SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

1o ottobre 2020 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Sicurezza alimentare – Nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari – Regolamento (CE) n. 258/97 – Articolo 1, paragrafo 2, lettera e) – Nozione di “ingredienti alimentari isolati a partire da animali” – Immissione in commercio – Insetti interi destinati al consumo umano»

Nella causa C‑526/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), con decisione del 28 giugno 2019, pervenuta in cancelleria il 9 luglio 2019, nel procedimento

Entoma SAS

contro

Ministre de l’Économie e des Finances,

Ministre de l’Agriculture e de l’Alimentation,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, L.S. Rossi, J. Malenovský, F. Biltgen e N. Wahl (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per l’Entoma SAS, da F. Molinié, avocat;

per il governo francese, da A.-L. Desjonquères e C. Mosser, in qualità di agenti;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. Russo e G. Damiani, avvocati dello Stato;

per la Commissione europea, da C. Hödlmayr e C. Valero, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 luglio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU 1997, L 43, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 (GU 2009, L 188, pag. 14) (in prosieguo: il «regolamento n. 258/97»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, l’Entoma SAS e, dall’altro, il ministre de l’Économie et des Finances (Ministro dell’Economia e delle Finanze) e il ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation (Ministro dell’Agricoltura e dell’Alimentazione), in merito ad un decreto prefettizio che dispone, da un lato, la sospensione dell’immissione in commercio da parte dell’Entoma di insetti interi destinati al consumo umano e, dall’altro, il ritiro di tali insetti dal mercato fino al rilascio di un’autorizzazione all’immissione in commercio, a seguito di una valutazione volta a dimostrare che essi non presentano alcun pericolo per la salute del consumatore.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Il regolamento n. 258/97

3

I considerando 1 e 2 del regolamento n. 258/97 enunciavano quanto segue:

«(1)

(...) le differenze tra legislazioni nazionali riguardanti nuovi prodotti o nuovi ingredienti alimentari possono ostacolare la libera circolazione dei prodotti alimentari [e] creare condizioni di concorrenza sleale che si ripercuotono direttamente sul funzionamento del mercato interno;

(2)

(...) per tutelare la salute pubblica, è necessario assicurarsi che i nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari siano sottoposti ad una valutazione unica della loro innocuità in base ad una procedura [dell’Unione] prima della loro immissione sul mercato dell[’Unione europea] (…)».

4

L’articolo 1 di tale regolamento così disponeva:

«1.   Il presente regolamento ha per oggetto l’immissione sul mercato [dell’Unione] di nuovi prodotti e di nuovi ingredienti alimentari.

2.   Il presente regolamento si applica all’immissione sul mercato dell[’Unione] di prodotti e ingredienti alimentari non ancora utilizzati in misura significativa per il consumo umano nell[’Unione] e che rientrano in una delle seguenti categorie:

(…)

c)

prodotti e ingredienti alimentari con una struttura molecolare primaria nuova o volutamente modificata;

d)

prodotti e ingredienti alimentari costituiti o isolati a partire da microorganismi, funghi o alghe;

e)

prodotti e ingredienti alimentari costituiti da vegetali o isolati a partire da vegetali e ingredienti alimentari isolati a partire da animali, esclusi i prodotti e gli ingredienti alimentari ottenuti mediante pratiche tradizionali di moltiplicazione o di riproduzione che vantano un uso alimentare sicuro storicamente comprovato;

f)

prodotti e ingredienti alimentari sottoposti ad un processo di produzione non generalmente utilizzato, per i quali tale processo comporti nella composizione o nella struttura dei prodotti o degli ingredienti alimentari cambiamenti significativi del valore nutritivo, del loro metabolismo o del tenore di sostanze indesiderabili.

3.   Se del caso si può decidere, secondo la procedura prevista all’articolo 13, paragrafo 2, se un tipo di prodotto o ingrediente alimentare rientra nel campo di applicazione del paragrafo 2 del presente articolo».

5

L’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento prevedeva quanto segue:

«I prodotti o ingredienti alimentari oggetto del presente regolamento non devono:

presentare rischi per il consumatore;

(...)».

6

Ai sensi dell’articolo 12 dello stesso regolamento:

«1.   Qualora a seguito di nuove informazioni o di una nuova valutazione di informazioni già esistenti, uno Stato membro abbia motivi fondati per ritenere che l’utilizzazione di un prodotto o ingrediente alimentare conforme al presente regolamento presenti rischi per la salute umana o per l’ambiente, tale Stato membro può limitare temporaneamente o sospendere la commercializzazione e l’utilizzazione sul proprio territorio del prodotto o ingrediente alimentare in questione. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione [europea] precisando i motivi della propria decisione.

2.   La Commissione esamina quanto prima, nell’ambito del comitato permanente per i prodotti alimentari, i motivi di cui al paragrafo 1; essa prende le misure necessarie per confermare, modificare o abrogare il provvedimento adottato a livello nazionale conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all’articolo 13, paragrafo 2. Lo Stato membro che ha adottato la decisione di cui al paragrafo 1 può mantenerla fino all’entrata in vigore di queste misure».

Il regolamento (UE) 2015/2283

7

Il regolamento n. 258/97 è stato abrogato e sostituito, a decorrere dal 1o gennaio 2018, dal regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 (GU 2015, L 327, pag. 1).

8

Ai sensi dei considerando 6 e 8 del regolamento 2015/2283:

«(6)

L’attuale definizione di nuovo alimento di cui al regolamento [n. 258/97] dovrebbe essere chiarita e aggiornata con un riferimento alla definizione generale di alimento di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio[, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU 2002, L 31, pag. 1)].

(...)

(8)

L’ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe in linea di principio restare lo stesso del regolamento [n. 258/97]. Tuttavia, dati gli sviluppi scientifici e tecnologici avvenuti dal 1997, è opportuno rivedere, chiarire e aggiornare le categorie di alimenti che costituiscono nuovi alimenti. Tali categorie dovrebbero includere gli insetti interi e le loro parti. (...)».

9

L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Oggetto e finalità», dispone quanto segue:

«1.   Il presente regolamento stabilisce norme per l’immissione di nuovi alimenti sul mercato dell’Unione.

2.   La finalità del presente regolamento è garantire l’efficace funzionamento del mercato interno, assicurando nel contempo un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori».

10

L’articolo 2 di detto regolamento, intitolato «Ambito di applicazione», prevede quanto segue:

«1.   Il presente regolamento si applica all’immissione di nuovi alimenti sul mercato dell’Unione.

(...)».

11

L’articolo 3 del medesimo regolamento, intitolato «Definizioni», al paragrafo 2 stabilisce quanto segue:

«Si applicano (...) le seguenti definizioni:

a)

“nuovo alimento”: qualunque alimento non utilizzato in misura significativa per il consumo umano nell’Unione prima del 15 maggio 1997, a prescindere dalla data di adesione all’Unione degli Stati membri, che rientra in almeno una delle seguenti categorie:

(...)

v)

alimenti costituiti, isolati od ottenuti a partire da animali o da parti dei medesimi, ad eccezione degli animali ottenuti mediante pratiche tradizionali di riproduzione utilizzate per la produzione alimentare nell’Unione prima del 15 maggio 1997 qualora tali alimenti ottenuti da detti animali vantino una storia di uso sicuro come alimento nell’Unione;

(...)».

12

L’articolo 35 del regolamento 2015/2283, intitolato «Misure transitorie», al paragrafo 2 prevede quanto segue:

«Gli alimenti che non rientrano nell’ambito d’applicazione del regolamento [n. 258/97], che sono legalmente immessi sul mercato entro il 1o gennaio 2018 e che rientrano nell’ambito d’applicazione del presente regolamento, possono continuare ad essere immessi sul mercato fino all’adozione di una decisione, a norma degli articoli 10, 11 e 12 o degli articoli da 14 a 19 del presente regolamento, a seguito di una domanda di autorizzazione di un nuovo alimento o di una notifica di un alimento tradizionale da un paese terzo presentata entro la data specificata nelle norme di esecuzione adottate a norma, rispettivamente, dell’articolo 13 o 20 del presente regolamento, ma non oltre il 2 gennaio 2020».

Diritto francese

13

L’articolo L. 218-5-4 del codice del consumo, nella sua versione in vigore al 27 gennaio 2016, disponeva quanto segue:

«Qualora si accerti che un prodotto è stato immesso sul mercato senza essere stato oggetto dell’autorizzazione, della registrazione o della dichiarazione richieste dalla normativa applicabile a tale prodotto, il Prefetto o, a Parigi, il Prefetto di polizia può disporre la sospensione della sua immissione in commercio e il suo ritiro finché non si sia raggiunta la conformità alla normativa in vigore».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

14

Alla data dei fatti del procedimento principale, l’Entoma commercializzava prodotti costituiti da vermi della farina, da cavallette o da grilli preparati e destinati al consumo umano sotto forma di insetti interi.

15

Con ordinanza del 27 gennaio 2016, il Prefetto di polizia di Parigi sospendeva l’immissione in commercio degli insetti interi commercializzati dall’Entoma per il motivo, in particolare, che quest’ultima non disponeva dell’autorizzazione all’immissione in commercio prevista dal regolamento n. 258/97, e ne ordinava il ritiro dal mercato fino al rilascio di siffatta autorizzazione, a seguito di una valutazione volta a dimostrare che tali prodotti non presentassero alcun pericolo per il consumatore.

16

L’Entoma proponeva un ricorso diretto all’annullamento di detta ordinanza dinanzi al tribunal administratif de Paris (Tribunale amministrativo di Parigi, Francia). Con sentenza del 9 novembre 2017, quest’ultimo respingeva tale ricorso.

17

Con sentenza del 22 marzo 2018, la cour administrative d’appel de Paris (Corte d’appello amministrativa di Parigi, Francia) respingeva l’appello proposto dall’Entoma, dichiarando che detta ordinanza era stata legittimamente adottata sul fondamento dell’articolo L. 218-5-4 del codice del consumo.

18

L’Entoma proponeva quindi un ricorso per cassazione avverso detta sentenza dinanzi al giudice del rinvio, il Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia). A sostegno della propria impugnazione, essa faceva valere, in particolare, che la cour administrative d’appel de Paris (Corte d’appello amministrativa di Parigi) avrebbe commesso un errore di diritto nel dichiarare che i prodotti che commercializzava fossero soggetti al regolamento n. 258/97 laddove, trattandosi di insetti interi destinati al consumo come tali, essi sarebbero stati esclusi dall’ambito di applicazione di tale regolamento. In particolare, essa contesta alla cour administrative d’appel de Paris (Corte d’appello amministrativa di Parigi) di aver erroneamente interpretato l’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), di detto regolamento, in quanto tale disposizione avrebbe riguardato espressamente solo gli «ingredienti alimentari isolati a partire da animali», e non gli animali interi. Al riguardo, l’Entoma sostiene, richiamandosi al considerando 8 del regolamento 2015/2283, che l’inclusione degli insetti interi nella categoria dei «nuovi alimenti», risultante dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), sub v), del regolamento 2015/2283, non preciserebbe la precedente definizione, che avrebbe riguardato soltanto le parti di animali, ma ne avrebbe modificato la portata mediante un’aggiunta. Essa ne deduce che i prodotti alimentari che commercializzava sarebbero stati legalmente immessi in commercio anteriormente al 1o gennaio 2018 e avrebbero beneficiato pertanto delle misure transitorie di cui all’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento 2015/2283, che avrebbero consentito di mantenerli sul mercato purché fossero oggetto, entro il 2 gennaio 2020, di una domanda di autorizzazione in quanto «nuovi alimenti» o di una notifica in quanto alimenti tradizionali soggetti al regime definito da detto regolamento.

19

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze sostiene che non sarebbero sussistiti motivi di igiene per escludere l’immissione in commercio di insetti interi dall’ambito di applicazione del regolamento n. 258/97, in quanto il consumo di insetti interi presenterebbe i medesimi rischi per la salute del consumatore del consumo di ingredienti alimentari isolati a partire da animali.

20

Il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha ritenuto che, tenuto conto delle possibili interpretazioni divergenti dei termini del regolamento n. 258/97, la questione se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), di tale regolamento debba essere interpretato nel senso che esso include nel suo ambito di applicazione gli alimenti costituiti da animali interi destinati al consumo come tali ponga una seria difficoltà interpretativa del diritto dell’Unione.

21

Ciò premesso, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento [n. 258/97] debba essere interpretato nel senso che ricadono nel suo ambito di applicazione gli alimenti costituiti da animali interi destinati al consumo come tali, oppure si applichi soltanto agli ingredienti alimentari isolati a partire da insetti».

Sulla questione pregiudiziale

22

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 258/97 debba essere interpretato nel senso che insetti interi destinati all’alimentazione umana costituiscono «ingredienti alimentari isolati a partire da animali», ai sensi di detta disposizione, e rientrano pertanto nell’ambito di applicazione di tale regolamento.

23

Va rilevato, in via preliminare, che detta questione è rilevante solo per quanto riguarda l’applicazione del regolamento n. 258/97, che era applicabile ratione temporis al procedimento principale. Infatti, il regolamento 2015/2283, che ha abrogato e sostituito il regolamento n. 258/97 a partire dal 1o gennaio 2018, prevede espressamente che gli animali interi, insetti interi compresi, rientrino nel suo ambito di applicazione [considerando 8 e articolo 3, paragrafo 2, lettera a), sub v), del regolamento 2015/2283].

24

Al fine di rispondere alla questione del giudice del rinvio, si deve ricordare, in via preliminare, che, conformemente al suo articolo 1, paragrafo 1, il regolamento n. 258/97 ha ad oggetto la commercializzazione di nuovi prodotti alimentari e di nuovi ingredienti alimentari (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2016, Davitas, C‑448/14, EU:C:2016:839, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).

25

L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 258/97 è volto a delimitarne la sfera di applicazione, segnatamente, definendo cosa debba intendersi per «nuovi prodotti e ingredienti alimentari». Risulta dal tenore letterale stesso di detta disposizione che, per essere qualificati come «nuovi», ai sensi di tale regolamento, i prodotti alimentari o gli ingredienti alimentari devono soddisfare due condizioni cumulative. Da un lato, è necessario che tali prodotti o ingredienti alimentari «non siano stati ancora utilizzati in misura significativa» per il consumo umano nell’Unione prima del 15 maggio 1997, data di entrata in vigore di detto regolamento, e, dall’altro, che questi ultimi rientrino in una delle categorie espressamente previste all’articolo 1, paragrafo 2, lettere da c) a f), del medesimo regolamento (sentenza del 9 novembre 2016, Davitas, C‑448/14, EU:C:2016:839, punti da 18 a 21 e giurisprudenza ivi citata).

26

Nel caso di specie, occorre rilevare che il giudice del rinvio non interroga la Corte sulla prima condizione posta dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 258/97 per qualificare gli insetti interi destinati all’alimentazione umana come «nuovi prodotti e ingredienti alimentari», vale a dire quella secondo cui è necessario che la misura del consumo umano di insetti «non sia stata significativa» nell’Unione prima del 15 maggio 1997.

27

Per contro, il giudice del rinvio nutre dubbi riguardo all’applicazione della seconda condizione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 258/97. Più concretamente, esso chiede se si possa considerare che tale condizione è soddisfatta per il fatto che gli insetti interi potrebbero essere qualificati come «nuovi prodotti o ingredienti alimentari» in quanto rientrerebbero in una delle categorie definite all’articolo 1, paragrafo 2, lettere da c) a f), di detto regolamento, e in particolare in quella prevista alla lettera e) di quest’ultima disposizione, che fa riferimento agli «ingredienti alimentari isolati a partire da animali».

28

Al riguardo, occorre anzitutto rilevare che i termini «ingredienti alimentari isolati a partire da animali» non sono definiti dal regolamento n. 258/97.

29

Come risulta da una consolidata giurisprudenza, la determinazione del significato e della portata dei termini per i quali il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione dev’essere effettuata conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui essi sono utilizzati e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte (sentenze del 9 novembre 2016, Davitas, C‑448/14, EU:C:2016:839, punto 26, e del 26 ottobre 2017, The English Bridge Union, C‑90/16, EU:C:2017:814, punto 18).

30

In primo luogo, per quanto concerne il senso abituale dell’espressione «ingredienti alimentari isolati a partire da animali» nel linguaggio corrente, si deve rilevare che, se è pacifico che il termine «animali» deve essere inteso come comprendente gli insetti, l’utilizzo dei termini «ingredienti alimentari», associati all’espressione «isolati a partire da animali», porta a ritenere che il senso abituale da attribuire a tale espressione nel linguaggio corrente sia che solo gli ingredienti alimentari costituiti da parti di animali, ad esclusione degli animali (e quindi degli insetti) interi, erano contemplati all’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 258/97.

31

Infatti, da un lato, per quanto riguarda i termini «ingredienti alimentari», occorre rilevare che il regolamento n. 258/97 non definisce il termine «ingrediente». Tuttavia, questo termine, a prescindere dalla lingua ufficiale utilizzata, fa riferimento in generale ad un elemento che fa parte di un prodotto finale composito più ampio, in sostanza, un «prodotto alimentare» (o un «alimento»). Di conseguenza, un ingrediente non è, in linea di principio, un prodotto da consumare in sé e per sé, bensì, piuttosto, una sostanza o un prodotto da aggiungere ad altre sostanze per costituire un alimento.

32

Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, non risulta che gli animali interi possano essere qualificati come «ingrediente», in quanto essi costituiscono un «prodotto alimentare», e non un «ingrediente alimentare». Tale interpretazione è avvalorata, implicitamente, ma necessariamente, dalla formulazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 258/97, che opera una netta distinzione tra i «prodotti alimentari» (o «prodotti») e gli «ingredienti alimentari», utilizzando unicamente i termini «ingredienti alimentari» in relazione agli animali.

33

Inoltre, tale interpretazione corrisponde anche, in sostanza, alla definizione del termine «ingrediente» adottata in altre disposizioni legislative dell’Unione relative all’alimentazione, come quella prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU 2011, L 304, pag. 18).

34

Dall’altro lato, per quanto riguarda l’espressione «isolati a partire» da animali, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 37 e 38 delle sue conclusioni, essa fa riferimento ad un processo di estrazione dall’animale. Pertanto, nessuna interpretazione possibile di tale espressione può condurre a fare riferimento all’animale intero, salvo dover creare una tautologia, in cui gli animali interi sono «isolati a partire da» animali interi.

35

Inoltre, tale espressione si distingue chiaramente, in tutte le versioni linguistiche, dai termini «costituiti da», la cui portata è più ampia, che figurano nell’articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento n. 258/97, qualora le categorie di alimenti in questione rientrino nei «vegetali», nei «microorganismi», nei «funghi» o nelle «alghe», e che consentono di includere prodotti costituiti da un componente unico (ad esempio un «vegetale» intero). In proposito, il regolamento 2015/2283 include gli animali interi nel proprio ambito di applicazione quando fa riferimento agli «alimenti costituiti a partire da animali o da parti dei medesimi».

36

Dalle considerazioni che precedono risulta che l’espressione «ingredienti alimentari isolati a partire da animali» presenta un senso chiaro e preciso. Infatti, la formulazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 258/97 non riguarda gli «animali interi» e, di conseguenza, non include gli insetti interi.

37

In secondo luogo, occorre rilevare che l’interpretazione letterale di tale disposizione è coerente sia con il contesto in cui quest’ultima si colloca sia con gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 258/97.

38

In proposito, si deve anzitutto osservare che, come affermato dalla Commissione nelle sue osservazioni, non risulta che, utilizzando il termine «animali», il legislatore dell’Unione abbia inteso fare specifico riferimento agli insetti né che abbia preso in considerazione i rischi che il loro consumo comporta. Infatti, adottando il regolamento n. 258/97, sembra che il legislatore abbia deciso di disciplinare unicamente i prodotti di cui prevedeva l’immissione sul mercato nel 1997. Orbene, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 45 a 48 delle sue conclusioni, l’uso di insetti nell’industria agroalimentare è un fenomeno relativamente recente e, come risulta dal considerando 8 del regolamento 2015/2283, è proprio in vista degli «sviluppi scientifici e tecnologici avvenuti dal 1997» che detto legislatore ha deciso nel 2015, adottando il regolamento 2015/2283, «di rivedere, chiarire e aggiornare le categorie di alimenti che costituiscono nuovi alimenti» e di includere espressamente gli «insetti interi e le loro parti».

39

Occorre ricordare poi che, secondo una giurisprudenza costante, il regolamento n. 258/97 persegue una duplice finalità, consistente nel garantire il funzionamento del mercato interno dei nuovi prodotti alimentari e nel tutelare la sanità pubblica rispetto ai rischi che questi ultimi possono produrre (sentenza del 9 novembre 2016, Davitas, C‑448/14, EU:C:2016:839, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

40

Per quanto riguarda la finalità consistente nel garantire un livello elevato di tutela della salute umana, come fanno valere i governi francese e italiano nelle loro osservazioni, è vero che potrebbe sembrare illogico, da un punto di vista sanitario, voler assoggettare alla normativa gli ingredienti alimentari isolati a partire da insetti, escludendo gli insetti interi, in quanto un insetto intero è costituito dall’insieme delle sue parti e l’insetto intero, come le sue parti, è destinato ad essere ingerito dal consumatore, il che potrebbe quindi comportare gli stessi rischi dal punto di vista della salute pubblica.

41

Tuttavia, un’argomentazione del genere, basata su una delle due finalità del regolamento n. 258/97, non può essere sufficiente per giustificare un’interpretazione estensiva dei termini univoci «isolati a partire da animali», che avrebbe l’effetto di includere gli «animali interi» nell’ambito di applicazione di tale regolamento.

42

Da un lato, come risulta dai punti da 30 a 36 della presente sentenza, il senso abituale nel linguaggio corrente dei termini «isolati a partire da animali», contenuti nell’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 258/97, che, inoltre, è lo stesso in tutte le versioni linguistiche, porta a constatare che tali termini non includono manifestamente nell’ambito di applicazione di detta disposizione gli animali interi. Orbene, come rilevato sostanzialmente dall’avvocato generale al paragrafo 61 delle sue conclusioni, la formulazione chiara di tale disposizione non può, in linea di principio, essere rimessa in discussione da un’interpretazione teleologica di detta disposizione, che equivarrebbe ad ampliare l’ambito di applicazione di tale regolamento, ciò che spetta al solo legislatore dell’Unione decidere.

43

Infatti, come anche rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 72 e 73 delle sue conclusioni, un’interpretazione del genere non può andare contra legem. Tale limite, che risponde senza alcun dubbio ai principi imperativi di certezza del diritto e di prevedibilità della legge, è stato inoltre riconosciuto nell’ambito della giurisprudenza della Corte relativa al principio d’interpretazione conforme del diritto nazionale (sentenze del 15 aprile 2008, Impact, C‑268/06, EU:C:2008:223, punto 100, e del 24 gennaio 2012, Dominguez, C‑282/10, EU:C:2012:33, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

44

Dall’altro lato, e in ogni caso, un’interpretazione che porti ad escludere gli animali interi, come gli insetti, dall’ambito di applicazione del regolamento n. 258/97 non compromette di per sé l’obiettivo di tutela della salute umana. Infatti, come risulta dalle considerazioni che precedono, la circostanza che gli insetti interi non rientrino nell’ambito di applicazione di tale regolamento implica soltanto un’assenza di armonizzazione a livello dell’Unione delle condizioni della loro immissione sul mercato e, pertanto, che nessuna notifica o autorizzazione sarebbero necessarie in forza di detto regolamento. Orbene, secondo costante giurisprudenza, spetta agli Stati membri, in assenza di armonizzazione e in quanto sussistano incertezze, decidere il livello al quale essi intendono garantire la tutela della salute e della vita delle persone nonché il requisito della previa autorizzazione all’immissione in commercio delle derrate alimentari, pur tenendo conto del principio della libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2010, Solgar Vitamin’s France e a., C‑446/08, EU:C:2010:233, punto 35 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, il fatto che gli insetti interi siano esenti dalla valutazione di innocuità prevista dal regolamento n. 258/97 non esclude che gli Stati membri possano prevedere nella loro legislazione nazionale che l’eventualità di un pericolo per la sanità pubblica che potrebbero porre gli insetti interi debba essere oggetto di siffatta valutazione.

45

Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 258/97 deve essere interpretato nel senso che alimenti costituiti da animali interi destinati al consumo come tali, ivi compresi insetti interi, non rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento.

Sulle spese

46

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

L’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, come modificato dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, deve essere interpretato nel senso che alimenti costituiti da animali interi destinati al consumo come tali, ivi compresi insetti interi, non rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.