SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

12 ottobre 2017 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Successioni e certificato successorio europeo – Ambito di applicazione – Bene immobile situato in uno Stato membro che non conosce il legato “per rivendicazione” – Diniego del riconoscimento degli effetti reali di un tale legato»

Nella causa C‑218/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Tribunale regionale di Gorzów Wielkopolski, Polonia), con decisione dell’8 marzo 2016, pervenuta in cancelleria il 19 aprile 2016, nel procedimento avviato da

Aleksandra Kubicka

con l’intervento di:

Przemysława Bac, in qualità di notaio

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Rosas, C. Toader (relatore), A. Prechal e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1o marzo 2017,

considerate le osservazioni presentate:

per P. Bac, in qualità di notaio, da M. Margoński, zastępca notarialny;

per il governo polacco, da B. Majczyna, M. Nowak e S. Żyrek, in qualità di agenti;

per il governo tedesco, da T. Henze, J. Möller, M. Hellmann e J. Mentgen, in qualità di agenti;

per il governo ellenico, da E. Tsaousi e A. Magrippi, in qualità di agenti;

per il governo spagnolo, da V. Ester Casas e S. Jiménez García, in qualità di agenti;

per il governo ungherese, da M. Z. Fehér, G. Koós e M. Tátrai, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da M. Wilderspin e A. Stobiecka-Kuik, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 maggio 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettere k) e l), nonché dell’articolo 31 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una procedura avviata dalla sig.ra Aleksandra Kubicka presso un notaio stabilito a Słubice (Polonia), finalizzata ad ottenere la redazione di un testamento pubblico che prevedesse un legato «per rivendicazione».

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 7, 8, 15, 18, 19 e 37 del regolamento n. 650/2012 sono così formulati:

«(7)

È opportuno contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere. Nello spazio europeo di giustizia, i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione. I diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto nonché dei creditori dell’eredità devono essere garantiti in maniera efficace.

(8)

Per conseguire tali obiettivi è opportuno che il presente regolamento raggruppi le disposizioni relative alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento – o, secondo il caso, all’accettazione, – all’esecutività e all’esecuzione di decisioni, atti pubblici e transazioni giudiziarie e alla creazione di un certificato successorio europeo.

(…)

(15)

Il presente regolamento dovrebbe consentire la creazione o il trasferimento per successione di un diritto su un bene immobile o mobile secondo la legge applicabile alle successioni. Non dovrebbe tuttavia incidere sul numero limitato (“numerus clausus”) dei diritti reali conosciuti nel diritto nazionale di taluni Stati membri. Uno Stato membro non dovrebbe essere tenuto a riconoscere un diritto reale su un bene situato in tale Stato membro se il diritto reale in questione non è contemplato dal suo diritto patrimoniale.

(…)

(18)

I requisiti relativi all’iscrizione in un registro di un diritto su beni immobili o mobili dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento. Spetterebbe pertanto alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro determinare (per i beni immobili, la lex rei sitae) le condizioni legali e le modalità dell’iscrizione nonché le autorità incaricate, come registri fondiari o notai, di verificare che tutti i requisiti siano rispettati e che la documentazione presentata o prodotta sia sufficiente o contenga le informazioni necessarie. In particolare, le autorità possono verificare che il diritto del defunto ai beni della successione di cui al documento presentato per la registrazione sia un diritto iscritto in quanto tale nel registro o sia altrimenti dimostrato in conformità alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro. Per evitare la duplicazione dei documenti, le autorità preposte alla registrazione dovrebbero accettare i documenti redatti dalle autorità competenti di un altro Stato membro la cui circolazione è prevista dal presente regolamento. In particolare, il certificato successorio europeo rilasciato in applicazione del presente regolamento dovrebbe costituire un documento idoneo per l’iscrizione dei beni della successione nel registro di uno Stato membro. Ciò non dovrebbe tuttavia precludere alle autorità preposte alla registrazione la facoltà di chiedere alla persona che sollecita la registrazione di fornire ulteriori informazioni o di presentare documenti aggiuntivi richiesti in virtù della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro, per esempio informazioni o documenti relativi ai pagamenti fiscali. L’autorità competente può indicare alla persona che chiede la registrazione le modalità per fornire le informazioni o i documenti mancanti.

(19)

Gli effetti dell’iscrizione di un diritto nel registro dovrebbero altresì essere esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento. Dovrebbe pertanto essere la legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro a determinare se l’iscrizione ha, per esempio, un effetto dichiarativo o costitutivo. Ove, per esempio, l’acquisizione di un diritto su un bene immobile debba essere iscritta in un registro a norma della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro al fine di assicurare efficacia erga omnes dei registri o di tutelare le transazioni giuridiche, il momento di detta acquisizione deve essere disciplinato dalla legge di tale Stato membro.

(…)

(37)

Affinché i cittadini possano beneficiare, nel rispetto della certezza del diritto, dei vantaggi offerti dal mercato interno, è necessario che il presente regolamento consenta loro di conoscere in anticipo la legge applicabile alla loro successione. Occorre introdurre norme armonizzate sul conflitto di leggi per evitare risultati contraddittori. La regola principale dovrebbe garantire che la successione sia regolata da una legge prevedibile con la quale presenta collegamenti stretti. Ai fini della certezza del diritto e onde evitare la frammentazione della successione, tale legge dovrebbe regolare l’intera successione, ossia tutti i beni oggetto dell’eredità, indipendentemente dalla loro natura o dal fatto che siano situati in un altro Stato membro o in uno Stato terzo».

4

Ai sensi dell’articolo 1 di tale regolamento:

«1.   Il presente regolamento si applica alle successioni a causa di morte. Esso non concerne la materia fiscale, doganale e amministrativa.

2.   Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:

(…)

k)

la natura dei diritti reali;

l)

qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell’iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro».

5

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, per «successione» si intende «la successione a causa di morte, comprendente qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un trasferimento volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima».

6

L’articolo 22 del regolamento n. 650/2012, intitolato «Scelta di legge», al suo paragrafo 1, primo comma, prevede quanto segue:

«Una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte».

7

L’articolo 23 di tale regolamento, intitolato «Ambito di applicazione della legge applicabile», ai suoi paragrafi 1 e 2, lettere b) ed e), così dispone:

«1.   La legge designata a norma dell’articolo 21 o dell’articolo 22 regola l’intera successione.

2.   Tale legge regola in particolare:

(…)

b)

l’individuazione dei beneficiari, delle loro quote rispettive e degli eventuali oneri imposti loro dal defunto e la determinazione degli altri diritti successori, compresi i diritti del coniuge o del partner superstite;

(…)

e)

il trasferimento agli eredi e, se del caso, ai legatari, dei beni, dei diritti e delle obbligazioni che fanno parte del patrimonio ereditario, comprese le condizioni e gli effetti dell’accettazione dell’eredità o del legato ovvero della rinuncia all’eredità o al legato».

8

Ai sensi dell’articolo 31 di detto regolamento, intitolato «Adattamento dei diritti reali»:

«Se una persona invoca un diritto reale che le spetta secondo la legge applicabile alla successione e la legge dello Stato membro in cui il diritto è invocato non conosce il diritto reale in questione, tale diritto è adattato, se necessario e nella misura del possibile, al diritto reale equivalente più vicino previsto dalla legge di tale Stato, tenendo conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti».

9

Il capo VI del regolamento n. 650/2012, intitolato «Certificato successorio europeo», è composto dagli articoli da 62 a 73 dello stesso regolamento. L’articolo 62 così recita:

«1.   Il presente regolamento istituisce un certificato successorio europeo (“certificato”) che è rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro e produce gli effetti di cui all’articolo 69.

2.   L’uso del certificato non è obbligatorio.

3.   Il certificato non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri. Tuttavia, una volta rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro, il certificato produce gli effetti di cui all’articolo 69 anche nello Stato membro le cui autorità lo hanno rilasciato in forza del presente capo».

10

L’articolo 63 di detto regolamento, intitolato «Scopo del certificato», prevede quanto segue ai suoi paragrafi 1 e 2:

«1.   Il certificato è destinato a essere utilizzato dagli eredi, dai legatari che vantano diritti diretti sulla successione (…) che, in un altro Stato membro, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari (…).

2.   Il certificato può essere utilizzato, in particolare, per dimostrare uno o più dei seguenti elementi:

a)

la qualità e/o i diritti di ciascun erede ovvero di ciascun legatario menzionato nel certificato e le rispettive quote ereditarie;

b)

l’attribuzione di uno o più beni determinati che fanno parte dell’eredità agli eredi ovvero ai legatari menzionati nel certificato;

(…)».

11

L’articolo 68 del medesimo regolamento, che disciplina il contenuto del certificato, prevede quanto segue:

«Il certificato contiene le seguenti informazioni nella misura in cui siano necessarie ai fini per cui esso è rilasciato:

(…)

m)

l’elenco dei beni e/o diritti spettanti a ogni legatario;

(…)».

12

Il successivo articolo 69, intitolato «Effetti del certificato», così recita:

«1.   Il certificato produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

2.   Si presume che il certificato dimostri con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione o a ogni altra legge applicabile a elementi specifici. Si presume che la persona indicata nel certificato come erede, legatario, (…) possied[a] la qualità indicata nel certificato e/o sia titolare dei diritti o dei poteri enunciati nel certificato, senza nessun’altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel certificato stesso.

(…)

5.   Il certificato costituisce titolo idoneo per l’iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro, fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 2, lettere k) e l)».

Diritto polacco

Il codice civile

13

L’articolo 9811, paragrafo 1, del Kodeks Cywilny (codice civile) così dispone:

«Nel testamento redatto in forma di atto notarile il testatore può prevedere che una determinata persona acquisti l’oggetto del legato al momento dell’apertura della successione (legato “per rivendicazione”)».

14

Ai sensi del paragrafo 2, punto 2, di tale articolo 9811, l’oggetto di un legato siffatto può consistere, tra l’altro, in una quota di proprietà su un bene immobile, la quale costituisce un diritto patrimoniale trasferibile.

15

L’articolo 968 del codice civile riguarda il «legato obbligatorio», relativamente al quale il testatore può scegliere qualsiasi forma testamentaria lecita, compreso il testamento olografo. Per tale tipo di legato, l’erede ha l’obbligo di trasferire il diritto sul bene al legatario, il quale può altresì esigere dall’erede l’esecuzione del legato.

La legge sul notariato

16

Ai sensi dell’articolo 81 della Prawo o notariacie (legge che ha introdotto un codice notarile), del 14 febbraio 1991 (Dz. U. n. 22, posizione 91), come modificata dalla legge del 13 dicembre 2013 (Dz. U. del 2014, posizione 164) (in prosieguo: la «legge sul notariato»), il notaio ha l’obbligo di rifiutare il compimento di un atto notarile illecito.

17

Dall’articolo 83, paragrafo 2, della legge sul notariato risulta che la persona a cui è stato opposto un diniego, da parte del notaio, di compiere un atto notarile può proporre ricorso avverso tale diniego. Tale ricorso in un primo momento è proposto dinanzi al notaio autore del diniego il quale, se lo ritiene fondato, redigerà l’atto notarile che gli era stato richiesto. Per contro, qualora il notaio non accolga il ricorso, quest’ultimo è proposto dinanzi al Sąd Okręgowy (Tribunale regionale, Polonia) nella cui circoscrizione si trova la sede dello studio notarile.

Fatti del procedimento principale e questione pregiudiziale

18

La sig.ra Kubicka, cittadina polacca residente a Francoforte sull’Oder (Germania), ha sposato un cittadino tedesco. Da tale unione sono nati due figli, ancora minorenni. I coniugi sono comproprietari ciascuno per la quota di 1/2 di un terreno situato a Francoforte sull’Oder sul quale è costruita la loro casa familiare. Al fine di redigere il proprio testamento, la sig.ra Kubicka si è rivolta a un notaio che esercita la professione a Słubice.

19

La sig.ra Kubicka intende inserire nel suo testamento un legato «per rivendicazione», consentito a norma del diritto polacco, a favore di suo marito, relativo alla quota di cui è proprietaria nell’immobile comune situato a Francoforte sull’Oder. Per la restante parte dei beni del patrimonio successorio, la stessa intende conservare l’ordine della successione legittima, in forza del quale suo marito e i suoi figli ereditano in parti uguali.

20

Essa ha espressamente escluso l’utilizzo dell’istituto del legato ordinario (legato «obbligatorio»), previsto all’articolo 968 del codice civile, in quanto quest’ultimo comporterebbe difficoltà collegate alla rappresentanza dei suoi figli minorenni, che possono essere chiamati all’eredità, nonché costi aggiuntivi.

21

Il 4 novembre 2015 il sostituto del notaio si è rifiutato di redigere un testamento contenente il legato «per rivendicazione» richiesto dalla sig.ra Kubicka, in quanto la redazione di un testamento contenente un legato del genere è contraria alla normativa e alla giurisprudenza tedesche relative ai diritti reali e al catasto, di cui si dovrebbe tener conto ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettere k) ed l), nonché dell’articolo 31 del regolamento n. 650/2012 e in quanto, di conseguenza, un tale atto è illecito.

22

Esso ha precisato che, in Germania, l’iscrizione del legatario nel catasto può essere effettuata soltanto mediante un atto notarile contenente un contratto di trasferimento della proprietà sull’immobile stipulato tra gli eredi e il legatario. I legati «per rivendicazione» stranieri sono oggetto, in Germania, di un adattamento sotto forma di legati «obbligatori» in virtù dell’articolo 31 del regolamento n. 650/2012. Tale interpretazione risulterebbe dalla motivazione della legge tedesca che ha modificato il diritto nazionale conformemente alle disposizioni del regolamento n. 650/2012 [Internationales Erbrechtsverfahrensgesetz (legge sui procedimenti in materia di diritto internazionale delle successioni) del 29 giugno 2015, BGBl. I, pag. 1042].

23

Il 16 novembre 2015 la sig.ra Kubicka ha presentato al notaio rogante, ai sensi dell’articolo 83 della legge sul notariato, un ricorso avverso la decisione con la quale è stato negata la redazione di un testamento contenente detto legato «per rivendicazione». Essa ha affermato che le disposizioni del regolamento n. 650/2012 dovevano essere oggetto d’interpretazione autonoma e, in sostanza, che nessuna delle sue disposizioni giustifica l’imposizione di limiti all’applicazione della legge sulle successioni in modo tale da legittimare il mancato riconoscimento degli effetti reali del legato «per rivendicazione».

24

Poiché il ricorso proposto dalla sig.ra Kubicka dinanzi al sostituto del notaio non è stato accolto, la stessa ha presentato un ricorso dinanzi al Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Tribunale regionale di Gorzów Wielkopolski, Polonia).

25

Il giudice del rinvio ritiene che, in virtù dell’articolo 23, paragrafo 2, lettere b) ed e), nonché dell’articolo 68, lettera m), del regolamento n. 650/2012, il legato «per rivendicazione» rientri nell’ambito di applicazione della legge sulle successioni, ma si chiede in che misura la legge del luogo in cui è situato il bene oggetto di tale legato possa comportare una limitazione degli effetti reali di un legato «per rivendicazione» previsto dalla legge sulle successioni che è stata scelta.

26

Dato che, in virtù dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera k), del regolamento n. 650/2012, la «natura dei diritti reali» è esclusa dall’ambito di applicazione di tale regolamento, il legato «per rivendicazione» previsto dalla legge sulle successioni non potrebbe far sorgere su un bene diritti reali che non siano contemplati dalla lex rei sitae del bene oggetto del legato. Tuttavia, si dovrebbe stabilire se tale medesima disposizione esclude parimenti dall’ambito di applicazione di tale regolamento i possibili titoli d’acquisto di diritti reali. A questo riguardo, il giudice del rinvio ritiene che la questione dell’acquisizione di diritti reali mediante un legato «per rivendicazione» rientri esclusivamente nell’ambito della legge sulle successioni. La dottrina polacca in materia adotterebbe la stessa posizione, mentre la motivazione del progetto di legge sul diritto internazionale delle successioni e che modifica le disposizioni relative al certificato di eredità nonché altre disposizioni [Gesetzesentwurf der Bundesregierung, BT-Drs. 17/5451 del 4 marzo 2015] prevedeva che non fosse obbligatorio, nell’ambito del regolamento n. 650/2012, che il diritto tedesco riconoscesse un legato «per rivendicazione» sulla base di un testamento redatto secondo il diritto di un altro Stato membro.

27

Richiamando l’articolo 1, paragrafo 2, lettera l), del medesimo regolamento, il giudice del rinvio si chiede altresì se la legge in materia di registri immobiliari o mobiliari possa incidere sulle conseguenze prodotte dal legato sui diritti successori. A tal riguardo, esso precisa che se il legato fosse riconosciuto come produttivo di effetti reali in materia successoria, la legge dello Stato membro nel quale un siffatto registro è tenuto regolerebbe soltanto le modalità per dimostrare gli effetti di un acquisto effettuato ai sensi della legge sulle successioni e non potrebbe incidere sull’acquisto in sé.

28

Di conseguenza, tale giudice ritiene che l’interpretazione dell’articolo 31 del regolamento n. 650/2012 dipenda altresì dalla facoltà di cui dispone o meno lo Stato membro del luogo in cui è situato il bene, oggetto del legato, di rimettere in discussione l’effetto reale di tale legato, che deriva dalla legge sulle successioni che è stata scelta. Egli ritiene pertanto che l’applicazione di tale articolo in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale sia subordinata all’esistenza di una tale facoltà per gli Stati membri.

29

In tale contesto, il Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Tribunale regionale di Gorzów Wielkopolski) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 1, paragrafo 2, lettere k) ed l), o l’articolo 31 del regolamento [n. 650/2012], debbano essere interpretati nel senso che permettono di negare gli effetti reali di un legato “per rivendicazione” (legatum per vindicationem), previsto dalla legge applicabile alla successione, qualora tale legato concerna il diritto di proprietà di un bene immobile situato in uno Stato membro la cui legislazione non conosce l’istituto del legato per rivendicazione ad effetti reali diretti».

Sulla questione pregiudiziale

Sulla ricevibilità

30

I governi tedesco e ungherese contestano la ricevibilità della questione pregiudiziale in quanto teorica.

31

Secondo una giurisprudenza consolidata, il procedimento ex articolo 267 TFUE è uno strumento di cooperazione fra la Corte e i giudici nazionali, che conferisce a questi ultimi la responsabilità di valutare, tenendo conto delle peculiarità di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per poter emettere la loro sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopongono alla Corte (v., in tal senso, sentenze del 3 aprile 2014, Weber, C‑438/12, EU:C:2014:212, punto 34, nonché del 2 marzo 2017, Pérez Retamero, C‑97/16, EU:C:2017:158, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

32

Pertanto, il rifiuto di statuire su una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile solo qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale, qualora la questione abbia natura teorica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in particolare, sentenze del 3 aprile 2014, Weber, C‑438/12, EU:C:2014:212, punto 35, nonché del 2 marzo 2017, Pérez Retamero, C‑97/16, EU:C:2017:158, punti 2122 nonché giurisprudenza ivi citata).

33

Il governo tedesco ritiene che i motivi per cui il fatto di redigere un testamento in forma di atto notarile in applicazione del diritto polacco scelto dal testatore, il quale prevede un legato «per rivendicazione» su un immobile situato in Germania, sarebbe illecito non emergano chiaramente dalla decisione del giudice del rinvio.

34

A tal riguardo, occorre osservare che, come afferma il giudice del rinvio, l’articolo 81 della legge sul notariato prevede che il notaio abbia l’obbligo legale di rifiutare il compimento di un atto notarile illecito. Inoltre, come ricordato in udienza, le autorità giurisdizionali polacche avrebbero considerato illecite le disposizioni testamentarie che prevedono un legato «per rivendicazione», le quali, a causa della loro struttura giuridica, sarebbero inefficaci.

35

Orbene, nel procedimento principale, la testatrice, che, in virtù dell’articolo 22, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 650/2012, ha scelto la legge sulle successioni polacca, vuole disporre nel proprio testamento un legato «per rivendicazione» su un immobile situato in Germania, Stato membro nel quale gli effetti reali di detto legato non sono riconosciuti.

36

Risulta pertanto chiaramente dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che l’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettere k) ed l), nonché dell’articolo 31 del regolamento n. 650/2012 è necessaria alla soluzione della controversia oggetto del procedimento principale. Infatti, spetta al giudice del rinvio verificare la fondatezza, alla luce di tale regolamento, del rifiuto del notaio di redigere l’atto notarile richiesto dalla ricorrente nel procedimento principale, poiché in contrasto con la normativa tedesca.

37

A sostegno dell’irricevibilità della questione pregiudiziale, il governo ungherese afferma che tale questione si riferisce a una controversia che non è ancora sorta, dal momento che la testatrice non è deceduta e l’autorità tedesca preposta alla tenuta del catasto non è stata interpellata in merito a detto immobile.

38

A tal riguardo, è sufficiente constatare che, come risulta dal considerando 7 del regolamento n. 650/2012, quest’ultimo mira a consentire ai cittadini di organizzazione la loro successione. La sola circostanza che, nella controversia oggetto del procedimento principale, la successione non sia ancora aperta non può conferire un carattere teorico alla questione sottoposta.

39

Alla luce delle circostanze sin qui esposte, si deve giudicare ricevibile la questione pregiudiziale.

Nel merito

40

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 2, lettere k) ed l), nonché l’articolo 31 del regolamento n. 650/2012 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano al diniego di riconoscimento, da parte di un’autorità di uno Stato membro, degli effetti reali del legato «per rivendicazione», conosciuto dal diritto applicabile alla successione, per il quale un testatore abbia optato conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, di detto regolamento, qualora questo diniego si fondi sul motivo vertente sul fatto che tale legato ha ad oggetto il diritto di proprietà su un immobile situato in un altro Stato membro, la cui legislazione non conosce l’istituto del legato ad effetti reali diretti alla data di apertura della successione.

41

In limine, occorre ricordare che ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 650/2012, quest’ultimo si applica alle successioni a causa di morte. L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento precisa che tali successioni comprendono «qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un trasferimento volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima».

42

È pacifico che i fatti oggetto del procedimento principale riguardano una successione testamentaria.

43

Dal tenore dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012 emerge che il testatore può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza. Occorre altresì precisare che tale regolamento sancisce, al suo articolo 23, paragrafo 1, il principio dell’unità della legge applicabile alla successione.

44

Il legislatore dell’Unione ha infatti precisato, come risulta dal considerando 37 di detto regolamento, che, ai fini della certezza del diritto e onde evitare la frammentazione della successione, tale legge deve regolare l’intera successione, ossia tutti i beni oggetto dell’eredità, indipendentemente dalla loro natura o dal fatto che siano situati in un altro Stato membro o in uno Stato terzo. Pertanto, detta legge, conformemente all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012, regola, in particolare il trasferimento agli eredi e, se del caso, ai legatari dei beni che fanno parte del patrimonio ereditario.

45

A tal riguardo, l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 elenca diverse materie che sono escluse dall’ambito di applicazione di tale regolamento, tra le quali figurano, alla lettera k) di tale disposizione, «la natura dei diritti reali» e, alla lettera l) della stessa, «l’iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell’iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro».

46

Per quanto riguarda, in primo luogo, la questione se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera k), del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che osta al diniego del riconoscimento, in Germania, degli effetti reali del legato «per rivendicazione» previsto dal diritto polacco, occorre osservare che tale disposizione esclude dall’ambito di applicazione di tale regolamento «la natura dei diritti reali».

47

Detta disposizione ha ad oggetto, come risulta dalla motivazione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo [COM(2009) 154 definitivo, pag. 5], la qualificazione dei beni e dei diritti e la determinazione delle prerogative del titolare di tali diritti.

48

Inoltre, anche l’esistenza e il numero dei diritti reali nell’ordinamento giuridico degli Stati membri («numerus clausus») rientrano nell’ambito di applicazione di tale disposizione. Infatti, il considerando 15 del regolamento n. 650/2012 precisa a tal riguardo che detto regolamento non incide sul numero chiuso («numerus clausus») dei diritti reali conosciuti nel diritto nazionale di taluni Stati membri, e che uno Stato membro non dovrebbe essere tenuto a riconoscere un diritto reale su un bene situato in tale Stato membro se il diritto reale in questione non è conosciuto dal suo diritto.

49

Nella fattispecie, tanto il legato «per rivendicazione», previsto dal diritto polacco, quanto il legato «obbligatorio», previsto dal diritto tedesco, costituiscono modalità di trasferimento della proprietà di un bene ossia, come sottolineato dall’avvocato generale ai paragrafi 46 e 47 delle sue conclusioni, di un diritto reale conosciuto in entrambi gli ordinamenti giuridici interessati. Pertanto, il trasferimento diretto di un diritto di proprietà mediante un legato «per rivendicazione» riguarda unicamente le modalità del trasferimento di tale diritto reale al momento del decesso del testatore, che il regolamento n. 650/2012, ai sensi del suo considerando 15, mira proprio a consentire, conformemente alla legge applicabile alle successioni.

50

Orbene, siffatta modalità di trasferimento non sono contemplate all’articolo 1, paragrafo 2, lettera k), del regolamento n. 650/2012.

51

Occorre pertanto constatare che l’articolo 1, paragrafo 2, lettera k), del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che esso osta al diniego di riconoscimento in uno Stato membro, il cui ordinamento giuridico non conosce l’istituto del legato «per rivendicazione», degli effetti reali prodotti da un tale legato alla data di apertura della successione in applicazione della legge sulle successioni che è stata scelta dal testatore.

52

In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera l), del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che esso osta al diniego di riconoscimento degli effetti reali del legato «per rivendicazione», si deve osservare che ai sensi di tale disposizione qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell’iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro sono esclusi dall’ambito di applicazione di tale regolamento.

53

Il considerando 18 del regolamento n. 650/2012 precisa a tal riguardo che «spetterebbe (…) alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro determinare (per i beni immobili, la lex rei sitae) le condizioni legali e le modalità dell’iscrizione [di un diritto reale]». Inoltre, ai sensi del considerando 19 di tale regolamento, ove «l’acquisizione di un diritto su un bene immobile debba essere iscritta in un registro a norma della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro al fine di assicurare efficacia erga omnes dei registri o di tutelare le transazioni giuridiche, il momento di detta acquisizione deve essere disciplinato dalla legge di tale Stato membro».

54

Ne deriva che, come sottolineato in sostanza dall’avvocato generale al paragrafo 60 delle sue conclusioni, poiché l’articolo 1, paragrafo 2, lettera l), del regolamento n. 650/2012 riguarda solo l’iscrizione in un registro dei diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell’iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro, le condizioni alle quali tali diritti sono acquisiti non rientrano tra le materie escluse dall’ambito di applicazione di tale regolamento in virtù di tale disposizione.

55

Tale interpretazione è corroborata dal principio dell’unità della legge applicabile alla successione, di cui all’articolo 23 del regolamento n. 650/2012, e in particolare al suo paragrafo 2, lettera e), il quale prevede che tale legge regoli «il trasferimento agli eredi e, se del caso, ai legatari, dei beni, dei diritti e delle obbligazioni».

56

Una tale interpretazione risponde del pari alla finalità perseguita dal regolamento n. 650/2012, menzionata al suo considerando 7, in base alla quale quest’ultimo mira a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione delle persone che vogliono esercitare i loro diritti derivanti da una successione transfrontaliera. Ai sensi di tale medesimo considerando, nello spazio europeo di giustizia, i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione.

57

In tale contesto, ammettere che l’articolo 1, paragrafo 2, lettera l), del regolamento n. 650/2012 consenta di escludere dall’ambito di applicazione di tale regolamento l’acquisto della proprietà di un bene mediante legato «per rivendicazione» comporterebbe una frammentazione della successione, incompatibile con il tenore dell’articolo 23 di tale regolamento e con gli obiettivi di quest’ultimo.

58

Pertanto, l’articolo 1, paragrafo 2, lettera l), del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che osta al diniego del riconoscimento in uno Stato membro, il cui ordinamento giuridico non conosce l’istituto del legato «per rivendicazione», degli effetti reali prodotti da un tale legato alla data dell’apertura della successione in applicazione della legge sulle successioni che è stata scelta.

59

Peraltro, occorre aggiungere che il regolamento n. 650/2012 prevede la creazione di un certificato che deve consentire a ciascun erede, legatario o avente diritto menzionato in tale certificato di dimostrare in un altro Stato membro la sua qualità e i suoi diritti, in particolare l’attribuzione di un determinato bene al legatario menzionato in tale certificato.

60

Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 1, di tale regolamento, il certificato produce effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. Il paragrafo 2 di tale articolo prevede che si presuma che la persona indicata in esso come legatario possieda la qualità e i diritti enunciati in tale certificato senza nessun’altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel certificato stesso.

61

In terzo luogo, quanto all’interpretazione dell’articolo 31 del regolamento n. 650/2012, occorre ricordare che, ai sensi di tale articolo, «[s]e una persona invoca un diritto reale che le spetta secondo la legge applicabile alla successione e la legge dello Stato membro in cui il diritto è invocato non conosce il diritto reale in questione, tale diritto è adattato, se necessario e nella misura del possibile, al diritto reale equivalente più vicino previsto dalla legge di tale Stato, tenendo conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti».

62

Nel caso di specie, occorre constatare che il diritto reale che la sig.ra Kubicka desidera trasmettere mediante legato «per rivendicazione» è il diritto di proprietà sulla propria quota nell’immobile sito in Germania. Orbene, è pacifico che il diritto tedesco conosce il diritto di proprietà che sarebbe così trasmesso al legatario in virtù del diritto polacco.

63

L’articolo 31 del regolamento n. 650/2012 verte non già sulle modalità di trasferimento dei diritti reali, modalità che riguardano in particolare i legati «per rivendicazione» o «obbligatori», ma unicamente sul rispetto del contenuto dei diritti reali, determinato dalla legge applicabile alla successione (lex causae), e sul loro recepimento nell’ordinamento giuridico dello Stato membro nel quale sono invocati (lex rei sitae).

64

Pertanto, sempreché il diritto reale trasmesso mediante legato «per rivendicazione» sia il diritto di proprietà, che è riconosciuto nel diritto tedesco, non occorre procedere all’adattamento previsto dall’articolo 31 del regolamento n. 650/2012.

65

Ne consegue che l’articolo 31 del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che osta al diniego del riconoscimento in uno Stato membro, il cui ordinamento giuridico non conosce l’istituto del legato «per rivendicazione», degli effetti reali prodotti da un tale legato alla data dell’apertura della successione, in applicazione della legge sulle successioni che è stata scelta.

66

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla questione sottoposta dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 2, lettere k) ed l), nonché l’articolo 31 del regolamento n. 650/2012 devono essere interpretati nel senso che essi ostano al diniego di riconoscimento, da parte di un’autorità di uno Stato membro, degli effetti reali del legato «per rivendicazione», conosciuto dal diritto applicabile alla successione, per il quale un testatore abbia optato conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, di detto regolamento, qualora questo diniego si fondi sul motivo che tale legato ha ad oggetto il diritto di proprietà su un immobile situato in detto Stato membro, la cui legislazione non conosce l’istituto del legato ad effetti reali diretti alla data di apertura della successione.

Sulle spese

67

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

L’articolo 1, paragrafo 2, lettere k) ed l), nonché l’articolo 31 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, devono essere interpretati nel senso che essi ostano al diniego di riconoscimento, da parte di un’autorità di uno Stato membro, degli effetti reali del legato «per rivendicazione», conosciuto dal diritto applicabile alla successione, per il quale un testatore abbia optato conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, di detto regolamento, qualora questo diniego si fondi sul motivo vertente sul fatto che tale legato ha ad oggetto il diritto di proprietà su un immobile situato in detto Stato membro, la cui legislazione non conosce l’istituto del legato ad effetti reali diretti alla data di apertura della successione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il polacco.