SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

19 dicembre 2019 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 882/2004 – Articolo 27, paragrafi 1 e 4 – Allegato VI, punti 1 e 2 – Controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti – Finanziamento – Tasse dovute per i controlli ufficiali – Calcolo – Nozione di “personale partecipante ai controlli ufficiali” – Inclusione del personale amministrativo e ausiliario – Possibilità di addebitare unità di quarti d’ora richieste dal macello ai fini di controlli ufficiali ma non effettuate – Presupposti»

Nelle cause riunite C‑477/18 e C‑478/18,

aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica, Paesi Bassi), con decisioni del 17 luglio 2018, pervenute in cancelleria il 23 luglio 2018, nei procedimenti

Exportslachterij J. Gosschalk en Zn. BV (C‑477/18),

Compaxo Vlees Zevenaar BV,

Ekro BV,

Vion Apeldoorn BV,

Vitelco BV (C‑478/18)

contro

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da M. Vilaras, presidente di sezione, S. Rodin, D. Šváby (relatore), K. Jürimäe e N. Piçarra, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 luglio 2019,

considerate le osservazioni presentate:

per la Exportslachterij J. Gosschalk en Zn. BV, da L.J. Steenbergen e K. Horstman, advocaten;

per la Compaxo Vlees Zevenaar BV, Ekro BV, Vion Apeldoorn BV e Vitelco BV, da K. Defares e J. Jansen, advocaten;

per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e L. Noort, in qualità di agenti;

per il governo danese, da J. Nymann-Lindegren, in qualità di agente, assistito da R. Holdgaard e P. Biering, advokater;

per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e M.M. Tátrai, in qualità di agenti;

per il governo svedese, da A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev, J. Lundberg e H. Eklinder, in qualità di agenti;

per il governo del Regno Unito, da S. Brandon e D. Guðmundsdóttir, in qualità di agenti, assistiti da B. McGurk, barrister;

per la Commissione europea, da W. Roels e B. Hofstötter, in qualità di agenti,

sentite il conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 settembre 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 26, dell’articolo 27, paragrafo 4, e dell’allegato VI, del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU 2004, L 165, pag. 1, e rettifiche in GU 2004, L 191, pag. 1).

2

Le domande sono state presentate nell’ambito di controversie sorte rispettivamente, da un lato, tra la Exportslachterij J. Gosschalk en Zn. BV (in prosieguo: la «Gosschalk») e, dall’altro, tra la Compaxo Vlees Zevenaar BV, la Ekro BV, la Vion Apeldoorn BV nonché la Vitelco BV (in prosieguo: la «Compaxo e a.») ed il Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministro dell’Agricoltura, della Natura e della Qualità degli alimenti) (in prosieguo: il «Ministro») in merito alle modalità di calcolo delle tasse dovute per i controlli ufficiali effettuati nei macelli della Gosschalk e della Compaxo e a.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento n. 882/2004

3

I considerando 11, 13, 14 e 32 del regolamento n. 882/2004 così recitano:

«(11)

Le autorità competenti per l’esecuzione di controlli ufficiali dovrebbero soddisfare un certo numero di criteri operativi in modo da assicurare la loro imparzialità ed efficacia. Esse dovrebbero disporre di un numero sufficiente di personale adeguatamente qualificato ed esperto e disporre di adeguate strutture e attrezzature per ben espletare i loro compiti.

(...)

(13)

La frequenza dei controlli ufficiali dovrebbe essere regolare e proporzionata al rischio (...).

(14)

I controlli ufficiali dovrebbero svolgersi sulla base di procedure documentate in modo da assicurare che essi siano condotti uniformemente e siano costantemente di alto livello.

(...)

(32)

Per organizzare i controlli ufficiali dovrebbero essere disponibili adeguate risorse finanziarie. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero pertanto essere in grado di riscuotere tasse o diritti per coprire i costi sostenuti per i controlli ufficiali. In questo contesto, le autorità competenti degli Stati membri avranno la facoltà di stabilire le tasse e i diritti come importi forfettari basati sui costi sostenuti e tenendo conto della situazione specifica degli stabilimenti. Se si impongono tasse agli operatori, dovrebbero essere applicati principi comuni. È quindi opportuno stabilire i criteri per la fissazione dei livelli delle tasse di ispezione. Per quanto concerne le imposte applicabili ai controlli alle importazioni è opportuno stabilire direttamente i tassi per i principali beni d’importazione a fine di assicurare la loro applicazione uniforme e evitare distorsioni agli scambi».

4

Intitolato «Oggetto e campo di applicazione», l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento medesimo dispone quanto segue:

«Il presente regolamento fissa le regole generali per l’esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle normative volte, segnatamente, a

a)

prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, siano essi rischi diretti o veicolati dall’ambiente;

e

b)

garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e tutelare gli interessi dei consumatori, comprese l’etichettatura dei mangimi e degli alimenti e altre forme di informazione dei consumatori».

5

Il successivo articolo 2 contiene, in particolare, le seguenti definizioni:

1)

“controllo ufficiale”: qualsiasi forma di controllo eseguita dall’autorità competente o [dall’Unione europea] per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

(...)

4)

“autorità competente”: l’autorità centrale di uno Stato membro competente per l’organizzazione di controlli ufficiali o qualsiasi altra autorità cui è conferita tale competenza o anche, secondo i casi, l’autorità omologa di un paese terzo;

(...)

7)

“ispezione”: l’esame di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali per verificare che tali aspetti siano conformi alle prescrizioni di legge relative ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali;

8)

“monitoraggio”: la realizzazione di una sequenza predefinita di osservazioni o misure al fine di ottenere un quadro d’insieme della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti, di salute e di benessere degli animali;

(...)».

6

Il successivo articolo 3, rubricato «Obblighi generali in relazione all’organizzazione di controlli ufficiali», al paragrafo 1 così dispone:

«Gli Stati membri garantiscono che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata, per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento (...)».

7

Intitolato “Designazione delle autorità competenti e criteri operativi”, il successivo articolo 4, prevede, al paragrafo 2, quanto segue:

«Le autorità competenti assicurano quanto segue:

a)

l’efficacia e l’appropriatezza dei controlli ufficiali su animali vivi, mangimi e alimenti in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, nonché riguardo all’uso dei mangimi sono garantite;

(...)

c)

esse dispongono di un’adeguata capacità di laboratorio o vi hanno accesso ai fini di condurre test e dispongono di un numero sufficiente di personale adeguatamente qualificato ed esperto per far sì che i controlli ufficiali e gli obblighi in materia di controlli possano essere espletati in modo efficace ed efficiente;

d)

esse dispongono di strutture e attrezzature appropriate e in adeguato grado di manutenzione per assicurare che il personale possa eseguire i controlli ufficiali in modo efficace ed efficiente;

(...)

8

Il successivo articolo 6, riguardante il «Personale che esegue controlli ufficiali», così dispone:

«L’autorità competente assicura che tutto il suo personale che esegue controlli ufficiali:

a)

riceva, per il proprio ambito di competenza, una formazione adeguata che gli consenta di espletare i propri compiti con competenza e svolgere i controlli ufficiali in modo coerente. Tale formazione copre, a seconda dei casi, gli ambiti di cui all’allegato II, capo I;

b)

si mantenga aggiornato nella sua sfera di competenze e riceva, se del caso, un’ulteriore formazione su base regolare;

e

c)

abbia la capacità di praticare la cooperazione multidisciplinare».

9

A termini del successivo articolo 8, paragrafo 3, rubricato «Procedure di controllo e verifica»:

«Le autorità competenti devono prevedere procedure per:

a)

verificare l’efficacia dei controlli ufficiali da esse eseguiti,

(...)».

10

Il titolo II del regolamento n. 882/2004, che stabilisce le norme riguardanti i «Controlli ufficiali ad opera degli Stati membri», contiene segnatamente un capo VI relativo al «Finanziamento dei controlli ufficiali», che contempla gli articoli da 26 a 29.

11

A termini dell’articolo 26 del regolamento medesimo, intitolato «Principi generali»:

«Gli Stati membri garantiscono che per predisporre il personale e le altre risorse necessarie per i controlli ufficiali siano resi disponibili adeguati finanziamenti con ogni mezzo ritenuto appropriato, anche mediante imposizione fiscale generale o stabilendo diritti o tasse».

12

Intitolato «Tasse o diritti», il successivo articolo 27 così recita:

«1.   Gli Stati membri possono riscuotere tasse o diritti a copertura dei costi sostenuti per i controlli ufficiali.

(...)

4.   Le tasse riscosse ai fini di controlli ufficiali a norma dei paragrafi 1 o 2:

a)

non sono superiori ai costi sostenuti dalle autorità competenti in relazione ai criteri elencati all’allegato VI;

e

b)

possono essere fissate forfettariamente sulla base dei costi sostenuti dalle autorità competenti in un determinato arco di tempo o, ove applicabili, agli importi stabiliti all’allegato IV, sezione B, o all’allegato V, sezione B.

(...)

10.   Fatti salvi i costi derivanti dalle spese di cui all’articolo 28, gli Stati membri non percepiscono nessun’altra tassa oltre a quelle previste nel presente articolo in attuazione del presente regolamento.

(...)».

13

Intitolato «Criteri da prendere in considerazione per il calcolo delle tasse», l’allegato VI del regolamento medesimo menziona le seguenti voci:

«1. Stipendi del personale partecipante ai controlli ufficiali.

2. Costi per il personale addetto ai controlli ufficiali, ivi compresi strutture, strumenti, attrezzatura, formazione, costi di viaggio e costi correlati.

3. Costi di analisi di laboratorio e di campionamento».

Regolamento (CE) n. 854/2004

14

Intitolato «Definizioni», l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU 2004, L 139, pag. 206, e rettifica in GU 2004, L 226, pag. 83), così recita:

«1.   Ai fini del presente regolamento si intende per:

(...)

f)

“veterinario ufficiale”: veterinario qualificato, ai sensi del presente regolamento, ad assumere tale funzione e nominato dall’autorità competente;

(...)

h)

“assistente specializzato ufficiale”: persona qualificata, ai sensi del presente regolamento, ad assumere tale funzione, nominata dall’autorità competente e operante sotto l’autorità e responsabilità di un veterinario ufficiale;

(...)»

15

A termini dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento medesimo, relativo ai «Principi generali dei controlli ufficiali in relazione a tutti i prodotti di origine animale che rientrano nel campo di applicazione del regolamento»:

«Gli Stati membri si adoperano affinché gli operatori del settore alimentare forniscano tutta l’assistenza necessaria per consentire che i controlli ufficiali effettuati dall’autorità competente possano svolgersi in modo efficace.

Essi provvedono in particolare a:

consentire l’accesso a tutti gli edifici, i locali, gli impianti o altre infrastrutture,

mettere a disposizione tutta la documentazione e i registri richiesti ai sensi del presente regolamento o ritenuti necessari dall’autorità competente per valutare la situazione».

16

A termini del successivo articolo 5, rubricato «Carni fresche»:

«Gli Stati membri assicurano che i controlli ufficiali sulle carni fresche vengano effettuati in conformità dell’allegato I.

(1)

Il veterinario ufficiale svolge compiti ispettivi nei macelli che commercializzano carni fresche, nei centri di lavorazione della selvaggina e nei laboratori di sezionamento in conformità dei requisiti generali della Sezione I, Capo II, dell’allegato I e dei requisiti specifici della Sezione IV, in particolare per quanto riguarda:

(...)

b)

l’ispezione ante mortem;

(...)

d)

l’ispezione post mortem

(...)

(...)

4)

Gli assistenti specializzati ufficiali possono assistere il veterinario ufficiale con controlli ufficiali effettuati in conformità delle Sezioni I e II dell’allegato I, come specificato nella Sezione III, Capo I. In tal caso, essi operano quale parte di una squadra indipendente.

5)

a) Gli Stati membri provvedono a dotarsi di personale ufficiale in numero sufficiente a effettuare i controlli ufficiali di cui all’allegato I con la frequenza specificata nella sezione III, Capo II.

(...)

(...)

7)

Gli Stati membri provvedono a che i veterinari ufficiali e gli assistenti specializzati ufficiali abbiano le qualifiche e siano formati conformemente all’allegato I, sezione III, Capo IV».

Diritto dei Paesi Bassi

17

La Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nr. 2164, houdende retributies betreffende werkzaamheden van de [Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)] en [Algemene Inspectiedienst (AID)] (Regeling retributies veterinaire en hygiënische aangelegenheden I) [Regolamento del Ministro dell’Agricoltura, della Natura e della Qualità degli alimenti n. 2164, recante fissazione delle retribuzioni per le attività effettuate dall’[Autorità di controllo degli alimenti e dei prodotti («NVWA»)] e dal [servizio d’ispezione generale (AID)] (regolamento relativo alle retribuzioni in materia veterinaria e d’igiene I)], del 4 maggio 2009, nel testo vigente dal 3 aprile 2013 al 28 febbraio 2014, contiene un capitolo 5 attinente alla macellazione che, segnatamente, così dispone:

«§ 1. Controlli ufficiali nell’ambito della macellazione di ungulati domestici

Articolo 15

Per i controlli di cui al combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento [no854/2004], nelle ore di apertura previste per la macellazione di ungulati domestici, effettuata da un veterinario ufficiale o da un assistente ufficiale dipendente della NVWA, è dovuta una retribuzione pari a:

a.

un importo di base di 76,29 EUR, e

b.

un importo di 29,06 EUR per ogni unità di un quarto d’ora svolta da un veterinario ufficiale o da un assistente ufficiale dipendente della NVWA ai fini dell’attività d’ispezione ante mortem;

c.

un importo di 20,54 EUR per ogni unità di un quarto d’ora svolta da un veterinario ufficiale o per conto del medesimo ai fini dell’attività d’ispezione post mortem.

Articolo 16

Per le attività d’ispezione post mortem di cui alla sezione IV, capitolo I, capitolo II, capitolo III, e capitolo IV, punto B, dell’allegato I del regolamento [n. 854/2004], relative ad ungulati domestici effettuate da un assistente ufficiale nell’ambito dell’applicazione della convenzione sull’ispezione delle carni rosse è dovuta una retribuzione pari a:

a.

un forfait di base di 77,43 EUR e

b.

un importo di 13 EUR per ogni unità di un quarto d’ora dedicata dall’assistente ufficiale all’ispezione.

(...)».

18

Il capitolo 10 del regolamento medesimo, intitolato «Altre retribuzioni supplementari», prevede, in particolare, quanto segue:

«Articolo 50

1.

Nel caso in cui, ad avviso dell’agente della NVWA presente in loco, le attività di cui all’articolo 3, paragrafo 2, [o agli articoli] 5, 8, 9, 10, 10a, 10b, 11, 13, 15, 19, 20, 21 o 22 richiedano un tempo maggiore rispetto a quanto dichiarato in base all’articolo 58, paragrafo 1, lettere c) e d), è dovuta, oltre alle retribuzioni previste dall’articolo medesimo, una retribuzione determinata per unità di un quarto d’ora di attività supplementare rispetto a quanto dichiarato.

2.

L’importo per unità di un quarto d’ora di cui al paragrafo 1 è pari a:

a.

27,52 EUR per le attività di cui [all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 8];

b.

27,52 EUR per le attività di cui all’articolo 5;

c.

36,79 EUR per le attività di cui agli articoli 9, 10 e 10a;

d.

34,75 EUR per le attività di cui agli articoli 10b, 11 e 13;

e.

29,06 EUR per le attività di cui [all’articolo 15, initio e lettera b), nonché agli articoli] 21 e 22;

f.

20,54 EUR per le attività di cui all’articolo 15, initio e lettera c);

g.

28,66 EUR per le attività di cui agli articoli 19 e 20.

3.

Nel caso in cui, ad avviso dell’agente della NVWA presente in loco, le attività di cui all’articolo 17 richiedano un tempo maggiore rispetto a quanto dichiarato in base all’articolo 58, paragrafo 1, lettere c) e d), è dovuta, oltre alle retribuzioni previste dall’articolo medesimo, una retribuzione pari a 19,05 EUR.

Articolo 51

1.

Nel caso in cui le attività di cui [all’articolo 3, paragrafo 2, o agli articoli] 5, 8, 9, 10, 10a, 10b, 11, 13, 15, 19, 20, 21, o 22 vengano compiute al di fuori dell’orario di apertura, è dovuta, oltre alle retribuzioni previste dall’articolo medesimo, una retribuzione determinata in unità di un quarto d’ora di attività svolta al di fuori dell’orario di apertura.

2.

L’importo per unità di quarto d’ora di cui al paragrafo 1 è pari a:

a.

8,26 EUR per le attività di cui [all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 8];

b.

8,26 EUR per le attività di cui all’articolo 5;

c.

11,04 EUR per le attività di cui agli articoli 9, 10 e 10a;

d.

10,43 EUR per le attività di cui agli articoli 10b, 11 e 13;

e.

8,72 EUR per le attività di cui [all’articolo 15, initio e lettera b), nonché agli articoli] 21 e 22;

f.

6,16 EUR per le attività di cui all’articolo 15, initio e lettera c);

g.

8,60 EUR per le attività di cui agli articoli 19 e 20.

3.

Nel caso in cui le attività di cui all’articolo 17 vengano compiute al di fuori dell’orario di apertura, è dovuta, oltre alle retribuzioni previste dall’articolo medesimo, una retribuzione pari a 37,78 EUR per unità di un quarto d’ora svolta al di fuori dell’orario di apertura.

1.

Nel caso in cui, ad avviso della NVWA, la corretta effettuazione del controllo ufficiale integrativo di cui all’articolo 47a, ne richieda il compimento al di fuori dell’orario di apertura, il titolare del macello è tenuto a corrispondere all’impresa incaricata del controllo ufficiale integrativo, oltre alle somme previste all’articolo 47a, paragrafi 1, 2 o 3, una somma pari al 30% dell’importo di cui all’articolo 47a, paragrafi 1, 2 o 3, per unità di un quarto d’ora di controlli svolti al di fuori dell’orario di apertura.

2.

Nel caso in cui, ad avviso della NVWA, la corretta effettuazione del controllo ufficiale integrativo di cui all’articolo 48, ne richieda il compimento al di fuori dell’orario di apertura, il titolare del macello è tenuto a corrispondere all’impresa incaricata del controllo ufficiale integrativo, oltre alle somme previste all’articolo 48, una somma pari al 30% dell’importo di cui all’articolo 48, paragrafo 1, per ogni controllo ufficiale integrativo.

Articolo 52

1.

Nel caso in cui le attività di cui [all’articolo 3, paragrafo 2, o agli articoli] 5, 8, 9, 10, 10a, 10b, 11, 13, 15, 19, 20, 21 o 22 siano interrotte o rinviate ovvero non vengano svolte in tutto o in parte per circostanze non imputabili alla persona o alle persone incaricate della loro effettuazione, è dovuta una retribuzione determinata per unità di un quarto d’ora:

a.

per ogni quarto d’ora di durata dell’interruzione o del rinvio per la persona incaricata dello svolgimento dell’attività, ovvero

b.

per ogni quarto d’ora di durata che l’attività avrebbe occupato se fosse stata effettuata dalla persona incaricata secondo le indicazioni del [Ministro] a seguito della notifica di cui all’articolo 57.

2

L’importo per unità di un quarto d’ora di cui al paragrafo 1 è pari a:

a.

27,52 EUR per le attività di cui [all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 8];

b.

27,52 EUR per le attività di cui all’articolo 5;

c.

36,79 EUR per le attività di cui agli articoli 9, 10 e 10a;

d.

34,75 EUR per le attività di cui agli articoli 10b, 11 e 13;

e.

29,06 EUR per le attività di cui [all’articolo 15, initio e lettera b), nonché agli articoli] 21 e 22;

f.

20,54 EUR per le attività di cui all’articolo 15, initio e lettera c);

g.

28,66 EUR per le attività di cui agli articoli 19 e 20.

3.

Nel caso in cui le attività di cui all’articolo 17 siano interrotte o rinviate ovvero non vengano svolte in tutto o in parte per circostanze non imputabili alla persona o alle persone incaricate della loro effettuazione, è dovuta una retribuzione d’importo pari a 19,05 EUR.

4.

Nel caso in cui la richiesta di rilascio d’un certificato, di una bolla d’accompagnamento, di copia autenticata d’un certificato o di una bolla d’accompagnamento o della dichiarazione di cui all’articolo 14 sia ritirata per circostanze non imputabili alla persona ovvero alla persone incaricate dell’effettuazione delle attività, è dovuta una retribuzione di importo pari alla retribuzione che sarebbe stata dovuta in base all’articolo 14 se il rilascio avesse effettivamente avuto luogo.

5.

Le retribuzioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 vengono addebitate in aggiunta alle retribuzioni dovute in base ai menzionati articoli nel caso in cui le relative attività vengano rinviate ovvero vengano interrotte successivamente al loro avvio o non siano state parzialmente effettuate.

6.

Il presente articolo non trova applicazione qualora la notifica di cui all’articolo 58, paragrafo 3, sia stata effettuata entro il termine previsto.

Articolo 53

1.

Nel caso in cui le attività di cui al presente articolo siano interrotte o rinviate ovvero non vengano svolte in tutto o in parte per circostanze non imputabili alla persona o alle persone incaricate della loro effettuazione, è dovuta, oltre alla retribuzione dovuta in base all’articolo 16, una retribuzione determinata in base ad unità di un quarto d’ora ai sensi dell’articolo 16,

a.

per ogni quarto d’ora di durata dell’interruzione o del rinvio per la persona incaricata dello svolgimento dell’attività, ovvero

b.

per ogni quarto d’ora di durata che l’attività avrebbe occupato se fosse stata compiuta dalla persona incaricata della sua effettuazione.

2.

Oltre alla retribuzione di cui all’articolo 16, per le attività di cui al presente articolo è dovuta una retribuzione pari a 13 EUR per unità di un quarto d’ora che l’assistente ufficiale di cui al presente articolo ha dedicato alla attività medesime, in caso di superamento di oltre un quarto d’ora della durata prevista nella richiesta ai sensi dell’articolo 57.

3.

Oltre alla retribuzione di cui all’articolo 16, per le attività di cui al presente articolo svolte al di fuori dell’orario di apertura è dovuta una retribuzione pari a:

a.

1,50 EUR per unità di quarto d’ora dedicate alle attività medesime dall’assistente ufficiale di cui all’articolo 16 nei giorni feriali nell’orario compreso tra le ore 18.00 e le 22.00;

b.

3,01 EUR per unità di un quarto d’ora dedicate alle attività medesime dall’assistente ufficiale di cui all’articolo 16 nei giorni feriali nell’orario compreso tra le ore 22.00 e le 00.00;

c.

3,01 EUR per unità di un quarto d’ora dedicate alle attività medesime dall’assistente ufficiale di cui all’articolo 16 nei giorni feriali nell’orario compreso tra le ore 00.00 e le ore 06.00.

(...)

8.

Ai fini dell’applicazione del paragrafo 3, per orario di apertura s’intende: il periodo compreso tra il lunedì ed il venerdì incluso, ad esclusione dei giorni festivi ufficiali dalle ore 06.00 alle ore 18.00».

19

Il capitolo 11 del regolamento medesimo, intitolato «Retribuzione a forfaits di base», così dispone:

«Articolo 54

1.

Nel caso in cui sia dovuto un forfait di base ai sensi del presente regolamento, esso viene addebitato per le attività svolte dai singoli assistenti della NVWA presenti in un determinato giorno, per un periodo ininterrotto, ivi comprese le pause di legge, per un determinato prestatario in un determinato luogo.

2.

In deroga a quanto disposto al paragrafo 1, nel caso in cui sia dovuto un forfait di base ai sensi dell’articolo 16, tale forfait viene addebitato per le attività svolte in un determinato giorno per un periodo ininterrotto, ivi comprese le pause di legge, per un determinato prestatario in un determinato luogo».

20

La Regeling van di Staatssecretaris van Economische Zaken nr. WJZ/14033284, houdende vaststelling van tarieven voor werkzaamheden van di NVWA (Regeling NVWA-tarieven) [Regolamento del Segretario di Stato degli Affari economici del 20 febbraio 2014, n. WJZ/14033284, che fissa le tariffe per le attività della NVWA (il «Regolamento relativo alle tariffe NVWA)], del 20 febbraio 2014, entrato in vigore il 1o marzo 2014, è diretta all’istituzione di un nuovo sistema tariffario per le attività d’ispezione e di controllo svolte dagli assistenti della NVWA nell’ambito, segnatamente, della normativa in materia veterinaria e d’igiene. Tale regolamento ricalca in forma analoga le disposizioni del regolamento relativo alle retribuzioni in materia veterinaria e d’igiene I, richiamate supra ai punti da 17 a 19.

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

Causa C‑477/18.

21

La Gosschalk gestisce un macello che trasforma e commercializza carni suine. Essa veniva quindi assoggettata a controlli ufficiali volti a verificare l’osservanza tanto del regolamento n. 882/2004 quanto del regolamento relativo alle tariffe della NVWA.

22

Tali controlli venivano compiuti nell’ambito di ispezioni ante mortem e post mortem, da un lato, da veterinari e da assistenti ausiliari ufficiali della NVWA, che è l’autorità competente designata ai sensi dell’articolo 2, punto 4, del regolamento n. 882/2004, e, dall’altro, da assistenti ausiliari ufficiali ad interim della Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS), la quale, secondo le indicazioni del governo olandese, è una società privata senza scopo di lucro.

23

A copertura dei costi sostenuti per tali attività ispettive, il Ministro riscuote tasse dai macelli ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, e paragrafo 4, lettera a), nonché dell’allegato VI, punti 1 e 2, del regolamento n. 882/2004, nonché del regolamento relativo alle tariffe della NVWA.

24

In pratica, il macello presenta alla NVWA una richiesta in cui sono specificati le attività ispettive da svolgere, il numero di veterinari ufficiali e di ausiliari ufficiali necessari, nonché il tempo occorrente, espresso in unità di un quarto d’ora, per il compimento delle attività medesime.

25

Una volta effettuate le attività d’ispezione, il Ministro addebita al macello le somme dovute a tal titolo. Per ogni veterinario ufficiale ed agente ausiliario ufficiale che abbia svolto attività di controllo, il macello è quindi tenuto a corrispondere un forfait di base ed un importo per ogni unità di un quarto d’ora dedicata all’attività medesima. Nel caso in cui l’attività ispettiva superi la durata prevista, il macello è tenuto a corrispondere un importo supplementare per ogni unità di un quarto d’ora eccedente. Per contro, qualora le attività d’ispezione si concludano prima del previsto, il macello è tenuto a pagare le unità di un quarto d’ora richieste ma non compiute.

26

Nella controversia oggetto del procedimento principale, la Gosschalk riceveva diverse fatture in cui le venivano addebitate tasse a copertura delle attività ispettive eseguite nei propri locali dalla NVWA e dal KDS nel periodo compreso tra il 2013 e il 2016. Ritenendo che le modalità di applicazione di dette tasse fossero in contrasto con la sentenza del 17 marzo 2016, Kødbranchens Fællesråd (C‑112/15, EU:C:2016:185), la Gosschalk proponeva relative opposizioni dinanzi al Ministro e, a seguito del loro rigetto, adiva il College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica, Paesi Bassi).

27

Richiamando, in particolare, le difficoltà interpretative del regolamento n. 882/2004, con particolare riguardo all’allegato VI, punti 1 e 2, del medesimo, nonché le divergenze insorte in merito tra le parti del procedimento principale, il giudice del rinvio ritiene necessario, nell’interesse della corretta amministrazione della giustizia, adire in via pregiudiziale la Corte.

28

Le divergenze inter partes riguardano, in primo luogo, la definizione della nozione di «personale partecipante ai controlli ufficiali». Il giudice a quo osserva, da un lato, che il regolamento n. 882/2004 non precisa il significato di tale nozione, contenuta nei punti 1 e 2 del suo allegato VI, e, dall’altro, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Gosschalk, dalla sentenza del 17 marzo 2016, Kødbranchens Fællesråd (C‑112/15, EU:C:2016:185) non è dato dedurre che in tale nozione ricadano unicamente i veterinari ufficiali e gli assistenti ausiliari ufficiali che abbiano effettivamente svolto i controlli ufficiali. Ciò detto, il giudice del rinvio dubita parimenti della correttezza dell’interpretazione più ampia accolta al riguardo dal Ministro, secondo cui al macello potrebbero essere addebitati le retribuzioni ed i costi del personale amministrativo e di altro tipo.

29

Il giudice del rinvio rileva che sia l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio 85/73/CEE, del 29 gennaio 1985, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile (GU 1985, L 32, pag. 14), sia l’articolo 81, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) n. 2016/2031, i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 nonché le direttive del Consiglio 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE, e che abroga i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, le direttive del Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE nonché la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU 2017, L 95, pag. 1) autorizzano la rifusione dei costi amministrativi nonché dei costi e delle retribuzioni del personale amministrativo e di sostegno. A titolo di raffronto, considerato che l’allegato VI del regolamento n. 882/2004 menziona unicamente i costi del personale incaricato dei controlli ufficiali, sarebbe possibile dedurne che resterebbero esclusi i costi relativi al personale amministrativo e ausiliario.

30

Tuttavia, il termine «personale partecipante ai controlli ufficiali» sembrerebbe lasciare un sufficiente margine di discrezionalità per potervi includere soggetti diversi dai veterinari ufficiali e dagli assistenti ausiliari ufficiali, ove anch’essi contribuiscano all’effettuazione dei controlli ufficiali nei macelli. Nessun indizio suggerirebbe d’altronde che il legislatore dell’Unione abbia inteso rendere il regime del regolamento n. 882/2004 più restrittivo rispetto a quello precedente istituito dalla direttiva 85/73 né che, con il regolamento n. 2017/625, abbia inteso attenuare il preteso regime più restrittivo del regolamento n. 882/2004

31

Il disaccordo tra le parti riguarda, in secondo luogo, il trattamento relativo alle unità di un quarto d’ora richieste ai fini dei controlli ufficiali ma non svolte. Mentre, secondo la Gosschalk, esse non dovrebbero essere addebitate, il Ministro deduce che il macello è responsabile dell’esattezza del tempo, espresso in unità di un quarto d’ora, ritenuto necessario ai fini delle attività ispettive e che la pianificazione delle attività che gli assistenti della NVWA devono svolgere sarebbe rigida.

32

In terzo luogo, le parti del procedimento principale divergono quanto all’interpretazione delle tariffe applicabili ai veterinari ad interim. Da un lato, considerato che la NVWA, per l’espletamento delle attività ispettive, si avvale talvolta di veterinari ufficiali assunti tramite agenzie interinali ai quali versa indennità nettamente inferiori a quelle fatturate ai macelli, la Gosschalk sostiene che il Ministro avrebbe in tal modo realizzato profitti pari a quasi EUR 8500000. Dall’altro, gli assistenti ausiliari ufficiali interinali della KDS o delle agenzie interinali verrebbero retribuiti solamente a concorrenza del numero di unità di un quarto d’ora effettivamente svolte, sebbene le unità di un quarto d’ora richieste ma non svolte vengano addebitate al macello. A parere del Ministro, tale prassi sarebbe tuttavia diretta a garantire la parità delle tariffe per tutte le parti, ove le eccedenze che ne deriverebbero servirebbero a coprire i costi generali della NVWA.

33

Il giudice del rinvio dubita della compatibilità di tali prassi con il diritto dell’Unione tenuto conto che, nella specie, nessuna retribuzione è dovuta al personale alle dipendenze della NVWA.

34

In quarto luogo, la Gosschalk contesta il fatto che le tariffe applicabili ai veterinari interinali consentono alla KDS di costituire un fondo di riserva destinato a far fronte ad eventuali costi derivanti da calamità. Il fondo di riserva non presenterebbe pertanto alcun nesso diretto con le attività ispettive eseguite in concreto, ragion per cui i costi sostenuti a tal fine non potrebbero considerarsi inerenti a personale realmente addetto all’esecuzione delle attività ispettive. Secondo il Ministro, si tratterebbe di garantire che, in caso di circostanze impreviste, quali una epizoozia di lunga durata durante la quale la macellazione degli animali venga sospesa per lungo tempo, si possano continuare a pagare i costi del personale e della formazione, senza dover licenziare personale, sebbene la KDS non percepisca più alcun reddito. L’esistenza di tale fondo di riserva consentirebbe così di riprendere le ispezioni non appena finisce la crisi. Ne conseguirebbe che il fondo di riserva include gli importi necessari a coprire i costi effettivamente sostenuti. L’entità di tale fondo di garanzia ritenuto necessario corrisponderebbe alla metà del fatturato medio realizzato dalla KDS nel corso dei due anni precedenti la costituzione del fondo stesso, cui sarebbe aggiunto l’importo di EUR 500000.

35

Pur avendo affermato, in una decisione del 14 ottobre 2010, la conformità di tale fondo di garanzia con l’articolo 27 del regolamento n.882/2004, il giudice del rinvio dubita ora dell’applicabilità di tale conclusione, interrogandosi sui criteri che consentono di stabilirne l’entità massima, nonché sulla rilevanza da attribuire alla circostanza che tale riserva venga accantonata a favore di una società privata, vale a dire la KDS, di cui la NVWA si avvale per il reclutamento degli assistenti ausiliari ufficiali, laddove deve ritenersi che il venire meno dei ricavi rientri, di per sé, nel normale rischio d’impresa. Inoltre, nell’ipotesi di liquidazione o di fallimento della KDS, non risulterebbe chiaramente chi beneficerebbe del fondo de quo.

36

Ciò premesso, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se le locuzioni “personale partecipante ai controlli ufficiali”, di cui al punto 1 dell’allegato VI del [regolamento n. 882/2004] e “personale addetto ai controlli ufficiali”, di cui al punto 2 dell’allegato [medesimo], debbano essere interpretate nel senso che i costi [retribuzioni] rilevanti ai fini del calcolo delle tasse per i controlli ufficiali possano consistere esclusivamente nei costi [retribuzioni] di veterinari e assistenti ufficiali che eseguano le ispezioni ufficiali, o se detti costi [retribuzioni] possano parimenti comprendere i costi [retribuzioni] di personale ausiliario, alle dipendenze della [NVWA] o della [KDS].

2)

Qualora la risposta alla prima questione sia nel senso che le locuzioni “personale partecipante ai controlli ufficiali”, di cui al punto 1 dell’allegato VI del [regolamento n. 882/2004] e “personale addetto ai controlli ufficiali”, di cui al punto 2 dell’allegato [medesimo], debbano essere interpretate nel senso che esse comprendano parimenti i costi [retribuzioni] di personale ausiliario, alle dipendenze della NVWA o della KDS, in quali circostanze e entro quali limiti continui a configurarsi, tra i costi sostenuti per questo personale ausiliario e i controlli ufficiali, una relazione tale per cui la tassa per detti costi [retribuzioni] possa essere fondata sull’articolo 27, paragrafo 4, e allegato VI, punti 1 e 2, del regolamento n. 882/2004.

3)

a)

Se il disposto dell’articolo 27, paragrafo 4, initio e lettera a), e dell’allegato VI, punti 1 e 2, del regolamento n. 882/2004 debba essere interpretato nel senso che detto articolo 27, paragrafo 4, initio e lettera a), e detto allegato VI, punti 1 e 2, medesimi, ostino a che ai macelli siano addebitate tasse per controlli ufficiali per unità di un quarto d’ora per i controlli ufficiali richieste da detti macelli ma di fatto non [eseguite].

b)

Se la risposta alla terza questione, lettera a), valga anche nel caso in cui l’autorità competente faccia ricorso a veterinari ufficiali interinali, non retribuiti per le unità di un quarto d’ora richieste dal macello all’autorità medesima ma nelle quali, in realtà, non vengano svolte attività relative ai controlli ufficiali, ove l’importo addebitato al macello per le unità di un quarto d’ora richieste ma non [eseguite] vada a beneficio delle spese generali dell’autorità competente.

4)

Se il disposto dell’articolo 27, paragrafo 4, initio e lettera a), e dell’allegato VI, punti 1 e 2, del regolamento n. 882/2004 debba essere interpretato nel senso che il medesimo articolo 27, paragrafo 4, osti a che ai macelli venga addebitata una tariffa media per le attività relative ai controlli ufficiali svolte da veterinari alle dipendenze della NVWA e da veterinari interinali, assunti con contratto di somministrazione di lavoro (con retribuzione inferiore), cosicché ai macelli risulti addebitata una tariffa superiore a quella corrisposta ai veterinari interinali.

5)

Se il disposto degli articoli 26 e 27, paragrafo 4, initio e lettera a), e dell’allegato VI, punti 1 e 2, del regolamento n. 882/2004 debba essere interpretato nel senso che nel calcolo delle tasse per i controlli ufficiali possano essere presi in considerazione i costi relativi alla costituzione di un fondo di riserva a favore di una società privata (la KDS) alla quale l’autorità competente ricorra al fine di disporre di assistenti ausiliari ufficiali, fondo di riserva che, in caso di crisi, possa essere impiegato ai fini delle retribuzioni e dei costi di formazione per il personale effettivamente addetto ai controlli ufficiali nonché per il personale che consenta l’esecuzione di detti controlli.

6)

In caso di risposta affermativa alla questione [precedente]: sino alla concorrenza di quale importo possa essere accumulato detto fondo di riserva e quale durata possa avere il periodo da esso coperto».

Causa C‑478/18.

37

Con quattro fatture emesse nel periodo intercorso tra i mesi di ottobre 2016 e febbraio 2017, il Ministro addebitava alla Compaxo e a. somme comprese tra EUR 15422,35 e EUR 49628,22, dirette alla copertura delle attività d’ispezione effettuate nei rispettivi macelli.

38

Essendo rimasta senza esito l’opposizione proposta avverso le dette fatture, la Compaxo e a. adivano il College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica), giudice del rinvio nella specie.

39

Ritenendo che dalla sentenza del 17 marzo 2016, Kødbranchens Fællesråd (C‑112/15, EU:C:2016:185) risulterebbe che possano essere presi in considerazione unicamente le retribuzioni ed i costi inerenti a coloro che eseguono effettivamente i controlli, la Compaxo e a. deducono, dinanzi al giudice del rinvio, che una serie di costi quali, segnatamente, le voci locali, i costi generali per materiali, i costi d’ammortamento, i costi d’ufficio, i costi specifici (abbigliamento da lavoro), i costi relativi agli spostamenti tra l’abitazione ed il luogo di lavoro, i costi relativi al personale in sub-appalto, non potrebbero esser considerati quali costi ai sensi dell’allegato VI, punti 1 e 2, del regolamento n. 882/2004. Dalle fatture medesime non emergerebbe peraltro chiaramente cosa ricomprenderebbe la voce «attività d’ispezione». Il Ministro deduce a tal riguardo che il calcolo della tariffa oraria assunta in tale voce ricomprende le spese amministrative tecniche e di pianificazione dell’attività d’ispezione che dovrebbero essere qualificate come «stipendi ed altri costi del personale partecipante ai controlli», non potendo le attività d’ispezione aver luogo senza una certa assistenza, quale la menzionata opera di pianificazione.

40

Ciò premesso, il College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte tre questioni pregiudiziali, identiche alle questioni prima e seconda nonché alla terza, lettera a), poste alla Corte dal medesimo giudice nell’ambito della causa C‑477/18.

Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento

41

A seguito della presentazione delle conclusioni dell’avvocato generale, la Gosschalk, con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 10 ottobre 2019, ha chiesto che fosse disposta la riapertura della fase orale del procedimento, ai sensi dell’articolo 83 del regolamento di procedura della Corte.

42

A sostegno della propria domanda la Gosschalk deduce, sostanzialmente, che l’avvocato generale ha proceduto all’esame della genesi del regolamento n. 882/2004, mentre tale aspetto non sarebbe stato affrontato nell’ambito della fase orale del procedimento dinanzi alla Corte. Conseguentemente, a suo parere, essa dovrebbe poter svolgere osservazioni al riguardo, tanto più che, in occasione di tale esame, l’avvocato generale si sarebbe fondato su informazioni incomplete, non avendo né menzionato né tenuto conto di un emendamento del Parlamento europeo contenuto nella sua relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti [2003/0030(COD)], da cui risulterebbe la necessità di un’interpretazione restrittiva dell’allegato VI del regolamento n. 882/2004.

43

A tal proposito, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale presenta pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, richiedono il suo intervento. La Corte non è vincolata né a tali conclusioni né alle motivazioni in base alle quali l’avvocato generale giunge a formularle (sentenza del 22 novembre 2018, MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, C‑295/17, EU:C:2018:942, punto 25 e giurisprudenza citata).

44

Si deve parimenti rammentare che lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea ed il regolamento di procedura non prevedono, per le parti interessate, la possibilità di depositare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale. Di conseguenza, il disaccordo di una parte con le conclusioni dell’avvocato generale, quali che siano le questioni da esso ivi esaminate, non può costituire, di per sé, un motivo che giustifichi la riapertura della fase orale (v. in tal senso sentenza del 22 novembre 2018, MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, C‑295/17, EU:C:2018:942, punto 26 e giurisprudenza citata).

45

Orbene, nella propria domanda di riapertura della fase orale del procedimento, la Gosschalk contesta l’esame compiuto dall’avvocato generale nell’ambito delle proprie conclusioni vertente sulla genesi del regolamento n. 882/2004, esame che non sarebbe stato oggetto di dibattito nel corso della fase orale del procedimento oltre ad essere fondato su informazioni incomplete.

46

È ben vero che, in virtù dell’articolo 83 del proprio regolamento di procedura, la Corte, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, può disporre la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa dev’essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra il parti o gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

47

Tale ipotesi non ricorre nella specie. Infatti, gli interessati che hanno partecipato al presente procedimento e, in particolare, la Gosschalk, hanno potuto esporre, tanto nella fase scritta quanto nella fase orale del medesimo, gli elementi di diritto ritenuti pertinenti per permettere alla Corte di rispondere alle questioni poste dal giudice del rinvio, in particolare per quanto concerne l’interpretazione dell’allegato VI del regolamento n. 882/2004.

48

Pertanto, la Corte ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per pronunciarsi sulla domanda di pronuncia pregiudiziale e che nessuno degli elementi invocati dalla Gosschalk a sostegno della propria domanda giustifichi la riapertura della fase orale del procedimento, ai sensi dell’articolo 83 del regolamento di procedura.

49

Ciò premesso, la Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene che non occorra disporre la riapertura della fase orale del procedimento.

Sulla questioni prima e seconda nelle cause C‑477/18 e C‑478/18

50

Con le questioni prima e seconda, nelle cause C‑477/18 e C‑478/18, che appare opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 27, paragrafo 1, e paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 882/2004, in combinato disposto con l’allegato VI, punti 1 e 2, del regolamento medesimo, debbano essere interpretati nel senso che gli Stati membri possano considerare ricompresi nei costi sostenuti per i controlli ufficiali, ai sensi di dette disposizioni, e non eccedenti i costi sopportati dalle autorità competenti, ai sensi dell’articolo 2, punto 4, del regolamento medesimo, le retribuzioni e i costi del personale amministrativo e ausiliario.

51

In limine, si deve ricordare, in primo luogo, che, sebbene il giudice del rinvio faccia espressamente riferimento a taluni costi connessi, come quelli menzionati al punto 39 supra, secondo costante giurisprudenza il procedimento ex articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere la controversia che essi sono chiamati a dirimere. La funzione della Corte consiste infatti nel chiarire al giudice nazionale la portata delle norme dell’Unione al fine di consentire a quest’ultimo di applicare correttamente le norme stesse ai fatti di cui detto giudice è investito, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale applicazione (v., in tal senso, sentenze del 21 giugno 2007, Omni Metal Service, C‑259/05, EU:C:2007:363, punto 15, e del 5 luglio 2016, Ognyanov, C‑614/14, EU:C:2016:514, punto 16).

52

In secondo luogo, si deve rilevare, al pari dell’avvocato generale al paragrafo 40 delle proprie conclusioni, che il regolamento n. 882/2004 ha proceduto solamente ad un’armonizzazione limitata della disciplina dei controlli ufficiali. Ne consegue che gli Stati membri dispongono di una certa discrezionalità nell’organizzazione, per mezzo dell’«autorità competente», ai sensi dell’articolo 2, punto 4, del regolamento stesso, dei controlli ufficiali destinati a verificare l’osservanza delle norme volte, come affermato all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento medesimo, da un lato, a prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i possibili rischi per gli esseri umani e gli animali, siano essi rischi diretti o veicolati dall’ambiente, e, dall’altro, a garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e tutelare gli interessi dei consumatori, comprese l’etichettatura dei mangimi e degli alimenti e qualsiasi altra forma di informazione dei consumatori.

53

In tale contesto, laddove sia garantita l’efficacia dei controlli ufficiali, la scelta della competente autorità dei Paesi Bassi di ricorrere ad una società privata senza scopo di lucro, nella specie la KDS, affinché questa metta a sua disposizione assistenti d’ispezione, in qualità di assistenti ufficiali, non risulta censurabile considerato che tale scelta non appare tale da generare distorsioni della concorrenza tra gli operatori privati.

54

Ciò detto, si deve ricordare, come affermato dalla Corte nella sentenza del 17 marzo 2016, Kødbranchens Fællesråd (C‑112/15, EU:C:2016:185, punto 34), che le versioni linguistiche del regolamento no 882/2004 differiscono quanto ai termini utilizzati nell’allegato VI del regolamento de quo per definire la categoria dei soggetti i cui costi possono essere coperti dalla tassa in questione. Nelle versioni in lingua francese («personnel chargé des contrôles officiels») e tedesca («des für die amtlichen Kontrollen eingesetzten Personals») il regolamento si riferisce infatti al personale che compie i controlli, mentre, nelle versioni in lingua inglese («staff involved in the official controls») e italiana («personale partecipante ai controlli ufficiali»), fa uso di termini che potrebbero abbracciare una cerchia di soggetti più ampia. Quanto alla versione in lingua danese di tale regolamento, il punto 1 di tale allegato indica che possono essere finanziati con tasse gli stipendi del personale che effettua i controlli ufficiali («lønninger til personale, der udfører offentlig kontrol»), mentre, al punto 2 dell’allegato stesso, è indicato, in termini di significato più ampio, che possono essere finanziate le spese del personale relative ai controlli ufficiali («personaleudgifter i forbindelse med offentlig kontrol»).

55

La versione neerlandese dell’allegato VI del regolamento n. 882/2004, dal canto suo, distingue il personale incaricato dei controlli ufficiali («het personeel dat betrokken is bij di officiële controles»), di cui al punto 1 dell’allegato medesimo, e il personale incaricato dell’effettuazione dei controlli ufficiali («het personeel dat betrokken is bij di uitvoering van di officiële controles»), menzionato al successivo punto 2.

56

Come risulta da costante giurisprudenza della Corte, in caso di divergenza tra le varie versioni linguistiche di un testo dell’Unione, la disposizione in questione dev’essere interpretata tenendo conto del suo contesto, della sistematica e della finalità della normativa in cui si colloca. Anche la genesi di una disposizione del diritto dell’Unione può fornire elementi pertinenti per la sua interpretazione (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 50, nonché del 17 marzo 2016, Kødbranchens Fællesråd, C‑112/15, EU:C:2016:185, punto 36).

57

Si deve anzitutto rilevare che l’esigenza d’efficacia dei controlli ufficiali, reiteratamente menzionata nel regolamento n. 882/2004, costituisce una preoccupazione centrale del legislatore dell’Unione. In tal senso, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento medesimo, le autorità competenti devono assicurare l’efficacia e l’appropriatezza dei controlli ufficiali su animali vivi, mangimi e alimenti in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, nonché riguardo all’uso dei mangimi. Il successivo articolo 8, paragrafo 3, lettera a), dispone parimenti che le autorità competenti devono prevedere procedure per verificare l’efficacia dei controlli ufficiali da esse effettuati. Inoltre, il considerando 11 del regolamento n. 882/2004 afferma che le autorità competenti per l’effettuazione dei controlli ufficiali devono rispondere ad una serie di criteri operativi, in modo da garantirne l’imparzialità e l’efficacia. Esse dovrebbero disporre di un numero sufficiente di personale adeguatamente qualificato ed esperto e disporre di adeguate strutture e attrezzature per ben espletare i loro compiti. L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 854/2004 dispone poi che gli operatori del settore alimentare devono fornire tutta l’assistenza necessaria per consentire che i controlli ufficiali effettuati dall’autorità competente possano svolgersi in modo efficace, ai sensi dell’articolo 2, punto 4, del regolamento n. 882/2004.

58

In tale prospettiva, conformemente all’articolo 26 del regolamento n. 882/2004, in combinato disposto con il considerando 32 del regolamento medesimo, gli Stati membri provvedono affinché siano rese disponibili adeguate risorse finanziarie al fine, segnatamente, di poter disporre del personale necessario per l’organizzazione dei controlli ufficiali.

59

A tal fine, a termini del successivo articolo 27, paragrafo 1, e paragrafo 4, lettera a), gli Stati membri possono riscuotere tasse o diritti a copertura dei costi sostenuti per i controlli ufficiali, a condizione che le tasse riscosse ai fini di controlli ufficiali non risultino superiori ai costi sostenuti dalle autorità competenti in relazione ai criteri elencati all’allegato VI del regolamento medesimo.

60

Se è evidente che l’efficacia dei controlli ufficiali dipende principalmente dalla qualità delle attività d’ispezione effettuate dai veterinari ufficiali e dagli assistenti ufficiali, il personale amministrativo e ausiliario vi contribuisce parimenti.

61

Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 49 delle proprie conclusioni, il personale amministrativo e ausiliario ha il compito di sollevare i veterinari ufficiali e gli assistenti ufficiali dall’organizzazione logistica delle attività d’ispezione e di contribuire al monitoraggio di tali controlli, ove il monitoraggio è definito all’articolo 2, punto 8, del regolamento n. 882/2004.

62

Il monitoraggio contribuisce quindi pienamente ad assicurare l’efficacia dei controlli ufficiali, concorrendo, in particolare, all’identificazione dei macelli a rischio e, pertanto, a determinare la frequenza dei controlli ufficiali, la quale, a termini dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 882/2004, in combinato disposto con il considerando 13 del regolamento medesimo, dev’essere regolare e proporzionata al rischio.

63

In tal modo, il personale amministrativo e ausiliario consente ai veterinari ufficiali di concentrarsi sui loro compiti ispettivi intesi in senso stretto.

64

Orbene, come sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 51 delle proprie conclusioni, precisando che gli Stati membri devono porre in essere il sistema di finanziamento per assicurare l’«organizzazione», e non solamente la «realizzazione», dei controlli ufficiali, il legislatore dell’Unione ha voluto che tale finanziamento fosse volto a consentire agli Stati membri d’istituire un sistema globale di controlli ufficiali che non si limiti alla sola esecuzione concreta dei compiti ispettivi.

65

Ciò premesso, detto finanziamento può parimenti coprire le retribuzioni ed i costi del personale amministrativo e ausiliario.

66

Tuttavia, salvo andare oltre i costi sopportati dalle responsabili autorità competenti con riguardo agli elementi indicati all’allegato VI del regolamento n. 882/2004, in contrasto con l’articolo 27, paragrafo 4, lettera a), del regolamento medesimo nonché con il principio di proporzionalità, nel calcolo delle tasse in questione potrà tenersi conto unicamente dei tempi di lavoro del personale amministrativo e ausiliario richiesti dalle attività indissociabilmente connesse all’esecuzione dei controlli ufficiali.

67

Ne consegue che l’articolo 27, paragrafo 1, e paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 882/2004, nel combinato disposto con l’allegato VI, punti 1 e 2, del regolamento medesimo, dev’esser interpretato nel senso che gli Stati membri possono considerare inclusi nei costi generati dai controlli ufficiali e non eccedenti i costi sostenuti dalle autorità competenti le retribuzioni e i costi del personale amministrativo e ausiliario, in proporzione del tempo che le attività indissociabilmente connesse all’esecuzione dei controlli ufficiali richiedono oggettivamente a tale personale.

68

A tal riguardo, si deve rilevare che la nozione di «costi correlati», di cui al punto 2 dell’allegato VI del regolamento n. 882/2004, dev’essere interpretata restrittivamente, salvo privare di qualsiasi effetto utile l’elenco contenuto nell’allegato stesso. Infatti, dal tenore dell’articolo 27, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 882/2004 emerge che l’allegato de quo elenca, in termini tassativi, le voci che possono essere prese in considerazione ai fini della determinazione dell’importo delle tasse relative ai controlli ufficiali effettuati nelle imprese di macellazione (sentenza del 17 marzo 2016, Kødbranchens Fællesråd, C‑112/15, EU:C:2016:185, punto 33).

69

L’interpretazione accolta supra al punto 67 risulta avvalorata dal contesto storico in cui si colloca la normativa dell’Unione in materia di controlli ufficiali. Infatti, come rilevato dal giudice del rinvio e sottolineato al punto 30 supra, né il tenore né le attività preparatorie del regolamento 2017/625 consentono di individuare un qualsivoglia intento del legislatore dell’Unione di discostarsi dal regime vigente nell’ambito del regolamento n. 882/2004. Parimenti, né il tenore né i lavori preparatori del regolamento n. 882/2004 rivelano un qualsivoglia intento del legislatore medesimo di discostarsi dall’interpretazione dei costi recuperabili ai sensi della direttiva 85/73.

70

Alla luce dei suesposti rilievi, si deve rispondere alle questioni prima e seconda nelle cause C‑477/18 e C‑478/18 dichiarando che l’articolo 27, paragrafo 1, e paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 882/2004, nel combinato disposto con l’allegato VI, punti 1 e 2, del regolamento medesimo, dev’essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono considerare come inclusi nei costi sostenuti per i controlli ufficiali, ai sensi di dette disposizioni, e come non eccedenti i costi sopportati dalle autorità competenti, ai sensi dell’articolo 2, punto 4, dello stesso regolamento, le retribuzioni e i costi del personale amministrativo e ausiliario, in proporzione del tempo che le attività indissociabilmente connesse all’esecuzione dei controlli ufficiali richiedono oggettivamente a tale personale.

Sulla terza questione, lettera a), nella causa C‑477/18 e sulla terza questione nella causa C‑478/18

71

Con tali questioni il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 27, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 882/2004, nel combinato disposto con l’allegato VI dello stesso regolamento, debba essere interpretato nel senso che osti all’addebito di tasse ai macelli, per le unità di un quarto d’ora per controlli ufficiali che tali macelli abbiano richiesto all’autorità competente, ai sensi dell’articolo 2, punto 4, del regolamento n. 882/2004, ma che non siano state effettivamente eseguite.

72

In limine, si deve rilevare che dalla decisione di rinvio emerge che, nel caso in cui un controllo ufficiale si concluda più rapidamente rispetto al previsto, la normativa dei Paesi Bassi oggetto del procedimento principale dispone che i veterinari ufficiali e gli assistenti ufficiali della NVWA siano comunque retribuiti per le unità di un quarto d’ora richieste dal macello oggetto di ispezione ancorché non eseguite.

73

Ciò detto, dall’articolo 27, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 882/2004 risulta che le tasse percepite per i controlli ufficiali non devono eccedere i costi sostenuti dalle responsabili autorità competenti correlati alle voci indicate all’allegato VI del regolamento medesimo.

74

Tale disposizione, che concretizza il principio di proporzionalità, avvalora la regola contenuta nell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento stesso, secondo cui gli Stati membri sono autorizzati a pretendere diritti o tasse unicamente al fine di coprire i costi sostenuti per i controlli ufficiali.

75

È ben vero, come sostenuto dalla Commissione nelle proprie osservazioni scritte, che tasse corrispondenti a unità di tempo di lavoro richieste dal macello soggetto ad ispezione ma che poi non siano state eseguite sembrano, prima facie, eccedere i costi sostenuti dall’autorità competente, ai sensi dell’articolo 2, punto 4, del regolamento n. 882/2004.

76

Tuttavia, come sottolineato al punto 57 supra, l’esigenza di efficacia dei controlli ufficiali ha costituito una preoccupazione centrale del legislatore dell’Unione nell’elaborazione del regolamento n. 882/2004.

77

Tale regolamento non osta pertanto alla riscossione di tasse relative a unità di tempo di controllo richieste da un macello ma poi non eseguite, qualora la loro mancata riscossione possa compromettere l’efficacia del sistema di controlli ufficiali.

78

Orbene, in un sistema in cui talune attività d’ispezione sono effettuate su richiesta dei macelli stessi, l’esigenza di efficacia dei controlli ufficiali può determinare l’addebito ai macelli di tasse relative a unità di tempo di controllo che non siano poi state eseguite qualora l’autorità competente, ai sensi dell’articolo 2, punto 4, del regolamento n. 882/2004, si sia trovata nell’impossibilità di ridestinare i veterinari ufficiali e gli assistenti ufficiali al controllo ufficiale di altri macelli.

79

Infatti, come emerge dal punto 62 supra, il monitoraggio, quale definito all’articolo 2, punto 8, del regolamento medesimo, contribuisce ad assicurare l’efficacia dei controlli ufficiali, consentendo di pianificare tali controlli in modo coerente e, pertanto, di garantire controlli di frequenza regolare e proporzionata ai rischi, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 882/2004, nel combinato disposto con il considerando 13 del regolamento stesso.

80

Tale pianificazione dei controlli consente, inoltre, all’autorità competente, ai sensi dell’articolo 2, punto 4, del regolamento n. 882/2004, di assicurare la disponibilità del personale necessario per l’effettuazione dei controlli ufficiali, come imposto dall’articolo 26 del regolamento n. 882/2004.

81

Nel rispetto del principio di proporzionalità e fermo restando il rispetto dell’esigenza di efficacia dei controlli ufficiali, occorre tuttavia riservare ai macelli la possibilità d’informare l’autorità competente medesima, con sufficiente anticipo rispetto all’effettuazione di un controllo ufficiale, di voler abbreviare la durata del controllo stesso rispetto a quella inizialmente prevista.

82

A tal fine, l’autorità competente medesima dovrà prevedere e comunicare ai macelli un termine ragionevole entro il quale possa essere esercitata la facoltà di abbreviare un controllo ufficiale e scaduto il quale la durata del controllo inizialmente prevista sarà definitivamente addebitata, a prescindere dalla sua totale esecuzione o meno.

83

Ciò detto, si deve rispondere alla terza questione, lettera a), nella causa C‑477/18 e alla terza questione nella causa C‑478/18 che l’articolo 27, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 882/2004, nel combinato disposto con l’allegato VI del regolamento medesimo, dev’essere interpretato nel senso che non osta all’addebito ai macelli di tasse per unità di un quarto d’ora relativamente a controlli ufficiali che i macelli stessi abbiano richiesto all’autorità competente, ai sensi dell’articolo 2, punto 4, del regolamento n. 882/2004, ma che non siano state poi effettivamente eseguite, qualora il macello soggetto ad ispezione non abbia informato l’autorità medesima, con sufficiente anticipo, di voler abbreviare la durata del controllo rispetto a quella inizialmente prevista.

Sulla terza questione, lettera b), nella causa C‑477/18

84

Con la terza questione, lettera b), nella causa C‑477/18, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se la risposta fornita alla terza questione, lettera a), nella stessa causa si applichi parimenti nell’ipotesi in cui, da un lato, i controlli ufficiali siano stati effettuati da veterinari ufficiali interinali che non vengono remunerati per le unità di un quarto d’ora richieste dai macelli ma poi non eseguite, e, dall’altro, la frazione della tassa corrispondente a dette unità di un quarto d’ora richieste ma poi non eseguite sia destinata alla copertura dei costi generali dell’autorità competente, ai sensi dell’articolo 2, punto 4, del regolamento n. 882/2004.

85

Come rilevato supra al punto 59, dall’articolo 27, paragrafo 1, e paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 882/2004 risulta che possono essere applicate tasse unicamente ai fini della copertura dei costi effettivamente sostenuti per i controlli ufficiali e sopportati dall’autorità competente, ai sensi dell’articolo 2, punto 4, del regolamento n. 882/2004.

86

Ne consegue che, laddove i veterinari ufficiali interinali non siano remunerati per le unità di un quarto d’ora richieste ma poi non eseguite, l’autorità competente non può, salvo violare l’articolo 27, paragrafo 1, e paragrafo 4, lettera a), del regolamento stesso, riscuotere a titolo della tassa prevista da tale disposizione somme corrispondenti alla remunerazione che tali veterinari avrebbero percepito se le unità di un quarto d’ora richieste fossero state eseguite, considerato che tali somme non corrispondono a costi sostenuti per i controlli ufficiali e effettivamente sopportati dall’autorità competente medesima.

87

Conseguentemente, per ogni unità di un quarto d’ora richiesta ma poi non eseguita l’autorità competente ai sensi dell’articolo 2, punto 4, del regolamento n. 882/2004 potrà tutt’al più addebitare al macello controllato una somma corrispondente all’importo della tassa al netto dei costi salariali dei veterinari ufficiali interinali, qualora risulti provato che tale residuo sia effettivamente correlato ai costi generali relativi ad una o più categorie di costi di cui all’allegato VI del regolamento n. 882/2004.

88

Alla luce dei suesposti rilievi, si deve rispondere alla terza questione, lettera b), nella causa C‑477/18, nel senso che la riposta fornita alla terza questione, lettera a), nella stessa causa può essere applicata nell’ipotesi in cui, da un lato, i controlli ufficiali siano stati effettuati da veterinari ufficiali interinali che non vengono remunerati per le unità di un quarto d’ora richieste dai macelli ma poi non eseguite, e, dall’altro, la frazione della tassa corrispondente a dette unità di un quarto d’ora richieste ma poi non eseguite sia destinata alla copertura dei costi generali dell’autorità competente, ai sensi dell’articolo 2, punto 4, del regolamento n. 882/2004, qualora risulti provato che la frazione della tassa inerente a tali unità di un quarto d’ora non include i costi salariali dei veterinari ufficiali interinali non retribuiti ed è effettivamente correlata ai costi generali relativi ad una o più categorie di costi di cui all’allegato VI del regolamento medesimo.

Sulla quarta questione nella causa C‑477/18

89

Con la quarta questione nella causa C‑477/18, il giudice a quo chiede, sostanzialmente, se l’articolo 27, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento n. 882/2004 debba essere interpretato nel senso che osti all’applicazione ai macelli di una tariffa media non solo nel caso in cui i controlli ufficiali vengano effettuati da veterinari dipendenti dall’autorità competente, ai sensi dell’articolo 2, punto 4, del regolamento medesimo, bensì anche nel caso in cui siano compiuti da veterinari interinali, retribuiti in misura inferiore.

90

Dall’articolo 27, paragrafo 4, lettera b), del regolamento n. 882/2004 risulta che le tasse riscosse per i controlli ufficiali possono essere fissate forfettariamente sulla base dei costi sostenuti dalle autorità competenti in un determinato arco di tempo.

91

La facoltà quindi riconosciuta all’autorità competente dall’articolo 2, punto 4, del regolamento n. 882/2004 di optare per l’applicazione di tasse determinate forfettariamente presuppone che il quantum della tassa esigibile dal macello possa essere, a seconda dei casi, tanto inferiore quanto superiore ai costi realmente sostenuti dall’autorità medesima nell’ambito di un controllo ufficiale singolarmente considerato.

92

Come rilevato dal governo danese nelle proprie osservazioni scritte, il ricorso ad una tariffa media contribuisce a garantire la parità di trattamento dei macelli e l’assenza di qualsiasi discriminazione tra i medesimi, evitando che i costi di un controllo ufficiale varino, segnatamente, a seconda del grado, dell’anzianità del veterinario ufficiale ovvero a seconda che il veterinario sia dipendente della stessa autorità competente o veterinario interinale.

93

Resta il fatto che, alla luce dell’articolo 27, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 882/2004, le tasse riscosse per i controlli ufficiali non devono eccedere, in linea generale, i costi sostenuti dalle responsabili autorità competenti correlati alle voci indicate all’allegato VI del regolamento stesso. Conseguentemente, l’autorità competente, laddove rilevi, ai sensi dell’articolo 2, punto 4, del regolamento n. 882/2004, di aver realizzato un utile nell’arco di un determinato periodo di tempo, dovrà rivedere al ribasso l’importo delle tasse stesse per il periodo successivo, a pena di violazione dell’articolo 27, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento n. 882/2004.

94

Ciò premesso, si deve rispondere alla quarta questione nella causa C‑477/18 dichiarando che l’articolo 27, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento n. 882/2004 dev’essere interpretato nel senso che non osta all’applicazione ai macelli di una tariffa media non solo nel caso in cui i controlli ufficiali vengano effettuati da veterinari dipendenti dall’autorità competente, ai sensi dell’articolo 2, punto 4, del regolamento medesimo, bensì anche nel caso in cui siano compiuti da veterinari interinali, retribuiti in misura inferiore, fermo restando che le tasse riscosse per i controlli ufficiali, complessivamente considerate, non devono eccedere in generale i costi sostenuti dalle responsabili autorità competenti correlati alle voci indicate all’allegato VI del regolamento stesso.

Sulla quinta questione nella causa C‑477/10

95

Con la quinta questione nella causa C‑477/18, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 27, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 882/2004 debba essere interpretato nel senso che osti a che il calcolo delle tasse relative ai controlli ufficiali tenga conto dei costi inerenti alla costituzione di un fondo di riserva a favore di una società privata, alla quale l’autorità competente, ai sensi dell’articolo 2, punto 4, del regolamento stesso, ricorra ai fini dell’assunzione di assistenti ufficiali, fondo di riserva che, in caso di crisi sanitaria, possa essere impiegato ai fini delle retribuzioni e dei costi di formazione per il personale che effettivamente realizza i controlli ufficiali nonché per il personale che consenta l’esecuzione dei controlli medesimi.

96

Il giudice del rinvio fa presente che la KDS ha costituito un fondo di riserva di entità corrispondente alla metà del proprio fatturato medio realizzato nel corso dei due anni precedenti la costituzione del fondo, maggiorato dell’importo di EUR 500000, destinato a far fronte al pagamento delle retribuzioni in caso di improvviso venir meno dell’attività lavorativa, a seguito di una crisi dovuta, segnatamente, alle epizoozie. Se scoppiasse una crisi del genere, gli animali dovrebbero essere eliminati e i macelli non abbatterebbero animali destinati al consumo umano. Infatti, se è pur vero che i veterinari si occuperebbero dell’abbattimento degli animali, gli assistenti ispettivi resterebbero, dal canto loro, privi di lavoro e, conseguentemente, privi di reddito. Una volta superata la crisi, tuttavia, gli assistenti ispettivi sarebbero nuovamente operativi nei macelli, senza che questi debbano attendere la disponibilità di un numero sufficiente di assistenti ispettivi formati.

97

La costituzione di un fondo di riserva è quindi prevista per premunire la società interessata a fronte di possibili crisi.

98

Orbene, dal tenore dell’articolo 27, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 882/2004 risulta che le tasse percepite per i controlli ufficiali possono unicamente coprire i costi effettivamente sostenuti dalle responsabili autorità competenti in relazione alle voci indicate nell’allegato VI del regolamento medesimo. Inoltre, a termini del paragrafo 10 dello stesso articolo 27, gli Stati membri non percepiscono nessun’altra tassa oltre a quelle previste in tale articolo in attuazione del regolamento de quo.

99

Dalle suesposte considerazioni emerge che le tasse percepite per i controlli ufficiali possono essere destinate soltanto alla copertura dei costi effettivamente derivanti per gli Stati membri dalla realizzazione di controlli nelle imprese del settore alimentare (v. sentenza del 17 marzo 2016, Kødbranchens Fællesråd, C‑112/15, EU:C:2016:185, punto 39). Inoltre, come già rilevato supra al punto 68, l’allegato VI del regolamento n. 882/2004 elenca, in termini tassativi, le voci che possono essere prese in considerazione ai fini della determinazione delle tasse relative ai controlli ufficiali effettuati nelle imprese di macellazione.

100

Ciò considerato, il finanziamento di un fondo di riserva come quello oggetto del procedimento principale non può essere disposto sulla base del gettito delle tasse percepite in base all’articolo 27 del regolamento n.882/2004.

101

Si deve quindi rispondere alla quinta questione nella causa C‑477/18 dichiarando che l’articolo 27, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 882/2004 dev’essere interpretato nel senso che osta a che il calcolo delle tasse percepite per i controlli ufficiali tenga conto dei costi inerenti alla costituzione di un fondo di riserva a favore di una società privata, alla quale l’autorità competente, ai sensi dell’articolo 2, punto 4, del regolamento stesso, ricorra ai fini dell’assunzione di assistenti ufficiali, fondo di riserva che, in caso di crisi sanitaria, possa essere impiegato ai fini della retribuzione e dei costi di formazione per il personale che effettivamente realizza i controlli ufficiali nonché per il personale che consente l’esecuzione dei controlli medesimi.

Sulla sesta questione nella causa C‑477/18

102

Alla luce della risposta fornita alla quinta questione nella causa C‑477/18, può soprassedersi alla risposta alla quarta questione sollevata nella causa medesima.

Sulle spese

103

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 27, paragrafo 1, e paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, nel combinato disposto con l’allegato VI, punti 1 e 2, del regolamento medesimo, dev’essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono considerare come inclusi nei costi sostenuti per i controlli ufficiali, ai sensi di dette disposizioni, e come non eccedenti i costi sopportati dalle autorità competenti, ai sensi dell’articolo 2, punto 4, dello stesso regolamento, le retribuzioni e i costi del personale amministrativo e ausiliario, in proporzione del tempo che le attività indissociabilmente connesse all’esecuzione dei controlli ufficiali richiedono oggettivamente a tale personale.

 

2)

L’articolo 27, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 882/2004, nel combinato disposto con l’allegato VI del regolamento medesimo, dev’essere interpretato nel senso che non osta all’addebito ai macelli di tasse per unità di un quarto d’ora relativamente a controlli ufficiali che i macelli stessi abbiano richiesto all’autorità competente, ai sensi dell’articolo 2, punto 4, del regolamento n. 882/2004, ma che non siano state poi effettivamente eseguite, qualora il macello soggetto ad ispezione non abbia informato l’autorità medesima, con sufficiente anticipo, di voler abbreviare la durata del controllo rispetto a quella inizialmente prevista.

 

3)

Il punto 2 del dispositivo della presente sentenza è applicabile nell’ipotesi in cui, da un lato, i controlli ufficiali siano stati effettuati da veterinari ufficiali interinali che non vengono remunerati per le unità di un quarto d’ora richieste dai macelli ma poi non eseguite, e, dall’altro, la frazione della tassa corrispondente a dette unità di un quarto d’ora richieste ma poi non eseguite sia destinata alla copertura dei costi generali dell’autorità competente, ai sensi dell’articolo 2, punto 4, del regolamento n. 882/2004, qualora risulti provato che la frazione della tassa inerente a tali unità di un quarto d’ora non include i costi salariali dei veterinari ufficiali interinali non retribuiti ed è effettivamente correlata ai costi generali relativi ad una o più categorie di costi di cui all’allegato VI del regolamento medesimo.

 

4)

L’articolo 27, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento n. 882/2004 dev’essere interpretato nel senso che non osta all’applicazione ai macelli di una tariffa media non solo nel caso in cui i controlli ufficiali vengano effettuati da veterinari dipendenti dall’autorità competente, ai sensi dell’articolo 2, punto 4, del regolamento medesimo, bensì anche nel caso in cui siano compiuti da veterinari interinali, retribuiti in misura inferiore, fermo restando che le tasse riscosse per i controlli ufficiali, complessivamente considerate, non devono eccedere in generale i costi sostenuti dalle responsabili autorità competenti correlati alle voci indicate all’allegato VI del regolamento stesso.

 

5)

L’articolo 27, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 882/2004 dev’essere interpretato nel senso che osta a che il calcolo delle tasse percepite per i controlli ufficiali tenga conto dei costi inerenti alla costituzione di un fondo di riserva a favore di una società privata, alla quale l’autorità competente, ai sensi dell’articolo 2, punto 4, del regolamento stesso, ricorra ai fini dell’assunzione di assistenti ufficiali, fondo di riserva che, in caso di crisi sanitaria, possa essere impiegato ai fini delle retribuzioni e dei costi di formazione per il personale che effettivamente realizza i controlli ufficiali nonché per il personale che consenta l’esecuzione dei controlli medesimi.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.