SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

27 febbraio 2020 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/23/CE – Articolo 1, paragrafo 1 – Trasferimento di impresa – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Gestione di servizi di linea con autobus – Riassunzione del personale – Mezzi di esercizio non rilevati – Motivi»

Nella causa C‑298/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Arbeitsgericht Cottbus – Kammern Senftenberg (Tribunale del lavoro di Cottbus – Sezioni di Senftenberg, Germania), con decisione del 17 aprile 2018, pervenuta in cancelleria il 2 maggio 2018, nel procedimento

Reiner Grafe,

Jürgen Pohle

contro

Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH,

OSL Bus GmbH

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da M. Vilaras, presidente di Sezione, S. Rodin, D. Šváby, K. Jürimäe e N. Piçarra (relatore), giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 marzo 2019,

considerate le osservazioni presentate:

per la Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH, da A.-K. Pfeifer, M. Sandmaier e O. Grimm, Rechtsanwälte;

per la OSL Bus GmbH, da A. Braun e D. Ledwon, Rechtsanwälte;

per la Commissione europea, da M. Kellerbauer e C. Hödlmayr, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 luglio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU 1977, L 61, pag. 26).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra i sigg. Reiner Grafe e Jürgen Pohle, da un lato, e la Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH (in prosieguo: la «SBN») e la OSL Bus GmbH (in prosieguo: la «OSL»), dall’altro, in merito alla legittimità del licenziamento dei primi da parte della SBN.

Contesto normativo

3

La direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU 2001, L 82, pag. 16), entrata in vigore l’11 aprile 2001, ha proceduto, come precisato al suo considerando 1, alla codificazione della direttiva 77/187.

4

Il considerando 3 della direttiva 2001/23 enuncia che «[o]ccorre adottare le disposizioni necessarie per proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti».

5

Ai sensi del considerando 8 di tale direttiva, «[l]a sicurezza e la trasparenza giuridiche hanno richiesto un chiarimento della nozione giuridica di trasferimento alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia» e «[t]ale chiarimento non ha modificato la sfera di applicazione della direttiva [77/187], quale interpretata dalla Corte di giustizia».

6

L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 prevede quanto segue:

«a)

La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione.

b)

Fatta salva la lettera a) e le disposizioni seguenti del presente articolo, è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria.

(...)».

7

L’articolo 2, paragrafo 1, della medesima direttiva così dispone:

«Ai sensi della presente direttiva si intende:

a)

per “cedente”, ogni persona fisica o giuridica che, in conseguenza di un trasferimento a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, perde la veste di imprenditore rispetto all’impresa, allo stabilimento o a parte dell’impresa o [dello] stabilimento;

b)

per “cessionario”, ogni persona fisica o giuridica che, in conseguenza di un trasferimento a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, acquisisce la veste di imprenditore rispetto all’impresa, allo stabilimento o a parte dell’impresa o dello stabilimento;

(...)

d)

per “lavoratore”, ogni persona che nello Stato membro interessato è tutelata come tale nell’ambito del diritto nazionale del lavoro».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

8

La SBN gestiva, per conto del Landkreis Oberspreewald-Lausitz (distretto di Oberspreewald-Lausitz, Germania), il trasporto pubblico di passeggeri con autobus dal 1o agosto 2008, allorché tale distretto ha proceduto, nel settembre 2016, ad una nuova aggiudicazione dei servizi di trasporto interessati.

9

La SBN ha preferito non candidarsi, ritenendo di non poter depositare un’offerta economicamente valida. Essa ha cessato la propria attività ed ha comunicato ai propri dipendenti il loro licenziamento. Il 19 gennaio 2017 la stessa società ha concluso un accordo di riorganizzazione e di piano sociale con il proprio consiglio aziendale, accordo nel quale è stato previsto il versamento di indennità di licenziamento nel caso in cui non fosse stata offerta la riassunzione da parte del nuovo appaltatore o in caso di perdite nella retribuzione a seguito di riassunzione da parte di quest’ultimo.

10

La Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck mbH ha ottenuto l’aggiudicazione, a partire dal 1o agosto 2017, dell’appalto dei servizi di trasporto pubblico con autobus di cui al procedimento principale. Per fornire tali servizi, la suddetta società ha creato una controllata, la OSL, che essa detiene integralmente. Quest’ultima ha assunto la maggior parte dei conducenti e del personale direttivo della SBN.

11

Nell’aprile 2017, la Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck ha comunicato alla SBN che non contava di acquistare né di noleggiare gli autobus, le rimesse e gli altri impianti di esercizio di quest’ultima, né di usufruire dei servizi della sua officina.

12

Il sig. Grafe era impiegato a tempo pieno in qualità di conducente di autobus e di caporeparto della SBN nonché del suo predecessore legale dal luglio 1978. Con lettera del 27 gennaio 2017, la SBN lo ha licenziato con effetto a partire dal 31 agosto 2017. Dal 1o settembre 2017 egli è stato assunto dalla OSL come conducente. Quest’ultima, non riconoscendo i precedenti periodi di lavoro dell’interessato, lo ha inquadrato al primo livello previsto dal contratto collettivo applicabile.

13

In tale contesto, il sig. Grafe contesta il suo licenziamento da parte della SBN e fa valere che la OSL è tenuta a tenere conto della sua anzianità di servizio presso la SBN ai fini del suo inquadramento professionale. Tale ricorrente nel procedimento principale e il suo precedente datore di lavoro ritengono che il contratto di lavoro dell’interessato sia stato trasferito alla OSL nell’ambito di un trasferimento d’impresa, ai sensi della direttiva 2001/23.

14

Anche il sig. Pohle era impiegato a tempo pieno in qualità di conducente di autobus e di caporeparto della SBN dal novembre 1979. Con lettera del 27 gennaio 2017, la società in parola gli ha notificato il licenziamento con effetto a partire dal 31 agosto 2017. Egli non è stato assunto dal nuovo appaltatore. In tali circostanze, egli contesta il suo licenziamento e chiede, in via subordinata, il versamento di un indennità pari a EUR 68034,56 in forza del piano sociale posto in essere dalla SBN. Quest’ultima, mediante domanda riconvenzionale, fa valere che il contratto di lavoro del sig. Pohle è stato trasferito al momento del trasferimento d’impresa alla OSL e che, di conseguenza, essa non è tenuta al versamento di alcuna indennità.

15

La OSL si fonda sulla sentenza del 25 gennaio 2001, Liikenne (C‑172/99, EU:C:2001:59), per sostenere che, poiché nel caso di specie i fattori produttivi materiali, in particolare gli autobus, non sono stati rilevati, non può sussistere trasferimento d’impresa ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23.

16

La SBN fa valere che, tenuto conto delle norme tecniche e ambientali in vigore, la possibilità di rilevare gli autobus da parte del nuovo appaltatore era preclusa. Infatti, in base al capitolato d’appalto, gli autobus non potevano avere una vetustà superiore ai 15 anni. Essi dovevano altresì essere almeno conformi alla norma ambientale «Euro 6». Orbene, alla data dell’aggiudicazione dell’appalto pubblico in questione, che sarebbe stato concluso per una durata di dieci anni, la vetustà media degli autobus della SBN era, secondo quest’ultima, di 13 anni. Inoltre, essi sarebbero stati conformi soltanto alle norme «Euro 3» o «Euro 4». In più, i medesimi non avrebbero soddisfatto i requisiti di accessibilità alle persone disabili. La SBN aggiunge che il ricorso ai servizi di rimessaggio degli autobus non era più necessario, in quanto la manutenzione o la riparazione di questi ultimi avrebbero potuto essere affidate ad officine specializzate.

17

Secondo la SBN, in base alla gara d’appalto di cui trattasi, i conducenti di autobus devono essere in possesso di un’autorizzazione valida, disporre di conoscenze relative al contesto normativo e alla normativa professionale in vigore, essere in grado di fornire ai passeggeri informazioni, avere una buona conoscenza della rete e delle strade, degli itinerari e degli orari nella zona servita, delle linee di autobus regionali, delle coincidenze nonché delle linee ferroviarie e delle condizioni tariffarie. Essa aggiunge che simili conducenti costituiscono una «risorsa scarsa» nelle zone rurali. Il loro know-how e la loro conoscenza della rete avrebbero permesso ai conducenti di autobus della SBN di essere operativi a partire dal 1o agosto 2017, sicché la continuità del servizio di trasporto pubblico all’interno del distretto sarebbe stata in tal modo garantita. Essa ne deduce che sono i conducenti il fattore che caratterizza l’entità economica.

18

Ciò premesso, il giudice del rinvio, che ritiene esatta la descrizione del contesto normativo e fattuale presentata dalla SBN, si chiede se la soluzione elaborata nella sentenza del 25 gennaio 2001, Liikenne (C‑172/99, EU:C:2001:59), trovi applicazione nel procedimento principale in esame.

19

In simili circostanze, l’Arbeitsgericht Cottbus – Kammern Senftenberg (Tribunale del lavoro di Cottbus – Sezioni di Senftenberg, Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se una situazione in cui una società di trasporti trasferisca a un’altra l’esercizio del servizio di linea con autobus, in forza di una procedura di aggiudicazione di appalto conformemente alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi [(GU 1992, L 209, pag. 1),] configuri un trasferimento di impresa ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva [77/187] anche nel caso in cui tra le due suddette imprese non ci sia stato alcun significativo trasferimento di fattori produttivi, in particolare di autobus.

2)

Se il fatto di ritenere che, in caso di aggiudicazione di servizi per un periodo determinato e sulla base di una scelta commerciale ragionevole, gli autobus non abbiano più un valore aziendale rilevante, tenuto conto della vetustà degli stessi e degli aumentati requisiti tecnici (per quanto riguarda i valori delle emissioni inquinanti e i veicoli a pianale ribassato), giustifichi che la [Corte] si discosti dalla propria sentenza del 25 gennaio 2001, Liikenne (C‑172/99, EU:C:2001:59) nel senso che, in tali circostanze, anche la riassunzione di una parte sostanziale del personale possa determinare l’applicabilità della direttiva [77/187]».

Sulle questioni pregiudiziali

20

In via preliminare occorre rilevare che, sebbene la questione verta sull’interpretazione della direttiva 77/187, il testo applicabile all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale è la direttiva 2001/23, la quale appunto, come enunciato al suo considerando 8, mira a codificare la direttiva 77/187, al fine di chiarire la nozione di trasferimento d’impresa alla luce della giurisprudenza della Corte.

21

Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 debba essere interpretato nel senso che, allorché un’entità economica rileva un’attività secondo una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, il fatto che essa non rilevi i mezzi di esercizio di cui era proprietaria l’entità economica che esercitava precedentemente l’attività di cui trattasi osti alla qualificazione di detta operazione quale trasferimento d’impresa.

22

Si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della succitata direttiva, è considerato come trasferimento quello di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria. La nozione di entità si richiama quindi ad un complesso organizzato di persone e beni che consentono l’esercizio di un’attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo.

23

Dalla giurisprudenza della Corte risulta che il criterio decisivo per stabilire la sussistenza di un trasferimento del genere consiste nel fatto che l’entità economica conservi la propria identità, circostanza che si desume in particolare dal proseguimento effettivo della gestione o dalla sua ripresa (v., in questo senso, sentenza del 9 settembre 2015, Ferreira da Silva e Brito e a., C‑160/14, EU:C:2015:565, punto 25 nonché giurisprudenza ivi citata).

24

Per determinare se la suddetta condizione sia soddisfatta, si deve prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l’operazione di cui trattasi, fra le quali rientrano in particolare il tipo d’impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno degli elementi materiali, quali gli edifici ed i beni mobili, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo il trasferimento e la durata di un’eventuale sospensione di tali attività. Detti elementi, tuttavia, sono soltanto aspetti parziali di una valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere valutati isolatamente (sentenza del 9 settembre 2015, Ferreira da Silva e Brito e a., C‑160/14, EU:C:2015:565, punto 26 nonché giurisprudenza ivi citata).

25

Pertanto, l’importanza da attribuire rispettivamente ai singoli criteri varia necessariamente in funzione dell’attività esercitata, o anche in funzione dei metodi di produzione o di gestione utilizzati nell’impresa, nello stabilimento o nella parte di stabilimento di cui trattasi (sentenza del 9 settembre 2015, Ferreira da Silva e Brito e a., C‑160/14, EU:C:2015:565, punto 27 nonché giurisprudenza ivi citata).

26

Occorre altresì precisare che il semplice fatto, per un’entità economica, di rilevare l’attività economica di un’altra entità economica non consente di concludere nel senso che sia stata conservata l’identità di quest’ultima. Infatti, l’identità di siffatta entità non può essere ridotta all’attività che le è affidata. Tale identità emerge da una pluralità di elementi inscindibili fra loro, quali il personale che la compone, i suoi quadri direttivi, la sua organizzazione del lavoro, i suoi metodi di gestione od anche, eventualmente, i mezzi di gestione a sua disposizione (sentenze del 20 gennaio 2011, CLECE, C‑463/09, EU:C:2011:24, punto 41, e del 20 luglio 2017, Piscarreta Ricardo, C‑416/16, EU:C:2017:574, punto 43).

27

Da quanto precede risulta che la qualificazione come trasferimento presuppone un certo numero di constatazioni di fatto, questione che deve essere valutata in concreto dal giudice nazionale alla luce dei criteri elaborati dalla Corte (v., in questo senso, sentenza del 7 agosto 2018, Colino Siguënza, C‑472/16, EU:C:2018:646, punto 45), nonché degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2001/23, come segnatamente enunciati al considerando 3 di quest’ultima.

28

In tale contesto, il giudice del rinvio si interroga più specificamente sull’applicazione, nella presente causa, della soluzione elaborata nella sentenza del 25 gennaio 2001, Liikenne (C‑172/99, EU:C:2001:59), nella quale era in discussione un appalto vertente sulla fornitura di un servizio di trasporto con autobus relativo a sette linee regionali per un periodo di tre anni. Il nuovo gestore aveva rilevato le uniformi di lavoro di alcuni dei conducenti passati alle sue dipendenze e, in attesa della consegna dei veicoli ordinati, aveva noleggiato dal precedente gestore soltanto due autobus per qualche mese.

29

Interrogata sull’esistenza di un trasferimento d’impresa, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 77/187, la Corte ha anzitutto sottolineato, al punto 39 della sentenza del 25 gennaio 2001, Liikenne (C‑172/99, EU:C:2001:59), che il trasporto con autobus non può essere considerato come un’attività basata essenzialmente sulla manodopera, in quanto richiede materiale e impianti importanti. La Corte ha aggiunto che, pertanto, l’assenza di cessione, dal vecchio al nuovo appaltatore, degli elementi patrimoniali materiali utilizzati per l’esercizio delle linee di autobus in questione costituisce una circostanza di cui occorre tenere conto ai fini della qualificazione come trasferimento d’impresa. Essa ha poi dichiarato, al punto 42 della sentenza in discorso, che, dal momento che gli elementi materiali contribuiscono in maniera importante all’esercizio dell’attività considerata, la mancata cessione dal vecchio al nuovo appaltatore del servizio di trasporto pubblico con autobus di simili elementi, che sono indispensabili al buon funzionamento dell’entità interessata, deve indurre a ritenere che quest’ultima non abbia conservato la propria identità. Infine, al punto 43 della citata sentenza, la Corte ha concluso che, in una situazione come quella in esame in tale causa, la direttiva 77/187 non era applicabile in assenza di cessione di elementi materiali significativi tra il vecchio ed il nuovo appaltatore.

30

Occorre tuttavia rilevare che, dal momento che, al punto 39 della sentenza del 25 gennaio 2001, Liikenne (C‑172/99, EU:C:2001:59), la Corte si è premurata di sottolineare che la mancata cessione, dal vecchio al nuovo appaltatore, degli elementi patrimoniali materiali utilizzati per l’esercizio delle linee di autobus interessate costituisce una circostanza di cui occorre tenere conto, da tale punto non si può dedurre che il fatto che gli autobus siano rilevati debba essere considerato in astratto l’unico fattore determinante di un trasferimento d’impresa la cui attività consista nel trasporto pubblico di passeggeri con autobus.

31

Pertanto, per determinare se la mancata cessione dei mezzi di esercizio costituiti dagli autobus osti alla qualificazione come trasferimento d’impresa, il giudice del rinvio deve tener conto delle circostanze specifiche del procedimento di cui è investito.

32

A tal riguardo, dalla decisione di rinvio risulta che il rispetto delle nuove norme tecniche e ambientali imposte dall’amministrazione aggiudicatrice relativamente ai mezzi di esercizio non consentiva, da un punto di vista sia economico che giuridico, all’impresa aggiudicataria di rilevare i mezzi di esercizio dell’impresa precedentemente titolare dell’appalto dei servizi di trasporto pubblico di cui al procedimento principale. Infatti, sotto un profilo economico non sarebbe stato ragionevole, per un nuovo gestore, rilevare un parco autobus preesistente composto da veicoli che, avendo raggiunto la durata operativa autorizzata e non essendo conformi ai requisiti imposti dall’amministrazione aggiudicatrice, erano inutilizzabili.

33

In altri termini, la decisione del nuovo operatore di non rilevare i mezzi di esercizio di detta impresa è stata dettata da vincoli esterni, mentre, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, nulla nell’esposizione dei fatti oggetto della causa che ha dato luogo alla sentenza del 25 gennaio 2001, Liikenne (C‑172/99, EU:C:2001:59) indica che ciò si verificasse anche in tale causa.

34

Dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio, riassunte al punto 16 della presente sentenza, si evince d’altro canto che, tenuto conto delle norme tecniche e ambientali imposte dall’amministrazione aggiudicatrice, l’impresa precedentemente titolare dell’appalto dei servizi di trasporto pubblico di cui al procedimento principale sarebbe stata anch’essa costretta, se avesse presentato un’offerta per tale appalto e ne avesse ottenuta l’aggiudicazione, a procedere in un prossimo futuro alla sostituzione dei propri mezzi di esercizio.

35

In tale contesto, quindi, il mancato trasferimento dei mezzi di esercizio, in quanto dipendente da vincoli giuridici, ambientali o tecnici, non osta necessariamente alla qualificazione del fatto di rilevare l’attività di cui trattasi quale «trasferimento di impresa», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23.

36

Di conseguenza, spetta al giudice del rinvio stabilire se altre circostanze di fatto tra quelle menzionate ai punti da 24 a 26 della presente sentenza consentano di concludere nel senso che sia stata conservata l’identità dell’entità interessata e che, pertanto, sia ravvisabile un trasferimento d’impresa.

37

A tal riguardo occorre precisare, in primo luogo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, che dalla decisione di rinvio risulta che il nuovo operatore fornisce un servizio di trasporto con autobus essenzialmente analogo a quello fornito dall’impresa precedente, il quale non ha subito interruzione ed è stato probabilmente prestato in gran parte sulle stesse linee e a favore degli stessi passeggeri.

38

In secondo luogo, il giudice del rinvio sottolinea che la presenza di conducenti di autobus esperti, in una regione rurale come il distretto di Oberspreewald-Lausitz, è essenziale al fine di garantire la qualità del servizio di trasporto pubblico considerato. Tale giudice rileva in particolare che questi ultimi devono avere una sufficiente conoscenza degli itinerari, degli orari della zona servita e delle condizioni tariffarie nonché delle altre linee di autobus regionali, delle linee di trasporto ferroviario e delle coincidenze esistenti, per poter garantire non solo la vendita dei titoli di trasporto, ma per fornire altresì ai passeggeri le informazioni necessarie ad effettuare il percorso previsto.

39

In tale contesto occorre ricordare che, poiché un gruppo di lavoratori riuniti stabilmente per svolgere un’attività comune può corrispondere ad un’entità economica, una simile entità può conservare la propria identità dopo il suo trasferimento, qualora il nuovo imprenditore non si limiti a proseguire l’attività stessa, ma riassuma anche una parte essenziale, in termini di numero e di competenze, del personale specificamente destinato dal predecessore a tali mansioni. In una siffatta ipotesi il nuovo imprenditore acquisisce infatti il complesso organizzato di elementi che gli consentirà il proseguimento in forma stabile delle attività o di talune attività dell’impresa cedente (sentenza del 20 gennaio 2011, CLECE, C‑463/09, EU:C:2011:24, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

40

Pertanto, nel procedimento principale, dal momento che, come osservato ai punti 32 e 35 della presente sentenza, il fatto che i mezzi di esercizio necessari al proseguimento dell’attività economica non siano stati rilevati non esclude necessariamente il mantenimento dell’identità dell’entità di cui al procedimento principale, la riassunzione di una parte sostanziale del personale conducenti deve essere considerata una circostanza di fatto di cui tenere conto ai fini della qualificazione dell’operazione di cui trattasi quale trasferimento d’impresa. A questo riguardo, dai fatti di cui al procedimento principale risulta che il personale riassunto dal nuovo gestore è assegnato a mansioni identiche o simili e dispone di qualifiche e di competenze specifiche indispensabili al proseguimento, senza soluzione di continuità, dell’attività economica considerata.

41

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 deve essere interpretato nel senso che, allorché un’entità economica rileva un’attività il cui svolgimento richieda importanti mezzi di esercizio, secondo una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico, il fatto che detta entità economica non rilevi tali mezzi, di proprietà dell’entità economica che esercitava precedentemente l’attività di cui trattasi, a causa di vincoli giuridici, ambientali e tecnici imposti dall’amministrazione aggiudicatrice, non preclude necessariamente la qualificazione della fattispecie quale trasferimento di impresa, qualora altre circostanze di fatto, come la riassunzione di una parte sostanziale del personale e il proseguimento, senza soluzione di continuità, dell’attività di cui trattasi, consentano di concludere per il mantenimento dell’identità dell’entità economica interessata, circostanza che spetta al giudice nazionale valutare.

Sulle spese

42

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che, allorché un’entità economica rileva un’attività il cui svolgimento richieda importanti mezzi di esercizio, secondo una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico, il fatto che detta entità economica non rilevi tali mezzi, di proprietà dell’entità economica che esercitava precedentemente la suddetta attività, a causa di vincoli giuridici, ambientali e tecnici imposti dall’amministrazione aggiudicatrice, non preclude necessariamente la qualificazione della fattispecie quale trasferimento di impresa, qualora altre circostanze di fatto, come la riassunzione di una parte sostanziale del personale e il proseguimento, senza soluzione di continuità, dell’attività di cui trattasi, consentano di concludere per il mantenimento dell’identità dell’entità economica interessata, circostanza che spetta al giudice nazionale valutare.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.