SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

31 gennaio 2019 ( *1 )

«Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, nonché articolo 75 – Marchio dell’Unione europea Cystus – Integratori alimentari non per uso medico – Dichiarazione di decadenza parziale – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Percezione del termine «cystus» come un’indicazione descrittiva dell’ingrediente principale dei prodotti interessati – Obbligo di motivazione»

Nella causa C‑194/17 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 13 aprile 2017,

Georgios Pandalis, residente a Glandorf (Germania), rappresentato da A. Franke, Rechtsanwältin,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da S. Hanne e D. Walicka, in qualità di agenti,

convenuto in primo grado,

LR Health & Beauty Systems GmbH, con sede in Ahlen (Germania), rappresentata da N. Weber e L. Thiel, Rechtsanwälte,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Vilaras, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, J. Malenovský, L. Bay Larsen, M. Safjan (relatore) e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: R. Schiano, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 giugno 2018,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 settembre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, il sig. Georgios Pandalis chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 14 febbraio 2017, Pandalis/EUIPO – LR Health & Beauty Systems (Cystus) (T‑15/16, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2017:75), con la quale il Tribunale ha respinto il suo ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 30 ottobre 2015 (procedimento R 2839/2014-1), relativa ad un procedimento di decadenza tra la LR Health & Beauty Systems e il sig. Pandalis (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto normativo

Regolamento (CE) n. 207/2009

2

L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell’Unione europea] (GU 2009, L 78, pag. 1), intitolato «Impedimenti assoluti alla registrazione», prevede, al paragrafo 1, lettera c), quanto segue:

«Sono esclusi dalla registrazione:

(…)

c)

i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio».

3

L’articolo 51 del medesimo regolamento, intitolato «Motivi di decadenza», prevede quanto segue:

«1.   Il titolare del marchio [dell’Unione europea] è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all’[EUIPO] o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione:

a)

se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nell’[Unione europea] per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione (…);

(…)

2.   Se la causa di decadenza sussiste solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio [dell’Unione europea] è registrato, il titolare decade dai suoi diritti soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi».

4

L’articolo 64 del suddetto regolamento, rubricato «Decisione sul ricorso», al suo paragrafo 1 enuncia quanto segue:

«In seguito all’esame sul merito del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso. Essa può esercitare le competenze dell’organo che ha emesso la decisione impugnata, oppure rinviare l’istanza a detto organo per la prosecuzione della procedura».

5

L’articolo 75 del medesimo regolamento, dal titolo «Motivazione delle decisioni», è redatto come segue:

«Le decisioni dell’[EUIPO] sono motivate. Esse devono essere fondate esclusivamente su motivi in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni».

Direttiva 2002/46/CE

6

L’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU 2002, L 183, pag. 51), dispone quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a)

“integratori alimentari”: i prodotti alimentari destinati ad integrare la dieta normale e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, sia monocomposti che pluricomposti, in forme di dosaggio, vale a dire in forme di commercializzazione quali capsule, pastiglie, compresse, pillole e simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili, di liquidi e polveri destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari».

7

L’articolo 6 di tale direttiva prevede quanto segue:

«1.   Per l’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/13/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU 2000, L 109, pag. 29) i prodotti oggetto della presente direttiva sono commercializzati con la denominazione “integratore alimentare”.

2.   L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità del prodotto non attribuiscono agli integratori alimentari proprietà terapeutiche né capacità di prevenzione o cura delle malattie umane né fanno altrimenti riferimento a simili proprietà.

3.   Fermo restando il disposto della direttiva [2000/13], l’etichettatura reca i seguenti elementi obbligatori:

a)

il nome delle categorie di sostanze nutritive o altre sostanze che caratterizzano il prodotto o una indicazione relativa alla natura di tali sostanze;

b)

la dose di prodotto raccomandata per l’assunzione giornaliera;

c)

un’avvertenza a non eccedere le dosi giornaliere raccomandate;

d)

l’indicazione che gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituto di una dieta variata;

e)

l’indicazione che i prodotti devono essere tenuti fuori della portata dei bambini piccoli».

Fatti

8

Il 10 agosto 1999, il ricorrente, il sig. Pandalis, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’EUIPO. Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo Cystus (in prosieguo: il «marchio di cui trattasi»).

9

I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano, segnatamente, nella classe 30 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato (in prosieguo: l’«Accordo di Nizza»), e corrispondono alla seguente descrizione: «Integratori alimentari non medicinali».

10

Il marchio di cui trattasi è stato registrato il 5 gennaio 2004, con il numero 1273 119.

11

Il 3 settembre 2013, la LR Health & Beauty Systems GmbH, ha presentato una domanda di decadenza del marchio di cui trattasi per tutti i prodotti registrati, a norma dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, per il motivo che tale marchio non avrebbe formato oggetto di un uso effettivo durante un periodo ininterrotto di cinque anni.

12

Il 12 settembre 2014, la divisione di annullamento dell’EUIPO (in prosieguo: la «divisione di annullamento») ha dichiarato il ricorrente decaduto dai suoi diritti per una parte dei prodotti registrati, tra i quali in particolare gli «integratori alimentari non medicinali», rientranti nella classe 30 dell’Accordo di Nizza.

13

Il 30 ottobre 2015, con la decisione controversa, la prima commissione di ricorso dell’EUIPO (in prosieguo: la «commissione di ricorso») ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente contro tale decisione della divisione di annullamento. In particolare, in primo luogo, essa ha constatato che il ricorrente non aveva fatto uso del termine «cystus» come marchio dell’Unione europea, vale a dire per indicare l’origine commerciale dei suoi prodotti, ma ne aveva fatto un uso descrittivo diretto a indicare che i prodotti in questione contenevano estratti dalle varietà vegetale Cistus Incanus L. quale principio attivo fondamentale. A tal riguardo, l’uso parziale del simbolo «®» e il fatto di scrivere il termine «cystus» con la lettera «y» non sarebbero sufficienti per concludere che si tratta di un uso come marchio dell’Unione europea.

14

In secondo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto che il ricorrente non avesse mai prodotto prove concrete e oggettive dell’uso del marchio di cui trattasi per gli «integratori alimentari non medicinali», rientranti nella classe 30 dell’Accordo di Nizza. Infatti, da un lato, non sarebbe stato dimostrato che il termine «cystus» sia stato utilizzato come marchio per i prodotti Pilots Friend Immunizer®, Immun44® Saft e Immun44® Kapseln. Dall’altro lato, non è stato dimostrato che le pastiglie, le pastiglie per la gola, il decotto, la soluzione per i gargarismi e le compresse antinfettive (in prosieguo: gli «altri prodotti Cystus»), siano compresi nella categoria dei prodotti descritti come «integratori alimentari non medicinali», rientranti nella citata classe 30. Pertanto, la commissione di ricorso ha ritenuto, in sostanza, che gli esempi di uso del termine «cystus» relativi a tali prodotti non dimostrassero un uso effettivo del marchio di cui trattasi per i prodotti per i quali esso era stato registrato.

15

La commissione di ricorso ha quindi concluso che il marchio di cui trattasi non era stato oggetto di un uso effettivo nell’Unione europea durante il periodo di riferimento.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

16

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 gennaio 2016, il ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa.

17

Con il suo primo motivo, che si articolava, in sostanza, in tre parti, il ricorrente ha sostenuto che la commissione di ricorso aveva violato l’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, letto in combinato disposto con l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, qualificando il marchio di cui trattasi come indicazione descrittiva, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento.

18

Ai punti da 17 a 20 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto in quanto infondata la prima parte di tale motivo, relativa alla portata dell’esame della commissione di ricorso.

19

Per quanto riguarda la seconda parte di detto motivo, riguardante il diritto del ricorrente di essere ascoltato, il Tribunale ha statuito, ai punti da 23 a 25 della sentenza, che, sebbene il diritto di essere ascoltato, come sancito dall’articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009, si estenda a tutti gli elementi di fatto o di diritto così come agli elementi di prova che costituiscono il fondamento della decisione, tale diritto tuttavia non si applica alla posizione finale che l’amministrazione intende adottare. Pertanto, la commissione di ricorso non sarebbe tenuta ad ascoltare un ricorrente su una valutazione di fatto che rientra nella sua posizione finale. Orbene, nel caso di specie, la commissione di ricorso non si sarebbe mai pronunciata sull’esistenza di impedimenti assoluti alla registrazione né avrebbe rimesso in discussione il carattere distintivo del marchio di cui trattasi. In ogni caso, il ricorrente avrebbe avuto la possibilità di prendere posizione, durante il procedimento, sull’uso effettivo di tale marchio, e anche necessariamente sulla natura di tale uso, con riferimento a tutti i prodotti interessati. Il Tribunale, di conseguenza, ha respinto tale seconda parte in quanto inoperante.

20

Per quanto riguarda la terza parte del primo motivo sollevato, relativa all’errore che la commissione di ricorso avrebbe commesso ritenendo che il termine «cystus» fosse descrittivo con riferimento a tutti i prodotti del ricorrente, il Tribunale ha deciso di esaminare tale parte insieme al terzo motivo del ricorso.

21

Il Tribunale ha respinto, ai punti da 31 a 35 della sentenza impugnata, il secondo motivo, relativo ad uno sviamento di potere commesso dalla commissione di ricorso.

22

A sostegno del suo terzo motivo, che si articolava in due parti, il ricorrente ha sostenuto che la commissione di ricorso aveva violato l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, dichiarando la decadenza del marchio di cui trattasi, quando invece egli aveva dimostrato di averne fatto un uso effettivo e coerente con la sua finalità per gli «integratori alimentari non medicinali», rientranti nella classe 30 dell’Accordo di Nizza.

23

La prima parte di suddetto terzo motivo verteva sulla natura dell’uso del marchio di cui trattasi sulle confezioni dei prodotti Pilots Friend Immunizer®, Immun44® Saft e Immun44® Kapseln.

24

Al punto 42 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che non era stato contestato dalle parti che i prodotti in questione contenevano come principio attivo essenziale estratti della pianta di cui la denominazione scientifica era Cistus Incanus L. e cistus la denominazione latina.

25

Al punto 43 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che, con riferimento al suo contesto, l’uso del termine «cystus» sulle confezioni dei prodotti in questione è percepito dal pubblico come descrittivo dell’ingrediente principale e non come diretto a identificare l’origine commerciale di tali prodotti. In tal modo, dall’espressione «estratto di cystus®» e dall’inclusione dei termini «cystus®052» nell’elenco degli ingredienti del prodotto Immun44 ® Saft risulterebbe chiaramente, in particolare, che il termine «cystus» non designa l’«integratore alimentare non medicinale», rientrante nella classe 30 dell’Accordo di Nizza, e ancor meno la sua origine commerciale, ma solo uno dei suoi ingredienti. I riferimenti frequenti al termine «cystus» sulle confezioni dei prodotti in questione e la loro messa in evidenza non permetterebbero di determinare l’uso di detto termine come marchio dell’Unione europea, quando, come nel caso di specie, il pubblico di riferimento percepirà siffatti riferimenti come descrittivi del principio attivo principale dei prodotti interessati.

26

Al punto 46 della sentenza impugnata, il Tribunale ha aggiunto che il fatto di scrivere il termine «cystus» con la lettera «y» non era sufficiente a dimostrare l’uso come marchio. A tal riguardo, le grafie distorte non contribuirebbero, in genere, a rendere distintivo un segno il cui contenuto era immediatamente inteso come descrittivo. Ciò varrebbe a maggior ragione poiché, nel caso di specie, la commissione di ricorso aveva potuto correttamente rilevare che le lettere «i» e «y» erano spesso usate in modo intercambiabile in parole di origine latina e poiché la lettera «y» poteva essere pronunciata come la lettera «i» in lingua tedesca. Di conseguenza, la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore nel considerare che il pubblico interessato percepisce il termine «cystus» come un’indicazione descrittiva facente riferimento alla denominazione della pianta cistus, e non invece come marchio dell’Unione europea, senza per questo pronunciarsi sulla sussistenza di un impedimento assoluto alla registrazione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.

27

La seconda parte del terzo motivo dedotto verte sulla classificazione degli altri prodotti Cystus. A tal riguardo, il Tribunale ha statuito, al punto 54 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso non aveva affatto classificato tali prodotti come medicinali, prodotti medici rientranti nella classe 5 dell’Accordo di Nizza o come qualsiasi altra categoria, ma si era limitata a constatare che non era stato sufficientemente dimostrato che detti prodotti dovevano essere classificati come «integratori alimentari non medicinali», rientranti nella classe 30 dell’Accordo di Nizza.

28

Dopo aver ricordato, ai punti 55 e 56 della sentenza impugnata, le norme che disciplinano l’onere della prova nell’ambito di un procedimento di decadenza di un marchio dell’Unione europea, il Tribunale ha rilevato, al punto 57 di tale sentenza, che, da un lato, il ricorrente non aveva dimostrato di aver fatto un uso effettivo del marchio di cui trattasi e, dall’altro, che la mera affermazione che i prodotti interessati erano degli «integratori alimentari non medicinali», rientranti nella classe 30 dell’Accordo di Nizza, non era sufficiente.

29

Al punto 58 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che la commissione di ricorso avesse potuto legittimamente considerare che l’inosservanza delle disposizioni della direttiva 2002/46, le quali impongono una serie di indicazioni obbligatorie per la vendita di un prodotto il cui scopo è quello di integrare la dieta normale, costituiva un indizio particolarmente probante contro la qualificazione di «integratori alimentari non medicinali», rientranti nella classe 30 dell’Accordo di Nizza.

30

Il Tribunale ha aggiunto, al punto 59 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso non aveva commesso un errore nemmeno nel considerare che l’esistenza di un codice numerico farmaceutico centrale per gli altri prodotti Cystus, la vendita di tali prodotti in farmacia e, in particolare, il fatto che fosse evidenziato, al momento della loro commercializzazione, la loro capacità di proteggere da influenza e raffreddamento e di essere d’ausilio nel caso di infiammazioni di bocca e gola, costituissero altri indizi probanti supplementari contro la loro qualificazione di «integratori alimentari non medicinali», rientranti nella classe 30 dell’Accordo di Nizza.

31

Poiché i primi tre motivi sono stati tutti respinti, il Tribunale ha respinto il ricorso nella sua interezza.

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

32

Con la sua impugnazione, il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

annullare la decisione controversa;

annullare la decisione della divisione di annullamento del 12 settembre 2014, nella parte in cui ha dichiarato che il titolare del marchio di cui trattasi è decaduto dai suoi diritti per quanto concerne i prodotti, rientranti nella classe 30 dell’Accordo di Nizza, descritti come «integratori alimentari non medicinali»;

rigettare la richiesta di annullamento della LR Health & Beauty Systems contro il marchio di cui trattasi, nella parte in cui si riferisce ai prodotti, rientranti nella classe 30 dell’Accordo di Nizza, descritti come «integratori alimentari non medicinali», e

condannare l’EUIPO alle spese.

33

L’EUIPO chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione, e

condannare il ricorrente alle spese.

34

La LR Health & Beauty Systems chiede che la Corte voglia:

respingere integralmente l’impugnazione, e

condannare il ricorrente alle spese.

Sull’impugnazione

35

A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce, in sostanza, tre motivi, vertenti, il primo, sulla classificazione degli altri prodotti Cystus come «integratori alimentari non medicinali», rientranti nella classe 30 dell’Accordo di Nizza, il secondo, sulla natura dell’uso del termine «cystus» per i prodotti Pilots Friend Immunizer®, Immun44® Saft e Immun44® Kapseln e, il terzo, sul diritto di essere ascoltato dalla commissione di ricorso.

Sul primo motivo

Argomenti delle parti

36

Il primo motivo verte sulla motivazione della sentenza impugnata che figura nei punti da 54 a 59 di quest’ultima. Esso è diviso in due parti.

37

Con la prima parte del primo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso errori di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

38

A tal riguardo, la sentenza impugnata non consentirebbe di sapere la questione se il marchio di cui trattasi sia stato utilizzato per «integratori alimentari non medicinali» o per integratori alimentari in generale. Orbene, gli altri prodotti Cystus, il cui ingrediente principale è il cisto, costituirebbero integratori alimentari, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/46, la quale non opera alcuna distinzione tra integratori alimentari medicinali e integratori alimentari non medicinali.

39

Inoltre, il Tribunale avrebbe snaturato la circostanza che la pubblicità degli altri prodotti Cystus era basata sul potere di protezione da influenza e da raffreddamento di tali prodotti, considerando a torto detta circostanza come un indizio del fatto che tali prodotti non possano rientrare nella categoria «integratori alimentari non medicinali».

40

Inoltre, anche il fatto che il ricorrente non avrebbe eventualmente rispettato le prescrizioni in materia di etichettatura di cui all’articolo 6, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2002/46, sarebbe stato snaturato dal Tribunale. Esso, infatti, lo avrebbe interpretato nel senso che un prodotto non conforme a tali disposizioni non è un integratore alimentare non medicinale. Orbene, l’etichettatura non avrebbe alcun impatto sulla qualificazione degli altri prodotti Cystus come integratori alimentari, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/46.

41

Il Tribunale avrebbe altresì violato l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 nel considerare l’esistenza di un codice numerico farmaceutico centrale per gli altri prodotti Cystus e la vendita di tali prodotti in farmacia come indizi probanti contro la loro qualificazione di «integratori alimentari non medicinali». Orbene, in Germania, l’esistenza di un tale codice numerico farmaceutico non avrebbe alcun rapporto con la questione se un prodotto sia destinato o no a un uso medico.

42

Infine, il Tribunale non avrebbe proceduto a un esame differenziato delle pastiglie commercializzate con il marchio di cui trattasi (in prosieguo: le «pastiglie») al fine di verificare se esse fossero integratori alimentari, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/46.

43

Con la seconda parte del primo motivo, il ricorrente afferma che la sentenza impugnata contiene una motivazione insufficiente nell’ambito della constatazione secondo la quale il marchio di cui trattasi non è stato oggetto di un uso effettivo, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, per gli «integratori alimentari non medicinali».

44

Il ricorrente non potrebbe sapere, infatti, le ragioni per le quali i fatti da lui asseriti e gli elementi di prova forniti non hanno convinto il Tribunale che il marchio di cui trattasi ha formato oggetto di un uso effettivo per «integratori alimentari non medicinali». Inoltre, l’analisi del Tribunale non permetterebbe al ricorrente di sapere a quale categoria appartengono i suoi prodotti.

45

Per di più, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe insufficiente, nei limiti in cui essa non consentirebbe al ricorrente di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha valutato separatamente se il marchio di cui trattasi, per quanto riguarda le pastiglie, sia stato oggetto di un uso effettivo per «integratori alimentari non medicinali».

46

In particolare, le pastiglie non sarebbero state commercializzate con l’indicazione che esse proteggono da influenza e raffreddamento e che sono d’ausilio nel caso di infiammazioni di bocca e gola. Al punto 59 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe tuttavia affermato che tale facoltà costituiva un indizio probante contro la qualificazione degli altri prodotti Cystus come «integratori alimentari non medicinali».

47

L’EUIPO e la LR Health & Beauty Systems concludono per il rigetto del primo motivo di impugnazione.

Giudizio della Corte

48

Nel caso di specie, il ricorrente ha ottenuto la registrazione del marchio di cui trattasi per prodotti descritti come «integratori alimentari non medicinali», rientranti nella classe 30 dell’Accordo di Nizza.

49

Ai punti da 54 a 61 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito che la commissione di ricorso aveva correttamente ritenuto che il ricorrente non avesse dimostrato che gli altri prodotti Cystus potevano essere classificati come «integratori alimentari non medicinali», con la conseguenza che egli non aveva dimostrato che il marchio di cui trattasi era stato oggetto di un uso effettivo nell’Unione, conformemente all’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, per detti prodotti.

50

A sostegno della prima parte del primo motivo di impugnazione, vertente sulla classificazione degli altri prodotti Cystus, il ricorrente sostiene, con la sua prima censura, che questi prodotti sono integratori alimentari, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/46, e che rientrano nella classe 30 dell’Accordo di Nizza.

51

A questo proposito, è sufficiente ricordare che, ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione deve limitarsi alle questioni di diritto. Solo il Tribunale è, dunque, competente ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova. La valutazione dei fatti e degli elementi di prova non costituisce, quindi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione, salvo il caso di snaturamento di tali fatti e di tali elementi (sentenze del 18 dicembre 2008, Les Éditions Albert René/UAMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, punto 68, e del 6 giugno 2018, Apcoa Parking Holdings/EUIPO, C‑32/17 P, non pubblicata, EU:C:2018:396, punto 49).

52

Inoltre, un siffatto snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenza del 18 dicembre 2008, Les Éditions Albert René/UAMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, punto 69, e del 26 ottobre 2016, Westermann Lernspielverlag/EUIPO, C‑482/15 P, EU:C:2016:805, punto 36).

53

Oltre a ciò, in considerazione del carattere eccezionale di un motivo vertente su uno snaturamento dei fatti e degli elementi di prova, l’articolo 256 TFUE, l’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e l’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte impongono, in particolare, al ricorrente di indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e di dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento (sentenza del 22 settembre 2016, Pensa Pharma/EUIPO, C‑442/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:720, punto 21 e giurisprudenza citata).

54

Orbene, si deve constatare che, con le argomentazioni che egli avanza a sostegno di tale prima censura, il ricorrente si limita a contestare le valutazioni di fatto compiute dal Tribunale per giungere alla conclusione che gli altri prodotti Cystus non dovevano essere classificati come «integratori alimentari non medicinali», rientranti nella classe 30 dell’Accordo di Nizza, e mira, in realtà, ad ottenere dalla Corte una nuova valutazione dei fatti.

55

Inoltre, e nei limiti in cui il ricorrente fa valere che la sentenza impugnata si basa su uno snaturamento dei fatti e degli elementi di prova, gli argomenti che egli sviluppa a sostegno di tale domanda non permettono né di individuare gli elementi precisi che il Tribunale avrebbe snaturato né di dimostrare gli errori di valutazione asseritamente commessi da quest’ultimo. Pertanto, tali argomenti non soddisfano i requisiti derivanti dalla giurisprudenza citata al punto 53 della presente sentenza.

56

Di conseguenza, la prima censura dedotta dev’essere respinta in quanto irricevibile.

57

Il ricorrente contesta al Tribunale, nella sua seconda censura, di aver omesso di procedere a un esame differenziato relativo alle pastiglie, nella misura in cui, al punto 59 della sentenza impugnata, esso ha considerato, in maniera generale, che, al momento della commercializzazione degli altri prodotti Cystus, questi ultimi erano presentati come aventi benefici per la salute, il che costituiva un indizio probante contro la loro qualificazione di «integratori alimentari non medicinali». Orbene, il ricorrente contesta che le pastiglie siano state commercializzate con l’indicazione che esse hanno tali benefici.

58

Senza dover determinare se la seconda censura sia ricevibile, è sufficiente constatare, come ha fatto l’avvocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, che essa deriva da una lettura erronea del punto 59 della sentenza impugnata.

59

In tale punto, infatti, il Tribunale non ha constatato che le pastiglie erano state commercializzate con l’indicazione dei loro benefici per la salute. Esso si è limitato a rilevare, senza distinguere le pastiglie dagli altri prodotti Cystus, che la commissione di ricorso non aveva commesso errori nell’ambito della sua valutazione di fatto degli indizi probanti supplementari contro la qualificazione degli altri prodotti Cystus come «integratori alimentari non medicinali».

60

In tal modo, il Tribunale non ha rimesso in discussione la valutazione della commissione di ricorso, di cui al punto 57 della decisione controversa, secondo la quale i documenti prodotti dal ricorrente non indicavano se le pastiglie erano «prodotti medicinali» o «integratori alimentari non medicinali». Pertanto, le pastiglie sono state giustamente oggetto di un esame differenziato con il quale la commissione di ricorso e il Tribunale hanno tenuto conto del fatto che esse non erano commercializzate con l’indicazione dei benefici per la salute.

61

La seconda censura dedotta deve essere quindi respinta.

62

Per quanto riguarda la seconda parte del primo motivo di impugnazione, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, il ricorrente fa valere, da un lato, che il Tribunale non ha effettuato alcun accertamento quanto alla categoria a cui appartenevano gli altri prodotti Cystus.

63

Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 43 delle sue conclusioni, l’oggetto della controversia tra la LR Health & Beauty Systems e il ricorrente riguarda soltanto la questione se quest’ultimo abbia dimostrato l’uso effettivo del marchio di cui trattasi per gli altri prodotti Cystus quali «integratori alimentari non medicinali», rientranti nella classe 30 dell’Accordo di Nizza.

64

Nell’ambito dell’esame di tale controversia, il Tribunale ha constatato, al punto 57 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso aveva correttamente ritenuto che il ricorrente non avesse fornito la suddetta prova dell’uso effettivo. Non spettava al Tribunale esaminare a quale categoria, oltre alla classe 30 dell’Accordo di Nizza, dovessero essere collegati gli altri prodotti Cystus, poiché tale questione era irrilevante per la soluzione della suddetta controversia.

65

Pertanto, la prima censura dedotta dev’essere respinta in quanto infondata.

66

Il ricorrente afferma, d’altra parte, che la sentenza impugnata non permette di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha proceduto a un esame differenziato al fine di verificare se il marchio di cui trattasi, per quanto concerne in particolare le pastiglie, era stato oggetto di un uso effettivo per «integratori alimentari non medicinali».

67

In proposito, occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza, la Corte non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia, e che la motivazione del Tribunale può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto le loro tesi e alla Corte di disporre di elementi sufficienti per esercitare il proprio controllo (sentenza del 30 maggio 2018, Tsujimoto/EUIPO, C‑85/16 P e C‑86/16 P, EU:C:2018:349, punto 82 e giurisprudenza ivi citata).

68

È vero che il Tribunale non ha distinto le pastiglie dagli altri prodotti Cystus. Tuttavia, si deve rilevare che, ai punti da 57 a 64 della decisione controversa, la commissione di ricorso ha esaminato la questione se le pastiglie, tra gli altri prodotti Cystus, corrispondevano alla descrizione di «integratori alimentari non medicinali».

69

Pertanto, si deve considerare che il Tribunale, ritenendo che la commissione di ricorso non avesse commesso un errore per quanto concerneva la classificazione degli altri prodotti Cystus, ha adottato la valutazione della commissione di ricorso. In tal modo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni, il Tribunale ha implicitamente respinto le eccezioni del ricorrente relative alle pastiglie.

70

Di conseguenza, la seconda censura e, quindi, la seconda parte del primo motivo di impugnazione devono essere respinte in quanto infondate.

71

Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo motivo dev’essere respinto in quanto, in parte, irricevibile e, in parte, infondato.

Sul secondo motivo

Argomenti delle parti

72

Il secondo motivo di impugnazione si riferisce alle motivazioni della sentenza impugnata di cui ai punti 43 e 46 di quest’ultima. Esso è articolato in due parti.

73

Con la prima parte di tale secondo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, qualificando il marchio di cui trattasi come indicazione descrittiva facente riferimento alla denominazione della pianta cistus, senza prendere in considerazione le modalità concrete dell’uso come marchio.

74

Secondo il ricorrente, il Tribunale ha erroneamente rilevato, al punto 46 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso ha potuto ritenere che il pubblico interessato percepisca il termine «cystus» come un’indicazione descrittiva facente riferimento alla denominazione della pianta cistus, senza tuttavia pronunciarsi sulla sussistenza di un impedimento assoluto alla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009. Tale qualificazione sommaria da parte del Tribunale priverebbe il ricorrente di qualsiasi possibilità di utilizzare il proprio marchio conformemente alla sua funzione essenziale, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

75

A tal riguardo, in primo luogo, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se il ricorrente avesse utilizzato il marchio di cui trattasi per «integratori alimentari non medicinali» nella forma in cui esso era stato registrato o in una forma che si differenziava da essa per taluni elementi che non alteravano il carattere distintivo del marchio.

76

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare la questione se il marchio di cui trattasi fosse stato utilizzato conformemente alla sua funzione essenziale, che era quella di indicare un’origine commerciale. Orbene, tale marchio sarebbe stato utilizzato conformemente a tale funzione, in quanto il consumatore è abituato al fatto che taluni prodotti rechino, oltre il marchio principale, marchi secondari, anch’essi intesi come indicazioni dell’origine dei prodotti.

77

In terzo luogo, il pubblico pertinente considererebbe il segno Cystus come un marchio che designa gli integratori alimentari commercializzati poiché tale marchio è utilizzato anche per la pianta cistus, venduta come prodotto finito. Di conseguenza, il fatto di contrassegnare i prodotti interessati con il segno Cystus costituirebbe un uso del marchio, nel senso che esso indica che il fabbricante di uno degli elementi essenziali del prodotto è anche responsabile degli integratori alimentari presi in considerazione nel loro complesso.

78

Per quanto riguarda gli «integratori alimentari non medicinali», che contengono, come principio attivo principale, estratti della pianta cistus, il ricorrente sarebbe, di fatto, privato della possibilità di utilizzare il suo marchio conformemente alla funzione di quest’ultimo.

79

Con la seconda parte del suo secondo motivo, il ricorrente afferma che il Tribunale ha violato l’obbligo di motivazione nell’ambito della constatazione secondo la quale il marchio di cui trattasi non era stato oggetto di un uso effettivo, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, per gli «integratori alimentari non medicinali».

80

A tal riguardo, la valutazione effettuata dal Tribunale ai punti 43 e 46 della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria, in quanto esso, da un lato, avrebbe constatato in maniera sommaria che il fatto di scrivere il termine «cystus» con la lettera «y» non era sufficiente a dimostrare l’uso come marchio. Ma, dall’altro, il Tribunale sosterrebbe che, sulla base di tale argomentazione, la commissione di ricorso poteva, senza commettere errori, ritenere che il pubblico di riferimento percepisse il termine «cystus» come un’indicazione descrittiva riferendosi alla denominazione della pianta cistus e non come marchio dell’Unione europea.

81

La motivazione adottata dal Tribunale sarebbe, inoltre, insufficiente, in quanto non indicherebbe le ragioni per cui la natura specifica dell’uso del marchio di cui trattasi non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. Infatti, poiché tale marchio è stato registrato, tra l’altro, per «integratori alimentari non medicinali», rientranti nella classe 30 dell’Accordo di Nizza, dovrebbe supporsi che esso sia distintivo e non descrittivo per tali prodotti.

82

L’EUIPO e la LR Health & Beauty Systems fanno valere che il secondo motivo di impugnazione deve essere respinto.

Giudizio della Corte

83

Per quanto concerne la prima parte di tale secondo motivo, si deve ricordare che un marchio forma oggetto di un «uso effettivo» allorché assolve alla sua funzione essenziale, che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi a carattere simbolico, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Nel verificare l’uso effettivo del marchio, occorre prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze che possono provare la realtà del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o trovare quote di mercato per le merci ovvero i servizi contrassegnati dal marchio, la natura di tali merci o servizi, le caratteristiche del mercato, l’ampiezza e la frequenza dell’uso del marchio (sentenze dell’11 marzo 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, punto 43, e del 17 marzo 2016, Naazneen Investments/UAMI, C‑252/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:178, punto 56).

84

Relativamente ai marchi individuali, tale funzione essenziale del marchio consiste nel garantire al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa. Infatti, per poter svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato intende istituire e preservare, il marchio deve costituire la garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati siano stati fabbricati o forniti sotto il controllo di un’unica impresa, alla quale possa essere attribuita la responsabilità della loro qualità (sentenza dell’8 giugno 2017, W.F. Gözze Frottierweberei e Gözze, C‑689/15, EU:C:2017:434, punto 41 e giurisprudenza citata).

85

Ne consegue che il requisito dell’uso effettivo conforme alla sua funzione essenziale non è soddisfatto quando l’apposizione del marchio su un prodotto non contribuisce né a creare uno sbocco per questi ultimi né a distinguerli, nell’interesse del consumatore, dai prodotti provenienti da altre imprese (v., in tal senso, sentenza del 15 gennaio 2009, Silberquelle, C‑495/07, EU:C:2009:10, punto 21).

86

Nel caso di specie, si deve constatare che gli argomenti del ricorrente derivano da una lettura erronea della sentenza impugnata.

87

A tal riguardo, il Tribunale ha rilevato, al punto 43 della sentenza impugnata, che «alla luce del suo contesto», l’uso del termine «cystus» sulle confezioni dei prodotti Pilots Friend Immunizer®, Immun44® Saft e Immun44® Kapseln è percepito dal pubblico come descrittivo dell’ingrediente principale di tali prodotti e non come diretto a identificare l’origine commerciale di detti prodotti.

88

Inoltre, al punto 46 della sentenza impugnata, il Tribunale ha aggiunto che la commissione di ricorso aveva correttamente potuto assumere che il pubblico interessato percepisse il termine «cystus» come un’indicazione descrittiva facente riferimento alla denominazione della pianta cistus, e non invece come marchio dell’Unione europea.

89

Inoltre, al punto 47 della sentenza impugnata, il Tribunale ha osservato che l’elemento «cystus» aveva un «debole carattere distintivo».

90

Di conseguenza, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, il Tribunale non ha constatato che il marchio di cui trattasi aveva un carattere descrittivo.

91

Infatti, il Tribunale ha operato una distinzione tra, da un lato, l’uso del marchio di cui trattasi e, dall’altro, l’uso del termine «cystus», percepito dal pubblico come descrittivo del principale ingrediente dei prodotti Pilots Friend Immunizer®, Immun44® Saft e Immun44® Kapseln. Alla luce della giurisprudenza citata ai punti da 83 a 85 della presente sentenza, il Tribunale era legittimato ad effettuare una tale distinzione, poiché un marchio non è sempre utilizzato conformemente alla sua funzione essenziale, che è quella di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato.

92

Il Tribunale ha pertanto ritenuto, in sostanza, al termine di una valutazione degli elementi di fatto e di prova, che, nelle circostanze del caso di specie, la commissione di ricorso avesse correttamente rilevato che il ricorrente non aveva fatto uso del marchio di cui trattasi conformemente alla sua funzione essenziale. Il ricorrente ha quindi utilizzato l’espressione «cystus» come descrittiva dell’ingrediente principale dei prodotti interessati, piuttosto che del marchio di cui trattasi.

93

Del resto, la questione se il ricorrente abbia utilizzato il marchio di cui trattasi conformemente alla funzione di indicazione d’origine o abbia utilizzato il termine «cystus» sulle confezioni dei prodotti interessati è una valutazione di natura fattuale e può quindi essere oggetto di impugnazione solo in caso di snaturamento, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 51 della presente sentenza. Orbene, nell’ambito della prima parte del secondo motivo, il ricorrente non ha affermato che il Tribunale ha snaturato gli elementi di fatto e di prova sottoposti alla sua valutazione.

94

In tali circostanze, questa prima parte deve essere respinta in quanto infondata.

95

Per quanto riguarda la seconda parte del secondo motivo di impugnazione, relativa all’obbligo di motivazione, essa si basa sulla premessa secondo cui il Tribunale ha considerato che il marchio di cui trattasi era descrittivo per i prodotti interessati. Orbene, come risulta dall’esame della prima parte del presente motivo, tale premessa è erronea.

96

Il Tribunale ha dichiarato, inoltre, ai punti da 39 a 49 della sentenza impugnata, i motivi per cui ha ritenuto che il marchio di cui trattasi non fosse stato oggetto di un uso effettivo nell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 per i prodotti Pilots Friend Immunizer®, Immun44® Saft e Immun44® Kapseln.

97

In tali circostanze, tale seconda parte deve essere respinta in quanto infondata e, di conseguenza, il secondo motivo deve essere respinto nella sua interezza.

Sul terzo motivo

Argomenti delle parti

98

Il ricorrente fa riferimento ai punti da 23 a 25 della sentenza impugnata e sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso si sarebbe pronunciata sull’esistenza di un impedimento assoluto alla registrazione rilevando il carattere descrittivo del marchio di cui trattasi, come risulterebbe dai punti 32 e 34 della decisione controversa. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la commissione di ricorso avrebbe effettuato tale valutazione nell’ambito delle considerazioni introduttive della decisione controversa, e non in quello dell’esame della natura effettiva dell’uso del marchio di cui trattasi.

99

Orbene, il ricorrente non avrebbe avuto la possibilità di prendere posizione, durante il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, sulla constatazione del carattere descrittivo del marchio di cui trattasi. Il Tribunale avrebbe dovuto quindi annullare la decisione controversa a causa di una violazione del diritto di essere ascoltato.

100

L’EUIPO e la LR Health & Beauty Systems contestano la fondatezza degli argomenti dedotti dal ricorrente.

Giudizio della Corte

101

Ai punti da 23 a 25 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato e respinto la seconda parte del primo motivo del ricorso in primo grado del ricorrente, vertente sulla violazione del suo diritto di essere ascoltato, come sancito dall’articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009. A tal riguardo, il Tribunale ha rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la commissione di ricorso non si era affatto pronunciata sull’esistenza di impedimenti assoluti alla registrazione, né aveva rimesso in discussione il carattere distintivo del marchio di cui trattasi e che, in ogni caso, il ricorrente aveva avuto la possibilità di prendere posizione, nel corso del procedimento, sull’uso effettivo di tale marchio, e anche necessariamente sulla natura di tale uso, con riferimento a tutti i prodotti interessati.

102

Il ricorrente addebita al Tribunale, in sostanza, un’erronea lettura della decisione controversa. Egli sostiene che la commissione di ricorso si è pronunciata su un impedimento assoluto alla registrazione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, per il quale egli non è stato ascoltato. A tal riguardo, il ricorrente rinvia ai punti 32 e 34 della decisione controversa.

103

Al punto 32 di tale decisione, la commissione di ricorso ha constatato che la «denominazione scientifica di un genere vegetale non solo costitui[va] il nome del genere vegetale [e, dunque, il nome di prodotto in senso ampio o un’indicazione descrittiva ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009], ma designa[va] altresì i prodotti il cui ingrediente essenziale v[eniva] realizzato a partire dalle piante di quel genere» e che tale constatazione non era nemmeno rimessa in discussione dallo scambio della «i» e della «y», lettere spesso utilizzate indifferentemente in parole di origine latina.

104

È vero che queste frasi potrebbero, se considerate isolatamente, dar luogo a confusione. Tuttavia, risulta dal punto 29 della decisione controversa che la commissione di ricorso ha rilevato che la controversia tra la LR Health & Beauty Systems e il ricorrente verteva sulla questione se egli avesse effettivamente utilizzato il marchio di cui trattasi conformemente alla funzione di indicazione d’origine oppure se avesse utilizzato il termine «cystus» come un’indicazione descrittiva dell’ingrediente principale dei prodotti interessati.

105

Di conseguenza, la commissione di ricorso non ha affermato che, in generale, il ricorrente non poteva usare il marchio di cui trattasi. Essa ha concluso, al termine di un esame degli elementi di fatto e di prova, che, nel caso di specie, il termine «cystus» era stata utilizzato dal ricorrente come un’indicazione descrittiva facente riferimento al nome della pianta cistus.

106

Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il punto 32 della decisione controversa non può essere inteso come un’affermazione della commissione di ricorso secondo la quale essa si è pronunciata sull’esistenza di un impedimento assoluto alla registrazione.

107

Inoltre, ai punti 33 e 34 della decisione controversa, detta commissione di ricorso ha precisato che l’aggiunta del simbolo «®» doveva probabilmente essere intesa nel senso che il ricorrente con la sua pubblicità comunicava, in definitiva, di aver ottenuto un diritto al marchio rispetto a un’indicazione descrittiva.

108

A tale riguardo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 85 delle sue conclusioni, tali frasi costituiscono non una statuizione effettuata dalla commissione di ricorso medesima in relazione al fatto che il termine «cystus» costituirebbe, in generale, un’indicazione descrittiva, ma un’interpretazione di quanto comunicato dal ricorrente mediante l’utilizzo del simbolo «®».

109

In tali circostanze, si deve rilevare che, considerando che la commissione di ricorso non si era pronunciata sulla sussistenza di un impedimento assoluto alla registrazione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, il Tribunale non ha commesso alcun errore nella lettura della decisione controversa.

110

Pertanto, il terzo motivo di impugnazione non può essere accolto.

111

Risulta dall’insieme delle considerazioni che precedono che l’impugnazione deve essere integralmente respinta.

Sulle spese

112

A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

113

Poiché l’EUIPO e la LR Health & Beauty Systems hanno chiesto la condanna del ricorrente alle spese, quest’ultimo, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

Il sig. Georgios Pandalis è condannato alle spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.