SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
24 settembre 2019 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Dati personali – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati – Direttiva 95/46/CE – Regolamento (UE) 2016/679 – Motori di ricerca su Internet – Trattamento dei dati contenuti nei siti web – Portata territoriale del diritto alla deindicizzazione»
Nella causa C‑507/17,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), con decisione del 19 luglio 2017, pervenuta in cancelleria il 21 agosto 2017, nel procedimento
Google LLC, succeduta alla Google Inc.,
contro
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL),
con l’intervento di:
Wikimedia Foundation Inc.,
Fondation pour la liberté de la presse,
Microsoft Corp.,
Reporters Committee for Freedom of the Press e altri,
Article 19 e altri,
Internet Freedom Foundation e altri,
Défenseur des droits,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente, A. Arabadjiev, E. Regan, T. von Danwitz, C. Toader e F. Biltgen, presidenti di sezione, M. Ilešič (relatore), L. Bay Larsen, M. Safjan, D. Šváby, C.G. Fernlund, C. Vajda e S. Rodin, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: V. Giacobbo-Peyronnel, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 settembre 2018,
considerate le osservazioni presentate:
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per Google LLC, da P. Spinosi, Y. Pelosi e W. Maxwell, avocats; |
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per la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), da I. Falque-Pierrotin e da J. Lessi e G. Le Grand, in qualità di agenti; |
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per la Wikimedia Foundation Inc., da C. Rameix-Seguin, avocate; |
– |
per la Fondation pour la liberté de la presse, da T. Haas, avocat; |
– |
per la Microsoft Corp., da E. Piwnica, avocat; |
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per la Reporters Committee for Freedom of the Press e a., da F. Louis, avocat, e da H.-G. Kamann, C. Schwedler e M. Braun, Rechtsanwälte; |
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per la Article 19 e a., da G. Tapie, avocat, G. Facenna, QC, e E. Metcalfe, barrister; |
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per la Internet Freedom Foundation e a., da T. Haas, avocat; |
– |
per il Défenseur des droits, da J. Toubon, in qualità di agente; |
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per il governo francese, da D. Colas, R. Coesme, E. de Moustier e S. Ghiandoni, in qualità di agenti; |
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per l’Irlanda, da M. Browne, G. Hodge, J. Quaney e A. Joyce, in qualità di agenti, assistiti da M. Gray, BL; |
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per il governo ellenico, da E.-M. Mamouna, G. Papadaki, E. Zisi e S. Papaioannou, in qualità di agenti; |
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per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da R. Guizzi, avvocato dello Stato; |
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per il governo austriaco, da G. Eberhard e G. Kunnert, in qualità di agenti; |
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per il governo polacco, da B. Majczyna, M. Pawlicka e J. Sawicka, in qualità di agenti; |
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per la Commissione europea, da A. Buchet, H. Kranenborg e D. Nardi, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 gennaio 2019,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31). |
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la società Google LLC, succeduta alla Google Inc., e la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) (Commissione nazionale per l’informatica e le libertà; in prosieguo: la «CNIL», Francia) relativamente a una sanzione di EUR 100000, da quest’ultima irrogata nei confronti di Google, sulla base di un rifiuto da parte di tale società, nell’accogliere una domanda di deindicizzazione, di applicare la deindicizzazione su tutte le estensioni del nome di dominio del suo motore di ricerca. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 95/46
3 |
A norma del suo articolo 1, paragrafo 1, la direttiva 95/46 ha ad oggetto la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, riguardo al trattamento dei dati personali, nonché l’eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di tali dati. |
4 |
I considerando 2, 7, 10, 18, 20 e 37 della direttiva 95/46 così recitano:
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
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5 |
L’articolo 2 della direttiva in parola dispone quanto segue: «Ai fini della presente direttiva si intende per:
(…)
(…)». |
6 |
L’articolo 4 di detta direttiva, intitolato «Diritto nazionale applicabile», così dispone: «1. Ciascuno Stato membro applica le disposizioni nazionali adottate per l’attuazione della presente direttiva al trattamento di dati personali:
2. Nella fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera c), il responsabile del trattamento deve designare un rappresentante stabilito nel territorio di detto Stato membro, fatte salve le azioni che potrebbero essere promosse contro lo stesso responsabile del trattamento». |
7 |
L’articolo 9 della direttiva 95/46, intitolato «Trattamento di dati personali e libertà d’espressione», è del seguente tenore: «Gli Stati membri prevedono, per il trattamento di dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, le esenzioni o le deroghe alle disposizioni del presente capo e dei capi IV e VI solo qualora si rivelino necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà d’espressione». |
8 |
L’articolo 12 di tale direttiva, recante il titolo «Diritto di accesso», prevede quanto segue: «Gli Stati membri garantiscono a qualsiasi persona interessata il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento: (…)
(…)». |
9 |
L’articolo 14 della medesima direttiva, intitolato «Diritto di opposizione della persona interessata», così dispone: «Gli Stati membri riconoscono alla persona interessata il diritto:
(…)». |
10 |
L’articolo 24 della direttiva 95/46, rubricato «Sanzioni», prevede quanto segue: «Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire la piena applicazione delle disposizioni della presente direttiva e in particolare stabiliscono le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni di attuazione della presente direttiva». |
11 |
L’articolo 28 di detta direttiva, intitolato «Autorità di controllo», è così formulato: «1. Ogni Stato membro dispone che una o più autorità pubbliche siano incaricate di sorvegliare, nel suo territorio, l’applicazione delle disposizioni di attuazione della presente direttiva, adottate dagli Stati membri. (…) 3. Ogni autorità di controllo dispone in particolare:
(…) È possibile un ricorso giurisdizionale avverso le decisioni dell’autorità di controllo recanti pregiudizio. 4. Qualsiasi persona, o associazione che la rappresenti, può presentare a un’autorità di controllo una domanda relativa alla tutela dei suoi diritti e libertà con riguardo al trattamento di dati personali. La persona interessata viene informata del seguito dato alla sua domanda. (…) 6. Ciascuna autorità di controllo, indipendentemente dalla legge nazionale applicabile al trattamento in questione, è competente per esercitare, nel territorio del suo Stato membro, i poteri attribuitile a norma del paragrafo 3. Ciascuna autorità può essere invitata ad esercitare i suoi poteri su domanda dell’autorità di un altro Stato membro. Le autorità di controllo collaborano tra loro nella misura necessaria allo svolgimento dei propri compiti, in particolare scambiandosi ogni informazione utile. (…)». |
Regolamento (UE) 2016/679
12 |
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1 e rettifiche in GU 2016, L 314, pag.72, e in GU 2018, L 127, pag. 3), basato sull’articolo 16 TFUE, ai sensi dell’articolo 99, paragrafo 2, è applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018. Il suo articolo 94, paragrafo 1, stabilisce che la direttiva 95/46 è abrogata a decorrere dalla stessa data. |
13 |
I considerando 1, 4, da 9 a 11, 13, da 22 a 25 e 65 di detto regolamento così recitano:
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
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14 |
L’articolo 3 del regolamento 2016/679, intitolato «Ambito di applicazione territoriale», è formulato come segue: «1. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell’Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell’Unione. 2. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell’Unione, effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell’Unione, quando le attività di trattamento riguardano:
3. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato da un titolare del trattamento che non è stabilito nell’Unione, ma in un luogo soggetto al diritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico». |
15 |
L’articolo 4, punto 23, di tale regolamento definisce il concetto di «trattamento transfrontaliero» come segue:
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16 |
L’articolo 17 del citato regolamento, intitolato «Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”)», è formulato nel modo seguente: «1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
(…) 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
(…)». |
17 |
L’articolo 21 di tale regolamento, rubricato «Diritto di opposizione», al suo paragrafo 1 così prevede: «L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria». |
18 |
L’articolo 55 del regolamento 2016/679, intitolato «Competenza», che fa parte del capo VI di tale regolamento, a sua volta rubricato «Autorità di controllo indipendenti», prevede quanto segue al paragrafo 1: «Ogni autorità di controllo è competente a eseguire i compiti assegnati e a esercitare i poteri a essa conferiti a norma del presente regolamento nel territorio del rispettivo Stato membro». |
19 |
L’articolo 56 di tale regolamento, intitolato «Competenza dell’autorità di controllo capofila», stabilisce che: «1. Fatto salvo l’articolo 55, l’autorità di controllo dello stabilimento principale o dello stabilimento unico del titolare e del trattamento o responsabile del trattamento è competente ad agire in qualità di autorità di controllo capofila per i trattamenti transfrontalieri effettuati dal suddetto titolare del trattamento o responsabile del trattamento, secondo la procedura di cui all’articolo 60. 2. In deroga al paragrafo 1, ogni autorità di controllo è competente per la gestione dei reclami a essa proposti o di eventuali violazioni del presente regolamento se l’oggetto riguarda unicamente uno stabilimento nel suo Stato membro o incide in modo sostanziale sugli interessati unicamente nel suo Stato membro. 3. Nei casi indicati al paragrafo 2 del presente articolo, l’autorità di controllo informa senza ritardo l’autorità di controllo capofila in merito alla questione. Entro un termine di tre settimane da quando è stata informata, l’autorità di controllo capofila decide se intende o meno trattare il caso secondo la procedura di cui all’articolo 60, tenendo conto dell’esistenza o meno di uno stabilimento del titolare del trattamento o responsabile del trattamento nello Stato membro dell’autorità di controllo che l’ha informata. 4. Qualora l’autorità di controllo capofila decida di trattare il caso, si applica la procedura di cui all’articolo 60. L’autorità di controllo che ha informato l’autorità di controllo capofila può presentare a quest’ultima un progetto di decisione. L’autorità di controllo capofila tiene nella massima considerazione tale progetto nella predisposizione del progetto di decisione di cui all’articolo 60, paragrafo 3. 5. Nel caso in cui l’autorità di controllo capofila decida di non trattarlo, l’autorità di controllo che ha informato l’autorità di controllo capofila tratta il caso conformemente agli articoli 61 e 62. 6. L’autorità di controllo capofila è l’unico interlocutore del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in merito al trattamento transfrontaliero effettuato da tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento». |
20 |
L’articolo 58 dello stesso regolamento, intitolato «Poteri», prevede, al suo paragrafo 2, quanto segue: «Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri correttivi seguenti: (…)
(…)
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21 |
Nel capo VII del regolamento 2016/679, intitolato «Cooperazione e coerenza», la sezione I, intitolata «Cooperazione», comprende gli articoli da 60 a 62 del regolamento. L’articolo 60, intitolato «Cooperazione tra l’autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate», dispone quanto segue: «1. L’autorità di controllo capofila coopera con le altre autorità di controllo interessate conformemente al presente articolo nell’adoperarsi per raggiungere un consenso. L’autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate si scambiano tutte le informazioni utili. 2. L’autorità di controllo capofila può chiedere in qualunque momento alle altre autorità di controllo interessate di fornire assistenza reciproca a norma dell’articolo 61 e può condurre operazioni congiunte a norma dell’articolo 62, in particolare per lo svolgimento di indagini o il controllo dell’attuazione di una misura riguardante un titolare del trattamento o responsabile del trattamento stabilito in un altro Stato membro. 3. L’autorità di controllo capofila comunica senza ritardo le informazioni utili sulla questione alle altre autorità di controllo interessate. Trasmette senza indugio alle altre autorità di controllo interessate un progetto di decisione per ottenere il loro parere e tiene debitamente conto delle loro opinioni. 4. Se una delle altre autorità di controllo interessate solleva un’obiezione pertinente e motivata al progetto di decisione entro un termine di quattro settimane dopo essere stata consultata conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, l’autorità di controllo capofila, ove non dia seguito all’obiezione pertinente e motivata o ritenga l’obiezione non pertinente o non motivata, sottopone la questione al meccanismo di coerenza di cui all’articolo 63. 5. L’autorità di controllo capofila, qualora intenda dare seguito all’obiezione pertinente e motivata sollevata, trasmette un progetto di decisione riveduto alle altre autorità di controllo interessate per ottenere il loro parere. Tale progetto di decisione riveduto è soggetto alla procedura di cui al paragrafo 4 entro un termine di due settimane. 6. Se nessuna delle altre autorità di controllo interessate ha sollevato obiezioni al progetto di decisione trasmesso dall’autorità di controllo capofila entro il termine di cui ai paragrafi 4 e 5, si deve considerare che l’autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate concordano su tale progetto di decisione e sono da esso vincolate. 7. L’autorità di controllo capofila adotta la decisione e la notifica allo stabilimento principale o allo stabilimento unico del titolare del trattamento o responsabile del trattamento, a seconda dei casi, e informa le altre autorità di controllo interessate e il comitato la decisione in questione, compresa una sintesi dei fatti e delle motivazioni pertinenti. L’autorità di controllo cui è stato proposto un reclamo informa il reclamante riguardo alla decisione. 8. In deroga al paragrafo 7, in caso di archiviazione o di rigetto di un reclamo, l’autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo adotta la decisione e la notifica al reclamante e ne informa il titolare del trattamento. 9. Se l’autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate convengono di archiviare o rigettare parti di un reclamo e di intervenire su altre parti di tale reclamo, è adottata una decisione separata per ciascuna di tali parti della questione. (…) 10. Dopo aver ricevuto la notifica della decisione dell’autorità di controllo capofila a norma dei paragrafi 7 e 9, il titolare del trattamento o responsabile del trattamento adotta le misure necessarie per garantire la conformità alla decisione per quanto riguarda le attività di trattamento nel contesto di tutti i suoi stabilimenti nell’Unione. Il titolare del trattamento o responsabile del trattamento notifica le misure adottate per conformarsi alla decisione all’autorità di controllo capofila, che ne informa le altre autorità di controllo interessate. 11. Qualora, in circostanze eccezionali, un’autorità di controllo interessata abbia motivo di ritenere che urga intervenire per tutelare gli interessi degli interessati, si applica la procedura d’urgenza di cui all’articolo 66. (…)». |
22 |
L’articolo 61 di detto regolamento, intitolato «Assistenza reciproca», così recita al paragrafo 1: «Le autorità di controllo si scambiano le informazioni utili e si prestano assistenza reciproca al fine di attuare e applicare il presente regolamento in maniera coerente, e mettono in atto misure per cooperare efficacemente tra loro. L’assistenza reciproca comprende, in particolare, le richieste di informazioni e le misure di controllo, quali le richieste di autorizzazioni e consultazioni preventive e le richieste di effettuare ispezioni e indagini». |
23 |
L’articolo 62 del medesimo regolamento, intitolato «Operazioni congiunte delle autorità di controllo», dispone quanto segue: «1. Se del caso, le autorità di controllo conducono operazioni congiunte, incluse indagini congiunte e misure di contrasto congiunte, cui partecipano membri o personale di autorità di controllo di altri Stati membri. 2. Qualora il titolare del trattamento o responsabile del trattamento abbia stabilimenti in vari Stati membri o qualora esista la probabilità che il trattamento abbia su un numero significativo di interessati in più di uno Stato membro un impatto negativo sostanziale, un’autorità di controllo di ogni Stato membro in questione ha il diritto di partecipare alle operazioni congiunte. (…)». |
24 |
La sezione 2, intitolata «Coerenza», del capo VII del regolamento 2016/679 comprende gli articoli da 63 a 67 del regolamento medesimo. L’articolo 63, intitolato «Meccanismo di coerenza», è formulato come segue: «Al fine di contribuire all’applicazione coerente del presente regolamento in tutta l’Unione, le autorità di controllo cooperano tra loro e, se del caso, con la Commissione mediante il meccanismo di coerenza stabilito nella presente sezione». |
25 |
L’articolo 65 del presente regolamento, intitolato «Composizione delle controversie da parte del comitato», così dispone al paragrafo 1: «Al fine di assicurare l’applicazione corretta e coerente del presente regolamento nei singoli casi, il comitato adotta una decisione vincolante nei seguenti casi:
(…)». |
26 |
L’articolo 66 del medesimo regolamento, intitolato «Procedura d’urgenza», stabilisce, al paragrafo 1, quanto segue: «In circostanze eccezionali, qualora ritenga che urga intervenire per proteggere i diritti e le libertà degli interessati, un’autorità di controllo interessata può, in deroga al meccanismo di coerenza di cui agli articoli 63, 64 e 65, o alla procedura di cui all’articolo 60, adottare immediatamente misure provvisorie intese a produrre effetti giuridici nel proprio territorio, con un periodo di validità determinato che non supera i tre mesi. L’autorità di controllo comunica senza ritardo tali misure e la motivazione della loro adozione alle altre autorità di controllo interessate, al comitato e alla Commissione». |
27 |
L’articolo 85 del regolamento 2016/679, intitolato «Trattamento e libertà d’espressione e di informazione», enuncia quanto segue: «1. Il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento con il diritto alla libertà d’espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria. 2. Ai fini del trattamento effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, gli Stati membri prevedono esenzioni o deroghe rispetto ai capi II (principi), III (diritti dell’interessato), IV (titolare del trattamento e responsabile del trattamento), V (trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali), VI (autorità di controllo indipendenti), VII (cooperazione e coerenza) e IX (specifiche situazioni di trattamento dei dati) qualora siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d’espressione e di informazione. (…)». |
Diritto francese
28 |
L’attuazione della direttiva 95/46 in diritto francese è garantita dalla loi n. 78-17, du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (legge n. 78-17 del 6 gennaio 1978, relativa all’informatica, ai file e alle libertà individuali; in prosieguo: la «legge del 6 gennaio 1978») nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale. |
29 |
L’articolo 45 della legge prevede che, qualora il responsabile di un trattamento non rispetti gli obblighi derivanti da tale normativa, il Presidente della CNIL può intimargli di porre fine all’inadempimento constatato entro un termine stabilito. Se il responsabile del trattamento non si conforma alla diffida che gli è stata rivolta, la formazione ristretta della CNIL può infliggere, dopo lo svolgimento di una fase in contraddittorio, in particolare, una sanzione pecuniaria. |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
30 |
Con decisione del 21 maggio 2015, la presidente della CNIL, avendo accolto la domanda di una persona fisica diretta a ottenere la soppressione di taluni link dall’elenco di risultati visualizzato in esito a una ricerca effettuata a partire dal suo nome, ha intimato a Google di procedere alla cancellazione richiesta su tutte le estensioni del nome di dominio del suo motore di ricerca. |
31 |
Google si è rifiutata di dar seguito a detta diffida, limitandosi a sopprimere i link di cui trattasi dai soli risultati visualizzati in esito a ricerche effettuate sulle declinazioni del suo motore il cui nome di dominio corrisponde a uno Stato membro. |
32 |
La CNIL ha peraltro reputato insufficiente la proposta complementare di un cosiddetto «blocco geografico», formulata da Google dopo la scadenza del termine fissato nella diffida, consistente nel sopprimere la possibilità di accedere, da un indirizzo IP (Internet Protocol) che si considera localizzato nello Stato di residenza dell’interessato, ai risultati controversi in esito ad una ricerca effettuata a partire dal nome di quest’ultimo, e ciò indipendentemente dalla declinazione del motore di ricerca richiesta dall’utente di Internet. |
33 |
Dopo aver preso atto del fatto che Google non si era conformata alla diffida entro il termine ivi impartito, con deliberazione del 10 marzo 2016, la CNIL ha inflitto a detta società una sanzione, resa pubblica, di EUR 100000. |
34 |
Con ricorso proposto dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), Google chiede l’annullamento di detta deliberazione. |
35 |
Il Conseil d’État (Consiglio di Stato) osserva che il trattamento dei dati personali compiuto dal motore di ricerca gestito da Google rientra – tenuto conto delle attività di promozione e di vendita degli spazi pubblicitari esercitate, in Francia, attraverso la sua controllata Google France – nell’ambito di applicazione della legge del 6 gennaio 1978. |
36 |
Il Conseil d’État (Consiglio di Stato) osserva, inoltre, che il motore di ricerca gestito da Google si declina in nomi di dominio diversi attraverso estensioni geografiche, al fine di adattare i risultati visualizzati alle specificità, in particolare linguistiche, dei diversi paesi in cui tale società svolge la propria attività. Allorché la ricerca è effettuata a partire da «google.com», Google procederebbe, in linea di principio, a un reindirizzamento automatico della suddetta ricerca verso il nome di dominio corrispondente allo Stato a partire dal quale si ritiene, in base all’identificazione dell’indirizzo IP dell’utente Internet, che sia stata effettuata la ricerca. Tuttavia, a prescindere dalla sua localizzazione, l’utente di Internet rimane libero di effettuare le proprie ricerche sugli altri nomi di dominio del motore di ricerca. Peraltro, anche se i risultati possono differire a seconda del nome di dominio a partire dal quale viene effettuata la ricerca sul motore in questione, sarebbe pacifico che i link visualizzati in risposta a una ricerca provengono da banche dati e da operazioni di indicizzazione comuni. |
37 |
Il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ritiene che, tenuto conto, da un lato, del fatto che i nomi di dominio del motore di ricerca di Google sono tutti accessibili dal territorio francese e, dall’altro, dell’esistenza di applicazioni-ponte (gateway) tra i suddetti diversi nomi di dominio, che illustrano, in particolare, il reindirizzamento automatico, nonché la presenza di marcatori («cookies») su estensioni del motore diverse da quella sulla quale sono stati inizialmente posizionati, tale motore, il quale peraltro è stato oggetto di un’unica dichiarazione presso la CNIL, deve essere considerato come un trattamento unico di dati personali, ai fini dell’applicazione della legge del 6 gennaio 1978. Ne risulterebbe che il trattamento di dati personali da parte del motore di ricerca gestito da Google è eseguito nell’ambito di uno dei suoi stabilimenti, Google France, situato in territorio francese, e che, a tale titolo, è soggetto alla legge del 6 gennaio 1978. |
38 |
Dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato), Google sostiene che la sanzione controversa si baserebbe su un’interpretazione erronea delle disposizioni della legge del 6 gennaio 1978 che recepiscono l’articolo 12, lettera b), e l’articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46, sulla cui base, nella sentenza del 13 maggio 2014, Google Spain e Google (C‑131/12, EU:C:2014:317), la Corte ha riconosciuto un «diritto alla deindicizzazione». Secondo Google, il diritto succitato non comporta necessariamente che i link controversi debbano essere soppressi, senza limitazioni geografiche, in tutti i nomi di dominio del suo motore di ricerca. Inoltre, attenendosi ad un’interpretazione siffatta, la CNIL avrebbe violato i principi di cortesia e di non ingerenza riconosciuti dal diritto internazionale pubblico e leso in modo sproporzionato le libertà d’espressione, d’informazione, di comunicazione e di stampa, garantite, in particolare, dall’articolo 11 della Carta. |
39 |
Avendo constatato che le argomentazioni di cui trattasi sollevano numerose e serie difficoltà sotto il profilo dell’interpretazione della direttiva 95/46, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
40 |
Il procedimento principale trae origine da una controversia tra Google e la CNIL relativa alle modalità con cui il gestore di un motore di ricerca – qualora constati che l’interessato ha il diritto di ottenere che dall’elenco di risultati, che compare in esito a una ricerca effettuata a partire dal suo nome, siano cancellati uno o più link a pagine web contenenti dati personali che lo riguardano – deve dare attuazione al diritto di deindicizzazione. Sebbene alla data di presentazione della domanda di pronuncia pregiudiziale fosse vigente la direttiva 95/46, essa è stata abrogata con effetto dal 25 maggio 2018, data a partire dalla quale è applicabile il regolamento 2016/679. |
41 |
La Corte esaminerà le questioni sollevate tanto alla luce di tale direttiva quanto del suddetto regolamento per garantire che le sue risposte siano, in ogni caso, utili al giudice del rinvio. |
42 |
Nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, Google ha dichiarato che, successivamente al rinvio pregiudiziale, ha introdotto una nuova presentazione delle versioni nazionali del suo motore di ricerca, nell’ambito della quale il nome di dominio introdotto dall’utente di Internet non determinerebbe più la versione nazionale del motore di ricerca a cui questi ha accesso. In tal modo, l’utente di Internet sarebbe oramai automaticamente diretto verso la versione nazionale del motore di ricerca Google che corrisponde al luogo a partire dal quale si presume questi stia effettuando la ricerca e i risultati della ricerca sarebbero visualizzati in funzione di tale luogo, il quale sarebbe determinato da Google grazie ad un processo di geolocalizzazione. |
43 |
Occorre pertanto intendere le questioni poste, che è opportuno trattare congiuntamente, nel senso che esse sono dirette a stabilire, in sostanza, se l’articolo 12, lettera b), e l’articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 e l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 debbano essere interpretati nel senso che, quando il gestore di un motore di ricerca accoglie una domanda di deindicizzazione ai sensi delle suddette disposizioni, è tenuto ad effettuare quest’ultima su tutte le versioni del suo motore di ricerca o se, al contrario, è tenuto ad effettuare tale deindicizzazione solo sulle versioni del suddetto motore corrispondenti a tutti gli Stati membri, oppure solo su quella corrispondente allo Stato membro in cui è stata presentata la domanda di deindicizzazione, se del caso, in combinazione con l’uso della cosiddetta tecnica del «blocco geografico» per garantire che, nell’ambito di una ricerca effettuata a partire da un indirizzo IP che si ritiene localizzato nello Stato membro di residenza del beneficiario del diritto alla deindicizzazione o, più in generale, in uno Stato membro, un utente di Internet non possa accedere ai link oggetto della deindicizzazione, indipendentemente dalla versione nazionale del motore di ricerca utilizzata. |
44 |
In via preliminare, occorre ricordare che la Corte ha dichiarato che gli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, al fine di rispettare i diritti previsti da tali disposizioni, e sempre che le condizioni da queste fissate siano effettivamente soddisfatte, il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall’elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita (sentenza del 13 maggio 2014, Google Spain e Google, C‑131/12, EU:C:2014:317, punto 88). |
45 |
La Corte ha inoltre precisato che, nel valutare i presupposti di applicazione di quelle stesse disposizioni, si deve verificare in particolare se l’interessato abbia diritto a che l’informazione in questione riguardante la sua persona non venga più, allo stato attuale, collegata al suo nome da un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome, senza per questo che la constatazione di un diritto siffatto presupponga che l’inclusione dell’informazione in questione in tale elenco arrechi un pregiudizio a detto interessato. Dato che l’interessato può, sulla scorta dei suoi diritti fondamentali derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta, chiedere che l’informazione in questione non venga più messa a disposizione del grande pubblico in virtù della sua inclusione in un siffatto elenco di risultati, i diritti fondamentali di cui sopra prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull’interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull’interesse di tale pubblico ad accedere all’informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona. Tuttavia, così non sarebbe qualora risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l’ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall’interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, mediante l’inclusione summenzionata, all’informazione di cui trattasi (sentenza del 13 maggio 2014, Google Spain e Google, C‑131/12, EU:C:2014:317, punto 99). |
46 |
Nell’ambito del regolamento 2016/679, tale diritto dell’interessato alla deindicizzazione si basa ormai sull’articolo 17 del regolamento stesso, che disciplina specificamente il «diritto alla cancellazione», denominato anche, nel titolo di detto articolo, «diritto all’oblio». |
47 |
Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2016/679, l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo tali dati, se sussiste uno dei motivi di cui alla disposizione in esame. L’articolo 17, paragrafo 3, di tale regolamento specifica che l’articolo 17, paragrafo 1, non si applica quando il trattamento in questione è necessario per uno dei motivi elencati nella suddetta prima disposizione. Tali motivi riguardano, in particolare, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), del medesimo regolamento, l’esercizio del diritto relativo, segnatamente, alla libertà d’informazione degli utenti di Internet. |
48 |
Dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 95/46 e dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2016/679, risulta che tanto la direttiva quanto il regolamento summenzionati consentono agli interessati di far valere il loro diritto alla deindicizzazione nei confronti del gestore di un motore di ricerca che ha uno o più stabilimenti nel territorio dell’Unione, nell’ambito delle attività dei quali effettua un trattamento di dati personali che riguardano tali interessati, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell’Unione. |
49 |
A tal riguardo, la Corte ha affermato che un trattamento di dati personali viene effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile di tale trattamento nel territorio di uno Stato membro qualora il gestore di un motore di ricerca apra in uno Stato membro una succursale o una controllata destinata alla promozione e alla vendita degli spazi pubblicitari proposti da tale motore di ricerca e l’attività della quale si dirige agli abitanti di detto Stato membro (sentenza del 13 maggio 2014, Google Spain e Google, C‑131/12, EU:C:2014:317, punto 60). |
50 |
Infatti, in circostanze del genere, le attività del gestore del motore di ricerca e quelle del suo stabilimento situato nell’Unione sono inscindibilmente connesse, dal momento che le attività relative agli spazi pubblicitari costituiscono il mezzo per rendere il motore di ricerca in questione economicamente redditizio e che tale motore è, al tempo stesso, lo strumento che consente lo svolgimento di dette attività, poiché la visualizzazione dell’elenco dei risultati è accompagnata, sulla stessa pagina, da quella di pubblicità correlate ai termini di ricerca (v., in tal senso, sentenza del 13 maggio 2014, Google Spain e Google, C‑131/12, EU:C:2014:317, punti 56 e 57). |
51 |
Pertanto, il fatto che il suddetto motore di ricerca sia gestito da un’impresa di uno Stato terzo non può avere come conseguenza che il trattamento di dati personali effettuato per le esigenze del funzionamento del motore di ricerca stesso, nel contesto dell’attività pubblicitaria e commerciale di uno stabilimento del responsabile di tale trattamento nel territorio di uno Stato membro, venga sottratto agli obblighi e alle garanzie previsti dalla direttiva 95/46 e dal regolamento 2016/679 (v. in tal senso, sentenza del 13 maggio 2014, Google Spain e Google, C‑131/12, EU:C:2014:317, punto 58). |
52 |
Nel caso di specie, dalle informazioni fornite nella decisione di rinvio risulta, da un lato, che lo stabilimento di cui dispone Google nel territorio francese svolge attività, in particolare attività commerciali e pubblicitarie, che sono inscindibilmente connesse al trattamento di dati personali effettuato per le esigenze del funzionamento del motore di ricerca in questione e, dall’altro, che il suddetto motore di ricerca deve essere considerato – tenuto conto, in particolare, dell’esistenza di applicazioni-ponte (gateway) tra le sue diverse versioni nazionali – un soggetto che procede ad un unico trattamento di dati personali. Il giudice del rinvio ritiene che, in tali circostanze, il suddetto trattamento sia effettuato nel contesto dello stabilimento di Google situato in territorio francese. Appare quindi che tale situazione rientri nell’ambito di applicazione territoriale della direttiva 95/46 e del regolamento 2016/679. |
53 |
Con le sue questioni, il giudice del rinvio mira a determinare la portata territoriale che occorre attribuire a una deindicizzazione in una siffatta situazione. |
54 |
Al riguardo, si evince dal considerando 10 della direttiva 95/46 e dai considerando 10, 11 e 13 del regolamento 2016/679, che è stato adottato sulla base dell’articolo 16 TFUE, che l’obiettivo della direttiva e del regolamento suddetti è quello di garantire un elevato livello di protezione dei dati personali in tutta l’Unione. |
55 |
È vero che una deindicizzazione effettuata su tutte le versioni di un motore di ricerca è idonea a soddisfare pienamente tale obiettivo. |
56 |
Internet è infatti una rete globale senza frontiere e i motori di ricerca conferiscono ubiquità alle informazioni e ai link contenuti in un elenco di risultati visualizzato a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona fisica (v., in tal senso, sentenze del 13 maggio 2014, Google Spain e Google, C‑131/12, EU:C:2014:317, punto 80, e del 17 ottobre 2017, Bolagsupplysningen e Ilsjan, C‑194/16, EU:C:2017:766, punto 48). |
57 |
In un mondo globalizzato l’accesso da parte degli utenti di Internet, in particolare quelli localizzati al di fuori dell’Unione, all’indicizzazione di un link, che rinvia a informazioni concernenti una persona il cui centro di interessi si trova nell’Unione, può quindi produrre effetti immediati e sostanziali sulla persona in questione anche all’interno dell’Unione. |
58 |
Tali considerazioni sono atte a giustificare l’esistenza di una competenza del legislatore dell’Unione a prevedere un obbligo, per il gestore di un motore di ricerca, di procedere, quando accoglie una richiesta di deindicizzazione formulata da una persona siffatta, alla deindicizzazione su tutte le versioni del suo motore di ricerca. |
59 |
Occorre, tuttavia, sottolineare che molti Stati terzi non riconoscono il diritto alla deindicizzazione o comunque adottano un approccio diverso per tale diritto. |
60 |
Inoltre, il diritto alla protezione dei dati personali non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità [v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke e Eifert, C‑92/09 e C‑93/09, EU:C:2010:662, punto 48, nonché parere 1/15 (Accordo PNR UE-Canada), del 26 luglio 2017, EU:C:2017:592, punto 136]. A ciò si aggiunge che l’equilibrio tra il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, da un lato, e la libertà di informazione degli utenti di Internet, dall’altro, può variare notevolmente nel mondo. |
61 |
Orbene, pur se il legislatore dell’Unione, nell’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), del regolamento 2016/679, ha effettuato un bilanciamento tra tale diritto e tale libertà per quanto concerne l’Unione [v., in tal senso, sentenza in data odierna, GC e a. (Deindicizzazione dei dati sensibili), C‑136/17, punto 59], si deve necessariamente constatare che, d’altro lato, esso non ha, allo stato attuale, proceduto a tale bilanciamento per quanto riguarda la portata di una deindicizzazione al di fuori dell’Unione. |
62 |
In particolare, dal tenore letterale delle disposizioni dell’articolo 12, lettera b), e dell’articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 o dell’articolo 17 del regolamento 2016/679 non risulta affatto che il legislatore dell’Unione abbia scelto, al fine di garantire la realizzazione dell’obiettivo menzionato al punto 54 della presente sentenza, di attribuire ai diritti sanciti da tali disposizioni una portata che vada oltre il territorio degli Stati membri e che abbia inteso imporre a un operatore che, come Google, rientra nell’ambito di applicazione della direttiva o del regolamento suddetti, un obbligo di deindicizzazione riguardante anche le versioni nazionali del suo motore di ricerca che non corrispondono agli Stati membri. |
63 |
Inoltre, mentre il regolamento 2016/679 fornisce, agli articoli 56 e da 60 a 66, alle autorità di controllo degli Stati membri gli strumenti e i meccanismi che consentono loro, se del caso, di cooperare per raggiungere una decisione comune basata su un bilanciamento tra, da un lato, il diritto alla tutela della vita privata dell’interessato e la protezione dei dati personali che lo riguardano e, dall’altro, l’interesse del pubblico di diversi Stati membri ad avere accesso alle informazioni, si deve necessariamente rilevare che il diritto dell’Unione non prevede attualmente strumenti e meccanismi di cooperazione siffatti per quanto riguarda la portata di una deindicizzazione al di fuori dell’Unione. |
64 |
Ne consegue che, allo stato attuale, non sussiste, per il gestore di un motore di ricerca che accoglie una richiesta di deindicizzazione presentata dall’interessato, eventualmente, a seguito di un’ingiunzione di un’autorità di controllo o di un’autorità giudiziaria di uno Stato membro, un obbligo, derivante dal diritto dell’Unione, di effettuare tale deindicizzazione su tutte le versioni del suo motore. |
65 |
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il gestore di un motore di ricerca non può essere tenuto, ai sensi dell’articolo 12, lettera b) e dell’articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 e dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2016/679, a procedere ad una deindicizzazione in tutte le versioni del suo motore. |
66 |
Per quanto riguarda la questione se una deindicizzazione del genere debba essere effettuata nelle versioni del motore di ricerca corrispondenti agli Stati membri o nella sola versione di tale motore corrispondente allo Stato membro di residenza del beneficiario della deindicizzazione, dal fatto, in particolare, che il legislatore dell’Unione ha ormai scelto di fissare le norme sulla protezione dei dati mediante un regolamento, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, e ciò, come sottolineato dal considerando 10 del regolamento 2016/679, al fine di assicurare un livello coerente ed elevato di protezione in tutta l’Unione e di rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati all’interno della stessa risulta che si ritiene che la deindicizzazione in questione sia da effettuare, in linea di principio, per tutti gli Stati membri. |
67 |
È tuttavia importante rilevare che l’interesse del pubblico ad accedere alle informazioni può, anche all’interno dell’Unione, variare da uno Stato membro all’altro, cosicché il risultato del bilanciamento da realizzare tra tale interesse, da un lato, e i diritti alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati personali dell’interessato, dall’altro, non è necessariamente identico per tutti gli Stati membri, tanto più che, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 95/46 e dell’articolo 85 del regolamento 2016/679, spetta agli Stati membri prevedere, in particolare per il trattamento a fini esclusivamente giornalistici o di espressione artistica o letteraria, le esenzioni e le deroghe necessarie per conciliare tali diritti con, in particolare, la libertà di informazione. |
68 |
Dagli articoli 56 e 60 del regolamento 2016/679 risulta, in particolare, che, per i trattamenti transfrontalieri, ai sensi dell’articolo 4, punto 23, del suddetto regolamento, e fatto salvo l’articolo 56, paragrafo 2, le varie autorità di controllo nazionali considerate devono cooperare, secondo la procedura prevista da tali disposizioni, al fine di raggiungere un consenso e una decisione unica che vincoli tutte queste autorità, il cui rispetto deve essere garantito dal responsabile del trattamento per quanto riguarda le attività di trattamento effettuate nell’ambito di tutti i suoi stabilimenti nell’Unione. Inoltre, l’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 obbliga le autorità di controllo a scambiarsi, in particolare, le informazioni utili e a prestarsi l’assistenza reciproca al fine di attuare e applicare il presente regolamento in maniera coerente in tutta l’Unione e l’articolo 63 di tale regolamento prevede a tal fine il meccanismo di coerenza, di cui agli articoli 64 e 65 del medesimo regolamento. Infine, la procedura d’urgenza di cui all’articolo 66 del regolamento 2016/679 consente – in circostanze eccezionali, qualora un’autorità di controllo interessata ritenga che urga intervenire per proteggere i diritti e le libertà degli interessati – di adottare immediatamente misure provvisorie intese a produrre effetti giuridici nel proprio territorio, con un periodo di validità determinato che non supera i tre mesi. |
69 |
Tale quadro normativo fornisce pertanto alle autorità di controllo nazionali gli strumenti e i meccanismi necessari per conciliare i diritti alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati personali dell’interessato con l’interesse di tutto il pubblico degli Stati membri all’accesso alle informazioni in questione e, quindi per adottare, se del caso, una decisione di deindicizzazione che riguardi tutte le ricerche effettuate in base al nome di tale persona a partire dal territorio dell’Unione. |
70 |
È compito, inoltre, del gestore del motore di ricerca adottare, se necessario, misure sufficientemente efficaci per garantire una tutela effettiva dei diritti fondamentali della persona interessata. Tali misure devono soddisfare tutte le esigenze giuridiche e avere l’effetto di impedire agli utenti di Internet negli Stati membri di avere accesso ai link in questione a partire da una ricerca effettuata sulla base del nome di tale persona o, perlomeno, di scoraggiare seriamente tali utenti(v., per analogia, sentenze del 27 marzo 2014, VUPC Telekabel Wien, C‑314/12, EU:C:2014:192, punto 62 e del 15 settembre 2016, Mc Fadden, C‑484/14, EU:C:2016:689, punto 96). |
71 |
Spetta al giudice del rinvio verificare se, alla luce anche delle recenti modifiche apportate al suo motore di ricerca, menzionate al punto 42 della presente sentenza, le misure adottate o proposte da Google soddisfino tali esigenze. |
72 |
Occorre infine sottolineare che il diritto dell’Unione, pur se – come rilevato al punto 64 della presente sentenza – non impone, allo stato attuale, che la deindicizzazione accolta verta su tutte le versioni del motore di ricerca in questione, neppure lo vieta. Pertanto, un’autorità di controllo o un’autorità giudiziaria di uno Stato membro resta competente ad effettuare, conformemente agli standard nazionali di protezione dei diritti fondamentali (v., in tal senso, sentenze del 26 febbraio 2013,Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 29, e del 26 febbraio 2013, Melloni, C‑399/11, EU:C:2013:107, punto 60), un bilanciamento tra, da un lato, il diritto della persona interessata alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei suoi dati personali e, dall’altro, il diritto alla libertà d’informazione e, al termine di tale bilanciamento, richiedere, se del caso, al gestore di tale motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione su tutte le versioni di suddetto motore. |
73 |
Alla luce di tutto quel che precede, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 12, lettera b), e l’articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 e l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 devono essere interpretati nel senso che il gestore di un motore di ricerca, quando accoglie una domanda di deindicizzazione in applicazione delle suddette disposizioni, è tenuto ad effettuare tale deindicizzazione non in tutte le versioni del suo motore di ricerca, ma nelle versioni di tale motore corrispondenti a tutti gli Stati membri, e ciò, se necessario, in combinazione con misure che, tenendo nel contempo conto delle prescrizioni di legge, permettono effettivamente di impedire agli utenti di Internet, che effettuano una ricerca sulla base del nome dell’interessato a partire da uno degli Stati membri, di avere accesso, attraverso l’elenco dei risultati visualizzato in seguito a tale ricerca, ai link oggetto di tale domanda, o quantomeno di scoraggiare seriamente tali utenti. |
Sulle spese
74 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara: |
L’articolo 12, lettera b), e l’articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46 (regolamento generale sulla protezione dei dati), devono essere interpretati nel senso che il gestore di un motore di ricerca, quando accoglie una domanda di deindicizzazione in applicazione delle suddette disposizioni, è tenuto ad effettuare tale deindicizzazione non in tutte le versioni del suo motore di ricerca, ma nelle versioni di tale motore corrispondenti a tutti gli Stati membri, e ciò, se necessario, in combinazione con misure che, tenendo nel contempo conto delle prescrizioni di legge, permettono effettivamente di impedire agli utenti di Internet, che effettuano una ricerca sulla base del nome dell’interessato a partire da uno degli Stati membri, di avere accesso, attraverso l’elenco dei risultati visualizzato in seguito a tale ricerca, ai link oggetto di tale domanda, o quantomeno di scoraggiare seriamente tali utenti. |
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il francese.