CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
EVGENI TANCHEV
presentate il 19 dicembre 2019 ( 1 )
Causa C‑511/17
Györgyné Lintner
contro
UniCredit Bank Hungary Zrt.
[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest Capitale, Ungheria)]
«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Clausole abusive – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 4, paragrafo 1 – Clausole contrattuali da considerare nell’ambito della valutazione del carattere abusivo – Articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1 – Portata dell’esame d’ufficio, da parte del giudice nazionale, del carattere abusivo delle clausole contenute nei contratti con i consumatori»
I. Introduzione
1. |
La presente causa si fonda su un rinvio pregiudiziale proposto dalla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest Capitale, Ungheria) vertente sull’interpretazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( 2 ). Essa si iscrive in una serie di cause di cui la Corte è stata investita e che concernono il regime ungherese in materia di contratti di credito al consumo espressi in valuta estera ( 3 ). |
2. |
Orbene, la presente causa solleva questioni fondamentali per quanto concerne l’obbligo del giudice nazionale di esaminare d’ufficio (ex officio) le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, conformemente alla giurisprudenza della Corte che interpreta la direttiva 93/13. Si tratta, in particolare, in primo luogo, della questione se l’esame d’ufficio delle clausole abusive da parte del giudice nazionale si estenda a tutte le clausole del contratto, anche se non collegate all’oggetto della causa e, in secondo luogo, della questione concernente la misura in cui il giudice nazionale può essere chiamato a disporre d’ufficio misure istruttorie al fine di acquisire gli elementi di diritto e di fatto necessari per effettuare tale esame. |
3. |
La presente causa offre pertanto alla Corte un’occasione preziosa per sviluppare e perfezionare la sua giurisprudenza sulla direttiva 93/13, e, in particolare, per chiarire la portata del dovere del giudice nazionale di disporre d’ufficio misure istruttorie a seguito della storica sentenza del 9 novembre 2010, nella causa VB Pénzügyi Lízing (C‑137/08, EU:C:2010:659). |
II. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
4. |
L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13 prevede quanto segue: «Fatto salvo l’articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende». |
5. |
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 così dispone: «Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive». |
6. |
L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 prevede, inoltre, quanto segue: «Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori». |
B. Diritto ungherese
7. |
L’articolo 3, paragrafo 2, della legge n. III del 1952, che istituisce il codice di procedura civile (A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény; in prosieguo: il «codice di procedura civile»), come applicabile all’epoca dei fatti, prevede quanto segue: «Il giudice, salva contraria disposizione di legge, è vincolato dalle conclusioni e dagli argomenti giuridici sottoposti dalle parti. Il giudice non prende in considerazione le conclusioni e gli argomenti sottoposti dalle parti in base alla loro denominazione formale, ma in base al loro contenuto». |
8. |
L’articolo 23, paragrafo 1, lettera k), del codice di procedura civile così dispone: «Rientrano nella competenza degli organi giurisdizionali provinciali (…) i ricorsi finalizzati alla dichiarazione di invalidità di clausole contrattuali abusive». |
9. |
L’articolo 73/A, paragrafo 1, lettera b), del codice di procedura civile prevede quanto segue: «La rappresentanza da parte di un avvocato è obbligatoria (…) nelle cause rientranti nella competenza di un organo giurisdizionale provinciale, in quanto giudice di primo grado, in tutte le fasi del procedimento, e anche nell’ambito di un appello (…)». |
10. |
L’articolo 213, paragrafo 1, del codice di procedura civile così dispone: «La decisione contenuta nella sentenza si estende a tutte le domande dedotte nel procedimento o nei procedimenti riuniti ai sensi dell’articolo 149». |
11. |
L’articolo 215 del codice di procedura civile prevede, inoltre, quanto segue: «La decisione non può estendersi oltre le domande dedotte nell’atto introduttivo del giudizio o nell’atto defensionale. Tale regola si applica parimenti alle domande accessorie a quella principale (interessi, spese ecc.)». |
III. Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali
12. |
Dall’ordinanza di rinvio risulta che, il 13 dicembre 2007, la sig.ra Györgné Lintner, in qualità di consumatore, ha concluso con l’istituto di credito UniCredit Bank Hungary Zrt. (in prosieguo: l’«UniCredit Bank Hungary») un contratto di mutuo espresso in franchi svizzeri, ma concesso e rimborsabile in fiorini ungheresi, e garantito da un’ipoteca (in prosieguo: il «contratto») ( 4 ). |
13. |
Ritenendo che tale contratto contenesse talune clausole che potevano essere considerate abusive, la sig.ra Lintner ha proposto, il 18 luglio 2012, un’azione nei confronti dell’UniCredit Bank Hungary dinanzi alla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest Capitale, Ungheria). Nel suo ricorso, la sig.ra Lintner ha chiesto al giudice del rinvio di dichiarare l’invalidità delle clausole 7.2.2, 7.3 e 7.4 del contratto, che conferiscono all’UniCredit Bank Hungary il diritto di apportare modifiche unilaterali al contratto, e di statuire nel senso che dette clausole non erano vincolanti nei suoi confronti a partire dalla data di stipula del contratto. A sostegno del suo ricorso essa ha invocato, inter alia, la direttiva 93/13. |
14. |
Con sentenza del 29 agosto 2013, il giudice del rinvio ha respinto il ricorso. La sig.ra Lintner ha impugnato tale sentenza. |
15. |
Con decisione del 1o aprile 2014, la Fővárosi Ítélőtábla (Corte d’appello regionale di Budapest, Ungheria) ha annullato detta sentenza e ha ordinato al giudice del rinvio di riesaminare la causa e rendere una nuova decisione. |
16. |
Come rilevato nell’ordinanza di rinvio, nella sua decisione, la Fővárosi Ítélőtábla (Corte d’appello regionale di Budapest) ha dichiarato, inter alia, che un’efficace applicazione della direttiva 93/13 è possibile soltanto se il giudice nazionale esamina d’ufficio il contratto controverso nel suo complesso e, qualora rilevi, in tale contesto, che talune condizioni risultano abusive, deve chiedere al consumatore se intenda far valere anche il carattere abusivo di altre clausole. A questo proposito, tale corte ha fatto riferimento alle clausole 1, 2, 4, 10.4 e 11.2 del contratto, nonché alla clausola 1.8 delle condizioni generali che fanno parte del contratto e alle clausole III.13.4, III.18.1, paragrafi 1, 4 e 5, e III.18.2, lettera j), delle condizioni generali applicabili ai contratti con i privati. Lo stessa ha chiesto al giudice del rinvio che invitasse la sig.ra Lintner a dichiarare se intendeva far valere il carattere abusivo delle clausole in questione o di altre clausole del contratto e se si considerasse vincolata dal contratto, una volta eliminate le clausole di cui trattasi. |
17. |
Dal fascicolo dinanzi alla Corte risulta che, con un addendum al ricorso iniziale, del 5 luglio 2014, il rappresentante della sig.ra Lintner ha chiesto al giudice del rinvio di dichiarare nulle tutte le clausole menzionate nella decisione del 1o aprile 2014, oltre a quelle indicate nel ricorso iniziale. |
18. |
Con decisione del 26 ottobre 2015, il giudice del rinvio ha invitato la ricorrente a presentare una domanda di applicazione delle conseguenze giuridiche dell’invalidità del contratto ai sensi della normativa nazionale relativa ai contratti di mutuo in valuta estera, promulgata nel 2014. Tale normativa comprende, in particolare, le leggi DH1 ( 5 ) e DH2 ( 6 ), che contengono disposizioni disciplinanti l’accertamento del carattere abusivo e le conseguenze da trarne per quanto riguarda le clausole contenute in tali contratti relative alla facoltà di modifica unilaterale del contratto a favore del mutuante (in prosieguo: la «facoltà di modifica unilaterale») e la differenza tra i tassi di acquisto e di vendita della valuta interessata (in prosieguo: la «differenza tra i tassi di cambio») ( 7 ). |
19. |
Secondo quando esposto nell’ordinanza di rinvio, poiché siffatto invito non aveva avuto seguito, il giudice del rinvio ha posto fine al procedimento con provvedimento del 7 dicembre 2015. La sig.ra Lintner ha impugnato tale provvedimento. |
20. |
Con decisione del 29 marzo 2016, la Fővárosi Ítélőtábla (Corte d’appello regionale di Budapest) ha confermato il provvedimento del giudice del rinvio del 7 dicembre 2015 per quanto concerne il carattere abusivo delle clausole del contratto relative alla facoltà di modifica unilaterale e alla differenza tra i tassi di cambio, come previsto dalle leggi DH1 e DH2. Tuttavia, ha annullato il provvedimento per il resto, facendo obbligo al giudice del rinvio di riesaminare la causa ed emettere una nuova decisione. Essa ha ritenuto che, sebbene non potesse più essere resa una decisione giudiziaria sulle clausole previste dalle leggi DH1 e DH2 ( 8 ), la sig.ra Lintner avesse mantenuto le sue conclusioni, nella misura in cui aveva chiesto che fosse dichiarato il carattere abusivo delle clausole menzionate nella decisione del 1o aprile 2014. Essa ha dunque statuito che, nel nuovo giudizio, il giudice del rinvio era tenuto a pronunciarsi nel merito sulle restanti domande della sig.ra Lintner. |
21. |
In tale contesto, il giudice del rinvio ha osservato, nella decisione di rinvio, di essere chiamato ad esaminare d’ufficio clausole contrattuali che la sig.ra Lintner, nella sua qualità di ricorrente nel procedimento principale, rappresentata dal suo avvocato, non aveva contestato in primo grado, e in relazione alle quali, nei motivi del suo ricorso, non aveva reso affermazioni fattuali dalle quali si potesse dedurre che essa chiedeva altresì che fosse dichiarato il carattere abusivo delle clausole menzionate dalla Fővárosi Ítélőtábla (Corte d’appello regionale di Budapest) nella sua decisione del 1o aprile 2014. |
22. |
Alla luce della giurisprudenza della Corte ( 9 ), il giudice del rinvio nutre dubbi in merito alla corretta interpretazione della direttiva 93/13 e chiede in che misura il giudice nazionale sia tenuto ad esaminare d’ufficio il carattere abusivo di ciascuna clausola del contratto, nonché in che misura sia vincolato, in tale esame, dalle domande della parte, tenuto conto del fatto che, ai sensi del diritto ungherese, in un procedimento quale quello in questione, finalizzato alla dichiarazione di invalidità di clausole contrattuali abusive, la parte può agire unicamente tramite avvocato. |
23. |
In tali circostanze, la Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest Capitale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
|
IV. Procedimento dinanzi alla Corte
24. |
Nell’ordinanza di rinvio, la Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest Capitale) ha osservato che la Fővárosi Ítélőtábla (Corte d’appello regionale di Budapest) ha proposto un rinvio pregiudiziale nella causa C‑51/17, OTP Bank e OTP Faktoring, in cui la quinta questione è pertinente ai fini della soluzione delle questioni proposte nella presente causa. Il giudice del rinvio ha pertanto domandato alla Corte di riunire le due cause. |
25. |
Con decisione del presidente della Corte, la presente causa è stata sospesa fino alla pronuncia della sentenza del 20 settembre 2018 nella causa OTP Bank e OTP Faktoring (C‑51/17, EU:C:2018:750). |
26. |
Dopo aver richiamato l’attenzione del giudice del rinvio su tale sentenza, la Corte ha chiesto al medesimo se intendesse mantenere la sua domanda di pronuncia pregiudiziale. Il giudice del rinvio ha risposto in senso affermativo il 16 ottobre 2018. |
27. |
L’UniCredit Bank Hungary, il governo ungherese e la Commissione europea hanno presentato alla Corte osservazioni scritte. Le medesime parti hanno altresì partecipato all’udienza tenutasi il 19 settembre 2019. |
V. Riepilogo delle osservazioni delle parti
28. |
L’UniCredit Bank Hungary sostiene che la risposta alle tre questioni proposte, considerate congiuntamente, dovrebbe essere nel senso che gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non impongono ai giudici nazionali di esaminare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali che non sono state contestate dal consumatore e che non sono collegate alle clausole contrattuali oggetto della controversia. In linea con la risposta della Corte alla quinta questione sollevata nella causa OTP Bank e OTP Faktoring ( 10 ), un giudice nazionale deve esaminare d’ufficio clausole abusive soltanto se dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, se la clausola in questione rileva ai fini della decisione da emettere sul ricorso e ha con essa un rapporto sostanziale e logico. Nei limiti in cui, sulla base del fascicolo di causa, il giudice individui possibili clausole abusive non rientranti nelle conclusioni del ricorso, ma ad esse collegate, è tenuto a garantire che la clausola abusiva non vincoli il consumatore, ma l’esame d’ufficio non dovrebbe estendersi all’intero contratto in assenza di una richiesta in tal senso, né consistere nella ricerca di clausole che potrebbero essere qualificate come abusive. |
29. |
Secondo l’UniCredit Bank Hungary, tale posizione è conforme ai principi di equivalenza e di effettività, poiché il giudice non è competente, in base al diritto nazionale, ad esaminare d’ufficio clausole che non sono necessarie ai fini della decisione sul ricorso, e al consumatore non è impedita la contestazione del carattere abusivo di una clausola non esaminata nella controversia di cui trattasi in un procedimento successivo ( 11 ). Inoltre, la Corte non si è mai pronunciata a favore dell’obbligo di effettuare un esame d’ufficio illimitato ( 12 ) e, come sottolineato in udienza, un obbligo di esaminare d’ufficio tutte le clausole contrattuali renderebbe incerto l’oggetto della controversia e significherebbe che la decisione del giudice acquista autorità di cosa giudicata in relazione all’intero contratto, sicché un altro giudice non potrebbe discostarsene né procedere all’esame del contratto. |
30. |
Il governo ungherese sostiene che la prima questione dovrebbe essere risolta in senso negativo. Il giudice nazionale non è tenuto ad esaminare singolarmente ogni clausola contrattuale per stabilire se possa essere considerata abusiva. Tra le clausole il cui carattere abusivo non è stato invocato dalle parti, il giudice deve esaminare d’ufficio le clausole il cui carattere abusivo può essere chiaramente accertato, di fatto, sulla base delle prove disponibili. Siffatto approccio tiene conto sia del principio dispositivo, sia del principio della tutela degli interessi dei consumatori, garantisce una soluzione conforme a questi due principi e, inoltre, rispetta la giurisprudenza dell’Unione, ai sensi della quale l’esame d’ufficio di una clausola abusiva è subordinato alla condizione che siano disponibili gli elementi di fatto e di diritto necessari a tal fine. |
31. |
Il governo ungherese sostiene che, sulla base della giurisprudenza della Corte ( 13 ) non riveste alcuna rilevanza, per quanto concerne l’esame d’ufficio, il fatto che il consumatore sia o meno rappresentato da un avvocato. Inoltre, se l’esame delle prove presentate dalle parti, tenuto conto del ricorso e del controricorso, porta chiaramente a concludere che una clausola non invocata dalle parti è abusiva, il giudice deve dichiararne d’ufficio il carattere abusivo, ma se non dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, esso non è in grado di farlo, poiché non è possibile produrre prove d’ufficio. Come il governo ungherese ha dichiarato in udienza, la giurisprudenza della Corte sull’obbligo del giudice nazionale di disporre d’ufficio misure istruttorie è collegata all’ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, qualora vi siano indizi che una clausola potrebbe essere abusiva, ma il giudice necessita di ulteriori prove per addivenire a una decisione sul punto, il diritto ungherese prevede che esso informi le parti di tale possibilità e il consumatore possa, quindi, estendere la sua richiesta e versare agli atti la documentazione pertinente. |
32. |
A sostegno della sua posizione, il governo ungherese richiama alcuni pareri della Kúria (Corte suprema, Ungheria) ( 14 ) i quali indicano, in particolare, che, nella misura in cui il giudice è tenuto ad esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola, esso deve consentire alle parti di presentare osservazioni a tal riguardo, al fine di evitare «sentenze a sorpresa» che le parti non si aspettavano. Inoltre, il governo ungherese si richiama al parere sommario del gruppo di analisi della giurisprudenza della Kúria sulle clausole abusive nei contratti di credito ( 15 ), ai sensi del quale, tra l’altro, nell’ambito delle azioni proposte da un consumatore finalizzate ad ottenere la dichiarazione di nullità delle clausole abusive, fra le clausole non invocate dal consumatore il giudice deve verificare, in base al diritto dell’Unione, soltanto quelle che sono essenziali per l’interpretazione delle disposizioni necessarie alla decisione del ricorso o del controricorso e che ne influenzano l’applicazione; inoltre, nel determinare se tali clausole siano abusive, il giudice non può statuire al di là dei fatti accertati sulla base delle prove addotte dalle parti e di fatti pubblici o notori. |
33. |
Il governo ungherese sostiene che la seconda questione dovrebbe essere risolta nel senso che, dalla direttiva 93/13 e dalla giurisprudenza della Corte, risulta che occorre esaminare anche tutte le altre clausole del contratto al fine di valutare se la clausola su cui si fonda il ricorso sia abusiva. Nel corso di tale esame, il giudice nazionale può rilevare d’ufficio il carattere abusivo di talune clausole del contratto non contestate dal consumatore. Tuttavia, il giudice nazionale è tenuto a rilevare d’ufficio soltanto il carattere abusivo delle clausole in relazione alle quali dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine. |
34. |
Analogamente, il governo ungherese ritiene che la terza questione dovrebbe essere risolta in senso affermativo, fermo restando che, qualora l’esame sia condotto entro i limiti della domanda e il giudice nazionale constati, sulla base degli elementi di diritto e di fatto disponibili, che una clausola contrattuale è chiaramente e manifestamente abusiva, deve prenderla in considerazione d’ufficio anche se le parti non l’hanno contestata. |
35. |
La Commissione sostiene che la Corte dovrebbe rispondere alle tre questioni, considerate congiuntamente, dichiarando che gli articoli 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che spetta al giudice nazionale chiamato a pronunciarsi sul carattere abusivo di clausole contenute nei contratti conclusi con i consumatori, nel valutare tali clausole, tener conto delle circostanze del contratto e di tutte le altre clausole, nonché di tener conto di tali elementi nell’accertamento del carattere abusivo di una clausola contrattuale e nella decisione relativa alla possibilità di mantenere in essere il contratto privo della clausola abusiva. L’obbligo del giudice nazionale di esaminare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13 non si spinge sino al punto di imporre a detto giudice di esaminare singolarmente il carattere abusivo di ciascuna delle clausole contrattuali qualora il consumatore non lo desideri, a condizione che il consumatore non perda il suo diritto, ai sensi del diritto processuale nazionale, in particolare in forza del principio dell’autorità di cosa giudicata, di contestare in un altro procedimento le clausole che non formano oggetto del procedimento principale. |
36. |
La Commissione afferma che, con riferimento alla giurisprudenza della Corte ( 16 ), mentre gli articoli 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non impongono al giudice nazionale di esaminare singolarmente ciascuna clausola in sede di valutazione globale del contratto, se nel corso di tale valutazione il giudice nazionale si imbatte in altre clausole che possono essere considerate abusive, deve indicarlo alle parti e invitare il consumatore a modificare la sua domanda, in modo da garantire l’efficacia dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13. La domanda del ricorrente costituisce il limite dell’esame d’ufficio del giudice ai sensi della direttiva 93/13 e, per quanto concerne il livello di tutela garantito da tale direttiva, è irrilevante il fatto se il consumatore sia o meno rappresentato da un avvocato. Come la Commissione ha dichiarato in udienza, il giudice deve esaminare d’ufficio tutte le clausole potenzialmente abusive laddove siano disponibili elementi di diritto e di fatto, ed è inoltre tenuto, in base alla giurisprudenza della Corte ( 17 ), a disporre d’ufficio misure istruttorie, attraverso le quali può chiedere alle parti di trasmettere le prove documentali pertinenti, in modo da poter decidere se una determinata clausola sia abusiva. |
VI. Analisi
37. |
La mia analisi si articola in due parti. In primo luogo, nella sezione A, affronterò la prima questione, poiché riguarda la portata dell’obbligo del giudice nazionale di esaminare d’ufficio il carattere abusivo di clausole contrattuali ai sensi degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13. In secondo luogo, nella sezione B, esaminerò congiuntamente la seconda e la terza questione, poiché anch’esse concernono la valutazione, da parte del giudice nazionale, del carattere abusivo di una clausola contrattuale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13. |
A. Sulla prima questione
38. |
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il giudice nazionale sia tenuto, ai sensi degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, ad esaminare d’ufficio il carattere abusivo di tutte le clausole del contratto, anche se non sono necessarie per decidere sulle pretese delle parti nella controversia, tenuto conto dei principi del diritto processuale civile secondo cui l’oggetto della causa è delimitato dalle parti e il giudice non può statuire al di là di tale oggetto (ne ultra petita), nonché delle norme sulla rappresentanza processuale previste dalla legge ungherese (v. paragrafi da 7 a 11 delle presenti conclusioni). |
39. |
Sono giunto alla conclusione che, ai sensi degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali collegate all’oggetto della controversia e aventi un nesso con gli elementi di diritto o di fatto contenuti nel fascicolo. |
40. |
Nell’ottica di rispondere alla questione mi occuperò, anzitutto, della portata del dovere del giudice nazionale di effettuare d’ufficio un esame delle clausole abusive. Esaminerò poi la portata dell’obbligo del giudice di adottare d’ufficio misure istruttorie. Infine, mi soffermerò sulla potenziale rilevanza dell’aspetto se il consumatore sia o meno rappresentato da un avvocato. |
1. Portata dell’esame d’ufficio di clausole abusive
41. |
Occorre anzitutto osservare che la prima questione proposta nella presente causa non è stata ancora affrontata nella giurisprudenza della Corte. Infatti, come indicato nelle osservazioni dell’UniCredit Bank Hungary, sino ad oggi, nella giurisprudenza della Corte relativa all’esame d’ufficio, da parte del giudice nazionale, delle clausole abusive ai sensi della direttiva 93/13, in generale non vi era alcun dubbio che le clausole contrattuali costituissero la base delle domande delle parti o formassero oggetto della controversia dinanzi al giudice del rinvio ( 18 ). |
42. |
Inoltre, nella causa OTP Bank e OTP Faktoring (C‑51/17, EU:C:2018:750), la Corte ha affrontato una questione diversa. Con la sua quinta questione ( 19 ), il giudice del rinvio chiedeva se, alla luce del principio dispositivo, gli fosse preclusa la possibilità di esaminare d’ufficio il carattere abusivo di clausole non invocate dal consumatore a sostegno della sua pretesa in qualità di ricorrente. Nella sua sentenza ( 20 ), la Corte ha statuito che gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che il giudice nazionale è tenuto a rilevare d’ufficio, anche, ove necessario, in luogo del consumatore nella sua qualità di ricorrente, il carattere eventualmente abusivo di una clausola contrattuale, qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine. Pertanto, benché la sentenza nella causa OTP Bank e OTP Faktoring sia pertinente ai fini della presente causa, essa non si è occupata del fatto se l’esame d’ufficio di clausole abusive da parte del giudice nazionale includa o meno tutte le clausole del contratto. |
43. |
In termini generali, il principio dispositivo è un principio guida dei procedimenti civili nei vari Stati membri, in particolar modo nelle azioni dei consumatori dinanzi ai giudici nazionali ( 21 ). In base a tale principio, spetta alle parti avviare o chiudere il procedimento e definirne l’oggetto, sicché il giudice non può statuire al di là di tale oggetto (ne ultra petita) ( 22 ). |
44. |
In tale contesto, si può ritenere che la giurisprudenza della Corte sull’esame d’ufficio delle clausole abusive da parte del giudice nazionale ai sensi degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 incide sull’applicazione del principio dispositivo, nel senso che il giudice nazionale è tenuto a svolgere un ruolo attivo nel rilevare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole contenute nei contratti stipulati con i consumatori, anche nel caso in cui ciò comporti, alla luce del diritto processuale nazionale, che il giudice si spinga al di là dell’ambito della controversia definita dalle parti ( 23 ). |
45. |
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 impone agli Stati membri di prevedere che le clausole abusive non vincolino i consumatori ( 24 ), mentre l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva, in combinato disposto con il considerando 24, impone agli Stati membri di prevedere mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti con i consumatori ( 25 ). Sebbene tali disposizioni abbiano dato origine a una vasta giurisprudenza ( 26 ), mi limiterò a illustrare i principi applicabili tratti da tale giurisprudenza che sono più pertinenti alla mia analisi della presente causa. |
46. |
La Corte ha statuito, a partire dalla sua autorevole sentenza nella causa Océano Grupo Editorial e Salvat Editores ( 27 ), che il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 è fondato sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative sia il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista, senza poter incidere sul contenuto delle stesse ( 28 ). Per garantire la tutela voluta dalla direttiva 93/13, la situazione di disuguaglianza tra il consumatore e il professionista può essere riequilibrata solo grazie a un intervento positivo da parte di soggetti estranei al rapporto contrattuale ( 29 ). |
47. |
Alla luce di tali considerazioni la Corte ha dichiarato che, nell’esercizio delle funzioni spettanti al giudice nazionale ai sensi della direttiva 93/13, quest’ultimo è tenuto ad esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale e, in tal modo, ad ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista ( 30 ). Tale obbligo incombente al giudice nazionale è ritenuto necessario per garantire al consumatore una tutela effettiva, tenuto conto del rischio non trascurabile che questi ignori i suoi diritti o incontri difficoltà per esercitarli ( 31 ). |
48. |
Segnatamente, in tale contesto, il chiaro riconoscimento, da parte della Corte, sin dalla sentenza nella causa Pannon ( 32 ), dell’obbligo, anziché del potere, del giudice nazionale di esaminare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali ai sensi della direttiva 93/13, è stato accompagnato dalla condizione che il giudice nazionale disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine ( 33 ). Qualora il giudice nazionale non disponga di tali elementi, esso non è in grado di esaminare l’eventuale natura abusiva di una clausola contrattuale ai sensi di detta direttiva ( 34 ). |
49. |
Nella presente causa, sulla base della giurisprudenza pregressa e, in particolare, della condizione che il giudice nazionale disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari per effettuare una valutazione d’ufficio, ritengo che la portata dell’obbligo del giudice nazionale di esaminare d’ufficio le clausole abusive ai sensi della direttiva 93/13 si estenda alle sole clausole contrattuali collegate all’oggetto della controversia e aventi un nesso con gli elementi di diritto o di fatto contenuti nel fascicolo. |
50. |
L’approccio proposto può essere considerato conforme al principio dispositivo, poiché non eccede l’ambito della controversia determinato dalle parti. Come sottolineato da un autore, «sebbene il principio dispositivo [ai sensi del quale la delimitazione della portata della controversia spetta alle parti] sia mitigato al fine di ovviare allo squilibrio di potere tra le parti, l’azione del consumatore non si trasforma in un procedimento inquisitorio. La necessità di rispettare l’ambito fattuale della controversia rappresenta la “linea di confine” che il giudice non può oltrepassare» ( 35 ). |
51. |
Di converso, come rilevato in tutte le osservazioni delle parti nella presente causa, un approccio che obblighi il giudice nazionale a condurre un esame illimitato del carattere abusivo delle clausole contrattuali ai sensi della direttiva 93/13 sembrerebbe contrario ai principi fondamentali del diritto processuale civile degli Stati membri, ivi compreso il principio dispositivo e il principio ai sensi del quale il giudice non può statuire ultra petita. |
52. |
Al contempo, l’approccio proposto salvaguarda il sistema di tutela sotteso alla direttiva 93/13 e il ruolo attivo svolto dal giudice nazionale nel rilevare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole che non sono state contestate dal consumatore, per effetto della giurisprudenza della Corte di giustizia di cui ai paragrafi 46 e 47 delle presenti conclusioni ( 36 ). |
53. |
L’approccio proposto sembra inoltre conforme alla giurisprudenza e alla prassi di taluni Stati membri ( 37 ). Ad esempio, in Francia, i giudici hanno l’obbligo di dichiarare nulle le clausole abusive nelle cause relative ai consumatori quando il carattere abusivo emerge dagli elementi della controversia ( 38 ). Nei Paesi Bassi, l’Hoge Raad (Corte suprema) ha ritenuto, nella sentenza Heesakkers c Voets ( 39 ), che se il giudice dispone delle informazioni di fatto e di diritto necessarie per ritenere che un accordo rientri nel campo di applicazione della direttiva 93/13 e contenga una clausola abusiva nel senso di cui sopra, deve esaminare siffatta questione, anche se il ricorso o il controricorso non contengono elementi finalizzati a tale esame. In Spagna, le sentenze del Tribunal Supremo (Corte suprema) indicano che il giudice nazionale è tenuto a controllare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali non appena entra in possesso degli elementi di fatto e di diritto necessari ( 40 ). Inoltre, alla luce delle osservazioni del governo ungherese (v. paragrafi 31 e 32 delle presenti conclusioni), risulta che, in Ungheria, l’esame d’ufficio del giudice nazionale si applica alle clausole il cui carattere abusivo può essere accertato sulla base del fascicolo. |
2. Misure istruttorie d’ufficio
54. |
Riguardo alle osservazioni del governo ungherese e della Commissione (v. paragrafi 31 e 36 delle presenti conclusioni), è necessario considerare se, qualora il giudice nazionale disponga di indizi o nutra sospetti secondo cui clausole contrattuali collegate all’oggetto della controversia e aventi un nesso con gli elementi di diritto o di fatto contenuti nel fascicolo possono essere abusive, in forza della direttiva 93/13 il giudice nazionale deve poter disporre d’ufficio misure istruttorie per acclarare tale circostanza. |
55. |
A mio avviso, gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 esigono che il giudice nazionale possa disporre d’ufficio misure istruttorie atte a completare il fascicolo, quali richieste di chiarimenti o di prove documentali alle parti, al fine di ottenere gli elementi di diritto e di fatto necessari per effettuare un esame d’ufficio del carattere abusivo di una clausola contrattuale. Ciò per le ragioni esposte nel prosieguo. |
56. |
Nella causa VB Pénzügyi Lízing ( 41 ), attraverso un rinvio pregiudiziale proposto da un giudice ungherese, alla Corte è stato chiesto, inter alia, se, in una situazione in cui il giudice nazionale si accinga ad esaminare il carattere abusivo di una clausola contrattuale attributiva di competenza territoriale esclusiva, esso debba disporre d’ufficio misure istruttorie al fine di accertare gli elementi di diritto e di fatto necessari a tale esame qualora le norme procedurali nazionali lo consentano soltanto su richiesta di una delle parti. |
57. |
Nella sua sentenza ( 42 ), la Corte ha statuito che il giudice nazionale deve adottare d’ufficio misure istruttorie al fine di accertare se una clausola attributiva di competenza giurisdizionale territoriale esclusiva contenuta nel contratto, che costituisce l’oggetto della controversia di cui è investito e che è stato concluso tra un professionista e un consumatore, rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in caso affermativo, valutare d’ufficio il carattere eventualmente abusivo di una siffatta clausola. Dividendo l’esame in due fasi, la Corte ha sottolineato che, nella prima fase, il giudice deve, «in tutti i casi e a prescindere dalle norme di diritto interno», determinare se la clausola contestata rientri nell’ambito di applicazione della direttiva e, in caso affermativo, nella seconda fase, esso deve valutare il carattere abusivo di siffatta clausola, se necessario d’ufficio, in base ai criteri previsti dalla direttiva. |
58. |
La Corte ha confermato la sua decisione nella causa VB Pénzügyi Lízing in cause successive, talora concernenti una clausola attributiva di competenza territoriale esclusiva ( 43 ), o ha riformulato le sue statuizioni in termini più generali, nel senso che il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d’ufficio se una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore rientri nell’ambito di applicazione della direttiva e, in caso affermativo, valutare d’ufficio se tale clausola sia abusiva ( 44 ). |
59. |
Ciò nonostante, la giurisprudenza successiva alla sentenza nella causa VB Pénzügyi Lízing sembra aver lasciato aperti interrogativi relativi, in particolare, alla questione se l’obbligo del giudice nazionale di disporre d’ufficio misure istruttorie sia limitato all’ambito di applicazione della direttiva 93/13 ( 45 ) o si applichi anche alla valutazione del carattere abusivo, nonché quali misure istruttorie possano essere disposte. |
60. |
In un’ottica comparativa, risulta che il diritto processuale civile degli Stati membri conferisce ai giudici, in generale, il potere di invitare le parti a fornire prove supplementari e a rivolgere loro domande al fine di ottenere chiarimenti, mentre gli Stati membri adottano approcci divergenti quando si tratta dei cosiddetti «mezzi istruttori», ad esempio quando il giudice raccoglie d’ufficio elementi probatori procedendo all’audizione d’ufficio di testimoni, ordinando d’ufficio a terzi la produzione di prove, procedendo d’ufficio all’audizione di periti o effettuando ispezioni d’ufficio, il che va oltre la semplice sottoposizione di quesiti o la richiesta alle parti di produrre ulteriori documenti ( 46 ). |
61. |
Su tale base, si può ritenere che le misure istruttorie disposte d’ufficio dal giudice nazionale per completare il fascicolo, quali la richiesta di chiarimenti o di prove documentali alle parti della controversia, al fine di accertare se una clausola contrattuale sia abusiva, costituiscono mezzi adeguati per garantire il sistema di tutela dei consumatori di cui alla direttiva 93/13, affinché il giudice nazionale sia in grado di effettuare l’esame d’ufficio delle clausole abusive ai sensi delle disposizioni di tale direttiva. |
62. |
La circostanza che la Corte, nella sua giurisprudenza, abbia sottolineato la necessità di elementi di prova sufficienti per fondarsi sulla direttiva 93/13 può essere considerata come un avallo della posizione secondo cui il giudice nazionale dispone di elementi di diritto e di fatto sufficienti per l’esame d’ufficio, potendo disporre d’ufficio, se necessario, misure istruttorie a tal fine. |
63. |
Ad esempio, nella sentenza di cui alla causa Profi Credit Polska ( 47 ), la Corte ha statuito che, nelle specifiche circostanze di tale causa, in cui il giudice nazionale, investito di una domanda nel contesto di un contratto di credito al consumo, nutre seri dubbi in ordine al carattere abusivo delle clausole convenute tra le parti e non dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari, gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 impongono al giudice di esaminare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole convenute tra le parti e, al riguardo, richiedono che detto giudice possa essere in grado di esigere la produzione dei documenti su cui si fonda la domanda, al fine di sincerarsi del rispetto dei diritti conferiti ai consumatori da tali direttive. La Corte ha sottolineato che siffatta richiesta non contrasta con il principio dispositivo, poiché rientra nell’ambito probatorio del processo. |
64. |
Di converso, occorre osservare che non è stato presentato alla Corte alcun argomento secondo cui l’obbligo del giudice nazionale di disporre d’ufficio «mezzi istruttori» più ampi, come indicato al paragrafo 60 delle presenti conclusioni, sarebbe necessario per salvaguardare il sistema di tutela dei consumatori ai sensi della direttiva 93/13 nelle particolari circostanze della presente causa. La questione rientra, in linea di principio, nella discrezionalità del giudice nazionale sulla base del diritto processuale nazionale pertinente, fatto salvo il rispetto del diritto dell’Unione ( 48 ). |
3. Rappresentanza processuale
65. |
Infine, ritengo che la questione della rappresentanza processuale non abbia alcuna incidenza per quanto concerne la valutazione della portata dell’esame d’ufficio di clausole abusive da parte del giudice nazionale ai sensi della direttiva 93/13 nelle circostanze di cui alla presente causa. |
66. |
Riconosco che, in un’ottica comparativa, anche negli Stati membri che si conformano rigorosamente al principio dispositivo, la misura in cui il giudice interviene attivamente e/o rileva questioni d’ufficio dipende da varie circostanze, ivi compreso il fatto che la parte sia o meno rappresentata, e che, in alcuni Stati membri, ci si può attendere che il giudice sia più attivo quando la parte più debole non è rappresentata da un avvocato, al fine di ridurre la disuguaglianza tra le parti ( 49 ). |
67. |
Ciò posto, come osservato dal governo ungherese, il sistema di tutela garantito dalla direttiva 93/13 e l’obbligo del giudice nazionale di procedere d’ufficio all’esame delle clausole abusive, emergente dalla giurisprudenza della Corte di cui ai paragrafi 46 e 47 delle presenti conclusioni, si fonda sullo squilibrio esistente tra il consumatore e il professionista al momento della conclusione del contratto, e non al momento dell’esercizio dei diritti derivanti dal contratto. |
68. |
Di conseguenza, come dichiarato dalla Corte nella sentenza di cui alla causa Rampion e Godard ( 50 ), concernente l’interpretazione della normativa dell’Unione in materia di credito al consumo ( 51 ), la circostanza che un consumatore intenti una causa e che sia rappresentato da un avvocato in tale procedimento non giustifica una conclusione diversa in merito alla necessità di consentire al giudice di agire d’ufficio, poiché la questione dell’esame d’ufficio deve essere risolta indipendentemente dalle circostanze specifiche della causa. Siffatto ragionamento è applicabile alla valutazione dell’esame d’ufficio delle clausole abusive da parte del giudice nazionale ai sensi della direttiva 93/13, tanto più che la Corte ha applicato le considerazioni espresse nella sua giurisprudenza relativa alla direttiva 93/13 alle circostanze di cui a tale causa ( 52 ). |
69. |
Alla luce di quanto precede, ritengo che gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 impongano al giudice nazionale di esaminare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali collegate all’oggetto della controversia e aventi un nesso con gli elementi di diritto o di fatto contenuti nel fascicolo. Tali disposizioni impongono altresì che il giudice nazionale sia in grado di disporre d’ufficio misure istruttorie volte a completare il fascicolo, al fine di ottenere gli elementi di diritto e di fatto necessari per effettuare tale esame. |
B. Sulla seconda e sulla terza questione
70. |
Con la seconda e la terza questione, considerate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza se, in caso di risposta negativa alla prima questione, il giudice nazionale sia tenuto, ai sensi degli articoli 4, paragrafo 1, 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, ad esaminare il carattere abusivo di tutte le altre clausole in sede di esame del carattere abusivo di una determinata clausola contrattuale. |
71. |
Sono giunto alla conclusione che tali questioni debbano essere risolte nel senso che, ai sensi degli articoli 4, paragrafo 1, 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, il giudice nazionale non è tenuto ad esaminare d’ufficio, singolarmente, il carattere abusivo di tutte le altre clausole contrattuali nel contesto della valutazione d’insieme del contratto ai fini dell’esame del carattere abusivo di una determinata clausola contrattuale. I motivi di tale conclusione sono esposti nel prosieguo. |
72. |
Occorre ricordare che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13 statuisce, nella parte che qui rileva, che «il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende» ( 53 ). Siffatta disposizione si inserisce nel contesto della valutazione del carattere abusivo di clausole contrattuali previsto dalla direttiva 93/13 ( 54 ). |
73. |
Come statuito dalla Corte nella causa Banif Plus Bank ( 55 ) in riferimento a tale disposizione, il giudice nazionale, per valutare il carattere eventualmente abusivo della clausola contrattuale su cui è basata la domanda di cui è investito, deve tener conto di tutte le altre clausole contrattuali e, dunque, non soltanto delle clausole su cui si fonda la domanda. |
74. |
Ciò implica una valutazione dell’insieme delle pattuizioni del contratto ( 56 ). Infatti, come sottolineato dall’avvocato generale Saugmandsgaard Øe, «per quanto attiene alla valutazione del carattere abusivo, una clausola contrattuale non può essere isolata dal suo contesto. Di conseguenza, tale valutazione non è assoluta bensì, piuttosto, relativa, in quanto essa dipende dalle particolari circostanze di fatto che accompagnano la conclusione del contratto, fra cui l’effetto cumulativo di tutte le clausole del contratto» ( 57 ). |
75. |
Pertanto, il giudice nazionale è tenuto, in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in sede di esame del carattere abusivo di una determinata clausola, a tener conto di tutte le altre clausole del contratto. Tuttavia, ciò non significa che il giudice nazionale debba esaminare d’ufficio, singolarmente, il carattere abusivo di siffatte clausole nel contesto di tale valutazione ai sensi degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva. |
76. |
Tuttavia, come osservato dal governo ungherese e dalla Commissione, nel procedere a tale valutazione d’insieme, il giudice nazionale può imbattersi in clausole contrattuali che possono essere considerate abusive e che esso è tenuto a esaminare d’ufficio qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, conformemente alla giurisprudenza della Corte (v. paragrafo 48 delle presenti conclusioni). Sebbene il fatto che un giudice nazionale tenga conto delle altre clausole contrattuali per valutare il carattere abusivo di una determinata clausola contrattuale non debba essere equiparato a un esame d’ufficio, esso può determinare l’esame di una qualsiasi di tali clausole qualora siano disponibili gli elementi di fatto e di diritto necessari a tal fine. |
77. |
Alla luce di quanto precede, ritengo che, ai sensi degli articoli 4, paragrafo 1, 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, il giudice nazionale non sia tenuto, nel contesto della valutazione d’insieme del contratto ai fini dell’esame del carattere abusivo di una determinata clausola contrattuale, a esaminare d’ufficio, singolarmente, tutte le altre clausole contrattuali per accertarne il carattere abusivo. |
VII. Conclusione
78. |
Suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni proposte dalla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest Capitale, Ungheria) nel modo seguente:
|
( 1 ) Lingua originale: l’inglese.
( 2 ) GU 1993, L 95, pag. 29.
( 3 ) V., in particolare, sentenze del 31 maggio 2018, Sziber (C‑483/16, EU:C:2018:367); del 20 settembre 2018, OTP Bank e OTP Faktoring (C‑51/17, EU:C:2018:750), e del 14 marzo 2019, Dunai (C‑118/17, EU:C:2019:207); v. anche conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa Sziber (C‑483/16, EU:C:2018:9); dell’avvocato generale Tanchev nella causa OTP Bank e OTP Faktoring (C‑51/17, EU:C:2018:303), e dell’avvocato generale Wahl nella causa Dunai (C‑118/17, EU:C:2018:921).
( 4 ) Occorre rilevare che le definizioni di «consumatore» e «professionista» si rinvengono all’articolo 2, rispettivamente lettere b) e c), della direttiva 93/13. Fatta salva la verifica da parte del giudice nazionale, sulla base dell’ordinanza di rinvio si presume che la fattispecie di cui al procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13.
( 5 ) Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. Évi XXXVIII. törvény [legge n. XXXVIII del 2014 riguardante la regolamentazione di determinate questioni connesse a una pronuncia della Kúria (Corte suprema, Ungheria) resa nell’interesse dell’uniformità del diritto in merito ai contratti di mutuo conclusi dagli istituti di credito con i consumatori; in prosieguo: la «legge DH1»].
( 6 ) Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. Törvény [legge n. XL del 2014 relativa alle norme applicabili ai conteggi previsti nella legge n. XXXVIII del 2014 riguardante la regolamentazione di determinate questioni connesse a una pronuncia della Kúria (Corte suprema, Ungheria) resa nell’interesse dell’uniformità del diritto in merito ai contratti di mutuo conclusi dagli istituti di credito con i consumatori e relativa a varie altre disposizioni; in prosieguo: la «legge DH2»].
( 7 ) V., in tal senso, sentenze del 31 maggio 2018, Sziber (C‑483/16, EU:C:2018:367); del 20 settembre 2018, OTP Bank e OTP Faktoring (C‑51/17, EU:C:2018:750); e del 14 marzo 2019, Dunai (C‑118/17, EU:C:2019:207).
( 8 ) Sebbene ciò non sia stato precisato nell’ordinanza di rinvio, si può supporre che, come indicato nelle osservazioni del governo ungherese, la legge DH1 qualifichi come clausole abusive ex lege le clausole relative alla facoltà di modifica unilaterale e alla differenza tra i tassi di cambio, sicché la valutazione da parte del giudice di tali clausole non si rendeva più necessaria. V. nota 7 delle presenti conclusioni.
( 9 ) Il giudice del rinvio richiama le sentenze del 4 giugno 2009, Pannon (C‑243/08, EU:C:2009:350), e del 21 febbraio 2013, Banif Plus Bank (C‑472/11, EU:C:2013:88).
( 10 ) L’UniCredit Hungary Bank richiama la sentenza del 20 settembre 2018 (C‑51/17, EU:C:2018:303, punti 90 e 91).
( 11 ) L’UniCredit Bank Hungary richiama la sentenza del 26 gennaio 2017, Bank Primus (C‑421/14, EU:C:2016:69, punto 52).
( 12 ) L’UniCredit Bank Hungary fa riferimento, in particolare, alle sentenze del 9 novembre 2010, VB Pénzügyi Lízing (C‑137/08, EU:C:2010:659); del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349); del 21 febbraio 2013, Banif Plus Bank (C‑472/11, EU:C:2013:88), e del 30 maggio 2013, Jőrös (C‑397/11, EU:C:2013:340).
( 13 ) Il governo ungherese richiama, in particolare, le sentenze del 4 giugno 2009, Pannon GSM (C‑243/08, EU:C:2009:350); del 21 febbraio 2013, Banif Plus Bank (C‑472/11, EU:C:2013:88), e del 30 maggio 2013, Jőrös (C‑97/11, EU:C:2013:340).
( 14 ) Il governo ungherese richiama il parere 1/2005 (VI. 15.) PK e il parere 2/2010 (VI. 28.) PK della Kúria (Corte suprema, Ungheria).
( 15 ) «Azérvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazhatósága kölcsönszerződéseknél» (L’applicabilità delle conseguenze giuridiche della nullità nei contratti di credito), 2015, disponibile sul sito https://kuria-birosag.hu/sites/default/files/joggyak/osszefoglalo_velemeny_i.pdf.
( 16 ) La Commissione richiama, in particolare, le sentenze del 4 giugno 2009, Pannon GSM (C‑243/08, EU:C:2009:350); del 14 marzo 2013, Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164), e del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová (C‑377/14, EU:C:2016:283).
( 17 ) La Commissione fa riferimento alle sentenze del 9 novembre 2010, VB Pénzügyi Lízing (C‑137/08, EU:C:2010:659), e del 21 febbraio 2013, Banif Plus Bank (C‑472/11, EU:C:2013:88).
( 18 ) V., ad esempio, sentenze del 9 novembre 2010, VB Pénzügyi Lízing (C‑137/08, EU:C:2010:659, in particolare punti 49, 52 e 56); del 30 maggio 2013, Jőrös (C‑397/11, EU:C:2013:340, in particolare punti da 15 a 17, 21 e 23), e del 17 maggio 2018, Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen (C‑147/16, EU:C:2018:320, punto 30).
( 19 ) V. sentenza del 20 settembre 2018, OTP Bank e OTP Faktoring (C‑51/17, EU:C:2018:750, punti 33 e 34).
( 20 ) V. sentenza del 20 settembre 2018, OTP Bank e OTP Faktoring (C‑51/17, EU:C:2018:750, punti da 84 a 91).
( 21 ) V., a tal proposito, la relazione preparata da un consorzio di università europee diretto dal Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law, commissionato dalla Commissione europea, «An evaluation study of national procedural laws and practices in terms of their impact on the free circulation of judges and on the equivalence and effectiveness of the procedural protection of consumers under EU consumer law» (Studio di valutazione sulle leggi e prassi processuali nazionali riguardo al loro impatto sulla libera circolazione dei giudici e sull’equivalenza e l’effettività della tutela processuale dei consumatori secondo la normativa dell’UE in materia di consumatori), JUST/2014/RCON/PR/CIVI/0082, Sezione 2, Tutela processuale dei consumatori, giugno 2017 (in prosieguo: lo «studio di valutazione»), punti da 289 a 295. Può essere utile osservare che tale principio può essere espresso in varie versioni linguistiche, come, ad esempio, in olandese («lijdelijkheidsbeginsel»); in francese («principe dispositif»); in tedesco («Dispositionsgrundsatz»); in ungherese («rendelkezési elv») e in spagnolo («principio dispositivo»).
( 22 ) V., ad esempio, sentenza del 7 agosto 2018, Hochtief (C‑300/17, EU:C:2018:635, punto 52 e giurisprudenza ivi citata); conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nella causa Vedial/UAMI (C‑106/03 P, EU:C:2004:457, paragrafi da 28 a 30), dell’avvocato generale Kokott nella causa Duarte Hueros (C‑32/12, EU:C:2013:128, paragrafo 32) e dell’avvocato generale Mengozzi nella causa British Airways/Commissione (C‑122/16 P, EU:C:2017:406, paragrafi 84 e 85), il quale osserva che il principio ne ultra petita è un corollario del principio dispositivo.
( 23 ) V., ad esempio, Beka A., The Active Role of Courts in Consumer Litigation: Applying EU Law of the National Courts’ Own Motion (Intersentia 2018), pagg. da 123 a 125 e le citazioni ivi contenute. Come la Corte ha riconosciuto nella sua sentenza del 7 giugno 2007, van der Weerd e a. (da C‑222/05 a C‑225/05, EU:C:2007:318, punto 40), per quanto concerne l’applicazione d’ufficio del diritto dell’Unione da parte dei giudici nazionali, l’approccio della Corte nel settore della tutela dei consumatori nel diritto dell’Unione e, in particolare, della direttiva 93/13, si distingue da quello di cui al filone giurisprudenziale derivante dalla sentenza del 14 dicembre 1995, van Schijndel e van Veen (C‑430/93 e C‑431/93, EU:C:1995:441). Per una discussione approfondita, v., ad esempio, Beka, A., cit. supra, capitolo 2; Hartkamp A. e a., (a cura di.), Cases, Materials and Text on European Law and Private Law (Hart 2017), capitolo 7.
( 24 ) V., ad esempio, sentenze del 26 gennaio 2017, Banco Primus (C‑421/14, EU:C:2017:60, punti 41 e 42), e del 17 maggio 2018, Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen (C‑147/16, EU:C:2018:320, punti 27 e 35). La Corte ha affermato che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 è una disposizione imperativa che deve essere considerata come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell’ambito dell’ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico.
( 25 ) V., ad esempio, sentenze del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282, punto 78), e del 20 settembre 2018, OTP Bank e OTP Faktoring (C‑51/17, EU:C:2018:750, punto 86).
( 26 ) Per una rassegna generale, v., ad esempio, comunicazione della Commissione, Orientamenti sull’interpretazione e sull’applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 2019, C 323, pag. 4) (in prosieguo: la «comunicazione della Commissione»), sezione 5. Come rilevato in tale documento, accanto alla giurisprudenza che prevede l’esame d’ufficio delle clausole abusive da parte del giudice nazionale ai sensi della direttiva 93/13, esiste una consistente giurisprudenza relativa alla sua applicazione nel contesto di varie norme procedurali nazionali che comportano una valutazione della loro compatibilità con i principi secondo cui tali norme non devono essere meno favorevoli di quelle che disciplinano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) e non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività), nonché con il principio della tutela giurisdizionale effettiva garantita dal diritto dell’Unione.
( 27 ) V. sentenza del 27 giugno 2000 (da C‑240/98 a C‑244/98, EU:C:2000:346, punti da 25 a 29).
( 28 ) V., ad esempio, sentenza del 26 marzo 2019, Abanca Corporación Bancaria e Bankia (C‑70/17 e C‑179/17, EU:C:2019:250, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).
( 29 ) V., ad esempio, sentenza del 17 maggio 2018, Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen (C‑147/16, EU:C:2018:320, punto 28 e giurisprudenza ivi citata). A tal proposito, la Corte ha ritenuto che, sebbene la direttiva 93/13 imponga un intervento positivo del giudice nazionale a favore del consumatore, ciò non significa che il giudice debba supplire integralmente alla completa passività del consumatore. V., ad esempio sentenza del 1o ottobre 2015, ERSTE Bank Hungary (C‑32/14, EU:C:2015:637, punto 62 e giurisprudenza ivi citata). Nella presente causa potrebbero esservi incongruenze tra il fascicolo trasmesso alla Corte e le osservazioni di alcune delle parti; in particolare, la circostanza che le leggi DH1 e DH2 abbiano costituito la ragione per la chiusura del nuovo procedimento da parte del giudice del rinvio (v. paragrafi da 17 a 20 delle presenti conclusioni) appare in contrasto con le osservazioni presentate dall’UniCredit Bank Hungary nel corso dell’udienza, secondo cui la sig.ra Lintner avrebbe omesso di rispondere all’invito del giudice del rinvio di indicare quali clausole intendesse impugnare in ragione del loro carattere abusivo. Poiché tale materia rientra nella competenza del giudice del rinvio, non mi ci soffermerò ulteriormente.
( 30 ) V., ad esempio, sentenza del 20 settembre 2018, OTP Bank e OTP Faktoring (C‑51/17, EU:C:2018:750, punto 87 e giurisprudenza ivi citata).
( 31 ) V., ad esempio, sentenza del 20 settembre 2018, OTP Bank e OTP Faktoring (C‑51/17, EU:C:2018:750, punto 88 e giurisprudenza ivi citata).
( 32 ) Sentenza del 4 giugno 2009, Pannon GSM (C‑243/08, EU:C:2009:350, punti 32 e 35); v. anche, a tal riguardo, sentenza del 28 luglio 2016, Tomášová (C‑168/15, EU:C:2016:602, punti da 28 a 31).
( 33 ) V., ad esempio, sentenze del 14 marzo 2013, Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164, punto 46), e del 30 maggio 2013, Jőrös (C‑397/11, EU:C:2013:340, punto 28).
( 34 ) V., a tal riguardo, sentenza del 13 settembre 2018, Profi Credit Polska (C‑176/17, EU:C:2018:711, punto 47), e ordinanza del 28 novembre 2018, PKO Bank Polski (C‑632/17, EU:C:2018:963, punto 38).
( 35 ) Beka (v., supra, nota 23), pagg. 77 e 192.
( 36 ) È opportuno notare che inizialmente, nella relazione della Commissione sull’applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori COM(2000) 248 def., del 27 aprile 2000, sezione 4, pag. 20, la Commissione ha osservato: «[v]a da sé che si tratta del potere/dovere di valutare ex officio l’eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali pertinenti per la risoluzione della controversia e non di tutte le altre clausole del contratto».
( 37 ) V., ad esempio, Hartkamp e a. (v. supra, nota 23), pagg. da 433 a 461 (che fornisce un’analisi comparativa della giurisprudenza concernente le clausole abusive in Belgio, Francia, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna e Regno Unito).
( 38 ) V. articolo R632-1 del Code de la consommation (codice del consumatori) [traduzione inglese di Beka (v. supra, nota 23), pagg. 195 e da 328 a 334)]. Tale disposizione statuisce quanto segue: «Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».
( 39 ) V. sentenza dell’Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema, Paesi Bassi) del 13 settembre 2013, 274 ECLI:NL:HR:2013:691 (traduzione in inglese di Hartkamp e a. (v. supra, nota 23), pagg. da 436 a 440, in particolare pag. 438). Per un’ulteriore analisi, v., ad esempio, Ancery A. e Krans B., «Consumer Protection and EU-Driven Judicial Activism in the Netherlands», in Nylund A e Strandberg M. (a cura di), Civil Procedure and Harmonisation of Law: The Dynamics of EU and International Treaties (Intersentia 2019), pag. 125, in particolare pagg. 136 e 137.
( 40 ) V., ad esempio, sentenze del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) del 4 giugno 2019, ECLI:ESTS:2019:1713, e del 4 giugno 2019, ECLI:ESTS:2019:1942.
( 41 ) V. sentenza del 9 novembre 2010 (C‑137/08, EU:C:2010:659, punti 24, 25 e 45).
( 42 ) V. sentenza del 9 novembre 2010, VB Pénzügyi Lízing (C‑137/08, EU:C:2010:659, punti da 49 a 56). Cfr. le conclusioni dell’avvocato generale Trstenjak nella causa VB Pénzügyi Lízing (C‑137/08, EU:C:2010:401, paragrafi da 109 a 115).
( 43 ) V., ad esempio, sentenza del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349, punto 44), e del 14 marzo 2013, Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164, punto 47). V. anche conclusioni dell’avvocato generale Trstenjak nella causa Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:74, in particolare paragrafi da 32 a 46).
( 44 ) V., ad esempio, sentenze del 21 febbraio 2013, Banif Plus Bank (C‑472/11, EU:C:2013:88, punto 24); del 9 luglio 2015, Bucura (C‑348/14, non pubblicata, EU:C:2015:447, punto 43), e del 7 novembre 2019, Profi Credit Polska (C‑419/18 e C‑483/18, EU:C:2019:930, punto 66). V. anche, ad esempio, conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa CA Consumer Finance (C‑449/13, EU:C:2014:2213, paragrafo 31); dell’avvocato generale Szpunar nella causa Finanmadrid EFC (C‑49/14, EU:C:2015:746, paragrafo 39), e dell’avvocato generale Kokott nella causa Margarit Panicello (C‑503/15, EU:C:2016:696, paragrafo 142, nota 70).
( 45 ) V., a tal proposito, Trstenjak V., «Procedural Aspects of European Consumer Protection Law and the Case Law of the CJEU» (2013) in European Review of Private Law 451, pagg. da 468 a 472.
( 46 ) V., ad esempio, lo studio di valutazione (v. supra, nota 21), punti da 390 a 395. Come ulteriormente precisato ai punti da 396 a 399 dello studio, la questione dello status del consumatore ai fini dell’ambito di applicazione della direttiva dell’Unione in questione può essere ritenuta parte del compito del giudice di qualificare i fatti della controversia alla luce delle pertinenti norme di legge, in applicazione del principio iura novit curia. V., a tal riguardo, sentenza del 4 giugno 2015, Faber (C‑497/13, EU:C:2015:357, punti da 39 a 48).
( 47 ) V. sentenza del 7 novembre 2019 (C‑419/18 e C‑483/18, EU:C:2019:930, in particolare punti 64, da 66 a 68 e 77).
( 48 ) V., a tal riguardo, conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Margarit Panicello (C‑503/15, EU:C:2016:696, paragrafi da 142 a 145), la quale osserva che una situazione in cui un giudice, pur disponendo di indizi del carattere abusivo di talune clausole, non potrebbe occuparsene a causa dei suoi limitati poteri di esame, risulterebbe problematica. Tuttavia, in tale causa, l’avvocato generale ha ritenuto che le norme nazionali in questione consentissero al giudice di tener conto delle prove documentali e fossero interpretate nel senso di consentire, in casi motivati, l’esercizio di poteri istruttori più ampi e, pertanto, non risultassero in contrasto con la direttiva 93/13. La Corte non ha avuto occasione di pronunciarsi sulla questione, avendo dichiarato il rinvio irricevibile. V. sentenza del 16 febbraio 2017, Margarit Panicello (C‑503/15, EU:C:2017:126).
( 49 ) V., a tal riguardo, lo studio di valutazione (v. supra, nota 21), in particolare punti da 317 a 320 e da 340 a 342.
( 50 ) Sentenza del 4 ottobre 2007, Rampion e Godard (C‑429/05, EU:C:2007:575, punto 65), conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Rampion e Godard (C‑429/05, EU:C:2007:199, paragrafo 107). V. anche, a tal riguardo, sentenza del 4 giugno 2015, Faber (C‑497/13, EU:C:2015:357, punto 47), e conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Faber (C‑497/13, EU:C:2014:2403, paragrafo 72).
( 51 ) Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU 1987, L 42, pag. 48), come modificata dalla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 (GU 1998, L 101, pag. 17). Tale direttiva è stata abrogata dalla direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU 2008, L 133, pag. 66).
( 52 ) V. sentenza del 4 ottobre 2007, Rampion e Godard (C‑429/05, EU:C:2007:575, in particolare punti da 60 a 63 e 69).
( 53 ) Il corsivo è mio.
( 54 ) Per una trattazione generale, v., ad esempio, comunicazione della Commissione (v. supra, nota 26), sezione 3.
( 55 ) V. sentenza del 21 febbraio 2013, Banif Plus Bank (C‑472/11, EU:C:2013:88, punti da 37 a 41). V. anche, ad esempio, sentenza del 16 gennaio 2014, Constructora Principado (C‑226/12, EU:C:2014:10, punto 24).
( 56 ) V., ad esempio, sentenza del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová (C‑377/14, EU:C:2016:283, punto 95).
( 57 ) Conclusioni dell’avvocato generale Saugmandsgaard Øe in Biuro podróży Partner (C‑119/15, EU:C:2016:387, paragrafo 44).