CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
presentate il 17 dicembre 2020 ( 1 )
Causa C‑709/19
Vereniging van Effectenbezitters
contro
BP plc
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi)]
«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale internazionale in materia civile e commerciale – Competenza giurisdizionale in materia di responsabilità per illeciti civili dolosi o colposi – Controversia in materia di investimenti – Luogo dell’evento dannoso – Danno che consiste esclusivamente in una perdita economica – Azione declaratoria proposta da un ente per la tutela collettiva di interessi»
1. |
Un’associazione di possessori di titoli ha adito lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) per il risarcimento del deprezzamento delle loro azioni di una società con sede nel Regno Unito, in seguito allo sversamento di petrolio avvenuto negli impianti di tale società nel Golfo del Messico. |
2. |
Nell’ambito di tale controversia, detto giudice deve ottenere l’interpretazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 ( 2 ). Poiché i danni oggetto della domanda sono meramente patrimoniali, esso ha difficoltà a decidere in merito alla propria competenza, alla luce di precedenti decisioni della Corte, in particolare le sentenze Kolassa, Universal e Löber ( 3 ). |
3. |
I dubbi del giudice del rinvio evidenziano i rischi inerenti alle interpretazioni di clausole aperte in questa materia, come quella che collega la competenza giurisdizionale internazionale alle «circostanze particolari» della controversia. Essi offrono, allo stesso tempo, l’occasione di precisare o, se necessario, rivedere tali interpretazioni. |
I. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione. Regolamento n. 1215/2012
4. |
Il considerando 16 così recita: «Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L’esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile (...)». |
5. |
A tenore dell’articolo 4 di detto regolamento: «1. A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro. (…)». |
6. |
Ai sensi dell’articolo 7: «Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: (...)
(...)». |
B. Diritto dei Paesi Bassi. Burgerlijk Wetboek ( 4 )
7. |
L’articolo 305a del libro 3 del BW ( 5 ) dispone quanto segue: «1. Ogni istituzione o associazione che goda della piena capacità giuridica può agire in giudizio a tutela degli interessi analoghi di altre persone, purché provveda a tale tutela conformemente al proprio statuto. (...) 3. L’azione di cui al paragrafo 1 non può avere ad oggetto (...) un risarcimento pecuniario. (...)». |
II. Fatti, controversie dinanzi ai giudici nazionali e questioni pregiudiziali
8. |
La Vereniging van Effectenbezitters (Associazione di possessori di titoli; in prosieguo: la «VEB») è un’associazione di diritto dei Paesi Bassi con sede all’Aia (Paesi Bassi), il cui obiettivo statutario è la tutela degli interessi di possessori di titoli mobiliari. |
9. |
La BP plc (in prosieguo: la «BP») è un’impresa petrolifera e del gas con sede a Londra (Regno Unito), che opera su scala mondiale. Le sue azioni ordinarie sono quotate presso le borse di Londra e Francoforte. |
10. |
Nell’aprile 2010 si è verificata un’esplosione su una piattaforma petrolifera noleggiata dalla BP nel golfo del Messico, che ha provocato gravi danni ambientali. |
11. |
Il 17 aprile 2015 la VEB ha citato in giudizio la BP dinanzi al rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi) esercitando, in forza dell’articolo 3:305a del BW, un’azione collettiva a nome di tutte le persone che hanno acquistato, detenuto o venduto azioni ordinarie della BP nel periodo compreso tra il 16 gennaio 2007 e il 25 giugno 2010, attraverso un conto di investimento ubicato nei Paesi Bassi o un conto di investimento di una banca o di un’impresa di investimento stabilite nei Paesi Bassi (in prosieguo: gli «azionisti della BP»). |
12. |
La VEB ha chiesto al rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) di dichiarare quanto segue:
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13. |
La BP ha contestato la competenza del giudice dei Paesi Bassi basandosi sul regolamento n. 1215/2012. Il rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) si è dichiarato incompetente e il Gerechtshof Amsterdam (Corte d’appello di Amsterdam, Paesi Bassi) ha confermato tale decisione. |
14. |
La VEB ha interposto ricorso per cassazione dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), il quale sottopone alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
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III. Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia
15. |
La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla cancelleria della Corte il 25 settembre 2019. |
16. |
Hanno presentato osservazioni scritte la VEB, la BP e la Commissione europea. In seguito all’annullamento dell’udienza inizialmente disposta, la Corte ha posto loro alcuni quesiti per risposta scritta, ai quali esse hanno risposto l’8 ottobre 2020. |
IV. Analisi
A. Precisazioni di carattere generale
17. |
Conformemente alle indicazioni della Corte, le presenti conclusioni verteranno solo sulle prime due questioni pregiudiziali. |
18. |
Prima di affrontarne l’esame, ritengo opportuno rammentare quanto segue.
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B. Osservazioni preliminari sul rinvio pregiudiziale
19. |
Nella prima e nella seconda questione si susseguono diversi interrogativi concernenti l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012. |
20. |
La sequenza di tali interrogativi può essere sintetizzata come segue:
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21. |
Occorre precisare, ad ogni modo, i punti che risultano estranei alla discussione e si considerano acquisiti. Essi sono:
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22. |
I dubbi dello Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) presuppongono quello che è stato definito come «approccio olistico» ( 16 ), adottato dalla Corte in relazione all’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, per applicarlo a talune controversie in materia di investimenti ( 17 ), nelle quali il danno si reputava insorto nel luogo del conto dell’investitore ( 18 ). |
23. |
Pur essendo vero che l’ubicazione del conto dell’investitore è servito per individuare il giudice competente, devo tuttavia rilevare che ciò è avvenuto in contesti che la Corte ha qualificato come «particolari» ( 19 ), e ciò in quanto:
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1. Difficoltà ad accettare l’ubicazione di un conto di investimento come luogo della manifestazione del danno
24. |
Non sono certo che l’ubicazione di un conto del ricorrente nello Stato membro della cui giurisdizione si discute costituisca un riferimento utile, anche in presenza di ulteriori elementi, in una controversia in materia di responsabilità extracontrattuale per danni provocati agli investimenti dalla carenza di informazioni. Ritengo piuttosto che si tratti di una questione aperta, anche tenuto conto dell’approccio adottato al riguardo dalla Corte. |
25. |
Poiché un conto di investimento riflette un valore patrimoniale e quest’ultimo subisce un danno, l’ubicazione di tale conto potrebbe, in linea di principio, rappresentare il luogo della manifestazione della lesione puramente economica sofferta dal suo titolare. Tale collocazione geografica del pregiudizio è tuttavia figurata o fittizia, come per qualsiasi danno immateriale ( 20 ). |
26. |
Orbene, la scelta, relativamente a tali danni, di collocarli in uno dei luoghi ipotizzabili non può prescindere dalla finalità della norma di riferimento. In questa prospettiva, la rilevanza di un conto di investimento (o di un conto bancario, in senso ampio) è discutibile: la stessa giurisprudenza della Corte conferma la debolezza di tale collegamento. |
27. |
L’ubicazione del conto serve maggiormente all’azionista, soprattutto se coincide con il suo domicilio o la sua residenza, il che, nel caso dei consumatori o dei piccoli investitori, è coerente con gli obiettivi di politica legislativa delle norme sostanziali ( 21 ). Orbene, tale politica non può essere promossa a scapito della finalità del regolamento n. 1215/2012, quale risulta dalla sua versione attuale. |
28. |
L’ubicazione di un conto può contribuire alla prossimità oggettiva tra la controversia e il foro, ma questo aspetto non deve essere sopravvalutato. I conti sui quali sono depositati i titoli borsistici o nei quali si riflette il deprezzamento di questi ultimi non condizionano, ad esempio, il nesso di causalità tra l’evento e il danno, né l’entità del pregiudizio che ne deriva. |
29. |
Inoltre, dal punto di vista della società che ha emesso le azioni quotate, l’ubicazione dei conti dei suoi azionisti è un dato imponderabile, che non consente alcuna minima previsione quanto ai giudici internazionalmente competenti dinanzi ai quali essa potrebbe essere convenuta. |
30. |
È vero che un emittente di azioni, assumendo la decisione di quotare queste ultime presso la borsa di uno Stato diverso da quello in cui si trova la sua sede, accetta implicitamente la possibilità di essere convenuto al di fuori del proprio domicilio. Tuttavia, poiché non è possibile controllare la successiva circolazione dei titoli, l’ubicazione di un conto dell’investitore ( 22 ) è per detto emittente tanto aleatoria quanto imprevedibile ( 23 ). |
31. |
In tale contesto, ammettere che l’ubicazione del conto costituisca il fattore determinante della competenza non evita «la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile» ( 24 ). Essa facilita semmai tale possibilità. |
2. Riserve sull’utilizzo dell’«approccio olistico» in casi come quello di specie
32. |
Nelle mie conclusioni relative alla causa Verein für Konsumenteninformation ho rilevato che l’assenza di lesione materiale rende difficile l’individuazione del luogo in cui si verifica un danno e fa sorgere dubbi sull’opportunità di considerare detto luogo come fattore di collegamento ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 ( 25 ). |
33. |
Ho ricordato che, per tale motivo, in varie occasioni è stato suggerito alla Corte di abbandonare l’opzione tra il luogo dell’evento e quello del danno, quando si tratti di danni solo patrimoniali. Ho aderito a tale posizione, precisando che essa poteva essere accolta per alcune ipotesi e non necessariamente in generale ( 26 ). |
34. |
Condivido quindi le riserve ad interpretare l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, in materia di responsabilità extracontrattuale per gli investimenti mobiliari muovendo dalla finzione secondo cui un danno immateriale si manifesta in un determinato luogo e richiedendo, inoltre, la sussistenza di circostanze particolari per attribuire la competenza al giudice di tale luogo ( 27 ). |
35. |
Un argomento relativo alla certezza del diritto conferma la necessità di riflettere nuovamente su tale approccio: nella fase processuale pertinente (in taluni casi, anche in limine litis), il giudice adito deve individuare gli elementi di collegamento con lo Stato del foro, dai quali deriverà la sua competenza giurisdizionale internazionale, alla luce della normativa applicabile. Per ragioni non solo di ordine pratico, bensì, ripeto, di certezza del diritto, esso deve potersi pronunciare agevolmente su tale requisito, preliminare al giudizio di merito. |
36. |
Un’interpretazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 che richieda l’analisi delle circostanze particolari di ciascun caso, in fattispecie come quella in esame, non favorisce la certezza del risultato. Inoltre, la natura stessa del criterio ingenererà, verosimilmente, dei dubbi negli operatori del diritto e propizierà strategie processuali dilatorie, oltre che interpretazioni divergenti negli Stati membri e nuovi rinvii pregiudiziali alla Corte ( 28 ). |
3. Conclusione provvisoria
37. |
Pertanto, in controversie come quella in esame, potrebbe non essere necessario ricorrere al metodo del raggruppamento degli elementi di collegamento per attribuire la competenza sulla base dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012. Occorrerebbe quindi collocare il danno in un luogo più adatto agli obiettivi perseguiti dalla norma, escludendo il luogo in cui è ubicato il conto di investimento. |
38. |
A mio avviso, tale approccio è possibile e, di fatto, è stato adottato da organi giurisdizionali di alcuni Stati membri, i quali analizzano la propria competenza sulla base di altri elementi, preferendo, ad esempio, quello del mercato in cui sono quotate le azioni ( 29 ). Quest’ultimo è un luogo (non necessariamente fisico) ben noto ex ante, che è stato scelto dall’emittente e alla cui legislazione esso è soggetto per quanto riguarda gli obblighi di informazione; l’investitore, dal canto suo, lo conosce, o lo deve conoscere, in anticipo quando acquista le azioni della società ( 30 ). |
39. |
Tuttavia, tenuto conto della formulazione delle questioni pregiudiziali, risponderò muovendo dalle loro proprie premesse, vale a dire alla luce della giurisprudenza elaborata finora dalla Corte, esaminando, se del caso, le soluzioni alternative proposte. |
C. Sulla prima questione pregiudiziale
1. Risposta alla luce della giurisprudenza della Corte
a) Lettera a): il luogo del conto di investimento, «elemento di collegamento sufficiente»?
40. |
Dalle sentenze Kolassa, Universal e Löber risulta che l’ubicazione, in uno Stato membro, del conto bancario (in senso ampio) in cui si riflette il danno economico non è sufficiente per attribuire la competenza giurisdizionale internazionale al giudice di tale Stato. Devono anche concorrere circostanze particolari che consentano, congiuntamente, di attribuire tale competenza ( 31 ). |
41. |
Tralasciando, per il momento, l’incidenza che potrebbe avere sul presente procedimento la modalità dell’azione (collettiva) intentata dalla VEB ( 32 ), non rilevo nel caso di specie alcun elemento distintivo di importanza tale da consentire di discostarsi dalla menzionata giurisprudenza. |
42. |
Il giudice del rinvio sottolinea che, nella sentenza Universal, il danno economico si era verificato in un conto bancario del ricorrente che quest’ultimo aveva scelto al fine di saldare il suo debito; la persona lesa aveva stabilito essa stessa il luogo della propria perdita, il che riduce l’affidabilità dell’ubicazione del conto come elemento per attribuire la competenza giurisdizionale internazionale. Nel presente procedimento, invece, il danno patrimoniale conseguente alla diminuzione del valore delle azioni detenute in conti di investimento si produrrebbe direttamente in questi ultimi. |
43. |
Tale argomento non mi sembra convincente, per vari motivi.
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44. |
Neppure la differenza tra la presente causa e quelle oggetto delle sentenze Kolassa e Löber, per quanto riguarda la forma e la portata delle informazioni asseritamente ingannevoli fornite dal convenuto, giustifica l’attribuzione della competenza internazionale al giudice del luogo in cui si trovano i conti di investimento. |
45. |
In realtà, il fatto che le informazioni della società emittente non siano rivolte specificamente o separatamente agli investitori dei Paesi Bassi sembrerebbe avvalorare semmai la conclusione opposta ( 35 ). Tuttavia, poiché questo fattore costituisce, secondo la VEB, una circostanza particolare che conferma la competenza giurisdizionale del giudice dei Paesi Bassi, lo analizzerò in prosieguo sotto tale prospettiva. |
46. |
In sintesi, la concretizzazione del danno economico in un conto di investimento situato nei Paesi Bassi non può essere considerata un «elemento di collegamento sufficiente per la competenza internazionale» del giudice di tale Stato. |
b) Lettera b): circostanze particolari della controversia
47. |
Nell’ipotesi in cui la risposta alla sua prima questione pregiudiziale fosse negativa, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) intende sapere se «siano necessarie circostanze aggiuntive che giustifichino la competenza del giudice dei Paesi Bassi e quali siano dette circostanze». Esso chiede, nello specifico, se siano sufficienti quelle menzionate al punto 4.2.2 della decisione di rinvio ( 36 ). |
48. |
Come ho già osservato in altra sede, non è possibile precisare in astratto le circostanze particolari che, cumulate, determinano un collegamento sufficiente tra la controversia e un foro, allorché il danno descritto nella domanda sia meramente economico ( 37 ). |
49. |
Tuttavia, mi sembra opportuno ribadire che le «circostanze particolari» rilevanti ai fini dell’attribuzione della competenza sono quelle che rivelano la prossimità tra la controversia e il foro, nonché la prevedibilità del secondo per le parti, essendo questi i principi sui quali si fonda il criterio di competenza giurisdizionale internazionale del «luogo del danno» ( 38 ). |
50. |
Tali circostanze dovranno comprendere:
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51. |
Dai documenti agli atti risulta che nella controversia principale non ricorrono circostanze particolari analoghe a quelle delle cause Kolassa e Löber. Potrebbero invece sussisterne altre, secondo la decisione di rinvio ( 39 ). Ritengo che la maggior parte di queste ultime (tralasciando per il momento ciò che riguarda l’azione collettiva) siano irrilevanti ai fini dell’attribuzione della competenza ( 40 ). |
1) L’accordo della BP con altri azionisti
52. |
Ritengo irrilevante il fatto che la BP abbia raggiunto un accordo con i suoi azionisti negli Stati Uniti d’America, che non è stato offerto agli azionisti europei. Tale elemento non dice nulla, in termini di prevedibilità, prossimità o buona amministrazione della giustizia, che induca a considerare i Paesi Bassi come giurisdizione competente nell’Unione europea. |
2) La qualità di azionisti‑consumatori
53. |
È del pari irrilevante, a mio avviso, la circostanza che alcuni degli interessati abbiano la qualità di consumatori ( 41 ). Potrebbe essere auspicabile disciplinare la situazione degli investitori al dettaglio sull’esempio della sezione 4 del capo II del regolamento n. 1215/2012 ( 42 ), ma ciò non toglie che, allo stato attuale, non sia così. |
54. |
Il consumatore tutelato conformemente al regolamento n. 1215/2012 è solo quello che stipula un contratto nelle circostanze previste dall’articolo 17 ( 43 ). In detto regolamento, nella sua versione attuale, non esiste un principio generale di tutela del consumatore che associ a tale qualità sostanziale la facoltà di agire in giudizio sempre nel luogo del suo domicilio. |
55. |
In mancanza di una simile regola generale, la qualità di «consumatore» deve essere valutata nel contesto dell’articolo 7, punto 2, al pari degli altri fattori, vale a dire, in termini di prossimità e prevedibilità del foro. A tal riguardo, non vedo in che modo la qualità di consumatore di alcuni investitori della BP avvicini oggettivamente la controversia al foro, o renda il giudice dei Paesi Bassi più o meno prevedibile dal punto di vista del convenuto ( 44 ). |
3) Le informazioni della BP sulle sue azioni
56. |
Le informazioni della BP relative alle sue azioni sono destinate a un pubblico di investitori a livello mondiale. La BP non ignora quindi che tali titoli possono essere acquistati da investitori di Stati diversi da quello della sua sede, o della sede del mercato o dei mercati borsistici sui quali essa ha deciso di quotarsi ( 45 ). |
57. |
È vero che un operatore economico non può ripararsi dietro la generalità di informazioni da lui stesso diffuse per evitare di essere convenuto in un determinato luogo. Tuttavia, non sembra ragionevole neppure assoggettarlo a tutte le giurisdizioni nelle quali, per effetto dell’accessibilità di Internet, giungano tali informazioni, quando il loro scopo sia mostrare le caratteristiche di azioni quotate, normalmente trasferibili attraverso una catena di intermediari che sfugge al controllo dell’emittente. |
58. |
In altri termini, ritengo che, ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, la diffusione di informazioni, a livello mondiale, fornite da una società sulle sue azioni non contribuisca in alcun modo a determinare la competenza del giudice di uno specifico Stato ( 46 ). |
59. |
Pertanto, non ritengo che le circostanze particolari alle quali si riferisce la seconda questione pregiudiziale inducano ad attribuire la competenza al giudice dei Paesi Bassi. |
2. Una soluzione alternativa?
60. |
La Commissione propone di dichiarare, in via eccezionale, che il danno si concretizza nel conto di investimento detenuto in uno Stato membro e consente di attribuire la competenza al giudice di tale Stato, senza che debbano ricorrere circostanze aggiuntive, se non sussistono elementi che autorizzino a situarlo in uno Stato membro diverso. |
61. |
Secondo la Commissione, se così non fosse, l’attore perderebbe l’opzione offertagli dall’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 allorché, nella situazione descritta, il luogo dell’evento generatore coincida con il domicilio del convenuto. |
62. |
Ritengo che tale risultato, ancorché inopportuno, non sia contrario al sistema di attribuzione della competenza giurisdizionale internazionale del regolamento n. 1215/2012. Potrebbe invece esserlo il risultato opposto. |
63. |
La Convenzione di Bruxelles, e successivamente i regolamenti, muovono dalla premessa secondo cui (con le eccezioni ivi previste) il domicilio del convenuto è e deve essere il foro principale. I fori speciali che vi si aggiungono rispondono a un complesso di considerazioni, tra le quali non rientra espressamente, come fine a sé stante, quella di offrire alternative all’attore ( 47 ). |
64. |
È vero che l’interpretazione dell’articolo 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles trova origine nel suo effetto utile, in modo che essa ricomprenda sia il luogo dell’evento sia quello del danno. Tale effetto verrebbe meno se la disposizione fosse interpretata soltanto, e sistematicamente, come il luogo dell’evento generatore, in quanto esso coincide solitamente con il domicilio del convenuto ( 48 ). |
65. |
Al contempo, la Corte ha ricordato, in modo costante, che l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato restrittivamente, salvo privare del suo contenuto il principio generale della competenza del giudice dello Stato nel cui territorio è domiciliato il convenuto ( 49 ). |
66. |
Ricordo, in tale contesto, che l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 non è un foro inteso a tutelare l’attore. A tale constatazione si associa, abitualmente, la riserva contro un’interpretazione della disposizione che miri a favorire la competenza dei giudici del domicilio dell’attore ( 50 ). |
67. |
Pertanto, l’obiettivo di agevolare l’azione dell’attore non può prevalere su quelli della certezza del diritto e della prossimità fisica tra la controversia e il foro. |
68. |
Ne consegue, a mio avviso, che non è imperativo – e in ogni caso non è un imperativo assoluto – concedere all’attore delle opzioni per agire in giudizio né, tanto meno, l’opzione di proporre la sua azione in un luogo considerato come quello in cui si manifesta un danno, quando, a motivo della sua natura, in realtà fittizia, tale luogo non rappresenta il fattore di collegamento necessario tra la controversia e il foro. |
69. |
In quest’ottica, rammento che, secondo la Corte, l’interessato dovrà proporre la sua domanda dinanzi al giudice del luogo in cui è insorto il danno quando risulti impossibile, o difficile, stabilire dove sia avvenuto l’evento generatore ( 51 ). |
70. |
Aggiungo, come in un’altra occasione ( 52 ), che la Corte ha escluso l’applicazione dell’articolo 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles (attualmente articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012) in riferimento a un’obbligazione che «non può né essere localizzata in un luogo preciso, né essere collegata ad un giudice particolarmente idoneo a conoscere della controversia relativa a questa obbligazione» ( 53 ). |
71. |
Laddove, infine, il domicilio del convenuto in uno Stato membro è una condizione di applicabilità del regolamento n. 1215/2012, l’attore dispone, come minimo, dell’accesso a un giudice ogniqualvolta tale strumento sia applicabile. Non esiste quindi alcun rischio di diniego di giustizia ( 54 ). |
D. Sulla seconda questione pregiudiziale
72. |
Il giudice del rinvio chiede se incidano sulla risposta alla prima questione la natura dell’azione esercitata dalla VEB (vale a dire, il suo carattere collettivo) e il fatto che con essa venga proposta una domanda meramente declaratoria. |
73. |
In tale contesto, esso richiama la sentenza CDC Hydrogen Peroxide ( 55 ), nella quale la Corte ha dichiarato che le cessioni di crediti operate da ciascun creditore iniziale a favore del ricorrente non incidono sulla determinazione del giudice competente ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012. |
74. |
Ad avviso del giudice del rinvio, se si applicasse tale soluzione al procedimento principale, il meccanismo dell’azione collettiva perderebbe la propria efficacia. |
1. L’azione collettiva e il luogo del danno
a) La domanda meramente declaratoria di responsabilità
75. |
Secondo la normativa nazionale vigente al momento della proposizione della domanda, un ente per la tutela di interessi collettivi quale la VEB è privo della legittimazione ad agire per il risarcimento (pecuniario) dei danni. Solo i singoli interessati potrebbero chiedere un indennizzo di questo tipo. |
76. |
La Corte ha dichiarato che l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 dà copertura alle azioni meramente declaratorie della responsabilità civile extracontrattuale ( 56 ), comprese quelle dirette a far dichiarare l’assenza di responsabilità ( 57 ), nonché alle azioni preventive volte ad evitare un danno futuro ( 58 ). |
77. |
Conformemente a tale giurisprudenza, i giudici dello Stato membro in cui è si è verificato l’evento generatore oppure in cui è insorto o si prevede che insorgerà il danno possono validamente dichiararsi competenti ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 per domande con le quali non sia (ancora) richiesto un risarcimento specifico ( 59 ). |
78. |
Nella sentenza DFDS Torline, la Corte:
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79. |
Alla luce di quanto precede, non vedo alcun inconveniente nel fatto che l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 si applichi ad azioni declaratorie come quella esercitata dalla VEB, preliminari alle successive domande di risarcimento che solo gli interessati, la cui identità e residenza non sono note al momento della (prima) azione, potranno proporre individualmente in futuro. |
80. |
Il precedente rilievo presuppone, in ogni caso, che esista un certo collegamento, o orientamento funzionale, tra il procedimento dichiarativo avviato dalla VEB e quelli che saranno promossi successivamente per ottenere il risarcimento ( 61 ). Spetta al giudice del rinvio acclarare se tale presupposto ricorra o meno nel contesto dell’articolo 3:305a BW. |
81. |
Non si deve dimenticare che l’individuazione del luogo in cui si concretizza il danno diverrà più complessa in siffatti contesti processuali a due fasi, in quanto tale danno è associato a titolari non necessariamente già identificati. A mio avviso, questo elemento non annulla, sic et simpliciter, la consistenza «concret[a] e non astratt[a]» ( 62 ) del danno. |
82. |
Nel caso di specie, la difficoltà è attenuata attraverso la delimitazione degli interessi tutelati dall’ente ricorrente, vale a dire quelli risultanti dall’ubicazione nei Paesi Bassi dei conti di investimento nei quali si riflette il deprezzamento del valore delle azioni. |
b) Azione collettiva e pluralità di luoghi di concretizzazione dei danni
83. |
Il luogo del danno in quanto criterio di attribuzione della competenza giurisdizionale internazionale è quello nel quale si manifestano concretamente le conseguenze negative di un evento ( 63 ). È quindi necessario sapere anzitutto di quale danno si tratti, il che impone di determinare il bene giuridico potenzialmente leso. |
84. |
Gli interessi materiali suscettibili di subire un danno possono essere di diversi tipi. Semplificando, si può distinguere tra interessi diffusi ( 64 ), interessi collettivi ( 65 ) e interessi individuali: per quanto riguarda questi ultimi, la loro titolarità è nota ex ante o risulta determinabile dopo la proposizione della domanda (o anche dopo la pronuncia della sentenza). |
85. |
Non spetta alla Corte, bensì al giudice del rinvio, qualificare la natura dell’interesse tutelato dall’ente ricorrente con il modello di azione collettiva configurato dall’articolo 3:305a BW, di cui esso sembra essersi avvalso. |
86. |
Se il giudice del rinvio ritiene che, nell’azione collettiva proposta dalla VEB, gli interessi in gioco siano (come sembra) ( 66 ) quelli di titolari determinati o facilmente determinabili, la risposta alla seconda questione pregiudiziale deve partire dalla giurisprudenza finora elaborata al riguardo dalla Corte. |
87. |
Nella sentenza CDC, in cui il raggruppamento dei crediti di soggetti singoli è intervenuto dopo la loro cessione, la Corte ha negato che tale trasferimento incidesse sulla determinazione della competenza giurisdizionale internazionale ( 67 ). |
88. |
Così facendo, la Corte ha confermato quanto aveva già dichiarato nella sentenza ÖFAB, alla luce del fatto che: a) il collegamento particolarmente stretto tra il luogo dell’evento dannoso e il giudice competente permane, anche qualora il creditore iniziale ceda il credito, e b) una risposta diversa pregiudicherebbe l’obiettivo del regolamento, secondo il quale le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ( 68 ). |
89. |
Conformemente a tale giurisprudenza, nell’ipotesi in cui la VEB rappresenti, con la sua azione collettiva, gli interessi individuali degli investitori che le hanno affidato la propria tutela giurisdizionale, se ne dovrà dedurre che la tutela in forma collettiva non modifica le condizioni di competenza del giudice dei Paesi Bassi, ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012. |
90. |
Tale attribuzione di competenza dipenderà pertanto dalla circostanza che ricorrano le condizioni generali richieste dalla giurisprudenza della Corte: a) ubicazione nei Paesi Bassi del luogo o dei luoghi nei quali si manifesta concretamente il danno per ciascun interessato, e b) esistenza di condizioni particolari che dimostrino lo stretto collegamento tra il giudice e la controversia. |
91. |
Il giudice del rinvio assume che, nel presente procedimento, «non sono determinati i domicili degli investitori di cui trattasi ( 69 ), né le circostanze particolari delle singole transazioni di acquisto o delle singole decisioni di non vendere azioni già detenute». Tuttavia, tenuto conto della natura dell’azione proposta, non sembra che tali mancanze impediscano di riconoscere la competenza del giudice dei Paesi Bassi, se ricorrono le condizioni generali cui ho fatto riferimento in precedenza. |
2. Efficacia dell’azione collettiva
92. |
Ad avviso dello Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), l’efficacia del meccanismo di azione collettiva verrebbe meno qualora un ente come la VEB dovesse proporre una domanda in ciascuno dei luoghi in cui si verifica il danno individuale. |
93. |
Non dubito che l’argomento del giudice nazionale sia corretto ( 70 ), ma non vedo altre alternative nel sistema di attribuzione della competenza giurisdizionale internazionale vigente nell’Unione europea, attualmente rappresentato dal regolamento n. 1215/2012. |
94. |
Non escludo, tuttavia, che, qualora sia accertato che tutti i danni rilevanti si verificano in un unico Stato membro, ragioni di specializzazione di uno specifico giudice locale consentano di superare la frammentazione territoriale derivante dall’applicazione rigorosa dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 ( 71 ). |
95. |
Inoltre, condivido quanto rilevato dall’avvocato generale Bobek nelle conclusioni relative alla causa Schrems riguardo alla mancanza, nel regolamento n. 44/2001, di «disposizioni specifiche in materia di cessione dei diritti (...) o di procedure di azione collettiva»: non spetta ai giudici, compresa la Corte di giustizia, istituire nuovi meccanismi processuali, anteponendosi al legislatore in una materia così delicata ( 72 ), né compete loro creare un criterio di competenza ad hoc ( 73 ). |
V. Conclusione
96. |
Alla luce di quanto precede, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni prima e seconda dello Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) nei seguenti termini:
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( 1 ) Lingua originale: lo spagnolo.
( 2 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) (GU 2012, L 351, pag. 1).
( 3 ) Sentenze del 28 gennaio 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37; in prosieguo: la «sentenza Kolassa»), del 16 giugno 2016, Universal Music International Holding (C‑12/15, EU:C:2016:449; in prosieguo: la «sentenza Universal»), e del 12 settembre 2018, Löber (C‑304/17, EU: C: 2018: 701; in prosieguo: la «sentenza Löber»).
( 4 ) Codice civile dei Paesi Bassi; in prosieguo: il «BW».
( 5 ) In prosieguo: l’«articolo 3:305a del BW».
( 6 ) Si tratta delle seguenti circostanze: la BP si rivolge a una comunità mondiale di investitori, compresi quelli dei Paesi Bassi; la VEB rappresenta gli interessi di un elevato numero di investitori, la maggior parte dei quali è domiciliata nei Paesi Bassi; l’accordo tra la BP e i suoi azionisti degli Stati Uniti non è stato proposto agli investitori i cui interessi sono rappresentati dalla VEB, senza che sia stata messa in atto un’altra procedura analoga in Europa; tra gli azionisti per conto dei quali agisce la VEB figurano dei consumatori, per i quali il regolamento n. 1215/2012 prevede una tutela giuridica speciale.
( 7 ) V., relativamente alla norma di competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi, sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a. (C‑509/09 e C‑161/10, EU:C:2011:685, punto 38).
( 8 ) Regolamento del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).
( 9 ) Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32, versione consolidata in GU 1998, C 27, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»).
( 10 ) V. considerando 34 del regolamento n. 1215/2012.
( 11 ) Sentenza del 10 giugno 2004, Kronhofer (C‑168/02, EU:C:2004:364; in prosieguo: la «sentenza Kronhofer», punto 18).
( 12 ) Sentenze del 19 settembre 1995, Marinari, (C‑364/93, EU:C:1995:289; in prosieguo: la «sentenza Marinari», punto 13), e Kronhofer, punto 20.
( 13 ) Il giudice del rinvio include in tale espressione «un conto d’investimento nei Paesi Bassi» e «un conto d’investimento di una banca e/o di una società d’investimento stabilita nei Paesi Bassi».
( 14 ) V. supra, nota 6.
( 15 ) Nelle sue osservazioni, la BP contesta la qualificazione del danno riflesso nei conti di investimento come «diretto», ma a tal riguardo non chiede nulla al giudice del rinvio. Se si dovesse esaminare questo aspetto, ritengo che non sussista un danno indiretto inteso come «accessorio rispetto a un danno iniziale insorto e subito da una vittima diretta», per riprendere i termini utilizzati dall’avvocato generale Léger nelle conclusioni relative alla causa Kronhofer (C‑168/02, EU:C:2004:24, paragrafo 45), quando il danno consista nella perdita di valore di azioni, riflessa in un conto di investimento: non esistono due danni diversi a catena, ma solo uno. La riduzione di valore dei titoli e l’impoverimento patrimoniale dell’azionista non sono, a mio avviso, separabili; concordo a tale proposito con l’avvocato generale Léger. Rilevo, infine, che il giudice nazionale ricorre all’aggettivo «diretto» (o all’avverbio «direttamente») non per distinguere tra danni diretti e indiretti, bensì per rimarcare la differenza rispetto ai fatti all’origine della sentenza Universal, in cui il ricorrente stesso ha selezionato il conto dal quale provenivano le somme successivamente reclamate (v. punto 4.9.1 della decisione di rinvio).
( 16 ) La dottrina utilizza tale espressione (equivalente a «minimum contacts approach» o «théorie du groupement des points de contact») per descrivere il modus operandi adottato nelle sentenze Universal, Kolassa e Löber: Gargantini, M., «Competent Courts and Applicable Law», in Busch, D., Ferrarini, G., e Franx, J.P., Prospectus Regulation and Prospectus Liability, OUP, 2020, punto 19.27.
( 17 ) Sentenze Kolassa e Löber. Esso non compariva nella sentenza Kronhofer, precedente a queste ultime, in cui il convenuto non era l’emittente dei titoli, bensì l’intermediario finanziario, che aveva tenuto i contatti diretti con il ricorrente.
( 18 ) Sentenze Kolassa, punto 55 e punto 3 del dispositivo, e Löber, punti 16 e 35 e dispositivo. In precedenza, nella sentenza Kronhofer, punto 18, in modo indiretto. Da tali sentenze, che riguardavano tipi di conti diversi, non risulta chiaramente quale fosse quello preso in considerazione – se quello da cui provenivano i fondi o quello in cui erano depositati i valori – in quanto luogo di concretizzazione del danno: Gargantini, M., op. cit., punti 19.21 e 19.24.
( 19 ) Sentenze Universal, punto 37, in riferimento alla sentenza Kolassa, e Löber, punto 29.
( 20 ) Nella sentenza Kronhofer la Corte ha escluso la competenza del giudice del domicilio dell’attore, pur riconoscendo che si era verificata una perdita economica in tale luogo. In realtà, essa ha accolto la tesi del giudice del rinvio secondo cui il danno riguardava simultaneamente il patrimonio nel suo complesso; ha ritenuto che il luogo di concretizzazione del danno e quello in cui era avvenuto il fatto generatore fossero identici e ha ammesso che esistevano altri luoghi di manifestazione del medesimo danno (ad esempio il conto dal quale provenivano i fondi), ma non ha confermato la competenza dei giudici del luogo del domicilio e centro patrimoniale dell’attore, coincidente con essi. V. punti 17 e segg. e dispositivo.
( 21 ) Quale il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU 2017, L 168, pag. 12).
( 22 ) Nonché, in alcuni casi, l’identità dell’investitore. L’obbligo degli Stati membri di garantire che le società abbiano il diritto di conoscere tale dato è stato sancito dall’articolo 3 bis della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU 2007, L 184, pag. 17), introdotto dalla direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti (GU 2017, L 132, pag. 1).
( 23 ) V. Staedler, A., «Der deliktische Erfolgsort als internationaler Gerichtsstand bei reinen Vermögensdelikten», in Festschrift für Reinhold Geimer zum 80. Geburtstag, C.H. Beck, 2017, pagg. da 715 a 722. Se il conto è utilizzato come criterio di competenza, l’emittente di azioni che intenda neutralizzare il rischio di essere convenuto dinanzi a un giudice non prevedibile dovrà evitare che esse siano vendute ad investitori al dettaglio.
( 24 ) Considerando 16 del regolamento n. 1215/2012.
( 25 ) Causa C‑343/19, EU:C:2020:253; in prosieguo: le «conclusioni nella causa Verein für Konsumenteninformation», paragrafi 46 e 48.
( 26 ) Ibidem.
( 27 ) Non escludo, ad esempio, che in altre controversie relative a danni meramente economici si possa collocare il danno, semplicemente, secondo l’«approccio olistico», senza contestare seriamente la prevedibilità di tale localizzazione o la sua prossimità alla controversia né, in definitiva, la sua utilità ai fini della buona amministrazione della giustizia. È quanto ho sostenuto nelle conclusioni relative alla causa Verein für Konsumenteninformation (rimarcando, tuttavia, l’esigenza di cautela: v. paragrafo 70). Lo stesso varrebbe nelle controversie relative al sequestro di conti bancari come misura preventiva in situazioni transfrontaliere, quando il debitore abbia diritto a un risarcimento in quanto il sequestro sia risultato indebito. La competenza dei giudici del luogo in cui si trova il conto sequestrato senza giusta causa non sembra contestabile.
( 28 ) Dinanzi a quest’ultima, v. la domanda di pronuncia pregiudiziale all’origine della sentenza del 9 luglio 2020, Verein für Konsumenteninformation (C‑343/19, EU:C:2020:534).
( 29 ) V. sentenze della Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) del 7 gennaio 2014, n. 11‑24.157 (JurisData n. 2014-000040), e dell’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) del 7 luglio 2017 (6Ob18/17s).
( 30 ) Ammetto, tuttavia, che non è una soluzione immune da critiche: non favorisce il piccolo investitore domiciliato in un altro Stato (ma l’articolo 7, punto 2, non è concepito per la sua tutela), ed è possibile che le azioni siano quotate in più di un mercato. Può accadere, inoltre, che tale elemento di collegamento possa condurre al domicilio del convenuto, ove quest’ultimo scelga lo Stato membro in cui si trova come Stato d’origine, ai sensi della direttiva 2004/109/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU 2004, L 390, pag. 38). Riconosco altresì che esso può giungere a comportare l’identità tra il «luogo dell’evento» e il «luogo del danno». A tale proposito, rinvio a quanto osservato dall’avvocato generale Szpunar nelle conclusioni relative alla causa Universal Music International Holding (C‑12/15, EU:C:2016:161), paragrafo 38: «[l]addove si tratti (...) di un pregiudizio consistente unicamente in una diminuzione delle risorse finanziarie, non ritengo che la nozione di “Erfolgsort” sia pienamente pertinente. In certe situazioni, le nozioni di “Handlungsort” e di “Erfolgsort” non possono essere distinte (...)». V. anche infra, paragrafi 60 e segg. delle presenti conclusioni.
( 31 ) Sentenze Universal, punti 36 e 37, e Löber, punto 31 e dispositivo.
( 32 ) Su tale incidenza verte la seconda questione pregiudiziale.
( 33 ) Punto 38.
( 34 ) La differenza rispetto alla sentenza Universal non consisterebbe quindi nella scelta del conto di riferimento, bensì nel momento in cui viene effettuata tale scelta.
( 35 ) Lo stesso giudice nazionale ammette che, in siffatte circostanze, il foro sarebbe imprevedibile per il convenuto: v. punto 4.9.3 della decisione di rinvio.
( 36 ) Indicate supra alla nota 6. Poiché il giudice del rinvio chiede una valutazione di circostanze specifiche, la questione pregiudiziale non è, a mio parere, ipotetica, contrariamente a quanto sostenuto dalla BP nella sua risposta scritta ai quesiti della Corte (punti da 3 a 6).
( 37 ) Conclusioni nella causa Verein für Konsumenteninformation, paragrafo 67.
( 38 ) Ibidem.
( 39 ) V. supra, nota 6 delle presenti conclusioni.
( 40 ) La residenza nei Paesi Bassi di azionisti della BP lesi dalla perdita di valore delle azioni può meritare una diversa considerazione sotto il profilo della gestione del processo (ad esempio, ai fini delle notifiche, o se le loro dichiarazioni potessero essere necessarie come elemento di prova). Stabilire se sia così spetterebbe al giudice del rinvio, in funzione del tipo di procedimento e del suo oggetto.
( 41 ) La mia analisi non sarebbe diversa neppure qualora tutti gli interessati fossero consumatori. Inoltre, nel caso di specie, i consumatori non sono nemmeno ricorrenti: lo è la VEB.
( 42 ) Ciò è stato escluso dalla Corte nella sentenza Kolassa, negando la qualifica della domanda come contrattuale e, pertanto, l’applicabilità di detta sezione, come pure quella dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001.
( 43 ) La Corte ha già dichiarato che l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 non persegue l’obiettivo di offrire tutela rafforzata alla parte più debole: v. sentenza del 25 ottobre 2012, Folien Fischer e Fofitec (C‑133/11, EU:C:2012:664; in prosieguo: la «sentenza Folien Fischer e Fofitec», punto 46).
( 44 ) Naturalmente, un consumatore è, in generale, un investitore con maggiori possibilità di appartenere alla categoria dei soggetti «non sufficientemente informati» menzionata dalla Corte nelle sentenze Kolassa, punto 56, e Löber, punto 35, in quanto fattore che dovrebbe essere valutato dal convenuto. Tuttavia, il fattore (uno dei fattori) determinante dell’interpretazione della Corte non è stato tale elemento in sé, bensì la diffusione del prospetto nello Stato del domicilio degli investitori.
( 45 ) La diffusione delle informazioni senza elementi che determinino una limitazione geografica (quali le tecniche di blocco geografico o l’impiego di una lingua parlata esclusivamente in un territorio) può rispondere precisamente alla consapevolezza di tale circostanza.
( 46 ) Nella sua risposta scritta ai quesiti della Corte, la VEB sembra riconoscere la debolezza della sua argomentazione su tale aspetto, laddove rileva (punti 19 e 21) che la diffusione su scala mondiale delle informazioni può rappresentare un collegamento sufficiente con i Paesi Bassi, «quanto meno in combinazione con la residenza dell’azionista» in detto Stato.
( 47 ) Considerando 15 e 16 del regolamento n. 1215/2012. La Corte ha sottolineato la natura oggettiva del fondamento dei fori speciali: v. sentenza Folien Fischer e Fofitec, punto 45, in cui essa indica che gli obiettivi di prevedibilità del foro e di certezza del diritto perseguiti dall’articolo 7, punto 2, «non attengono né all’attribuzione dei rispettivi ruoli di attore e convenuto né alla tutela dell’uno o dell’altro».
( 48 ) Sentenza del 30 novembre 1976, Bier (21/76, EU:C:1976:166, punti 20 e 23).
( 49 ) Sentenza Marinari, punto 13, e sentenza del 27 ottobre de 1998, Réunion européenne e a. (C‑51/97, EU:C:1998:509, punto 29), o sentenza Universal, punto 25, tra molte altre.
( 50 ) Sentenze Marinari, punto 13, e Kronhofer, punto 20.
( 51 ) Sentenza del 27 ottobre 1998, Réunion européenne e a. (C‑51/97, EU:C:1998:509, punto 33).
( 52 ) Conclusioni nella causa Verein für Konsumenteninformation, paragrafi 49 e 50.
( 53 ) Sentenza del 19 febbraio 2002, Besix (C‑256/00, EU:C:2002:99, punto 49). La controversia verteva su un’obbligazione di non fare senza limitazione geografica.
( 54 ) La Corte è generosa nell’interpretare la domiciliazione come requisito di applicabilità dello strumento europeo: v. sentenza del 17 novembre 2011, Hypoteční banka (C‑327/10, EU:C:2011:745). Se il convenuto non ha un domicilio nell’Unione, il regolamento n. 1215/2012 non è applicabile, ma lo sono i regimi residuali previsti dagli Stati membri.
( 55 ) Sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335; in prosieguo: la «sentenza CDC»).
( 56 ) Sentenza del 5 febbraio 2004, DFDS Torline (C‑18/02, EU:C:2004:74; in prosieguo: la «sentenza DFDS Torline»).
( 57 ) Sentenza Folien Fischer e Fofitec.
( 58 ) Sentenza del 1o ottobre 2002, Henkel (C‑167/00, EU:C:2002:555; in prosieguo: la «sentenza Henkel»). Attualmente, e a partire dal regolamento n. 44/2001, siffatta possibilità è inclusa nel suo testo.
( 59 ) Le domande all’origine delle sentenze Henkel e Folien Fischer e Fofitec non vertevano direttamente sull’utilità del criterio «luogo della concretizzazione del danno» nelle rispettive azioni, bensì sulla qualificazione di queste ultime come «extracontrattuali». V., in particolare, punti 42 e segg. della sentenza Henkel nonché punti 39, 48 e 52 della sentenza Folien Fischer e Fofitec.
( 60 ) Sentenza DFDS Torline, punti 25 e 26. Al punto 27, la Corte aggiunge l’argomentazione tipica concernente la prossimità alla controversia e la facilità di produzione della prova, rilevando che essa «vale in ugual misura, sia che la controversia abbia ad oggetto la riparazione di un danno già avvenuto, sia che essa riguardi un’azione volta ad impedire il verificarsi del danno». In senso analogo, sentenza Folien Fischer e Fofitec, punto 48. Ritengo che, quando l’oggetto della domanda sia la declaratoria di illiceità di un comportamento, la giustificazione relativa alla facilità della prova del danno sia, secondo logica, secondaria, ma non inesistente – in senso opposto si esprime la BP nelle sue osservazioni. Lo stesso vale per il nesso di causalità, nella misura in cui esso si traduca, come sembra accadere nel modello dei Paesi Bassi, in un test astratto, che consente di verificare se sussista una relazione sine qua non tra il comportamento e il danno. Il nesso di causa‑effetto in senso stretto dovrà essere stabilito successivamente, nell’ambito di ciascuna domanda individuale. V. Bosters, T., Collective redress and private international law in the EU, T.M.C. Asser Press, 2017, pag. 41, e sentenza dello Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) del 27 novembre 2009, LJN BH2162 (VEB/World Online).
( 61 ) L’esistenza di un collegamento o orientamento funzionale tra i procedimenti inficia, a mio avviso, la tesi dedotta dalla BP ai punti da 14 a 18 della sua risposta scritta ai quesiti della Corte, nella quale essa sostiene che il luogo in cui viene subito il danno non opera come criterio di competenza in azioni come quella esercitata nel caso di specie.
( 62 ) Per riprendere i termini utilizzati dall’avvocato generale Jääskinen nelle conclusioni relative alla causa Folien Fischer e Fofitec (C‑133/11, EU:C:2012:226, paragrafo 49).
( 63 ) Sentenza del 16 luglio 2009, Zuid‑Chemie (C‑189/08, EU:C:2009:475, punto 27), e sentenza CDC, punto 52, tra altre.
( 64 ) Intendendo come tali gli interessi generali che, in linea di principio, riguardano tutti i cittadini e il cui riconoscimento figura in un testo normativo (legale o costituzionale).
( 65 ) Si tratta degli interessi propri di un gruppo sociale specifico (come, ad esempio, i consumatori), aggregato in funzione di qualità oggettive o di determinati legami giuridici, la cui rappresentanza può essere affidata a una persona giuridica di diritto privato o a un ente pubblico.
( 66 ) La decisione di rinvio non riporta argomenti relativi alla violazione di beni giuridici diversi da quello economico di ciascun azionista, quali potrebbero essere la libertà di decisione dei soggetti del mercato – che avrebbero realizzato investimenti sulla base di informazioni (asseritamente) false – o la fiducia del mercato stesso.
( 67 ) Punto 2 del dispositivo.
( 68 ) Sentenza del 18 luglio 2013, ÖFAB (C‑147/12, EU:C:2013:490, punti 57 e 58 e punto 3 del dispositivo).
( 69 ) In realtà, secondo la stessa decisione di rinvio, l’elemento di collegamento non è il luogo di residenza dell’investitore, bensì il luogo in cui è ubicato il conto di investimento.
( 70 ) Sebbene il giudice del rinvio non lo espliciti, ritengo che l’eventuale perdita di efficacia si verifichi inoltre sotto un duplice aspetto: l’ente che rappresenta interessi collettivi può essere obbligato ad agire in giudizio in diverse giurisdizioni, in funzione dell’ubicazione dei danni, se essi insorgono in più Stati membri, e, all’interno di questi ultimi, è possibile che esso debba anche avviare procedimenti in varie circoscrizioni, dato che l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 fissa la competenza territoriale unitamente a quella internazionale.
( 71 ) V., per analogia, sentenza del 18 dicembre 2014, Sanders e Huber (C‑400/13 e C‑408/13 EU:C:2014:2461).
( 72 ) C‑498/16, EU:C:2017:863, paragrafi da 119 a 123.
( 73 ) La direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (GU 2020, L 409, pag. 1), mantiene invariato il regime di competenza giurisdizionale internazionale del regolamento n. 1215/2012, come già suggerito dalla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE, dell’11 aprile 2018 [COM (2018) 184 final]: v. i considerando 21 e l’articolo 2, paragrafo 3. La direttiva prevede, oltre al riconoscimento automatico della legittimazione degli enti qualificati di uno Stato membro a proporre azioni in altri Stati membri, la promozione della cooperazione fra tali enti al fine di agevolare le azioni contro violazioni transfrontaliere: v. i considerando 32 e 71, l’articolo 6, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 20, paragrafo 4. Essa stabilisce inoltre l’obbligo per gli Stati membri di prevedere meccanismi affinché i consumatori abitualmente residenti in uno Stato membro siano rappresentati nelle azioni collettive di risarcimento proposte in un altro Stato membro: v. il considerando 31 e l’articolo 6, paragrafo 2.