SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
4 aprile 2019 ( *1 )
«Impugnazione – Funzione pubblica – Personale della Banca europea per gli investimenti (BEI) – Molestie sessuali – Inchiesta condotta nell’ambito del programma “Dignity at work” – Rigetto di una denuncia per molestie – Domanda di annullamento della decisione del presidente della BEI recante rigetto della denuncia – Risarcimento del danno»
Nella causa C‑558/17 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 14 settembre 2017,
OZ, residente in Lussemburgo (Lussemburgo), rappresentata da B. Maréchal, avvocato,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Banca europea per gli investimenti (BEI), rappresentata da K. Carr e G. Faedo, in qualità di agenti, assistite da A. Dal Ferro, avvocato,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da M. Vilaras, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, J. Malenovský (relatore), L. Bay Larsen, M. Safjan e D. Šváby, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: L. Hewlett, amministratrice principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 settembre 2018,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 novembre 2018, ha pronunciato la seguente
Sentenza
|
1 |
Con la sua impugnazione, OZ chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 13 luglio 2017, OZ/BEI (T‑607/16, non pubblicata, in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2017:495), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso volto ad ottenere, da un lato, l’annullamento della relazione del comitato d’inchiesta della Banca europea per gli investimenti (BEI) del 14 settembre 2015 e della decisione del presidente della BEI, del 16 ottobre 2015, di non dare seguito alla sua denuncia di molestie sessuali (in prosieguo: la «decisione controversa») e, dall’altro, il risarcimento del danno da lei subito a seguito di tale relazione e di tale decisione. |
Contesto normativo
Lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea
|
2 |
Lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea è stato introdotto con il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU 1968, L 56, pag. 1). |
|
3 |
L’articolo 24, primo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, come modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 (GU 2013, L 287, pag. 15), prevede quanto segue: «L’Unione assiste il funzionario, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui il funzionario o i suoi familiari siano oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni». |
Il regolamento del personale della BEI
|
4 |
Il regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, adottato il 20 aprile 1960 dal consiglio di amministrazione della BEI, prevede, nella sua versione rivista con decisione del consiglio di amministrazione della BEI del 4 giugno 2013, entrata in vigore il 1o luglio 2013, al suo articolo 41, quanto segue: «Tutte le controversie di carattere individuale tra la Banca e i membri del suo personale sono sottoposte alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Ogni azione di un membro del personale contro un provvedimento della Banca che possa recargli pregiudizio dev’essere intentata entro tre mesi. Oltre all’azione dinanzi alla Corte di giustizia e prima della proposizione della stessa, le controversie diverse da quelle derivanti dalla contestazione di provvedimenti previsti all’articolo 38, sono sottoposte a una procedura di composizione amichevole dinanzi alla commissione di conciliazione della Banca. La domanda di conciliazione dev’essere proposta entro tre mesi dal verificarsi dei fatti o dalla notifica dei provvedimenti che formano oggetto della controversia (…)». |
La politica della BEI in materia di rispetto della dignità della persona sul luogo di lavoro
|
5 |
La normativa interna sulla «Politica in materia di rispetto della dignità della persona sul luogo di lavoro (in prosieguo: la «politica in materia di dignità sul luogo di lavoro»), adottata dalla BEI il 18 novembre 2003, prevede: «Procedimento d’inchiesta (…) Il procedimento d’inchiesta comprende le seguenti disposizioni: (…)
Compiti e composizione del comitato d’inchiesta Il compito del comitato sarà quello di prevedere una struttura che garantisca un’indagine obiettiva e indipendente su uno o più incidenti e che si concluda con una raccomandazione al presidente il quale deciderà sulle misure da adottare. (…) Il procedimento (…) 2. Il direttore delle risorse umane (in prosieguo: il «DRH»), d’accordo con i rappresentanti del personale, propone al presidente la composizione del comitato e fissa una data per l’avvio dell’inchiesta, che deve aver luogo entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della denuncia. 3. Il DHR accusa immediatamente ricezione della nota dell’agente interessato, confermando l’avvio di un procedimento d’inchiesta (…) 4. Ricevuto il memorandum del denunciante, il DRH: (…)
(…) L’audizione L’audizione persegue lo scopo di stabilire precisamente quanto accaduto e di raccogliere i fatti che consentiranno di redigere una raccomandazione motivata. Le parti non hanno il diritto di controinterrogatorio poiché vengono sentite separatamente. Esse non sono obbligate a ripetere dettagli sgradevoli o per loro imbarazzanti se ciò non è assolutamente necessario. A tutte le parti interessate dall’inchiesta e dalle audizioni, compresi gli astanti e i testimoni, sarà ricordato che esse sono vincolate da un dovere di riservatezza. (…) Il comitato può decidere le modalità con cui procedere che considera adeguate. Di norma, l’audizione si presenta come una serie di colloqui separati, effettuati nel seguente ordine:
Se necessario, il comitato può altresì interrogare nuovamente le persone coinvolte ed eventualmente convocare altri membri del personale o richiedere informazioni o copie di documenti se, collegialmente, esso lo ritiene giustificato e rilevante. In caso di incertezza, il presidente ha l’ultima parola su questioni riguardanti l’accesso a documenti e dati o il ricorso ad altri metodi di investigazione, se necessario, dopo aver consultato il delegato alla protezione dei dati personali. In caso di ulteriori investigazioni il comitato ne darà comunicazione al denunciante. Esito dell’inchiesta Dopo aver sentito tutte le parti e aver effettuato tutte le altre eventuali indagini appropriate, il comitato dovrebbe essere nelle condizioni di pronunciarsi e di proporre una raccomandazione motivata. Esso non ha potere decisionale. Il comitato può emanare diverse raccomandazioni dirette a che:
La raccomandazione scritta dal comitato è redatta entro cinque giorni dalla fine dell’inchiesta e indirizzata al presidente ai fini della decisione. Decisione del presidente Al più tardi entro cinque giorni lavorativi dall’invio della raccomandazione del comitato al presidente, le due parti vengono informate per iscritto della decisione motivata del presidente a cui viene allegata la raccomandazione del comitato». |
Fatti
|
6 |
Il 1o dicembre 2008, OZ è stata assunta dalla BEI. |
|
7 |
Alla fine del 2009, il sig. F. entrava a far parte, in qualità di coordinatore del personale, di una direzione della BEI, in cui lavorava OZ. |
|
8 |
Il 16 settembre 2012, OZ ha cambiato mansioni. |
|
9 |
Nel gennaio 2014, OZ ha riferito al suo capo divisione che tale mutamento di mansioni era connesso a molestie sessuali che ella riteneva di subire dal 2011 da parte del sig. F. |
|
10 |
Il 20 maggio 2015, OZ ha presentato una denuncia presso il direttore generale della direzione del personale della BEI, nella quale affermava di essere vittima di molestie sessuali da parte del sig. F. |
|
11 |
Il 18 giugno 2015, tale direttore generale ha informato OZ che in seguito alla sua denuncia era stato avviato un procedimento formale d’inchiesta (in prosieguo: il «procedimento d’inchiesta») in conformità alla politica in materia di dignità sul luogo di lavoro. |
|
12 |
Il 19 giugno 2015 il presidente della BEI ha approvato la proposta di composizione del comitato incaricato di procedere alla conduzione dell’inchiesta (in prosieguo: il «comitato d’inchiesta»). |
|
13 |
Il 26 giugno 2015, il comitato d’inchiesta è stato ufficialmente nominato e OZ è stata informata del fatto che le audizioni si sarebbero tenute il 20 luglio successivo. |
|
14 |
Il 17 settembre 2015, il comitato d’inchiesta ha consegnato la sua relazione al presidente della BEI, nella quale erano formulate le sue raccomandazioni motivate (in prosieguo: la «relazione del comitato d’inchiesta»). |
|
15 |
Nella sua relazione, il comitato d’inchiesta esponeva che le accuse della ricorrente non avevano potuto essere confermate in mancanza di testimoni che avessero assistito agli atti asseriti. Per contro, tutti i testimoni erano concordi sul fatto che vi era motivo di preoccuparsi della salute di OZ. Ella aveva vissuto una rottura traumatica del rapporto col suo ex compagno e in seguito sarebbe molto dimagrita. OZ sarebbe inoltre impaziente di progredire nella sua carriera e avrebbe un carattere manipolatore, tale da nuocere agli altri. Ella avrebbe anche difficoltà ad accettare qualsiasi forma di critica. Infine, il comitato d’inchiesta ha raccomandato a OZ di imparare a maturare un miglior spirito di squadra e di ritrovare un atteggiamento positivo. |
|
16 |
Il 16 ottobre 2015 il presidente della BEI, basandosi sulle raccomandazioni del comitato d’inchiesta, ha adottato la decisione controversa, cui è stata allegata la relazione del comitato d’inchiesta. |
|
17 |
Dopo l’adozione della decisione controversa, il presidente della BEI ha chiesto ulteriori chiarimenti al comitato d’inchiesta in vista dell’eventuale avvio di un procedimento disciplinare. Tale comitato ha presentato le sue osservazioni finali il 12 gennaio 2016. Successivamente, la ricorrente ha presentato una domanda di conciliazione ai sensi dell’articolo 41 del regolamento del personale della BEI, come modificato. |
|
18 |
Il 29 giugno 2016, conformemente alle conclusioni della commissione di conciliazione del 22 aprile 2016, il presidente della BEI ha constatato il fallimento della procedura di conciliazione. |
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
|
19 |
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 22 luglio 2016, la ricorrente ha proposto il presente ricorso, inizialmente iscritto al ruolo con il numero F‑37/16. |
|
20 |
In applicazione dell’articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) 2016/1192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativo al trasferimento al Tribunale della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l’Unione europea e i suoi agenti (GU 2016, L 200, pag. 137), la presente causa è stata trasferita al Tribunale nello stato in cui si trovava alla data del 31 agosto 2016. Tale causa è stata registrata con il numero T‑607/16. |
|
21 |
OZ aveva chiesto al Tribunale di:
|
|
22 |
A sostegno del suo ricorso OZ aveva dedotto, nel merito, due motivi. |
|
23 |
Il primo motivo era fondato su una violazione delle norme relative al procedimento d’inchiesta nonché dei diritti procedurali derivanti dall’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU») e dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») in quanto diverse fasi del procedimento d’inchiesta non sarebbero state rispettate. |
|
24 |
Il secondo motivo era fondato su una violazione dell’articolo 8 della CEDU nonché dell’articolo 7 della Carta per il fatto che la relazione del comitato d’inchiesta, come pure la decisione controversa, conterrebbero, secondo OZ, elementi di giustificazione attinenti alla propria vita privata, in particolare riguardanti le sue condizioni psicologiche, privi di pertinenza nei confronti dell’oggetto dell’inchiesta. |
|
25 |
Il 13 luglio 2017 il Tribunale ha pronunciato la sentenza impugnata, con la quale ha respinto il ricorso di OZ e l’ha condannata alle spese. |
|
26 |
Nella sua sentenza, il Tribunale ha respinto la domanda risarcitoria della ricorrente nel suo complesso, ritenendo che nessuna delle censure dedotte dalla ricorrente configurasse un illecito imputabile alla BEI. Successivamente, dato che la ricorrente sosteneva che gli illeciti asseriti a sostegno della sua domanda di annullamento corrispondevano ai comportamenti contestati alla BEI nell’ambito della sua domanda di risarcimento, il Tribunale ha dichiarato che si doveva parimenti respingere detta domanda di annullamento e, di conseguenza, il ricorso nel suo insieme. |
Domande delle parti in sede di impugnazione
|
27 |
Con la sua impugnazione, OZ chiede che la Corte voglia:
|
|
28 |
La BEI chiede che la Corte voglia:
|
Sulla ricevibilità
|
29 |
Occorre rilevare che la ricorrente chiede in particolare alla Corte di rinviare la presente controversia dinanzi alla BEI per la riapertura del procedimento d’inchiesta e l’adozione di una nuova decisione da parte del presidente della BEI nei termini da lei specificati. |
|
30 |
Tuttavia, è giocoforza constatare che la ricorrente non deduce alcun motivo a sostegno di tale capo della domanda. L’impugnazione non può neppure essere interpretata nel senso di intendere il ragionamento in essa contenuto come un motivo o un insieme di argomenti dedotti contro la sentenza impugnata. |
|
31 |
Tale capo della domanda è quindi irricevibile. |
|
32 |
Inoltre, la BEI sostiene che l’impugnazione è irricevibile nel suo complesso, in quanto, da una parte, non fa riferimento ad alcun punto preciso della sentenza impugnata e, dall’altro, la ricorrente si limita a riprodurre gli argomenti già sviluppati nel ricorso in primo grado. |
|
33 |
Al riguardo occorre ricordare che, secondo una constante giurisprudenza, dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte emerge che l’atto di impugnazione deve individuare con precisione gli elementi contestati della decisione di cui si chiede l’annullamento, nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Non risponde ai requisiti di motivazione stabiliti da tali disposizioni un’impugnazione che si limiti a ribadire o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale (v., in tal senso, sentenze del 17 maggio 2017, Portogallo/Commissione, C‑338/16 P, EU:C:2017:382, punto19 e giurisprudenza ivi citata, e del 20 dicembre 2017, Comunidad Autónoma de Galicia e Retegal/Commissione, C‑70/16 P, EU:C:2017:1002, punto 48 e giurisprudenza ivi citata). |
|
34 |
Tuttavia, qualora un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nel corso di un’impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse basare l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento d’impugnazione sarebbe privato in parte del suo significato (sentenza del 17 maggio 2017, Portogallo/Commissione, C‑338/16 P, EU:C:2017:382, punto 20 e giurisprudenza ivi citata). |
|
35 |
Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla BEI, il ricorso d’impugnazione non si limita a riprodurre gli argomenti già dedotti in primo grado. Essi sono in realtà diretti contro la motivazione della sentenza impugnata, che è contestata per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali invocati dalla ricorrente e, di conseguenza, permettono alla Corte di effettuarne il controllo. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla BEI, nel ricorso d’impugnazione sono chiaramente descritti i punti della sentenza impugnata che sono contestati. |
|
36 |
Pertanto, fatta eccezione per il capo della domanda di cui al punto 29 della presente sentenza, l’impugnazione è ricevibile. |
Nel merito
|
37 |
La ricorrente deduce, a sostegno della sua impugnazione, tre motivi fondati, in primo luogo, sulla violazione dell’articolo 47 della Carta nonché dell’articolo 6 della CEDU, in secondo luogo, sulla violazione dell’articolo 7 della Carta nonché dell’articolo 8 della CEDU, e, in terzo luogo, sulla denegata giustizia. |
|
38 |
In via preliminare, occorre rammentare che l’Unione, non essendo parte della CEDU, non può essere ritenuta responsabile sul fondamento di quest’ultima. Tuttavia, si evince dall’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, che il significato e la portata dei diritti garantiti dalla Carta sono uguali a quelli ad essi conferiti dai corrispondenti articoli della CEDU. |
|
39 |
Pertanto, il primo e il terzo motivo devono essere esaminati solo alla luce delle disposizioni della Carta. |
Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 47 della Carta
Argomenti delle parti
|
40 |
Con il primo motivo d’impugnazione, che si suddivide in quattro parti, la ricorrente contesta al Tribunale, in primo luogo, di aver erroneamente determinato la portata dei diritti procedurali di cui disponeva, in secondo luogo, di non aver tratto le conseguenze del mancato rispetto dei termini che disciplinano il procedimento d’inchiesta, in terzo luogo, di aver erroneamente valutato la corretta composizione del comitato d’inchiesta e, in quarto luogo, di aver respinto i suoi argomenti diretti a contestare il trattamento riservato della sua denuncia. |
|
41 |
Con la prima parte del primo motivo, vertente sulla determinazione erronea della portata dei suoi diritti procedurali, la ricorrente contesta, in sostanza, al Tribunale di aver violato, ai punti da 52 a 54 della sentenza impugnata, il principio del diritto a un processo equo, e in particolare i principi del contraddittorio e della parità delle armi, nel considerare non illegittimo che il comitato d’inchiesta non le abbia consentito di prendere conoscenza delle dichiarazioni della persona accusata di molestie e dei diversi testimoni sentiti nel corso dell’inchiesta, né di manifestare la sua posizione in merito a tali dichiarazioni, sulle quali si è basata la decisione di rigetto della sua denuncia, mentre le dichiarazioni della ricorrente sono state comunicate a tale persona in forma sintetica, in modo da consentirle di presentare le sue osservazioni. |
|
42 |
In secondo luogo, la ricorrente addebita al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nel considerare che il comitato d’inchiesta non fosse affatto tenuto a convocare tutti i testimoni citati nel contesto dell’inchiesta. |
|
43 |
In terzo luogo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto giudicando legittimo che tale comitato abbia respinto le relazioni mediche da lei fornite. |
|
44 |
La BEI contesta la fondatezza di tali argomenti, deducendo, in sostanza, in primo luogo, che il principio di parità delle armi si applica soltanto se le parti sono coinvolte in procedimenti giudiziari. Tuttavia, il procedimento previsto ai sensi della politica in materia di dignità sul posto di lavoro è una procedimento amministrativo. Peraltro, il Tribunale avrebbe correttamente considerato che la posizione del denunciante e quella del presunto molestatore non sono comparabili e che, di conseguenza, i loro rispettivi diritti procedurali sono diversi. |
|
45 |
La BEI sostiene, poi, che poiché il procedimento svolto dinanzi al comitato d’inchiesta non ha natura giurisdizionale, nessuna disposizione impone che tale comitato citi testimoni specifici o informi la parte che li ha sollecitati che non sono disponibili. |
|
46 |
Infine, per quanto riguarda le relazioni mediche trasmesse dalla ricorrente, la BEI ne rileva la mancanza di valore probatorio, in quanto i medici non avrebbero avuto diretta conoscenza dei fatti, ma avrebbero semplicemente fatto affidamento sulle dichiarazioni della ricorrente. |
Giudizio della Corte
|
47 |
Occorre rilevare che la ricorrente afferma a torto che il comitato d’inchiesta, che esprime un parere su cui si fonda il presidente della BEI, e quest’ultimo sono organi assimilabili a un «giudice» ai sensi dell’articolo 47 della Carta. |
|
48 |
Infatti, è pacifico che né il comitato d’inchiesta, organo ad hoc, i cui membri sono nominati dal presidente della BEI, e formulano raccomandazioni non vincolanti a seguito di un’inchiesta, né il presidente della BEI soddisfano i vari criteri stabiliti dalla Corte nella sua giurisprudenza, volti a definire la nozione di «giudice» ai sensi dell’articolo 47 della Carta (v., in particolare, per quanto riguarda la nozione di «giudice», la sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, punto 38 e giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, essi non possono essere considerati individualmente o collettivamente come un giudice «precostituito per legge», ai sensi dell’articolo 47. |
|
49 |
Ne consegue che, nel caso di specie, l’articolo 47 della Carta non è applicabile e che, di conseguenza, la ricorrente non può far valere, a sostegno della prima parte del suo primo motivo, una violazione di tale articolo. |
|
50 |
Tuttavia, come risulta dai punti 52 e 53 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che, nell’ambito di un procedimento come quello di cui trattasi, la presunta vittima di molestie può avvalersi del diritto di essere ascoltata, sul fondamento del principio di buona amministrazione. |
|
51 |
Infatti, l’articolo 41 della Carta, rubricato «Diritto ad una buona amministrazione», dispone, al suo paragrafo 1, che ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione. |
|
52 |
Inoltre, il paragrafo 2 di tale articolo 41 prevede che il diritto a una buona amministrazione comprende, in particolare, il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio, il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale, nonché l’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni. |
|
53 |
In particolare, il diritto di essere ascoltati garantisce a chiunque la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente, il proprio punto di vista durante il procedimento amministrativo prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi (v., in particolare, sentenze del 22 novembre 2012, M., C‑277/11, EU:C:2012:744, punto 87, e dell’11 dicembre 2014, Boudjlida, C‑249/13, EU:C:2014:2431, punto 36). |
|
54 |
Spetta pertanto alla Corte verificare se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 54 della sentenza impugnata, che nessun illecito era stato commesso dal comitato d’inchiesta, per quanto riguarda il diritto di essere ascoltati in base al principio di buona amministrazione. |
|
55 |
A tal riguardo, si deve rilevare che la decisione impugnata costituisce, dato che respinge la denuncia della ricorrente, una misura individuale presa nei suoi confronti e le arreca pregiudizio, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta. |
|
56 |
Ne consegue che il comitato d’inchiesta, prima di presentare le sue raccomandazioni al presidente della BEI e, in ogni caso, quest’ultimo, prima di prendere una decisione sfavorevole per la ricorrente, erano tenuti a rispettare il suo diritto di essere sentita in qualità di denunciante. |
|
57 |
In particolare, la ricorrente aveva il diritto, al fine di essere in grado di presentare utilmente le proprie osservazioni, di essere informata, quanto meno in sintesi, delle dichiarazioni della persona accusata di molestie e dei diversi testimoni ascoltati, dal momento che tali dichiarazioni sono state utilizzate dal comitato d’inchiesta, nella sua relazione, per formulare raccomandazioni al presidente della BEI, sulla base delle quali quest’ultimo ha fondato la decisione controversa; la comunicazione sintetica di dette dichiarazioni sarebbe dovuta avvenire nel rispetto degli eventuali legittimi interessi alla riservatezza. |
|
58 |
Nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente sia stata ascoltata soltanto all’inizio del procedimento d’inchiesta. Tuttavia, essa non è stata ascoltata né prima che il comitato d’inchiesta presentasse le sue raccomandazioni al presidente della BEI, né prima che quest’ultimo adottasse la decisione impugnata. |
|
59 |
Ne consegue che il Tribunale è incorso in un errore di diritto non dichiarando che l’omessa comunicazione alla ricorrente di almeno una sintesi delle dichiarazioni della persona accusata di molestie e dei diversi testimoni, e il fatto che essa non avesse potuto essere ascoltata al riguardo, cosicché non le era stato dato modo di presentare osservazioni utili sul contenuto di tali dichiarazioni prima che il comitato d’inchiesta presentasse le proprie raccomandazioni al presidente della BEI e, in ogni caso, prima che quest’ultimo adottasse la decisione impugnata in senso a lei sfavorevole, era in contrasto con i requisiti di cui all’articolo 41 della Carta. |
|
60 |
Senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti dedotti dalla ricorrente nell’ambito della prima parte del primo motivo, né le altre parti di tale motivo, occorre annullare la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la domanda di risarcimento della ricorrente, basata sulla responsabilità della BEI per presunti illeciti commessi nell’ambito del procedimento d’inchiesta, tra cui la violazione del diritto della ricorrente a che il suo caso sia trattato in modo equo, e la domanda di annullamento. |
Sui motivi secondo e terzo, relativi alla violazione dell’articolo 7 della Carta
|
61 |
Il secondo motivo di impugnazione verte su un errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale dichiarando che il comitato d’inchiesta non aveva violato l’articolo 7 della Carta, facendo figurare alcuni elementi relativi alla vita privata della ricorrente nella sua relazione d’indagine. Il terzo motivo verte sul fatto che, procedendo in tal modo, il Tribunale si sarebbe reso responsabile anche di un diniego di giustizia. |
|
62 |
Poiché tali due motivi si fondano su argomenti in parte sovrapposti, occorre esaminarli congiuntamente. |
Argomenti delle parti
|
63 |
La ricorrente deduce, in sostanza, un errore di diritto in cui il Tribunale sarebbe incorso nell’interpretazione dell’articolo 7 della Carta, relativo al diritto al rispetto della vita privata, considerando, a torto, che la BEI non abbia commesso alcun illecito nel non eliminare, nella relazione del comitato d’inchiesta e nella decisione controversa, i riferimenti alla sua vita privata, che sarebbero eccessivi, non pertinenti ed estranei all’ambito di competenza del comitato d’inchiesta. A tale riguardo, la ricorrente fa riferimento, tra l’altro, al fatto che la relazione si riferisce al complesso rapporto con il suo capo divisione dell’epoca, alle sue difficoltà di accettare qualsiasi forma di critica, alla sua impazienza di avanzare nella carriera, elementi che per la ricorrente non sono direttamente necessari a stabilire se ella era stata vittima di molestie sessuali. La stessa sostiene che tali osservazioni sono, inoltre, dannose per la sua salute, come risulterebbe chiaramente da una nuova relazione medica. |
|
64 |
La BEI contesta integralmente tali affermazioni. |
Giudizio della Corte
|
65 |
Il diritto al rispetto della vita privata, garantito dall’articolo 7 della Carta, non è assoluto. Tale diritto può essere soggetto a restrizioni come quelle in questione, a condizione che esse rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dall’Unione e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato. |
|
66 |
A tale riguardo, è pacifico che il procedimento controverso risponda a un obiettivo d’interesse generale, vale a dire l’identificazione di eventuali pratiche di molestie, in particolare sessuali, lesive della dignità della persona. |
|
67 |
È pertanto necessario esaminare se l’inclusione nella relazione del comitato d’inchiesta e nella decisione impugnata, di elementi relativi alla vita privata della ricorrente, considerati eccessivi e non pertinenti, costituisca, alla luce dell’obiettivo perseguito, una restrizione sproporzionata al diritto alla vita privata. |
|
68 |
A tale riguardo, il Tribunale ha anzitutto rilevato, al punto 71 della sentenza impugnata, che tali diversi elementi erano riferimenti diretti alle dichiarazioni dei testimoni e che la menzione di tali dichiarazioni aveva permesso di porre in evidenza gli elementi su cui il comitato d’inchiesta si era fondato per formulare le sue raccomandazioni. |
|
69 |
Inoltre, al punto 72 di tale sentenza, il Tribunale ha constatato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il comitato d’inchiesta non ha formulato conclusioni o dichiarazioni relative allo stato di salute di quest’ultima, ma si è limitato a riprodurre le dichiarazioni dei testimoni. Tuttavia, tale comitato non ne aveva tratto alcuna conseguenza di natura medica. |
|
70 |
Infine, al punto 74 di detta sentenza, il Tribunale ha dichiarato che, in ogni caso, la relazione del comitato d’inchiesta era un documento interno, indirizzato soltanto al presidente della BEI e ad entrambe le parti interessate, e che non era quindi destinato a essere divulgato. |
|
71 |
Alla luce di quanto precede, non sembra che i riferimenti agli elementi relativi alla vita privata della ricorrente, inseriti nella relazione del comitato d’inchiesta e nella decisione controversa, siano eccessivi e privi di pertinenza. |
|
72 |
Di conseguenza, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto, alla luce dell’articolo 7 della Carta, dichiarando che l’inclusione, nella relazione e nella decisione di cui trattasi, degli elementi summenzionati non costituiva un comportamento illegittimo da parte della BEI. |
|
73 |
In terzo luogo, per quanto riguarda la presunta lesività di alcuni commenti relativi alla salute della ricorrente, quest’ultima fa riferimento a una nuova relazione medica di una psicoterapeuta, redatta nel luglio 2016, vale a dire dopo la redazione della relazione del comitato d’inchiesta. A tal riguardo, è sufficiente rilevare che, nella sua impugnazione, la ricorrente non contesta al Tribunale di non aver tenuto conto di tale relazione medica. |
|
74 |
Ne consegue che i motivi secondo e terzo dell’impugnazione vanno respinti. |
Sul ricorso dinanzi al Tribunale
|
75 |
Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta. |
|
76 |
Orbene, si deve ricordare che da una giurisprudenza costante risulta che una violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di essere ascoltati, giustifica l’annullamento di una decisione adottata al termine di un procedimento solo qualora, in assenza di tale irregolarità, tale procedimento potesse avere un esito diverso. (sentenze del 10 settembre 2013, G. e R., C‑383/13 PPU, EU:C:2013:533, punto 38, e del 3 luglio 2014, Kamino International Logistics e Datema Hellmann Worldwide Logistics, C‑129/13 e C‑130/13, EU:C:2014:2041, punto 79). |
|
77 |
Nel caso di specie si deve rilevare che, come risulta dal punto 59 della presente sentenza, il Tribunale è incorso in un errore di diritto non dichiarando che l’omessa comunicazione alla ricorrente di almeno una sintesi delle dichiarazioni della persona accusata di molestie e dei diversi testimoni, e il fatto che essa non avesse potuto essere ascoltata al riguardo – cosicché non le era stato dato modo di presentare osservazioni utili sul contenuto di tali dichiarazioni prima che il comitato d’inchiesta presentasse le proprie raccomandazioni al presidente della BEI e, in ogni caso, prima che quest’ultimo adottasse la decisione controversa in senso a lei sfavorevole – era in contrasto con i requisiti derivanti dall’articolo 41 della Carta. |
|
78 |
Tale irregolarità ha inevitabilmente compromesso sia il contenuto della relazione del comitato d’inchiesta sia quello della decisione controversa, di modo che sia tale relazione, sia tale decisione avrebbero potuto ragionevolmente condurre ad un risultato diverso. |
|
79 |
Tuttavia, poiché tale relazione costituisce solo un atto preparatorio di detta decisione, e non può essere qualificata come atto impugnabile e dunque annullata, occorre annullare soltanto la decisione controversa. |
|
80 |
Per quanto riguarda la domanda di risarcimento, menzionata al punto 60 della presente sentenza, si deve rilevare, da un lato, che l’annullamento della decisione controversa costituisce di per sé un adeguato risarcimento di qualsiasi danno morale che la ricorrente possa aver subito nel caso di specie. |
|
81 |
La domanda di risarcimento di tale danno morale è di conseguenza priva di oggetto e non vi è più luogo a provvedere al riguardo (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 1987, Hochbaum e Rawes/Commissione, 44/85, 77/85, 294/85 e 295/85, EU:C:1987:348, punto 22). |
|
82 |
Dall’altro lato, per quanto riguarda la domanda diretta ad ottenere la condanna della BEI a versare alla ricorrente la somma di EUR 977 (IVA inclusa) e una provvisionale di 5850 EUR per spese mediche sostenute, si deve rilevare che nessun nesso di causalità tra il comportamento illegittimo della BEI, constatato al punto 77 della presente sentenza, e tali spese mediche è stato dimostrato, né dedotto. Infatti, nel suo ricorso in primo grado, la ricorrente sostiene che tali spese mediche siano «diretta conseguenza» delle molestie sessuali che asserisce di aver subito. Inoltre, per quanto riguarda la «provvisionale» di EUR 5850 per spese mediche future richiesta dalla ricorrente, tale capo di domanda è, in ogni caso, prematuro, dato che tali spese non sono state ancora impegnate. |
|
83 |
In tali circostanze, la domanda risarcitoria di cui al precedente punto della presente sentenza dev’essere respinta. |
Sulle spese
|
84 |
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, quest’ultima statuisce sulle spese. |
|
85 |
Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. |
|
86 |
Poiché la BEI è rimasta sostanzialmente soccombente, dev’essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute da OZ, riguardanti, conformemente alla domanda di quest’ultima, sia il procedimento di primo grado, sia quello d’impugnazione. |
|
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce: |
|
|
|
|
|
|
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.