SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
26 gennaio 2017 ( *1 )
«Impugnazione — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria — Coordinamento dei prezzi di vendita e scambio di informazioni commerciali riservate — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articolo 23, paragrafo 2 — Limite del 10% del fatturato — Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 — Principio d’irretroattività — Esercizio della competenza estesa al merito — Durata eccessiva del procedimento»
Nella causa C‑604/13 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 25 novembre 2013,
Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG, con sede in Iserlohn (Germania), rappresentata da H. Janssen e T. Kapp, Rechtsanwälte,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Commissione europea, rappresentata da F. Castillo de la Torre e L. Malferrari, in qualità di agenti, assistiti da A. Böhlke, Rechtsanwalt, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
Consiglio dell’Unione europea,
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da A. Tizzano, vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Prima Sezione, M. Berger, E. Levits, S. Rodin (relatore) e F. Biltgen, giudici,
avvocato generale: M. Wathelet
cancelliere: K. Malacek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 settembre 2015,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
|
1 |
Con la presente impugnazione, la Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 settembre 2013, Dornbracht/Commissione (T‑386/10; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2013:450), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione C(2010) 4185 definitivo della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/39092 – Ceramiche sanitarie e rubinetteria) (in prosieguo: la «decisione controversa»), nella parte ad essa relativa, o, in subordine, la riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale con tale decisione. |
Contesto normativo
Regolamento (CE) n. 1/2003
|
2 |
Il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), dispone, all’articolo 23, paragrafi 2 e 3, quanto segue: «2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza:
(…) Per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente. (…) 3. Per determinare l’ammontare dell’ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata». |
Orientamenti del 2006
|
3 |
Gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006») affermano, al punto 2, che, per quanto concerne la determinazione delle ammende, «la Commissione deve prendere in considerazione la durata e la gravità dell’infrazione» e che «l’ammenda inflitta non deve superare i limiti indicati all’articolo 23, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del [regolamento n. 1/2003]». |
|
4 |
I punti 19, 21, 23 e 37 degli orientamenti del 2006 dispongono quanto segue:
(…)
(…)
(…)
|
Fatti e decisione controversa
|
5 |
I fatti all’origine della controversia sono stati esposti ai punti da 1 a 29 della sentenza impugnata e possono essere riassunti nei termini seguenti. |
|
6 |
La ricorrente è una società di diritto tedesco che produce, in particolare, articoli di rubinetteria. |
|
7 |
Il 15 luglio 2004 la Masco Corp. e le sue controllate, tra le quali la Hansgrohe AG, che produce articoli di rubinetteria, e la Hüppe GmbH, che produce box doccia, hanno informato la Commissione dell’esistenza di un’intesa nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria e hanno chiesto di beneficiare dell’immunità dalle ammende, in forza della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3), o, in alternativa, di una riduzione dell’importo delle ammende che potevano essere loro inflitte. |
|
8 |
Il 9 e il 10 novembre 2004 la Commissione ha effettuato accertamenti senza preavviso presso i locali di diverse società e associazioni nazionali di categoria attive nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria. Dopo aver inviato, tra il 15 novembre 2005 e il 16 maggio 2006, talune richieste di informazioni a dette società e associazioni, tra cui la ricorrente, la Commissione, il 26 marzo 2007, ha adottato una comunicazione degli addebiti. Quest’ultima è stata notificata in particolare alla ricorrente. |
|
9 |
A seguito di un’audizione tenutasi dal 12 al 14 novembre 2007, dell’invio, in data 9 luglio 2009, di una lettera di esposizione dei fatti e, successivamente, di richieste di informazioni supplementari trasmesse, in particolare, alla ricorrente, la Commissione, il 23 giugno 2010, ha adottato la decisione controversa. Con tale decisione, essa ha constatato l’esistenza di un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3), nel settore delle ceramiche sanitarie e rubinetteria. Tale infrazione, alla quale avrebbero partecipato 17 imprese, sarebbe stata realizzata nel corso di diversi periodi compresi tra il 16 ottobre 1992 e il 9 novembre 2004 e avrebbe assunto la forma di un insieme di accordi anticoncorrenziali o di pratiche concordate in Belgio, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Austria. I prodotti interessati dall’intesa sarebbero ceramiche sanitarie e rubinetteria facenti parte di uno dei tre seguenti sottogruppi di prodotti: articoli di rubinetteria, box doccia e accessori, articoli sanitari in ceramica. |
|
10 |
Riguardo, in particolare, alla ricorrente, che produce articoli appartenenti al primo dei suddetti tre sottogruppi di prodotti, la Commissione ha constatato, all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione controversa, che l’infrazione consisteva nella partecipazione, dal 6 marzo 1998 al 9 novembre 2004, ad un accordo continuato o a pratiche concordate nel settore delle ceramiche sanitarie e rubinetteria sui territori tedesco e austriaco. |
|
11 |
Per tale motivo, la Commissione ha inflitto alla ricorrente, all’articolo 2, paragrafo 6, della decisione controversa, un’ammenda di importo pari a EUR 12517671. |
|
12 |
Ai fini del calcolo di tale ammenda, la Commissione si è basata sugli orientamenti del 2006, in particolare sui punti da 20 a 24 di questi ultimi. |
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
|
13 |
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale l’8 settembre 2010, la Aloys F. Dornbracht ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento avverso la decisione controversa, deducendo otto motivi. |
|
14 |
Il primo motivo verteva su un errore di valutazione da parte della Commissione, alla luce dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, al momento della constatazione dell’infrazione contestata e sulla determinazione dell’importo dell’ammenda inflittale; il secondo, su una violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, di tale regolamento, risultante dall’erronea applicazione del limite del 10% previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, di detto regolamento; il terzo, sull’omessa considerazione del carattere individuale della partecipazione della ricorrente all’infrazione accertata, in violazione del principio di parità di trattamento; il quarto, sull’omessa considerazione di precedenti decisioni della Commissione, in violazione del medesimo principio; il quinto, sull’omessa considerazione delle limitate capacità economiche della ricorrente, in violazione del principio di proporzionalità; il sesto, su una violazione del principio d’irretroattività risultante dall’applicazione degli orientamenti del 2006; il settimo, sul fatto che l’articolo 23, paragrafo 3, dello stesso regolamento violerebbe il principio di legalità dei reati e delle pene e, l’ottavo, sull’illegittimità degli orientamenti del 2006, in quanto attribuirebbero alla Commissione un potere discrezionale troppo ampio. |
|
15 |
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. |
Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte
|
16 |
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
|
|
17 |
La Commissione chiede che la Corte voglia:
|
Sull’impugnazione
|
18 |
A sostegno dell’impugnazione la ricorrente deduce sei motivi. Il primo riguarda una violazione tanto dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 quanto dei principi di legalità dei reati e delle pene, di parità di trattamento e di proporzionalità, che risulterebbe dall’erronea applicazione del limite previsto all’articolo 23, paragrafo 2, di tale regolamento. Nell’ambito del secondo motivo, la ricorrente contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale avrebbe ingiustamente respinto l’eccezione d’illegittimità degli orientamenti del 2006. Il terzo motivo concerne il fatto che il Tribunale non avrebbe sanzionato la violazione da parte della Commissione del punto 37 degli orientamenti del 2006. Con il quarto motivo, la ricorrente deduce una violazione del principio d’irretroattività risultante dall’applicazione alla fattispecie degli orientamenti del 2006. Il quinto motivo attiene ad errori di diritto commessi durante il calcolo dell’importo dell’ammenda inflittale. Infine, il sesto motivo concerne una violazione del principio della durata ragionevole del procedimento. |
Sul primo motivo, vertente sull’erronea applicazione del limite del 10% previsto all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003
Argomenti delle parti
|
19 |
Con il primo motivo, diretto contro i punti da 213 a 227 della sentenza impugnata, la ricorrente contesta al Tribunale di aver violato l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 nonché i principi di legalità dei reati e delle pene, di parità di trattamento e di proporzionalità, nel considerare che il limite del 10% previsto all’articolo 23, paragrafo 2, di tale regolamento impone un limite massimo che si applica unicamente all’importo finale dell’ammenda, negando così il carattere illecito della fissazione dell’importo dell’ammenda inflitta nel caso di specie dalla Commissione e ponendosi esso stesso nell’impossibilità di ridurre quest’ultima. Infatti, un’interpretazione del genere comporterebbe, nella quasi totalità dei casi, l’imposizione di un’ammenda di importo pari al 10% del fatturato totale dell’impresa interessata, a prescindere dalla gravità e dalla durata dell’infrazione di cui trattasi. |
|
20 |
Facendo riferimento, in particolare, a una decisione del Kartellsenat del Bundesgerichtshof (sezione competente in materia di concorrenza della Corte federale di giustizia, Germania), la ricorrente sostiene che il limite del 10% previsto all’articolo 23, paragrafo 2, di detto regolamento non impone un limite massimo del genere, ma fisserebbe il livello superiore della forcella delle ammende inflitte che dovrebbe essere applicato unicamente per le infrazioni più gravi. Un approccio simile consentirebbe di prendere debitamente in considerazione la gravità e la durata di un’infrazione come previsto all’articolo 23, paragrafo 3, del medesimo regolamento. |
|
21 |
Secondo la Commissione, occorre respingere il primo motivo in quanto irricevibile o, in ogni caso, in quanto infondato. |
Giudizio della Corte
|
22 |
Nella misura in cui, da un lato, la ricorrente, con il primo motivo, contesta sostanzialmente al Tribunale di aver erroneamente interpretato l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, nel considerare che quest’ultimo impone un limite massimo, occorre constatare che, senza adottare un motivo del genere, il Tribunale ha giustamente rilevato, al punto 216 della sentenza impugnata, che da una giurisprudenza costante della Corte risulta che solo l’importo finale dell’ammenda inflitta deve rispettare il limite massimo del 10% del fatturato previsto da tale disposizione e che quest’ultima non vieta alla Commissione di pervenire, nel corso delle operazioni di calcolo intermedie, ad un importo superiore a detto limite, purché l’importo definitivo dell’ammenda non lo superi (v., in particolare, sentenze del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punti 277 e 278; del 29 giugno 2006, SGL Carbon/Commissione, C‑308/04 P, EU:C:2006:433, punto 82, nonché del 12 luglio 2012, Cetarsa/Commissione, C‑181/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:455, punto 80). |
|
23 |
Dall’altro lato, riguardo agli addebiti relativi alla violazione da parte del Tribunale dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 e, pertanto, dei principi di legalità dei reati e delle pene, di parità di trattamento e di proporzionalità, per il motivo che quest’ultimo non avrebbe preso adeguatamente in considerazione la gravità e la durata delle infrazioni, si deve ricordare che da una giurisprudenza costante della Corte risulta che il fatto che, in ragione dell’applicazione del limite del 10% del fatturato previsto all’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento, alcuni fattori quali la gravità e la durata dell’infrazione non si ripercuotano realmente sull’importo dell’ammenda inflitta è solo una mera conseguenza dell’adeguamento di detto importo finale a tale limite massimo (v., in particolare, sentenze del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 279, nonché del 12 luglio 2012, Cetarsa/Commissione, C‑181/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:455, punto 81). |
|
24 |
Infatti, tale limite massimo è diretto ad evitare che siano inflitte ammende che le imprese, date le loro dimensioni, quali determinate dal loro fatturato complessivo, ancorché in maniera approssimativa ed imperfetta, non saranno, prevedibilmente, in grado di saldare (sentenze del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 280, nonché del 12 luglio 2012, Cetarsa/Commissione, C‑181/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:455, punto 82). |
|
25 |
Si tratta quindi di un limite, uniformemente applicabile a tutte le imprese ed articolato in funzione delle dimensioni di ciascuna di esse, diretto ad evitare ammende di livello eccessivo e sproporzionato. Tale limite massimo ha quindi uno scopo distinto ed autonomo rispetto a quello dei criteri della gravità e della durata dell’infrazione (sentenze del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punti 281 e 282, nonché del 12 luglio 2012, Cetarsa/Commissione, C‑181/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:455, punto 83). |
|
26 |
Ne consegue che gli argomenti relativi all’insufficiente considerazione della gravità e della durata delle infrazioni dovuta all’applicazione del limite massimo previsto all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 devono essere respinti. |
|
27 |
Ciò considerato, il primo motivo va respinto in quanto infondato. |
Sul secondo motivo, relativo all’eccezione d’illegittimità degli orientamenti del 2006
Argomenti delle parti
|
28 |
Con il secondo motivo, la ricorrente fa valere che il Tribunale ha violato l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, respingendo l’eccezione d’illegittimità degli orientamenti del 2006 relativa al fatto che questi ultimi non prendono in considerazione i criteri di durata e di gravità dell’infrazione commessa da imprese «monoprodotto». |
|
29 |
In proposito, rinviando agli argomenti esposti nel ricorso in primo grado, la ricorrente sostiene che gli orientamenti del 2006 sono illegittimi perché violano i principi di legalità e di certezza del diritto e che, in ogni caso, essi non contengono alcuna disposizione particolare relativa alle imprese «monoprodotto». |
|
30 |
La ricorrente osserva che, contrariamente agli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti del 1998»), quelli del 2006 comportano, di regola, il superamento del limite del 10%, in particolare per le imprese «monoprodotto» non diversificate. L’applicazione del metodo di calcolo delle ammende descritto dagli orientamenti del 2006 comporterebbe pertanto che i criteri di durata e di gravità delle infrazioni commesse da tali imprese, ai quali rinvia l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, non siano presi adeguatamente in considerazione. L’imposizione quasi sistematica di sanzioni pari al 10% del fatturato violerebbe altresì il principio della parità di trattamento. |
|
31 |
Secondo la Commissione, occorre respingere il secondo motivo in quanto irricevibile o comunque in quanto infondato. |
Giudizio della Corte
|
32 |
In base a una giurisprudenza costante della Corte, dall’articolo 256 TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte emerge che il ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza o dell’ordinanza di cui si chiede l’annullamento, nonché gli argomenti di diritto a specifico sostegno di tale domanda. Non risponde a quest’obbligo di motivazione risultante da tali disposizioni il ricorso d’impugnazione che, senza neppure contenere un argomento specificamente inteso ad individuare l’errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale, ivi compresi quelli basati su fatti da questo espressamente disattesi. Infatti, un’impugnazione del genere costituisce in realtà una domanda diretta a ottenere un semplice riesame della domanda presentata dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte (v., in particolare, sentenze del 30 giugno 2005, Eurocermex/UAMI, C‑286/04 P, EU:C:2005:422, punti 49 e 50, nonché del 12 settembre 2006, Reynolds Tobacco e a./Commissione, C‑131/03 P, EU:C:2006:541, punti 49 e 50). |
|
33 |
Orbene, occorre rilevare che il secondo motivo sollevato dalla ricorrente, nella parte in cui contesta al Tribunale di aver respinto l’eccezione d’illegittimità degli orientamenti del 2006, si limita a riprendere gli argomenti già formulati in primo grado. |
|
34 |
Di conseguenza, tale motivo dev’essere respinto in quanto irricevibile. |
Sul terzo motivo, relativo al fatto che la Commissione, fissando importi forfettari, non avrebbe tenuto conto della partecipazione individuale della ricorrente, in violazione del principio della parità di trattamento
|
35 |
Nell’ambito del terzo motivo sollevato a sostegno della propria impugnazione, la ricorrente contesta sostanzialmente al Tribunale di aver commesso un errore di diritto quando ha esaminato l’esercizio da parte della Commissione del suo potere discrezionale nella fissazione delle ammende descritto al punto 37 degli orientamenti del 2006. |
|
36 |
Orbene, occorre rilevare che la ricorrente, con tale motivo, non individua i punti della sentenza impugnata che sarebbero inficiati da un siffatto errore. |
|
37 |
Di conseguenza, in forza della giurisprudenza citata al punto 32 della presente sentenza, anche tale motivo deve essere respinto in quanto irricevibile. |
Sul quarto motivo, vertente su una violazione del principio d’irretroattività
Argomenti delle parti
|
38 |
Con il quarto motivo, la ricorrente censura il Tribunale per aver violato, in particolare ai punti 87 e 90 della sentenza impugnata, il principio d’irretroattività, nel considerare legittimo il calcolo dell’ammenda da parte della Commissione mediante gli orientamenti del 2006, sebbene l’infrazione contestata sia stata commessa in vigenza degli orientamenti del 1998. |
|
39 |
In proposito, la ricorrente sottolinea che è vero che nella sentenza del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione (C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 231), la Corte ha dichiarato che la Commissione, senza violare il principio d’irretroattività, poteva calcolare l’importo dell’ammenda sulla base degli orientamenti del 1998, sebbene questi fossero stati adottati dopo la commissione dell’infrazione in questione in tale procedimento, poiché detti orientamenti e il nuovo metodo di calcolo da essi previsto erano ragionevolmente prevedibili al momento di tale commissione. Tuttavia, ad avviso della ricorrente, nella causa che ha dato luogo a detta sentenza, non esistevano orientamenti al momento in cui l’infrazione è stata commessa, cosicché la questione che si poneva era se l’ammenda dovesse, o meno, essere calcolata sulla base dei nuovi orientamenti adottati per la prima volta dalla Commissione nel 1998. Orbene, contrariamente a quanto avrebbe ritenuto il Tribunale nella sentenza impugnata, tale situazione dovrebbe essere distinta da quella in cui esistevano orientamenti al momento in cui l’infrazione è stata commessa, ma essi, dopo tale commissione, sono stati sostituiti o modificati da nuovi orientamenti. In quest’ultima situazione, si porrebbe la questione di quali fossero gli orientamenti, i vecchi o i nuovi, da applicare per calcolare l’importo dell’ammenda. L’applicazione da parte del Tribunale, in questa seconda situazione, della soluzione adottata nella sentenza del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione (C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408), sarebbe contraria ai principi di parità di trattamento e di tutela del legittimo affidamento. |
|
40 |
In ogni caso, sebbene gli orientamenti potessero essere modificati in ogni momento con effetto retroattivo, come avrebbe ritenuto il Tribunale, questi ultimi non potrebbero svolgere la funzione, loro attribuita secondo la giurisprudenza della Corte, di garantire la certezza del diritto delle imprese. |
|
41 |
La Commissione chiede il rigetto del quarto motivo. Essa sostiene, in particolare, che l’efficace applicazione delle norme dell’Unione in materia di concorrenza esige che tale istituzione possa sempre adeguare il livello delle ammende alle esigenze di questa politica. |
Giudizio della Corte
|
42 |
Occorre rilevare che da una giurisprudenza consolidata discende che l’applicazione, per il calcolo delle ammende inflitte per infrazioni in materia di concorrenza, di nuovi orientamenti, come quelli del 2006, e in particolare di un nuovo metodo di calcolo dell’importo dell’ammenda che tali orientamenti comporterebbero, anche ad infrazioni commesse prima dell’adozione o della modifica di detti orientamenti, non viola il principio d’irretroattività, perché tali nuovi orientamenti e tale metodo erano ragionevolmente prevedibili nel momento in cui le infrazioni in questione sono state commesse (v. in tal senso, in particolare, sentenze del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punti 217, 218, e da 227 a 232; del 18 maggio 2006, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, C‑397/03 P, EU:C:2006:328, punto 25; del 18 luglio 2013, Schindler Holding e a./Commissione, C‑501/11 P, EU:C:2013:522, punto 75, nonché del 14 settembre 2016, Ori Martin e SLM/Commissione, C‑490/15 P e C‑505/15 P, non pubblicata,, EU:C:2016:678, punti da 82 a 94). |
|
43 |
Avendo stabilito, al punto 90 della sentenza impugnata, che la Commissione non aveva violato il principio d’irretroattività applicando gli orientamenti del 2006 ai fini del calcolo dell’ammenda per l’infrazione commessa dalla ricorrente prima della loro adozione, il Tribunale non ha quindi commesso alcun errore di diritto. |
|
44 |
Ne consegue che il quarto motivo dev’essere respinto in quanto infondato. |
Sul quinto motivo, relativo agli errori di diritto commessi nel calcolare l’importo dell’ammenda
Argomenti delle parti
|
45 |
Con il quinto motivo, che consta di tre parti, la ricorrente asserisce che il Tribunale ha commesso errori di diritto nel calcolare l’importo dell’ammenda inflittale. |
|
46 |
Con la prima parte di tale motivo, la ricorrente sostiene, in primo luogo, che, dopo aver considerato, ai punti da 165 a 168 della sentenza impugnata, che la Commissione, nel calcolare l’importo dell’ammenda inflittale, avrebbe dovuto tener conto del fatto che la portata geografica dell’infrazione si estendeva ai territori di due Stati membri, e non di sei, il Tribunale non poteva adottare, ai punti 249 e 250 della sentenza impugnata, gli stessi moltiplicatori «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare» di quelli fissati dalla Commissione nella decisione controversa e di quelli applicati ad altri membri della presente intesa che avevano partecipato all’infrazione in almeno tre Stati membri fino a un massimo di sei. In tal modo, infatti, il Tribunale non avrebbe alla fine individualizzato le pene inflitte alle imprese in questione. |
|
47 |
In secondo luogo, il Tribunale, al punto 249 della sentenza impugnata, avrebbe commesso un errore di valutazione tenendo conto della durata dell’infrazione nell’ambito della valutazione della gravità di quest’ultima, sebbene si fosse convenuto di prendere in considerazione la gravità e la durata dell’infrazione in modo distinto. In tal modo, il Tribunale avrebbe dato eccessiva importanza al criterio relativo alla durata dell’infrazione. |
|
48 |
In terzo luogo, gli elementi presi in considerazione dal Tribunale per la determinazione dell’importo dell’ammenda inflitta non figurerebbero nella sentenza impugnata, impedendo così qualsiasi controllo di tale importo, cosicché la sentenza impugnata sarebbe inficiata da un vizio di motivazione. |
|
49 |
Con la seconda parte del quinto motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di non aver rilevato vari errori di valutazione da parte della Commissione e di non aver preso in considerazione determinati elementi per la fissazione dell’importo dell’ammenda, tra cui il fatto che i prodotti della ricorrente oggetto dell’infrazione appartengono unicamente a uno solo dei tre gruppi di prodotti oggetto degli accordi in esame. Pertanto il Tribunale, ai punti da 168 a 179 della sentenza impugnata, avrebbe dovuto tener conto del fatto che l’intensità di un’infrazione sarebbe minima se l’impresa vi partecipasse solamente per prodotti appartenenti a uno solo dei tre gruppi in questione. Inoltre, sarebbe inesatta la constatazione, effettuata al punto 114 della sentenza impugnata, secondo cui la ricorrente avrebbe contestato tardivamente di aver avuto conoscenza del fatto che l’infrazione aveva ad oggetto tre sottogruppi di prodotti. |
|
50 |
Con la terza parte di detto motivo, riguardante i punti da 192 a 200 della sentenza impugnata, la ricorrente contesta al Tribunale di non aver tenuto conto, contrariamente a quanto richiesto dagli orientamenti del 1998, del fatto che essa aveva avuto solamente un ruolo passivo nella realizzazione dell’infrazione. |
|
51 |
La Commissione contesta la fondatezza del quinto motivo. |
Giudizio della Corte
|
52 |
In via preliminare, occorre ricordare che il sistema di controllo giurisdizionale delle decisioni della Commissione relative ai procedimenti ai sensi degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE consiste in un controllo di legittimità degli atti delle istituzioni stabilito all’articolo 263 TFUE, il quale può essere integrato, in applicazione dell’articolo 261 TFUE e su richiesta dei ricorrenti, dall’esercizio da parte del Tribunale di una competenza estesa al merito per quanto riguarda le sanzioni inflitte in tale settore dalla Commissione (v., in tal senso, sentenze del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/Commissione, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 42, nonché del 21 gennaio 2016, Galp Energía España e a./Commissione, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, punto 71). |
|
53 |
La portata di tale competenza estesa al merito di cui dispone il Tribunale è strettamente limitata, a differenza del controllo di legittimità previsto all’articolo 263 TFUE, alla determinazione dell’importo dell’ammenda. Essa riguarda la sola valutazione, da parte del medesimo, dell’ammenda inflitta dalla Commissione, con esclusione di qualsiasi modifica degli elementi costitutivi dell’infrazione legittimamente accertata dalla Commissione nella decisione al vaglio del Tribunale (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2016, Galp Energía España e a./Commissione, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, punti 76 e 77). |
|
54 |
Inoltre, il quinto motivo, nella parte in cui riguarda gli errori di diritto che il Tribunale avrebbe commesso nel calcolare l’importo dell’ammenda imposta alla ricorrente, verte sull’esercizio, da parte di quest’ultimo, della competenza estesa al merito per la determinazione di tale ammenda, in particolare ai punti da 244 a 251 della sentenza impugnata. |
– Sulla seconda e sulla terza parte del quinto motivo
|
55 |
Per quanto concerne la seconda e la terza parte del quinto motivo, che occorre esaminare in primo luogo e con i quali la ricorrente contesta al Tribunale di non aver preso in considerazione, ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda, le circostanze secondo cui essa avrebbe partecipato all’infrazione unicamente per prodotti appartenenti a uno solo dei tre gruppi di prodotti in questione e avrebbe avuto solamente un ruolo passivo nella realizzazione di quest’ultima, si deve rilevare che, nell’ambito del controllo di legittimità della decisione controversa, in particolare ai punti 114, da 169 a 173 e da 192 a 200 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto gli argomenti della ricorrente basati su tali circostanze. |
|
56 |
Ne consegue che non può contestarsi al Tribunale di non aver valutato dette circostanze quando, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, ha determinato l’importo dell’ammenda da infliggere. |
|
57 |
In ogni caso, nella misura in cui il quinto motivo, nella seconda e nella terza parte, riguarda le constatazioni effettuate dal Tribunale nell’ambito del suo controllo di legittimità della decisione controversa che ha comportato il rigetto dell’argomentazione della ricorrente concernente le medesime circostanze, esso non può essere accolto. |
|
58 |
Infatti, per quanto concerne, in primo luogo, l’argomento sviluppato nell’ambito della seconda parte di tale motivo attinente all’errore di valutazione che il Tribunale avrebbe commesso riguardo ai gruppi di prodotti oggetto dell’infrazione contestata alla ricorrente, occorre rilevare, come esposto dal Tribunale al punto 51 della sentenza impugnata, che, conformemente all’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale, nella versione in vigore alla data della sentenza impugnata, l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti costituiscono due indicazioni essenziali che devono essere contenute nel ricorso e che, a termini dell’articolo 48, paragrafo 2, del citato regolamento di procedura, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento (v., in tal senso, sentenze del 12 novembre 2009, SGL Carbon/Commissione, C‑564/08 P, non pubblicata, EU:C:2009:703, punto 21, e del 3 aprile 2014, Francia/Commissione, C‑559/12 P, EU:C:2014:217, punto 38). Orbene, come rilevato dal Tribunale, la ricorrente ha contestato di aver avuto conoscenza del fatto che l’infrazione riguardasse i tre sottogruppi di prodotti solamente nella replica dinanzi al Tribunale, e tale argomento non costituiva un ampliamento di un addebito formulato nel ricorso in primo grado. Pertanto, il Tribunale, ai punti 53, 54, 114 e 171 della sentenza impugnata, lo ha giustamente respinto in quanto tardivo. |
|
59 |
Ciò considerato, la ricorrente non può far valere un argomento del genere in fase di impugnazione dinanzi alla Corte. |
|
60 |
Nella misura in cui la ricorrente, con la seconda parte del quinto motivo, sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione il fatto che la sua attività si limitava a uno solo dei tre sottogruppi di prodotti, è sufficiente rilevare che il Tribunale ne ha effettivamente tenuto conto. Infatti, al punto 154 della sentenza impugnata, quest’ultimo ha affermato che tale circostanza era stata presa in considerazione dalla Commissione nella determinazione dell’importo del valore delle vendite su cui si è basato il calcolo dell’ammenda. |
|
61 |
Pertanto, la seconda parte del quinto motivo d’impugnazione è in parte irricevibile e in parte infondata. |
|
62 |
In secondo luogo, riguardo all’addebito sollevato nell’ambito della terza parte di tale motivo, in base al quale il Tribunale non avrebbe tratto le conseguenze dal ruolo esclusivamente passivo che la ricorrente avrebbe avuto nel corso della fissazione dell’ammenda inflitta, si deve rilevare che tale addebito si basa sulla premessa che dovessero applicarsi alla fattispecie gli orientamenti del 1998, e non quelli del 2006. Orbene, poiché la Commissione, nella fattispecie, ha applicato gli orientamenti del 2006, su cui il Tribunale ha deciso d’ispirarsi al punto 246 della sentenza impugnata, e questi ultimi non prevedono di prendere in considerazione il ruolo esclusivamente passivo o emulativo nella realizzazione dell’infrazione sanzionata, detto addebito dev’essere respinto. |
|
63 |
Pertanto, il Tribunale ha giustamente considerato, al punto 194 della sentenza impugnata, che il ruolo esclusivamente passivo o emulativo di un’impresa non costituiva più una circostanza attenuante secondo detti orientamenti e ha constatato, al punto 197 di tale sentenza, che, ai sensi del punto 29, terzo trattino, dei medesimi orientamenti, la ricorrente, per beneficiare di circostanze attenuanti, avrebbe dovuto dimostrare di non avere dato attuazione agli accordi illeciti in questione, cosa che invece non ha fatto. |
|
64 |
Da quanto precede risulta che la terza parte del quinto motivo è infondata. |
– Sulla prima parte del quinto motivo
|
65 |
Per quanto concerne, in primo luogo, gli argomenti della ricorrente relativi a errori di valutazione da parte del Tribunale riguardo, in particolare, alla portata geografica dell’infrazione quando, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, ha determinato l’importo dell’ammenda, occorre rammentare, anzitutto, che il Tribunale è il solo competente a controllare il modo in cui la Commissione ha valutato, in ciascun caso di specie, la gravità dei comportamenti illeciti. Nell’ambito dell’impugnazione, il controllo della Corte è volto, da un lato, ad esaminare in quale misura il Tribunale abbia preso in considerazione, in maniera giuridicamente corretta, tutti i fattori essenziali per valutare la gravità di un determinato comportamento alla luce dell’articolo 101 TFUE nonché dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 e, dall’altro, ad appurare se il Tribunale abbia risposto in termini giuridicamente validi all’insieme degli argomenti invocati per ottenere l’annullamento dell’ammenda o la riduzione dell’importo di quest’ultima (v., in particolare, sentenze del 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/Commissione, C‑185/95 P, EU:C:1998:608, punto 128; del 28 giugno 2005,Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 244, nonché del 5 dicembre 2013, Solvay Solexis/Commissione, C‑449/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:802, punto 74). |
|
66 |
Per contro, si deve ricordare che non spetta alla Corte, quando si pronuncia su questioni di diritto nell’ambito di un’impugnazione, sostituire, per motivi di equità, la sua valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, sull’ammontare delle ammende inflitte ad imprese per la violazione, da parte di queste ultime, del diritto dell’Unione (sentenze del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 245, nonché dell’11 luglio 2013, Gosselin Group/Commissione, C‑429/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:463, punto 87). |
|
67 |
Inoltre, si deve parimenti ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, ai fini della determinazione degli importi delle ammende occorre tener conto della durata dell’infrazione nonché di tutti i fattori che possono rientrare nella valutazione della gravità dell’infrazione stessa (sentenze del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 240, nonché dell’11 luglio 2013, Team Relocations e a./Commissione, C‑444/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:464, punto 98). |
|
68 |
Tra i fattori che possono rientrare nella valutazione della gravità delle infrazioni figurano il comportamento di ciascuna impresa, la parte svolta da ciascuna di esse nel porre in essere l’intesa, il vantaggio che esse hanno potuto trarre dalla medesima, le loro dimensioni e il valore delle merci in questione nonché la minaccia che infrazioni di questo tipo costituiscono per gli scopi dell’Unione europea (sentenze del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 242, nonché dell’11 luglio 2013, Team Relocations e a./Commissione, C‑444/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:464, punto 100). |
|
69 |
Nella fattispecie, per quanto concerne l’applicazione da parte del Tribunale dei moltiplicatori «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare» identici a quelli fissati dalla Commissione nella decisione controversa, al tasso del 15% ciascuno, sebbene il Tribunale avesse dichiarato che la portata geografica dell’infrazione si estendeva a due Stati membri, e non a sei, occorre rilevare che, dopo aver constatato, ai punti da 156 a 168 della sentenza impugnata, gli errori da parte della Commissione nella valutazione di tale portata geografica, il Tribunale ha esaminato, nell’ambito dell’esercizio della sua competenza estesa al merito, come risulta, in particolare, dai punti 242 e da 244 a 251 di tale sentenza, le conseguenze che si dovevano trarre dagli errori in cui è incorsa la Commissione riguardo alla determinazione dell’importo dell’ammenda inflitta. |
|
70 |
Anzitutto, al punto 246 della sentenza impugnata, il Tribunale, per ricalcolare l’importo dell’ammenda, ha ritenuto appropriato nel caso di specie ispirarsi agli orientamenti del 2006. |
|
71 |
Il Tribunale, poi, al punto 247 di tale sentenza, ha considerato che gli errori di valutazione da parte della Commissione, risiedenti nel fatto che quest’ultima aveva fissato al 15% i moltiplicatori «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare» basandosi su una portata geografica dell’infrazione che copriva il territorio di sei Stati membri, richiedevano unicamente che esso sostituisse la sua valutazione a quella della Commissione per quanto concerne la fissazione di tali moltiplicatori, in base, segnatamente, alla portata geografica dell’infrazione, che doveva essere limitata al territorio di due Stati membri. In considerazione dei punti da 57 a 64 della presente sentenza, il Tribunale, a tal fine, non ha tenuto conto giustamente dell’affermazione della ricorrente secondo cui l’infrazione verteva unicamente su uno dei tre sottogruppi di prodotti e del ruolo passivo di quest’ultima. |
|
72 |
Orbene, per procedere al calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta, il Tribunale, al punto 248 della sentenza impugnata, ha rilevato che la Commissione aveva giustamente considerato, all’articolo 1, paragrafo 2, e ai punti 872 e 873 della decisione controversa, che la ricorrente, tra il 6 marzo 1998 e il9 novembre 2004, aveva partecipato ad un’infrazione unica e continuata, consistente in un cartello segreto finalizzato a coordinare i futuri aumenti di prezzo dei tre sottogruppi di prodotti in questione nei territori della Germania e dell’Austria. |
|
73 |
Infine, al punto 249 della sentenza impugnata, il Tribunale, tenuto conto non solo della natura stessa di tale infrazione, ma anche della sua estensione geografica, pari al territorio di due Stati membri, nonché della sua lunga durata, ha constatato che quest’ultima costituiva una delle infrazioni più gravi e ha considerato che, alla luce del punto 23 degli orientamenti del 2006, per un’infrazione del genere, una proporzione del valore delle vendite del 15% corrispondeva ad un minimo. |
|
74 |
Di conseguenza, il Tribunale, al punto 250 della sentenza impugnata, ha considerato appropriato, per calcolare l’importo di base dell’ammenda inflitta alla ricorrente, fissare al 15% ciascuno dei moltiplicatori «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare». |
|
75 |
Da quanto precede risulta che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il Tribunale ha tenuto conto del fatto che la portata geografica dell’infrazione si estendeva unicamente a due Stati membri e non a sei. Tuttavia esso, malgrado tale portata geografica più limitata, ha ritenuto che un tasso del 15% fosse appropriato in relazione, segnatamente, alla natura dell’infrazione. In proposito, occorre sottolineare che, ai sensi del punto 23 degli orientamenti del 2006, cui il Tribunale ha deciso di ispirarsi nella fattispecie, i moltiplicatori «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare» al tasso del 15% potevano giustificarsi con riferimento alla sola natura dell’infrazione in questione, poiché quest’ultima, come rilevato dal Tribunale, costituisce una delle restrizioni più gravi della concorrenza alla luce di detto punto 23, e che un tasso del genere corrisponde al tasso più basso della forcella di sanzioni prevista per simili infrazioni in forza di tali orientamenti (a questo riguardo, v., in tal senso, sentenze dell’11 luglio 2013, Ziegler/Commissione, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, punti 124 e 125, nonché dell’11 luglio 2013, Team Relocations e a./Commissione, C‑444/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:464, punto 125). Pertanto, la ricorrente contesta erroneamente al Tribunale di non aver tenuto conto della portata geografica dell’infrazione nella determinazione dei moltiplicatori «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare» e di aver fissato tali moltiplicatori al 15%. |
|
76 |
Tale conclusione non può essere rimessa in discussione con la motivazione che tale tasso è identico a quello fissato per altre imprese che hanno partecipato all’infrazione su un’estensione geografica maggiore di quella considerata dalla ricorrente, il che, secondo quest’ultima, sarebbe contrario al principio della parità di trattamento. |
|
77 |
In proposito, occorre infatti ricordare che tale principio costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, sancito dagli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Secondo costante giurisprudenza, tale principio impone che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v., in particolare, sentenza del 12 novembre 2014, Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, punto 51). |
|
78 |
Il rispetto di tale principio si impone, in particolare, al Tribunale, non solo nell’ambito dell’esercizio del controllo di legittimità della decisione della Commissione che infligge ammende, ma anche nell’esercizio della competenza estesa al merito. Infatti, l’esercizio di tale competenza non può comportare, in sede di determinazione dell’importo delle ammende inflitte, una discriminazione tra le imprese che hanno partecipato a un accordo o a una pratica concordata contrari all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2014, Commissione/Parker Hannifin Manufacturing e Parker-Hannifin, C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, punto 77). |
|
79 |
Orbene, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, la presa in considerazione, in forza dello stesso principio, di differenze tra le imprese che hanno partecipato a una medesima intesa, in particolare alla luce dell’estensione geografica delle loro rispettive partecipazioni, non deve necessariamente intervenire al momento della fissazione dei moltiplicatori «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare», ma può intervenire in un’altra fase del calcolo dell’ammenda, ad esempio nel corso dell’adeguamento dell’importo di base in funzione delle circostanze attenuanti e aggravanti, ai sensi dei punti 28 e 29 degli orientamenti del 2006 (v., in tal senso, sentenze dell’11 luglio 2013, Gosselin Group/Commissione, C‑429/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:463, punti da 96 a 100, nonché dell’11 luglio 2013, Team Relocations e a./Commissione, C‑444/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:464, punti 104 e 105). |
|
80 |
Come osservato dalla Commissione, differenze siffatte possono risultare evidenti anche attraverso il valore delle vendite preso in considerazione per calcolare l’importo di base dell’ammenda in quanto detto valore riflette, per ciascuna impresa partecipante, l’importanza della sua partecipazione all’infrazione in questione, conformemente al punto 13 degli orientamenti del 2006, il quale consente di assumere quale base iniziale per il calcolo delle ammende un importo che rifletta l’importanza economica dell’infrazione e il peso dell’impresa nella stessa (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2013, Team Relocations e a./Commissione, C‑444/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:464, punto 76). |
|
81 |
Di conseguenza, essendo pacifico che l’importo di base dell’ammenda inflitta alla ricorrente è stato determinato in funzione del valore delle vendite da essa realizzate, il Tribunale, al punto 250 della sentenza impugnata, ha potuto fissare al 15% di tale valore il tasso dei moltiplicatori «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare», senza violare il principio della parità di trattamento. |
|
82 |
Per quanto concerne, in secondo luogo, l’argomento relativo alla circostanza che il Tribunale, al punto 249 della sentenza impugnata, avrebbe errato nel valutare la gravità dell’infrazione in relazione alla durata della partecipazione della ricorrente, esso, tenuto conto delle constatazioni effettuate al punto 75 della presente sentenza, dev’essere respinto in quanto inconferente. |
|
83 |
In ogni caso, dal fatto che il Tribunale, in tale punto, abbia addotto, tra altri criteri quali quello della natura stessa dell’infrazione in questione, la lunga durata di quest’ultima non può dedursi che detto giudice abbia così attribuito un’importanza eccessiva a quest’ultimo criterio. |
|
84 |
Riguardo, in terzo luogo, all’addebito relativo a un vizio di motivazione, si deve rammentare che l’obbligo di motivare le sentenze, incombente al Tribunale in forza dell’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale ai sensi dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, e dell’articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale, nella versione in vigore alla data della sentenza impugnata, gli impone di far apparire in modo chiaro ed inequivocabile il ragionamento seguito, in modo da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni della decisione presa ed alla Corte di effettuare il proprio sindacato giurisdizionale (v., in particolare, sentenze del 26 settembre 2013, Alliance One International/Commissione, C‑679/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:606, punto 98, nonché del 28 gennaio 2016, Quimitécnica.com e de Mello/Commissione, C‑415/14 P, non pubblicata, EU:C:2016:58, punto 56). |
|
85 |
Come già dichiarato dalla Corte, il Tribunale è tenuto a rispettare tale obbligo nell’esercizio della competenza estesa al merito (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2014, Commissione/Parker Hannifin Manufacturing e Parker-Hannifin, C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, punto 77). |
|
86 |
Secondo una giurisprudenza consolidata, tale obbligo di motivazione, tuttavia, non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto le loro tesi ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (v., in tal senso, in particolare, sentenze del 2 aprile 2009, Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione, C‑431/07 P, EU:C:2009:223, punto 42, nonché del 22 maggio 2014, Armando Álvarez/Commissione, C‑36/12 P, EU:C:2014:349, punto 31). |
|
87 |
Nella fattispecie va osservato che, in risposta agli argomenti della ricorrente diretti alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta, il Tribunale si è pronunciato, da un lato, ai punti da 245 a 251 della sentenza impugnata, sulle conseguenze da trarre dagli errori in cui è incorsa la Commissione sull’importo dell’ammenda e, dall’altro, ai punti da 252 a 259 di tale sentenza, sugli argomenti supplementari addotti dalla ricorrente a sostegno di una riduzione dell’ammenda, prima di concludere, esercitando la sua competenza estesa al merito, al punto 260 di detta sentenza, che occorreva fissare l’importo dell’ammenda a un importo identico a quello adottato dalla Commissione nella decisione controversa. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il Tribunale, al punto 249 della sentenza impugnata, ha elencato i fattori da esso presi in considerazione per determinare i moltiplicatori «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare» e ha osservato che, in forza del punto 23 degli orientamenti del 2006 e tenuto conto della forcella compresa tra lo 0% e il 30% prevista da questi ultimi, l’infrazione di cui trattasi, che figura tra le più gravi, giustificava l’applicazione di un tasso del 15%. |
|
88 |
In tal modo, il Tribunale ha esposto i motivi che lo hanno indotto ad adottare un tasso del genere e, di conseguenza, a fissare un’ammenda all’importo specificato al punto 251 della sentenza impugnata. |
|
89 |
Ciò considerato, l’argomento della ricorrente riguardante un difetto di motivazione della sentenza impugnata dev’essere respinto. |
|
90 |
Di conseguenza, poiché nessun argomento dedotto a sostegno della prima parte del quinto motivo è stato accolto, occorre considerare detta parte infondata. |
|
91 |
Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che occorre respingere il quinto motivo in quanto in parte irricevibile e in parte infondato. |
Sul sesto motivo, attinente alla durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale
Argomenti delle parti
|
92 |
Con il sesto motivo, la ricorrente deduce una violazione da parte del Tribunale dell’obbligo di giudicare le cause di cui è investito entro un termine ragionevole. Essa osserva che il procedimento dinanzi a quest’ultimo è iniziato l’8 settembre 2010 ed è terminato oltre tre anni dopo, ossia il 16 settembre 2013, data di pronuncia della sentenza impugnata. Tale termine, alla luce della giurisprudenza pertinente e tenuto conto delle circostanze proprie di tale procedimento, sarebbe particolarmente lungo ed eccessivo. |
|
93 |
La Commissione rileva che, anche supponendo che la durata del procedimento non sia stata ragionevole, tale motivo non può essere accolto. |
Giudizio della Corte
|
94 |
Nella misura in cui la ricorrente, con il sesto motivo, chiede, in primo luogo, l’annullamento della sentenza impugnata a causa di una durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale, occorre rilevare che, in mancanza di indizi secondo i quali una durata del genere avrebbe avuto un’incidenza sulla soluzione della controversia, il mancato rispetto di una durata ragionevole del procedimento non può comportare l’annullamento della sentenza impugnata. Infatti, se il mancato rispetto di una durata ragionevole del procedimento non ha avuto un’incidenza sulla soluzione della controversia, l’annullamento della sentenza impugnata non porrebbe rimedio alla violazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva commessa dal Tribunale (sentenze del 26 novembre 2013, Gascogne Sack Deutschland/Commissione, C‑40/12 P, EU:C:2013:768, punti 81 e 82; del 26 novembre 2013, Kendrion/Commissione, C‑50/12 P, EU:C:2013:771, punti 82 e 83, nonché del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/Commissione, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 64). |
|
95 |
Nella fattispecie, la ricorrente non ha fornito alla Corte alcun indizio secondo cui una durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale avrebbe potuto avere un’incidenza sulla soluzione della controversia che quest’ultimo era chiamato a decidere. |
|
96 |
Ne consegue che il sesto motivo invocato a sostegno dell’impugnazione non può portare all’annullamento della sentenza impugnata nella sua interezza. |
|
97 |
Nella misura in cui la ricorrente chiede, con il sesto motivo, in secondo luogo e in subordine, una riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale, si deve ricordare che una violazione da parte di un giudice dell’Unione del suo obbligo, derivante dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, di decidere le controversie ad esso sottoposte entro un termine ragionevole dev’essere sanzionata in un ricorso per risarcimento danni presentato dinanzi al Tribunale, ricorso che costituisce un rimedio effettivo. Pertanto, la domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno causato dalla violazione, da parte del Tribunale, del termine ragionevole del procedimento non può essere presentata direttamente alla Corte nel contesto di un’impugnazione, ma deve essere proposta dinanzi al Tribunale stesso (sentenze del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/Commissione, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 66; del 9 ottobre 2014, ICF/Commissione, C‑467/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:2274, punto 57, nonché del 21 gennaio 2016, Galp Energía España e a./Commissione, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, punto 55). |
|
98 |
Il Tribunale, competente ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e adito di una domanda risarcitoria, è tenuto a pronunciarsi su una domanda siffatta, decidendo in una composizione diversa da quella che si è trovata a decidere la controversia sfociata nel procedimento la cui durata è contestata (v., in tal senso, sentenze del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/Commissione, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 67; del 9 ottobre 2014, ICF/Commissione, C‑467/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:2274, punto 58, nonché del 21 gennaio 2016, Galp Energía España e a./Commissione, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, punto 56). |
|
99 |
Ciò premesso, qualora sia manifesto, senza che le parti debbano produrre ulteriori elementi al riguardo, che il Tribunale ha violato in maniera sufficientemente qualificata il proprio obbligo di giudicare la causa entro un termine ragionevole, la Corte può rilevarlo (v., in tal senso, sentenze del 9 ottobre 2014, ICF/Commissione, C‑467/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:2274, punto 59, nonché del 21 gennaio 2016, Galp Energía España e a./Commissione, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, punto 57). |
|
100 |
Tuttavia, nella fattispecie, tenuto conto in particolare della natura e del grado di complessità del procedimento di cui trattasi nonché del numero di ricorsi proposti avverso la decisione controversa, non risulta che la durata del procedimento dinanzi al Tribunale, di circa tre anni, sia stata manifestamente irragionevole. |
|
101 |
Dalle considerazioni che precedono risulta che il sesto motivo dev’essere respinto. |
|
102 |
Poiché nessuno dei motivi dedotti dalla ricorrente è stato accolto, l’impugnazione dev’essere respinta nel suo complesso. |
Sulle spese
|
103 |
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. |
|
104 |
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente nei suoi motivi, occorre condannarla alle spese della presente impugnazione, conformemente alla domanda della Commissione. |
|
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce: |
|
|
|
Firme |
( *1 ) * Lingua processuale: il tedesco.