SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

17 maggio 2017 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Agenti commerciali indipendenti — Direttiva 86/653/CEE — Provvigione dell’agente commerciale — Articolo 11 — Parziale mancata esecuzione del contratto stipulato tra il terzo e il preponente — Conseguenze sul diritto alla provvigione — Nozione di “circostanze imputabili al preponente”»

Nella causa C‑48/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Okresný súd Dunajská Streda (Tribunale distrettuale di Dunajská Streda, Slovacchia), con decisione del 23 novembre 2015, pervenuta in cancelleria il 27 gennaio 2016, nel procedimento

ERGO Poist’ovňa a.s.

contro

Alžbeta Barlíková,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, E. Juhász, C. Vajda, K. Jürimäe (relatore) e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo slovacco, da B. Ricziová, in qualità di agente;

per il governo tedesco, da T. Henze e M. Hellmann, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da K.-P. Wojcik, A. Tokár e L. Malferrari, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 gennaio 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 11 della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU 1986, L 382, pag. 17).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la ERGO Poist’ovňa a.s. (in prosieguo: la «ERGO») e la sig.ra Alžbeta Barlíková, in merito a una richiesta di pagamento di EUR 11421,42, rivolta dalla ERGO alla sig.ra Barlíková, a titolo della restituzione di provvigioni.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando secondo e terzo della direttiva 86/653 recitano quanto segue:

«considerando che le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di rappresentanza commerciale influenzano sensibilmente all’interno del[l’Unione europea] le condizioni di concorrenza e l’esercizio della professione e possono pregiudicare il livello di protezione degli agenti commerciali nelle loro relazioni con il loro preponente, nonché la sicurezza delle operazioni commerciali; che d’altro canto, tali differenze sono di natura tale da ostacolare sensibilmente la stesura ed il funzionamento dei contratti di rappresentanza commerciale tra un preponente ed un agente commerciale, stabiliti in Stati membri diversi;

considerando che gli scambi di merci tra Stati membri devono effettuarsi in condizioni analoghe [a] quelle di un mercato unico, il che impone il ravvicinamento dei sistemi giuridici degli Stati membri nella misura necessaria al buon funzionamento di tale mercato comune; che, a questo proposito, le norme in materia di conflitti di leggi, anche se unificate, non eliminano nel campo della rappresentanza commerciale gli inconvenienti denunciati sopra e non dispensano di conseguenza dall’armonizzazione proposta».

4

L’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva così dispone:

«Ai sensi della presente direttiva per “agente commerciale” si intende la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un’altra persona, qui di seguito chiamata “preponente”, la vendita o l’acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente».

5

L’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva prevede quanto segue:

«L’agente commerciale deve, nell’esercizio della propria attività, tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede».

6

L’articolo 4, paragrafo 1, della medesima direttiva così recita:

«Nei suoi rapporti con l’agente commerciale, il preponente deve agire con lealtà e buona fede».

7

Il capitolo III della direttiva 86/653, intitolato «Retribuzioni», contiene segnatamente le norme applicabili nell’ipotesi in cui l’agente commerciale sia retribuito mediante provvigione. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva, sono considerati come costituenti una provvigione ai sensi di detta direttiva «[t]utti gli elementi della retribuzione che vari[a]no secondo il numero o il valore degli affari».

8

L’articolo 7, paragrafo 1, della citata direttiva è del seguente tenore letterale:

«Per un’operazione commerciale conclusa durante il contratto di agenzia, l’agente commerciale ha diritto alla provvigione:

a)

quando l’operazione è stata conclusa grazie al suo intervento, o

b)

quando l’operazione è stata conclusa con un terzo che egli aveva precedentemente acquisito come cliente per operazioni dello stesso tipo».

9

L’articolo 10, paragrafo 1, della stessa direttiva così prevede:

«La provvigione è acquisita dal momento e nella misura in cui si presenti uno dei casi seguenti:

a)

il preponente ha eseguito l’operazione,

b)

il preponente dovrebbe aver eseguito l’operazione in virtù dell’accordo concluso con il terzo,

c)

il terzo ha eseguito l’operazione».

10

L’articolo 11 della direttiva 86/653 dispone quanto segue:

«1.   Il diritto alla provvigione può estinguersi unicamente se e nella misura in cui:

sia certo che il contratto tra il terzo ed il preponente non sarà eseguito

e

la mancata esecuzione non sia dovuta a circostanze imputabili al preponente.

2.   Le provvigioni già riscosse dall’agente commerciale sono rimborsate se il relativo diritto è estinto.

3.   Non si può derogare mediante accordo al paragrafo 1 a detrimento dell’agente commerciale».

Diritto slovacco

Codice di commercio

11

L’articolo 642 dell’Obchodný zákonník (codice di commercio), che riguarda il contratto di intermediazione, così dispone:

«Con il contratto di intermediazione l’intermediario si obbliga a svolgere un’attività volta a procurare all’interessato l’opportunità di concludere un determinato contratto con un terzo e l’interessato si impegna a pagare all’intermediario un corrispettivo (provvigione)».

12

La direttiva 86/653 è stata trasposta nell’ordinamento giuridico slovacco dagli articoli 652 e seguenti del codice di commercio. L’articolo 652, paragrafo 1, di detto codice prevede quanto segue:

«Con il contratto di agenzia commerciale l’agente commerciale si impegna, quale professionista, a svolgere per il preponente le operazioni dirette alla conclusione di un determinato tipo di contratti (in prosieguo: solo “operazioni”), o a negoziare e concludere dette operazioni in nome del preponente e per conto di quest’ultimo, e il preponente si impegna a corrispondere una provvigione all’agente commerciale».

13

L’articolo 660, paragrafi 1 e 2, dello stesso codice così recita:

«1.   Il diritto alla provvigione (…) è acquisito nel momento in cui

a)

il preponente ha adempiuto agli obblighi derivanti dall’operazione, o

b)

il preponente era obbligato ad adempiere agli obblighi derivanti dall’operazione (…) o

c)

il terzo ha adempiuto agli obblighi derivanti dall’operazione.

2.   Il diritto alla provvigione è acquisito al più tardi quando il terzo ha adempiuto la sua parte dell’obbligazione o era obbligato ad adempiervi qualora il preponente avesse adempiuto la propria. Se tuttavia il terzo deve adempiere alla sua obbligazione solo dopo più di sei mesi dalla conclusione dell’operazione, il diritto alla provvigione sorge in capo all’agente commerciale dopo la conclusione dell’operazione».

14

L’articolo 662, paragrafi 1 e 3, del codice di commercio così dispone:

«1.   Il diritto alla provvigione si estingue se sia certo che il contratto tra il preponente ed il terzo non sarà eseguito e la sua mancata esecuzione non sia dovuta a circostanze imputabili al preponente, salvo disposizioni diverse derivanti dal negozio.

(…)

3.   Anche l’accordo a vantaggio esclusivo dell’agente commerciale può comportare altrimenti il venir meno del diritto alla provvigione ai sensi del paragrafo 1».

Codice civile

15

L’articolo 801, paragrafi 1 e 2, dell’Občiansky zákonník (codice civile), così dispone:

«1.   L’assicurazione si estingue anche qualora il premio per il primo periodo di assicurazione o il premio unico non siano stati pagati entro tre mesi dal giorno del loro termine di scadenza.

2.   L’assicurazione si estingue anche qualora il premio per il successivo periodo di assicurazione non sia stato pagato entro un mese dal giorno di notifica del sollecito di pagamento da parte dell’assicuratore, ove il premio non sia stato pagato prima della notifica di detto sollecito (…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

16

Il 13 marzo 2012 la ERGO, società assicurativa, e la sig.ra Barlíková hanno stipulato un contratto, da essi denominato «contratto di intermediazione con un agente finanziario collegato» (in prosieguo: il «contratto controverso»). Detto contratto rinviava all’articolo 642 del codice di commercio.

17

Mediante tale contratto la sig.ra Barlíková si impegnava a svolgere l’attività di «intermediazione assicurativa» a vantaggio della ERGO. Detta attività consisteva, in particolare, nel procurare clienti e nel proporre loro di stipulare i contratti di assicurazione offerti da tale società. Alla sig.ra Barlíková era anche conferito mandato per stipulare i suddetti contratti in nome e per conto della ERGO.

18

Come corrispettivo per la stipulazione di ciascun contratto di assicurazione, la sig.ra Barlíková riceveva una provvigione, che corrispondeva a una percentuale dell’importo assicurato o del premio annuale di assicurazione. Essa aveva diritto al pagamento anticipato di tale provvigione, alla data della stipulazione del contratto con il cliente. Tuttavia, il diritto alla provvigione era definitivamente acquisito solo se il contratto di assicurazione non era risolto prima di tre o cinque anni.

19

Inoltre, ai sensi del contratto controverso il mancato pagamento dei premi da parte del cliente comportava l’estinzione del diritto alla provvigione, se avveniva durante i primi mesi di esecuzione del contratto di assicurazione, o una riduzione proporzionale dell’importo della provvigione, se si verificava dopo i primi tre mesi di esecuzione di tale contratto.

20

La sig.ra Barlíková ha procurato diversi clienti alla ERGO. Conformemente al contratto controverso, essa ha ricevuto in anticipo, al momento della stipulazione dei contratti di assicurazione con tali clienti, le provvigioni che le erano dovute. Tuttavia, taluni clienti, trascorsi da tre a sei mesi dalla stipulazione di detti contratti di assicurazione, hanno smesso di pagare i premi relativi ai suddetti contratti e non hanno neanche ottemperato all’intimazione di pagamento degli importi dovuti inviata dalla ERGO. Di conseguenza, tali contratti si sono estinti ipso iure, in applicazione dell’articolo 801 del codice civile. Alcuni clienti hanno comunicato alla ERGO di aver cessato di pagare i suddetti premi dopo aver perso la fiducia inizialmente accordata a tale società, per il motivo che essa aveva riservato loro un trattamento inadeguato.

21

A seguito della risoluzione dei contratti assicurativi di cui trattasi, la ERGO ha chiesto alla sig.ra Barlíková, in applicazione del contratto controverso, di rimborsare le provvigioni riscosse in anticipo a titolo dei suddetti contratti assicurativi, per un importo totale di EUR 11421,42. Poiché la sig.ra Barlíková non ha pagato tale importo, la ERGO ha proposto dinanzi all’Okresný súd Dunajská Streda (Tribunale distrettuale di Dunajská Streda, Slovacchia) una domanda di condanna al pagamento del menzionato importo.

22

Dinanzi a tale giudice la sig.ra Barlíková ha sostenuto che l’estinzione dei suddetti contratti assicurativi era imputabile alla ERGO. Infatti, dalle lettere inviate da vari clienti a tale società risulterebbe che essa non li aveva trattati in modo corretto, in particolare chiedendo loro di rispondere a numerose domande, sebbene il contratto di assicurazione fosse stato stipulato, e inviando loro lettere di sollecito per ottenere il pagamento di premi già versati.

23

In tale contesto, il giudice del rinvio intende stabilire se l’articolo 662 del codice di commercio, che traspone l’articolo 11 della direttiva 86/653, osti alle clausole del contratto controverso in virtù delle quali il mancato pagamento dei premi previsti dal contratto stipulato tra il preponente e il terzo, a seconda dei casi, estingue il diritto alla provvigione o dà luogo a una riduzione del relativo importo in proporzione alla durata dell’esecuzione di tale contratto.

24

A tal fine il giudice del rinvio si chiede, da un lato, se l’articolo 11, paragrafo 1, primo trattino, della suddetta direttiva consenta di tener conto delle specifiche caratteristiche dei contratti di durata. Esso rileva in proposito che la citata direttiva non contempla l’ipotesi della parziale mancata esecuzione del contratto. Il giudice del rinvio considera, dall’altro, che si debba chiarire la nozione di «imputabili[tà] al preponente», ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino, della medesima direttiva. A suo avviso, siffatto chiarimento è importante nella presente causa dato il particolare regime applicabile all’estinzione dei contratti assicurativi previsto all’articolo 801, paragrafo 2, del codice civile. Ai sensi della suddetta disposizione, gli assicurati potrebbero estinguere i contratti non pagando i premi dovuti, pur potendo ricorrere alle modalità classiche di estinzione del contratto, come il recesso o la risoluzione. Da un punto di vista giuridico, la causa di estinzione del contratto discenderebbe dall’omesso pagamento dei premi, che costituisce un inadempimento da parte dell’assicurato, delle proprie obbligazioni. Tale omissione potrebbe, però, essere motivata da altre circostanze che hanno indotto l’assicurato a optare per una simile condotta.

25

Ciò premesso, l’Okresný súd Dunajská Streda (Tribunale distrettuale di Dunajská Streda) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’espressione “il contratto tra il terzo ed il preponente non sarà eseguito”, di cui all’articolo 11 della direttiva 86/653, debba essere interpretata nel senso che comprende:

a)

la totale inesecuzione del contratto, e quindi il caso in cui né il preponente né il terzo forniscano nemmeno parzialmente le prestazioni previste nel contratto, o

b)

anche la parziale inesecuzione del contratto, e quindi, ad esempio, se non sia raggiunto il volume d’affari stabilito, o, se del caso, il contratto non sia stato mantenuto per il periodo di tempo previsto.

2)

Qualora sia corretta l’interpretazione di cui alla lettera b) della prima questione, se l’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 86/653 debba essere interpretato nel senso che non costituisce una deroga a detrimento dell’agente la clausola del contratto di agenzia commerciale secondo la quale l’agente è tenuto a restituire una quota proporzionale della sua provvigione se il contratto tra il preponente e il terzo non è eseguito nella portata prevista, e, segnatamente, nella portata stabilita nel contratto di agenzia commerciale.

3)

Se in fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, per valutare [“l’imputabilità] al preponente” ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 86/653 debbano essere esaminate:

a)

unicamente le circostanze giuridiche che hanno direttamente condotto all’estinzione del contratto (ad esempio qualora l’estinzione del contratto sia dovuta all’inadempimento delle obbligazioni da esso derivanti da parte del terzo)

b)

o si debba anche esaminare se tali circostanze giuridiche non siano state conseguenza della condotta del preponente nei rapporti giuridici con detto terzo, che ha determinato una perdita di fiducia del terzo nel preponente e indotto di conseguenza tale terzo alla violazione dell’obbligazione derivante dal contratto con il preponente».

Sulla competenza della Corte

26

In via preliminare è importante rilevare, da un lato, che come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, la ERGO sostiene dinanzi al giudice del rinvio che la direttiva 86/653 non è applicabile al procedimento principale, poiché il contratto controverso, tenuto conto della sua denominazione e del rinvio da esso operato all’articolo 642 del codice di commercio, non è un contratto di agenzia commerciale, bensì un contratto di intermediazione.

27

In proposito è sufficiente constatare che da tale domanda di pronuncia pregiudiziale si evince che il contratto controverso, ad avviso del giudice del rinvio, deve essere considerato come un contratto di agenzia commerciale e non come un contratto di intermediazione. La presente sentenza si basa, dunque, su quest’ultima ipotesi.

28

Occorre rilevare, dall’altro lato, che è vero che il suddetto contratto non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 86/653, la quale, ai sensi della definizione della nozione di «agente commerciale» contenuta all’articolo 1, paragrafo 2, di quest’ultima, si applica solo agli agenti commerciali incaricati in maniera permanente di trattare, ovvero di trattare e di concludere, la vendita o l’acquisto di merci. L’agente commerciale la cui attività consista, come avviene nel procedimento principale, nel negoziare e nel concludere la vendita di servizi assicurativi non rientra, quindi, nella definizione contemplata dal suddetto articolo 1, paragrafo 2.

29

Tuttavia, da una costante giurisprudenza risulta che quando una normativa nazionale intende conformarsi, per le soluzioni che essa apporta a situazioni puramente interne, a quelle adottate nel diritto dell’Unione al fine, in particolare, di evitare l’insorgere di discriminazioni nei confronti dei cittadini nazionali o di eventuali distorsioni di concorrenza, oppure di assicurare una procedura unica in situazioni paragonabili, esiste un interesse certo a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni o le nozioni riprese dal diritto dell’Unione ricevano un’interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate (sentenza del 3 dicembre 2015, Quenon K., C‑338/14, EU:C:2015:795, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).

30

A tal riguardo, il giudice del rinvio ha affermato di essere consapevole del fatto che la controversia di cui esso è stato investito non rientrava nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. Tuttavia, facendo riferimento alla sentenza della Corte del 16 marzo 2006, Poseidon Chartering (C‑3/04, EU:C:2006:176), detto giudice ha indicato che le prescrizioni della direttiva 86/653 si applicavano al caso di specie, concernente un contratto di agenzia commerciale relativo a servizi assicurativi.

31

Come indicato al punto 12 della presente sentenza, la direttiva 86/653 è stata trasposta nell’ordinamento giuridico slovacco dagli articoli 652 e seguenti del codice di commercio. Come osservato dal governo slovacco, i suddetti articoli non sono limitati alla vendita o all’acquisto di merci, ma riguardano anche i contratti di servizi. Ne consegue che il legislatore slovacco, trasponendo le disposizioni di tale direttiva in tal modo nell’ordinamento interno, ha deciso di applicare un trattamento identico ai contratti di agenzia relativi a merci e a quelli relativi a servizi.

32

Pertanto, si deve dichiarare che la Corte è competente a pronunciarsi sulla presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

33

Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 11, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 86/653 debba essere interpretato nel senso che riguarda non solo i casi di totale mancata esecuzione del contratto tra il preponente e il terzo, ma anche i casi di parziale mancata esecuzione di tale contratto, come il mancato rispetto del volume d’affari o della durata in esso previsti.

34

Nella maggior parte delle versioni linguistiche, l’articolo 11, paragrafo 1, primo trattino, della citata direttiva prevede che il diritto alla provvigione può estinguersi solo «se e nella misura in cui» sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non sarà eseguito.

35

L’uso della locuzione «nella misura in cui» indica che, per stabilire se si sia estinto il diritto alla provvigione, si deve considerare in che proporzione non sia stato eseguito il contratto. Pertanto, dall’uso di tale locuzione è possibile dedurre che l’articolo 11, paragrafo 1, primo trattino, della suddetta direttiva contempla tanto l’ipotesi della totale mancata esecuzione del contratto quanto quella della sua parziale mancata esecuzione.

36

Tuttavia, le versioni linguistiche ceca, lettone e slovacca dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 86/653 non contengono termini che possano essere tradotti con la locuzione «nella misura in cui».

37

Orbene, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, le disposizioni del diritto dell’Unione devono essere interpretate e applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni esistenti in tutte le lingue dell’Unione. In caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un testo di diritto dell’Unione, la disposizione in questione dev’essere interpretata alla luce dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa costituisce un elemento (sentenza del 1o marzo 2016, Alo e Osso, C‑443/14 e C‑444/14, EU:C:2016:127, punto 27).

38

Ne consegue che, tenuto conto della divergenza richiamata al punto 36 della presente sentenza, è opportuno interpretare l’articolo 11, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 86/653 alla luce dell’economia generale e della finalità di tale direttiva.

39

In primo luogo, per quanto concerne l’economia generale della direttiva 86/653, l’articolo 7, paragrafo 1, di quest’ultima prevede che l’agente commerciale ha diritto alla provvigione segnatamente quando l’operazione è stata conclusa grazie al suo intervento. L’articolo 10, paragrafo 1, della citata direttiva precisa, tuttavia, che la provvigione è acquisita «dal momento e nella misura in cui» l’operazione è stata eseguita o avrebbe dovuto esserlo. Non si può invero trarre alcuna conclusione dall’utilizzo della locuzione «nella misura in cui», giacché essa non è utilizzata in tutte le versioni linguistiche di tale disposizione.

40

Tuttavia, dal combinato disposto degli articoli 7, paragrafo 1, e 10, paragrafo 1, della direttiva 86/653 risulta che, sebbene l’agente commerciale abbia diritto alla provvigione per le operazioni che il preponente ha concluso con i clienti che l’agente ha procurato, tale diritto si concretizza solo quando le operazioni interessate siano state eseguite o avrebbero dovuto essere eseguite. Se ne può, quindi, dedurre che la provvigione è acquisita in parallelo a tale esecuzione, la quale, trattandosi di contratti di durata a esecuzione continuata, come i contratti di assicurazione di cui trattasi nel procedimento principale, è ripartita su un periodo di tempo. Orbene, se la provvigione è acquisita solo proporzionalmente all’esecuzione di dette operazioni, il diritto alla provvigione si estingue nella misura in cui dette operazioni non siano state eseguite. Pertanto, si deve interpretare l’articolo 11, paragrafo 1, primo trattino, della suddetta direttiva nel senso che contempla anche le ipotesi di parziale mancata esecuzione del contratto stipulato tra il preponente e il terzo.

41

In secondo luogo, per quanto concerne la finalità della direttiva 86/653, occorre ricordare che dai suoi considerando secondo e terzo risulta che essa ha come obiettivo, segnatamente, la protezione dell’agente commerciale nella relazione con il loro preponente (v., in tal senso, sentenza del 3 dicembre 2015, Quenon K., C‑338/14, EU:C:2015:795, punto 23).

42

Tuttavia, dall’articolo 3, paragrafo 1, e dall’articolo 4, paragrafo 1, della medesima direttiva si evince che l’agente commerciale e il preponente devono agire con lealtà e buona fede nei loro reciproci rapporti. Inoltre, dall’articolo 10, paragrafo 1, della suddetta direttiva risulta che il legislatore ha inteso subordinare l’acquisto della provvigione all’esecuzione del contratto, anziché alla stipulazione di quest’ultimo.

43

Orbene, un’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 86/653, secondo la quale esso riguarda esclusivamente le ipotesi di totale mancata esecuzione del contratto, contrasterebbe con la finalità delle disposizioni di tale direttiva citate al precedente punto nonché con detta direttiva in generale se, per contratti di durata, come i contratti assicurativi di cui trattasi nel procedimento principale, all’agente fosse garantita in toto la relativa provvigione dall’inizio della loro esecuzione, a prescindere dalla eventuale parziale mancata esecuzione degli stessi.

44

Alla luce delle suesposte considerazioni occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 11, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 86/653 deve essere interpretato nel senso che riguarda non solo i casi di totale mancata esecuzione del contratto tra il preponente e il terzo, ma anche i casi di parziale mancata esecuzione di tale contratto, come il mancato rispetto del volume d’affari o della durata in esso previsti.

Sulla seconda questione

45

Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 11, paragrafi 2 e 3, della direttiva 86/653 debba essere interpretato nel senso che la clausola di un contratto di agenzia commerciale, secondo la quale l’agente è tenuto a rimborsare una quota proporzionale della sua provvigione in caso di parziale mancata esecuzione del contratto stipulato tra il preponente e il terzo, costituisce una deroga «a detrimento dell’agente commerciale», ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, di detta direttiva.

46

A tal riguardo è opportuno ricordare che l’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 86/653 vieta di derogare mediante accordo all’articolo 11, paragrafo 1, di quest’ultima a detrimento dell’agente commerciale.

47

Tuttavia, la circostanza che il contratto di agenzia commerciale imponga all’agente di rimborsare una quota proporzionale della sua provvigione nell’ipotesi in cui il contratto stipulato tra il preponente e il terzo sia eseguito solo parzialmente non può, in via di principio, essere considerata come una deroga «a detrimento dell’agente commerciale», ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 86/653. Detta obbligazione è, invece, conforme alle prescrizioni dell’articolo 11, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva.

48

Infatti, dalla risposta alla prima questione discende che l’articolo 11, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 86/653 deve essere interpretato nel senso che il diritto alla provvigione dell’agente commerciale può estinguersi anche nell’ipotesi in cui il contratto stipulato tra il preponente e il terzo sia oggetto di una parziale esecuzione. Inoltre, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, della medesima direttiva, le provvigioni già riscosse dall’agente commerciale sono rimborsate se il relativo diritto è estinto. Ne consegue che, conformemente alle suddette disposizioni, l’agente può essere tenuto a rimborsare le provvigioni già versate nella misura in cui il contratto stipulato tra il preponente e il cliente non sia stato eseguito.

49

Tuttavia, è importante precisare, da un lato, che l’obbligazione di rimborsare la provvigione deve essere rigorosamente proporzionata alla portata della mancata esecuzione del contratto. L’obbligazione di rimborsare una quota della provvigione proporzionalmente più ingente della portata di tale insecuzione costituirebbe, infatti, una deroga a detrimento dell’agente, vietata dall’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 86/653. Per contro, rimane possibile una deroga a favore dell’agente, consistente nel richiedere il rimborso parziale della provvigione in misura proporzionalmente ridotta rispetto alla portata della mancata esecuzione del contratto.

50

Dall’altro, dall’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 86/653 consegue che non si può derogare, mediante contratto, alla seconda condizione stabilita all’articolo 11, paragrafo 1, di detta direttiva, in virtù della quale il diritto alla provvigione si estingue solo quando la mancata esecuzione non sia dovuta a circostanze imputabili al preponente. Una clausola contrattuale che prevedesse l’estinzione del diritto alla provvigione quando la mancata esecuzione del contratto sia dovuta a circostanze imputabili al preponente sarebbe, dunque, contraria a detto articolo 11, paragrafo 3.

51

Alla luce delle suesposte considerazioni si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 11, paragrafi 2 e 3, della direttiva 86/653 deve essere interpretato nel senso che la clausola di un contratto di agenzia commerciale, secondo la quale l’agente è tenuto a rimborsare una quota proporzionale della sua provvigione in caso di parziale mancata esecuzione del contratto stipulato tra il preponente e il terzo, non costituisce una deroga «a detrimento dell’agente commerciale», ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, di detta direttiva, qualora la quota della provvigione oggetto dell’obbligazione di rimborso sia proporzionata alla portata della mancata esecuzione di tale contratto e a condizione che la suddetta mancata esecuzione non sia dovuta a circostanze imputabili al preponente.

Sulla terza questione

52

Con la sua terza questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 86/653 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «circostanze imputabili al preponente» si riferisca alle sole cause giuridiche che hanno direttamente determinato l’estinzione del contratto stipulato tra il preponente e il terzo o se detta nozione contempli tutte le circostanze di diritto e di fatto imputabili al preponente, dalle quali origina la mancata esecuzione di tale contratto.

53

A tal riguardo è opportuno ricordare che, secondo la decisione di rinvio, nel procedimento principale, la mancata esecuzione dei contratti assicurativi che dava diritto, ad avviso alla ERGO, al rimborso delle provvigioni percepite dalla sig.ra Barlíková discende dal mancato pagamento dei premi relativi a detti contratti da parte di alcuni clienti. Ai sensi del diritto slovacco, tale circostanza determina, di per sé, la risoluzione ipso iure dei contratti di cui trattasi, conformemente all’articolo 801 del codice civile. Orbene, ad avviso del giudice del rinvio, nel procedimento principale il mancato pagamento di detti premi da parte dei clienti interessati sarebbe stato giustificato da una perdita di fiducia nel preponente, il quale avrebbe mancato di professionalità nei loro confronti.

54

La nozione di «circostanze imputabili al preponente» non è definita dalla direttiva 86/653. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni, in talune versioni linguistiche della suddetta direttiva, in particolare nella versione francese, l’articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino, di tale direttiva è formulato in termini neutri, limitandosi a richiamare l’ipotesi in cui la mancata esecuzione del contratto stipulato con il terzo non possa essere attribuita al preponente. Per contro, in altre versioni linguistiche della medesima direttiva, segnatamente nella versione slovacca, detta disposizione rinvia a un’ipotesi di colpa del preponente.

55

Pertanto, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 37 della presente sentenza, è opportuno interpretare l’articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 86/653 alla luce, in particolare, della finalità della suddetta direttiva.

56

Ai punti 41 e 42 della presente sentenza si è rilevato che tale direttiva ha come obiettivo, segnatamente, la protezione dell’agente commerciale e fa riferimento, altresì, ai rapporti, fondati sulla lealtà e sulla buona fede, tra l’agente commerciale e il preponente. La condizione secondo cui la mancata esecuzione non deve discendere da circostanze imputabili al preponente contribuisce alla realizzazione di detti obiettivi, in quanto non consente che il predetto preponente sia liberato dalla sua obbligazione di pagare la provvigione all’agente allorché è all’origine della mancata esecuzione dell’operazione.

57

Orbene, una definizione restrittiva della nozione di «circostanze imputabili al preponente», che si riferisca alle sole cause giuridiche che hanno direttamente determinato l’estinzione del contratto, indipendentemente dalle circostanze di fatto o di diritto che spieghino il suo verificarsi, non sarebbe conforme ai suddetti obiettivi. Infatti, siffatta definizione restrittiva non consentirebbe di valutare se, in realtà, il preponente sia all’origine dell’estinzione del contratto, né se debba essergli imputata la mancata esecuzione del contratto. Vi sarebbero, quindi, situazioni in cui il preponente potrebbe eludere il pagamento della provvigione, sebbene detta estinzione sia conseguita alla sua condotta.

58

In particolare, ciò avverrebbe nel caso di una normativa come quella controversa nel procedimento principale, ai sensi della quale il mancato pagamento dei premi comporta, conformemente all’articolo 801 del codice civile, la risoluzione ipso iure dei contratti assicurativi di cui trattasi. Infatti, ai sensi di una tale legislazione l’estinzione del contratto è dovuta all’inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del terzo, che cessa di pagare i premi relativi a detto contratto, senza però che sia presa in considerazione la causa della cessazione del pagamento.

59

Ne consegue che la nozione di «circostanze imputabili al preponente», di cui all’articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 86/653, non può far riferimento alle sole cause giuridiche che hanno direttamente determinato l’estinzione del contratto, ma riguarda anche i motivi all’origine di detta estinzione, che devono essere valutati dal giudice nazionale in base a tutte le circostanze di diritto e di fatto rilevanti, al fine di stabilire se la mancata esecuzione del contratto non sia dovuta a circostanze imputabili al preponente.

60

Di conseguenza, per quanto concerne più in particolare i fatti di cui al procedimento principale, per statuire sulla domanda della ERGO di rimborso della provvigione e sull’eventuale estinzione del diritto alla provvigione della sig.ra Barlíková, il giudice del rinvio è tenuto a prendere in considerazione tutti i fatti del caso di specie, oltre al mero inadempimento, da parte degli assicurati, della loro obbligazione di pagare i premi relativi ai contratti di assicurazione stipulati, onde stabilire se la mancata esecuzione di detti contratti sia imputabile a tale società.

61

Alla luce delle suesposte considerazioni si deve rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 86/653 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «circostanze imputabili al preponente» non si riferisce solo alle cause giuridiche che hanno direttamente determinato l’estinzione del contratto stipulato tra il preponente e il terzo, ma riguarda tutte le circostanze di diritto e di fatto imputabili al preponente, che sono all’origine della mancata esecuzione di tale contratto.

Sulle spese

62

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 11, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato nel senso che riguarda non solo i casi di totale mancata esecuzione del contratto tra il preponente e il terzo, ma anche i casi di parziale mancata esecuzione di tale contratto, come il mancato rispetto del volume d’affari o della durata in esso previsti.

 

2)

L’articolo 11, paragrafi 2 e 3, della direttiva 86/653 deve essere interpretato nel senso che la clausola di un contratto di agenzia commerciale, secondo la quale l’agente è tenuto a rimborsare una quota proporzionale della sua provvigione in caso di parziale mancata esecuzione del contratto stipulato tra il preponente e il terzo, non costituisce una deroga «a detrimento dell’agente commerciale», ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, di detta direttiva, qualora la quota della provvigione oggetto dell’obbligazione di rimborso sia proporzionata alla portata della mancata esecuzione di tale contratto e a condizione che la suddetta mancata esecuzione non sia dovuta a circostanze imputabili al preponente.

 

3)

L’articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 86/653 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «circostanze imputabili al preponente» non si riferisce solo alle cause giuridiche che hanno direttamente determinato l’estinzione del contratto stipulato tra il preponente e il terzo, ma riguarda tutte le circostanze di diritto e di fatto imputabili al preponente, che sono all’origine della mancata esecuzione di tale contratto.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo slovacco.