SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

31 gennaio 2019 ( *1 )

«Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran – Congelamento di capitali e di risorse economiche – Annullamento di un inserimento da parte del Tribunale dell’Unione europea – Modifica dei criteri di inserimento in un elenco di persone e di entità assoggettate al congelamento dei beni – Reinserimento – Elementi di prova recanti una data anteriore al primo inserimento – Fatti noti precedentemente al primo inserimento – Autorità di cosa giudicata – Portata – Certezza del diritto – Tutela del legittimo affidamento – Principio ne bis in idem – Tutela giurisdizionale effettiva»

Nella causa C‑225/17 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 27 aprile 2017,

Islamic Republic of Iran Shipping Lines, con sede in Teheran (Iran),

Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), con sede in Teheran,

Khazar Shipping Lines, con sede in Anzali Free Zone (Iran),

IRISL Europe GmbH, con sede in Amburgo (Germania),

Qeshm Marine Services & Engineering Co., già IRISL Marine Services and Engineering Co., con sede in Qeshm (Iran),

Irano Misr Shipping Co., con sede in Alessandria (Egitto),

Safiran Payam Darya Shipping Lines, con sede in Teheran,

Marine Information Technology Development Co., già Shipping Computer Services Co., con sede in Teheran,

Rahbaran Omid Darya Ship Management Co., alias Soroush Sarzamin Asatir, con sede in Teheran,

Hoopad Darya Shipping Agency, già South Way Shipping Agency Co. Ltd, con sede in Teheran,

Valfajr 8th Shipping Line Co., con sede in Teheran,

rappresentate da M. Lester, QC, e M. Taher, solicitor,

ricorrenti,

procedimento in cui le altre parti sono:

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da J. Kneale e M. Bishop, in qualità di agenti,

convenuto in primo grado

sostenuto da:

Commissione europea, rappresentata da D. Gauci e T. Scharf, in qualità di agenti,

interveniente in primo grado (T‑87/14),

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, T. von Danwitz (relatore), C. Lycourgos, E. Juhász e C. Vajda, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 settembre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la loro impugnazione, l’Islamic Republic of Iran Shipping Lines (in prosieguo: l’«IRISL»), la Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), la Khazar Shipping Lines, l’IRISL Europe GmbH, la Qeshm Marine Services & Engineering Co. (già IRISL Marine Services and Engineering Co.), l’Irano Misr Shipping Co., la Safiran Payam Darya Shipping Lines, la Marine Information Technology Development Co. (già Shipping Computer Services Co.), la Rahbaran Omid Darya Ship Management Co. (alias Soroush Sarzamin Asatir), la Hoopad Darya Shipping Agency (già South Way Shipping Agency Co. Ltd) e la Valfajr 8th Shipping Line Co. chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 17 febbraio 2017, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio (T‑14/14 e T‑87/14; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2017:102), con la quale esso ha respinto le loro conclusioni dirette:

nella causa T‑14/14, all’annullamento della decisione 2013/497/PESC del Consiglio, del 10 ottobre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2013, L 272, pag. 46), e del regolamento (UE) n. 971/2013 del Consiglio, del 10 ottobre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2013, L 272, pag. 1), nella parte in cui tali atti le riguardano (in prosieguo: gli «atti controversi di ottobre 2013»),

nella causa T‑87/14, da un lato, a far dichiarare l’inapplicabilità della decisione 2013/497 e del regolamento n. 971/2013 e, dall’altro lato, all’annullamento della decisione 2013/685/PESC del Consiglio, del 26 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2013, L 316, pag. 46), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1203/2013 del Consiglio, del 26 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2013, L 316, pag. 1), nella parte in cui tali atti le riguardano (in prosieguo: gli «atti controversi di novembre 2013»).

Fatti

2

Il 23 dicembre 2006, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite (in prosieguo: il «Consiglio di sicurezza») ha adottato la risoluzione 1737 (2006), che vieta, in forza del suo punto 7, alla Repubblica islamica dell’Iran di esportare i beni e le tecnologie collegate alle sue attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.

3

Il 24 marzo 2007 il Consiglio di sicurezza ha adottato la risoluzione 1747 (2007), il cui punto 5 vieta alla Repubblica islamica dell’Iran di fornire, vendere o trasferire, direttamente o indirettamente, a partire dal suo territorio e per il tramite dei suoi cittadini o mediante navi o aeromobili di bandiera, armi o materiale connesso.

4

Il 9 giugno 2010 il Consiglio di sicurezza ha adottato la risoluzione 1929 (2010), destinata ad ampliare la portata delle misure restrittive imposte dalle risoluzioni precedenti e a introdurre ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran.

5

Il 17 giugno 2010 il Consiglio europeo ha accolto positivamente l’adozione della risoluzione 1929 (2010) e ha invitato il Consiglio dell’Unione europea ad adottare misure di attuazione di quelle contenute nella risoluzione 1929 nonché misure di accompagnamento, al fine di contribuire a rispondere in via negoziale a tutte le preoccupazioni suscitate dallo sviluppo, da parte della Repubblica islamica dell’Iran, di tecnologie sensibili a sostegno dei suoi programmi nucleare e missilistico (in prosieguo: la «dichiarazione del 17 giugno 2010»). Tali misure dovevano riguardare il settore del commercio, il settore finanziario, il settore dei trasporti iraniani ivi compresa l’IRISL e le sue società controllate, e i grandi settori dell’industria del gas e del petrolio. Era altresì prevista l’estensione del meccanismo di congelamento dei beni in particolare nei confronti del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica.

6

Il 26 luglio 2010 è stata adottata la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU 2010, L 195, pag. 39 e rettifica GU 2010, L 197, pag. 19), i cui considerando 4, 5, 7 e 8 enunciano quanto segue:

«(4)

Il 9 giugno 2010 il [Consiglio di sicurezza] ha adottato la [risoluzione] 1929 (2010) (…).

(5)

Il 17 giugno 2010, (…) il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio ad adottare misure che attuino quelle contenute [nella risoluzione 1929 (2010) del Consiglio di sicurezza] insieme alle misure di accompagnamento (…).

(…)

(7)

La [risoluzione] 1929 (2010) estende le restrizioni finanziarie e sui viaggi imposte dalla [risoluzione] 1737 (2006) ad altre persone ed entità, incluse persone e entità appartenenti all’IRGC nonché entità dell’[IRISL].

(8)

In conformità della [dichiarazione del 17 giugno 2010], le restrizioni in materia di ammissione e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche dovrebbero essere applicati ad altre persone e entità, oltre a quelle indicate dal Consiglio di sicurezza (…)».

7

L’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), di tale decisione prevedeva il congelamento dei capitali e delle risorse economiche delle «persone e entità (…) che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari (…) dell’Iran (…), o dalle persone e entità che hanno assistito persone o entità indicate per eludere o violare le disposizioni dell’UNSCR 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) e 1929 (2010) ovvero la presente decisione nonché da altri membri e entità di alto livello (…) della IRISL o da entità da ess[a] possedute o controllate, o che agiscono per [suo] conto, di cui all’elenco nell’allegato II».

8

I nominativi delle ricorrenti sono stati inseriti nell’allegato II di detta decisione, con la motivazione, per l’IRISL, in particolare che essa «è stata coinvolta nella spedizione via mare di carichi militari, compresi carichi proibiti, a partire dall’Iran. Tre episodi di questo tipo hanno implicato chiaramente violazioni segnalate al Comitato delle sanzioni all’Iran del [Consiglio di sicurezza] (…)» e, per le altre ricorrenti, che esse erano possedute o controllate dall’IRISL o che agivano per suo conto.

9

Lo stesso 26 luglio 2010, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, che attua l’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2010, L 195, pag. 25), i nominativi delle ricorrenti sono stati aggiunti nell’elenco figurante all’allegato V del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2007, L 103, pag. 1), per motivazioni, in sostanza, identiche a quelle indicate al punto precedente.

10

Il regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU 2010, L 281, pag. 1), ha previsto, al suo articolo 16, paragrafo 2, lettera d), il congelamento dei capitali e delle risorse economiche appartenenti alle persone, alle entità o agli organismi elencati al suo allegato VIII, che sono stati riconosciuti come «persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati [dall’IRISL]». Tale criterio di inserimento è stato ripreso, in sostanza, all’articolo 23, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU 2012, L 88, pag. 1).

11

I nominativi delle ricorrenti sono stati successivamente mantenuti nell’allegato VIII del regolamento n. 961/2010 e nell’allegato IX del regolamento n. 267/2012, per motivazioni, in sostanza, identiche a quelle menzionate al punto 8 della presente sentenza.

12

Con sentenza del 16 settembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio (T‑489/10, in prosieguo: la «sentenza del 16 settembre 2013», EU:T:2013:453), il Tribunale ha annullato, nei limiti in cui riguardavano le ricorrenti, l’allegato II della decisione 2010/413, l’allegato del regolamento di esecuzione n. 668/2010, l’allegato VIII del regolamento n. 961/2010 e l’allegato IX del regolamento n. 267/2012, con la motivazione che il Consiglio non aveva motivato a sufficienza di diritto la sua affermazione secondo cui l’IRISL aveva aiutato una persona o un’entità designata a violare talune risoluzioni del Consiglio di sicurezza, né dimostrato che, avendo trasportato, per tre volte, materiale militare in violazione dell’embargo sulle armi, essa aveva fornito un sostegno alla proliferazione nucleare.

13

Il 10 ottobre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/497. Secondo il considerando 2 di tale decisione, i criteri per la designazione in materia di congelamento dei fondi, che coprono le persone e le entità che hanno assistito persone o entità indicate per eludere o violare le disposizioni delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza o della decisione 2010/413, dovrebbero essere regolati in modo da includere persone ed entità che hanno a loro volta eluso o violato tali disposizioni.

14

Detta decisione ha modificato la formulazione dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413, come segue:

«dalle persone e entità (…) che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari dell’Iran, (…) o dalle persone e entità che hanno eluso o violato, ovvero assistito persone o entità indicate per eludere o violare, le disposizioni [delle risoluzioni] 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) e 1929 (2010) [del Consiglio di sicurezza] ovvero della presente decisione, nonché da altri membri e entità (…) della IRISL e da persone ed entità da [essa] possedute o controllate o che agiscono per [suo] conto, ovvero che forniscono assicurazioni o altri servizi essenziali per (…) IRISL o da entità da [essa] possedute o controllate o che agiscono per [suo] conto, come elencate nell’allegato II».

15

Il 10 ottobre 2013 il Consiglio ha altresì adottato il regolamento n. 971/2013 per garantire l’attuazione della decisione 2013/497 nell’Unione europea, il quale ha modificato la formulazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettere b) ed e), del regolamento n. 267/2012, come segue:

«(…) L’allegato IX comprende le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi che (…) sono stati riconosciuti come:

(…)

b)

persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che hanno aggirato o violato, o aiutato una persona, un’entità o un organismo dell’elenco ad aggirare o violare le disposizioni del presente regolamento, della decisione [2010/413] o [delle risoluzioni] 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) e 1929 (2010) [del Consiglio di sicurezza];

(…)

e)

persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dall’[IRISL] oppure persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscono per loro conto, oppure persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che forniscono assicurazioni o altri servizi essenziali all’IRISL o ad entità da essi possedute o controllate o che agiscono per loro conto».

16

Il Consiglio, mediante gli atti controversi di novembre 2013, ha inserito nuovamente il nominativo delle ricorrenti, da un lato, nell’elenco delle persone e delle entità assoggettate a congelamento dei beni, contenuto nell’allegato II della decisione 2010/413, e, dall’altro, in quello che figurava nell’allegato IX del regolamento n. 267/2012 (in prosieguo: gli «elenchi controversi»),

17

I motivi dell’inserimento dell’IRISL in tali elenchi erano identici e formulati come segue:

«l’IRISL è stata coinvolta nell’invio di materiale connesso agli armamenti dall’Iran in violazione del paragrafo 5 della risoluzione 1747/2007 del Consiglio di sicurezza (…). Tre evidenti violazioni sono state segnalate al Comitato delle sanzioni all’Iran del Consiglio di sicurezza dell’ONU nel 2009».

18

Le altre ricorrenti sono state reinserite in detti elenchi con la motivazione, per quanto riguarda la HDSL, la Safiran Payam Darya Shipping Lines e la Hoopad Darya Shipping Agency, che esse «agi[vano] per conto di IRISL», per quanto riguarda la Khazar Shipping Lines, dell’IRISL Europe e la Valfajr 8th Shipping Line, che esse erano «di proprietà di IRISL», per quanto riguarda la Qeshm Marine Services & Engineering e la Marine Information Technology Development, che esse erano «controllat[e] da IRISL», per quanto riguarda l’Irano Misr Shipping, che essa «forni[va] servizi essenziali a IRISL» e, per quanto riguarda la Rahbaran Omid Darya Ship Management, che essa «agi[va] per conto di IRISL e le forni[va] servizi essenziali».

19

Il 18 ottobre 2015, al fine di attuare il piano d’azione congiunto globale del 14 luglio 2015 concordato con la Repubblica islamica dell’Iran sulla questione del nucleare iraniano, il Consiglio ha adottato, da un lato, la decisione (PESC) 2015/1863, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2015, L 274, pag. 174), la quale ha sospeso, nei confronti delle ricorrenti, l’applicazione delle misure restrittive previste dalla decisione 2013/685, nonché, dall’altro lato, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1862, che attua il regolamento n. 267/2012 (GU 2015, L 274, pag. 161), il quale ha cancellato il loro nominativo dall’elenco figurante all’allegato IX di quest’ultimo regolamento.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

20

Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 6 gennaio e il 7 febbraio 2014, le ricorrenti hanno proposto, rispettivamente, nella causa T‑14/14, un ricorso diretto all’annullamento degli atti controversi di ottobre 2013 e, nella causa T‑87/14, un ricorso diretto, da un lato, all’annullamento degli atti controversi di novembre 2013 e, dall’altro lato, a che gli atti controversi di ottobre 2013 siano dichiarati inapplicabili in forza dell’articolo 277 TFUE. Il Tribunale ha riunito tali due cause ai fini della fase orale e della sentenza.

21

Nella sentenza impugnata, il Tribunale, dopo aver respinto il ricorso nella causa T‑14/14, si è pronunciato sul ricorso nella causa T‑87/14. Ai punti da 53 a 105 della sentenza impugnata, esso ha anzitutto respinto tutti i motivi invocati dalle ricorrenti a sostegno dell’eccezione di illegittimità sollevata nei confronti degli atti controversi di ottobre 2013. Tali motivi vertevano, il primo, sull’assenza di base giuridica, il secondo, sulla violazione del loro legittimo affidamento nonché del principio di certezza del diritto, del principio ne bis in idem e del principio dell’autorità di cosa giudicata, il terzo, su uno sviamento di potere, il quarto, sulla violazione dei loro diritti della difesa e, il quinto, sulla violazione dei loro diritti fondamentali, in particolare del loro diritto di proprietà e del loro diritto al rispetto della loro reputazione.

22

Ai punti da 106 a 211 della sentenza impugnata, il Tribunale ha poi respinto tutti i motivi dedotti dalle ricorrenti a sostegno della loro domanda di annullamento degli atti controversi di novembre 2013. Tali motivi vertevano, il primo, sull’assenza di base giuridica, il secondo, su errori manifesti di valutazione commessi dal Consiglio, il terzo, sulla violazione dei diritti della difesa, il quarto, sulla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto, del principio dell’autorità di cosa giudicata, del principio ne bis in idem e del principio di non discriminazione e, il quinto, sulla violazione dei loro diritti fondamentali, in particolare del loro diritto di proprietà e del diritto al rispetto della loro reputazione, nonché del principio di proporzionalità.

23

Di conseguenza, il Tribunale ha respinto integralmente i ricorsi nelle cause T‑14/14 e T‑87/14.

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

24

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

accogliere le conclusioni da esse presentate dinanzi al Tribunale, e

condannare il Consiglio alle spese dell’impugnazione e del procedimento di primo grado.

25

Il Consiglio chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione in quanto irricevibile e, in mancanza, in quanto infondata;

in subordine, nel caso in cui la Corte decida di annullare la sentenza impugnata e di pronunciare essa stessa una sentenza definitiva, respingere il ricorso di annullamento nonché la domanda di dichiarazione di inapplicabilità, e

condannare le ricorrenti alle spese dell’impugnazione.

26

La Commissione europea chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione in quanto irricevibile e, in mancanza, in quanto infondata;

condannare le ricorrenti alle spese.

Sull’impugnazione

Sulla ricevibilità dell’impugnazione

Argomenti delle parti

27

Il Consiglio eccepisce l’irricevibilità dell’impugnazione con la motivazione che le ricorrenti non hanno alcun interesse alla sua soluzione, a motivo della revoca, con la decisione 2015/1863 e il regolamento di esecuzione 2015/1862, delle misure restrittive adottate nei loro confronti nonché dell’assenza di un pregiudizio alla loro reputazione mediante la sua decisione di reinserirle, tramite gli atti controversi di novembre 2013, negli elenchi controversi. In particolare, i motivi di tale reinserimento si riferirebbero a una relazione pubblica del comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza per l’anno 2009.

28

La Commissione aggiunge che l’impugnazione dovrebbe essere dichiarata irricevibile nei limiti in cui le ricorrenti mirano a ottenere, in realtà, il riesame da parte della Corte della causa decisa dal Tribunale. A tale riguardo, essa fa valere che le ricorrenti si limitano, in larga misura, a ripetere i motivi e gli argomenti da esse dedotti dinanzi al Tribunale, senza limitarsi a questioni di diritto, in particolare nell’ambito del loro sesto motivo.

29

Le ricorrenti concludono per la ricevibilità dell’impugnazione. Esse sostengono, da un lato, di avere effettivamente un interesse ad agire al fine di far riconoscere l’illegittimità ab initio delle misure restrittive adottate nei loro confronti, di ripristinare la loro reputazione cui l’Unione stessa ha recato pregiudizio e di proporre, se del caso, un ricorso per risarcimento del danno. Esse affermano, dall’altro lato, che gli errori di diritto commessi dal Tribunale che dovrebbero condurre all’annullamento della sentenza impugnata risultano chiaramente dalla loro impugnazione.

Giudizio della Corte

30

Per quanto riguarda, in primo luogo, l’interesse ad agire, per costante giurisprudenza la sussistenza dell’interesse ad agire del ricorrente presuppone che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto (sentenza del 21 dicembre 2011, Francia/People’s Mojahedin Organization of Iran,C‑27/09 P, EU:C:2011:853, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

31

Orbene, la Corte ha dichiarato che una persona o un’entità il cui nome è stato inserito in un elenco di persone e di entità assoggettate al congelamento dei beni mantiene un interesse quantomeno morale a ottenere l’annullamento di detto inserimento, al fine di far riconoscere dal giudice dell’Unione che essa non avrebbe mai dovuto essere iscritta in tale elenco, tenuto conto delle conseguenze per la sua reputazione, anche dopo che il suo nome sia stato cancellato da detto elenco o che il congelamento dei suoi beni sia stato sospeso (sentenze del 29 novembre 2018, National Iranian Tanker Company/Consiglio,C‑600/16 P, EU:C:2018:966, punto 33 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 29 novembre 2018, Bank Tejarat/Consiglio,C‑248/17 P, EU:C:2018:967, punto 29).

32

Ne consegue che le ricorrenti hanno un interesse, quantomeno morale, a chiedere l’annullamento del loro reinserimento negli elenchi controversi, sebbene, da un lato, il congelamento dei loro beni risultante da tale reinserimento nell’elenco che figura nell’allegato II della decisione 2010/413 sia stato sospeso e, dall’altro, il loro nominativo sia stato cancellato dall’elenco contenuto nell’allegato IX del regolamento n. 267/2012, in forza, rispettivamente, della decisione 2015/1863 e del regolamento di esecuzione 2015/1862. Parimenti, la mera circostanza che un siffatto inserimento si basi su una relazione pubblica di un’istituzione internazionale, come il Consiglio di sicurezza, non rimette in discussione l’interesse, quantomeno morale, di cui dispone la persona o l’entità interessata a chiedere l’annullamento di un atto dell’Unione che potrebbe, di per sé, causare un danno alla sua reputazione, ovvero aggravare un siffatto danno preesistente.

33

Pertanto, l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio non può essere accolta.

34

Nei limiti in cui, in secondo luogo, la Commissione eccepisce l’irricevibilità dell’impugnazione con la motivazione che le ricorrenti chiederebbero un mero riesame dei motivi e degli argomenti già invocati dinanzi al Tribunale, occorre ricordare che, qualora un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nel corso di un’impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse, così, basare l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento di impugnazione sarebbe privato di una parte di significato (sentenze del 19 gennaio 2017, Commissione/Total e Elf Aquitaine, C‑351/15 P, EU:C:2017:27, punto 31 nonché giurisprudenza ivi citata, e del 17 maggio 2017, Portogallo/Commissione, C‑337/16 P, EU:C:2017:381, punto 20).

35

Nella specie, l’impugnazione, considerata nel suo complesso, identifica con sufficiente precisione i punti della sentenza impugnata criticati nonché i motivi per i quali questi sarebbero, secondo le ricorrenti, viziati da errori di diritto, e non si limita a una mera ripetizione o riproduzione degli argomenti come suggerito dalla Commissione, consentendo, di conseguenza, alla Corte di effettuare il suo controllo di legittimità.

36

In tali circostanze, si deve respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nei limiti in cui essa è diretta contro l’impugnazione nel suo complesso.

37

Ciò premesso, tale constatazione non pregiudica in nulla l’esame della ricevibilità di taluni motivi presi separatamente (sentenze del 14 giugno 2016, Marchiani/Parlamento, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, punto 34, e del 4 maggio 2017, RFA International/Commissione, C‑239/15 P, non pubblicata, EU:C:2017:337, punto 20).

Nel merito

38

Le ricorrenti deducono nove motivi a sostegno della loro impugnazione.

39

I primi cinque motivi vertono su errori di diritto commessi dal Tribunale nell’ambito dell’esame dei motivi invocati a sostegno dell’eccezione di illegittimità sollevata nella causa T‑87/14 e diretta contro gli atti controversi di ottobre 2013, tramite i quali il Consiglio ha modificato i criteri di inserimento negli elenchi delle persone e delle entità assoggettate a congelamento dei beni.

40

I quattro ultimi motivi dell’impugnazione sono volti a contestare l’esame da parte del Tribunale dei motivi di annullamento degli atti controversi di novembre 2013, invocati nella stessa causa, tramite i quali il Consiglio ha reinserito il nominativo delle ricorrenti negli elenchi controversi, sulla base, da un lato, per quanto riguarda l’IRISL, del criterio di inserimento di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2013/497, e all’articolo 23, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 267/2012, come modificato dal regolamento n. 971/2013 [in prosieguo: il «criterio relativo alla violazione della risoluzione 1747 (2007)»] e, dall’altro lato, relativamente alle altre ricorrenti, del criterio di inserimento di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2013/497, e all’articolo 23, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 267/2012, come modificato dal regolamento n. 971/2013 (in prosieguo: il «criterio relativo al collegamento con l’IRISL»).

41

Occorre esaminare, in primo luogo, i motivi secondo e ottavo congiuntamente alle terze parti del primo e del sesto motivo, vertenti su errori di diritto riguardanti le conseguenze della sentenza del 16 settembre 2013, in secondo luogo, la seconda parte del primo motivo, vertente sulla mancata risposta all’argomento secondo cui il Consiglio non aveva fornito alcun motivo oggettivo né giustificazione alla modifica, tramite gli atti controversi di ottobre 2013, dei criteri di inserimento negli elenchi delle persone e delle entità assoggettate a congelamento dei beni, in terzo luogo, i motivi quarto e settimo, vertenti su una violazione dei diritti della difesa, in quarto luogo, i motivi terzo, quinto e nono congiuntamente alla prima parte del primo motivo e alla seconda parte del sesto motivo, vertenti su una violazione del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali nonché su un errore di diritto del Tribunale per aver dichiarato che il Consiglio non era incorso in sviamento di potere e, in ultimo luogo, la prima parte del sesto motivo, vertente su errori di diritto del Tribunale per non aver accertato che il Consiglio aveva commesso numerosi errori manifesti di valutazione.

Sui motivi secondo e ottavo nonché sulle terze parti del primo e del sesto motivo

– Argomenti delle parti

42

Con i loro motivi secondo e ottavo, nonché con le terze parti dei loro motivi primo e sesto, le ricorrenti fanno valere, in sostanza, che il Tribunale ha ritenuto, erroneamente, che, a seguito della sentenza del 16 settembre 2013, passata in giudicato, il Consiglio potesse adottare gli atti controversi di ottobre 2013 e di novembre 2013, senza violare il principio dell’autorità di cosa giudicata, i principi di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto, il principio ne bis in idem o il diritto a un ricorso effettivo sancito all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). La sola giustificazione degli atti controversi di ottobre 2013 sarebbe di eludere tale sentenza.

43

Le ricorrenti ritengono che tali principi ostassero a che il Consiglio riformulasse i criteri di inserimento per reinserirle negli elenchi controversi, in mancanza di cambiamento dei fatti o di nuovi elementi di prova e sebbene la sentenza del 16 settembre 2013 avesse stabilito l’assenza di collegamento tra il divieto di trasferimento di armi previsto al punto 5 della risoluzione 1747 (2007) e la proliferazione nucleare e avesse escluso il criterio di inserimento riguardante le entità legate all’IRISL. Orbene, il reinserimento dell’IRISL sarebbe fondato sulle stesse affermazioni alla base del suo inserimento iniziale, annullato con la sentenza del 16 settembre 2013, relative ad asserite violazioni della risoluzione 1747 (2007) commesse nel 2009. Il Tribunale si sarebbe limitato ad affermare che tali fatti erano sufficientemente recenti.

44

Le ricorrenti aggiungono che la possibilità di reinserire una persona o un’entità in un elenco di persone e di entità assoggettate al congelamento dei beni, dopo l’annullamento di un primo inserimento, non conferirebbe al Consiglio un potere assoluto e illimitato di reinserimento sulla base dei medesimi fatti, qualificati diversamente. I punti da 186 a 189 della sentenza impugnata sarebbero quindi erronei. Un’interpretazione diversa non farebbe altro che «prolungare oltre misura» la controversia e svuoterebbe del suo significato il diritto a un ricorso effettivo.

45

Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, contesta l’argomentazione delle ricorrenti.

– Giudizio della Corte

46

Innanzitutto, come ricordato a giusto titolo dal Tribunale al punto 183 della sentenza impugnata, le sentenze di annullamento pronunciate dai giudici dell’Unione godono, una volta divenute definitive, dell’autorità di cosa giudicata. Quest’ultima ricopre non soltanto il dispositivo della sentenza di annullamento, ma anche i motivi che ne costituiscono il sostegno necessario, e ne sono pertanto inseparabili (sentenze del 29 novembre 2018, National Iranian Tanker Company/Consiglio, C‑600/16 P, EU:C:2018:966, punto 42, nonché del 29 novembre 2018, Bank Tejarat/Consiglio, C‑248/17 P, EU:C:2018:967, punto 70).

47

Inoltre, per giurisprudenza costante, l’autorità di cosa giudicata riguarda unicamente i punti di fatto e di diritto effettivamente o necessariamente decisi da una pronuncia giudiziale (sentenze del 29 marzo 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, C‑352/09 P, EU:C:2011:191, punto 123, nonché del 13 settembre 2017, Pappalardo e a./Commissione, C‑350/16 P, EU:C:2017:672, punto 37), come risulta dal punto 184 della sentenza impugnata.

48

Nella specie, come constatato giustamente dal Tribunale al punto 185 della sentenza impugnata, occorre rilevare che, nella sentenza del 16 settembre 2013, il Tribunale ha annullato l’inserimento iniziale dell’IRISL dopo aver rilevato, da un lato, ai punti 38 e 39 di tale sentenza, che la motivazione di detto inserimento riguardante l’aiuto fornito a una persona o a un’entità designata per violare le risoluzioni del Consiglio di sicurezza era insufficiente e, dall’altro lato, ai punti 58 e 66 della stessa sentenza, che il Consiglio non aveva dimostrato che, avendo trasportato, per tre volte, materiale militare in violazione del divieto previsto al punto 5 della risoluzione 1747 (2007), l’IRISL avesse apportato un sostegno alla proliferazione nucleare. Così facendo, il Tribunale non ha tuttavia rimesso in discussione l’esattezza di tali tre episodi né le relative prove.

49

Per contro, come risulta altresì a giusto titolo dai punti 80, 186 e 187 della sentenza impugnata, il Tribunale, nella sentenza del 16 settembre 2013, non si era pronunciato né sulla validità dei criteri di inserimento sulla base dei quali si fondava l’inserimento iniziale dell’IRISL, vertenti sul sostegno alla proliferazione nucleare e sull’aiuto fornito a una persona o a un’entità designata per violare le risoluzioni del Consiglio di sicurezza né, in ipotesi, sulla questione se l’inserimento dell’IRISL fosse giustificato sulla base del criterio relativo alla violazione della risoluzione 1747 (2007).

50

Per quanto riguarda le ricorrenti diverse dall’IRISL, emerge altrettanto correttamente dal punto 188 della sentenza impugnata che, nella sentenza del 16 settembre 2013, il Tribunale si era limitato a constatare che la circostanza che queste fossero detenute o controllate dall’IRISL o che agissero per suo conto non giustificava l’adozione o il mantenimento delle misure restrittive che le riguardavano, in quanto l’IRISL stessa non era stata validamente inserita negli elenchi delle persone e delle entità assoggettate a congelamento dei beni, senza esaminare la legittimità dei criteri sulla base dei quali si basava il loro inserimento, né se esse soddisfacessero tali criteri.

51

Orbene, come constatato dall’avvocato generale al paragrafo 106 delle sue conclusioni, dalle constatazioni del Tribunale nella sentenza del 16 settembre 2013, ricordate ai punti da 48 a 50 della presente sentenza, alle quali si ricollega l’autorità di cosa giudicata secondo la giurisprudenza citata ai punti 46 e 47 della presente sentenza, non risulta che il Consiglio, nell’ambito delle misure adottate per conformarsi alla sentenza del 16 settembre 2013, non potesse decidere di mantenere i criteri di inserimento esistenti, posti alla base dell’inserimento iniziale delle ricorrenti, né adattarli, nel suo ruolo di legislatore, al fine di perseguire, rafforzando gli strumenti giuridici a sua disposizione a tale scopo, l’obiettivo di esercitare pressioni sulla Repubblica islamica dell’Iran per costringerla a porre fine al suo programma di proliferazione nucleare.

52

A tale riguardo, e come rilevato a giusto titolo dal Tribunale al punto 186 della sentenza impugnata, occorre rilevare che il reinserimento dell’IRISL negli elenchi controversi è fondato su un criterio distinto da quelli in base ai quali essa era stata inserita mediante le decisioni annullate dalla sentenza del 16 settembre 2013 e, pertanto, su un fondamento giuridico differente (v., in tal senso, sentenza del 29 novembre 2018, Bank Tejarat/Consiglio, C‑248/17 P, EU:C:2018:967, punto 74).

53

Peraltro, occorre precisare che la Corte ha già avuto modo di dichiarare che un’illegittimità che vizi atti tramite i quali una persona o un’entità è stata inserita in un elenco di persone e di entità assoggettate al congelamento dei beni, a motivo dell’insufficienza degli elementi forniti dal Consiglio per suffragare la loro base fattuale, non era idonea a impedire a tale istituzione, a seguito di un riesame della situazione della persona o dell’entità interessata, di adottare nuove misure restrittive sulla base di elementi di fatto già esistenti o disponibili (v., in tal senso, sentenze del 29 novembre 2018, National Iranian Tanker Company/Consiglio, C‑600/16 P, EU:C:2018:966, punti 4556, nonché del 29 novembre 2018, Bank Tejarat/Consiglio, C‑248/17 P, EU:C:2018:967, punti 7382).

54

Orbene, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, il reinserimento dell’IRISL negli elenchi controversi, fondato su un criterio distinto da quelli in base ai quali essa era stata inserita fino alla pronuncia della sentenza del 16 settembre 2013, come emerge dai punti 132 e 186 della sentenza impugnata, costituiva esso stesso un elemento nuovo per quanto riguarda la situazione delle altre ricorrenti.

55

In tali circostanze, occorre constatare che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel dichiarare, ai punti 90 e 189 della sentenza impugnata, che l’autorità di cosa giudicata della sentenza del 16 settembre 2013 non ostava all’adozione degli atti controversi di ottobre 2013 e di novembre 2013.

56

Quanto all’argomento delle ricorrenti secondo cui, nella sentenza del 16 settembre 2013, il Tribunale avrebbe stabilito l’assenza di collegamento tra il divieto previsto al punto 5 della risoluzione 1747 (2007) e la proliferazione nucleare, esso deriva da una lettura erronea di tale sentenza, poiché, come risulta dal punto 49 della stessa sentenza, il Tribunale si è limitato a interpretare il criterio di inserimento vertente sul sostegno alla proliferazione nucleare, e ad applicarlo nell’ambito della causa di cui era investito, rilevando, in particolare, che i divieti previsti, rispettivamente, al punto 5 della risoluzione 1747 (2007) e al punto 7 della risoluzione 1737 (2006) sono distinti e non riguardano necessariamente gli stessi beni e le stesse tecnologie in tutte le circostanze. Esso ha proseguito dichiarando, infatti, al punto 52 della medesima sentenza, che gli elementi prodotti dinanzi ad esso non contenevano elementi che suggerissero che i beni interessati dai tre episodi ricordati al punto 48 della presente sentenza fossero, allo stesso tempo, interessati dal divieto relativo al materiale connesso alla proliferazione nucleare, previsto al punto 7 della risoluzione 1737 (2006).

57

Per quanto riguarda il principio di tutela del legittimo affidamento, occorre ricordare, come emerge dal punto 191 della sentenza impugnata, che, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, il diritto di avvalersene spetta a qualsiasi soggetto dell’ordinamento in capo al quale un’istituzione dell’Unione abbia ingenerato fondate aspettative fornendogli precise assicurazioni. Nessuno può invece invocare una violazione di tale principio in mancanza di dette assicurazioni (v., in tal senso, sentenze del 13 settembre 2017, Pappalardo e a./Commissione, C‑350/16 P, EU:C:2017:672, punto 39, nonché del 21 febbraio 2018, Kreuzmayr, C‑628/16, EU:C:2018:84, punto 46).

58

Orbene, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, la sentenza del 16 settembre 2013 non poteva far sorgere un legittimo affidamento in capo alle medesime sul fatto che il Consiglio non potesse, a seguito di tale sentenza, modificare i criteri di inserimento applicabili, o adottare, nel rispetto di detta sentenza, una decisione di reinserimento negli elenchi controversi per il futuro. Ciò men che meno, come emerge dai punti 193 e 194 della sentenza impugnata, in quanto il Tribunale aveva precisato, ai punti 64 e 82 della sentenza del 16 settembre 2013, che il Consiglio poteva, nel suo ruolo di legislatore, adeguare la normativa applicabile per ampliare i casi in cui potevano essere adottate misure restrittive, e che esso disponeva di un termine di due mesi e dieci giorni per porre rimedio alle violazioni accertate, adottando, eventualmente, nuove misure restrittive nei confronti delle ricorrenti. In tali circostanze, e giacché le ricorrenti non forniscono, nella loro impugnazione, nessun ulteriore specifico argomento relativo a un’asserita violazione, da parte del Tribunale, del principio di certezza del diritto, neanche una siffatta violazione può essere accertata.

59

Per quanto riguarda il principio ne bis in idem, garantito dall’articolo 50 della Carta, è sufficiente ricordare che le misure restrittive sono di natura preventiva (v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2011, Afrasiabi e a., C‑72/11, EU:C:2011:874, punto 44, nonché del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 132), di modo che tale principio, il quale riguarda l’avvio di procedimenti e di sanzioni per un reato per il quale una persona è già stata assolta o condannata a seguito di una sentenza penale definitiva, non può essere invocato per contestare la validità di siffatte misure.

60

Ne consegue che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel ritenere, ai punti 90, 196 e 199 della sentenza impugnata, che il Consiglio non abbia violato i principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto nonché il principio ne bis in idem.

61

Infine, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha violato il loro diritto a un ricorso effettivo sancito all’articolo 47 della Carta, non avendo constatato che, in mancanza di nuovi fatti o elementi di prova, il Consiglio non poteva modificare i criteri di inserimento per reinserirle negli elenchi controversi.

62

A tale riguardo, occorre ricordare che detto articolo assicura, nel diritto dell’Unione, la tutela conferita dall’articolo 6, paragrafo 1, e dall’articolo 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950. Detto articolo 47 postula, al primo comma, che ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel suddetto articolo. Tuttavia, il principio di tutela giurisdizionale effettiva non può impedire al Consiglio di reinserire una persona o un’entità negli elenchi di persone e di entità assoggettate a congelamento dei beni, sulla base di motivi diversi da quelli su cui si fondava l’inserimento iniziale o di un motivo identico basato su altri elementi di prova. Infatti, tale principio mira a garantire che un atto lesivo possa essere impugnato dinanzi al giudice, e non già che un nuovo atto lesivo, basato su motivi o elementi di prova differenti, non possa essere adottato (v., in tal senso, sentenza del 29 novembre 2018, National Iranian Tanker Company/Consiglio, C‑600/16 P, EU:C:2018:966, punti 5354). Pertanto e tenuto conto delle considerazioni enunciate ai punti 53 e 54 della presente sentenza, detto principio non ostava all’adozione degli atti controversi di ottobre 2013 e di novembre 2013.

63

Tenuto conto di quanto precede, occorre respingere i motivi secondo e ottavo nonché le terze parti dei motivi primo e sesto.

Sulla seconda parte del primo motivo

– Argomenti delle parti

64

Con la seconda parte del loro primo motivo, le ricorrenti affermano che, nella sentenza impugnata, il Tribunale non ha esaminato la censura da queste sollevata dinanzi ad esso, relativa al fatto che il Consiglio non avrebbe fornito alcun motivo oggettivo né giustificazione alla modifica, tramite gli atti controversi di ottobre 2013, dei criteri di inserimento negli elenchi delle persone e delle entità assoggettate a congelamento dei beni.

65

Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, fa valere che la seconda parte del primo motivo è infondata.

– Giudizio della Corte

66

Nei limiti in cui, con la seconda parte del loro primo motivo, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale non ha risposto al loro argomento secondo il quale i criteri di inserimento non erano ragionevolmente giustificati, è sufficiente rilevare che, ai punti da 65 a 78 della sentenza impugnata, il Tribunale ha fatto valere i motivi per i quali siffatti criteri dovevano, a suo avviso, essere considerati giustificati e proporzionati. Ne consegue che il Tribunale ha risposto a un siffatto argomento.

67

Nei limiti in cui occorre intendere la seconda parte del primo motivo dell’impugnazione come volta a criticare il Tribunale per non aver sollevato d’ufficio la mancanza di motivazione formale degli atti controversi di ottobre 2013, tramite i quali il Consiglio ha modificato i criteri di inserimento negli elenchi delle persone e delle entità assoggettate a congelamento dei beni, occorre rilevare quanto segue.

68

Secondo una giurisprudenza costante, la motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui l’atto promana, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni dei provvedimenti adottati e al giudice competente di esercitare il suo controllo (v., in tal senso, sentenze del 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Consiglio e Paesi Bassi/Al-Aqsa, C‑539/10 P e C‑550/10 P, EU:C:2012:711, punto 138 nonché giurisprudenza ivi citata, e del 15 novembre 2012, Consiglio/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, punto 50).

69

Tuttavia, tale motivazione deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e al contesto nel quale è stato adottato. L’obbligo di motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze concrete, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi addotti e dell’interesse che i destinatari o altre persone che l’atto riguarda direttamente e individualmente possono avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto la sufficienza della motivazione deve essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v., in tal senso, sentenze del 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Consiglio e Paesi Bassi/Al-Aqsa, C‑539/10 P e C‑550/10 P, EU:C:2012:711, punti 139140, nonché dell’8 settembre 2016, Iranian Offshore Engineering & Construction/Consiglio, C‑459/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:646, punto 24).

70

In primo luogo, occorre rilevare che il considerando 2 della decisione 2013/497 recita che i criteri di inserimento negli elenchi delle persone e delle entità assoggettate a congelamento dei beni, che coprono le persone e le entità che hanno assistito persone o entità indicate per eludere o violare le disposizioni delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza o della decisione 2010/413, devono essere regolati in modo da includere persone ed entità che hanno a loro volta eluso o violato tali disposizioni. Tale motivazione è ripresa, in sostanza, al considerando 2 del regolamento n. 971/2013.

71

La giustificazione dell’adozione, da parte del Consiglio, del criterio relativo alla violazione della risoluzione 1747 (2007), che è alla base del reinserimento dell’IRISL negli elenchi controversi, risulta così chiaramente dal testo degli atti controversi di ottobre 2013. Peraltro, come rilevato a giusto titolo dal Tribunale al punto 68 della sentenza impugnata, le norme generali dell’Unione che prevedono l’adozione di misure restrittive devono essere interpretate alla luce del testo e dell’oggetto delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza cui esse danno attuazione (v., in tal senso, sentenze del 3 settembre 2008, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, C‑402/05 P e C‑415/05 P, EU:C:2008:461, punto 297, nonché del 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Consiglio, C‑548/09 P, EU:C:2011:735, punto 104).

72

In secondo luogo, si deve rilevare, innanzitutto, che, ai suoi considerando 1 e 3, la decisione 2013/497 si riferisce alla decisione 2010/413 che essa modifica, la quale prevedeva già, al suo articolo 20, paragrafo 1, lettera b), il congelamento dei capitali delle persone e delle entità possedute o controllate dall’IRISL o che agivano per suo conto.

73

Parimenti, il regolamento n. 971/2013 riguarda non soltanto tali decisioni, ma anche il regolamento n. 267/2012 che esso modifica, di cui anche l’articolo 23, paragrafo 2, lettera e), prevedeva parimenti già il congelamento dei capitali di siffatte persone e entità. Tale regolamento n. 267/2012 ha sostituito il regolamento n. 961/2010, attuando la decisione 2010/413 e prevedendo, al suo articolo 16, il congelamento dei capitali delle persone e delle entità possedute o controllate dall’IRISL.

74

Poi, ai considerando 4 e 5, la decisione 2010/413 si riferisce all’adozione, da parte del Consiglio di sicurezza, della risoluzione 1929 (2010) nonché alla dichiarazione del 17 giugno 2010, con la quale il Consiglio europeo ha espressamente invitato il Consiglio ad adottare misure che attuino quelle previste nella risoluzione 1929 (2010) nonché «misure di accompagnamento». Tali misure dovrebbero riguardare il settore iraniano dei trasporti, ivi compresa «la società IRISL e le sue società controllate».

75

Peraltro, i considerando 7 e 8 della decisione 2010/413 recitano che la risoluzione 1929 (2010) ha esteso le restrizioni finanziarie e sui viaggi imposte dalla risoluzione 1737 (2006) a entità dell’IRISL e che, conformemente alla dichiarazione del 17 giugno 2010, il congelamento dei capitali doveva essere applicato nei confronti di altre persone e entità designate dal Consiglio di sicurezza, usando gli stessi criteri. Il regolamento n. 961/2010 si riferiva, parimenti, alla decisione 2010/413, alla risoluzione 1929 (2010) e alla dichiarazione del 17 giugno 2010.

76

In considerazione di tali elementi, la giustificazione dell’adozione, da parte del Consiglio, di disposizioni che prevedono il congelamento dei capitali delle società controllate dell’IRISL e, più ampiamente, delle persone e delle entità a esso collegate al fine di garantire l’efficacia delle misure restrittive che la riguardano e quindi evitare un’eventuale elusione per il loro tramite, attraverso la decisione 2010/413 e il regolamento n. 961/2010, risulta in modo chiaro, comprensibile e non equivoco da tali atti, alla luce del loro contesto storico nonché dell’insieme delle norme che disciplinano le misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran.

77

Tale contesto ben conosciuto dalle ricorrenti, nonché tale insieme di norme, hanno quindi consentito loro di comprendere la giustificazione di dette disposizioni e al Tribunale di esercitare il suo controllo.

78

In tali circostanze, si deve giungere alla conclusione che gli atti controversi di ottobre 2013 motivano a sufficienza di diritto il mantenimento del criterio di inserimento prevedendo il congelamento dei capitali delle entità possedute o controllate dall’IRISL o che agivano per suo conto nonché il suo ampliamento alle entità che forniscono all’IRISL servizi assicurativi o altri servizi essenziali.

79

Da quanto precede risulta che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel non sollevare d’ufficio il difetto di motivazione degli atti controversi di ottobre 2013.

80

Ne consegue che la seconda parte del primo motivo deve essere respinta.

Sui motivi quarto e settimo

– Argomenti delle parti

81

Con i loro motivi quarto e settimo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che i loro diritti della difesa fossero stati rispettati in occasione dell’adozione degli atti controversi di ottobre 2013 e di novembre 2013. In primo luogo, le ricorrenti fanno valere che, poiché il criterio relativo al collegamento con l’IRISL menzionava espressamente tale entità, esso doveva essere considerato come un criterio ad hominem, di modo che il Consiglio aveva l’obbligo di informarle delle modifiche che intendeva effettuare e di permettere loro di presentare osservazioni. In secondo luogo, esse affermano che il Consiglio non aveva preso in considerazione le osservazioni dell’IRISL prima di decidere il suo reinserimento e che esso le ha reinserite negli elenchi controversi prima di rispondere alle loro osservazioni e di fornire loro i documenti che giustificavano tale reinserimento.

82

Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, contesta la fondatezza dei motivi quarto e settimo.

– Giudizio della Corte

83

In primo luogo, occorre ricordare che, per quanto riguarda le misure restrittive di portata individuale, il rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva postula, in particolare, che l’autorità competente dell’Unione comunichi alla persona interessata gli elementi a suo carico di cui tale autorità dispone per fondare la sua decisione (sentenza del 28 marzo 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 121 e giurisprudenza ivi citata).

84

Nella specie, tuttavia, le ricorrenti non contestano che il criterio relativo al collegamento con l’IRISL, risultante dagli atti controversi di ottobre 2013, costituisca un atto di portata generale, come ricordato giustamente dal Tribunale al punto 97 della sentenza impugnata, giacché esso definisce in modo oggettivo e astratto una categoria di persone e di entità, diverse dall’IRISL stessa, a cui possono applicarsi misure restrittive, né che le ricorrenti diverse dall’IRISL siano individualmente contemplate da tale criterio.

85

In tali circostanze, il Consiglio non era tenuto a comunicare gli elementi di cui disponeva alle ricorrenti diverse dall’IRISL prima di adottare il criterio relativo al collegamento con l’IRISL.

86

Quanto all’IRISL stessa, si deve rilevare che detto criterio non consente l’adozione di misure restrittive individuali nei suoi confronti, di modo che il carattere ad hominem da essa invocato riguardante tale medesimo criterio non fa sorgere l’obbligo, a carico del Consiglio, di applicare la giurisprudenza citata al punto 83 della presente sentenza. Occorre rilevare che, comunque, la normativa precedente agli atti controversi di ottobre 2013 prevedeva già un siffatto criterio ad hominem nei suoi riguardi, di modo che la mancanza di informazioni relative alla modifica di cui trattasi non le ha arrecato pregiudizio e, in particolare, non l’ha privata di ogni possibilità di rivolgersi al Consiglio per far valere il proprio punto di vista riguardo alla natura individuale di tale criterio, eventualmente a seguito della pronuncia della sentenza del 16 settembre 2013.

87

In tali circostanze, si deve ritenere che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel concludere per l’insussistenza di violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti in occasione dell’adozione degli atti in parola.

88

In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel constatare, ai punti da 173 a 181 della sentenza impugnata, che il Consiglio non aveva violato i loro diritti della difesa in occasione del loro reinserimento negli elenchi controversi, occorre ricordare che, nel caso di una decisione successiva di congelamento dei capitali, in forza della quale è mantenuto il nome di una persona o di un’entità già figurante nell’elenco delle persone e delle entità i cui capitali sono congelati, l’adozione di una decisione di questo genere, in linea di principio, deve essere preceduta dalla comunicazione degli elementi a carico del destinatario e a detta persona o entità deve essere conferita l’opportunità di essere previamente ascoltata (v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2011, Francia/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, punto 62, e del 7 aprile 2016, Central Bank of Iran/Consiglio, C‑266/15 P, EU:C:2016:208, punto 32).

89

Qualora siano state comunicate informazioni sufficientemente precise, che consentano alla persona interessata di far conoscere utilmente il suo punto di vista sugli elementi presi in considerazione a suo carico dal Consiglio, il principio del rispetto dei diritti della difesa non implica l’obbligo per quest’ultimo di concedere spontaneamente l’accesso ai documenti contenuti nel suo fascicolo. È soltanto su richiesta della parte interessata che il Consiglio è tenuto a dare accesso a tutti i documenti amministrativi non riservati relativi alla misura di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Consiglio, C‑548/09 P, EU:C:2011:735, punto 92, nonché del 28 luglio 2016, Tomana e a./Consiglio e Commissione, C‑330/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:601, punto 66).

90

Occorre altresì precisare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il diritto di essere ascoltato prima dell’adozione di atti che mantengono misure restrittive nei confronti di persone o di entità già oggetto di tali misure si impone quando il Consiglio ha preso in considerazione nuovi elementi a carico di tali persone o di dette entità e non quando un siffatto mantenimento è fondato sui medesimi motivi che hanno giustificato l’adozione dell’atto iniziale che imponeva le misure restrittive di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2011, Francia/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, punto 63, nonché del 28 luglio 2016, Tomana e a./Consiglio e Commissione, C‑330/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:601, punto 67).

91

Nella specie, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 190 delle sue conclusioni, il momento rilevante per valutare se il Consiglio abbia rispettato il diritto delle ricorrenti di essere ascoltate costituisce la data in cui esso le ha reinserite negli elenchi controversi, ossia il 26 novembre 2013. Orbene, come risulta dai punti da 173 a 175 della sentenza impugnata, il Consiglio ha comunicato alle ricorrenti i motivi del reinserimento che esso intendeva effettuare, con lettere del 22 o del 30 ottobre 2013, i quali si basavano sugli stessi elementi di fatto ed erano in sostanza identici a quelli che figuravano nelle decisioni di inserimento iniziale adottate nel 2010, di modo che si trattava di elementi da esse già conosciuti. Peraltro, dai punti da 176 a 180 della sentenza impugnata risulta che, con lettere del 15 o del 19 novembre 2013, le ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni su tali elementi, prima dell’adozione degli atti controversi di novembre 2013, alle quali il Consiglio ha risposto il 27 novembre 2013 comunicando loro i documenti del suo fascicolo.

92

Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 193 delle sue conclusioni, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, il Consiglio non è tenuto a rispondere alle osservazioni presentate dalla persona o dall’entità interessata prima dell’adozione delle misure restrittive previste. Infatti, l’invio di una siffatta risposta, una volta sentiti gli interessati, si ricollega alla motivazione dell’atto tramite il quale tali misure sono adottate piuttosto che al rispetto dei diritti della difesa.

93

In tali circostanze, si deve giungere alla conclusione che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel ritenere che il Consiglio non avesse violato i diritti della difesa delle ricorrenti in occasione dell’adozione degli atti controversi di novembre 2013.

94

Ne consegue che il quarto e il settimo motivo devono essere respinti.

Sui motivi terzo, quinto e nono nonché sulla prima parte del primo motivo e sulla seconda parte del sesto motivo

– Argomenti delle parti

95

Con i loro motivi terzo, quinto e nono, nonché con la prima parte del loro primo motivo e con la seconda parte del loro sesto motivo, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha erroneamente ritenuto, da un lato, ai punti 63, 71, 74 e 76 della sentenza impugnata, che gli atti controversi di ottobre 2013 fossero giustificati e proporzionati all’obiettivo della lotta alla proliferazione nucleare in Iran e, dall’altro lato, ai punti da 93 a 95 della sentenza impugnata, che l’adozione di tali atti a loro avviso non conformi a detto obiettivo, a seguito della sentenza del 16 settembre 2013, non costituisse uno sviamento di potere da parte del Consiglio. Inoltre, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere che gli atti controversi di ottobre 2013 e di novembre 2013 non avessero arrecato pregiudizio in modo ingiustificato e sproporzionato ai loro diritti fondamentali, in particolare al diritto di proprietà e al diritto al rispetto della loro reputazione.

96

Le ricorrenti sostengono, innanzitutto, che il criterio relativo alla violazione della risoluzione 1747 (2007) non è adeguato e proporzionato all’obiettivo della lotta alla proliferazione nucleare in Iran, in mancanza di collegamento tra il trasporto di armamenti proibito dal punto 5 di tale risoluzione, le attività dell’entità interessata e la proliferazione nucleare. Ciò varrebbe anche per il criterio relativo al collegamento con l’IRISL, poiché l’inserimento di una società controllata in un elenco di entità assoggettate a congelamento dei beni è giustificata solo quando l’entità controllante ha partecipato alla proliferazione nucleare.

97

Le ricorrenti ritengono, poi, che il ragionamento del Tribunale sia viziato da contraddittorietà. Nel confermare la legittimità di tali criteri senza spiegare come gli stessi siano adeguati e proporzionati a tale obiettivo, esso avrebbe ritenuto, erroneamente, ai punti 101 e 102 della sentenza impugnata, che detti criteri non implicassero l’esistenza di un collegamento tra le ricorrenti e la proliferazione nucleare né imponessero al Consiglio di stabilire un siffatto collegamento. Così facendo, il Tribunale avrebbe adottato un’interpretazione troppo ampia di tali stessi criteri.

98

Le ricorrenti aggiungono che il Tribunale non ha neppure analizzato in che modo il loro reinserimento negli elenchi controversi consenta di conseguire detto obiettivo e di esercitare una pressione sulla Repubblica islamica dell’Iran, sebbene l’IRISL, contrariamente a quanto suggerito nella sentenza impugnata, non sia né posseduta, né controllata dal governo iraniano. Esse precisano, infine, che menzionando di nuovo espressamente l’IRISL, il criterio relativo al collegamento con l’IRISL ha fatto apparire questa agli occhi del mondo come un’entità che fornisce il suo sostegno alla proliferazione nucleare, circostanza che avrebbe avuto gravi conseguenze sulla sua reputazione e sui suoi affari.

99

Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, contesta l’argomento delle ricorrenti.

– Giudizio della Corte

100

Nell’ambito dei motivi terzo, quinto e nono nonché della prima parte del primo motivo e della seconda parte del sesto motivo, le ricorrenti sostengono, in sostanza, in primo luogo, che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il pregiudizio al loro diritto fondamentale alla proprietà e al diritto al rispetto della loro reputazione al quale gli atti controversi di ottobre 2013 e di novembre 2013 potevano dar luogo fosse proporzionato e che la formulazione del criterio relativo alla violazione della risoluzione 1747 (2007) e del criterio relativo al collegamento con l’IRISL rispettasse altresì il principio di proporzionalità, fondandosi sulla stessa argomentazione.

101

Innanzitutto, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti da quest’ultima devono essere previste dalla legge, rispettare il loro contenuto essenziale e, nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni a detti diritti e libertà solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

102

Così, come giustamente ricordato dal Tribunale ai punti 204 e 205 della sentenza impugnata, il diritto di proprietà sancito all’articolo 17 della Carta non è una prerogativa assoluta. Inoltre, il principio di proporzionalità esige che gli strumenti istituiti da una disposizione di diritto dell’Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non eccedano quanto è necessario per raggiungerli (sentenze del 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Consiglio e Paesi Bassi/Al-Aqsa,C‑539/10 P e C‑550/10 P, EU:C:2012:711, punto 122 nonché giurisprudenza ivi citata, e del 29 novembre 2018, National Iranian Tanker Company/Consiglio, C‑600/16 P, EU:C:2018:966, punto 76).

103

Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale del rispetto del principio di proporzionalità, la Corte ha riconosciuto un ampio potere discrezionale al legislatore dell’Unione, come altresì indicato giustamente dal Tribunale al punto 62 della sentenza impugnata, nei settori che implicano, da parte del medesimo, scelte di natura politica, economica e sociale, in cui deve effettuare valutazioni complesse. Essa ne ha dedotto che solo la manifesta inidoneità di un provvedimento adottato in tale ambito, in relazione allo scopo che l’istituzione competente intende perseguire, può inficiare la legittimità di tale provvedimento (sentenza del 28 novembre 2013, Consiglio/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, punto 120 nonché giurisprudenza ivi citata).

104

Riguardo all’obiettivo perseguito dal Consiglio nell’adottare gli atti controversi di ottobre 2013 e di novembre 2013, i quali hanno modificato la decisione 2010/413 e il regolamento n. 267/2012, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che tale decisione e detto regolamento hanno per obiettivo di impedire la proliferazione nucleare e di esercitare così una pressione sulla Repubblica islamica dell’Iran affinché ponga fine alle attività in questione. Tale obiettivo, che si colloca nel contesto più ampio degli sforzi volti al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, è legittimo (sentenza del 29 novembre 2018, National Iranian Tanker Company/Consiglio, C‑600/16 P, EU:C:2018:966, punto 77 nonché giurisprudenza ivi citata).

105

Poi, quanto all’idoneità degli atti controversi di ottobre 2013 e di novembre 2013 a realizzare detto obiettivo, occorre rilevare, per quanto riguarda il criterio relativo alla violazione della risoluzione 1747 (2007), che, come sostenuto dal Consiglio, da tale risoluzione risulta che il Consiglio di sicurezza ha considerato il divieto di trasferimento di armi dall’Iran previsto al suo punto 5 come rispondente all’obiettivo di garantire che il programma nucleare iraniano serva esclusivamente per fini pacifici e ad ostacolare la messa a punto, da parte della Repubblica islamica dell’Iran, di tecnologie sensibili a sostegno dei suoi programmi nucleari e missilistici.

106

Come osservato dall’avvocato generale ai paragrafi 76 e 77 delle sue conclusioni, i proventi del commercio di armi possono fornire al governo iraniano, direttamente o indirettamente, risorse o strutture di vario genere in grado di consentirgli di perseguire le attività di proliferazione nucleare nonché essere sviati a tal fine.

107

In tali circostanze, il criterio relativo alla violazione della risoluzione 1747 (2007) consente di considerare i comportamenti di persone e di entità che possono favorire le attività di proliferazione nucleare in Iran, anche se tali persone e entità non hanno alcun collegamento, diretto o indiretto, con la proliferazione nucleare e non sono coinvolte in tali attività, come rilevato a giusto titolo dal Tribunale ai punti 101 e 102 della sentenza impugnata, di modo che tale criterio appare adeguato a realizzare l’obiettivo menzionato al punto 104 della presente sentenza.

108

Per quanto riguarda il carattere necessario di detto criterio, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, il fatto che esso permetta l’adozione di misure di congelamento di capitali in mancanza di collegamento tra le persone o entità interessate e la proliferazione nucleare non può indurre a ritenere che tali misure eccedano i limiti di quanto necessario al conseguimento di tale obiettivo, poiché la Corte ha già avuto modo di dichiarare che un criterio di inserimento, come quello del sostegno al governo iraniano, che permetta di considerare attività proprie della persona o entità interessata che, anche se prive di per sé di qualsiasi collegamento diretto o indiretto con la proliferazione nucleare, siano tuttavia idonee a favorirla, non appariva eccedesse i limiti di quanto necessario al conseguimento di detto obiettivo (v., in tal senso, sentenza del 29 novembre 2018, National Iranian Tanker Company/Consiglio, C‑600/16 P, EU:C:2018:966, punto 78). Occorre altresì sottolineare che il grande numero di risoluzioni del Consiglio di sicurezza, nonché le differenti misure dell’Unione progressivamente adottate, riflettono la necessità di ampliare la gamma delle misure restrittive destinate a raggiungere tale stesso obiettivo.

109

Quanto alla portata del criterio relativo al collegamento con l’IRISL, occorre rilevare che esso si inserisce in un contesto giuridico chiaramente delimitato dagli obiettivi perseguiti dalla normativa che disciplina le misure restrittive nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran.

110

A tale riguardo, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che qualora i capitali di un’entità sostenitrice del governo iraniano siano congelati, sussiste un rischio non trascurabile che questa eserciti una pressione sulle entità da essa possedute o controllate, al fine di eludere gli effetti delle misure che la riguardano, cosicché il congelamento dei capitali di tali entità è necessario e appropriato al fine di garantire l’efficacia delle misure adottate ed assicurare che tali misure non vengano eluse (v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2016, NIOC e a./Consiglio, C‑595/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:721, punto 89 nonché giurisprudenza ivi citata).

111

Tale criterio definisce così in modo oggettivo una categoria circoscritta di persone e di entità che, a causa dei collegamenti che le legano all’IRISL, potrebbero facilitare l’elusione delle misure restrittive che riguardano quest’ultima e, di conseguenza, compromettere l’obiettivo ricordato al punto 104 della presente sentenza, di impedire la proliferazione nucleare e di esercitare così una pressione sulla Repubblica islamica dell’Iran, indipendentemente da un eventuale coinvolgimento di tali persone ed entità nelle attività di proliferazione nucleare, e non appare, pertanto eccedere manifestamente i limiti di quanto è necessario al conseguimento di tale obiettivo.

112

Occorre aggiungere che, alla luce delle considerazioni esposte ai punti da 106 a 111 della presente sentenza, deve essere respinto l’argomento delle ricorrenti secondo cui il Tribunale avrebbe viziato il suo ragionamento di contraddittorietà nel considerare che il criterio relativo alla violazione della risoluzione 1747 (2007) e il criterio relativo al collegamento con l’IRISL, benché giustificati e proporzionati a tale obiettivo, non richiedessero di stabilire un collegamento tra la persona o l’entità interessata e la proliferazione nucleare. Così facendo, il Tribunale non ha accolto un’interpretazione eccessivamente ampia di tali criteri e il suo ragionamento non è viziato da contraddittorietà.

113

Per quanto riguarda, inoltre, l’asserito pregiudizio alla reputazione delle ricorrenti, il Tribunale non ha commesso errori di diritto nemmeno nell’indicare, al punto 209 della sentenza impugnata, che il Consiglio non affermava che esse erano coinvolte direttamente nella proliferazione nucleare, di modo che esse non erano associate individualmente a condotte che presentino un rischio per la pace e per la sicurezza internazionale e che il pregiudizio alla loro reputazione era necessariamente minore rispetto al caso in cui il loro reinserimento negli elenchi controversi fosse stato fondato su un motivo del genere. Quanto al criterio relativo al collegamento con l’IRISL, neppure esso implica che l’IRISL sia personalmente coinvolta nella proliferazione nucleare. Così, non appare che detto pregiudizio ecceda manifestamente quanto è necessario in considerazione dell’importanza vitale dell’obiettivo di cui al punto 104 della presente sentenza e della necessità di una definizione chiara e precisa, nei criteri generali che devono presiedere all’inserimento di persone e di entità negli elenchi delle persone e delle entità assoggettate a congelamento dei beni, di tali persone ed entità, ossia, nella specie, dei collegamenti con IRISL che giustificano in quanto tali, qualora dimostrati, un siffatto inserimento.

114

Ne consegue che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto, ai punti 71, 73, da 75 a 77, 103 e 208 della sentenza impugnata, nel ritenere, in sostanza, da un lato, che il criterio relativo alla violazione della risoluzione 1747 (2007) e il criterio relativo al collegamento con l’IRISL dovessero essere considerati come conformi al principio di proporzionalità e nel ritenere, dall’altro lato, che le restrizioni al diritto di proprietà e il pregiudizio alla loro reputazione non apparissero manifestamente sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti.

115

In secondo luogo, le ricorrenti non hanno fornito alcun elemento idoneo a dimostrare uno sviamento di potere commesso dal Consiglio nell’adottare gli atti controversi di ottobre 2013. Secondo la giurisprudenza della Corte, un atto è viziato da sviamento di potere solo se risulta, sulla base di indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, che è stato adottato allo scopo esclusivo, o quantomeno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanze del caso in questione (v., in tal senso, sentenza del 28 marzo 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 135), come opportunamente ricordato dal Tribunale al punto 92 della sentenza impugnata.

116

Orbene, come risulta dai punti da 46 a 63 e da 101 a 114 della presente sentenza, il Tribunale ha dichiarato, a giusto titolo, ai punti da 93 a 95 della sentenza impugnata, che la sentenza del 16 settembre 2013 non ostava all’adozione di tali atti, i quali sono conformi all’obiettivo legittimo di impedire la proliferazione nucleare e di esercitare così una pressione sulla Repubblica islamica dell’Iran affinché essa ponga fine alle attività di proliferazione nucleare, di modo che esso ha correttamente respinto il motivo vertente su un siffatto sviamento.

117

Ne consegue che i motivi terzo, quinto e nono nonché la prima parte del primo motivo e la seconda parte del sesto motivo devono essere respinti.

Sulla prima parte del sesto motivo

– Argomenti delle parti

118

Nell’ambito della prima parte del loro sesto motivo, le ricorrenti fanno valere in primo luogo che il Tribunale ha omesso, a torto, di constatare errori manifesti di valutazione commessi dal Consiglio in occasione del reinserimento dell’IRISL negli elenchi controversi. La motivazione del Tribunale, ai punti 117 e 131 della sentenza impugnata, fondata sulla constatazione di violazioni effettive della risoluzione 1747 (2007) nel 2009, non sarebbe corretta in punto di fatto. La relazione del comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza per l’anno 2009 su cui si è basato il Consiglio non consentirebbe di ritenere che l’IRISL abbia violato tale risoluzione. Inoltre, il Tribunale non avrebbe attribuito sufficiente importanza, ai punti 120 e 124 della sentenza impugnata, agli elementi di prova e in particolare alle testimonianze prodotte dalle ricorrenti per dimostrare l’assenza di coinvolgimento dell’IRISL nella violazione della risoluzione 1747 (2007).

119

Le ricorrenti sostengono, in secondo luogo, che, ai punti da 136 a 165 della sentenza impugnata, il Tribunale ha omesso di constatare errori di valutazione dei fatti da parte del Consiglio nel ritenere che il reinserimento delle ricorrenti diverse dall’IRISL fosse giustificato sulla base del criterio relativo al collegamento con l’IRISL. Così, il Tribunale si sarebbe limitato, per quanto riguarda la Khazar Shipping Lines, l’IRISL Europe e la Valfajr 8th Shipping Line, ad affermare che il loro reinserimento negli elenchi controversi era giustificato dal fatto che esse erano possedute dall’IRISL, sebbene il Consiglio non avesse esaminato il loro livello di possesso né se fosse plausibile che esse potessero essere soggette a pressioni al fine di eludere le restrizioni imposte all’IRISL, e, per quanto riguarda la Qeshm Marine Services & Engineering e la Marine Information Technology Development, a indicare che si trattava di società controllate dall’IRISL. Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la HDSL e la Safiran Payam Darya Shipping Lines agissero per conto dell’IRISL poiché avevano riacquisito, quali beneficiari effettivi, talune sue navi. Quanto all’Irano Misr Shipping, il Consiglio non avrebbe indicato i servizi da essa forniti né perché fossero essenziali.

120

Il Consiglio e la Commissione ritengono che la prima parte del sesto motivo sia irricevibile e, comunque, infondata.

– Giudizio della Corte

121

Secondo una giurisprudenza costante della Corte, il Tribunale è il solo competente ad accertare e valutare i fatti e, in linea di principio, a esaminare le prove prese in considerazione a sostegno di tali fatti. Infatti, una volta che tali prove siano state acquisite regolarmente, che i principi generali del diritto nonché le norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della prova siano stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale esaminare il valore da attribuire agli elementi che gli sono stati sottoposti. Salvo il caso di snaturamento di tali elementi, tale valutazione non costituisce pertanto una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al sindacato della Corte (sentenza del 7 aprile 2016, Akhras/Consiglio, C‑193/15 P, EU:C:2016:219, punto 67 e giurisprudenza ivi citata).

122

Nella specie, nei limiti in cui le ricorrenti fanno valere che il reinserimento dell’IRISL, sulla base del criterio relativo alla violazione della risoluzione 1747 (2007), non era giustificato alla luce della relazione del comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza per l’anno 2009 invocato dal Consiglio e delle testimonianze che esse hanno prodotto, occorre constatare che le ricorrenti chiedono in realtà alla Corte di procedere a una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova presentati al Tribunale nonché del valore che doveva essere ad essi attribuito, senza allegare uno snaturamento di tali elementi, il che non è ammissibile in fase di impugnazione. Per tali stessi motivi, è irricevibile la loro argomentazione vertente sulle constatazioni di fatto del Tribunale, esposte ai punti da 136 a 165 della sentenza impugnata, quanto al possesso da parte dell’IRISL della Khazar Shipping Lines, dell’IRISL Europe nonché della Valfajr 8th Shipping Line, al controllo da parte della stessa della Qeshm Marine Services & Engineering e della Marine Information Technology Development, al fatto che la HDSL e la Safiran Payam Darya Shipping Lines agivano per il suo conto e che l’Irano Misr Shipping le forniva servizi essenziali.

123

Ne consegue che la prima parte del sesto motivo deve essere respinta.

124

Dato che tutti i motivi sono stati rigettati, l’impugnazione deve essere respinta integralmente.

Sulle spese

125

A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, quest’ultima statuisce sulle spese.

126

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

127

Poiché il Consiglio ha chiesto la condanna delle ricorrenti alle spese e queste ultime sono rimaste soccombenti nei loro motivi, occorre condannare le ricorrenti a sopportare, oltre alle loro spese, quelle sostenute dal Consiglio.

128

Conformemente all’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la Commissione sopporterà le proprie spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

L’Islamic Republic of Iran Shipping Lines, la Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), la Khazar Shipping Lines, l’IRISL Europe GmbH, la Qeshm Marine Services & Engineering Co., l’Irano Misr Shipping Co., la Safiran Payam Darya Shipping Lines, la Marine Information Technology Development Co., la Rahbaran Omid Darya Ship Management Co., la Hoopad Darya Shipping Agency e la Valfajr 8th Shipping Line Co. sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

 

3)

La Commissione europea sopporta le proprie spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.