SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
2 aprile 2020 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Lavoratori migranti – Previdenza sociale – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Legislazione applicabile – Articolo 14, punto 1, lettera a) – Lavoratori distaccati – Articolo 14, punto 2, lettera a), i) – Persona che di norma esercita un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri e dipendente da una succursale o da una rappresentanza permanente dell’impresa nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale essa ha la propria sede – Regolamento (CEE) n. 574/72 – Articolo 11, paragrafo 1, lettera a) – Articolo 12 bis, paragrafo 1 bis – Certificato E 101 – Effetto vincolante – Certificato ottenuto o fatto valere in modo fraudolento – Competenza del giudice dello Stato membro ospitante ad accertare la frode e a disapplicare il certificato – Articolo 84 bis, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71 – Cooperazione tra istituzioni competenti – Autorità di cosa giudicata penale in sede civile – Primato del diritto dell’Unione»
Nelle cause riunite C‑370/17 e C‑37/18,
aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal tribunal de grande instance de Bobigny (Tribunale di primo grado di Bobigny, Francia), con decisione del 30 marzo 2017 (C‑370/17), e dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), con decisione del 10 gennaio 2018 (C‑37/18), pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 19 giugno 2017 e il 19 gennaio 2018, nei procedimenti
Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile (CRPNPAC)
contro
Vueling Airlines SA (C‑370/17),
e
Vueling Airlines SA
contro
Jean-Luc Poignant (C‑37/18),
LA CORTE (Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente, A. Prechal, M. Vilaras, E. Regan (relatore), M. Safjan, S. Rodin e I. Jarukaitis, presidenti di sezione, M. Ilešič, C. Toader, D. Šváby e F. Biltgen, giudici,
avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe
cancelliere: V. Giacobbo-Peyronnel, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 gennaio 2019,
considerate le osservazioni presentate:
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per la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile (CRPNPAC), da A. Lyon-Caen e S. Guedes, avocats; |
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per la Vueling Airlines SA, da D. Calciu, B. Le Bret, F. de Rostolan ed E. Logeais, avocats; |
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per J.-L. Poignant, da A. Lyon-Caen e S. Guedes, avocats; |
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per il governo francese, da D. Colas, A. Alidière, A. Daly e A.‑L. Desjonquères, in qualità di agenti; |
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per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e J. Pavliš, in qualità di agenti; |
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per l’Irlanda, da M. Browne, G. Hodge, K. Skelly, N. Donnelly e A. Joyce, in qualità di agenti; |
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per la Commissione europea, da M. Van Hoof e D. Martin, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 luglio 2019,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 14, punto 1, lettera a), e punto 2, lettera a), i), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 (GU 2004, L 100, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), nonché dell’articolo 11, paragrafo 1, e dell’articolo 12 bis, paragrafo 1 bis, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005 (GU 2005, L 117, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 574/72»). |
2 |
Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie che contrappongono, la prima, la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile (CRPNPAC) alla Vueling Airlines SA (in prosieguo: la «Vueling») e, la seconda, la Vueling al sig. Jean-Luc Poignant, in merito ai certificati E 101 emessi dall’istituzione spagnola competente con riferimento al personale navigante della Vueling che svolge le proprie attività all’aeroporto Roissy – Charles de Gaulle (Francia). |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Regolamento n. 1408/71
3 |
Il titolo II del regolamento n. 1408/71, rubricato «Determinazione della legislazione applicabile», conteneva i suoi articoli da 13 a 17 bis. |
4 |
L’articolo 13 del regolamento in parola, intitolato «Norme generali», prevedeva quanto segue: «1. Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14 quater e 14 septies. Tale legislazione è determinata conformemente alle disposizioni del presente titolo. 2. Con riserva degli articoli da 14 a 17:
(...)». |
5 |
L’articolo 14 del regolamento in parola, intitolato «Norme particolari applicabili alle persone, diverse dai marittimi, che esercitano un’attività subordinata», così disponeva: «La norma enunciata all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a) è applicata tenuto conto delle seguenti eccezioni o particolarità:
(...)». |
6 |
L’articolo 80 del regolamento n. 1408/71, rubricato «Composizione e funzionamento», inserito nel titolo IV del regolamento medesimo, intitolato «Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti», al paragrafo 1 così prevedeva: «La commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, qui di seguito denominata “commissione amministrativa”, istituita presso la Commissione, è composta di un rappresentante governativo di ciascuno degli Stati membri, assistito all’occorrenza da consiglieri tecnici. Un rappresentante della Commissione partecipa con funzione consultiva alle sessioni della commissione amministrativa». |
7 |
L’articolo 84 bis del suddetto regolamento, rubricato «Rapporti tra le istituzioni e le persone cui si applica il presente regolamento», inserito all’interno del titolo VI del regolamento medesimo, intitolato «Disposizioni varie», disponeva, al paragrafo 3, quanto segue: «In caso di difficoltà d’interpretazione o di applicazione del presente regolamento tali da incidere sui diritti di una persona cui esso si applica, l’istituzione dello Stato competente o dello Stato di residenza della persona interessata deve contattare l’istituzione o le istituzioni dello Stato o degli Stati membri interessati. In assenza di una soluzione entro un termine ragionevole, le autorità interessate possono adire la commissione amministrativa». |
Regolamento (CE) n. 883/2004
8 |
Il regolamento n. 1408/71 è stato abrogato e sostituito, a partire dal 1o maggio 2010, dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 (GU 2012, L 149, pag. 4, e rettifica, GU 2004, L 200, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004»). Il titolo II di tale regolamento, rubricato «Determinazione della legislazione applicabile», che contiene gli articoli da 11 a 16 di quest’ultimo, sostituisce le disposizioni del titolo II del regolamento n. 1408/71, mentre l’articolo 71 e l’articolo 76, paragrafo 6, del regolamento n. 883/2004 corrispondono, in sostanza, all’articolo 80 e all’articolo 84 bis, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71. |
Regolamento n. 574/72
9 |
L’articolo 11 del regolamento n. 574/72, dal titolo «Formalità in caso di distacco di un lavoratore subordinato in applicazione dell’articolo 14, [punto] 1 e dell’articolo 14 ter, [punto] 1 del regolamento [n. 1408/71] e in caso di accordi conclusi in applicazione dell’articolo 17 del regolamento [n. 1408/71]», così disponeva, al suo paragrafo 1: «L’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro, la cui legislazione rimane applicabile, rilascia un certificato nel quale si attesta che il lavoratore subordinato rimane soggetto a tale legislazione e fino a quale data:
(...)». |
10 |
L’articolo 12 bis del regolamento n. 574/72, dal titolo «Norme applicabili alle persone di cui all’articolo 14, [punti] 2 e 3, all’articolo 14 bis, [punti] da 2 a 4, e all’articolo 14 quater del regolamento che svolgono normalmente un’attività subordinata o autonoma nel territorio di due o più Stati membri», enunciava, al suo paragrafo 1 bis, quanto segue: «Se, a norma dell’articolo 14, [punto] 2, lettera a), del regolamento, una persona che fa parte del personale viaggiante o navigante di un’impresa che effettua trasporti internazionali è soggetta alla legislazione dello Stato membro sul cui territorio si trova, a seconda dei casi, la sede dell’impresa, la succursale o altra sede che la occupa, o il luogo in cui risiede ed è prevalentemente occupata, l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro interessato rilascia alla persona in questione un certificato in cui si attesta che è soggetta alla sua legislazione». |
Regolamento (CE) n. 987/2009
11 |
Il regolamento n. 574/72 è stato abrogato e sostituito, con effetto a decorrere dal 1o maggio 2010, dal regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004 (GU 2009, L 284, pag. 1). |
12 |
L’articolo 5 del regolamento n. 987/2009 è così formulato: «1. I documenti rilasciati dall’istituzione di uno Stato membro che attestano la situazione di una persona ai fini dell’applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione, nonché le certificazioni su cui si è basato il rilascio dei documenti, sono accettati dalle istituzioni degli altri Stati membri fintantoché essi non siano ritirati o dichiarati non validi dallo Stato membro in cui sono stati rilasciati. 2. In caso di dubbio sulla validità del documento o sull’esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, l’istituzione dello Stato membro che riceve il documento chiede all’istituzione emittente i chiarimenti necessari e, se del caso, il ritiro del documento. L’istituzione emittente riesamina i motivi che hanno determinato l’emissione del documento e, se necessario, procede al suo ritiro. 3. A norma del paragrafo 2, in caso di dubbio sulle informazioni fornite dalla persona interessata, sulla validità del documento o sulle certificazioni o sull’esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, l’istituzione del luogo di dimora o di residenza procede, qualora le sia possibile, su richiesta dell’istituzione competente, alle verifiche necessarie di dette informazioni o detto documento. 4. In mancanza di accordo tra le istituzioni interessate, la questione può essere sottoposta alla commissione amministrativa, per il tramite delle autorità competenti, non prima che sia trascorso un mese dalla data in cui l’istituzione che ha ricevuto il documento ha sottoposto la sua richiesta. La commissione amministrativa cerca una conciliazione dei punti di vista entro i sei mesi successivi alla data in cui la questione le è stata sottoposta». |
Diritto francese
Codice del lavoro
13 |
L’articolo L 1262-3 del code du travail (codice del lavoro), nella sua versione applicabile all’epoca dei fatti dei procedimenti principali, prevedeva che: «Un datore di lavoro non può avvalersi delle disposizioni applicabili al distacco dei dipendenti quando la sua attività è interamente orientata verso il territorio nazionale o quando è svolta nei locali o con infrastrutture situate sul territorio nazionale, a partire dalle quali è esercitata abitualmente, in maniera stabile e continua. In particolare egli non può avvalersi di tali disposizioni quando la sua attività comporta la ricerca e l’acquisizione di una clientela o il reclutamento di dipendenti su tale territorio. Nelle situazioni di cui al primo comma, il datore di lavoro è soggetto alle disposizioni del codice del lavoro applicabili alle imprese stabilite nel territorio nazionale». |
14 |
L’articolo L 8221-3 di tale codice così disponeva: «Si considera lavoro non dichiarato l’esercizio a fini di lucro di qualsiasi attività di produzione, trasformazione, riparazione o prestazione di servizi, o lo svolgimento di atti commerciali da parte di chiunque, sottraendosi intenzionalmente ai propri obblighi: (...)
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Codice dell’aviazione civile
15 |
L’articolo R. 330-2-1 del code de l’aviation civile (codice dell’aviazione civile) così dispone: «L’articolo [L 1262-3] del codice del lavoro è applicabile alle compagnie aeree in ragione delle loro basi operative situate nel territorio francese. Una base operativa è un insieme di locali o infrastrutture a partire dai quali un’azienda svolge regolarmente, abitualmente e continuativamente un’attività di trasporto aereo con dipendenti che vi hanno il centro effettivo della propria attività professionale. Ai sensi delle disposizioni precedenti, il centro dell’attività professionale di un dipendente è il luogo in cui egli abitualmente lavora o prende servizio e ritorna dopo aver compiuto la sua missione». |
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
Causa C‑370/17
16 |
La Vueling è una compagnia aerea con sede sociale a Barcellona (Spagna), iscritta nel registro del commercio e delle società di Bobigny (Francia) in ragione della costituzione di un’azienda commerciale di trasporto aereo e di autoassistenza a terra, con sede nel terminal I dell’aeroporto Roissy – Charles de Gaulle. Il 21 maggio 2007 essa ha iniziato a operare voli regolari tra varie città spagnole e tale aeroporto. |
17 |
Il 28 maggio 2008, a seguito di controlli effettuati a partire dal mese di gennaio dello stesso anno, l’inspection du travail des transports de Roissy III aéroport (ispettorato del lavoro dei trasporti dell’aeroporto Roissy III, Francia) (in prosieguo: l'«ispettorato del lavoro») ha notificato un verbale di contestazione di lavoro non dichiarato nei confronti della Vueling. |
18 |
In tale verbale, essa ha rilevato che la Vueling disponeva, nell’aeroporto Roissy – Charles de Gaulle, di locali amministrativi di gestione e di direzione commerciale, di locali di riposo e di preparazione dei voli del personale navigante, nonché di un ufficio di supervisione della biglietteria e di registrazione dei passeggeri, e che vi occupava, da un lato, 50 persone in qualità di personale navigante commerciale e 25 dipendenti in qualità di personale navigante tecnico, i cui contratti di lavoro erano soggetti alla legge spagnola, e, dall’altro, personale di terra, compreso un direttore commerciale, i cui contratti di lavoro erano disciplinati dal diritto francese. |
19 |
L’ispettorato del lavoro ha rilevato che solo il personale di terra era dichiarato presso gli organi di previdenza sociale francesi e che i membri del personale navigante erano invece titolari di certificati E 101 emessi dalla Tesorería general de la seguridad social de Cornellà de Llobregat (Tesoreria generale della previdenza sociale di Cornellà de Llobregat, Spagna) (in prosieguo: l’«istituzione emittente spagnola»), che attestava il loro distacco temporaneo in Francia ai sensi dell’articolo 14, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71. Esso ha constatato che 48 dipendenti erano stati assunti meno di 30 giorni prima della data effettiva del loro distacco in Francia, alcuni il giorno prima o il giorno stesso rispetto a tale data, e ha concluso che essi erano stati assunti in previsione del loro distacco. Esso ha altresì rilevato che, per 21 di tali dipendenti, la busta paga indicava un indirizzo in Francia, e ha sottolineato che un numero significativo di dichiarazioni di distacco conteneva false dichiarazioni di residenza, che celavano il fatto che i lavoratori distaccati, in maggioranza, non avevano la qualità di residenti spagnoli, e che alcuni di essi non avevano neppure mai vissuto in Spagna. |
20 |
L’ispettorato del lavoro ha peraltro rilevato che la Vueling disponeva, presso l’aeroporto Roissy – Charles de Gaulle, di una base operativa ai sensi dell’articolo R. 330-2-1 del codice dell’aviazione civile, dato che il personale navigante di tale società prendeva e lasciava il servizio a partire da detto aeroporto. Esso ne ha dedotto che, in applicazione dell’articolo L 1262-3 del codice del lavoro, la Vueling non poteva avvalersi delle disposizioni relative al distacco di lavoratori. |
21 |
L’ispettorato del lavoro ha altresì concluso che i lavoratori di cui al procedimento principale erano soggetti alle disposizioni del codice del lavoro e non potevano godere dello status di lavoratori distaccati. Esso ha peraltro ritenuto che si configurasse un distacco fraudolento e che sussistesse un danno tanto per i lavoratori – privati, in particolare, dell’accesso ai diritti del regime di previdenza sociale francese – quanto per la collettività, poiché il datore di lavoro non aveva versato le somme dovute in base a tale regime. Quanto alla circostanza che detti lavoratori disponessero di un certificato E 101, l’ispettorato del lavoro ha ritenuto che, seppure un simile documento valesse come una presunzione di iscrizione, esso non costituiva una prova della validità del ricorso al distacco. |
22 |
Sulla base di tale verbale, la CRPNPAC, l’11 agosto 2008, ha proposto dinanzi al tribunal de grande instance de Bobigny (Tribunale di primo grado di Bobigny, Francia) una domanda di risarcimento del danno subito a causa della mancata iscrizione al regime pensionistico complementare da essa gestito del personale navigante dipendente dalla Vueling all’aeroporto Roissy – Charles de Gaulle. |
23 |
Peraltro, la Vueling è stata rinviata a giudizio dinanzi al tribunal correctionnel de Bobigny (Tribunale penale di Bobigny, Francia) per il reato di lavoro non dichiarato, ai sensi dell’articolo L 8221-3 del codice del lavoro, per avere intenzionalmente esercitato all’aeroporto Roissy – Charles de Gaulle, nel periodo compreso tra il 21 maggio 2007 e il 16 maggio 2008, l’attività di vettore aereo di passeggeri, senza aver proceduto alle necessarie dichiarazioni agli organismi di previdenza sociale o all’amministrazione tributaria, segnatamente dissimulando l’attività esercitata in Francia ed equiparandola in modo irregolare a un distacco di lavoratori, benché questi ultimi fossero stati assunti al solo scopo di lavorare sul territorio francese, a partire da basi operative situate in Francia. |
24 |
In considerazione dell’esistenza di tale procedimento penale e nell’attesa dell’emananda decisione definitiva al riguardo, il tribunal de grande instance de Bobigny (Tribunale di primo grado di Bobigny) ha deciso di sospendere il procedimento civile promosso dalla CRPNPAC contro la Vueling. |
25 |
Con sentenza del 1o luglio 2010, il tribunal correctionnel de Bobigny (Tribunale penale di Bobigny) ha assolto la Vueling. |
26 |
Con sentenza del 31 gennaio 2012, la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia) ha dichiarato la Vueling colpevole del reato di lavoro non dichiarato e ha condannato tale società al pagamento di una multa di EUR 100000. |
27 |
A sostegno di tale condanna, detto giudice, dopo aver rilevato che il personale navigante tecnico e commerciale della Vueling era stato assunto in Spagna e che ai lavoratori in questione erano stati rilasciati certificati E 101 dall’istituzione emittente spagnola sulla base dell’articolo 14, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71, ha tuttavia considerato che detta società esercitava la propria attività all’aeroporto Roissy – Charles de Gaulle nell’ambito di una succursale o, quanto meno, di una base operativa, ai sensi dell’articolo R. 330-2-1 del codice dell’aviazione civile. Esso ha rilevato che detta entità disponeva di autonomia funzionale e che, di conseguenza, la Vueling non poteva sostenere che fosse stato mantenuto un legame organico tra la medesima e il personale navigante in questione. |
28 |
La Cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) ha altresì dichiarato che la Vueling aveva intenzionalmente violato le norme applicabili, in particolare domiciliando 41 dei lavoratori interessati presso l’indirizzo della propria sede sociale senza essere stata in grado di fornire una spiegazione seria che potesse escludere il sospetto di frode, ragion per cui tale società non poteva invocare un errore di diritto inevitabile legato alla convinzione della legittimità della propria condotta. Inoltre, detto giudice ha dichiarato che, benché i certificati E 101 costituissero una presunzione di iscrizione al regime di previdenza sociale spagnolo, vincolando le istituzioni francesi competenti in materia di previdenza sociale, tali certificati non potevano privare il giudice penale francese del potere di accertare la violazione dolosa delle disposizioni di legge che determinano le condizioni di validità del distacco di lavoratori in Francia. |
29 |
Il 4 aprile 2012, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Seine-et-Marne (ente incaricato della riscossione dei contributi previdenziali e per gli assegni familiari della Seine-et-Marne, Francia; in prosieguo: l’«Urssaf») ha portato i fatti a conoscenza dell’istituzione spagnola che aveva emesso i certificati E 101 in questione e ha chiesto il loro annullamento. |
30 |
Con sentenza dell’11 marzo 2014, la Sezione penale della Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) ha respinto l’impugnazione proposta contro la sentenza della cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) del 31 gennaio 2012. La Cour de cassation (Corte di cassazione) ha rilevato che l’attività esercitata dalla Vueling all’aeroporto Roissy – Charles de Gaulle era svolta in maniera abituale, stabile e continua in locali o con infrastrutture situati in Francia e che, pertanto, la Vueling disponeva nel territorio nazionale di una succursale o, quanto meno, di una base operativa. Essa ne ha dedotto che la Vueling non poteva avvalersi dei certificati E 101 per dimostrare la legittimità dei distacchi di cui trattasi e impedire a un giudice nazionale di constatare la violazione dolosa delle disposizioni giuridiche francesi. |
31 |
Con decisione del 17 aprile 2014, l’istituzione emittente spagnola, a seguito della domanda dell’Urssaf del 4 aprile 2012, ha annullato i suddetti certificati E 101. |
32 |
Il 29 maggio 2014 la Vueling ha presentato ricorso gerarchico contro tale decisione. |
33 |
Dopo aver respinto tale ricorso con decisione del 1o agosto 2014, l’autorità gerarchica competente ha tuttavia considerato, con decisione di modifica del 5 dicembre 2014, che occorreva lasciare inefficace l’annullamento dei certificati E 101. Al riguardo, essa si è basata sulla circostanza che, considerato il tempo trascorso dai fatti e l’impossibilità di rimborsare i contributi versati in precedenza a causa della prescrizione, non era opportuno dichiarare indebita l’iscrizione alla previdenza sociale spagnola dei lavoratori interessati. Essa ha altresì sottolineato che i lavoratori interessati avevano potuto beneficiare di prestazioni previdenziali sulla base di tali contributi e che, in caso di annullamento della loro iscrizione, avrebbero potuto ritrovarsi privi di tutela previdenziale. Infine, secondo tale autorità, l’annullamento effettivo dei certificati E 101 di cui al procedimento principale non era giustificato, in quanto la loro emissione era stata la mera conseguenza dell’iscrizione dei lavoratori interessati al regime previdenziale spagnolo. |
34 |
A seguito della pronuncia della sentenza della Cour de cassation (Corte di cassazione) dell’11 marzo 2014, il procedimento civile promosso dalla CRPNPAC dinanzi al tribunal de grande instance de Bobigny (Tribunale di primo grado di Bobigny) è stato riassunto. |
35 |
In tale contesto, detto giudice si chiede se ai certificati E 101 debba essere riconosciuto efficacia vincolante qualora i giudici penali dello Stato membro ospitante dei lavoratori interessati abbiano condannato il datore di lavoro per lavoro non dichiarato. In particolare, sussisterebbe un dubbio quanto alla portata dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 12 bis, paragrafo 1 bis, del regolamento n. 574/72 e quanto alle implicazioni di un ricorso abusivo o fraudolento a tali certificati. |
36 |
Pertanto, il tribunal de grande instance de Bobigny (Tribunale di primo grado di Bobigny) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Causa C‑37/18
37 |
Il 21 aprile 2007, il sig. Poignant è stato assunto dalla Vueling in qualità di copilota, con contratto redatto in lingua inglese e disciplinato dal diritto spagnolo. Successivamente, con una clausola addizionale del 14 giugno 2007, è stato distaccato all’aeroporto Roissy – Charles de Gaulle. Tale distacco, inizialmente previsto per sei mesi, è stato rinnovato una volta per la stessa durata fino al 16 giugno 2008. |
38 |
Con lettera del 30 maggio 2008, il sig. Poignant ha rassegnato le dimissioni, invocando in particolare l’illegittimità della sua situazione contrattuale alla luce del diritto francese, per poi ritrattarsi con messaggio di posta elettronica del 2 giugno 2008. Il 9 giugno 2008 egli ha preso atto dello scioglimento del suo contratto di lavoro, lamentando nuovamente tale illegittimità. |
39 |
L’11 giugno 2008 il sig. Poignant ha adito il conseil des prud’hommes di Bobigny (Tribunale del lavoro di Bobigny, Francia) chiedendo, da un lato, la riqualificazione delle sue dimissioni come presa di atto dello scioglimento, produttiva degli effetti di un licenziamento senza causa reale e seria e, dall’altro, il pagamento, in particolare, di una somma forfettaria per il lavoro non dichiarato e del risarcimento del danno subito a causa dell’assenza di contributi versati alla previdenza sociale francese per il periodo compreso tra il 1o luglio 2007 e il 31 luglio 2008. |
40 |
Con sentenza del 14 aprile 2011, tale giudice ha respinto tutte le suddette domande. Esso ha considerato che la Vueling aveva regolarmente adempiuto alle formalità amministrative dovute, in particolare chiedendo agli organi previdenziali spagnoli il rilascio di certificati E 101 per i suoi dipendenti. Detto giudice ha altresì rilevato che il distacco del sig. Poignant non aveva superato la durata di un anno e che quest’ultimo non era stato inviato in Francia in sostituzione di un’altra persona. |
41 |
Con sentenza del 4 marzo 2016, la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi), fondandosi sulla sentenza della Cour de cassation (Corte di cassazione) dell’11 marzo 2014 menzionata al punto 30 della presente sentenza, ha annullato la sentenza del conseil des prud’hommes de Bobigny (Tribunale del lavoro di Bobigny) e ha condannato la Vueling a versare al sig. Poignant, in particolare, una somma forfettaria per lavoro non dichiarato nonché il risarcimento dei danni per assenza di contributi versati alla previdenza sociale francese. |
42 |
Secondo tale giudice, il sig. Poignant aveva fornito elementi di prova sufficienti per dimostrare l’illegittimità della sua situazione contrattuale alla luce del diritto francese. In particolare, detto giudice ha rilevato che l’indirizzo personale del sig. Poignant era sempre stato fissato in Francia, benché il suo contratto di lavoro e la clausola addizionale relativa al suo distacco lo avessero fittiziamente domiciliato a Barcellona. Allo stesso modo, le sue buste paga sarebbero state emesse con la menzione di un indirizzo fittizio a Barcellona. |
43 |
La Vueling ha impugnato la sentenza della cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) del 4 marzo 2016 dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione). |
44 |
Nell’ambito dell’esame di tale impugnazione, detto giudice si chiede, in particolare, se l’interpretazione fornita dalla Corte nella sentenza del 27 aprile 2017, A-Rosa Flussschiff (C‑620/15, EU:C:2017:309), che riguardava una controversia nell’ambito della quale erano stati rilasciati certificati E 101 ai sensi dell’articolo 14, punto 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, si imponga anche nel contesto di una controversia relativa all’illecito di lavoro non dichiarato e riguardante certificati rilasciati ai sensi dell’articolo 14, punto 1, lettera a), di tale regolamento, nei confronti di lavoratori che esercitano la propria attività nello Stato membro di cui sono cittadini e nel cui territorio l’impresa di trasporto aereo da cui dipendono dispone di una succursale, laddove la semplice lettura di tali certificati permetta di dedurre che sono stati ottenuti o utilizzati in modo fraudolento. |
45 |
Peraltro, tale giudice esprime dubbi quanto al fatto che il principio del primato del diritto dell’Unione osti a che un giudice nazionale, tenuto, in applicazione del suo diritto interno, al rispetto dell’autorità del giudicato penale in sede civile, tragga le conseguenze di una decisione di un giudice penale emessa in modo incompatibile con il diritto dell’Unione condannando in sede civile un datore di lavoro a un risarcimento danni in favore di un lavoratore per il solo fatto della condanna penale di tale datore di lavoro per lavoro non dichiarato. |
46 |
In tali circostanze, la sezione previdenziale de la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Con decisione del presidente della Corte del 22 febbraio 2018, le cause C‑370/17 e C‑37/18 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento nonché della sentenza. |
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione nelle cause C‑370/17 e C‑37/18
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Con la loro prima questione, i giudici del rinvio chiedono, in sostanza, se l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 574/72 debba essere interpretato nel senso che i giudici di uno Stato membro, aditi nell’ambito di un procedimento giudiziario avviato nei confronti di un datore di lavoro per fatti idonei a rivelare l’ottenimento o l’utilizzo fraudolento di certificati E 101 rilasciati ai sensi dell’articolo 14, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71, nei confronti di lavoratori che esercitano la loro attività in tale Stato membro, possono disapplicare tali certificati. |
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Dagli elementi di cui dispone la Corte risulta che tale questione è sollevata nel contesto di controversie nelle quali taluni giudici penali francesi hanno ritenuto che certificati E 101 relativi al personale navigante di una compagnia aerea stabilita in Spagna, nel caso di specie la Vueling, e rilasciati dall’istituzione emittente spagnola sulla base dell’articolo 14, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71, relativo al distacco di lavoratori, avrebbero dovuto essere emessi ai sensi dell’articolo 14, punto 2, lettera a), i), di tale regolamento, riguardante, segnatamente, i lavoratori che, in quanto membri del personale navigante di un’impresa che effettua trasporti internazionali di passeggeri, esercitano le loro attività nel territorio di due o più Stati membri e sono dipendenti da una succursale che tale impresa ha stabilito nel territorio di uno Stato membro diverso da quello della sua sede principale. Tali giudici nazionali hanno ritenuto che i lavoratori interessati avrebbero dovuto essere iscritti, in applicazione di questa seconda disposizione, alla previdenza sociale francese, e non alla previdenza sociale spagnola. Essi hanno peraltro dichiarato che tale compagnia aerea si era resa colpevole di manovre fraudolente destinate ad aggirare o eludere le condizioni legali di rilascio di detti certificati. |
50 |
A tale riguardo, occorre ricordare che, in base a un principio generale del diritto dell’Unione, i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 6 febbraio 2018, Altun e a., C‑359/16, EU:C:2018:63, punti 48 e 49 e giurisprudenza ivi citata). |
51 |
Secondo la giurisprudenza della Corte relativa al regolamento n. 1408/71, l’accertamento dell’esistenza di una frode riguardante il rilascio di un certificato E 101 si basa su un complesso concordante di indizi che dimostrano la sussistenza, da un lato, di un elemento oggettivo, consistente nel fatto che le condizioni richieste per ottenere e far valere un siffatto certificato, previste al titolo II di tale regolamento, non sono soddisfatte e, dall’altro, di un elemento soggettivo, che corrisponde all’intenzione degli interessati di aggirare o di eludere le condizioni di rilascio di un simile certificato al fine di ottenere il vantaggio che vi si ricollega (v., in tal senso, sentenza del 6 febbraio 2018, Altun e a., C‑359/16, EU:C:2018:63, punti da 50 a 52). |
52 |
L’ottenimento fraudolento di un certificato E 101 può quindi derivare o da un’azione volontaria, quale la presentazione fallace della situazione reale del lavoratore distaccato o dell’impresa da cui tale lavoratore dipende, o da un’omissione volontaria, quale la dissimulazione dell’esistenza di un’informazione rilevante, con l’intento di eludere le condizioni di applicazione dell’articolo 14, punto 1, lettera a), di tale regolamento (sentenza del 6 febbraio 2018, Altun e a., C‑359/16, EU:C:2018:63, punto 53). |
53 |
Nel caso di specie, per quanto riguarda, in primo luogo, l’elemento oggettivo richiesto ai fini dell’accertamento dell’esistenza di una frode, occorre ricordare che i certificati E 101 di cui trattasi nei procedimenti principali sono stati rilasciati dall’istituzione emittente spagnola ai sensi dell’articolo 14, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71, disposizione, questa, secondo cui i lavoratori distaccati restano soggetti alla legislazione dello Stato membro in cui il datore di lavoro è stabilito. |
54 |
Orbene, ai sensi dell’articolo 14, punto 2, lettera a), i), del regolamento n. 1408/71, richiamato dai giudici del rinvio, le persone che fanno parte del personale navigante di una compagnia aerea che effettua voli internazionali e che dipendono da una succursale o da una rappresentanza permanente della compagnia in questione nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale essa ha la propria sede sono soggette alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio tale succursale o detta rappresentanza permanente si trova. |
55 |
L’applicazione di tale disposizione richiede quindi che siano soddisfatte due condizioni cumulative, vale a dire, da un lato, che la compagnia aerea interessata disponga di una succursale o di una rappresentanza permanente in uno Stato membro diverso da quello in cui essa ha la propria sede e, dall’altro, che la persona di cui trattasi sia alle dipendenze di tale entità. |
56 |
Per quanto riguarda la prima condizione, come rilevato in sostanza dall’avvocato generale ai paragrafi da 139 a 142 delle sue conclusioni, le nozioni di «succursale» e di «rappresentanza permanente» non sono definite dal regolamento n. 1408/71 – il quale non rinvia neppure, a tale riguardo, al diritto degli Stati membri – e devono, di conseguenza, essere oggetto di un’interpretazione autonoma. Analogamente a nozioni identiche o simili contenute in altre disposizioni del diritto dell’Unione, esse devono intendersi riferite a una forma di stabilimento secondario che presenta carattere di stabilità e di continuità al fine di esercitare un’attività economica effettiva, e che dispone, a tal fine, di mezzi materiali e umani organizzati nonché di una certa autonomia rispetto allo stabilimento principale (v., per analogia, sentenze del 30 novembre 1995, Gebhard, C‑55/94, EU:C:1995:411, punto 28, e dell’11 aprile 2019, Ryanair, C‑464/18, EU:C:2019:311, punto 33). |
57 |
Quanto alla seconda condizione, dalla giurisprudenza della Corte relativa alla determinazione della legge applicabile in materia di contratti individuali di lavoro, ai sensi dell’articolo 19, punto 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), risulta che il rapporto di lavoro del personale navigante di una compagnia aerea presenta un collegamento significativo con il luogo a partire dal quale tale personale adempie principalmente le sue obbligazioni nei confronti del proprio datore di lavoro. Tale luogo corrisponde a quello a partire dal quale detto personale svolge le sue missioni di trasporto, dove ritorna dopo le sue missioni, riceve le istruzioni sulle sue missioni e organizza il suo lavoro, nonché quello in cui si trovano gli strumenti di lavoro, il quale può coincidere con quello della sua base di servizio (v., per analogia, sentenza del 14 settembre 2017, Nogueira e a., C‑168/16 e C‑169/16, EU:C:2017:688, punti 60, 63, 69, 73 e 77). |
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Orbene, nel caso di specie, dagli elementi sottoposti alla Corte sembra emergere che, da un lato, la Vueling disponeva, durante il periodo considerato nei procedimenti principali, all’aeroporto di Roissy – Charles de Gaulle, di una base operativa, a norma del diritto nazionale, idonea a costituire una succursale o una rappresentanza permanente, ai sensi dell’articolo 14, punto 2, lettera a), i), del regolamento n. 1408/71, dal momento che tale società esercitava in maniera stabile e continua la sua attività di trasporto aereo da locali e infrastrutture costitutivi di una siffatta base operativa, la quale, essendo posta sotto la responsabilità di un direttore commerciale, sembrava quindi godere di un certo grado di autonomia. Dall’altro lato, questi stessi elementi suggeriscono anche che il personale navigante interessato dipendeva da tale entità, ai sensi di detta disposizione, poiché essa corrispondeva al luogo a partire dal quale detto personale adempieva la parte essenziale delle sue obbligazioni nei confronti del suo datore di lavoro, nel senso precisato al punto precedente. |
59 |
Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’elemento soggettivo della frode, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che la Vueling stessa ha prodotto dinanzi alla cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) un documento informativo in cui è chiaramente indicato che i lavoratori assegnati a uno stabilimento detenuto dal loro datore di lavoro in Francia devono essere soggetti al regime previdenziale francese. Peraltro, questo stesso fascicolo sembra indicare che la Vueling ha domiciliato una parte importante dei lavoratori interessati all’indirizzo della propria sede in Spagna, sebbene questi ultimi, per la maggior parte, non avessero mai vissuto in tale Stato membro e risiedessero in Francia. |
60 |
Alla luce di quanto precede, le istituzioni e i giudici francesi competenti hanno ragionevolmente potuto essere indotti a ritenere di disporre di indizi concreti che facevano pensare che i certificati E 101 di cui trattasi nei procedimenti principali, rilasciati dall’istituzione emittente spagnola sul fondamento dell’articolo 14, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71, fossero stati ottenuti o fatti valere in modo fraudolento dalla Vueling, dal momento che il personale navigante interessato di quest’ultima ricadeva, in realtà, nella regola particolare prevista dall’articolo 14, punto 2, lettera a), i), di tale regolamento e avrebbe dovuto, di conseguenza, essere soggetto al regime di previdenza sociale francese. |
61 |
Ciò premesso, la presenza di indizi come quelli di cui trattasi nei procedimenti principali non può, di per sé, essere sufficiente a giustificare che l’istituzione competente dello Stato membro che ospita i lavoratori interessati o i giudici nazionali di tale Stato membro accertino in modo definitivo l’esistenza di una frode e disapplichino i certificati E 101 di cui trattasi. |
62 |
A tale riguardo, occorre ricordare che, in forza del principio di leale cooperazione, enunciato all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, il quale implica anche quello della fiducia reciproca, il certificato E 101, nella parte in cui mira ad agevolare la libera circolazione dei lavoratori e la libera prestazione dei servizi, si impone, in linea di principio, secondo giurisprudenza costante della Corte, all’istituzione competente e ai giudici dello Stato membro ospitante, in quanto crea una presunzione di regolarità dell’iscrizione del lavoratore interessato al regime previdenziale dello Stato membro la cui istituzione competente ha emesso detto certificato (v., in tal senso, sentenza del 6 febbraio 2018, Altun e a., C‑359/16, EU:C:2018:63, punti da 35 a 40, nonché, per analogia, sentenza del 6 settembre 2018, Alpenrind e a., C‑527/16, EU:C:2018:669, punto 47). |
63 |
Pertanto, fintantoché il certificato E 101 non venga ritirato o invalidato, l’istituzione competente e i giudici dello Stato membro ospitante devono tener conto del fatto che il lavoratore interessato è già soggetto alla normativa previdenziale dello Stato membro la cui istituzione competente ha emesso tale certificato (v., in tal senso, sentenza del 6 febbraio 2018, Altun e a., C‑359/16, EU:C:2018:63, punto 41). |
64 |
Tuttavia, dal principio di leale cooperazione discende che, qualora l’istituzione competente dello Stato membro ospitante nutra dubbi, nell’ambito della procedura prevista all’articolo 84 bis, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71, quanto all’esattezza dei fatti che sono alla base del rilascio del certificato E 101 e, pertanto, delle indicazioni in esso contenute, spetta all’istituzione competente dello Stato membro che ha emesso tale certificato E 101 riconsiderare la fondatezza di tale rilascio e, se del caso, ritirare detto certificato (v., in tal senso, sentenza del 6 febbraio 2018, Altun e a., C‑359/16, EU:C:2018:63, punti 42 e 43). |
65 |
Conformemente a tale disposizione, nell’eventualità in cui le istituzioni interessate non pervengano a un accordo, in particolare sulla valutazione dei fatti relativi a una situazione specifica e, di conseguenza, sulla scelta della disposizione pertinente del regolamento n. 1408/71 ai fini della determinazione della legislazione di previdenza sociale applicabile, esse hanno facoltà di investire della questione la commissione amministrativa di cui all’articolo 80 del medesimo regolamento, al fine di conciliare le loro posizioni (v., in tal senso, sentenza del 6 febbraio 2018, Altun e a., C‑359/16, EU:C:2018:63, punto 44). |
66 |
Orbene, proprio nel contesto di un sospetto di frode, l’attuazione della procedura istituita dall’articolo 84 bis, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71, prima di un eventuale accertamento definitivo di frode da parte delle autorità competenti dello Stato membro ospitante, assume particolare importanza, dal momento che essa è idonea a consentire all’istituzione competente dello Stato membro emittente e a quella dello Stato membro ospitante di avviare un dialogo e di collaborare strettamente al fine di verificare e di raccogliere, ricorrendo ai poteri di indagine di cui rispettivamente dispongono in base al loro diritto nazionale, ogni elemento di fatto o di diritto rilevante che possa infirmare o, al contrario, confermare la rispondenza a realtà dei dubbi espressi dall’istituzione competente dello Stato membro ospitante quanto alle circostanze in cui è avvenuto il rilascio dei certificati E 101 considerati. |
67 |
Analogamente, una siffatta procedura, consentendo di coinvolgere in una fase precoce l’istituzione competente dello Stato membro emittente, offre a quest’ultima la possibilità di far valere in modo contraddittorio il proprio punto di vista sugli eventuali indizi concreti dell’esistenza di una frode presentati dall’istituzione competente dello Stato membro ospitante e, quindi, di indurla, eventualmente, ad annullare o a ritirare i certificati E 101 di cui trattasi qualora dovesse pervenire ad accertare che tali indizi dimostrano che detti certificati sono stati effettivamente ottenuti o fatti valere in modo fraudolento. |
68 |
A tale riguardo, occorre in particolare sottolineare che se l’istituzione competente dello Stato membro ospitante potesse, in ragione della sola presenza di indizi concreti dell’esistenza di una frode, disapplicare unilateralmente i certificati E 101 emessi dall’istituzione competente di un altro Stato membro – quand’anche, in tale fase, non sia stato possibile effettuare validamente un accertamento definitivo di frode a causa dell’assenza di un coinvolgimento dell’istituzione emittente e di una verifica approfondita delle circostanze pertinenti in cui è avvenuto il loro rilascio –, aumenterebbe il rischio che siano dovuti contributi, in violazione del principio di unicità della legislazione nazionale applicabile sancito dalle disposizioni del titolo II del regolamento n. 1408/71 (v., in tal senso, sentenza del 6 febbraio 2018, Altun e a., C‑359/16, EU:C:2018:63, punto 29), al regime previdenziale dello Stato membro ospitante, nonostante il fatto che siano già stati versati contributi, per gli stessi lavoratori, al regime previdenziale dello Stato membro di cui tali certificati attestano l’applicabilità della normativa nazionale. |
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Inoltre, se successivamente dovesse risultare che taluni contributi sono stati indebitamente versati al regime previdenziale di quest’ultimo Stato membro, vi è il rischio che tali contributi non possano essere rimborsati, per esempio a causa, come nel caso di specie, di norme sulla prescrizione applicabili in detto Stato membro, ancorché in definitiva non sia stata accertata alcuna frode. |
70 |
Correlativamente, la mancata attuazione della procedura istituita dall’articolo 84 bis, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71 sarebbe idonea ad aumentare il rischio di assoggettare i lavoratori interessati ai regimi previdenziali di più Stati membri, con tutte le complicazioni che un tale cumulo potrebbe comportare, il che pregiudicherebbe l’iscrizione dei lavoratori subordinati, conformemente al principio di unicità della legislazione nazionale applicabile, ad un unico regime previdenziale, nonché la prevedibilità del regime applicabile e, pertanto, la certezza del diritto (v., in tal senso, sentenza del 26 gennaio 2006, Herbosch Kiere, C‑2/05, EU:C:2006:69, punto 25). |
71 |
Tale procedura costituisce quindi un presupposto obbligatorio al fine di determinare se siano soddisfatte le condizioni per l’esistenza di una frode e, pertanto, di trarre qualsiasi conseguenza utile per quanto riguarda la validità dei certificati E 101 di cui trattasi e la normativa previdenziale applicabile ai lavoratori interessati. |
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Ne consegue che la presenza di indizi concreti che inducano a ritenere che certificati E 101 siano stati ottenuti o fatti valere in modo fraudolento deve indurre l’istituzione competente dello Stato membro ospitante non a constatare unilateralmente l’esistenza di una frode e a disapplicare tali certificati, ma ad avviare prontamente la procedura di cui all’articolo 84 bis, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71, affinché l’istituzione che ha emesso tali certificati, cui si rivolge l’istituzione dello Stato membro ospitante, proceda, entro un termine ragionevole, in forza del principio di leale cooperazione, al riesame della fondatezza del rilascio dei certificati alla luce di tali indizi e, se del caso, decida di annullarli o ritirarli, come emerge dalla giurisprudenza richiamata al punto 64 della presente sentenza (v., in tal senso, sentenza del 6 febbraio 2018, Altun e a., C‑359/16, EU:C:2018:63, punto 54). |
73 |
In tale contesto, quando un giudice dello Stato membro ospitante è adito nell’ambito di un procedimento giudiziario avviato nei confronti di un datore di lavoro sospettato di aver ottenuto o fatto valere in maniera fraudolenta certificati E 101, esso non può a sua volta ignorare la procedura istituita dall’articolo 84 bis, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71 e il suo esito (v., per analogia, sentenza dell’11 luglio 2018, Commissione/Belgio, C‑356/15, EU:C:2018:555, punti da 96 a 105). |
74 |
A tal riguardo, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 288, secondo comma, TFUE, un regolamento, come il regolamento n. 1408/71, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Peraltro, il principio del primato del diritto dell’Unione, che sancisce la preminenza di tale diritto sul diritto degli Stati membri, impone a tutti gli organi degli Stati membri di dare piena efficacia alle diverse norme del diritto dell’Unione, dato che il diritto degli Stati membri non può pregiudicare l’effetto riconosciuto a tali diverse norme sul territorio di detti Stati (v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punti 53 e 54 e giurisprudenza ivi citata). |
75 |
Se si ammettesse che un giudice dello Stato membro ospitante, adito nell’ambito di un procedimento giudiziario avviato da un’autorità penale, dall’istituzione competente di tale Stato membro o da qualsiasi altra persona, possa dichiarare invalido un certificato E 101 per il solo motivo che esistono indizi concreti atti a dimostrare che tale certificato è stato ottenuto o fatto valere in modo fraudolento, indipendentemente dall’avvio e dallo svolgimento della procedura di cui all’articolo 84 bis, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71, il sistema istituito da quest’ultimo, fondato sulla leale cooperazione tra gli Stati membri, sarebbe compromesso (v., in tal senso, sentenze del 27 aprile 2017, A‑Rosa Flussschiff, C‑620/15, EU:C:2017:309, punto 47, nonché del 6 settembre 2018, Alpenrind e a., C‑527/16, EU:C:2018:669, punto 46). L’importanza particolare, sottolineata ai punti 66 e 67 della presente sentenza, che riveste l’attuazione di tale procedura nel contesto di un sospetto di frode sarebbe così ignorata. |
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Inoltre, poiché l’avvio della procedura prevista all’articolo 84 bis, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71 può indurre l’istituzione emittente ad annullare o a ritirare i certificati E 101 interessati, tale procedura è idonea a consentire, se del caso, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 86 delle sue conclusioni, economie procedurali, dal momento che potrebbe di conseguenza risultare superfluo adire i giudici dello Stato membro ospitante. |
77 |
Pertanto, è solo nel caso in cui tale procedura sia stata avviata dall’istituzione competente dello Stato membro ospitante e l’istituzione che ha emesso i certificati E 101 si sia astenuta dal procedere al riesame della fondatezza del rilascio di tali certificati e dal prendere posizione, entro un termine ragionevole, sulla domanda in tal senso presentata dall’istituzione competente dello Stato membro ospitante, che gli indizi concreti i quali inducono a ritenere che detti certificati siano stati ottenuti o fatti valere in maniera fraudolenta devono poter essere addotti nell’ambito di un procedimento giudiziario, al fine di ottenere dal giudice dello Stato membro ospitante che egli disapplichi i certificati, a condizione tuttavia che le persone alle quali si contesta, nell’ambito di un simile procedimento, di aver ottenuto o fatto valere tali documenti in modo fraudolento dispongano della possibilità di confutare gli elementi su cui si fonda detto procedimento, nel rispetto delle garanzie legate al diritto a un equo processo (v., in tal senso, sentenza del 6 febbraio 2018, Altun e a., C‑359/16, EU:C:2018:63, punti da 54 a 56). |
78 |
Pertanto, un giudice dello Stato membro ospitante può disapplicare i certificati E 101 nell’ambito di un siffatto procedimento giudiziario solo qualora siano soddisfatte due condizioni cumulative, vale a dire, da un lato, che l’istituzione che ha emesso tali certificati, prontamente adita dall’istituzione competente del suddetto Stato membro con una domanda di riesame della fondatezza del rilascio di tali certificati, si sia astenuta dal procedere a un siffatto riesame alla luce degli elementi comunicati da quest’ultima istituzione e dal prendere posizione, entro un termine ragionevole, su tale domanda, se del caso annullando o ritirando detti certificati, e, dall’altro, che i suddetti elementi consentano a detto giudice di accertare, nel rispetto delle garanzie proprie del diritto a un processo equo, che i certificati di cui trattasi sono stati ottenuti o fatti valere in modo fraudolento (v., in tal senso, sentenza del 6 febbraio 2018, Altun e a., C‑359/16, EU:C:2018:63, punto 61). |
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Ne consegue che un giudice dello Stato membro ospitante investito della questione della validità di certificati E 101 è tenuto a verificare, in via preliminare, se, prima che egli venisse adito, la procedura prevista all’articolo 84 bis, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71 sia stata avviata dall’istituzione competente dello Stato membro ospitante mediante una domanda di riesame e di ritiro di tali certificati presentata all’istituzione che li ha emessi, e, ove ciò non sia avvenuto, ad applicare tutti gli strumenti giuridici a sua disposizione per assicurare che l’istituzione competente dello Stato membro ospitante avvii tale procedura. |
80 |
Di conseguenza, il giudice dello Stato membro ospitante adito nell’ambito di un procedimento avviato nei confronti di un datore di lavoro per fatti idonei a rivelare un ottenimento o un utilizzo fraudolento di certificati E 101 può pronunciarsi in via definitiva sull’esistenza di una frode siffatta, e disapplicare tali certificati, solo se esso accerta – dopo aver proceduto, se necessario, alla sospensione del procedimento giudiziario in forza del suo diritto nazionale – che, dopo che la procedura prevista all’articolo 84 bis, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71 è stata prontamente avviata, l’istituzione che ha emesso i certificati E 101 si è astenuta dal procedere al riesame di tali certificati e dal prendere posizione, entro un termine ragionevole, sugli elementi presentati dall’istituzione competente dello Stato membro ospitante, eventualmente annullando o ritirando detti certificati. |
81 |
Solo un’interpretazione siffatta è idonea a garantire l’effetto utile della procedura di cui all’articolo 84 bis, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71, assicurando che le istituzioni competenti degli Stati membri interessati avviino prontamente il dialogo previsto da quest’ultima affinché, se del caso, il giudice dello Stato membro ospitante, nell’ambito del procedimento avviato dinanzi ad esso, disponga di tutti i dati necessari ai fini dell’accertamento di un’eventuale frode, e al contempo inducendo le istituzioni che emettono certificati E 101 a rispondere, entro un termine ragionevole, a una domanda di riesame e di ritiro di tali certificati, pena il rischio che, dopo la scadenza di un simile termine, essi vengano disapplicati dal suddetto giudice. |
82 |
Nel caso di specie, risulta tuttavia dai fascicoli a disposizione della Corte che la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi), con la sua sentenza del 31 gennaio 2012, ha accertato l’esistenza di una frode e ha disapplicato i certificati E 101 di cui trattasi nei procedimenti principali prima che la procedura prevista all’articolo 84 bis, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71 – poi, a partire dal 1o maggio 2010, all’articolo 76, paragrafo 6, del regolamento n. 883/2004, le cui modalità di applicazione sono precisate all’articolo 5 del regolamento n. 987/2009 – fosse stata avviata, e senza che essa abbia neppure verificato, in via preliminare, se ciò fosse avvenuto onde porre l’istituzione emittente spagnola in grado di riesaminare e, eventualmente, di annullare o ritirare detti certificati. |
83 |
Infatti, è pacifico che l’istituzione competente dello Stato membro ospitante dei lavoratori interessati, vale a dire l’Urssaf, ha comunicato all’istituzione emittente spagnola gli elementi relativi alla frode raccolti dall’ispettorato del lavoro, al fine di ottenere da tale istituzione l’annullamento o il ritiro dei certificati E 101 di cui trattasi nei procedimenti principali, solo con lettera del 4 aprile 2012, successiva alla pronuncia di tale sentenza della cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) e inviata quasi quattro anni dopo che l’ispettorato del lavoro aveva, il 28 maggio 2008, redatto un verbale per lavoro non dichiarato nei confronti della Vueling. |
84 |
Peraltro, anche se la procedura prevista all’articolo 76, paragrafo 6, del regolamento n. 883/2004 e all’articolo 5 del regolamento n. 987/2009, allora in vigore, era già stata avviata quando, l’11 marzo 2014, l’impugnazione proposta avverso la sentenza della cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) è stata respinta dalla Cour de cassation (Corte di cassazione), è pacifico che quest’ultima ha statuito senza tentare di informarsi sullo stato del dialogo avviato tra l’istituzione emittente spagnola e l’istituzione francese competente né attendere l’esito di tale procedura. |
85 |
A tal riguardo, è vero che l’istituzione emittente spagnola non ha trattato la domanda di riesame e di ritiro presentata dall’istituzione francese competente con la dovuta celerità, in quanto la sua reazione a tale richiesta oltre due anni dopo la formulazione di quest’ultima non può considerarsi intervenuta entro un termine ragionevole, tenuto conto, in particolare, della posta in gioco per gli interessati e della natura delle questioni da esaminare. Tuttavia, resta il fatto che il ricorso alla prima istituzione da parte della seconda è avvenuto a sua volta tardivamente, ossia circa quattro anni dopo che l’istituzione francese competente è entrata in possesso di elementi tali da suggerire l’esistenza di una frode. |
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Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione sollevata nelle cause C‑370/17 e C‑37/18 dichiarando che l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 574/72 deve essere interpretato nel senso che i giudici di uno Stato membro, aditi nell’ambito di un procedimento giudiziario avviato nei confronti di un datore di lavoro per fatti idonei a rivelare un ottenimento o un utilizzo fraudolento di certificati E 101 rilasciati, ai sensi dell’articolo 14, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71, nei confronti di lavoratori che esercitano la propria attività in detto Stato membro, possono accertare l’esistenza di una frode e, di conseguenza, disapplicare detti certificati solo dopo essersi assicurati:
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Sulla seconda questione nelle cause C‑370/17 e C‑37/18
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Con la loro seconda questione, i giudici del rinvio chiedono, in sostanza, se l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 574/72 e il principio del primato del diritto dell’Unione debbano essere interpretati nel senso che essi ostano, nel caso in cui un datore di lavoro sia stato oggetto, nello Stato membro ospitante, di una condanna penale fondata su un accertamento definitivo di frode operato in violazione di tale diritto, a che un giudice civile di tale Stato membro, vincolato dal principio di diritto nazionale dell’autorità di cosa giudicata penale in sede civile, ponga a carico di detto datore di lavoro, per il solo fatto di tale condanna penale, il pagamento dei danni destinati a risarcire i lavoratori o un ente previdenziale del medesimo Stato membro vittime di detta frode. |
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In via preliminare, occorre ricordare, a tale riguardo, l’importanza che riveste, sia nell’ordinamento giuridico dell’Unione sia negli ordinamenti giuridici nazionali, il principio dell’autorità di cosa giudicata. Infatti, al fine di garantire tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici quanto una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento dei mezzi di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per tali ricorsi non possano più essere rimesse in discussione (sentenze del 6 ottobre 2015, Târșia, C‑69/14, EU:C:2015:662, punto 28; del 24 ottobre 2018, XC e a., C‑234/17, EU:C:2018:853, punto 52, nonché dell’11 settembre 2019, Călin, C‑676/17, EU:C:2019:700, punto 26). |
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Pertanto, il diritto dell’Unione non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono forza di giudicato a una decisione giurisdizionale, neanche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una situazione nazionale contrastante con detto diritto (sentenze del 6 ottobre 2015, Târșia, C‑69/14, EU:C:2015:662, punto 29; del 24 ottobre 2018, XC e a., C‑234/17, EU:C:2018:853, punto 53, nonché dell’11 settembre 2019, Călin, C‑676/17, EU:C:2019:700, punto 27). |
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Il diritto dell’Unione non esige quindi che, per tener conto dell’interpretazione di una disposizione pertinente di tale diritto offerta dalla Corte, un organo giurisdizionale nazionale debba, necessariamente, ritornare sulla propria decisione avente autorità di cosa giudicata (v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 2015, Târșia, C‑69/14, EU:C:2015:662, punto 38; del 24 ottobre 2018, XC e a., C‑234/17, EU:C:2018:853, punto 54, nonché dell’11 settembre 2019, Călin, C‑676/17, EU:C:2019:700, punto 28). |
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In assenza di una normativa dell’Unione in materia, le modalità di attuazione del principio dell’autorità di cosa giudicata rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri in virtù del principio dell’autonomia procedurale di questi ultimi. Tuttavia, esse non devono essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni simili di natura interna (principio di equivalenza) né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (sentenza del 3 settembre 2009, Fallimento Olimpiclub, C‑2/08, EU:C:2009:506, punto 24 e giurisprudenza ivi citata). |
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Nel caso di specie, si pone la questione della compatibilità con il principio di effettività dell’interpretazione, nel diritto nazionale di cui trattasi, del principio dell’autorità di cosa giudicata penale in sede civile, interpretazione secondo la quale il giudice civile, pronunciandosi sugli stessi fatti su cui ha statuito il giudice penale, non può rimettere in discussione non solo la condanna penale in quanto tale del datore di lavoro interessato, ma anche gli accertamenti di fatto nonché le qualificazioni e le interpretazioni giuridiche accolte dal giudice penale, e ciò sebbene questi siano stati effettuati in violazione del diritto dell’Unione, non essendosi detto giudice assicurato – prima di accertare definitivamente l’esistenza di una frode e di disapplicare, di conseguenza, i certificati E 101 interessati – dell’avvio e dello svolgimento della procedura di dialogo prevista all’articolo 84 bis, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71. |
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A tale riguardo, la Corte ha già affermato che ciascun caso in cui si pone la questione se una norma processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo, si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento (sentenza del 3 settembre 2009, Fallimento Olimpiclub, C‑2/08, EU:C:2009:506, punto 27 e giurisprudenza ivi citata). |
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Nelle presenti cause si deve constatare che l’interpretazione del principio dell’autorità di cosa giudicata menzionato al punto 92 della presente sentenza impedisce di rimettere in discussione non solo una decisione giudiziaria di natura penale avente autorità di cosa giudicata, anche se tale decisione comporta una violazione del diritto dell’Unione, ma anche, in occasione di un procedimento giurisdizionale di natura civile relativo ai medesimi fatti, qualsiasi accertamento vertente su un punto fondamentale comune contenuto in una decisione giudiziaria avente autorità di cosa giudicata (v., per analogia, sentenza del 3 settembre 2009, Fallimento Olimpiclub, C‑2/08, EU:C:2009:506, punto 29). |
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Una siffatta interpretazione del principio dell’autorità di cosa giudicata ha quindi come conseguenza che, qualora la decisione di un giudice penale divenuta definitiva si fondi su un accertamento di frode compiuto da tale giudice non tenendo conto del procedimento di dialogo di cui all’articolo 84 bis, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71 nonché su un’interpretazione delle disposizioni relative all’effetto vincolante dei certificati E 101 contraria al diritto dell’Unione, la non corretta applicazione di tale diritto si riprodurrebbe in ogni decisione adottata da giudici civili riguardanti i medesimi fatti, senza che sia possibile correggere tale accertamento e tale interpretazione effettuati in violazione di detto diritto (v., per analogia, sentenza del 3 settembre 2009, Fallimento Olimpiclub, C‑2/08, EU:C:2009:506, punto 30). |
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In tali circostanze, si deve concludere che simili ostacoli all’applicazione effettiva delle norme del diritto dell’Unione riguardanti detta procedura nonché l’effetto vincolante dei certificati E 101 non possono ragionevolmente essere giustificati dal principio della certezza del diritto, e devono quindi essere considerati contrari al principio di effettività (v., per analogia, sentenza del 3 settembre 2009, Fallimento Olimpiclub, C‑2/08, EU:C:2009:506, punto 31). |
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Ne consegue, nel caso di specie, che seppure, alla luce della giurisprudenza ricordata ai punti da 88 a 90 della presente sentenza, la condanna passata in giudicato pronunciata dai giudici penali dello Stato membro ospitante nei confronti della Vueling non possa essere rimessa in discussione nonostante la sua incompatibilità con il diritto dell’Unione, né tale condanna né l’accertamento definitivo di frode e le interpretazioni giuridiche, operati in violazione di tale diritto, sui quali detta condanna si fonda possono invece consentire ai giudici civili di detto Stato membro di accogliere domande di risarcimento presentate dai lavoratori o da un ente previdenziale di tale Stato membro vittime della condotta della suddetta società. |
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Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione in ciascuna delle cause C‑370/17 e C‑37/18 dichiarando che l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 574/72 e il principio del primato del diritto dell’Unione devono essere interpretati nel senso che essi ostano, nel caso in cui un datore di lavoro sia stato oggetto, nello Stato membro ospitante, di una condanna penale fondata su un accertamento definitivo di frode operato in violazione di tale diritto, a che un giudice civile di tale Stato membro, vincolato dal principio di diritto nazionale dell’autorità di cosa giudicata penale in sede civile, ponga a carico di detto datore di lavoro, per il solo fatto di tale condanna penale, il pagamento dei danni destinati a risarcire i lavoratori o un ente previdenziale del medesimo Stato membro vittime di detta frode. |
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi ai giudici nazionali, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il francese.