SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

17 settembre 2020 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Nozione – Naufragio della petroliera Erika – Regime di aiuti a favore di imprese di acquacoltura e di pesca – Decisione che dichiara il regime di aiuti parzialmente incompatibile con il mercato comune e che ordina il recupero degli aiuti versati – Sindacato di validità – Esame d’ufficio – Ricevibilità – Mancata proposizione di un ricorso di annullamento da parte della resistente nel procedimento principale – Riduzione di oneri sociali – Contributi dei dipendenti – Vantaggio – Determinazione del soggetto su cui grava l’obbligo di restituzione»

Nella causa C‑212/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), con decisione del 15 febbraio 2019, pervenuta in cancelleria il 6 marzo 2019, nel procedimento

Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

contro

Compagnie des pêches de Saint-Malo,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, P.G. Xuereb (relatore) e T. von Danwitz, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: R. Schiano, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 novembre 2019,

considerate le osservazioni presentate:

per la Compagnie des pêches de Saint-Malo, da F.-H. Briard e B. de Dreuzy, avocats, nonché da A. Bodmer;

per il governo francese, da E. de Moustier e P. Dodeller, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da V. Bottka e C. Georgieva-Kecsmar, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 marzo 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della decisione 2005/239/CE della Commissione, del 14 luglio 2004, riguardante certe misure di aiuto attuate dalla Francia a favore degli acquacoltori e dei pescatori (GU 2005, L 74, pag. 49; in prosieguo: la «decisione controversa»).

2

Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation (Ministro dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, Francia) e la Compagnie des pêches de Saint-Malo in merito a un ordine di recupero emesso relativamente agli aiuti che tale società aveva percepito in applicazione delle misure nazionali oggetto della decisione controversa.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 17, 18, 20, 55, 56, 98 e 99 della decisione controversa sono così formulati:

«(17)

Con due circolari, una del 15 aprile 2000 e l’altra del 13 luglio 2000, il ministro dell’Agricoltura e della Pesca ha deciso di far beneficiare l’insieme delle imprese del settore di una riduzione del 50% degli oneri sociali relativamente al periodo dal 15 aprile al 15 luglio 2000 per gli acquacoltori e dal 15 aprile 2000 al 15 ottobre 2000 per i pescatori.

(18)

Tale riduzione ha riguardato i contributi a carico del datore di lavoro e dei dipendenti e si è applicat[a] all’insieme dei pescatori e acquacoltori della Francia metropolitana e dei dipartimenti d’oltremare.

(...)

(20)

Per i contributi versati all’[Établissement national des invalides de la marine (Ente nazionale degli invalidi della marina)], il tasso di riduzione era pari al 50%, sia per i contributi dei dipendenti che per quelli del datore di lavoro. (...)

(...)

(55)

Le diverse misure oggetto della presente decisione (riduzione di oneri sociali e finanziari, esonero dai canoni demaniali) favoriscono certe imprese che esercitano un’attività specifica, ossia le imprese di acquacoltura o di pesca, le quali sono così dispensate da certi oneri che avrebbero normalmente dovuto sostenere.

(56)

Queste misure comportano una perdita di risorse per lo Stato, o direttamente (riduzione di oneri finanziari ed esonero dai canoni demaniali), o indirettamente, in quanto lo Stato deve compensare le perdite subite dall’organismo che riscuote gli oneri sociali. Vi è dunque presenza di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, [CE (divenuto articolo 107, paragrafo 1, TFUE)].

(…)

(98)

(...) [L]a Commissione ritiene che la riduzione generale degli oneri sociali a favore dei pescatori per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre non possa essere dichiarata compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), [CE (divenuto articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE)].

(99)

In quanto aiuto al funzionamento concesso all’insieme delle imprese di pesca senza esigere un qualsiasi obbligo in contropartita, la misura d’aiuto in questione è incompatibile con il mercato comune a norma del punto 1.2, quarto comma, terzo trattino, delle linee direttrici del 1997 [per l’esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell’acquacoltura, adottate nel 1997].

(...)».

4

L’articolo 3 di tale decisione così dispone:

«La misura d’aiuto cui la Francia ha dato esecuzione a favore dei pescatori sotto forma di riduzione degli oneri sociali per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre 2000 è incompatibile con il mercato comune».

5

Ai sensi dell’articolo 4 di detta decisione:

«1.   La Francia adotta tutte le misure necessarie a recuperare presso i [rispettivi] beneficiari gli aiuti di cui [all’articolo 3] e già messi illegalmente a loro disposizione.

2.   Il recupero ha luogo senza indugio conformemente alle procedure del diritto nazionale, a condizione che esse permettano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. Gli aiuti da recuperare sono maggiorati degli interessi a decorrere dalla data alla quale sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero. (...)».

Diritto francese

6

L’articolo L. 741-9 del code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima), nella versione applicabile al procedimento principale, dispone quanto segue:

«Le risorse della previdenza sociale dei dipendenti agricoli sono costituite:

I.- Per l’assicurazione malattia, maternità, invalidità e morte:

1o Da un contributo basato:

a)

sulle retribuzioni o sui redditi percepiti dagli assicurati, a carico dei datori di lavoro e degli assicurati;

b)

sui benefici pensionistici, sia che siano stati finanziati interamente o parzialmente con un contributo del datore di lavoro, sia che abbiano dato luogo a riscatto di contributi, ad esclusione dei bonus o delle maggiorazioni per figli [a carico] diversi dalle annualità supplementari, a carico dei titolari;

c)

sulle indennità e sui redditi sostitutivi di cui all’articolo L. 131-2 del code de la sécurité sociale [(codice della sicurezza sociale)], a carico dei titolari

2° Da una frazione del gettito dei contributi sociali di cui agli articoli L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1 del codice della sicurezza sociale.

II.- Per l’assicurazione vecchiaia, da un contributo basato:

a)

sulle retribuzioni o sui redditi percepiti dagli assicurati nei limiti di un massimale, a carico dei datori di lavoro e degli assicurati;

b)

sull’insieme delle retribuzioni o dei redditi percepiti dagli assicurati, a carico dei datori di lavoro;

III.- Per l’assicurazione di vedovanza, da un contributo basato sulle remunerazioni o sui redditi percepiti dagli assicurati, a carico di questi ultimi».

7

L’articolo 4 del décret du 17 juin 1938, relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins (decreto del 17 giugno 1938, relativo alla riorganizzazione e all’unificazione del regime di assicurazione dei lavoratori marittimi), nella versione applicabile al procedimento principale, prevede quanto segue:

«Fatta eccezione per i lavoratori marittimi feriti o malati, presi a carico dal loro armatore o dalla cassa generale di previdenza, l’iscrizione a tale cassa comporta il versamento di contributi personali e di contributi a carico del datore di lavoro alle condizioni stabilite agli articoli L. 41 e L. 42 del code des pensions de retraite des marins [(codice delle pensioni dei lavoratori marittimi)].

Quando un periodo di servizio è computato solo parzialmente, ai fini della pensione, nella cassa pensione dei lavoratori marittimi, i contributi restano dovuti alla cassa generale di previdenza per l’intero periodo in questione».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

8

A seguito, da un lato, dell’inquinamento da idrocarburi causato dal naufragio della nave Erika nel Golfo di Guascogna il 12 dicembre 1999 e, dall’altro, degli ingenti danni provocati nella metà meridionale della Francia dalla violenta tempesta verificatasi il 27 e il 28 dicembre 1999, la Repubblica francese ha adottato un meccanismo di indennizzo a favore dei pescatori e degli acquacoltori, per far fronte alle perdite sofferte.

9

Diverse misure di indennizzo sono state inizialmente previste nei confronti dei pescatori e degli acquacoltori dei sei dipartimenti francesi della costa atlantica direttamente colpiti da tali eventi, vale a dire quelli che vanno dal Finistère alla Gironda.

10

Con due circolari del 15 aprile e del 13 luglio 2000, la Repubblica francese ha adottato diverse misure complementari, fra cui far beneficiare la generalità delle imprese del settore interessato di una riduzione del 50% degli oneri sociali relativamente al periodo dal 15 aprile al 15 luglio 2000, per gli acquacoltori, e dal 15 aprile al 15 ottobre 2000, per i pescatori. Tale riduzione ha riguardato sia i contributi a carico del datore di lavoro che quelli dei dipendenti ed è stata applicata all’insieme dei pescatori e degli acquacoltori della Francia metropolitana e dei dipartimenti d’oltremare.

11

Le autorità francesi hanno attuato immediatamente tali diverse misure, che sono state comunicate alla Commissione solo con lettera del 21 giugno 2000.

12

Con la decisione controversa la Commissione ha qualificato una parte di tali misure, in particolare quella relativa alle riduzioni degli oneri sociali dei pescatori, come aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune e ha ordinato il recupero immediato delle somme corrispondenti a tali riduzioni. Né la Repubblica francese né alcuno dei beneficiari delle misure di cui trattasi hanno contestato la legittimità di tale decisione mediante un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

13

A seguito dell’adozione di detta decisione, hanno avuto luogo vari scambi di corrispondenza tra la Commissione e le autorità francesi, in occasione dei quali queste ultime, in un primo momento, hanno invitato la Commissione a riconsiderare la propria posizione e, in un secondo momento, le hanno comunicato che, secondo uno studio riguardante le imprese presso le quali occorreva recuperare gli aiuti controversi, talune risultavano aver cessato la loro attività, mentre altre stavano incontrando notevoli difficoltà sul piano economico.

14

Il 23 dicembre 2009, ritenendo che la Repubblica francese non avesse ancora dato esecuzione alla decisione controversa, la Commissione ha proposto dinanzi alla Corte un ricorso per inadempimento di uno Stato, che ha dato luogo alla sentenza del 20 ottobre 2011, Commissione/Francia (C‑549/09, non pubblicata, EU:C:2011:672).

15

Con tale sentenza la Corte ha dichiarato che, non avendo dato esecuzione alla decisione controversa entro il termine prescritto, la Repubblica francese era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 288, quarto comma, TFUE e dell’articolo 4 della stessa decisione. Essa ha inoltre dichiarato, ai punti 42 e 43 di detta sentenza, in risposta all’argomento sollevato dalla Repubblica francese, riportato al punto 23 della medesima sentenza, vertente sul fatto che «le somme corrispondenti alle riduzioni degli oneri a carico dei dipendenti non dovrebbero essere oggetto di restituzione in quanto versate dalle imprese agli organismi competenti», che detto argomento equivaleva in realtà a contestare la valutazione compiuta dalla Commissione, nella decisione controversa, come «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, della riduzione degli oneri sociali a carico del datore di lavoro e dei dipendenti e che essa non era tenuta, nell’ambito di un tale ricorso per inadempimento, a prendere posizione sulla legittimità di detta decisione.

16

In seguito alla pronuncia della sentenza del 20 ottobre 2011, Commissione/Francia (C‑549/09, non pubblicata, EU:C:2011:672), la Commissione, con lettera del 20 dicembre 2012, ha chiesto alla Repubblica francese di avviare nuovamente la procedura di recupero degli aiuti in questione presso le imprese beneficiarie degli stessi, al fine di recuperare anche le somme corrispondenti alle riduzioni dei contributi dei dipendenti, circostanza di cui la Repubblica francese ha preso atto con una lettera del 7 febbraio 2013.

17

In applicazione di tale richiesta, il 22 febbraio 2013, il directeur régional des finances publiques de Bretagne (direttore regionale dell’amministrazione tributaria della Bretagna, Francia) ha emesso un ordine di recupero nei confronti della Compagnie des pêches de Saint-Malo, per un importo corrispondente alla riduzione dei contributi dei dipendenti di cui tale società avrebbe beneficiato tra il 15 aprile e il 15 ottobre 2000, ossia EUR 84550,08, maggiorati degli interessi di mora.

18

Tale ordine di recupero è stato impugnato da detta società dinanzi al tribunal administratif de Rennes (Tribunale amministrativo di Rennes, Francia), il quale lo ha annullato con decisione del 25 giugno 2015. L’appello proposto dal ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, chargé des relations internationales sur le climat (Ministro dell’Ambiente, dell’Energia e delle Risorse marine, responsabile delle relazioni internazionali sul clima, Francia) è stato respinto dalla cour administrative d’appel de Nantes (Corte d’appello amministrativa di Nantes, Francia) con sentenza del 14 aprile 2017. Quest’ultima è stata impugnata con ricorso per cassazione, proposto il 14 giugno 2017, dal ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation (Ministro dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, Francia) dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), con l’argomento, in particolare, che il giudice d’appello, da un lato, aveva commesso un errore di diritto stabilendo che le esenzioni per i contributi dei dipendenti di cui trattasi non avevano avvantaggiato le imprese di pesca, benché tali esenzioni fossero state qualificate, dalla Commissione, come aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune, e, dall’altro, aveva snaturato gli atti del fascicolo al suo esame considerando che dall’istruzione risultasse che la riduzione dei contributi dei dipendenti aveva automaticamente aumentato l’importo del salario netto versato ai dipendenti interessati.

19

Dalle indicazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, dopo aver respinto i primi motivi dedotti dalla Compagnie des pêches de Saint-Malo, vertenti, in sostanza, sul fatto che l’ordine di recupero controverso violava i requisiti di motivazione derivanti dal diritto dell’Unione, nonché i principi della tutela del legittimo affidamento, della certezza del diritto e della ragionevolezza dei termini, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha respinto la domanda di tale società di adire in via pregiudiziale la Corte, a norma dell’articolo 267 TFUE, per un esame della validità della decisione controversa. Basandosi sulle sentenze del 9 marzo 1994, TWD Textilwerke Deggendorf (C‑188/92, EU:C:1994:90), del 19 ottobre 2000, Italia e Sardegna Lines/Commissione (C‑15/98 e C‑105/99,EU:C:2000:570), e del 25 luglio 2018, Georgsmarienhütte e a. (C‑135/16, EU:C:2018:582), il giudice del rinvio ha ritenuto, infatti, che, in quanto beneficiaria effettiva di aiuti individuali concessi in base al regime di aiuti di cui la Commissione aveva ordinato il recupero, la suddetta società fosse, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, direttamente e individualmente interessata dalla decisione controversa e che, non avendo impugnato quest’ultima dinanzi alla Corte mediante un ricorso di annullamento, non potesse contestarne la validità nell’ambito di un ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti presi dalle autorità nazionali in sua esecuzione.

20

Per quanto riguarda l’ultimo motivo sollevato dalla Compagnie des pêches de Saint-Malo, vertente, in sostanza, sul fatto che la decisione controversa comporterebbe unicamente il recupero delle somme corrispondenti alle riduzioni dei contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione di quelle relative ai contributi dei dipendenti, dal momento che queste ultime dovrebbero essere recuperate presso i dipendenti delle imprese di pesca, che ne sono stati gli unici beneficiari effettivi, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha osservato anzitutto che, sebbene la decisione controversa indichi, al suo considerando 18, relativo alla descrizione delle misure nazionali di cui trattasi, che la riduzione in questione ha riguardato i contributi a carico del datore di lavoro e dei dipendenti, nelle restanti parti della decisione viene fatta menzione dei «contributi sociali» tout court, senza esplicitare se le riduzioni dei contributi di cui era stato ordinato il recupero riguardassero anche i contributi dei dipendenti. Esso ha peraltro precisato che, in forza delle disposizioni nazionali citate ai punti 6 e 7 della presente sentenza, i contributi a carico del datore di lavoro versati al regime dei dipendenti agricoli e a quello dei lavoratori marittimi erano dovuti dalle imprese di pesca, nella loro qualità di datore di lavoro, mentre i contributi dei dipendenti erano dovuti dai dipendenti stessi. Questi ultimi contributi non graverebbero sulle imprese di pesca, che si limiterebbero a trattenerli dallo stipendio dei loro dipendenti, per ogni busta paga. Pertanto, le riduzioni dei contributi dei dipendenti si ripercuoterebbero sui dipendenti, che ne sarebbero i diretti beneficiari, nella misura in cui essi riceverebbero un salario netto aumentato di una somma corrispondente alle riduzioni di tali contributi.

21

Secondo il Conseil d’État (Consiglio di Stato), la risposta a quest’ultimo motivo della Compagnie des pêches de Saint-Malo richiede di stabilire se la decisione controversa debba essere interpretata nel senso che essa dichiara incompatibili con il mercato comune solo le riduzioni dei contributi a carico del datore di lavoro, in quanto le riduzioni dei contributi dei dipendenti non avvantaggerebbero direttamente le imprese di pesca e, pertanto, non potrebbero ricadere nell’ambito di applicazione dell’articolo 107 TFUE, o, al contrario, nel senso che l’incompatibilità riguarda anche quest’ultimo tipo di riduzioni. In tale seconda ipotesi, si porrebbe la questione di stabilire anche se le imprese di pesca i cui dipendenti hanno beneficiato delle riduzioni dei contributi dei dipendenti abbiano beneficiato della totalità di tali riduzioni o solo di una parte. Il giudice del rinvio si interroga, in quest’ultima ipotesi, sul modo in cui tale parte delle riduzioni debba essere calcolata. Si porrebbe altresì la questione se lo Stato membro al quale è indirizzato l’ordine di recupero sia tenuto a disporre la restituzione, da parte dei dipendenti interessati, della parte di aiuto di cui avrebbero beneficiato.

22

In tale contesto, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se la decisione [controversa] debba essere interpretata nel senso che essa dichiara incompatibili con il mercato comune unicamente le riduzioni dei contributi dei datori di lavoro, posto che le riduzioni dei contributi dei dipendenti non portano un beneficio alle imprese e non possono quindi rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 107 [TFUE], o se, invece, debba essere interpretata nel senso che essa dichiara incompatibili anche le riduzioni dei contributi dei dipendenti.

2)

Nell’ipotesi in cui la Corte considerasse che la decisione [controversa] deve essere interpretata nel senso che essa dichiara incompatibili anche le riduzioni dei contributi dei dipendenti, se occorra ritenere che l’impresa abbia beneficiato di tali riduzioni interamente o soltanto in parte. In quest’ultimo caso, come debba essere valutata tale parte. Se lo Stato membro sia tenuto a ordinare ai dipendenti interessati la restituzione, totale o parziale, della parte di aiuto di cui avrebbero beneficiato».

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

23

Basandosi sulle sentenze del 9 marzo 1994, TWD Textilwerke Deggendorf (C‑188/92, EU:C:1994:90), e del 25 luglio 2018, Georgsmarienhütte e a. (C‑135/16, EU:C:2018:582), la Commissione eccepisce, in via principale, l’irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. A suo avviso, le due questioni sollevate dal Conseil d’État (Consiglio di Stato), pur essendo state formulate come questioni interpretative, mirano in realtà a rimettere in discussione la validità della decisione controversa nella parte in cui ha qualificato come aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune la riduzione dei contributi dei dipendenti di cui trattasi nel procedimento principale e ha ordinato il recupero degli importi corrispondenti a tale riduzione. Tale qualificazione delle questioni pregiudiziali sarebbe corroborata sia dallo scopo e dal senso stesso delle questioni così formulate, che dal contesto del rinvio, vale a dire un ricorso per cassazione, dinanzi ad un giudice nazionale, nell’ambito del quale la resistente nel procedimento principale avrebbe contestato la validità di tale decisione.

24

Secondo la Commissione, una lettura restrittiva della decisione controversa, nel senso che la domanda di recupero riguarderebbe solo le somme corrispondenti alle riduzioni dei contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione di quelle relative ai contributi dei dipendenti, equivarrebbe, in sostanza, a dare alla Compagnie des pêches de Saint-Malo la possibilità di contestare la legittimità di tale decisione mediante una questione pregiudiziale asseritamente vertente sull’interpretazione di detta decisione. Orbene, siffatta possibilità sarebbe esclusa dalla giurisprudenza della Corte menzionata al punto precedente della presente sentenza, in quanto tale società non ha proposto un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE avverso detta decisione, benché, nella sua qualità di beneficiaria di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il mercato comune, essa sarebbe stata «senza alcun dubbio legittimata» a impugnarla. Altrimenti detto, non essendosi avvalsa di tale mezzo di ricorso entro i termini impartiti, la società interessata non potrebbe rimettere in discussione la validità della decisione nell’ambito di un ricorso avverso i provvedimenti nazionali di esecuzione della decisione stessa.

25

Ebbene, occorre osservare, da un lato, che, come sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 22 delle sue conclusioni, indipendentemente dalla portata della prima questione sollevata dal giudice del rinvio, la seconda questione contiene chiaramente una domanda di interpretazione. Pertanto, la circostanza che la Compagnie des pêches de Saint-Malo non abbia contestato la legittimità della decisione controversa mediante un ricorso di annullamento potrebbe influire sulla ricevibilità della prima questione, ma in nessun caso comportare l’irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale nel suo insieme (v., in tal senso, sentenza del 17 febbraio 2011, Bolton Alimentari, C‑494/09, EU:C:2011:87, punto 21).

26

Dall’altro lato, per quanto riguarda la ricevibilità della prima questione, occorre constatare che, nonostante l’intenzione del giudice del rinvio sembri essere stata quella di attenersi a una domanda di interpretazione, al fine di stabilire se l’ordine di recupero emesso dalla Commissione ai sensi della decisione controversa riguardi non solo le somme corrispondenti alle riduzioni dei contributi a carico del datore di lavoro, ma anche quelle corrispondenti alle riduzioni dei contributi dei dipendenti, dalla formulazione stessa di tale questione si evince altresì che il giudice del rinvio interroga la Corte sulla valutazione effettuata dalla Commissione, nella decisione controversa, per classificare come «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la riduzione dei contributi dei dipendenti. Di conseguenza, deve ritenersi che viene richiesto, implicitamente, un giudizio di validità di tale decisione.

27

A tal proposito, occorre ricordare che, sebbene, nell’ambito della ripartizione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte ai fini dell’applicazione dell’articolo 267 TFUE, spetti ai giudici nazionali valutare la pertinenza delle questioni sollevate, è tuttavia compito della Corte ricavare, dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, quegli elementi di diritto dell’Unione che richiedono, tenuto conto dell’oggetto della controversia, un’interpretazione o un giudizio di validità (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 1980, Roquette Frères, 145/79, EU:C:1980:234, punto 7).

28

Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 25 a 31 delle sue conclusioni, dalla giurisprudenza risulta che i dubbi espressi dal giudice del rinvio riguardo alla validità di un atto dell’Unione, o il fatto che una tale questione sia stata sollevata nel procedimento principale, costituiscono elementi di cui la Corte tiene conto nel valutare se occorra trattare d’ufficio la questione della validità di un atto del quale, formalmente, il giudice del rinvio ha chiesto solo l’interpretazione (v., in tal senso, sentenze del 13 dicembre 1989, Parigi, C‑204/88, EU:C:1989:643, punto 8; dell’11 giugno 2009, Hans Christophorus Oymanns, C‑300/07, EU:C:2009:358, punti 4647; del 6 ottobre 2015, Schrems, C‑362/14, EU:C:2015:650, punto 67, nonché del 16 luglio 2020, Facebook Ireland e Schrems, C‑311/18, EU:C:2020:559, punti da 159 a 161).

29

Nel caso di specie, occorre constatare che, da un lato, dalla decisione di rinvio e dal fascicolo a disposizione della Corte risulta che, nel suo ricorso proposto dinanzi al giudice nazionale di primo grado, la Compagnie des pêches de Saint-Malo contestava direttamente la validità della decisione controversa nella parte in cui aveva qualificato la riduzione dei contributi dei dipendenti di cui trattasi come aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune. Dall’altro lato, sottolineando, come rilevato ai punti 20 e 21 della presente sentenza, che la riduzione di tali contributi dei dipendenti, per il fatto di non avvantaggiare direttamente le imprese di pesca, non poteva, ipso iure, rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 107 TFUE, detto giudice ha anch’esso manifestato dubbi sulla validità della decisione controversa.

30

Così, anche se le questioni pregiudiziali vertono formalmente sull’interpretazione della decisione controversa, occorre, al fine di fornire una risposta completa al giudice del rinvio, esaminare anche la validità di tale decisione.

31

Tuttavia, come emerge dalla giurisprudenza della Corte, una questione vertente sulla validità non può essere trattata d’ufficio nel caso in cui la resistente nel procedimento principale sia stata senza alcun dubbio legittimata a chiedere l’annullamento della decisione controversa (v., in tal senso, sentenze del 18 luglio 2007, Lucchini, C‑119/05, EU:C:2007:434, punto 56; dell’8 luglio 2010, Afton Chemical, C‑343/09, EU:C:2010:419, punti da 19 a 25, nonché del 25 luglio 2018, Georgsmarienhütte e a., C‑135/16, EU:C:2018:582, punto 37).

32

Orbene, occorre considerare che, nel caso di specie, nel momento in cui la Compagnie des pêches de Saint-Malo avrebbe potuto contestare la decisione controversa mediante un ricorso dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 263 TFUE, non era certo che essa fosse legittimata ad agire contro la parte di tale decisione relativa ai contributi dei dipendenti, in quanto, in particolare, come risulta dal fascicolo a disposizione della Corte, tali contributi non gravavano sulle imprese di pesca, nella loro qualità di datori di lavoro, bensì sui dipendenti, i quali erano stati i beneficiari effettivi delle corrispondenti riduzioni.

33

Inoltre, come sottolineato ai punti 16 e 17 della presente sentenza, essendo stata debitamente informata solo a seguito della pronuncia della sentenza del 20 ottobre 2011, Commissione/Francia (C‑549/09, non pubblicata, EU:C:2011:672), del fatto che l’ordine di recupero emesso dalla Commissione riguardava anche le somme corrispondenti alle riduzioni dei contributi dei dipendenti, la Compagnie des pêches de Saint-Malo poteva ritenere, prima della scadenza del termine di ricorso cui la vincolava l’articolo 263 TFUE, di non aver un interesse giuridico ad impugnare la decisione controversa, al fine di opporsi al recupero di tali somme. Peraltro, non è escluso che, seppure avesse impugnato detta decisione, il Tribunale avrebbe rilevato d’ufficio, per tali ragioni, nonché per quelle esposte dall’avvocato generale al paragrafo 49 delle sue conclusioni, l’assenza di interesse ad agire in capo alla società.

34

Occorre ricordare, a tal riguardo, che, per costante giurisprudenza, l’interesse ad agire, che deve essere concreto e attuale, costituisce una condizione di ricevibilità del ricorso proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2011, ACEA/Commissione, C‑319/09 P, non pubblicata, EU:C:2011:857, punto 67 e giurisprudenza ivi citata); la sua assenza rappresenta un motivo di irricevibilità di ordine pubblico che può essere rilevato d’ufficio dalla Corte (v., in tal senso, ordinanza del 7 ottobre 1987, d. M./Consiglio e CES, 108/86, EU:C:1987:426, punto 10).

35

Alla luce di tali elementi, si deve ritenere che non consta in modo manifesto che un ricorso di annullamento proposto dalla resistente nel procedimento principale sarebbe stato ricevibile.

36

Tutto ciò considerato, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile nel suo complesso.

Sulla validità della decisione controversa nella parte in cui qualifica come aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune la riduzione dei contributi dei dipendenti di cui trattasi

37

In via preliminare, va rilevato che, come risulta dal punto 42 della sentenza del 20 ottobre 2011, Commissione/Francia (C‑549/09, non pubblicata, EU:C:2011:672), nella decisione controversa la Commissione ha qualificato la riduzione degli oneri sociali a carico sia del datore di lavoro che dei dipendenti come «aiuto di Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Infatti, sebbene, all’articolo 3 di tale decisione, la Commissione si sia limitata a fare riferimento alle riduzioni degli oneri sociali, dai considerando 18 e 20 della medesima decisione emerge che la nozione di «oneri sociali» comprendeva sia i contributi a carico del datore di lavoro che i contributi dei dipendenti.

38

Secondo una giurisprudenza costante, la qualificazione di una misura come «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, richiede che siano soddisfatti tutti i presupposti seguenti. In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra gli Stati membri. In terzo luogo, esso deve concedere un vantaggio selettivo all’impresa beneficiaria. In quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Azienda Napoletana Mobilità, C‑659/17, EU:C:2019:633, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

39

Per quanto riguarda il presupposto secondo cui la misura di cui trattasi nel procedimento principale deve intendersi come la concessione di un vantaggio al beneficiario, da una giurisprudenza parimenti costante della Corte risulta che sono considerati aiuti di Stato gli interventi che, sotto qualsiasi forma, siano atti a favorire direttamente o indirettamente determinate imprese, o che debbano ritenersi un vantaggio economico che l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (v., in tal senso, sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, C‑280/00, EU:C:2003:415, punti 8384 nonché giurisprudenza ivi citata).

40

Occorre altresì ricordare che la nozione di aiuto ricomprende le agevolazioni concesse dalle autorità pubbliche che, sotto varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa. Pertanto, uno sgravio parziale degli oneri sociali a carico delle imprese di un particolare settore industriale costituisce un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, se tale misura è diretta ad esentare parzialmente dette imprese dagli oneri pecuniari derivanti dalla normale applicazione del sistema generale di previdenza sociale, senza che questo esonero sia giustificato dalla natura o dalla struttura di tale sistema (sentenza del 5 ottobre 1999, Francia/Commissione, C‑251/97, EU:C:1999:480, punti 3536 nonché giurisprudenza ivi citata).

41

La Corte ha inoltre sottolineato che il carattere sociale degli interventi statali non è sufficiente per sottrarli ipso facto alla qualifica di «aiuti», ai sensi dell’articolo 107 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 5 ottobre 1999, Francia/Commissione, C‑251/97, EU:C:1999:480, punto 37 e giurisprudenza ivi citata), dal momento che il paragrafo 1 di tale articolo non distingue gli interventi statali a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti (v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 2011, Comitato Venezia vuole vivere e a./Commissione, C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, EU:C:2011:368, punto 94 e giurisprudenza ivi citata).

42

Nel caso di specie, per quanto riguarda le riduzioni dei contributi dei dipendenti disposte dalla Repubblica francese a favore dei pescatori per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre 2000, è pacifico che tali contributi non gravano sulle imprese di pesca, nella loro qualità di datori di lavoro, ma sono a carico dei dipendenti, che sono i beneficiari effettivi delle suddette riduzioni. Infatti, dalla decisione di rinvio risulta che, in forza delle disposizioni nazionali applicabili, il cui contenuto è stato ripreso ai punti 6 e 7 della presente sentenza, le suddette imprese, nella loro qualità di datori di lavoro, sono tenute soltanto a trattenere i suddetti contributi dallo stipendio dei loro dipendenti, su ogni busta paga, per riversarli agli enti previdenziali competenti.

43

Le somme che un’impresa di pesca, come la resistente nel procedimento principale, trattiene dagli stipendi dei propri dipendenti a titolo di contributi dei dipendenti devono corrispondere esattamente a quelle che essa riversa agli enti previdenziali per conto dei medesimi dipendenti. Pertanto, dato che le imprese di pesca svolgono solo una funzione di semplice intermediario tra i loro dipendenti e tali enti previdenziali e che, di conseguenza, la misura della riduzione dei contributi dei dipendenti di cui trattasi nel procedimento principale resta neutra nei loro confronti, si deve ritenere che detta misura non riguardi oneri gravanti sul bilancio di tali imprese (v., in tal senso, ordinanza del 22 ottobre 2015, Commissione/Grecia, C‑530/14 P, non pubblicata, EU:C:2015:727, punti da 32 a 34).

44

Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 69 delle sue conclusioni, occorre ritenere che l’obbligo di versamento agli enti competenti delle somme corrispondenti ai contributi dei dipendenti non consente, di per sé, di dedurre che la riduzione di questi stessi contributi conferisce alle imprese interessate un vantaggio diretto di importo equivalente a quello di tale riduzione.

45

Tali considerazioni non sono rimesse in discussione dal rinvio operato, sia dal governo francese che dalla Commissione, alla sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/Aer Lingus e Ryanair Designated Activity (C‑164/15 P e C‑165/15 P, EU:C:2016:990), poiché, come sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 68 e da 71 a 74 delle sue conclusioni, a differenza della presente causa, le misure in questione nella causa che ha dato luogo a quella sentenza sono state considerate dalla Corte come aventi un impatto sul bilancio delle compagnie aeree convenute.

46

Al contrario, le suddette considerazioni sono corroborate dalla circostanza che la misura di riduzione dei contributi dei dipendenti di cui trattasi nel procedimento principale era rivolta unicamente ai dipendenti delle imprese di pesca, i quali ne erano gli unici beneficiari effettivi, in quanto tale misura equivaleva, in sostanza, a imporre a dette imprese l’obbligo di aumentare il salario netto dei loro dipendenti in proporzione alle esenzioni per i contributi dei dipendenti normalmente versati da ciascuno di essi.

47

Certamente, si deve rilevare, al pari dell’avvocato generale al paragrafo 64 delle sue conclusioni, che la circostanza che la riduzione dei contributi dei dipendenti favorisca direttamente i dipendenti delle imprese interessate e non tali imprese non esclude che un aiuto i cui beneficiari diretti sono i dipendenti di un’impresa possa costituire un aiuto indiretto concesso a favore di tale impresa (v., in tal senso, sentenza del 28 luglio 2011, Mediaset/Commissione, C‑403/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:533, punto 81).

48

Tuttavia, è sufficiente rilevare, a tal riguardo, che né la decisione controversa né il fascicolo a disposizione della Corte contengono indicazioni secondo cui le imprese interessate hanno beneficiato indirettamente di un aiuto di Stato. Peraltro, dalla decisione controversa, in particolare dal suo considerando 55, emerge chiaramente che il vantaggio evocato dalla Commissione consisteva, per tali imprese, non in un beneficio indiretto, ma in un beneficio diretto.

49

Si deve pertanto ritenere che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nel dedurre, al considerando 55 della decisione controversa, che le riduzioni degli oneri sociali erano, integralmente, misure che favorivano le imprese di pesca, in quanto queste ultime sarebbero state dispensate da oneri che avrebbero normalmente dovuto sostenere.

50

Tale errore è sufficiente perché sia constatata l’invalidità della decisione controversa nella misura in cui, nonostante manchi il presupposto dell’esistenza di un procurato vantaggio a un’impresa, indispensabile ai fini di una tale qualificazione sulla base della giurisprudenza citata ai punti 38 e 39 della presente sentenza, essa qualifica come aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune la riduzione dei contributi dei dipendenti di cui trattasi nel procedimento principale.

51

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve constatare che la decisione controversa è invalida nella misura in cui qualifica come aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune la riduzione dei contributi dei dipendenti disposta dalla Repubblica francese a favore dei pescatori per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre 2000.

52

Poiché tale constatazione di invalidità rende superflua la risposta alle due questioni vertenti sull’interpretazione della decisione controversa sollevate dal giudice del rinvio, non occorre rispondere a tali questioni.

Sulle spese

53

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

La decisione 2005/239/CE della Commissione, del 14 luglio 2004, riguardante certe misure di aiuto attuate dalla Francia a favore degli acquacoltori e dei pescatori, è invalida nella misura in cui qualifica come aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune la riduzione dei contributi dei dipendenti disposta dalla Repubblica francese a favore dei pescatori per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre 2000.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.