SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

12 dicembre 2019 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Ricevibilità – Norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica – Direttiva 2009/72/CE – Ambito di applicazione – Articolo 3 – Obiettivi – Principio di non discriminazione – Prelievo speciale sui redditi di soggetti titolari di un’autorizzazione all’esercizio di attività nei settori regolamentati – Settore dell’energia elettrica»

Nella causa C‑376/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca), con decisione del 31 maggio 2018, pervenuta in cancelleria il 7 giugno 2018, nel procedimento

Slovenské elektrárne a.s.

contro

Úrad pre vybrané hospodárske subjekty, già Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič e C. Lycourgos (relatore), giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Slovenské elektrárne a.s., da R. Prekop, advokát;

per il governo slovacco, da B. Ricziová, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da R. Lindenthal e O. Beynet, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009, L 211, pag. 55).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Slovenské elektrárne a.s. e l’Úrad pre vybrané hospodárske subjekty, già Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty (amministrazione tributaria per determinati soggetti passivi, Slovacchia; in prosieguo: l’«amministrazione tributaria»), in merito alla legittimità di una normativa fiscale che istituisce un prelievo speciale sui redditi delle imprese titolari di un’autorizzazione all’esercizio di attività nei settori regolamentati, come il settore della fornitura di energia elettrica (in prosieguo: i «soggetti regolamentati»).

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 1, da 3 a 5 e 7 della direttiva 2009/72 così recitano:

«(1)

Il mercato interno dell’energia elettrica, la cui progressiva realizzazione in tutta l’[Unione] è in atto dal 1999, ha lo scopo di offrire a tutti i consumatori dell’Unione europea, privati o imprese, una reale libertà di scelta, creare nuove opportunità commerciali e intensificare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti ed allo sviluppo sostenibile.

(…)

(3)

Le libertà assicurate ai cittadini dell’Unione dal trattato – tra l’altro, la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera fornitura dei servizi – possono essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti.

(4)

(…) In particolare, non esiste ancora in tutti gli Stati membri un accesso non discriminatorio alla rete, né un livello di controlli di pari efficacia da parte dei regolatori nazionali.

(5)

La sicurezza delle forniture di energia elettrica riveste un’importanza cruciale per lo sviluppo della società europea, per l’attuazione di una politica sostenibile in materia di cambiamenti climatici e per la promozione della competitività nell’ambito del mercato interno. (…)

(…)

(7)

Nella comunicazione [al Consiglio europeo e al Parlamento europeo (COM[2007] 1 definitivo)], del 10 gennaio 2007[,] rubricata “Una politica dell’energia per l’Europa” la Commissione ha sottolineato quanto sia importante portare a compimento la realizzazione del mercato interno dell’energia elettrica e creare condizioni di concorrenza uniformi per tutte le imprese elettriche stabilite nell[’Unione]. (…)».

4

L’articolo 1 di detta direttiva, relativo all’oggetto e all’ambito di applicazione della stessa, così recita:

«La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell’energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori al fine di migliorare e integrare i mercati competitivi dell’energia elettrica nell[’Unione] europea. Essa definisce le norme relative all’organizzazione e al funzionamento del settore dell’energia elettrica, l’accesso aperto al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi. La presente direttiva definisce inoltre gli obblighi di servizio universale e i diritti dei consumatori di energia elettrica, chiarendo altresì i requisiti in materia di concorrenza».

5

L’articolo 3 della direttiva, intitolato «Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori», precisa quanto segue:

«1.   Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato dell’energia elettrica concorrenziale, sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.

2.   Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell’articolo 86, gli Stati membri possono, nell’interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell’energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell’ambiente, compresa l’efficienza energetica, l’energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima. Questi obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle imprese dell[’Unione] che operano nel settore dell’energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali. (…)

3.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono necessario, le piccole imprese (…) usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, vale a dire del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori. Per garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza. (…)

(…)

10.   Se del caso, gli Stati membri attuano misure per realizzare gli obiettivi della coesione economica e sociale e della tutela ambientale, comprese le misure di efficienza energetica/gestione della domanda e gli strumenti per combattere il cambiamento climatico, e della sicurezza dell’approvvigionamento. In particolare, queste misure possono comprendere la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e [dell’Unione] esistenti, per la manutenzione e la costruzione della necessaria infrastruttura di rete, compresa la capacità di interconnessione.

(…)».

Diritto slovacco

6

Lo Zákon č. 235/2012 Z.z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (legge n. 235/2012 che istituisce un prelievo speciale sull’attività di impresa nei settori regolamentati, che modifica e integra altre leggi, nella versione applicabile al procedimento principale), del 26 luglio 2012 (n. 60/2012, Z. z; in prosieguo: la «legge n. 235/2012»), istituisce un prelievo speciale d’imposta sui redditi di taluni soggetti che esercitano le proprie attività nei settori regolamentati, come il settore dell’energia elettrica (in prosieguo: il «prelievo speciale»).

7

Dal fascicolo all’esame della Corte risulta che, conformemente al suo preambolo, l’obiettivo della suddetta legge è «garantire una più equa ripartizione degli sforzi compiuti per combattere la crisi economica, ma anche assicurare una mobilitazione efficiente di risorse per accelerare la crescita economica e, pertanto, consentire un miglioramento della base imponibile ai fini della riscossione delle entrate pubbliche».

8

L’articolo 3, paragrafi 1, 3 e 4, della legge suddetta stabilisce quanto segue:

«1.   Per soggetto regolamentato s’intende ogni soggetto o stabile organizzazione di società straniera che

a)

abbia un’autorizzazione a svolgere attività nel settore:

(1)

dell’energia sul fondamento di un’autorizzazione accordata dall’Úrad pre reguláciu sieťových odvetví [(autorità di regolamentazione dei sistemi di rete, Slovacchia)] conformemente a legge speciale (…);

(…)

(11)

di cui ai punti da 1 a 10 sul fondamento di un’autorizzazione accordata in un altro Stato membro dell’Unione europea [o] in uno Stato parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, e (…)

b)

preveda di conseguire per l’attività svolta nel settore di cui alla lettera a), durante l’esercizio contabile nel quale ha ottenuto l’autorizzazione a esercitare detta attività, almeno il 50% del totale dei suoi redditi per tale esercizio contabile. (…)

(…)

3.   Il soggetto o la stabile organizzazione di società straniera che abbia un’autorizzazione a svolgere l’attività di cui al paragrafo 1, lettera a), è un soggetto regolamentato per tutti i periodi di imposta dell’esercizio contabile nel corso del quale il suo reddito per l’attività nel settore di cui al paragrafo 1, lettera a), ammonti almeno al 50% del totale dei suoi redditi per tale esercizio contabile, e ciò anche qualora non abbia previsto che il reddito per l’attività nel settore di cui al paragrafo 1, lettera a), nel corso di tale esercizio contabile raggiungesse almeno il 50% del totale dei suoi redditi per tale esercizio contabile o se il reddito per l’attività nel settore di cui al paragrafo 1, lettera a), nel corso dell’esercizio contabile definito all’articolo 13, paragrafo 1, non ha raggiunto almeno il 50% del totale dei suoi redditi per tale esercizio contabile; il soggetto regolamentato è tenuto ad informare di tale circostanza l’amministrazione tributaria entro e non oltre il termine per il deposito della dichiarazione dei redditi.

4.   Il soggetto o la stabile organizzazione di società straniera che sia diventato soggetto regolamentato non perde tale qualità neanche qualora il suo reddito per l’attività nel settore di cui al paragrafo 1, lettera a), durante l’esercizio contabile nel corso del quale ha ottenuto l’autorizzazione a svolgere detta attività, non raggiunga almeno il 50% del totale dei suoi redditi per tale esercizio contabile».

9

In forza dell’articolo 12, paragrafo 6, della medesima legge:

«[i]l pagamento del prelievo non può giustificare un aumento del prezzo regolamentato fissato da disposizioni speciali (…) e il prelievo effettuato non può essere considerato come un costo di cui tener conto nel calcolo del prezzo regolamentato».

10

L’articolo 13, paragrafo 1, della legge n. 235/2012 prevede quanto segue:

«Il soggetto o la stabile organizzazione di società straniera che, al 1o settembre 2012, abbia un’autorizzazione a esercitare l’attività ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e i cui redditi per tale attività nell’esercizio contabile precedente l’entrata in vigore della presente legge abbiano raggiunto almeno il 50% del totale dei suoi redditi per tale esercizio contabile, ha la qualità di soggetto regolamentato ai sensi della presente legge. Tale soggetto regolamentato è tenuto al pagamento del prelievo a partire dal momento in cui il prelievo diventa esigibile, ovvero dal mese di settembre 2012, se il risultato economico realizzato a titolo dell’esercizio contabile precedente l’entrata in vigore della presente legge ha raggiunto quantomeno l’importo della base del prelievo previsto all’articolo 4, paragrafo 2. Per esercizio contabile nel senso predetto s’intende l’esercizio contabile che immediatamente precede l’entrata in vigore della presente legge nel corso del quale sia sorta l’obbligazione di redigere lo stato della propria situazione finanziaria e di esporlo nella dichiarazione dei redditi (…) presentata prima dell’entrata in vigore della presente legge. (…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11

La Slovenské elektrárne è un soggetto regolamentato slovacco che fornisce energia elettrica e dispone, a tal fine, di un’autorizzazione accordata dall’autorità di regolamentazione dei sistemi di rete (in prosieguo: un’«autorizzazione»).

12

L’amministrazione tributaria, ai sensi della legge n. 235/2012, emetteva un avviso di accertamento per una somma pari a EUR 11298797,52 a titolo di prelievi obbligatori, tra cui il prelievo speciale, dovuti da tale società per l’esercizio fiscale 2015.

13

La Slovenské elektrárne impugnava tale avviso di accertamento dinanzi al Krajský súd v Bratislave (Corte regionale di Bratislava, Slovacchia) lamentando, in particolare, la contrarietà della normativa nazionale sul cui fondamento detto avviso era stato emesso al diritto dell’Unione. In risposta, l’amministrazione tributaria sottolineava, segnatamente, come dalla motivazione della legge n. 235/2012 emergesse che quest’ultima intende garantire una più equa ripartizione degli sforzi compiuti per combattere la crisi economica, prevenire il peggioramento del disavanzo pubblico portandolo al di sotto della soglia del 3% del prodotto interno lordo e coinvolgere le imprese operanti nei settori di attività regolamentata nel risanamento delle finanze pubbliche.

14

Con sentenza del 9 febbraio 2017, il Krajský súd v Bratislave (Corte regionale di Bratislava) annullava detto avviso di accertamento con la motivazione, in particolare, che l’amministrazione tributaria non aveva sufficientemente esaminato la censura della Slovenské elektrárne, vertente sulla contrarietà della normativa nazionale al diritto dell’Unione.

15

Il Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca), giudice del rinvio, adito con ricorso per cassazione avverso tale sentenza, si interroga sulla compatibilità del prelievo speciale con la direttiva 2009/72.

16

A tale proposito, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale e dalle osservazioni scritte presentate alla Corte emerge che tale prelievo si applica ai soggetti regolamentati quali, in particolare, i fornitori di energia elettrica titolari di un’autorizzazione che traggono o sperano di trarre dall’attività regolamentata che esercitano almeno il 50% del totale dei loro redditi. I soggetti regolamentati comprendono tanto i soggetti aventi la loro residenza fiscale in Slovacchia (in prosieguo: i «soggetti regolamentati nazionali») quanto i soggetti regolamentati aventi tale residenza all’estero (in prosieguo: i «soggetti regolamentati stranieri»), categoria che comprende i soggetti regolamentati stabiliti all’estero che beneficiano di un’autorizzazione sul fondamento dell’autorizzazione all’esercizio di attività loro accordata nel rispettivo Stato di origine (autorizzazione detta «passaporto»). Mentre i primi sarebbero assoggettati al prelievo speciale sui redditi provenienti dalle loro attività dovunque svolte, sia in Slovacchia sia all’estero, i secondi vi sarebbero assoggettati unicamente per quanto riguarda i redditi derivanti dalle loro attività in tale Stato membro. Ogni soggetto regolamentato sarebbe, tuttavia, assoggettato al prelievo speciale per ciascun determinato esercizio solo ove il suo risultato economico abbia raggiunto, per l’esercizio in questione, un importo di almeno EUR 3000000.

17

Il giudice del rinvio si domanda, anzitutto, se il prelievo speciale violi l’obiettivo perseguito dalla direttiva 2009/72, in quanto costituisca un ostacolo al conseguimento di un mercato dell’energia elettrica pienamente concorrenziale e competitivo. Infatti, in primo luogo, tale prelievo inciderebbe sulla libertà dei soggetti regolamentati interessati di fissare un prezzo pienamente competitivo per la fornitura di energia elettrica sui mercati esteri e pregiudicherebbe, quindi, la concorrenza su tali mercati. In secondo luogo, detto prelievo graverebbe non solo sui redditi dei soggetti regolamentati interessati derivanti dall’attività regolamentata per la quale essi hanno ricevuto un’autorizzazione, ma anche sui redditi che tali soggetti traggono da altre attività. Pertanto, il prelievo in questione potrebbe scoraggiare l’accesso di nuovi operatori ai mercati slovacco e straniero della fornitura di energia elettrica. In terzo luogo, il prelievo speciale potrebbe incidere sulla competitività dei soggetti regolamentati sui mercati esteri, dato che, a differenza dei soggetti regolamentati stranieri, essi sarebbero soggetti a detto prelievo sui redditi tratti dalle attività che esercitano su tali mercati. Infine, il giudice del rinvio sottolinea che l’unico mezzo a disposizione di un soggetto regolamentato per sottrarsi al prelievo è chiedere la revoca della sua autorizzazione.

18

Il giudice del rinvio domanda, poi, se il prelievo speciale rientri nelle misure che gli Stati membri possono adottare ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 2, 3 e 10, della direttiva 2009/72, e ciò anche qualora tale prelievo non costituisca uno strumento per combattere il cambiamento climatico o garantire la sicurezza dell’approvvigionamento né intenda realizzare un altro obiettivo perseguito da tale direttiva. Inoltre, quand’anche, secondo tale giudice, si possa ammettere che detto prelievo persegue un obiettivo di coesione economica e sociale, sussisterebbero dubbi riguardo alla sua proporzionalità ai sensi di detta direttiva, dal momento che esso grava sui redditi dei soggetti regolamentati nazionali tratti da tutte le loro attività, comprese quelle all’estero, si applica ai soggetti regolamentati per il solo fatto che essi sono titolari di un’autorizzazione e, infine, a norma della legge n. 235/2012 che lo istituisce, non può essere riversato dal soggetto interessato sul cliente finale.

19

Infine, il giudice del rinvio s’interroga sulla compatibilità della legge n. 235/2012 con l’obbligo di trasparenza, il principio di non discriminazione e il principio della parità di accesso ai consumatori nazionali per le società dell’Unione che operano nel settore dell’energia elettrica, di cui all’articolo 3 della direttiva 2009/72. A tale proposito detto giudice sottolinea che è impossibile verificare se il prelievo consenta di realizzare l’obiettivo perseguito dalla legge n. 235/2012 e se la sua applicazione senza limitazione temporale sia necessaria a tal fine. Peraltro, detto giudice si domanda se tale legge violi il principio di non discriminazione, atteso che i soggetti regolamentati nazionali sono assoggettati ad imposta su una base imponibile più ampia rispetto ai soggetti regolamentati stranieri.

20

In tali circostanze, il Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se la direttiva [2009/72] debba essere interpretata nel senso che è contraria al suo obiettivo e, in particolare, al suo articolo 3 una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che istituisce una misura speciale consistente in un prelievo obbligatorio a carico dei soggetti regolamentati, inclusi i titolari di un’autorizzazione alla fornitura di energia elettrica accordata dalla competente autorità di regolamentazione dello Stato membro interessato (…), fissato in funzione del risultato economico che abbiano realizzato non solo a livello nazionale, ma anche esercitando attività all’estero, la quale:

i)

influenzi la libertà dei soggetti regolamentati di determinare un prezzo pienamente competitivo per la fornitura di energia elettrica sui mercati esteri dell’energia elettrica e, pertanto, anche il processo di concorrenza su detti mercati;

ii)

affievolisca la competitività dei soggetti regolamentati rispetto ai fornitori di energia elettrica stranieri attivi sul mercato slovacco dell’energia elettrica, quando entrambi riforniscano di energia elettrica anche un dato mercato estero, in quanto per la fornitura di energia elettrica all’estero l’operatore straniero non è assoggettato a un tale prelievo obbligatorio;

iii)

scoraggi l’accesso di nuovi concorrenti al mercato della fornitura di energia elettrica nella Repubblica slovacca nonché all’estero, giacché un tale prelievo obbligatorio si applicherebbe parimenti ai redditi derivanti dalle loro attività non regolamentate, e ciò persino quando, in seguito, per un determinato lasso di tempo, essi conseguissero sì un’autorizzazione alla fornitura di energia elettrica, ma i redditi che traessero da tale fornitura fossero pari a zero;

iv)

possa indurre i soggetti regolamentati slovacchi a chiedere all’autorità di regolamentazione [slovacca] ovvero i fornitori di energia elettrica stranieri a chiedere all’autorità di regolamentazione del rispettivo Stato di origine che l’abbia loro rilasciata di revocare l’autorizzazione alla fornitura di energia elettrica, considerato che, per un soggetto che non voglia che anche i proventi delle sue altre attività siano assoggettati al prelievo in questione, la revoca di detta autorizzazione rappresenta l’unica via per liberarsi dello status di soggetto regolamentato previsto dalla normativa controversa.

2)

Se la [direttiva 2009/72] debba essere interpretata nel senso che non è annoverabile tra le misure che [detta] direttiva (…) permette a uno Stato membro di adottare, anche quando risultino in conflitto con l’obiettivo che detta direttiva persegue, una misura speciale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, consistente in un prelievo obbligatorio a carico dei soggetti regolamentati, inclusi i titolari di un’autorizzazione alla fornitura di energia elettrica accordata da un’autorità di regolamentazione, fissato in funzione del loro risultato economico, compresi i risultati realizzati esercitando attività all’estero, atteso che una tale misura non costituisce uno strumento per contrastare il cambiamento climatico e non serve a garantire l’approvvigionamento di energia elettrica, né persegue una qualsivoglia altra finalità della [direttiva 2009/72].

3)

Se la [direttiva 2009/72] debba essere interpretata nel senso che una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che istituisce una misura speciale consistente in un prelievo obbligatorio a carico dei soggetti regolamentati, inclusi i titolari di un’autorizzazione alla fornitura di energia elettrica accordata da un’autorità di regolamentazione, fissato in funzione del loro risultato economico, compresi i risultati realizzati esercitando attività all’estero, non risponde ai requisiti di trasparenza, di non discriminazione e di parità di accesso ai consumatori ai sensi dell’articolo 3 di detta direttiva, dal momento che – trattandosi di un soggetto regolamentato – colpisce anche i redditi realizzati (a titolo della fornitura di energia elettrica o ad altro titolo) all’estero, mentre – trattandosi del titolare di un’autorizzazione alla fornitura di energia elettrica sul fondamento di un’autorizzazione “passaporto” alla fornitura di energia elettrica accordata nel proprio Stato di origine – colpisce unicamente i redditi realizzati in [Slovacchia]».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità

21

Il governo slovacco e la Commissione europea contestano la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale.

22

Tale governo fa valere, in sostanza, che il giudice del rinvio non definisce il contesto di fatto e di diritto in modo sufficientemente preciso e non espone i motivi specifici che lo hanno indotto a interrogarsi sull’interpretazione del diritto dell’Unione.

23

Dal canto suo, la Commissione ritiene che la direttiva 2009/72 non sia pertinente al fine di rispondere alle questioni sollevate e che la sua interpretazione non sia, quindi, necessaria per la soluzione della controversia oggetto del procedimento principale. A tale proposito detta istituzione rileva che il prelievo speciale riguarda i soggetti regolamentati non solo nel settore dell’energia, ma anche in altri settori. Pertanto, tale prelievo non si applicherebbe alla fornitura di energia elettrica in quanto tale, ma graverebbe sul risultato economico complessivo del soggetto interessato. Peraltro, detto prelievo non costituirebbe una misura finalizzata a regolamentare le attività dei fornitori di energia elettrica, ma avrebbe il carattere di una misura fiscale generale che contribuisce al bilancio dello Stato.

24

Ebbene, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il diniego, da parte della Corte, di pronunciarsi su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte nonché per comprendere le ragioni per le quali il giudice nazionale ritiene di aver bisogno delle risposte a tali questioni ai fini di risolvere la controversia pendente dinanzi ad esso (sentenza del 5 settembre 2019, Pohotovosť, C‑331/18, EU:C:2019:665, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

25

Ciò premesso, dal momento che la decisione di rinvio serve da fondamento al procedimento di rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE, è indispensabile che il giudice nazionale chiarisca, in tale decisione, il contesto di fatto e di diritto nel quale si inserisce la controversia principale e fornisca un minimo di spiegazioni sui motivi della scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui chiede l’interpretazione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui è investito. Tali requisiti cumulativi concernenti il contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale figurano espressamente nell’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2017, Milkova, C‑406/15, EU:C:2017:198, punti 7273 e giurisprudenza ivi citata).

26

Per quanto riguarda, in primo luogo, il requisito di cui all’articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura, relativo all’indicazione, da parte del giudice del rinvio, dell’oggetto della controversia e dei fatti rilevanti, si deve constatare che, nel caso di specie, la domanda di pronuncia pregiudiziale precisa che la controversia oggetto del procedimento principale riguarda la legittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della Slovenské elektrárne per il motivo, in particolare, che la normativa nazionale in base alla quale esso è stato adottato non sarebbe conforme alla direttiva 2009/72. A tale riguardo il giudice del rinvio fornisce le necessarie precisazioni in merito ai fatti rilevanti della controversia.

27

In secondo luogo, occorre rilevare che, conformandosi al requisito di cui all’articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura, detta domanda menziona il contenuto delle disposizioni di diritto nazionale applicabili al procedimento principale, vale a dire quelle previste dalla legge n. 235/2012.

28

In terzo luogo, quanto al requisito menzionato all’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura, relativo, da un lato, ai motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione della direttiva 2009/72 e, dall’altro, al collegamento che esso stabilisce tra quest’ultima e la normativa nazionale applicabile al procedimento principale, si deve constatare che il giudice del rinvio riferisce le proprie valutazioni riguardo ai dubbi che nutre su come interpretare tale direttiva, e in particolare il suo articolo 3, paragrafi da 1 a 3 e 10, nonché riguardo al collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale considerata. Infatti, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che tale giudice si interroga, in sostanza, sulla questione se la legge n. 235/2012, che impone il prelievo speciale, rispetti gli obblighi e i principi previsti da tali disposizioni del diritto dell’Unione.

29

In ultimo, in ordine alle affermazioni della Commissione, è sufficiente ricordare che, laddove non appaia in modo manifesto che l’interpretazione di una disposizione dell’Unione non ha alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto del procedimento principale, l’obiezione relativa all’inapplicabilità della disposizione di cui trattasi al procedimento principale non riguarda la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, ma rientra nel merito delle questioni poste (v., in tal senso, sentenza del 4 luglio 2019, Kirschstein, C‑393/17, EU:C:2019:563, punto 28).

30

Risulta dalle considerazioni che precedono che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Nel merito

31

Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se la direttiva 2009/72, in particolare il suo articolo 3, paragrafi da 1 a 3 e 10, nonché il principio di non discriminazione debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che istituisce un prelievo speciale sui redditi, per attività svolte tanto a livello nazionale quanto all’estero, di imprese che operano, sul fondamento dell’autorizzazione di un’autorità pubblica, in diversi settori di attività regolamentata, incluse le imprese titolari di un’autorizzazione alla fornitura di energia elettrica accordata dall’autorità nazionale di regolamentazione competente.

32

A tale riguardo va rilevato che dai considerando da 3 a 5 e 7 della direttiva 2009/72 risulta che essa mira essenzialmente a creare un mercato interno aperto e competitivo nel settore dell’energia elettrica, che consenta a ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e a ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti, a creare parità di condizioni in questo mercato, a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e una politica sostenibile in materia di cambiamenti climatici.

33

Infatti, conformemente al suo articolo 1, essa stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell’energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori, al fine di migliorare e integrare i mercati competitivi dell’energia elettrica nell’Unione. Detta direttiva definisce le norme relative all’organizzazione e al funzionamento del settore dell’energia elettrica, l’accesso aperto al mercato, i criteri e le procedure da applicare nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi. Essa definisce inoltre gli obblighi di servizio universale e i diritti dei consumatori di energia elettrica, chiarendo altresì i requisiti in materia di concorrenza.

34

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/72, gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della direttiva, al fine di realizzare un mercato dell’energia elettrica concorrenziale, sicuro e dal punto di vista ambientale sostenibile, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.

35

Peraltro, l’articolo 3, paragrafi 2, 3 e 10, della direttiva 2009/72 mira, in sostanza, a disciplinare, rispettivamente, gli obblighi di servizio pubblico, di servizio universale nonché le misure in materia di coesione economica e sociale e di tutela ambientale, che gli Stati membri possono imporre alle imprese del settore dell’energia elettrica.

36

Per quanto riguarda il principio di non discriminazione, che costituisce parte integrante dei principi generali di diritto dell’Unione, deriva dalla giurisprudenza della Corte che una normativa nazionale che rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione o lo applica è tenuta a rispettare tale principio (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2019, UNESA e a., da C‑80/18 a C‑83/18, EU:C:2019:934, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

37

Nel caso di specie, salvo diverso accertamento da parte del giudice del rinvio, occorre constatare che, alla luce delle informazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale e nel fascicolo sottoposto alla Corte, e come indicato dal governo slovacco nelle sue osservazioni scritte, la legge n. 235/2012, che istituisce il prelievo speciale, non ha ad oggetto né di disciplinare la fornitura di elettricità, né di stabilire le modalità di organizzazione e di funzionamento del mercato dell’energia elettrica, né di definire i diritti dei consumatori in materia o di chiarire gli obblighi in materia di concorrenza.

38

Per contro, dagli elementi contenuti sia nella decisione di rinvio che nelle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte risulta che il prelievo speciale istituito da tale legge ha il carattere di una misura fiscale generale e, più in particolare, di un’imposta diretta sul reddito complessivo delle imprese operanti nei settori economici interessati dalla stessa. Infatti, secondo tali elementi, detto prelievo, in primo luogo, persegue, conformemente all’esposizione dei motivi della legge n. 235/2012, un obiettivo di bilancio, al fine di prevenire il peggioramento del disavanzo pubblico e di contrastare la crisi economica, in secondo luogo, si applica alle imprese che operano nei settori di attività regolamentata, vale a dire non solo nel settore dell’energia, ma anche in numerosi altri settori dell’economia, e, in terzo luogo, non si applica alla fornitura di energia elettrica in quanto tale, ma grava sul risultato economico complessivo del soggetto regolamentato interessato.

39

Ebbene, occorre ricordare che, poiché l’obiettivo della direttiva 2009/72 è realizzare un mercato interno dell’energia elettrica, il legislatore dell’Unione ha fatto ricorso alla procedura legislativa ordinaria, quale era prevista all’articolo 95, paragrafo 1, CE per l’adozione di misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri nell’instaurazione e nel funzionamento del mercato interno (sentenza del 7 novembre 2019, UNESA e a., da C‑80/18 a C‑83/18, EU:C:2019:934, punto 49).

40

Tuttavia, conformemente al disposto dell’articolo 95, paragrafo 2, CE, il paragrafo 1 di tale articolo non si applicava alle disposizioni fiscali (sentenza del 7 novembre 2019, UNESA e a., da C‑80/18 a C‑83/18, EU:C:2019:934, punto 50).

41

Ne consegue che, siccome la direttiva 2009/72 non costituisce una misura relativa al ravvicinamento delle disposizioni fiscali degli Stati membri, le sue disposizioni, in particolare quelle del suo articolo 3, paragrafi da 1 a 3 e 10, non si applicano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che istituisce un prelievo speciale sul reddito delle imprese alle quali la stessa s’indirizza (v., per analogia, sentenza del 7 novembre 2019, UNESA e a., da C‑80/18 a C‑83/18, EU:C:2019:934, punto 51).

42

Dato che la direttiva 2009/72 è il solo atto di diritto dell’Unione di cui il giudice del rinvio chiede l’interpretazione e non risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte che un’altra disposizione del diritto dell’Unione sia applicabile al procedimento principale, occorre constatare che, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 36 della presente sentenza, la Corte non può esaminare il prelievo speciale alla luce del principio di non discriminazione.

43

Da tutte le suesposte considerazioni deriva pertanto che le disposizioni della direttiva 2009/72, in particolare quelle del suo articolo 3, paragrafi da 1 a 3 e 10, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano ad una normativa nazionale che istituisce un prelievo speciale sui redditi, per attività svolte tanto a livello nazionale quanto all’estero, di imprese che operano, sul fondamento dell’autorizzazione rilasciata da un’autorità pubblica, in diversi settori di attività regolamentata, incluse le imprese titolari di un’autorizzazione alla fornitura di energia elettrica accordata dall’autorità nazionale di regolamentazione competente.

Sulle spese

44

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

Le disposizioni della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, in particolare quelle del suo articolo 3, paragrafi da 1 a 3 e 10, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a una normativa nazionale che istituisce un prelievo speciale sui redditi, per attività svolte tanto a livello nazionale quanto all’estero, di imprese che operano, sul fondamento dell’autorizzazione rilasciata da un’autorità pubblica, in diversi settori di attività regolamentata, incluse le imprese titolari di un’autorizzazione alla fornitura di energia elettrica accordata dall’autorità nazionale di regolamentazione competente.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo slovacco.