SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

22 giugno 2017 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Promozione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili — Biocarburanti usati per il trasporto — Direttiva 2009/28/CE — Articolo 18, paragrafo 1 — Sistema di “equilibrio di massa” destinato a garantire che il biogas soddisfi i criteri di sostenibilità prescritti — Validità — Articoli 34 e 114 TFUE — Normativa nazionale che richiede che l’equilibrio di massa venga raggiunto all’interno di un luogo chiaramente delimitato — Prassi dell’autorità nazionale competente che ammette che tale condizione possa essere soddisfatta qualora il biogas sostenibile sia trasportato tramite la rete di gas nazionale — Ingiunzione di detta autorità che esclude che la medesima condizione possa essere soddisfatta in caso di importazioni provenienti da altri Stati membri di biogas sostenibile tramite le reti di gas nazionali interconnesse — Libera circolazione delle merci»

Nella causa C‑549/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Förvaltningsrätten i Linköping (Tribunale amministrativo, sede di Linköping, Svezia), con decisione del 19 ottobre 2015, pervenuta in cancelleria il 22 ottobre 2015, nel procedimento

E.ON Biofor Sverige AB

contro

Statens energimyndighet,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Prechal (relatore), A. Rosas, C. Toader e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona,

cancelliere: I. Illéssy, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 ottobre 2016,

considerate le osservazioni presentate:

per l’E.ON Biofor Sverige AB, da A. Johansson, S. Perván Lindeborg e T. Pettersson, advokater;

per lo Statens energimyndighet, da F. Forsberg, J. Holgersson ed E. Jozsa, in qualità di agenti, assistiti da K. Forsbacka, advokat;

per il governo estone, da K. Kraavi-Käerdi, in qualità di agente;

per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman e M. de Ree, in qualità di agenti;

per il Parlamento europeo, da A. Neergaard e P. Schonard, in qualità di agenti;

per il Consiglio dell’Unione europea, da A. Norberg e J. Herrmann, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da K. Talabér-Ritz e E. Manhaeve, in qualità di agenti, assistiti da M. Johansson, advokat,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 gennaio 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione e sulla validità dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU 2009, L 140, pag. 16).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’E.ON Biofor Sverige AB (in prosieguo: l’«E.ON Biofor») e lo Statens energimyndighet (Agenzia nazionale per l’energia, Svezia; in prosieguo: l’«Agenzia per l’energia») in merito ad un’ingiunzione da essa rivolta all’E.ON Biofor per quanto riguarda il sistema di verifica della sostenibilità del biogas istituito da quest’ultima.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 1, 12, 65, 76 e 94 della direttiva 2009/28 così recitano:

«(1)

Il controllo del consumo di energia europeo e il maggiore ricorso all’energia da fonti rinnovabili, congiuntamente ai risparmi energetici e ad un aumento dell’efficienza energetica, costituiscono parti importanti del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e per rispettare il protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e gli ulteriori impegni assunti a livello comunitario e internazionale per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra oltre il 2012 (…).

(…)

(12)

L’utilizzo di materiale agricolo come concimi, deiezioni liquide nonché altri rifiuti animali e organici per la produzione di biogas offre, grazie all’elevato potenziale di riduzione nelle emissioni di gas a effetto serra, notevoli vantaggi ambientali sia nella produzione di calore e di elettricità sia nell’utilizzo come biocarburanti. A motivo del carattere decentralizzato e della struttura d’investimento regionale, gli impianti di biogas possono contribuire in misura notevole allo sviluppo sostenibile delle zone rurali, offrendo agli agricoltori nuove possibilità di reddito.

(…)

(65)

La produzione di biocarburanti dovrebbe essere sostenibile. Pertanto occorre che i biocarburanti utilizzati per conseguire gli obiettivi fissati dalla presente direttiva e i biocarburanti che beneficiano di regimi di sostegno nazionali soddisfino criteri di sostenibilità.

(…)

(76)

I criteri di sostenibilità sono efficaci soltanto se determinano un cambiamento del comportamento degli operatori del mercato. Tali cambiamenti avranno luogo solo se il rispetto di tali criteri per i biocarburanti e per i bioliquidi determina un vantaggio in termini di prezzo rispetto ai prodotti che non rispettano detti criteri. Secondo il metodo dell’equilibrio di massa per la verifica della conformità, esiste un collegamento fisico tra la produzione di biocarburanti e di bioliquidi che soddisfano i criteri di sostenibilità e il consumo di biocarburanti e di bioliquidi nella Comunità, che crea un equilibrio tra l’offerta e la domanda e garantisce un vantaggio, in termini di prezzo, superiore a quello che si ha in un sistema in cui tale collegamento non esiste. Pertanto, per assicurare che i biocarburanti e i bioliquidi che soddisfano i criteri di sostenibilità possano essere venduti ad un prezzo superiore, occorre applicare il metodo dell’equilibrio di massa per la verifica della conformità. Ciò dovrebbe permettere di mantenere l’integrità del sistema evitando nello stesso tempo di imporre un onere non ragionevole alle imprese. Occorre tuttavia valutare altri metodi di verifica.

(…)

(94)

Le misure di cui agli articoli da 17 a 19, poiché incidono anche sul funzionamento del mercato interno tramite l’armonizzazione dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi ai fini della valutazione del raggiungimento degli obiettivi ai sensi della presente direttiva, facilitando in tal modo, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 8, gli scambi tra gli Stati membri di biocarburanti e di bioliquidi che soddisfano dette condizioni, sono basate sull’articolo 95 del trattato».

4

Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2009/28, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», tale direttiva «stabilisce un quadro comune per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili. Fissa obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. (…) Fissa criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi».

5

L’articolo 2, secondo comma, lettere a), e) e i), di tale direttiva contiene le seguenti definizioni:

«a)

“energia da fonti rinnovabili”: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

(…)

e)

“biomassa”: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

(…)

i)

“biocarburanti”: carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa».

6

L’articolo 3 della direttiva 2009/28 prevede quanto segue:

«1.   Ogni Stato membro assicura che la propria quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia nel 2020, calcolata conformemente agli articoli da 5 a 11, sia almeno pari al proprio obiettivo nazionale generale per la quota di energia da fonti rinnovabili per quell’anno, indicato nella terza colonna della tabella all’allegato I, parte A. (…)

(…)

4.   Ogni Stato membro assicura che la propria quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020 sia almeno pari al 10% del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nello Stato membro.

(…)».

7

Intitolato «Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili», l’articolo 5 della suddetta direttiva, al suo paragrafo 1, recita:

«Il consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili in ogni Stato membro è calcolato come la somma

a)

del consumo finale lordo di elettricità da fonti energetiche rinnovabili;

b)

del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento; e

c)

del consumo finale di energia da fonti energetiche rinnovabili nei trasporti.

Per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo, il gas, l’elettricità e l’idrogeno prodotti da fonti energetiche rinnovabili sono presi in considerazione una sola volta ai fini delle lettere a), b) o c), del primo comma.

(…) i biocarburanti e i bioliquidi che non soddisfano i criteri di sostenibilità definiti all’articolo 17, paragrafi da 2 a 6, non sono presi in considerazione».

8

Intitolato «Criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi», l’articolo 17 della medesima direttiva così dispone:

«1.   Indipendentemente dal fatto che le materie prime siano state coltivate all’interno o all’esterno del territorio della Comunità, l’energia prodotta da biocarburanti e da bioliquidi è presa in considerazione ai fini di cui alle lettere a), b) e c) solo se rispetta i criteri di sostenibilità definiti ai paragrafi da 2 a 6:

a)

per misurare il rispetto dei requisiti della presente direttiva per quanto riguarda gli obiettivi nazionali;

b)

per misurare il rispetto degli obblighi in materia di energie rinnovabili;

c)

per determinare se il consumo di biocarburanti e di bioliquidi possa beneficiare di sostegno finanziario.

(…)

2.   La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all’uso di biocarburanti e di bioliquidi presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), è pari almeno al 35%.

(…)

3.   I biocarburanti e i bioliquidi presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità (…).

4.   (…) non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato stock di carboni (…)

5.   (…) non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che erano torbiere nel gennaio 2008 (…)

6.   Le materie prime agricole coltivate nella Comunità e utilizzate per la produzione di biocarburanti e di bioliquidi presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono ottenute nel rispetto delle prescrizioni e delle norme previste dalle disposizioni menzionate nella parte A, rubrica "Ambiente", e al punto 9 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori [GU 2009, L 30, pag. 16], e conformemente ai requisiti minimi per il mantenimento di buone condizioni agricole e ambientali definite ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

(…)

8.   Ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), gli Stati membri non rifiutano di prendere in considerazione, sulla base di altri motivi di sostenibilità, i biocarburanti e i bioliquidi ottenuti conformemente al presente articolo.

(…)».

9

Intitolato «Verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti e per i bioliquidi», l’articolo 18 della direttiva 2009/28 così dispone:

«1.   Quando i biocarburanti e i bioliquidi devono essere presi in considerazione ai fini di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), gli Stati membri impongono agli operatori economici l’obbligo di dimostrare che sono stati rispettati i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 2 a 5. A tal fine, essi obbligano gli operatori economici ad utilizzare un sistema di equilibrio di massa che:

a)

consenta che partite di materie prime o di biocarburanti con caratteristiche di sostenibilità diverse siano mescolate;

b)

imponga che le informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità e sul volume delle partite di cui alla lettera a) restino associate alla miscela;

c)

preveda che la somma di tutte le partite prelevate dalla miscela sia descritta come avente le stesse caratteristiche di sostenibilità, nelle stesse quantità, della somma di tutte le partite aggiunte alla miscela.

2.   La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio nel 2010 e nel 2012 sul funzionamento del metodo di verifica basato sull’equilibrio di massa descritto al paragrafo 1 e sulle possibilità di considerare altri metodi di verifica per alcuni o per tutti i tipi di materie prime, di biocarburanti o di bioliquidi. Nella sua valutazione la Commissione prende in considerazione i metodi di verifica nei quali non è necessario che le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità ambientale restino fisicamente associate a partite o miscele determinate. La valutazione tiene conto della necessità di preservare l’integrità e l’efficacia del sistema di verifica senza imporre un onere irragionevole alle imprese. La relazione è accompagnata, se del caso, da proposte di altri metodi di verifica indirizzate al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.   Gli Stati membri provvedono a che gli operatori economici presentino informazioni attendibili e mettano a disposizione dello Stato membro, su sua richiesta, i dati utilizzati per elaborare le informazioni. Gli Stati membri impongono agli operatori economici l’obbligo di garantire un livello adeguato di controllo indipendente delle informazioni da essi presentate e di dimostrare che il controllo è stato effettuato. Il controllo consiste nella verifica che i sistemi utilizzati dagli operatori economici siano precisi, affidabili e a prova di frode. Sono valutati la frequenza e il metodo di campionamento nonché la solidità dei dati.

Rientrano nelle informazioni di cui al primo comma, in particolare, le informazioni sul rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 2 a 5, e informazioni appropriate e pertinenti sulle misure adottate per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell’aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonché informazioni pertinenti sulle misure adottate in considerazione degli elementi di cui all’articolo 17, paragrafo 7, secondo comma.

(…)

4.   (…)

La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme per la produzione di prodotti della biomassa contengono dati accurati ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, o dimostrano che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 3 a 5. (…)

(…)

5.   La Commissione adotta le decisioni di cui al paragrafo 4 soltanto se l’accordo o il sistema rispettano adeguati criteri di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente..(…).

(…)

7.   Quando un operatore economico presenta la prova o dati ottenuti conformemente (…) ad un sistema oggetto di una decisione ai sensi del paragrafo 4, nella misura prevista da tale decisione, gli Stati membri non impongono al fornitore l’obbligo di fornire altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità fissati all’articolo 17, paragrafi da 2 a 5, o informazioni sulle misure di cui al paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo.

(…)».

10

Intitolato «Sistema dell’equilibrio di massa», il punto 2.2.3. della comunicazione della Commissione sui sistemi volontari e i valori standard da utilizzare nel regime UE di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi (GU 2010, C 160, pag. 1), sancisce segnatamente:

«(…)

Il metodo che permette di creare un nesso tra le informazioni o le asserzioni relative alle materie prime o ai prodotti intermedi e le asserzioni riguardanti i prodotti finali è noto sotto il nome di “catena di rintracciabilità” (chain of custody o CoC), cioè un sistema che in genere comprende tutte le fasi dalla produzione delle materie prime fino alla fornitura del carburante destinato al consumo. Il metodo istituito nella direttiva per la catena di rintracciabilità è il metodo dell’equilibrio di massa (…)

Il sistema volontario deve prevedere che la verifica del sistema dell’equilibrio di massa venga svolta contestualmente alla verifica della correttezza relativa al rispetto dei criteri del sistema (…). È inclusa la verifica di qualsiasi dato o sistema utilizzato per conformarsi ai requisiti del sistema di equilibrio di massa.

Per “sistema di equilibrio di massa” s’intende (…) un sistema in cui le “caratteristiche di sostenibilità” rimangono associate alle “partite”. (…)

(…)

Quando partite che presentano caratteristiche di sostenibilità diverse (o che non presentano tali caratteristiche) sono mescolate (…), le diverse dimensioni (…) e caratteristiche di sostenibilità di ciascuna partita rimangono associate alla miscela (…). Se una miscela viene suddivisa, alle partite che se ne ricavano può essere assegnata una qualunque serie di caratteristiche di sostenibilità (…) (corredata di dimensioni) purché la combinazione di tutte le partite ricavate dalla miscela abbia le stesse dimensioni per ciascuna serie di caratteristiche di sostenibilità presenti nella miscela. Una “miscela” può assumere qualsiasi forma in cui le partite siano normalmente a contatto, ad esempio in un container, un sito o un impianto logistico o di trattamento (definito come luogo geografico precisamente delimitato all’interno del quale i prodotti possono essere mescolati).

(…)».

Diritto svedese

La legge n. 598

11

La lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen [legge (2010:598) sui criteri di sostenibilità per i biocarburanti e bioliquidi; in prosieguo: la «legge n. 598»] dà attuazione a determinate disposizioni della direttiva 2009/28.

12

L’articolo 3 del capo 1 della legge n. 598 prevede quanto segue:

«Unicamente l’energia prodotta da biocarburanti e da bioliquidi che soddisfano i criteri di sostenibilità previsti dagli articoli da 1 a 5 del capo 2 può essere presa in considerazione ai fini della conformità al requisito relativo alla quota di energia prodotta da fonti rinnovabili nel consumo finale di energia di cui all’articolo 3, paragrafi 1, 2 e 4, della direttiva 2009/28. (…)».

13

L’articolo 1 del capo 3 della legge in parola così dispone:

«È tenuto a presentare una dichiarazione chiunque:

a)

in forza del capo 4 della lagen (1994:1776) om skatt på energi [legge (1994:1776) relativa alla tassa sull’energia], sia soggetto all’imposta per il carburante composto, in tutto o in parte, da biocarburanti o da bioliquidi, o

(…)».

14

L’articolo 1a del capo 3 della legge n. 598 prevede quanto segue

«La persona tenuta a presentare una dichiarazione garantisce, con l’ausilio di un sistema di verifica, che i biocarburanti e i bioliquidi che devono essere oggetto di una dichiarazione siano da ritenersi sostenibili.

La persona tenuta a presentare una dichiarazione garantisce, mediante accordi diretti o indiretti, conclusi con l’insieme degli operatori di tutta la catena di produzione e mediante campioni prelevati presso suddetti operatori, che sia soddisfatto il requisito di cui al primo comma.

Il sistema di verifica istituito dalla persona tenuta a presentare una dichiarazione dev’essere controllato da un controllore indipendente. Il controllore verifica se il sistema di verifica è preciso, affidabile e a prova di frode. Tale controllo comprende parimenti una valutazione del metodo di campionamento che dev’essere usato nel sistema di verifica nonché della frequenza del campionamento.

Il controllo deve inoltre comprendere una valutazione delle informazioni fornite dalla persona tenuta a presentare una dichiarazione per quanto attiene al suo sistema di verifica.

Il controllore indipendente emette mediante attestato un parere sul sistema di verifica.

Il governo, o l’autorità da questo designata, può adottare misure complementari in relazione al sistema di verifica e al suo controllo».

Il regolamento n. 1088

15

L’articolo 14 del förordning (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen [regolamento (2011:1088) sui criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi; in prosieguo: il «regolamento n. 1088»] recita:

«Il sistema di verifica menzionato all’articolo 1a del [capo] 3 della legge [n. 598] deve comprendere procedure al fine di garantire il ricorso, durante le varie fasi della catena di produzione, di un sistema di equilibrio di massa che:

1.   consenta che partite di materie prime o di biocarburante con caratteristiche di sostenibilità diverse siano mescolate;

2.   imponga che le informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità e sul volume delle partite di cui al punto 1 restino associate alla miscela; e

3.   preveda che la somma di tutte le partite prelevate dalla miscela sia descritta come avente le stesse caratteristiche di sostenibilità, nelle stesse quantità, della somma di tutte le partite aggiunte alla miscela.

(…)

L’Agenzia nazionale per l’energia può adottare disposizioni supplementari in relazione al sistema di verifica e al suo controllo».

Le disposizioni del 2011 dell’Agenzia per l’energia

16

Gli articoli da 2 a 4 del capo 3 delle Statens energimyndighets föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (disposizioni dell’Agenzia nazionale per l’energia sui criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi; in prosieguo: le «disposizioni del 2011 dell’Agenzia per l’energia») prevede quanto segue:

«Articolo 2

La persona tenuta a presentare una dichiarazione deve garantire, mediante il proprio sistema di verifica di cui all’articolo 14 del regolamento [n. 1088], che i biocarburanti e i bioliquidi sostenibili siano rintracciabili dal luogo di coltivazione, creazione o raccolta delle materie prime fino al consumo del carburante o al momento in cui l’imposta diviene esigibile ai sensi del capo 5 della legge (1994:1776) relativa alla tassa sull’energia.

Articolo 3

In applicazione dell’articolo 14, primo comma, punto 3, del regolamento [n. 1088], l’equilibrio di massa deve essere raggiunto all’interno di un luogo chiaramente delimitato e entro un periodo di tempo adatto alla catena di produzione.

L’intero deposito fiscale di una persona tenuta a presentare una dichiarazione, ai sensi della legge (1994:1776) relativa alla tassa sull’energia, può costituire un luogo ai sensi del primo comma.

Articolo 4

Le partite che sono normalmente in contatto fisico tra di loro costituiscono una miscela ai sensi dell’articolo 14, primo comma, del regolamento [n. 1088]. (…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

17

L’E.ON Biofor, società con sede in Svezia, ha spiegato dinanzi al giudice del rinvio di acquistare presso una società consorella, con sede in Germania, partite di biogas sostenibile prodotte da quest’ultima in detto Stato membro. Tali partite vengono poi trasferite dall’E.ON Biofor verso la Svezia attraverso le reti di gas tedesca e danese, ove il biogas rimane, in ogni fase del trasporto, di proprietà di talune società del gruppo. Una volta immesse da predetta società consorella nella rete di distribuzione di gas tedesca in un punto chiaramente individuato, dette partite sarebbero prelevate dall’E.ON Biofor al punto di frontiera tra la rete di distribuzione tedesca e la rete di distribuzione danese e rimarrebbero, in ogni momento, accompagnate da un certificato di sostenibilità REDCert DE emesso in conformità del sistema nazionale tedesco di verifica mediante l’equilibrio di massa e rilasciato direttamente da detta società consorella all’E.ON Biofor. Sarebbero pertanto garantiti, al contempo, la sostenibilità delle partite di cui trattasi e il fatto che le medesime non siano state vendute altrove in Germania poiché detti certificati potrebbero essere ritirati una sola volta dal sistema di certificazione e ogni entrata ed uscita dalla rete di gas nazionale rientra nella responsabilità di un solo operatore, il quale è titolare di un contratto di fornitura o di acquisto al punto di frontiera.

18

Il 3 settembre 2013, l’Agenzia per l’energia ha ingiunto all’E.ON Biofor di modificare il suo sistema di verifica relativo alla sostenibilità del biogas al fine di garantire che l’equilibrio di massa venga raggiunto «all’interno di un luogo chiaramente delimitato» come prescritto dall’articolo 3 del capo 3 delle disposizioni del 2011 dell’Agenzia per l’energia (in prosieguo: l’«ingiunzione controversa»). L’ottemperanza a detta ingiunzione ha come conseguenza che il biogas prodotto in Germania, importato in Svezia dall’E.ON Biofor attraverso le reti di gas tedesca e danese, non può essere incluso in detto sistema di verifica posto che dette reti non possono costituire un siffatto luogo chiaramente delimitato, né, pertanto, essere qualificato come «sostenibile» ai sensi della legge n. 598 e della direttiva 2009/28.

19

L’E.ON Biofor ha adito il Förvaltningsrätten i Linköping (Tribunale amministrativo, sede di Linköping, Svezia) con un ricorso volto all’annullamento dell’ingiunzione controversa.

20

Facendo valere che tale ingiunzione ha come conseguenza di privarla di notevoli riduzioni sulle tasse dovute sull’anidride carbonica e sull’energia, di cui beneficia il biogas sostenibile in forza della legge (1994:1776) relativa alla tassa sull’energia, l’E.ON Biofor sostiene che il fatto di circoscrivere il sistema dell’equilibrio di massa all’interno di un luogo chiaramente delimitato e ai confini della Svezia, derivante da detta ingiunzione, violi tanto la direttiva 2009/28 quanto l’articolo 34 TFUE.

21

In merito all’articolo 34 TFUE, l’E.ON Biofor fa valere, in particolare, che, per quanto riguarda il biogas sostenibile immesso direttamente nella rete di gas svedese, l’Agenzia per l’energia ammette che esso può essere venduto come biogas sostenibile quando invece non sussisterebbe alcuna differenza, in termini di rintracciabilità della sostenibilità del biogas, tra siffatta fattispecie e quella in esame nel procedimento principale, sicché nel caso di specie non sarebbe ravvisabile alcun ostacolo discriminatorio all’importazione di biogas sostenibile proveniente da altri Stati membri.

22

Dal canto suo, l’Agenzia per l’energia sostiene che il sistema dell’equilibrio di massa richiede che le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità restino fisicamente associate alle «partite» quando queste vengono aggiunte a una «miscela» ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28, ossia, secondo il punto 2.2.3. della comunicazione della Commissione menzionata al punto 10 della presente sentenza, una nozione definita come applicabile «all’interno» di un «luogo geografico precisamente delimitato».

23

Orbene, sebbene il Regno di Svezia abbia certamente ammesso, al pari della Repubblica federale di Germania e del Regno dei Paesi Bassi, ma a differenza degli altri Stati membri, che l’equilibrio di massa possa essere raggiunto all’interno della rete di gas nazionale, come luogo chiaramente delimitato, un siffatto luogo non esisterebbe nel caso del biogas importato dall’E.ON Biofor dalla Germania né, pertanto, un sistema di verifica dell’equilibrio di massa. Un sistema del genere richiederebbe la presenza, per quanto attiene al luogo interessato, di un operatore che verifichi che lo stesso volume di biocarburante sostenibile sia stato aggiunto e poi prelevato da detto luogo e un tale operatore europeo globale non esisterebbe per quanto concerne la rete di gas europea.

24

Poiché l’ingiunzione controversa è quindi conforme all’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28, non sarebbe necessario esaminarla alla luce dell’articolo 34 TFUE.

25

In simili circostanze il Förvaltningsrätten i Linköping (Tribunale amministrativo, sede di Linköping) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se le nozioni di “equilibrio di massa” e di “miscela”, di cui all’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28, debbano essere interpretate nel senso che gli Stati membri sono tenuti ad autorizzare gli scambi di biogas tra Stati membri effettuati attraverso una rete di gas interconnessa.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione: se la citata disposizione (…) sia compatibile con l’articolo 34 TFUE, sebbene la sua applicazione possa avere un effetto restrittivo sugli scambi».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

26

In via preliminare, va precisato che, come emerge tanto dal contesto fattuale della controversia nel procedimento principale quanto dalla formulazione dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28 che verte sulla verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità elencati all’articolo 17, paragrafi da 2 a 5 della suddetta direttiva, riferendosi, nelle sue questioni pregiudiziali, al «biogas», il giudice del rinvio intende evidentemente riferirsi solo al biogas che soddisfa i criteri di sostenibilità e che è destinato ad essere usato come biocarburante (in prosieguo: il «biogas sostenibile»).

27

La prima questione deve quindi essere intesa nel senso che mira a chiarire, in sostanza, se l’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28 debba essere interpretato nel senso che crea, a carico degli Stati membri, un obbligo di autorizzare le importazioni, attraverso le loro reti di gas nazionali interconnesse, di biogas sostenibile.

28

A tal riguardo, va anzitutto sottolineato che, come emerge dall’articolo 17 della direttiva 2009/28, alla luce dei considerando 65 e 94 della medesima, il legislatore dell’Unione europea, fondandosi segnatamente sull’articolo 95 CE, divenuto articolo 114 TFUE, ha inteso operare un’armonizzazione dei criteri di sostenibilità che devono soddisfare imperativamente i biocarburanti affinché l’energia prodotta in base ad essi possa essere presa in considerazione, all’interno di ogni Stato membro, ai tre fini di cui rispettivamente ai punti a), b) e c), del paragrafo 1 del suddetto articolo 17. Detti fini sono la verifica della misura in cui gli Stati membri realizzano i loro obiettivi nazionali di cui all’articolo 3 della direttiva 2009/28, da un lato, ed adempiono ai loro obblighi in materia di energia rinnovabile, dall’altro, nonché l’eventuale ammissione al beneficio di un sostegno finanziario nazionale per il consumo di biocarburanti.

29

Va ricordato che l’articolo 114, paragrafo 1, TFUE prevede che il Parlamento e il Consiglio adottino le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

30

Con l’espressione «misure relative al ravvicinamento» contenuta nella disposizione di cui trattasi, gli autori del Trattato FUE hanno voluto conferire al legislatore dell’Unione, in funzione del contesto generale e delle circostanze specifiche della materia da armonizzare, un potere discrezionale in merito alla tecnica di ravvicinamento più appropriata per ottenere il risultato auspicato, segnatamente in settori caratterizzati da particolarità tecniche complesse. Nell’esercizio del suddetto potere discrezionale, il legislatore dell’Unione può dunque procedere ad un’armonizzazione solo per tappe e imporre soltanto una soppressione progressiva dei provvedimenti unilaterali adottati dagli Stati membri (v., in particolare, sentenza del 4 maggio 2016, Philip Morris Brands e a., C‑547/14, EU:C:2016:325, punto 63 nonché la giurisprudenza ivi citata).

31

A seconda delle circostanze, le misure di cui all’articolo 114, paragrafo 1, TFUE possono quindi consistere nell’obbligare tutti gli Stati membri ad autorizzare la commercializzazione del prodotto o dei prodotti interessati, nel sottoporre a talune condizioni detto obbligo di autorizzazione, ovvero nel vietare, in via provvisoria o definitiva, la commercializzazione di un prodotto o di determinati prodotti (v., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2016, Philip Morris Brands e a., C‑547/14, EU:C:2016:325, punto 64 nonché la giurisprudenza ivi citata).

32

Nella specie, l’armonizzazione operata all’articolo 17 della direttiva 2009/28 è molto specifica in quanto riguarda i soli biocarburanti definiti, all’articolo 2, secondo comma, lettera i), della direttiva in parola, come qualsiasi carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa e in quanto si limita a precisare quali criteri di sostenibilità devono essere soddisfatti da detti biocarburanti affinché l’energia prodotta in base ad essi possa essere presa in considerazione dagli Stati membri ai tre fini specifici menzionati all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva in parola e ricordati al punto 28 della presente sentenza. Entro tale ambito così delineato, detta armonizzazione è peraltro esaustiva poiché l’articolo 17, paragrafo 8, della direttiva 2009/28 precisa infatti che ai tre fini di cui trattasi, gli Stati membri non possono rifiutare di prendere in considerazione, sulla base di altri motivi di sostenibilità, i biocarburanti che soddisfano gli altri criteri di sostenibilità sanciti da tale articolo.

33

L’articolo 17 della direttiva 2009/28, in tal modo, mira, da una parte, ad assicurare, al fine di garantire il livello elevato di tutela dell’ambiente cui si riferisce l’articolo 95, paragrafo 3, CE, divenuto articolo 114, paragrafo 3, TFUE, che i biocarburanti potranno essere presi in considerazione dagli Stati membri, ai tre fini ambientali menzionati all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva in parola, solo a condizione di rispettare i criteri di sostenibilità nella specie imposti dal legislatore dell’Unione.

34

Lo stesso articolo 17, d’altra parte, come emerge segnatamente dal considerando 94 della direttiva 2009/28, mira a facilitare gli scambi di biocarburanti sostenibili tra gli Stati membri. Una siffatta facilitazione attiene principalmente al fatto che, come sottolineato al punto 32 della presente sentenza, quando biocarburanti, compresi quelli provenienti da altri Stati membri, soddisfano i criteri di sostenibilità enunciati all’articolo 17 della direttiva 2009/28, il paragrafo 8 di tale articolo vieta agli Stati membri di rifiutare di prendere in considerazione tali biocarburanti sostenibili, ai tre fini menzionati all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva in parola, «sulla base di (…) motivi di sostenibilità» diversi da quelli enunciati in detto articolo.

35

Sebbene l’articolo 17 della direttiva 2009/28 consenta, entro tali limiti, in particolare, di facilitare gli scambi di biogas sostenibile, da quanto precede non si può tuttavia dedurre che l’articolo di cui trattasi sarebbe finalizzato a disciplinare le importazioni di biocarburanti sostenibili tra Stati membri, né, singolarmente, ad obbligare i medesimi ad autorizzare incondizionatamente siffatte importazioni. Come anzi esposto, lo scopo di detto articolo consiste infatti solamente nel disciplinare, armonizzandole, le condizioni inerenti alla sostenibilità che i biocarburanti devono soddisfare per poter essere presi in considerazione da uno Stato membro ai tre fini specifici menzionati all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva in parola. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 57 delle sue conclusioni, la direttiva 2009/28 non contiene d’altronde alcuna disposizione che sancisce una libera circolazione incondizionata del biogas sostenibile tra gli Stati membri.

36

Quanto all’articolo 18, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2009/28, esso prevede unicamente che, quando i biocarburanti devono essere presi in considerazione ai tre fini di cui all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva in parola, gli Stati membri impongono agli operatori economici l’obbligo di dimostrare che sono stati rispettati i criteri di sostenibilità di cui ai paragrafi da 2 a 5 del medesimo articolo.

37

A tal fine, gli Stati membri sono segnatamente tenuti, come emerge dall’articolo 18, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 2009/28, ad esigere da detti operatori di utilizzare un sistema cosiddetto «di equilibrio di massa» che deve rispondere a determinate caratteristiche generali precisate ai punti da a) a c) di tale disposizione. In base ai suddetti punti, un siffatto sistema deve quindi, in primo luogo, consentire che partite di materie prime o di biocarburanti con caratteristiche di sostenibilità diverse siano mescolate, in secondo luogo, imporre che le informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità e sul volume di dette partite restino associate alla miscela e, in terzo luogo, prevedere che la somma di tutte le partite prelevate dalla miscela sia descritta come avente le stesse caratteristiche di sostenibilità, nelle stesse quantità, della somma di tutte le partite aggiunte alla miscela.

38

Orbene, una siffatta disposizione non può essere interpretata nel senso che essa creerebbe, a carico degli Stati membri, un obbligo di autorizzare le importazioni di biogas sostenibile attraverso le loro reti di gas interconnesse.

39

Infatti, da un lato, l’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28, che ha l’unico scopo di istituire meccanismi di verifica destinati a garantire la corretta applicazione dell’articolo 17 della direttiva in parola, alla luce del collegamento pertanto esistente tra queste due disposizioni, non può, al pari del citato articolo 17, essere interpretato come finalizzato ad obbligare incondizionatamente gli Stati membri ad autorizzare le importazioni di biogas sostenibile provenienti da altri Stati membri.

40

D’altro lato, e come rilevato sostanzialmente dall’avvocato generale al paragrafo 57 delle sue conclusioni, tenuto conto della genericità dei termini con cui vengono sanciti i criteri elencati ai punti da a) a c) dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28, non si può neppure ritenere che la disposizione in parola abbia operato un’armonizzazione completa del metodo di verifica inerente al sistema dell’equilibrio di massa. Da tali punti si evince, al contrario, che gli Stati membri conservano un margine di discrezionalità e di manovra quando sono chiamati a determinare, più precisamente, le condizioni concrete cui dovranno rispondere i sistemi di equilibrio di massa che gli operatori economici devono istituire. Di conseguenza, una disposizione del genere, in sé considerata, non è neppure atta a fornire automaticamente garanzie riguardanti una libera circolazione del biogas sostenibile attraverso una rete di gas transfrontaliera una volta che detto biogas sia legalmente qualificato come sostenibile nello Stato membro di produzione.

41

D’altronde, va anche ricordato che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 48 delle sue conclusioni, i sistemi di verifica dei criteri di sostenibilità eventualmente imposti agli operatori economici dagli Stati membri conformemente all’articolo 18, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2009/28, costituiscono soltanto uno dei modi che consentono di garantire tale verifica in forza della direttiva in esame. Infatti, come emerge dall’articolo 18, paragrafi 4 e 5, della direttiva citata, sistemi cosiddetti «volontari», nazionali o internazionali, che includono, anch’essi, segnatamente disposizioni inerenti al sistema dell’equilibrio di massa, possono essere approvati dalla Commissione, e il paragrafo 7 del medesimo articolo prevede, a tal riguardo, che, in presenza di prove o dati ottenuti nell’ambito del sistema di cui trattasi, gli Stati membri non richiedano al fornitore di esibire altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità stabiliti all’articolo 17 della direttiva 2009/28.

42

Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28 deve essere interpretato nel senso che non mira a creare, a carico degli Stati membri, un obbligo di autorizzare le importazioni, attraverso le loro reti di gas nazionali interconnesse, di biogas sostenibile.

Sulla seconda questione

43

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede se, nei limiti in cui l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28 può produrre l’effetto di restringere gli scambi di biogas sostenibile, detta disposizione sia valida alla luce dell’articolo 34 TFUE.

Sulla validità dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28

44

In via preliminare, va rammentato, da una parte, che l’articolo 34 TFUE, vietando fra gli Stati membri le misure d’effetto equivalente a restrizioni quantitative all’importazione, si riferisce a qualsiasi provvedimento nazionale atto ad ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio intracomunitario (v., segnatamente, sentenza del 1o luglio 2014, Ålands Vindkraft, C‑573/12, EU:C:2014:2037, punto 66 e la giurisprudenza ivi citata).

45

Il suddetto divieto non vale soltanto per i provvedimenti nazionali ma anche per i provvedimenti adottati dalle istituzioni dell’Unione (v., segnatamente, sentenze del 29 febbraio 1984, Rewe-Zentrale, 37/83, EU:C:1984:89, punto 18; del 14 dicembre 2004, Swedish Match, C‑210/03, EU:C:2004:802, punto 59, nonché del 12 luglio 2005, Alliance for Natural Health e a., C‑154/04 e C‑155/04, EU:C:2005:449, punto 47).

46

Per giurisprudenza costante, l’articolo 34 TFUE non osta tuttavia ai divieti o alle restrizioni giustificate da uno dei motivi d’interesse generale elencati all’articolo 36 TFUE o da requisiti obbligatori, requisiti tra cui figura segnatamente la tutela dell’ambiente. In entrambi i casi, conformemente al principio di proporzionalità, la misura di cui trattasi deve essere idonea, conformemente al principio di proporzionalità, a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non eccedere quanto necessario perché esso sia raggiunto (v., in tal senso, in particolare, sentenze del 12 luglio 2005, Alliance for Natural Health e a., C‑154/04 e C‑155/04, EU:C:2005:449, punti 4851, nonché del 1o luglio 2014, Ålands Vindkraft, C‑573/12, EU:C:2014:2037, punti 7677).

47

D’altra parte, va sottolineato che, come già rilevato al punto 28 della presente sentenza, gli articoli da 17 a 19 della direttiva 2009/28 sono stati adottati in base all’articolo 95 CE, divenuto articolo 114 TFUE.

48

A tal riguardo, va ricordato che l’articolo 11 TFUE prevede che le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni dell’Unione, segnatamente nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile (v., in particolare, parere 2/15, del 16 maggio 2017, EU:C:2017:376, punto 146), e che l’articolo 114, paragrafo 3, TFUE richiede esplicitamente che, nell’armonizzazione realizzata, venga garantito un livello elevato di tutela dell’ambiente (v., per analogia, per quanto riguarda la tutela della salute, sentenza del 4 maggio 2016, Philip Morris Brands e a., C‑547/14, EU:C:2016:325, punto 61 nonché la giurisprudenza ivi citata).

49

Pertanto, qualora sussistano ostacoli agli scambi, o risulti probabile l’insorgere di tali ostacoli in futuro, per il fatto che gli Stati membri abbiano assunto o stiano per assumere, con riferimento ad un prodotto o a una categoria di prodotti, provvedimenti divergenti tali da garantire un diverso livello di tutela, l’articolo 114 TFUE consente al legislatore dell’Unione di intervenire assumendo le misure appropriate nel rispetto, da un lato, del paragrafo 3 del citato articolo e, dall’altro, dei principi giuridici sanciti dal Trattato FUE o elaborati dalla giurisprudenza, segnatamente del principio di proporzionalità (v., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2016, Philip Morris Brands e a., C‑547/14, EU:C:2016:325, punto 62 nonché la giurisprudenza ivi citata).

50

Peraltro, per quanto riguarda il controllo giurisdizionale delle condizioni menzionate al punto precedente, va anche ricordato che, quando il legislatore dell’Unione è indotto a legiferare in un campo che implica, da parte sua, scelte di natura politica, economica e sociale e in cui è chiamato ad effettuare valutazioni complesse, occorre riconoscergli un ampio potere discrezionale. Solo il carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento adottato in tale ambito, rispetto allo scopo che le istituzioni competenti intendono perseguire, può inficiare la legittimità di tale provvedimento (v., in tal senso, nel campo della tutela della salute, sentenze del 14 dicembre 2004, Swedish Match, C‑210/03, EU:C:2004:802, punto 48, nonché del 12 luglio 2005, Alliance for Natural Health e a., C‑154/04 e C‑155/04, EU:C:2005:449, punto 52; v. anche, in tal senso, per quanto attiene alla politica ambientale dell’Unione, sentenze del 15 dicembre 2005, Grecia/Commissione, C‑86/03, EU:C:2005:769, punti 8788, nonché del 21 dicembre 2016, Associazione Italia Nostra Onlus, C‑444/15, EU:C:2016:978, punto 46).

51

Per quanto riguarda l’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28, va sottolineato, in primo luogo, che, come fatto valere dal Parlamento e dal Consiglio, tenuto conto della genericità dei termini con cui sono formulati ai punti da a) a c) della disposizione in parola, i criteri che i sistemi dell’equilibrio di massa devono soddisfare, che devono essere stabiliti dagli Stati membri, a priori, non sono tali da escludere che un siffatto sistema possa trovare applicazione in caso di trasporto, all’interno di una rete di gas nazionale o di reti nazionali interconnesse, di partite di biogas sostenibile.

52

Infatti, nulla sembra ostare a che uno Stato membro imponga agli operatori economici l’obbligo di ricorrere a un sistema di verifica che consenta che «siano mescolate», ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/28, varie partite di gas «con caratteristiche di sostenibilità diverse», di cui alcune soddisfano i criteri di sostenibilità sanciti all’articolo 17 della direttiva in esame e altre no, possa intervenire all’interno di siffatta rete nazionale o di reti nazionali interconnesse.

53

In tale contesto, non ci sono neppure elementi per dover escludere che venga richiesto a siffatto sistema di rispondere alle condizioni idonee a garantire che informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità e al volume delle partite di cui trattasi restino associate alla miscela fino a quando questa continui a sussistere, come previsto dall’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/28.

54

Infine, non risulta neppure che per gli Stati membri sarebbe impossibile imporre, ai medesimi operatori, che le caratteristiche del sistema di verifica di cui trattasi siano idonee a garantire che la somma delle partite prelevate, da un operatore, dalla miscela previamente realizzata in una rete di gas nazionale o nelle reti nazionali interconnesse, cui vengono attribuite le caratteristiche di sostenibilità di cui all’articolo 17 della direttiva 2009/28, non superi, in volume, la somma delle partite aventi siffatte caratteristiche già immesse da tale operatore nella miscela di cui trattasi.

55

A tal riguardo, va d’altronde osservato che l’Agenzia per l’energia ha esplicitamente ammesso, tanto dinanzi al giudice del rinvio quanto dinanzi alla Corte che, in forza della normativa svedese, l’immissione nella rete di gas nazionale svedese di partite di biogas rispondenti alle caratteristiche di sostenibilità previste dall’articolo 17 della direttiva 2009/28, e la loro miscela, in tale rete, con altri gas, non impedisce affatto che a tali partite, una volta prelevate dalla suddetta rete, vengano riattribuite, nei volumi corrispondenti, dette caratteristiche di sostenibilità, segnatamente per uno dei fini menzionati al paragrafo 1 del suddetto articolo 17, ovvero la loro ammissione al beneficio di un sostegno finanziario per il loro consumo.

56

Da quanto precede deriva che non si può considerare che l’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28 determini, in quanto tale, l’impossibilità, in caso di circolazione di biogas sostenibile tra gli Stati membri, attraverso reti di gas nazionali interconnesse, di riconoscere il carattere sostenibile del medesimo nello Stato membro di importazione ai fini menzionati all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva in parola, né pertanto, che detto articolo 18, paragrafo 1, ostacoli, a tale titolo, la libera circolazione delle merci garantita dall’articolo 34 TFUE.

57

In secondo luogo, come richiesto dal giudice del rinvio nella sua questione, occorre anche esaminare la circostanza che, come emerge dalla risposta fornita alla prima questione, l’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28 non produce tuttavia neppure l’effetto di obbligare gli Stati membri ad autorizzare l’importazione di biogas sostenibile, attraverso le loro reti di gas interconnesse.

58

A tal riguardo, va tuttavia ricordato che, come già rilevato al punto 34 della presente sentenza e come emerge, in particolare, dall’articolo 17, paragrafo 8, della direttiva 2009/28 e dal considerando 94 della medesima direttiva, gli articoli da 17 a 19 di quest’ultima facilitano gli scambi di biogas sostenibile tra gli Stati membri, da un lato, armonizzando le caratteristiche di sostenibilità che il biogas deve soddisfare ai tre fini menzionati all’articolo 17, paragrafo 1, della suddetta direttiva e, dall’altro, consentendo, grazie alle regole afferenti la verifica contenute nell’articolo 18 della stessa direttiva, che dette caratteristiche restino, per i medesimi fini, connesse al biogas, nonostante la miscela di quest’ultimo con altri gas.

59

In ciò il regime così istituito dagli articoli da 17 a 19 della direttiva 2009/28 favorisce dunque la libera circolazione delle merci piuttosto che restringerla (v., per analogia, sentenze del 29 febbraio 1984, Rewe-Zentrale, 37/83, EU:C:1984:89, punto 19, e del 12 luglio 2012, Association Kokopelli, C‑59/11, EU:C:2012:447, punto 81).

60

Pur non avendo quindi gli articoli 17 e 18 della direttiva 2009/28 lo scopo di garantire che il biogas sostenibile potrà essere incondizionatamente importato da uno Stato membro ad un altro conservando allo stesso tempo le sue caratteristiche di sostenibilità, tale circostanza è l’inevitabile conseguenza della tecnica di armonizzazione prescelta, nello specifico, dal legislatore dell’Unione che, come ricordato ai punti 30 e 31 della presente sentenza, dispone di un potere discrezionale in particolare per quanto riguarda la possibilità di procedere ad un’armonizzazione solo per tappe ed imporre soltanto una soppressione progressiva dei provvedimenti unilaterali adottati dagli Stati membri (v., per analogia, sentenza del 4 maggio 2016, Philip Morris Brands e a., C‑547/14, EU:C:2016:325, punti 7980).

61

In terzo luogo, e come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni, va osservato che il fatto stesso di imporre l’istituzione di un sistema di equilibrio di massa, come quello previsto all’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28, a carico degli operatori economici che desiderano poter far valere il carattere sostenibile del biogas da essi commercializzato, segnatamente in altri Stati membri in cui è stato esportato detto biogas, dal canto suo, è tale da rendere siffatta esportazione e commercializzazione più complessa e più onerosa al contempo, a causa degli oneri amministrativi e finanziari generati da tale sistema.

62

Per quanto riguarda la scelta in tal modo operata dal legislatore dell’Unione, consistente più precisamente nel privilegiare il sistema di verifica dell’equilibrio di massa rispetto a due altri metodi a priori disponibili, ossia, da un lato, la tecnica cosiddetta della «conservazione dell’identità» e, dall’altro, quella cosiddetta dei «certificati negoziabili» o book and claim, occorre tuttavia rilevare quanto segue.

63

In primo luogo, è pacifico che il metodo della conservazione dell’identità, escludendo ogni possibilità di mescolare una partita di biogas sostenibile con una partita di gas priva di siffatte caratteristiche di sostenibilità, non contribuirebbe nella stessa misura agli scambi di biogas sostenibile tra gli Stati membri, poiché tale metodo avrebbe segnatamente avuto come conseguenza automatica di escludere, in concreto, che biogas sostenibile possa essere immesso in una rete di gas e, pertanto, trasportato ed esportato per mezzo di un’infrastruttura di tal genere, pur conservando le sue caratteristiche di sostenibilità ai tre fini menzionati all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2009/28.

64

In secondo luogo e quanto al fatto di aver privilegiato il sistema dell’equilibrio di massa rispetto a quello dei certificati negoziabili che non richiede, da parte sua, che le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità restino fisicamente associate a partite o a partite mescolate, emerge, da un lato, dal considerando 76 della direttiva 2009/28 che il legislatore dell’Unione ha operato una scelta del genere per garantire che si mantenga un siffatto rapporto fisico tra il momento della produzione di biocarburante sostenibile e quello del suo consumo. In base a tale considerando, un siffatto rapporto fisico è stato privilegiato in quanto idoneo a creare un equilibrio tra l’offerta e la domanda e a garantire una maggiorazione del prezzo del biocarburante sostenibile che sia sufficientemente elevata per determinare, nel comportamento degli operatori del mercato, i cambiamenti richiesti e per garantire in tal modo l’utilità stessa dei criteri di sostenibilità. Al suddetto considerando 76, il legislatore dell’Unione ha inoltre sottolineato che l’applicazione del metodo dell’equilibrio di massa per il controllo della conformità dovrebbe mantenere l’integrità del sistema evitando nello stesso tempo di gravare l’industria di oneri inutili.

65

D’altro lato, va rilevato che il legislatore dell’Unione ha comunque sottolineato al medesimo considerando 76 che altri metodi di verifica dovrebbero tuttavia continuare ad essere studiati. L’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2009/28 prevede quindi che la Commissione faccia un rapporto sul funzionamento del metodo di verifica mediante l’equilibrio di massa e sulle possibilità di prendere in considerazione altri metodi di verifica, in particolare quelli in cui le informazioni relative alle caratteristiche non devono rimanere fisicamente associate a partite o miscele determinate, tenendo anche conto della necessità di mantenere l’integrità e l’efficacia del sistema di verifica senza imporre un onere irragionevole alla imprese. A tal riguardo, la Commissione ha concluso che era opportuno mantenere il metodo dell’equilibrio di massa [v., in particolare, Commission Staff Working Document: Report on the operation of the mass balance verification method for the biofuels and bioliquids sustainability scheme in accordance with Article 18(2) of Directive 2009/28/EC (SEC/2010/0129 final)].

66

Orbene, nulla consente di ritenere che, avendo così deciso di privilegiare, nel conseguimento dell’obiettivo impartito dall’articolo 114, paragrafo 3, TFUE consistente nel garantire un livello elevato di tutela dell’ambiente e ai fini più specificamente menzionati al considerando 76 della direttiva 2009/28, l’istituzione di un sistema di verifica dei criteri di sostenibilità che sia al contempo integro ed efficace e destinato ad assicurare l’esistenza di un rapporto fisico tra la produzione di biocarburanti sostenibili e il loro consumo nell’Unione, influendo in tal modo più efficacemente sul comportamento degli operatori del mercato, il legislatore dell’Unione abbia superato i limiti dell’ampio potere discrezionale, ricordato al punto 50 della presente sentenza, di cui dispone, né violato i requisiti derivanti dal principio di proporzionalità.

67

Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 70 delle sue conclusioni, l’ambito specifico in cui nella fattispecie il legislatore era indotto a legiferare richiede manifestamente da parte del medesimo di effettuare scelte di natura sia politica, che scientifica ed economica e che esso operi, in tal modo, valutazioni, segnatamente di ordine tecnico ed economico, particolarmente complesse.

68

Orbene, è senza eccedere i limiti del suddetto potere discrezionale che il legislatore dell’Unione ha potuto considerare che, nella specie, con riguardo, da un lato, alla forma di rintracciabilità da esso istituita e alle condizioni volte ad assicurarne l’efficacia e l’integrità cui è subordinato in forza delle disposizioni dell’articolo 18 della direttiva 2009/28, e, dall’altro, all’influenza che, così facendo, mira ad esercitare sui prezzi dei biocarburanti sostenibili e sugli operatori del mercato, riducendo al contempo i rischi di frode, il sistema di verifica mediante ricorso alla tecnica dell’equilibrio di massa risultava atto a raggiungere un livello elevato di tutela dell’ambiente.

69

Del pari, il legislatore dell’Unione ha potuto ragionevolmente ritenere, al riguardo, senza eccedere i limiti del potere discrezione di cui dispone, che un siffatto sistema di verifica fosse necessario e che, in particolare, non sussistesse alcuna misura alternativa che permettesse di conseguire gli obiettivi legittimi nella specie perseguiti in modo altrettanto efficace, pur sottoponendo gli operatori economici a vincoli economici ed amministrativi minori. In particolare, è senza incorrere in alcun errore manifesto di valutazione che tale legislatore ha potuto escludere il sistema dei certificati negoziabili considerando che esso non garantisse, dal canto suo, l’esistenza di un legame fisico tra la partita di biogas sostenibile prodotta e la partita di gas successivamente consumata e che presentasse garanzie minori in termini di efficacia e di integrità, segnatamente alla luce dell’obiettivo volto ad assicurare che solo biogas sostenibile che soddisfi i requisiti stringenti elencati all’articolo 17 della direttiva 2009/28 possa essere preso in considerazione ai tre fini menzionati al paragrafo 1 dell’articolo citato.

70

Per le medesime ragioni, non si può ritenere che l’ostacolo alla libera circolazione delle merci, rilevato al punto 61 della presente sentenza, il quale, in osservanza del principio di proporzionalità, si trova quindi giustificato da motivi di tutela dell’ambiente, come emerge dalla giurisprudenza ricordata al punto 46 della medesima sentenza, violi le disposizioni dell’articolo 34 TFUE (v., per analogia, sentenza del 14 dicembre 2004, Swedish Match, C‑210/03, EU:C:2004:802, punto 61).

71

Da tutte le suesposte considerazioni emerge che l’esame della seconda questione non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28.

Sull’interpretazione dell’articolo 34 TFUE

72

Come emerge dalla giurisprudenza della Corte, la circostanza che, sul piano formale, il giudice nazionale abbia formulato la sua questione pregiudiziale facendo riferimento a talune disposizioni del diritto dell’Unione non osta a che la Corte fornisca a detto giudice tutti gli elementi di interpretazione che possono essere utili per la soluzione della controversia di cui è investito, indipendentemente dal fatto che esso vi abbia fatto o meno riferimento nella formulazione delle sue questioni. A tal proposito, la Corte è tenuta a trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi di diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione tenuto conto dell’oggetto della controversia (v., in particolare, sentenza del 27 ottobre 2009, ČEZ, C‑115/08, EU:C:2009:660, punto 81 e giurisprudenza citata).

73

Nella specie, sebbene il giudice del rinvio, con la sua seconda questione, abbia formalmente interrogato la Corte soltanto sulla conformità all’articolo 34 TFUE dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28, occorre, come suggerito tanto dal Consiglio quanto dall’E.ON Biofor e come raccomandato dall’avvocato generale al paragrafo 73 delle sue conclusioni, esaminare anche la questione se l’articolo 34 TFUE debba, eventualmente, essere interpretato nel senso che osta a un’ingiunzione quale l’ingiunzione controversa.

74

Infatti, come esposto ai punti da 18 a 20 della presente sentenza, dalla decisione di rinvio emerge che, con il suo ricorso nel procedimento principale, l’E.ON Biofor mira all’annullamento dell’ingiunzione controversa, posto che tale ingiunzione ha come conseguenza che il biogas sostenibile prodotto in Germania e destinato al trasporto, che l’E.ON Biofor importa in Svezia tramite le reti di gas tedesca e danese non possa essere incluso nel sistema di verifica riguardante la sostenibilità del biogas né, pertanto, essere qualificato come «sostenibile» ai sensi della legge n.°598 e della direttiva 2009/28 e beneficiare di determinate riduzioni per quanto attiene alle tasse sull’anidride carbonica e sull’energia.

75

Orbene, la condizione secondo cui l’equilibrio di massa deve dunque essere raggiunto «all’interno di un luogo chiaramente delimitato» su cui, nella specie, si è fondata l’Agenzia per l’energia non figura all’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28, ma risulta dalle disposizioni interne svedesi adottate al fine di recepire suddetta disposizione. Infatti, l’articolo 14 del regolamento n.°1088 volto ad assicurare un siffatto recepimento, riproduce, da un lato, i tre criteri generali elencati ai punti da a) a c) del suddetto articolo 18, paragrafo 1, e prevede, dall’altro, che l’Agenzia per l’energia possa adottare disposizioni supplementari per quanto riguarda il sistema di verifica e il controllo di cui quest’ultimo è oggetto. L’articolo 3 del capo 3 delle disposizioni del 2011 dell’Agenzia per l’energia in cui viene precisato che l’equilibrio di massa deve essere raggiunto «all’interno di un luogo chiaramente delimitato» è stato adottato in base a quest’ultima autorizzazione.

76

A tal riguardo, occorre certamente ricordare che per giurisprudenza costante, quando un settore è stato oggetto di un’armonizzazione esaustiva a livello dell’Unione, qualsiasi misura nazionale ad essa relativa deve essere valutata alla luce delle disposizioni di tale misura di armonizzazione e non alla luce del diritto primario (v., in particolare, sentenza del 1o luglio 2014, Ålands Vindkraft, C‑573/12, EU:C:2014:2037, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata).

77

Tuttavia, come già osservato al punto 38 della presente sentenza, l’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28 non ha armonizzato in modo esaustivo il metodo di verifica inerente al sistema dell’equilibrio di massa in modo che, fatto salvo il dovere di rispettare i requisiti generali enunciati da suddetta disposizione ai suoi punti da a) a c), gli Stati membri conservano un notevole margine di manovra quando sono chiamati a determinare, più precisamente, le condizioni concrete in cui gli operatori economici interessati sono chiamati a ricorrere ad un sistema del genere.

78

Ne consegue che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 72 delle sue conclusioni, quando gli Stati membri procedono a una siffatta attuazione dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28, essi rimangono segnatamente tenuti a rispettare l’articolo 34 TFUE.

79

Per quanto riguarda, in primo luogo, l’esistenza di un ostacolo agli scambi ai sensi dell’articolo 34, va constatato che l’ingiunzione controversa può ostacolare, perlomeno indirettamente e potenzialmente, le importazioni di biogas sostenibile verso la Svezia provenienti da altri Stati membri, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 44 della presente sentenza.

80

Infatti, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 75, 76 e 78 delle sue conclusioni, detta ingiunzione produce l’effetto di impedire la realizzazione di un equilibrio di massa del biogas sostenibile attraverso le reti di gas nazionali interconnesse e, pertanto, di escludere che detto biogas possa, una volta importato in tal modo in Svezia, conservare le caratteristiche di sostenibilità atte a permettergli di beneficiare di un regime fiscale vantaggioso applicabile, in detto Stato membro, al consumo di biocarburanti sostenibili.

81

Sul punto va sottolineato che, tanto nelle sue osservazioni scritte quanto in udienza, l’Agenzia per l’energia ha affermato che il biogas sostenibile proveniente da altri Stati membri poteva beneficiare di suddetta agevolazione fiscale in Svezia, segnatamente quando veniva trasferito verso detto Stato membro avvalendosi di mezzi di trasporto, per esempio stradali, che non implicano che tale biogas sostenibile venga mescolato ad altre partite di gas. Ne consegue dunque che solo l’impossibilità derivante dall’ingiunzione controversa e dall’articolo 3 del capo 3 delle disposizioni del 2011 dell’Agenzia per l’energia, di raggiungere un equilibrio di massa in caso di importazioni mediante reti di gas nazionali interconnesse, nella specie, osta a che il biogas sostenibile così importato venga ammesso a beneficiare della suddetta agevolazione fiscale.

82

Quanto alla possibilità di ricorrere quindi ad altri mezzi di trasporto, va rilevato che è pacifico che il trasporto tramite reti di gas nazionali interconnesse costituisce, in via generale e a causa del suo costo, l’unico mezzo di trasporto transfrontaliero davvero competitivo per gli operatori economici interessati.

83

Per quanto riguarda, infine, la circostanza che l’Agenzia per l’energia si dichiara disposta a riconoscere la sostenibilità del biogas importato in Svezia tramite le reti di gas interconnesse, sempreché una tale importazione si inserisca nel contesto di sistemi volontari internazionali approvati dalla Commissione conformemente all’articolo 18, paragrafo 4, della direttiva 2009/28, è giocoforza constatare che detta affermazione rimane estremamente vaga. Infatti, l’Agenzia per l’energia ha completamente omesso di dimostrare dinanzi alla Corte in che modo i sistemi così approvati, cui essa ha fatto riferimento, sarebbero concretamente idonei a consentire all’E.ON Biofor di realizzare miscele di biogas sostenibile in siffatte reti nel rispetto dei requisiti specifici del sistema dell’equilibrio di massa. Inoltre e come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 79 delle sue conclusioni, l’E.ON Biofor ha fatto valere, in udienza, senza essere contraddetta su tale piano dall’Agenzia per l’energia, che l’eventuale ricorso a un siffatto sistema volontario approvato le causerebbe costi supplementari.

84

Essendo quindi accertato l’ostacolo agli scambi, occorre verificare, in secondo luogo e conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 46 della presente sentenza, se la misura nazionale all’origine di detto ostacolo possa comunque essere giustificata da uno dei motivi di interesse generale elencati all’articolo 36 TFUE o da esigenze imperative ammesse, quali la tutela dell’ambiente, e se detta misura soddisfi i requisiti derivanti dal principio di proporzionalità.

85

A tal riguardo, va ricordato, in primo luogo, che l’impiego di fonti di energia rinnovabili per la produzione di biogas che, in definitiva, mira a promuovere una normativa nazionale come quella in cui si trova inserito l’articolo 3 del capo 3 delle disposizioni del 2011 dell’Agenzia per l’energia, in linea di principio, è utile alla tutela dell’ambiente. Infatti, detta normativa è destinata, nel prolungamento degli obiettivi perseguiti a tal riguardo dalla direttiva 2009/28, e segnatamente dagli articoli 17 e 18 della medesima, di cui essa mira a garantire la concreta attuazione, a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che figurano tra le principali cause dei cambiamenti climatici che l’Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati a combattere (v., per analogia, sentenza del 1o luglio 2014, Ålands Vindkraft, C‑573/12, EU:C:2014:2037, punto 78 e la giurisprudenza citata).

86

Per quanto riguarda, specificamente, i criteri di sostenibilità armonizzati all’articolo 17 della direttiva 2009/28 e di cui una misura come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in linea di principio, mira a garantire il rispetto, il considerando 65 della direttiva in parola sottolinea che detti criteri mirano a garantire che i biocarburanti utilizzati per conseguire gli obiettivi fissati da detta direttiva siano davvero sostenibili.

87

Come sottolineato più generalmente dal considerando 12 della direttiva 2009/28, l’utilizzo di materiale agricolo come concimi, deiezioni liquide nonché altri rifiuti animali o organici per la produzione di biogas offre, grazie all’elevato potenziale di riduzione nelle emissioni di gas a effetto serra, notevoli vantaggi ambientali sia nella produzione di calore e di elettricità sia per la produzione di biocarburante.

88

A tale titolo, l’aumento dell’uso delle fonti di energia rinnovabili costituisce, come viene in particolare chiarito al considerando 1 della direttiva 2009/28, uno degli elementi importanti del pacchetto di misure richieste per ridurre tali emissioni e conformarsi al protocollo di Kyoto, alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, nonché agli altri impegni assunti a livello dell’Unione e a livello internazionale per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra oltre il 2012 (v., in tal senso, sentenza del 1o luglio 2014, Ålands Vindkraft, C‑573/12, EU:C:2014:2037, punto 79 e la giurisprudenza ivi citata).

89

Come già rilevato dalla Corte, tale aumento mira anche alla tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, nonché alla preservazione dei vegetali, che costituiscono ragioni di interesse generale elencate all’articolo 36 TFUE (sentenza del 1o luglio 2014, Ålands Vindkraft, C‑573/12, EU:C:2014:2037, punto 80 e la giurisprudenza ivi citata).

90

In secondo luogo, va ricordato che, per giurisprudenza costante, le autorità nazionali sono tenute a dimostrare che la deroga al principio di libera circolazione delle merci da esse prevista è necessaria per realizzare gli obiettivi di cui trattasi e che essa è conforme al principio di proporzionalità. Pertanto, incombe alle suddette autorità, quando invocano un motivo che giustifichi una restrizione alla libera circolazione delle merci, dimostrare concretamente la presenza di un siffatto motivo di interesse generale nonché la proporzionalità di tale misura rispetto all’obiettivo perseguito (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2003, ATRAL, C‑14/02, EU:C:2003:265, punti da 67 a 69 e giurisprudenza ivi citata).

91

Orbene, nella specie, si deve constatare che l’Agenzia per l’energia ha omesso di dimostrare dinanzi alla Corte che una misura quale l’ingiunzione controversa, adottata in base all’articolo 3 del capo 3 delle disposizioni del 2011 della medesima Agenzia, soddisferebbe detti requisiti.

92

A tal riguardo, si deve ricordare che il citato articolo 3 precisa che l’equilibrio di massa deve intervenire «all’interno di un luogo chiaramente delimitato» e che, adottando l’ingiunzione controversa, l’Agenzia per l’energia ha considerato che reti di gas nazionali interconnesse come quelle che collegano la Germania, la Danimarca e la Svezia non costituiscono un siffatto luogo chiaramente delimitato.

93

Come emerge dalla decisione di rinvio e come confermato dall’Agenzia per l’energia dinanzi alla Corte, la prassi interpretativa di tale Agenzia consiste invece nel considerare che, quando biogas sostenibile è immesso nella rete di gas nazionale svedese, tale circostanza non impedisce di raggiungere un equilibrio di massa per quanto attiene a tale biogas.

94

Orbene, è giocoforza constatare che l’Agenzia per l’energia è rimasta nell’incapacità di spiegare, oggettivamente, come si potesse considerare, da un lato, che la rete di gas nazionale svedese in cui sono mescolati vari tipi di biogas costituisse un «luogo chiaramente delimitato», ai sensi dell’articolo 3 del capo 3 delle disposizioni del 2011 dell’Agenzia per l’energia e, dall’altro, quando si tratta di reti di gas di altri Stati membri o di reti nazionali interconnesse, siffatte reti nazionali considerate individualmente o congiuntamente non avrebbero le caratteristiche di un siffatto «luogo chiaramente delimitato».

95

Inoltre, nelle sue osservazioni scritte così come in udienza, l’Agenzia per l’energia ha anche più volte affermato che, quando l’importazione di biogas sostenibile attraverso reti di gas nazionali interconnesse avveniva nell’ambito di sistemi volontari nazionali o internazionali approvati dalla Commissione in forza dell’articolo 18, paragrafo 4, della direttiva 2009/28, detta Agenzia non aveva obiezioni a riconoscere il carattere sostenibile del biogas così importato da altri Stati membri, dando così persino l’impressione di ammettere che la circostanza che biogas sostenibile sia mescolato in dette reti non impedisce che si raggiunga un equilibrio di massa in relazione alla miscela in tal modo realizzata.

96

Quanto alla spiegazione, anch’essa addotta dall’Agenzia per l’energia, per giustificare l’adozione dell’ingiunzione controversa, ed inerente alla mancanza di un’autorità europea che sia in grado di esercitare un controllo sullo spazio costituito da reti di gas nazionali interconnesse, va rilevato, in primo luogo, che siffatta spiegazione si scosta dalla base giuridica espressamente attribuita dall’Agenzia per l’energia all’ingiunzione controversa e basata sull’assenza di un «luogo chiaramente delimitato», ai sensi dell’articolo 3 del capo 3 delle disposizioni del 2011 di tale Agenzia.

97

In secondo luogo e indipendentemente dall’incongruenza appena rilevata, neppure una tale spiegazione è atta a convincere. Infatti, come emerge dall’articolo 1a del capo 3 della legge n. 598, spetta agli operatori economici che invocano il carattere sostenibile del biogas da essi commercializzato garantire, segnatamente mediante accordi diretti e indiretti conclusi con l’insieme degli operatori di tutta la catena di produzione e mediante l’introduzione di un sistema di verifica a sua volta controllato da un controllore indipendente chiamato a garantire che detto sistema di verifica sia preciso, affidabile e a prova di frode, che il biogas per cui chiedono un’agevolazione fiscale risponde ai criteri di sostenibilità prescritti dall’articolo 17 della direttiva 2009/28.

98

Orbene, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 89 e 90 delle sue conclusioni, non risulta, e l’Agenzia per l’energia non ha in alcun modo dimostrato, che sarebbe per essa impossibile accertarsi della sostenibilità del biogas importato da altri Stati membri attraverso le reti di gas nazionali interconnesse richiedendo agli operatori economici interessati di produrre i dati pertanto richiesti dal diritto nazionale, tenendo conto allo stesso tempo delle informazioni e dei documenti eventualmente forniti dal sistema dell’equilibrio di massa posto in essere negli Stati membri di provenienza della partita di biogas sostenibile interessato e accertandosi al contempo che tale partita, ai fini precisati all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2009/28, si consideri prelevata una sola volta dalla miscela o dalle miscele, come richiesto dal sistema dell’equilibrio di massa istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva in parola.

99

Da quanto precede risulta che l’Agenzia per l’energia non ha dimostrato che l’ingiunzione controversa, adottata in base all’articolo 3 del capo 3 delle disposizione del 2011 dell’Agenzia di cui trattasi, sia necessaria ai fini dell’accertamento del carattere sostenibile del biogas importato da altri Stati membri ai fini menzionati all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2009/28, sicché una misura del genere lederebbe il principio di proporzionalità e non può essere quindi giustificata.

100

Alla luce di quanto precede occorre indicare al giudice del rinvio che l’articolo 34 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a un’ingiunzione, quale l’ingiunzione in esame nel procedimento principale, con cui un’autorità nazionale intende escludere che un operatore economico possa istituire un sistema di equilibrio di massa, a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28, riguardo al biogas sostenibile trasportato in reti di gas nazionali interconnesse, in forza di una disposizione adottata da tale autorità e secondo cui un siffatto equilibrio di massa deve essere raggiunto «all’interno di un luogo chiaramente delimitato», mentre invece detta autorità ammette, in base alla disposizione citata, che un sistema di equilibrio di massa possa essere istituito riguardo a biogas sostenibile trasportato nella rete di gas nazionale dello Stato membro cui appartiene la stessa autorità.

Sulle spese

101

Nei confronti delle parti del procedimento principale, la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, deve essere interpretato nel senso che non mira a creare, a carico degli Stati membri, un obbligo di autorizzare le importazioni, attraverso le loro reti di gas nazionali interconnesse, di biogas che soddisfa i criteri di sostenibilità sanciti all’articolo 17 della direttiva summenzionata ed è destinato ad essere usato come biocarburante.

 

2)

Dall’esame della seconda questione non è emerso alcun elemento atto ad incidere sulla validità dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28.

 

3)

L’articolo 34 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a un’ingiunzione, quale l’ingiunzione in esame nel procedimento principale, con cui un’autorità nazionale intende escludere che un operatore economico possa istituire un sistema di equilibrio di massa, a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28, riguardo al biogas sostenibile trasportato in reti di gas nazionali interconnesse, in forza di una disposizione adottata da tale autorità e secondo cui un siffatto equilibrio di massa deve essere raggiunto «all’interno di un luogo chiaramente delimitato», mentre invece detta autorità ammette, in base alla disposizione citata, che un sistema di equilibrio di massa possa essere istituito riguardo a biogas sostenibile trasportato nella rete di gas nazionale dello Stato membro cui appartiene la stessa autorità.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo svedese.