SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

24 gennaio 2018 ( *1 )

«Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio denominativo FITNESS – Rigetto della domanda di dichiarazione di nullità»

Nella causa C‑634/16 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 7 dicembre 2016,

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da M. Rajh, in qualità di agente,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

European Food SA, con sede a Drăgănești (Romania), rappresentata da I. Speciac, avocat,

ricorrente in primo grado,

Société des produits Nestlé SA, con sede a Vevey (Svizzera), rappresentata da A. Jaeger-Lenz e S. Cobet-Nüse, Rechtsanwältinnen, nonché da A. Lambrecht, Rechtsanwalt,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, C. G. Fernlund, J.-C. Bonichot, S. Rodin ed E. Regan giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 28 settembre 2016, European Food/EUIPO – Société des produits Nestlé (FITNESS) (T‑476/15, EU:T:2016:568; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), mediante la quale tale giudice ha annullato la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 19 giugno 2015 (R 2542/2013-4) (in prosieguo: la «decisione controversa»), adottata nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità tra la European Food SA e la Société des produits Nestlé SA.

Contesto normativo

Regolamento n. 2868/95

2

La regola 37, lettera b), iv), del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1041/2005 della Commissione, del 29 giugno 2005 (GU 2005, L 172, pag. 4) (in prosieguo: il «regolamento n. 2868/95»), stabilisce quanto segue:

«La domanda di dichiarazione di decadenza o nullità del marchio [dell’Unione europea], di cui all’articolo 55 del regolamento, deve contenere:

(…)

b)

riguardo ai motivi su cui si fonda la domanda:

(…)

iv)

i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno di tali motivi».

3

La regola 40 di tale regolamento è così formulata:

«1.

La domanda di dichiarazione di decadenza o di nullità che viene considerata come depositata viene notificata al titolare del marchio [dell’Unione europea]. Dopo aver stabilito che la domanda è ammissibile, l’Ufficio invita il titolare del marchio [dell’Unione europea] a presentare le sue osservazioni entro un preciso termine.

2.

Se il titolare del marchio [dell’Unione europea] non trasmette osservazioni, l’Ufficio può decidere sulla decadenza o nullità in base ai documenti di cui dispone.

3.

L’Ufficio trasmette le osservazioni del titolare del marchio [dell’Unione europea] al richiedente e, quando ne ravvisi la necessità, lo invita a pronunciarsi in merito entro un preciso termine indicato».

4

La regola 50, paragrafo 1, di detto regolamento ha il seguente tenore:

«1.

Alla procedura di ricorso si applicano, salvo disposizioni contrarie, le stesse norme relative al procedimento dinanzi all’organo che ha pronunciato la decisione impugnata col ricorso.

In particolare, se il ricorso è diretto contro una decisione adottata nell’ambito di una procedura di opposizione, l’articolo 78 bis del regolamento non è applicabile ai termini fissati secondo l’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento.

Se il ricorso è diretto contro una decisione della divisione di opposizione, la commissione limita l’esame del ricorso ai fatti e alle prove presentate entro i termini stabiliti o fissati dalla divisione di opposizione ai sensi del regolamento e delle presenti regole, a meno che la commissione non ritenga che fatti e prove ulteriori o complementari debbano essere presi in considerazione ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento».

Regolamento (CE) n. 207/2009

5

L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell’Unione europea] (GU 2009, L 78, pag. 1), rubricato «Impedimenti assoluti alla registrazione», prevede, al suo paragrafo 1:

«1.   Sono esclusi dalla registrazione:

(…)

b)

i marchi privi di carattere distintivo;

c)

i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;

(…)».

6

L’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento in parola prevede quanto segue:

«Nel termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda di marchio [dell’Unione europea] può essere fatta opposizione alla registrazione del marchio, facendo valere che andrebbe respinta a norma dell’articolo 8 (…)

(…)».

7

L’articolo 52, intitolato «Motivi di nullità assoluta», compreso nella sezione 3, intitolata «Motivi di nullità», del titolo VI del regolamento, stabilisce quanto segue:

«1.   Su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione il marchio [dell’Unione europea] è dichiarato nullo, allorché:

a)

è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7;

b)

al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente ha agito in malafede.

2.   Il marchio [dell’Unione europea], registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), non può essere dichiarato nullo se, per l’uso che ne è stato fatto, dopo la registrazione ha acquisito carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato.

(…)».

8

L’articolo 57, paragrafo 1, del medesimo regolamento così recita:

«Nel corso dell’esame della domanda di decadenza o di nullità, l’Ufficio invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro un termine che esso stabilisce, le loro deduzioni sulle proprie notificazioni o sulle comunicazioni delle altri parti».

9

L’articolo 60, che figura nel titolo VII, denominato «Procedura di ricorso», del regolamento n. 207/2009 prevede quanto segue:

«Il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno di notifica della decisione. Il ricorso è considerato presentato soltanto se la tassa di ricorso è stata pagata. Entro quattro mesi dal giorno di notifica della decisione, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso».

10

L’articolo 63 di tale regolamento, rubricato «Esame del ricorso», al suo paragrafo 2 così dispone:

«In sede di esame del ricorso la commissione di ricorso invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro il termine da essa assegnato, le loro deduzioni sulle proprie notificazioni o sulle comunicazioni delle altre parti».

11

L’articolo 76, intitolato «Esame d’ufficio dei fatti», che figura nella sezione 1, intitolata «Disposizioni generali», del titolo IX denominato «Disposizioni di procedura», di detto regolamento, prevede quanto segue:

«1.   Nel corso della procedura l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’esame si limita agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

2.   L’Ufficio può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato per tempo».

12

L’articolo 78, paragrafo 1, del medesimo regolamento così recita:

«Nelle procedure dinanzi all’Ufficio sono esperibili in particolare i seguenti mezzi istruttori:

a)

l’audizione delle parti;

b)

la richiesta di informazioni;

c)

la produzione di documenti e di campioni;

d)

l’audizione di testimoni;

e)

la perizia;

f)

le dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, ovvero che abbiano effetto equivalente a norma del diritto dello Stato in cui viene redatta la dichiarazione».

Fatti

13

Nella sentenza impugnata il Tribunale ha riassunto i fatti all’origine della controversia della quale era stato investito nei seguenti termini:

«1

Il 20 novembre 2001 la [Société des produits Nestlé], interveniente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’[EUIPO], ai sensi del regolamento [n. 207/2009].

2

Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo FITNESS.

3

I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 29, 30 e 32 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

classe 29: “Latte, panna, burro, formaggi, yogurt e altri preparati alimentari a base di latte, succedanei di prodotti alimentari derivati dal latte, uova, gelatine, frutta, ortaggi, preparati proteici per l’alimentazione umana”;

classe 30: “Cereali e preparati a base di cereali; cereali pronti da mangiare; cereali per la prima colazione; prodotti alimentari a base di riso o di farina”;

classe 32: “Acque naturali, acque gassate o effervescenti, acque di sorgente, acque minerali, acque aromatizzate, bevande alla frutta, succhi di frutta, nettari, limonate, sode e altre bevande analcoliche, sciroppi e altri preparati per sciroppi e altri preparati per bevande”.

4

Il 30 maggio 2005 il marchio richiesto è stato registrato come marchio dell’Unione europea, con il numero 2470326, per i prodotti di cui al precedente punto 3 (in prosieguo: il “marchio controverso”).

5

Il 2 settembre 2011 la [European Food], ricorrente, ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità del marchio controverso ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, letto in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del medesimo regolamento.

6

Il 18 ottobre 2013 la divisione di annullamento ha respinto integralmente la domanda di dichiarazione di nullità.

7

Il 16 dicembre 2013 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione della divisione di annullamento.

8

Con decisione del 19 giugno 2015 (in prosieguo: la “decisione impugnata”), la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto tale ricorso.

9

La commissione di ricorso ha ritenuto che, nell’ambito di un procedimento di annullamento, l’onere della prova del fatto che il marchio controverso fosse privo di carattere distintivo o fosse descrittivo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009, incombesse sulla richiedente la nullità. Essa ha aggiunto che la data pertinente alla quale dovevano riferirsi le prove era quella del deposito del marchio controverso, ossia il 20 novembre 2001. Peraltro, a suo avviso, poiché si trattava di prodotti poco costosi di largo consumo, il pubblico di riferimento dava prova di un grado di attenzione inferiore alla media.

10

Per quanto riguarda l’asserito carattere descrittivo, la commissione di ricorso ha considerato che la maggior parte delle prove prodotte dinanzi alla divisione di annullamento erano successive alla data pertinente o riguardavano il territorio della Romania prima della sua adesione all’Unione europea. Riguardo alle copie dei dizionari concernenti il termine “fitness”, essa ha ritenuto che tale termine non designasse una caratteristica intrinseca dei prodotti interessati agli occhi dei consumatori nel 2001. Essa ha ritenuto che, per i prodotti di cui trattasi, detto termine fosse allusivo e costituisse un’evocazione vaga. Pertanto, a suo avviso, le prove prodotte dinanzi alla divisione di annullamento non erano sufficienti a dimostrare il carattere descrittivo del marchio controverso.

11

Peraltro, la commissione di ricorso ha respinto in quanto tardive, senza prenderle in considerazione, una serie di prove presentate per la prima volta dinanzi ad essa. A tale riguardo, essa ha applicato per analogia la regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento [n. 2868/95], letta in combinato disposto con la regola 37, lettera b), numero iv), del medesimo regolamento.

12

La commissione di ricorso ha altresì ritenuto che poiché il termine “fitness” aveva un contenuto evocativo e ambiguo, esso fosse atto a identificare i prodotti contraddistinti dal marchio controverso come provenienti dall’interveniente e quindi a distinguerli da quelli di altre imprese. Pertanto, essa è giunta alla conclusione che la ricorrente non aveva dimostrato l’assenza di carattere distintivo di tale marchio».

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

14

Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 agosto 2015, la European Food ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa.

15

A sostegno del proprio ricorso, la European Food ha dedotto tre motivi, relativi, il primo, al rifiuto della commissione di ricorso di prendere in considerazione le prove presentate per la prima volta dinanzi ad essa, il secondo, al carattere descrittivo del marchio controverso e, il terzo, all’assenza di carattere distintivo di detto marchio.

16

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato la decisione controversa e ha condannato l’EUIPO a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla European Food.

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

17

Con la sua impugnazione l’EUIPO chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata, e

condannare le ricorrenti alle spese.

18

La European Food chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione, e

condannare l’EUIPO alle spese del presente procedimento.

Sull’impugnazione

Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con la regola 50 paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95

Argomenti delle parti

19

Il primo motivo si articola, in sostanza, in quattro parti.

20

Con la prima parte di tale motivo, l’EUIPO sostiene che il Tribunale ha erroneamente dichiarato, al punto 56 della sentenza impugnata, che i regolamenti nn. 207/2009 e 2868/95 non contengono disposizioni che stabiliscono un termine per la produzione delle prove nell’ambito di una domanda di dichiarazione di nullità basata su motivi di nullità assoluta.

21

Sebbene non vi sia alcun termine prestabilito espressamente previsto dai regolamenti nn. 207/2009 e 2868/95, l’EUIPO avrebbe, tuttavia, in virtù dell’articolo 57, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 e della regola 40 del regolamento n. 2868/95, la competenza a stabilire limiti di tempo a titolo di misure di organizzazione del procedimento.

22

Di conseguenza, la possibilità riconosciuta all’EUIPO, in forza dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, di non tener conto dei fatti che le parti non hanno addotto o delle prove che esse non hanno presentato in tempo utile, si applicherebbe tanto ai termini fissati direttamente dai regolamenti nn. 207/2009 e 2868/95, quanto a quelli fissati dall’EUIPO a titolo di misure di organizzazione del procedimento.

23

Inoltre, detto articolo si applicherebbe a tutti i tipi di procedimenti dinanzi all’EUIPO e, pertanto, non farebbe distinzione tra i procedimenti di opposizione e i procedimenti di dichiarazione di nullità.

24

Con la seconda parte di detto motivo, l’EUIPO sostiene che il Tribunale ha erroneamente dichiarato, ai punti 57 e 58 della sentenza impugnata, che, in assenza di termini da rispettare, le prove potevano essere presentate in qualsiasi momento, anche nella fase di ricorso.

25

Con la terza parte del primo motivo, l’EUIPO rileva che la portata della regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 non è limitata ai procedimenti di opposizione dato che tale disposizione non precisa la natura del procedimento di cui trattasi. Focalizzando il suo ragionamento sulla regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95, che rinvia espressamente ai procedimenti di opposizione, il Tribunale avrebbe violato la regola enunciata al primo comma di tale norma, in base alla quale, alla procedura di ricorso si applicano, salvo disposizioni contrarie, le stesse norme relative al procedimento dinanzi all’organo che ha pronunciato la decisione impugnata col ricorso. Di conseguenza, l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 sarebbe applicabile anche nel contesto di un procedimento di dichiarazione di nullità.

26

Infine, nell’ambito del quarto capo del primo motivo, l’EUIPO sostiene che la sentenza impugnata priva la commissione di ricorso del potere conferitole dall’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. A tale proposito, l’EUIPO sostiene che la ricevibilità di tutti gli ulteriori elementi di prova prodotti dinanzi alla divisione di annullamento, successivamente alla chiusura della fase scritta del procedimento, è subordinata all’esercizio, da parte della divisione di annullamento, del potere discrezionale conferito dall’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

27

Secondo l’EUIPO, alla luce dei termini fissati dalla divisione di annullamento e per consentire alla European Food di rispondere ai fatti e agli argomenti prodotti dalla Société des produits Nestlé, la commissione di ricorso era tenuta a esercitare il suo potere discrezionale ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, per decidere se occorresse tener conto delle prove prodotte per la prima volta dinanzi ad essa. Orbene, l’EUIPO rileva che, dopo un’analisi approfondita di tutte le circostanze rilevanti del caso di specie, la commissione di ricorso ha constatato che le rispettive prove non erano né supplementari né complementari, bensì solo nuove e, quindi, irricevibili.

28

Di conseguenza, la commissione di ricorso non avrebbe dovuto prendere in considerazione le prove relative al motivo di nullità poiché tali prove non erano state prodotte in tempo utile nell’ambito del procedimento di dichiarazione di nullità.

29

La European Food contesta gli argomenti dell’EUIPO.

Giudizio della Corte

30

Con la prima e la seconda parte del primo motivo, che occorre esaminare congiuntamente, l’EUIPO sostiene, da un lato, che il Tribunale, al punto 56 della sentenza impugnata, ha rilevato che i regolamenti nn. 207/2009 e 2868/95 non contengono disposizioni che fissano un termine per la produzione delle prove nell’ambito di una domanda di dichiarazione di nullità fondata su motivi di nullità assoluta e, dall’altro, che, avendo dichiarato che, in assenza di un termine per la produzione delle prove nell’ambito di una domanda di dichiarazione di nullità fondata su motivi di nullità assoluta, le prove potevano essere presentate in qualsiasi momento, anche nella fase del ricorso, il Tribunale è incorso in un errore di diritto ai punti 57 e 58 della sentenza impugnata.

31

Secondo l’articolo 52 del regolamento n. 207/2009, dopo la registrazione di un marchio come marchio dell’Unione, detto marchio può essere dichiarato nullo, su domanda presentata all’EUIPO, in talune circostanze e, in particolare, quando il marchio è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7 di detto regolamento. Tale domanda ai sensi della regola 37, lettera b), iv), del regolamento n. 2868/95, deve contenere i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno di tali motivi. Peraltro, a norma degli articoli 57 e 78 del regolamento n. 207/2009, durante lo svolgimento di un tale procedimento, l’EUIPO invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro il termine da essa assegnato, le loro deduzioni e può anche disporre mezzi istruttori, inclusa la deduzione di fatti o la produzione di prove.

32

Da tali disposizioni deriva che, anche se nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità fondata su motivi di nullità assoluta, non sia stato fissato alcun termine per chiedere l’annullamento della registrazione di un marchio, contrariamente a quanto previsto all’articolo 41 del regolamento n. 207/2009, in materia di opposizione alla registrazione di un marchio d’impresa per impedimenti relativi alla registrazione, ai sensi del quale il termine per proporre opposizione è di tre mesi, è nondimeno fissato un termine per la presentazione delle prove nell’ambito della domanda di dichiarazione di nullità o può essere fissato dall’EUIPO, a titolo della sua competenza di organizzazione del procedimento.

33

Di conseguenza, avendo affermato, al punto 56 della sentenza impugnata, che il regolamento n. 207/2009 non contiene alcuna disposizione che stabilisce un termine per la produzione di prove, il Tribunale è incorso in un errore di diritto. Tuttavia, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che, se dalla motivazione di una sentenza del Tribunale risulta una violazione del diritto dell’Unione, ma il dispositivo della medesima sentenza appare fondato per altri motivi di diritto, l’impugnazione deve essere respinta (sentenza del 21 luglio 2016, EUIPO/Grau Ferrer, C‑597/14 P, EU:C:2016:579, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

34

Ciò si verifica nel caso di specie. In particolare, il Tribunale ha fondato l’annullamento della decisione controversa non sull’inesistenza di un termine per la produzione di prove, ma sul fatto che la commissione di ricorso ha erroneamente dichiarato che gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso non dovessero essere presi in considerazione perché presentati tardivamente.

35

A tale proposito, si deve ricordare, innanzitutto, contrariamente a quanto sostiene l’EUIPO, che il Tribunale ha dichiarato, al punto 58 della sentenza impugnata, che l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con la regola 37, lettera b), iv), del regolamento n. 2868/95, non implica che le prove presentate per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso debbano essere considerate tardive da quest’ultima.

36

Inoltre, deriva dalla giurisprudenza che nessuna ragione di principio connessa alla natura del procedimento che si svolge dinanzi alla commissione di ricorso o alla competenza di tale organo esclude che, per statuire sul ricorso con cui è stata adita, detta commissione prenda in considerazione fatti o prove dedotti per la prima volta allo stadio di tale ricorso (sentenza del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, punto 49).

37

Peraltro, risulta dall’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, che, per effetto del ricorso di cui è adita, la commissione di ricorso può esercitare le competenze dell’organo che ha emesso la decisione impugnata ed è pertanto invitata, in tale contesto, a effettuare un nuovo esame completo del merito del ricorso, tanto in diritto quanto in fatto (sentenza del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, punto 57).

38

Come deriva dagli articoli 63 e 78 de regolamento n. 207/2009, ai fini dell’esame nel merito del ricorso con cui è stata adita, la commissione di ricorso invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare le loro deduzioni sulle notificazioni ad esse indirizzate e può anche stabilire mezzi istruttori, inclusa la deduzione di fatti o la produzione di prove. Tali disposizioni garantiscono la possibilità di vedere arricchirsi il substrato fattuale durante le diverse fasi del procedimento svoltosi dinanzi all’EUIPO (sentenza del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, punto 58).

39

Vero è che, ai punti 60 e 61 della sentenza del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul (C‑29/05 P, EU:C:2007:162), la Corte ha rilevato che l’articolo 59 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), che ha un contenuto identico a quello dell’articolo 60 del regolamento n. 207/2009, il quale precisa le condizioni per la proposizione di un ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, si riferisce non alla presentazione di fatti o di prove, ma unicamente al deposito, entro un termine di quattro mesi, di una memoria con i motivi del ricorso e non può quindi essere interpretato nel senso che esso offre all’autore di un tale ricorso un nuovo termine per la presentazione di fatti e di prove a sostegno della propria opposizione.

40

Tuttavia, non si può dedurre dalla sentenza del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul (C‑29/05 P, EU:C:2007:162) che tutte le prove presentate dinanzi alla commissione di ricorso debbano essere considerate tardive in ogni circostanza.

41

Da un lato, è giocoforza constatare che, a differenza della presente controversia, quella che ha dato luogo alla sentenza del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul (C‑29/05 P, EU:C:2007:162) riguardava un procedimento di opposizione alla registrazione di un marchio. Orbene, conformemente alla regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95, se il ricorso è diretto contro una decisione della divisione di opposizione, la commissione di ricorso limita l’esame del ricorso ai fatti e alle prove presentate entro i termini stabiliti o fissati dalla divisione di opposizione. Pertanto, in tale contesto, le prove presentate dinanzi alla commissione di ricorso sono considerate tardive e possono, ciononostante, essere prese in considerazione, ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

42

Dall’altro lato, senza pregiudizio della norma speciale applicabile ai procedimenti di opposizione di cui alla regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95, è sempre consentito presentare prove in tempo utile per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso nella misura in cui tali prove mirano a contestare i motivi accolti dalla divisione di annullamento nella decisione impugnata. Tali prove sono, quindi, o prove complementari a quelle presentate al procedimento dinanzi alla divisione di annullamento, o prove che riguardano un elemento nuovo che non poteva essere sollevato nel corso di tale procedimento.

43

Peraltro, si deve sottolineare che spetta alla parte che presenta le prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso giustificare le ragioni per le quali tali prove sono presentate in questa fase della procedura e dimostrare l’impossibilità di una simile presentazione nel corso del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento.

44

Infine, come è stato rilevato al punto 38 della presente sentenza, è possibile presentare prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso su richiesta di quest’ultima come mezzo istruttorio ed entro i termini impartiti alle parti.

45

Ne deriva che il Tribunale ha giustamente dichiarato, al punto 58 della sentenza impugnata, che le prove prodotte per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso non dovevano essere considerate, da tale commissione, come tardive in ogni circostanza.

46

La prima e la seconda parte del primo motivo devono pertanto essere respinte.

47

Con la terza parte del primo motivo, l’EUIPO fa valere che la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto in quanto afferma, al suo punto 60, che la portata della regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95 è limitata ai procedimenti di opposizione.

48

A tale proposito, va rilevato che sebbene la regola 50, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2868/95, contenuta al titolo X, rubricato «Procedura di ricorso», stabilisca il principio secondo cui alla procedura di ricorso si applicano le stesse norme relative al procedimento dinanzi all’organo che ha pronunciato la decisione impugnata col ricorso, il terzo comma della medesima disposizione costituisce una norma speciale, che deroga a tale principio. Tale norma speciale è propria della procedura di ricorso contro la decisione della divisione di opposizione e precisa la disciplina, dinanzi alla commissione di ricorso, dei fatti e delle prove presentate dopo la scadenza dei termini stabiliti o fissati in primo grado (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2013, Rintisch/UAMI, C‑120/12 P, EU:C:2013:638, punto 28).

49

Di conseguenza, è a buon diritto che il Tribunale ha dichiarato, al punto 60 della sentenza impugnata, che tale norma speciale, di cui alla regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95, non era applicabile nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità basata su motivi di nullità assoluta.

50

Ne deriva che la terza parte del primo motivo di annullamento dev’essere respinta.

51

Con la quarta parte del primo motivo, l’EUIPO sostiene che la sentenza impugnata priva la commissione di ricorso del potere ad essa conferito dall’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, di valutare se le prove prodotte per la prima volta dinanzi ad essa potevano essere prese in considerazione.

52

Tale argomento dell’EUIPO si basa su un’erronea lettura della sentenza impugnata.

53

Infatti, dal punto 66 della sentenza impugnata deriva non che l’EUIPO non poteva avvalersi del suo potere discrezionale ma che, avendo ritenuto che gli elementi di prova prodotti dalla European Food per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso non dovessero essere presi in considerazione a causa della loro presentazione tardiva, la commissione di ricorso era incorsa in un errore di diritto.

54

A tale proposito, va ricordato che, in forza dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, l’EUIPO può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno prodotto in tempo utile.

55

Dal disposto di tale articolo si evince che, come regola generale e salvo disposizione contraria, la deduzione di fatti e di prove ad opera delle parti rimane possibile dopo la scadenza dei termini ai quali si trova subordinata una tale deduzione in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 207/2009 e che all’EUIPO non è affatto vietato tenere conto di fatti e prove così tardivamente dedotti o prodotti (v. in tal senso, sentenza del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, punto 42).

56

Per contro, si evince altrettanto chiaramente da detto testo che simili deduzioni o produzioni tardive di fatti e di prove non sono atte a conferire alla parte che vi procede un diritto incondizionato a che tali fatti o prove siano presi in considerazione dall’EUIPO. Precisando che quest’ultimo «può», in un caso del genere, decidere di non tenere conto di tali fatti e prove, l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 conferisce, infatti, all’EUIPO un ampio potere discrezionale al fine di decidere, pur motivando la propria decisione su tale punto, se occorra o no tenere conto di tali fatti e prove (v., in tal senso, sentenza del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, punto 43).

57

Va rilevato che la presa in considerazione da parte dell’EUIPO dei fatti e degli elementi di prova tardivamente prodotti è giustificata quando l’EUIPO ritenga, da un lato, che gli elementi dedotti tardivamente possano, prima facie, assumere effettiva rilevanza per l’esito dell’opposizione e, dall’altro, che la fase del procedimento in cui interviene tale deduzione tardiva e le circostanze della stessa non vi ostino (v., in tal senso, sentenze del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, punto 44, e del 3 ottobre 2013, Rintisch/UAMI, C‑120/12 P, EU:C:2013:638, punto 38).

58

Pertanto, l’eventuale presa in considerazione di detti elementi di prova complementari non costituisce in nessun modo un «favore» concesso all’una o all’altra parte, ma deve concretare il risultato di un esercizio obiettivo e motivato del potere discrezionale che detto articolo 76, paragrafo 2, conferisce all’EUIPO (sentenza del 26 settembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/UAMI e centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, punto 111).

59

Ne deriva che anche la quarta parte del primo motivo di annullamento dev’essere respinta.

60

Di conseguenza, il primo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

Sul secondo motivo, relativo al turbamento dell’equilibrio tra i diritti procedurali delle parti nonché a una violazione dei principi di economia processuale e di buona amministrazione

Argomenti delle parti

61

L’EUIPO sostiene che la sentenza impugnata turba l’equilibrio tra i diritti procedurali delle parti nei procedimenti inter partes dinanzi all’EUIPO ed è, inoltre, contraria ai principi di economia processuale e di buona amministrazione, nella misura in cui le parti possono scegliere di non produrre prove o osservazioni, o di riservarne taluni aspetti, nell’ambito di «tattiche dilatorie o di negligenza».

62

La European Food ribatte che il secondo motivo è infondato e si basa su mere speculazioni, senza alcun riferimento a una qualsiasi disposizione giuridica rilevante.

Giudizio della Corte

63

Conformemente all’articolo 168, paragrafo 1, lettera b) e all’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/Commissione, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 29).

64

La Corte ha altresì dichiarato che deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile un motivo che si limita ad affermazioni generiche e che non contiene indicazioni precise relative ai punti della sentenza impugnata che sarebbero eventualmente inficiati da un errore di diritto (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/Commissione, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 30).

65

Orbene, il secondo motivo d’impugnazione non si riferisce espressamente a punti della sentenza impugnata, ma si limita a formulare una censura generale della stessa senza specificare i punti che sarebbero viziati da errori di diritto. Un motivo del genere deve quindi essere respinto in quanto irricevibile.

66

Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che l’impugnazione deve essere integralmente respinta.

Sulle spese

67

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

68

L’EUIPO, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese relative al procedimento di impugnazione, conformemente alla domanda della European Food.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato alle spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.