CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

EVGENI TANCHEV

presentate il 23 aprile 2020 ( 1 )

Causa C‑461/18 P

Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd

contro

Distillerie Bonollo SpA,

Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA,

Distillerie Mazzari SpA,

Caviro Distillerie Srl,

Consiglio dell’Unione europea

«Impugnazione – Dumping – Importazioni di acido tartarico originario della Cina – Impugnazione proposta da un interveniente in primo grado – Articolo 11, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009 – Ricorso di annullamento proposto da un produttore dell’Unione – Ricevibilità – Incidenza diretta»

1.

Con la presente impugnazione, la Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd chiede alla Corte l’annullamento della sentenza del 3 maggio 2018, Distillerie Bonollo e a./Consiglio (in prosieguo: la «sentenza impugnata») ( 2 ) con cui il Tribunale ha annullato il regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio (in prosieguo: il «regolamento controverso») ( 3 ).

2.

Poiché la Changmao Biochemical Engineering non era parte, bensì interveniente, nel procedimento dinanzi al Tribunale, tale impugnazione offre alla Corte l’opportunità di pronunciarsi sulla portata dell’articolo 56, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, (in prosieguo: lo «Statuto») ai sensi del quale le parti intervenienti in primo grado possono proporre impugnazione contro una decisione del Tribunale soltanto qualora tale decisione le concerna direttamente. La presente causa solleva altresì la questione della portata dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (in prosieguo: il «regolamento di base») ( 4 ), il quale esige che, in sede di riesame di una misura antidumping, la Commissione applichi gli stessi metodi impiegati nell’inchiesta originale, salvo che le circostanze siano cambiate. Inoltre, poiché la Commissione ha proposto un’impugnazione incidentale con la quale contesta la conclusione del Tribunale secondo cui il regolamento controverso riguarda direttamente le ricorrenti, produttori dell’Unione, la Corte dovrà stabilire se l’interpretazione della condizione relativa all’incidenza diretta di cui alla recente sentenza del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci (da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873), trovi applicazione nel settore dell’antidumping.

I. Contesto normativo

3.

L’articolo 11 del regolamento di base, rubricato «Durata, riesami e restituzioni», prevede, al paragrafo 9, quanto segue:

«In tutte le inchieste relative a riesami o restituzioni svolte a norma del presente articolo la Commissione, se le circostanze non sono cambiate, applica gli stessi metodi impiegati nell’inchiesta conclusa con l’istituzione del dazio, tenendo debitamente conto delle disposizioni dell’articolo 2, in particolare i paragrafi 11 e 12, e dell’articolo 17».

II. Fatti all’origine del procedimento

4.

L’acido tartarico è utilizzato come additivo alimentare nella produzione del vino e di altre bevande e come agente ritardante nel gesso e in altri prodotti. Sia nell’Unione europea che in Argentina, l’acido tartarico L+ è ricavato da sottoprodotti della vinificazione, chiamati fecce di vino. In Cina, l’acido tartarico L+ e l’acido tartarico DL sono ricavati dal benzene. L’acido tartarico ricavato mediante sintesi chimica possiede le stesse caratteristiche fisiche e chimiche ed è destinato ai medesimi usi di base di quello ricavato dai sottoprodotti della vinificazione.

5.

La Changmao Biochemical Engineering è un produttore esportatore cinese di acido tartarico. La Distillerie Bonollo SpA, l’Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA, la Distillerie Mazzari SpA, la Caviro Distillerie Srl e la Comercial Química Sarasa, SL (in prosieguo: le «ricorrenti in primo grado») sono produttori dell’Unione di acido tartarico.

6.

Il 24 settembre 2004 la Commissione europea ha ricevuto una denuncia relativa a pratiche di dumping nel settore dell’acido tartarico presentata da diversi produttori dell’Unione, tra i quali l’Industria Chimica Valenzana (ICV), la Distillerie Mazzari e la Comercial Química Sarasa.

7.

Il 30 ottobre 2004 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso di avvio di procedimento antidumping relativo alle importazioni di acido tartarico proveniente dalla Repubblica popolare cinese ( 5 ).

8.

Il 27 luglio 2005 la Commissione ha emanato il regolamento (CE) n. 1259/2005, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese ( 6 ).

9.

Il 23 gennaio 2006 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento (CE) n. 130/2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese ( 7 ).

10.

Ai sensi del regolamento n. 130/2006, alla Changmao Biochemical Engineering e alla Ninghai Organic Chemical Factory (in prosieguo: i «due produttori esportatori cinesi») è stato concesso il trattamento riservato a un’impresa operante in economia di mercato (in prosieguo: il «TEM»), a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Sui prodotti fabbricati dai due produttori esportatori cinesi sono stati imposti dazi antidumping rispettivamente del 10,1% e del 4,7% ( 8 ). A tutte le altre imprese è stato imposto un dazio antidumping del 34,9%.

11.

In seguito alla pubblicazione, il 4 agosto 2010, di un avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping ( 9 ), la Commissione ha ricevuto, il 27 ottobre 2010, una domanda di riesame di tali misure, presentata dai cinque produttori dell’Unione menzionati supra, al paragrafo 5. Il 26 gennaio 2011 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza ( 10 ).

12.

Il 9 giugno 2011 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale per quanto concerne i due produttori esportatori cinesi ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Tale domanda è stata presentata dai cinque produttori dell’Unione menzionati al paragrafo 5 supra. Il 29 luglio 2011 la Commissione ha pubblicato l’avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese ( 11 ).

13.

Il 16 aprile 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base ( 12 ).

14.

Il regolamento n. 349/2012 ha mantenuto i dazi antidumping istituiti dal regolamento n. 130/2006.

15.

All’esito del procedimento di riesame intermedio parziale relativo ai due produttori esportatori cinesi, il Consiglio ha adottato, il 26 giugno 2012, il regolamento controverso, che modifica il regolamento n. 349/2012.

16.

In sostanza, il regolamento controverso non concede il TEM ai due produttori esportatori cinesi e, dopo aver calcolato il valore normale costruito in base alle informazioni fornite da un produttore che ha collaborato in un paese di riferimento, ossia l’Argentina, aumenta il dazio antidumping applicabile ai prodotti fabbricati dalle due imprese, rispettivamente, dal 10,1% al 13,1% e dal 4,7% all’8,3% ( 13 ).

17.

Il 5 ottobre 2012, la Changmao Biochemical Engineering ha proposto un ricorso diretto all’annullamento del regolamento controverso.

18.

Con sentenza del 1o giugno 2017 ( 14 ), il Tribunale ha annullato tale regolamento nella parte in cui si applicava alla Changmao Biochemical Engineering, a motivo del fatto che, rifiutando di comunicare a tale impresa le informazioni sulla differenza di prezzi dell’acido tartarico DL e dell’acido tartarico L+, che era uno degli elementi fondamentali del calcolo del valore normale dell’acido DL, il Consiglio e la Commissione avevano violato i diritti della difesa della Changmao Biochemical Engineering, nonché l’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base. Tale sentenza non è stata impugnata.

III. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

19.

Il 28 settembre 2012, le ricorrenti in primo grado hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento del regolamento controverso.

20.

Con decisione del 9 settembre 2016 e con ordinanza del 15 settembre 2016, il presidente della Sesta Sezione del Tribunale ha ammesso gli interventi della Commissione e della Changmao Biochemical Engineering a sostegno delle conclusioni del Consiglio, precisando che, poiché le loro domande di intervento erano state depositate dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 116, paragrafo 6, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991 ( 15 ), come da ultimo modificato il 19 giugno 2013, esse sarebbero state autorizzate soltanto a presentare le proprie osservazioni durante la fase orale, sulla base della relazione d’udienza che sarebbe stata loro comunicata.

21.

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato il ricorso ricevibile, ha accolto il primo motivo dedotto dalle ricorrenti e ha annullato il regolamento controverso.

22.

In primo luogo, il Tribunale ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio, secondo cui le ricorrenti non erano direttamente e individualmente interessate dal regolamento controverso e, inoltre, non avevano interesse ad agire.

23.

In particolare ( 16 ), il Tribunale ha statuito che le ricorrenti erano direttamente interessate dal regolamento controverso. Esso ha ricordato che, ai sensi della giurisprudenza, tale requisito esige che l’atto dell’Unione controverso, da un lato, produca effetti direttamente sulla situazione giuridica della parte ricorrente e, dall’altro, che tale atto non lasci ai propri destinatari incaricati della sua applicazione alcun potere discrezionale quanto all’applicazione stessa. Quest’ultima condizione era soddisfatta, poiché gli Stati membri, incaricati dell’applicazione del regolamento controverso, non disponevano di alcun margine di discrezionalità per quanto riguarda l’aliquota del dazio antidumping e l’imposizione di tale dazio ai prodotti in questione. Per quanto concerne il primo requisito, il Consiglio e la Commissione hanno sostenuto che la modifica dell’aliquota del dazio antidumping introdotta dal regolamento controverso non era idonea a produrre effetti giuridici nei confronti delle ricorrenti poiché, da un lato, queste ultime non erano soggette al dazio antidumping e, dall’altro lato, non erano titolari di un diritto soggettivo all’istituzione di dazi antidumping di un certo livello a carico dei loro concorrenti. Il Tribunale ha respinto tale argomento. Infatti, se i giudici dell’Unione avessero adottato un’interpretazione così restrittiva di tale requisito, qualsiasi ricorso proposto da un produttore dell’Unione avverso un regolamento che istituisce dazi antidumping dovrebbe essere dichiarato d’ufficio irricevibile; lo stesso accadrebbe per i ricorsi proposti da un concorrente del beneficiario di un aiuto dichiarato compatibile con il mercato interno dalla Commissione in esito a un procedimento d’indagine formale, nonché per i ricorsi proposti da un concorrente avverso una decisione che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno. Orbene, tali tipi di ricorso sono stati dichiarati ricevibili dalla giurisprudenza. Dato che, nella presente causa, le ricorrenti hanno depositato la richiesta di riesame intermedio parziale e che i dazi antidumping imposti al termine di tale riesame erano destinati a controbilanciare il pregiudizio subito in quanto produttori concorrenti operanti sullo stesso mercato, il Tribunale ha concluso che esse erano direttamente interessate dal regolamento controverso.

24.

In secondo luogo, il Tribunale ha accolto il primo motivo dedotto dinanzi ad esso, vertente sulla violazione dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base.

25.

Il Tribunale ha rammentato che l’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base esige che in tutte le inchieste relative a riesami, la Commissione applichi lo stesso metodo impiegato nell’inchiesta originale, se le circostanze non sono cambiate, tenendo debitamente conto delle disposizioni dell’articolo 2 del predetto regolamento.

26.

Nella presente causa, nell’ambito dell’inchiesta originale, il valore normale è stato calcolato, per i due produttori esportatori cinesi che avevano beneficiato del TEM, sulla base del prezzo di vendita effettivamente praticato sul mercato interno da ciascuna impresa, e, per i produttori esportatori che non hanno ottenuto il TEM, sulla base delle informazioni ricevute dal produttore nel paese di riferimento, in particolare sulla base dei prezzi di vendita sul mercato interno argentino. Nel regolamento controverso, durante l’inchiesta di riesame, ad entrambi i produttori esportatori cinesi è stato negato il TEM, sicché il valore normale non poteva più essere determinato sulla base dei prezzi di vendita effettivamente praticati sul mercato interno da ciascuna delle due imprese. Esso è stato calcolato, in sostanza, sulla base dei costi di produzione in Argentina.

27.

Secondo il Tribunale, il fatto che, nel regolamento controverso, il valore normale per i produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM sia stato calcolato sulla base dei costi di produzione in Argentina anziché sulla base dei prezzi di vendita praticati sul mercato interno argentino, costituiva un cambiamento di metodo ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base. Poiché il regolamento controverso non faceva riferimento a un mutamento delle circostanze, siffatto cambiamento di metodo non era conforme a tale disposizione.

28.

Di conseguenza, il Tribunale ha annullato il regolamento controverso ( 17 ).

29.

Su richiesta delle ricorrenti, esso ha mantenuto il dazio antidumping istituito dal regolamento controverso nei confronti della Ninghai Organic Chemical Factory fino a che la Commissione e il Consiglio non avessero adottato i provvedimenti necessari all’esecuzione della sentenza impugnata. Alla luce della sentenza del 1o giugno 2017, Changmao Biochemical Engineering/Consiglio (T‑442/12, EU:T:2017:372), tale dazio non poteva essere mantenuto nei confronti della Changmao Biochemical Engineering.

IV. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

30.

Con la presente impugnazione, la Changmao Biochemical Engineering chiede alla Corte di annullare in toto la sentenza impugnata e di condannare le ricorrenti in primo grado alle spese da essa sostenute, sia in primo grado sia in sede di impugnazione.

31.

La Distillerie Bonollo, la Industria Chimica Valenzana (ICV), la Distillerie Mazzari e la Caviro Distillerie (in prosieguo, collettivamente: la «Distillerie Bonollo») chiedono alla Corte di dichiarare l’impugnazione irricevibile e, in ogni caso, infondata. La Distillerie Bonollo chiede inoltre alla Corte di condannare la ricorrente e ogni interveniente alle spese da essa sostenute in primo grado e in sede di impugnazione.

32.

Il Consiglio chiede alla Corte di dichiarare il ricorso irricevibile e di condannare la ricorrente alle spese dell’impugnazione.

33.

La Commissione chiede alla Corte di respingere l’impugnazione in quanto irricevibile e, in ogni caso, infondata, nonché di condannare la ricorrente alle spese.

34.

La Commissione ha proposto un’impugnazione incidentale. Essa chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata, di dichiarare irricevibili i primi quattro motivi dedotti dinanzi al Tribunale ( 18 ) e di dichiarare infondato il quinto motivo dedotto dinanzi al Tribunale o, in subordine, di rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca sul quinto motivo dedotto in primo grado ( 19 ). In subordine, la Commissione chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata nella parte in cui ordina al Consiglio di adottare i provvedimenti necessari alla sua esecuzione. La Commissione chiede inoltre alla Corte di condannare la Changmao Biochemical Engineering alle spese.

35.

La Distillerie Bonollo chiede alla Corte di respingere la seconda parte del primo motivo di impugnazione incidentale ( 20 ) in quanto irricevibile o, in subordine, infondata. Inoltre, la Distillerie Bonollo chiede alla Corte di respingere, quanto al resto, l’impugnazione incidentale, in quanto infondata o inconferente. Infine, essa chiede alla Corte di condannare la Commissione alle spese sostenute dalla Distillerie Bonollo in relazione al procedimento dinanzi alla Corte e all’eventuale rinvio al Tribunale.

36.

Il Consiglio sostiene le conclusioni della Commissione nell’impugnazione incidentale.

37.

La Changmao Biochemical Engineering chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata, di dichiarare irricevibili i primi quattro motivi dedotti dinanzi al Tribunale, di dichiarare che il quinto motivo dedotto dinanzi al Tribunale è infondato o, in subordine, di rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca sul quinto motivo dedotto in primo grado. In subordine, essa chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata nella parte in cui ordina al Consiglio l’adozione delle misure che l’esecuzione di tale sentenza comporta. Infine, essa chiede alla Corte di condannare la Distillerie Bonollo al pagamento delle spese sostenute dalla Changmao Biochemical Engineering.

38.

All’udienza del 24 ottobre 2019, la Changmao Biochemical Engineering, la Distillerie Bonollo, il Consiglio e la Commissione hanno presentato osservazioni orali.

V. Impugnazione incidentale

39.

Dato che l’impugnazione incidentale proposta dalla Commissione contesta, essenzialmente, la ricevibilità del ricorso in primo grado, occorre esaminarla in via preliminare.

A.   Argomenti delle parti

40.

La Commissione chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata, di dichiarare irricevibili i primi quattro motivi dedotti dinanzi al Tribunale ( 21 ) e di respingere in quanto infondato il quinto motivo dedotto in primo grado o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca sul quinto motivo ( 22 ). In subordine, la Commissione chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata nella parte in cui, nel secondo punto del dispositivo, ordina al Consiglio l’adozione dei provvedimenti che la sua esecuzione comporta.

41.

A sostegno delle sue conclusioni con cui chiede alla Corte l’annullamento della sentenza impugnata, la Commissione deduce un unico motivo. Essa sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere, ai punti da 51 a 73 della sentenza impugnata, che la Distillerie Bonollo era direttamente interessata dal regolamento controverso.

42.

In primo luogo, la Commissione sostiene che il Tribunale non poteva richiamare il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, quale sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), al fine di adottare un’interpretazione estensiva della condizione relativa all’incidenza diretta. Tale interpretazione, ai sensi della quale siffatta condizione è soddisfatta quando l’atto dell’Unione impugnato produce un effetto sostanziale sulla situazione del ricorrente, è altresì incompatibile con una giurisprudenza costante, la quale esige che si producano effetti giuridici sulla situazione del ricorrente. In secondo luogo, la Commissione sostiene che, affinché il regolamento controverso possa incidere sulla situazione giuridica della Distillerie Bonollo, esso deve attribuire a quest’ultima un diritto soggettivo. Tuttavia, la Commissione sostiene che la Distillerie Bonollo non gode di un diritto di esigere l’istituzione di misure antidumping di un certo livello nei confronti dei produttori di paesi terzi concorrenti, dato che l’articolo 21 del regolamento di base consente al Consiglio e alla Commissione di astenersi dall’imporre misure qualora ciò non sia nell’interesse dell’Unione.

43.

Ad avviso della Commissione, la sentenza impugnata deve essere annullata.

44.

Di conseguenza, la Commissione chiede alla Corte di dichiarare irricevibili i primi quattro motivi dedotti dinanzi al Tribunale e di respingere in quanto infondato il quinto motivo dedotto in primo grado. Per quanto riguarda quest’ultimo motivo, concernente la violazione dei diritti della difesa e dell’obbligo di motivazione, la Commissione riconosce che esso è ricevibile, poiché si tratta di un motivo procedurale e non di merito. Tuttavia, la Commissione sostiene che tale motivo è infondato, dato che, nel corso del procedimento amministrativo, tra la Distillerie Bonollo e la Commissione vi erano stati numerosi scambi orali e scritti. Tuttavia, se la Corte ritenesse di non poter statuire definitivamente sul quinto motivo dedotto dinanzi al Tribunale, la Commissione chiede che la causa sia rinviata al Tribunale affinché statuisca su tale motivo.

45.

In subordine, la Commissione chiede alla Corte di annullare il secondo punto del dispositivo della sentenza impugnata. A sostegno di tale conclusione, la Commissione deduce un unico motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto mantenendo il dazio antidumping istituito dal regolamento controverso «fino a che la Commissione (…) ed il Consiglio (…) non abbiano adottato i provvedimenti che l’esecuzione [di tale] sentenza implica». Essa sostiene che, dall’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 23 ), soltanto la Commissione può istituire misure antidumping.

46.

La Changmao Biochemical Engineering concorda con tutte le conclusioni della Commissione, salvo opporsi, da un lato, alle conclusioni presentate in subordine dalla Commissione (riassunte al paragrafo precedente) e, dall’altro, chiedere alla Corte di condannare la Distillerie Bonollo alle spese sostenute dalla Changmao Biochemical Engineering.

47.

La Distillerie Bonollo chiede il rigetto dell’impugnazione incidentale.

48.

Anzitutto, per quanto riguarda le conclusioni della Commissione secondo cui il quinto motivo dedotto dinanzi al Tribunale sarebbe infondato, la Distillerie Bonollo sostiene che esse sono irricevibili. Ciò poiché, in primo luogo, il Tribunale non ha esaminato tale motivo; in secondo luogo, poiché si tratta di una questione di fatto; e, in terzo luogo, poiché l’impugnazione incidentale fa riferimento alla risposta del Consiglio ai quesiti scritti del Tribunale, di cui la Commissione non avrebbe dovuto ricevere copia, essendo stata ammessa a intervenire soltanto sulla base della relazione d’udienza. La Distilleria Bonollo sostiene che, in ogni caso, tale conclusione è infondata.

49.

In secondo luogo, per quanto riguarda l’unico motivo dedotto a sostegno delle conclusioni dirette all’annullamento della sentenza impugnata, la Distillerie Bonollo sostiene che esso è irricevibile nella parte in cui è diretto contro i punti 59 e 63 della sentenza impugnata. Ciò a motivo del fatto che, per quanto concerne il primo di tali punti, la Commissione contesta un accertamento di fatto e, per quanto riguarda il secondo, essa si limita a tentare di sostituire la propria interpretazione a quella adottata dal Tribunale.

50.

La Distillerie Bonollo sostiene inoltre che tale unico motivo d’impugnazione è completamente infondato o inconferente. La Distillerie Bonollo sostiene, in particolare, che il Tribunale non si è fondato sul principio della tutela giurisdizionale effettiva per ampliare la nozione di incidenza diretta, dato che il riferimento a tale principio, al punto 93 della sentenza impugnata, è accessorio. Inoltre, un ricorrente è direttamente interessato da un atto dell’Unione qualora, come dichiarato dal Tribunale al punto 52 della sentenza impugnata, tale atto incida sulla sua qualità di partecipante al mercato, in concorrenza con altri partecipanti. Tale criterio è stato confermato dalla Corte nella sua sentenza del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci (da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873, punto 43). Di conseguenza, la Distillerie Bonollo sostiene di essere direttamente interessata in quanto concorrente diretta dei due produttori esportatori cinesi, sui cui prodotti il regolamento controverso non ha imposto dazi antidumping adeguati.

51.

In terzo luogo, la Distillerie Bonollo sostiene che l’unico motivo dedotto a sostegno della domanda in subordine della Commissione è infondato. Il secondo punto del dispositivo della sentenza impugnata impone non solo al Consiglio, ma anche all’istituzione competente, segnatamente la Commissione, di adottare i provvedimenti che l’esecuzione di tale sentenza comporta.

52.

Il Consiglio sostiene entrambe le conclusioni presentate dalla Commissione.

53.

In primo luogo, il Consiglio sostiene che la sentenza impugnata deve essere annullata, poiché il Tribunale ha erroneamente ritenuto ricevibili i quattro motivi di merito dedotti dinanzi ad esso. Sebbene la condizione relativa all’incidenza diretta debba essere interpretata alla luce del principio della tutela giurisdizionale effettiva, tale principio non può condurre ad escludere i requisiti di ricevibilità previsti all’articolo 263, quarto comma, TFUE. Inoltre, la giurisprudenza ai sensi della quale l’atto dell’Unione deve incidere sulla situazione giuridica del ricorrente, anziché sulla sua situazione di fatto, continua a essere valida. Un regolamento che istituisce dazi antidumping non è idoneo a produrre effetti giuridici nei confronti dei produttori dell’Unione poiché, da un lato, tali produttori non sono soggetti ai dazi e, dall’altro, essi non godono del diritto all’istituzione di dazi antidumping a carico dei produttori esportatori di paesi terzi. Pertanto, ai punti 52 e 53 della sentenza impugnata, il Tribunale è incorso in errore nello statuire, in sostanza, che il requisito dell’incidenza diretta è soddisfatto quanto si producano effetti sulla situazione di fatto del ricorrente.

54.

In secondo luogo, il Consiglio sostiene che, nell’ipotesi in cui la Corte annulli la sentenza impugnata, essa dovrebbe respingere, in quanto infondato, il quinto motivo dedotto dinanzi al Tribunale.

55.

In terzo luogo, il Consiglio sostiene che, se la Corte decidesse di non annullare la sentenza impugnata, essa dovrebbe comunque annullare il secondo punto del dispositivo di tale sentenza, poiché il regolamento n. 37/2014 conferisce alla sola Commissione la competenza ad adottare misure antidumping.

B.   Valutazione

56.

Con la sua impugnazione incidentale, la Commissione chiede l’annullamento della sentenza impugnata (in prosieguo: le «conclusioni principali della Commissione»), in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato, ai punti da 51 a 73 di tale sentenza, che la Distillerie Bonollo era direttamente interessata dal regolamento controverso. In subordine, la Commissione chiede l’annullamento del secondo punto del dispositivo della sentenza impugnata, nella parte in cui tale punto ordina al Consiglio l’adozione dei provvedimenti che l’esecuzione di tale sentenza comporta (in prosieguo: le «conclusioni presentate in subordine della Commissione»), in quanto, dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 37/2014, soltanto la Commissione può istituire misure antidumping.

57.

La Distillerie Bonollo chiede il rigetto di entrambe le conclusioni della Commissione, mentre il Consiglio e la Changmao Biochemical Engineering le supportano entrambe.

1. Ricevibilità dell’impugnazione incidentale

58.

La Distillerie Bonollo contesta la ricevibilità, da un lato, dell’unico motivo dedotto a sostegno delle conclusioni principali della Commissione, vertente su un errore nella valutazione dell’incidenza diretta, nella parte in cui tale motivo è diretto contro taluni punti della sentenza impugnata, e, dall’altro, della domanda della Commissione di respingere il quinto motivo dedotto dinanzi al Tribunale ( 24 ).

59.

Tali eccezioni di irricevibilità devono, a mio avviso, essere respinte.

a) Ricevibilità dell’unico motivo dedotto a sostegno delle conclusioni principali della Commissione, nella parte in cui è diretto contro i punti 59 e 63 della sentenza impugnata

60.

In primo luogo, la Distillerie Bonollo sostiene che l’unico motivo dedotto dalla Commissione è irricevibile nella misura in cui è diretto contro il punto 59 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha constatato che la Distillerie Bonollo era direttamente interessata dal regolamento controverso a motivo del fatto che esso impone ai due produttori esportatori cinesi dazi antidumping destinati a controbilanciare il pregiudizio subito dalla Distillerie Bonollo in qualità di concorrente dei due produttori cinesi. Ad avviso della Distillerie Bonollo, si tratta di una questione di fatto.

61.

Sono dell’avviso che detta eccezione di irricevibilità debba essere respinta. La Commissione non contesta la conclusione del Tribunale, al punto 59 della sentenza impugnata, secondo cui la Distillerie Bonollo era in concorrenza diretta con i due produttori esportatori cinesi, il che costituisce effettivamente una constatazione di fatto non suscettibile di controllo ad opera della Corte ( 25 ). Piuttosto, l’argomento della Commissione concernente il punto 59 della sentenza impugnata consiste nel fatto che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione non è stato valutato nel regolamento controverso, bensì in «atti giuridici anteriori» (ossia il regolamento n. 349/2012 e il regolamento n. 130/2006), cosicché gli eventuali effetti sulla situazione giuridica della Distillerie Bonollo non promanano dal regolamento controverso, bensì da tali «atti giuridici anteriori». Trattasi di una questione di diritto.

62.

In secondo luogo, la Distillerie Bonollo sostiene che l’unico motivo di impugnazione è irricevibile nella misura in cui è diretto contro il punto 63 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha respinto l’argomento del Consiglio secondo cui, per soddisfare la condizione relativa all’incidenza diretta, il ricorrente deve possedere un «diritto soggettivo all’istituzione di dazi antidumping di uno specifico livello». Ciò a motivo del fatto che, ad avviso della Distillerie Bonollo, la Commissione si limiterebbe a tentare di sostituire la propria interpretazione a quella adottata dal Tribunale.

63.

Anche questa eccezione di irricevibilità deve, a mio avviso, essere respinta. È vero che tale argomento è stato dedotto in primo grado dal Consiglio, e che la Commissione è intervenuta in suo sostegno in primo grado. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, quando un ricorrente contesta l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione operata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere nuovamente discussi in sede di impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse, in tale maniera, basare l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento di impugnazione sarebbe in parte privato del suo significato ( 26 ). Inoltre, la Commissione contesta un punto specifico della sentenza impugnata, ossia il punto 63.

b) Ricevibilità della domanda della Commissione di respingere il quinto motivo dedotto dinanzi al Tribunale in quanto infondato

64.

Nell’impugnazione incidentale, la Commissione, dopo aver esposto le ragioni per le quali, a suo avviso, la Distillerie Bonollo non è direttamente interessata dal regolamento controverso e dopo aver domandato l’annullamento integrale della sentenza impugnata, chiede alla Corte di respingere in quanto infondato il quinto motivo dedotto dinanzi al Tribunale, vertente su una violazione dei diritti della difesa e dell’obbligo di motivazione.

65.

La Distillerie Bonollo contesta la ricevibilità della domanda della Commissione di respingere, in quanto infondato, il quinto motivo dedotto dinanzi al Tribunale. Ciò a motivo del fatto che, da un lato, il Tribunale non si è pronunciato su tale quinto motivo e, dall’altro, la questione, in particolare, se siano stati violati i diritti della difesa della Distillerie Bonollo è una questione di fatto.

66.

Sono dell’avviso che tale eccezione di irricevibilità debba essere respinta.

67.

In primo luogo, è vero che, nella sentenza impugnata, il Tribunale non ha esaminato il quinto motivo dedotto dinanzi ad esso. Tale esame non era necessario, poiché il Tribunale ha accolto il primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, e ha annullato il regolamento controverso per tale motivo ( 27 ). Tuttavia, non ne discende che la domanda della Commissione di respingere, in quanto infondato, il quinto motivo dedotto in primo grado, sia irricevibile. Ciò poiché risulta chiaramente dall’impugnazione incidentale che la Commissione chiede alla Corte di esaminare e di respingere in quanto infondato il quinto motivo dedotto in primo grado nell’esercizio del potere della Corte, ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto, di statuire definitivamente a seguito dell’annullamento della decisione del Tribunale. Infatti, nell’impugnazione incidentale, la Commissione chiede alla Corte di respingere, in quanto infondato, il quinto motivo dedotto in primo grado soltanto dopo aver esposto le ragioni per le quali la Distillerie Bonollo non è direttamente interessata dalla sentenza impugnata e i motivi per cui, di conseguenza, tale sentenza debba essere annullata. Inoltre, nella sua replica, la Commissione chiarisce di aver esposto il suo punto di vista sul quinto motivo dedotto dinanzi al Tribunale «al fine di assistere la Corte di giustizia nell’esercizio dei poteri conferitile dall’articolo 61 dello Statuto».

68.

In secondo luogo, sebbene l’articolo 61 dello Statuto non precisi se la Corte, quando statuisce definitivamente su una controversia, possa pronunciarsi su questioni di fatto, la Corte, nella prassi, ha esercitato tale competenza ( 28 ). Pertanto, qualora la decisione del quinto motivo dedotto in primo grado esigesse valutazioni di fatto, ciò non inciderebbe sulla ricevibilità della domanda della Commissione diretta al rigetto di tale motivo in quanto infondato.

c) Ricevibilità della domanda della Commissione di respingere in quanto infondato il quinto motivo dedotto dinanzi al Tribunale, nella parte in cui rinvia agli argomenti dedotti dal Consiglio nella sua risposta ai quesiti scritti del Tribunale

69.

Nell’impugnazione incidentale la Commissione, a sostegno della sua domanda di respingere, in quanto infondato, il quinto motivo dedotto dinanzi al Tribunale, rinvia alla risposta del Consiglio ai quesiti scritti posti dal Tribunale ( 29 ) nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento ( 30 ).

70.

La Distillerie Bonollo sostiene che i riferimenti, nell’impugnazione incidentale, alla risposta del Consiglio ai quesiti scritti del Tribunale sono irricevibili. Ciò discenderebbe, secondo la Distillerie Bonollo, dal fatto che la Commissione è stata ammessa a intervenire in primo grado ai sensi dell’articolo 116, paragrafo 6, del regolamento di procedura del Tribunale, del 2 maggio 1991, ossia sulla base della relazione d’udienza. Pertanto, la Commissione non avrebbe avuto diritto di ottenere una copia della risposta del Consiglio ai quesiti scritti del Tribunale. Di conseguenza, la Distillerie Bonollo chiede alla Corte di non pronunciarsi sulla domanda della Commissione di respingere, in quanto infondato, il quinto motivo dedotto dinanzi al Tribunale.

71.

A mio avviso, l’impugnazione incidentale non può essere dichiarata irricevibile nella parte in cui rinvia agli argomenti dedotti dal Consiglio nella sua risposta ai quesiti scritti del Tribunale.

72.

Nella presente causa, la Commissione è stata ammessa a intervenire dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 116, paragrafo 6, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991 ( 31 ).

73.

Ai sensi dell’articolo 116, paragrafo 6, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, se l’istanza d’intervento è stata presentata dopo la scadenza del termine di sei settimane dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’avviso concernente l’inizio del procedimento, l’interveniente «può presentare le sue osservazioni, in base alla relazione d’udienza che gli è comunicata, durante la fase orale». Ne discende che, in tale situazione, l’interveniente non è legittimato a ricevere comunicazione del ricorso, del controricorso, della replica nonché della controreplica ( 32 ).

74.

Nella presente causa, tuttavia, la Commissione era legittimata a ricevere una copia del ricorso e del controricorso. Infatti, l’articolo 24, paragrafo 7, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991 ( 33 ) prevede che «[i]l Tribunale trasmette al Consiglio o alla Commissione (…), quando non siano parti in causa, copia del ricorso e del controricorso, esclusi i relativi allegati, affinché possano accertare se l’inapplicabilità di un loro atto sia invocata ai sensi dell’articolo 277 TFUE».

75.

Osservo che gli argomenti dedotti dal Consiglio nella sua risposta ai quesiti scritti del Tribunale, ai quali la Commissione fa riferimento nella sua impugnazione incidentale ( 34 ), figuravano anche nel controricorso del Consiglio dinanzi al Tribunale ( 35 ), di cui la Commissione era legittimata a ricevere copia.

76.

Pertanto, indipendentemente dalla questione se la Commissione fosse legittimata a ricevere copia della risposta del Consiglio ai quesiti scritti del Tribunale, la circostanza che, nella sua impugnazione incidentale, la Commissione faccia riferimento ad argomenti addotti dal Consiglio nella sua risposta a detti quesiti scritti non può comportare l’irricevibilità dell’impugnazione incidentale nella misura in cui fa riferimento agli argomenti del Consiglio.

2. Merito

77.

Come ricordato supra, al paragrafo 56 delle presenti conclusioni, la Commissione chiede l’annullamento della sentenza impugnata o, in subordine, l’annullamento del secondo punto del dispositivo della stessa. Esaminerò ciascuna delle due conclusioni nell’ordine.

a) Sulle conclusioni principali della Commissione, nelle quali essa chiede l’annullamento della sentenza impugnata

78.

Con il suo unico motivo, la Commissione sostiene che il Tribunale ha commesso un errore nel ritenere che la Distillerie Bonollo fosse direttamente interessata dal regolamento controverso.

79.

A norma dell’articolo 263 TFUE, quarto comma, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro un atto di cui non sia destinataria se tale atto la riguarda direttamente e individualmente.

80.

Secondo una giurisprudenza costante, la condizione secondo cui la decisione oggetto del procedimento deve riguardare direttamente una persona fisica o giuridica, richiede la sussistenza di due criteri cumulativi, ossia che la misura contestata, da un lato, produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e, dall’altro, non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari incaricati della sua attuazione, la quale deve avere carattere meramente automatico e derivare dalla sola normativa dell’Unione, senza intervento di altre norme intermedie ( 36 ).

81.

Il Tribunale ha dichiarato, al punto 59 della sentenza impugnata, che il regolamento controverso incideva direttamente sulla situazione giuridica delle ricorrenti in primo grado, poiché quest’ultima era all’origine del procedimento di riesame intermedio parziale e le misure antidumping adottate in esito a tale procedimento erano destinate a controbilanciare il pregiudizio di cui era stata vittima in quanto concorrenti dei produttori esportatori cinesi. Quanto al secondo criterio dell’incidenza diretta, anch’esso era da ritenersi soddisfatto, dato che gli Stati membri non disponevano di alcun margine di discrezionalità per quanto riguarda l’aliquota del dazio antidumping e l’imposizione di tale dazio ai prodotti in questione.

82.

Osservo che l’impugnazione incidentale contesta soltanto la valutazione effettuata dal Tribunale, ai punti da 51 a 73 della sentenza impugnata, del primo criterio dell’incidenza diretta, e non l’analisi, di cui al punto 50 di tale sentenza, del secondo criterio.

83.

La Commissione sostiene che il regolamento controverso non incide sulla situazione giuridica della Distillerie Bonollo, poiché quest’ultima non dispone di alcun diritto che possa essere pregiudicato dall’adozione di detto regolamento. Secondo la Commissione, sebbene il regolamento di base conferisca diritti procedurali alla Distillerie Bonollo nella sua qualità di denunciante, soltanto i diritti sostanziali, e non i diritti procedurali, sono rilevanti per stabilire se la situazione giuridica della Distillerie Bonollo sia pregiudicata. Orbene, né il trattato FUE né il regolamento di base conferiscono alla Distillerie Bonollo un diritto sostanziale all’istituzione di dazi antidumping di un certo livello a carico di concorrenti, produttori di paesi terzi.

84.

La Distillerie Bonollo ritiene, da parte sua, che il regolamento controverso incida direttamente sulla sua situazione giuridica, in ragione del suo diritto a non subire una concorrenza falsata dal dumping sul mercato nel quale opera. Ciò risulterebbe, per analogia, dal punto 50 della sentenza del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci (da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873).

85.

Sono dell’avviso che la Corte debba respingere l’unico motivo di impugnazione dedotto a sostegno delle conclusioni principali della Commissione. Come illustrerò nel prosieguo, propongo di applicare alla presente causa la soluzione adottata dalla Corte nella sentenza del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci (da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873), e statuire che il regolamento controverso incide direttamente sulla situazione giuridica della Distillerie Bonollo in ragione del diritto di quest’ultima a non subire una concorrenza falsata dal dumping sul mercato nel quale opera.

86.

Anzitutto, rilevo che, contrariamente a quanto sostiene il Consiglio, dal fatto che il regolamento controverso non imponga alla Distillerie Bonollo il pagamento di dazi antidumping non discende che tale regolamento non incida sulla sua situazione giuridica.

87.

Infatti, i dazi antidumping sono imposti, per definizione, sui prodotti fabbricati da produttori di paesi terzi, e non su quelli fabbricati da produttori dell’Unione quali le Distillerie Bonollo. Di conseguenza, se la Corte seguisse l’approccio del Consiglio, i produttori dell’Unione non sarebbero legittimati a chiedere l’annullamento di un regolamento che istituisce misure antidumping. Ciò non sarebbe conforme alle sentenze del 20 marzo 1985, Timex/Consiglio e Commissione (264/82, EU:C:1985:119, punti da 12 a 16), e del 18 ottobre 2018, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e a./Commissione (T‑364/16, EU:T:2018:696, punti da 36 a 53), nelle quali i ricorsi di annullamento proposti dai produttori dell’Unione sono stati dichiarati ricevibili.

88.

Un altro argomento a sostegno dell’opinione espressa al paragrafo 85 supra consiste nel fatto che i dazi antidumping sono versati dagli importatori nell’Unione del prodotto di cui trattasi e riscossi dalle autorità doganali degli Stati membri al momento dell’immissione di tale prodotto nell’Unione. Essi non sono versati dai produttori esportatori. Pertanto, se la Corte seguisse l’approccio del Consiglio, i produttori esportatori non sarebbero legittimati a proporre un ricorso di annullamento di un regolamento che istituisce dazi antidumping sulle importazioni dei loro prodotti nell’Unione. Neppure ciò sarebbe conforme a una giurisprudenza costante, che ammette la ricevibilità dei ricorsi proposti dai produttori ed esportatori del prodotto di cui trattasi, asseritamente responsabili di pratiche di dumping sulla base di dati relativi alla loro attività commerciale ( 37 ).

89.

Inoltre, come osservato al precedente paragrafo 85, concordo con la Distillerie Bonollo sul fatto che, collocandola in una posizione concorrenziale sfavorevole, il regolamento controverso ha inciso direttamente sul suo diritto a non subire una concorrenza falsata sul mercato in cui opera.

90.

In primo luogo, ciò discende dalla sentenza del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci (da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873). In tale sentenza, la Corte ha statuito che la decisione con cui la Commissione, da un lato, ha constatato che talune misure costituivano aiuti di Stato incompatibili, ma si è astenuta dall’ordinarne il recupero, e, dall’altro, ha ritenuto che altre misure non costituivano aiuti di Stato, incideva direttamente sulla situazione giuridica dei ricorrenti in primo grado, poiché li poneva in una posizione concorrenziale svantaggiosa e incideva, quindi, per tale motivo, sul loro diritto a non subire, sul mercato in cui operavano, una concorrenza falsata dalle misure in questione ( 38 ). Come affermato dalla Corte, tale diritto è riconosciuto alle ricorrenti in primo grado dalle disposizioni sugli aiuti di Stato, segnatamente dagli articoli 107 e 108 TFUE, il cui obiettivo è preservare la concorrenza ( 39 ).

91.

Propongo di applicare alla presente causa, che non riguarda norme in materia di aiuti di Stato, bensì disposizioni antidumping, la soluzione adottata dalla Corte nella sentenza menzionata al paragrafo precedente. Ritengo che il regolamento controverso incida direttamente sulla situazione giuridica della Distillerie Bonollo in considerazione del suo diritto a non subire una concorrenza falsata, non da un aiuto di Stato (come nel caso di tale sentenza), bensì da pratiche di dumping sul mercato in cui essa opera.

92.

A sostegno di tale soluzione, rilevo che le norme antidumping mirano a preservare la concorrenza, al pari degli articoli 107 e 108 TFUE. È vero che secondo l’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, le misure antidumping hanno un duplice obiettivo: esse perseguono, da un lato, l’eliminazione degli effetti distorsivi del dumping sugli scambi e, dall’altro, il ripristino di una concorrenza effettiva. Tuttavia, sottolineo che le pratiche di dumping devono essere considerate come una concorrenza sleale da parte dei produttori di paesi terzi, nei confronti della quale i produttori dell’Unione devono essere tutelati ( 40 ). Ne consegue che, secondo la giurisprudenza, l’istituzione di dazi antidumping costituisce una misura di difesa contro la concorrenza sleale derivante dalle pratiche di dumping ( 41 ). Pertanto, a mio avviso, l’eliminazione degli effetti distorsivi sugli scambi costituisce, anzitutto, una condizione per il ripristino di una concorrenza leale nel mercato interno.

93.

Rilevo altresì che l’importanza dell’obiettivo dei dazi antidumping concernente la concorrenza effettiva è attestata dal principio del dazio inferiore. Ai sensi di tale principio, quale previsto dall’articolo 9, paragrafo 4, ultima frase, del regolamento di base, il livello del dazio antidumping deve essere determinato sulla base del margine di dumping, salvo che il margine di pregiudizio sia inferiore al margine di dumping, nel qual caso il dazio antidumping deve essere calcolato sulla base del margine di pregiudizio. Il principio del dazio inferiore garantisce che l’industria dell’Unione non benefici di una tutela che va al di là di quanto necessario per contrastare gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping ( 42 ), vale a dire che all’industria dell’Unione non sia accordato alcun vantaggio concorrenziale ulteriore rispetto alle importazioni oggetto di dumping ( 43 ).

94.

Quindi, in analogia con la sentenza del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci (da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873), si deve ritenere che il regolamento controverso incida direttamente sul diritto della Distillerie Bonollo a non subire una concorrenza falsata dal dumping nel mercato sul quale opera, e, conseguentemente, incida direttamente sulla sua situazione giuridica. Come statuito dal Tribunale al punto 59 della sentenza impugnata, la Distillerie Bonollo è un produttore dell’Unione di acido tartarico operante sullo stesso mercato dei due produttori esportatori cinesi. Di conseguenza, imponendo ai due produttori esportatori cinesi dazi antidumping asseritamente inadeguati, il regolamento controverso era idoneo a porla in una posizione concorrenziale di svantaggio sul mercato interno.

95.

In secondo luogo, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, dall’articolo 9, paragrafo 4, e dall’articolo 21 del regolamento di base non discende che la Distillerie Bonollo non benefici del diritto a non subire una concorrenza falsata dal dumping sul mercato nel quale essa opera.

96.

La Commissione sostiene che, quando si accerta l’esistenza di un dumping e di un pregiudizio, e che il secondo è causato dal primo, essa può, ciò nonostante, astenersi dall’imporre misure antidumping qualora tali misure non siano nell’interesse dell’Unione, in forza dell’articolo 9, paragrafo 4, e dell’articolo 21 del regolamento di base. Ad avviso della Commissione, ne consegue che la Distillerie Bonollo non possiede un diritto sostanziale alla protezione contro il dumping.

97.

Non condivido tale argomento.

98.

Certamente, ai sensi della giurisprudenza del Tribunale, l’industria dell’Unione non beneficia di un diritto all’istituzione di misure di protezione, anche ove sia stata accertata l’esistenza di un dumping e di un pregiudizio, dato che misure del genere possono essere istituite solo quando sia stato ulteriormente accertato, a norma degli articoli 9, paragrafo 4, e 21 del regolamento di base, che esse sono giustificate nell’interesse dell’Unione ( 44 ). L’esame dell’interesse dell’Unione richiede una valutazione delle probabili conseguenze sia dell’applicazione che della mancata applicazione delle misure proposte per l’interesse dell’industria dell’Unione e per gli altri interessi in gioco, vale a dire degli importatori, dell’industria a monte, degli utilizzatori e dei trasformatori del prodotto in questione, nonché dei consumatori ( 45 ). Esso esige un bilanciamento degli interessi di dette parti ( 46 ).

99.

Osservo, tuttavia, che tale requisito è un requisito negativo. Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione può astenersi dall’adottare misure antidumping soltanto se le misure proposte non siano nell’interesse dell’Unione ( 47 ). Nella prassi, la Commissione ha deciso molto raramente di non istituire misure antidumping, pur essendo soddisfatte le altre tre condizioni (ossia il dumping, il pregiudizio e il nesso di causalità), a motivo del fatto che la loro istituzione non corrispondeva all’interesse dell’Unione ( 48 ).

100.

Inoltre, sottolineo che il fatto che la Commissione possa rinunciare a ordinare il recupero di aiuti di Stato illegittimi e incompatibili qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto dell’Unione ( 49 ), e che lo Stato membro interessato possa ricusare l’esecuzione della decisione di recupero nel caso di impossibilità assoluta di attuarla correttamente ( 50 ), non ha impedito alla Corte di statuire, nella sentenza del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci (da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873), che i concorrenti dei beneficiari di aiuti di Stato hanno il diritto a non subire una concorrenza falsata da un aiuto di Stato sul mercato nel quale operano.

101.

In particolare, quando il recupero di un aiuto illegittimo e incompatibile lederebbe il principio della tutela del legittimo affidamento del beneficiario dell’aiuto ( 51 ), la Commissione non è tenuta a ordinarne il recupero ( 52 ). Essa è tenuta ad astenersi dall’ordinarne il recupero. In tal caso, l’accertamento dell’incompatibilità dell’aiuto con il mercato interno non conduce al ripristino della concorrenza sul mercato interessato. Tuttavia, come menzionato al paragrafo precedente, ciò non ha impedito alla Corte di concludere che i concorrenti del beneficiario di un aiuto godono del diritto a non subire una concorrenza falsata da un aiuto di Stato.

102.

Analogamente, qualora l’istituzione di misure antidumping non sia nell’interesse dell’Unione, la Commissione può decidere di non adottare siffatte misure. In tal caso, le distorsioni agli scambi derivanti dalle pratiche di dumping non sono eliminate e la concorrenza non è ripristinata nel mercato interno. Ciò non dovrebbe impedire alla Corte di statuire che un produttore dell’Unione gode del diritto a non subire una concorrenza falsata dal dumping.

103.

In terzo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione e dal Consiglio, se la Corte dovesse ritenere che, nella presente causa, il primo criterio dell’incidenza diretta sia soddisfatto, ciò non sarebbe dovuto ai semplici effetti di fatto prodotti dal regolamento controverso sulla situazione della Distillerie Bonollo (in contrapposizione agli effetti giuridici di tale regolamento).

104.

Infatti, come ricordato supra, al paragrafo 85, il regolamento controverso incide direttamente sulla situazione della Distillerie Bonollo in ragione del suo diritto a non subire una concorrenza falsata dal dumping, e non in ragione degli effetti di fatto di tale regolamento.

105.

Rilevo altresì che non vi è alcuna contraddizione tra la soluzione proposta al precedente paragrafo 85 e al punto 81 della sentenza del 28 febbraio 2019, Consiglio/Growth Energy e Renewable Fuels Association (C‑465/16 P, EU:C:2019:155). In tale punto, la Corte ha statuito che il fatto che un regolamento istitutivo di dazi antidumping sulle importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d’America avesse posto i produttori americani di bioetanolo in una posizione concorrenziale svantaggiosa non consentiva, di per sé, di ritenere che siffatto regolamento li riguardasse direttamente. Sottolineo, anzitutto, che tali produttori statunitensi di bioetanolo erano produttori di paesi terzi i cui prodotti erano soggetti a dazi antidumping, mentre ciò che suggerisco di ritenere è che i produttori dell’Unione abbiano diritto a non subire una concorrenza falsata dal dumping. In secondo luogo, i produttori statunitensi di bioetanolo non operavano sul mercato interno ( 53 ), mentre ciò che suggerisco è di considerare che i soggetti che godono di tale diritto siano gli operatori effettivamente attivi sul mercato, e non gli operatori potenziali ( 54 ).

106.

In quarto luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione e dal Consiglio, la soluzione proposta supra, al paragrafo 85, non equivale ad un’«attenuazione» del primo criterio dell’incidenza diretta.

107.

Come ricordato supra, al paragrafo 87, nella sentenza del 20 marzo 1985, Timex/Consiglio e Commissione (264/82, EU:C:1985:119, punti da 11 a 16), i produttori dell’Unione sono stati ritenuti legittimati a chiedere l’annullamento di un regolamento che istituiva misure antidumping. Inoltre, nella sentenza del 18 ottobre 2018, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e a./Commissione (T‑364/16, EU:T:2018:696, punti da 36 a 53), i produttori dell’Unione sono stati ritenuti legittimati a impugnare la decisione con cui la Commissione, ai fini dell’esecuzione di una sentenza della Corte, ha previsto la non riscossione di dazi antidumping sulle importazioni di prodotti fabbricati da un determinato produttore esportatore.

108.

Ne consegue che, se la Corte dovesse ritenere che il regolamento controverso incida direttamente sulla situazione giuridica della Distillerie Bonollo, ciò non determinerebbe, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione e dal Consiglio, un’«attenuazione» del requisito dell’incidenza diretta. La sua decisione sarebbe conforme alla giurisprudenza menzionata al paragrafo precedente.

109.

Uno specifico argomento a sostegno di tale conclusione consiste nel fatto che, nel settore antidumping, nei casi in cui si è ritenuto che i ricorrenti (produttori dell’Unione, produttori esportatori o importatori) non erano legittimati a chiedere l’annullamento di un regolamento istitutivo di misure antidumping, ciò è stato dovuto al fatto che non erano individualmente interessati da tale regolamento, e non perché esso non li riguardava direttamente ( 55 ).

110.

Per quanto mi consta, vi è un’unica eccezione. Trattasi della sentenza del 28 febbraio 2019, Consiglio/Growth Energy e Renewable Fuels Association (C‑465/16 P, EU:C:2019:155), in cui ai produttori statunitensi di bioetanolo è stata negata la legittimazione ad agire sulla base del fatto che non erano direttamente interessati dall’atto impugnato. Tuttavia, come rilevato supra, al paragrafo 105, ciò è dovuto alla particolare circostanza che tali produttori non esportavano direttamente bioetanolo nell’Unione e che, pertanto, la loro produzione non era direttamente assoggettata ai dazi antidumping istituiti.

111.

Inoltre, nelle cause in cui ai ricorrenti è stata riconosciuta legittimazione ad agire per l’annullamento di un regolamento istitutivo di misure antidumping, talora la condizione dell’incidenza diretta non è stata esaminata ( 56 ) e, talaltra, è stata ritenuta soddisfatta. Nelle cause in cui è stata ritenuta soddisfatta, ciò è avvenuto per effetto del secondo criterio dell’incidenza diretta, ossia, come ricordato supra, al paragrafo 80, a motivo del fatto che le autorità doganali degli Stati membri sono tenute a riscuotere i dazi istituiti da un regolamento antidumping e non dispongono di alcun margine discrezionale. Il primo criterio non è stato esaminato ( 57 ).

112.

A quanto mi risulta, vi sono soltanto due eccezioni. Nella sentenza del 26 settembre 2000, Starway/Consiglio (T‑80/97, EU:T:2000:216), si è ritenuto che un regolamento di estensione di misure antidumping incideva direttamente sulla situazione giuridica di un importatore. Ciò a motivo del fatto che la possibilità, prevista da tale regolamento, che la Commissione concedesse alla ricorrente un’esenzione dal dazio esteso (quando le importazioni non costituivano un’elusione del dazio iniziale) era, nelle circostanze del caso in questione, puramente teorica ( 58 ). Analogamente, nella sentenza del 18 ottobre 2018, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e a./Commissione (T‑364/16, EU:T:2018:696), si è ritenuto che una decisione che prevedeva la non riscossione di dazi antidumping incideva direttamente sulla situazione dei produttori dell’Unione «nell’ambito del procedimento che ha portato all’adozione delle misure antidumping». Il Tribunale si è fondato, inter alia, sul fatto che sia la denuncia che aveva portato all’adozione del regolamento originario, sia la domanda di riesame in previsione della scadenza, erano state presentate da un’associazione di categoria a nome dei produttori dell’Unione, fra i quali le ricorrenti ( 59 ). A tal riguardo, ricordo che, come menzionato al precedente paragrafo 85, al fine di stabilire se il primo criterio dell’incidenza diretta sia soddisfatto, suggerisco di basarsi non sui diritti procedurali della ricorrente, bensì sul diritto a non subire una concorrenza falsata. Infatti, i diritti procedurali conferiti dal regolamento di base variano notevolmente da un soggetto all’altro ( 60 ), ed è dunque lecito chiedersi se un regolamento che istituisce misure antidumping possa incidere direttamente sulla situazione giuridica di qualsiasi soggetto a cui tale regolamento conferisce diritti procedurali.

113.

Di conseguenza, a mio avviso, nella giurisprudenza in materia di antidumping non vi è alcuna conferma dell’argomento della Commissione secondo cui deve essere negata la legittimazione ad agire di un produttore dell’Unione sulla base del fatto che egli non disponga di un diritto alla protezione contro il dumping e che, di conseguenza, il regolamento che istituisce dazi antidumping non incide direttamente sulla sua situazione giuridica. Mi sembra, piuttosto, che la sentenza impugnata sia conforme alla giurisprudenza dei giudici dell’Unione, nella quale, come ricordato al precedente paragrafo 110, in una sola occasione, per quanto mi consta, la legittimazione ad agire è stata negata sulla base del fatto che la ricorrente non fosse direttamente interessata dall’atto impugnato, e in circostanze diverse da quelle di cui alla presente causa.

114.

In quinto luogo, non mi convince l’argomento della Commissione e del Consiglio secondo cui, ai punti 92 e 93 della sentenza impugnata, il Tribunale si sarebbe erroneamente fondato sul diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, quale sancito all’articolo 47 della Carta, per «ampliare» il requisito relativo all’incidenza diretta.

115.

In tali punti, il Tribunale ha ritenuto che, poiché il regolamento controverso non poteva comportare misure di esecuzione nei confronti della Distillerie Bonollo, quest’ultima non disponeva, in linea di principio, di mezzi di ricorso alternativi sul piano nazionale. Sebbene tale circostanza non potesse, secondo il Tribunale, produrre l’effetto di escludere il requisito dell’interesse individuale, il requisito secondo cui una persona deve essere direttamente e individualmente interessata doveva comunque essere interpretato alla luce del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

116.

Se è vero che l’articolo 47 della Carta non è inteso a modificare il sistema di controllo giurisdizionale previsto dai Trattati, e, in particolare, le norme relative alla ricevibilità dei ricorsi diretti dinanzi ai giudici dell’Unione ( 61 ), non si tratta, a mio avviso, di ciò che il Tribunale ha fatto ai punti 92 e 93 della sentenza impugnata.

117.

Il Tribunale non è giunto alla conclusione che la Distillerie Bonollo era direttamente interessata dal regolamento controverso basandosi sull’articolo 47 della Carta. Tale conclusione si fonda su altri motivi, segnatamente sulla circostanza, menzionata al punto 59 della sentenza impugnata, che la Distillerie Bonollo è all’origine del procedimento di riesame intermedio parziale e che i dazi antidumping istituiti da tale regolamento erano destinati a controbilanciare il pregiudizio da essa subito in quanto concorrente operante sullo stesso mercato dei due produttori esportatori cinesi. I punti 92 e 93 di tale sentenza si limitano a sostenere tale conclusione, alla quale il Tribunale era già pervenuto.

118.

Rilevo altresì che, dichiarando che il regolamento controverso incideva direttamente sulla situazione giuridica della Distillerie Bonollo per le ragioni menzionate al paragrafo precedente, il Tribunale non ha ignorato il requisito relativo all’incidenza diretta. Esso ha accolto un’interpretazione di tale requisito più ampia rispetto a quella suggerita dalla Commissione e dal Consiglio, ma ciò non equivale ad ignorarlo.

119.

Ne desumo che, dato che il regolamento controverso può collocare la Distillerie Bonollo in una posizione concorrenziale svantaggiosa sul mercato nel quale essa compete con i due produttori esportatori cinesi, tale regolamento incide direttamente sul diritto della Distillerie Bonollo di non subire una concorrenza falsata dal dumping su tale mercato. Da ciò discende che il Tribunale non ha commesso un errore nel concludere, al punto 59 della sentenza impugnata, che il regolamento controverso incideva direttamente sulla situazione giuridica della Distillerie Bonollo, e che l’unico motivo di impugnazione deve essere respinto.

120.

Di conseguenza, si deve respingere l’impugnazione incidentale nella parte in cui è diretta all’annullamento della sentenza impugnata.

b) Sulle conclusioni presentate in subordine dalla Commissione, nelle quali essa chiede alla Corte l’annullamento del secondo punto del dispositivo della sentenza impugnata

121.

In subordine, la Commissione chiede alla Corte di annullare il secondo punto del dispositivo della sentenza impugnata, nella parte in cui mantiene il dazio antidumping imposto dal regolamento controverso sui prodotti della Ninghai Organic Chemical Factory fino a quando non solo la Commissione, ma anche il Consiglio, abbiano adottato i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza impugnata comporta. La Commissione sostiene che, dall’entrata in vigore del regolamento n. 37/2014, soltanto la Commissione può adottare misure antidumping.

122.

Il Consiglio e la Changmao Biochemical Engineering sono d’accordo con la Commissione, mentre la Distillerie Bonollo non concorda.

123.

Ritengo che le conclusioni presentate in subordine dalla Commissione debbano essere accolte.

124.

Al secondo punto del dispositivo della sentenza impugnata, il Tribunale ha mantenuto il dazio antidumping istituito dal regolamento controverso sui prodotti della Ninghai Organic Chemical Factory «fino a che la Commissione (…) ed il Consiglio (…) non abbiano adottato i provvedimenti che l’esecuzione della (…) sentenza [impugnata] implica».

125.

Ricordo che, ai sensi dell’articolo 266, primo comma, TFUE, l’istituzione da cui emana l’atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta. Nella presente causa, il regolamento controverso è stato adottato dal Consiglio. Tuttavia, non ne consegue che il Consiglio debba, o possa, adottare i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza impugnata comporta.

126.

Infatti, secondo la giurisprudenza, l’obbligo di agire previsto dall’articolo 266, primo comma, TFUE non costituisce una fonte di competenza e non dispensa l’istituzione interessata dal fondare l’atto contenente le misure che l’esecuzione di una sentenza di annullamento comporta su una base giuridica che, da un lato, la autorizzi ad adottare tale atto e, dall’altro, sia in vigore alla data dell’adozione di tale atto ( 62 ).

127.

L’articolo 1 del regolamento n. 37/2014 ha modificato l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base nel senso che i dazi antidumping definitivi, precedentemente istituiti dal Consiglio, sono ora imposti dalla Commissione ( 63 ).

128.

Nella presente causa, i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza impugnata comporta possono essere adottati solo a decorrere dalla data di pronuncia di tale sentenza, ossia successivamente al 3 maggio 2018. Essi possono quindi essere adottati soltanto dopo l’entrata in vigore, il 20 febbraio 2014, del regolamento n. 37/2014 ( 64 ). Ne consegue che i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza impugnata comporta devono essere fondati sull’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, come modificato dal regolamento n. 37/2014, e sull’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base ( 65 ).

129.

Pertanto, soltanto la Commissione può adottare tali provvedimenti.

130.

Ne concludo che il secondo punto del dispositivo della sentenza impugnata deve essere annullato nella parte in cui mantiene il dazio antidumping istituito dal regolamento controverso sui prodotti della Ninghai Organic Chemical Factory fino all’adozione, da parte del Consiglio, dei provvedimenti che l’esecuzione di tale sentenza comporta. Tuttavia, il secondo punto del dispositivo della sentenza impugnata resta valido nella parte in cui mantiene tale obbligo fino all’adozione, da parte della Commissione, dei provvedimenti che l’esecuzione di detta sentenza comporta.

131.

L’impugnazione incidentale deve essere respinta quanto al resto.

VI. Sull’impugnazione principale

132.

La Changmao Biochemical Engineering chiede l’annullamento della sentenza impugnata a motivo del fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente accolto il motivo vertente sulla violazione dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base.

A.   Argomenti delle parti

133.

Con il suo unico motivo di impugnazione, la Changmao Biochemical Engineering contesta i punti da 132 a 137 e da 139 a 141 della sentenza impugnata.

134.

Tale motivo è suddiviso in tre parti.

135.

Nella prima parte dell’unico motivo di impugnazione, la Changmao Biochemical Engineering sostiene che il fatto che, nel regolamento controverso, il valore normale sia stabilito sulla base dei costi di produzione in Argentina, anziché dei prezzi di vendita praticati nel mercato interno argentino, non costituisce un cambiamento di metodo ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base e che, in ogni caso, si è verificato un mutamento delle circostanze. Inoltre, secondo la Changmao Biochemical Engineering, il Tribunale ha commesso un errore nel concludere che l’applicazione del metodo utilizzato nell’inchiesta originale era conforme all’articolo 2 del regolamento di base, e nel non avere quindi tenuto conto delle differenze nel processo di produzione dell’acido tartarico in Argentina e in Cina.

136.

Con la seconda e la terza parte del suo unico motivo d’impugnazione, la Changmao Biochemical Engineering sostiene, in sostanza, che il Tribunale ha erroneamente concluso che il fatto che lo stesso valore normale si applichi a tutti i produttori esportatori che non beneficiano del TEM sopprime qualsiasi distinzione tra i produttori esportatori che hanno collaborato e quelli che non hanno collaborato.

137.

La Distillerie Bonollo sostiene, in primo luogo, che l’impugnazione è irricevibile, in secondo luogo, che l’unico motivo di impugnazione è irricevibile e, in terzo luogo, che tale motivo è, in ogni caso, infondato.

138.

In primo luogo, la Distillerie Bonollo sostiene l’eccezione di irricevibilità dell’impugnazione sollevata dal Consiglio e dalla Commissione.

139.

In secondo luogo, la Distillerie Bonollo eccepisce l’irricevibilità della prima, della seconda e della terza parte dell’unico motivo di impugnazione, in quanto una o più di queste parti: i) si limitano a ripetere argomenti dedotti dinanzi al Tribunale; ii) sollevano una questione di fatto; iii) chiedono alla Corte di statuire su un motivo sul quale il Tribunale non si è pronunciato; o iv) contestano una motivazione accessoria della sentenza impugnata.

140.

In terzo luogo, la Distillerie Bonollo sostiene che l’unico motivo di impugnazione è, in ogni caso, infondato. Essa sostiene che si sarebbe verificato un cambiamento di metodo nel regolamento controverso, poiché il metodo di calcolo del valore normale sulla base dei prezzi di vendita sul mercato interno argentino non è stato applicato. Essa sostiene che non vi sarebbe alcuna prova di un mutamento delle circostanze. Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la Changmao Biochemical Engineering, il Tribunale non avrebbe omesso di tener conto delle differenze tra i costi di produzione in Argentina e in Cina. Per quanto concerne l’affermazione della Changmao Biochemical Engineering secondo cui l’applicazione dello stesso valore normale sopprime qualsiasi distinzione tra i produttori esportatori che hanno collaborato e quelli che non hanno collaborato, la Distillerie Bonollo rileva che nessuna disposizione del regolamento di base prevede un trattamento favorevole dei produttori esportatori che hanno collaborato per quanto riguarda la determinazione del valore normale.

141.

Il Consiglio eccepisce l’irricevibilità dell’impugnazione. Ciò poiché la sentenza impugnata non incide direttamente sulla Changmao Biochemical Engineering, come richiesto dall’articolo 56, secondo comma, dello Statuto. Infatti, il regolamento controverso era già stato annullato, nella parte in cui si applica alla Changmao Biochemical Engineering, dalla sentenza del 1o giugno 2017, Changmao Biochemical Engineering/Consiglio (T‑442/12, EU:T:2017:372). Pertanto, i provvedimenti adottati per l’esecuzione della sentenza impugnata, quali il nuovo calcolo del valore normale sulla base dei prezzi di vendita praticati sul mercato interno in Argentina, potrebbero applicarsi solo alla Ninghai Organic Chemical Factory.

142.

La Commissione eccepisce l’irricevibilità dell’impugnazione per lo stesso motivo invocato dal Consiglio. In ogni caso, ad avviso della Commissione, l’impugnazione sarebbe infondata. Ciò poiché la formulazione dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base fa riferimento ai metodi impiegati «nell’inchiesta [originale]» e non al metodo utilizzato per una determinata impresa. Tale disposizione non può essere applicata caso per caso, in funzione dell’impresa considerata. Inoltre, i lavori preparatori di tale disposizione deporrebbero a favore di un’interpretazione ampia dell’obbligo di applicare lo stesso metodo nell’ambito dell’inchiesta di riesame. Infine, l’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base deve essere considerato espressione del principio di parità di trattamento, ora sancito dall’articolo 47 della Carta. Ne consegue che, nel regolamento controverso, il valore normale dovrebbe essere determinato sulla base dei prezzi di vendita sul mercato nazionale per tutti i produttori che non beneficiano del TEM, compresi i due produttori esportatori cinesi.

B.   Valutazione

143.

A sostegno della sua impugnazione, la Changmao Biochemical Engineering deduce un unico motivo, ai sensi del quale il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che l’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base non consente al Consiglio, nell’ambito di un riesame intermedio, di calcolare il valore normale sulla base dei costi di produzione in un paese di riferimento, segnatamente l’Argentina, quando, nel corso dell’inchiesta originale, il valore normale è stato determinato sulla base dei prezzi di vendita sul mercato interno in Argentina.

144.

La Distillerie Bonollo, il Consiglio e la Commissione chiedono il rigetto dell’impugnazione.

1. Sulla ricevibilità dell’impugnazione

145.

Il Consiglio e la Commissione sostengono che l’impugnazione è irricevibile, poiché la sentenza impugnata non riguarda direttamente la Changmao Biochemical Engineering, come richiesto dall’articolo 56, secondo comma, dello Statuto, dato che il regolamento controverso è già stato annullato nella parte in cui si applica alla Changmao Biochemical Engineering dalla sentenza del 1o giugno 2017, Changmao Biochemical Engineering/Consiglio (T‑442/12, EU:T:2017:372). La Distillerie Bonollo sostiene l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio e dalla Commissione, mentre la Changmao Biochemical Engineering sostiene che l’impugnazione è ricevibile.

146.

Per le ragioni esposte nel prosieguo, ritengo che l’impugnazione sia ricevibile.

147.

L’impugnazione è proposta dalla Changmao Biochemical Engineering, che non era parte, bensì interveniente nel procedimento dinanzi al Tribunale ( 66 ).

148.

Ai sensi dell’articolo 56, secondo comma, dello Statuto, affinché una parte interveniente in primo grado (diversa da uno Stato membro o da un’istituzione dell’Unione) possa proporre impugnazione contro una sentenza del Tribunale, è necessario che tale sentenza «l[a] concerna direttamente».

149.

Come rilevato dal Consiglio e dalla Commissione, alla data della pronuncia della sentenza impugnata il regolamento controverso era già stato annullato, nella parte in cui si applicava alla Changmao Biochemical Engineering, dalla sentenza del 1o giugno 2017, Changmao Biochemical Engineering/Consiglio (T‑442/12, EU:T:2017:372), divenuta definitiva.

150.

Tuttavia, osservo che, nella sentenza impugnata, l’annullamento del regolamento controverso non ha portata limitata ( 67 ).

151.

Rilevo altresì che, secondo la giurisprudenza, l’istituzione da cui emana l’atto annullato da una sentenza è tenuta, al fine di conformarsi al suo obbligo di adottare i provvedimenti che l’esecuzione di tale sentenza comporta, in forza dell’articolo 266, primo comma, TFUE, a rispettare non solo il dispositivo della sentenza, ma anche la motivazione da cui quest’ultima discende e che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che è indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo ( 68 ).

152.

Con la sentenza impugnata, il regolamento controverso è stato annullato a motivo del fatto che, nello stabilire, inizialmente, per i produttori esportatori che non beneficiano del TEM, il valore normale sulla base dei prezzi di vendita praticati sul mercato interno in Argentina, e, successivamente, nel corso dell’inchiesta di riesame che ha condotto all’adozione del regolamento controverso, utilizzando un valore normale costruito, determinato, in sostanza, sulla base dei costi di produzione in Argentina, il Consiglio aveva cambiato il metodo e, pertanto, violato l’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base. Di conseguenza, al fine di conformarsi al suo obbligo, previsto all’articolo 266, primo comma, TFUE, di adottare i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza impugnata comporta, la Commissione dovrebbe riaprire il procedimento e ricalcolare il valore normale sulla base dei prezzi di vendita sul mercato interno argentino ( 69 ).

153.

Dato che, come ricordato supra, al paragrafo 150, l’annullamento del regolamento controverso non ha portata limitata, la Commissione, al fine di conformarsi alla sentenza impugnata, dovrebbe ricalcolare il valore normale sulla base dei prezzi di vendita sul mercato interno in Argentina non soltanto per quanto concerne la Ninghai Organic Chemical Factory, ma anche per quanto riguarda la Changmao Biochemical Engineering.

154.

Per contro, nella sentenza del 1o giugno 2017, Changmao Biochemical Engineering/Consiglio (T‑442/12, EU:T:2017:372), il regolamento controverso è stato annullato sulla base del fatto che, avendo rifiutato di fornire alla Changmao Biochemical Engineering informazioni relative al calcolo del valore normale, il Consiglio e la Commissione avevano violato l’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base e i diritti della difesa. Di conseguenza, al fine di conformarsi al suo obbligo di adottare i provvedimenti che l’esecuzione di detta sentenza comporta, la Commissione dovrebbe fornire alla Changmao Biochemical Engineering accesso a tali informazioni, e consentirle di presentare osservazioni al riguardo.

155.

Pertanto, le misure da adottare ai fini dell’esecuzione della sentenza impugnata differiscono dalle misure necessarie ai fini dell’esecuzione della sentenza del 1o giugno 2017, Changmao Biochemical Engineering/Consiglio (T‑442/12, EU:T:2017:372).

156.

Ne consegue che la sentenza impugnata riguarda direttamente la Changmao Biochemical Engineering a causa del dovere della Commissione di riaprire il procedimento e di ricalcolare il valore normale sulla base dei prezzi di vendita sul mercato interno argentino al fine di conformarsi a tale sentenza.

157.

Ciò è conforme alla sentenza del 2 ottobre 2003, International Power e a./NALOO (C‑172/01 P, C‑175/01 P, C‑176/01 P e C‑180/01 P, EU:C:2003:534). In tale sentenza, la Corte ha statuito che la sentenza con cui il Tribunale ha annullato una decisione della Commissione che aveva respinto una denuncia presentata nei confronti di tre imprese riguardava direttamente tali imprese. Ciò poiché «in attuazione della sentenza impugnata, la Commissione [doveva] procedere a un nuovo esame della denunzia» e «[a]l termine di tale esame [era] possibile che la Commissione adott[asse] un atto sfavorevole [alle tre imprese], che [avrebbero potuto] allora vedersi esposte al rischio di un ricorso per risarcimento danni dinanzi ai giudici nazionali» ( 70 ).

158.

Nella presente causa, la Changmao Biochemical Engineering afferma che il calcolo del valore normale sulla base dei prezzi di vendita sul mercato interno argentino condurrebbe all’imposizione di un’aliquota di dazio sensibilmente superiore a quella del 13,1% imposta dal regolamento controverso. Nessuna delle altre parti contesta tale affermazione. Pertanto, come nel caso della sentenza citata al paragrafo precedente, vi è il rischio che i provvedimenti adottati dalla Commissione in esecuzione della sentenza impugnata siano svantaggiosi per la Changmao Biochemical Engineering e che quest’ultima sia esposta ad azioni di pagamento di tale dazio.

159.

La mia conclusione di cui supra, al paragrafo 156, non può essere rimessa in discussione dall’argomento della Distillerie Bonollo secondo cui la Changmao Biochemical Engineering non sarebbe interessata dalla sentenza impugnata, bensì dai provvedimenti adottati ai fini della sua esecuzione, cosicché la sentenza impugnata riguarderà direttamente la Changmao Biochemical Engineering, ai sensi dell’articolo 56, secondo comma, dello Statuto, soltanto al momento dell’adozione di tali provvedimenti.

160.

Ciò in quanto la ricevibilità dell’impugnazione proposta da una parte interveniente in primo grado avverso una sentenza che annulli un atto dell’Unione non è subordinata alla condizione che l’istituzione competente abbia adempiuto al suo obbligo, derivante dall’articolo 266 TFUE, di adottare i provvedimenti che l’esecuzione di tale sentenza comporta. Infatti, l’articolo 56, secondo comma, dello Statuto non prevede siffatta condizione. Tale disposizione richiede soltanto che «la decisione del Tribunale» concerna direttamente la parte interveniente in primo grado. Ne consegue che, al fine di determinare se ricorra tale ipotesi, si può tener conto soltanto della sentenza del Tribunale e dell’obbligo dell’istituzione competente, derivante dalla sentenza che annulla un atto dell’Unione, di adottare i provvedimenti che l’esecuzione della stessa comporta. Non si può tenere conto, di per sé, di tali provvedimenti, del fatto che siano o meno adottati tempestivamente o del fatto che diano o meno corretta esecuzione alla sentenza.

161.

È vero che la Changmao Biochemical Engineering potrà agire per l’annullamento dei provvedimenti adottati in esecuzione della sentenza impugnata. Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene la Distillerie Bonollo, ciò non concede alla Changmao Biochemical Engineering «due morsi della stessa mela». Infatti, se quest’ultima deducesse, a sostegno del ricorso diretto all’annullamento dei provvedimenti adottati per l’esecuzione della sentenza impugnata, un motivo su cui il Tribunale si è già pronunciato, tale motivo sarebbe irricevibile, poiché violerebbe il principio della res iudicata ( 71 ).

162.

Ricordo altresì che, quando, come nel caso di specie, l’atto dell’Unione annullato dalla sentenza del Tribunale è un regolamento, l’obbligo, per l’istituzione competente, di adottare i provvedimenti che l’esecuzione di tale sentenza comporta sorge solo al momento del rigetto dell’impugnazione ( 72 ). Pertanto, se si seguisse l’approccio della Distillerie Bonollo, la ricevibilità dell’impugnazione proposta da una parte interveniente in primo grado dipenderebbe, in tal caso, dalla buona volontà dell’istituzione competente di eseguire la sentenza impugnata.

163.

Pertanto, non rileva il fatto che la Commissione non abbia ancora adottato i provvedimenti necessari ai fini dell’esecuzione della sentenza impugnata o della sentenza del 1o giugno 2017, Changmao Biochemical Engineering/Consiglio (T‑442/12, EU:T:2017:372) ( 73 ).

164.

È parimenti irrilevante il fatto che, a seguito di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping istituite dal regolamento n. 349/2012, la Commissione abbia adottato, il 28 giugno 2018, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/921 ( 74 ), che mantiene il dazio del 10,1% imposto alla Changmao Biochemical Engineering dal regolamento n. 349/2012 ( 75 ).

165.

Concludo che l’impugnazione è ricevibile.

2. Sulla ricevibilità dell’unico motivo d’impugnazione

166.

In primo luogo, occorre respingere il motivo della Distillerie Bonollo vertente sull’irricevibilità della prima, seconda e terza parte dell’unico motivo d’impugnazione in quanto si limiterebbero a reiterare argomenti dedotti in primo grado dal Consiglio. Come menzionato supra, al paragrafo 63 delle presenti conclusioni, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere dedotti nuovamente nel corso dell’impugnazione. Rilevo che l’impugnazione contesta punti specifici della sentenza impugnata, segnatamente: per quanto riguarda l’argomento relativo all’assenza di un cambiamento di metodo, il punto 132; per quanto riguarda l’argomento secondo cui le differenze nel processo di produzione dell’acido tartarico in Argentina e in Cina dovrebbero essere prese in considerazione in sede di determinazione di un valore normale equo, i punti 132 e da 135 a 137; per quanto riguarda l’argomento relativo a un mutamento delle circostanze, il punto 134; e, per quanto riguarda l’argomento secondo cui, se il metodo applicato nel corso dell’inchiesta originale fosse applicato a tutti i produttori esportatori che non beneficiano del TEM nell’ambito dell’inchiesta di riesame, ciò sopprimerebbe qualsiasi distinzione tra i produttori esportatori che hanno collaborato e quelli che non hanno collaborato, i punti da 139 a 141.

167.

In secondo luogo, nella misura in cui le memorie delle Distillerie Bonollo devono essere intese nel senso che sostengono l’irricevibilità dell’argomento vertente su un mutamento delle circostanze, in quanto si tratterebbe di una questione di fatto, detto motivo deve essere respinto. La questione se la circostanza che il TEM sia stato concesso e successivamente negato ai due produttori esportatori cinesi dimostri un mutamento delle circostanze ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base è, a mio avviso, una questione di diritto.

168.

In terzo luogo, pur concordando con la Distillerie Bonollo sul fatto che un motivo relativo alla violazione dei diritti della difesa sarebbe irricevibile, in quanto il Tribunale non si è pronunciato su tale motivo nella sentenza impugnata, mi sembra che tale motivo non sia stato sollevato nell’impugnazione. L’impugnazione dichiara succintamente, nell’introduzione alla terza parte dell’unico motivo, che le conclusioni del Tribunale sul valore normale «contrastano con una giurisprudenza costante (…), che garantisce un equo confronto tra i prezzi e rispetta i diritti della difesa degli esportatori ( 76 )». Attraverso queste poche parole, e in assenza di altri elementi, la Changmao Biochemical Engineering non ha dedotto alcun motivo vertente sulla violazione dei diritti della difesa.

169.

In quarto luogo, l’argomento secondo cui il Tribunale avrebbe commesso un errore dichiarando, al punto 141 della sentenza impugnata, che lo stesso valore normale è applicato a tutti i produttori esportatori quando è determinato sulla base di dati relativi ad un paese di riferimento non è, come sostiene la Distillerie Bonollo, irricevibile in quanto diretto contro una motivazione accessoria della sentenza impugnata. Esso, è, come suggerito dalla stessa Distillerie Bonollo, inconferente ( 77 ).

170.

Ne desumo, pertanto, che l’unico motivo di impugnazione è ricevibile nella sua interezza.

3. Sul merito

171.

Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, in tutte le inchieste relative a riesami a norma di tale articolo la Commissione, se le circostanze non sono cambiate, è tenuta ad applicare gli stessi metodi impiegati nell’inchiesta conclusa con l’istituzione del dazio, tenendo debitamente conto, fra l’altro, delle disposizioni dell’articolo 2.

172.

Secondo la giurisprudenza, l’eccezione che consente alle istituzioni di applicare, nel corso del procedimento di riesame, un metodo diverso da quello utilizzato nell’inchiesta originale se è intervenuto un mutamento delle circostanze deve essere oggetto di un’interpretazione restrittiva ( 78 ).

173.

Nella presente causa, nell’ambito dell’inchiesta che ha condotto all’adozione del regolamento n. 130/2006, per i due produttori esportatori cinesi ai quali era stato concesso il TEM il valore normale è stato stabilito sulla base dei prezzi di vendita da essi effettivamente praticati sul mercato interno, conformemente all’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento di base ( 79 ), mentre per i produttori esportatori a cui non è stato concesso il TEM il valore normale è stato calcolato sulla base dei prezzi di vendita sul mercato interno del paese di riferimento, ossia l’Argentina, in forza dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), di detto regolamento ( 80 ).

174.

Di converso, nell’inchiesta che ha condotto all’adozione del regolamento controverso, ai due produttori esportatori cinesi è stato negato il TEM. Pertanto, il valore normale non poteva più essere stabilito a norma dell’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento di base. Esso è stato calcolato, in sostanza, sulla base dei costi di produzione in Argentina, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), di tale regolamento ( 81 ).

175.

Con il suo unico motivo di impugnazione, la Changmao Biochemical Engineering sostiene che il Tribunale ha commesso un errore nel considerare che il Consiglio ha violato l’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base utilizzando, durante l’inchiesta di riesame, un valore normale costruito per i due produttori esportatori cinesi basato sui costi di produzione in Argentina, mentre nel corso dell’inchiesta originale aveva stabilito il valore normale per i produttori esportatori che non beneficiavano del TEM sulla base dei prezzi di vendita sul mercato interno in Argentina.

176.

L’unico motivo di impugnazione si suddivide in tre parti. Con la prima parte, la Changmao Biochemical Engineering sostiene che non vi è stato alcun cambiamento di metodo e, in ogni caso, le circostanze sono mutate, sicché il Tribunale avrebbe erroneamente constatato una violazione dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base.

177.

Ritengo che la prima parte dell’unico motivo di impugnazione debba essere accolta.

178.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Changmao Biochemical Engineering ( 82 ), si è verificato un cambiamento di metodo ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base.

179.

Secondo la giurisprudenza, sussiste un cambiamento di metodo ai sensi di tale disposizione qualora, nel corso dell’inchiesta originale, il prezzo all’esportazione sia stato fissato sulla base dei prezzi all’esportazione verso l’Unione effettivamente praticati, conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, mentre nel corso dell’inchiesta di riesame, il prezzo all’esportazione costruito è stato stabilito sulla base dei prezzi all’esportazione verso paesi terzi effettivamente praticati, in forza dell’articolo 2, paragrafo 9, di detto regolamento ( 83 ). Analogamente, se, nel corso dell’inchiesta originale, il Consiglio ha calcolato il valore normale sulla base dei prezzi all’esportazione effettivamente praticati da un produttore situato in un paese terzo di riferimento e dei prezzi di vendita praticati da tale produttore sul mercato interno, e, nel corso dell’inchiesta di riesame, esso ha stabilito il valore normale sulla base dei costi di produzione dello stesso produttore, si è verificato un cambiamento di metodo ( 84 ).

180.

Nella presente causa, nell’inchiesta originale il valore normale è stato stabilito sulla base dei prezzi di vendita sul mercato interno in Argentina per quanto riguarda i produttori esportatori a cui non è stato concesso il TEM, mentre, nell’inchiesta di riesame, esso è stato calcolato, in sostanza, sulla base dei costi di produzione in Argentina per quanto riguarda i due produttori esportatori cinesi, che non potevano più beneficiare del TEM. Alla luce della giurisprudenza menzionata al paragrafo precedente, mi sembra che si tratti di un cambiamento di metodo ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base.

181.

Inoltre, a mio parere, non è stato dimostrato che le circostanze siano mutate.

182.

È stato sostenuto, in particolare, che un impegno di prezzo minimo (per effetto del quale i prezzi all’esportazione verso l’Unione effettivamente praticati erano divenuti inaffidabili e, nell’inchiesta di riesame, è stato necessario calcolare un prezzo all’esportazione costruito sulla base dei prezzi all’esportazione verso paesi terzi) ( 85 ) o un cambiamento significativo dei costi di produzione del prodotto interessato ( 86 ) costituiscono un mutamento delle circostanze ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base ( 87 ).

183.

Tuttavia, la Changmao Biochemical Engineering si limita ad affermare che si è verificato un significativo mutamento delle circostanze, che sarebbe dimostrato dal fatto che il Consiglio e la Commissione le hanno concesso il TEM nell’inchiesta originale, negandoglielo poi nell’inchiesta di riesame. Ciò non è sufficiente, a mio avviso, a dimostrare un mutamento delle circostanze ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base.

184.

In particolare, rilevo che, ai sensi del considerando 27 del regolamento controverso, la ragione per cui è stato deciso, nel corso dell’inchiesta di riesame, di impiegare un valore normale costruito basato sui costi di produzione in Argentina anziché utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno argentino era l’esistenza di un «diverso metodo di produzione di Argentina e [Cina], che incide[va] significativamente sui prezzi e sui costi». Come chiarito dalla Changmao Biochemical Engineering, mentre in Argentina l’acido tartarico è prodotto a partire da sottoprodotti della vinificazione, in Cina esso è prodotto mediante sintesi chimica. Tuttavia, dal regolamento n. 349/2012 risulta che le differenze tra il processo di produzione e i costi di produzione dell’acido tartarico esistevano già al momento dell’inchiesta originale ( 88 ). Dinanzi al Tribunale non è stato sostenuto che si sia verificata una modifica dei costi di produzione dell’acido tartarico in Argentina e/o in Cina tra il periodo dell’inchiesta originale e del riesame intermedio. Ne consegue che, a mio avviso, non è stato dimostrato un mutamento delle circostanze ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base.

185.

Tuttavia, mi sembra che il Tribunale non abbia fornito una motivazione adeguata e sufficiente per affermare, ai punti da 135 a 137 della sentenza impugnata, che l’applicazione del metodo utilizzato nell’inchiesta originale non sarebbe contraria all’articolo 2 del regolamento di base.

186.

Rilevo che l’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base impone alla Commissione di applicare, in tutte le richieste relative a riesami, lo stesso metodo utilizzato nell’inchiesta originale, «tenendo debitamente conto delle disposizioni dell’articolo 2, in particolare i paragrafi 11 e 12, e dell’articolo 17».

187.

Rilevo che, quando, come nel caso di specie, non si è verificato alcun mutamento delle circostanze, non è sufficiente, per giustificare un cambiamento di metodo, che il nuovo metodo sia più appropriato del primo ( 89 ). In assenza di mutamento delle circostanze, un cambiamento di metodo è giustificato solo se il metodo precedente è in contrasto con gli articoli 2 o 17 del regolamento di base.

188.

Infatti, dalla formulazione dell’articolo 11, paragrafo 9, di tale regolamento e dalla giurisprudenza citata al precedente paragrafo 172 risulta che la regola generale è che il metodo utilizzato nell’inchiesta originale deve essere applicato nell’inchiesta di riesame, e che l’uso di un metodo diverso in tale inchiesta costituisce un’eccezione. Se si considerasse possibile, in assenza di mutamento delle circostanze, applicare un nuovo metodo nell’ambito della procedura di riesame, anche qualora il metodo precedente non sia stato giudicato contrario agli articoli 2 o 17 del regolamento di base, l’eccezione diverrebbe la regola.

189.

Pertanto, occorre stabilire se l’applicazione, nell’inchiesta di riesame, del metodo utilizzato nell’inchiesta originale fosse contraria all’articolo 2 del regolamento di base.

190.

Secondo la giurisprudenza, spetta al Consiglio dimostrare che il metodo utilizzato nell’inchiesta originale era in contrasto con l’articolo 2 del regolamento di base ( 90 ).

191.

Dinanzi al Tribunale, il Consiglio ha sostenuto che, tenuto conto delle differenze nel processo di produzione dell’acido tartarico in Argentina e in Cina ( 91 ), esso non poteva applicare, nel corso dell’inchiesta di riesame, il metodo utilizzato nell’inchiesta iniziale senza violare l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, il quale esige che il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione sia equo. Il Consiglio sostiene che il confronto tra, da un lato, il valore normale calcolato utilizzando i prezzi di vendita praticati sul mercato interno in Argentina e quindi basato su dati relativi al processo di produzione naturale, e, dall’altro, i prezzi all’esportazione effettivamente praticati dai due produttori esportatori cinesi e, quindi relativi al processo di produzione sintetica, sarebbe stato iniquo.

192.

Ai punti da 135 a 137 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l’argomento del Consiglio secondo cui l’applicazione del metodo utilizzato nell’inchiesta originale non consentirebbe un confronto equo tra il valore normale e i prezzi all’esportazione, a motivo del fatto che, da un lato, nell’ipotesi in cui tale confronto fosse stato iniquo, ciò avrebbe dovuto indurre il Consiglio e la Commissione a modificare il dazio antidumping applicabile agli altri produttori esportatori, cosa che essi non avevano fatto, e, dall’altro, l’acido tartarico prodotto mediante sintesi chimica presenta «le stesse caratteristiche ed è destinat[o] alle stesse applicazioni di base» di quello fabbricato a partire da sottoprodotti della vinificazione.

193.

Mi sembra che il Tribunale non potesse concludere che l’applicazione del metodo utilizzato nel corso dell’inchiesta originale «non risulta in contrasto con l’articolo 2 del regolamento di base» ( 92 ) basandosi unicamente su tali motivi.

194.

In primo luogo, la circostanza che il Consiglio non abbia modificato il dazio imposto agli altri produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM non dimostra che il metodo utilizzato nell’inchiesta originale non sia contrario all’articolo 2 del regolamento di base. Essa può altresì suggerire che il Consiglio abbia violato tale disposizione non modificando il dazio imposto agli altri produttori esportatori ai quali non era stato concesso il TEM. Non si può trarre alcuna conclusione dal comportamento del Consiglio quanto alla legittimità del metodo precedente e del metodo nuovo.

195.

In secondo luogo, mi sembra che, per constatare che l’applicazione del metodo utilizzato nell’inchiesta originale non era contraria all’articolo 2 del regolamento di base, il Tribunale non poteva limitarsi ad affermare che l’acido tartarico prodotto mediante sintesi chimica presenta «le stesse caratteristiche ed è destinat[o] alle stesse applicazioni di base» di quello fabbricato a partire dai sottoprodotti della vinificazione. Ciò in quanto il diverso metodo di produzione dell’acido tartarico in Argentina e in Cina, sul quale il Consiglio si è basato per sostenere che l’applicazione del metodo precedente non sarebbe stata conforme all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, incide «significativamente sui prezzi e sui costi», secondo quanto dichiarato nel considerando 27 del regolamento controverso ( 93 ).

196.

Inoltre, rilevo che le differenze nel processo di produzione sono la ragione per cui, nel regolamento controverso, il metodo è stato modificato e il valore normale è stato calcolato, per quanto riguarda i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM, non sulla base dei prezzi di vendita sul mercato interno in Argentina, bensì utilizzando i costi di produzione in Argentina ( 94 ). Pertanto, mi sembra che, poiché il Consiglio si basa sulle differenze nel processo di produzione per dimostrare che l’applicazione del metodo precedente nell’inchiesta di riesame sarebbe stata illegittima, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare non solo se tali differenze rendessero iniquo il confronto tra il valore normale e i prezzi all’esportazione, ma anche se tali differenze ostassero all’utilizzo dei prezzi di vendita sul mercato interno in Argentina per il calcolo del valore normale. Solo se il Tribunale avesse constatato che, nonostante le differenze nel processo di produzione, i prezzi di vendita sul mercato interno in Argentina potevano essere utilizzati per calcolare il valore normale, esso avrebbe potuto concludere che l’applicazione del metodo precedente non sarebbe stata contraria all’articolo 2 del regolamento di base e che, di conseguenza, il Consiglio non avrebbe potuto applicare un nuovo metodo nel regolamento controverso.

197.

È vero che il Consiglio, sul quale incombe l’onere di dimostrare l’illegittimità dell’applicazione del metodo precedente, si è limitato a sostenere, dinanzi al Tribunale, che le differenze nel processo di produzione non consentirebbero di effettuare il confronto equo richiesto dall’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base; esso non ha sostenuto che tali differenze non permetterebbero l’impiego dei prezzi di vendita sul mercato interno in Argentina in sede di calcolo del valore normale. Tuttavia, mi sembra che le due questioni siano connesse, come testimonia il considerando 42 del regolamento controverso, ai sensi del quale «[l]o stesso calcolo effettuato utilizzando i prezzi di vendita sul mercato interno in Argentina, adeguando poi il valore normale e/o il prezzo all’esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, non avrebbe garantito un confronto equo» ( 95 ).

198.

Ne consegue che il Tribunale ha omesso di fornire una motivazione adeguata e sufficiente per quanto concerne la sua conclusione, contenuta nel punto 137 della sentenza impugnata, secondo cui l’applicazione del metodo utilizzato nell’inchiesta originale non sarebbe in contrasto con l’articolo 2 del regolamento di base.

199.

Come sostenuto dalla Commissione, non si può ritenere che l’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base debba essere interpretato nel senso che il requisito a norma del quale si deve applicare lo stesso metodo nell’inchiesta originale e nell’inchiesta di riesame, si riferisce non al metodo applicato nel corso del procedimento originale nel suo complesso, bensì al metodo utilizzato, nell’ambito del procedimento originale, per ciascun produttore esportatore.

200.

Se così fosse, nel corso dell’inchiesta di riesame il valore normale dovrebbe essere stabilito, per quanto riguarda i due produttori esportatori cinesi, sulla base dei prezzi di vendita da essi effettivamente praticati sul mercato interno ( 96 ). Tuttavia, ciò sarebbe contrario all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, dato che, secondo l’inchiesta di riesame, i due produttori esportatori cinesi non potevano più beneficiare del TEM. Pertanto, il Consiglio poteva applicare un nuovo metodo senza violare l’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base ( 97 ).

201.

Tuttavia, l’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base non può, a mio avviso, essere interpretato nel senso che l’obbligo di applicare, nell’inchiesta di riesame, il metodo applicato nell’inchiesta originale si riferisce al metodo utilizzato per ciascun produttore esportatore. In primo luogo, la formulazione di tale disposizione si oppone a tale interpretazione, dato che essa impone l’applicazione dello stesso metodo impiegato «nell’inchiesta conclusa con l’istituzione del dazio». Per definizione, un’inchiesta riguarda tutti i produttori esportatori del prodotto in esame. Nulla indica, nella formulazione dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, che occorra tener conto della situazione individuale dei produttori esportatori. In secondo luogo, sebbene, al fine di «garantire una maggiore coerenza a livello generale», la Commissione abbia proposto di abrogare l’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, sulla base, inter alia, del fatto che «essa ha spesso condotto a un uso protratto di metodologie palesemente superate» ( 98 ), tale disposizione non è stata abrogata. Ciò depone a favore di un’interpretazione estensiva della regola enunciata all’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base. Tale regola si applicherebbe, quindi, al metodo utilizzato nel corso dell’inchiesta nel suo complesso e non al metodo utilizzato per ciascun produttore esportatore.

202.

Ne consegue che occorre accogliere la prima parte dell’unico motivo di impugnazione e annullare la sentenza impugnata.

203.

Tuttavia, per completezza, esaminerò succintamente la seconda e la terza parte dell’unico motivo di impugnazione.

204.

Con la seconda e la terza parte del suo unico motivo di impugnazione, la Changmao Biochemical Engineering contesta al Tribunale di aver erroneamente ritenuto, ai punti da 139 a 141 della sentenza impugnata, che il fatto che lo stesso valore normale si applichi a tutti i produttori esportatori che non beneficiano del TEM sopprime qualsiasi distinzione tra i produttori esportatori che hanno collaborato e quelli che non hanno collaborato.

205.

A mio avviso, la seconda e la terza parte dell’unico motivo di impugnazione non possono essere accolte.

206.

Ai punti da 139 a 141 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l’argomento del Consiglio secondo cui, se il valore normale dovesse essere calcolato sulla base dei prezzi di vendita sul mercato interno in Argentina per quanto riguarda, da un lato, i due produttori esportatori cinesi, che hanno collaborato e, dall’altro, gli altri produttori esportatori, che non hanno collaborato, ciò sopprimerebbe qualsiasi distinzione tra i produttori esportatori che hanno collaborato e quelli che non hanno collaborato. Secondo il Tribunale, si manterrebbe comunque una distinzione, dato che ai produttori esportatori che hanno collaborato può essere concesso un trattamento individuale ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, mentre i produttori esportatori che non hanno collaborato non possono beneficiare di siffatto trattamento.

207.

Nella misura in cui la Changmao Biochemical Engineering sostiene che il fatto che i produttori esportatori che hanno collaborato possano beneficiare di un trattamento individuale, a differenza dei produttori esportatori che non hanno collaborato, non consente di distinguere i produttori esportatori che hanno collaborato e quelli che non hanno collaborato per quanto riguarda il calcolo del valore normale, tale argomento è inconferente. È vero che, quando un produttore esportatore beneficia di un trattamento individuale ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, si applica il valore normale per tutto il paese applicabile all’insieme dei produttori esportatori che non beneficiano del TEM, sebbene sia calcolato un margine antidumping individuale sulla base dei prezzi all’esportazione effettivamente praticati da tale produttore esportatore. Tuttavia, la questione oggetto di esame ai punti da 139 a 141 della sentenza impugnata non è se lo stesso valore normale si applichi a tutti i produttori esportatori che non beneficiano del TEM, a prescindere dal fatto che abbiano o meno collaborato. Detto valore si applica, e ciò è stato riconosciuto dal Tribunale. La questione è se, nonostante si applichi lo stesso valore normale, il trattamento individuale consenta comunque di operare una distinzione tra i produttori esportatori che hanno collaborato e quelli che non hanno collaborato.

208.

Nella misura in cui la Changmao Biochemical Engineering sostiene che lo stesso valore normale non si applica a tutti i produttori esportatori che hanno collaborato e che non beneficiano del TEM nel caso in cui i processi e costi di produzione siano diversi, tale argomento è parimenti inconferente, per la stessa ragione.

209.

Concludo che la prima parte dell’unico motivo di impugnazione deve essere accolta. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata sulla base di tale motivo.

210.

Ritengo che la Corte non sia in grado di statuire definitivamente sulla controversia ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto. La soluzione della controversia implica una nuova valutazione delle circostanze del caso, alla luce delle considerazioni esposte supra, ai paragrafi da 185 a 198, e il Tribunale si trova in una posizione migliore per effettuare tale valutazione.

211.

Pertanto, la presente causa deve essere rinviata al Tribunale affinché esso possa esaminare se l’applicazione, nel corso dell’inchiesta di riesame, del metodo utilizzato nell’inchiesta originale fosse contraria all’articolo 2 del regolamento di base. In seguito, qualora esso si pronunci in tal senso e dichiari, di conseguenza, che il Consiglio poteva applicare un nuovo metodo nell’ambito dell’inchiesta di riesame senza violare l’articolo 11, paragrafo 9, di tale regolamento, il Tribunale sarà tenuto a esaminare gli altri motivi dedotti dinanzi ad esso.

VII. Sulle spese

212.

Poiché suggerisco di rinviare la causa dinanzi al Tribunale, occorre riservare le spese inerenti all’impugnazione principale.

213.

Tuttavia, la Corte dovrebbe pronunciare una decisione sulle spese dell’impugnazione incidentale.

214.

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di tale regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Tuttavia, qualora ciò appaia giustificato alla luce delle circostanze della causa, la Corte può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese della controparte.

215.

Nella presente causa, la Commissione è rimasta soccombente nella misura in cui ha chiesto alla Corte di annullare la sentenza impugnata a motivo del fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che la Distillerie Bonollo era direttamente interessata dal regolamento controverso, ma è risultata vittoriosa per quanto concerne l’annullamento del secondo punto del dispositivo della sentenza impugnata, nella parte in cui prevede che il Consiglio adotti i provvedimenti che l’esecuzione di tale sentenza comporta. Poiché la Distillerie Bonollo ne ha fatto domanda, la Commissione dovrebbe essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quattro quinti delle spese sostenute dalla Distillerie Bonollo, mentre la Distillerie Bonollo dovrebbe sopportare un quinto delle proprie spese.

216.

Ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, il Consiglio, intervenuto nel procedimento relativo all’impugnazione incidentale, dovrebbe sopportare le proprie spese concernenti l’impugnazione incidentale.

217.

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 4, del regolamento di procedura, se una parte interveniente in primo grado partecipa all’impugnazione, la Corte può condannarla a sopportare le proprie spese. Poiché la Changmao Biochemical Engineering ha partecipato all’impugnazione incidentale, essa dovrebbe sopportare le proprie spese relative all’impugnazione incidentale.

VIII. Conclusione

218.

Suggerisco pertanto alla Corte di:

annullare la sentenza del 3 maggio 2018, Distillerie Bonollo e a./Consiglio (T‑431/12, EU:T:2018:251);

rinviare la causa al Tribunale dell’Unione europea;

riservare le spese riguardanti l’impugnazione principale;

accogliere l’impugnazione incidentale nella misura in cui è diretta all’annullamento del secondo punto del dispositivo della sentenza del 3 maggio 2018, Distillerie Bonollo e a./Consiglio (T‑431/12, EU:T:2018:251), nella parte in cui prevede che il Consiglio dell’Unione europea adotti i provvedimenti che l’esecuzione di detta sentenza comporta;

respingere l’impugnazione incidentale quanto al resto;

condannare la Commissione europea a sopportare le proprie spese relative all’impugnazione incidentale nonché quattro quinti delle spese sostenute dalla Distillerie Bonollo SpA, dall’Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA, dalla Distillerie Mazzari SpA e dalla Caviro Distillerie Srl relative all’impugnazione incidentale;

condannare la Distillerie Bonollo SpA, l’Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA, la Distillerie Mazzari SpA e la Caviro Distillerie Srl a sopportare un quinto delle proprie spese relative all’impugnazione incidentale; e

condannare il Consiglio dell’Unione europea e la Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd a sopportare le proprie spese relative all’impugnazione incidentale.


( 1 ) Lingua originale: l’inglese.

( 2 ) T‑431/12, EU:T:2018:251.

( 3 ) Regolamento del 26 giugno 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese (GU 2012, L 182, pag. 1).

( 4 ) Regolamento del 30 novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51).

( 5 ) GU 2004, C 267, pag. 4.

( 6 ) GU 2005, L 200, pag. 73.

( 7 ) GU 2006, L 23, pag. 1.

( 8 ) V. considerando da 14 a 17 del regolamento n. 1259/2005, e considerando 12 e 42 del regolamento n. 130/2006.

( 9 ) GU 2010, C 211, pag. 11.

( 10 ) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese (GU 2011, C 24, pag. 14).

( 11 ) GU 2011, C 223, pag. 16.

( 12 ) GU 2012, L 110, pag. 3.

( 13 ) V. considerando da 17 a 21 e da 27 a 29 del regolamento controverso.

( 14 ) Sentenza del 1o giugno 2017, Changmao Biochemical Engineering/Consiglio (T‑442/12, EU:T:2017:372).

( 15 ) GU 1991, L 136, pag. 1.

( 16 ) Poiché la Changmao Biochemical Engineering, nella sua impugnazione, contesta soltanto la valutazione del requisito dell’incidenza diretta, e non l’analisi, da parte del Tribunale, dei requisiti concernenti l’interesse individuale o l’interesse ad agire della ricorrente, mi limiterò a sintetizzare la valutazione del Tribunale concernente la condizione dell’incidenza diretta.

( 17 ) Non era quindi necessario, per il Tribunale, esaminare gli altri quattro motivi dedotti dalle ricorrenti, vertenti: i) sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafi da 1 a 3, di tale regolamento, in quanto era stato fatto ricorso ad un valore normale costruito anziché ai prezzi di vendita sul mercato interno effettivamente praticati nel paese di riferimento; ii) sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, per quanto riguarda la costruzione del valore normale sulla base dei costi in un paese diverso dal paese di riferimento; iii) sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, per quanto concerne la costruzione del valore normale attraverso il ricorso ad una materia prima non equivalente; e iv) sulla violazione dei diritti della difesa e dell’obbligo di motivazione.

( 18 ) I primi quattro motivi dedotti dinanzi al Tribunale vertono: i) sulla violazione dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base; ii) sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafi da 1 a 3, di tale regolamento; iii) sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base; e iv) sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base (v. nota precedente).

( 19 ) Il quinto motivo dedotto dinanzi al Tribunale concerneva la violazione del diritto di difesa e dell’obbligo di motivazione (v. supra, nota 16).

( 20 ) La seconda parte del primo motivo di impugnazione incidentale verteva sull’infondatezza del quinto motivo dedotto dinanzi al Tribunale (v. la nota precedente).

( 21 ) Come osservato alla nota 17, i primi quattro motivi dedotti dinanzi al Tribunale vertevano: i) sulla violazione dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base; ii) sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafi da 1 a 3, di tale regolamento; iii) sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base; e iv) sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

( 22 ) Come osservato alla nota 18, il quinto motivo dedotto dinanzi al Tribunale verte sulla violazione dei diritti della difesa e dell’obbligo di motivazione.

( 23 ) Regolamento (UE) n. 37/2014, del 15 gennaio 2014, che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure (GU 2014, L 18, pag. 1).

( 24 ) Per una questione di chiarezza, rilevo che tutti i motivi di irricevibilità riguardano le conclusioni principali della Commissione. Esse non concernono le conclusioni presentate in subordine della Commissione.

( 25 ) Sentenza del 26 settembre 2018, Philips e Philips Francia/Commissione (C‑98/17 P, non pubblicata, EU:C:2018:774, punto 40).

( 26 ) Sentenza del 27 marzo 2019, Canadian Solar Emea e a./Consiglio (C‑236/17 P, EU:C:2019:258, punto 124).

( 27 ) V. punti 142 e 143 della sentenza impugnata.

( 28 ) V., ad esempio, sentenze del 1o luglio 2008, Chronopost/UFEX e a. (C‑341/06 P e C‑342/06 P, EU:C:2008:375, punti da 141 a 164); del 21 gennaio 2010, Audi/UAMI (C‑398/08 P, EU:C:2010:29, punti da 52 a 60); del 3 maggio 2012, Spagna/Commissione (C‑24/11 P, EU:C:2012:266, punti da 50 a 59); e del 28 novembre 2019, ABB/Commissione (C‑593/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:1027, punti da 95 a 101).

( 29 ) Più precisamente, la Commissione fa riferimento all’affermazione del Consiglio, nella sua risposta ai quesiti scritti del Tribunale, secondo cui, per stabilire se il Consiglio abbia violato il suo obbligo di motivazione, occorre tener conto non solo del tenore letterale del regolamento controverso, ma anche degli scambi orali e scritti che hanno avuto luogo nel corso del procedimento amministrativo. La Commissione richiama altresì un’altra affermazione del Consiglio nella sua risposta ai quesiti scritti del Tribunale, secondo cui la Distillerie Bonollo non sostiene che la motivazione sia insufficiente, ma si limita a contestare l’approccio adottato dal Consiglio e dalla Commissione, il che non sarebbe sufficiente a dimostrare una violazione dei diritti della difesa o dell’obbligo di motivazione.

( 30 ) V. punto 34 della sentenza impugnata.

( 31 ) V., supra, paragrafo 20.

( 32 ) Sentenza del 26 marzo 2009, Selex Sistemi Integrati/Commissione (C‑113/07 P, EU:C:2009:191, punti da 37 a 39).

( 33 ) Attuale articolo 82 del regolamento di procedura del Tribunale.

( 34 ) V. supra, nota 28.

( 35 ) Nel suo controricorso dinanzi al Tribunale, il Consiglio afferma che la questione se esso avesse violato l’obbligo di motivazione avrebbe dovuto essere valutata non soltanto alla luce della formulazione dell’articolo 296 TFUE, ma altresì sulla base degli scambi intercorsi durante il procedimento antidumping. Sempre nel suo controricorso dinanzi al Tribunale, il Consiglio afferma, inoltre, che la Distillerie Bonollo non contesta l’insufficienza della motivazione, bensì, piuttosto, critica l’approccio sostanziale adottato dal Consiglio e dalla Commissione.

( 36 ) Sentenze del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci (da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873, punto 42); del 28 febbraio 2019, Consiglio/Growth Energy e Renewable Fuels Association (C‑465/16 P, EU:C:2019:155, punto 69); e del 5 novembre 2019, BCE e a./Trasta Komercbanka e a. (C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P, EU:C:2019:923, punto 103).

( 37 ) Sentenze del 21 febbraio 1984, Allied Corporation e a./Commissione (239/82 e 275/82, EU:C:1984:68, punti da 11 a 14), e del 7 maggio 1987, NTN Toyo Bearing e a./Consiglio (240/84, EU:C:1987:202, punti da 5 a 7). V. anche, inter alia, sentenze del 18 settembre 1996, Climax Paper/Consiglio (T‑155/94, EU:T:1996:118, punti da 45 a 53); del 25 settembre 1997, Shanghai Bicycle/Consiglio (T‑170/94, EU:T:1997:134, punti da 35 a 42); del 13 settembre 2013, Huvis/Consiglio (T‑536/08, non pubblicata, EU:T:2013:432, punti da 23 a 29); del 13 settembre 2013, Cixi Jiangnan Chemical Fiber e a./Consiglio (T‑537/08, non pubblicata, EU:T:2013:428, punti da 20 a 29); del 16 gennaio 2014, BP Products North America/Consiglio (T‑385/11, EU:T:2014:7, punti da 74 a 78); del 15 settembre 2016, Unitec Bio/Consiglio (T‑111/14, EU:T:2016:505, punti da 25 a 32); del 15 settembre 2016, Molinos Río de la Plata e a./Consiglio (da T‑112/14 a T‑116/14 e T‑119/14, non pubblicata, EU:T:2016:509, punti da 57 a 64); del 18 ottobre 2016, Crown Equipment (Suzhou) e Crown Gabelstapler/Consiglio (T‑351/13, non pubblicata, EU:T:2016:616, punti da 22 a 39); del 10 ottobre 2017, Kolachi Raj Industrial/Commissione (T‑435/15, EU:T:2017:712, punti da 49 a 55).

( 38 ) La Corte si è basata sul fatto che i ricorrenti in primo grado, ossia il sig. Ferracci, proprietario di una struttura ricettiva turistico-alberghiera di tipo «Bed & Breakfast», e la Scuola Elementare Maria Montessori, un istituto di istruzione privato, offrivano servizi simili a quelli offerti dai beneficiari del regime di aiuti, ossia enti ecclesiastici e religiosi. Inoltre, le aziende del sig. Ferracci e della Scuola Elementare Maria Montessori erano situate nelle immediate vicinanze dei beneficiari degli aiuti. Pertanto, esse operavano sullo stesso mercato geografico di servizi. Dato che il sig. Ferracci e la Scuola Elementare Maria Montessori potevano, a priori, essere ammessi a beneficiare dell’aiuto oggetto della decisione controversa, tale decisione poteva porli in una situazione concorrenziale svantaggiosa (v. punto 50 della sentenza del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci (da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873).

( 39 ) V. punti 43 e 52 della sentenza del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci, da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873.

( 40 ) V., a tale proposito Reymond, D., Action antidumping et droit de la concurrence dans l’Union européenne, Bruylant, 2016 (punto 60).

( 41 ) Sentenze del 3 ottobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Consiglio (C‑458/98 P, EU:C:2000:531, punto 91), e del 18 ottobre 2016, Crown Equipment (Suzhou) e Crown Gabelstapler/Consiglio (T‑351/13, non pubblicata, EU:T:2016:616, punto 50). V. anche le conclusioni dell’avvocato generale Van Gerven nella causa Nölle (C‑16/90, non pubblicate, EU:C:1991:233, paragrafo 11), e dell’avvocato generale Sharpston nella causa Gul Ahmed Textile Mills/Consiglio (C‑100/17 P, EU:C:2018:214, paragrafo 105).

( 42 ) Sentenza del 27 marzo 2019, Canadian Solar Emea e a./Consiglio (C‑236/17 P, EU:C:2019:258, punti 167168).

( 43 ) Conclusioni dell’avvocato generale Trstenjak nella causa Moser Baer India/Consiglio (C‑535/06 P, EU:C:2008:532, paragrafo 170), e sentenza del 18 ottobre 2016, Crown Equipment (Suzhou) e Crown Gabelstapler/Consiglio (T‑351/13, non pubblicata, EU:T:2016:616, punto 51).

( 44 ) Sentenze dell’8 luglio 2003, Euroalliages e a./Commissione (T‑132/01, EU:T:2003:189, punto 44), e del 30 aprile 2015, VTZ e a./Consiglio (T‑432/12, non pubblicata, EU:T:2015:248, punto 162).

( 45 ) V. articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

( 46 ) Sentenza del 15 giugno 2017, T.KUP (C‑349/16, EU:C:2017:469, punto 44).

( 47 ) Sentenza del 30 aprile 2015, VTZ e a./Consiglio (T‑432/12, non pubblicata, EU:T:2015:248, punto 163).

( 48 ) V. Juramy, H., Anti-Dumping in Europe: What About Us(ers)?, in Global Trade and Customs Journal, 2018, vol. 11/12, pagg. da 511 a 518 (pagg. 516 e 517); e Melin, Y., Users in EU Trade Defence Investigations: How to Better Take their Interests into Account, and the New Role of Member States as user Champions after Comitology, in Global Trade and Customs Journal, 2016, vol. 3, pagg. da 88 a 121 (pag. 96).

( 49 ) L’articolo 16, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento (UE) 2015/1589, del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9) stabilisce che «[l]a Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto dell’Unione».

( 50 ) Sentenze del 9 novembre 2017, Commissione/Grecia (C‑481/16, non pubblicata, EU:C:2017:845, punto 28), e del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci (da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873, punto 80).

( 51 ) Sentenza del 29 aprile 2004, Italia/Commissione (C‑372/97, EU:C:2004:234, punto 111).

( 52 ) Sentenze del 13 novembre 2008, Commissione/Francia (C‑214/07, EU:C:2008:619, punto 123), e del 15 novembre 2018, World Duty Free Group/Commissione (T‑219/10 RENV, EU:T:2018:784, punto 268).

( 53 ) I produttori statunitensi di bioetanolo non esportavano direttamente bioetanolo nel mercato dell’Unione, bensì lo vendevano nel mercato interno (americano) a operatori commerciali/miscelatori indipendenti che successivamente miscelavano il bioetanolo con la benzina per esportarlo, in particolare, verso l’Unione (conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Consiglio/Growth Energy e Renewable Fuels Association, C‑465/16 P, EU:C:2018:794, paragrafo 63).

( 54 ) Ciò è conforme ai punti 46 e 50 della sentenza del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci (da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873).

( 55 ) Sentenza del 28 febbraio 2002, BSC Footwear Supplies e a./Consiglio (T‑598/97, EU:T:2002:52, punti da 49 a 64); ordinanza del 27 gennaio 2006, Van Mannekus/Consiglio (T‑280/03, non pubblicata, EU:T:2006:32, punti da 108 a 141); sentenza del 19 aprile 2012, Würth e Fasteners (Shenyang)/Consiglio (T‑162/09, non pubblicata, EU:T:2012:187); ordinanza del 5 febbraio 2013, BSI/Consiglio (T‑551/11, non pubblicata, EU:T:2013:60, punti da 23 a 41); sentenza del 13 settembre 2013, Cixi Jiangnan Chemical Fiber e a./Consiglio (T‑537/08, non pubblicata, EU:T:2013:428, punti 2829); ordinanza del 21 gennaio 2014, Bricmate/Consiglio (T‑596/11, non pubblicata, EU:T:2014:53, punti da 21 a 60); ordinanza del 7 marzo 2014, FESI/Consiglio (T‑134/10, non pubblicata, EU:T:2014:143, punti da 41 a 76); sentenza del 15 settembre 2016, Molinos Río de la Plata e a./Consiglio (da T‑112/14 a T‑116/14 e T‑119/14, non pubblicata, EU:T:2016:509, punti da 48 a 56); e ordinanza del 25 gennaio 2017, Internacional de Productos Metálicos/Commissione (T‑217/16, non pubblicata, EU:T:2017:37, punti da 26 a 33), confermata in sede di impugnazione.

( 56 ) Sentenze del 21 febbraio 1984, Allied Corporation e a./Commissione (239/82 e 275/82, EU:C:1984:68, punti da 12 a 14); del 20 marzo 1985, Timex/Consiglio e Commissione (264/82, EU:C:1985:119, punti da 12 a 17); del 7 maggio 1987, NTN Toyo Bearing e a./Consiglio (240/84, EU:C:1987:202, punti da 5 a 7); del 14 marzo 1990, Nashua Corporation e a./Commissione e Consiglio (C‑133/87 e C‑150/87, EU:C:1990:115, punti da 14 a 20); del 14 marzo 1990, Gestetner Holdings/Consiglio e Commissione (C‑156/87, EU:C:1990:116, punti da 17 a 23); dell’11 luglio 1990, Neotype Techmashexport/Commissione e Consiglio (C‑305/86 e C‑160/87, EU:C:1990:295, punti da 19 a 22); del 16 maggio 1991, Extramet Industrie/Consiglio (C‑358/89, EU:C:1991:214, punti da 13 a 18); del 13 settembre 2013, Huvis/Consiglio (T‑536/08, non pubblicata, EU:T:2013:432, punti da 25 a 29); e del 13 settembre 2013, Cixi Jiangnan Chemical Fiber e a./Consiglio (T‑537/08, non pubblicata, EU:T:2013:428, punti da 22 a 27).

( 57 ) Sentenze del 18 settembre 1996, Climax Paper/Consiglio (T‑155/94, EU:T:1996:118, punto 53); del 25 settembre 1997, Shanghai Bicycle/Consiglio (T‑170/94, EU:T:1997:134, punto 41); del 16 gennaio 2014, BP Products North America/Consiglio (T‑385/11, EU:T:2014:7, punto 72); del 15 settembre 2016, Unitec Bio/Consiglio (T‑111/14, EU:T:2016:505, punto 28); del 15 settembre 2016, Molinos Río de la Plata e a./Consiglio (da T‑112/14 a T‑116/14 e T‑119/14, non pubblicata, EU:T:2016:509, punto 62); del 18 ottobre 2016, Crown Equipment (Suzhou) e Crown Gabelstapler/Consiglio (T‑351/13, non pubblicata, EU:T:2016:616, punto 24); e del 10 ottobre 2017, Kolachi Raj Industrial/Commissione (T‑435/15, EU:T:2017:712, punto 54).

( 58 ) Sentenza del 26 settembre 2000, Starway/Consiglio (T‑80/97, EU:T:2000:216, punti da 61 a 69).

( 59 ) Sentenza del 18 ottobre 2018, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e a./Commissione (T‑364/16, EU:T:2018:696, punti 4142).

( 60 ) Ad esempio, i diritti procedurali attribuiti ai produttori dell’Unione differiscono notevolmente rispetto ai diritti attribuiti a gruppi di consumatori.

( 61 ) Sentenze del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 97), e del 27 marzo 2019, Canadian Solar Emea e a./Consiglio (C‑236/17 P, EU:C:2019:258, punto 99).

( 62 ) Sentenze del 14 giugno 2016, Commissione/McBride e a. (C‑361/14 P, EU:C:2016:434, punti 38, 4045), e del 19 giugno 2019, C & J Clark International (C‑612/16, non pubblicata, EU:C:2019:508, punti 3940).

( 63 ) V. punto 22, numero 5), dell’allegato del regolamento n. 37/2014.

( 64 ) L’articolo 4 del regolamento n. 37/2014 prevede che il regolamento «entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea», ossia il trentesimo giorno successivo al 21 gennaio 2014.

( 65 ) L’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base (che non è stato modificato dal regolamento n. 37/201) prevede che i dazi antidumping siano imposti con regolamento. Ai sensi della giurisprudenza, l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, come modificato dal regolamento n. 37/2014, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, sono le basi giuridiche che attribuiscono alla Commissione la competenza a istituire nuovamente dazi antidumping a seguito della pronuncia di una sentenza che annulla un regolamento istitutivo di dazi antidumping (sentenza del 19 giugno 2019, C & J Clark International, C‑612/16, non pubblicata, EU:C:2019:508, punti da 42 a 44). V. anche sentenza del 15 marzo 2018, Deichmann (C‑256/16, EU:C:2018:187, punto 55).

( 66 ) V. supra, paragrafo 20.

( 67 ) Il primo paragrafo del dispositivo della sentenza impugnata non annulla il regolamento controverso soltanto nella parte in cui si applica alla Ninghai Organic Chemical Factory. Esso annulla tale regolamento senza prevedere alcuna limitazione degli effetti dell’annullamento. Ciò discende dal fatto che il ricorso in primo grado è stato proposto da un produttore dell’Unione, e non da un produttore esportatore che avrebbe potuto chiedere l’annullamento del regolamento controverso soltanto nella parte in cui era ad esso applicabile.

( 68 ) Sentenze del 3 ottobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Consiglio (C‑458/98 P, EU:C:2000:531, punto 81); del 28 gennaio 2016, CM Eurologistik e GLS (C‑283/14 e C‑284/14, EU:C:2016:57, punto 49); e del 14 giugno 2016, Commissione/McBride e a. (C‑361/14 P, EU:C:2016:434, punto 35).

( 69 ) Sebbene non spetti ai giudici dell’Unione sostituirsi all’istituzione interessata al fine di determinare i provvedimenti da adottare per conformarsi alle loro sentenze (conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio, C‑225/17 P, EU:C:2018:720, paragrafo 109), resta comunque inteso che tali provvedimenti devono tenere in considerazione il dispositivo della sentenza di cui trattasi e la sua motivazione ed essere con questi compatibili (sentenza del 28 gennaio 2016, CM Eurologistik e GLS, C‑283/14 e C‑284/14, EU:C:2016:57, punti 7677).

( 70 ) Sentenza del 2 ottobre 2003, International Power e a./NALOO (C‑172/01 P, C‑175/01 P, C‑176/01 P e C‑180/01 P, EU:C:2003:534, punto 52).

( 71 ) V. sentenza del 25 giugno 2010, Imperial Chemical Industries/Commissione (T‑66/01, EU:T:2010:255, punti da 196 a 211).

( 72 ) Ciò discende dal secondo comma dell’articolo 60 dello Statuto, ai sensi del quale, in deroga all’articolo 280 TFUE, le decisioni del Tribunale che annullano un regolamento hanno effetto soltanto a decorrere dal rigetto dell’impugnazione.

( 73 ) Con avviso pubblicato il 7 settembre 2017, la Commissione ha riaperto il procedimento che ha condotto all’adozione del regolamento controverso ai fini dell’esecuzione della sentenza del 1o giugno 2017, Changmao Biochemical Engineering/Consiglio (T‑442/12, EU:T:2017:372) (Avviso concernente la sentenza del 1o giugno 2017 nella causa T‑442/12 in relazione al regolamento n. 626/2012 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012, GU 2017, C 296, pag. 16). Ai sensi dell’avviso, il procedimento è stato riaperto soltanto al fine di eseguire tale sentenza.

( 74 ) Regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2018, L 164, pag. 14).

( 75 ) Nell’ambito di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione può soltanto mantenere o abrogare i dazi antidumping precedentemente istituiti, ma non modificarli, a norma all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base. Poiché il regolamento controverso, che modifica il regolamento n. 349/2012 è stato annullato dalla sentenza del 1o giugno 2017, Changmao Biochemical Engineering/Consiglio (T‑442/12, EU:T:2017:372), e la sentenza non ha mantenuto gli effetti di tale regolamento fino alla sua esecuzione ad opera della Commissione, quest’ultima era tenuta a mantenere il dazio del 10,1% istituito dal regolamento n. 349/2012 nei confronti della Changmao Biochemical Engineering. Di converso, il regolamento 2018/921 mantiene l’aliquota dell’8.3% istituita nei confronti della Ninghai Organic Chemical Factory dal regolamento controverso. Infatti, sebbene tale regolamento fosse stato annullato dalla sentenza impugnata, detta sentenza ne ha mantenuto gli effetti per quanto concerne la Ninghai Organic Chemical Factory fino all’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 266 TFUE, da parte dell’istituzione competente (che, come chiarito supra, al paragrafo 162, è tenuta a procedere soltanto nel momento e nell’eventualità del rigetto della presente impugnazione).

( 76 ) Il corsivo è mio.

( 77 ) V. infra, paragrafo 208.

( 78 ) Sentenze del 19 settembre 2013, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Consiglio (C‑15/12 P, EU:C:2013:572, punto 17), e del 18 settembre 2014, Valimar (C‑374/12, EU:C:2014:2231, punto 43).

( 79 ) Considerando da 18 a 28 del regolamento n. 1295/2005, e considerando 13 del regolamento n. 130/2006.

( 80 ) Considerando da 29 a 34 del regolamento n. 1295/2005, e considerando 13 del regolamento n. 130/2006.

( 81 ) Considerando da 27 a 29 del regolamento controverso.

( 82 ) Per una questione di chiarezza, rilevo che la Changmao Biochemical Engineering sostiene che il calcolo del valore normale non sulla base dei prezzi di vendita sul mercato interno argentino, bensì sulla base dei costi di produzione in Argentina per i produttori esportatori a cui non è stato concesso il TEM costituisce un cambiamento di metodo. Essa non sostiene che il fatto che le sia stato concesso il TEM nell’inchiesta iniziale, e che tale trattamento le sia stato negato nell’inchiesta di riesame, costituisca, di per sé, un cambiamento di metodo incompatibile con l’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base.

( 83 ) Sentenza del 18 settembre 2014, Valimar (C‑374/12, EU:C:2014:2231, punti 21, 4459), e conclusioni dell’avvocato generale Cruz Villalón nella causa Valimar (C‑374/12, EU:C:2014:118, paragrafo 78).

( 84 ) Sentenza del 18 marzo 2009, Shanghai Excell M&E Enterprise e Shanghai Adeptech Precision/Consiglio (T‑299/05, EU:T:2009:72, punti da 170 a 172). V. anche sentenze dell’8 luglio 2008, Huvis/Consiglio (T‑221/05, non pubblicata, EU:T:2008:258, punti 27, 2843), e del 16 dicembre 2011, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Consiglio (T‑423/09, EU:T:2011:764, punto 57).

( 85 ) Sentenza del 18 settembre 2014, Valimar (C‑374/12, EU:C:2014:2231, punti da 45 a 49).

( 86 ) Sentenza del 15 novembre 2018, CHEMK e KF/Commissione (T‑487/14, EU:T:2018:792, punto 63).

( 87 ) V. anche sentenza del 16 dicembre 2011, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Consiglio (T‑423/09, EU:T:2011:764, punto 63).

( 88 ) Si fa riferimento al considerando 27 del regolamento n. 349/2012, ai sensi del quale «i diversi metodi di produzione di Argentina e Cina e il conseguente impatto sui costi e sulla valutazione del prodotto in esame erano già stati attentamente esaminati nell’inchiesta iniziale».

( 89 ) Sentenza dell’8 luglio 2008, Huvis/Consiglio (T‑221/05, non pubblicata, EU:T:2008:258, punto 50).

( 90 ) Sentenza dell’8 luglio 2008, Huvis/Consiglio (T‑221/05, non pubblicata, EU:T:2008:258, punto 51).

( 91 ) V. supra, paragrafo 184.

( 92 ) V. punto 137 della sentenza impugnata.

( 93 ) V. supra, nota 88.

( 94 ) Ai sensi del considerando 27 del regolamento controverso, «dato il diverso metodo di produzione di Argentina e [Cina], che incide significativamente sui prezzi e sui costi, è stato deciso di costruire il valore normale invece di utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno [in Argentina]» (il corsivo è mio).

( 95 ) Il corsivo è mio.

( 96 ) V. supra, paragrafo 173.

( 97 ) L’articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base prevede che, nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un’economia di mercato, il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa. In altri termini, il valore normale non può, in tal caso, essere determinato sulla base dei prezzi di vendita effettivamente praticati sul mercato del paese in questione non retto da un’economia di mercato.

( 98 ) Punto 2.6.2 della comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 10 aprile 2013, sulla modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale Adattare gli strumenti di difesa commerciale alle attuali esigenze dell’economia europea [COM(2013) 191 final]. V. anche articolo 1, paragrafo 5, lettera b) della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento [di base] e il regolamento (CE) n. 597/2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea, presentata il 10 aprile 2013 [COM(2013) 192 final].