SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

9 marzo 2017 ( *1 )

«Impugnazione — Aiuti di Stato — Cessione di miniere ad un prezzo inferiore al reale valore di mercato — Esenzione dalle imposte sull’operazione di cessione — Valutazione dell’importo del vantaggio concesso»

Nella causa C‑100/16 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 18 febbraio 2016,

Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomichanias Chrysou, rappresentata da V. Christianos e I. Soufleros, dikigoroi,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Repubblica ellenica,

ricorrente in primo grado,

Commissione europea, rappresentata da É. Gippini Fournier e A. Bouchagiar, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da M. Berger, presidente di sezione, A. Borg Barthet e E. Levits (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, la Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomichanias Chrysou (in prosieguo: la «Ellinikos Chrysos») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 dicembre 2015, Grecia e Ellinikos Chrysos/Commissione (T‑233/11 e T‑262/11; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2015:948), nella parte in cui, con tale sentenza, quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione 2011/452/UE della Commissione, del 23 febbraio 2011, riguardante l’aiuto di Stato C 48/08 (ex NN 61/08) al quale la Grecia ha dato esecuzione a favore della Ellinikos Chrysos AE (GU 2011, L 193, pag. 27; in prosieguo: la «decisione controversa»).

Fatti e decisione controversa

2

La TVX Hellas AE ha sfruttato, sino al 2003, le miniere d’oro di Cassandra (Grecia). In forza dell’accordo extragiudiziale del 12 dicembre 2003, la Repubblica ellenica ha acquisito la proprietà degli attivi della TVX Hellas per un importo di EUR 11 milioni e l’ha esonerata, al pari della sua controllante TVX Gold Inc., da qualsiasi responsabilità amministrativa o penale o da qualunque obbligo per eventuali violazioni della normativa sulla protezione dell’ambiente.

3

L’articolo 51 della legge n. 3220/2004 ha ratificato tale accordo, mentre l’articolo 52 della medesima legge ha ratificato il contratto con il quale la Repubblica ellenica ha ceduto gli attivi della TVX Hellas alla Ellinikos Chrysos per la somma di EUR 11 milioni. Detti attivi sono costituiti da miniere d’oro, terreni e stock d’oro. Inoltre, l’acquirente si impegnava, in primo luogo, a porre in essere le azioni e le procedure per la tutela e la preservazione dell’ambiente entro il termine fissato per la concessione delle autorizzazioni e dei permessi necessari e, in secondo luogo, ad avviare le misure necessarie per iniziare lo sfruttamento delle miniere di Cassandra entro tre mesi. In terzo luogo, l’acquirente si obbligava a predisporre un progetto di investimento completo sullo sviluppo di tali miniere nonché sulla costruzione e sul funzionamento dell’impianto di metallurgia d’oro, entro 24 mesi.

4

Inoltre, l’articolo 5 di detto contratto prevedeva che l’operazione di cessione degli attivi della Ellinikos Chrysos fosse esente da dazi e imposte.

5

Dopo aver ricevuto una denuncia in merito a tale operazione, la Commissione europea ha richiesto informazioni alle autorità greche. Tale istituzione ha avviato, con decisione del 10 dicembre 2008, il procedimento formale di esame ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. In tale contesto, la Ellinikos Chrysos ha presentato osservazioni.

6

Con la decisione controversa, la Commissione ha ritenuto, in sostanza, che l’operazione di cessione degli attivi della TVX Hellas alla Ellinikos Chrysos da parte della Repubblica ellenica costituisse un aiuto incompatibile con il mercato interno e che tale Stato membro dovesse procedere al suo recupero. Con tale decisione, la Commissione ha considerato, da un lato, che le miniere di Cassandra sono state vendute alla Ellinikos Chrysos ad un prezzo inferiore al valore di mercato, e, dall’altro, che l’esenzione dall’imposta di registro o dalle altre imposte relative all’operazione di cessione dei terreni controversi ha costituto un ulteriore elemento dell’aiuto in questione. L’importo complessivo dell’aiuto è stato fissato in EUR 15,34 milioni.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

7

A sostegno del suo ricorso di annullamento avverso la decisione controversa, la ricorrente deduceva due motivi, il primo dei quali si articolava in diverse censure.

8

Con la seconda censura del primo motivo, che il Tribunale ha riassunto al punto 65 della sentenza impugnata, la ricorrente sosteneva che la Commissione aveva utilizzato e valutato in maniera errata la relazione valutativa riguardante le miniere di Cassandra, realizzata nel 2004 da una società di consulenza internazionale specializzata nel settore delle miniere, per conto della European Goldfields Ltd, nell’ambito del piano di aumento del capitale di quest’ultima nella Ellinikos Chrysos (in prosieguo: la «relazione valutativa»), sulla quale la Commissione si è basata per stimare il valore di tali miniere. Il Tribunale ha riportato gli argomenti relativi al contesto nel quale è stata redatta tale relazione, la data in cui quest’ultima è stata redatta, nonché la definizione delle miniere in attività in essa contenuta, tutti elementi che la renderebbero inidonea ad una stima del valore di dette miniere. Peraltro, il Tribunale ha sottolineato, al punto 92 della sentenza impugnata, che era pacifico che la ricorrente non contestava l’affidabilità e l’obiettività di detta relazione.

9

Dopo avere respinto l’argomento relativo alla data di redazione della relazione valutativa, il Tribunale ha constatato che tale relazione considerava in uno stato «prossimo alla produzione» un sito minerario operativo o oggetto di uno studio di fattibilità, ed era questo il caso, sempre secondo detta relazione, dei siti minerari di Stratoni, Olimpiada e Skuriés, che sono ricompresi nella miniera di Cassandra.

10

Pertanto, il Tribunale, al punto 99 della sentenza impugnata, ha respinto la seconda censura del primo motivo.

11

Inoltre, il Tribunale ha ricordato, al punto 100 della sentenza impugnata, che la relazione valutativa adottava il cosiddetto metodo «basato sul reddito» per stimare il valore dei siti minerari in questione, metodo del quale non è stata contestata la pertinenza da parte della Ellinikos Chrysos.

12

Per quanto riguarda il valore della miniera di Skuriés, il Tribunale ha sottolineato, al punto 103 della sentenza impugnata, che, ai sensi della relazione valutativa, era stato completato uno studio di fattibilità, cosicché tale valore era stato determinato secondo il metodo basato sul reddito, tenendo conto dei costi di sviluppo, di costruzione e di funzionamento, nonché dei costi amministrativi necessari per ottenere un permesso di sfruttamento.

13

Per quanto riguarda il valore dei terreni dei siti minerari in questione, il Tribunale ha ricordato, ai punti 126 e 127 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva ritenuto che essi costituissero attivi trasferiti alla Ellinikos Chrysos, il cui valore intrinseco era stato stimato dalla relazione valutativa sulla base delle informazioni fornite dalla ricorrente. Il Tribunale ha confermato tale valore al punto 132 della sentenza impugnata ed ha respinto integralmente il ricorso.

Conclusioni delle parti

14

La Ellinikos Chrysos chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e

condannare la Commissione alle spese.

15

La Commissione chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione, e

condannare la Ellinikos Chrysos alle spese.

Sull’impugnazione

Considerazioni preliminari

16

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi, vertenti, rispettivamente, su un difetto di motivazione della sentenza impugnata riguardo alla stima del valore delle miniere cedute, su un difetto di motivazione di tale sentenza riguardo alla stima del valore dei terreni ceduti e sull’errata valutazione del vantaggio derivante dall’esenzione dalle imposte sull’operazione di cessione.

17

In sostanza, la ricorrente contesta, con i suoi tre motivi, la valutazione effettuata dal Tribunale dell’importo del vantaggio concessole, risultante dall’operazione di cessione delle miniere e dei terreni di Cassandra.

18

A tale riguardo, in primo luogo, risulta da costante giurisprudenza che la Commissione, per stimare il valore di un aiuto ai sensi dell’articolo 107 TFUE, deve effettuare valutazioni economiche complesse (v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2010, Commissione/Scott, C‑290/07 P, EU:C:2010:480, punto 68).

19

In tali condizioni, il controllo da parte del giudice dell’Unione di siffatta operazione è necessariamente ristretto. Esso è limitato alla verifica dell’osservanza delle regole procedurali e di motivazione, dell’esattezza materiale dei fatti nonché dell’assenza di errori manifesti di valutazione e di sviamento di potere (v., in tal senso, sentenza del 12 ottobre 2016, Land Hessen/Pollmeier Massivholz, C‑242/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:765, punto 28).

20

In particolare, non spetta al giudice dell’Unione, nell’ambito di tale controllo, sostituire la propria valutazione economica a quella della Commissione (sentenza del 24 ottobre 2013, Land Burgenland e a./Commissione, C‑214/12 P, C‑215/12 P e C‑223/12 P, EU:C:2013:682, punto 78).

21

In secondo luogo, occorre ricordare che, ai sensi degli articoli 256 TFUE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto. Il Tribunale è, dunque, competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova. La valutazione dei fatti e degli elementi di prova, salvo il caso del loro snaturamento, non costituisce quindi una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (sentenza del 26 gennaio 2017, Masco e a./Commissione, C‑614/13 P, EU:C:2017:63, punto 35).

22

Di conseguenza, la presente impugnazione può essere accolta solo a condizione che la Ellinikos Chrysos dimostri che il Tribunale è incorso in un errore di diritto oppure in uno snaturamento dei fatti o degli elementi di prova nell’esercizio del suo controllo ristretto della valutazione, da parte della Commissione, dell’importo dell’aiuto controverso.

Sul primo motivo

Argomenti delle parti

23

Con il suo primo motivo, la ricorrente sostiene, in primo luogo, che il Tribunale ha erroneamente ritenuto, al punto 103 della sentenza impugnata, che la miniera di Stratoni fosse operativa al momento della sua vendita. Infatti, dalla decisione controversa risulterebbe che le attività erano sospese in tutte le miniere di Cassandra. Per quanto riguarda la miniera di Skuriés, il Tribunale non avrebbe potuto confermare che essa presentava un valore positivo e, parallelamente, constatare che tale sito minerario rappresentava solo un giacimento, privo di infrastrutture e di permessi minerari.

24

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe omesso di rispondere all’argomento della ricorrente che contesta l’utilizzo, ai fini della stima del valore delle miniere cedute, della relazione valutativa in ragione del contesto nel quale quest’ultima è stata redatta. Inoltre, il Tribunale avrebbe tenuto conto, ai punti 96 e 97 della sentenza impugnata, di informazioni errate contenute in tale relazione per quanto riguarda la ripresa effettiva delle attività delle miniere di Stratoni e di Olimpiada. Da ciò risulterebbe una valutazione errata del vantaggio tratto dalla Ellinikos Chrysos dall’acquisto delle miniere di Cassandra.

25

In terzo luogo, il Tribunale non avrebbe tenuto conto, per confermare la valutazione di tale vantaggio, di alcuni costi legati alle infrastrutture da realizzare per rendere operativa la miniera di Skuriés.

26

La Commissione eccepisce l’infondatezza del primo motivo.

Giudizio della Corte

27

Per quanto riguarda la prima parte del primo motivo, occorre sottolineare che la Ellinikos Chrysos non contesta la definizione di sito minerario «prossimo alla produzione», quale adottata dalla Commissione e richiamata dal Tribunale, al punto 96 della sentenza impugnata, ai sensi della quale un sito minerario si trova in uno stato «prossimo alla produzione» quando è, o è stato, operativo oppure quando è stato oggetto di uno studio di fattibilità. Dato che le miniere di Stratoni e di Olimpiada sono state operative, ma le loro attività sono state sospese per ragioni non economiche, e che la miniera di Skuriés è stata oggetto di uno studio di fattibilità, non può essere contestato al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nell’aver confermato che la valutazione del vantaggio concesso alla ricorrente con la cessione dei siti minerari in questione riguardava miniere in uno stato «prossimo alla produzione».

28

A tale riguardo, la Ellinikos Chrysos, nel lamentare che il Tribunale ha confermato che la miniera di Stratoni era in attività al momento della sua cessione, effettua una lettura erronea della sentenza impugnata. Infatti, il Tribunale ha confermato, nei limiti delle sue competenze, che la stima del valore di tale miniera si basava sul fatto che essa era stata operativa e che le sue attività erano state sospese per ragioni che non possono incidere sul valore economico intrinseco della stessa.

29

Allo stesso modo, non può essere accolto l’argomento della ricorrente vertente sulla mancanza di infrastrutture e di permesso minerario per quanto riguarda la miniera di Skuriés. Infatti, tale condizione non è in contraddizione con il riconoscimento a tale miniera di un valore positivo, tenuto conto, non soltanto, della definizione fatta propria dalla Commissione di una miniera in uno stato prossimo alla produzione, ma anche del metodo di valutazione impiegato, quale è stato descritto al punto 100 della sentenza impugnata, e che non è stato contestato dalla Ellinikos Chrysos.

30

Per quanto riguarda la seconda parte del primo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale, in primo luogo, di non aver risposto esplicitamente all’argomento mediante il quale l’utilità della relazione valutativa per stimare il valore delle miniere in questione era stata messa in discussione a causa della sua finalità.

31

A tale riguardo, occorre ricordare, da un lato, che, in sede di impugnazione, il controllo della Corte è volto, in particolare, a verificare se il Tribunale abbia adeguatamente risposto a tutti gli argomenti dedotti dal ricorrente e, dall’altro, che il motivo vertente sulla mancata risposta da parte del Tribunale ad argomenti dedotti in primo grado equivale, in sostanza, a dedurre una violazione dell’obbligo di motivazione derivante dall’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale ai sensi dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, e dall’articolo 117 del regolamento di procedura del Tribunale (ordinanza del 13 dicembre 2012, Alliance One International/Commissione, C‑593/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:804, punto 27).

32

Inoltre, l’obbligo di motivazione non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra, in modo esaustivo e uno per uno, tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia, e dunque la motivazione può essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto le loro tesi e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (ordinanza del 13 dicembre 2012, Alliance One International/Commissione, C‑593/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:804, punto 28).

33

Dal punto 65 della sentenza impugnata risulta che la Ellinikos Chrysos basava la sua doglianza relativa alla inadeguatezza della relazione valutativa quale fondamento della stima del valore delle miniere di Cassandra su quattro argomenti. Ebbene, nonostante il Tribunale abbia fornito una risposta agli argomenti relativi alla data di redazione della relazione valutativa, ai punti da 93 a 95 della sentenza impugnata, alla definizione adottata della nozione di miniera operativa, ai punti da 96 a 98 di tale sentenza, nonché al metodo di valutazione, ai punti da 100 a 104 della medesima sentenza, esso non ha risposto all’argomento vertente sulla finalità per la quale è stata redatta tale relazione, dalla quale risulterebbe la sua inadeguatezza per la valutazione controversa.

34

In tali circostanze, nel ritenere, al punto 99 della sentenza impugnata, che gli argomenti della ricorrente relativi all’utilizzo da parte della Commissione della relazione valutativa dovevano essere respinti, senza rispondere all’argomento vertente sulla finalità per la quale tale relazione è stata redatta, il Tribunale ha commesso una violazione dell’obbligo di motivazione ad esso incombente.

35

In secondo luogo, anche supponendo che, nel contestare al Tribunale di aver preso in considerazione elementi della relazione valutativa che si riferiscono ad avvenimenti futuri, la ricorrente non chieda alla Corte di procedere ad una nuova valutazione dei fatti del caso di specie, essa non indica in alcun modo in quale misura tale circostanza screditerebbe la valutazione effettuata dalla Commissione del vantaggio concessole. Infatti, dato che tali avvenimenti si sono effettivamente verificati, per di più ad una data anteriore a quella prevista nella relazione riguardo ad uno di essi, non è chiaro per quale ragione tale circostanza potrebbe alterare l’utilità di detta relazione ai fini della valutazione del vantaggio concesso.

36

Per quanto riguarda la terza parte del primo motivo, il Tribunale ha rilevato, al punto 103 della sentenza impugnata, che la relazione valutativa aveva tenuto conto dei diversi costi necessari all’avvio dell’attività produttiva della miniera di Skuriés. Pertanto, tale terza parte, con la quale la ricorrente sostiene che la stima del valore della miniera di Skuriés non ha preso in considerazione tali costi, deriva da una lettura errata della sentenza impugnata.

37

In ogni caso, per quanto riguarda l’importo stesso di tali costi, dal punto 21 della presente sentenza risulta che la Ellinikos Chrysos non può, in sede di impugnazione, chiedere alla Corte una nuova valutazione, in via generale, dei fatti e, in particolare, del valore stesso delle miniere di cui trattasi.

38

Di conseguenza, la seconda parte del primo motivo deve essere accolta, nella parte in cui, con essa, la ricorrente contesta al Tribunale di non aver risposto all’argomento vertente sulla finalità per la quale la relazione valutativa è stata redatta. Quanto al resto, tale motivo deve essere respinto.

Sul secondo motivo

Argomenti delle parti

39

Con il suo secondo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale, in primo luogo, di essersi basato su una motivazione insufficiente e contraddittoria per respingere, al punto 132 della sentenza impugnata, i suoi argomenti relativi alla stima del valore dei terreni e delle miniere di Cassandra. Infatti, se il Tribunale avesse tenuto conto del fatto che le miniere alle quali tali terreni erano collegati non erano in attività al momento della cessione degli attivi, la sua stima del valore di detti terreni sarebbe stata inferiore a quella che risulta nella sentenza impugnata.

40

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe confermato il metodo di stima del valore dei terreni basato sul prezzo pagato dalla TVX Hellas nel 1995. Ebbene, a tale data, le miniere erano in attività ed il valore dei terreni era necessariamente superiore a quello del 2003.

41

La Commissione ritiene, in via principale, che il secondo motivo sia, nel suo insieme, irricevibile. In via subordinata, essa eccepisce la manifesta infondatezza degli argomenti della ricorrente.

Giudizio della Corte

42

Per quanto riguarda la prima parte del secondo motivo, il Tribunale ha confermato, al punto 126 della sentenza impugnata, il metodo adottato dalla Commissione, che ha tenuto conto del valore intrinseco dei terreni collegati alle miniere di Cassandra. Ciò premesso, la ricorrente non indica in quale misura siffatto metodo sarebbe viziato da un errore manifesto di valutazione, per il fatto che non si sarebbe tenuto conto della circostanza che le miniere in questione non erano in attività e che tali terreni non potevano avere una destinazione diversa da quella considerata. Infatti, anche supponendo che tale situazione possa influenzare il valore intrinseco dei terreni di cui trattasi, il Tribunale ha sottolineato, a detto punto 126, che nella valutazione effettuata dalla Commissione era stato tenuto conto della situazione e delle condizioni specifiche di detti terreni. Pertanto, non può essere contestata al Tribunale alcuna violazione dell’obbligo di motivazione ad esso incombente.

43

Per quanto riguarda la seconda parte del secondo motivo, il Tribunale ha constatato, al punto 127 della sentenza impugnata, senza essere contraddetto dalla ricorrente, che il valore dei terreni determinato dalla Commissione in seguito a verifica corrispondeva a quello comunicato dalla Ellinikos Chrysos.

44

Inoltre, come del resto è stato ricordato al punto 42 della presente sentenza, la Commissione ha inteso determinare il valore intrinseco dei terreni in questione. Pertanto, e nella misura in cui la Commissione ha preso in considerazione, nella stima del valore di tutti gli attivi ceduti, l’insieme dei costi necessari per lo sfruttamento delle miniere di Cassandra, nonché le condizioni specifiche di tali terreni, la circostanza che le miniere in questione non siano state sfruttate al momento della loro cessione non può, di per sé, avere alcuna influenza sul valore intrinseco dei terreni in questione.

45

In ogni caso, nel contestare la stima del valore dei terreni collegati alle miniere controverse, quale risulta dalla sentenza impugnata, la Ellinikos Chrysos chiede, in realtà, alla Corte di procedere ad una nuova valutazione dei fatti del caso di specie, il che non può essere da essa richiesto in sede di impugnazione, come è stato ricordato al punto 21 della presente sentenza. Occorre ricordare che l’impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto e che il Tribunale è il solo competente a valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova.

46

Ebbene, dato che la Ellinikos Chrysos non fa valere alcuno snaturamento di tali fatti e di tali elementi di prova, non possono essere accolti i suoi argomenti a sostegno del secondo motivo.

47

Tale motivo deve, di conseguenza, essere respinto.

Sul terzo motivo

Argomenti delle parti

48

Con il suo terzo motivo, la ricorrente sostiene che, dato che il valore dei terreni in questione non è stato correttamente stimato dalla Commissione, l’importo del vantaggio tratto dall’esenzione d’imposta concessale è necessariamente errato, poiché l’importo di tali imposte è direttamente legato al valore di tali terreni.

49

La Commissione propone di respingere tale motivo in quanto infondato.

Giudizio della Corte

50

Il terzo motivo si fonda sul presupposto che il Tribunale sia incorso in errori di diritto per quanto riguarda la valutazione della stima da parte della Commissione del valore dei terreni connessi alle miniere di Cassandra. Ebbene, come risulta dal punto 46 della presente sentenza, la Ellinikos Chrysos non è riuscita a dimostrare che ciò si sia verificato. Il terzo motivo, pertanto, deve essere necessariamente respinto.

51

Da tutte le considerazioni che precedono risulta che la sentenza impugnata deve essere annullata nella parte in cui, con tale sentenza, il Tribunale ha omesso di rispondere all’argomento della ricorrente vertente sulla finalità per la quale la relazione valutativa è stata redatta. L’impugnazione è respinta quanto al resto.

Sul ricorso dinanzi al Tribunale

52

Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.

53

Ebbene, dato che ciò si verifica nel caso di specie, occorre esaminare l’argomento della seconda censura del primo motivo del ricorso in primo grado presentato dalla Ellinikos Chrysos, vertente sulla finalità per la quale è stata redatta la relazione valutativa.

54

A tale riguardo, la ricorrente sostiene che la finalità per la quale la relazione valutativa è stata redatta la rendeva inadeguata ad un impiego finalizzato alla stima del valore delle miniere di Cassandra. Pertanto, dato che tale relazione è stata richiesta al fine di fornire una consulenza al consiglio di amministrazione della European Goldfields in merito alla potenziale acquisizione di ulteriori quote societarie nel capitale della Ellinikos Chrysos, essa riguarderebbe il valore di tale società nel lungo termine.

55

Tuttavia, e nella misura in cui la ricorrente non contesta né l’affidabilità né l’obiettività della relazione valutativa, la mera evocazione del contesto nel quale quest’ultima è stata redatta non può avere l’effetto di privarla di qualsiasi credibilità per effettuare una valutazione delle miniere di Cassandra.

56

Infatti, ed in mancanza di elementi contrari fatti valere dalla Ellinikos Chrysos, non risulta che la finalità per la quale è stata effettuata una consulenza abbia una qualsivoglia influenza sul valore degli attivi stimati, a meno di non contestare l’affidabilità e l’obiettività di tale consulenza.

57

Nella misura in cui ciò non si verifica, occorre respingere detto argomento, nonché il ricorso di annullamento presentato dalla Ellinikos Chrysos dinanzi al Tribunale nella sua interezza.

Sulle spese

58

A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, o quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese. Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

59

Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Ellinikos Chrysos, rimasta soccombente, dev’essere condannata a sostenere, oltre alle proprie spese, quelle sopportate dalla Commissione.

 

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 dicembre 2015, Grecia e Ellinikos Chrysos/Commissione (T‑233/11 et T‑262/11, EU:T:2015:948), è annullata nella parte in cui, con tale sentenza, quest’ultimo ha omesso di rispondere all’argomento della Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomichanias Chrysou vertente sulla finalità per la quale è stata redatta la relazione valutativa delle miniere di Cassandra (Grecia) realizzata nel 2004.

 

2)

L’impugnazione è respinta quanto al resto.

 

3)

Il ricorso della Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomichanias Chrysou diretto all’annullamento della decisione 2011/452/UE della Commissione, del 23 febbraio 2011, riguardante l’aiuto di Stato C 48/08 (ex NN 61/08) al quale la Grecia ha dato esecuzione a favore della Ellinikos Chrysos AE, è respinto.

 

4)

La Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomichanias Chrysou è condannata alle spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.