SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

26 febbraio 2019 ( *1 )

[Testo rettificato con ordinanza del 10 aprile 2019]

«Sistema europeo di banche centrali – Ricorso fondato sulla violazione dell’articolo 14.2, secondo comma, dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea – Decisione di un’autorità nazionale di sospendere dall’incarico il governatore della Banca centrale nazionale»

Nelle cause riunite C‑202/18 e C‑238/18,

aventi ad oggetto due ricorsi ai sensi dell’articolo 14.2, secondo comma, del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, proposti rispettivamente il 16 marzo 2018 e il 3 aprile 2018,

Ilmārs Rimšēvičs, rappresentato da S. Vārpiņš, M. Kvēps e I. Pazare, advokāti (C‑202/18),

[Come rettificato con ordinanza del 10 aprile 2019] Banca centrale europea (BCE), rappresentata da C. Zilioli, K. Kaiser e C. Kroppenstedt, in qualità di agenti, assistiti da D. Sarmiento Ramírez-Escudero, abogado, e V. Čustke-Jurjeva, advokāte (C – 238/18),

ricorrenti,

contro

Repubblica di Lettonia, rappresentata da I. Kucina e J. Davidoviča, in qualità di agenti,

convenuta,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, J.‑C. Bonichot (relatore), A. Prechal, M. Vilaras, E. Regan, K. Jürimäe e C. Lycourgos, presidenti di sezione, A. Rosas, E. Juhász, E. Levits, L. Bay Larsen, D. Šváby e M. Berger, giudici,

avvocato generale: J. Kokott,

cancelliere: M. Aleksejev, capo unità

Vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 settembre 2018,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 dicembre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con i loro ricorsi proposti sulla base dell’articolo 14.2, secondo comma, del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in prosieguo: lo «statuto del SEBC e della BCE»), il sig. Ilmārs Rimšēvičs, governatore della Latvijas Banka (Banca centrale di Lettonia), da un lato, e la Banca centrale europea (BCE), su decisione del suo consiglio direttivo, dall’altro, impugnano la decisione del 19 febbraio 2018, con la quale il Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (Ufficio per la prevenzione e la lotta alla corruzione, Lettonia) (in prosieguo: il «KNAB») ha vietato provvisoriamente al sig. Rimšēvičs di esercitare le funzioni di governatore della Banca centrale di Lettonia (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

2

Ai sensi dell’articolo 129 TFUE:

«1.   Il SEBC è retto dagli organi decisionali della Banca centrale europea che sono il consiglio direttivo e il comitato esecutivo.

2.   Lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in appresso denominato “statuto del SEBC e della BCE”, è definito nel protocollo allegato ai trattati.

(…)».

3

L’articolo 130 TFUE prevede quanto segue:

«Nell’esercizio dei poteri e nell’assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dai trattati e dallo statuto del SEBC e della BCE, né la Banca centrale europea né una Banca centrale nazionale né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione, dai governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione nonché i governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nell’assolvimento dei loro compiti».

4

L’articolo 131 TFUE così dispone:

«Ciascuno Stato membro assicura che la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della Banca centrale nazionale, sarà compatibile con i trattati e con lo statuto del SEBC e della BCE».

5

L’articolo 283, paragrafo 1, TFUE è formulato nel modo seguente:

«Il consiglio direttivo della Banca centrale europea comprende i membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea nonché i governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro».

6

L’articolo 14 dello statuto del SEBC e della BCE, intitolato «Banche centrali nazionali», prevede quanto segue:

«14.1.   Conformemente all’articolo 131 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ciascuno Stato membro assicura che la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della Banca centrale nazionale, sarà compatibile con i trattati e con il presente statuto.

14.2.   Gli statuti delle banche centrali nazionali devono prevedere in particolare che la durata del mandato del governatore della Banca centrale nazionale non sia inferiore a cinque anni.

Un governatore può essere sollevato dall’incarico solo se non soddisfa più alle condizioni richieste per l’espletamento delle sue funzioni o si è reso colpevole di gravi mancanze. Una decisione in questo senso può essere portata dinanzi alla Corte di giustizia dal governatore interessato o dal consiglio direttivo, per violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa all’applicazione dei medesimi. Tali ricorsi devono essere proposti nel termine di due mesi, secondo i casi, dalla pubblicazione della decisione, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

14.3.   Le banche centrali nazionali costituiscono parte integrante del SEBC e agiscono secondo gli indirizzi e le istruzioni della BCE. Il consiglio direttivo adotta le misure necessarie per assicurare l’osservanza degli indirizzi e delle istruzioni della BCE, richiedendo che gli venga fornita ogni necessaria informazione.

14.4.   Le banche centrali nazionali possono svolgere funzioni diverse da quelle specificate nel presente statuto a meno che il consiglio direttivo decida, a maggioranza dei due terzi dei votanti, che tali funzioni interferiscono con gli obiettivi e i compiti del SEBC. Tali funzioni sono svolte sotto la piena responsabilità delle banche centrali nazionali e non sono considerate come facenti parte delle funzioni del SEBC».

Diritto lettone

7

L’articolo 241, paragrafo 2, del Kriminālprocesa likums (codice di procedura penale) così dispone:

«Una misura di sicurezza è imposta come misura procedurale cautelare nei confronti di un indagato o imputato, qualora vi siano motivi per ritenere che la persona interessata continuerà a commettere attività criminali, ostacolerà lo svolgimento di un procedimento penale o il lavoro dell’autorità giurisdizionale, o si sottrarrà a detto procedimento o all’autorità giurisdizionale».

8

Ai sensi dell’articolo 254 di tale codice:

«1.   Il divieto di esercitare una determinata attività lavorativa è un divieto imposto a carico di un indagato o imputato, alle condizioni definite dalla decisione del responsabile del procedimento, di esercitare un determinato tipo di attività lavorativa per un dato periodo di tempo, o di svolgere le funzioni relative a una specifica posizione.

2.   La decisione di vietare l’esercizio di una determinata attività lavorativa è comunicata, ai fini della sua esecuzione, al datore di lavoro o a qualsiasi altra autorità competente.

3.   La decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo vincola qualsiasi funzionario e deve essere eseguita entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Il funzionario comunica al responsabile del procedimento l’inizio di esecuzione della decisione».

9

L’articolo 389, paragrafo 1, di tale codice prevede quanto segue:

«Allorché è coinvolta nella fase preliminare di un procedimento penale una persona che beneficia del diritto di difesa o una persona il cui diritto di disporre dei suoi beni è limitato da azioni processuali, la fase preliminare del procedimento penale nei confronti di tale persona deve essere chiusa, o tutte le misure di sicurezza e le restrizioni dei diritti concernenti i suoi beni devono essere revocate, entro i termini seguenti:

(…)

4)

per un reato particolarmente grave: ventidue mesi».

10

L’articolo 22 del Likums par Latvijas Banku (legge relativa alla Banca centrale di Lettonia), del 19 maggio 1992 (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, n. 22/23), così dispone:

«Il governatore della Banca centrale di Lettonia è nominato dal Parlamento, su raccomandazione di almeno dieci dei suoi membri.

Il vicegovernatore e i membri del consiglio della Banca centrale di Lettonia sono nominati dal Parlamento, su raccomandazione del governatore della Banca centrale di Lettonia.

Il mandato del governatore, del vicegovernatore e dei membri del consiglio della Banca centrale di Lettonia è pari a sei anni. In ipotesi di dimissioni volontarie di un membro del consiglio o di cessazione dall’esercizio delle funzioni per un altro motivo prima della scadenza del suo mandato, viene nominato un nuovo membro del consiglio della Banca centrale di Lettonia per un mandato della durata di sei anni.

Il Parlamento può sollevare dall’incarico il governatore, il vicegovernatore e i membri del consiglio della Banca centrale di Lettonia prima della scadenza del mandato previsto al terzo comma del presente articolo solo nei seguenti casi:

1.

dimissioni volontarie;

2.

gravi mancanze ai sensi dell’articolo 14.2 dello [statuto del SEBC e della BCE];

3.

altri motivi di sollevamento dall’incarico previsti all’articolo 14.2 dello [statuto del SEBC e della BCE].

Nell’ipotesi di cui al punto 2 del quarto comma del presente articolo, il Parlamento può decidere di sollevare dall’incarico il governatore, il vicegovernatore e i membri del consiglio della Banca centrale di Lettonia dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Il governatore della Banca centrale di Lettonia può impugnare la decisione del Parlamento di sollevarlo dall’incarico dinanzi all’autorità giurisdizionale prevista all’articolo 14.2 dello [statuto del SEBC e della BCE]. Il vicegovernatore o un membro del consiglio della Banca centrale di Lettonia possono impugnare la decisione del Parlamento di sollevarli dall’incarico dinanzi all’autorità giurisdizionale prevista dal codice di procedura amministrativa».

11

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likums (legge relativa all’Ufficio per la prevenzione e la lotta alla corruzione) (Latvijas Vēstnesis, 2002, n. 65):

«(1)   L’Ufficio è un’autorità dell’amministrazione diretta, che esercita le funzioni di prevenzione e di lotta alla corruzione previste dalla presente legge (…).

(2)   L’Ufficio è posto sotto il controllo del Consiglio dei ministri, che esercita il controllo istituzionale tramite il Primo ministro. Il controllo include il diritto del Primo ministro di esaminare la legittimità delle decisioni amministrative adottate dal capo dell’Ufficio e di annullare le decisioni illegittime, nonché, qualora sia riscontrato un comportamento omissivo illecito, di ordinare che sia adottata una decisione. Il diritto di controllo del Consiglio dei ministri non riguarda le decisioni adottate dall’Ufficio nell’esercizio delle funzioni menzionate agli articoli 7, 8, 9 e 91 della presente legge».

12

L’articolo 8, paragrafo 1, punto 2, della legge sull’Ufficio per la prevenzione e la lotta alla corruzione è formulato nel modo seguente:

«Nell’ambito del contrasto alla corruzione, l’Ufficio esercita le seguenti funzioni:

(…)

2)

svolge indagini e attività operative, al fine di accertare reati commessi [da persone] al servizio delle istituzioni pubbliche, qualora tali reati siano connessi alla corruzione».

Fatti

13

Con decisione del Parlamento lettone del 31 ottobre 2013, il sig. Rimšēvičs è stato nominato governatore della Banca centrale di Lettonia per un mandato di sei anni, che è iniziato il 21 dicembre 2013 e la cui scadenza era fissata al 21 dicembre 2019.

14

Il 17 febbraio 2018, il sig. Rimšēvičs è stato arrestato in seguito all’avvio da parte del KNAB, il 15 febbraio dello stesso anno, di un’indagine penale preliminare a suo carico.

15

In base alle informazioni a disposizione della Corte, egli è sospettato di aver richiesto ed accettato, nel corso del 2013, una tangente in qualità di governatore della Banca centrale di Lettonia al fine di esercitare un’influenza a favore di una banca privata lettone.

16

Il 19 febbraio 2018, quando il sig. Rimšēvičs è stato rilasciato, il KNAB ha adottato la decisione impugnata, con la quale gli sono state imposte varie misure cautelari, segnatamente il divieto di esercitare le sue funzioni decisorie, di controllo e di sorveglianza all’interno della Banca centrale di Lettonia, in particolare il divieto di ricoprire la sua carica di governatore della Banca centrale, l’obbligo di pagare una cauzione e il divieto di avvicinarsi a determinate persone e di lasciare il paese senza autorizzazione preventiva.

17

Il 27 febbraio 2018, il giudice per le indagini preliminari del Rīgas rajona tiesa (Tribunale distrettuale di Riga, Lettonia) ha respinto il ricorso proposto dal sig. Rimšēvičs il 23 febbraio 2018 avverso due delle misure cautelari imposte dal KNAB, segnatamente il divieto di esercitare le proprie funzioni all’interno della Banca centrale di Lettonia e quello di lasciare il paese senza autorizzazione.

18

Il 28 giugno 2018, il pubblico ministero incaricato della causa ha formulato i seguenti capi di accusa a carico del sig. Rimšēvičs:

aver percepito una tangente a titolo di ricompensa, sotto forma di viaggio di svago offerto;

aver accettato l’offerta di una tangente per un importo di EUR 500000, e

aver accettato una tangente per un importo di EUR 250000.

Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

19

Con il suo ricorso nella causa C‑202/18, il sig. Rimšēvičs chiede che la Corte voglia:

dichiarare che egli è stato illegittimamente sollevato dal suo incarico di governatore della Banca centrale di Lettonia con la decisione impugnata;

dichiarare l’illegittimità della misura cautelare consistente nel divieto di esercitare le funzioni e le attribuzioni di governatore della Banca centrale di Lettonia, misura che gli è stata inflitta mediante la decisione impugnata, e

dichiarare che le limitazioni all’esercizio delle funzioni e delle attribuzioni di membro del consiglio direttivo della BCE derivanti dalla decisione impugnata gli sono state illegittimamente applicate.

20

Con il suo ricorso nella causa C‑238/18, la BCE chiede che la Corte voglia:

ordinare alla Repubblica di Lettonia, conformemente all’articolo 24, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 62 del regolamento di procedura della Corte, di fornire tutte le informazioni pertinenti relative alle indagini attualmente condotte dal KNAB nei confronti del sig. Rimšēvičs, governatore della Banca centrale di Lettonia;

dichiarare, sulla base dell’articolo 14.2 dello statuto del SEBC e della BCE, che la Repubblica di Lettonia ha violato il secondo comma di tale disposizione, in quanto:

il titolare della carica di governatore della Banca centrale di Lettonia è stato sollevato dall’incarico in assenza di una sentenza di condanna pronunciata nel merito da parte di un tribunale indipendente, e

non sussiste, se i fatti dedotti dalla Repubblica di Lettonia lo confermano, alcuna circostanza eccezionale che giustifichi che il sig. Rimšēvičs sia sollevato dall’incarico nel caso di specie;

condannare la Repubblica di Lettonia alle spese.

21

La Repubblica di Lettonia chiede che i due ricorsi siano respinti.

22

Con atto separato depositato presso la cancelleria della Corte il 3 aprile 2018, ossia lo stesso giorno in cui ha proposto il suo ricorso, la BCE ha chiesto alla Corte che la causa C‑238/18 fosse sottoposta a procedimento accelerato in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 4, e dell’articolo 133 del regolamento di procedura. Con ordinanza del 12 giugno 2018, BCE/Lettonia (C‑238/18, non pubblicata, EU:C:2018:488), il presidente della Corte ha accolto tale domanda.

23

Con ordinanza in pari data, Rimšēvičs/Lettonia (C‑202/18, non pubblicata, EU:C:2018:489), il presidente della Corte ha deciso d’ufficio, sulla base dell’articolo 133, paragrafo 3, del regolamento di procedura, dopo aver invitato il sig. Rimšēvičs e la Repubblica di Lettonia a presentare le loro osservazioni in proposito, di sottoporre anche la causa C‑202/18 a procedimento accelerato.

24

Con atto depositato anch’esso presso la cancelleria della Corte il 3 aprile 2018, la BCE ha inoltre proposto dinanzi alla Corte, ai sensi dell’articolo 279 TFUE e dell’articolo 160 del regolamento di procedura, una domanda di provvedimenti provvisori volti a ordinare alla Repubblica di Lettonia di sospendere temporaneamente il divieto imposto al sig. Rimšēvičs di esercitare le funzioni di governatore della Banca centrale di Lettonia, in modo da consentirgli di assolvere, in qualità di membro del consiglio direttivo della BCE, i compiti privi di collegamento con l’oggetto dell’indagine penale o, almeno, di autorizzare il sig. Rimšēvičs a nominare un supplente come membro del consiglio direttivo.

25

Con ordinanza del 20 luglio 2018, BCE/Lettonia (C‑238/18 R, non pubblicata, EU:C:2018:581), il vicepresidente della Corte ha ordinato alla Repubblica di Lettonia di prendere le misure necessarie al fine di sospendere, fino alla pronuncia della sentenza che porrà fine alla causa C‑238/18, le misure cautelari adottate il 19 febbraio 2018 dal KNAB a carico del sig. Rimšēvičs, nella misura in cui tali misure impediscono a quest’ultimo di nominare un supplente per sostituirlo come membro del consiglio direttivo della BCE, e ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori quanto al resto.

26

All’udienza di discussione, comune ad entrambe le cause, tenutasi il 25 settembre 2018, il presidente della Corte ha invitato i rappresentanti della Repubblica di Lettonia a trasmettere alla Corte, entro otto giorni, i documenti che giustificavano le misure cautelari adottate il 19 febbraio 2018 dal KNAB nei confronti del sig. Rimšēvičs.

27

Con lettera registrata presso la cancelleria della Corte il 2 ottobre 2018, la Repubblica di Lettonia ha prodotto 44 documenti.

28

Nelle osservazioni rispettivamente presentante in merito a tali documenti, il sig. Rimšēvičs e la BCE concordano, in sostanza, sul fatto che la Repubblica di Lettonia non fornisce alcuna prova né della colpevolezza del sig. Rimšēvičs né della fondatezza delle misure cautelari adottate a carico di quest’ultimo.

29

Poiché le cause C‑202/18 et C‑238/18 riguardano due ricorsi proposti avverso la decisione impugnata, la Corte decide, dopo aver sentito le parti, di riunire dette cause ai fini della sentenza, in applicazione dell’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Sulla competenza della Corte

Argomenti delle parti

30

La Repubblica di Lettonia eccepisce l’incompetenza della Corte a conoscere dei ricorsi proposti dal sig. Rimšēvičs e dalla BCE.

Nella causa C‑202/18

31

Ad avviso della Repubblica di Lettonia, il sig. Rimšēvičs mira ad ottenere che la Corte esamini la legittimità e la proporzionalità delle misure adottate dall’autorità incaricata dell’indagine in applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale. Egli chiederebbe alla Corte di interferire nello svolgimento di un procedimento penale, circostanza che potrebbe avere un effetto rilevante sull’indagine e sulla consegna del colpevole alla giustizia conformemente alla normativa lettone. A parere della Repubblica di Lettonia, il petitum del ricorso eccede la competenza della Corte. Se la Corte lo accogliesse, agirebbe in contrasto con l’articolo 276 TFUE.

32

Il sig. Rimšēvičs ritiene, invece, che il divieto che gli è stato imposto di esercitare le funzioni di governatore della Banca centrale di Lettonia per un lasso di tempo indeterminato debba essere considerato come un sollevamento dall’incarico nei confronti del quale la Corte è competente in applicazione dell’articolo 14.2 dello statuto del SEBC e della BCE.

Nella causa C‑238/18

33

La Repubblica di Lettonia ritiene che l’unica decisione impugnabile con ricorso ai sensi dell’articolo 14.2, secondo comma, dello statuto del SEBC e della BCE sia quella che pone fine al vincolo giuridico e istituzionale tra il governatore di una Banca centrale nazionale e detta istituzione, e non qualsiasi decisione che imponga obblighi a carico di quest’ultimo. Essa afferma che, al fine di individuare gli elementi che caratterizzano la decisione che pone fine a siffatto vincolo, non si debba distinguere tra la nozione di «solleva[mento] dall’incarico», ai sensi di tale articolo, e quella di «dimissioni d’ufficio», contemplate agli articoli 246, 247 e 286 TFUE, all’articolo 11.4 dello statuto del SEBC e della BCE e all’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63), dal momento che tali due nozioni sarebbero equivalenti con riferimento ai loro effetti. La Repubblica di Lettonia rileva, peraltro, che i termini utilizzati nella versione lettone di tali disposizioni sono intercambiabili.

34

Orbene, la decisione impugnata non mirerebbe a porre fine al vincolo giuridico e istituzionale tra la Banca centrale di Lettonia e il suo governatore, ma solo a garantire lo svolgimento efficace dell’indagine nei confronti di quest’ultimo.

35

In primo luogo, tale misura avrebbe natura temporanea e potrebbe essere modificata o revocata in qualsiasi momento. Infatti, ai sensi dell’articolo 389, paragrafo 1, punto 4, del codice di procedura penale, quando si procede per un reato particolarmente grave, come quello di cui è sospettato l’interessato, la fase preliminare del procedimento penale avviata nei suoi confronti deve essere chiusa o devono essere revocate tutte le misure cautelari entro 22 mesi dal coinvolgimento dell’interessato in tale fase del procedimento. Inoltre, dall’articolo 249, paragrafo 1, del codice di procedura penale risulterebbe che, se una misura procedurale cautelare adottata nei confronti di una persona diventa priva di oggetto o se mutano la condotta della persona o le circostanze che hanno determinato la scelta della misura cautelare, quest’ultima deve essere revocata.

36

In secondo luogo, mentre, conformemente all’articolo 22 della legge relativa alla Banca centrale di Lettonia, solo il Parlamento lettone può sollevare dall’incarico il governatore di detta Banca centrale, tale istituzione non avrebbe adottato una decisione di tal genere.

37

Peraltro, l’interpretazione secondo cui una decisione come quella impugnata rientrerebbe nell’ambito di applicazione dell’articolo 14.2, secondo comma, dello statuto del SEBC e della BCE contrasterebbe con l’articolo 276 TFUE. L’articolo 14.2, secondo comma, dello statuto del SEBC e della BCE non mirerebbe a consentire alla Corte di interferire sullo svolgimento di un procedimento penale pendente, ma a garantire che il governatore di una Banca centrale nazionale non sia irregolarmente sollevato dall’incarico da parte delle autorità nazionali. Orbene, l’accoglimento della domanda della BCE imporrebbe alla Corte di riesaminare i fatti e le prove raccolti nell’ambito del procedimento penale pendente in Lettonia che hanno giustificato l’imposizione delle misure cautelari nei confronti del sig. Rimšēvičs, e di sconfinare, quindi, nelle competenze delle autorità nazionali.

38

L’indipendenza della direzione della Banca centrale di Lettonia, conformemente all’articolo 7 dello statuto del SEBC e della BCE, sarebbe garantita anche dall’articolo 13 della legge relativa alla Banca centrale di Lettonia. Tale indipendenza nell’assolvimento dei compiti della Banca centrale di Lettonia non conferirebbe alcuna immunità penale al governatore, né imporrebbe restrizioni alle autorità penali lettoni. Al fine di garantire l’indipendenza e la stabilità della Banca centrale di Lettonia, la legge avrebbe affiancato al governatore un vicegovernatore, la cui procedura di nomina da parte del Parlamento offrirebbe le stesse garanzie di cui beneficia il governatore, e che esercita le funzioni di governatore di detta banca centrale nelle ipotesi di assenza del governatore, sollevamento di quest’ultimo dall’incarico o scadenza del suo mandato. Ad avviso della Repubblica di Lettonia, in tale ipotesi il vicegovernatore deve quindi essere qualificato come «governatore» ai sensi dell’articolo 283, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 10.1 dello statuto del SEBC e della BCE, e vedersi di conseguenza riconosciuto il diritto di sedere nel consiglio direttivo della BCE.

39

Inoltre, gli elementi del fascicolo di causa sarebbero coperti dal segreto investigativo, ai sensi dell’articolo 375, paragrafo 1, del codice di procedura penale, e non potrebbero, quindi, essere comunicati a soggetti terzi rispetto al procedimento penale. Di conseguenza, la Corte dovrebbe anche respingere la domanda con cui la BCE ha chiesto che sia ordinato alla Repubblica di Lettonia di fornire tutte le informazioni rilevanti relative all’indagine del KNAB a carico del sig. Rimšēvičs.

40

La BCE considera, da parte sua, che il suo ricorso non può essere escluso dall’ambito di applicazione dell’articolo 14.2, secondo comma, dello statuto del SEBC e della BCE.

41

In proposito essa sottolinea la rilevanza del principio d’indipendenza del SEBC e della BCE, enunciato all’articolo 130 TFUE, che mira a consentire alla BCE di assolvere, al riparo da pressioni politiche, i compiti ad essa conferiti dal Trattato FUE. Orbene, l’articolo 14.2, secondo comma, dello statuto del SEBC e della BCE attuerebbe detto principio, precisando le condizioni in cui il governatore di una Banca centrale nazionale può essere sollevato dal suo incarico e consentendo che la legittimità di una misura di tal genere sia esaminata dalla Corte.

42

Tenuto conto dello scopo di quest’ultima disposizione, un divieto di esercitare qualsiasi funzione relativa alla carica di governatore di una Banca centrale nazionale, anche se non pone fine formalmente al vincolo giuridico e istituzionale tra quest’ultimo e detta banca, dovrebbe essere considerato come equivalente al sollevamento dall’incarico, ai sensi dell’articolo 14.2, secondo comma, dello statuto del SEBC e della BCE. Se fosse accolta un’interpretazione in senso contrario, gli Stati membri potrebbero, adottando siffatte misure, eludere la garanzia di indipendenza prevista da tale testo. L’indipendenza del governatore sarebbe altrettanto compromessa da un divieto temporaneo, imposto al governatore interessato, di esercitare le sue funzioni, a fortiori se, come nel caso di specie, la scadenza di tale divieto non è nota e rischia di verificarsi dopo la scadenza del mandato del governatore.

Giudizio della Corte

43

La Repubblica di Lettonia fa valere, in primo luogo, che la decisione impugnata, di natura temporanea, non ha «sollevato dall’incarico» il governatore della Banca centrale di Lettonia. Le uniche decisioni impugnabili con un ricorso di cui all’articolo 14.2, secondo comma, dello statuto del SEBC e della BCE sarebbero quelle che pongono definitivamente fine al vincolo giuridico ed istituzionale tra il governatore di una Banca centrale nazionale e tale banca.

44

In proposito, è vero che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 78 delle sue conclusioni, i termini utilizzati all’articolo 14.2, secondo comma, dello statuto del SEBC e della BCE per definire l’oggetto del ricorso ivi previsto sembrano richiamare, nella versione lettone e in molte altre versioni linguistiche di tale disposizione, la rottura definitiva del vincolo tra la Banca centrale nazionale e il governatore di quest’ultima.

45

Ciononostante, secondo la giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto del tenore letterale della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in particolare, sentenza del 17 aprile 2018, Egenberger, C‑414/16, EU:C:2018:257, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

46

In proposito, è opportuno ricordare che gli autori del Trattato CE, poi del Tratto FUE, hanno inteso garantire che la BCE e il SEBC siano in grado di assolvere in maniera indipendente i compiti ad essi attribuiti (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2003, Commissione/BCE, C‑11/0, EU:C:2003:395, punto130).

47

La principale manifestazione di tale volontà risiede nell’articolo 130 TFUE, riprodotto in sostanza all’articolo 7 dello statuto del SEBC e della BCE, che vieta espressamente, da un lato, alla BCE, alle banche centrali nazionali e ai membri dei loro organi decisionali di sollecitare o di accettare istruzioni dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione, dai governi degli Stati membri o da qualsiasi altro organismo e, dall’altro, a dette istituzioni, detti organi o detti organismi dell’Unione, nonché ai governi degli Stati membri, di cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della BCE e delle banche centrali nazionali nell’assolvimento dei loro compiti (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2003, Commissione/BCE, C‑11/00, EU:C:2003:395, punto 131). In tal senso, tali disposizioni mirano, in sostanza, a proteggere il SEBC da qualsivoglia pressione politica per consentirgli di perseguire efficacemente gli obiettivi assegnati ai suoi compiti, grazie all’esercizio indipendente degli specifici poteri di cui esso dispone a questo scopo in forza del diritto primario (v., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2015, Gauweiler e a., C‑62/14, EU:C:2015:400, punto 40 nonché giurisprudenza ivi citata).

48

È al fine di garantire l’indipendenza funzionale dei governatori delle banche centrali nazionali, le quali, ai sensi dell’articolo 282, paragrafo 1, TFUE, costituiscono il SEBC unitamente alla BCE, che l’articolo 14.2 dello statuto del SEBC e della BCE fissa in cinque anni la durata minima del mandato di tali governatori, prevede che questi ultimi possano essere sollevati dall’incarico solo se non soddisfano più le condizioni richieste per l’espletamento delle loro funzioni o se si sono resi colpevoli di gravi mancanze e introduce, a favore del governatore interessato e del consiglio direttivo della BCE, un mezzo di ricorso dinanzi alla Corte avverso siffatta misura.

49

Attribuendo direttamente alla Corte la competenza a conoscere della legittimità della decisione di sollevare dall’incarico il governatore di una Banca centrale, gli Stati membri hanno dimostrato l’importanza che essi attribuiscono all’indipendenza dei titolari di detto incarico.

50

Infatti, ai sensi dell’articolo 283, paragrafo 1, TFUE, e dell’articolo 10.1 dello statuto del SEBC e della BCE, i governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro sono membri di diritto del consiglio direttivo della BCE, che è il principale organo decisionale dell’Eurosistema in virtù dell’articolo 12.1 di tale statuto e l’unico organo decisionale della BCE nel quadro del meccanismo di vigilanza unico in applicazione dell’articolo 26, paragrafo 8, del regolamento n. 1024/2013.

51

Orbene, se fosse possibile decidere senza giustificazione di sollevare dall’incarico i governatori delle banche centrali nazionali, sarebbe gravemente compromessa l’indipendenza di questi ultimi e, di conseguenza, quella dello stesso consiglio direttivo della BCE.

52

In proposito, si deve anzitutto rilevare che il divieto temporaneo, imposto al governatore di una Banca centrale nazionale, di esercitare le sue funzioni può costituire uno strumento di pressione nei confronti di quest’ultimo. Da una parte, come illustrano le circostanze delle presenti cause, siffatto divieto può risultare particolarmente grave per il governatore nei cui confronti è applicato quando esso non è correlato a una scadenza precisa, potendo tale divieto essere peraltro applicato durante una parte rilevante del mandato di quest’ultimo. D’altra parte, in considerazione del suo carattere temporaneo, esso può fungere da strumento di pressione tanto più efficace in quanto, come affermato dalla Repubblica di Lettonia con riferimento alla decisione impugnata, esso può essere revocato in qualsiasi momento non solo in funzione dell’evoluzione dell’indagine, ma anche della condotta del governatore interessato.

53

Se, poi, una misura che vieta un governatore di esercitare le sue funzioni dovesse sfuggire al controllo della Corte ai sensi dell’articolo 14.2, secondo comma, dello statuto del SEBC e della BCE, per il motivo che essa ha carattere temporaneo, sarebbe agevole per uno Stato membro, adottando misure provvisorie consecutive, sottrarsi a tale controllo, cosicché, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 75 delle sue conclusioni, detta disposizione rischierebbe di trovarsi privata di effetto utile.

54

Del resto, non è certo che la decisione impugnata, avente in linea di principio carattere provvisorio, non possa essere definitiva quanto ai suoi effetti, dal momento che, in base alle indicazioni della stessa Repubblica di Lettonia, l’articolo 389 del codice di procedura penale consente di mantenere le misure e restrizioni adottate in applicazione di esso per 22 mesi, vale a dire fino al termine del mandato del sig. Rimšēvičs, previsto per dicembre 2019.

55

Di conseguenza, tanto dalla volontà degli autori del Trattato FUE quanto dal sistema generale dello statuto del SEBC e della BCE, nonché dallo scopo stesso dell’articolo 14.2, secondo comma, risulta che la Corte è competente, ai sensi di tale disposizione, a conoscere di un ricorso contro una misura come il divieto provvisorio di svolgere l’incarico di governatore della Banca centrale di Lettonia contenuto nella decisione impugnata.

56

La Repubblica di Lettonia sostiene, in secondo luogo, che la Corte non è competente a conoscere di una decisione che, a suo avviso, è destinata a garantire lo svolgimento efficace del procedimento penale avviato a carico della persona oggetto di tale decisione. In tal senso, la valutazione degli elementi che giustificano l’imposizione di misure cautelari nell’ambito di un procedimento penale rientrerebbe solo nella competenza delle autorità nazionali. Tali elementi sarebbero peraltro coperti dal segreto investigativo, ai sensi dell’articolo 375, paragrafo 1, del codice di procedura penale e, dunque, non potrebbero essere comunicati a soggetti terzi rispetto al procedimento penale. L’articolo 276 del TFUE confermerebbe l’incompetenza della Corte in proposito, in quanto esso prevede che, «[n]ell’esercizio delle sue competenze relative alle disposizioni dei capi 4 e 5 della parte terza, titolo V [del Trattato FUE] concernenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente a esaminare la validità o la proporzionalità di operazioni effettuate dalla polizia o da altri servizi incaricati dell’applicazione della legge di uno Stato membro o l’esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna».

57

In proposito, se è vero che in materia penale gli autori dei Trattati hanno conferito all’Unione solo competenze limitate, si evince tuttavia dalla giurisprudenza della Corte che il diritto dell’Unione impone dei limiti alla competenza degli Stati membri in tale materia (sentenza del 15 settembre 2011, Dickinger e Ömer, C‑347/09, EU:C:2011:582, punto 31). Infatti, tale competenza degli Stati membri deve essere esercitata nel rispetto non solo delle libertà fondamentali garantite dal diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 2 febbraio 1989, Cowan, 186/87, EU:C:1989:47, punto 19, e del 19 gennaio 1999, Calfa, C‑348/96, EU:C:1999:6, punto 17), ma anche dell’insieme del diritto dell’Unione, in particolare del diritto primario. Di conseguenza, le norme di diritto processuale penale nazionale non possono ostacolare la competenza attribuita alla Corte dall’articolo 14.2, secondo comma, dello statuto del SEBC e della BCE, in tutte le ipotesi in cui detta disposizione è applicabile.

58

Inoltre, l’argomento che la Repubblica di Lettonia trae dall’articolo 276 TFUE non può essere accolto.

59

Infatti, detto articolo limita la competenza della Corte solo nell’esercizio delle sue attribuzioni concernenti le disposizioni dei capi 4 e 5 del titolo V della terza parte del Trattato FUE. Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 82 delle sue conclusioni, la presente causa non riguarda tali attribuzioni, ma quelle che spettano alla Corte direttamente e espressamente in virtù dell’articolo 14.2, secondo comma, dello statuto del SEBC e della BCE.

60

Infine, la Repubblica di Lettonia fa valere, in terzo luogo, le conseguenze a suo avviso inaccettabili che deriverebbero dal riconoscimento della competenza della Corte. Tale competenza attribuirebbe al governatore della Banca centrale di Lettonia un’immunità penale, limiterebbe le misure cautelari che possono essere imposte a quest’ultimo e avrebbe effetti rilevanti sullo svolgimento del processo penale.

61

In proposito, è opportuno osservare che l’articolo 14.2. dello statuto del SEBC e della BCE non riconosce alcuna immunità penale al governatore di una Banca centrale nazionale, né limita le misure cautelari che possono essergli imposte. Tale articolo attribuisce solo a quest’ultimo, nonché al consiglio direttivo della BCE, il diritto di impugnare dinanzi alla Corte tutte le decisioni che lo sollevino dall’incarico. L’eventuale concomitanza di un ricorso previsto in tale articolo con un procedimento penale nazionale riguarda, quindi, solo l’ipotesi eccezionale in cui tale procedimento determini l’adozione, nei confronti del governatore di una Banca centrale nazionale, di una misura provvisoria che possa essere equiparata al sollevamento dall’incarico ai sensi di detta disposizione. Orbene, anche in tale ipotesi, nessun elemento addotto dalla Repubblica di Lettonia dimostra che il ricorso previsto dallo statuto del SEBC e della BCE sia tale da ostacolare il normale svolgimento delle indagini.

62

Dalle suesposte considerazioni discende che l’eccezione vertente sull’incompetenza della Corte a conoscere dei ricorsi proposti dal sig. Rimšēvičs e dalla BCE avverso la decisione impugnata in base all’articolo 14.2, secondo comma, dello statuto del SEBC e della BCE, deve essere respinta.

63

Occorre altresì aggiungere che la competenza della Corte ai sensi di tale disposizione è limitata ai ricorsi proposti avverso un divieto, temporaneo o definitivo, di esercitare le funzioni di governatore di una Banca centrale nazionale. Di conseguenza, la decisione impugnata, con cui il KNAB ha imposto svariate misure cautelari, rientra nella competenza della Corte solo nella parte in cui vieta temporaneamente al sig. Rimšēvičs di esercitare le sue funzioni di governatore della Banca centrale di Lettonia.

Sui ricorsi

Sulla natura dei ricorsi

64

La Corte è adita dal sig. Rimšēvičs, in qualità di governatore della Banca centrale di Lettonia, e dalla BCE, su decisione del consiglio direttivo di quest’ultima, conformemente all’articolo 14.2 dello statuto del SEBC e della BCE. Tuttavia, il petitum dei due ricorsi è formulato in termini diversi. Il sig. Rimšēvičs chiede, in sostanza, che la Corte voglia dichiarare l’illegittimità della decisione impugnata, adottata in nome della Repubblica di Lettonia, mentre la BCE chiede che la Corte voglia dichiarare che la Repubblica di Lettonia ha violato l’articolo 14.2 dello statuto del SEBC e della BCE. Interrogata in udienza sulla natura del ricorso previsto all’articolo 14.2, secondo comma, di tale statuto, la BCE ha precisato che essa chiedeva che la Corte statuisse con «sentenza dichiarativa, come avviene nei procedimenti per inadempimento».

65

Si deve tuttavia rilevare, in via preliminare, che l’articolo 14.2 dello statuto del SEBC e della BCE non contiene alcun riferimento esplicito o implicito al procedimento per dichiarazione di inadempimento disciplinato agli articoli da 258 a 260 TFUE.

66

Dall’interpretazione tanto letterale quanto sistematica e teleologica dell’articolo 14.2 di tale statuto discende, invece, che il ricorso previsto in tale articolo va qualificato come ricorso di annullamento.

67

In primo luogo, per quanto riguarda il tenore letterale di tale disposizione, occorre rilevare che, come il ricorso previsto all’articolo 263 TFUE, quello contemplato all’articolo 14.2, secondo comma, dello statuto del SEBC e della BCE può essere proposto da un singolo, nel caso di specie dal governatore sollevato dal suo incarico, avverso una decisione adottata nei suoi confronti. Inoltre, entrambi detti ricorsi devono essere proposti entro il medesimo termine di due mesi, definito in termini identici all’articolo 263, paragrafo 6, TFUE e nella seconda frase dell’articolo 14.2, secondo comma, di tale statuto. Peraltro, le due disposizioni enunciano negli stessi termini che i ricorrenti possono far valere motivi vertenti sulla «violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione».

68

In secondo luogo, da un approccio sistematico risulta che la peculiarità dell’articolo 14.2 di tale statuto non è incompatibile con le caratteristiche del ricorso di annullamento.

69

È vero che l’articolo 14.2, secondo comma, dello statuto del SEBC e della BCE, attribuendo esplicitamente alla Corte il sindacato di legittimità su un atto di diritto nazionale alla luce dei «trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione», deroga alla ripartizione generale delle competenze tra il giudice nazionale e il giudice dell’Unione come prevista dai Trattati e, segnatamente, dall’articolo 263 TFUE, dal momento che un ricorso ai sensi di tale articolo può riguardare solo atti di diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 1960, Humblet/Stato belga, 6/60-IMM, EU:C:1960:48). Tuttavia, detta deroga si spiega con lo specifico contesto istituzionale del SEBC in cui essa si inscrive. In effetti, il SEBC rappresenta nel diritto dell’Unione una costruzione giuridica originale che associa e fa strettamente cooperare istituzioni nazionali, ossia le banche centrali nazionali, e un’istituzione dell’Unione, segnatamente la BCE, e all’interno della quale vigono un’articolazione diversa e una distinzione meno pronunciata tra l’ordinamento giuridico dell’Unione e gli ordinamenti giuridici interni.

70

Orbene, l’articolo 14.2 dello statuto del SEBC e della BCE trae le conseguenze che discendono da detto sistema fortemente integrato voluto per il SEBC dagli autori dei trattati e, in particolare, dallo sdoppiamento funzionale del governatore di una Banca centrale nazionale, il quale è sì un’autorità nazionale, ma agisce nell’ambito del SEBC e, se è governatore di una Banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l’euro, siede nel principale organo direttivo della BCE. È in considerazione di tale status ibrido e, come sottolineato al punto 48 della presente sentenza, al fine di garantire l’indipendenza funzionale dei governatori delle banche centrali nazionali in seno al SEBC, che, eccezionalmente, una decisione adottata da un’autorità nazionale e che solleva uno di loro dal suo incarico può essere impugnata dinanzi alla Corte.

71

Pertanto, l’articolo 14.2 dello statuto aggiunge al sistema dei mezzi di ricorso contemplato dai trattati un mezzo di ricorso specifico, come risulta dal numero fortemente ridotto delle persone che possono avvalersene, dall’oggetto unico delle decisioni contro le quali esso è previsto e dalle circostanze eccezionali in cui esso può essere esperito.

72

In terzo luogo, la natura del ricorso previsto dall’articolo 14.2 dello statuto è altresì chiarita dallo scopo per il quale esso è stato introdotto. Come ricordato al punto 49 e seguenti della presente sentenza, tale ricorso costituisce una delle principali garanzie affinché i governatori, sebbene nominati dagli Stati membri ed eventualmente da essi sollevati dall’incarico, svolgano i compiti ad essi attribuiti dai trattati in piena indipendenza e non accettino alcuna istruzione da parte delle autorità nazionali, conformemente all’articolo 130 TFUE e all’articolo 7 dello statuto del SEBC e della BCE. Esso costituisce, quindi, un elemento essenziale dell’equilibrio istituzionale necessario ai fini della stretta cooperazione tra le banche centrali nazionali e la BCE all’interno del SEBC.

73

È in considerazione della rilevanza di tale obiettivo e dell’inconveniente causato da qualsiasi ritardo nel sanzionare un sollevamento dall’incarico di un governatore deciso in violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione che gli autori di detti trattati hanno introdotto un mezzo di ricorso dinanzi alla Corte contro un atto del genere a favore della BCE e del governatore interessato. Infatti, come rilevato, in sostanza, dal vicepresidente della Corte nella sua valutazione del requisito di urgenza nell’ordinanza emessa in sede di procedimento sommario del 20 luglio 2018, BCE/Lettonia (C‑238/18 R, non pubblicata, EU:C:2018:581, punti 7172), la mancata partecipazione prolungata di un membro del consiglio direttivo può compromettere gravemente il corretto funzionamento di tale organo fondamentale della BCE. Inoltre, sollevare un governatore dall’incarico può comportare conseguenze gravi e immediate per l’interessato.

74

Orbene, solo il ricorso di annullamento, eventualmente integrato dai provvedimenti provvisori che la Corte può ordinare ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE, consente di far fronte alle preoccupazioni che hanno portato all’introduzione di tale mezzo di ricorso. In particolare, sarebbero disattese le intenzioni degli autori dello statuto del SEBC e della BCE se la sentenza pronunciata ai sensi dell’articolo 14.2, secondo comma, di detto statuto avesse natura dichiarativa e se i suoi effetti dovessero, quindi, dipendere dall’esecuzione di quest’ultima da parte delle autorità nazionali.

75

Inoltre, si deve ricordare che, se la Commissione europea ritiene che uno Stato membro sia venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù dell’articolo 14 dello statuto del SEBC e della BCE, essa può, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, formulare un parere motivato e, qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere, proporre dinanzi alla Corte un ricorso per inadempimento. Pertanto, non si può ammettere che, introducendo il mezzo di ricorso previsto all’articolo 14.2, secondo comma, dello statuto del SEBC e della BCE, gli autori di tale disposizione intendessero semplicemente introdurre un procedimento parallelo a quello già previsto all’articolo 258 TFUE.

76

Dalle suesposte considerazioni risulta che il ricorso previsto all’articolo 14.2, secondo comma, di tale statuto è volto all’annullamento della decisione adottata al fine di sollevare dall’incarico il governatore di una Banca centrale nazionale.

77

Di conseguenza, i ricorsi proposti dal sig. Rimšēvičs e dalla BCE, essendo esplicitamente presentati sulla base dell’articolo 14.2, secondo comma, dello statuto del SEBC e della BCE, devono essere considerati come volti all’annullamento della decisione impugnata.

Sul motivo vertente sull’assenza di giustificazione della decisione impugnata

Argomenti delle parti

78

Il sig. Rimšēvičs sostiene che la decisione impugnata è priva di giustificazione.

79

In primo luogo, essa non sarebbe stata preceduta da un’indagine adeguata né sarebbero state raccolte prove sufficienti. Il KNAB avrebbe svolto l’indagine in soli due giorni, avviandola il 15 febbraio 2018, prima di decidere di arrestare il ricorrente il successivo 17 febbraio. Lo stesso procuratore generale della Repubblica di Lettonia avrebbe dichiarato, il 21 febbraio 2018, che nulla consentiva di affermare in modo categorico a tale data che fosse stato commesso un reato.

80

In secondo luogo, sarebbe poco verosimile che il governatore della Banca centrale di Lettonia abbia commesso il reato di cui è sospettato, ossia il reato di corruzione passiva a favore di una banca privata lettone, la quale avrebbe cessato le sue attività nel 2016 e sarebbe stata posta in liquidazione. Infatti, egli non disporrebbe di poteri che gli consentano di influenzare in un modo qualunque le attività di una banca privata. Inoltre, tutte le decisioni della Banca centrale di Lettonia sarebbero adottate collegialmente. La vigilanza sulle banche private lettoni non rientrerebbe nella competenza della Banca centrale di Lettonia, ma in quella della Commissione dei mercati finanziari e dei capitali, come disporrebbe l’articolo 2, paragrafo 1, del Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likums (legge relativa alla Commissione dei mercati finanziari e dei capitali).

81

In terzo luogo, la fonte delle informazioni da cui ha avuto origine l’indagine non sarebbe attendibile. In base alle informazioni comunicate dal KNAB al ricorrente, la persona che avrebbe denunciato il reato asseritamente commesso durante il 2013 sarebbe un ex membro del consiglio di amministrazione della banca privata lettone a favore della quale sarebbe stato commesso il reato di corruzione. Detta persona sarebbe stata arrestata nel 2016 per riciclaggio di denaro e avrebbe ottenuto la chiusura dell’indagine penale avviata a suo carico in cambio della denuncia dei fatti di corruzione imputati al sig. Rimšēvičs.

82

In quarto luogo, il sig. Rimšēvičs sostiene che le accuse a suo carico sono imprecise. Il KNAB avrebbe affermato che il sig. Rimšēvičs è stato corrotto al fine di evitare che ostacolasse le attività di tale banca privata lettone. Tuttavia, il governatore della Banca centrale di Lettonia non disporrebbe di tale potere. Egli sostiene che gli è stato addebitato, in maniera molto imprecisa, di aver tenuto una condotta negativa (un’omissione), in quanto la persona che ha denunciato tale presunto fatto di corruzione non sarebbe stata in grado di individuare una condotta positiva. Inoltre, egli afferma che la BCE, su raccomandazione della Commissione dei mercati finanziari e dei capitali, ha annullato la licenza di tale banca privata lettone durante il 2016, circostanza che consentirebbe di dubitare che il ricorrente abbia favorito il proseguimento delle attività di tale medesima banca privata.

83

La BCE fa valere, da parte sua, che spetta alla Corte interpretare la nozione di gravi mancanze tali da giustificare che il governatore di una Banca centrale nazionale sia sollevato dall’incarico ai sensi dell’articolo 14.2, secondo comma, dello statuto del SEBC e della BCE, nonché il modo in cui la prova deve essere fornita.

84

Spetterebbe allo Stato membro che adotta una misura di cui all’articolo 14.2, secondo comma, dello statuto del SEBC e della BCE dimostrare che le condizioni previste da tale disposizione sono soddisfatte. In proposito, tali condizioni dovrebbero essere accertate da un tribunale indipendente e non da un’agenzia governativa, dal pubblico ministero o dal magistrato istruttore che provvede sulle misure cautelari. Tale requisito consentirebbe di garantire il rispetto del diritto a un processo equo e la presunzione di innocenza, principio fondamentale del sistema giudiziario europeo. La BCE avrebbe così la garanzia che i motivi in base ai quali il governatore è stato sollevato dall’incarico sono fondati. Non sarebbe necessario che la sentenza del tribunale sia divenuta definitiva affinché la decisione di sollevare dal suo incarico il governatore di una Banca centrale nazionale possa essere eseguita, se del caso, entro un termine ragionevole.

85

Tuttavia, si potrebbe ammettere che, in circostanze eccezionali, il governatore di una Banca centrale di uno Stato membro la cui moneta è l’euro possa essere sollevato dall’incarico anche prima che sia pronunciata una sentenza di condanna. Così avverrebbe, ad esempio, se la misura fosse adottata sulla base di prove particolarmente gravi o non contestate.

86

La BCE osserva che, nel caso di specie, il KNAB ha sollevato dall’incarico il governatore della Banca centrale di Lettonia prima che fosse pronunciata da un tribunale una sentenza di condanna nel merito per i fatti addebitatigli e che essa non dispone, allo stato attuale, di alcuna informazione che le consenta di stabilire se sussistano circostanze eccezionali tali da giustificare detta misura. Essa precisa di essere disposta a rinunciare al suo diritto di accesso al fascicolo di causa se l’indagine penale richiede il trattamento riservato delle informazioni fornite alla Corte.

87

In entrambe le cause, la Repubblica di Lettonia sostiene che gli elementi del fascicolo penale del sig. Rimšēvičs sono coperti dal segreto investigativo, conformemente all’articolo 375, paragrafo 1, del codice di procedura penale.

Giudizio della Corte

88

Risulta esplicitamente dall’articolo 14.2, secondo comma, dello statuto del SEBC e della BCE che, a sostegno del ricorso previsto da tale disposizione, il governatore interessato o il consiglio direttivo possono far valere la «violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione». Tale espressione riguarda, anzitutto, la violazione delle condizioni cui tale disposizione subordina il sollevamento di un governatore dall’incarico.

89

In proposito, tale disposizione prevede che un governatore può essere sollevato dall’incarico solo in due ipotesi, ossia se non soddisfa più alle condizioni richieste per l’espletamento delle sue funzioni o se si è reso colpevole di gravi mancanze.

90

Nel caso di specie, il divieto imposto al sig. Rimšēvičs di esercitare le funzioni di governatore della Banca centrale di Lettonia è motivato dalle esigenze di un’indagine penale concernente presunte condotte di quest’ultimo, ritenute delittuose, le quali, qualora accertate, costituirebbero «gravi mancanze» ai sensi dell’articolo 14.2 dello statuto del SEBC e della BCE.

91

Va rilevato anzitutto che non spetta alla Corte, allorché essa è adita sulla base dell’articolo 14.2 di tale statuto, sostituirsi ai giudici nazionali competenti a pronunciarsi sulla responsabilità penale del governatore accusato, e neanche interferire con le indagini preliminari avviate nei confronti di quest’ultimo da parte delle autorità amministrative o giudiziarie competenti ai sensi del diritto dello Stato membro interessato. Orbene, ai fini di tali indagini, e segnatamente al fine di impedire che il governatore interessato le ostacoli, può essere necessario decidere di sospendere temporaneamente quest’ultimo dall’incarico.

92

Spetta, invece, alla Corte, nell’ambito delle competenze che le sono attribuite dall’articolo 14.2, secondo comma, dello statuto del SEBC e della BCE, accertare se un divieto provvisorio, imposto al governatore interessato, di esercitare l’incarico sia adottato solo se sussistono indizi sufficienti del fatto che quest’ultimo ha commesso gravi mancanze tali da giustificare siffatta misura.

93

Nel caso di specie, l’interessato fa valere dinanzi alla Corte di non aver commesso alcuna delle mancanze che gli sono addebitate. Come la BCE, egli ritiene che la Repubblica di Lettonia non fornisca alcuna prova di tali mancanze. Di fatto, durante la fase scritta del procedimento dinanzi alla Corte, la Repubblica di Lettonia non ha fornito alcun principio di prova in merito alle accuse di corruzione che hanno motivato l’avvio delle indagini e l’adozione della decisione impugnata.

94

In udienza, il presidente della Corte ha invitato i rappresentanti della Repubblica di Lettonia, che si sono impegnati in tal senso, a produrre alla Corte entro un breve periodo i documenti che giustificano la decisione impugnata. Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 125 a 130 delle sue conclusioni, nessuno dei documenti prodotti dalla Repubblica di Lettonia dopo l’udienza contiene elementi di prova tali da dimostrare l’esistenza di indizi sufficienti della fondatezza delle accuse mosse all’interessato.

95

Con lettera pervenuta alla cancelleria della Corte l’8 gennaio 2019, la Repubblica di Lettonia ha offerto di produrre ulteriori documenti «entro un termine ragionevole», senza chiedere la riapertura della fase orale del procedimento, che è stata chiusa dopo la presentazione delle conclusioni dell’avvocato generale, in applicazione dell’articolo 82, paragrafo 2, del regolamento di procedura. Con una seconda lettera del 30 gennaio 2019, la Repubblica di Lettonia ha rinnovato la sua offerta di prova e ha chiesto la riapertura della fase orale del procedimento. Tuttavia, tale offerta di prova, pervenuta alla Corte durante la deliberazione, non contiene alcuna motivazione del ritardo nella presentazione di tali documenti, come richiede l’articolo 128, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte. In effetti, l’evoluzione delle indagini penali come descritta dal governo lettone è priva di rilevanza a tal riguardo. Inoltre, tale offerta di prova non contiene alcuna indicazione concreta e specifica riguardo al contenuto dei documenti che essa offriva di produrre. In tali circostanze e in considerazione del carattere accelerato dei procedimenti, l’offerta di prova e la domanda di riapertura della fase orale del procedimento devono essere respinte.

96

Di conseguenza, la Corte non può che dichiarare che la Repubblica di Lettonia non ha dimostrato che il sollevamento del sig. Rimšēvičs dall’incarico sia fondato sull’esistenza di indizi sufficienti del fatto che egli ha commesso gravi mancanze ai sensi dell’articolo 14.2, secondo comma, dello statuto del SEBC e della BCE e, quindi, accoglie il motivo vertente sul carattere non giustificato di tale decisione. Pertanto, non è necessario esaminare gli altri motivi di ricorso.

97

Dalle suesposte considerazioni risulta che la decisione impugnata deve essere annullata nella parte in cui vieta al sig. Rimšēvičs di esercitare le sue funzioni di governatore della Banca centrale di Lettonia.

Sulle spese

98

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Repubblica di Lettonia è rimasta soccombente, dev’essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla BCE, conformemente alla domanda di quest’ultima.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

Le cause C‑202/18 e C‑238/18 sono riunite ai fini della sentenza.

 

2)

La decisione del Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (Ufficio per la prevenzione e la lotta alla corruzione, Lettonia), del 19 febbraio 2018, è annullata nella parte in cui vieta al sig. Ilmārs Rimšēvičs di esercitare le sue funzioni di governatore della Banca centrale di Lettonia.

 

3)

La Repubblica di Lettonia è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE).

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il lettone.