SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

19 ottobre 2017 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Voci doganali – Sottovoce 6212 20 00 (Guaine‑mutandine) – Note esplicative della nomenclatura combinata – Note esplicative del sistema armonizzato»

Nella causa C‑556/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht Hamburg (tribunale tributario di Amburgo, Germania), con decisione dell’11 maggio 2016, pervenuta in cancelleria il 3 novembre 2016, nel procedimento

Lutz GmbH

contro

Hauptzollamt Hannover,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da C. Vajda, presidente di sezione E. Juhász (relatore) e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Lutz GmbH, da T. Lutz;

per la Commissione europea, da B.-R. Killmann e A. Caeiros, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della sottovoce 6212 20 00 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012 (GU 2012, L 304, pag. 1) (in prosieguo: la «NC»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Lutz GmbH e lo Hauptzollamt Hannover (Ufficio doganale principale di Hannover, Germania), in merito alla classificazione doganale di mutandine modellanti.

Contesto normativo

Nomenclatura combinata

3

La seconda parte della NC, intitolata «Tabella dei dazi», contiene una sezione XI, concernente i «Materiali tessili e loro manufatti». Detta sezione include i capitoli 61 e 62.

4

Al capitolo 61 della NC, intitolato «Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia», figura una nota 2, lettera a), ai sensi della quale il capitolo in parola non comprende gli oggetti della voce 6212.

5

La sottovoce 6108 22 00 della NC riguarda «Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vestiti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza: slips e mutandine di fibre sintetiche o artificiali».

6

Detta sottovoce prevede un’aliquota del dazio convenzionale pari al 12%.

7

Al capitolo 62 della NC, intitolato «Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia», figura una nota 1, ai sensi della quale il capitolo in parola si applica soltanto ai manufatti confezionati con materie tessili di qualsiasi tipo diverse dall’ovatta, esclusi i manufatti a maglia (diversi da quelli della voce 6212).

8

La voce 6212 della NC riguarda «Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia».

9

La sottovoce 6212 20 00 della NC riguarda «Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia: Guaine e guaine-mutandine».

10

La sottovoce 6212 90 00 della NC riguarda reggiseni, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia, diversi da reggiseni, guaine e guaine-mutandine e modellatori.

11

L’aliquota del dazio convenzionale applicabile a tutta la voce 6212 è del 6,5%.

Note esplicative della nomenclatura combinata

12

Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, la Commissione adotta note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (in prosieguo: le «note esplicative della NC»).

13

Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che le note esplicative della NC, pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in data 4 marzo 2015 (GU 2015, C 76, pag. 1), sono rilevanti ai fini della soluzione della controversia di cui al procedimento principale. La nota esplicativa della NC relativa alla sottovoce 6212 20 00 è così formulata:

«Guaine e guaine-mutandine

Questa sottovoce comprende in particolare le guaine-mutandine, anche a maglia, che presentano il taglio di una mutandina con o senza gamba o di una mutanda che risale fino alla vita, con o senza gamba.

Esse devono presentare le seguenti caratteristiche:

a)

fasciare il punto vita ed i fianchi con parti laterali di oltre 8 centimetri di larghezza (misurati dalla sgambatura al bordo superiore);

b)

presentare un’elasticità verticale ma limitata in senso orizzontale. La presenza di rinforzi o di una fodera sul ventre, anche con applicazione di pizzi, nastri, passamaneria o altra guarnizione è accettata, sempreché l’elasticità resti verticale;

c)

essere costituite dalle seguenti materie tessili:

cotone misto a fili di elastomero, in proporzione uguale o superiore a 15%, o

fibre sintetiche o artificiali miste a fili di elastomero, in proporzione uguale o superiore a 10%, o

cotone (non oltre a 50%) misto a fibre sintetiche o artificiali in proporzione elevata e a fili di elastomero in proporzione uguale o superiore a 10%».

Note esplicative del sistema armonizzato

14

Il Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), è stato istituito dalla convenzione recante creazione di detto Consiglio, stipulata a Bruxelles il 15 dicembre 1950. Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato elaborato dall’OMD e istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, dalla decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1).

15

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della convenzione in parola, è stato istituito un comitato, denominato «comitato del sistema armonizzato», composto dai rappresentanti di ogni parte contraente. Il suo compito consiste, in particolare, nel proporre emendamenti alla suddetta convenzione e nel redigere note esplicative (in prosieguo: le «note esplicative del SA»), pareri di classificazione e altri pareri per l’interpretazione del SA.

16

In base alle note esplicative del SA relative alla voce 6212, quest’ultima fa riferimento a prodotti destinati a sostenere talune parti del corpo o diversi capi di abbigliamento, e a parti di essi, e possono essere realizzati con tessuti di ogni tipo, anche elastici, nonché a maglia.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

17

Nell’ottobre 2013 la Lutz ha chiesto un’informazione tariffaria vincolante per una mutandina modellante e, nella sua domanda, ha proposto di classificare detta mutandina nella sottovoce 6212 90 00 della NC.

18

Le autorità doganali tedesche hanno redatto un’informazione tariffaria vincolante sulla base della quale la mutandina in parola doveva essere classificata nella sottovoce 6108 22 00 della NC.

19

La Lutz, ritenendo erronea siffatta classificazione, ha presentato reclamo, senza successo, e ha successivamente proposto ricorso dinanzi al Finanzgericht Hamburg (tribunale tributario di Amburgo, Germania).

20

Detto giudice indica che il prodotto controverso è una mutandina modellante concepita come slip a vita bassa, in tessuto a maglia, elastica in senso tanto verticale quanto orizzontale. Esso precisa che tale slip, se tirato con le mani, è meno estensibile in senso orizzontale che in senso verticale e che la sua minore elasticità in senso orizzontale può essere soggetta a valutazioni diverse, in funzione delle singole percezioni. Il giudice del rinvio osserva che detto prodotto non presenta particolari elementi non elastici inseriti in senso orizzontale.

21

Ad avviso del giudice in parola, le disposizioni rilevanti ai fini di risolvere la controversia di cui al procedimento principale sono le sottovoci 6108 22 00 e 6212 20 00 della NC, nonché le note esplicative di quest’ultima relative alle suddette sottovoci.

22

Esso considera che, nell’ipotesi in cui il prodotto controverso costituisse una guaina‑mutandina, ai sensi della sottovoce 6212 20 00 (guaine e guaine‑mutandine), esso dovrebbe essere classificato nella voce 6212, che è più specifica rispetto alla voce 6108.

23

Il giudice del rinvio precisa che qualora, invece, detto prodotto non dovesse costituire una guaina‑mutandina, ai sensi della sottovoce 6212 20 00, esso dovrebbe essere classificato nella sottovoce 6108 e, all’interno di quest’ultima, nella sottovoce 6108 22 00 (slips e mutandine di fibre sintetiche o artificiali).

24

Tale giudice aggiunge che la nota esplicativa della NC relativa alla sottovoce 6212 20 00 definisce con maggior precisione le «guaine‑mutandine» ai sensi della sottovoce in parola, e che è pacifico che il prodotto controverso presenta le caratteristiche descritte al secondo comma, lettere a) e c), di detta nota esplicativa.

25

In tali condizioni, il giudice del rinvio considera come determinante la questione se, nel caso di specie, detto prodotto presenti, oltre alle suddette caratteristiche, anche la caratteristica descritta al secondo comma, lettera b), prima frase, della suddetta nota esplicativa, ossia se esso presenti un’elasticità verticale ma limitata in senso orizzontale.

26

Esso ritiene, tuttavia, che la formulazione di cui al secondo comma, lettera b), prima frase, della medesima nota esplicativa, vale a dire «presentare un’elasticità verticale ma limitata in senso orizzontale», non sia sufficientemente chiara e precisa.

27

Pertanto, mediante le sue questioni, detto giudice chiede alla Corte di interpretare il secondo comma, lettera b), prima frase, della nota esplicativa della NC relativa alla sottovoce 6212 20 00.

28

In primo luogo, il giudice del rinvio, che muove dalla premessa secondo cui le guaine-mutandine devono sempre presentare un’elasticità orizzontale, si interroga in particolare sul confronto che deve essere svolto tra la suddetta elasticità orizzontale e l’elasticità verticale. In proposito esso precisa che l’elasticità orizzontale dovrebbe essere notevolmente inferiore a quella verticale, in quanto un’elasticità orizzontale di poco inferiore rispetto all’elasticità verticale non soddisferebbe i requisiti stabiliti da detta nota esplicativa.

29

In secondo luogo, tale giudice rileva che la caratteristica qualificata come «limitata» potrebbe anche riguardare una limitazione in termini assoluti dell’elasticità orizzontale, nel senso che l’elasticità orizzontale della guaina-mutandina avrebbe, per effetto di ulteriori vincoli, un limite fisso, che bloccherebbe l’elasticità orizzontale in un punto preciso della sua estensione. A tal riguardo, il secondo comma, lettera b), seconda frase, della nota esplicativa della NC relativa alla sottovoce 6212 20 00 potrebbe suggerire che sia contemplato detto tipo di limitazione dell’elasticità.

30

Ad avviso del giudice in parola, si pone altresì la questione dei criteri oggettivi sulla base dei quali si dovrebbe svolgere il confronto tra elasticità verticale e orizzontale, o, nell’ipotesi in cui sussista una limitazione in termini assoluti dell’elasticità orizzontale, la qualificazione di siffatta limitazione. Per quanto concerne l’ipotesi fondata sul confronto tra elasticità verticale e orizzontale, potrebbe essere preso in considerazione un esame puramente sensoriale mediante l’allungamento manuale del materiale oppure un procedimento di misurazione tecnica che fornisca dati sull’estensibilità del materiale impiegato.

31

Infine, il giudice del rinvio fa osservare che, posto che il secondo comma, lettera b), prima frase, della nota esplicativa della NC relativa alla sottovoce 6212 20 00 non consente di definire le caratteristiche e le proprietà delle guaine‑mutandine controverse che sono rilevanti a fini classificatori, occorrerebbe basarsi, per quanto concerne i requisiti che l’elasticità orizzontale deve soddisfare con riferimento alla nota esplicativa del SA relativa alla sottovoce 6212, soltanto sull’esistenza di una funzione di sostegno dimostrabile di talune parti del corpo.

32

In tali condizioni, il Finanzgericht Hamburg (tribunale tributario di Amburgo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

a)

Se le note esplicative della [NC] relative alla sottovoce 6212 20 00 (…) debbano essere interpretate nel senso che, nel caso di una guaina‑mutandina, l’elasticità «in senso orizzontale [è limitata]» già se l’elasticità orizzontale è inferiore a quella verticale.

b)

In caso di risposta affermativa alla questione 1. a):

In base a quali criteri oggettivi debba essere compiuto il suddetto confronto tra elasticità verticale ed elasticità orizzontale.

2)

In caso di risposta negativa alla questione 1. a):

a)

Se le note esplicative della [NC] relative alla sottovoce 6212 20 00 (…) debbano essere interpretate nel senso che, nel caso di una guaina‑mutandina, l’elasticità «in senso orizzontale [è limitata]» solo quando l’elasticità orizzontale è notevolmente inferiore a quella verticale.

b)

In caso di risposta affermativa alla questione 2. a):

In base a quali criteri oggettivi debba essere compiuto il suddetto confronto tra elasticità verticale ed elasticità orizzontale e quale criterio di valutazione debba essere applicato.

3)

In caso di risposta negativa alla questione 2. a):

a)

Se le note esplicative della [NC] relative alla sottovoce 6212 20 00 (…) debbano essere interpretate nel senso che, nel caso delle guaine‑mutandine, la natura limitata dell’elasticità orizzontale non è definita in base a un confronto tra elasticità verticale e orizzontale ma significa una limitazione in termini assoluti dell’elasticità orizzontale.

b)

In caso di risposta affermativa alla questione 3. a):

Sulla base di quali criteri oggettivi debba essere esaminato se l’elasticità orizzontale di una guaina‑mutandina sia limitata ai sensi di quanto indicato nella questione 3. a)».

Sulle questioni pregiudiziali

33

Con le sue questioni il giudice del rinvio chiede, in sostanza, in che misura una mutandina debba essere elastica in senso orizzontale per rientrare nella voce 6212 20 00 della NC.

34

In via preliminare si deve ricordare che, sulla base della formulazione di cui al secondo comma, lettera b), prima frase, della nota esplicativa della NC relativa alla sottovoce 6212 20 00, le mutandine devono «presentare un’elasticità verticale ma limitata in senso orizzontale» per essere classificate nella sottovoce in parola.

35

Tuttavia, per quanto concerne le note esplicative della NC, va rilevato che anche se esse forniscono un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci doganali, esse non sono giuridicamente vincolanti (v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 2016, MIS, C‑288/15, EU:C:2016:424, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

36

Si deve sottolineare che dalla sezione A, intitolata «Regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata», del titolo I, intitolato «Regole generali», della prima parte della NC, dal titolo «Disposizioni preliminari», si evince che la classificazione delle merci è determinata dal testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, mentre la formulazione dei titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli ha valore puramente indicativo (v., in tal senso, sentenza dell’8 dicembre 2016, Lemnis Lighting, C‑600/15, EU:C:2016:937, punto 35).

37

Per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va quindi ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli (sentenze dell’8 dicembre 2016, Lemnis Lighting, C‑600/15, EU:C:2016:937, punto 36 e del 16 febbraio 2017, Aramex Nederland, C‑145/16, EU:C:2017:130, punto 22).

38

Occorre ricordare che il Consiglio dell’Unione europea ha attribuito alla Commissione, che agisce in cooperazione con gli esperti doganali degli Stati membri, un ampio margine di discrezionalità per precisare il contenuto delle voci doganali pertinenti per la classificazione di una determinata merce. Tuttavia, il potere della Commissione di adottare le misure di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), del regolamento n. 2658/87, come l’elaborazione di note complementari, non autorizza la medesima a modificare il contenuto delle voci doganali stabilite in base al SA, istituito dalla Convenzione internazionale sul SA, di cui l’Unione europea si è impegnata a non modificare la portata in forza dell’articolo 3 della convenzione medesima (sentenza del 12 febbraio 2015, Raytek e Fluke Europe, C‑134/13, EU:C:2015:82, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

39

Dalla formulazione della voce 6212 della NC risulta che essa include «Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia». Inoltre, la sottovoce 6212 20 00 della NC contempla specificamente, nell’ambito della relativa voce 6212, le «Guaine e guaine‑mutandine».

40

Per quanto concerne le note esplicative del SA, si deve rilevare che esse, nonostante non abbiano efficacia vincolante, costituiscono strumenti importanti al fine di garantire un’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e, come tali, forniscono validi elementi per l’interpretazione di quest’ultima (sentenza del 17 marzo 2016, Sonos Europe, C‑84/15, EU:C:2016:184, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

41

Si deve ricordare che, in base alle note esplicative del SA relative alla voce 6212, quest’ultima fa riferimento a prodotti destinati a sostenere talune parti del corpo o diversi capi di abbigliamento, e a parti di essi, e possono essere realizzati con tessuti di ogni tipo, anche elastici, nonché a maglia.

42

Risulta dai termini generali «guaine», «guaine‑mutandine» e «busti», suffragati da riferimenti contenuti in allegato alle osservazioni scritte presentate alla Corte dalla Commissione, che i prodotti corrispondenti ai suddetti termini hanno un effetto di sostegno e di modellamento del corpo umano, esercitando su quest’ultimo un’azione di rinforzo.

43

Orbene, siffatto effetto è possibile solo allorché è notevolmente ridotta l’elasticità orizzontale di tali prodotti.

44

La Commissione fa valere che un’elasticità orizzontale di tal genere deve presentare una limitazione in termini assoluti, il che richiede che siano utilizzati materiali non elastici o che nelle guaine‑mutandine siano appositamente inseriti elementi composti di detti materiali.

45

Fermo restando che va riconosciuta la necessità di una notevole limitazione dell’elasticità orizzontale, non appare indispensabile che le guaine‑mutandine siano composte da materiali o elementi non elastici.

46

Infatti, da un punto di vista tecnico sembra fattibile che durante la lavorazione a maglia siano integrate zone snellenti nelle guaine e nelle guaine‑mutandine tubolari a maglia.

47

Inoltre, è rilevante prendere in considerazione la destinazione del prodotto controverso nel procedimento principale, dal momento che detta destinazione può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempreché sia inerente a detto prodotto, e detta inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà obiettive dello stesso (v., in tal senso, sentenza del 26 aprile 2017, Stryker EMEA Supply Chain Services, C‑51/16, EU:C:2017:298, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

48

Tenuto conto della destinazione del prodotto controverso nel procedimento principale, qualificato come «mutandina modellante» dal giudice del rinvio e come «seamless shapewear» dall’Ufficio doganale principale di Hannover, risulta che detto prodotto, tramite la sua azione, è volto a produrre un effetto di sostegno e di modellamento del corpo umano. Pertanto, fatto salvo l’esame che spetta al giudice del rinvio, detto prodotto avrebbe come caratteristica fondamentale un’elasticità notevolmente inferiore in senso orizzontale, al fine di sostenere il corpo umano onde creare un effetto oggettivo di snellimento della silhouette.

49

A tal riguardo la Lutz sostiene, in sostanza, che contrariamente ai busti e alle guaine classiche, in cui la funzione di sostegno e di modellamento del corpo umano è generalmente svolta mediante una parte ventrale cucita rigida e parti laterali elastiche, il che implica l’assemblaggio delle diverse parti con una macchina da cucire, il nuovo sistema di cinture di sostegno a maglie circolari presente in detti indumenti intimi, che costituisce un’innovazione tecnica brevettata, integra automaticamente in questi ultimi le zone di controllo snellenti, cosicché l’effetto di busto graduato è in essi incorporato.

50

Si deve quindi rilevare che la guaina o la guaina‑mutandina controversa può distinguersi dagli indumenti intimi ordinari per un’elasticità orizzontale notevolmente inferiore, al fine di sostenere il corpo umano e di assicurare una silhouette più snella.

51

Peraltro, le note esplicative della NC, richiamate ai punti 13 e 34 della presente sentenza, non intendono subordinare la classificazione di una guaina o di una guaina‑mutandina nella sottovoce 6212 20 00 della NC all’assoluta assenza di elasticità in senso orizzontale.

52

Pertanto, dalle caratteristiche e dalle proprietà oggettive della mutandina controversa nel procedimento principale risulta che essa è tale da rientrare nella sottovoce 6212 20 00 della NC.

53

Spetterà al giudice del rinvio verificare le caratteristiche fisiche del prodotto controverso nel procedimento principale, nonché le affermazioni in proposito delle parti nel procedimento principale.

54

Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alle questioni sollevate dichiarando che la NC deve essere interpretata nel senso che una mutandina caratterizzata da un’elasticità ridotta in senso orizzontale, che non presenta tuttavia elementi non elastici incorporati in tal senso, può essere classificata nella sottovoce 6212 20 00 della NC qualora risulti da un esame che essa ha un’elasticità in senso orizzontale notevolmente ridotta, al fine di sostenere il corpo umano onde creare un effetto snellente della silhouette.

Sulle spese

55

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

 

La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, deve essere interpretata nel senso che una mutandina caratterizzata da un’elasticità ridotta in senso orizzontale, che non presenta tuttavia elementi non elastici incorporati in tal senso, può essere classificata nella sottovoce 6212 20 00 della nomenclatura combinata qualora da un esame risulti che essa ha una elasticità in senso orizzontale notevolmente ridotta, al fine di sostenere il corpo umano onde creare un effetto snellente della silhouette.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.