SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
4 marzo 2020 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2005/214/GAI – Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie inflitte alle persone giuridiche – Trasposizione incompleta di una decisione quadro – Obbligo d’interpretazione conforme del diritto nazionale – Portata»
Nella causa C‑183/18,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy Gdańsk‑Południe w Gdańsku (Tribunale circondariale di Danzica Sud in Danzica, Polonia), con decisione del 26 febbraio 2018, pervenuta in cancelleria il 9 marzo 2018, nel procedimento
Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB)
contro
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.,
con l’intervento di:
Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, M. Safjan, L. Bay Larsen, C. Toader (relatrice) e N. Jääskinen, giudici
avvocato generale: P. Pikamäe
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per la Bank BGŻ BNP Paribas S.A., da M. Konieczny e M. Cymmerman, radcowie prawni; |
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per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente; |
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per il governo ungherese da M.Z. Fehér, G. Koós e R.D. Gesztelyi, in qualità di agenti; |
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per il governo dei Paesi Bassi, da K. Bulterman e P. Huurnink, in qualità di agenti; |
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per la Commissione europea, da R. Troosters e M. Owsiany-Hornung, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 novembre 2019,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, lettera a), dell’articolo 9, paragrafo 3, e dell’articolo 20, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (GU 2005, L 76, pag. 16), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro»). |
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento avviato dal Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB) [Ufficio centrale di riscossione giudiziaria del Ministero della Sicurezza e della Giustizia (CJIB), Paesi Bassi] avente ad oggetto il riconoscimento e l’esecuzione di una sanzione pecuniaria inflitta dall’Adm. Verwerking Flitsgegevens CJIB HA Leeuwarden (servizio incaricato del trattamento dei dati degli autovelox del CJIB a Leeuwarden, Paesi Bassi) alla succursale, con sede in Danzica (Polonia), della Bank BGŻ BNP Paribas S.A. avente la sua sede a Varsavia (Polonia). |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
La decisione quadro
3 |
I considerando 1, 2 e 4 della decisione quadro enunciano:
(...)
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4 |
Ai sensi dell’articolo 1, lettera a), della decisione quadro, rubricato «Definizioni»: «Ai fini della presente decisione quadro:
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5 |
L’articolo 4 della decisione quadro, rubricato «Trasmissione delle decisioni e ricorso all’autorità centrale», al paragrafo 1 dispone come segue: «Una decisione, corredata del certificato di cui al presente articolo, può essere trasmessa all’autorità competente dello Stato membro in cui la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione dispone di beni o di un reddito, ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, ha la propria sede statutaria». |
6 |
L’articolo 5 della decisione quadro, rubricato «Ambito di applicazione», così prevede al paragrafo 1: «I seguenti reati, se punibili nello Stato della decisione e quali definiti dalla legislazione dello Stato della decisione, danno luogo, ai sensi della presente decisione quadro e senza verifica della doppia punibilità del fatto, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni:
(...)». |
7 |
Ai sensi dell’articolo 6 della decisione quadro, rubricato «Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni»: «Le autorità competenti dello Stato di esecuzione riconoscono una decisione trasmessa a norma dell’articolo 4 senza richiesta di ulteriori formalità e adottano immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione, a meno che l’autorità competente non decida di invocare uno dei motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione previsti dall’articolo 7». |
8 |
L’articolo 9 della decisione quadro, rubricato «Legge applicabile all’esecuzione», ai paragrafi 1 e 3 enuncia: «1. Fatti salvi il paragrafo 3 del presente articolo e l’articolo 10, l’esecuzione della decisione è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione analogamente ad una sanzione pecuniaria del medesimo. Le autorità di detto Stato sono le sole competenti per prendere le decisioni concernenti le modalità di esecuzione e per stabilire tutte le misure che ne conseguono, compresi i motivi che pongono fine all’esecuzione. (...) 3. La sanzione pecuniaria inflitta ad una persona giuridica riceve esecuzione anche se lo Stato di esecuzione non ammette il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche». |
9 |
Ai sensi dell’articolo 20 della decisione quadro, rubricato «Attuazione»: «1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 22 marzo 2007. 2. Ciascuno Stato membro può, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione quadro, limitarne l’applicazione: (...)
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Direttiva (UE) 2015/413
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I considerando 1 e 2 della direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (GU 2015, L 68, pag. 9), così recitano:
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11 |
L’articolo 2 di tale direttiva, rubricato «Ambito di applicazione», prevede che essa si applichi, in particolare, in caso di eccesso di velocità. |
12 |
L’articolo 4 della direttiva in argomento, rubricato «Procedura per lo scambio di informazioni fra Stati membri», così dispone al paragrafo 3, terzo comma: «Lo Stato membro dell’infrazione utilizza, a norma della presente direttiva, i dati ottenuti per stabilire la responsabilità personale per le infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all’articolo 2 della presente direttiva». |
Diritto polacco
Codice di procedura penale
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I capi 66a e 66b del Kodeks postępowania karnego (Codice di procedura penale) (in prosieguo: il «CPP») hanno recepito le disposizioni della decisione quadro nell’ordinamento giuridico polacco. |
14 |
Il capo 66b del CPP, rubricato «Richiesta di uno Stato membro dell’[Unione] di dare esecuzione a una decisione definitiva sulle sanzioni pecuniarie», prevede, all’articolo 611ff, quanto segue: «§ 1. Qualora uno Stato membro dell’[Unione], in seguito denominato nel presente capo come lo “Stato della decisione”, richieda di dare esecuzione a una decisione definitiva sulle sanzioni pecuniarie, tale decisione viene eseguita dal tribunale circondariale del distretto in cui l’autore dell’illecito dispone di beni o di un reddito, o ha la sua residenza permanente o temporanea. Ai sensi del presente capo, per “sanzione pecuniaria” si intende l’obbligo in capo all’autore dell’illecito di pagare in base a quanto statuito nella decisione:
(...) § 6. Salvo che le disposizioni del presente capo non dispongano diversamente, all’esecuzione delle decisioni previste al paragrafo 1 si applica la normativa polacca. (...)». |
15 |
L’articolo 611fg del CPP così dispone: «L’esecuzione della decisione di cui all’articolo 611ff, paragrafo 1, può essere negata qualora:
(...)». |
16 |
A termini dell’articolo 611fh del CPP: «§ 1. Il giudice si pronuncia in merito all’esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie in un’udienza alla quale hanno diritto di partecipare il pubblico ministero, l’autore dell’illecito se si trova nel territorio della Repubblica di Polonia e, se compare, il suo difensore. Se l’autore dell’illecito non si trova nel territorio polacco e non ha un difensore, il presidente dell’organo giurisdizionale competente a pronunciarsi sul caso può nominare un difensore d’ufficio. § 2. Il provvedimento giurisdizionale sull’esecuzione di una decisione in materia di sanzioni pecuniarie può essere impugnato. § 3. La decisione definitiva sulle sanzioni pecuniarie, corredata del certificato previsto all’articolo 611ff, paragrafo 2, costituisce titolo esecutivo e diventa esecutiva in Polonia a seguito dell’emissione del provvedimento giurisdizionale sulla sua esecuzione. § 4. Qualora le informazioni trasmesse dallo Stato della decisione non siano sufficienti per decidere in merito all’esecuzione di una decisione sulle sanzioni pecuniarie, il giudice dello Stato di esecuzione richiede al giudice competente o a un’altra autorità dello Stato della decisione di integrarle in un termine stabilito. § 5. In caso di inosservanza del termine di cui al paragrafo 4, il provvedimento giurisdizionale sull’esecuzione della decisione viene emesso sulla base delle informazioni precedentemente trasmesse». |
La legge sulla responsabilità dei soggetti collettivi per atti illeciti
17 |
La Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (legge sulla responsabilità dei soggetti collettivi in materia di atti illeciti passibili di sanzioni), del 28 ottobre 2002 (Dz. U. n. 197, posizione 1661), nella versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale, all’articolo 2 prevede quanto segue: «1. Costituisce un soggetto collettivo (...) una persona giuridica o un’entità organizzativa priva di personalità giuridica alla quale determinate disposizioni speciali riconoscono la capacità giuridica, ad eccezione dell’Erario, degli enti territoriali e delle associazioni di tali enti. 2. Costituisce altresì un soggetto collettivo ai sensi della presente legge una società commerciale partecipata dell’Erario, da un ente territoriale o da un’associazione di tali enti, una società di capitali in formazione, un’entità in liquidazione o un imprenditore che non sia una persona fisica nonché un’entità organizzativa estera». |
18 |
Ai sensi dell’articolo 22 di tale legge: «Le disposizioni del Codice di procedura penale si applicano, per analogia, alla procedura per la responsabilità dei soggetti collettivi per atti passibili di sanzioni, salvo diversa disposizione della presente legge. (...)». |
Il codice di procedura in materia di contravvenzioni
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Il Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (codice di procedura in materia di contravvenzioni), dispone, all’articolo 116b, paragrafo 1, quanto segue: «Le disposizioni di cui ai capi 66a e 66b del codice di procedura penale si applicano per analogia alle richieste provenienti da Stati membri dell’[Unione] e aventi ad oggetto l’esecuzione di ammende, di sanzioni pecuniarie supplementari, di un obbligo di indennizzo o di dare esecuzione a una sanzione pecuniaria irrogata da un’autorità giudiziaria o altra autorità di uno Stato membro dell’[Unione]». |
Il codice delle contravvenzioni
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L’articolo 92a del capo XI, rubricato «Contravvenzioni in materia di sicurezza e ordine della circolazione stradale», del Kodeks wykroczeń (codice delle contravvenzioni) così prevede: «Chiunque, conducendo un veicolo, non osservi i limiti di velocità stabiliti dalla legge o da un segnale stradale, è punibile con la pena della sanzione pecuniaria». |
Il codice civile
21 |
Ai sensi dell’articolo 33 del Kodeks cywilny (codice civile), costituiscono persone giuridiche l’Erario e gli organismi ai quali disposizioni speciali conferiscono la personalità giuridica. |
Il codice di procedura civile
22 |
L’articolo 64, paragrafo 1, del Kodeks postępowania cywilnego (codice di procedura civile) prevede che ogni persona fisica o giuridica ha la capacità di stare in giudizio in qualità di parte (capacità processuale). Esso prevede che sono dotati della capacità processuale anche gli organismi privi di personalità giuridica ai quali la legge riconosce tale capacità. |
La legge sul libero esercizio dell’attività economica
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L’articolo 5, punto 4, dell’Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (legge sul libero esercizio dell’attività economica), del 2 luglio 2004 (Dz. U. no 173, posizione 1807), definisce la «succursale» come una parte separata e autonoma sotto l’aspetto organizzativo dell’attività economica dell’imprenditore, svolta da quest’ultimo al di fuori della sua sede legale o del luogo principale di esercizio dell’attività. |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
24 |
Il 9 luglio 2017 la CJIB ha presentato al Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku (tribunale circondariale di Danzica Sud, in Danzica, Polonia) un’istanza di riconoscimento e di esecuzione della decisione, del 25 novembre 2016, del servizio incaricato del trattamento dei dati degli autovelox del CJIB a Leeuwarden (in prosieguo: la «decisione del 25 novembre 2016») che irrogava un’ammenda di EUR 36 alla Bank BGŻ BNP Paribas S.A., con sede in Danzica (in prosieguo: la «Bank BGŻ BNP Paribas Danzica»), una succursale della Bank BGŻ BNP Paribas S.A. avente la sua sede a Varsavia. |
25 |
L’atto sanzionato era stato commesso a Utrecht (Paesi Bassi), il 13 novembre 2016, e consisteva nell’aver superato di 6 km/h la velocità massima consentita da parte di un conducente di un veicolo immatricolato a nome della Bank BGŻ BNP Paribas Danzica. |
26 |
Dal certificato allegato alla decisione del 25 novembre 2016 della CJIB risulta che la Bank BGŻ BNP Paribas Danzica non è stata ascoltata nel procedimento in seguito al quale è stata emessa tale decisione, ma è stata informata del suo diritto di contestare la fondatezza degli addebiti accolti contro di essa e non ha tuttavia presentato alcun ricorso entro il termine stabilito. Dalla decisione di rinvio consta che, di conseguenza, il provvedimento del 25 novembre 2016 è divenuto definitivo il 6 gennaio 2017 e che, secondo il diritto dei Paesi Bassi, l’esecuzione della sanzione inflitta da tale decisione cadrà in prescrizione il 6 gennaio 2022. |
27 |
Il giudice del rinvio ha organizzato un’udienza per l’esame dell’istanza della CJIB menzionata al punto 24 della presente sentenza, nel corso della quale le parti del procedimento principale non si sono presentate e non hanno presentato osservazioni. |
28 |
Tale giudice afferma che il capitolo 66b del CPP, che ha trasposto le disposizioni della decisione quadro nel diritto polacco, si applica sia all’esecuzione delle decisioni relative a reati sia all’esecuzione delle decisioni in materia di contravvenzioni, in ragione del rinvio a tale capo compiuto dall’articolo 116b, paragrafo 1, del codice di procedura in materia di contravvenzioni. |
29 |
Nondimeno, tale giudice ritiene che la trasposizione della decisione quadro nel diritto polacco non sia completa, in quanto nel diritto polacco non vi è traccia dell’obbligo, imposto allo Stato di esecuzione dall’articolo 9, paragrafo 3, di detta decisione, di dare esecuzione alle sanzioni pecuniarie inflitte ad una persona giuridica anche qualora tale Stato non ammetta il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche. |
30 |
Secondo il giudice del rinvio, l’articolo 611ff del CPP fa riferimento all’«autore» dell’atto sanzionato e alla sua «residenza permanente o temporanea». Mentre il significato comune della nozione di «autore» potrebbe prestarsi a un’interpretazione ampia, che include sia le persone fisiche che le persone giuridiche, un’interpretazione sistematica di tale nozione, alla luce dell’impianto del CPP, nonché l’assenza di qualsiasi riferimento alla sede sociale, porterebbero a concludere che la nozione di «autore» di cui all’articolo 611ff del CPP comprenda unicamente le persone fisiche. |
31 |
Pertanto, l’articolo 611ff del CPP e seguenti non prevedrebbero la possibilità di dare esecuzione ad una decisione che infligge una sanzione pecuniaria a una persona giuridica. |
32 |
Secondo il giudice del rinvio, una simile possibilità non sarebbe prevista neppure dalla legge sulla responsabilità dei soggetti collettivi in materia di atti illeciti passibili di sanzioni, dato che tale legge non si applica alle contravvenzioni commesse da soggetti collettivi, essendo il suo ambito di applicazione limitato agli illeciti di natura penale o tributaria. |
33 |
La trasposizione incompleta della decisione quadro nell’ordinamento giuridico polacco comporterebbe, pertanto, un vuoto normativo per quanto riguarda la possibilità di riconoscere e di dare esecuzione alle sanzioni pecuniarie inflitte a persone giuridiche, con il conseguente rifiuto sistematico da parte degli organi giurisdizionali polacchi di procedere al riconoscimento ed all’esecuzione delle decisioni che infliggono sanzioni di questo tipo. |
34 |
Il giudice del rinvio ricorda che dalla giurisprudenza della Corte, in particolare dalla sentenza del 29 giugno 2017, Popławski (C‑579/15, EU:C:2017:503), risulta che, anche se le decisioni quadro sono prive di effetto diretto, spetta alle autorità nazionali, e in particolare agli organi giurisdizionali nazionali quando statuiscono su controversie ad essi sottoposte, interpretare il diritto nazionale conformemente alle disposizioni in esse contenute, al fine di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione. Il principio dell’interpretazione conforme del diritto nazionale non può tuttavia servire da fondamento per un’interpretazione contra legem del diritto nazionale. |
35 |
Orbene, il giudice del rinvio afferma che un’interpretazione ampia della nozione di «autore», tale da includere le persone giuridiche, al fine di garantire la conformità del diritto polacco alla decisione quadro, equivarrebbe a compiere una siffatta interpretazione contra legem. |
36 |
Di conseguenza, tale giudice si chiede, nell’ambito della prima questione, quali siano le conseguenze da trarre dalla constatazione della non conformità del diritto polacco alla decisione quadro e, più in particolare, se, in una simile ipotesi, esso sia tenuto a disapplicare la norma nazionale laddove quest’ultima non possa essere oggetto di un’interpretazione conforme oppure a sostituire ad essa, in assenza di altre disposizioni di diritto nazionale compatibili, la norma contenuta in tale decisione quadro. |
37 |
Nell’ambito della seconda questione, il giudice del rinvio si interroga altresì sulla nozione di «persona giuridica». A tale proposito, lo stesso fa presente che, ai sensi del diritto polacco, la succursale di una persona giuridica è iscritta nel registro delle imprese, pur non disponendo di una propria sede. Nonostante la sua indipendenza organizzativa, la succursale non avrebbe personalità giuridica distinta da quella della società madre e non avrebbe la capacità processuale. Viceversa, sembrerebbe che, nel diritto dei Paesi Bassi, anche le unità organizzative di una persona giuridica rientrino nella nozione di «persona giuridica». |
38 |
In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se la nozione di «persona giuridica» di cui all’articolo 1, lettera a), ed all’articolo 9, paragrafo 3, della decisione quadro debba essere intesa come una nozione autonoma del diritto dell’Unione o se invece debba essere interpretata conformemente al diritto dello Stato della decisione oppure alla luce del diritto dello Stato di esecuzione. |
39 |
Secondo il giudice del rinvio, tale nozione dovrebbe essere interpretata in conformità al diritto dello Stato della decisione, dato che spetta a quest’ultimo irrogare una sanzione pecuniaria secondo le proprie norme giuridiche. |
40 |
Pertanto, il Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku (Tribunale circondariale di Danzica Sud, in Danzica) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
Sulla seconda questione
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Con la seconda questione, che è opportuno esaminare per prima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la nozione di «persona giuridica» che figura, in particolare, all’articolo 1, lettera a), e all’articolo 9, paragrafo 3, della decisione quadro debba essere interpretata alla luce del diritto dello Stato di emissione della decisione che infligge una sanzione pecuniaria o di quello dello Stato di esecuzione, o, ancora, se essa costituisca una nozione autonoma del diritto dell’Unione. |
42 |
A tal riguardo, occorre constatare che, sebbene la decisione quadro non definisca la nozione di «persona giuridica», le sue disposizioni vi fanno più volte riferimento, in particolare nel testo dell’articolo 1, lettera a), e dell’articolo 9, paragrafo 3, la cui interpretazione è stata chiesta dal giudice del rinvio. |
43 |
In mancanza di una definizione siffatta, occorre riferirsi, ai fini dell’interpretazione di tale nozione, all’impianto generale ed alla finalità della decisione quadro. |
44 |
Per quanto riguarda l’impianto generale della decisione quadro, l’articolo 5 di quest’ultima elenca i reati per i quali è possibile il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni, senza verifica della doppia punibilità del fatto, e precisa che la definizione di tali reati è prevista dalla legislazione dello Stato della decisione. Come rilevato anche dall’avvocato generale ai paragrafi 66 e 67 delle conclusioni, da tale articolo si evince che la legislazione dello Stato della decisione disciplina gli elementi della responsabilità penale, in particolare la sanzione applicabile e l’entità soggetta a tale sanzione. |
45 |
Per contro, l’esecuzione di una decisione che infligge una sanzione pecuniaria è disciplinata, in forza dell’articolo 9 della decisione quadro, dalla legge dello Stato di esecuzione, il che comporta, da un lato, che le autorità di detto Stato siano le sole competenti a prendere decisioni concernenti le modalità di esecuzione e stabilire tutte le misure che ne conseguono, compresi i motivi che pongono fine all’esecuzione, e, dall’altro, che una sanzione pecuniaria inflitta a una persona giuridica debba essere eseguita anche se lo Stato di esecuzione non ammette il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche. |
46 |
Ne consegue che, secondo l’impianto generale della decisione quadro, il concetto di «persona giuridica» deve essere interpretato conformemente alla legge dello Stato di emissione della decisione che infligge una sanzione pecuniaria. |
47 |
Questa conclusione è corroborata dallo scopo della decisione quadro. |
48 |
A tal riguardo, occorre ricordare che, come risulta in particolare dai suoi articoli 1 e 6 nonché dai suoi considerando 1 e 2, la decisione quadro intende istituire un meccanismo efficace di riconoscimento e di esecuzione transfrontaliero delle decisioni definitive che infliggono una sanzione pecuniaria a una persona fisica o giuridica a seguito del compimento di uno dei reati elencati all’articolo 5 della medesima [sentenze del 14 novembre 2013, Baláž, C‑60/12, EU:C:2013:733, punto 27, e del 5 dicembre 2019, Centraal Justitieel Incassobureau (Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie), C‑671/18, EU:C:2019:1054, punto 29]. |
49 |
Infatti, come rilevato anche dall’avvocato generale al paragrafo 68 delle conclusioni, la decisione quadro mira, senza procedere all’armonizzazione delle normative degli Stati membri in materia di diritto penale, a garantire l’esecuzione delle sanzioni pecuniarie all’interno di tali Stati in virtù del principio del reciproco riconoscimento. |
50 |
Il principio del reciproco riconoscimento, cui è improntato l’impianto della decisione quadro, implica, a norma dell’articolo 6 di quest’ultima, che gli Stati membri sono, in linea di principio, tenuti a riconoscere, senza ulteriori formalità, una decisione che infligge una sanzione pecuniaria che sia stata trasmessa conformemente all’articolo 4 della decisione quadro e ad adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione, dato che i motivi di diniego del riconoscimento o dell’esecuzione di una tale decisione devono essere interpretati in modo restrittivo [sentenze del 14 novembre 2013, Baláž, C‑60/12, EU:C:2013:733, punto 29, e del 5 dicembre 2019, Centraal Justitieel Incassobureau (Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie), C‑671/18, EU:C:2019:1054, punto 31]. |
51 |
Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che la sanzione di cui è stata chiesta l’esecuzione da parte del CJIB è stata formalmente inflitta alla Bank BGŻ BNP Paribas Danzica, che è una succursale della Bank BGŻ BNP Paribas, con sede a Varsavia, e che, secondo il diritto polacco, non ha né personalità giuridica né capacità giuridica di stare in giudizio. Secondo il giudice del rinvio, siffatta circostanza potrebbe condurre, in pratica, all’impossibilità di dare esecuzione ad una sanzione pecuniaria ai sensi della decisione quadro su richiesta dell’autorità competente di un altro Stato membro. |
52 |
Occorre tuttavia osservare che, come risulta dalla decisione di rinvio, nel diritto polacco una succursale è priva di personalità giuridica distinta da quella della società cui appartiene. Ciò premesso, fatte salve le verifiche che devono essere effettuate dal giudice del rinvio, risulta che gli atti della Bank BGŻ BNP Paribas Danzica sarebbero imputabili alla Bank BGŻ BNP Paribas e che la sanzione potrebbe ritenersi applicata a quest’ultima. L’esecuzione della sanzione sembra quindi poter essere avviata, secondo il diritto dello Stato membro di esecuzione, presso la Bank BGŻ BNP Paribas. |
53 |
Di conseguenza, poiché la succursale e la società che la possiede costituirebbero un’unica entità giuridica di diritto polacco, la notifica della decisione che infligge una sanzione pecuniaria alla prima potrebbe essere considerata come avente valore di notifica alla seconda, la quale dispone della capacità giuridica di stare in giudizio, anche nella fase di esecuzione. |
54 |
Peraltro, occorre rilevare, più in generale, che le disposizioni della direttiva 2015/413, applicabili in caso di infrazioni in materia di sicurezza stradale e, segnatamente, in caso di eccesso di velocità, prevedono che gli Stati membri debbano agevolare, in uno spirito di leale cooperazione, lo scambio transfrontaliero di informazioni relative a tali infrazioni al fine di agevolare l’applicazione delle sanzioni, qualora dette infrazioni siano state commesse in uno Stato membro diverso da quello in cui il veicolo di cui trattasi è stato immatricolato, e di contribuire in tal modo alla realizzazione dell’obiettivo perseguito da tale direttiva, che è quello di garantire un livello elevato di protezione per tutti gli utenti della strada nell’Unione. |
55 |
A tali fini, lo scambio transfrontaliero di informazioni implica, come rilevato anche dall’avvocato generale al paragrafo 73 delle conclusioni, che i dati forniti dallo Stato membro di immatricolazione, in questo caso lo Stato di esecuzione, consentono di identificare non solo il titolare dell’immatricolazione del veicolo, ma anche la persona responsabile, in base al diritto nazionale, in caso di infrazione stradale, così da facilitare l’esecuzione di eventuali sanzioni pecuniarie. |
56 |
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, alla seconda questione occorre rispondere che la nozione di «persona giuridica» che figura, in particolare, all’articolo 1, lettera a), e all’articolo 9, paragrafo 3, della decisione quadro deve essere interpretata alla luce del diritto dello Stato di emissione della decisione che infligge una sanzione pecuniaria. |
Sulla prima questione
57 |
Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la decisione quadro debba essere interpretata nel senso che impone a un giudice di uno Stato membro di disapplicare una disposizione del diritto nazionale incompatibile con l’articolo 9, paragrafo 3, della decisione quadro. |
58 |
Come risulta dal combinato disposto della decisione quadro, in particolare dall’articolo 1, lettera a), e dall’articolo 9, paragrafo 3, di quest’ultima, una sanzione pecuniaria, ai sensi di tale decisione quadro, inflitta a una persona giuridica deve essere eseguita dallo Stato di esecuzione. La decisione quadro, il cui carattere vincolante è stato sottolineato dalla giurisprudenza (v., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2005, Pupino, C‑105/03, EU:C:2005:386, punti 33 e 34) impone dunque agli Stati membri l’obbligo di dare esecuzione ad una siffatta sanzione pecuniaria, indipendentemente dal fatto che le normative nazionali ammettano, o meno, il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche. |
59 |
In siffatto contesto, il giudice del rinvio si chiede se sia tenuto, in forza del principio del primato del diritto dell’Unione, a disapplicare una disposizione di diritto nazionale se quest’ultima non può essere oggetto di un’interpretazione conforme o, in mancanza di altre disposizioni di diritto nazionale compatibili, a sostituire ad essa le disposizioni della decisione quadro medesima. |
60 |
A tale proposito, occorre ricordare che, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, al fine di garantire l’effettività dell’insieme delle disposizioni del diritto dell’Unione, il principio del primato impone, in particolare, ai giudici nazionali di interpretare, per quanto possibile, il loro diritto interno in modo conforme al diritto dell’Unione (sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punto 57). |
61 |
Ove non possa procedere a un’interpretazione della normativa nazionale conforme alle prescrizioni del diritto dell’Unione, ogni giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi nell’ambito della propria competenza, ha, in quanto organo di uno Stato membro, l’obbligo di disapplicare qualsiasi disposizione nazionale contraria a una disposizione del diritto dell’Unione che abbia effetto diretto nella controversia di cui è investito (v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punti 58 e 61 nonché giurisprudenza ivi citata). |
62 |
Per contro, una disposizione del diritto dell’Unione che sia priva di effetto diretto non può essere fatta valere, in quanto tale, nell’ambito di una controversia rientrante nel diritto dell’Unione, al fine di escludere l’applicazione di una disposizione di diritto nazionale ad essa (sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punto 62). |
63 |
Pertanto, la Corte ha dichiarato che l’obbligo, per un giudice nazionale, di disapplicare una disposizione del suo diritto interno contraria a una disposizione del diritto dell’Unione, pur se derivante dal primato riconosciuto a quest’ultima disposizione, è tuttavia condizionato dall’effetto diretto della suddetta disposizione nella controversia di cui detto giudice è investito. Pertanto, un giudice nazionale non è tenuto, sulla sola base del diritto dell’Unione, a disapplicare una disposizione del suo diritto nazionale contraria a una disposizione del diritto dell’Unione, qualora quest’ultima disposizione sia priva di effetto diretto (sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punto 68). |
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Per quanto riguarda la decisione quadro, essa è stata adottata sul fondamento dell’ex terzo pilastro dell’Unione, in particolare, in applicazione dell’articolo 31, paragrafo 1, lettera a), del Trattato UE e dell’articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del Trattato UE. Poiché la decisione quadro non è stata oggetto di abrogazione, annullamento o modifica successivamente all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, risulta dall’articolo 9 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie, allegato al trattato, che i suoi effetti continuano ad essere disciplinati dal Trattato UE e che essa è quindi priva di effetto diretto (v., per analogia, sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punti 69 e 70). |
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Risulta altresì dalla giurisprudenza della Corte che, anche se le decisioni quadro non possono avere effetto diretto, il loro carattere vincolante comporta tuttavia in capo alle autorità nazionali un obbligo di interpretazione conforme del loro diritto interno a partire dalla data di scadenza del termine di recepimento di tali decisioni quadro (sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punto 72 e giurisprudenza ivi citata). |
66 |
Nell’applicare il diritto nazionale, tali autorità sono quindi tenute ad interpretarlo, per quanto possibile, alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della decisione quadro di cui trattasi e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punti 73 e 77 nonché giurisprudenza ivi citata). |
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Occorre tuttavia ricordare che il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale è soggetto ad alcuni limiti, concernenti, da un lato, l’impossibilità di determinare o di aggravare, sul fondamento di una decisione quadro ed indipendentemente da una legge adottata per l’attuazione di quest’ultima, la responsabilità penale di coloro che hanno commesso un’infrazione (v., in tal senso, sentenze dell’8 novembre 2016, Ognyanov, C‑554/14, EU:C:2016:835, punti 63 e 64, nonché del 29 giugno 2017, Popławski, C‑579/15, EU:C:2017:503, punto 32) e, dall’altro, l’impossibilità di procedere ad un’interpretazione contra legem del diritto nazionale (sentenza del 29 giugno 2017, Popławski, C‑579/15, EU:C:2017:503, punto 33 e giurisprudenza ivi citata). |
68 |
In tale contesto, occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato che un giudice nazionale non può validamente ritenere di trovarsi nell’impossibilità di interpretare una disposizione nazionale conformemente al diritto dell’Unione per il solo fatto che detta disposizione è stata costantemente interpretata in un senso che è incompatibile con tale diritto o è applicata in un modo siffatto dalle autorità nazionali competenti (sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punto 79 e giurisprudenza ivi citata). Tali considerazioni valgono, a maggior ragione, per quanto riguarda le posizioni dottrinali. |
69 |
Nel caso di specie, occorre anzitutto osservare, in primo luogo, che, sebbene il giudice del rinvio indichi che l’impossibilità di interpretare il diritto polacco in conformità agli obiettivi della decisione quadro risulta anche dalla giurisprudenza nazionale, compresa quella promanante da organi giurisdizionali d’appello, e dalla posizione di una parte della dottrina, tale giudice non può basarsi su questi soli elementi per ritenere di trovarsi nell’impossibilità di interpretare tale diritto in conformità con il diritto dell’Unione. |
70 |
In secondo luogo, occorre constatare che, contrariamente a quanto suggerito dal governo polacco e dalla Commissione europea, il giudice del rinvio ritiene che un’interpretazione del diritto polacco finalizzata a garantirne la conformità alla decisione quadro equivarrebbe ad operare un’interpretazione contra legem di tale diritto. Secondo detto giudice, la nozione di «autore», impiegata all’articolo 611ff, paragrafo 1, del CPP, non si presta ad un’interpretazione ampia, tale da includere anche le persone giuridiche. Inoltre, nessun’altra disposizione nazionale, ivi inclusa la legge sulla responsabilità dei soggetti collettivi in materia di atti illeciti passibili di sanzioni, la quale non si applicherebbe alle contravvenzioni, consentirebbe di garantire la conformità del diritto polacco alla decisione quadro. |
71 |
A tal proposito, occorre rammentare che, per quanto riguarda l’interpretazione delle disposizioni nazionali, la Corte è in linea di principio tenuta a fondarsi sulle dichiarazioni contenute nella decisione di rinvio. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, la Corte non è competente a pronunciarsi sull’interpretazione della normativa interna di uno Stato membro (sentenza del 10 gennaio 2019, ET, C‑97/18, EU:C:2019:7, punto 24 e giurisprudenza ivi citata). |
72 |
Pertanto, spetta unicamente al giudice del rinvio valutare se il diritto polacco possa essere interpretato nel senso che consente di procedere all’esecuzione delle sanzioni pecuniarie inflitte alle persone giuridiche, conformemente a quanto prescritto dall’articolo 9, paragrafo 3, della decisione quadro. |
73 |
Tuttavia, la Corte, chiamata a fornire al giudice nazionale risposte utili nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, è competente per dare indicazioni – ricavate dagli atti del procedimento principale nonché dalle osservazioni scritte e orali sottopostele – idonee a consentire al giudice nazionale di pronunciarsi (sentenza del 29 giugno 2017, Popławski, C‑579/15, EU:C:2017:503, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). |
74 |
Nel caso in esame, occorre rilevare che, secondo le osservazioni del governo polacco e della Commissione, le disposizioni del capitolo 66b del CCP costituirebbero un fondamento giuridico adeguato al fine di procedere al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni che infliggono sanzioni pecuniarie alle persone giuridiche a motivo della commissione di una contravvenzione, in quanto nulla osterebbe ad un’interpretazione ampia della nozione di «autore». In particolare, il governo polacco ritiene che il mancato riferimento alla sede statutaria nelle disposizioni di tale capo non costituisca un ostacolo insormontabile ad un’interpretazione di questo tipo. A tal riguardo, esso afferma che l’articolo 611ff, paragrafo 1, del CPP stabilisce la competenza a procedere all’esecuzione di una sanzione pecuniaria anche a favore del tribunale nella cui circoscrizione l’«autore» dispone di beni o di un reddito, criterio che è pienamente applicabile alle persone giuridiche. |
75 |
Al pari del governo polacco e della Commissione, l’avvocato generale ha rilevato, al paragrafo 54 delle sue conclusioni, che, al fine di interpretare la nozione di «autore» ai sensi delle disposizioni del CPP in materia di esecuzione delle sanzioni pecuniarie, non occorre fare riferimento a tale nozione ai sensi del diritto penale sostanziale e che detta nozione può essere interpretata nel senso che riguarda il soggetto destinatario di una sanzione pecuniaria definitiva, a prescindere dalla circostanza che si tratti di una persona giuridica o di una persona fisica. |
76 |
Peraltro, dal fascicolo agli atti della Corte consta che numerosi giudici polacchi hanno già accolto richieste di esecuzione di sanzioni pecuniarie inflitte nei Paesi Bassi a persone giuridiche per infrazioni stradali. |
77 |
Pertanto, spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce delle suesposte considerazioni, se una siffatta interpretazione della nozione di «autore» sia possibile nel contesto del capo 66b del CCP. |
78 |
Si deve, infine, rilevare che una siffatta interpretazione non comporterebbe un eventuale aggravamento della responsabilità delle persone giuridiche, in quanto la portata di tale responsabilità è determinata dal diritto dello Stato della decisione. |
79 |
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, alla prima questione occorre rispondere dichiarando che la decisione quadro deve essere interpretata nel senso che non impone a un organo giurisdizionale di uno Stato membro di disapplicare una disposizione del diritto nazionale incompatibile con l’articolo 9, paragrafo 3, della decisione quadro, poiché tale disposizione è priva di effetto diretto. Nondimeno, il giudice del rinvio è tenuto a procedere, quanto più possibile, a un’interpretazione conforme del diritto nazionale al fine di garantire un risultato compatibile con lo scopo perseguito da detta decisione quadro. |
Sulle spese
80 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale, la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il polacco.