SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

5 luglio 2018 ( *1 )

«Impugnazione – Clausola compromissoria – Personale delle missioni internazionali dell’Unione europea – Competenza a statuire nelle cause riguardanti contratti di lavoro – Contratti d’impiego consecutivi a tempo determinato – Clausole compromissorie che designano, nell’ultimo contratto, i giudici dell’Unione e, nei contratti anteriori, i tribunali di Bruxelles (Belgio) – Decisione di non rinnovare l’ultimo contratto – Domanda di riqualificazione dell’insieme dei rapporti contrattuali come “contratto a tempo indeterminato” – Domande di risarcimento per licenziamento illegittimo – Considerazione dei rapporti contrattuali anteriori all’ultimo contratto – Competenza del Tribunale dell’Unione europea»

Nella causa C‑43/17 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 25 gennaio 2017,

Liam Jenkinson, residente in Killarney (Irlanda), rappresentato da N. de Montigny e J.-N. Louis, avocats,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da A. Vitro e M. Bishop, in qualità di agenti,

Commissione europea, rappresentata, inizialmente, da G. Gattinara, L. Radu Bouyon e S. Bartelt, in qualità di agenti e, successivamente, da G. Gattinara, A. Aresu e L. Radu Bouyon, in qualità di agenti,

Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), rappresentato da S. Marquardt, R. Spac e E. Orgován, en qualità di agenti,

Eulex Kosovo, con sede in Pristina (Kosovo), rappresentata da M. Vicente Hernandez, avocate, e, successivamente, da E. Raoult, avocate,

convenuti in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, C. G. Fernlund, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev (relatore) e E. Regan, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: V. Giacobbo-Peyronnel, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 gennaio 2018,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 aprile 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, il sig. Liam Jenkinson chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 9 novembre 2016, Jenkinson/Consiglio e a. (T‑602/15, EU:T:2016:660; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso avente ad oggetto, in via principale, una domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e diretta, da una parte, a far riqualificare l’insieme dei rapporti contrattuali del sig. Jenkinson come «contratto di lavoro a tempo indeterminato» oltre al risarcimento del preteso danno da esso subito a causa dell’abuso di contratti di lavoro consecutivi a tempo determinato e del suo licenziamento abusivo e, dall’altra, a far dichiarare il trattamento discriminatorio subito dal ricorrente ad opera del Consiglio, della Commissione e del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) con conseguente condanna dei convenuti al relativo risarcimento nonché, in subordine, una domanda fondata sulla responsabilità extracontrattuale delle istituzioni europee.

Fatti:

2

I fatti di causa sono esposti ai punti da 1 a 6 dell’ordinanza impugnata nei termini seguenti:

«1

Il ricorrente, sig. Liam Jenkinson, cittadino irlandese, veniva impiegato, in primo luogo, dal 20 agosto 1994 al 5 giugno 2002, con una successione di contratti a tempo determinato, presso la Missione di vigilanza dell’Unione europea istituita dall’azione comune 2000/811/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa alla Missione di vigilanza dell’Unione europea (GU 2000, L 328, pag. 53).

2

Egli veniva successivamente impiegato dal 17 giugno 2002 al 31 dicembre 2009, con una successione di contratti a tempo determinato, presso la Missione di polizia dell’Unione europea istituita dall’azione comune 2002/210/PESC del Consiglio, dell’11 marzo 2002, relativa alla Missione di polizia dell’Unione europea (GU 2002, L 70, pag. 1).

3

Infine, il ricorrente veniva impiegato dalla missione Eulex Kosovo, dal 5 aprile 2010 al 14 novembre 2014, in base ad undici contratti a tempo determinato consecutivi. La missione Eulex Kosovo è stata istituita dall’azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla Missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (Eulex Kosovo) (GU 2008, L 42, pag. 92). L’azione comune è stata prorogata a più riprese. Essa è stata prorogata fino al 14 giugno 2016 con la decisione 2014/349/PESC del Consiglio, del 12 giugno 2014, che modifica l’azione comune 2008/124 (GU 2014, L 174, pag. 42), applicabile ai fatti di causa.

4

Da ultimo, l’azione comune è stata prorogata fino al 14 giugno 2018 dalla decisione 2016/947/PESC del Consiglio, del 14 giugno 2016, che modifica l’azione comune 2008/124 (GU 2016, L 157, pag. 26).

5

Durante la vigenza del suo contratto di lavoro relativo al periodo compreso tra il 15 giugno e il 14 ottobre 2014, il ricorrente veniva informato, con lettera datata 26 giugno 2014 del capo della Missione Eulex Kosovo, della fine della sua missione e del mancato rinnovo del suo contratto di lavoro dopo il 14 novembre 2014.

6

L’ultimo contratto a tempo determinato veniva concluso tra [la Missione] Eulex Kosovo e il ricorrente per il periodo compreso tra il 15 ottobre e il 14 novembre 2014 (in prosieguo: l’“ultimo contratto a tempo determinato”) senza essere rinnovato. Quest’ultimo contratto a tempo determinato stabilisce, all’articolo 21, la competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, ex articolo 272 TFUE, a conoscere di qualsiasi controversia relativa al contratto».

Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata

3

Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 23 ottobre 2015, il ricorrente ha proposto ricorso contro il Consiglio, la Commissione, il SEAE nonché la Missione Eulex Kosovo, chiedendo che il Tribunale volesse:

in via principale, riqualificare il suo rapporto contrattuale come «contratto di lavoro a tempo indeterminato», dichiarare la violazione, da parte dei convenuti, degli obblighi contrattuali loro incombenti e, in particolare, la violazione dell’obbligo di notifica di un preavviso nell’ambito della risoluzione di un contratto a tempo indeterminato, dichiarare illegittimo il suo licenziamento con conseguente condanna dei convenuti a corrispondergli un risarcimento per i danni subiti a causa dell’abuso del ricorso a contratti a tempo determinato consecutivi, della violazione dell’obbligo di notifica di un preavviso e del licenziamento illegittimo;

in via principale, dichiarare che il Consiglio, la Commissione e il SEAE l’avevano trattato in modo discriminatorio durante il periodo in cui era impiegato nell’ambito delle missioni internazionali dell’Unione europea (in prosieguo: le «Missioni») per quanto riguarda la sua retribuzione, i suoi diritti pensionistici e altri benefici; dichiarare che egli avrebbe dovuto essere assunto in quanto agente temporaneo di uno dei convenuti, con conseguente condanna al risarcimento, e

in subordine, condannare i convenuti sulla base della loro responsabilità extracontrattuale a risarcirlo per il danno derivante dalle violazioni dei loro obblighi.

4

Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale si è dichiarato manifestamente incompetente a pronunciarsi sui due capi delle conclusioni dedotti in via principale e ha respinto il capo delle conclusioni dedotto in subordine in quanto manifestamente irricevibile. Di conseguenza, ha respinto integralmente il ricorso e condannato il sig. Jenkinson alle spese.

Conclusioni delle parti

5

Il sig. Jenkinson chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza impugnata;

accogliere il ricorso, e

condannare le parti convenute a sostenere le spese dei due gradi del giudizio.

6

Il Consiglio e la Commissione concludono chiedendo il rigetto dell’impugnazione e la condanna del sig. Jenkinson alle spese.

7

Il SEAE e la Missione Eulex Kosovo chiedono alla Corte:

in via principale, di dichiararsi incompetente a statuire sull’impugnazione;

in subordine, di respingere il ricorso, e

di condannare il sig. Jenkinson alle spese.

8

Inoltre, il Consiglio e il SEAE chiedono, per l’ipotesi in cui l’impugnazione venisse accolta, che la Corte voglia respingere l’impugnazione e il ricorso dichiarandoli irricevibili per quanto li riguarda.

Sull’impugnazione

9

Con la sua impugnazione, il sig. Jenkinson chiede alla Corte, in base al primo capo delle sue conclusioni, di annullare l’ordinanza impugnata e, in base al secondo capo delle sue conclusioni, di accogliere il ricorso.

10

Il SEAE e la Missione Eulex Kosovo contestano la competenza della Corte a conoscere dell’impugnazione. Peraltro, la Missione Eulex Kosovo contesta la ricevibilità dell’impugnazione nel suo insieme, mentre la Commissione contesta soltanto la ricevibilità del secondo capo delle conclusioni dell’impugnazione.

Sulla competenza della Corte

11

Il SEAE e la Missione Eulex Kosovo asseriscono, in sostanza, che la Corte è incompetente a conoscere della presente impugnazione, in quanto il sig. Jenkinson basa i suoi argomenti sui contratti di impiego anteriori all’ultimo contratto a tempo determinato e in quanto, in forza delle clausole compromissorie che compaiono in tali contratti, sono competenti a conoscere di tale controversia soltanto i giudici di Bruxelles. Inoltre, il sig. Jenkinson avrebbe nel frattempo proposto un ricorso sostanzialmente identico dinanzi al Tribunal du travail francophone de Bruxelles (Tribunale francofono del lavoro di Bruxelles, Belgio).

12

Al riguardo, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima è competente a conoscere delle impugnazioni presentate contro le decisioni del Tribunale di cui al primo comma dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE. Orbene, è pacifico che l’ordinanza impugnata rientra tra le decisioni previste in quest’ultima disposizione.

13

Inoltre, è giocoforza constatare che la questione della competenza dei giudici dell’Unione a giudicare sulla fondatezza delle pretese avanzate dal sig. Jenkinson in primo grado rientra, considerato il contenuto dell’ordinanza impugnata e delle pretese avanzate dal sig. Jenkinson dinanzi alla Corte, tra le questioni di merito sollevate dalla presente impugnazione.

14

Pertanto, la Corte è competente a conoscere della presente impugnazione.

Sul primo capo delle conclusioni dell’impugnazione

15

A sostegno del primo capo delle conclusioni dell’impugnazione, dirette all’annullamento dell’ordinanza impugnata, il sig. Jenkinson deduce, in sostanza, quattro motivi, il primo dei quali riguarda la valutazione effettuata dal Tribunale riguardo all’estensione della competenza dei giudici dell’Unione a conoscere dell’aspetto contrattuale della controversia. Con il suo secondo motivo, egli invoca rapporti contrattuali tra, da una parte, il sig. Jenkinson e, dall’altra, il Consiglio, la Commissione nonché il SEAE. I motivi terzo e quarto vertono su errori di diritto che il Tribunale avrebbe commesso all’atto della valutazione delle domande relative, rispettivamente, alla responsabilità extracontrattuale delle istituzioni e alla ripartizione delle spese.

16

Il Consiglio, il SEAE e la Missione Eulex Kosovo contestano, segnatamente, la ricevibilità degli argomenti presentati a sostegno di questo primo capo delle conclusioni.

Sulla ricevibilità del primo capo delle conclusioni

17

Il Consiglio e il SEAE considerano l’impugnazione irricevibile nella parte che li riguarda. Da un lato, essi non sarebbero stati parti dell’ultimo contratto a tempo determinato, e non potrebbero essere qualificati come «datori di lavoro» del sig. Jenkinson, come constatato dal Tribunale al punto 40 dell’ordinanza impugnata senza che tale punto venisse contestato nel corso del procedimento di impugnazione. D’altro lato, da parte del sig. Jenkinson non sarebbe stato menzionato nessun atto che avesse determinato il sorgere della loro responsabilità extracontrattuale.

18

Inoltre, la Missione Eulex Kosovo sostiene che l’impugnazione non è sufficientemente chiara e precisa da consentirle di predisporre le sue difese e da permettere alla Corte di statuire.

19

Con riferimento alle obiezioni formulate dal Consiglio e dal SEAE, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 171 del regolamento di procedura della Corte, l’impugnazione è notificata alle altre parti nella causa svoltasi dinanzi al Tribunale. Orbene, è pacifico che il Consiglio e il SEAE figuravano tra le parti del procedimento dinanzi al Tribunale.

20

Peraltro, è giocoforza constatare che l’argomentazione del Consiglio e del SEAE per dimostrare l’asserita irricevibilità dell’impugnazione nei loro confronti verte su argomenti che appartengono al merito della controversia, cioè la competenza del Tribunale a giudicare delle pretese del sig. Jenkinson nei loro confronti, e non sulla ricevibilità della presente impugnazione.

21

Riguardo all’argomento della Missione Eulex Kosovo vertente sull’eccezione obscuri libelli, va osservato che, per quanto tale Missione fornisca al riguardo argomenti specifici con riferimento all’argomentazione del sig. Jenkinson relativa al secondo capo delle conclusioni della sua impugnazione, ciò non accade quanto a quella proposta a sostegno del primo capo delle conclusioni di tale impugnazione.

22

Inoltre, è giocoforza constatare che, nei quattro motivi dedotti a sostegno del primo capo delle conclusioni dell’impugnazione, il sig. Jenkinson individua con precisione i punti della motivazione dell’ordinanza impugnata che egli contesta, in modo che l’argomentazione che egli sviluppa al riguardo è sufficientemente chiara e precisa da consentire alle parti convenute di predisporre le loro difese, come attestano le loro memorie difensive. Di conseguenza, la Corte è in grado di statuire sui quattro motivi dedotti a sostegno del primo capo delle conclusioni.

23

Ne consegue che le obiezioni alla ricevibilità del primo capo delle conclusioni formulate dal Consiglio, dal SEAE, e dalla Missione Eulex Kosovo devono essere disattese perché non fondate.

Sul primo e sul secondo motivo d’impugnazione

24

Il primo motivo si suddivide in quattro parti delle quali occorre esaminare, in primo luogo, la terza, unitamente al secondo motivo.

– Argomenti delle parti

25

Con la terza parte del primo motivo dell’impugnazione, il sig. Jenkinson osserva che, al punto 39 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha considerato che, essendo esso competente soltanto limitatamente all’ultimo contratto a tempo determinato, non poteva pronunciarsi sugli effetti dei contratti di lavoro conclusi precedentemente. Secondo il ricorrente, la riqualificazione come contratto a tempo indeterminato dell’insieme dei suoi rapporti contrattuali con i convenuti non potrebbe in alcun caso essere isolata dall’esistenza dell’ultimo contratto a tempo determinato e dalla fine di tale contratto. Sarebbe infatti impossibile per il ricorrente ottenere una riqualificazione dei suoi rapporti contrattuali, in parte dinanzi ai giudici di Bruxelles e in parte dinanzi ai giudici dell’Unione. Il Tribunale avrebbe quindi, in particolare, viziato l’ordinanza impugnata con un errore di diritto.

26

Con il suo secondo motivo, il sig. Jenkinson afferma, in particolare, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto avendo declinato, al punto 40 dell’ordinanza impugnata, la propria competenza a pronunciarsi sulle sue domande intese a far dichiarare il Consiglio, la Commissione e il SEAE responsabili del trattamento discriminatorio da lui subito in termini di retribuzione, diritti a pensione e altri benefici. Al riguardo, il sig. Jenkinson osserva che ai suoi rapporti contrattuali con le Missioni diverse dalla Missione Eulex Kosovo è stata posta fine con decisioni delle istituzioni di cui trattasi e, quantomeno, del Consiglio e ne deduce che tali istituzioni si sono surrogate nei diritti e negli obblighi delle Missioni suddette. Esse dovrebbero, pertanto, rispondere delle conseguenze degli impegni contrattuali che tali Missioni avevano nei confronti del loro personale.

27

La Commissione ricorda, alla luce degli argomenti presentati in particolare nell’ambito della terza parte del primo motivo, che l’oggetto della controversia non può essere esaminato da un giudice incompetente, dato che la questione della competenza è preliminare al merito.

28

Riguardo al secondo motivo, la Commissione ritiene che gli argomenti del sig. Jenkinson siano inoperanti, in quanto quest’ultimo non ha contestato i punti 30, 31 e 35 dell’ordinanza impugnata e il Tribunale ha osservato che l’ultimo contratto a tempo determinato era stato concluso soltanto con la Missione Eulex Kosovo, «in qualità di datore di lavoro», in modo che solo quest’ultima, che dispone della capacità giuridica per concludere contratti di tal genere, può essere considerata datore di lavoro. Orbene, gli argomenti riguardanti l’asserita surrogazione delle tre istituzioni in parola alle Missioni con cui il ricorrente ha lavorato non potrebbero rimettere in discussione le suddette considerazioni del Tribunale.

29

Con riferimento alla terza parte del primo motivo, il Consiglio fa osservare che la durata dell’ultimo contratto a tempo determinato non è idonea a modificare i diritti del ricorrente a ottenere l’auspicata riqualificazione della sua posizione dinanzi ai giudici belgi e sottolinea che il sig. Jenkinson non dimostra che la clausola attributiva della competenza contenuta nell’ultimo contratto a tempo determinato caducherebbe le clausole contenute nei precedenti contratti nei quali veniva conferita competenza ai giudici belgi né che tale sarebbe stata la volontà delle parti del contratto.

30

Quanto al secondo motivo, il Consiglio afferma di non essere stato parte di nessuno dei contratti conclusi dal sig. Jenkinson e osserva che le decisioni che hanno istituito le Missioni, nonché la direzione strategica della quale il Consiglio è incaricato, non contengono alcun elemento relativo ai contratti specifici conclusi con il personale assegnato alle Missioni stesse. Se è pur vero che il Consiglio sarebbe competente a decidere della riduzione dell’entità di una Missione di gestione delle crisi, della sua eventuale soppressione e dell’organigramma di una Missione, tuttavia, le condizioni contrattuali di impiego e la loro esecuzione non sarebbero decise dal Consiglio. Il trattamento specifico contestato non sarebbe pertanto stato deciso dal Consiglio, né vi sarebbero in contestazione atti del Consiglio. Infatti, sarebbe pacifico che la Missione Eulex Kosovo dispone della capacità giuridica ed è responsabile di qualsiasi controversia e di qualsiasi obbligo derivante dall’esecuzione del suo mandato.

31

Per quanto riguarda la terza parte del primo motivo, il SEAE considera che dal ricorso e degli argomenti proposti dal sig. Jenkinson risulta che quest’ultimo basa le sue domande sull’insieme del suo rapporto di impiego con la Missione Eulex Kosovo e, più in particolare, sul mancato rinnovo del contratto di lavoro che gli era stato notificato nel corso del contratto precedente l’ultimo contratto a tempo determinato. Di conseguenza, la controversia avrebbe ad oggetto non l’ultimo contratto a tempo determinato, ma il rapporto contrattuale anteriore. Orbene, dato che non sarebbe contestato che tutti i contratti di lavoro precedenti contenevano una clausola che attribuiva la competenza giurisdizionale ai giudici belgi, il Tribunale non avrebbe commesso alcun errore di diritto. Inoltre, il sig. Jenkinson non chiarirebbe su quale base l’ultimo contratto a tempo determinato avrebbe modificato i suoi contratti precedenti.

32

Con riferimento al secondo motivo, il SEAE ribatte che il Tribunale ha giustamente giudicato che esso non era parte contraente nell’ultimo contratto a tempo determinato.

33

Riguardo alla terza parte del primo motivo, la Missione Eulex Kosovo ritiene che, dato che soltanto l’ultimo contratto a tempo determinato conteneva una clausola attributiva della competenza ai giudici dell’Unione e tali clausole compromissorie dovevano essere interpretate restrittivamente, il Tribunale non avrebbe commesso alcun errore di diritto quando si è dichiarato incompetente con riferimento alle domande del sig. Jenkinson fondate sui contratti anteriori di quest’ultimo. Nulla consentirebbe di porre in discussione ex post il consenso fornito dal sig. Jenkinson alle clausole attributive di competenza ai giudici belgi che comparivano nei contratti anteriori.

– Giudizio della Corte

34

Poiché il sig. Jenkinson contesta, in sostanza, con gli argomenti proposti con la terza parte del primo motivo e con il secondo motivo, la valutazione del Tribunale secondo cui la sua competenza non può estendersi ai contratti anteriori all’ultimo contratto a tempo determinato, occorre ricordare che il Tribunale ha segnatamente dichiarato, ai punti 23, 26 e da 38 a 40 dell’ordinanza impugnata, quanto segue:

«23

(…) [E]ssendo stato il presente ricorso introdotto a norma dell’articolo 272 TFUE, il Tribunale è competente a giudicare unicamente per la parte riguardante l’ultimo contratto a tempo determinato, in virtù della clausola compromissoria ivi contenuta. Il Tribunale è invece manifestamente incompetente a statuire sulle controversie che potrebbero derivare dall’esecuzione dei contratti di lavoro sottoscritti dal ricorrente prima dell’ultimo contratto a tempo determinato, i quali attribuiscono espressamente la competenza ai giudici belgi e, di conseguenza, è altresì incompetente a conoscere del presente ricorso per la parte riguardante gli effetti di tali contratti.

(…)

26

La portata della clausola attributiva di competenza alla Corte di giustizia dell’Unione europea è espressamente limitata alle controversie afferenti all’ultimo contratto a tempo determinato e non può estendersi ai contratti precedenti, che prevedono la competenza di altre giurisdizioni.

(…)

38

Il Tribunale è competente a pronunciarsi in forza dell’articolo 272 TFUE unicamente per quanto riguarda l’ultimo contratto a tempo determinato concluso tra il ricorrente e l’Eulex Kosovo.

39

In primo luogo, dai suesposti rilievi emerge che il Tribunale è manifestamente incompetente a pronunciarsi sul primo capo della domanda dedotta in via principale. Il primo sottocapo della domanda, volto a riqualificare come contratto a tempo indeterminato il rapporto contrattuale complessivo tra il ricorrente e le diverse missioni che sono state consecutivamente i suoi datori di lavoro, implica di prendere in considerazione gli effetti dei contratti di lavoro precedenti, stipulati tra tali missioni e il ricorrente, i quali conferiscono espressamente la competenza ai giudici belgi. La competenza del Tribunale, essendo limitata all’ultimo contratto a tempo determinato, non consente al medesimo di pronunciarsi sul primo sottocapo della domanda. Il Tribunale è altresì manifestamente incompetente per le domande accessorie, in cui si chiede di accertare la violazione, da parte dei convenuti, dell’obbligo di preavviso nell’ambito della risoluzione di un contratto a tempo indeterminato nonché dell’illegittimità del licenziamento del ricorrente. Pertanto, il Tribunale è manifestamente incompetente a pronunciarsi anche sulle richieste di risarcimento accessorie a tali domande, volte ad ottenere la riparazione del danno causato dall’abuso del ricorso a contratti a tempo determinato consecutivi, dalla violazione dell’obbligo di notifica di un preavviso e da un licenziamento illegittimo.

40

In secondo luogo, il Tribunale è manifestamente incompetente a pronunciarsi sul secondo capo della domanda formulata in via principale, per quanto riguarda la richiesta volta a far dichiarare il trattamento discriminatorio che il SEAE, il Consiglio e la Commissione hanno riservato al ricorrente nel corso del periodo in cui era impiegato presso le missioni, per quanto concerne la sua retribuzione, i suoi diritti pensionistici e altri benefici [e, inoltre, che] il ricorrente avrebbe dovuto essere assunto in qualità di agente temporaneo di uno di essi e ad ottenere il risarcimento del danno che deriverebbe da tali violazioni. Infatti, tale capo della domanda è diretto contro il Consiglio, la Commissione e il SEAE, che non sono parti dell’ultimo contratto a tempo determinato, e riguardano quindi rapporti contrattuali anteriori a quest’ultimo, in relazione ai quali il Tribunale non è competente a pronunciarsi».

35

Ai sensi dell’articolo 274 TFUE, le controversie nelle quali l’Unione è parte non sono, per tale motivo, sottratte alla competenza dei giudici nazionali, fatte salve le competenze attribuite alla Corte dai Trattati.

36

L’articolo 272 TFUE prevede la competenza della Corte a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dall’Unione o per conto di questa.

37

Ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, il Tribunale è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui all’articolo 272 TFUE.

38

Alla luce delle disposizioni suddette, la competenza del Tribunale, fondata su una clausola compromissoria, deroga al diritto comune e va pertanto interpretata restrittivamente (sentenza del 18 dicembre 1986, Commissione/Zoubek, 426/85, EU:C:1986:501, punto 11).

39

Inoltre, se è vero che, nell’ambito di una clausola compromissoria stipulata ai sensi dell’articolo 272 TFUE, il Tribunale può essere chiamato a dirimere la controversia applicando il diritto nazionale che disciplina il contratto, la sua competenza a conoscere di una controversia riguardante tale contratto dev’essere valutata sulla base delle sole disposizioni di tale articolo e delle pattuizioni della clausola compromissoria, senza che possano essergli opposte disposizioni del diritto nazionale che ostino alla sua competenza (sentenza del 26 febbraio 2015, Planet/Commissione, C‑564/13 P, EU:C:2015:124, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

40

Ne consegue che il Tribunale può conoscere solo delle domande derivanti dal contratto stipulato dall’Unione e contenente la clausola compromissoria o che siano in relazione diretta con le obbligazioni derivanti da detto contratto (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 1986, Commissione/Zoubek, 426/85, EU:C:1986:501, punto 11).

41

Di conseguenza, occorre verificare se, in contrasto con le considerazioni esposte dal Tribunale, le clausole compromissorie inserite nei contratti di lavoro in esame conferiscano al Tribunale una competenza a conoscere delle domande presentate dal sig. Jenkinson nel contesto del ricorso da lui proposto dinanzi al Tribunale.

42

Al riguardo, come osservato dal Tribunale ai punti 21 e 22 dell’ordinanza impugnata, è pacifico che tutti i contratti di lavoro precedenti conclusi tra le Missioni e il ricorrente contengono una clausola in cui è espressamente previsto che le controversie derivanti da, o relative a, tali contratti ricadono nella competenza dei tribunali di Bruxelles e che soltanto l’ultimo contratto a tempo determinato prevede espressamente, al suo articolo 21, che le controversie derivanti da, o relative a, tale contratto rientrano nella competenza della Corte ai sensi dell’articolo 272 TFUE.

43

Ne consegue che, considerato che il ricorso è stato proposto sulla base dell’articolo 272 TFUE, il Tribunale è competente a conoscere, in linea di principio, delle sole domande derivanti dall’ultimo contratto a tempo determinato oppure che hanno un rapporto diretto con le obbligazioni derivanti da tale contratto.

44

Tuttavia, come osservato dall’avvocato generale ai paragrafi 45 e 46 delle sue conclusioni, con riferimento a un rapporto di lavoro analogo a quello di specie, in quanto riguardava una serie di contratti di lavoro consecutivi, conclusi su un periodo di 15 anni e dei quali soltanto gli ultimi quattro contratti contenevano una clausola compromissoria che attribuiva la competenza alla Corte a statuire su tutte le controversie relative alla validità, all’interpretazione o all’esecuzione di tali contratti, la Corte ha giudicato che il fatto che la stessa clausola non compaia nei contratti precedenti e che, con riferimento ai primi anni, non esistano neppure contratti in forma scritta, non osta a che la Corte tenga conto, nella sua valutazione dei rapporti esistenti tra le parti, dell’insieme dei contratti stipulati (sentenza del 1o luglio 1982, Porta/Commissione, 109/81, EU:C:1982:253, punto 10).

45

Ne deriva che, contrariamente a quanto giudicato dal Tribunale ai punti 23, 26 e da 38 a 40 dell’ordinanza impugnata, la sua competenza è idonea ad estendersi ai contratti di lavoro anteriori che prevedono la competenza dei giudici di Bruxelles, a condizione che il ricorso proposto dal sig. Jenkinson contenga domande derivanti dall’ultimo contratto a tempo determinato o che hanno un nesso diretto con le obbligazioni derivanti da tale contratto.

46

Al riguardo, come risulta dal punto 10 dell’ordinanza impugnata, con i capi della domanda sollevati in via principale il sig. Jenkinson ha sostanzialmente chiesto al Tribunale di riqualificare l’insieme dei suoi rapporti contrattuali come contratto di lavoro a tempo indeterminato e di attribuirgli i diritti che possono derivare, a suo avviso, da tale riqualificazione.

47

Orbene, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 47 delle sue conclusioni, considerato che le domande del sig. Jenkinson sono legate all’esistenza di un rapporto di lavoro unico e continuo fondato su una successione di contratti a tempo determinato, esse vertono sulla riqualificazione dell’insieme dei contratti stipulati e sono fondate sull’insieme di tali contratti, incluso l’ultimo contratto a tempo determinato.

48

Di conseguenza, occorre constatare che il ricorso proposto dal sig. Jenkinson contiene domande che derivano anche dall’ultimo contratto a tempo determinato.

49

Dalle considerazioni che precedono risulta che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, ai punti 39 e 40 dell’ordinanza impugnata, dichiarandosi manifestamente incompetente a pronunciarsi sui capi della domanda sollevati in via principale, con la motivazione che le domande del sig. Jenkinson implicano che siano presi in considerazione gli effetti dei contratti di lavoro precedenti.

50

Infatti, alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 44 della presente sentenza incombeva, nella specie, al Tribunale verificare se e, eventualmente, in qual misura esso potesse tenere conto, nella sua valutazione delle domande del sig. Jenkinson, dei precedenti contratti di lavoro.

51

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre accogliere la terza parte del primo motivo e il secondo motivo invocati a sostegno del primo capo delle conclusioni e, pertanto, annullare l’ordinanza impugnata senza che occorra esaminare le altre parti del primo motivo né i motivi terzo e quarto, dedotti a sostegno di tale capo delle conclusioni, che riguardano rispettivamente la valutazione effettuata dal Tribunale di argomenti presentati in subordine e la ripartizione delle spese di primo grado.

Sul secondo capo delle conclusioni dell’impugnazione

52

Con il suo secondo capo delle conclusioni, il sig. Jenkinson chiede alla Corte di accogliere il ricorso che egli ha presentato dinanzi al Tribunale.

53

Al riguardo, si deve ricordare che, conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta.

54

Tuttavia, contrariamente a quanto asserito dal sig. Jenkinson, lo stato degli atti non consente una decisione.

55

Infatti, poiché il Tribunale si è limitato a pronunciarsi sulla sua competenza e sulla ricevibilità del ricorso senza affrontare il merito della controversia, occorre ricordare che da una giurisprudenza costante della Corte deriva che, in linea di principio, una causa non è matura per la decisione nel merito del ricorso presentato dinanzi al Tribunale qualora quest’ultimo abbia dichiarato irricevibile il ricorso accogliendo un’eccezione di irricevibilità senza riunirla al merito (sentenza del 17 dicembre 2009, Riesame M/EMEA, C‑197/09 RX-II, EU:C:2009:804, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

56

È tuttavia possibile, a talune condizioni, statuire sul merito di un ricorso benché il procedimento in primo grado si sia limitato ad un’eccezione d’irricevibilità che sia stata accolta dal Tribunale di primo grado. Ciò può verificarsi qualora, per un verso, l’annullamento della sentenza o dell’ordinanza impugnate implichi necessariamente una certa soluzione quanto al merito del ricorso in questione oppure, per altro verso, l’esame nel merito del ricorso di annullamento si basi su argomenti dibattuti dalle parti nell’ambito dell’impugnazione a proposito di un aspetto dell’iter logico seguito dal giudice di primo grado (sentenza del 17 dicembre 2009, Riesame M/EMEA, C‑197/09 RX-II, EU:C:2009:804, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

57

Orbene, nella specie, come fa giustamente valere la Commissione, non sussistono circostanze particolari siffatte che consentano alla Corte di statuire essa stessa nel merito del ricorso.

58

Ne deriva che la presente causa deve essere rinviata al Tribunale e che il secondo capo delle conclusioni deve essere disatteso.

Sulle spese

59

Poiché la causa è stata rinviata dinanzi al Tribunale, le spese devono essere riservate.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 9 novembre 2016, Jenkinson/Consiglio e a. (T‑602/15, EU:T:2016:660), è annullata.

 

2)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

 

3)

Le spese sono riservate.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.