulta inoltre che la giurisprudenza dell’Oberlandesgericht Stuttgart (Corte d’appello di Stoccarda, Germania) è consolidata nel senso che l’acquirente di un bene individualizzato non è autorizzato ad esercitare il suo diritto di recesso anche se il professionista non ha ancora iniziato a realizzare il bene o ad adattarlo alle esigenze personali del consumatore. Per contro, una parte della dottrina tedesca non condividerebbe tale posizione giurisprudenziale.

14

In tali circostanze, l’Amtsgericht Potsdam (Tribunale circoscrizionale di Potsdam) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il diritto di recesso di cui all’articolo 16, lettera c), della direttiva 2011/83 sia escluso anche qualora i beni vengano sì confezionati su misura, ma il venditore non abbia ancora iniziato la relativa realizzazione e l’adattamento venga eseguito presso il cliente dal venditore stesso, anziché da terzi. Se sia rilevante che i beni potessero essere ripristinati nelle condizioni anteriori alla personalizzazione con costi di lavorazione ridotti, pari circa al cinque per cento del valore dei beni».

Sulla questione pregiudiziale

15

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 16, lettera c), della direttiva 2011/83 debba essere interpretato nel senso che l’eccezione al diritto di recesso prevista da tale disposizione è opponibile al consumatore che ha concluso un contratto negoziato fuori dei locali commerciali avente ad oggetto la vendita di un bene che dovrà essere confezionato secondo le sue specifiche, sebbene il professionista non abbia iniziato la produzione di detto bene.

16

In via preliminare, occorre constatare che un contratto concluso in una fiera commerciale può essere qualificato come «contratto negoziato fuori dei locali commerciali», ai sensi dell’articolo 2, punto 8, della direttiva 2011/83, a condizione che la conclusione del contratto non abbia avuto luogo su uno stand di una fiera commerciale, che può essere considerato un «locale commerciale», ai sensi dell’articolo 2, punto 9, di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 7 agosto 2018, Verbraucherzentrale Berlin, C‑485/17, EU:C:2018:642, punti da 43 a 46).

17

Spetta al giudice del rinvio verificare, conformemente alla giurisprudenza di cui al punto precedente, se, alla luce degli elementi di fatto sottoposti alla sua valutazione, il contratto di cui trattasi debba effettivamente essere considerato un «contratto negoziato fuori dei locali commerciali», ai sensi dell’articolo 2, punto 8, della direttiva 2011/83.

18

In caso affermativo, occorre ricordare che gli articoli da 9 a 15 della direttiva 2011/83 conferiscono al consumatore un diritto di recesso in seguito, segnatamente, alla conclusione di un contratto negoziato fuori dei locali commerciali, ai sensi dell’articolo 2, punto 8, di tale direttiva, e stabiliscono le condizioni e le modalità di esercizio di tale diritto.

19

Pertanto, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2011/83, il consumatore dispone, in linea di principio, di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto fuori dei locali commerciali, senza incorrere, in particolare, in costi diversi da quelli previsti all’articolo 13, paragrafo 2, e all’articolo 14 di tale direttiva.

20

Tuttavia, l’articolo 16 di tale direttiva prevede eccezioni al diritto di recesso, in particolare nell’ipotesi, di cui alla lettera c) di tale articolo, dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali relativi alla «fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati».

21

Al riguardo, secondo una giurisprudenza costante della Corte, le disposizioni del diritto dell’Unione, nei limiti in cui non rinviano al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto non solo dei termini della medesima, ma anche del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, AFMB, C‑610/18, EU:C:2020:565, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

22

Dalla formulazione di tale articolo 16 risulta che gli Stati membri sono tenuti a prevedere, nella normativa nazionale che recepisce la direttiva 2011/83, che il consumatore non possa avvalersi del suo diritto di recesso, in particolare qualora si siano verificati taluni eventi successivi alla conclusione del contratto fuori dei locali commerciali. Lo stesso vale per le circostanze di cui alle lettere a), e), i) e m), di detto articolo 16, che si ricollegano all’esecuzione di un siffatto contratto.

23

In forza di tali disposizioni, tale eccezione riguarda rispettivamente «i contratti di servizi dopo la piena prestazione del servizio se l’esecuzione è iniziata con l’accordo espresso del consumatore», «la fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna», «la fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software informatici sigillati che sono stati aperti dopo la consegna», nonché «la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se l’esecuzione è iniziata con l’accordo espresso del consumatore».

24

Per contro, nulla nel testo dell’articolo 16, lettera c), della direttiva 2011/83 indica che l’eccezione al diritto di recesso prevista da tale disposizione dipenda dal verificarsi di un qualsiasi evento successivo alla conclusione del contratto fuori dei locali commerciali relativo alla «fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati». Risulta, al contrario, espressamente da tale formulazione che detta eccezione è inerente all’oggetto stesso di un siffatto contratto, vale a dire la produzione di un bene fabbricato secondo le specifiche del consumatore, ai sensi dell’articolo 2, punto 4, di tale direttiva, di modo che l’opponibilità di tale eccezione si impone immediatamente a tale consumatore, senza essere subordinata al verificarsi di un siffatto evento e indipendentemente dalla questione se detto contratto sia stato eseguito o se sia in procinto di essere eseguito dal professionista.

25

Detta interpretazione, conforme al testo dell’articolo 16, lettera c), della direttiva 2011/83, è corroborata dal contesto in cui si inserisce l’articolo 16, lettera c), della direttiva 2011/83, segnatamente per quanto riguarda l’obbligo, previsto all’articolo 6, paragrafo 1, lettere h) e k), di quest’ultima, di informare il consumatore, prima che questi sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da un’offerta dello stesso tipo, dell’esistenza o dell’assenza del diritto di recesso.

26

Al riguardo, la Corte ha già dichiarato che l’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva intende garantire la comunicazione al consumatore, prima della conclusione di un contratto, sia delle informazioni vertenti sulle condizioni contrattuali e sulle conseguenze di tale conclusione, che consentano a tale consumatore di decidere se desidera vincolarsi contrattualmente a un professionista, sia delle informazioni necessarie alla corretta esecuzione di tale contratto e, in particolare, all’esercizio dei suoi diritti e, segnatamente, quello di recesso (sentenza del 10 luglio 2019, Amazon EU, C‑649/17, EU:C:2019:576, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

27

Orbene, la situazione in cui l’esistenza del diritto di recesso del consumatore dipendesse da un evento futuro la cui concretizzazione rientra nella decisione del professionista non sarebbe conciliabile con tale obbligo di informazione precontrattuale.

28

Peraltro, quanto agli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2011/83, risulta in particolare dai considerando 7 e 40 di tale direttiva che quest’ultima mira a rafforzare la certezza giuridica delle operazioni tra un professionista e un consumatore.

29

Si deve considerare che l’interpretazione dell’articolo 16, lettera c), della direttiva 2011/83, di cui al punto 24 della presente sentenza, contribuisce alla realizzazione di tale obiettivo, in quanto consente di evitare la situazione in cui l’esistenza o l’assenza del diritto del consumatore di recedere dal contratto dipenda dallo stato di avanzamento dell’esecuzione di tale contratto da parte del professionista, stato di avanzamento di cui il consumatore non è, di regola, informato e nei confronti del quale egli non dispone, a maggior ragione, di alcun potere di intervento.

30

Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 16, lettera c), della direttiva 2011/83 deve essere interpretato nel senso che l’eccezione al diritto di recesso prevista da tale disposizione è opponibile al consumatore che ha concluso un contratto negoziato fuori dei locali commerciali relativo alla vendita di un bene che dovrà essere confezionato secondo le sue specifiche, indipendentemente dal fatto che il professionista abbia iniziato la produzione di detto bene.

Sulle spese

31

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 16, lettera c), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che l’eccezione al diritto di recesso prevista da tale disposizione è opponibile al consumatore che ha concluso un contratto negoziato fuori dei locali commerciali relativo alla vendita di un bene che dovrà essere confezionato secondo le sue specifiche, indipendentemente dal fatto che il professionista abbia iniziato la produzione di detto bene.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.