SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

12 dicembre 2019 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Obbligo di un procedimento in contradditorio e di un ricorso effettivo – Decisione di un giudice nazionale che dichiara esecutiva una sentenza pronunciata dal giudice di un altro Stato membro – Procedura nazionale di autorizzazione a proporre appello»

Nella causa C‑433/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Korkein oikeus (Corte suprema, Finlandia), con decisione del 28 giugno 2018, pervenuta in cancelleria il 2 luglio 2018, nel procedimento

ML

contro

Aktiva Finants OÜ,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, R. Silva de Lapuerta (relatrice), vicepresidente della Corte, M. Safjan, L. Bay Larsen e C. Toader, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: C. Strömholm, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 maggio 2019,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo finlandese, da H. Leppo e J. Heliskoski, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da M. Heller e M. Huttunen, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 luglio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 43, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, ML e, dall’altro, Aktiva Finants OÜ in merito all’esecuzione della decisione di un giudice estone che ha condannato ML a versare una somma di denaro a tale società.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 6 e da 16 a 18 del regolamento n. 44/2001 così recitano:

«(6)

Per la realizzazione dell’obiettivo della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, è necessario ed opportuno che le norme riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante un atto giuridico comunitario cogente e direttamente applicabile.

(…)

(16)

La reciproca fiducia nella giustizia in seno alla Comunità implica che le decisioni emesse in un altro Stato membro siano riconosciute di pieno diritto, ossia senza che sia necessario esperire alcun procedimento, salvo che vi siano contestazioni.

(17)

La reciproca fiducia implica altresì che il procedimento inteso a rendere esecutiva, in un determinato Stato membro, una decisione emessa in un altro Stato membro si svolga in modo efficace e rapido. A tal fine la dichiarazione di esecutività di una decisione dovrebbe essere rilasciata in modo pressoché automatico, a seguito di un controllo meramente formale dei documenti prodotti e senza che il giudice possa rilevare d’ufficio i motivi di diniego dell’esecuzione indicati nel presente regolamento.

(18)

Il rispetto dei diritti della difesa esige tuttavia che, contro la dichiarazione di esecutività, il convenuto possa eventualmente proporre ricorso secondo i principi del contraddittorio, ove ritenga che sussista uno dei motivi di non esecuzione. Il diritto al ricorso deve altresì essere riconosciuto al richiedente ove sia stato negato il rilascio della dichiarazione di esecutività».

4

L’articolo 41 del medesimo regolamento così dispone:

«La decisione è dichiarata esecutiva immediatamente dopo l’espletamento delle formalità di cui all’articolo 53, senza alcun esame ai sensi degli articoli 34 e 35. La parte contro cui l’esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni».

5

L’articolo 43, paragrafi da 1 a 3, di detto regolamento prevede quanto segue:

«1.   Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa all’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività.

2.   Il ricorso è proposto dinanzi al giudice di cui all’allegato III.

3.   Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio».

6

L’articolo 45 del medesimo regolamento è così formulato:

«1.   Il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi degli articoli 43 o 44 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 34 e 35. Il giudice si pronuncia senza indugio.

2.   In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito».

Diritto finlandese

7

In forza dell’articolo 5, paragrafo 1, del capo 25a dell’oikeudenkäymiskaari (codice di procedura civile), il ricorso avverso una decisione di un giudice di primo grado dinanzi alla corte d’appello necessita di un’autorizzazione a proporre impugnazione.

8

L’articolo 11, paragrafo 1, del capo 25a del codice di procedura civile prevede che tale autorizzazione a proporre impugnazione debba essere concessa se sussistono dubbi sulla correttezza della decisione di cui trattasi, se non è possibile valutare la correttezza di tale decisione senza autorizzare l’impugnazione, se ciò è importante a motivo dell’applicazione della legge in altre cause simili o se vi è un altro motivo importante per concedere un’autorizzazione a proporre impugnazione.

9

L’articolo 13 del capo 25a di tale codice prevede che, ove lo ritenga necessario, la corte d’appello è tenuta a invitare il convenuto a replicare per iscritto al ricorso prima di autorizzare l’impugnazione.

10

In forza dell’articolo 14, paragrafo 1, del capo 25a di detto codice, la procedura relativa all’autorizzazione a proporre impugnazione è scritta e la corte d’appello statuisce sulla base della decisione emessa in primo grado, del ricorso di cui è investita, delle eventuali osservazioni del convenuto e, ove necessario, sulla base degli altri elementi del fascicolo.

11

Conformemente all’articolo 18 del capo 25a del medesimo codice, l’autorizzazione a proporre impugnazione è concessa ove almeno uno dei tre membri del collegio giudicante sia a favore della concessione di tale autorizzazione.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12

Con decisione del 7 dicembre 2009 lo Harju Maakohus (Tribunale di primo grado di Harju, Estonia) ha condannato ML, residente a Helsinki (Finlandia), al versamento della somma pari a 14838,50 corone estoni (EEK) (EUR 948 circa) a una società estone, ossia ad Aktiva Finants.

13

A seguito della domanda proposta da Aktiva Finants, lo Helsingin käräjäoikeus (Tribunale di primo grado di Helsinki, Finlandia) ha dichiarato esecutiva, in Finlandia, la decisione emessa il 7 dicembre 2009 contro ML, a norma del regolamento n. 44/2001.

14

Dopo averne ricevuto notifica, ML ha proposto un ricorso diretto all’annullamento di tale decisione dinanzi allo Helsingin hovioikeus (Corte d’appello di Helsinki, Finlandia).

15

Nel suo ricorso depositato dinanzi allo Helsingin hovioikeus (Corte d’appello di Helsinki), ML ha affermato, innanzitutto, che la decisione dello Harju Maakohus (Tribunale di primo grado di Harju), del 7 dicembre 2009, è stata emessa nonostante fosse assente. ML sostiene poi che l’atto introduttivo del giudizio non gli è stato comunicato o notificato in tempo utile e neppure in modo tale da consentirgli di difendersi. Inoltre, egli sarebbe venuto a conoscenza dell’intero procedimento solo quando lo Helsingin käräjäoikeus (Tribunale di primo grado di Helsinki) gli ha notificato la decisione relativa alla dichiarazione di esecutività della decisione dello Harju Maakohus (Tribunale di primo grado di Harju). Oltre a ciò, secondo ML, tale ultimo giudice non era competente per conoscere della causa di cui era investito posto che egli risiede in Finlandia dal 26 novembre 2007. A tal fine, a fondamento delle proprie argomentazioni, ML ha dedotto gli articoli 34 e 35 del regolamento n. 44/2001.

16

Lo Helsingin hovioikeus (Corte d’appello di Helsinki) non ha concesso a ML l’autorizzazione a proporre impugnazione, prevista dall’articolo 5, paragrafo 1, del capo 25a del codice di procedura civile, il che ha posto fine alla trattazione del ricorso presentato da quest’ultimo. La decisione dello Helsingin käräjäoikeus (Tribunale di primo grado di Helsinki) è stata pertanto confermata.

17

ML ha chiesto al giudice del rinvio, ossia al Korkein oikeus (Corte suprema, Finlandia), l’autorizzazione a proporre ricorso avverso la decisione dello Helsingin hovioikeus (Corte d’appello di Helsinki), autorizzazione che gli è stata concessa il 24 gennaio 2017. Nel suo ricorso dinanzi al Korkein oikeus (Corte suprema) ML ha chiesto l’annullamento di tale decisione, la concessione dell’autorizzazione a proporre impugnazione e il rinvio della causa dinanzi allo Helsingin hovioikeus (Corte d’appello di Helsinki) ai fini dell’esame del suo ricorso.

18

In tale contesto, il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità con il regolamento n. 44/2001, segnatamente con l’articolo 43, paragrafi 1 e 3, di quest’ultimo, di un procedimento di autorizzazione a proporre impugnazione, come quello previsto dalla legislazione nazionale di cui al procedimento principale, con riferimento a un ricorso avverso una decisione di primo grado che riguarda il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione in materia civile e commerciale.

19

Da un lato, il giudice del rinvio rileva che da tale legislazione nazionale emerge che, per tutte le cause, il procedimento di ricorso si articola in due fasi. Nella prima fase, sono esaminate le condizioni di concessione dell’autorizzazione a proporre impugnazione previste dal diritto nazionale. Nella seconda fase, se tale autorizzazione è concessa, il ricorso è oggetto di un esame completo. Qualora, invece, detta autorizzazione non sia concessa, la decisione di primo grado diventa definitiva, a meno che tale diniego sia annullato a seguito di un ricorso.

20

Dall’altro lato, il giudice del rinvio non è sicuro che sia soddisfatto l’obbligo di un procedimento in contraddittorio, di cui all’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento n. 44/2001, dal momento che la decisione relativa alla concessione dell’autorizzazione a proporre impugnazione, conformemente al diritto nazionale, può essere emessa anche senza che la parte contro cui l’esecuzione viene chiesta, nella fattispecie ML, sia posta in condizione di formulare previamente osservazioni.

21

In tale contesto, il Korkein oikeus (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se il procedimento di autorizzazione delle impugnazioni, disciplinato dal sistema nazionale per la presentazione di impugnazioni, sia compatibile con i ricorsi effettivi garantiti ad entrambe le parti dall’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 per un secondo grado di giudizio, qualora venga proposta un’impugnazione avverso la decisione di un giudice di primo grado relativa al riconoscimento o all’esecuzione di una sentenza ai sensi del regolamento n. 44/2001.

2)

Se nel procedimento per l’autorizzazione delle impugnazioni in secondo grado siano soddisfatte le condizioni relative ad un procedimento in contraddittorio ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento n 44/2001, qualora il resistente non sia stato sentito in merito all’impugnazione proposta prima della decisione relativa alla sua autorizzazione. Se tali condizioni siano soddisfatte qualora il resistente venga sentito prima della decisione sull’autorizzazione dell’impugnazione in secondo grado.

3)

Se incida sull’interpretazione il fatto che colui che propone l’impugnazione possa essere non solo la parte che ha chiesto l’esecuzione e la cui istanza è stata respinta, ma anche la parte contro la quale sia stata chiesta l’esecuzione, nel caso in cui tale istanza abbia trovato accoglimento».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

22

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che esso osta a un procedimento di autorizzazione a proporre impugnazione in cui, da un lato, un giudice d’appello statuisce sulla concessione di tale autorizzazione sulla base della decisione emessa in primo grado, del ricorso con cui è adito, delle eventuali osservazioni del convenuto e, ove necessario, sulla base di altri elementi del fascicolo e in cui, dall’altro lato, l’autorizzazione a proporre impugnazione deve essere concessa, in particolare, se sussistono dubbi circa la correttezza della decisione di cui trattasi, se non è possibile valutare la correttezza di tale decisione senza autorizzare l’impugnazione o se vi è un altro motivo importante per concedere un’autorizzazione a proporre impugnazione.

23

Occorre rilevare, innanzitutto, che, come emerge dai considerando 16 e 17 del regolamento n. 44/2001, applicabile ratione temporis alla controversia di cui al procedimento principale, il regime di riconoscimento ed esecuzione previsto da quest’ultimo si basa sulla reciproca fiducia nella giustizia in seno all’Unione europea. Una siffatta fiducia esige che le decisioni giudiziarie emesse in uno Stato membro siano non solo riconosciute di pieno diritto in un altro Stato membro, ma anche che il procedimento inteso a rendere esecutiva, in uno Stato membro, una decisione emessa in un altro Stato membro si svolga in modo efficace e rapido. Tale procedimento deve implicare un controllo meramente formale dei documenti necessari ai fini dell’attribuzione dell’esecutività nello Stato membro richiesto, posto che la dichiarazione di esecutività di una decisione è rilasciata in modo pressoché automatico (v., in tal senso, sentenza del 13 ottobre 2011, Prism Investments, C‑139/10, EU:C:2011:653, punti 2728).

24

Questo è il motivo per cui, conformemente all’articolo 41 del regolamento n. 44/2001, una decisione è dichiarata esecutiva immediatamente dopo l’espletamento delle formalità di cui all’articolo 53 di tale regolamento, senza alcun esame dei motivi di diniego dell’esecuzione previsti dagli articoli 34 e 35 di detto regolamento.

25

Infatti, come emerge dalla giurisprudenza della Corte, il medesimo regolamento è diretto a garantire la libera circolazione delle decisioni emesse dagli Stati membri in materia civile e commerciale, semplificando le formalità affinché siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice.

26

Tuttavia, tale obiettivo non può essere raggiunto indebolendo, in un modo qualsiasi, i diritti della difesa (sentenza del 14 dicembre 2006, ASML, C‑283/05, EU:C:2006:787, punto 24). A tal riguardo, la Corte ha rammentato che le disposizioni del regolamento n. 44/2001, complessivamente considerate, esprimono l’intenzione di aver cura che, nell’ambito degli obiettivi dello stesso, i procedimenti che portano all’adozione di decisioni giurisdizionali si svolgano nel rispetto dei diritti della difesa (sentenza del 15 marzo 2012, G, C‑292/10, EU:C:2012:142, punto 47).

27

Orbene, al fine di garantire il rispetto dei diritti della difesa, l’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, letto alla luce del considerando 18 di tale regolamento, riconosce il diritto di entrambe le parti di proporre ricorso avverso la decisione relativa all’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività, sia nel caso del convenuto, ove ritenga che sussista uno dei motivi di non esecuzione sia, nel caso del ricorrente, ove, invece, gli sia stato negato il rilascio della dichiarazione di esecutività.

28

Tuttavia, occorre constatare che il regolamento n. 44/2001 non prevede né la natura né le modalità concrete dei mezzi di ricorso avverso tale decisione.

29

A tal riguardo, conformemente a una giurisprudenza costante, in mancanza di disciplina dell’Unione in materia, spetta a ciascuno degli Stati membri, in forza del principio di autonomia processuale di questi ultimi, stabilire le modalità procedurali intese a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli individui in forza delle norme di diritto dell’Unione. Tali modalità procedurali non devono tuttavia essere meno favorevoli rispetto a quelle che riguardano ricorsi analoghi previsti per la tutela dei diritti derivanti dall’ordinamento giuridico interno (principio di equivalenza), né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (sentenza del 13 dicembre 2017, El Hassani, C‑403/16, EU:C:2017:960, punto 26).

30

Da un lato, per quanto riguarda il principio di equivalenza, esso richiede che l’insieme delle norme applicabili ai ricorsi si applichi indistintamente ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto dell’Unione e a quelli, simili, fondati sulla violazione del diritto interno (sentenza del 4 ottobre 2018, Kantarev, C‑571/16, EU:C:2018:807, punto 124 e giurisprudenza ivi citata).

31

Nella fattispecie, si deve rilevare che la Corte non dispone di alcun elemento che consenta di mettere in dubbio la conformità a tale principio delle norme processuali di cui al procedimento principale. Dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte emerge, invece, che la norma nazionale, ai sensi della quale un ricorso dinanzi alla corte d’appello avverso una decisione emessa in primo grado necessita di un’autorizzazione a proporre impugnazione, è di applicazione generale e non riguarda unicamente i ricorsi avverso la decisione relativa all’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività, in applicazione del regolamento n. 44/2001.

32

Per quanto riguarda, dall’altro lato, il principio di effettività, occorre rammentare che dalla giurisprudenza della Corte emerge che ogni caso in cui si ponga la questione, se una norma processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti ai singoli individui dall’ordinamento giuridico dell’Unione, deve essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo, si devono prendere in considerazione, se del caso, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento (sentenza dell’11 settembre 2019, Călin, C‑676/17, EU:C:2019:700, punto 42).

33

Nella fattispecie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che, in forza dell’articolo 11, paragrafo 1, del capo 25a del codice di procedura civile, l’autorizzazione a proporre impugnazione deve essere concessa se sussistono dubbi sulla correttezza della decisione di cui trattasi, se non è possibile valutare la correttezza di tale decisione senza autorizzare l’impugnazione, se ciò è importante a motivo dell’applicazione della legge in altre cause simili o se vi è un altro motivo importante per concedere un’autorizzazione a proporre impugnazione.

34

Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 51 delle sue conclusioni, i motivi previsti nella legislazione finlandese in base ai quali detta autorizzazione deve essere concessa sono tali da consentire la presa in considerazione dei motivi di diniego dell’esecuzione della decisione interessata, previsti dagli articoli 34 e 35 del regolamento n. 44/2001, per i quali l’articolo 45 di tale regolamento autorizza il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi dall’articolo 43 a rigettare o revocare la dichiarazione di esecutività.

35

Di conseguenza, non risulta che la normativa nazionale di cui al procedimento principale sia tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione.

36

Tuttavia, occorre rilevare che il diritto a un giudice include non solo la possibilità di adire un giudice, ma altresì la garanzia che tale giudice sia competente ad esaminare tutte le questioni di fatto e di diritto rilevanti per la controversia di cui è investito (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2012, Otis e a., C‑199/11, EU:C:2012:684, punto 49).

37

A tal riguardo, dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte emerge che, secondo la normativa finlandese, l’esame di un ricorso dinanzi alla corte d’appello si articola in due fasi. In una prima fase, la corte d’appello si pronuncia sull’autorizzazione a proporre impugnazione nell’ambito di una procedura scritta, sulla base della decisione emessa in primo grado, del ricorso di cui è investita, delle eventuali osservazioni del convenuto e, ove necessario, sulla base di altri elementi del fascicolo. Tale autorizzazione a proporre impugnazione è concessa ove almeno uno dei tre membri del competente collegio giudicante sia a favore della concessione di tale autorizzazione. In ogni caso, l’autorizzazione a proporre impugnazione deve essere concessa se sussiste uno dei motivi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del capo 25a del codice di procedura civile. In una seconda fase, se tale autorizzazione è concessa, la corte d’appello effettua un esame completo del ricorso.

38

Di conseguenza, a partire dalla fase di autorizzazione dell’impugnazione, la corte d’appello può verificare se, nell’ambito di un ricorso fondato sull’articolo 43 del regolamento n. 44/2001, i motivi di non esecuzione di cui agli articoli 34 e 35 di tale regolamento impongano un esame approfondito della decisione di primo grado relativa all’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività.

39

Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a un procedimento di autorizzazione a proporre impugnazione in cui, da un lato, un giudice d’appello statuisce sulla concessione di tale autorizzazione sulla base della decisione emessa in primo grado, del ricorso con cui è adito, delle eventuali osservazioni del convenuto e, ove necessario, sulla base di altri elementi del fascicolo e in cui, dall’altro lato, l’autorizzazione a proporre impugnazione deve essere concessa, in particolare, se sussistono dubbi circa la correttezza della decisione di cui trattasi, se non è possibile valutare la correttezza di tale decisione senza autorizzare l’impugnazione o se vi è un altro motivo importante per concedere un’autorizzazione a proporre impugnazione.

Sulla seconda questione

40

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che esso osta a un procedimento d’esame di un ricorso avverso una decisione relativa all’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività, che non richiede che il convenuto sia previamente sentito qualora sia emessa una decisione a suo favore.

41

In forza dell’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento n. 44/2001, letto alla luce del considerando 18 di quest’ultimo, nel rispetto dei diritti della difesa, il ricorso avverso la decisione relativa all’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività è esaminata secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.

42

Nel caso di specie, come emerge dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, in forza dell’articolo 13 del capo 25a del codice di procedura civile, lo Helsingin hovioikeus (Corte d’appello di Helsinki), se lo ritiene necessario, deve invitare il convenuto a rispondere per iscritto al ricorso prima di statuire sull’autorizzazione a proporre impugnazione. Ne consegue che la decisione relativa a una siffatta autorizzazione può intervenire senza che il convenuto sia posto in condizione di formulare osservazioni.

43

Tuttavia, dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte emerge che, nell’ambito della prima fase del procedimento previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, del capo 25a del codice di procedura civile, che verte sull’autorizzazione a proporre impugnazione, la corte d’appello non può adottare una decisione a sfavore del convenuto senza sentirlo. Infatti, da un lato, se il ricorso è proposto avverso una decisione relativa alla dichiarazione di esecutività, il fatto che la corte d’appello rifiuti di concedere l’autorizzazione a proporre impugnazione non può arrecare pregiudizio al beneficiario di tale decisione, vale a dire alla parte a favore della quale è stata concessa l’esecuzione. Dall’altro, se il ricorso è proposto avverso una decisione di diniego dell’esecutività, il diniego della corte d’appello di concedere l’autorizzazione a proporre impugnazione non può arrecare ulteriore pregiudizio al beneficiario di tale decisione, ossia alla parte contro cui l’esecuzione viene chiesta.

44

Di conseguenza, come rilevato anche dall’avvocato generale ai paragrafi 76 e 82 delle sue conclusioni, la corte d’appello, durante la fase di autorizzazione a proporre impugnazione, non può adottare una decisione sfavorevole o pregiudizievole per il convenuto, cosicché la circostanza che quest’ultimo non sia stato invitato a formulare osservazioni non pregiudica il suo diritto a un procedimento in contraddittorio. Inoltre, il convenuto è obbligatoriamente invitato a esprimersi durante la fase d’esame completo del ricorso, il che garantisce il rispetto del principio del contraddittorio nella fase in cui la decisione della corte d’appello può arrecare pregiudizio a detto convenuto.

45

Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a un procedimento d’esame di un ricorso avverso una decisione relativa all’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività, che non richiede che il convenuto sia previamente sentito qualora sia emessa una decisione a suo favore.

Sulla terza questione

46

Con la sua terza questione, il giudice del rinvio s’interroga sulle eventuali conseguenze che deriverebbero dal fatto che il ricorso possa essere promosso non soltanto dalla parte che ha chiesto l’esecuzione, ma anche dalla parte contro cui l’esecuzione è stata concessa.

47

A tale riguardo, sebbene le questioni pregiudiziali che vertono sul diritto dell’Unione godano di una presunzione di rilevanza, occorre sottolineare che, secondo una giurisprudenza costante, la ratio del rinvio pregiudiziale non consiste nell’esprimere pareri consultivi su questioni generiche o teoriche, ma risponde all’esigenza di dirimere concretamente una controversia (sentenza del 10 dicembre 2018, Wightman e a., C‑621/18, EU:C:2018:999, punto 28).

48

Orbene, nel caso di specie, il giudice del rinvio non precisa i motivi che l’hanno indotto a proporre tale questione. Esso non precisa neppure il nesso tra tale questione e la controversia oggetto del procedimento principale, né i motivi per cui la risposta della Corte sarebbe necessaria per dirimere la controversia pendente dinanzi ad esso.

49

Di conseguenza, si deve constatare che la terza questione è irricevibile.

Sulle spese

50

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a un procedimento di autorizzazione a proporre impugnazione in cui, da un lato, un giudice d’appello statuisce sulla concessione di tale autorizzazione sulla base della decisione emessa in primo grado, del ricorso con cui è adito, delle eventuali osservazioni del convenuto e, ove necessario, sulla base di altri elementi del fascicolo e in cui, dall’altro lato, l’autorizzazione a proporre impugnazione deve essere concessa, in particolare, se sussistono dubbi circa la correttezza della decisione di cui trattasi, se non è possibile valutare la correttezza di tale decisione senza autorizzare l’impugnazione o se vi è un altro motivo importante per concedere un’autorizzazione a proporre impugnazione.

 

2)

L’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a un procedimento d’esame di un ricorso avverso una decisione relativa all’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività, che non richiede che il convenuto sia previamente sentito qualora sia emessa una decisione a suo favore.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il finlandese.