SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

4 marzo 2020 ( *1 )

«Impugnazione – Concorrenza – Aiuti di Stato – Impresa che gestisce reti di collegamento con autobus nella Regione Campania (Italia) – Compensazione per obblighi di servizio pubblico versata dalle autorità italiane in seguito a una decisione del Consiglio di Stato (Italia) – Decisione della Commissione europea che dichiara la misura d’aiuto illegittima e incompatibile con il mercato interno»

Nella causa C‑586/18 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 19 settembre 2018,

Buonotourist Srl, con sede in Castel San Giorgio (Italia), rappresentata da M. D’Alberti e L. Visone, avvocati,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione Europea, rappresentata da G. Conte, P.J. Loewenthal e L. Armati, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV), con sede in Roma (Italia), rappresentata da M. Malena, avvocato,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da S. Rodin, presidente di sezione, D. Šváby e K. Jürimäe (relatrice), giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, la Buonotourist Srl chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’11 luglio 2018, Buonotourist/Commissione (T‑185/15, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2018:430), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione (UE) 2015/1075 della Commissione, del 19 gennaio 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.35843 (2014/C) (ex 2012/NN) al quale l’Italia ha dato esecuzione – Compensazione integrativa per obblighi di servizio pubblico a favore di Buonotourist (GU 2015, L 179, pag. 128; in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto normativo

2

L’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all’azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU 1969, L 156, pag. 1), così dispone:

«1.   Gli Stati membri sopprimono gli obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico, definiti nel presente regolamento, nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.

2.   Tali obblighi potranno tuttavia essere mantenuti nella misura in cui siano indispensabili a garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto.

(...)

4.   Gli oneri gravanti sulle imprese di trasporto in conseguenza del mantenimento degli obblighi di cui al paragrafo 2 e dell’applicazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto di cui al paragrafo 3, formano oggetto di compensazioni determinate in base a metodi comuni indicati nel present[e] regolamento».

3

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 1, 2 e 5, di tale regolamento:

«1.   Per obblighi di servizio pubblico si intendono gli obblighi che l’impresa di trasporto, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe o non assumerebbe nella [stessa] misura né alle stesse condizioni.

2.   Gli obblighi di servizio pubblico ai sensi del paragrafo 1 comprendono l’obbligo di esercizio, l’obbligo di trasporto e l’obbligo tariffario.

(...)

5.   Per obbligo tariffario, ai sensi del presente regolamento, si intende l’obbligo per le imprese di trasporto di applicare prezzi stabiliti od omologati dalle pubbliche autorità, in contrasto con l’interesse commerciale dell’impresa e derivanti dall’imposizione o dal rifiuto di modificare misure tariffarie particolari, soprattutto per talune categorie di viaggiatori, per talune categorie di prodotti o per talune relazioni.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano agli obblighi derivanti da misure generali di politica dei prezzi applicabili al complesso delle attività economiche o da misure adottate in materia di prezzi e di condizioni generali di trasporto per l’organizzazione del mercato dei trasporti o di una parte di questo».

4

Gli articoli da 10 a 13 di detto regolamento stabiliscono metodi comuni per il calcolo della compensazione di cui all’articolo 6 e all’articolo 9, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

5

L’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1191/69 prevede quanto segue:

«Le compensazioni risultanti dall’applicazione del presente regolamento sono dispensate dalla procedura di informazione preventiva di cui all’articolo [108], paragrafo 3, [TFUE]».

6

Conformemente al suo articolo 12, il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU 2007, L 315, pag. 1), è entrato in vigore il 3 dicembre 2009.

7

L’articolo 3 del regolamento n. 1370/2007, intitolato «Contratti di servizio pubblico e norme generali», prevede, ai paragrafi 1 e 2:

«1.   L’autorità competente che decide di concedere all’operatore che ha scelto un diritto di esclusiva e/o una compensazione di qualsivoglia natura a fronte dell’assolvimento di obblighi di servizio pubblico deve farlo nell’ambito di un contratto di servizio pubblico.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli obblighi di servizio pubblico finalizzati a stabilire tariffe massime per tutti i passeggeri o per alcune categorie di passeggeri possono anch’essi essere disciplinati da norme generali. L’autorità competente compensa gli operatori di servizio pubblico, secondo i principi definiti nell’articolo 4, nell’articolo 6 e nell’allegato, per l’effetto finanziario netto, positivo o negativo, sui costi sostenuti e sui ricavi originati dall’assolvimento degli obblighi tariffari stabiliti da norme generali, secondo modalità che impediscano una compensazione eccessiva. Ciò lascia impregiudicato il diritto delle autorità competenti di integrare gli obblighi di servizio pubblico stabilendo tariffe massime nei contratti di servizio pubblico.

(...)».

8

L’articolo 4 di tale regolamento precisa il contenuto obbligatorio dei contratti di servizio pubblico e delle norme generali.

9

L’articolo 6 di detto regolamento, intitolato «Compensazioni di servizio pubblico», prevede quanto segue:

«1.   Tutte le compensazioni connesse a una norma generale o a un contratto di servizio pubblico sono conformi alle disposizioni di cui all’articolo 4, indipendentemente dalle modalità di aggiudicazione del contratto. Tutte le compensazioni di qualsiasi natura connesse a un contratto di servizio pubblico aggiudicato direttamente a norma dell’articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 o 6, o connesse a una norma generale sono inoltre conformi alle disposizioni dell’allegato.

2.   Su richiesta scritta della Commissione [europea], gli Stati membri le trasmettono, entro tre mesi o entro un termine più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione reputa necessarie per stabilire se le compensazioni erogate siano compatibili con il presente regolamento».

Fatti e decisione controversa

10

I fatti all’origine della controversia sono stati illustrati dal Tribunale ai punti da 1 a 39 della sentenza impugnata. Ai fini del presente procedimento, essi possono essere riassunti come segue.

11

La ricorrente è una società privata che gestisce servizi di trasporto pubblico locale sulla base di concessioni regionali e comunali. In particolare, essa ha fornito servizi di collegamento mediante autobus in qualità di concessionaria della Regione Campania (Italia) (in prosieguo: la «Regione»). L’attività della ricorrente è stata disciplinata, nel corso degli anni, da varie disposizioni legislative e regolamentari che si sono susseguite nel tempo.

Ricorsi presentati dalla ricorrente dinanzi ai giudici nazionali

12

Con ricorso del 5 gennaio 2007, la ricorrente ha chiesto al Tribunale amministrativo regionale di Salerno (Italia) di accertare il suo diritto a percepire dalla Regione la somma di EUR 5567582,57, dovuta a titolo di compensazione degli oneri economici sostenuti per l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico (in prosieguo: gli «OSP») derivanti dalle concessioni accordate dalla Regione per gli anni dal 1996 al 2002 (in prosieguo: il «periodo considerato»), in forza del regolamento n. 1191/69.

13

Con sentenza del 28 agosto 2008, il Tribunale amministrativo regionale di Salerno ha respinto il ricorso, ritenendo che la ricorrente non potesse reclamare una compensazione per gli svantaggi economici derivanti dall’imposizione di OSP senza aver chiesto, in precedenza, la soppressione di questi ultimi.

14

La ricorrente ha impugnato tale sentenza dinanzi al Consiglio di Stato (Italia). Con decisione n. 4683/2009, del 27 luglio 2009 (in prosieguo: la «decisione del 27 luglio 2009»), tale giudice ha accolto il ricorso della ricorrente, dichiarando che essa aveva diritto alla compensazione richiesta ai sensi degli articoli 6, 10 e 11 del regolamento n. 1191/69.

15

Secondo il Consiglio di Stato, l’ammontare esatto della compensazione dovuta alla ricorrente doveva essere determinato dalla Regione sulla base di dati attendibili desunti dai conti della ricorrente, attestanti la differenza fra i costi imputabili alla parte dell’attività della ricorrente interessata dagli OSP e l’introito corrispondente.

16

Poiché la Regione non ha determinato l’importo di detta compensazione, la ricorrente ha introdotto un procedimento per ottemperanza della decisione del 27 luglio 2009, dinanzi a tale giudice. Nel corso di tale procedimento sono stati nominati due esperti. Detto procedimento si è concluso con la decisione n. 5650/2012 del Consiglio di Stato, del 7 novembre 2012 (in prosieguo: la «decisione del 7 novembre 2012»), che ha fissato l’importo della compensazione dovuta per gli obblighi tariffari in EUR 838593,21, maggiorato di EUR 272979,13 a titolo di interessi. La Regione ha versato tale somma alla ricorrente il 21 dicembre 2012.

Procedimento amministrativo

17

Il 5 dicembre 2012 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, un aiuto di Stato consistente in una compensazione integrativa concessa alla ricorrente, in esecuzione della decisione del 7 novembre 2012, per la fornitura di servizi di trasporto di passeggeri con autobus sulla base di concessioni rilasciate dalla Regione nel periodo considerato (in prosieguo: «la misura contestata»).

18

Tale misura è stata trattata come una misura non notificata poiché, in base alle informazioni a disposizione della Commissione, la Regione aveva l’obbligo di corrispondere alla ricorrente la compensazione integrativa che le era dovuta a partire dal 7 dicembre 2012, ossia dopo la notifica da parte dello Stato italiano della misura contestata, ma prima che la Commissione avesse adottato una decisione.

19

Con lettera del 20 febbraio 2014, la Commissione ha notificato alla Repubblica italiana la propria decisione di avviare il procedimento di indagine formale a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

Decisione controversa

20

Il 19 gennaio 2015 la Commissione ha adottato la decisione controversa, con la quale ha ritenuto che la misura contestata costituisse un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, incompatibile con il mercato interno, concesso alla ricorrente in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, e ne ha ordinato il recupero presso le autorità italiane.

21

In primo luogo, ai punti da 54 a 69 della decisione controversa, la Commissione ha constatato che la misura contestata era imputabile allo Stato, comportava l’utilizzo di risorse statali, procurava un vantaggio economico alla ricorrente, aveva carattere selettivo e poteva falsare la concorrenza tanto da incidere sugli scambi fra Stati membri. In tale contesto, la Commissione ha rilevato che tale misura non soddisfaceva due delle condizioni individuate dalla Corte nella sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415) (in prosieguo: le «condizioni Altmark»). La Commissione ne ha concluso, al punto 70 della decisione controversa, che la misura contestata costituiva un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

22

In secondo luogo, la Commissione ha esaminato, ai punti da 72 a 88 della decisione controversa, la questione se la misura contestata potesse essere considerata, alla luce dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1191/69, una compensazione esentata dall’obbligo di notifica preventiva previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

23

Nell’ambito di tale esame, ai punti da 75 a 81 della decisione controversa, la Commissione ha verificato se le autorità italiane avessero imposto unilateralmente alla ricorrente degli OSP, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento n. 1191/69. A tal riguardo, la Commissione ha considerato che né le autorità italiane né la ricorrente erano state in grado di presentare un atto di incarico relativo al periodo considerato. In particolare, se è vero che l’imposizione di taluni OSP poteva essere desunta dalla legge regionale del 25 gennaio 1983, n. 16 – Interventi regionali in materia di servizi di trasporto pubblico locale per viaggiatori (GURI n. 118, del 2 maggio 1983, e BU Campania n. 11), l’articolo 2 di tale legge avrebbe previsto soltanto che «le perdite e i disavanzi non coperti dalle sovvenzioni regionali (...) [sarebbero stati] a carico delle aziende». Analogamente, sebbene alcuni atti regionali su cui si è basata la ricorrente indicassero l’esistenza di determinati obblighi contrattuali nel periodo considerato, tali atti non avrebbero chiaramente identificato obblighi idonei a costituire OSP, pur essendo possibili indizi della loro eventuale esistenza e, in ogni caso, la loro natura contrattuale ne avrebbe escluso l’imposizione unilaterale. Per quanto riguarda, più in particolare, l’esistenza di un obbligo tariffario che giustificasse la misura contestata, la Commissione ha ritenuto di non disporre di alcuna prova che consentisse di dimostrare che un tale obbligo fosse stato effettivamente imposto alla ricorrente.

24

Ai punti da 82 a 87 della decisione controversa, la Commissione ha verificato se la compensazione concessa alla ricorrente rispettasse il metodo comune di compensazione previsto dal regolamento n. 1191/69 per essere esentata dall’obbligo di informazione preventiva di cui all’articolo 17 di tale regolamento. La Commissione ha concluso che tale compensazione non era dispensata dalla procedura di informazione preventiva prevista a detto articolo.

25

In terzo luogo, ai punti da 89 a 102 della decisione controversa, la Commissione ha esaminato la compatibilità della misura contestata con la normativa in vigore alla data di adozione di tale decisione, vale a dire il regolamento n. 1370/2007. Essa ha concluso che la compensazione concessa alla ricorrente, in esecuzione della decisione del 7 novembre 2012, non era stata versata conformemente a tale regolamento e, pertanto, che la misura contestata era incompatibile con il mercato interno.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

26

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 aprile 2015, la ricorrente ha proposto ricorso volto all’annullamento della decisione controversa.

27

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente ha dedotto otto motivi.

28

Il primo motivo era attinente alla violazione degli articoli 93, 107, 108 e 263 TFUE in combinato disposto con l’articolo 17 del regolamento n. 1191/69, a uno sviamento di potere, all’incompetenza della Commissione e alla violazione del diritto ad un equo processo.

29

Il secondo motivo verteva sulla violazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1), in relazione agli articoli 107 e 108 TFUE, alla violazione del giusto procedimento e a uno sviamento di potere.

30

Il terzo motivo era attinente alla violazione e alla distorta interpretazione degli articoli da 93 a 108 TFUE in combinato disposto con l’articolo 17 del regolamento n. 1191/69 e con l’articolo 9 del regolamento n. 1370/2007, alla violazione dei «principi del legittimo affidamento, tempus regit actum, di retroattività delle pronunce giurisdizionali», a uno sviamento di potere, all’«illogicità», all’«irrazionalità», all’«abnormità» e al difetto di motivazione della decisione controversa.

31

Il quarto motivo era attinente alla violazione dell’articolo 1, lettere f) e g), degli articoli 4, 7 e 15 del regolamento n. 659/1999 e degli articoli 93, 107 e 108 TFUE, a uno sviamento di potere, alla carenza assoluta di un presupposto, alla violazione degli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), degli articoli 258 e seguenti TFUE e dell’articolo 17 del regolamento n. 1191/69.

32

Il quinto motivo era attinente alla violazione degli articoli 93, 107, 108 e 267 TFUE, degli articoli 6 e 13 della CEDU, all’incompetenza della Commissione, a uno sviamento di potere e alla violazione del principio dell’autonomia processuale.

33

Il sesto motivo riguardava la violazione degli articoli 6, 7 e 13 della CEDU, degli articoli da 93 a 108 e 258 e seguenti TFUE, in combinato disposto con l’articolo 101 della Costituzione italiana, l’articolo 2909 del Codice civile italiano, l’incompetenza della Commissione, uno sviamento di potere e la violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto.

34

Il settimo motivo verteva sulla violazione degli articoli 11 e 17 del regolamento n. 1191/69, degli articoli da 93 a 108 TFUE, su uno sviamento di potere, su un difetto di motivazione della decisione controversa, sulla carenza istruttoria e sull’erroneità di un presupposto.

35

L’ottavo motivo atteneva alla violazione degli articoli da 1 a 11 e 17 del regolamento n. 1191/69, degli articoli da 93 a 108 TFUE, degli «articoli da 44 a 46 e 48 del regolamento di procedura del Tribunale n. 659/1999», a uno sviamento di potere, a un difetto di istruttoria e di motivazione e all’erroneità di un presupposto.

36

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto ciascuno di tali motivi e, pertanto, l’intero ricorso.

Conclusioni delle parti

37

Con la sua impugnazione, la ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

pronunciarsi definitivamente sul ricorso di annullamento e annullare la decisione controversa, e

condannare la Commissione alle spese.

38

La Commissione chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione, e

condannare la ricorrente alle spese.

Sull’impugnazione

39

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce cinque motivi che saranno valutati nell’ordine in cui sono stati dedotti.

Sul primo motivo

Argomenti delle parti

40

Con il suo primo motivo, la ricorrente sostiene che, ai punti da 57 a 120 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere che la misura contestata costituisse un aiuto nuovo soggetto all’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e non un aiuto esistente esentato da tale obbligo conformemente all’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1191/69.

41

Essa sostiene, basandosi sulle circostanze che hanno condotto all’adozione della decisione del 7 novembre 2012, che tale decisione non potrebbe essere considerata idonea ad istituire una misura di compensazione per OSP. Si tratterebbe, infatti, di una sentenza dichiarativa di un diritto preesistente, fondata sul regolamento n. 1191/69.

42

In ogni caso, secondo la ricorrente, sarebbero soddisfatte le condizioni previste dal regolamento n. 1191/69. In primo luogo, sussisterebbero effettivamente obblighi tariffari a carico della ricorrente, che deriverebbero dal diritto nazionale, al quale il Tribunale stesso si sarebbe espressamente riferito al punto 110 della sentenza impugnata, ossia la legge regionale del 26 gennaio 1987, n. 9 – Disciplina e coordinamento tariffario dei servizi di trasporto di competenza regionale (BU Campania del 2 febbraio 1987), e la deliberazione dell’Assessore ai trasporti (Italia). In secondo luogo, il criterio relativo alla fissazione ex ante dell’importo della compensazione, previsto all’articolo 13 del regolamento n. 1191/69, sarebbe stato rispettato, nel caso di specie, nell’ambito della decisione del 7 novembre 2012.

43

La Commissione ritiene che tale motivo debba essere respinto in quanto irricevibile e, comunque, infondato.

Giudizio della Corte

44

Con il primo motivo, la ricorrente contesta, in sostanza, la motivazione della sentenza impugnata, con cui il Tribunale ha respinto quanto ha ritenuto essere la prima parte del quarto e ottavo motivo di annullamento, vertente sul fatto che la compensazione oggetto della misura contestata costituiva un aiuto esistente, dispensata dall’obbligo di informazione preventiva, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 1191/69.

45

Per quanto riguarda la questione se la compensazione oggetto della decisione controversa fosse una misura istituita dalla decisione del 7 novembre 2012 o se essa traesse origine, come sostiene la ricorrente, dal quadro legislativo che disciplinava gli OSP ai quali essa era soggetta e in base ai quali il Consiglio di Stato avrebbe riconosciuto il diritto a tale compensazione, il Tribunale ha rilevato, da un lato, al punto 94 della sentenza impugnata, che l’aiuto oggetto della misura contestata era stato effettivamente concesso alla ricorrente in quanto misura integrativa per gli obblighi tariffari ai quali essa sarebbe stata assoggettata ai sensi dell’articolo 11 del regolamento n. 1191/69.

46

Al punto 95 di tale sentenza, il Tribunale ne ha dedotto che la questione se tale misura costituisse un aiuto esistente, ai sensi dell’articolo 1, lettera b), v), del regolamento n. 659/1999, imponeva di determinare se detta misura soddisfacesse i criteri sostanziali previsti dal regolamento n. 1191/69, per poter essere esentata dall’obbligo di notifica preventiva, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, di tale regolamento.

47

Dall’altro lato, al pari della Commissione, il Tribunale ha giudicato, al punto 96 di detta sentenza, che quest’ultima disposizione richiedeva, in particolare, l’esistenza di OSP imposti unilateralmente e che la compensazione fosse calcolata secondo il metodo previsto agli articoli da 10 a 13 di detto regolamento.

48

A tal riguardo, al punto 106 della medesima sentenza, il Tribunale ha rilevato che, poiché la misura contestata era stata concessa alla ricorrente dal Consiglio di Stato sulla base del medesimo regolamento, vale a dire a titolo di compensazione di un obbligo tariffario, esso era tenuto a verificare l’effettiva esistenza di un siffatto obbligo, consistente nell’imporre prezzi fissi o omologati dalle pubbliche autorità, come richiesto dall’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento n. 1191/69.

49

Al termine di tale esame, esposto ai punti da 106 a 112 della sentenza impugnata, il Tribunale ha convalidato, al punto 113 di tale sentenza, la constatazione della Commissione, contenuta al punto 79 della decisione controversa, secondo cui tale istituzione non disponeva di alcuna prova che consentisse di dimostrare che alla ricorrente erano stati effettivamente imposti obblighi tariffari. Date tali circostanze, al punto 114 di detta sentenza, il Tribunale ha ritenuto che non fosse necessario analizzare l’eventuale unilateralità di tale presunta misura tariffaria.

50

Tenuto conto del carattere cumulativo delle condizioni di esenzione previste dal regolamento n. 1191/69, il Tribunale ha dichiarato, al punto 115 della sentenza impugnata, che non era necessario esaminare se la misura contestata soddisfacesse le altre condizioni previste da tale regolamento. Al punto 116 di tale sentenza, esso ha tuttavia considerato che, in ogni caso, la Commissione aveva correttamente ritenuto che il criterio della fissazione ex ante dell’importo della compensazione non fosse soddisfatto.

51

Il Tribunale ha pertanto considerato, al punto 120 della sentenza impugnata, che, non avendo la misura contestata rispettato almeno uno dei criteri sostanziali previsti dal regolamento n. 1191/69, la Commissione aveva correttamente concluso che tale misura non poteva essere esentata dall’obbligo di notifica preventiva, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, di tale regolamento, e, di conseguenza, non doveva essere qualificata come aiuto esistente, bensì come aiuto nuovo da notificare alla Commissione, conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

52

Orbene, per quanto l’argomento dedotto dalla ricorrente a sostegno del primo motivo sia diretto, in sostanza, a contestare la conclusione di cui al punto precedente della presente sentenza, secondo cui la misura contestata doveva essere qualificata come aiuto nuovo, si deve constatare che tale motivo non contiene alcun argomento diretto a dimostrare che il ragionamento del Tribunale, riportato ai punti da 45 a 51 della presente sentenza e che ha portato a tale conclusione, sia viziato da un qualsivoglia errore di diritto.

53

La ricorrente si limita infatti ad affermare, in sostanza, che la misura contestata costituisce un aiuto esistente, dato che la decisione del 27 luglio 2009, che ha riconosciuto il suo diritto a percepire la compensazione controversa ai sensi del regolamento n. 1191/69, era una sentenza dichiarativa di un diritto preesistente fondato su tale regolamento.

54

Poiché una siffatta affermazione non è altrimenti suffragata, disattendendo quanto richiesto dall’articolo 256 TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, occorre respingere il primo motivo di impugnazione in quanto irricevibile.

Sul secondo motivo

Argomenti delle parti

55

Con il secondo motivo, la ricorrente fa riferimento ai punti da 121 a 136 della sentenza impugnata e sostiene che tali punti sarebbero viziati da un errore di diritto in quanto il Tribunale vi ha dichiarato che le condizioni Altmark non erano soddisfatte.

56

Il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che era sufficiente limitarsi a verificare che una di tali condizioni fosse soddisfatta, vale a dire quella relativa all’esistenza di un OSP chiaramente definito, senza dover verificare se le altre suddette condizioni fossero soddisfatte. Esso si sarebbe quindi erroneamente limitato a verificare in via incidentale, al punto 134 della sentenza impugnata, se la seconda delle medesime condizioni, relativa alla previa definizione dei criteri di calcolo della compensazione, fosse soddisfatta.

57

Per quanto riguarda l’asserita assenza di OSP a carico della ricorrente, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che l’OSP di cui essa è incaricata trae origine dagli articoli da 2 a 6 della legge regionale del 26 gennaio 1987, n. 9. Inoltre, il Tribunale avrebbe seguito un ragionamento criticabile in quanto avrebbe preso conoscenza della delibera dell’Assessore ai Trasporti e avrebbe ammesso che tale decisione imponeva obblighi tariffari alla ricorrente, senza tuttavia riconoscere che la misura contestata costituiva una compensazione per l’esecuzione di un OSP. La ricorrente sostiene, a tal proposito, che la circostanza che detta decisione non sia stata prodotta dinanzi alla Commissione è la conseguenza dell’anomalo svolgimento del procedimento amministrativo, in quanto la Regione disponeva della medesima decisione, ma non aveva interesse a produrla nell’ambito di tale procedimento.

58

Quanto alla seconda condizione Altmark, essa sarebbe stata brevemente esaminata al punto 134 della sentenza impugnata, mediante un rinvio errato ai punti da 117 a 119 di tale sentenza. In tale punto 134, il Tribunale avrebbe esaminato scorrettamente il rispetto della condizione prevista dal regolamento n. 1191/69, relativa alla fissazione ex ante della compensazione, non alla luce dei criteri sulla base dei quali viene calcolata tale compensazione, come richiederebbe la sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), bensì in funzione dell’importo della misura contestata. Inoltre, il rispetto di tale condizione risulterebbe, nel caso di specie, dalla decisione del 27 luglio 2009. Quest’ultima dimostrerebbe, infatti, che i criteri di calcolo della compensazione sono stati previamente definiti e che il Consiglio di Stato si è limitato ad applicarli, dopo aver constatato un inadempimento della Regione nel fissare tale compensazione.

59

Infine, sebbene la terza e la quarta condizione Altmark non siano state esaminate nella sentenza impugnata, la ricorrente sostiene che dalla decisione del 7 novembre 2012 risulterebbe che anche tali condizioni erano soddisfatte nel caso di specie.

60

La Commissione ritiene che tale motivo debba essere respinto in quanto irricevibile e, comunque, infondato.

Giudizio della Corte

61

Con il secondo motivo, la ricorrente contesta, in sostanza, la motivazione della sentenza impugnata, con cui il Tribunale ha respinto quella che ha ritenuto essere la seconda parte del quarto e dell’ottavo motivo di annullamento, relativa a un presunto errore commesso dalla Commissione che ha considerato insoddisfatte due delle condizioni Altmark.

62

Nei limiti in cui il secondo motivo verte sulle condizioni Altmark, occorre rilevare, come del resto ricordato dal Tribunale al punto 123 della sentenza impugnata, che, secondo costante giurisprudenza della Corte, non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE un intervento statale considerato come una compensazione che rappresenti la contropartita di prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, tale che dette imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l’effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto alle imprese concorrenti (sentenze del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, C‑280/00, EU:C:2003:415, punto 87, e del 20 dicembre 2017, Comunidad Autónoma del País Vasco e a./Commissione, da C‑66/16 P a C‑69/16 P, EU:C:2017:999, punto 45 nonché giurisprudenza ivi citata).

63

Pertanto, un intervento statale che non soddisfi una o più delle condizioni Altmark può essere considerato aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (sentenza del 20 dicembre 2017, Comunidad Autónoma del País Vasco e a./Commissione, da C‑66/16 P a C‑69/16 P, EU:C:2017:999, punto 48 nonché giurisprudenza ivi citata).

64

A tal riguardo, al punto 125 della sentenza impugnata, il Tribunale ha correttamente dichiarato che, affinché, in un caso concreto, una siffatta compensazione possa sottrarsi alla qualificazione di aiuto di Stato, le quattro condizioni enunciate ai punti da 88 a 93 della sentenza del 24 luglio 2003, Altmark (C‑280/00, EU:C:2003:415), devono essere soddisfatte (v., in tal senso, sentenza del 20 dicembre 2017, Comunidad Autónoma del País Vasco e a./Commissione, da C‑66/16 P a C‑69/16 P, EU:C:2017:999, punto 46).

65

Ai punti da 129 a 131 della sentenza impugnata, il Tribunale ha confermato, basandosi sui punti da 106 a 114 di tale sentenza, la conclusione della Commissione, contenuta al punto 61 della decisione controversa, secondo la quale l’esistenza di un OSP imposto unilateralmente non era stata dimostrata e che, di conseguenza, la prima condizione Altmark non era soddisfatta.

66

Date tali circostanze, il Tribunale ha giustamente dichiarato, ai punti 132 e 133 della sentenza impugnata, sulla base del carattere cumulativo delle condizioni Altmark, che, poiché la prima di tali condizioni non era soddisfatta, non era necessario esaminare la valutazione della Commissione, al punto 62 della decisione controversa, relativa alla seconda condizione Altmark.

67

Nei limiti in cui, con il secondo motivo, la ricorrente contesta altresì le valutazioni effettuate dal Tribunale ai punti da 106 a 114 della sentenza impugnata, sull’asserita esistenza di un OSP posto a carico della ricorrente dal diritto nazionale, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e all’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale è, dunque, competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti rilevanti, nonché a valutare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti ed elementi non costituisce, quindi, salvo il caso di un loro snaturamento, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (sentenza del 20 dicembre 2017, Comunidad Autónoma de Galicia e Retegal/Commissione, C‑70/16 P, EU:C:2017:1002, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

68

Orbene, nella fattispecie, la ricorrente non ha dedotto e, a maggior ragione, non ha dimostrato un simile snaturamento del diritto nazionale.

69

Inoltre, poiché il Tribunale non si è pronunciato sulla terza e sulla quarta condizione Altmark, occorre respingere in quanto irricevibili gli argomenti della ricorrente vertenti sul fatto che tali condizioni erano, nel caso di specie, soddisfatte.

70

Ciò premesso, occorre respingere il secondo motivo in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

Sul terzo motivo

Argomenti delle parti

71

Con il suo terzo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto, ai punti da 137 a 154 della sentenza impugnata, nel ritenere che la decisione controversa fosse valida per quanto riguarda la qualificazione come aiuto di Stato della misura contestata, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Tale motivo riguarda, in particolare, le condizioni in base alle quali tale qualificazione richiede che l’aiuto, da un lato, incida sugli scambi tra gli Stati membri e, dall’altro, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

72

Secondo la ricorrente, il mercato di servizi di cui trattasi non è un mercato aperto alla concorrenza. Quand’anche si fosse verificata un’apertura progressiva di tale mercato alla concorrenza, non esisterebbe ancora alcuna concorrenza «per il mercato» o «nel mercato». Il Tribunale avrebbe quindi commesso un errore di diritto, al punto 149 della sentenza impugnata, nel dichiarare che la misura contestata comportava un ostacolo alla concorrenza dal momento che imprese, anche straniere, avrebbero potuto voler fornire i loro servizi di trasporto pubblico nel mercato, in particolare in quelli locale o regionale, nei quali la ricorrente ha beneficiato di tale misura.

73

La Commissione ritiene che tale motivo debba essere respinto in quanto infondato e, in ogni caso, inoperante.

Giudizio della Corte

74

Il terzo motivo è diretto a mettere in discussione la valutazione del Tribunale per quanto riguarda le condizioni in base alle quali un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, deve, da un lato, incidere sugli scambi tra Stati membri e, dall’altro, falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

75

A tal proposito, la ricorrente, pur riferendosi genericamente ai punti da 137 a 154 della sentenza impugnata, sostiene essenzialmente che l’errore di diritto commesso dal Tribunale risiederebbe, al punto 149 di tale sentenza, nel fatto che il Tribunale ha ivi dichiarato che la misura contestata costituiva un ostacolo alla concorrenza, giacché imprese, anche straniere, avrebbero potuto voler fornire i loro servizi di trasporto pubblico nel mercato italiano, in particolare locale o regionale.

76

Oltre al fatto che il terzo motivo mira in realtà a rimettere in discussione le valutazioni di fatto del Tribunale che, come ricordato al punto 67 della presente sentenza, in assenza di snaturamento, sfuggono al controllo della Corte, si deve constatare che tale motivo è, in ogni caso, inoperante nella parte in cui riguarda unicamente il punto 149 della sentenza impugnata.

77

Infatti, al punto 148 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che gli elementi che la Commissione aveva preso in considerazione, nell’ambito della sua valutazione, ai punti da 66 a 68 della decisione controversa, erano atti a dimostrare che la concessione della misura contestata era idonea a incidere sugli scambi tra gli Stati membri e a falsare la concorrenza.

78

In tale contesto, il Tribunale non si è basato unicamente sulla constatazione di cui al punto 149 della sentenza impugnata, criticata dalla ricorrente, ma anche su altre due constatazioni, contenute ai punti 150 e 151 di tale sentenza, le quali non sono sostanzialmente contestate dalla ricorrente.

79

Al punto 150 di detta sentenza, il Tribunale ha rilevato, da un lato, che l’attività interna nello Stato membro interessato poteva risultare invariata o aumentata per effetto della misura contestata, con la conseguenza di ridurre le possibilità delle imprese stabilite in altri Stati membri di penetrare nel mercato di cui trattasi. Al punto 151 della stessa sentenza, il Tribunale ha affermato che la circostanza che la ricorrente fosse in concorrenza con imprese di altri Stati membri anche in altri mercati, nei quali essa operava, costituiva un elemento atto a dimostrare che la concessione dell’aiuto oggetto della misura contestata era idonea ad incidere sugli scambi tra Stati membri.

80

Ciò premesso, occorre respingere il terzo motivo in quanto irricevibile e, in ogni caso, in quanto inoperante.

Sul quarto motivo

Argomenti delle parti

81

Con il suo quarto motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe commesso diversi errori di diritto ai punti da 155 a 195 della sentenza impugnata. Tale motivo si articola in tre parti.

82

Con la prima parte, la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel considerare che la Commissione era competente in via esclusiva a valutare la compatibilità con il mercato interno della misura contestata, laddove il Consiglio di Stato aveva emesso una decisione passata in giudicato per quanto riguarda tale misura.

83

A tal riguardo, la giurisprudenza della Corte citata ai punti 185, 186 e 188 della sentenza impugnata sarebbe inconferente, in quanto riguarderebbe situazioni in cui esisteva una decisione della Commissione anteriore a un procedimento giudiziario nazionale. Ne conseguirebbe un errore di diritto anche al punto 190 della sentenza impugnata, in quanto il Tribunale avrebbe ritenuto che il principio dell’autorità di cosa giudicata non possa impedire alla Commissione di constatare l’esistenza di un aiuto di Stato illegittimo, quand’anche tale qualificazione sia stata precedentemente disapplicata da un giudice nazionale di ultimo grado. Secondo la ricorrente, dalla giurisprudenza della Corte non si potrebbe inferire un approccio del genere e la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione sul punto.

84

Nel caso in esame, il Consiglio di Stato non avrebbe adottato una decisione contraria a una precedente decisione della Commissione. Esso si sarebbe pronunciato in modo autonomo prima della Commissione, applicando direttamente il regolamento n. 1191/69 e qualificando la misura contestata come compensazione per OSP tariffari, il che gli avrebbe consentito di escludere la qualificazione di tale misura come aiuto di Stato. L’eventuale intervento delle istituzioni dell’Unione, in questo caso la Commissione, avrebbe potuto assumere la forma di una questione pregiudiziale sottoposta alla Corte, ma il Consiglio di Stato non avrebbe ritenuto necessario sottoporle una siffatta questione. La Commissione sarebbe invece stata irritualmente coinvolta, dato che la compatibilità di tale misura con il diritto dell’Unione sarebbe stata oggetto di una decisione passata in giudicato a livello nazionale.

85

Con la seconda parte del quarto motivo, la ricorrente solleva una «anomalia procedurale» in quanto la notifica alla Commissione da parte della Regione della misura contestata sarebbe stata effettuata al fine di ottenere una decisione negativa della Commissione, il che consentirebbe di spiegare le ragioni per cui la Regione avrebbe fornito a tale istituzione soltanto informazioni frammentarie su tale misura. Infatti, la Commissione avrebbe violato il quadro procedurale al quale sarebbe soggetta, come risulta dal regolamento n. 659/1999 e dal regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9). La Regione sarebbe stata impropriamente considerata come «parte interessata», ai sensi dell’articolo 24 del regolamento n. 2015/1589, e non come l’autore della notifica alla Commissione. Il Tribunale avrebbe quindi omesso di rilevare l’illegittimità della decisione controversa a causa di una simile irregolarità. Inoltre, tali regolamenti sarebbero stati applicati illegalmente, arrecando pregiudizio ai diritti della difesa.

86

Con la terza parte del quarto motivo, la ricorrente sostiene che il riconoscimento da parte del Tribunale della competenza della Commissione a pronunciarsi su una misura che è stata oggetto di una decisione del giudice nazionale passata in giudicato violerebbe anche il principio della tutela del legittimo affidamento in quanto, nel caso di specie, sono trascorsi più di cinque anni tra il momento in cui tale decisione nazionale è stata adottata e quello in cui la Commissione ha adottato la sua decisione. Un simile periodo sarebbe già stato preso in considerazione nella giurisprudenza della Corte per valutare una situazione alla luce di tale principio. Al punto 192 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe dichiarato, sulla base della sentenza del 13 giugno 2013, HGA e a./Commissione (da C‑630/11 P a C‑633/11 P, EU:C:2013:387, punto 134), che il legittimo affidamento può essere invocato solo se l’obbligo di notifica è stato rispettato. Orbene, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che, nel caso di specie, tale notifica non era necessaria poiché, contrariamente a quanto da esso dichiarato, la misura contestata non costituirebbe un aiuto nuovo. Inoltre, si potrebbe stabilire un nesso tra il principio dell’autorità di cosa giudicata e il principio della certezza del diritto, il quale costituirebbe un limite all’obbligo di recupero, come risulterebbe dall’articolo 14 del regolamento n. 659/1999. Per di più, la ricorrente avrebbe potuto, a suo avviso, fondare un legittimo affidamento sulla circostanza che il Consiglio di Stato non aveva ritenuto necessario sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte per quanto riguarda la misura contestata. Ciò premesso, la ricorrente ritiene di aver potuto pienamente confidare nella legittimità di tale misura, essendo compiutamente esaurite le vie di ricorso.

87

La Commissione sostiene che tale motivo deve essere respinto, in parte, come irricevibile e, in parte, come infondato.

Giudizio della Corte

88

Con il quarto motivo, di cui occorre esaminare congiuntamente le tre parti, la ricorrente ritiene, in sostanza, che il Tribunale abbia commesso diversi errori di diritto nel respingere il primo, il quinto e il sesto motivo di annullamento, vertenti sull’incompetenza della Commissione ad adottare la decisione controversa, in quanto tale decisione, a suo avviso, sarebbe stata in contrasto con una decisione del giudice nazionale passata in giudicato.

89

A tal riguardo, ai punti da 184 a 188 della sentenza impugnata, il Tribunale ha correttamente ricordato che l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato si fonda su un obbligo di leale cooperazione tra, da un lato, i giudici nazionali e, dall’altro, la Commissione e il giudice dell’Unione, nell’ambito della quale ciascuno agisce in funzione del ruolo assegnatogli dal Trattato FUE.

90

Pertanto, al punto 185 della sentenza impugnata, il Tribunale ha giustamente rilevato, basandosi, al riguardo, sulla giurisprudenza della Corte, che i giudici nazionali possono essere investiti, in materia di aiuti di Stato, di controversie che li obbligano a interpretare e ad applicare la nozione di aiuto di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in particolare al fine di determinare se una misura statale sia stata istituita in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Per contro, i giudici nazionali non sono competenti a pronunciarsi sulla compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno. La valutazione della compatibilità delle misure di aiuto o di un regime di aiuti con il mercato interno è infatti di competenza esclusiva della Commissione, che agisce sotto il controllo del giudice dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 18 luglio 2007, Lucchini, C‑119/05, EU:C:2007:434, punti da 50 a 52, e del 15 settembre 2016, PGE, C‑574/14, EU:C:2016:686, punti da 30 a 32).

91

Come correttamente dichiarato dal Tribunale al punto 186 della sentenza impugnata, tale giurisprudenza implica che i giudici nazionali devono astenersi, in particolare, dall’adottare decisioni contrarie a una decisione della Commissione.

92

Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, nella situazione opposta, in cui esista una decisione di un giudice nazionale relativa ad una misura di Stato anteriore alla decisione della Commissione, da detta giurisprudenza risulta anche che tale circostanza non può impedire alla Commissione di esercitare la competenza esclusiva conferitale dal Trattato FUE per quanto riguarda la valutazione della compatibilità di misure di aiuti con il mercato interno.

93

Orbene, l’esercizio di siffatta competenza implica che la Commissione possa esaminare, in forza dell’articolo 108 TFUE, se una misura costituisca un aiuto di Stato che avrebbe dovuto esserle notificato, conformemente al paragrafo 3 di tale articolo, in una situazione in cui le autorità di uno Stato membro hanno ritenuto che tale misura non soddisfacesse le condizioni fissate all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, anche quando tali autorità si sono conformate, al riguardo, alla valutazione di un giudice nazionale.

94

Questa affermazione resta valida anche se tale giudice ha adottato una decisione passata in giudicato. Infatti, occorre sottolineare che il principio della competenza esclusiva della Commissione è vincolante nell’ordinamento giuridico nazionale come corollario del principio del primato del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2007, Lucchini, C‑119/05, EU:C:2007:434, punto 62).

95

Pertanto, come correttamente rilevato dal Tribunale al punto 188 della sentenza impugnata, fondandosi sulla competenza esclusiva della Commissione, il diritto dell’Unione osta a che l’applicazione del principio dell’autorità di cosa giudicata impedisca il recupero di un aiuto di Stato concesso in violazione di tale diritto e la cui incompatibilità sia stata constatata con una decisione della Commissione divenuta definitiva (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2007, Lucchini, C‑119/05, EU:C:2007:434, punto 63).

96

Analogamente, il Tribunale ha correttamente dichiarato, al punto 190 della sentenza impugnata, che l’applicazione del principio dell’autorità di cosa giudicata non può impedire alla Commissione di constatare l’esistenza di un aiuto di Stato illegittimo, qualora una siffatta qualificazione sia stata disattesa in precedenza da un giudice nazionale di ultima istanza.

97

Di conseguenza, il Tribunale non ha commesso nessun errore di diritto nel ritenere, al punto 190 della sentenza impugnata, che la Commissione fosse competente a esaminare ai sensi dell’articolo 108 TFUE la misura contestata poiché, come risulta dal punto 189 della stessa sentenza, detta misura costituiva un aiuto illegittimo, sebbene fosse stata oggetto di una decisione del Consiglio di Stato.

98

L’argomento della ricorrente, basato su una presunta violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, non rimette in discussione quanto ora affermato.

99

Infatti, occorre ricordare che il diritto di avvalersi di tale principio spetta a qualsiasi soggetto in capo al quale un’istituzione dell’Unione, fornendogli assicurazioni precise, abbia fatto sorgere fondate aspettative (sentenze del 16 dicembre 2010, Kahla Thüringen Porzellan/Commissione, C‑537/08 P, EU:C:2010:769, punto 63, e del 13 giugno 2013, HGA e a./Commissione, da C‑630/11 P a C‑633/11 P, EU:C:2013:387, punto 132 e giurisprudenza ivi citata).

100

Alla luce di tale giurisprudenza, da cui discende quella su cui si è basato il Tribunale al punto 192 della sentenza impugnata, la ricorrente non può sostenere che la decisione del Consiglio di Stato abbia fatto sorgere fondate aspettative nei suoi confronti, al fine di opporsi all’esercizio da parte della Commissione della sua competenza esclusiva, quale riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte richiamata al punto 90 della presente sentenza.

101

Infine, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente relativo ad una «anomalia procedurale» che inficerebbe la legittimità della decisione controversa, esso deve essere dichiarato irricevibile, dato che la ricorrente non individua nella sentenza impugnata alcun motivo che intenda specificamente censurare.

102

Di conseguenza, occorre respingere il quarto motivo in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

Sul quinto motivo

Argomenti delle parti

103

Con il quinto motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere che il regolamento n. 1370/2007 fosse applicabile ratione temporis e ratione materiae al fine di valutare la compatibilità della misura contestata con il mercato interno. Per quanto riguarda l’applicazione ratione temporis di tale regolamento, il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato, al punto 216 della sentenza impugnata, che il criterio rilevante sarebbe la data in cui la misura è stata eseguita o l’aiuto versato, il che, nella fattispecie, sarebbe una data successiva all’entrata in vigore di detto regolamento. Il punto 220 della sentenza impugnata sarebbe viziato da un difetto di motivazione per quanto riguarda l’applicazione ratione materiae dello stesso regolamento nel caso di specie.

104

Secondo la ricorrente, non vi sarebbe dubbio che il regolamento n. 1370/2007 non sia applicabile nel caso in esame, in quanto tale regolamento fa riferimento esclusivo ai «contratti di servizio pubblico» i quali, ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 3, di detto regolamento, devono essere aggiudicati mediante gara d’appalto. Orbene, i contratti in questione non sarebbero stati oggetto di alcuna gara d’appalto e non rientrerebbero in alcuna eccezione all’obbligo di bandire una gara, previsto dal medesimo regolamento.

105

La Commissione ritiene che tale motivo debba essere respinto in quanto manifestamente infondato.

Giudizio della Corte

106

Con il quinto motivo, la ricorrente ritiene che il Tribunale abbia commesso vari errori di diritto nel respingere il terzo motivo di annullamento, con il quale essa contestava la scelta della Commissione, al punto 92 della decisione controversa, di esaminare la compatibilità della misura contestata alla luce del regolamento n. 1370/2007, che è entrato in vigore il 3 dicembre 2009 e ha abrogato il regolamento n. 1191/69.

107

Quanto al fatto che la ricorrente sosteneva dinanzi al Tribunale che, per quanto riguarda la data di esecuzione della misura contestata, la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione la data della decisione del 27 luglio 2009 e non quella della decisione del 7 novembre 2012, il Tribunale ha rilevato, al punto 216 della sentenza impugnata, che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, il criterio da prendere in considerazione per la valutazione della compatibilità di un aiuto è la data in cui tale misura è stata eseguita o l’aiuto versato, ossia, nella fattispecie, il 21 dicembre 2012.

108

Se è vero che, con il quinto motivo, la ricorrente ritiene che tale punto 216 sia viziato da un errore di diritto, essa non indica tuttavia in cosa consista tale errore, cosicché il suo argomento deve essere respinto in quanto irricevibile.

109

Per quanto riguarda la censura della ricorrente secondo cui la sentenza impugnata sarebbe viziata da difetto di motivazione in relazione all’applicazione ratione materiae del regolamento n. 1370/2007, occorre rilevare che tale censura si fonda su una lettura incompleta della sentenza impugnata.

110

Infatti, dai punti 208 e 209 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha risposto all’argomento della ricorrente secondo cui il regolamento n. 1370/2007 non sarebbe stato applicabile all’esame della compatibilità della misura contestata, dal momento che tale regolamento si basava sulla nozione di contratto di servizio pubblico e che, nel caso di specie, nessun contratto sarebbe stato concluso dalla Regione. Il Tribunale ha precisato, al riguardo, che tale questione era già stata esaminata dalla Corte nella sentenza del 6 ottobre 2015, Commissione/Andersen (C‑303/13 P, EU:C:2015:647), e che le parti avevano avuto la possibilità di pronunciarsi sulle conseguenze da trarre da tale sentenza rispondendo a un quesito posto per iscritto dal Tribunale, così come in udienza, circostanza che la ricorrente non contesta nell’ambito della sua impugnazione.

111

Inoltre, al punto 220 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto gli argomenti della ricorrente relativi ad una «illogica e contraddittoria applicazione del regolamento n. 1370/2007» ad una situazione in cui non sarebbe stato concluso un contratto di servizio pubblico, ma in cui gli OSP avrebbero avuto origine in un regime di concessione, facendo riferimento ai punti precedenti di tale sentenza, nei quali il Tribunale ha dichiarato che la Commissione aveva correttamente applicato le norme previste da tale regolamento.

112

Da quanto precede risulta che il punto 220 della sentenza impugnata, letto alla luce in particolare dei punti 208 e 209 di quest’ultima, consente tanto alla ricorrente di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale ha respinto i suoi argomenti quanto alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo giurisdizionale nell’ambito di un’impugnazione, in modo da soddisfare i requisiti della costante giurisprudenza della Corte in materia (v., in tal senso, sentenza del 24 ottobre 2013, Land Burgenland e a./Commissione, C‑214/12 P, C‑215/12 P e C‑223/12 P, EU:C:2013:682, punto 81, nonché giurisprudenza ivi citata).

113

Occorre pertanto respingere, come infondata, la censura della ricorrente vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

114

Infine, occorre altresì respingere l’argomento della ricorrente vertente sul fatto che il regolamento n. 1370/2007 non sarebbe applicabile ratione materiae alla presente causa. Infatti, non avendo la ricorrente né indicato il punto della sentenza impugnata che essa intende contestare né identificato un qualsivoglia errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso al riguardo, tale argomento è irricevibile.

115

Di conseguenza, il quinto motivo deve essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

116

Atteso che nessuno dei motivi addotti dalla ricorrente a sostegno dell’impugnazione è stato accolto, l’impugnazione è da respingere integralmente.

Sulle spese

117

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quest’ultima, quando l’impugnazione è respinta, statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, che si applica al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della ricorrente e questa è rimasta soccombente nei motivi proposti, la ricorrente deve essere condannata alle spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

La Buonotourist Srl è condannata alle spese.

 

Rodin

Šváby

Jürimäe

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 4 marzo 2020.

Il cancelliere

A. Calot Escobar

Il presidente della Nona Sezione

S. Rodin


( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.