CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ELEANOR SHARPSTON

presentate l’8 novembre 2018 ( 1 )

Causa C‑551/18 PPU

IK

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie (Corte di cassazione, Belgio)]

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Contenuto – Articolo 8, paragrafo 1, lettera f) – Mandato d’arresto europeo che non menziona una pena accessoria inflitta alla persona ricercata – Consegna in forza di un siffatto mandato – Conseguenze»

1. 

I giovani studenti di diritto in Europa sono spesso introdotti al diritto penale da una locuzione latina: nullum crimen nulla poena sine lege scripta, praevia, certa et stricta. Si tratta di una regola chiara e di un principio fondamentale del diritto, quello della legalità dei reati e delle pene. Ciò che si scopre più tardi, da studenti di diritto, pratici del diritto, avvocati, professori e anche avvocati generali della Corte di giustizia dell’Unione europea, sono le infinite sfumature che tali termini latini possono assumere. Termini come poena richiedono sempre un’interpretazione.

2. 

Invero, nella causa in esame, si tratta di una «pena accessoria» consistente nella messa a disposizione della persona condannata per un periodo di dieci anni una volta scontata una pena principale privativa della libertà e immediata di tre anni. La questione è se detta pena accessoria figuri tra gli elementi che devono essere menzionati in un mandato d’arresto europeo ai sensi dell’articolo 8 della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ( 2 ) e, in caso affermativo, quali siano le conseguenze dell’assenza di una siffatta menzione.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3.

L’articolo 1 della decisione quadro, intitolato «Definizione del mandato d’arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», prevede quanto segue:

«1.   Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2.   Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3.   L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [TUE] non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».

4.

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro, un mandato d’arresto europeo «può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato membro emittente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi».

5.

L’articolo 3 elenca i motivi di non esecuzione obbligatoria di un mandato d’arresto europeo, mentre l’articolo 4 enuncia i motivi di non esecuzione facoltativa ( 3 ).

6.

L’articolo 4 bis della decisione quadro contiene norme dettagliate in merito alle circostanze nelle quali l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo può essere rifiutata qualora l’interessato non sia comparso personalmente al processo terminato con la decisione ( 4 ).

7.

L’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro definisce l’«autorità giudiziaria emittente» come «l’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un mandato d’arresto europeo» e l’«autorità giudiziaria dell’esecuzione» come «l’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione che, in base alla legge di detto Stato, è competente dell’esecuzione del mandato di arresto europeo».

8.

L’articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro, intitolato «Contenuto e forma del mandato d’arresto europeo», così dispone:

«Il mandato d’arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita dal modello allegato:

a)

identità e cittadinanza del ricercato;

b)

il nome, l’indirizzo, il numero di telefono e di fax, l’indirizzo di posta elettronica dell’autorità giudiziaria emittente;

c)

indicazione dell’esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d’arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d’applicazione degli articoli 1 e 2;

d)

natura e qualificazione giuridica del reato, in particolare tenendo conto dell’articolo 2;

e)

descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;

f)

pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;

g)

per quanto possibile, le altre conseguenze del reato».

9.

Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della decisione quadro, quando il ricercato è arrestato, l’autorità di esecuzione competente lo informa, in conformità con il proprio diritto interno, «del mandato d’arresto europeo e del suo contenuto, nonché della possibilità di acconsentire alla propria consegna all’autorità giudiziaria emittente».

10.

L’articolo 13 della decisione quadro riguarda il consenso del ricercato alla propria consegna:

«1.   Se l’arrestato indica di acconsentire alla propria consegna, il consenso ed eventualmente la rinuncia espressa al beneficio della regola della specialità, definita all’articolo 27, paragrafo 2, sono raccolti dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione in conformità con il diritto interno dello Stato membro di esecuzione.

2.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il consenso ed eventualmente la rinuncia di cui al paragrafo 1 siano raccolti in condizioni dalle quali risulti che l’interessato li ha espressi volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine il ricercato ha diritto all’assistenza di un consulente legale.

3.   Il consenso ed eventualmente la rinuncia di cui al paragrafo 1 sono verbalizzati secondo la procedura prevista dal diritto interno dello Stato membro di esecuzione.

4.   Il consenso è in linea di massima irrevocabile. (…)».

11.

A termini dell’articolo 14 della decisione quadro, «[s]e non dà il consenso alla propria consegna secondo le modalità di cui all’articolo 13 l’arrestato ha diritto all’audizione a cura dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione in conformità con il diritto interno di tale Stato membro dell’esecuzione».

12.

L’articolo 15 della decisione quadro riguarda la decisione sulla consegna:

«1.   L’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro.

2.   L’autorità giudiziaria dell’esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato membro emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione agli articoli 3, 4, 5 e 8 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell’esigenza di rispettare i termini fissati all’articolo 17.

3.   L’autorità giudiziaria emittente può, in qualsiasi momento, trasmettere tutte le informazioni supplementari utili all’autorità giudiziaria dell’esecuzione».

13.

L’articolo 17, paragrafo 1, della decisione quadro stabilisce che il mandato d’arresto europeo deve essere «trattato ed eseguito con la massima urgenza». Ai sensi dei paragrafi 2 e 3 di tale articolo, nei casi in cui il ricercato acconsente alla propria consegna, la decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo deve essere presa entro 10 giorni dalla comunicazione del consenso, mentre, negli altri casi, la decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo deve essere presa entro 60 giorni dall’arresto del ricercato. Il paragrafo 6 di tale articolo stabilisce che qualsiasi rifiuto di eseguire un mandato d’arresto europeo deve essere motivato.

14.

L’articolo 19 della decisione quadro riguarda l’audizione del ricercato nel caso in cui quest’ultimo non acconsenta alla propria consegna:

«1.   L’audizione della persona ricercata è effettuata da un’autorità giudiziaria, assistita da un’altra persona designata conformemente alla legislazione dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente.

2.   L’audizione del ricercato è effettuata conformemente alla legislazione dello Stato membro di esecuzione e le condizioni determinate di comune accordo dall’autorità giudiziaria emittente e l’autorità giudiziaria dell’esecuzione.

3.   La competente autorità giudiziaria dell’esecuzione può incaricare un’altra autorità giudiziaria del proprio Stato membro di partecipare all’audizione del ricercato al fine di garantire una corretta applicazione del presente articolo e delle condizioni precedentemente stabilite».

15.

L’articolo 27 della decisione quadro, intitolato «Eventuali azioni penali per altri reati», è così formulato:

«1.   Ogni Stato membro può notificare al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che[,] nei suoi rapporti con altri Stati membri che hanno effettuato la stessa notifica[,] si presume che sia stato accordato l’assenso all’azione penale, alla condanna o alla detenzione ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stato consegnato[,] salvo che in un caso specifico l’autorità giudiziaria dell’esecuzione faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna.

2.   Salvi i casi previsti ai paragrafi 1 e 3, la persona non è sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata.

(…)».

16.

Ai sensi del suo articolo 31, paragrafo 1, la decisione quadro sostituisce le corrispondenti disposizioni di varie convenzioni applicabili in materia di estradizione tra gli Stati membri, segnatamente la convenzione europea di estradizione ( 5 ) e la convenzione relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea ( 6 ).

17.

Il formulario di mandato d’arresto europeo, che figura nell’allegato della decisione quadro, contiene una casella c), «Indicazioni sulla durata della pena», i cui punti 1 e 2 sono intitolati, rispettivamente, «Durata massima della pena o misura di sicurezza privative della libertà previste per il reato/i reati» e «Durata della pena o misura di sicurezza privative della libertà inflitta».

18.

La casella f) del formulario di mandato d’arresto europeo è intitolata «Altre circostanze pertinenti» e indica che tali informazioni sono facoltative.

Diritto belga

19.

Ai sensi dell’articolo 34 bis del codice penale belga, la messa a disposizione è una pena accessoria che, nei casi stabiliti dalla legge, deve o può essere pronunciata al fine di tutelare la società da persone che hanno commesso gravi reati contro l’integrità della persona. La sua esecuzione è disciplinata dagli articoli da 95/2 a 95/30 della legge del 17 maggio 2006 sulla posizione giuridica esterna dei condannati a una pena privativa della libertà e sui diritti riconosciuti alla vittima nell’ambito delle modalità di esecuzione della pena (in prosieguo: la «legge del 17 maggio 2006»).

20.

A norma dell’articolo 95/2 della legge del 17 maggio 2006, la messa a disposizione ha inizio alla scadenza della pena principale. Prima della conclusione della pena principale, il tribunale dell’esecuzione penale dispone o la privazione della libertà, o la liberazione sotto sorveglianza del condannato alla messa a disposizione. Il condannato viene privato della libertà se sussiste il rischio che egli commetta gravi reati, che attentano all’integrità fisica dei terzi, rischio al quale, in caso di liberazione sotto sorveglianza, non si può ovviare mediante l’imposizione di condizioni particolari. All’udienza, il governo belga ha confermato che la privazione della libertà personale aggiuntiva non è automatica, ma dipende dalla valutazione del singolo caso del condannato.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

21.

Con sentenza pronunciata in contraddittorio dallo hof van beroep te Antwerpen (Corte d’appello di Anversa, Belgio), del 1o febbraio 2013, IK, cittadino belga, è stato condannato a una pena principale di tre anni di reclusione per un reato di attentato al pudore senza violenza o minacce nei confronti di una persona di età inferiore ai sedici anni (in prosieguo: la «pena principale»). Con la stessa sentenza, e per il medesimo reato, egli è stato inoltre messo a disposizione del tribunale dell’esecuzione penale (Belgio) per un periodo di dieci anni (in prosieguo: la «pena accessoria»).

22.

Essendo IK fuggito nei Paesi Bassi dopo la sentenza, l’autorità giudiziaria belga competente ha emesso nei suoi confronti, il 27 agosto 2014, un mandato d’arresto europeo. Il mandato d’arresto europeo lo identificava, menzionava la pena principale, la natura e la qualificazione giuridica dei reati nonché le disposizioni normative applicabili, e conteneva un’esposizione dei fatti. Esso non menzionava tuttavia la pena accessoria alla quale IK era stato parimenti condannato.

23.

Dopo l’arresto di IK nei Paesi Bassi, il rechtbank Amsterdam, internationale rechtshulpkamer (Tribunale di Amsterdam, sezione per la cooperazione giudiziaria internazionale, Paesi Bassi), con decisione dell’8 marzo 2016, ha autorizzato la consegna di IK al Regno del Belgio ai fini dell’esecuzione della pena privativa della libertà.

24.

IK è stato successivamente consegnato alle autorità belghe e posto in stato di detenzione. Tale detenzione era basata sulla sua condanna alla pena principale, la cui scadenza era stata fissata al 12 agosto 2018, nonché sulla messa a disposizione per un periodo di dieci anni.

25.

Prima della scadenza del termine della pena principale, nell’ambito del procedimento relativo alla pena accessoria inflitta a IK, il direttore del carcere di Wortel (Belgio) e il pubblico ministero hanno emesso un parere volto alla privazione della libertà di IK. Il 21 giugno e il 19 luglio 2018, lo strafuitvoeringsrechtbank Antwerpen (Tribunale dell’esecuzione penale di Anversa, Belgio) ha organizzato alcune udienze per decidere sulla pena accessoria.

26.

Nell’ambito di tale procedimento, IK ha sostenuto che la consegna da parte delle autorità dei Paesi Bassi non verteva sulla pena accessoria. A suo avviso, il tribunale dell’esecuzione penale non poteva disporre una privazione della libertà in esecuzione di tale pena, poiché il mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità belghe non la menzionava.

27.

In seguito, il 2 luglio 2018, l’autorità di emissione competente presso lo strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen (Tribunale dell’esecuzione penale di Anversa) ha presentato alle autorità dei Paesi Bassi una richiesta di assenso complementare per la pena della messa a disposizione inflitta a IK, ai sensi dell’articolo 27 della decisione quadro. Ritenendo che un assenso complementare possa essere accordato unicamente ai fini di una condanna o un procedimento penale per eventuali reati diversi da quello per cui è stata consegnata, e dichiarando che ciò non avveniva nel caso di specie, le autorità dei Paesi Bassi non hanno accolto tale richiesta.

28.

Con sentenza del 31 luglio 2018, lo strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen (Tribunale dell’esecuzione penale di Anversa) ha respinto l’argomento di IK e ha deciso di mantenerlo in stato di detenzione. In esecuzione di tale decisione, IK è stato mantenuto in stato di detenzione fino all’adozione di una nuova decisione da parte dello strafuitvoeringsrechtbank (Tribunale dell’esecuzione penale).

29.

Il 3 agosto 2018, IK ha proposto un ricorso per cassazione avverso tale sentenza dinanzi allo Hof van Cassatie (Corte di cassazione, Belgio; in prosieguo: il «giudice del rinvio»). Secondo l’unico motivo dedotto, il mandato d’arresto europeo emesso dal pubblico ministero belga menziona soltanto la pena privativa della libertà inflitta a IK. Di conseguenza, non esiste alcun mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità belghe per la pena accessoria, e la consegna da parte del giudice dei Paesi Bassi in forza del mandato d’arresto europeo delle autorità belghe non può dunque riguardare detta pena.

30.

Tenuto conto del motivo dedotto da IK, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 8, paragrafo 1, lettera f), della [decisione quadro], debba essere interpretato nel senso che è sufficiente che, nel mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria emittente menzioni esclusivamente la pena privativa della libertà inflitta già esecutiva e dunque non la pena accessoria inflitta per lo stesso reato e con la stessa decisione giudiziaria, come la messa a disposizione, che determinerà un’effettiva privazione della libertà soltanto dopo l’esecuzione della [pena principale] e soltanto dopo un’esplicita decisione in tal senso del tribunale dell’esecuzione penale.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 8, paragrafo 1, lettera f), della [decisione quadro], debba essere interpretato nel senso che dalla consegna ad opera dello Stato membro dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione in forza di un mandato d’arresto europeo che menziona unicamente la pena privativa della libertà inflitta già esecutiva e dunque non la pena accessoria (…), inflitta per lo stesso reato e con la stessa decisione giudiziaria, discende che nello Stato membro dell’autorità giudiziaria emittente si può procedere all’effettiva privazione della libertà in esecuzione di detta pena accessoria.

3)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’articolo 8, paragrafo 1, lettera f), della [decisione quadro], debba essere interpretato nel senso che la mancata menzione nel mandato d’arresto europeo della pena accessoria (…) da parte dell’autorità giudiziaria emittente abbia l’effetto che detta pena accessoria, di cui si può presumere che non sia conosciuta dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione, non può determinare l’effettiva privazione della libertà nello Stato membro emittente».

31.

Hanno presentato osservazioni scritte IK, i governi belga e dei Paesi Bassi nonché la Commissione europea. Le suddette parti, nonché i governi irlandese e polacco, hanno presentato osservazioni orali all’udienza tenutasi il 22 ottobre 2018.

Sull’applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza

32.

Il giudice del rinvio ha chiesto che il presente rinvio pregiudiziale fosse trattato con il procedimento d’urgenza di cui all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte. A sostegno di tale domanda, esso ha affermato che IK si trova in stato di detenzione in Belgio e che il suo mantenimento in tale stato dipende direttamente dalla risposta della Corte alle questioni pregiudiziali.

33.

A tale riguardo, occorre constatare, in primo luogo, che il presente rinvio pregiudiziale verte sull’interpretazione della decisione quadro, la quale rientra nei settori disciplinati dal titolo V della terza parte del Trattato FUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Di conseguenza, tale rinvio può essere trattato con procedimento pregiudiziale d’urgenza, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.

34.

In secondo luogo, quanto al criterio relativo all’urgenza, occorre, secondo una giurisprudenza costante della Corte, prendere in considerazione la circostanza che la persona interessata nel procedimento principale è attualmente privata della sua libertà e che il suo mantenimento in detenzione dipende dalla soluzione della controversia principale. Inoltre, la situazione della persona interessata dev’essere valutata quale si presenta alla data dell’esame della domanda diretta a ottenere che al rinvio pregiudiziale sia applicato il procedimento pregiudiziale d’urgenza ( 7 ).

35.

Orbene, nella fattispecie, da un lato, è pacifico che, a tale data, IK era privato della sua libertà. Dall’altro, il mantenimento di quest’ultimo in detenzione dipende dalle conseguenze della mancata menzione, nel mandato d’arresto europeo di cui trattasi nel procedimento principale, della pena accessoria. Secondo le spiegazioni fornite dal giudice del rinvio, la misura detentiva a cui l’interessato è attualmente sottoposto è iniziata alla scadenza della pena principale.

36.

Alla luce di tali circostanze, il 10 settembre 2018, su proposta del giudice relatore e sentito l’avvocato generale, la Prima Sezione della Corte ha deciso di accogliere la richiesta del giudice del rinvio di trattare il presente rinvio pregiudiziale con procedimento d’urgenza.

Analisi

Osservazioni preliminari

Sulla portata, gli obiettivi e l’ambito di applicazione della decisione quadro

37.

La decisione quadro segna il passaggio dal sistema di estradizione delle persone ricercate, basato sul concetto della sovranità degli Stati, al sistema di consegna, il cui fondamento è la fiducia reciproca tra gli Stati membri.

38.

Tale approccio è conforme alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, secondo le quali occorre sopprimere, tra gli Stati membri, la procedura formale di estradizione per le persone che tentano di sottrarsi alla giustizia dopo essere state oggetto di una condanna definitiva e di sostituirla con un mero trasferimento di tali persone ( 8 ). Esso rientra inoltre nell’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ( 9 ).

39.

In tal modo, alle classiche relazioni di cooperazione esistenti tra gli Stati membri fino all’adozione della decisione quadro, il nuovo sistema sostituisce la libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive ( 10 ). In tale contesto, la consegna è richiesta e accordata in seno ad un sistema giuridico di integrazione a carattere sopranazionale, all’interno del quale gli Stati rinunciano parzialmente alla loro sovranità ( 11 ). Gli elementi chiave della rottura con il diritto dell’estradizione introdotti dalla decisione quadro sono la generalizzazione della consegna di cittadini nazionali ( 12 ), la parziale abolizione della doppia incriminazione ( 13 ) e l’inquadramento dei motivi di rifiuto dell’esecuzione in elenchi esaustivi ( 14 ). Il cambiamento rispetto al vecchio sistema di estradizione è «radicale» ( 15 ).

40.

Tale passaggio dal sistema di estradizione al sistema di consegna è stato inoltre più volte sottolineato dalla Corte, sin dalla prima sentenza relativa alla decisione quadro ( 16 ) e fino ad oggi ( 17 ).

41.

Invero, il mandato d’arresto europeo è stato concepito come un sistema destinato a sostituirsi alla procedura di estradizione al fine di facilitare la consegna di un ricercato che si trovi in uno Stato membro diverso da quello in cui tale mandato è stato emesso. Tale concezione risulta molto chiaramente dalla definizione enunciata all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro, secondo la quale il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria volta all’arresto della persona ricercata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro emittente, in vista della sua consegna a quest’ultimo.

42.

In tale contesto, gli obiettivi della decisione quadro sono chiaramente enunciati.

43.

In particolare, dall’articolo 1, paragrafi 1 e 2, e dai considerando 5 e 7 della decisione quadro risulta che quest’ultima mira ad istituire, in base al principio del riconoscimento reciproco, un sistema di consegna tra autorità giudiziarie delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione di sentenze o dell’esercizio di azioni penali. La decisione quadro è quindi diretta, mediante l’instaurazione di tale sistema semplificato e più efficace, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri ( 18 ).

44.

Tale sistema costituisce l’attuazione del principio di riconoscimento reciproco, che il Consiglio europeo, nelle conclusioni di Tampere, ha descritto come il «fondamento» della cooperazione giudiziaria ( 19 ). Detto principio si trova alla base della cooperazione giudiziaria in materia penale nell’Unione europea ( 20 ). Esso presuppone un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri, segnatamente per quanto riguarda il rispetto del diritto dell’Unione e dei diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo ( 21 ). L’applicazione del principio del riconoscimento reciproco comporta che ogni autorità giudiziaria nazionale riconosca automaticamente, a mezzo di controlli minimi, la richiesta di consegna di una persona presentata dall’autorità giudiziaria di un altro Stato membro ( 22 ).

45.

L’ambito di applicazione del mandato d’arresto europeo è chiaramente definito dalla decisione quadro. Invero, esso riguarda l’arresto e la consegna di una persona ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà ( 23 ). Nella prima ipotesi, la «soglia» stabilita dalla decisione quadro prevede che i fatti all’origine dell’azione penale debbano essere puniti, nello Stato membro emittente, con una pena o misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi; nella seconda, che la condanna pronunciata abbia una durata non inferiore a quattro mesi ( 24 ).

46.

Il formulario contenuto nell’allegato della decisione quadro riflette l’ambito di applicazione del mandato d’arresto europeo nonché la distinzione tra le ipotesi di pena potenziale e pena pronunciata. Infatti, alla sua casella c), intitolata «Indicazioni sulla durata della pena», il formulario prevede che devono essere menzionate al punto 1, la durata massima della pena o misura di sicurezza privative della libertà «previste» (e, a questo proposito, osservo che esso non si riferisce alla pena minima, il che consentirebbe di verificare che ci si trovi al di sopra della soglia di dodici mesi) e, al punto 2, la durata della pena o misura di sicurezza privative della libertà «inflitta».

47.

La presente causa riguarda precisamente la seconda ipotesi, vale a dire l’esecuzione di una pena o misura di sicurezza inflitta.

Sul principio di specialità

48.

Il governo dei Paesi Bassi fa leva sul principio di specialità per concludere che la pena accessoria non può essere eseguita poiché lo Stato membro di esecuzione non ne era informato. Ritengo pertanto necessario precisare adesso l’eventuale portata di tale principio nella presente causa.

49.

La nozione di specialità trova le sue origini nel diritto dell’estradizione. Essa consiste nell’idea di limitare i fatti per i quali l’estradato sarà giudicato dopo la sua estradizione a quelli che hanno determinato la sua consegna ( 25 ). In tal senso, la convenzione del 1957 prevedeva, all’articolo 14, una regola di specialità in forza della quale la persona estradata non sarebbe stata né sottoposta a procedimento penale, né giudicata, né sottoposta ad una restrizione della sua libertà per un fatto anteriore alla sua consegna diverso da quello che ne ha determinato l’estradizione. La convenzione del 1996, all’articolo 10, contiene parimenti tale principio, ma con un ambito di applicazione ridotto.

50.

Nel diritto dell’estradizione, il principio di specialità limita i poteri dello Stato di emissione verso il quale una persona è stata estradata, al fine di proteggere quest’ultima da una condanna o da una pena relativa a fatti diversi da quelli per i quali è stata estradata. La giustificazione di tale principio risiedeva nel timore che lo Stato richiedente l’estradizione limitasse la propria domanda agli atti per i quali l’estradizione veniva concessa, per poi incriminare la persona estradata per altri reati, ad esempio politici ( 26 ).

51.

Nella logica di fiducia reciproca che costituisce il fondamento del mandato d’arresto europeo, la proposta di decisione quadro enunciava una rottura con il suddetto principio e ne proponeva l’abolizione, insieme all’abolizione del principio della doppia incriminazione ( 27 ). Tuttavia, nel testo definitivo della decisione quadro, detto principio è stato mantenuto nell’articolo 27, intitolato «Eventuali azioni penali per altri reati», inserito nel capo 3, relativo agli «Effetti della consegna».

52.

Invero, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, della decisione quadro, la persona non è sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata ( 28 ). Tale regola è connessa alla sovranità dello Stato membro di esecuzione e conferisce alla persona ricercata il diritto di essere incriminata, condannata o privata della libertà unicamente per il reato che ha determinato la sua consegna ( 29 ).

53.

Emerge chiaramente, sia dalla storia e dal contenuto del principio di specialità sia dalla sua formulazione nel contesto della decisione quadro, ivi compreso dal testo del suo articolo 27, che tale principio riguarda soltanto (i) reati anteriori della consegna e (ii) diversi dal reato o dai reati che hanno determinato la consegna. Nessun elemento consente di concludere che il principio di specialità escluda anche l’esecuzione di altre pene privative della libertà. L’estensione dell’ambito di applicazione di tale principio ad altri elementi contrasterebbe, a mio avviso, con il sistema istituito dalla decisione quadro, fondato sulla fiducia reciproca con l’obiettivo di semplificare le procedure di consegna.

54.

Pertanto, non condivido l’argomento del governo dei Paesi Bassi, che mi sembra ancorato alla vecchia logica del sistema di estradizione fondata su un approccio di sovranità nazionale.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

55.

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, paragrafo 1, lettera f), della decisione quadro imponga che la pena accessoria sia menzionata nel mandato d’arresto europeo.

56.

L’articolo 8, paragrafo 1, lettera f), della decisione quadro prevede che il mandato d’arresto europeo debba contenere informazioni, indicate conformemente al formulario contenuto nel suo allegato, relative alla «pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva».

57.

Tali informazioni devono essere menzionate nella casella c) del formulario contenuto nell’allegato della decisione quadro, intitolato «Indicazioni sulla durata della pena», e il cui punto 2 prevede l’indicazione della durata della pena o misura di sicurezza privative dalla libertà.

58.

La nozione di «pena» non è definita dalla decisione quadro. Essa deve essere oggetto di un’interpretazione uniforme e autonoma all’interno dell’Unione, indipendentemente dalle norme sostanziali e procedurali, per loro natura divergenti, in materia penale, nei vari Stati membri ( 30 ). Tale interpretazione deve tenere conto dei termini di detta disposizione, del suo contesto e della finalità perseguita dalla normativa di cui essa fa parte ( 31 ).

59.

Il termine «pena» indica, conformemente al suo significato abituale e alla sua etimologia ( 32 ), una punizione, un castigo. In materia penale, tale punizione è prevista dalla legge ed è inflitta a titolo di sanzione da un giudice in nome e per la tutela dell’interesse pubblico.

60.

La decisione quadro esige parimenti che detta pena, per la cui esecuzione una persona è ricercata, sia «inflitta» con una sentenza definitiva.

61.

Dal contesto della decisione quadro, emerge chiaramente che il legislatore dell’Unione aveva l’intenzione di includere nella nozione di «pena» le altre misure privative della libertà ( 33 ). Pertanto, anche se l’articolo 8, paragrafo 1, lettera f), menziona soltanto la «pena» inflitta, mi sembra, alla luce della casella c) del formulario contenuto nell’allegato della decisione quadro, che tale termine debba essere inteso come comprendente anche le misure privative della libertà.

62.

Tuttavia, il mandato d’arresto europeo che costituisce l’oggetto della decisione quadro riguarda unicamente l’esecuzione delle «pene» o delle «misure di sicurezza» privative della libertà ( 34 ). Pertanto, le «pene» e le «misure di sicurezza» che non siano privative della libertà, a mio avviso, non devono essere menzionate nella casella c) del formulario contenuto nell’allegato della decisione quadro.

63.

Per quanto riguarda il contenuto della nozione di «privazione della libertà», osservo che la Corte ha dichiarato che misure che limitano di certo la libertà di movimento della persona interessata, quali gli arresti domiciliari per un periodo di nove ore notturne, associati alla sorveglianza di tale persona a mezzo di un braccialetto elettronico, all’obbligo di presentarsi quotidianamente o più volte alla settimana ad un commissariato di polizia ad ore stabilite, nonché al divieto di chiedere il rilascio di documenti validi per l’espatrio, non sono talmente coercitive da determinare un effetto di privazione della libertà ( 35 ). La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo conferma tale interpretazione. Infatti, essa ha giudicato che misure che obbligano la persona interessata a presentarsi una volta al mese all’autorità di polizia incaricata della sorveglianza, a mantenere contatti con il centro psichiatrico dell’ospedale interessato, ad abitare in un determinato luogo, a non allontanarsi dal comune di residenza nonché a rimanere nel proprio domicilio dalle ore 22:00 alle ore 7:00 non costituivano una privazione della libertà ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU») ( 36 ).

64.

Passando adesso all’obiettivo della decisione quadro, secondo costante giurisprudenza, quest’ultima mira a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria ( 37 ).

65.

Nell’ambito di tale sistema, mi sembra che le informazioni richieste dall’articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro abbiano il duplice scopo di fornire allo Stato membro di esecuzione le informazioni necessarie per la consegna della persona ricercata e di garantire a quest’ultima il rispetto dei suoi diritti (ritornerò su tale aspetto ai paragrafi 106 e seguenti).

66.

Per quanto concerne più in particolare la ratio dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera f), della decisione quadro, casella c) dell’allegato di tale decisione, «Indicazioni sulla durata della pena»], essa mi sembra correttamente descritta nell’allegato III del manuale. Tali informazioni hanno lo scopo di «mettere agli atti il fatto che il [mandato d’arresto europeo] supera i limiti di durata della pena di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro».

67.

Pertanto, la pena per la cui esecuzione viene richiesta la consegna costituisce un’informazione fondamentale per il conseguimento di tali obiettivi. Inoltre, la durata di detta pena è un elemento menzionato specificamente nella casella c) del formulario contenuto nell’allegato della decisione quadro.

68.

Orbene, si pone la questione se una pena accessoria, inflitta con la medesima sentenza che irroga la pena principale privativa della libertà, costituisca una «pena inflitta» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera f), della decisione quadro. Dalle informazioni fornite alla Corte, risulta che detta pena consiste nella messa a disposizione del tribunale dell’esecuzione penale per un periodo di dieci anni. Essa inizia soltanto dopo la scadenza della pena principale. La privazione della libertà supplementare avviene soltanto se il tribunale dell’esecuzione penale decide in tal senso.

69.

Osservo anzitutto che detta pena accessoria illustra perfettamente le infinite sfumature che possono assumere le sanzioni penali a livello nazionale. Riconosco certamente le difficoltà che tali specificità possono presentare per l’autorità giudiziaria emittente quando si tratta di compilare le caselle del formulario di mandato d’arresto europeo, che costituisce, in fin dei conti, una soluzione «prêt-à-porter» e nel quale, al fine di semplificare la consegna delle persone ricercate, occorre indicare tutte le informazioni necessarie.

70.

Come comportarsi riguardo a detta pena accessoria, la cui natura «privativa della libertà», secondo i termini del diritto dell’Unione, e la cui eventuale durata, anche se inflitta con la stessa sentenza che irroga la pena principale, restano incerte nel momento in cui il giudice nazionale compila il formulario di mandato d’arresto europeo?

71.

Non posso condividere l’opinione della Commissione, secondo cui occorrerebbe menzionare tale informazione nella casella c), punto 1, del formulario contenuto nell’allegato della decisione quadro, parte prevista per il caso in cui il mandato d’arresto europeo sia «emesso ai fini dell’esercizio dell’azione penale» ( 38 ). Siffatta interpretazione mi sembra erronea poiché, al fine di rispondere ad una specificità nazionale, vale a dire la messa a disposizione nel diritto belga, essa non rispetta la struttura binaria del sistema istituito dalla decisione quadro, che sottolinea chiaramente la differenza tra un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale, da una parte, e quello emesso per l’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà, dall’altra ( 39 ). In tal modo, essa potrebbe pregiudicare la chiarezza e la leggibilità del mandato d’arresto europeo. Ciò produrrebbe la conseguenza di compromettere gli obiettivi della decisione quadro, vale a dire la semplificazione delle procedure di consegna mediante l’utilizzo di un formulario uniforme a livello dell’Unione europea ( 40 ).

72.

Spetta al giudice nazionale che dispone di tutte le informazioni necessarie su tale pena accessoria determinare, alla luce delle suesposte considerazioni, se essa corrisponda alla nozione di «pena inflitta» di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera f), della decisione quadro e debba, pertanto, essere menzionata nella casella c), punto 2, del formulario di mandato d’arresto europeo.

73.

In siffatta valutazione, a mio avviso, devono essere presi in considerazione gli elementi seguenti.

74.

Tenuto conto del fatto che la pena accessoria è soltanto eventuale e potrebbe non dar luogo ad una pena supplementare privativa della libertà (la sola oggetto di un mandato d’arresto europeo ai sensi degli articoli 1, paragrafo 1, e 2, paragrafo 1, della decisione quadro), si potrebbe ipotizzare di menzionarla a titolo di «altre conseguenze del reato», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera g) e, di conseguenza, nella casella f) del formulario di mandato d’arresto europeo, intitolata «Altre circostanze pertinenti (facoltativo)». Il manuale spiega che, di solito, tale casella non è compilata, ma che essa può servire, nella fase postprocessuale, per menzionare, ad esempio, l’«assenza illegale dal carcere». Osservo che l’inclusione di tali informazioni nel mandato d’arresto europeo è operata «per quanto possibile» ( 41 ). Orbene, l’importanza delle conseguenze che detta pena può produrre per il condannato (nel caso di specie, fino a dieci anni di privazione della libertà) mi porta a concludere che sarebbe più appropriato scegliere la casella c), punto 2, del formulario. Per contro, eventuali pene non privative della libertà possono trovare posto nella casella f) del formulario.

75.

Pertanto, qualora la pena accessoria formi un insieme inscindibile con la pena principale ( 42 ), inflitta con la medesima decisione giudiziaria, e sia di natura privativa della libertà, essa mi sembra corrispondere alla nozione di «pena inflitta» di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera f). Il fatto che la forma della sua esecuzione non sia ancora nota non è sufficiente, di per sé, ad esonerare lo Stato membro emittente dall’obbligo di informarne lo Stato membro di esecuzione. A questo proposito, sottolineo che l’ipotesi in cui la durata esatta di detta pena non sia nota in anticipo sembra essere contemplata dal manuale, il quale prevede che, per compilare la casella c) del formulario contenuto nell’allegato della decisione quadro, «Nei casi in cui siano state disposte una pena o misura di sicurezza privative della libertà, la loro durata può essere indefinita, ad es. ergastolo o pena che comporta un’assistenza psichiatrica» ( 43 ).

76.

In ogni caso, il governo belga ha confermato all’udienza che la prassi di tale Stato membro è di menzionare la pena accessoria nella casella c), punto 2, del formulario contenuto nell’allegato della decisione quadro e che una pena accessoria come quella di cui trattasi nel procedimento principale è uno degli elementi da menzionare in detta casella.

77.

Pertanto, propongo alla Corte di rispondere alla prima questione dichiarando che una pena accessoria, come quella di cui trattasi nel caso di specie, deve essere menzionata nella casella c), punto 2, del mandato d’arresto europeo, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera f), della decisione quadro.

Sulla seconda e sulla terza questione

78.

Le questioni seconda e terza mi sembrano intimamente connesse e sono poste in funzione della risposta, affermativa o negativa, da apportare alla prima questione. Infatti, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente chiarimenti in merito alla possibilità di mantenere IK in stato di detenzione in esecuzione della pena accessoria, a seconda che la Corte consideri che è sufficiente che il mandato d’arresto europea menzioni unicamente la pena principale, o che essa ritenga che anche la pena accessoria avrebbe dovuto essere menzionata nel mandato d’arresto europeo.

79.

Ho già chiarito nella mia risposta alla prima questione che una pena accessoria, come quella in esame nella presente causa, deve essere menzionata nel mandato d’arresto europeo, conformemente ai requisiti di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera f), della decisione quadro. Di conseguenza, non mi sembra necessario esplorare l’ipotesi della seconda questione posta alla Corte. Tuttavia, per ragioni di completezza, osservo che, se la Corte dovesse considerare che non è necessario menzionare, nel mandato di arresto europeo, una pena accessoria come quella in esame nella presente causa, non vedo come tale mancata menzione potrebbe impedire l’esecuzione della pena di cui trattasi.

80.

Affronterò ora la questione relativa alle conseguenze della mancata menzione della pena accessoria nel mandato d’arresto europeo per la privazione della libertà dell’interessato in esecuzione di detta pena.

81.

A questo proposito, tengo a sottolineare anzitutto che, nel sistema di cooperazione giudiziaria istituito dalla decisione quadro, gli Stati membri restano padroni del loro diritto penale nazionale per quanto riguarda segnatamente la definizione dei reati, i procedimenti penali, le pene inflitte e la loro esecuzione.

82.

La portata del mandato d’arresto europeo è chiaramente descritta e delimitata nell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro: l’arresto e la consegna di una persona ricercata. È con ciò che si esauriscono gli effetti giuridici di tale decisione giudiziaria.

83.

Si tratta di un «circolo» che si apre con l’emissione del mandato d’arresto europeo ai sensi dell’articolo 8 della decisione quadro, e passa per la sua trasmissione (articoli 9 e 10), l’arresto del ricercato da parte dello Stato membro di esecuzione, l’informazione al ricercato e la sua eventuale audizione (articoli 11, 14 e 19), la sua custodia o messa in libertà provvisoria (articolo 12) e la decisione di consegna e la sua notifica (articoli da 15 a 18 e 22). Tale «circolo» si richiude quindi con l’esecuzione del mandato d’arresto europeo, che avviene mediante la consegna (articoli da 23 a 25).

84.

A mio avviso, gli effetti di siffatta procedura non possono andare al di là del campo di applicazione e dell’obiettivo della decisione quadro, vale a dire la consegna della persona ricercata. I pochi effetti di detta procedura che continuano a prodursi al di là della consegna sono chiaramente definiti nel capo 3 della decisione quadro. Si tratta del principio di specialità, esaminato supra ai paragrafi 49 e seguenti, e di talune limitazioni alla possibilità di consegna o di estradizione successiva.

85.

È alla luce di quanto precede che occorre determinare le conseguenze della mancata indicazione dell’esistenza di una pena accessoria nel mandato d’arresto europeo.

86.

Tengo anzitutto a sottolineare che tale mancata indicazione non pregiudica affatto la validità del mandato d’arresto europeo.

87.

Anzitutto, la nozione di mandato d’arresto europeo «invalido» non è prevista dalla decisione quadro. Essa è stata introdotta dalla giurisprudenza, in particolare dalla sentenza Bob-Dogi, in un contesto ben preciso ( 44 ).

88.

Orbene, la presente causa si distingue dalla causa Bob-Dogi, nella quale la Corte ha dichiarato che la violazione di un requisito di regolarità il cui rispetto costituisce un presupposto della validità del mandato d’arresto europeo deve, in linea di principio, portare l’autorità giudiziaria dell’esecuzione a non dare corso a tale mandato d’arresto ( 45 ).

89.

Infatti, nella causa Bob-Dogi, si trattava dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo fondato su questo stesso mandato e non su un mandato d’arresto nazionale o su un’altra decisione nazionale. La Corte ha constatato che l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro stabilisce un requisito di regolarità il cui rispetto costituisce un presupposto di validità del mandato d’arresto europeo, la cui violazione deve, in linea di principio, portare l’autorità giudiziaria dell’esecuzione a non darvi corso. Tuttavia, prima di agire in tal modo, detta autorità deve, in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro, chiedere all’autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione di fornire con urgenza qualsiasi informazione supplementare necessaria che le consenta di stabilire se l’assenza di indicazione, nel mandato d’arresto europeo, dell’esistenza di un mandato d’arresto nazionale si spieghi con il fatto che manca effettivamente un siffatto mandato d’arresto nazionale previo e distinto rispetto al mandato d’arresto europeo oppure con il fatto che tale mandato esiste ma non è stato menzionato. Infatti, solo qualora la base giuridica del mandato d’arresto europeo – vale a dire, nel caso in questione, il mandato d’arresto nazionale – manchi effettivamente, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può non eseguirlo ( 46 ).

90.

Nella causa Bob‑Dogi, il mandato d’arresto europeo era stato emesso ai fini della consegna per l’esercizio dell’azione penale, ma in assenza di una decisione nazionale che ne costituisse la base giuridica. Come ha sottolineato l’avvocato generale Bot, si trattava di un’assenza di base giuridica nazionale che squalifica l’atto quale mandato d’arresto europeo, e non di un’irregolarità formale che poteva essere sanata avvalendosi del quadro di cooperazione previsto dall’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro ( 47 ).

91.

Due elementi distinguono la presente causa dalla causa Bob‑Dogi. In primo luogo, si tratta di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena e, dalle informazioni fornite alla Corte, risulta che tale pena è stata irrogata conformemente al diritto nazionale, dai giudici nazionali competenti, con sentenza del 1o febbraio 2013. La sentenza esecutiva che costituisce la base giuridica del mandato d’arresto europeo di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro, quindi esiste senz’altro ed è stata d’altronde indicata nella casella b), punto 2, del mandato d’arresto europeo. In secondo luogo, anche la pena privativa della libertà di durata superiore alla soglia prescritta dall’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro era certamente esistente. Pertanto, non vi è assenza di base giuridica nazionale per quanto riguarda la pena principale e la pena accessoria.

92.

Inoltre, l’irregolarità consistente nella mancata menzione della pena accessoria è, come il governo belga ha spiegato all’udienza, una dimenticanza da parte dell’autorità emittente (oserei aggiungere che, vista la difficoltà di determinare l’esatta natura della pena accessoria analizzata supra ai paragrafi 69 e seguenti, nonché la confusione che si è palesata all’udienza riguardo alla casella appropriata per menzionarla, detta dimenticanza mi sembra abbastanza scusabile). Siffatto errore materiale non fa venir meno in alcun modo l’esistenza della necessaria base giuridica nazionale. Peraltro, esso avrebbe potuto essere facilmente corretto nel corso della procedura di consegna, se uno degli attori di quest’ultima (vale a dire, l’autorità emittente, l’autorità di esecuzione o la persona ricercata) l’avesse rilevato.

93.

Pertanto, detta irregolarità non inficia la validità del mandato d’arresto europeo e non può costituire una ragione per non darvi corso.

94.

Inoltre, osservo che la mancanza della suddetta informazione non può costituire neanche un motivo di non esecuzione del mandato d’arresto europeo.

95.

L’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro applica il principio del riconoscimento reciproco e sancisce la regola secondo cui gli Stati membri sono tenuti a dare esecuzione a ogni mandato d’arresto europeo in base a tale principio e conformemente alle disposizioni della decisione quadro. Le autorità giudiziarie dell’esecuzione possono dunque, in via di principio, rifiutare di eseguire un siffatto mandato solo per i motivi di non esecuzione tassativamente elencati dalla decisione quadro, e possono subordinare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo esclusivamente a una delle condizioni ivi tassativamente elencate. Di conseguenza, mentre l’esecuzione del mandato d’arresto europeo costituisce il principio, il rifiuto di esecuzione è concepito come un’eccezione che dev’essere oggetto di interpretazione restrittiva. Così, la decisione quadro enuncia espressamente, all’articolo 3, i motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato d’arresto europeo, agli articoli 4 e 4 bis, i motivi di non esecuzione facoltativa del medesimo, nonché, all’articolo 5, le garanzie che lo Stato membro emittente deve fornire in casi particolari ( 48 ).

96.

Va constatato che la mancata indicazione, nel mandato d’arresto europeo, dell’esistenza di una pena accessoria non figura tra i motivi di non esecuzione elencati nei suddetti articoli 3, 4 e 4 bis della decisione quadro e non rientra neanche nell’ambito di applicazione dell’articolo 5 di quest’ultima.

97.

In tale contesto, ed essendosi stabilito che la mancata menzione della pena accessoria nel mandato d’arresto europeo non costituisce né un’irregolarità che inficia la validità di detto mandato né un motivo di non esecuzione dello stesso, quali dovrebbero essere le eventuali conseguenze di tale irregolarità?

98.

Al fine di rispondere a tale domanda, occorre tenere conto del duplice obiettivo dell’obbligo di indicare la pena inflitta nel mandato d’arresto europeo.

99.

In primo luogo, si tratta di fornire allo Stato membro di esecuzione le informazioni necessarie per la consegna della persona interessata e di consentirgli di esercitare il suo controllo su tale mandato (ancorché detto controllo sia minimo). L’indicazione della pena serve quindi a verificare che il mandato rientri nell’ambito di applicazione della decisione quadro, vale a dire che la pena inflitta sia privativa della libertà e di durata superiore a quattro mesi conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro ( 49 ). Essa serve inoltre ad assicurare il rispetto della garanzia di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della decisione quadro, relativa alle pene e misure di sicurezza privative della libertà a vita.

100.

In secondo luogo, si tratta di garantire il rispetto dei diritti della persona ricercata. Tale persona ha il diritto, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della decisione quadro, di essere informata del mandato d’arresto europeo e del suo contenuto, nonché della possibilità di acconsentire o meno alla propria consegna.

101.

Per conseguire tali obiettivi, il sistema istituito dalla decisione quadro prevede alcune procedure in caso di informazioni incomplete o mancanti. Tali procedure sono disponibili ai vari attori della procedura di consegna, vale a dire lo Stato membro emittente, lo Stato membro di esecuzione e la persona ricercata, in modo da garantire a ciascuno di essi il rispetto dei loro diritti e prerogative mediante un «controllo» volutamente multilaterale, in maniera da non compromettere l’efficacia del sistema.

102.

Così, lo Stato membro emittente può in qualsiasi momento, e di propria iniziativa, trasmettere tutte le informazioni supplementari utili all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, della decisione quadro.

103.

Dal canto suo, lo Stato membro dell’esecuzione, qualora ritenga che le informazioni comunicategli dallo Stato membro emittente siano insufficienti o incomplete, può chiedere, a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro, la trasmissione delle informazioni complementari da esso ritenute necessarie per adottare una decisione sulla consegna della persona interessata ( 50 ). Siffatta comunicazione tra autorità di emissione e di esecuzione costituisce un elemento essenziale della cooperazione giudiziaria che è alla base del sistema di riconoscimento reciproco ( 51 ).

104.

Sottolineo che, nel sistema semplificato di consegna delle persone ricercate istituito dalla decisione quadro, il contenuto del mandato d’arresto europeo previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, di quest’ultima consiste in indicazioni volte a fornire informazioni formali minime e sufficienti a consentire alle autorità giudiziarie dell’esecuzione di dar seguito in tempi brevi al mandato d’arresto europeo, adottando con urgenza la decisione sulla consegna. Solo nel caso in cui l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ritenga di non disporre di tutti gli elementi formali necessari, essa ricorre, a titolo di extrema ratio, alla procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2 ( 52 ).

105.

Il ruolo della persona ricercata è particolarmente importante, soprattutto qualora le autorità competenti di emissione e di esecuzione non abbiano rilevato (e non siano state probabilmente in grado di rilevare) una siffatta irregolarità.

106.

Tale persona beneficia, nel corso della procedura di consegna, di garanzie che le consentono di far valere i propri diritti e di invocare le eventuali irregolarità del mandato d’arresto europeo.

107.

A questo proposito, rilevo che, anche se gli obblighi incombenti agli Stati membri in forza della decisione quadro riguardano aspetti essenzialmente procedurali, ciò non significa che il legislatore non abbia tenuto in considerazione i diritti fondamentali e i diritti dell’uomo quando ha emanato la decisione quadro. Ben al contrario, lo ha fatto in vari modi ( 53 ).

108.

Invero, la decisione quadro contiene riferimenti espliciti a tali diritti. Ciò emerge chiaramente, per esempio, dai considerando 10, 12 e 13. Più sostanzialmente, l’articolo 1, paragrafo 3, prevede che l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici, sanciti dall’attuale articolo 6 TUE, non possa essere modificato per effetto della decisione quadro. Inoltre, come risulta dall’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, gli Stati membri e, di conseguenza, i loro organi giurisdizionali sono tenuti a rispettare la Carta stessa nell’attuazione del diritto dell’Unione. Ciò che si verifica allorché l’autorità giudiziaria emittente e l’autorità giudiziaria dell’esecuzione applicano le disposizioni nazionali adottate in esecuzione della decisione quadro ( 54 ).

109.

La decisione quadro contiene inoltre una serie di disposizioni specifiche volte a tutelare i diritti della persona ricercata. Nell’ambito della procedura di consegna, il legislatore europeo ha garantito il rispetto del diritto all’audizione nello Stato membro di esecuzione, in modo tale da non compromettere l’efficacia del meccanismo del mandato d’arresto europeo ( 55 ).

110.

Infatti, la persona ricercata ha il diritto, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della decisione quadro, di essere informata del mandato d’arresto europeo e del suo contenuto. Inoltre, gli articoli 11, paragrafo 2, e 13, paragrafo 2, della decisione quadro prevedono che la persona ricercata abbia il diritto all’assistenza di un consulente legale, in particolare nei casi in cui essa acconsenta alla propria consegna e, eventualmente, rinunci alla regola della specialità. Peraltro, in forza degli articoli 14 e 19 della decisione quadro, la persona ricercata, se non dà il consenso alla propria consegna ed è oggetto di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale, ha il diritto di essere ascoltata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione alle condizioni determinate di comune accordo con l’autorità giudiziaria emittente ( 56 ).

111.

Dalle informazioni fornite alla Corte, risulta che IK non ignorava né l’esistenza né la durata della sua pena, compresa la pena accessoria. Il suo avvocato ha persino affermato, all’udienza, che egli non ha acconsentito alla propria consegna, cosicché quest’ultima è stata decisa dal rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), ma che lo stesso non ha invocato dinanzi a tale organo giurisdizionale la mancata menzione della pena accessoria nel mandato d’arresto europeo.

112.

IK ha avuto, pertanto, tutte le opportunità di far valere l’irregolarità del mandato d’arresto europeo nel corso della procedura di consegna. Peraltro, a parte qualche riferimento di ordine generale ai diritti derivanti dall’articolo 6 della CEDU e all’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, IK non ha invocato, né nelle proprie osservazioni scritte né all’udienza, alcuna violazione dei propri diritti fondamentali nel corso della procedura di consegna o al di fuori di essa.

113.

Ritorno adesso all’immagine del circolo che ho utilizzato sopra (paragrafo 83) al fine di descrivere la portata e gli effetti del mandato d’arresto europeo e della procedura di consegna.

114.

Nel caso di specie, quando tale circolo si è aperto con l’emissione del mandato d’arresto europeo volto alla consegna di IK e quest’ultimo è stato arrestato, lo stesso ha avuto l’opportunità di far valere la mancata menzione della pena accessoria nel mandato d’arresto europeo. Poiché egli non lo ha fatto durante la procedura di esecuzione del mandato d’arresto europeo, il circolo si è richiuso con l’esecuzione di detto mandato e con la sua consegna alle autorità belghe. Pertanto, IK non può più invocare detta irregolarità materiale tre anni dopo, nel corso di un procedimento privo di qualsiasi nesso con il mandato d’arresto europeo, che ha lo scopo di determinare le modalità di esecuzione della pena accessoria.

115.

Ammettere il contrario eccederebbe i limiti della procedura di consegna nonché la portata della decisione giudiziaria costituita dal mandato d’arresto europeo.

116.

Nella stessa ottica, contesto anche l’argomento della Commissione, secondo cui all’autorità giudiziaria emittente avrebbe sempre la possibilità di informare l’autorità giudiziaria dell’esecuzione dell’esistenza della pena accessoria mediante la procedura di cui all’articolo 15, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro.

117.

Tale soluzione contrasta, a mio avviso, sia con il sistema di consegna istituito dalla decisione quadro sia con la lettera e lo scopo dell’articolo 15, paragrafi 2 e 3.

118.

Infatti, il titolo dell’articolo 15 è chiaro: detta procedura di informazioni complementari si applica ai fini dell’adozione della decisione di consegna. D’altronde, detto articolo è inserito nel capo 2 della decisione quadro, intitolato «Procedura di consegna». Pertanto, lo scopo di tale disposizione è quello di consentire all’autorità giudiziaria di esecuzione di ottenere le informazioni necessarie al fine di accordare la consegna. Estendere detta procedura al di là della procedura di consegna significherebbe non tenere conto del fatto che il sistema istituito dalla decisione quadro i) ha una portata limitata dal suo articolo 1, paragrafo 1, all’arresto e alla consegna della persona ricercata e ii) è concepito per essere rapido ed efficace. Perpetuare i potenziali scambi tra autorità giudiziarie di emissione e di esecuzione anche anni dopo l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo mi sembra inutile e potenzialmente nocivo per l’efficacia del sistema.

119.

Da quanto precede, risulta che il sistema istituito dalla decisione quadro non consente di rimettere in discussione l’esecuzione di una pena accessoria nazionale in ragione del fatto che quest’ultima non sia stata menzionata in un mandato d’arresto europeo che è stato eseguito.

120.

A fini di completezza, aggiungo che l’argomento presentato alla Corte e secondo cui, qualora il mandato d’arresto europeo sia stato emesso solo per la pena principale e la decisione di consegna riguardi unicamente tale pena, è soltanto quest’ultima che potrebbe essere eseguita dallo Stato di emissione, non trova alcun fondamento nella decisione quadro. Esso mi sembra ancorato ad un’ottica di estradizione e di sovranità nazionale, in cui lo Stato richiedente non può andare al di là degli elementi coperti dal consenso dello Stato richiesto. Orbene, nel contesto dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, impregnato di fiducia reciproca, non si tratta più di mettere in contatto due Stati sovrani, lo Stato richiedente e lo Stato richiesto, che agiscono in piena autonomia ( 57 ). Al contrario, si tratta di cooperare lealmente al fine di conseguire gli obiettivi della decisione quadro che convergono nella consegna rapida ed efficace delle persone ricercate.

121.

Pertanto, propongo di rispondere alla seconda e alla terza questione pregiudiziale sottoposte alla Corte dichiarando che la mancata menzione di una pena accessoria (come quella di cui trattasi nel caso di specie) nel mandato d’arresto europeo all’origine della consegna della persona interessata non può impedire l’esecuzione di tale pena qualora essa sia stata irrogata conformemente alle disposizioni nazionali pertinenti.

Conclusione

122.

Per questi motivi, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni sollevate dallo Hof van Cassatie (Corte di cassazione, Belgio):

«1.

Una pena accessoria, come quella di cui trattasi nel caso di specie, deve essere menzionata nella casella c), punto 2, del mandato d’arresto europeo, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera f), della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

2.

La mancata menzione di una pena accessoria (come quella di cui trattasi nel caso di specie) nel mandato d’arresto europeo all’origine della consegna della persona interessata non può impedire l’esecuzione di tale pena qualora essa sia stata irrogata conformemente alle disposizioni nazionali pertinenti».


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) Decisione quadro del 13 giugno 2002 (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro»).

( 3 ) È pacifico che nessuno di tali motivi è pertinente al caso di specie.

( 4 ) All’udienza, il rappresentante d’IK ha confermato che l’articolo 4 bis non si applicava nel caso di specie.

( 5 ) Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 (in prosieguo: la «convenzione del 1957»).

( 6 ) Convenzione redatta in base all’articolo K.3 del Trattato sull’Unione europea, firmata il 27 settembre 1996 (GU C 313, pag. 11; in prosieguo: la «convenzione del 1996»).

( 7 ) Sentenza del 22 dicembre 2017, Ardic, C‑571/17 PPU, EU:C:2017:1026, punto 58 e giurisprudenza ivi citata.

( 8 ) V. conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999: http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_fr.htm, segnatamente il punto 35.

( 9 ) V. considerando 5 della decisione quadro.

( 10 ) V. considerando 5 della decisione quadro.

( 11 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nella causa Advocaten voor de Wereld, C‑303/05, EU:C:2006:552, paragrafo 43.

( 12 ) Infatti, tale tradizionale motivo di rifiuto dell’estradizione non è ripreso dalla decisione quadro. V. proposta di decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri [COM(2001) 522 definitivo], punto 4.5 (in prosieguo: la «proposta di decisione quadro».

( 13 ) Articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro.

( 14 ) Articoli 3, 4 e 4 bis della decisione quadro.

( 15 ) V. manuale europeo sull’emissione del mandato d’arresto europeo, Consiglio dell’Unione europea, 8216/1/08 REV 1 COPEN 70 EJN 26 EUROJUST 31 (in prosieguo: il «manuale»), pag. 4. Condivido appieno l’opinione del mio defunto collega e amico, l’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer, il quale sottolineò, nelle sue conclusioni nella causa Advocaten voor de Wereld, C‑303/05, EU:C:2006:552, paragrafo 41, che «[i]l passaggio dall’estradizione al mandato d’arresto europeo implica una rivoluzione copernicana. È ovvio che ambedue gli istituti servono allo stesso scopo di consegnare una persona accusata o condannata alle autorità di un altro Stato membro, affinché tale persona venga processata o sconti la condanna che le è stata inflitta; ma qui finiscono le somiglianze».

( 16 ) Sentenza del 3 maggio 2007, Advocaten voor de Wereld, C‑303/05, EU:C:2007:261, punto 28.

( 17 ) Sentenza del 19 settembre 2018, RO, C‑327/18 PPU, EU:C:2018:733, punto 36.

( 18 ) Sentenza del 19 settembre 2018, RO, C‑327/18 PPU, EU:C:2018:733, punto 36.

( 19 ) V. conclusioni del Consiglio europeo di Tampere.

( 20 ) Articolo 82, paragrafo 1, TFUE.

( 21 ) V. considerando 10 della decisione quadro e conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa RO, C‑327/18 PPU, EU:C:2018:644, paragrafo 42.

( 22 ) Proposta di decisione quadro, punto 2.

( 23 ) Articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro.

( 24 ) Articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro.

( 25 ) Zaïri, A., Le principe de la spécialité de l’extradition au regard des droits de l’homme, LGDJ, Parigi, 1992, pag. 30.

( 26 ) Blekxtoon, R., «Commentary on an Article by Article basis», Handbook on the European Arrest Warrant, TMC Asser Press, L’Aia, 2005, pag. 261.

( 27 ) Proposta di decisione quadro, punto 4.5, n. 6), e articolo 41 della decisione quadro proposta.

( 28 ) A tale riguardo, rilevo il passaggio dalla formulazione relativa alle azioni penali per «fatti» commessi prima della consegna, utilizzata nelle convenzioni del 1957 e del 1996, alla formulazione riguardante le azioni penali per «altri reati», contenuta nella decisione quadro. La giurisprudenza ha già avuto l’opportunità di interpretare detta nozione di «reato diverso» da quello che ha determinato la consegna. Infatti, nella sentenza del 1o dicembre 2008, Leymann e Pustovarov, C‑388/08 PPU, EU:C:2008:669, punto 57, la Corte ha dichiarato che, per stabilire se si tratti o no di un «reato diverso» da quello che ha determinato la consegna, occorre verificare se gli elementi costitutivi del reato, in base alla descrizione legale di quest’ultimo fatta nello Stato membro emittente, siano quelli per i quali la persona è stata consegnata e se esista una corrispondenza sufficiente tra i dati contenuti nel mandato di arresto e quelli menzionati nell’atto procedurale successivo. Eventuali mutamenti nelle circostanze di tempo e di luogo sono ammessi, a condizione che derivino dagli elementi raccolti nel corso del procedimento instaurato nello Stato membro emittente in relazione ai comportamenti descritti nel mandato di arresto, che non alterino la natura del reato e che non comportino l’insorgenza di motivi di non esecuzione ai sensi degli articoli 3 e 4 della decisione quadro.

( 29 ) Sentenza del 1o dicembre 2008, Leymann e Pustovarov, C‑388/08 PPU, EU:C:2008:669, punti 4344.

( 30 ) V., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2017, Ardic, C‑571/17 PPU, EU:C:2017:1026, punto 63 e giurisprudenza ivi citata.

( 31 ) Sentenza del 28 luglio 2016, JZ, C‑294/16 PPU, EU:C:2016:610, punto 37 e giurisprudenza ivi citata.

( 32 ) Dal latino «poena», pena, punizione, castigo, dal greco antico «ποινή». Il termine «ποινή» indicava il castigo per un crimine ed era già utilizzato da Omero con la connotazione di «prezzo del sangue» (Iliade, 14.483).

( 33 ) V. casella c) del formulario contenuto nell’allegato della decisione quadro.

( 34 ) Articolo 1, paragrafo 1, e articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro. La proposta di decisione quadro spiega che l’ambito di applicazione del testo proposto riguarda la consegna delle persone che siano state oggetto di una condanna definitiva a una pena detentiva di una durata pari o superiore a quattro mesi.

( 35 ) Sentenza del 28 luglio 2016, JZ, C‑294/16 PPU, EU:C:2016:610, punto 54.

( 36 ) Sentenza della Corte EDU del 20 aprile 2010, Villa c. Italia, (CE:ECHR:2010:0420JUD001967506), §§ 43 e 44.

( 37 ) Sentenza del 19 settembre 2018, RO, C‑327/18 PPU, EU:C:2018:733, punto 36.

( 38 ) V. manuale, allegato III.

( 39 ) V. articoli 1, paragrafo 1, 2, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, lettera f), della decisione quadro e caselle b), punti 1 e 2, e c), punti 1 e 2, del formulario contenuto nell’allegato della decisione quadro.

( 40 ) V. proposta di decisione quadro, punto 4.5.

( 41 ) Articolo 8, paragrafo 1, lettera g), della decisione quadro.

( 42 ) Questo sembra essere l’approccio della Cour de cassation (Corte di cassazione) belga nella sua sentenza (2a Sezione) del 17 giugno 1975. V., inoltre, sentenza della Corte EDU del 24 giugno 1982, Van Droogenbroeck c. Belgio (ECLI:CE:ECHR:1983:0425JUD000790677), §§ 39 e 40.

( 43 ) V. manuale, pag. 60.

( 44 ) Sentenza del 1o giugno 2016, Bob-Dogi, C‑241/15, EU:C:2016:385.

( 45 ) Sentenza del 1o giugno 2016, C‑241/15, Bob-Dogi, EU:C:2016:385, punto 64.

( 46 ) Sentenza del 1o giugno 2016, Bob-Dogi, C‑241/15, EU:C:2016:385, punti da 64 a 66.

( 47 ) Conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Bob-Dogi, C‑241/15, EU:C:2016:131, paragrafo 109.

( 48 ) Sentenza del 19 settembre 2018, RO, C‑327/18 PPU, EU:C:2018:733, punti 3738 e giurisprudenza ivi citata.

( 49 ) Tale aspetto è messo in evidenza dall’allegato III del manuale, nel quale si legge che la casella c) «ha lo scopo di mettere agli atti il fatto che il [mandato d’arresto europeo] supera i limiti di durata della pena».

( 50 ) V., in tal senso, sentenze del 10 agosto 2017, Tupikas, C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, punto 91, e del 23 gennaio 2018, Piotrowski, C‑367/16, EU:C:2018:27, punto 60.

( 51 ) Conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa Ardic, C‑571/17 PPU, EU:C:2017:1013, paragrafo 81.

( 52 ) Sentenza del 23 gennaio 2018, Piotrowski, C‑367/16, EU:C:2018:27, punti 5961.

( 53 ) V., a tale riguardo, le mie conclusioni nella causa Radu, C‑396/11, EU:C:2012:648, paragrafi da 36 a 39.

( 54 ) Sentenza del 1o giugno 2016, C‑241/15, EU:C:2016:385, punto 34.

( 55 ) Sentenza del 29 gennaio 2013, Radu, C‑396/11, EU:C:2013:39, punto 41.

( 56 ) Sentenza del 29 gennaio 2013, Radu, C‑396/11, EU:C:2013:39, punti 4142.

( 57 ) Infatti, nel vecchio contesto dell’estradizione, lo Stato richiedente invoca la cooperazione dello Stato richiesto, il quale decide caso per caso se prestarla o meno, in considerazione di motivi che trascendono il contesto strettamente giuridico, addentrandosi nell’ambito delle relazioni internazionali, in cui il principio di opportunità gioca un ruolo rilevante. V. conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nella causa Advocaten voor de Wereld, C‑303/05, EU:C:2006:552, paragrafi da 42 a 45.